Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 209/2008 ' A.C. 2047
Riferimenti:
DL N. 209 DEL 30-DIC-08   AC N. 2047/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 99
Data: 12/01/2009
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI MILITARI   PERSONALE MILITARE
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 209/2008 – A.C. 2047

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 99

 

 

12 gennaio 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

Dipartimento difesa

SIWEB

Alla redazione del  presente dossier ha collaborato il Dipartimento Affari esteri

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File:  D08209


INDICE

Schede di lettura

Il contenuto del decreto legge n. 209 del 2008  3

Art. 1 (Interventi per le esigenze di prima necessità  della popolazione locale)6

Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)7

Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)13

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)34

Art. 5 (Disposizioni in materia penale)48

Art. 6 (Disposizioni in materia contabile)54

Art. 7 (Copertura finanziaria)56

Art. 8 (Entrata in vigore)59

Approfondimenti

Strategia europea in materia di sicurezza (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)63

Tabella riassuntiva delle missioni internazionali

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Il contenuto del decreto legge n. 209 del 2008

Il disegno di legge A.C. 2047, di conversione del decreto legge n. 209 del 2008, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° al 30 gennaio 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

 

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto da otto articoli.

 

ll capo I (artt. 1 e 2) prevede interventi a sostegno dei processi di pace. In particolare, l’articolo 1 nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni del Libano, dell’Afghanistan e dei Balcani, conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi urgenti, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali, compreso il ripristino dei servizi essenziali e non possono superare l’ammontare complessivo di euro 10.273.400.

 

L'articolo 2 disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea.

La stessa norma stanzia inoltre 6.546.081 euro per la ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene nell’ambito della missione NTM-I (NATO Training Mission – Iraq) e prevede la spesa di 236.335 per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX.

 

Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 3) e reca le relative norme sul personale (articolo 4), nonché quelle in materia penale (articolo 5) e contabile (articolo 6).

 

L’articolo 3 del decreto legge in esame, reca la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.

 

L’articolo 4 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime. Il medesimo articolo, al comma 9, primo periodo, stabilisce poi che in circostanze di emergenza, in assenza di personale medico, gli infermieri militari, specificamente formati e addestrati, sono autorizzati ad effettuare manovre di primo soccorso per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato.

Nelle citate ipotesi di necessità ed urgenza ed in assenza del personale medico, il medesimo comma 9, al secondo periodo, riconosce, poi, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari, di procedere all'applicazione di tecniche di primo soccorso espressamente individuate in un apposito Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

L’articolo 5 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l’applicazione del codice penale militare di pace e le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

 

L’articolo 6 disciplina i profili contabili correlati all’organizzazione delle missioni, prevedendo per l’Amministrazione della Difesa la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 7) ed all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 8).

 

In relazione al provvedimento in esame si segnala che sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti legge che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

 

Nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali[1]:

Ø         la legge 23 Febbraio 2006, n. 51, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Gli articoli 39-vicies semel e 39-viciesbis hannoprorogato la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, fino al 30 giugno 2006)[2].

Ø         la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Ø         il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Nel corso del 2007 il D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007 ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

 

Da ultimo, nel corso del 2008, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia sono stati disciplinati dal decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e dal decreto legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.

Il decreto legge n. 8 del 2008, per gli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo, rinvia alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che reca la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, nonché, per l'ulteriore disciplina di tali interventi, a talune disposizioni del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Per le missioni alle quali partecipa il personale delle Forze armate, il decreto legge n. 8 del 2008 e il decreto legge n. 147 del 2008, nel determinare le relative autorizzazioni di spesa e la disciplina di taluni particolari profili, rinviano, per quanto non diversamente stabilito, alle disposizioni del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.

 


Art. 1
(Interventi per le esigenze di prima necessità
della popolazione locale)


1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro 7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani .



L’articolo 1 del decreto legge autorizza per il primo semestre del 2009 la spesa complessiva di 10.273.400 euro per interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in alcune delle missioni previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle missioni in corso in Libano (fino a 1.770.000 euro), in Afghanistan (fino a 7.103.400 euro) e nei Balcani (fino a 1.400.000 euro). Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali. Analoghe previsioni – con durata annuale e non semestrale come nella norma in commento – sono state introdotte dal decreto legge n. 8/2008. te

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, gli interventi in oggetto rappresentano “attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità”.

 


Art. 2
(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)


1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 2.500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 613.905 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 124.310 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 247.560 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 880.483 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

7. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 6.546.081 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.


Il comma 1dell’articolo 2 autorizza fino al 30 giugno 2009 la spesa di 2.500.000 euro per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (Trust funds) della NATO, con particolare riferimento a quelli destinati al reinserimento nella vita civile di militari in esubero, a seguito della riforma delle forze armate, in Bosnia-Erzegovina e Serbia.

In base alla relazione tecnica, 2.000.000 euro sono finalizzati al finanziamento dell’attuazione dei cd. compiti aggiuntivi della missione NATO in Kosovo (KFOR), relativi all’assistenza delle autorità kosovare in alcuni ambiti di riforma del settore sicurezza. La spesa di 500.000 euro è invece finalizzata alla prosecuzione della partecipazione italiana al fondo fiduciario per il reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia-Erzegovina, avviato nell’ambito del Partenariato per la Pace, promosso dalla NATO.

I Fondi fiduciari della NATO si configurano come un utile strumento nell’ambito del menzionato Partenariato per la pace, che ha coinvolto i Paesi dell’ex blocco orientale, buona parte dei quali ormai entrati a far parte dell’Organizzazione. I fondi fiduciari hanno avuto una duplice applicazione, ovvero da un lato l’assistenza ai Paesi membri del Partenariato per la pace nella distruzione dei loro surplus di armi convenzionali – tra le quali in particolare le mine antipersona -; e dall’altro il supporto nella gestione delle conseguenze della riforma delle forze armate (democratizzazione delle stesse e apertura al controllo sui piani di armamento e sui bilanci, reinserimento nella vita civile di personale in eccesso, riconversione di basi militari).

La norma di cui al comma 2 autorizza per il primo semestre 2009 una spesa di 613.905 euro perassicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace enforcing e di diplomazia preventiva promosse dalle istituzioni e dalle missioni di lunga durata dell’OSCE nelle aree di crisi. Tale finanziamento è altresì finalizzato a garantire la partecipazione italiana ai progetti di cooperazione promossi dalla stessa Organizzazione.

In questo caso la relazione tecnica precisa che 496.300 euro sono volti ad assicurare la presenza continuativa di circa 64 esperti nelle missioni a lungo termine dell’OSCE e di circa 6 presso il Segretariato ed altre istituzioni dell’Organizzazione. I restanti 117.605 euro assicurano invece la copertura delle spese di partecipazione di 40 esperti elettorali nelle missioni di osservazione elettorale dell’OSCE/ODIHR.

Il comma 3 autorizza fino al 30 giugno 2009 la spesa di 13.596.012 euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, nonché per quelli operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

In base alla relazione tecnica, parte dello stanziamento, pari a 6.569.167,50 euro, è destinata ad interventi operativi di emergenza e di sicurezza in Iraq (5.116.367,50 euro), in Afghanistan (1.038.760 euro) ed in Libano (414.040 euro). Ulteriori oneri riguardano la sicurezza dell’Ambasciata italiana a Baghdad (4.764.500 euro), a Beirut (775.000 euro), a Kabul (978.345 euro), a Karthoum (314.000 euro) ed a Tblisi (195.000 euro).

In base al comma 4 si autorizza la spesa di 124.310 euro, entro il 30 giugno 2009, allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan. Il trattamento economico di tale personale è determinato secondo quanto previsto dall’art. 204 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

Il citato art. 204, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali (v. infra) . L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

Si ricorda che l’art. 35 del DPR n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che le delegazionidiplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione in loco di un ufficio apposito. Con tale decreto vengono altresì determinati i compiti della delegazione e la sua composizione. Si ricorda altresì che la legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, all’articolo 9, ha novellato il medesimo art. 35 del DPR 18/1967, aggiungendovi la previsione che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in “casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi”.

 

Il comma 5 autorizza  fino al 30 giugno 2009 la spesa di 247.560 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

La norma precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’Organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80% di quella determinata in base all’art. 171 del già citato DPR n. 18/1967.

