Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente D.L. 208/2008 - A.C. 2206 - schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 2206/XVI   DL N. 208 DEL 30-DIC-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 118
Data: 16/02/2009
Descrittori:
ACQUA POTABILE   AMBIENTE
RECUPERO E RICICLAGGIO   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SCARICHI E DISCARICHE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

D.L. 208/2008 - A.C. 2206

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

n. 118

 

 

16 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: D08208.doc

 

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Autorità di bacino di rilievo nazionale)                                            3

§      Articolo 2 (Danno ambientale)                                                                         8

§      Articolo 3 (Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell’APAT)                                          16

§      Articolo 4 (Continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale)     20

§      Articolo 4-bis (Continuità operativa della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata -IPPC)                                                                                             24

§      Articolo 5 (Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale)       26

§      Articolo 6 (Rifiuti ammessi in discarica)                                                        33

§      Art. 6-bis (Disposizioni in materia di acqua potabile)                                    37

§      Articolo 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)                   38

§      Articolo 6-quater (Rifiuti contenenti idrocarburi)                                            41

§      Articolo 7 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche)                                 43

§      Articolo 7-bis (Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni) 46

§      Articolo 7-ter (Modifica all’ art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003)                                                                                   48

§      Articolo 7-quater (Progetti di ed iniziative di educazione ambientale)           51

§      Articolo 7-quinquies (Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola  secondariasuperiore e nell'università)                                                                            53

§      Articolo 7-sexies (Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato)     54

§      Articolo 8 (Disposizioni in materia di protezione civile)                                 55

§      Articolo 8-bis (Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili)                                                                                         63

§      Articolo 8-ter (Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra)                                65

§      Articolo 8-quater (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti)              67

§      Articolo 8-quinquies (Modifiche all’articolo 243, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152)   69

§      Articolo 8-sexies (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)          70

§      Articolo 9 (Entrata in vigore)                                                                          74

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio dell’UE)     75

§      Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio dell’UE)                                  77

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica italiana (artt. 77, 87 e 120)                            83

§      Codice Civile (art. 844)                                                                                  85

§      R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (artt. 60 e 61)                                              86

§      R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. (artt. 333 e 337)                                                           87

§      L. 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (art. 5)            88

§      D.M. 1 agosto 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.         89

§      D.M. 5 febbraio 1998  Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (art. 3)    98

§      D.P.R. 27 luglio 1999 Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001. (art. 3)                                  99

§      L. 21 novembre 2000 n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi. (art. 7)  100

§      D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. (artt. 9 e 10) 101

§      D.P.R. 9 maggio 2001 n. 331 Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003. (art. 3)               103

§      D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.(artt. 6 e 17)                                                                                         104

§      O.P.C.M. 19 giugno 2003, n. 3294 Nomina del commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica di Lezhe in Albania. (Ordinanza n. 3294).  106

§      D.L. 14 novembre 2003 n. 314 Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi. (art. 4)                    108

§      D.L. 29 novembre 2004 n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. (art. 1° co, 5)                                                                                                                  109

§      D.L. 14 marzo 2005 n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (art. 12)                                                   110

§      D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. (artt. 3 e 20) 111

§      L. 23 dicembre 2005 n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1 co. 184)                                            114

§      D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (artt. 8, 152, 170, 181-bis, 186, 195, 206, 220 , 221, 238 e 243)                                                                                   115

§      L. 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1284-bis)                             125

§      D.P.R. 14 maggio 2007 n. 90 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. (artt. 2, 9 e 10)  126

§      L. 24 dicembre 2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (artt. 1 co. 347 e 2 co. 616)                        128

§      D.M. 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) (2). (art. 5 lett. n)    129

§      D.L. 23 maggio 2008 n. 90 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. (art. 7, comma 1)                                                                                                    130

§      D.L. 25 giugno 2008 n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.(art. 74)            131

§      D.L. 7 ottobre 2008 n. 154 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (art.6)                                133

§      D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. (art. 1 comma 11 e 3 comma 2)            134

§      D.M. 7 novembre 2008 Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (tab. A2 dell’all. a)                                                                                                                  136

§      D.P.C.M. 18 dicembre 2008 Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008 . 139

§      D.P.C.M. 11 dicembre 2008 Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei fenomeni meteorologici che hanno interessato tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.                                  140

§      O.P.C.M. 16 gennaio 2009, n. 3734 Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 3734).                                     141

§      D.P.C.M. 16 gennaio 2009 Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.      148

§       

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

Il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce la norma transitoria contenuta nel comma 2-bis dell’art. 170 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) al fine di prorogare le autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989 fino all'entrata in vigore del DPCM (previsto dall'articolo 63, comma 2) volto a disciplinare il trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino “distrettuali”.

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che tale proroga non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In attuazione della direttiva 2000/62/CE (direttiva quadro sulle acque), che ha introdotto l’innovativo istituto dei “distretti idrografici”, il d.lgs. n. 152/2006 ha previsto la soppressione delle vecchie autorità di bacino e l’istituzione di otto distretti idrografici che coprono l’intero territorio nazionale. Ognuno di tali distretti accorpa pertanto una serie di bacini[1].

La citata soppressione era prevista (dal comma 3 dell’art. 63) a far data dal 30 aprile 2006 e veniva altresì previsto, dall’art. 63, comma 2, l’emanazione di apposito DPCM volto a definire i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, alle nuove autorità di bacino distrettuali, nonché a disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio.

Tuttavia, con il cd. primo decreto correttivo al codice ambientale (d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284) le autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989 sono state prorogate (mediante l’inserimento di un comma 2-bis nel testo dell’art. 170 del Codice) sino alla data di entrata in vigore di un successivo decreto correttivo, che ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge delega, avrebbe dovuto definire la disciplina dei distretti idrografici, e sono stati fatti salvi gli atti posti in essere dalle “vecchie” autorità di bacino dal 30 aprile 2006 (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 284/2006).

Tale decreto correttivo non è tuttavia mai stato emanato e sono intanto scaduti i termini per l’emanazione di nuovi decreti correttivi, per cui la proroga in esame consente la piena continuità delle funzioni svolte dalle vecchie autorità fino all’effettiva costituzione di quelle nuove.

 

Il comma 2 provvede a far salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 fino all’emanazione del DPCM previsto al comma 1.

In tal modo viene estesa, fino al nuovo termine previsto dal comma 1 dell'articolo in esame, la norma recata dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 284/2006, che aveva già fatto salvi gli atti delle autorità esistenti posti in essere dal 30 aprile 2006, riferendo tuttavia il termine finale all'entrata in vigore del decreto correttivo previsto dalla legge di delega n. 308 del 2004 e mai emanato.

Il comma 3 prevede, fino all'entrata in vigore del suddetto DPCM di trasferimento delle risorse e delle funzioni, l’esclusione delle autorità di bacino dal ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti previsto dall’art. 74 del decreto-legge n. 112/2008[2]. Lo stesso comma precisa, tuttavia, che gli obiettivi fissati dal citato art. 74 devono comunque essere considerati nell'adozione del previsto DPCM.

Si ricorda che l’art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali e vieta alle amministrazioni inadempienti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Tale deroga viene giustificata, nella relazione illustrativa al provvedimento presentato al Senato (AS 1306), “in relazione al contesto emergenziale di attività delle autorità di bacino”. Inoltre, come rilevato dalla medesima relazione, assicurare la piena operatività delle autorità di bacino si rende necessario anche con riferimento all'obbligo di adozione, attraverso le stesse Autorità, dei piani di gestione di bacino idrografico entro il termine di dicembre 2009, secondo quanto previsto dalla cd. direttiva acque (2000/60/CE).

 

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato, detta una serie di disposizioni finalizzate a consentire l'adozione, nei termini previsti, dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Si fa notare che il comma in esame richiama i piani di gestione di cui all’art. 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale articolo è stato recepito dall’art. 117 del d.lgs. n. 152/2006. Occorrerebbe pertanto modificare il riferimento citato.

 

Si ricorda, in proposito, che i distretti idrografici sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del Codice ambientale), che prevede, in particolare, la redazione del Piano di bacino distrettuale che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 65, co. 1).

L’art. 117 prevede poi che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che costituisce piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66.

In estrema sintesi, le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico mirano a:

-   impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;

-   proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;

-   preservare le aree protette.

Gli obiettivi di cui sopra devono essere conseguiti entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva (vale a dire entro il 22 dicembre 2009).

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 117 del Codice, il piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del Codice, tra cui si ricordano la descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico; la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee; la mappa delle reti di monitoraggio; l’elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette; la sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'allegato 10 alla parte terza del Codice; la sintesi del programma o programmi di misure adottati, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi e una relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico.

 

A tal fine viene previsto che l’adozione di tali piani, che deve avvenire – secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE - entro il 22 dicembre 2009:

§         sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione ma che non sono già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali;

Si ricorda, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 14 della legge n. 183/1989, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);

2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);

6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);

7) Po (Piemonte, Valdaosta, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Toscana, Emilia-R.);

b) per il versante tirrenico:

1) Arno (Toscana, Umbria);

2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);

3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);

4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

Il comma del medesimo articolo dispone che ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino.

Ai sensi dell’art. 12 della stessa legge n. 183/1989, tra gli organi delle autorità di bacino di rilievo nazionale figura il comitato istituzionale; che è presieduto (ai sensi del comma 3 del medesimo articolo) dal Ministro dell'ambiente (o dal sottosegretario delegato) ed è composto, oltre che dal predetto Ministro, dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali (o dai sottosegretari delegati), dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico (o da assessori dagli stessi delegati) e dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

Si fa notare che l’indicazione del termine del 22 dicembre 2009 per l’adozione del piano, benché già prevista dalla direttiva acque, non era finora stata riportata nella normativa nazionale.

Relativamente alla succitata integrazione dei comitati istituzionali si ricorda che in essi, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989, è già garantita la partecipazione di un rappresentante di ogni regione il cui territorio è interessato dal bacino. Tuttavia tale integrazione appare opportuna alla luce del fatto che, in certi casi, i distretti idrografici derivano dall’accorpamento di bacini nazionali con bacini regionali o interregionali.

Si pensi ad esempio al distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, all’interno del quale l’unica autorità di bacino di rilievo nazionale è quella del fiume Arno, nel cui comitato non vi sono rappresentanti della regione Emilia-Romagna[3], il cui territorio però comprende una serie di altri bacini che sono inclusi nel citato distretto idrografico.

§         sia preceduta dal coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento ai programmi di misure di cui all'art. 11 della direttiva. A tale coordinamento devono provvedere – entro il 30 giugno 2009 – le autorità di bacino di rilievo nazionale oppure le regioni, qualora nei distretti idrografici non sia presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 11 della direttiva è stato recepito nell’ordinamento nazionale con l’art. 116 del d.lgs. n. 152/2006. Anche in tale caso, occorrerebbe modificare il riferimento citato.

In base all’articolo 116 del Codice, le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i piani di tutela di cui all'art. 121 del medesimo decreto, con i programmi di misure costituiti dalle misure di base e supplementari di cui all'Allegato 11 alla parte terza del Codice. Lo stesso articolo 116 dispone, altresì, che tali programmi di misure siano sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino. Viene inoltre disposto, sempre dall’art. 116, che tali programmi siano approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012 e che il successivo riesame dovrà avvenire entro il 2015 ed essere poi aggiornato ogni sei anni.

L’art. 121 citato disciplina l’adozione e il contenuto dei piani di tutela delle acque. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore che contiene principalmente gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del Codice (in particolare quelli relativi al buono stato delle acque previsti dall’art. 76 e ss.) e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Lo stesso art. 121 disciplina la procedura per l’adozione dei piani prevedendo quale termine ultimo per la loro adozione, da parte delle regioni, il 31 dicembre 2008, mentre le successive revisioni e gli aggiornamenti dovranno essere effettuati ogni sei anni.

 

Il comma 3-ter, introdotto durante l’esame al Senato, prevede l’emanazione di linee guida a garanzia dell’uniformità ed equità sul territorio nazionale nell'adozione e nell'attuazione dei piani di gestione, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti.

Lo stesso comma dispone che tali linee guida siano emanate, con decreto del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che le stesse siano trasmesse ai comitati istituzionali.

 

Il comma 3-quater, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, non si applicano le seguenti disposizioni relative al riparto di fondi per la difesa del suolo:

§         art. 3 del DPR 27 luglio 1999, recante ripartizione dei fondi per il finanziamento degli interventi di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001;

L’art. 2 del citato DPR ha previsto il riparto di 1.606 miliardi di lire tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed i servizi tecnici nazionali. Il successivo art. 3 ha previsto che, nell’ambito delle citate somme, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% delle somme assegnate alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

§         art. 3, comma 2, del DPR n. 331/2001, recante ripartizione dei fondi per il finanziamento degli interventi di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

L’art. 3 del citato DPR ha previsto, al comma 1, il riparto di 1.683 miliardi di lire tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Il successivo comma 2 ha invece previsto che, nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio e che, nell'espletamento di tale attività, per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attività di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

Presumibilmente la finalità della norma è quella di consentire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle quote destinate alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.


Articolo 2
(Danno ambientale)

L'articolo 2 introduce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.

 

La relazione illustrativa al provvedimento presentato al Senato (AS 1306) evidenzia, infatti, la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e il frequente e inconcludente contenzioso che sorge con riferimento alle procedure di rimborso per le spese di bonifica, ripristino e risarcimento del danno.

Essa sottolinea poi che le norme recate dell'articolo in esame per la stipula di contratti di transazione globale hanno la finalità “di rendere trasparente e garantista l’iter di perfezionamento di siffatti contratti, superando così l’asettico riferimento ad accordi transattivi in materia di danno ambientale già contenuto nell’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Si ricorda, in proposito, che il comma 868 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha previsto la formulazione di un piano, entro il 31 gennaio 2007, da parte dei Ministri dell’economia e dell’ambiente, per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2001, 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 1, comma 46, della legge n. 266/2005[4].

 

Il comma 1 dell'articolo in esame, nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, concede la facoltà, al Ministero dell’ambiente, di predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale di cui all’art. 18 della legge n. 349/1986 (ora abrogato) e all’art. 300 del d.lgs. n. 152/2006, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.

 

Relativamente ai siti di interesse nazionale (SIN), cui è limitata la portata della norma in esame, si ricorda che - ai sensi dell’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 - la procedura di bonifica di tali siti è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente (sentito il Ministero delle attività produttive), che può anche avvalersi, tra l’altro, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT, ora ISPRA[5]). Il comma 9 del medesimo articolo ha provveduto ad integrare ulteriormente l’elenco dei SIN, che attualmente consta di 54 siti[6].

Si ricorda, altresì, che l’art. 6 del DM 28 novembre 2006, n. 308[7] dispone che qualora sia previsto, per la realizzazione degli interventi di bonifica, l'impiego di risorse finanziarie attribuite ai singoli siti dal programma nazionale di bonifica, si procede utilizzando lo strumento dell'accordo di programma, da stipularsi con la regione interessata.

Accordi per l’attuazione del programma nazionale di bonifica dei siti inquinati

Nel rispondere all’interrogazione n. 5-00477 Bratti “Stato di attuazione del programma nazionale di bonifica dei siti inquinati”[8], il sottosegretario Alberto Giorgetti ha ricordato, tra l’altro - nel corso della seduta del 28 ottobre 2008 presso l’VIII Commissione (Ambiente) - la stipula di numerosi accordi di programma sottoscritti dal Ministero dell’ambiente con gli enti locali per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica[9], il cui elemento innovativo è la possibilità di compartecipazione dei soggetti privati alle attività di bonifica della falda, prevedendo, attraverso la sottoscrizione di specifici atti transattivi, modalità di accelerazione per il riutilizzo delle aree ai fini produttivi.

Nei predetti accordi sono stati, inoltre, introdotti – sempre secondo quanto riportato dal governo - ulteriori elementi volti alla massima accelerazione delle procedure di riutilizzo delle aree inquinate da parte dei soggetti privati, sempre attraverso lo strumento dell'atto transattivo, con specifici meccanismi di conguaglio volti a favorire da parte del soggetto interessato il sostegno degli oneri a suo carico sia in termini di compartecipazione alle attività di bonifica che di risarcimento del danno ambientale.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, altresì, che lo schema citato sia:

§         predisposto dal Ministero dopo aver acquisito i pareri:

-        dell’ISPRA (l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale);

Si ricorda che l’ISPRA è stata istituita dall’art. 28 del DL n. 112/2008 mediante accorpamento dell’APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e dell’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare).

L’aggiunta del parere dell’ISPRA – operata nel corso dell’esame al Senato – consente alla norma di recepire l’importante ruolo svolto finora dall’APAT nelle procedure relative al danno ambientale[10].

-        della COVIS (la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali);

Si ricorda che l’art. 2 del DPR n. 90/2007 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ha provveduto a ridenominare in Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 e del DPR n. 438/1991. La COVIS, nell'ambito della sua autonomia valutativa, svolge i seguenti compiti (elencati dall’art. 2, comma 2, del DPR n. 90/2007):

a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero;

b) svolge attività di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero;

c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144);

d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;

e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.

§         comunicato a regioni, province e comuni;

§         reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.

La disciplina del danno ambientale prevista dal Codice dell’ambiente

La parte sesta del Codice ambientale (d.lgs. n. 152/2006 - artt. 299-318) ha completamente ridisegnato la disciplina in materia di danno ambientale: oltre ad attuare la direttiva 2004/35/CE sulla “Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”, il Codice ha infatti abrogato - lettera a) del comma 3 dell’art. 318 - l’art. 18 della legge n. 349/1986.

In estrema sintesi, le linee principali della nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 152/2006 possono essere riassunte nella seguente tabella[11]:

Nozione di
danno ambientale

(art. 300)

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

Il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché alle aree naturali protette;

- alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate;

- alle acque costiere e a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

- al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

Poteri del Ministero dell’ambiente

- decide sulle misure di prevenzione e di ripristino ambientale;

- emette l’ordinanza a contenuto risarcitorio (in forma specifica o per equivalente);

- agisce, in alternativa, per il risarcimento del danno ambientale avanti al Giudice civile.

