Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie - D.L. 3/2009 - A.C. 2227
Riferimenti:
DL N. 3 DEL 27-GEN-09   AC N. 2227/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 123
Data: 24/02/2009
Descrittori:
ELEZIONI   REFERENDUM
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 1341/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

D.L. 3/2009 - A.C. 2227

 

 

 

 

 

n. 123

 

 

24 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

Alcune tra le schede di lettura aggiornano i contenuti del dossier di documentazione predisposto in materia dal Servizio Studi del Senato della Repubblica (n. 95).

 

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File: D09003.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009)3

§      Articolo 1-ter (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali)13

§      Articolo 2 (Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009)15

§      Articolo 3 (Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009)26

§      Articolo 4 (Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)29

§      Articolo 4-bis (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)31

§      Articolo 5 (Copertura finanziaria)33

§      Articolo 6 (Entrata in vigore)34

Normativa di riferimento

§      Costituzione (artt. 75, 77, 87)37

§      D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 30,33)39

§      D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 53)41

§      D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (artt. 23, 32)42

§      Legge 24 gennaio 1979, n. 18. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (artt. 9, 15, Tab. B)45

§      Legge 8 marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570  47

§      Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale  52

§      Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (art. 16)61

§      D.L. 24 giugno 1994, n. 408, conv., con mod., Legge 3 agosto 1994, n. 483. Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (artt. 4, 6)63

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 72, 73, 74)66

§      D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (art. 47)71

§      Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (art. 19)73

§      Legge 4 novembre 2005, n. 230. Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari74

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009)

 


1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;    

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;    

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;    

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;    

i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle  operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;    

l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;    

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;    

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;    

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.    

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed  alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.    

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.


 

 

L’articolo 1 pone una speciale disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle elezioni amministrative, che si terranno nel corso del 2009.

 

In sede di relazione illustrativa, il Governo ha chiarito le ragioni che hanno determinato l’intervento legislativo in esame. Con l’entrata in vigore della L. 62/2002[1] non risulta più possibile, a legislazione vigente, procedere al contestuale svolgimento del ciclo generale di elezioni amministrative con le consultazioni europee, a suo tempo consentito dalle disposizioni introdotte con il D.L. 300/1994. Infatti, l’art. 1, co. 1, lett. e), di tale decreto-legge rinvia, per gli orari di votazione, alla normativa che disciplina l’elezione della Camera dei deputati e, quindi, anche all’art. 64-bis del relativo testo unico (introdotto successivamente dalla citata L. 62/2002), secondo cui le operazioni di votazione terminano alle ore 15 del lunedì.

Per le elezioni europee – nota il Governo – non si può però prolungare in alcun modo l’orario di votazione al lunedì, atteso che l’art. 9 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo[2] stabilisce che tutti gli Stati membri devono svolgere le elezioni in una data compresa entro uno stesso periodo di tempo tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva (il Consiglio dell’Unione europea ha già reso noto, con comunicato stampa del 6 giugno scorso, che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 ed il 7 giugno 2009). Pertanto, se si vuole consentire l’abbinamento delle elezioni amministrative con le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia – come il Governo intende fare, anche “per ragioni finanziarie” e “per non chiamare troppe volte alle urne gli elettori in date ravvicinate” – si rende necessario anticipare l’inizio della votazione, per tutte le consultazioni abbinate, al pomeriggio di sabato, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica.

 

La tabella posta in calce alla presente scheda elenca i provvedimenti legislativi che hanno disciplinato in passato lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali.

 

L’articolo in esame reca quindi una disciplina ad hoc, che riguarda:

§         le sole consultazioni europee ed amministrative che si svolgeranno nell’anno 2009;

§         le sole consultazioni che si svolgeranno in forma abbinata;

§         anche le votazioni per il rinnovo degli organi assembleari e di governo degli enti locali appartenenti a regioni a statuto speciale.

Che si tratti di una disciplina applicabile anche agli enti locali di regioni ad autonomia differenziata si evince dal riferimento espresso, contenuto nel testo, alle elezioni “anche quando disciplinate da norme regionali” (come noto, la legislazione elettorale degli enti locali, quando questi sono siti in regioni a statuto ordinario, spetta allo Stato, ex art. 117, co. 2° lett. p)).

L’applicabilità di siffatta disciplina statale anche nell’ambito delle regioni ad autonomia differenziata va valutata alla luce delle competenze statutarie di queste ultime.

 

A titolo meramente esemplificativo, si richiama la sentenza 173/2005 della Corte costituzionale, nel cui ambito è stato affermato che sussiste la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare l’elezione dei propri enti locali, competenza che si fonda sull’art. 4, n. 1-bis, dello statuto speciale, così come modificato dall’art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli- Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione “l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”. L’art. 7 del D.Lgs. 9/1997, specifica l’ambito di questa disposizione, espressamente stabilendo che “la Regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l’indizione dei comizi elettorali”. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato, al riguardo, che la legislazione elettorale non è di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali, poiché la configurazione degli organi di governo, i loro rapporti, le loro modalità di formazione e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi costituiscono aspetti di questa materia riservata alle Regioni a statuto differenziato (cfr. ex plurimis sentt. 84/1997, 48/2003).

 

Ai fini della valutazione di compatibilità con gli statuti speciali vanno evidenziati: a) il carattere meramente facoltativo dell’abbinamento delle elezioni; b) la presenza di un precedente del tutto analogo a quella in esame – anche nell’ambito applicativo – rinvenibile nell’art. 6 della L. 90/2004.

 

L’articolo 6 citato così esordisce: “In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand’anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni […]”. Non risulta che detta disposizione abbia originato pronunce della Corte costituzionale.