Per i funzionari diplomatici, che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

L’art. 171 in questione distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nell’allegata tabella, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Il comma 6 autorizza  per i primi sei mesi dell’anno la spesa di 880.483 euro per consentire la partecipazione italiana alle iniziative in ambito PESD.

In base al vigente testo del Trattato sull’Unione europea (TUE), art. 17, le missioni nell’ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa) si collegano a tre compiti fondamentali: missioni umanitarie e di soccorso, attività di mantenimento della pace e  missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. Spesso intrecciati strettamente, convivono tuttavia nelle missioni PESD aspetti militari e aspetti civili. Tra i primi si annoverano la protezione dei civili e il mantenimento della sicurezza, ma anche assistenza nella gestione delle forze armate e nella pianificazione delle operazioni. La componente civilecomprende anch’essa attività di diverso genere, tra le quali attività di addestramento e consulenza nonché supporto tecnico e logistico per la creazione o ristrutturazione delle forze di polizia;  assistenza nel settore dell’amministrazione giudiziaria e civile; missioni di monitoraggio.

Quanto ai Rappresentanti speciali dell’Unione europea, sono attualmente undici, operando nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Caucaso meridionale, regione africana dei Grandi Laghi, Kosovo, Macedonia, Medio Oriente, Moldavia, Sudan, Unione africana.

 

Il comma 7, per quanto non diversamente previsto, disciplina le attività e gli interventi previsti dall’articolo 2 del decreto-legge, mediante il rinvio agli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge n. 165/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219/2003.

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 165/2003 prevede che al personale impegnato nella missione in Iraq sia corrisposta l’indennità di missione determinata dal decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 con riferimento alle diarie attribuite al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati arabi ed Oman, con una maggiorazione dell'importo del 30%.

Si ricorda che il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, “Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all’estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola”, aggiorna la tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, e successive modificazioni, contenente gli importi delle diarie nette per le missioni all’estero riferite a ciascun paese e ai gruppi di personale specificati nella tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998. Il citato D.M. 13 gennaio 2003 è stato, a sua volta, modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003, recante “Rettifica al decreto di determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola“.

Il comma 8 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2009 la spesa di 6.546.081 euro per l’ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene. Tale attività risulta svolgersi nell’ambito della missione Nato Training Mission.

Il comma 9autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2009 la spesa di 236.335 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX – già previsto, da ultimo, dall’art. 2, comma 11, del D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.  E’ inoltre previsto che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti: la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti; la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi; la misura delle spese per i sussidi.

E’ altresì ribadita la previsione, già inserita in pregressi provvedimenti d’urgenza di analogo contenuto, in base alla quale i programmi dei corsi di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale ed ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, così come alle regole di procedura e prova acquisite negli statuti dei tribunali penali internazionali ad hoc e della Corte penale internazionale.

La missione EUJUST LEX nasce dalla decisione, presa dal Consiglio dell’Unione europea il 21 febbraio 2005, di avviare una missione integrata sullo stato di diritto per l’Iraq, e si fonda sull’azione comune 2005/190/PESC del Consiglio medesimo, adottata il 7 marzo 2005, che l’ha formalmente istituita. La missione, avviata a partire dal luglio 2005 è intesa a sovvenire alle impellenti necessità dell’ordinamento giudiziario penale iracheno attraverso la formazione dei funzionari per la gestione dell’indagine penale. La struttura della missione è composta da un Capo missione, da un ufficio di coordinamento a Bruxelles, da un ufficio di collegamento a Baghdad e da strutture di formazione e formatori messi a disposizione dagli Stati membri.  Il 10 novembre scorso la missione è stata insignita del più alto riconoscimento in ambito internazionale per l'eccellenza in "law enforcement and leadership" da parte dell’ International Association of Chiefs of Police (IACP). Dal 2005 la missione ha formato circa 2.000 tra giudici, ufficiali di polizia ed agenti penitenziari. Il 26 maggio 2008 il Consiglio ha deciso di prorogare la missione fino al 30 giugno 2009.

 


Art. 3
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)


1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 242.368.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 192.102.649 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 7.849.728 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 97.540.539 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-bis, comma 7, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 17.918.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 590.816 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 241.177 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 9.905.126 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 254.448 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 135.913 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 732.720 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.223.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 8.736.930 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 16.369.062 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

16. È autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 77.839.084 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e la spesa di euro 32.738.183 per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

17. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2009, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.200.000.

18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan materiali di attendamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 100.000.

19. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate dell'Ecuador il galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua in disarmo dal 31 ottobre 2008.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 3.445.285 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.580 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 gennaio 2009, la spesa di euro 4.550 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 32.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.856 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.822.102 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-bis, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.536.862 e di euro 533.218 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 815.386 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 185.146 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 429.655 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-bis, comma 9, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 216.500 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 257.419 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

32. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 367.307 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

 


L’articolo 3 del decreto legge in esame, reca la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.

Nello specifico il comma 1 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 242.368.418 euro, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, da ultimo rifinanziate dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008 e dall’articolo 2-bis, comma 6, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 183/2008.

La missione ISAF (International Security Assistance Force)è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai. La risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, ha autorizzato l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell’operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.

La risoluzione ONU 1510 ha, altresì, autorizzato l'espansione delle attività della missione anche al di fuori dell'area di Kabul. La fase dell’espansione è stata realizzata attraverso la costituzione in ogni area di una FSB (Forward Support Base), ovvero una installazione militare aeroportuale avanzata necessaria innanzitutto per fornire supporto operativo e logistico ai PRT (Provincial Reconstruction Team) presenti nella stessa regione. In alcune regioni (tra le quali Herat) i PRT erano già stati istituiti nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom.

Il PRT è una struttura mista composta da unità militari e civili con il compito di assicurare il supporto alle attività di ricostruzione condotte dalle organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nella regione. Ogni PRT é strutturato in base al rischio, alla posizione geografica ed alle condizioni socio economiche della regione in cui opera.

L’Italia ha assunto, dal giugno 2005, il compito di coordinare la FSB di Herat ed i PRT della regione ovest del Paese (che comprende le province di Farah, Badghis e Ghor, oltre a quella omonima di Herat). Attualmente la presenza italiana è articolata in:

Ø       un contingente, la cui componente principale è costituita dalla Brigata alpina "Taurinense", presente a Kabul;

Ø       un contingente di stanza nella regione di Herat che coordina le attività del FSB e dei PRT della regione.

Con riferimento al finanziamento in esame, la relazione illustrativa riferisce che l'autorizzazione di spesa comprende lo schieramento di velivolo Tornado con relativo supporto logistico, necessario per assicurare al contingente nazionale un maggior livello di sicurezza e protezione. Al riguardo, si ricorda che il  rafforzamento della componente aerea italiana di ISAF, con l’utilizzo di 4 velivoli Tornado, era stato operato con il D.L. n. 150/2008, successivamente decaduto ed il cui contenuto era stato inserito nel D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183/2008.

La missione EUPOL (European Police) Afghanistan è stata istituita con l’azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, nel quadro del processo di riforma della polizia afgana, con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. Tale iniziativa è finalizzata allo svolgimento delle attività di monitoraggio, addestramento, guida e consulenza a favore del personale afgano destinato alle unità dell’Afghan National Police (ANP), e dell’Afghan Border Police (ABP).

La missione ha sede a Kabul (organismo di direzione) ed opera a livello sia regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia provinciale (presso i PRT).

Il comma 2 dell’articolo in commento autorizza fino al 30 giugno 2009 la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008 e dall’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 183/2008, con una spesa di 192.102.649 euro. La proroga comprende l'impiego del gruppo navale EUROMARFOR nella componente navale della missione UNIFIL.

La missione UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione 425/1978, su richiesta del governo libanese, con il compito, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l’UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori.

In seguito alla crisi dell’estate 2006, la missione UNIFIL è stata ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La nuova risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l’effettiva cessazione delle ostilità; di “mettere in atto i provvedimenti che impongono il disarmo dei gruppi armati in Libano”, nonché di prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l’accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate. UNIFIL è inoltre autorizzata a resistere a tentativi volti ad impedire ad essa con la forza l’esecuzione dei suoi compiti, e a proteggere il personale, i locali, le installazioni e il materiale delle Nazioni Unite, nonché gli operatori umanitari e i civili “esposti a una minaccia imminente di violenza fisica”.