Responsabilità dell’operatore

- attua, anche in via preventiva, le misure di ripristino e riparazione ambientale;

- sostiene i costi delle misure, salvo che provi le cause di esenzione di cui all’art. 308;

- è responsabile del risarcimento del danno ambientale in caso di dolo o colpa.

Regioni, enti locali, cittadini e associazioni ambientaliste

- sono legittimati a presentare al Ministero denunce e osservazioni;

- possono chiedere il risarcimento del danno subito;

- possono ricorrere al Giudice amministrativo previa opposizione al Ministero e, in caso di inerzia, di diffida a provvedere.

 

I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per addivenire alla stipula della transazione sulla base dello schema predisposto – ai sensi del comma 1 – dal Ministero dell’ambiente.

Ai sensi del comma 2modificato durante l’esame al Senato - gli enti e i soggetti interessati possono fare pervenire, ai partecipanti alla Conferenza di servizi di cui al comma 3, note di commento sullo schema di contratto.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, nel corso dell’iter al Senato è stata eliminata la parte della disposizione secondo cui, in seguito all’inoltro di tali note di commento (osservazioni, nel testo originario), non vi era alcun obbligo di risposta.

Tale disposizione era stata del resto criticata da più parti[12], unitamente a quanto disposto dal comma 1, in quanto non avrebbe consentito un’adeguata partecipazione degli enti locali. Si osserva peraltro che tali enti partecipano alla Conferenza di servizi prevista dal comma 3.

 

Più in generale si segnala che secondo le regioni (e alcune associazioni ambientaliste) la procedura della transazione contemplata dal presente articolo, "che di per sé non ha trovato chiusure pregiudiziali vista la lunghezza della giustizia civile, non è stata condivisa nelle modalità di partecipazione e di attuazione, così come sono stati bocciati altri punti sostanziali del provvedimento, come il difetto di competenza dello Stato a gestire interamente la materia".

Al riguardo si osserva - con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite - che la materia ambientale è assegnata dall’articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost. alla competenza esclusiva dello Stato. Il principio di leale collaborazione più volte richiamato dalla Corte costituzionale nelle materie che coinvolgono comunque più soggetti istituzionali sembrerebbe, peraltro, assicurato – oltre che dagli strumenti consultivi e dalle forme di pubblicità sullo schema di contratto previsti dal comma 1 - dalla previsione della conferenza dei servizi di cui al comma 3.

 

Il comma 3 prevede che, nei successivi 30 giorni, il Ministero dell’ambiente svolga una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore.

Viene altresì disposto che le determinazioni assunte all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

 

Lo stesso comma prevede altresì che, sullo schema di contratto, il Ministero dell’ambiente acquisisca – prima di indire la conferenza di servizi - il parere dell’Avvocatura generale dello Stato.

 

Ai sensi del comma 4, acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione deve essere:

§         sottoscritto per accettazione dall’impresa;

§         successivamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente.

 

Il comma 5 disciplina gli effetti del contratto di transazione, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4.

La stipula del contratto citato comporta:

§         abbandono del contenzioso pendente;

§         preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria.

La norma specifica chiaramente che è preclusa ogni azione:

-        per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino;

-        risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (ora abrogato), o della Parte VI del d.lgs. n. 152/2006;

-        risarcitoria azionabile dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione.

 

Relativamente a questo aspetto di irreversibilità della transazione (che ha indotto alcuni a coniare l’espressione “condono per il danno ambientale”[13]) si fa notare che da più parti[14] è stato sottolineato che, in tal modo, si “impedisce a cittadini, istituzioni territoriali ed associazioni ambientaliste di rivalersi su chi ha inquinato sulla base di una quantificazione certa sia dei guasti causati dall'inquinamento che dei costi reali della bonifica”.

 

Lo stesso comma precisa che il contratto si configura come una transazione non novativa.

Si ricorda che la transazione è un contratto concluso tra due o più parti al fine di porre termine ad una lite già iniziata o di prevenirla, qualora sussista il pericolo che la stessa possa essere instaurata. Si tratta di un contratto tipico, espressamente regolato dal codice civile, che nell'art. 1965 lo definisce come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro".

L'accordo transattivo, da un lato evita le incertezze e le lungaggini di un giudizio, e dall'altro contribuisce al bilanciamento degli interessi delle parti. Parti della transazione possono essere, oltre alle persone fisiche, persone giuridiche o altri enti.

In linea generale i contratti di transazione possono distinguersi tra transazioni semplici, transazioni complesse e transazioni novative. Nella transazione semplice le reciproche concessioni delle parti restano nell'ambito della situazione giuridica dedotta in lite, mentre nella seconda le medesime trascendono dalla sfera del rapporto litigioso e coinvolgono interessi estranei alla lite.

Nella transazione novativa il rapporto controverso, sulla base di uno specifico accordo delle parti, viene interamente estinto e sostituito con un altro, dal quale derivano nuove obbligazioni incompatibili con le precedenti.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare in proposito che si configura transazione novativa anche in difetto di un'espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti transattivi sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto. La transazione, in linea di principio, al pari di ogni altro contratto, ha effetto solo fra le parti che la stipulano. Non può escludersi tuttavia che in un accordo transattivo siano contenute anche pattuizioni a favore di terzi.

 

L’ultimo periodo del comma 5, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che sono fatti salvi i seguenti accordi transattivi:

§         quelli già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

§         quelli attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data.

Nella relazione illustrativa all’AS 1306 viene sottolineato che, da tale norma deriva, di conseguenza, anche l’invarianza delle aspettative degli enti pubblici creditori sulle relative somme eventualmente già appostate a bilancio in entrata.

 

Il comma 5-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che la stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica.

Lo stesso comma prevede però le seguenti condizioni per l’utilizzo, che deve essere:

§         compatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda;

§         funzionale all'esercizio di un'attività di impresa;

§         non contrastante con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto.

 

Il comma 6 prevede, in caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, nei confronti del Ministero dell’ambiente, che lo stesso Ministero può dichiarare risolto il contratto di transazione, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni.

Qualora il contratto venga risolto, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell’ambiente in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

 

Il comma 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina la riassegnazione dei proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni. Nel corso dell’esame al Senato l’applicabilità della norma in esame è stata ristretta ai soli proventi, di spettanza dello Stato, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale.

Per tali proventi, il comma in esame prevede:

§         il versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

§         la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, per le finalità previamente individuate con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell’ambiente e dell’economia e delle finanze).

Relativamente alla riassegnazione delle somme al Ministero dell’ambiente, si ricorda che il comma 5 dell’art. 317 del Codice dispone che “le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, … sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, al fine di finanziare:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.

 

Relativamente al comma in esame è stato sottolineato[15] che sarebbe stato opportuno prevedere nella norma un vincolo all’utilizzo prioritario dei fondi riassegnati al Ministero per le attività di bonifica dei siti inquinati, cosa che avviene nella citata norma recata dall’art. 317 del Codice.

 

L’ultimo periodo del comma 7, aggiunto durante l’esame al Senato, disciplina il caso in cui - secondo quanto previsto nella transazione - la prestazione complessivamente dovuta dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario.

In tal caso viene disposto che le modalità e le finalità di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione.

 

Il comma 8 disciplina l’avvio delle procedure per il risarcimento per il danno ambientale, come previste dal decreto n. 152, stabilendo - ferme restando le rispettive funzioni (stabilite dagli artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 165/2001[16]) – il riparto di competenze tra il Ministro dell’ambiente e titolari dei competenti uffici dirigenziali generalievidenziato nello schema seguente:

 

Ammontare del danno ambientale

Organo competente all’avvio delle procedure risarcitorie

uguale o superiore a 10 milioni di euro

Ministro dell’ambiente

inferiore a 10 milioni di euro

Titolari dei competenti uffici dirigenziali generali

 

Il comma 9 reca l’usuale clausola di invarianza finanziaria.


Articolo 3
(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell’APAT)

L’articolo 3 reca disposizioni relative al personale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al fine di consentire l’avvio delle attività istituzionali.

Nella relazione illustrativa il governo sottolinea come l’articolo consentirebbe all’ISPRA di continuare ad avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio a tempo determinato o con contratti di collaborazione, allo scopo di non paralizzare l’attività istituzionale dell’Istituto che, in caso contrario, si troverebbe a dover gestire la contestuale cessazione di diverse centinaia di unità di personale.

La relazione precisa, inoltre, che al momento attuale almeno un terzo di tali attività sono assicurate attraverso l’impiego di personale non legato all’Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Si ricorda che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è stato istituito con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008. L’art. 28 ha disposto la soppressione di alcuni enti (APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica; ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ai sensi del comma 4 del citato art. 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente le denominazioni ‘APAT’, ‘ICRAM’ e ‘INFS’. Ciò pone l’esigenza di chiarire la disposizione dell’art. 1, comma 347, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) che autorizzava l’APAT a bandire concorsi e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, nei limiti della propria dotazione organica.

 

Il comma 1 reca l’interpretazione del citato comma 347 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2008, precisando che l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT ha effetto anche per quanto riguarda l’ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009.

 

Il comma 2 dispone che l’ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all’APAT (di cui all’art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2008) possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

 

Il comma 3 dispone che l’Istituto possa continuare da avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale autorizzazione è espressamente finalizzata a fare fronte ai compiti istituzionali dell’ISPRA ed alle esigenze connesse con la protezione civile.

 

Si segnala che il testo fa riferimento solo alla tipologia dei lavoratori assunti con la formula della collaborazione continuata e continuativa, non anche a quelli in servizio con contratto a tempo determinato. La relazione d’accompagnamento, in sede di illustrazione del comma 3, menziona invece anche i lavoratori con contratto a tempo determinato; essa fa inoltre riferimento al possesso di determinati requisiti di qualificazione da parte dei lavoratori precari, requisiti che non sono espressamente previsti dal testo in esame.

 

L’articolo 1, comma 347 della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

 

Si ricorda che la disciplina generale dell’utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni è recata dall’art. 36 del dlgs n. 165/2001, recentemente modificato dall’articolo 49 del D.L. n. 112/2008. Secondo le disposizioni attualmente vigenti, le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

In caso di esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti (comma 2). Questo stesso comma, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, demanda altresì ai contratti collettivi nazionali la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Vi è poi al comma 3 l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche, di rispettare, nell’ambito delle rispettive procedure selettive, i principi di imparzialità e trasparenza, al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile e, d’altra parte, che le stesse amministrazioni non possano ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio. Inoltre, le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Infine, eventuali violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative mentre le amministrazioni avranno l’obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave. D’altro canto i dirigenti che operino in violazione delle disposizioni dell’articolo in esame sono considerati responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 165/2001, in tema di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 286/1999[17], concernente la valutazione del personale con incarico dirigenziale[18].

La disciplina generale delle collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni, dettata all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, tali amministrazioni possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

·         corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze proprie dell’amministrazione interessata e coerente le sue esigenze di funzionalità, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

·         impossibilità oggettiva da parte dell’amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze;

·         temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima;

·         preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Nella norma si avverte, inoltre, che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre, viene previsto al successivo comma 6-bis l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per l’assegnazione degli incarichi di collaborazione.

Il comma 6-ter, d’altra parte, stabilisce che le disposizioni sopra illustrate costituiscono norma di principio anche ai fini del conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità da parte degli enti locali, che possono essere previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei medesimi enti per determinati obiettivi e con convenzioni a termine (art. 110, co. 6, del T.U. sugli enti locali[19]).

 

La relazione tecnica ricorda che l’art. 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) prevede che gli enti di ricerca, per gli anni 2008-2009, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, entro l’80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo precedente. Le entrate correnti indicate nel bilancio consuntivo per l’anno 2007 della sola APAT ammontano ad euro 105.496.895, il cui 80% è pari a euro 84.397.515. Sempre secondo la relazione, dato che gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione 2009 dell’ISPRA, per retribuzioni, oneri sala o accessorio e TFS ammontano ad euro 73.092.651 (comprensivi degli importi per le stabilizzazioni e le assunzioni dal 1° ottobre 2009), emerge che gli importi sono stati determinati in conformità a quanto previsto dal predetto dispositivo del comma 643. Successivamente, a seguito delle cessazioni dal servizio degli anni 2007-2008, si rilevano risparmi per circa euro 2.500.000 e altri risparmi sono prevedibili per ulteriori cessazioni nel corso del 2009. Inoltre, a titolo cautelativo il bilancio di previsione dell’ente prevede, fino al 31 dicembre 2009, la copertura dei costi relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad oggi in essere.

 

Si ricorda, infine, che la problematica del personale precario dell’ex-APAT era stato oggetto di una interrogazione al Ministro dell’ambiente e al Ministro per la Pubblica amministrazione da parte del Senatore Latronico presentata il 22 ottobre 2008 (3-00325) per conoscere la valutazione del Governo e per sapere quali misure esso intendesse adottare per garantire i diritti maturati dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dall'APAT e già ammessi a procedura di stabilizzazione (in forza delle leggi finanziarie per il 2008 e per il 2007), considerato che il personale di cui si tratta è altamente specializzato (si tratta in prevalenza di geologi, ingegneri, architetti, biologi), che l'assunzione di tali unità di personale risulta necessaria per lo svolgimento delle attività e dei compiti ora svolti dall'ISPRA, e che è necessario tutelare i diritti dei lavoratori i cui contratti sono scaduti, anche per non disperdere competenze e professionalità.

 

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato,dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’APAT esercita le sue funzioni anche per i corrispondenti organi già operanti in seno all'INFS e all’ICRAM, i quali, dalla medesima data, vengono, pertanto, soppressi.

 


Articolo 4
(Continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale)

L’articolo 4 reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa.

 

Il comma 1, al fine di rendere disponibili fin dall’inizio di ogni esercizio finanziario le somme occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze apporti con propri decreti, e su proposta del Ministro per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare, le variazioni in bilancio sulla corrispondente Upb, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell’anno precedente.

L’anticipazione è effettuata a valere sulle risorse del fondo istituito, ai sensi dell’art. 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, con i commi da 615 a 626 dell’articolo 2, una serie di disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese.

Tra queste, i commi da 615 a 617 prevedono, a decorrere dal 2008, il divieto di iscrizione, negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, di alcuni specifici stanziamenti correlati a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzate da determinati provvedimenti legislativi, indicati in un apposito elenco.

In luogo dell’iscrizione delle suddette somme, il comma 616 ha disposto l’istituzione, nei vari stati di previsione della spesa interessati dal divieto, di appositi fondi da ripartire, in cui è stata fatta confluire quota-parte delle risorse non reiscrivibili in bilancio.

La dotazione complessiva per l’anno 2008 di tali fondi è stata determinata in misura pari al 50% del totale delle somme riassegnabili all’entrata del bilancio nell’anno 2006. Per gli anni successivi, la dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili riferiti a due esercizi precedenti, in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate.

 

Si ricorda che l’art. 9 del DPR n. 90 del 2007 ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che ha sostituito, accorpandole, la Commissione per la VIA ordinaria prevista dall’art. 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988, e la Commissione speciale per la VIA delle infrastrutture strategiche, istituita ai sensi art. 19, del decreto legislativo n. 190 del 2002, le cui norme sono poi confluite nell’art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici).

Per quanto riguarda le risorse per il funzionamento della Commissione, i commi 6 e 7 del citato art. 9 dispongono che esse provengano dai soggetti committenti i progetti, attraverso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è poi riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione. La Commissione si avvale, quindi, di tali risorse senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4 del 2008 (cd. secondo correttivo) ha disposto che la citata Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnico- scientifico per l'attuazione delle norme del Codice ambientale. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del d.lgs. n. 59 del 2005, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata[20]. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, l’art. 7, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2008, ha previsto la riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della citata Commissione e la loro nomina con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Successivamente si è data attuazione a tale disposizione con il decreto ministeriale del 23 giugno 2008, con cui sono stati nominati i 50 commissari.

 

Il comma in esame, secondo quanto sottolineato nella relazione illustrativa, è diretta a semplificare l’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione la cui efficienza per la verifica dell’impatto ambientale è ritenuta di cruciale importanza dal Governo non solo per la tempestiva realizzazione di primarie opere infrastrutturali di interesse strategico, ma anche nell’ambito delle politiche di soluzione dell’emergenza rifiuti e nella pianificazione dello sviluppo energetico del Paese.

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, con una novella all’art. 7 del decreto-legge n. 90 del 2008, prevede che il riordino della citata Commissione avvenga con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sopprimendo la vigente disposizione che dispone che esso sia di natura regolamentare.

 

Il comma 1-ter, aggiunto durante l’iter al Senato,intervenendo sul comma 4 dell’articolo 8 del D.lgs. n. 152 del 2006, cd. Codice ambientale, modifica la disciplina dei componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche nel senso indicato dalla tabella seguente:

 

Art. 8, comma 4, dlgs n. 152/2006

Art.8, comma 4, come sostituito dall’art. 4 in esame

4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del personale, le Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto liberato

I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, e le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato.

In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche può essere applicato quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123

 

In sostanza, la modifica consente ai componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di essere posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, mentre le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato.

In alternativa, la disposizione introdotta al Senato prevede per i componenti della richiamata Commissione tecnica provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 del D.lgs. 165/2001, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, mentre, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Inoltre, la stessa disposizione viene applicata anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 90/2008.

Quest’ultima disposizione ha stabilito, nell’ambito della riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale[21], l’adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente per provvedere alla nomina dei cinquanta commissari.

Si ricorda che l’articolo 7 del D.L. 90/2008 sopra citato prevede l’adozione di tale decreto entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore, cui si è provveduto con decreto, in data 23 giugno 2008, prot. N.194/GAB/2008. Inoltre, la stessa norma menziona un secondo decreto del ministro dell’ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato, per provvedere al riordino della stessa commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale: tale decreto non è ancora stato adottato.