 

La disciplina introdotta al comma 1 dall’articolo in esame è relativa ad alcuni aspetti del procedimento elettorale: per i profili non normati in questa sede resta ferma la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali.

§         Operazioni di votazione (lettera a)): ne è previsto lo svolgimento dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.

§         Computo dei termini dei procedimenti elettorali (lettera b)): a tale fine va considerato come giorno della votazione quello della domenica.

§         Composizione delle liste elettorali (lettera c)): le variazioni delle liste devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l’annuncio dell’avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; entro dieci giorni dalla data di pubblicazione di detto manifesto va compilato l’elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età.

§         Materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione (lettera d)): entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario comunale, accerta l’esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento delle varie sezioni; la Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell’elezione.

§         Elettori residenti all’estero (lettera e)): le cartoline avviso per coloro che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

§         Nomina dei componenti, costituzione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione; operazioni preliminari alla votazione (lettera f)): si applicano le disposizioni previste di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 957, e 21 marzo 1990, n. 538, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, salvo quanto previsto dal testo in esame.

§         Rilascio delle tessere elettorali (lettera g)): gli uffici elettorali comunali – al fine di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in  caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale – restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.

§         Atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione (lettera h)): va presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero va presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell’inizio delle operazioni di votazione.

§         Consegna del materiale elettorale al presidente dell’ufficio elettorale di sezione e operazioni preliminari (lettera i)): il Sindaco consegna il materiale entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede.

§         Operazioni successive al voto (lettera l)): l’ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l’ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

§         Inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative (lettera m)): lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

§         Compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione (lettera n)): al presidente dell’ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell’amministrazione statale; a ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell’ufficio elettorale di sezione spetta un onorario fisso forfettario di euro 120; l’effettuazione di più consultazioni contemporanee comporta una maggiorazione dei predetti compensi, rispettivamente di 37 e 25 euro; al presidente ed ai componenti del seggio speciale che raccoglie il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura spetta un onorario fisso forfettario, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

§         Secondo turno di votazione alle elezioni amministrative (lettera o)): si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) (v. sopra); le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni legate alla dichiarazione di chiusura delle votazioni.

Il comma 2dispone che, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni secondo quanto previsto dal comma 1, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall’attuazione di tale disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di bilancio di cui si è detto.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

Il comma 3 prevede che, ove si dia il caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale, il riparto delle spese è effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di bilancio previsto dal comma 2.

 

Provvedimenti legislativi concernenti lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali

 

Estremi

Titolo

D.L. 3 maggio 1976, n. 161 (conv. L. 14 maggio 1976, n. 240)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

D.L. 15 marzo 1978, n. 54 (conv. L. 5 maggio 1978, n. 156)

Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d’Aosta e del Friuli - Venezia Giulia

D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 (conv. L. 23 aprile 1993, n. 120), art. 4

Disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993

D.L. 21 maggio 1994, n. 300 (conv. L. 16 luglio 1994, n. 453)

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative

L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 4

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

D.L. 25 febbraio 1995, n. 50 (conv. L. 13 marzo 1995, n. 68)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995

D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto)

Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali

D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (conv. L. 6 luglio 2001, n. 271)

Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

L. 8 aprile 2004, n. 90, art. 6

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004

D.L. 1 febbraio 2005, n. 8 (conv. L. 24 marzo 2005, n. 40)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005

D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 27 febbraio 2008, n. 30)

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008


Articolo 1-bis
(Modificazione all’articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee)

 

1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’art. 16, co. 3, della L. 515/1993[3], che disciplina il rimborso delle spese elettorali corrisposto a partiti e movimenti in occasione delle elezioni europee.

La novella introdotta fa sì che abbiano accesso al contributo i partiti e i movimenti che abbiano partecipato alla competizione elettorale ottenendo almeno il 2 per cento dei voti validi; il testo vigente prevede invece che il contributo spetti ai partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno l’elezione di un rappresentante al Parlamento europeo.

 

La modifica in commento appare ricollegabile all’innovazione introdotta dalla recentissima L. 10/2009[4] nel sistema per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Questa legge, apportando modifiche all’art. 21, co. 1°, della L. 18/1979[5] che disciplina la materia, ha introdotto nel relativo meccanismo elettorale una soglia di sbarramento per l’accesso delle liste al riparto dei seggi, pari al 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.

 

La L. 157/1999[6] prevede un sistema di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, europee e regionali. I rimborsi sono corrisposti (art. 1, co. 1 e 3) ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; consigli regionali).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi, per ogni anno di legislatura degli organi interessati, è dato dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica italiana iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (art. 1, co. 5). L’art. 2, co. 275, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha peraltro ridotto l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 157/1999 di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

La L. 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, alle leggi vigenti in materia: in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni europee, all’art. 16 della sopra citata L. 515/1993.

Ai sensi del comma 3 del menzionato art. 16, il fondo per le elezioni del Parlamento europeo è suddiviso tra i partiti e movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto, in proporzione ai voti riportati da ciascuno di essi sul piano nazionale.

L’erogazione del rimborso è disposta, per le elezioni europee, con decreto del Presidente della Camera dei deputati. I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del Parlamento europeo (art. 1, co. 2, L. 157/1999). I rimborsi sono corrisposti mediante versamenti annuali, effettuati entro il 31 luglio di ogni anno.

La L. 157/1999 reca una specifica disposizione intesa a promuovere la partecipazione delle donne alle attività politiche. Si prevede, a carico dei partiti, l’obbligo di destinare un importo non inferiore al 5% del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità. Dell’effettivo adempimento di tale obbligo, è data notizia attraverso l’iscrizione della quota in una apposita voce nell’ambito del rendiconto annuale previsto dall’art. 8 della L. 2/1997[7] (art. 3, L. 157/1999).