L’Italia contribuisce in particolare alla componente navale di UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese, richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. Tale contributo viene realizzato mediante l’impiego di unità navali nell’ambito della forza navale europea EUROMARFOR, costituita da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l’impiego in operazioni PESD dell’Unione europea, ma schierabile accanto alla NATO, le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali o coalizioni internazionali.

Il comma 3 autorizza la spesa di 7.849.728 euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

La missione Active Endeavour consiste nel dispiegamento nel Mediterraneo orientale, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano (oltre 95.550 a luglio 2008). L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).

Il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 la partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 3, comma 4, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008 e dall’articolo 2-bis, comma 7, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 183/2008, con una spesa di 97.540.539 euro.

Le missioni prorogate sono: la MSU, la CIU, la EULEX Kosovo, la Security Force Training Plan in Kosovo, la missione Joint Enterprise, nell'area balcanica e la missione Albania 2, in Albania.

La C.I.U. (Criminal Intelligence Unit) opera in seno alla missione UNMIK (vedi commento al successivo comma 21) consiste in una unità di intelligence contro la criminalità che svolge attività di supporto alla Amministrazione Provvisoria del Kosovo, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici. La CIU ha, tra l'altro, il compito di mantenere un collegamento diretto con l’Ufficio italiano Interpol, in modo da snellire le procedure di trasmissione delle informazioni relative ai traffici criminali tra l’Italia e il Kosovo.

La missione EULEX Kosovo è stata istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008 ed è la più vasta missione civile approntata nell’ambito della politica europea di sicurezza comune.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

EULEX è una missione tecnica concepita come uno sforzo congiunto con le autorità kosovare, in linea con il principio della titolarità locale. In particolare, EULEX Police Component, che sarà composta da circa 1.400 agenti, assisterà la polizia kosovara nella costruzione di una polizia multietnica.

EULEX Justice Component impegnerà, invece, in regime di piena operatività, circa il 300 persone, il 10% del totale dello staff della missione; di queste, una settantina saranno impegnate nel sistema carcerario ed opereranno in stretta collaborazione con gli omologhi locali. A capo della componente giudiziaria di EULEX è stato posto il magistrato italiano dott. Alberto Perduca.

Infine EULEX Customs Component, che coopera con i programmi doganali dell’Ue, effettua le attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza nel proprio settore di competenza avvalendosi di 27 operatori internazionali e di 19 nazionali che supporteranno il custom service kosovaro in un’azione volta ad agevolare il commercio legittimo e a contrastare quello illegale.

La struttura di EULEX è articolata in un quartier generale con sede a Pristina e uffici regionali e locali in tutto il Kosovo.

L’operazione Joint Enterprisecomprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area). Si dà conto di seguito delle singole missioni che contribuiscono alla Joint Enterprise:

Ø     KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.

Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l’UNMIK e realizzano attività di assistenza umanitaria.

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri.

Nel maggio 2006, al fine di accrescere la flessibilità di impiego e la capacità di risposta a fronte di crisi improvvise, è stata decisa una ulteriore trasformazione della struttura di KFOR, completata nell’estate 2007, che, senza prevedere riduzioni numeriche dei contingenti, ha visto il passaggio dalla precedente articolazione su quattro Brigate multinazionali aventi ognuna la propria area di competenza, a cinque Task Forces, dotate di particolare flessibilità operativa, più una Forza di Reazione Rapida (Quick Reaction Force). Le 5 Task Force sono basate a Mitrovica (Nord), Pristina (Centro), Gnjlane (Est), Prizren (Sud) e Belo Polje - PEC (Ovest).

Ø     La missione NATO Headquarters Skopje è stata costituita il 17 giugno 2002 ed ha la responsabilità delle attività NATO in Fyrom. L'impegno principale assunto dalla NATO in Macedonia è quello di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche. La missione ha il compito di condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica.

Ø     La missione NATO Headquarters Tirana ha avuto inizio il 17 giugno 2002 ed ha rilevato i compiti di COMMZ-W. Compito della missione è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione.

Ø     La missione NATO Headquarters Sarajevo è stata costituita il 2 dicembre 2004, dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE. La NATO ha voluto comunque mantenere una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso questa missione che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l’adesione al programma PfP. La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l’ex Iugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.

 

L’operazione Albania 2 consiste nello svolgimento di un'attività di sorveglianza nelle acque territoriali e interne albanesi, in collegamento con i competenti organismi locali, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell’emigrazione illegale dall’Albania verso l’Italia. Tale attività è prevista, nell’ambito dell’accordo italo-albanese del 13 ottobre 1995 sulla cooperazione nel campo della difesa, cui sono seguiti specifici protocolli d'intesa, rinnovati da ultimo il 22 maggio 1998 a Roma, cui è seguita l'Intesa Tecnica firmata a Lubiana il 23 giugno 1998.

Inizialmente l’attività era svolta dal 28° Gruppo navale, e da un dispositivo (non attivo dal novembre 2002) cosiddetto "d’altura", composto da unità maggiori, del tipo fregata o pattugliatore di squadra.

La nuova configurazione, operativa dal 5 dicembre 2006, ha ricondotto le potenzialità del Gruppo Navale nell’ambito dei compiti della DIE (quale unico interlocutore con l’Albania per gli aspetti connessi alla cooperazione/addestramento), mantenendo la presenza di un Comando Navale per assicurare la continuità della gestione del sito Radar sull’Isola di Saseno. Nell’isola sono stati concentrati mezzi (comprensivi di un Rimorchiatore d’altura), materiali e personale, mentre a Valona (presso la Scuola delle Forze Navali) sono collocati gli strumenti per garantire le esigenze minime di carattere logistico amministrativo.

 

Il comma 5 autorizza la spesa di 17.918.470 euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione Althea dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008 e dall’articolo 2-bis, comma 2, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 183/2008. Nell’ambito di Althea opera altresì la missione IPU (Integrated Police Unit).

L'Operazione Althea è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Ris. 1551 del 9 luglio 2004).

L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione Althea operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale. L’Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 590.816euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione TIPH 2, ad Hebron, precedentemente rifinanziata dall’articolo 3, comma 6, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron. La forza multilaterale è costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio e osservazione.

All’accordo ha fatto seguito un Memorandum siglato dai sei Paesi che partecipano alla missione, che hanno successivamente inviato una lettera congiunta ai governi israeliano e palestinese, perfezionando in tal modo la costituzione della forza multilaterale, chiamata ad operare a partire dal 1° febbraio 1997.

 

Il comma 7 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 241.177 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUBAM Rafah dell'Unione europea, di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, di cui all’articolo 3, comma 7, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) è stata istituita con l’Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005. Tale impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati "Agreement on Movement and Access" e "Agreed Principles for Rafaj Crossing", al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della Road Map.

Dal 14 marzo 2006, il Comandante della missione europea in Gaza attuava, per motivi di sicurezza e su disposizione delle autorità israeliane, la temporanea sospensione dell’attività di controllo del valico di Rafah, limitazioni (imposte da Israele) al movimento dei monitors ed il trasferimento del personale presso Ashkelon (Israele). Il valico veniva riaperto il 25 agosto 2006, mentre il 9 maggio 2007 veniva decisa la sospensione delle attività di monitoraggio del valico. Dal 13 giugno 2007 il valico è stato nuovamente chiuso.

Da quella data gli osservatori si trovano ad Ashqelon, in Israele, e mantengono una piena capacità operativa che consentirebbe la riattivazione della propria attività qualora si decidesse la riapertura del valico. La missione è stata da ultimo prorogata al 24 novembre 2009.

Il comma 8 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 5.573.720 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, di cui all’articolo 3, comma 8, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

La relazione illustrativa ricorda che la partecipazione italiana alla missione era già prevista per l'anno 2008 (articolo 3, comma 8, del D.L. 8/2008), ma riferisce che non è stato possibile renderla operativa in tale periodo per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale in zona di operazioni. I conseguenti risparmi di spesa sono stati utilizzati per finanziare parte degli oneri riferiti alle missioni internazionali previste dal D.L. n. 150/2008, confluito, in sede di conversione, nel D.L. n. 147/2008.