 

L’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 detta norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici. In linea di principio le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati[22].

In ogni caso, il conferimento degli incarichi, sia diretti dell’amministrazione di appartenenza, sia presso altra amministrazione pubblica, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Pertanto, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, mentre per i professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

Le pubbliche amministrazioni, così come gli enti pubblici economici e i soggetti privati, non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi previsti dall’articolo 53 in esame sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti comunicano al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Tale elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Nello stesso termine del 30 giugno le amministrazioni di appartenenza provvedono a comunicare i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o di cui abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati che hanno erogato i compensi ai dipendenti pubblici incaricati.

Inoltre, le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Infine, il Dipartimento della funzione pubblica, presenta una relazione annuale al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, in cui sono riportati i dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi

 


 

Articolo 4-bis
(Continuità operativa della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata -IPPC)

L’articolo aggiuntivo, introdotto durante l’iter al Senato, estende alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, le norme relative alla semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi per spese di funzionamento introdotte dal precedente art. 4 per la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.

 

Viene, infatti previsto, al comma 1, che le disposizioni introdotte dall’articolo 4 per la semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, vengano applicate anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, disciplinata dall'art. 10 del DPR 14 maggio 2007, n. 90.

 

Si ricorda che la Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita dall’art. 5, comma 9, del dlgs. n. 59 del 2005, è attualmente disciplinata dall’art. 10 del citato DPR n. 90. Ai sensi dell’art. 10, tale Commissione è composta da 23 esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. Essa, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica e analogamente a quanto disposto per la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata, anche per la Commissione istruttoria per l’IPPC, l’art. 28, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008[23], ha previsto la riduzione da 25 a 23 esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente dovrà essere scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. I 23 esperti sono stati, quindi, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del 7 agosto 2008.

 

Il comma 2 dispone in merito alle modalità temporali di corresponsione dei compensi ai componenti la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC.

Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi gli stessi sono erogati, nella misura del 50% del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e il restante 50% successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata.

 

Si fa presente che con il citato DM del 5 marzo 2008 sono stati definiti i compensi e le modalità per la loro determinazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, spetta ai componenti della Commissione un compenso complessivo pari al 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singolo impianto. Nell’Allegato I al citato decreto sono, quindi determinati i relativi criteri di attribuzione del compenso complessivo tra i vari componenti della Commissione.


Articolo 5
(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale)

L’articolo in esame reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

Inoltre, durante l’iter al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa integrata ambientale (TIA).

 

In considerazione dell’eterogeneo contenuto delle disposizioni recate dall’articolo in esame sembrerebbe opportuno modificare l’attuale rubrica, già cambiata durante l’iter al Senato, con un contenuto più generale quale “Norme in materia di rifiuti”.

 

La lettera a) del comma 1, con una novella all’art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), proroga l’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2009, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall’art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

 

Il richiamato art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296 del 2006 stabilisce, nel testo previgente, che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal dlgs n. 152/2006, cd. Codice ambientale, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per il 2008.

 

Come sottolinea la relazione illustrativa, la proroga a tutto il 2009 del regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è necessaria in attesa della definitiva adozione degli atti richiesti per l’implementazione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), introdotta dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 238 del Codice ambientale prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, TIA - Tariffa igiene ambientale, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che dovrebbe sostituire la vecchia tariffa introdotta dall’art. 49 del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), e la TARSU, tassa sui rifiuti solidi urbani, di cui al d.lgs.507/1993.

 

Pertanto, a fronte della nuova proroga prevista dal decreto legge in esame, i Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la TARSU continueranno ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal d.lgs. n. 507/1993, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal d.lgs. n. 22/1997 dovranno continuare ad applicare questa ultima, per quanto entrambe le normative siano state abrogate dal Codice ambientale.

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che - fermo quanto previsto dall'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, che le regioni sono tenute a predisporre al fine di prevedere misure volte alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti - il regime transitorio per le discariche dei rifiuti recato dall'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003, venga prorogato sino al 30 giugno 2009.

Lo stesso comma prevede, inoltre, che il presidente di una regione o di una provincia autonoma possa chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nello stesso d.lgs. n. 36 del 2003. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009.

La proroga dovrà essere, infine, concessa con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dal Ministero ed avrà efficacia limitata dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.

 

In relazione alla formulazione del comma in esame, sembrerebbe opportuno modificare – con la tecnica della novella - le singole disposizioni dell’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 relative alla disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti oggetto di proroga, ovvero ai commi 1, 2 e 6 del citato art. 17.

 

Originariamente il testo del decreto legge in esame recava (lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame), una ulteriore proroga al 31 dicembre 2009 della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, attraverso una novella all’art. 1, comma 184, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). L’ultima proroga al 31 dicembre 2008 era stata disposta dall’art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

 

Occorre rammentare che la proroga riguarda, nello specifico, la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 36/2003, ovvero:

§         il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 36 del 2003, possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate (art. 17, comma 1);

§         il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione 27 luglio 1984[24] (art. 17, comma 2);

§         il termine finale di validità, ai fini di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003, dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla sopracitata deliberazione 27 luglio 1984 (art. 17, comma 6, lett. a))[25].

Sempre ai sensi dello stesso art. 1, comma 184, lett. c), della legge n. 296/2006, tale proroga non si applica, invece, alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento ha coinciso, invece, con la data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 203/2005 (3 dicembre 2005).

Si ricorda, infine, che il citato d.lgs. n. 36/2003 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 1999/31/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 36, le discariche sono classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984 citata. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 36 si è sovrapposta, pertanto, a quella precedentemente in vigore, comportando la necessità di prevedere una disciplina di carattere transitorio riguardante le discariche già operanti in base alla normativa vigente (art. 17). Da ultimo l’art. 6, comma 1, del DL n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008, ha modificato l’art. 17 del d.lgs. n. 36, recante disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento delle discariche di rifiuti, mediante l’aggiunta di due commi 4-bis e 4-ter, che integrano le previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo art. 17. In particolare, il nuovo comma 4-bis dispone in merito all’approvazione, da parte dell’autorità competente, dei piani di adeguamento delle seguenti discariche:

§         discariche di rifiuti pericolosi;

§         discariche autorizzate dopo il 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003.

I criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti sono invece stati definiti dal D.M. 3 agosto 2005.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede il differimento dall’originale scadenza di 12 mesi a 18 mesi del termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall’art. 195, comma 2, lett. e) del Codice ambientale, che viene pertanto novellato dalla disposizione in esame.

Conseguentemente tale scadenza slitterebbe fino alla metà di agosto 2009, considerando che le citate disposizioni novellate, introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008, sono entrate in vigore il 13 febbraio 2008[26].

 

Si ricorda che la lett. e) del comma 2 dell’art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che spetta allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 hanno quindi previsto che ai rifiuti assimilati, entro un anno (termine differito a diciotto mesi dal comma in esame) venga applicata esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Oltre a nuove specifiche disposizioni in materia di tariffa, nella nuova formulazione è venuto meno il limite dimensionale (relativo alla superficie dell’impresa)in forza del quale la determinazione dei criteri di assimilabilità riguardava i rifiuti speciali ”derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”. Il nuovo testo stabilisce inoltre quali siano i rifiuti non assimilabili agli urbani, aggiungendo alla fattispecie già prevista nel testo originario del codice e relativa ai “rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico” anche i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 114/1998[27].

Il nuovo testo prevede, infine, la definizione con decreto ministeriale (del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico), entro novanta giorni, dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

Si ricorda che fino all’emanazione di tale decreto continueranno a valere i criteri dettati dalla delibera 27 luglio 1984, come stabilito dall’art. 1, comma 184, lettera b), della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

 

Il comma 2-bis, introdotto durante l’iter al Senato, con una novella al comma 2 dell’art. 220 del d.lgs. n. 152 del 2006, integra le disposizioni relative al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) prevedendo che esso acquisisca i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

 

Si ricorda che il CONAI (istituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 22/1997 e ora disciplinato dagli artt. 220 e seguenti del d.lgs n. 152/2006) ha un ruolo centrale nel sistema di gestione degli imballaggi, in quanto deve garantire il conseguimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio, e quindi il necessario raccordo tra le attività attribuite alla responsabilità dei produttori e degli utilizzatori e l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni. Il CONAI svolge in particolare funzioni di pianificazione, di organizzazione, di coordinamento con le regioni e le pubbliche amministrazioni e tra i consorzi. Per quanto riguarda il CONAI, una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 152 risiede nell’introduzione (recata dall’art. 224, comma 3, lett. h) e comma 8), di una disciplina chiara e dettagliata relativa al contributo ambientale CONAI. Inoltre il d.lgs., oltre a confermare la facoltà per il CONAI di stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l’ANCI[28] (a cui vengono affiancate, dall’art. 224, comma 5, l’Unione delle Province Italiane o le Autorità d’ambito), amplia le possibilità di stipulare accordi volontari.

Nello specifico il comma 2 dell’art. 220 (novellato dal comma in esame) dispone che, al fine di garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il CONAI comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione (MUD), i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Tali comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lett. a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I citati soggetti sono i produttori di imballaggi che possono alternativamente organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale, ovvero attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

 

Il comma 2-ter, introdotto durante l’iter al Senato, reca una novella di carattere formale al comma 5 dell’art. 221 del citato d.lgs. n. 152. Tale comma prevede che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti chiamata a pronunciarsi sulla richieste dei produttori che non aderiscono al CONAI e che intendono, invece, organizzare un sistema autonomo previsto dal comma 3, lett. a) e c)[29], debba esprimersi ''sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal” CONAI stesso. La vigente norma prevede che l’Autorità si esprima “'dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del” CONAI.

 

Il comma 2-quater, introdotto durante l’iter al Senato, dispone che qualora il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non emani, entro il 30 giugno 2009, il regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 238 del citato d.lgs. n. 152, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA),ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 

Si ricorda che l’art. 238 del Codice ambientale prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che dovrebbe sostituire la vecchia tariffa introdotta dall’art. 49 del dlgs 22/1997 (decreto Ronchi), e la TARSU, tassa sui rifiuti solidi urbani, di cui al d.lgs.507/1993. Tale tariffa, TIA - Tariffa igiene ambientale, rappresenta il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento[30] dei rifiuti stessi, che entrerà in vigore non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi[31].

Per quanto riguarda il presupposto applicativo, viene confermato – rispetto a quanto previsto dalla cd. tariffa Ronchi – che esso risiede nel possesso o detenzione di locali nei quali si producono rifiuti urbani, così come viene confermata la composizione della tariffa in una quota fissa, determinata in funzione ai costi sostenuti per gli investimenti, ed una quota variabile, rapportata invece alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Essa

I criteri generali sulla base dei quali verranno definite le componenti dei costi per la determinazione della tariffa saranno determinati con apposito regolamento ministeriale (comma 6), da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della parte IV del citato dlgs. n. 152[32].

Viene, inoltre, previsto, al comma 3, che la tariffa venga determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione sulla base dei criteri fissati dal citato regolamento di cui al comma 6.

Un’interessante novità rispetto, infine, è costituita dal fatto che l’importo dovuto sarà determinato anche in base a specifici parametri che dovranno tenere conto, tra l’altro, di “indici reddituali, articolati per fasce di utenza e territoriali” (comma 2).

 

In relazione al suo contenuto, sembrerebbe opportuno collocare il comma 2-quater in esame immediatamente dopo il comma 1 relativo alla proroga del regime di prelievo della vecchia tariffa.

 

Il comma 2-quinquies, introdotto durante l’iter al Senato, reca disposizioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Viene previsto che per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati, il MUD da utilizzare dovrà essere quello allegato al DPCM del 2 dicembre 2008.

Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, il modello da utilizzare resta, invece, quello allegato al DPCM del 24 dicembre 2002, come rettificato con DPCM del 22 dicembre 2004.

 

Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), istituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 70/1994, è una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che viene inoltrata alla Camera di Commercio entro il 30 aprile di ogni anno. Attraverso tale modello devono infatti essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.

Il comma 24 dell’art. 2 del d.lgs. n. 4/2008 (correttivo del Codice ambientale) ha inoltre ripristinato l’obbligo di presentazione del MUD per tutte le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)[33] del d.lgs. n. 152/2006. Tale inasprimento è stato però in parte compensato da un ampliamento delle categorie esonerate, che ora comprendono, oltre ai già previsti imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, anche le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (di cui all’art. 212, comma 8, del dlgs n. 152/2006) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di 10 dipendenti[34].

Con il DPCM 2 dicembre 2008[35] è stato approvato il MUD per l’anno 2009. Il nuovo modello presenta significative modifiche rispetto a quello utilizzato in passato relativamente alle informazioni da comunicare (la modulistica viene modificata e sono introdotte nuove sezioni) e alle modalità di trasmissione, che, tranne per i produttori fino a 5 rifiuti e i piccoli comuni, sarà esclusivamente per via telematica.


Articolo 6
(Rifiuti ammessi in discarica)

L’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI)[36] superiore a 13.000 kj/kg (il cd. fluffdi frantumazione degli autoveicoli)[37], previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003.

 

Si ricorda che l’ultima proroga al 31 dicembre 2008era stata disposta dall’art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[38].

Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria recepita n. 31/999/CE, ma era stato inserito nel decreto legislativo n. 36 con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

 

Il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell’art. 4le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984. L’art. 6 ha quindi indicato i rifiuti che non potranno essere ammessi in discarica, tra i quali rientrano appunto, ma a partire dal 31 dicembre 2009, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg oggetto della proroga disposta con l’articolo in esame, che dovranno, invece, essere smaltiti in impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico, come sottolinea la relazione illustrativa al comma in esame.

 

Pertanto, in forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal decreto legge n. 300 del 2006, i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kj/kg non potrebbero essere smaltiti in discarica dal 31 dicembre 2008, con pesanti effetti negativi: a tale proposito, infatti, la relazione illustrativa rileva come l'attuale carenza di impianti di termovalorizzazione sul territorio potrebbe creare, nel caso di adozione del divieto al 31 dicembre 2008, un aggravio operativo per la gestione di tali rifiuti. Tale circostanza era già stata richiamata, peraltro, in relazione alla precedente proroga del termine, dal governo in sede di risposta[39] ad una interrogazione parlamentare[40] durante la precedente proroga, come ricordato dalla relazione illustrativa al presente decreto.

Appare utile sottolineare come la norma in commento riguardi soprattutto il cd. fluff[41], residuo del processo di frantumazione di veicoli a fine vita. Tale processo separa il materiale ferroso destinato al riciclo, da quello (il fluff) che ha un elevato potere calorifico e potrebbe essere quindi trattato in maniera specifica, ma che attualmente viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico in Italia.

Si rammenta, infine, che l’APAT e ARPA, su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, hanno pubblicato nel 2006 un’indagine "Studio APAT/ARPA sul fluff di frantumazione degli autoveicoli"[42], con la quale si è inteso definire in maniera più approfondita le caratteristiche di tale rifiuto. Nelle conclusioni dello studio si legge che “Il fluff, come evidenziato da dati di letteratura, risulta avere un potere calorifico elevato; al fine di valutarne il possibile trattamento in inceneritori con recupero energetico, si è reso necessario programmare una ulteriore indagine. L’APAT intende infatti condurre delle prove sperimentali di combustione di un campione di fluff con caratteristiche note, in condizioni controllate, presso impianti di incenerimento dotati di sistemi di controllo in continuo dei parametri di processo e una prova di combustione con torcia al plasma.”.

 

Il comma 1-bis dell'articolo in esame, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi (decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione al decreto-legge), l’esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

La norma in esame dispone, infatti, che tali sostanze, materie e prodotti, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DM 5 febbraio 1998.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 3, comma 3, del citato DM 5 febbraio 1998 (recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”) dispone che “restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”.

 

La stessa disposizione precisa che è fatto salvo il disposto dell’art. 181-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Si ricorda che l’art. 181-bis del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) definisce le caratteristiche necessarie per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle materie, sostanze e prodotti secondari (definiti come materie prime secondarie dalla lettera q) del comma 1 dell’art. 183 del medesimo decreto), demandando ad un successivo decreto interministeriale (a tutt’oggi non emanato) la precisa definizione.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 181-bis, sino all'emanazione (prevista dal comma 2) del citato decreto continuano ad applicarsi, tra le altre, le disposizioni di cui al DM 5 febbraio 1998.

 

Inoltre si pone, quale condizione per l’applicazione della deroga prevista dalla norma in esame, il rispetto delle disposizioni in materia di:

§         tutela della sicurezza dei lavoratori;

§         prevenzione incendi;

§         protezione dell'ambiente e della salute.

 

La norma recata dal comma in esame sembra finalizzata a rafforzare ulteriormente la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del DL n. 172/2008[43].

Il comma 1 dell’art. 9-bis del DL n. 172/2008 prevede, infatti, “allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale”, alcune disposizioni transitorie “dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”. Tra di esse si ricorda quella recata dalla lettera a), in base alla quale, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 181-bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (AIA[44]).

Si ricorda, in proposito, che la disposizione recata dalla lettera a) è stata introdotta nell’ordinamento al fine di arginare il problema derivante dalla non comprensibile soppressione (operata dal d.lgs. n. 4/2008, correttivo del Codice ambientale), dal novero delle materie prime secondarie (Mps), di quelle individuate dalle regioni e dalle province in sede di autorizzazione ordinaria, “sicché, a mente del testo (come modificato) del d.lgs. n. 152/2006, le Mps erano solo quelle derivanti dal recupero agevolato, mentre quelle che derivavano dal recupero «autorizzato» restano rifiuti. Il che era parso privo di senso”[45].

Ai sensi della modifica recata dalla citata lettera a), fino alla data di entrata in vigore del futuro decreto interministeriale che disciplinerà le Mps, sono considerate Mps (ferma restando la dimostrazione della destinazione effettiva ed oggettiva al recupero del materiale, prevista sia dal DM 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, che dal DM n. 161/2002 per i rifiuti pericolosi) non solo quelle conformi al DM 5 febbraio 1998 e a al DM n. 161/2002, ma anche quelle individuate nelle autorizzazioni succitate.