Nelle ipotesi di inottemperanza agli obblighi di contabilizzazione dei contributi o di irregolare redazione del rendiconto, fissati dalla normativa vigente, il Presidente della Camera dei deputati sospende l’erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione (art. 1, co. 8, L. 157/1999).

L’art. 56 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006[8]) dispone che nelle liste di candidati presentate per le prime due elezioni europee successive al 10 aprile 2004 (incluse pertanto quelle che si terranno nel 2009) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti nella lista[9]. I movimenti e i partiti politici che, nella formazione delle liste di candidati, non rispettano questa proporzione, subiscono una riduzione del contributo statale relativo al rimborso delle spese elettorali:

§         in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in eccesso rispetto al numero massimo consentito;

§         sino ad un massimo della metà della somma spettante.

La somma eventualmente derivante dalla riduzione del rimborso effettuata viene attribuita alle altre liste che abbiano ottenuto l’elezione di una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi.


Articolo 1-ter
(Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali)

 


1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3». 

2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30». 

3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3». 

4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3». 

5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».


 

 

L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una serie di modifiche agli atti legislativi che disciplinano le elezioni europee ed amministrative, recanti tutte la medesima disposizione, volta a fissare le dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede elettorali. Tali contrassegni dovranno avere un diametro pari a 3 centimetri.

In particolare, l’articolo in commento novella, modificandole nel senso sopra indicato, le seguenti disposizioni, tutte concernenti le caratteristiche delle schede elettorali:

§         art. 15, co. 1°, e allegata tabella B, della L. 18/1979, che disciplina l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (commi 1 e 2);

§         art. 72, co. 3, 73, co. 3, e 74, co. 4, del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[10]), concernenti rispettivamente l’elezione diretta del sindaco e l’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (commi 3 e 4);

§         l’art. 74, co. 4, del medesimo testo unico, concernente l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale (comma 5).

 

Per quanto riguarda le elezioni della Camera e del Senato, il diametro dei contrassegni sulle schede elettorali (pari a 3 centimetri) è già fissato, rispettivamente, dall’art. 31, co. 2, del D.P.R. 361/1957[11], e dall’art. 11, co. 3, del D.Lgs. 533/1993[12].

 


Articolo 2
(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009)

 


1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;    

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;    

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi. 

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:    

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;    

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;    

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento; 

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;    

c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000.

 


 

 

L’articolo 2 disciplina l’esercizio del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali.

Esso prevede per tali cittadini la possibilità di votare per corrispondenza, all’estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale.

La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

 

Disposizioni analoghe a quella in esame vennero adottate nelle due passate legislature:

§         l’art. 3-sexies del D.L. 1/2006[13] ammise a votare per corrispondenza, limitatamente alle elezioni politiche del 2006 e al referendum costituzionale svoltosi il 25 giugno del medesimo anno, gli italiani che si trovassero temporaneamente all’estero per missioni internazionali o per altri motivi di servizio (dipendenti di amministrazioni statali e familiari; professori universitari e ricercatori). Diversamente da quanto previsto dal testo in esame, tutti i soggetti suindicati furono ammessi a votare nella circoscrizione Estero;

§         l’art. 2 del D.L. 24/2008[14] ha introdotto un’analoga disciplina per consentire la partecipazione degli elettori temporaneamente all’estero alle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato tenutesi nel 2008; in questa occasione si è tuttavia disposto che il voto per corrispondenza fosse esercitato all’estero per le circoscrizioni del territorio nazionale.

 

Diversamente da quanto previsto nelle due precedenti occasioni, la disciplina in esame non si applica anche ai cittadini italiani che temporaneamente si trovino in altri Stati membri dell’Unione europea (per motivi di lavoro o di studio); ad essi, e ai loro familiari conviventi, è infatti offerta a domanda la possibilità di votare presso le sezioni elettorali istituite in loco e destinate agli elettori italiani residenti in tali Stati, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitare in essi il diritto di voto (art. 3, co. 3, D.L. 408/1994[15]).

Tali sezioni elettorali sono istituite presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione (art. 3, co. 2, D.L. 408/1994). Gli elettori sono ripartiti tra queste a cura della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’interno, che assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200 (art. 4, co. 5: ma sul punto, v. infra). Le schede votate in tali sezioni, suddivise per circoscrizione, sono raccolte in plichi sigillati e trasmesse, a cura degli uffici consolari, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali (art. 5, co. 12). Lo scrutinio ha quindi luogo nei seggi elettorali appositamente costituiti presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell’art. 6 (è costituito un seggio elettorale per ogni 2.000 elettori residenti all’estero).

Gli aventi diritto al voto all’estero

Il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l’intervento normativo. Si tratta:

§         del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente fuori dall’Unione europea in missioni internazionali (comma 1, lettera a));

§         dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, nonché delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che per ragioni di servizio si trovino fuori dall’Unione europea in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall’amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi (comma 1, lettera b));

§         dei professori universitari (ordinari e associati), dei ricercatori e dei professori aggregati in servizio presso istituti universitari e di ricerca fuori dall’Unione europea per almeno sei mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all’estero da almeno tre mesi (comma 1, lettera c)).

§         dei familiari conviventi dei dipendenti pubblici e dei professori e ricercatori di cui ai due punti precedenti, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (comma 1, lettere b) e c)).