La missione UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione n. 1769 del 31 luglio 2007, con il compito di intraprendere le azioni necessarie per sostenere una tempestiva applicazione dell’Accordo di pace nel Darfur sottoscritto nel 2004, impedire attacchi armati e proteggere i civili.

I compiti iniziali di UNAMID consistono innanzitutto nel reinstaurare la sicurezza al fine di permettere la continuazione dell'assistenza umanitaria, nel proteggere i civili, nel monitorare l'andamento dell'accordo e nell’aiutare la sua della implementazione.

La risoluzione 1769 fissa inoltre degli obiettivi di lungo periodo, tra i quali: quello di fornire ONU un ambiente sicuro per la ricostruzione, lo sviluppo e il ritorno di profughi e dei rifugiati, quello di promuovere i diritti umani e le libertà basilari, nonché lo stato di diritto, quello di monitorare la sicurezza al confine con il Ciad e la Repubblica Centrafricana.

Nel febbraio 2008 il governo del Sudan e il responsabile politico della missioneUNAMID hanno firmato un accordo, noto come Sofa (Status of Forces Agreement), che riguarda gli aspetti concreti della presenza delle forze internazionali.

La missione assorbe sostanzialmente il contingente ed i poteri della missione AMIS II dell’Unione africana, ma il suo dispiegamento della forza in Darfur sta incontrando notevoli difficoltà e procede a rilento.

 

Il comma 9 autorizza la partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di personale militare alla missione EUFOR Tchad/RCA dell'Unione europea, nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, per una spesa complessiva di 9.905.126. La partecipazione italiana era stata già autorizzata e finanziata dall'articolo 3, comma 9, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008 e dall’articolo 2-bis, comma 3, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 183/2008.

 

La missione EUFOR TCHAD/RCA (European Union Force in Tchad and in Central African Republic) è stata autorizzata con la Risoluzione 1778, del 25 settembre 2007, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha approvato il dispiegamento nella Repubblica Centro Africana (RCA) e nella Repubblica del Ciad di un Contingente militare a guida Unione Europea (EUFOR) in supporto alla missione delle Nazioni Unite (MINURCAT). La citata risoluzione ha anche autorizzato l'UE a condurre un'operazione militare in quei Paesi, con lo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione dell'area, schierando forze militari per la durata di un anno. Il Consiglio dell’Unione europea, con l’approvazione dell’azione comune 2007/677/PESC, ha definito l’organizzazione ed i compiti della missione, da dispiegare in Ciad e nella Repubblica Centroafricana, che è finalizzata alla protezione dei profughi del Darfur. La missione ha tre principali obiettivi: contribuire alla protezione dei civili in pericolo, soprattutto i rifugiati e gli sfollati; favorire gli aiuti umanitari e il libero movimento degli operatori umanitari, garantendo maggiori livelli di sicurezza nelle aree delle operazioni; contribuire alla protezione del personale e delle strutture delle Nazioni Unite in ogni loro movimento. Il pacchetto di Forze dell'UE previste per l'assolvimento della missione è di circa 4000 unità, articolate su tre battaglioni di manovra e due di supporto.

A seguito delle decisioni delle Autorità politiche di Governo nazionale e allo scopo di concorrere alle attività di supporto alla Missione UE, sarà impiegata, per almeno un anno, eventualmente prorogabile, nell'ambito dell'Operazione Nicole una Task Force nazionale (TF "Ippocrate").

L’Italia partecipa dall’inizio della missione con una struttura ospedaliera da campo dell'esercito di tipo Role 2, installata nell'area dell'aeroporto di Abeche, ai confini con il Sudan; l'ospedale militare è anche dotato di un pronto soccorso e di un laboratorio di analisi. In un primo momento gli interventi saranno riservati al personale militare di EUFOR, ma l'obiettivo è di estendere l'assistenza anche ai civili.

 

Il comma 10 autorizza la spesa di 254.448 euro per la partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di personale militare alle missioni dell'Unione europea EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, nella Repubblica democratica del Congo, già finanziata dall'articolo 3, comma 10, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

La missione EUPOL RD Congo è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea con l'Azione comune 2007/405/PESC del 12 giugno 2007.

La missione, condotta nell’ambito della PESD, ha rilevato la precedente missione EUPOL Kinshasa.

L'EUPOL RD CONGO sostiene la riforma del settore della sicurezza, nel campo della polizia e delle sue relazioni con la giustizia, con un’azione di controllo, di guida e di consulenza, senza poteri esecutivi; la missione contribuisce alla riforma ed alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese, contribuisce a migliorare l’interazione tra la polizia ed il sistema giudiziario penale, ad assicurare la coerenza nell’insieme degli sforzi intrapresi in materia di sicurezza ed agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD CONGO ed altri progetti nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale.

 

Il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha istituito, con l’azione comune 2005/355/PESC adottata il 2 maggio 2005, una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata EUSEC RD Congo, al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate nella RDC e di aiutare il paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese.

La missione, iniziata l’8 giugno 2005, ha il compito di assistere il Governo del Paese nella promozione, nel settore della sicurezza, di politiche compatibili con i diritti umani e la legislazione umanitaria internazionale, con gli standard democratici, con i principi della buona gestione della cosa pubblica, con la trasparenza e con l’osservanza dello stato di diritto.

Il sostegno riguardante l’integrazione dell’Esercito congolese ed il buon governo in materia di sicurezza, comprende i vari aspetti relativi al controllo sulla gestione finanziaria e di bilancio, di status della funzione militare, di formazione, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di contabilità, nonché di sorveglianza finanziaria tramite l’istituzione di un progetto di assistenza tecnica relativo al miglioramento della catena dei pagamenti del Ministero della Difesa nella RDC.

La missione EUSEC ha sede a Kinshasa, dove opera il Capo della Missione ed il personale di staff, e svolge le sue funzioni attraverso un gruppo di esperti dell’UE assegnati, con differenti funzioni, nei posti chiave dell’Amministrazione congolese.

 

Il comma 11 autorizza la spesa di 135.913 euro, fino al 30 giugno 2009, per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite UNFICYP, di cui all'articolo 3, comma 11, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

La missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione denza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il di costituire l’UNFICYP una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento  della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee.

UNFICYP ha sede a Nicosia. Il mandato, esteso di sei mesi in sei mesi, è stato da ultimo prorogato fino al 15 giugno 2009 dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1847 del 12 dicembre 2008.

 

Il comma 12 autorizza la spesa di 732.720 euro per la prosecuzione, fino al 30 giugno 2009, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

Le attività di assistenza alle Forze armate albanesi sono svolte dalla DIE (Delegazione italiana di esperti), che ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28  agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze di Alba e dall’insediamento del nuovo Governo albanese. L’accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l’avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.

La DIE, che dipende direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa, ha sede nella città di Tirana. Gli interventi si svolgono nei settori più importanti, tra cui la riorganizzazione delle Forze armate, la difesa aerea, la comunicazione e i trasporti; la bonifica di mine e ordigni esplosivi.

Attualmente sono in corso 5 progetti di carattere generale, 2 per le forze terrestri, 3 per le forze navali; 5 per le forze aeree. La cooperazione si è basata sulla cessione di beni (nella maggioranza dei casi di materiali fuori ciclo logistico o esuberanti alle esigenze delle Forze Armate italiane), nella prestazione di servizi e nella conduzione di corsi di addestramento e di specializzazione e lavori di gruppo a vario genere.

 

Il comma 13 proroga, fino al 30 giugno 2009, la partecipazione di personale militare alla missione EUMM Georgia dell'Unione europea, già autorizzata dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 183/2008. La spesa prevista è pari a 1.223.397 euro fino al 30 giugno 2009.

 

La missione EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008.

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

a) Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;

b) Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;

c) Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l’attivazione di collegamenti fra le stesse;

d) Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.

 

Il comma 14 autorizza la spesa di 8.736.930 euro, fino al 30 giugno 2009, per la partecipazione di personale militare all'operazione militare Atalanta dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

La missione Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008. L’operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare[3].