Secondo autorevole dottrina la norma recata dalla citata lettera a) necessitava proprio dell’integrazione prevista dalla norma in esame, sulla base delle seguenti argomentazioni: “l’attuale crisi economica e finanziaria e il conseguente crollo delle quotazioni delle materie prime (e con esse delle "materie prime secondarie", derivanti dal recupero dei rifiuti), si sta riflettendo anche sul settore del recupero dei rifiuti, poiché diventa sempre meno facile per le imprese individuare sbocchi economicamente sostenibili per i materiali recuperati. Sotto il profilo giuridico, si rileva che ai sensi dei Dm 5 febbraio 1998 e 161/2002, i materiali recuperati diventano Mps purché siano destinati effettivamente ed oggettivamente all’utilizzo in cicli di produzione e di consumo. Quindi, è necessario individuarne ed attestarne preliminarmente l’effettiva destinazione presso un impianto produttivo o ad altro utilizzo. Diversamente, si ricade nel regime dei rifiuti, con l’ovvio superamento dei limiti autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti stessi. Sotto il profilo materiale, si rileva che le piattaforme di recupero sono prossime al collasso stante l’accumulo dei materiali nei piazzali: il che rischia di condurre al blocco dei ritiri delle raccolte differenziate. Sarebbe stata dunque necessaria una sospensione temporanea, per i materiali recuperati (da raccolte differenziate urbane e da altre raccolte dedicate di rifiuti recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno), dell’applicazione del requisito dell’effettiva ed oggettiva destinazione all’utilizzo dei materiali stessi, facendo salve, ovviamente, le norme in materia di antincendio, sicurezza sul lavoro e le altre disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute”[46].

 

L’ultimo periodo del comma in esame prevede, infine, un limite all’applicazione del comma stesso, disponendo che i quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare:

§         la capacità annua autorizzata dell'impianto;

§         oppure, in mancanza della stessa, la potenzialità dell'impianto.

 

Tale limite sembra finalizzato ad evitare “abusi” delle disposizioni derogatorie introdotte, anche alla luce del vigente disposto dell’art. 7 del DM 5 febbraio 1998.

Tale articolo dispone che “la quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata” e che, fermi i limiti di cui al comma 1, “la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata […], ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti”.


Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di acqua potabile)

L’articolo in esame, introdotto durante l’esame al Senato, novella il comma 1284-bis dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), al fine di aggiungere, alle finalità del fondo - istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente - anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.

 

Si ricorda che il comma 1284-bis dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (introdotto dal comma 334 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente - al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica -, un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati.

Lo stesso comma dispone che tale fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate derivanti dal contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico[47].

L’ultimo periodo del comma citato ha demandato ad apposito decreto del Ministro dell’ambiente la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo e l’individuazione degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

 

Relativamente alla naturizzazione, si ricorda che si tratta di un procedimento, brevettato in Italia[48], per il trattamento dell’acqua potabile finalizzato all’eliminazione del cattivo sapore e/o odore nonché delle impurità solide e chimiche.

Tale trattamento consente – secondo quanto dichiarato dalle aziende che producono i cd. naturizzatori - anche “una disinfezione in grado di garantire la perfetta potabilità batteriologica anche nelle peggiori condizioni”. Tale metodo inoltre – sempre secondo quanto dichiarato dalle aziende  - non “determina nessuno spreco d'acqua” e consente di evitare il ricorso alle acque minerali imbottigliate[49].


Articolo 6-ter
(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

L’articolo in commento reca norme in materia di inquinamento acustico.

In particolare si prevede che nel procedimento di accertamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile,  siano fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

La norma in commento riprende il comma 2 dell’AC 1760 (Alessandri e altri) recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico il cui esame è stato avviato presso l’VIII Commisisone (Ambiente) della Camera.

 

In sostanza la modifica è finalizzata al coordinamento della normativa vigente in materia di inquinamento acustico con il concetto di normale tollerabilità delle immissioni, anche acustiche, previsto dall’art. 844 del codice civile, con l'obiettivo - dichiarato nella relazione illustrativa alla citata pdl - di porre rimedio alle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, attraverso la definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d'uso delle aree e della distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o industriali.

 

La normativa nazionale in materia di inquinamento acustico

Sul piano nazionale le norme principali che disciplinano il settore dell’inquinamento acustico esterno sono – attualmente - la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447[50], il D.P.C.M. 1 marzo 1991[51] e il successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997[52].

In particolare il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha disciplinato la materia dapprima in maniera autonoma e, successivamente, quale regime transitorio previsto dalla legge quadro. Malgrado il carattere transitorio del provvedimento, tale D.P.C.M. risulta infatti tuttora applicato nei casi in cui non siano emanati tutti i provvedimenti e regolamenti necessari per l’applicazione della legge n. 447 del 1995[53].

L’articolo 2 del D.P.C.M. richiedeva infatti ai comuni una suddivisione del territorio in sei classi o aree acusticamente omogenee (la cosiddetta zonizzazione acustica)[54], senza d'altronde fissare un termine per l’ultimazione della classificazione, e individuava due diversi regimi:

ü       un regime transitorio, in attesa della zonizzazione, che associava a quattro diverse zone, indicate dall’articolo 6, limiti di accettabilità per il periodo diurno e notturno;

ü       un regime definitivo, una volta attuata la zonizzazione, che prevedeva differenti tetti massimi per le sei classi in cui avrebbe dovuto essere suddiviso il territorio comunale.

In tale contesto normativo è stata approvata la citata legge quadro n. 447 del 1995 che, riconoscendo ampi poteri alle regioni e agli enti locali, si pone l’obiettivo di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente esterno e quello abitativo, anche attraverso l’elaborazione di piani ad hoc per la riduzione o l’abbattimento del rumore.

La legge prevede infatti (agli articoli 3-7) specifiche competenze in capo alle regioni, province e comuni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, volte principalmente all'organizzazione di un efficiente sistema di monitoraggio e di controllo. In particolar modo i comuni sono tenuti ad adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore e sono tenuti, altresì, all'adozione di piani di risanamento acustico.

La legge, oltre a mantenere l’obbligo per i comuni di effettuare la zonizzazione acustica - affidando alle regioni il compito di elaborare dei criteri guida e, in caso di inerzia, di esercitare poteri sostitutivi – riprende dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, e specifica ulteriormente, una serie di limiti di accettabilità, tra i quali i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. In caso di superamento dei valori di attenzione e di qualità, ai comuni è affidato il compito di procedere all’adozione di piani di risanamento acustico.

 

Il successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, emanato in attuazione della citata legge quadro, ha quindi individuato per ognuna delle sei classi i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità.

Come sopra indicato, in attesa che i comuni dividano in classi il loro territorio, la norma ha previsto un regime transitorio coincidente, per quanto non in contrasto con la stessa legge, con il regime transitorio già previsto nel D.P.C.M. del 1991.

Per quel che riguarda gli altri piani per la riduzione del rumore previsti dalla legge n. 447/1995, occorre ricordare che la lettera i) del comma 1 dell’art. 3 assegna allo Stato il compito di adottare piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

 

Il comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 447 prevede inoltre che con successivi regolamenti vengono disciplinati i valori limite relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico originante dalle varie tipologie di traffico (veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo).

In attuazione di quanto previsto dal presentecomma sono stati emanati:

§      relativamente al traffico ferroviario il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459;

§      relativamente alle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304;

§      relativamente al traffico veicolare il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

 

Negli anni successivi, tra gli interventi normativi di rango primario, si ricorda la novella all’articolo 3 della legge quadro (introdotta dall’articolo 7 della legge 31 luglio 2002, n. 179), che ha escluso le emissioni sonore dei locali pubblici dall’ambito di intervento della legislazione statale e il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con il quale è stata data attuazione alla direttiva europea 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.

Con il decreto legislativo n. 194, destinato ai gestori delle infrastrutture ed ai centri urbani, sono state introdotte alcune novità sostanziali rispetto alla normativa vigente, quali la riformulazione dei descrittori acustici, la ridefinizione dei periodi temporali di riferimento per la valutazione del disturbo da rumore e l’elaborazione di mappature acustiche e mappature acustiche strategiche, accanto alla predisposizione ed all’elaborazione di piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario.

Inoltre, ai fini dell’efficacia della nuova disciplina - che non presenta nessuna norma immediatamente esecutiva - dovranno essere emanati una serie di provvedimenti statali e regionali di attuazione. Per il resto, il decreto legislativo mantiene l’impianto normativo globale della legge quadro, rinviando a successivi decreti non solo il completamento della disciplina di natura tecnica, ma anche il necessario coordinamento con le norme vigenti in materia.

Si segnala, infine, che in materia è altresì intervenuta la circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'ambiente recante “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali[55].


Articolo 6-quater
(Rifiuti contenenti idrocarburi)

L’articolo in esame, introdotto durante l’esame al Senato, reca una norma volta a disciplinare la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7, “cancerogeno“.

Viene infatti previsto che tale classificazione venga effettuata conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell’Allegato A al DM ambiente 7 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 284 del 4 dicembre 2008.

 

La norma in esame sembra finalizzata ad estendere le disposizioni dettate nell’ambito delle attività di dragaggio relativamente agli idrocarburi, al fine di colmare il vuoto normativo, da più parti segnalato, relativo alla classificazione dei rifiuti contaminati da idrocarburi.

Si riporta, in proposito, quanto sottolineato nel recente documento di marzo 2008 sulla classificazione dei rifiuti, redatto da ARPA Veneto e Regione Veneto[56]. In tale documento si legge, con riferimento alla procedura di classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi, che “i suggerimenti di APAT (oggi ISPRA) e ISS (Istituto superiore di Sanità), oltre che ad evidenziare che la normativa vigente non consente di ottenere una risposta definitiva sull’argomento in parola, forniscono le ragioni tecniche e le modalità operative per un approccio scientifico alla soluzione della problematica”.

Nello stesso documento viene poi ricordato che “l’APAT con nota 8/6/2006, precisa che «relativamente al parametro generico di idrocarburi ai fini della verifica della pericolosità (in termini di potenziale cancerogenicità) del rifiuto contaminato da idrocarburi per il quale non sia possibile conoscere, puntualmente, l’attività che lo ha generato e, quindi la natura dell’olio contaminante è da individuarsi nel superamento del valore limite dello 0,1%. Si assume che se la concentrazione totale di idrocarburi in un rifiuto risulta superiore allo 0,1% e la concentrazione di uno dei marker ricercati è superiore, nell’olio, al suo valore di soglia (0,005%, 50 ppm, nel caso del benzo[a]pirene) il rifiuto è da considerarsi pericoloso». Si evidenzia che APAT afferma che ai fini dell’attribuzione della pericolosità la concentrazione limite del marker è da riferirsi alla sola frazione idrocarburica e non al rifiuto nel suo complesso.

Il documento rammenta poi che “l’ISS con nota del 5/7/2006 dissente da APAT sulla fattibilità del metodo in quanto non è esente da problemi applicativi […]. D’altra parte afferma che appare eccessivamente conservativa l’applicazione del valore di 1000 ppm (0.1%) di idrocarburi come limite per la classificazione del rifiuto come cancerogeno: tale approccio implicherebbe infatti che tutti gli idrocarburi, indipendentemente dalla loro composizione e provenienza, siano da considerare cancerogeni. In conclusione, ISS ritiene che la classificazione di un rifiuto industriale come cancerogeno, laddove in tale rifiuto siano presenti residui di idrocarburi, debba essere effettuata determinando nel rifiuto la presenza di marker cancerogeni bassobollenti, con particolare riferimento quindi agli idrocarburi policiclici aromatici. Considerando eccessivamente riduttivo limitare l’analisi alla sola ricerca del benzo(a)pirene, che può essere accettato come unico marker di cancerogenesi per un taglio petrolifero, ma non per un rifiuto data la sua estrema variabilità di composizione, l’indagine analitica dovrebbe essere estesa a tutti gli idrocarburi policiclici aromatici espressamente classificati come cancerogeni dall’Unione Europea nell’Allegato I alla direttiva 67/548/CEE, e cioè il dibenzo(ah)antracene, benzo[a]antracene; benzo[def]crisene; benzo[e]acefenantrilene; benzo[e]pirene; benzo[j]fluorantene; benzo(k)fluorantene. Si evidenzia inoltre che ISS differentemente da APAT afferma che ai fini dell’attribuzione della pericolosità la concentrazione limite del marker è da riferirsi al totale del rifiuto nel suo complesso”.

Nello stesso documento viene poi evidenziato che “il Ministero dell’Ambiente in data 19-10-2006, dopo una disanima dei sopra illustrati pareri, ritiene condivisibile l’approccio più conservativo che prevede la classificazione di un rifiuto come pericoloso se la concentrazione totale di idrocarburi è uguale o superiore allo 0,1 % senza peraltro esplicitare le ragioni tecniche della propria scelta”.

 

Si ricorda poi che con il citato DM ambiente 7 novembre 2008, attuativo delle disposizioni dell'art. 1, comma 996, della legge n. 296/2006, è stata dettata la disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale.

In particolare nella richiamata tabella A2, allegata al citato decreto, vengono elencati i parametri chimici da controllare sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio ed i relativi limiti di quantificazione richiesti.

Tra i parametri da controllare vengono contemplati anche gli idrocarburi, per i quali vengono fornite le seguenti precise soglie da rispettare, nonché l’indicazione delle determinazioni da effettuare:

Specie chimiche

Singoli parametri e specifiche analitiche

Determinazioni da effettuare

Limite di quantif.ne richiesto (mg/kg s.s.)

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Naftaline, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo (b) fluorantene, Benzo (k) fluorantene, Benzo (a) pirene, Dibenzo(a,h) antracene, Benzo (g,h,i) terilene, Indeno (1,2,3,c,d) pirene, Acenaftilene

Su tutti i campioni prelevati

0,001 per singolo idrocarburo

Idrocarburi leggeri (C≤12)

 

Su tutti i campioni prelevati

0,5

Idrocarburi pesanti (C>12)

 

Su tutti i campioni prelevati

1,5

Ulteriori markers da cercare per superamento delle concentrazioni limite dei materiali pericolosi per Idrocarburi Totali (THC)

Benzo(e)pirene Benzo(j)fluorantene

Su campioni con superamenti delle concentrazioni limite dei materiali pericolosi per (THC)

0,001 per singolo idrocarburo

Nelle note alla tabella viene segnalato che “secondo quanto riportato nel parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036555, il materiale contenente «Idrocarburi Totali» (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, classificati dalla UE «Carc. Cat. 1» oppure «Carc. Cat. 2» in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella”.

Relativamente alla caratteristica H7, si ricorda che ai sensi dell’Allegato I al d.lgs. n. 152/2006, con tale sigla viene indicata la caratteristica di pericolosità "cancerogeno" che si ha, qualora il rifiuto contenga “sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza”.


Articolo 7
(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Al comma 1 viene modificata la definizione di “produttore”, mentre al comma 2 viene prorogata sino al 31 dicembre 2009 l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE domestici e professionali derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

 

Si ricorda preliminarmente che con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è stata data attuazione alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE[57] relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti[58]. Il d.lgs. n. 151, in linea con quanto già disciplinato per i veicoli a fine vita, ha dettato pertanto specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale generato sia dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sia dalla gestione dei rifiuti da esse generate (RAEE). L’obiettivo prioritario perseguito dal decreto è quello di migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE, quali produttori, distributori, consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei rifiuti da esse derivanti. Il decreto provvede quindi a dettare una serie di misure finalizzate a prevenire la produzione di RAEE nonché a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento.

 

Il comma 1 sostituisce, pertanto, una delle definizioni di "produttore", delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, contenute nell'art. 3 del decreto legislativo n. 151 del 2005, precisamente quella contrassegnata dal n. 4.

Art. 3, co. 1, lett. m, Dgs 151/2005

Art. 3, co. 1, lett. m, come sostituito dal comma in esame

n. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

n. 4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3).

 

Nella versione previgente, rientrava nella definizione di "produttore" chiunque producesse apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, ai soli fini degli obblighi della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori (rispettivamente articoli 4, 13 e 14 del decreto legislativo n. 151).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il tenore letterale di tale formulazione imporrebbe ai produttori una serie di obblighi di comunicazione sproporzionati il cui oggetto e la cui portata eccederebbero l’ambito delle informazioni concernenti la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione.

La nuova formulazione limiterebbe, invece, la portata di tali obblighi (di cui agli artt. 4, 13 e 14) alle sole informazioni concernenti la produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione.

Con la novella introdotta verrebbe così superato, secondo la relazione illustrativa, il problema dell'eccessiva mole di comunicazioni da rendere da parte del produttore stesso, con i conseguenti problemi riguardanti la sicurezza commerciale e industriale delle imprese.

 

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, relativo all’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali(cd. RAEE nuovi). Conseguentemente sino a tale data continuano ad applicarsi le modalità di finanziamento previste per i RAEE storici dall’art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall’art. 12, comma 2 (RAEE professionali).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 151, sono definiti «RAEE domestici» i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, mentre sono «RAEE professionali» quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici. I RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati, invece, come «RAEE storici».

 

La relazione illustrativa motiva tale ulteriore proroga[59] con la mancata definizione, da parte della Commissione europea, delle norme europee atte a identificare il produttore affinché possa entrare in vigore il sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE cosiddetti «nuovi».

 

Si richiamano, pertanto, le disposizioni recate dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 sulle quali opera la proroga prevista dal decreto in esame.

Tale comma 4 dispone che - nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE (che prevede che i dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo stesso) e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008, ora posticipato al 31 dicembre 2009, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, venga assolto dai produttori con le modalità stabilite all'art. 10, comma 1.

 

L’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 151 prevede che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli artt. 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato”. L’art. 10, comma 1, dispone, invece, che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE”.