Con riguardo a quest’ultimo punto, si ricorda che gli elettori iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero risultano soggetti alla disciplina sul voto degli italiani all’estero di cui alla L. 459/2001[16]; quest’ultima legge peraltro ammette tali elettori al voto per corrispondenza (nella circoscrizione Estero) per le sole elezioni politiche e per i referendum abrogativi e costituzionali (L. 459/2001, art. 1), non per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Il comma 2 precisa che:

§         in via generale, il voto è esercitato nella circoscrizione del territorio nazionale in cui è compreso il comune di Roma (si tratta della Circoscrizione III – Italia centrale);

§         fa eccezione il personale appartenente alle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, il quale sia effettivo in grandi unità (reggimenti, battaglioni e equivalenti) o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse; tali elettori sono ammessi a votare per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove hanno sede dette unità.

La richiesta di voto per corrispondenza

Ai sensi dei commi 3 e 4, l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione degli interessati.

Il personale militare o di polizia in missione e i dipendenti statali o regionali (nonché i familiari conviventi) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno l’onere di presentare tale dichiarazione al comando o, rispettivamente, all’amministrazione di appartenenza entro il 35° giorno antecedente la data della votazione in Italia (3 maggio 2009, tenuto conto che la data prevista per il voto è il 6-7 giugno). Il comando o l’amministrazione ricevente, entro i cinque giorni successivi, fa pervenire gli elenchi dei richiedenti, distinti per comune di residenza, all’ufficio consolare (comma 3).

I professori e ricercatori universitari (e i familiari conviventi) di cui alla lettera c) del comma 1 presentano la loro dichiarazione direttamente all’ufficio consolare (comma 4).

L’attestazione dei requisiti di cui al comma 1 per l’esercizio del voto all’estero è effettuata, secondo i casi, dal comando o amministrazione di appartenenza, o direttamente dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ai sensi del successivo comma 6 la domanda può essere revocata dagli interessati mediante dichiarazione scritta direttamente rivolta all’ufficio consolare, ma non oltre il 23° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (entro il 15 maggio 2009).

Il comma 7 precisa che gli elettori che non abbiano fatto pervenire la domanda nei termini o che l’abbiano revocata potranno esercitare il diritto di voto solo in Italia, nella circoscrizione relativa al comune di residenza.

Gli altri elettori potranno esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza: è tuttavia prevista un’eccezione per gli elettori impegnati in missioni internazionali (comma 1, lettera a)): essi potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all’estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego.

Il comma 5 descrive la procedura che fa seguito alla richiesta di voto per corrispondenza:

§         entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (entro il 13 maggio 2009) gli uffici consolari trasmettono ai rispettivi comuni di residenza gli elenchi dei richiedenti;

§         entro le successive 24 ore ciascun comune invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’Ufficio elettorale relativa all’assenza di cause ostative all’elettorato attivo; qualora sussistano cause ostative, queste sono parimenti comunicate all’ufficio consolare. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli aventi diritto al voto in un apposito elenco;

§         nei successivi due giorni, l’ufficiale elettorale trasmette alla commissione elettorale circondariale l’elenco degli elettori per i quali è stata attestata l’assenza di cause ostative;

§         entro il 20° giorno antecedente il voto (entro il 18 maggio 2009) la commissione elettorale circondariale depenna tali elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero – in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione elettorale – provvede ad apposita annotazione sulle liste.

Le comunicazioni di cui s’è detto hanno luogo con telefax o per via telematica.

Le operazioni di voto

Ai sensi del comma 8, entro il 26° giorno antecedente la data del voto (entro il 12 maggio 2009), il Ministero dell’interno consegna al Ministero per gli affari esteri le liste di candidati e il modello della scheda elettorale relative alla circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma. La stampa del materiale elettorale è predisposta dalle rappresentanze diplomatiche e consolari; l’invio all’elettore del plico contenente la scheda elettorale e il restante materiale deve aver luogo non oltre 18 giorni prima della data fissata per le votazioni in Italia (cioè entro il 20 maggio 2009).

L’elettore, dopo aver espresso il suo voto, deve spedire la busta contenente la scheda elettorale all’ufficio consolare entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (entro il 28 maggio 2009).

Il comma 9 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire in ogni modo il rispetto dei princìpi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto.

Disposizioni particolari prevede il comma 12 per quanto concerne il voto del personale appartenente alle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, che sia effettivo in grandi unità o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse: a differenza degli altri elettori temporaneamente all’estero essi, come si è detto, non votano per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, bensì per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove ha sede il reparto di appartenenza.

Per tali elettori si prevede l’adozione di specifiche intese tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno per definire, in considerazione delle diverse situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative della formazione dei plichi (inclusa, è da ritenere, la stampa delle schede elettorali), del loro recapito all’estero, della raccolta dei plichi contenenti le schede votate e della consegna di questi ai presidenti dei competenti uffici elettorali circoscrizionali ai fini dello scrutinio delle schede, consegna che sarà curata dal Ministero della difesa.

L’ultimo periodo del comma ne estende la portata normativa, disponendo che le intese in esso previste siano effettuate anche per consentire l’esercizio del diritto di voto:

§         al restante personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali: si tratta del personale che, non impiegato in unità organiche, è chiamato a votare per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma;

§         agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi.

L’ultimo periodo del comma in esame precisa che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo in commento, non trova applicazione l’art. 19 della L. 459/2001, sul voto degli italiani all’estero.

 

Ai sensi dell’art. 19, co. 1 e 3, della L. 459/2001, le rappresentanze diplomatiche italiane concludono con i Governi stranieri intese in forma semplificata per garantire l’esercizio del voto per corrispondenza in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, e in assenza di qualsiasi rischio di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani. Negli Stati in cui non sia possibile concludere le intese, non trovano applicazione le disposizioni della legge in materia di voto per corrispondenza, e gli elettori possono esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia. Analogamente dispone il co. 4 del medesimo art. 19 per gli Stati la cui situazione politica o sociale comprometta il pieno e libero esercizio del diritto di voto.