Il mandato prevede la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime; l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi. Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L’operazione Atalanta ha una durata prevista di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008.

 

Il comma 15 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 16.369.062 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

(si veda il commento all’articolo 2, comma 8 ed all’articolo 3, comma 1)

 

Il comma 16 autorizza, per l'anno 2009, la spesa di 77.839.084 euro per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e la spesa di 32.738.183 euro per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al decreto-legge in esame.

 

Il comma 17 autorizza la spesa, fino al 30 giugno 2009, di 1.200.000 euro per la cessione, a titolo gratuito, da parte del Ministero della difesa, nell'anno 2009, alle Forze armate libanesi, di materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento.

 

Il comma 18 autorizza la spesa, fino al 30 giugno 2009, di 100.000 euro per la cessione, a titolo gratuito, da parte del Ministero della difesa, nell'anno 2009, alle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan di materiali di attendamento.

 

Il comma 19 autorizza la cessione, a titolo gratuito, da parte del Ministero della difesa, alle Forze armate dell'Ecuador di un galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua in disarmo dal 31 ottobre 2008.

 

Il comma 20 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 3.445.285 euro, per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

I programmi di cooperazione sono svolti nell’ambito delprotocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

La collaborazione è proseguita in base a successivi protocolli bilaterali. Il D.L. 451/2001 ha istituito un ufficio di collegamento interforze in Albania ed ha previsto la presentazione di una relazione annuale al Parlamento,da parte del Ministro dell'interno, che dia conto della realizzazione degli obiettivi fissati, dei risultati raggiunti e dell'efficacia degli interventi effettuati.

 

Il comma 21 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 703.580 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo e la spesa di 343.760 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK, di cui all'articolo 3, comma 16, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

(per la missione EULEX si veda il commento al comma 4 del presente articolo)

 

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria guidata dalle Nazioni unite per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

L'Italia partecipa alla missione con un contingente composto da unità dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di stanza a Pristina. In seno alla missione è costituita un'unità di "intelligence" contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit-C.I.U.), a guida inglese, di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche  per quanto riguarda i conflitti interetnici. La CIU ha, tra l'altro, il compito di mantenere un collegamento diretto con l’Ufficio italiano Interpol, in modo da snellire le procedure di trasmissione delle informazioni relative ai traffici criminali tra l’Italia e il Kosovo.

 

Il comma 22 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 4.550 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EU BAM Moldova e Ucraina dell’Unione europea, di cui all'articolo 3, comma 17, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

La missione EU BAM (European Union Border Assistance Mission) Moldova e Ucraina è stata istituita con l’Azione comune 2005/776/PESC del 7 novembre 2005 del Consiglio dell’Unione Europea, che modifica la precedente Azione comune 205/265/PESC, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’UE per la Moldova.

EUBAM ha il compito di svolgere assistenza presso il confine tra Moldova e Ucraina per la prevenzione dei traffici illeciti, del contrabbando e delle frodi doganali, attraverso l’addestramento del personale dei due Paesi addetto ai servizi doganali. La missione lavora in stretto contatto con il team del rappresentante speciale dell’UE per la Moldova, cui verrà assegnato ulteriore personale dislocato a Kiev, Chisinau e Odessa per le questioni relative alle frontiere.

La missione, inizialmente autorizzata con un mandato biennale, a decorrere dal 1° dicembre 2005, è stata successivamente prorogata al 30 novembre 2009. Dal quartiere generale stabilito a Odessa dipendono cinque sedi distaccate.

 

Il comma 23 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 32.430 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS dell’Unione europea in Palestina, di cui all'articolo 3, comma 18, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005. La missione ha una durata prevista di tre anni.

Lo scopo della missione è quello di contribuire all’istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese. A tal fine EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese nell’attuazione del programma di sviluppo e fornisce ad essa assistenza e sostegno; coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

 

Il comma 24 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 703.856 euro per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione EUPM dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, di cui all'articolo 3, comma 19, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

La missione EUPM (European Union Police Mission), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.

L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002).

La missione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2009 dall’Azione comune 2007/749/PESC del Consiglio del 19 novembre 2007.

L’Italia ha assunto il comando di EUPM a partire dal 1° gennaio 2006.

 

Il comma 25 autorizza la spesa di 4.822.102, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 20, del D.L. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008 e dall’articolo 2-bis, comma 8, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 183/2008.

 

La missione ha il compito di rendere esecutivo l'Accordo sottoscritto a Tripoli il 29 dicembre 2007, dal ministro dell'Interno italiano e dal ministro degli Esteri libico. Il Protocollo è finalizzato a realizzare una cooperazione tra l'Italia e la Libia per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Le due parti si impegnano ad intensificare la collaborazione nella lotta contro le organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

L'accordo prevede, in particolare, l'organizzazione di pattugliamenti marittimi congiunti davanti alle coste libiche.Il Governo italiano si impegna, inoltre, a sostenere con l'Unione europea i programmi di cooperazione con la Libia, con particolare riferimento ai controlli sull'immigrazione clandestina.

L'accordo firmato a Tripoli prevede che l'Italia e la Libia organizzeranno pattugliamenti marittimi con 6 unità navali - tre guardacoste e tre vedette della Guardia di Finanza - cedute temporaneamente dall'Italia.I mezzi imbarcheranno equipaggi misti con personale libico e con personale di polizia italiano per l'attività di addestramento, di formazione, di assistenza e manutenzione dei mezzi. Le operazioni di controllo, di ricerca e salvataggio sono svolte nei luoghi di partenza e di transito delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, sia in acque territoriali libiche che internazionali.

L'Italia - secondo l'accordo - si impegna a cooperare con l'Ue per la fornitura (con finanziamento a carico del bilancio comunitario) di un sistema di controllo per le frontiere terrestri e marittime libiche, al fine di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, da realizzare secondo le esigenze rappresentate dalla parte libica alla delegazione della missione Frontex.

Per garantire, poi, una efficace direzione e il coordinamento delle attività addestrative ed operative di pattugliamento marittimo, Italia e Libia convengono di istituire, presso una idonea struttura, per l'intera durata del Protocollo di Cooperazione, un Comando operativo interforze, con il compito di: ''disporre l'attuazione quotidiana delle crociere addestrative e di pattugliamento; individuare, nell'area di pattugliamento, zone di specifico approfondimento, sulla base degli elementi informativi nel frattempo acquisiti; raccogliere le informazioni operative acquisite dalle unità operative; impartire le direttive di servizio necessarie in caso di avvistamento e/o fermo di natanti con clandestini a bordo; svolgere compiti di punto di contatto con le omologhe strutture italiane''. In questo senso, il Comando interforze ha la facoltà di richiedere l'intervento e/o l'ausilio delle unità navali italiane ordinariamente rischierate presso l'isola di Lampedusa per le attività anti-immigrazione''.

 

Il comma 26 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 1.536.862 euro e di 533.218 euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 21, del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

(si veda il commento al comma 1 del presente articolo)

 

Il comma 27 autorizza la partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni EULEX Kosovo e UNMIK, di cui all'articolo 3, comma 22, del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008. La spesa prevista è pari a 815.386 euro.

(si veda il commento ai commi 4 e 21 del presente articolo)

 

Il comma 28 autorizza la spesa di 185.146 euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EUBAM Rafah dell'Unione europea di cui all'articolo 3, comma 23, del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

(si veda il commento al comma 7 del presente articolo)

 

Il comma 29 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 429.655 euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione MINUSTAH delle Nazioni Unite in Haiti, di cui all'articolo 3, comma 24, del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008 e all'articolo 2-bis, comma 9, del D.L. n. 147/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183/2008.

 

La missione MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1529 del 29 febbraio 2004 che gli ha affidato il compito di sostenere il Governo di transizione per assicurare condizioni di stabilità che favoriscano un processo di democratizzazione. In quest’ottica la missione ha altresì il compito di assistere il Governo nella ricostruzione di una forza di polizia nazionale, attraverso il monitoraggio, la ristrutturazione e la riforma della Polizia locale secondo standard democratici.