 

In seguito alle modifiche introdotte dal citato decreto legge n. 284 del 2007, rientrano nel termine del 31 dicembre 2008, ora posticipato al 31 dicembre 2009, anche la disciplina relativa ai RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, attraverso la previsione secondo la quale, fino al 31 dicembre 2008, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'art. 12, comma 2.

 

L’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 151 disciplina, infatti, il finanziamento dei RAEE professionali immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Esso dispone che “il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data”. Il comma 2, invece, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali storici, prevedendo, in particolare, che il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli artt. 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 sia a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.


 

Articolo 7-bis
(Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni)

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.

La disposizione si ripropone di incentivare presso le pubbliche amministrazioni comportamenti virtuosi volti a ridurre il consumo di carta.

A tal fine spetterà al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica e promuovere progetti e campagne di comunicazione incentrati sulla riduzione dei formati di stampa, sull’uso del fronte-retro, sull'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, sull'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, nonché sul riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.

 

In merito all’utilizzo di carta generata da macero, si ricorda che l’art. 196, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) prevede l’obbligo, per gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di coprire il fabbisogno annuale dei manufatti e beni indicati in apposito decreto ministeriale, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

 

Si ricorda inoltre, in merito all’obiettivo di riduzione dell’utilizzo della carta presso le P:A., la disposizione recata dall’art. 2, commi 589 e 590, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) volta a sanzionare il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni della posta elettronica e quella dell’art. 27 del decreto legge n. 112/2008[60] volta a ridurre del 50% (rispetto al 2007) e a partire dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all’interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo altresì la documentazione cartacea in favore del documento informatico. Inoltre, viene previsto, sempre a partire dal 1° gennaio 2009, che l’abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, venga sostituito da un abbonamento telematico.

 

Si rammenta, da ultimo, che tali interventi destinati a snellire e modernizzare la produzione, circolazione e gestione della documentazione nella p.a., sostituendo quella cartacea in favore di quella informatica, sono contenuti principalmente nel Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005. L’intento innovativo del Codice in questo settore traspare con chiarezza da alcune disposizioni del capo III, prima fra tutte quella che pone il principio secondo cui “le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Il Codice elenca, quindi, i requisiti che deve soddisfare ogni sistema di gestione informatica dei documenti e prevede l’articolazione di questo nell’ambito di aree organizzative omogenee. Alcune disposizioni pongono le premesse per la progressiva sostituzione dell’attuale archiviazione su carta con modalità di conservazione informatizzate. Tali processi, indicati nel loro complesso con il termine dematerializzazione, hanno come obiettivo “il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico”[61]. Come evidenziato nel Libro Bianco per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale[62], le finalità della dematerializzazione sono due: eliminare i documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche e adottare criteri per evitare o ridurre la creazione di nuovi documenti cartacei. La parte dedicata alla conservazione e archiviazione dei documenti di interesse storico-culturale è altresì normata dal Codice dei Beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, mentre in settori particolari (sanitario e fiscale ove esiste una produzione considerevole di documenti cartacei) le procedure di gestione dei documenti sono regolate da disposizioni specifiche.


 

Articolo 7-ter
(Modifica all’ art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003)

L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’iter al Senato, attraverso una novella al secondo e terzo periodo del comma 1-bis dell’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314[63], modifica le percenutali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

 

Mentre il testo vigente dispone che esso venga ripartito, per ciascun territorio, in misura pari tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, il nuovo testo prevede che esso sia ripartito, per ciascun territorio, nella misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, mentre il restante 50% dovrà essere ripartito in misura eguale tra la relativa provincia (25%) ed i comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito (25%).

 

Vengono anche modificate le modalità di calcolo del contributo previsto per i comuni confinanti che dovrà essere calcolato tenendo conto di due parametri: in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

 

Si ricorda che il richiamato art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 dispone l’adozione di misure di compensazione territoriale fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. In particolare il comma 1-bis, reca le modalità di determinazione dell’ammontare complessivo annuo del contributo e di assegnazione del medesimo, prevedendo: l’assegnazione annuale con deliberazione del CIPE[64] sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti; la ripartizione, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

La norma prevedeva altresì l’istituzione di un deposito nazionale (prevista dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legge, ma mai avvenuta) per il quale erano stabilite diverse percentuali di assegnazione del contributo.

 

 

 

DL n. 314/2003 Art. 4, co. 1-bis Misure compensative e informazione

Art. 4, co. 1-bis come sostituito dall’art. 7-ter del DL in esame

 

1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro (20) per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall’impianto medesimo.

 

1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro (20) per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

 

Giova rammentare, da ultimo, che è in corso di esame presso il Senato della Repubblica il disegno di legge AS n. 1195 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”[65]che reca, all’art. 14, un’ampia delega al Governo in materia nucleare.

Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri, oltre che per la disciplina della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare nel territorio nazionale, anche per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.

 

La norma in commento sembra quindi coordinare il testo dellart. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 con la nuova disciplina in via di approvazione al Senato.

 

 

Rimangono invariate le disposizioni relative alle modalità di assegnazione del contributo, che prevedono che spetti al CIPE assegnare, con propria delibera annuale, il contributo sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta, questa volta dell’ISPRA (che ha sostituito l’APAT), valutata la pericolosità dei rifiuti.

 

 

Ai fini di una maggiore chiarezza del testo, occorrerebbe modificare la rubrica, eventualmente denominandola “Contributo di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari”.

 


Articolo 7-quater
(Progetti di ed iniziative di educazione ambientale)

L’articolo 7-quater, introdotto nel corso dell’iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

 

Il comma 1 prevede che le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto n. 35/2005[66], iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, pari a complessivi 9 milioni di euro, vengano mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, nella misura di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il citato comma 10 dell’articolo 12 del decreto legge n. 35/2005 ha autorizzato la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di partecipare al progettoScegli Italia”.

In base alle norme di contabilità generale, i complessivi 9 milioni di euro, iscritti in bilancio nel conto dei residui di conto capitale, quali residui impegnati, al 31 dicembre 2008 costituiscono residui passivi perenti agli effetti amministrativi[67].

La norma in esame intendi pertanto evitare che tali risorse siano eliminate dal conto del bilancio, prevedendone la loro iscrizione negli esercizi successivi, per altre finalità.

 

Dalla formulazione della norma, non risulta peraltro chiaro se si tratti effettivamente di somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti, a seguito del venir meno dell’impegno sottostante.

 

Si ricorda che il progetto "Scegli Italia", destinato alla promozione sulla rete Internet del "marchio Italia" nel settore del turismo, era stato approvato dal Comitato dei Ministri della Società dell’informazione in data 16 marzo 2004, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici nazionali ed internazionalimediante l’uso di tecnologie digitali. In tale contesto, era stata prevista e finanziata la realizzazione di una piattaforma digitale interattiva, denominata «Italia.it» per consentire la promozione dell’Italia, l’aggregazione delle strutture ricettive con funzioni di prenotazioni on-line, di gestione di contenuti informativi di qualità (e-content) e di erogazione di servizi avanzati. Con il decreto del Ministro per l’innovazione e le  tecnologie del  28 maggio 2004 erano stati stanziati 45 milioni di euro per il progetto, così ripartiti: 20 per la realizzazione del portale “Italia.it” e 25 per la realizzazione dei contenuti digi tali. Il successivo DM 7 luglio 2005 aveva poi stanziato altri 2 milioni di euro sempre per la promozione del suddetto portale. A partire dal 1° gennaio 2008 le attività legate al portale sono state interrotte.

Una ipotesi progettuale per la ridefinizione del Portale nazionale del turismo è stata recentemente presentata nel corso di una riunione con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione dal  Sottosegretario con delega al turismo (del 16 ottobre 2008). Dopo una successiva valutazione tecnica da parte del CNIPA circa la suddetta ipotesi, il Ministro e il Sottosegretario il 15 gennaio 2009 hanno firmat  un Protocollo d’intesa per la realizzazione del Portale nazionale del turismo.

 

 

Il comma 1 precisa, quindi, che la ripartizione delle citate risorse iscritte sul fondo sarà effettuata con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente, per progetti ed iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, tra cui anche la promozione delle attività turistico-ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero stesso.

 

Il comma 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sui saldi di finanza pubblica, a valere sugli stanziamenti di cassa relativi al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008[68], come successivamente rifinanziato, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, 4,5 milioni per l'anno 2010 e 2 milioni per l'anno 2011, in termini di sola cassa.

 

Il citato Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

La dotazione del Fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali, pari inizialmente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 a 435 milioni nel 2010 e di 175 milioni nel 2011, è stato incrementata di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, dall’art 1, comma 11, del D.L. n. 162/2008, e di 8,3 milioni nel 2009, 18,3 milioni nel 2010 e 3,3 milioni nel 2011, dall’art 3, comma 2 del medesimo D.L. n. 162. La dotazione per il 2011 è stata da ultimo ridotta di 350 milioni dall’art. 21, comma 3, del D.L. n. 185/2008.

Gli stanziamenti complessivi del Fondo ammontano, pertanto, in termini di sola cassa, a 8,3 milioni nel 2009, 753,3 milioni nel 2010 e di 128,3 milioni nel 2011.


Articolo 7-quinquies
(Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola  secondariasuperiore e nell'università)

L’articolo 7-quinquies, introdotto dal governo nel corso dell’iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, dovranno essere definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che una norma analoga è stata inserita in sede di conversione del decreto legge n. 172 del 2008[69]sull’emergenza rifiuti in Campania con l’art. 7-bis che, al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente e del territorio e alla raccolta differenziata, prevede l’inserimento dell’educazione ambientalenei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione.

La definizione delle modalità attuative è rimessa ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In ogni caso, non potranno esservi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda, che, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore[70].

 

In considerazione del fatto che è già stato previsto l’inserimento dell’educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell’obbligo di istruzione  - che, come sopra evidenziato, include i primi due anni della scuola secondaria superiore –, la nuova disposizione potrebbe essere limitata al triennio della scuola secondaria superiore e alle università. Con riferimento a queste ultime, occorrerà naturalmente considerare, in sede di emanazione del previsto decreto ministeriale, l’autonomia loro conferita.

Sarebbe, infine, opportuno valutare la possibilità di uniformare le modalità di emanazione del decreto ministeriale a quelle previste nel richiamato decreto legge n. 172 del 2008.


 

Articolo 7-sexies
(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato)

L’articolo 7-sexies, introdotto dal governo nel corso dell’iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.

 

Al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato, il comma 1, prevede che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concluda con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

Il comma 2 dispone poi che, a partire dal 2009 e sulla base di tali accordi, gli enti locali individuino gli spazi pubblici per lo svolgimento periodico di tali mercati.

 

Il comma 3 prevede agli accordi possano partecipare le associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

 

Ai sensi del comma 4, con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dovranno essere individuati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

Si consideri che attualmente i mercatini dell’usato sono disciplinati autonomamente dai regolamenti comunali in materia.

 

Il comma 5 dispone, infine, che le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 8
(Disposizioni in materia di protezione civile)

L'articolo 8 dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 (commi 1-4) ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 (comma 5-quater). Infine vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell’attività da parte dei Commissari all'emergenza (comma 5) e disposizioni per i volontari dell’Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (comma 5-ter).

 

Il comma 1, al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza indicate nel DPCM del 18 dicembre 2008 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008[71], autorizza una spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della Protezione civile.

Con il citato DPCM è stato, infatti, dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008.

In merito all’entità dello stanziamento autorizzato, la relazione tecnica precisa si tratta di una “prima assegnazione” relativa al 2008 rispetto ad una iniziale quantificazione dei danni da parte delle regioni interessate pari a oltre 250 milioni di euro.

 

Con un precedente DPCM dell'11 dicembre 2008[72] è stato dichiarato anche il rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei fenomeni meteorologici che hanno interessato tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 245 del 2002[73]. Conseguentemente si è provveduto a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio nazionale, per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale.

Difatti, ai sensi del citato art. 3, comma 1, del decreto legge n. 245 del 2002, è facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri disporre, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile qualora lo richieda l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita.

Il comma 2 prevede che la ripartizione delle risorse avvenga con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Si tratta del potere di ordinanza disciplinato dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992. La disposizione prevede che, dopo la deliberazione dello stato di emergenza, che determina la durata e l’estensione territoriale in riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti, si provveda, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

Pertanto con la recente ordinanza del 16 gennaio 2009, n. 3734[74]si è provveduto a ripartire il finanziamento di 100 milioni di euro previsto dall’articolo in esame, indicando anche alla loro finalizzazione.

 

In particolare 85 milioni di euro sono destinati alla copertura delle spese sostenute per il personale impiegato nell’emergenza dei fenomeni alluvionali citati (P.A., Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco), alla concessione di contributi per la sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta o sgomberata e per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che hanno subito gravi danni ai beni immobili e mobili, nonché alla predisposizione del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità.

I rimanenti 15 milioni di euro sono destinati a finanziare, tra l’altro, le attività previste dall'art. 8 dell’ordinanza stessa tra cui il completamento della rete radar nazionale e gli interventi di pulizia, bonifica, funzionalità idraulica nel tratto metropolitano del fiume Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce.

 

Il comma 3 stabilisce la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi, istituito dall’art. 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Il successivo comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La relazione tecnica precisa che tale Fondo presenta le necessarie disponibilità, e che esso non viene utilizzato in virtù delle nuove disposizioni in materia previste dall’art. 9 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

 

In merito alla dotazione del citato fondo, l’art. 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2006 ha previsto uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quantificata in base alle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate, con riferimento al complesso delle partite in sofferenza. La dotazione del triennio è stata peraltro ridotta di 50 milioni di euro per ciascun anno, al fine di provvedere, in via prioritaria, ai debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze (cfr. D.M. economia e finanze n. 106944 del 2006).

Per il 2007, la dotazione è stata dapprima ridotta di 100 milioni dal D.L. n. 23/2007, a copertura parziale dell’onere relativo alla soppressione della quota fissa sulla ricetta riguardante le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e successivamente reintegrato di tale somma (100 milioni) dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).

Per quanto concerne le disponibilità finanziarie relative all’anno 2008, si ricorda che la dotazione del Fondo, iscritta nel bilancio 2008 nell’importo di 150 milioni di euro (u.p.b. 25.1.3 della missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare” del Ministero dell’economia e finanze) è stata ridotta di 25 milioni dall’articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge n. 149/2008 (legge n. 184/2008) quale copertura finanziaria per il completamento dei servizi istituzionali dell'UNIRE. Pertanto, per il 2008, risultano disponibili sul Fondo circa 125 milioni di euro.

 

Si segnala, infine, che l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 185/2008 ha previsto, per gli anni 2008 e 2009, l’iscrizione sul Fondo di cui all’articolo 50 della legge finanziaria per il 2006, delle risorse che risulteranno disponibili rispetto ai pagamenti effettuati per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali, rispetto all’autorizzazione di spesa allo scopo prevista dall’articolo 15-bis, comma 12, del D.L. n. 81/2007 (5.700 milioni per ciascun anno). Tali risorse sono peraltro finalizzate a specifiche finalità.

 

Il comma 5 modifica le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali recentemente introdotte dal comma 8-quater dell’art. 60 del decreto legge n. 112 del 2008[75] (che ha inserito il nuovo comma 5-bis all’art. 5 della citata legge n. 225 del 1992), prevedendo una procedura più articolata.

 

Si rammenta che il nuovo comma 5-bis della legge n. 225 del 1992, come introdotto dal comma 8-quater dell’art. 60 del citato decreto legge n. 112, impone l’obbligo di rendicontazione annuale della situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni compiute dai Commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi di emergenza. Si tratta delle operazioni svolte a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti.

La rendicontazione annuale deve essere trasmessa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e finanze – RGS, e all’ISTAT, ai fini della valutazione degli effetti di finanza pubblica. L’omissione o il ritardo della stessa sono sanzionati con una pena pecuniaria comminata a coloro che sono tenuti a presentarla, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall’art. 337 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

Il nuovo testo del comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, come sostituito dal comma 5 in esame, introduce una procedura di rendicontazione più analitica di quella prevista dal comma 8-quater dell’art. 60 del citato decreto legge n. 112/2008. Essa dispone, infatti:

§         un termine più breve per la rendicontazione, che deve avvenire, invece che annualmente, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine di gestione o di incarico;

§         l’indicazione dettagliata delle voci da inserire nel rendiconto (tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, precisando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa);

§         l’emanazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui adottare uno schema di rendiconto;

§         l’indicazione, nel rendiconto, di una sezione dimostrativa dei crediti, distinguendo i debiti certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti con la relativa scadenza, nonché anche i dati relativi agli intereventi delegati dal commissario ad altri soggetti attuatori;

§         per l’anno 2008 andrà riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007.

 

Vengono quindi modificate anche le modalità di controllo dei rendiconti, prevedendo che siano le Ragionerie territoriali competenti a inoltrali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT.

Difatti, una volta redatti secondo le modalità indicate, i rendiconti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e finanze – RGS e Ragionerie territoriali competenti, nonché all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i relativi controlli.

Rimane confermata la sanzione per l’omissione o il ritardo della rendicontazione con una pena pecuniaria da comminare a coloro che sono tenuti a presentarla, attraverso l’applicazione dell’art. 337 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

Ai sensi del citato art. 337 del RD n. 827 del 1924, qualora i rendiconti non siano presentati nei termini previsti e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti, una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000. (516,46 euro)

 

Infine, nel nuovo comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, come  sostituito dal comma in esame, vengono preliminarmente anche richiamati l'art. 333 del citato R.D. n. 827 del 1924 che detta le modalità di presentazione dei rendiconti e gli artt. 60 e 61 del R.D. n. 2440 del 1923, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ove vengono disciplinare le modalità di trasmissione da parte dei funzionari delegati dei conti delle somme erogate e dei documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari, nonché la gestione delle somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio.

 

Il comma 5-bis proroga di ulteriori 18 mesi (fino al 17 ottobre 2010) il termine indicato dall’art. 5, comma 1, lett. n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007[76], ove viene concesso un periodo transitorio di 18 mesi in cui è consentito, a determinate condizioni, l’ampliamento delle cave in atto nelle Zone di protezione speciale (ZPS)[77].

