Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 209/2008 - A.C. 2047 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 99 | ||||
Data: | 12/01/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa |
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SIWEB 12 gennaio 2009 |
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n. 99/0 |
Proroga
della partecipazione italiana
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Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 2047 |
Numero del decreto-legge |
209 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli |
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testo originario |
8 |
Date: |
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emanazione |
30 dicembre 2008 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
31 dicembre 2008 |
assegnazione |
31 dicembre 2008 |
scadenza |
1° marzo 2009 |
Commissione competente |
Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa |
Pareri previsti |
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV |
Il disegno di legge A.C. 2047, di conversione del decreto legge n. 209 del 2008, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° al 30 gennaio 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.
Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.
ll capo I (artt. 1 e 2) prevede interventi a sostegno dei processi di pace. In particolare, l’articolo 1 nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni del Libano, dell’Afghanistan e dei Balcani, conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi urgenti, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali, compreso il ripristino dei servizi essenziali e non possono superare l’ammontare complessivo di euro 10.273.400.
L'articolo 2 disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea.
La stessa norma stanzia inoltre 6.546.081 euro per la ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene nell’ambito della missione NTM-I (NATO Training Mission – Iraq) e prevede la spesa di 236.335 per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX.
Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 3) e reca le relative norme sul personale (articolo 4), nonché quelle in materia penale (articolo 5) e contabile (articolo 6).
L’articolo 3 del decreto legge in esame, reca la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.
L’articolo 4 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime. Il medesimo articolo, al comma 9, primo periodo, stabilisce poi che in circostanze di emergenza, in assenza di personale medico, gli infermieri militari, specificamente formati e addestrati, sono autorizzati ad effettuare manovre di primo soccorso per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato.
Nelle citate ipotesi di necessità ed urgenza ed in assenza del personale medico, il medesimo comma 9, al secondo periodo, riconosce, poi, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari, di procedere all'applicazione di tecniche di primo soccorso espressamente individuate in un apposito Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l’applicazione del codice penale militare di pace e le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
L’articolo 6 disciplina i profili contabili correlati all’organizzazione delle missioni, prevedendo per l’Amministrazione della Difesa la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonchéla facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 7) ed all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 8).
Il disegno di legge di conversione è accompagnato, – oltre che dalla relazione illustrativa – anche dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti legge che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.
Da ultimo, nel corso del 2008, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia sono stati disciplinati dal decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e dal decreto legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.
Il decreto legge n. 8 del 2008, per gli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo, rinvia alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che reca la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, nonché, per l'ulteriore disciplina di tali interventi, a talune disposizioni del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Per le missioni alle quali partecipa il personale delle Forze armate, il decreto legge n. 8 del 2008 e il decreto legge n. 147 del 2008, nel determinare le relative autorizzazioni di spesa e la disciplina di taluni particolari profili, rinviano, per quanto non diversamente stabilito, alle disposizioni del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
Come si legge nel’analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame “la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2008, del termine previsto dai precedenti provvedimenti di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.
Il decreto legge in esame è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera a) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, la lettera d) quella in tema di difesa e Forze armate, e la lettera l) quella sulla giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa
Le disposizioni del provvedimento in esame, essendo dirette ad autorizzare o prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti, appaiono nel complesso omogenee.
La strategia europea in materia di sicurezza è stata adottata dal Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 che ha rivendicato per l’Unione europea un ruolo più incisivo nel contesto internazionale, individuando una serie di minacce globali (terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali, criminalità organizzata).
La strategia è stata rivista ed integrata nel corso del
Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 che ha inteso ovviare
all’insufficienza dei mezzi disponibili in Europa, migliorando progressivamente
le capacità civili e militari. In particolare il Consiglio europeo ha
sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell’8
dicembre
Il decreto legge contiene alcuni rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti legge e nelle leggi che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse (per l’individuazione dei citati rinvii normativi, si veda il precedente paragrafo “precedenti decreti-legge sulla stessa materia”).
Come rilevato nella analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), “destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni degli Affari esteri, della Difesa, dell'Interno, dell'Economia e delle finanze e della Giustizia in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, di ordinamento giudiziario e di personale appartenente alla Polizia penitenziaria. Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato negli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo, nonché nelle missioni delle Forze armate e di polizia oggetto di disciplina”.
L'articolo 4, comma 9, disciplina le attività di primo soccorso che nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali in assenza del personale medico ed in casi di necessità ed urgenza, possono essere intraprese dagli infermieri militari e dai soccorritori militari a favore del personale militare.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che mentre il secondo periodo del comma 9, attraverso il rinvio operato al citato Protocollo d’intesa del 17 novembre 2008, sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, consente di individuare specificatamente le singole operazioni che possono essere intraprese, in assenza del personale medico, dai soccorritori militari, viceversa, per quanto riguarda gli infermieri militari, il primo periodo del comma 9 si limita a prevedere la facoltà per detto personale di effettuare “manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato”. Al riguardo, appare opportuno verificare se tale espressione permetta di individuare agevolmente le singole operazioni consentite agli infermieri militari ovvero, se non sia preferibile, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, circoscrivere maggiormente il contenuto delle citate operazioni, analogamente a quanto previsto per i soccorritori militari dal primo periodo del comma 9.