L’Italia ha avviato la sua partecipazione, nella seconda metà di marzo 2008, con 5 unità della Guardia di Finanza, che collaborano alla riforma del Dipartimento marittimo, aereo, frontaliero e migratorio della Polizia locale.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione 1840 del 14 ottobre 2008. ha deciso di prorogare il mandato per un anno (sino al 15 ottobre 2009).

 

Il comma 30 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 216.500 euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

 

Il comma 31 autorizza la spesa di 257.419 euro, per la proroga della partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.

(si veda il commento al comma 4 del presente articolo)

 

Il comma 32 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 367.307 euro, per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

(si veda il commento al comma 1 del presente articolo)

 

Il comma 33 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 200.000 euro per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

 


Art. 4
(Disposizioni in materia di personale)


1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, Albania 2, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat,;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, a decorrere dal 21 settembre 2008;

g) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale che partecipa alla missione EUFOR Tchad/RCA.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2009 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita, nei casi di urgenza ed emergenza, l'effettuazione di manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato. Negli stessi casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale sanitario, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. Per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000.


L’articolo 4 del provvedimento in esame, composto da 11 commi, detta norme in materia di personale con particolare riferimento al trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle missioni internazionali, alla valutazione del servizio prestato e all’eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico, non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse. Per le missioni alle quali partecipa il personale delle Forze armate, il decreto legge n. 8 del 2008 e il decreto legge n. 147 del 2008, nel determinare le relative autorizzazioni di spesa e la disciplina di taluni particolari profili, hanno rinviato, per quanto non diversamente stabilito, alle disposizioni del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.

Nello specifico, il comma 1 del decreto legge attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse (v. infra).Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

In particolare:

Ø      la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, Albania 2, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID e MINUSTAHi;

Ø      la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

Ø      la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed EUBAM Moldova e Ucraina;

Ø      la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

Ø      la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Ø      le lettera f) e g) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, a decorrere dal 21 settembre 2008 ed EUFOR Tchad/RCA l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del novantotto per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il successivo comma 2 dell’articolo 4, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 3, comma 12, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il comma 3 dell’articolo 4, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo in esame prescrive che anche per l’anno 2008, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5,reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito della missione UNIFIL: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione di cui al precedente comma 1 (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.

Al riguardo, si osserva che la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che trattasi di personale con incarichi di vertice, i cui contratti individuali regolano i compiti sulla catena di comando multinazionale: poiché tali unità permangono investiti di ruoli gerarchici e funzionali anche sulla catena di comando nazionale, collegata al contingente italiano dislocato in territorio libanese, non può trovare applicazione, nei loro confronti, la disciplina nazionale relativa alla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale con enti ed organismi internazionali (legge 27 luglio 1962, n. 1114). La richiamata normativa prevede infatti la diretta corresponsione da parte dell’ONU di emolumenti stipendiali e la contestuale cessazione di quelli nazionali.

Il comma 6 reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.

Ai sensi del citato comma 6 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

Il successivo comma 7, reca, invece, disposizioni in materia di richiamo in servizio, stabilendo, al riguardo, che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell’anno 2009 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di complemento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (art. 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8, prevede, poi, che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.

Il comma 9 dell’articolo 4 reca una disposizione innovativa rispetto ai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali in quanto tale norma, nelle aree operative dove si svolgono le missioni internazionali, in assenza di personale medico ed in casi di necessità, autorizza gli infermieri militari e i soccorritori militari a svolgere talune attività di primo soccorso non rientranti nelle ordinarie competenza del citato personale.

Nello specifico, il primo periodo del citato comma 9, nelle citate aree operative, nonché sui mezzi aerei e le unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza del personale medico ed in casi di necessità ed urgenza, consente al personale infermieristico militare specificatamente formato ed addestrato di effettuare manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato.

Nelle medesime circostanze, il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 4 autorizza i militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari, all'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del citato Protocollo, sottoscritto il 17 novembre 2008, le azioni consentite al soccorritore militare sono così individuate:

 

Ø       identificazione delle priorità di intervento in caso di più feriti;

Ø       applicazione delle comuni tecniche di Basic Life Support and Defibrillation BLS(D), per il sostegno dei parametri vitali del ferito;

Ø       emostasi per compressione;

Ø       applicazione di lacci emostatici e di presidi sanitari a pronta azione emostatica;

Ø       somministrazione di fluido-terapia con cristalloidi mediante opportuno accesso venoso;

Ø       stabilizzazione delle fratture e appropriato utilizzo della tavola spinale nei traumi della colonna vertebrale;

Ø       somministrazione di antidolorifici tipo «Tramadolo» per via sublinguale, di antinfiammatori non steroidei per via intramuscolare;

Ø       somministrazione di antibiotici per via intramuscolare, nei casi in cui l'arrivo dei soccorsi sanitari risulti ritardato e il ferito sia a rischio di complicazioni infettive.

In relazione alla disposizione in esame si osserva che mentre il secondo periodo del comma 9, attraverso il rinvio operato al citato Protocollo d’intesa, consente di individuare specificatamente le singole operazioni che possono essere intraprese, in assenza del personale medico, dai soccorritori militari, viceversa, per quanto riguarda gli infermieri militari, il primo periodo del comma 9 prevede la possibilità per detto personale di effettuare “manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato”. Al riguardo, appare opportuno verificare se tale espressione consente di individuare agevolmente le singole operazioni consentite agli infermieri militari ovvero, se non sia preferibile, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, circoscrivere maggiormente il contenuto delle citate operazioni, analogamente a quanto previsto per i soccorritori militari dal primo periodo del comma 9.

Sempre in relazione agli infermieri militari, andrebbe, poi, chiarito a quale tipo di preparazione professionale la norma intenda far riferimento e,  in particolare, se  la specifica preparazione e lo specifico addestramento richiesti dal primo periodo del comma 9 per lo svolgimento di  “manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato” presuppongano la predisposizione di nuovi e specifici corsi professionali.

Da ultimo, si segnala che la disposizione in esame non ha carattere imperativo (“ai soccorritori militari è consentita l’applicazione di tecniche di primo soccorso“agli infermieri militari è consentita l’effettuazione di manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali”) e pertanto tale norma sembrerebbe configurare una possibilità e non un obbligo per gli infermieri e i soccorritori militari di svolgere le citate operazioni sanitarie nei casi di necessità contemplati dal comma in esame.

Il comma 10 dell’articolo 4 rinvia, poi, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2 del D.L. 451/2001) il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001) il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001) il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente[4], sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001  prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[5] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[6] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001  (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[7], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Da ultimo, il comma 11 dell’articolo 4 reca una deroga all'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede la soppressione dell'indennità di trasferta per i dipendenti pubblici.

Nello specifico il comma 11 dispone che per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio non si applichi l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, conseguentemente, ad esso venga corrisposta l'indennità di trasferta.

Al riguardo, nella relazione illustra allegata al provvedimento in esame si specifica che tale deroga appare necessaria “al fine di evitare disparità di trattamento nei casi in cui il personale civile viene inviato in missione sul territorio nazionale per esigenze di servizio di massima connesse con l'impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali unitamente al personale militare, al quale tale indennità viene invece corrisposta in virtù della previsione del successivo comma 213-bis”.

 

 


Art. 5
(Disposizioni in materia penale)


1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. Per i reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la missione di cui all'articolo 3, comma 14, la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

5. I reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale, sia se commessi in alto mare sia, nei casi previsti dal presente decreto, in acque territoriali altrui. Nei casi di arresto in flagranza o fermo per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.


L’articolo 5 del decreto-legge conferma la disciplina processual-penalistica introdotta dall’analogo decreto-missioni n. 8/2008[8] (L. n. 45/2008) prevedendo, quindi, l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali (elencate all’art. 3) sia della disciplina del codice penale militare di pace che di quella di cui all’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6) del D.L. n. 421 del 2001, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»., convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del  2002 (comma 1 ).

Il comma 3 dell’articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001  attribuisce la giurisdizione penale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza di tale ufficio giudiziario militare per i reati militari commessi all’estero. Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono procedere all’arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio.