 

Si ricorda che con il DM del 17 ottobre 2007 sono stati indicati i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

Nello specifico l’art. 5, comma 1, reca i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS. A tal fine le regioni e le province autonome sono tenute a porre una serie di divieti, tra cui quelli indicati dalla lettera n), ovvero l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto stesso o che verranno approvati entro il periodo di transizione.

Viene però consentito, in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del decreto stesso, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e solo se l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.

Da ultimo occorre ricordare che con il citato DM del 17 ottobre 2007 è stata data attuazione all’art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che prevedeva l’emanazione di un apposito decreto per l’individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni avrebbero dovuto adottare le misure di conservazione dell’habitat di cui agli artt. 4 e 6 del DPR n. 357/1997 con il quale è stata attuata la direttiva 92/43/CEE (habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in parte anche la direttiva 79/409/CEE (uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, gli artt. 4 e 6 dispongono in ordine alle misure di conservazione che le regioni e le province autonome devono adottare per le zone speciali di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) al fine di evitare il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate - sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000».

 

Il comma 5-ter, introdotto nel corso dell’iter al Senato, dispone l’applicabilità degli artt. 9 e 10 del DPR n. 194 del 2001 anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

 

Con il citato D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 è stata regolamentata la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Nello specifico l’art. 9 reca la disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, prevedendo anche una forma di rimborso nei confronti dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impegnati in attività di protezione civile.

L’art. 10 indica, quindi, le modalità di rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. In tal caso il Dipartimento per la protezione civile, anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati.

Si ricorda, infine, che la legge n. 225 del 1992 ha stabilito un ruolo direttivo e di coordinamento per il Dipartimento della Protezione Civile istituzionalmente collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno operativo per altre strutture centrali e periferiche della pubblica amministrazione, tra le quali figurano anche la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e speleologico, struttura operativa nazionale del Club alpino italiano (CAI). Essi fanno, infatti, parte delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell’art. 11 della citata legge.

Infine, l’art. 18 sul volontariato, dispone che il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali.

 

 

Il comma 5-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza una spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 16 gennaio 2009.

Con il citato DPCM[78] è stato, infatti, dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nelle citate province colpite da eventi sismici di notevole intensità che ha provocato danni alle infrastrutture, alla  viabilità, agli edifici pubblici e alle abitazioni private.

Il comma in esame dispone, inoltre, che le risorse previste vengano assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza e che vengano utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, in primo luogo per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili.

Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.

 

Si ricorda che il comma 5 dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 282/2004 ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica". Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro.

Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

Si segnala che a valere sulle disponibilità del Fondo per il 2009 hanno trovato copertura finanziaria quota parte degli oneri recati dai decreti legge n. 134/2008 (Alitalia), n. 143/2008 (Sistema giudiziario), n. 150/2008 (Missioni internazionali).

 

Il comma 5-quinquies trasferisce le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3294 del 19 giugno 2003, al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riguardo alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al DPCM del 18 gennaio 2008.

 

Si ricorda che con l’ordinanza n. 3294 del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003[79] era stata disposta la nomina del commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica di Lezhe in Albania mediante l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione  promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno». Veniva, quindi, autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato sulla quale versare le eventuali residue risorse finanziarie, nonché ulteriori somme che verranno assegnate per il perseguimento delle finalità della stessa ordinanza. Tale ordinanza era stata emanata in attuazione delle disposizioni dell’art. 8, comma 2-bis, del decreto legge n. 451/2001[80] nel quale si disponeva che il Presidente del Consiglio dei Ministri potesse conferire apposito incarico, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania.

 

La realizzazione di una discarica controllata nella municipalità albanese di Lezhe è stata concordata tra il Ministero dell’Ambiente italiano e il Ministero dei Lavori Pubblici albanese mediante un Memorandum d’intesa siglato a Tirana il 30 novembre 1999, e in pari data entrato in vigore.

In base all’art. 1 del Memorandum le Parti “favoriranno la realizzazione di un programma per la costruzione di una discarica controllata per i rifiuti solidi urbani, e l’assistenza alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti in discarica per almeno un anno nella municipalità di Lezhe”.

La Parte italiana, giusta l’art. 2, dovrà assicurare anzitutto il coordinamento generale e l’approvazione tecnica e finanziaria degli interventi, e contestualmente il controllo della qualità ambientale dell’opera. Inoltre spetterà al Ministero dell’Ambiente italiano vigilare sulla corretta implementazione del progetto, mediante un proprio comitato tecnico e in accordo con le pertinenti normative italiane ed europee.

Ai sensi dell’art. 3, poi, il Ministero dell’Ambiente italiano affida alla Cispel Export (Società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro) il compito della conduzione dei lavori, con ricorso per quanto possibile a imprese e manodopera locali. La Cispel Export dovrà inoltre assistere le istanze albanesi nella gestione della discarica per almeno un anno, curando la formazione del personale locale e fornendo i macchinari e le attrezzature necessari, che solo alla fine del progetto verranno donati alla municipalità di Lezhe, che diverrà a quel momento altresì titolare dell’amministrazione e della proprietà della discarica.

 

Appare al proposito opportuno richiedere al governo notizie circa l’avvenuto (o meno) completamento dei lavori e del periodo di avvio della discarica di Lezhe, che rileva anche con riferimento al Memorandum del 1999, la cui durata in vigore era appunto limitata al completamento delle iniziative di assistenza da esso previste.

 

Con riferimento, invece, alla questione della prevenzione dei disastri, va ricordata l’esplosione di un deposito di armi e munizioni nei pressi della capitale albanese Tirana (marzo 2008), che provocò circa trenta vittime tra morti e dispersi, assieme a uno scenario spaventoso per la popolazione locale, e a seguito della quale il ministro albanese della difesa pro tempore fu costretto a rassegnare le dimissioni (dal suo Dicastero dipendevano infatti i contratti e i controlli nelle procedure di disattivazione delle munizioni).

 

Con il D.P.C.M. del 18 gennaio 2008[81] è stata istituita una nuova struttura operativa presso il Dipartimento della protezione civile: la Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.

Tale struttura è stata istituita in attuazione degli impegni internazionali presi in occasione della «Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri» svoltasi a Kobe nel gennaio 2005. Ad essa sono affidati una serie di compiti tra cui quelli di rappresentare la posizione nazionale in tema di riduzione del rischio da disastri nelle istanze internazionali preposte, promuovere il rafforzamento e la diffusione della cultura di prevenzione e consapevolezza del rischio e di facilitare l'integrazione delle attività di riduzione del rischio delle politiche nazionali di sviluppo, previste nei programmi di sviluppo internazionali o bilaterali.

 

Il comma 5-sexiesreca una disposizione in materia di lotta agli incendi boschivi.

Con una novella al comma 5 dell’art. 7 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) viene disposto che le unità operative territoriali in cui sono articolati i centri operativi antincendi vengano sostituite da nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo forestale dello Stato.

 

Si ricorda che il comma 5 dell’art. 7 della legge n. 353/2000 prevede che le regioni, tenute al coordinamento delle operazioni a terra ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi. Tali centri operativi anticendi sono articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo.


Articolo 8-bis
(Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili)

L’articolo 8-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 167 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/07),regolante le funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili.

 

Il menzionato comma 167 nel testo vigente prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012.

 

Il comma 167, così come novellato, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, entro novanta giorni “dalla pubblicazione della presente legge” (rectius: “dall’entrata in vigore della presente disposizione”), definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

La novella, che consente l’adeguamento della norma ai nuovi obiettivi in materia di fonti rinnovabili fissati dal recente pacchetto sui cambiamenti climatici (obiettivo 2020), per l’adozione dei decreti di ripartizione richiede il concerto con il Ministro dell’ambiente, attualmente non previsto, fissando, altresì, alcuni criteri di cui si dovrà tener conto nell’emanazione dei suddetti decreti:

§         definizione dei potenziali regionali che tengano conto degli attuali livelli produttivi di energia rinnovabile;

§         introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e al 2018, calcolati in coerenza con gli obiettivi intermedi  nazionali concordati a livello UE;

§         determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza da parte delle regioni nel raggiungimento degli obiettivi.

 

Si ricorda che l’Unione Europea ha varato una serie di provvedimenti che fissano in modo vincolante il percorso che si intende intraprendere, da qui al 2020, per contrastare gli effetti sul clima dell’attuale livello di consumo energetico:

§         20% dell’energia primaria prodotta con fonti rinnovabili;

§         emissioni in atmosfera ridotte di un ulteriore 20%;

§         20% di risparmio energetico, da ottenere soprattutto attraverso un ampio recupero di efficienza energetica.

Nel pacchetto di misure approvato dall’UE il 23 gennaio 2008 rientra anche una proposta di direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (riguardante in particolare i settori dell’elettricità, del riscaldamento-raffreddamento e dei trasporti), con la quale si intende fissare obiettivi giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato membro, tali da incrementare l’attuale quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE, pari all’8,5%, fino al 20% nel 2020. Per l’Italia l’incremento finale, entro il 2010, dovrà essere non inferiore al 17%.

Il 17 dicembre 2008, il Parlamento europeo ha approvato, dopo undici mesi di lavoro legislativo, il pacchetto cambiamenti climatici compresa la direttiva sulle fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico (confermata al 17% per l’Italia) e fissa al 10% la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti stabilendo i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti.

Al più tardi nel 2014, la Commissione dovrà presentare una relazione che valuti i livelli minimi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuti grazie al ricorso alle fonti rinnovabili, tenendo conto di un'analisi d'impatto che consideri anche gli sviluppi tecnologici, la disponibilità di tecnologie e di biocarburanti di prima e seconda generazione che abbiano un elevato livello di riduzione dei gas. La Commissione potrà eventualmente presentare delle proposte volte modificare questi livelli, tuttavia il riesame delle misure nel 2014 non dovrà intaccare gli obiettivi generali.


Articolo 8-ter
(Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra)

L’articolo in commento aggiunge due nuovi commi all'articolo 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale), in materia di rocce e terre da scavo.

 

La disciplina delle terre e rocce da scavo, contenuta nell’art. 186 del codice, è stata rivista, nella XV legislatura, dal comma 23 dell’art. 2 del d.lgs. n. 4/2008 (cd. secondo correttivo), che ha riscritto l’articolo citato.

 

La nuova definizione

Una delle principali novità risiede nella qualificazione di “sottoprodotto” espressamente attribuita alle terre e rocce da scavo.

Le condizioni per l’utilizzo di tali materiali al di fuori della disciplina sui rifiuti, poste dal comma 1 dell’art. 186, ricalcano, nella sostanza, quelle dettate per i sottoprodotti (tracciabilità, previsione e certezza dell’utilizzo, assenza di trasformazioni preliminari, ecc.), anche se, rispetto alla lettera p) del comma 1 dell’art. 183[82], vengono aggiunte ulteriori condizioni (quali ad esempio quella recata dalla lettera e) del comma 1, secondo cui deve essere accertato che tali terre e rocce non provengano da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, o come quella recata dalla lettera g), in base alla quale la certezza del loro integrale utilizzo deve essere dimostrata).

Un’importante modifica rispetto alla disciplina previgente concerne l’esclusione, dal novero dei sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo contaminate “durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione”.

 

Utilizzi possibili

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, possono essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni citate, per:

§         reinterri;

§         riempimenti;

§         rimodellazioni;

§         rilevati.

Scompaiono invece i macinati dal novero degli utilizzi possibili.

Viene altresì specificato che l'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).

 

Procedure necessarie per l’utilizzo

I commi 2, 3 e 4 dell’art. 186 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo a seconda dell’opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra:

§         opera soggetta a VIA o ad AIA;

§         opera privata soggetta a DIA o a permesso di costruire;

§         opera pubblica.

In tutte le citate ipotesi viene mantenuta la possibilità di depositare le terre e rocce, in attesa del loro riutilizzo, che però deve avvenire entro un anno. Tale termine viene poi elevato sino a tre anni se il riutilizzo avviene nell’ambito del medesimo progetto sottoposto a VIA o ad AIA.

Ai sensi del comma 5, le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni illustrate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

 

Ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’articolo 186, quindi, le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati.

Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

 

Il nuovo comma 7-ter sottopone poi alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo:

-          i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre;

-          i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.

 

Ai sensi della disposizione in commento, tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti previsti nell'Allegato 5 alla Parte IV del codice (che reca la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti), tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente.

 


 

Articolo 8-quater
(Accordi di programma per la gestione dei rifiuti)

L’articolo aggiuntivo, introdotto durante l’iter al Senato, sostituisce il comma 3 dell’art. 206 del dlgs n. 152 del 2006, n. 152 relativo agli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, prevedendo che essi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa.

Il nuovo comma 3 prevede, analogamente al comma finora vigente, che gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria.

Rispetto al comma vigente che prevede che tali accordi/contratti non possano stabilire deroghe “alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”, il nuovo comma dispone che essi possono prevedere, invece, semplificazioni di natura amministrativa.

 

Si ricorda che l’art. 206 del dlgs n. 152/2006, sostituito dall’art. 2, comma 29, del dlgs n. 4/2008 , n. 4 (cd. secondo correttivo) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di accordi, contratti di programma, incentivi.

Viene previsto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possano stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Tali accordi/contratti di programma hanno ad oggetto:

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e riciclabili;

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

 i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare ulteriori accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001, nonché per l’attuazione di programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 9-bis del DL n. 172 del 2008 ha autorizzato la prosecuzione dell’efficacia di accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati fra le amministrazioni pubbliche, i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria, con le semplificazioni previste, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

 

La norma in esame sembra quindi volta a rafforzare ulteriormente la semplificazione amministrativa negli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti.


Articolo 8-quinquies
(Modifiche all’articolo 243, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152)

L’articolo in commento reca una modifica all’articolo 243, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in materia di acqua di falda.

 

L’articolo 243 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, prevede (comma 1) che le acque di falda emunte dalle falde sotterranee nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito possano essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali nelle acque superficiali.

Il comma 2 del medesimo articolo ammette, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte,. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presentì nelle acque prelevate.

 

La modifica in commento estende quindi la possibilità di scarico delle acque di falda emunte dalle falde sotterranee nei siti sottoposti agli interventi di bonifica anche agli interventi di messa in sicurezza dei siti.

 

Ai fini di una maggiore chiarezza del testo, occorrerebbe modificare la rubrica dell’articolo in commento, eventualmente aggiungendo infine le parole “in materia di acqua di falda”.


Articolo 8-sexies
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

L’articolo in esame, introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l’utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008[83]

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2008 è stata pubblicata la sentenza n. 335 dell’8 ottobre 2008[84], con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato:

- l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”;

- l’illegittimità costituzionale, dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

Con la sentenza citata il giudice delle leggi, partendo dalla ”accertata volontà del legislatore di costituire la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione come corrispettivo” di un servizio pubblico obbligatorio, è pervenuto alla conclusione della “fondatezza della censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione”. Difatti, spiega la sentenza, “la norma censurata, imponendo l’obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la ratio del sistema della legge n. 36 del 1994 che … è invece fondata sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio, per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione”. ”Neppure potrebbe opporsi”- soggiunge la Corte– “che la denunciata irragionevolezza non sussiste in considerazione di un’adombrata natura di prelievo tributario della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione. L’unitarietà della tariffa impedisce, infatti, di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura contrattuale. E ciò perché il legislatore, per la remunerazione delle varie componenti del servizio idrico integrato, non ha istituito tariffe distinte, ma ha concepito la tariffa di detto servizio come un tutto unico, nell’ambito del quale la suddivisione in quote risponde solo all’esigenza di una più precisa quantificazione della tariffa stessa, che tenga conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare”.

La dichiarazione di incostituzionalità non riguarda l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 154 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente la deroga all’obbligo di pagamento delle quote di tariffa nel caso in cui l’utente sia “dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito”.

Relativamente agli effetti della pronuncia di incostituzionalità delle norme sopra indicate, si ricorda che questa colpisce la norma sin dalla sua origine, con incidenza, quindi, anche sulle situazioni pregresse, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente previste dalla legge e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili. Ciò implica:

- in primo luogo che le norme colpite dalla pronuncia di incostituzionalità non trovano più alcuna possibilità di applicazione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 136 della Costituzione e 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948;

- in secondo luogo che, in applicazione dell’art. 13, primo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle norme di diritto privato circa i rapporti corrispettivi, la quota di tariffa non è dovuta in difetto di erogazione del servizio da parte dell’ente pubblico, sia che essa dipenda dalla inesistenza che dal mancato funzionamento del servizio. In coerenza con la motivazione della sentenza innanzi citata, deve ritenersi inoltre che tale conclusione valga non solo per il servizio di depurazione ma anche per quello di fognatura.

Per un’analisi più approfondita degli effetti della pronuncia e delle possibili soluzioni, in buona parte adottate dall’articolo in esame, si rinvia alla circolare ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito) dal titolo “Effetti della sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale”[85].

 

Ai sensi del comma 1, gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente.

Il secondo periodo del comma in esame prevede poi che detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, solo a seguito dell'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione, a condizione che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

 

Il comma 2 disciplina la restituzione, a decorrere dal 1º ottobre 2009, della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione.

Viene infatti previsto che i gestori del servizio idrico integrato vi provvedano:

§         anche in forma rateizzata;

§         entro il termine massimo di 5 anni.

Lo stesso comma dispone che dall'importo da restituire vadano dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate qualora manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, l’individuazione dell’importo da restituire è demandata alle rispettive autorità d'ambito, che vi dovranno provvedere entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione al decreto-legge in esame.

 

 

Il comma 3 estende l’applicazione delle norme illustrate anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, prevedendo altresì che, in tali casi, all'individuazione dell'importo da restituire provvedano i medesimi enti locali.