Lo scrutinio dei voti

Le schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero ammessi al voto per corrispondenza vengono scrutinate da seggi costituiti negli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell’art. 6 del D.L. 408/1994 (comma 10). Si tratta dei seggi elettorali istituiti presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale (un seggio per ogni 2.000 elettori residenti all’estero), aventi il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori italiani residenti in altri Paesi membri dell’Unione, che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare in essi il diritto di voto (sul punto, vedi supra).

Le buste, contenenti le schede, inviate dagli elettori e pervenute agli uffici consolari entro le ore 16 del giovedì (4 giugno) precedente la data del voto sono inoltrate al presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d’appello di Roma. Quelle pervenute successivamente sono immediatamente distrutte (comma 11).

Secondo la procedura dettagliatamente illustrata ai commi 13, 14, 15 e 16, nella domenica fissata per la votazione (13 aprile) si provvede all’apertura dei plichi contenenti le schede, previamente assegnati ai singoli seggi individuati ai sensi del comma 10.

In ciascuno di essi, le schede sono inserite nelle urne ivi in uso, così da poter successivamente procedere, in modo congiunto e indistinto, allo scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea. Lo scopo di tale procedura è quello di offrire la più ampia garanzia alla segretezza del voto.

Il comma 17 fa rinvio:

§         per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza e per le operazioni preliminari allo scrutinio, alle disposizioni di cui alla L. 459/2001 sul voto degli italiani all’estero e al relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in quanto compatibili (ma si veda quanto detto innanzi con riguardo all’ultimo periodo del comma 12);

§         per le operazioni di scrutinio e la proclamazione dei risultati, al sopra citato art. 6 del D.L. 408/1994, che definisce le modalità di scrutinio dei voti espressi dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea.

La ripartizione degli elettori nelle sezioni estere

Il comma 17-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene su quest’ultima disciplina, disponendo una deroga al disposto dell’art. 4, co. 5, del D.L. 408/1994, concernente la ripartizione degli elettori residenti in altri Stati membri dell’Unione europea tra le sezioni elettorali istituite in tali Stati. Ai sensi della disciplina vigente, gli elettori sono ripartiti tra le sezioni estere dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’interno, che assegna ad ogni sezione un numero di elettori compreso tra 200 e 1.600; il comma 17-bis, per le sole elezioni da tenersi nel 2009, innalza a 3.000 il numero massimo di elettori da assegnare ad ogni sezione.


Articolo 3
(Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009)

 


1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;    

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.    

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.    

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione. 


 

 

L’articolo 3, analogamente all’articolo 2, persegue la finalità di consentire il voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali; le sue disposizioni sono però riferite al voto per i referendum abrogativi, ex art. 75 Cost., che si terranno nel corso del 2009.

Destinatarie della disposizione sono (comma 1) le stesse categorie di elettori individuate dall’articolo 2 (vedi supra), con la differenza che in questo caso si fa riferimento alla permanenza “all’estero” e non al di “fuori dal territorio dell’Unione europea”.

Il comma 2 opera un rinvio:

§         quanto alle modalità di richiesta del voto per corrispondenza e alle garanzie per il personale militare e di polizia, alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (in precedenza descritti);

§         con riguardo all’esercizio del diritto di voto, allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, alle disposizioni della L. 459/2001 sul voto degli italiani residenti all’estero e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili.

Ai sensi del comma 3 negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di “attività istituzionali”, per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del diritto di voto – nella modalità per corrispondenza, deve intendersi – anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l’esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l’art. 19, co. 1 e 4, della L. 459/2001 (v. supra) escluderebbero l’applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all’estero.

Il comma 4reca le disposizioni operative finalizzate all’effettuazione dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza da tutti gli italiani all’estero, ossia dai residenti e dai presenti in via temporanea per motivi di servizio o missioni internazionali.

Il comma 5 reca disposizioni motivate da finalità di economia procedurale, da applicare nell’ipotesi in cui le consultazioni europee e referendarie non siano fissate in date distanti più di quindici giorni l’una dall’altra. In tale evenienza, la dichiarazione finalizzata a esercitare il voto per corrispondenza, pervenuta non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della prima votazione, risulterà efficace anche per la seconda consultazione, salva espressa volontà contraria e ferma restando la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente la data del voto.

Ove possibile – aggiunge il comma – agli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazione verrà inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l’esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.


Articolo 4
(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

 


1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

 


 

 

L’articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, in vista delle elezioni che si svolgeranno nel corso del 2009.

L’articolo prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali (in numero non precisato) da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

 

Il meccanismo di designazione previsto è analogo a quello già stabilito dall’art. 6 del precedente D.L. 24/2008, n. 24. Similmente a quanto previsto in quest’occasione, la norma appare rivestire carattere transitorio, con applicazione limitata alle elezioni che si svolgeranno nell’anno in corso.

 

La misura è finalizzata a garantire comunque il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell’attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verifichino le ipotesi di decadenza indicate dall’art. 23 del testo unico sull’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967[17]).

 

Il D.P.R. 223/1967 prevede, all’art. 21, la costituzione in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, con decreto del presidente della corte di appello, di una Commissione elettorale circondariale.

La Commissione elettorale circondariale svolge importanti funzioni nel procedimento elettorale preparatorio, tra le quali rilevano in particolare:

§       l’esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale[18] in materia di aggiornamento delle liste elettorali[19];

§       l’esame e la decisione sull’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali (quest’ultima funzione è prevista dal D.P.R. 570/1960[20], art. 30).