In particolare, i reati indicati dalle citate lettere da a) a d) del comma 4 dell’art. 9 - per i quali ai militari delle missioni si applica l’arresto obbligatorio in flagranza - riguardano: la disobbedienza aggravata (articolo 173, secondo comma, c.p.m.p.); la rivolta (articolo 174 c.p.m.p.); l’ammutinamento (art. 175 c.p.m.p.); l’insubordinazione con violenza (articolo 186 c.p.m.p.).

Il comma 5 dell’articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva. Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[9] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[10] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

Infine, il comma 6 dell’articolo 9, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 c.p.p[11], in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

In particolare, va segnalato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuibili alla giurisdizione del Tribunale militare di Roma, ex art. 9, comma 3, DL 421/2001), siano invece qualificati come reati comuni, rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. L'individuazione del tribunale di Roma, quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali di pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.

L’articolo 5, comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro eventuale corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato.

Per i reati commessi dagli stranieri – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - il comma 3 stabilisce la competenza territoriale del Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Va ricordato che gli articoli 7-10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di punibilità di reati commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenza dell'autore del fatto criminoso.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 c.p., alcuni reati commessi in territorio estero, da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta: dei delitti contro la personalità dello Stato; di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;  di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano; dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 c.p. relativamente ai delitti politici. In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa. Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

L'articolo 9 c.p. disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni: che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre; che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato; ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

L'articolo 10 c.p. disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero. In particolare, se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre  che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; che il reo si trovi nel territorio dello Stato; che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.

 

Il comma 4 dell’art. 5attribuisce al Tribunale(ordinario) di Roma anche la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati durante l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”. Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

In base alla citata azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea, sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione ONU sul diritto del mare, per l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti, i militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo.

L’art. 1135 cod. nav. (Pirateria)punisce con la reclusione da 10 a 20 anni il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di una persona imbarcata su una nave nazionale o straniera. Per gli altri membri dell'equipaggio la pena è diminuita fino ad un massimo di un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà. Il successivo art. 1136 (Sospetta pirateria) punisce, invece, con la reclusione da 5 a 10 anni il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo. Si applicano per gli altri componenti dell'equipaggio e per gli estranei le diminuzioni di pena previste dall’art. 1135.

L’art. 5, comma 5, prevede che i citati reati di pirateria - sia commessi in alto mare sia, nei casi previsti dal decreto legge in esame, in acque territoriali straniere - siano puniti ai sensi dell’art. 7 c.p., secondo la legge italiana.

Anche in relazione a detti illeciti di pirateria, la norma richiama, per l’arresto in flagranza o il fermo, l’applicabilità del sopra richiamato art. 9, comma 5, del D.L. 421/2001, prevedendo inoltre che  negli stessi casi l’arrestato o il fermato possano essere trattenuti in appositi locali del vettore militare.

L’art. 5, comma 6, consente infine all’autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria.

La relazione del Governo al decreto-legge rileva come tale previsione permetta la migliore attuazione della citata azione comune 2008/851/PESC in relazione, da una parte, alla ”particolare onerosità di un lungo trasporto in Italia dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto  prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto”.

 

 


Art. 6
(Disposizioni in materia contabile)


1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore a euro 120.000.000 dei quali euro 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.


Il comma 1 dell’articolo 6 stabilisce il principio generale in base al quale alle missioni internazionali previste dal decreto legge in esame  si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono pertanto disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

Il successivo comma 2, precisa, inoltre, che le norme recate dal citato articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 451 del 2001, si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 8, comma 1 delcitato decreto leggen. 451 del 2001 prevede che in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. Il successivo comma 2 autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali, il comma 3, autorizza infine il Ministero dell’economia e delle finanze, a corrispondere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, l’anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal decreto, e comunque non inferiore a 120.000.000 di euro dei quali 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 7.

 

 


Art. 7
(Copertura finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 763.135.522 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. o stanziamento di cui  all'articolo 7.


 

Il comma 1  dell’articolo 7, recante la copertura finanziaria del provvedimento,  prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto legge in esame, pari complessivamente a 763.135.522 euro per l’anno 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

 

L’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 autorizza, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si ricorda che Il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace veniva operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.

L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005 successivamente stanziato 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.

Nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

Ø         la legge 23 Febbraio 2006, n. 51, che converte, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Gli articoli 39-vicies semel e 39-viciesbis hannoprorogato la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, fino al 30 giugno 2006)[12].

Ø         la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Ø         il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Ø         Il comma 1240 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha infine stanziato, per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo.

Ø         Nel corso del 2007 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

Ø         il D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, che proroga fino al 31 dicembre 2007 la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

Ø         il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

 

Nel corso del 2008 è intervenuto altresì l’articolo 63, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha incrementato di 90 milioni di euro, per l’anno 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/ 2006.

La proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e l’autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni, per il 2008, è stata operata con:

Ø         il D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali. Il D.L. recava complessivamente, per il 2008, oneri pari a 1.020 milioni di euro.

Ø         il D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia. Il D.L. recava complessivamente, per il 2008, oneri pari a 151,5 milioni di euro[13].

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

 

 


Art. 8
(Entrata in vigore)


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


L’articolo 8 dispone circa l’entrata in vigore del decreto legge che viene fissata nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (31dicembre 2008).

Pertanto la scadenza del decreto legge risulta essere il 1 marzo 2009.

 

 

 


Approfondimenti


Strategia europea in materia di sicurezza
(
a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza che prende le mosse dai mutamenti intervenuti con la fine della guerra fredda negli scenari internazionali. In particolare, veniva evidenziato, in relazione alla posizione dominante, dal punto di vista militare, che conseguentemente era stata acquisita dagli Stati Uniti, che nessun paese è in grado di affrontare da solo i complessi problemi che si pongono a livello internazionale. Con la strategia veniva, quindi, rivendicato  un ruolo più incisivo dell’Unione europea nel contesto internazionale. In particolare, si sottolineava la necessità, da parte dell’Unione, di assumersi le sue responsabilità di fronte ad alcune minacce globali (terrorismo, criminalità organizzata, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali).

Il maggiore rilievo attribuito alla materia della sicurezza comune (il  c.d. secondo pilastro), ha trovato riscontro nelle disposizioni del Trattato di Lisbona che in proposito ha provveduto:

Ø      ad individuare la nuova figura dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, cui si riconnette l’istituzione di un servizio europeo per l’azione esterna chiamato ad assistere, in collaborazione con le strutture diplomatiche degli Stati membri, l’Alto commissario;

Ø      a consolidare e definire le linee generali dell’azione dell’Unione con riferimento alla  PESC e alla PESD, fondate sulla reciproca solidarietà degli Stati membri e sul perseguimento di una sempre più stretta convergenza delle azioni poste in essere dai medesimi Stati. In questa prospettiva si ipotizza di pervenire ad un modello di difesa comune. Tale prospettiva, tra le altre cose, ha comportato l’istituzione, nel 2004, dell’Agenzia europea per la difesa (EDA)chiamata, tra le altre cose, a promuovere la cooperazione europea in materia di armamenti.

La strategia europea è stata migliorata ed integrata nel corso del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, sulla base di un’analisi condotta dal Segretario generale/Alto rappresentante, in piena associazione con la Commissione e in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Nella relazione predisposta da Javier Solana si sottolinea che le minacce identificate nel 2003 restano valide e che sono diventate ancora più complesse; si ritiene tuttavia che l'UE dovrebbe attribuire più attenzione al nesso tra sicurezza e sviluppo, alla sicurezza in materia di energia, alla difesa contro gli attacchi informatici e alle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza.

Per far fronte a tali sfide, il Consiglio europeo rileva la necessità di rafforzare la coerenza interna attraverso un migliore coordinamento istituzionale e un processo decisionale più strategico, facendo peraltro riferimento al quadro fornito dalle disposizioni del trattato di Lisbona.

Il Consiglio europeo ha inteso inoltre ovviare all’insufficienza dei mezzi disponibili in Europa, migliorando progressivamente le capacità civili e militari. In particolare il Consiglio europeo ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell’8 dicembre 2008, in cui si fissano obiettivi quantificati e precisi affinché l’UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili.