 

Il comma 4 prevede l’emanazione, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, di decreti del Ministro dell'ambiente - su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche – volti a stabilire:

§         criteri e parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2;

lo stesso comma precisa che l’individuazione dei citati criteri e parametri avvenga:

-        coerentemente con le previsioni dell'allegato al DM 1 agosto 1996;

Si ricorda che con l’allegato a tale decreto (pubblicato nella G.U. 16 ottobre 1996, n. 243) è stato disciplinato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato;

-        tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale;

§         le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine:

-         al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito;

-        al grado di progressiva attuazione di tale programma;

-        alle relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

 

Ai sensi del successivo comma 5, nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza debbono rientrare anche quelle inerenti:

   il consuntivo delle spese già sostenute ed il preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di realizzazione degli impianti di depurazione;

   l'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si osserva che il rinvio al comma 4 contenuto nel presente comma dovrebbe essere più propriamente riferito al comma 1, che definisce con chiarezza le finalità della quota vincolata, onde evitare un rinvio a”a catena”.

 

Il comma 6 affida al Comitato il controllo e il monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore.

Il termine “Comitato”, indicato nel comma in esame, è probabilmente riferito al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, già citato al comma 4. Sembrerebbe comunque opportuno chiarire con precisione a quale Comitato la norma fa riferimento.

Lo stesso comma prevede poi, nell'ipotesi di inadempienze da parte del gestore, l'intervento tempestivo dell’autorità d'ambito per garantire l'adempimento da parte del gestore e l’esercizio dei conseguenti poteri sostitutivi (ai sensi dell'art. 152, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006).

Il citato comma 2 dell’art. 152 prevede, nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'intervento tempestivo dell’autorità d'ambito per garantire l'adempimento da parte del gestore. Qualora perduri l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. Il successivo comma 3 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi qualora l'autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, da parte della regione e, in seconda istanza, del Ministero dell’ambiente.

 

 


Articolo 9
(Entrata in vigore)

L’articolo 9 reca le consuete norme concernenti l’entrata in vigore.


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio dell’UE)

Risorse idriche

Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una Relazione di follow-up sulla comunicazione “Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea”[86] (COM(2008)875) intesa a valutare i progressi compiuti verso un ulteriore sviluppo di misure di gestione della domanda idrica e di iniziative volte a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio idrico, prima di ricorrere, eventualmente, ad altre alternative.

La relazione evidenzia che, nonostante i progressi compiuti, rimane ancora molto da fare per migliorare la gestione della domanda idrica su più ampia scala in Europa ed evitare la cattiva gestione delle risorse idriche, in particolare nelle zone caratterizzate da carenza d’acqua.

La Commissione europea, tra l’altro, ricorda che l'attuazione integrale della direttiva-quadro sulle acque[87] da parte di tutti gli Stati membri costituisce uno degli imperativi principali per trattare efficacemente il problema della mancanza d'acqua e della siccità a breve termine. In particolare, la Commissione sottolinea come l'adozione dei piani di gestione delle zone idrografiche e di programmi di misure entro la fine del 2009[88] potrà consentire un'analisi più approfondita delle misure progettate a livello nazionale per rimediare ai problemi collegati con le disponibilità in acqua, anche tramite strumenti economici.

Onde evitare ripercussioni negative sulle risorse idriche da parte dei progetti di gestione, la Commissione sottolinea l’importanza che tutti gli Stati membri applichino efficacemente la direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale[89] (VIA) e la direttiva sulla valutazione ambientale strategica[90] (SEA).

La Commissione ricorda, altresì, che gli Stati membri sono tenuti a effettuare controlli sistematici sull’estrazione dell’acqua[91] pur valutando positivamente i provvedimenti presi a tal fine da alcuni degli Stati membri[92]

La Commissione invita gli Stati membri ad approfondire gli sforzi per includere gli aspetti legati all'assetto del territorio e all’uso del suolo nelle decisioni nazionali relative alla gestione dell'acqua.

Rifiuti elettrici

Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato due proposte di revisione delle direttive relative a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare si tratta di:

·       una proposta di rifusione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2008)809).

Attraverso la rifusione la Commissione intende migliorare la normativa esistente[93]  in termini di attuazione, controllo dell'applicazione e coerenza. La proposta, pertanto,  è intesa a rendere più chiara la direttiva e semplificarne il funzionamento, migliorare l'attività di controllo dell'applicazione a livello nazionale, garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative comunitarie;

·       una proposta di rifusione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008)810);

attraverso la rifusione la Commissione intende migliorare la normativa esistente[94] in particolare:

-   riducendo i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente;

-   migliorando l'efficacia e l'attuazione della direttiva attraverso meccanismi che garantiscano un maggiore rispetto delle disposizioni, e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto freeriding);

-   riducendo gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società.

La proposta, inoltre, inoltre stabilisce un nuovo obiettivo obbligatorio per la raccolta di RAEE pari al 65%, fissato in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti che dovrebbe essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016 anche attraverso meccanismi di flessibilità quali eventuali misure transitorie per gli Stati membri e una rivalutazione del tasso nel 2012 e modifica gli obiettivi di recupero e riciclaggio per includere il riutilizzo di apparecchi interi e i dispositivi medici.

Il programma dei 18 mesi delle tre Presidenze le impegna a procedere ad una revisione di entrambe le direttive.

Il Parlamento europeo potrebbe esaminare entrambe le proposte in prima lettura secondo la procedura di codecisione nella seduta del 24 novembre 2009

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio dell’UE)

 

Rifiuti

Il 10 aprile 2008 la Corte di giustizia ha emesso nei confronti dell’Italia una sentenza di inadempimento[95], per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti,  che è stata recepita nell’ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

Nel ricorso presentato alla Corte il 26 ottobre 2006, la Commissione rileva la non conformità della legislazione nazionale alla citata direttiva a causa del recepimento tardivo effettuato dalla Repubblica italiana. La direttiva prevede, infatti, due regimi giuridici diversi, a seconda che ci si trovi in presenza di discariche nuove o preesistenti. A causa del recepimento tardivo operato dal decreto legislativo, alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime previsto per le nuove discariche, sono invece assoggettate al regime previsto per le discariche preesistenti.

Si ricorda che con il decreto-legge 8 aprile n.59 – recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia europea -  il Governo ha inteso porre riparo, tra l’altro, anche la procedura di contenzioso appena descritta fissando all’articolo 17 un nuovo termine per le discariche preesistenti.

 

Il 3 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso con cui deferisce formalmente l’Italia davanti alla Corte di giustizia[96] sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della citata direttiva 75/442/CEE. Mediante tale ricorso, la Commissione mira ad ottenere la condanna della Repubblica italiana per non aver creato nella regione Campania una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, come peraltro evidenziato nella prima lettera di messa in mora del giugno 2007. In una seconda lettera di messa in mora di ottobre 2007, inoltre, in aggiunta alle carenze già segnalate, la Commissione ha sottolineato anche la mancanza in Campania del piano di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva.

 

Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 228 TCE per non aver preso i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza C-135/05, con cui la Corte di giustizia ha condannato l’Italia[97]per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE; dell’articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

La Corte ha accolto i rilievi avanzati dalla Commissione che - nel ricorso presentato il 23 marzo 2005 - dichiara di essere venuta a conoscenza dell’esistenza sul territorio italiano di un elevato numero di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione ritiene che, fintanto che tolleri la presenza di tali discariche, la Repubblica italiana violi gli obblighi derivanti dalle citate direttive. Inoltre, in relazione alle discariche già esistenti alla data del 16 luglio 2001, la mancanza di informazioni sui piani di riassetto che i gestori di tali discariche avrebbero dovuto presentare entro il 16 luglio 2002, porta la Commissione a considerare non esistenti tali piani e le relative misure di autorizzazione e di eventuale chiusura delle discariche non rispondenti ai requisiti di legge.

Si ricorda che con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 - recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e convertito, con modificazioni, con legge 6 aprile 2007, n. 46 – il Governo ha inteso sanare tra le altre anche le due procedure di contenzioso appena descritte.

 

Nei confronti dell’Italia risultano, inoltre, avviate tre procedure di infrazione ex articolo 226 del Trattato per inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE:

·       Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha condannato l’Italia[98] per essere venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 della citata direttiva. In particolare, l’Italia con l’articolo 10 della legge n. 93 del 2001 e l'articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 443 del 2001 ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti.

·       Nella stessa data la Corte di giustizia ha condannato l’Italia[99] perché la normativa nazionale di recepimento viola la citata direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. In particolare, l’articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) è in contrasto con gli obblighi derivanti dall’articolo 1(a) della direttiva citata, poiché prevede che siano esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (che ha recepito la direttiva 75/442/CEE come modificata):

-   sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti non esplicitamente elencate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97;

-   beni, sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino pregiudizio all’ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest’ultimo non configuri un’operazione di recupero fra quelle elencate all’allegato C del decreto legislativo n. 22/97.

In sostanza, una siffatta esclusione costituirebbe un'indebita restrizione della nozione di rifiuto, e quindi dell'ambito d'applicazione della normativa italiana sulla gestione dei rifiuti. Di fatto, l'interpretazione prospettata dal legislatore italiano avrebbe per effetto una limitazione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva alle sole fattispecie identificate dalla normativa italiana, escludendone altre non prevedibili a priori che potrebbero invece esservi assoggettate ed in relazione alle quali un'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto si renderebbe necessaria.

Si segnala per altro che il citato articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) è stato abrogato dall’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. D’altra parte il suddetto decreto legislativo delinea una nozione di rifiuto comunque restrittiva, dal momento che introduce all’articolo 183 i concetti di “sottoprodotto” e “di materia prima seconda” e li esclude dal regime giuridico del rifiuto.

·       Il 12 giugno 2007 la Commissione ha presentato ricorso contro l’Italia dinanzi alla Corte di giustizia[100] per arbitraria deroga alle disposizioni della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti. Nel ricorso la Commissione rileva che la legge 15 dicembre 2004, n. 308, “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” ha per effetto l’esclusione dal regime dei rifiuti di alcune sostanze che rientrano invece nella definizione di "rifiuto" ai sensi della citata direttiva. Si tratta in particolare dei rottami metallici; di altri rifiuti utilizzati nell'industria siderurgica e metallurgica e del combustibile derivato da rifiuti. La Commissione rileva che dopo l’invio del parere motivato, in data 13 dicembre 2005, l’Italia non ha conformato la propria normativa alla legislazione dell’Unione europea ed anzi, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha confermato tale normativa.

Si segnala che con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.  4 - concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - , il Governo ha inteso intervenire anche per sanare tale situazione e consentire la chiusura delle tre procedure di infrazione sopra descritte.

Rifiuti elettrici

Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 in cui contesta la conformità del decreto legislativo n. 151/2005 alle direttive comunitarie in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche direttiva 2002/96/CE.

 In particolare, la Commissione contesta all’Italia il contenuto dell’articolo 3, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 151/2005, in quanto esso introdurrebbe una definizione che ha l’effetto di classificare, nel caso in cui un acquirente si disfi di un AEE, il rifiuto sempre e comunque come apparecchiatura usata. In tal modo, secondo la Commissione, ne conseguirebbe lo conseguente slittamento a valle del momento in cui entrano in applicazione le disposizioni sui rifiuti, alle quali devono invece sottostare gli oggetti e i materiali (e chi li gestisce) dei quali il detentore si è disfatto o ha l’intenzione di disfarsi, consegnandolo ad un distributore all’atto dell’acquisto di una nuova AEE.

 


Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica italiana (artt. 77, 87 e 120)

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(omissis)

77.  Il Governo non può, senza delegazione delle Camere (80), emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria .

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (81) .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti .

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(80)  Vedi art. 76.

(81)  Vedi art. 61, comma primo, e 62, comma primo. Vedi anche art. 35 Reg.Senato.

(omissis)

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (98).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).

Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura (106).

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (107) .

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(98)  Vedi anche art. 74, comma primo.

(99)  Vedi art. 61, comma primo.

(100)  Vedi art. 71, comma primo.

(101)  Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(102)  Vedi artt. 76 e 77.

(103)  Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(104)  Vedi art. 80.

(105)  Vedi art. 78.

(106)  Vedi art. 104, comma secondo.

(107)  Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

(omissis)

120.  La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (168), né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (169).

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(168)  Vedi art. 16, comma primo.

(169)  Articolo così sostituito dall'art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131

 


Codice Civile (art. 844)

844. Immissioni.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [c.c. 890; c.p. 659, 674].

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio 1974, n. 247 (Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 201), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità in riferimento agli articoli 2, 3 Cost., all'articolo 9, secondo comma, Cost. e all'articolo 9, terzo comma, Cost.

 


R.D. 18 novembre 1923 n. 2440
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (artt. 60 e 61)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz. Uff. 20 marzo 1884, n. 68).

(omissis)

60.  Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari (141).

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (142), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

[I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva] (143).

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

[Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per la emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso] (144).

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti (145).

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83 (146).

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(141)  Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

(142)  Vedi nota all'art. 22, primo comma.

(143)  Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

(144)  Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

(145)  Vedi, anche, l'art. 9, L. 11 novembre 1986, n. 770.

(146)  Vedi, anche, gli artt. 333, 334 e 337 del Regolamento. Vedi, inoltre, per gli ordini di accreditamento di importi esigui, l'art. 2, L. 15 marzo 1956, n. 238, che, in deroga al primo comma del presente articolo, dispone: «In deroga al primo comma dell'art. 60 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5.000 (ora, 2 milioni per effetto dell'art. 32, L. 28 febbraio 1986, n. 41), i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso». Vedi, anche, l'art. 1, D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 590 e l'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

 

61.  Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata (147).

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(147)  Vedi l'art. 6, D.M. 3 giugno 1929.


R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. (artt. 333 e 337)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

(omissis)

333. 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) [degli ordinativi estinti] (187);

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni (188).

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(187)  Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

(188)  Articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, mediante sostituzione dell'originario secondo comma con gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69) e dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205).

(omissis)

337.  Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000 (192).

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione generale del tesoro (193).

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(192)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ed entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359. Per effetto dell'art. 10, L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 12.000.

(193)  Vedi, anche, il R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.


L. 24 febbraio 1992 n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (art. 5)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(omissis)

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti (10) (11).

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all’ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni (12).

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (13) (14).

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(10)  Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

 

(12) Comma aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(14)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.


D.M. 1 agosto 1996
Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1996, n. 243.

 

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE;

 

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto, tra l'altro, il capo II della stessa legge che disciplina l'organizzazione, le forme e le modalità di gestione del servizio idrico integrato;

Visto, in particolare, l'art. 13 della citata legge che, nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, dispone che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, elabori un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato, altresì, che:

la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e che per le successive determinazioni della tariffa stessa si terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato;

la tariffa è determinata dagli enti locali ed è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 36 del1994, sono stati, tra l'altro, fissati:

i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 36 del 1994, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la proposta 31 luglio 1995 del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1996;

Visti i pareri espressi dalle autorità di bacino di rilievo nazionale con deliberazioni dei comitati istituzionali rispettivamente in data 23 gennaio 1996 per l'Autorità di bacino del Tevere, in data 29 gennaio 1996 per le Autorità di bacino dell'Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione, dell'Arno, dell'Adige, del Liri-Garigliano-Volturno ed in data 5 febbraio 1996 per l'Autorità di bacino del Po;

Considerato che, in vista dell'esame della proposta di metodo tariffario da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Piemonte, quale capofila delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso osservazioni e proposto emendamenti con nota 23 aprile 1996, n. 378, in ordine alla predetta proposta;

Considerato che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con delibera del 3 luglio 1996, ha ritenuto di dover esprimere le proprie valutazioni sulle proposte di modifica ed integrazioni contenute nei pareri sopra descritti e di suggerire ulteriori perfezionamenti al metodo a suo tempo presentato;

Viste le osservazioni, formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 238 reso nell'adunanza dell'assemblea generale del 19 luglio 1996, parzialmente recepite in sede di riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'intesa con il Ministro dell'ambiente espressa con nota 31 luglio 1996, n. GAB/96/11451;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 1° agosto 1996;

Ritenuto che la proposta di metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato elaborata dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche possa essere approvata con le modifiche ed integrazioni di cui al parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 1996;

 

Decreta:

 

Articolo unico.

È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

 

Allegato

 

Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento

1.  Tariffa di riferimento.

La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.

La tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei "limiti di prezzo", in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione.

La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità ed alla qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni. La tariffa di riferimento è così costituita:

 

Tn = (C + A + R)n-1 ·(1 + Π + K)

 

dove:

Tn è la tariffa all'anno corrente

 

C è la componente dei costi operativi

 

A è la componente del costo di ammortamento

 

R è la componente per la remunerazione del capitale investito

 

Π è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente

 

K è il "limite di prezzo"

 

Per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati calcolati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6.

Il calcolo della tariffa di riferimento all'anno iniziale (T1) è effettuato assumendo come tariffa all'anno zero (T0) la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione.

 

2.  Campo di applicazione.

Il metodo normalizzato sì applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

Il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge, le quali, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente metodo.

 

3.  Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti della tariffa di riferimento sono definite secondo il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, in recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE e sono calcolate come risultanti dell'applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto riportati.

 

3.1 - Costi operativi

Sono comprese in questi costi, con riferimento alle prescrizioni del citato decreto legislativo n. 127del 1991, le seguenti categorie:

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B 7 - Costi per servizi

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi

B 9 - Costo del personale

B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali.

B 13 - Altri accantonamenti

B 14 - Oneri diversi di gestione.

 

In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.

La componente modellata dei costi operativi è articolata nei seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) per i quali sono definite le seguenti formule di costo:

 

a) SERVIZIO ACQUE POTABILI

 

 

dove:

COAP = Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno)

VE = Volume erogato (migliaia di m3/anno)

L = Lunghezza rete (km)

Utdm = Utenti domestici con contatore del diametro minimo

UtT = Utenti totali

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)

AA = Costo dell'acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno)

IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione

 

 

 

dove:

Vi = Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza

Cui = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo

N = Numero impianti gestiti

Vnt = Volume non sottoposto a trattamento

 

Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell'impianto i-esimo va individuato nelle seguente tabella, in base al volume trattato ed alle tipologie di trattamento di cui alle vigenti disposizioni.