La Commissione viene costituita dopo l’insediamento del consiglio provinciale con decreto del presidente della corte di appello; essa è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto (scelti tra i dipendenti dello Stato), e tre effettivi e tre supplenti designati, mediante votazione, dal consiglio provinciale (tra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all’Amministrazione dei Comuni medesimi). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti può essere costituita, su proposta del presidente della Commissione circondariale, una sottocommissione elettorale circondariale.

Per la nomina a componente della Commissione sono previsti specifici requisiti e incompatibilità. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti (art. 22).

La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l’intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale); per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti (quorum funzionale).

Il citato testo unico sull’elettorato attivo (art. 23) prevede la decadenza dei membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si riducano in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, l’intera Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall’ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l’assistenza del segretario, dal magistrato presidente.


Articolo 4-bis
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)

 


1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.


 

 

L’articolo 4-bis consente, anche in occasione delle elezioni e dei referendum abrogativi da tenersi nel 2009, come già avvenuto per le elezioni politiche del 2006 e del 2008, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell’impegno assunto al riguardo dall’Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

 

Con il predetto Documento ciascuno Stato partecipante ha assunto l’impegno (successivamente confermato anche nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999) di invitare le istituzioni OSCE e gli altri Stati partecipanti a monitorare i processi elettorali.

Uno specifico intervento normativo in tal senso si rende necessario perché nel nostro ordinamento è consentito l’accesso alla sala dell’elezione, oltre agli elettori, unicamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge (ufficiali giudiziari per la notifica di atti, forza pubblica a richiesta del presidente del seggio, componenti e rappresentanti di lista, ecc.)[21].

 

L’articolo in commento prevede, quindi, che in occasione delle elezioni e dei referendum, regolati da leggi statali, da tenersi nel 2009 sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali che siano stati preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri ed i cui nominativi siano stati, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmessi al Ministero dell’interno per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

Si stabilisce, inoltre, che la presenza degli osservatori non possa in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi.

 

L’articolo in esame riproduce testualmente la disposizione contenuta nel D.L. 1/2006[22] e nel D.L. 24/2008 che consentivano la partecipazione degli osservatori OSCE alle elezioni politiche tenutesi nel 2006 e nel 2008. La missione del 2006 faceva seguito ad un invito da parte del Governo italiano (formulato anche in considerazione della recente riforma elettorale), formalizzato con una lettera del Capo della rappresentanza permanente d’Italia presso l’OSCE del 15 febbraio 2006. L’invito all’OSCE per le elezioni politiche del 2008 è stato inoltrato dal rappresentante italiano il 14 febbraio 2008.


Articolo 5
(Copertura finanziaria)

 


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».


 

 

L’articolo 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto-legge, stimata in 1.451.850 euro per l’anno 2009.

La relativa copertura finanziaria è individuata nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, alla missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”.


Articolo 6
(Entrata in vigore)

 


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


 

 

L’articolo 6 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge in commento, che è stabilita nel giorno successivo a quello (28 gennaio 2009) di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Costituzione
(artt. 75, 77, 87)

 

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

 

 

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 


 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(artt. 30,33)

 

 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2)  Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifusi negli articoli 64 e 65;

c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);

d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41;

- Ministero dell'interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile 2001, n. 62.

(omissis)

Art. 30

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°)

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

 

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

 

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

 

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

 

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione (84);

 

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

 

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma (85);

 

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (86);

 

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32 (87);

 

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori (88);

 

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto (89).

 

 

-----------------------------------------------

 

(84)  Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(85)  Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(86)  Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(87)  Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(88)  Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(89)  Per lo svolgimento delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004 vedi, anche, l'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90.

(omissis)

Art. 33

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17)

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (94).

 

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

 

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione (95).

 

 

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(94)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

(95)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


 

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
(art. 53)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 27 gennaio 2000, n. 21; Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 8/2000; Circ. 16 maggio 2003, n. 76/2003; Circ. 22 gennaio 2004, n. 4/2004.

(omissis)

Art. 53

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

 

1) dichiara chiusa la votazione;

 

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

 

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta (87). Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

 

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

 

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

 

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(87)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 marzo 1989, n. 95.


 

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
(artt. 23, 32)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.

(2) Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

Art. 23

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°)

I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

 

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

 

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

 

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

(omissis)

Art. 32

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°)

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

 

1) della morte;

 

2) della perdita della cittadinanza italiana;

 

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico (49);

 

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso (50);

 

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica (51);

 

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune (52).

 

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale (53).

 

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.

 

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1) (54).

 

Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni (55).

 

Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici (56).

 

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito (57).

 

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

 

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

 

 

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(49) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3.

(50)  Numero prima sostituito dall'art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi così modificato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3.

(51) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3.

(52)  Numero aggiunto dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(53)  Comma così modificato dall'art. 26, comma 9, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data le variazioni alle liste sono apportate dalla Commissione elettorale comunale con l'assistenza del segretario.

(54)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(55)  Gli attuali commi quinto, sesto e settimo hanno sostituito l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40. Successivamente l'art. 7-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il presente comma.

(56)  Gli attuali commi quinto, sesto e settimo hanno sostituito l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40. Successivamente l'art. 7-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato il presente comma.

(57)  Gli attuali commi quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(omissis)


 

Legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
(artt. 9, 15, Tab. B)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.

(2)  Titolo così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'interno: Circ. 17 dicembre 1998, n. 110/98;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E.

(omissis)

Art. 9

Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

 

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

(omissis)

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

 

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

(omissis)

 


Tabella B(84)

(84)  Tabella così sostituita prima dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi dall'art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.


 

Legge 8 marzo 1989, n. 95.
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1989, n. 64.

(2)  Il titolo è stato così modificato dall'art. 3, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

 

Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

 

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

 

a) essere elettore del comune;

 

b) avere assolto gli obblighi scolastici (3).