L'Europa dovrebbe essere effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante, nella gamma di operazioni previste dagli obiettivi primari 2010[14], di pianificare e condurre simultaneamente:

Ø        due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;

Ø        due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;

Ø       un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;

Ø       una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;

Ø       un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;

Ø       una dozzina di missioni civili PESD (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.

Per le sue operazioni e missioni l'Unione europea fa ricorso, opportunamente e secondo le sue procedure, ai mezzi e alle capacità degli Stati membri e dell'Unione europea nonché, se necessario per le operazioni militari, della NATO.

Inoltre nelle sue conclusioni il Consiglio europeo:

Ø       ritiene si debbano sviluppare capacità solide, flessibili e interoperabili, utilizzando su base volontaria formule innovative di specializzazione, messa in comune e condivisione di grandi progetti sui materiali, a titolo prioritario in materia di pianificazione, gestione delle crisi, spazio e sicurezza marittima;

Ø       incoraggia gli sforzi del Segretario generale/Alto Rappresentante per creare una nuova struttura civile-militare unica di pianificazione a livello strategico per le operazioni e missioni PESD;

Ø       approva la dichiarazione sulla sicurezza internazionale adottata dal Consiglio, che decide azioni concrete intese a permettere all'UE di svolgere un ruolo più attivo nella lotta contro il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata e gli attacchi informatici;

Ø       sottolinea la determinazione dell'UE a continuare a sostenere le Nazioni Unite nonché gli sforzi delle organizzazioni regionali per promuovere la pace e la sicurezza internazionali. Riafferma inoltre l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra l'UE e la NATO per far fronte alle esigenze attuali, in uno spirito di rafforzamento reciproco e di rispetto dell'autonomia decisionale rispettiva.

 

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Tabella riassuntiva delle
missioni internazionali

 


 

 

Missioni di cui al D.L. 209/2008

Data d’inizio

Ambito operativo

Unità previste

Active Endeavour

(art.3, co. 3)

9 ottobre 2001

Attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo

460

Althea

(art.3, co. 5)

2 dicembre 2004

Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

408

Atalanta

(art.3, co. 14)

da iniziare

Operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

227

Bilaterale Interni

(art.3, co. 20)

16 ottobre 1997

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

64

DIE

(art.3, co. 12)

11 ottobre 1997

Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

23

EU BAM Moldova e Ucraina

(art.3, co. 22)

1° dicembre 2005

Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina

1

EU BAM Rafah

(art.3, co. 7)

(art.3, co. 28)

25 novembre 2005

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

6

EUMM Georgia

(art.3, co. 13)

23 settembre 2008

Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008

15

EUPM

(art.3, co. 24)

1° gennaio 2003

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

18

EUPOL COPPS

(art.3, co. 23)

1° luglio 2006

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

1

EUPOL RDCongo

(art.3, co. 10)

1° luglio 2007

Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza

5

EUSEC Congo

(art.3, co. 10)

17 maggio 2007

Missione dell’Unione europea per l’assistenza nel campo delle riforme nel settore della sicurezza

EUFOR Tchad

(art.3, co. 9)

1° marzo 2008

Missione dell’Unione europea per la protezione dei profughi del Darfur in Ciad e in Centroafrica

105

 


 

 


Missioni di cui al D.L. 209/2008

Data d’inizio

Ambito operativo

Unità previste

EUPOL Afghanistan

(art.3, co. 1)

(art.3, co. 15)

(art.3, co. 26)

(art.3, co. 30)

(art.3, co. 32)

15 giugno 2007

Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani

 

 

 

 

 

 

2.930

 

 

ISAF

(art.3, co. 1)

(art.3, co. 15)

(art.3, co. 26)

(art.3, co. 30)

(art.3, co. 32)

10 gennaio 2002

Missione multinazionale di assistenza all'Autorità afghana ad interim

 

 

Joint Enterprise

(art.3, co. 4)

 

 

Comprende:

KFOR (13 giugno 1999): Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

MSU (1° agosto 1998):Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

NATO HQ Sarajevo (2 dicembre 2004): Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

NATO HQ Skopje (17 giugno 2002): NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia

NATO HQ Tirana (17 giugno 2002): NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.454

 

 

 

Albania 2

(art.3, co. 4)

15 aprile 1997

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l'immigrazione illegale

 

 

EULEX Kosovo

(art.3, co. 4) (art.3, co. 21)

(art.3, co. 27)

(art.3, co. 31)

9 dicembre 2008

Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale

 

 

MINUSTAH

(art.3, co. 29)

15 marzo 2008

Missione ONU per la stabilizzazione di Haiti

5

 

Missione in Libia

(art.3, co. 25)

da iniziare

Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina

67

 

NTM-I

(art.2, co. 8)

14 agosto 2004

Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene

90

 


 


Missioni di cui al D.L. 209/2008

Data d’inizio

Ambito operativo

Unità previste

TIPH II

(art.3, co. 6)

29 gennaio 1997

Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

12

UNFICYP

(art.3, co. 11)

11 luglio 2005

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

4

UNIFIL

(art.3, co. 2)

3 luglio 1979

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

2.470

UNMIK

(art.3, co. 21)

(art.3, co. 27)

30 giugno 1999

Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo

20

UNAMID

(art.3, co. 8)

da iniziare

Missione dell’ONU e dell’Unione africana in Darfur

100

 

 




[1]    Per un approfondimento dei recenti provvedimenti legislativi in materia di missioni internazionali, con particolare riferimento al relativo finanziamento, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 7.

[2]     Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

[3]    In particolare, con la risoluzione 1814 (2008) adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha invitato gli Stati e le organizzazioni regionali di prendere misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro; nella risoluzione 1816 (2008) adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l'inoltro di aiuti umanitari in Somalia, per la sicurezza delle rotte marittime commerciali e per la navigazione internazionale, e ha esortato gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare; infine, nella risoluzione 1838 (2008) adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza ha riconosciuto l'importanza della pianificazione in corso di un'eventuale operazione navale militare dell'Unione europea, nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell'attuazione delle risoluzioni appena ricordate e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi a cooperare con il governo federale provvisorio (GFP) nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), che riveste un'importanza vitale per l'inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala.

[4]  La disciplina dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve è contenuta nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”, mentre i volontari di truppa in ferma prefissata, della durata di cinque anni, sono stati introdotti dall’articolo 12 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”. Per la ferma annuale si veda l’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 215/2001.

[5]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[6]    L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

[7]     Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[8]    D.L. 31 gennaio 2008 n. 8, Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008 n. 45.

[9]    L’articolo 388 c.p.p. prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

[10]   L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.

[11]   L’articolo 294, commi 1-2, prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

[12]    Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

[13]   L’intero importo iniziale di un miliardo di euro era già stato utilizzato, per il 2008, per la copertura finanziaria del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008. Il D.L. n. 8/2008 si avvaleva inoltre, per ulteriori 20 milioni di euro, relativi all’anno 2008, sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49/1987 (cooperazione allo sviluppo), come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge finanziaria 2008; il D.L. 147/2008 ha utilizzato l’integrazione di 90 milioni di euro operata dal D.L. 112/2008, nonché altri Fondi presenti anche in stati di previsione diversi da quello della difesa.

[14]   L’Obiettivo primario civile 2010 - adottato dal Consiglio del 19 novembre 2007 - dovrà contribuire a garantire :una quantità sufficiente di personale qualificato per le aree prioritarie civili della PESD e per le missioni di supporto; lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità di pianificazione, degli equipaggiamenti, delle procedure, delle attività di training e dei concetti; un aumento di visibilità per la politica di sviluppo delle capacità civili sia a livello UE che a livello degli Stati membri; il rafforzamento della cooperazione e coordinazione con gli attori esterni, nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dell’Unione europea. L’Obiettivo primario 2010 per lo sviluppo delle capacità militari, adottato dal Consiglio europeo del 4 maggio 2004, definisce un elenco di azioni e misure finalizzate al rafforzamento delle capacità operative militari dell’UE entro il 2010, sulla base di un “catalogo delle forze” rese disponibili dagli Stati membri e di una “tabella di marcia” (capabilities improvement chart) aggiornata semestralmente, che indica i progressi compiuti e le carenze che rimangono da colmare. L’Obiettivo primario 2010 colloca al centro degli sforzi europei tre elementi: interoperabilità, schierabilità e sostenibilità.