 

 

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(3)  Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

 

 

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

 

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4).

 

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

 

4. Entro il 15 gennaio di cascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione (5).

 

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

 

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale (6).

 

 

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(4)  Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(5)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(6)  Articolo prima modificato dall'art. 4, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio (7).

 

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco (8).

 

 

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(7)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(8)  Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente (9).

 

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (10).

 

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi (11).

 

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia (12).

 

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo (13).

 

 

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(9)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(10)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(11)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(12)  Comma prima modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(13)  Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 5-bis

[1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'art. 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

 

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo (14).

 

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli artt. 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5] (15).

 

 

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(14)  Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(15)  Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi abrogato dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

 

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede (16):

 

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

 

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

 

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

 

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (17).

 

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

 

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (18).

 

 

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(16)  Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(17)  Comma così modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18)  Articolo così sostituito prima dall'art. 7, L. 21 marzo 1990, n. 53, poi dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120 ed infine dal comma 4 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

 

Art. 7

1. All'articolo 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soppresse le parole: «a pena di nullità della votazione».

 

 

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 

 


 

Legge 21 marzo 1990, n. 53.
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 aprile 1996, n. 20; Circ. 9 giugno 1997, n. 68; Circ. 11 novembre 1997, n. 134;

- Ministero dell'interno: Circ. 2 marzo 2002, n. 11;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 16 settembre 1996, n. 7069.

 

 

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

 

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

 

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

 

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

 

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

 

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

 

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

 

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;

 

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

 

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

 

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

 

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

 

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello (3).

 

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

 

 

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(3)  Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

 

 

Art. 3

1. ... (4).

 

2. ... (5).

 

 

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(4)  Modifica il titolo della L. 8 marzo 1989, n. 95.

(5)  Modifica il comma 1 dell'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95.

 

 

Art. 4

1. ... (6).

 

 

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(6)  Modifica il comma 2 dell'art. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95.

 

 

Art. 5

1. ... (7).

 

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inscritti nell'albo (8).

 

 

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(7)  Modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95.

(8)  Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 6

1. ... (9).

 

 

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(9)  Aggiunge l'art. 5-bis alla L. 8 marzo 1989, n. 95.

 

 

Art. 7

1. ... (10).

 

 

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(10)  Sostituisce l'art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95.

 

 

Art. 8

1. ... (11).

 

 

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(11)  Modifica l'art. 34, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e l'art. 20, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

 

 

Art. 9

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 , come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

 

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 , sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

 

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

 

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000 (12).

 

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 

 

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(12)  Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991.

 

 

Art. 10

1. ... (13).

 

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960 .

 

 

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(13)  Sostituisce l'art. 71, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

 

 

Art. 11

1. ... (14).

 

 

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(14)  Sostituisce l'art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

 

 

Art. 12

1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663 come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

 

a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

 

b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

 

c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

 

d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

 

e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

 

f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

 

g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

 

h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.

 

2. ... (15).

 

3. ... (16).

 

4. ... (17).

 

 

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(15)  Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 18, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(16)  Modifica l'art. 1, primo comma, lett. b), D.L. 3 maggio 1976, n. 161.

(17)  Modifica l'art. 12, quarto comma, L. 24 gennaio 1979, n. 18.

 

 

Art. 13

1. ... (18).

 

2. ... (19).

 

3. ... (20).

 

4. ... (21).

 

5. ... (22).

 

6. ... (23).

 

7. ... (24).

 

8. ... (25).

 

9. ... (26).

 

 

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(18)  Sostituisce il n. 1 del primo comma dell'art. 24, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(19)  Sostituisce il n. 1 del primo comma dell'art. 13, L. 6 febbraio 1948, n. 29.

(20)  Modifica l'art. 30, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(21)  Modifica l'art. 31, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(22)  Aggiunge la lettera e-bis) al primo comma dell'art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(23)  Modifica il secondo comma dell'art. 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(24)  Sostituisce i nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 17, L. 8 marzo 1951, n. 122.

(25)  Sostituisce i nn. 1, 4 e 5 del primo comma dell'art. 11, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(26)  Modifica l'art. 13, primo comma, L. 24 gennaio 1979, n. 18.

 

 

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (27).

 

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (28).

 

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (29).

 

 

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(27)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120.

(28)  Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(29)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

 

 

Art. 15

1. ... (30).

 

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

 

 

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(30)  Sostituisce l'art. 68, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

 

 

Art. 16

1. ... (31).

 

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960 , sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

 

 

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(31)  Modifica il secondo comma dell'art. 47, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

 

 

Art. 17

1. ... (32).

 

2. ... (33).

 

 

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(32)  Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 96, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(33)  Inserisce, dopo il secondo, un comma all'art. 104, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

 

 

Art. 18

1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 , introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 , detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

 

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

 

 

Art. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.

 

 

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


 

Legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
(art. 16)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 4 giugno 2002, n. 170/E.

(omissis)

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

 

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (43) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

 

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

 

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

 

 

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(43)  Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(omissis)


 

D.L. 24 giugno 1994, n. 408, conv., con mod., Legge 3 agosto 1994, n. 483.
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
(artt. 4, 6)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1994, n. 148, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 1994, n. 483 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 febbraio 1994, n. 128, del D.L. 19 marzo 1994, n. 188, e del D.L. 26 aprile 1994, n. 251.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 5 gennaio 1999, n. 1/99; Circ. 30 dicembre 2003, n. 134/03.

(omissis)

Art. 4

Adempimenti preliminari.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

 

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

 

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

 

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

 

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

 

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

 

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

 

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

(omissis)

Art. 6

Operazioni di scrutinio.

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

 

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

 

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

 

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

 

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

 

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

 

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

 

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 . Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979 .

(omissis)


 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(artt. 72, 73, 74)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 8 maggio 2003, n. 8/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 2/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. F.L.2/2005; Circ. 12 maggio 2005, n. F.L.17/2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

(omissis)

Art. 72

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

 

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

 

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

 

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

 

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

 

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

 

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

 

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

 

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età (100).

 

 

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(100)  Il presente articolo corrisponde all'art. 6, L. 25 marzo 1993, n. 81,ora abrogato.

 

 

Art. 73

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

 

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

 

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

 

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

 

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

 

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

 

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia (101).

 

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

 

9. Nell'àmbito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

 

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8 (102).

 

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

 

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (103).

 

 

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(101)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27-30 settembre 2004, n. 305 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(102)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27-30 settembre 2004, n. 305 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(103)  Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 3 e agli artt. 7 e 7-bis, L. 25 marzo 1993, n. 81,ora abrogato.

 

 

Art. 74

Elezione del presidente della provincia.

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

 

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

 

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

 

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

 

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

 

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

 

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

 

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

 

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

 

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

 

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (104).

 

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(104)  Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81,ora abrogato.

(omissis)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
(art. 47)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" e "R".

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 12 dicembre 2002, n. 16; Circ. 19 marzo 2004, n. 7;

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 4 novembre 2003;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 gennaio 2002, n. 12; Circ. 3 luglio 2002, n. 127; Msg. 1 luglio 2004, n. 20616;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 4 maggio 2004, n. 21;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 5 luglio 2001, n. 1254/M352/2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 21 marzo 2001, n. VII/3/1/539; Circ. 18 aprile 2001, n. 45/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 8 aprile 2002, n. 19/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 gennaio 2002, n. 17/E; Circ. 31 maggio 2002, n. 4/T; Ris. 4 marzo 2003, n. 56/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 3 aprile 2001, n. 50/2001; Circ. 18 giugno 2001, n. 300/A/233547/106/15; Circ. 26 febbraio 2004, n. 9; Circ. 30 giugno 2005, n. 31/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 17 ottobre 2001, n. 1176/U; Nota 17 ottobre 2001, n. 17245/Int/U05; Nota 25 settembre 2003, n. DGPSA/Uff.VII/3361;

- Ministero della difesa: Circ. 24 gennaio 2002, n. LEV-C-101/U.D.G.;

- Ministero della sanità: Circ. 18 gennaio 2000, n. 13;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 4 luglio 2001, n. 2407/MOT2/A/2001; Circ. 3 settembre 2002, n. 3405/MOT2/C; Circ. 15 dicembre 2003, n. 4982/M310/MOT3; Circ. 16 giugno 2004, n. 2569/M360.

(omissis)

Art. 47. (R)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (135).

 

 

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(135)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 4: (-).

(omissis)


 

Legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(art. 19)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2002, n. 4.

(2)  Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 25 giugno 2002, n. 13/2002; Circ. 14 ottobre 2002, n. 22/2002; Circ. 20 dicembre 2002, n. 29/2002; Circ. 24 aprile 2003, n. 59.

(omissis)

Art. 19

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

 

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

 

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

 

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

 

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

 

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

(omissis)


 

Legge 4 novembre 2005, n. 230.
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258.

 

 

Art. 1

1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai princìpi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

 

3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

 

4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

 

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

 

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

 

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

 

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

 

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

 

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;

 

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

 

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

 

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno (2).

 

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3).

 

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

 

8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito (4).

 

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (5).

 

10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'àmbito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

 

11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.

 

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

 

13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

 

14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma (6).

 

15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

 

16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

 

17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

 

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

 

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

 

20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

 

21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.

 

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

 

23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

 

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

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(2)  In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164.

(3)  Comma così modificato dall'art. 35, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(4) Gli attuali commi 9 e 9-bis così sostituiscono l'originario comma 9 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(5) Gli attuali commi 9 e 9-bis così sostituiscono l'originario comma 9 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 


 



[1]     L. 16 aprile 2002, n. 62, Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

[2]     Firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e approvato con legge 6 aprile 1977, n. 150.

[3]     L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[4]     L. 20 febbraio 2009, n. 10, Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[5]     L. 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[6]     L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[7]     L’art. 8 della L. 2 gennaio 1997, n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, in larga parte abrogata dalla L. 157/1999, detta specifiche norme in relazione alla predisposizione di un rendiconto delle entrate e delle spese dei partiti o movimenti politici.

[8]     D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

[9]     La disposizione era stata originariamente introdotta dall’art. 3 della L. 90/2004.

[10]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[11]    D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

[12]    D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

[13]    D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 (conv. con mod. in L. 27 gennaio 2006, n. 22), Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

[14]    D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30.

[15]    D.L. 24 giugno 1994, n. 408, Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1994, n. 483.

[16]    L. 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

[17]   D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

[18]   L’art. 2, co. 30, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), con finalità di contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali, ha attribuito al responsabile dell’ufficio elettorale comunale (cioè ad una figura gerarchica del personale dell’ente) le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali e ha stabilito che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale. La norma ha fatto salve le norme del testo unico sull’elettorato attivo che disciplinano l’istituzione della commissione elettorale comunale e ne regolano la composizione e le modalità di funzionamento La commissione elettorale comunale è stata comunque mantenuta per l’espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell’albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi previste dalla L. 95/1989.

[19]   Ciascun cittadino può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali proposti dalla Commissione comunale (D.P.R. 223/1967, art. 20).

[20]   D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

[21]    DPR 361/1957, artt. 43, 44, 48, 49, 50 e 51.

[22]    D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, conv. L. 27 gennaio 2006, n. 22 (art. 3).