 

 

 

 

Coefficienti di costo unitario

Tipo di trattamento

Classi delle dimensioni(milioni di litri/giorno)

 

 

Da sorgente,

 

 

 

 

 

da falda

 

 

 

 

 

sotterranea

< 1

> = 1 - < 5

> = 5 - < 10

> = 10 - < 25

= > 25

Disinfezione

0.85

0.36

0.23

0.17

0.13

Trattamento A1 (*)

1.28

0.97

0.84

0.76

0.71

Trattamento A2 (*)

2.01

1.39

1.01

0.97

0.93

Trattamento A3 (*)

4.02

2.78

2.01

1.95

1.87

 

 

 

 

 

 

Da lago artificiale

 

 

 

 

 

naturale, da fiume

< 5

> = 5 - < 25

> = 25 - < 50

> = 50 - < 100

= > 100

Disinfezione

0.45

0.18

0.11

0.08

0.05

Trattamento A1 (*)

2.45

1.33

1.00

0.83

0.61

Trattamento A2 (*)

3.90

1.90

1.34

1.07

0.72

Trattamento A3 (*)

4.83

2.35

1.66

1.33

0.90

 

(*) (Vedi classificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515.)

 

 

 

 

 

 

 

 

La fornitura d'acqua da parte di terzi e il relativo prezzo di acquisto all'ingrosso sono stabiliti dall'Ambito in base alla specifica delle fonti utilizzabili di cui alla lettera d) dell'articolo 4, e ai criteri per il calcolo della tariffa di riferimento.

 

b) SERVIZIO FOGNATURE

 

COFO = 0,15 ·(Lf)0,4 · Ab)0,6 + EE

 

COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni lire/anno)

Lf = Lunghezza rete fognaria (km)

Ab = Abitanti serviti

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)

 

c) SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI

 

 

 

 

COTR = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno)

Ct = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)

n = Numero Impianti

 

α = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella)

 

β = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella)

A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Acque (da tabella)

F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Fanghi (da tabella)

 

Classi di Impianto

α

β

Grandi impianti: oltre 2000 kg/giorno di COD

0,35

0,90

Medi impianti: fino a 2000 kg/giorno di COD 15.000 a.e.

0,40

0,95

Piccoli impianti: fino a 300 kg/giorno di COD 2.500 a.e.

0,45

1,00

 

 

 

 

LINEA ACQUE Tipologia di trattamento

A

Solo sedimentazione primaria

0,42

Secondario massa sospesa

1

Secondario massa adesa

0,57

 

 

 

In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4

 

LINEA FANGHI Tipologia di trattamento

F

Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto

1

Digestione anaerobica

1,35

Disidratazione senza digestione anaerobica

1,35

Digestione anaerobica con disidratazione

1,70

Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento

2,0

Disidratazione, essiccamento

1,75

Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento

2,1

Disidratazione, incenerimento

1,8

 

 

 

 

Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fino a quando non sia superato dal valore che compete alla propria classe di impianto.

 

3.2 - Ammortamenti e accantonamenti (A)

Sono comprese in questa componente, con riferimento alle notazioni del citato decreto legislativo n. 127 del 1991, le seguenti categorie:

B 10 a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

B 10 b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

B 10 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

 

I cespiti conferiti al soggetto gestore saranno determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come risultanti dai libri contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali.

 

3.3 - Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t)

La misura della remunerazione sul capitale investito è data da:

 

Reddito operativo / Capitale investito

 

dove:

Reddito operativo = Ricavi meno Costi della gestione caratteristica (prima delle detrazioni degli oneri finanziari e fiscali).

Capitale investito = Immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento. Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

 

Il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell'azienda nell'ipotesi in cui l'azienda si dedichi alla sola gestione per la quale è costituita.

Il capitale investito è definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale. Indicati con:

 

V0 = Valore del capitale investito al tempo 0

V1 = Valore del capitale investito al tempo 1

I1 = Investimenti effettuati al tempo I

A1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1

t = tasso di ritorno sul capitale investito

R = remunerazione sul capitale investito

 

e quindi:

Il Capitale investito al tempo 1 = V0 + (I1 - A1) / 2 = (V0 + V1) / 2

Reddito sul capitale investito al tempo 1 = [(V0 + V1) / 2] · t = R

 

Sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%.

Il piano finanziario di cui all'articolo 11 della legge n. 36 del 1994 deve tener conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al gestore e devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito.

Per definire le tre componenti dei costi in tariffa, per metro cubo d'acqua, ciascun costo è diviso per la quantità di acqua erogata.

 

4.  Applicazione del metodo tariffario.

L'Ambito approva il piano finanziario e il modello gestionale di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36, nei quali, previa ricognizione delle opere esistenti, sono compresi:

a) i livelli di qualità del prodotto e del servizio (che possono essere anche superiori a quelli obbligatori) ai quali deve essere commisurata la tariffa;

b) il programma degli interventi necessari;

c) il piano finanziario degli investimenti;

d) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica, già in essere o di nuova acquisizione, nonché il ricorso eventuale all'acquisto da terzi;

e) la individuazione delle aree di salvaguardia a tutela della qualità delle risorse da utilizzare;

f) il modello gestionale e organizzativo;

g) le risorse finanziarie necessarie;

In conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale, l'Ambito determina la tariffa reale media per il primo esercizio annuale della istituzione del servizio idrico integrato, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 5 e la relativa articolazione tariffaria di cui al successivo articolo 7, sulla base delle seguenti prescrizioni:

1. la componente dei costi operativi è stabilita dal piano economico-finanziario di cui al 3° comma dell'articolo 11 della legge; qualora l'Ambito ritenga necessario adottare una quota tariffaria per i costi operativi superiore di oltre il 30% a quella prevista dalle formulazioni dell'articolo 3.1 della presente normativa, l'Ambito rivolge motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, previa istruttoria, può autorizzare la deroga, stabilendo contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività.

2. le componenti dei costi di ammortamento A e della remunerazione del capitale investito R sono stabilite, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 3 paragrafi 2 e 3, nelle previsioni del piano finanziario.

La tariffa reale media, calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non può superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del "limite di prezzo" stabilito dall'articolo successivo. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal "limite di prezzo".

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti equivale al fatturato di tutte le gestioni interessate riferito alla fornitura dell'acqua, compresi i canoni sulle acque reflue, ed è riferita al quantitativo di acqua potabile venduta. Al fatturato globale come sopra definito è aggiunto l'importo corrispondente ai canoni di fognatura e depurazione, nei valori massimi previsti dalle leggi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 36, per le quantità non applicate per la mancata effettuazione del servizio. Nella determinazione del fatturato delle gestioni preesistenti, per il calcolo della relativa tariffa media ponderata, si deve fare riferimento all'esercizio annuale immediatamente precedente alla adozione del piano economico - finanziario per la nuova gestione. Per la determinazione della tariffa reale media della nuova gestione, da applicare all'esercizio iniziale, si farà ricorso all'applicazione del tasso programmato di inflazione sulla tariffa intercorrente tra l'anno per il quale quest'ultima tariffa è stata calcolata e l'anno iniziale previsto per la nuova gestione.

Nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni, e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che si esprime su documentata e motivata richiesta.

Alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti sono aggiunte le voci, ove non già comprese nelle spese documentate, relative a:

- canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica;

- costo dell'acqua acquistata da terzi;

- canone di concessione del servizio idrico integrato;

- oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente;

- i ratei dei mutui in essere.

La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di:

- disposizioni legislative o regolamentari che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Ambito;

- verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni;

- variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

 

5.  Limite di prezzo "K".

La tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente, dell'indice percentuale del limite di prezzo "K" che l'Ambito delibera entro i valori massimi seguenti:

per il primo esercizio annuale a partire dall'istituzione del servizio idrico integrato, il limite "K", da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato:

- per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: K = 25%

- per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: K = 7,5%

- per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo "K", da applicare sulla tariffa reale media nell'esercizio precedente, vale:

- per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mc: K = 10%

- per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc: K = 5%

- per tariffa reale media come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

 

6.  Miglioramento dell'efficienza.

La metodologia di cui all'art. 1 prevede che si conseguano incrementi di efficienza mediante una formulazione tariffaria che consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca il raggiungimento degli obiettivi.

Nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'Ambito delibera un coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti investimenti deve rispettare mediante riduzione della componente tariffaria relativa ai costi operativi, nelle misure minime seguenti:

a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente;

b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi presenti nella tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno l'1%, valutato sui dati dell'esercizio precedente;

c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente.

 

7.  Articolazione tariffaria.

La tariffa da praticare in attuazione dell'art. 13, comma 7, legge n. 36 del 1994 è articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata.

In attuazione dell'art. 14, comma 4, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 per la determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali si applicano le vigenti disposizioni in materia.

 

8.  Convenzione di gestione, verifiche e revisioni.

Nella convenzione per la concessione della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve fra l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi:

1) la tariffa media come sopra determinata;

2) l'articolazione tariffaria diversificata all'interno dell'esercizio;

3) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo che del limite di prezzo "K" di incremento;

4) il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo;

5) la fissazione del coefficiente di riduzione del costo operativo;

6) il piano degli investimenti connesso alla tariffa, come definito all'art. 4 e la puntuale verifica degli investimenti previsti, la loro temporalizzazione, nonché le penali a carico del gestore inadempiente.

7) i rapporti economico-finanziari, nel caso di devoluzione gratuita o di riscatto, al termine della concessione, dei nuovi investimenti anticipati dal gestore;

8) la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.

L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi , secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;

b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;

c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6.

 

9.  Obblighi del gestore.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127 del 1991. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

Il gestore deve inoltre comunicare all'organo titolare della funzione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi idrici:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti:

b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;

b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);

b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;

b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 36 citata;

b6) i consumi elettrici annui;

b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;

b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D.P.R. n. 236 del 1988 e legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni);

b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

c) il conto economico come sopra definito;

d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;

e) gli indici di liquidità;

f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:

f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;

f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.


10.  Comunicazioni al comitato di vigilanza.

L'organo titolare della funzione provvede a comunicare alla Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

1) i programmi degli investimenti secondo l'art. 11, comma 3 citato, al fine di verificare la fattibilità e la congruità in relazione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (art. 22, comma 2, lett. f), della legge n. 36 del 1994);

2) le convenzioni adottate;

3) gli affidamenti della gestione:

4) le tariffe praticate nel territorio dell'Ambito.

L'organo titolare della funzione provvede inoltre a formulare un rapporto annuale secondo le disposizioni che il Comitato provvede ad emanare in proposito.

 

11.  Variazione del metodo.

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dei Lavori pubblici eventuali modifiche al metodo normalizzato, per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio nazionale.

In sede di prima applicazione, il Comitato:

- entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, propone la revisione del tasso di remunerazione del capitale investito al Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati in materia dal CIPE;

- entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali variazioni al metodo normalizzato, anche tenuto conto delle rilevazioni emergenti dalle verifiche sulle gestioni istituite al sensi della legge n. 36/94 nonché sulla base dell'esperienza risultante dalla prima applicazione del presente metodo.

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione del presente decreto e, sulla scorta delle convenzioni e dei dati acquisiti, applica le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge n. 36 del 1994.

In considerazione della necessità di assicurare il conseguimento nel tempo di adeguati livelli di produttività e qualità del servizio idrico integrato, non solo in termini di efficienza economico-finanziaria e funzionalità del servizio, ma altresì per quanto attiene alle finalità di miglioramento delle condizioni di tutela ambientale, il presente ,metodo normalizzato viene rivisto sulla base del recepimento - da operarsi entro sei mesi - della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

 

Glossario dei termini tecnici contenuti nel "Metodo"

a) In generale

- Capitale investito: Il capitale preso a base della tariffa è limitato al capitale investito nei beni strumentali per l'esercizio delle attività. I beni strumentali sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto dei fondi di ammortamento, così come rappresentate nello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.

b) per il servizio di acqua potabile

- Rete: l'insieme di condutture di adduzione e distribuzione, adibite al pubblico servizio di rifornimento di acqua potabile, dalla fonte di approvvigionamento al punto di derivazione della fornitura dell'utenza, situata in sede pubblica o privata, con esclusione delle condutture di presa o di allacciamento o di derivazione.

- Volume erogato: la quantità di acqua potabile consegnata all'utente, valutata in base a misura o a forfait, secondo le disposizioni del regolamento di distribuzione.

- Utente: ogni titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati sul suolo pubblico.

- Utente domestico con contatore del diametro minimo: titolare di contratto per utente, ma con somministrazione misurata con contatore avente il diametro più piccolo tra quelli in uso presso l'esercizio in questione, sia al servizio di una sola che di più di una unità immobiliare, con esclusione delle somministrazioni con misura diversa di quella a contatore.

- Volume trattato dall'impianto: la quantità di acqua, misurata in migliaia di metri cubi all'anno, che esce dall'impianto (di trattamento) di potabilizzazione.

- Impianto (di trattamento) di potabilizzazione: l'impianto, o stazione, o centrale, costituito da uno o più interventi o stadi di trattamento, attraverso il quale l'acqua greggia acquista le caratteristiche di potabilità.

c) Per il servizio di fognatura:

- Rete fognaria: l'insieme delle condutture, a gravità o in pressione, per il trasporto delle acque reflue urbane, sia con sistema separato che misto per il trasporto delle acque di pioggia, con esclusione dei tratti di allacciamento dalle proprietà o dalle caditoie stradali.

 

d) Per il servizio di trattamento reflui:

- Carico inquinante trattato: la quantità di sostanza organica contenuta nell'acqua reflua affluente all'impianto espressa in Domanda Chimica di Ossigeno (COD) misurata in kg/giorno.

- Domanda chimica di Ossigeno (COD): la quantità consumata per l'ossidazione della sostanza organica mediante dicromato di potassio, secondo il metodo ufficialmente in vigore.

- Sedimentazione primaria: il trattamento meccanico-fisico del liquame, per l'eliminazione di tutto o di parte del contenuto di solidi sospesi.

- Secondario a massa sospesa: il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti in fase dispersa nel liquido con idonei dispostivi di mescolamento del fango attivo.

- Secondario a massa adesa: il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti a contatto di un supporto fino ad elevata superficie specifica, attraverso il quale viene fatto passare il liquido da trattare.

- Ispessimento: il trattamento per la concentrazione del fango di supero.

- Essiccazione in letto: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero mediante evaporazione naturale.

- Essiccamento: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero, mediante contatto con aria.

- Digestione aerobica: il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in presenza di aria.

- Digestione anaerobica: il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in assenza di aria.

- Disidratazione: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango, mediante eliminazione meccanica di parte dell'acqua contenuta.

- Incenerimento: combustione del fango di supero in impianti di termodistruzione.


D.M. 5 febbraio 1998
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (art. 3)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1998, n. 88, S.O.

(omissis)

3. Recupero di materia.

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti, individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.

3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.


D.P.R. 27 luglio 1999
Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001. (art. 3)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1999, n. 284.

(omissis)

3. 1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% delle somme assegnate alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

 

 


L. 21 novembre 2000 n. 353
Legge-quadro in materia di incendi boschivi. (art. 7)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(omissis)

7.  Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (8).

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo (9).

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

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(8)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(9)  Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 


D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. (artt. 9 e 10)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120.

(omissis)

9.  Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefìci di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefìci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'àmbito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

 

10.  Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.


D.P.R. 9 maggio 2001 n. 331
Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003. (art. 3)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2001, n. 191, S.O.

(omissis)

3.   1. La somma di lire 1.718 miliardi è ripartita nella misura di lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in conformità ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.

2. Nell'àmbito delle somme di cui al comma 1, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale attività, per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attività di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

3. Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui al comma 1, non inferiore al 15% del finanziamento, è destinata a programmi di manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

4. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.

6. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione.

7. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficienti di riparto di cui alla tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.

 


D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.(artt. 6 e 17)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.

(omissis)

6.  Rifiuti non ammessi in discarica.

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%;

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;

e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;

f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

g) rifiuti della produzione di princìpi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro della sanità, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantità superiore a 50 ppm;

l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;

o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2008 (3).

2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.

--------------------------------------------------------------------------------

(3) Lettera così modificata dal comma 3 dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(omissis)

17.  Disposizioni transitorie e finali.

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate (8).

2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;

b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;

c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria (9).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.

4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008 (10).

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008 (11).

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).

6. Sono abrogati:

a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione (12);

b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;

c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (13).

7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.

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(8)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e poi dal comma 9 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1-bis del citato articolo 11, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 e le ulteriori disposizioni del suddetto comma 9 dell'art. 11-quaterdecies. Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi il comma 184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(9)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e poi dal comma 9 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1-bis del citato articolo 11, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 e le ulteriori disposizioni del suddetto comma 9 dell'art. 11-quaterdecies. Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi il comma 184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(10) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(11) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(12)  Lettera così modificata prima dall'art. 11, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e poi dal comma 9 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1-bis del citato articolo 11, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 e le ulteriori disposizioni del suddetto comma 9 dell'art. 11-quaterdecies.

(13) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi il comma 184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


O.P.C.M. 19 giugno 2003, n. 3294
Nomina del commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica di Lezhe in Albania. (Ordinanza n. 3294).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 giugno 2003, n. 147.

 

IL PRESIDENTE

 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 1999, di proroga, sino al 31 dicembre 1999, del predetto stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 1999, recante «Nomina del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999, recante «Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2000, recante una ulteriore «Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2000, recante «Nomina, fino al 31 dicembre 2000, del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, recante «Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001, con il quale è stato prorogato l'incarico di commissario delegato conferito al dott. Guido Artom per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno»»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con la quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 ottobre 2001, l'incarico conferito al dott. Guido Artom;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, ed, in particolare, l'art. 8, comma 2-bis nel quale si dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992 che prevede la possibilità di emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2002, n. 3214, recante «Nomina del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"»;

Considerato che il commissario delegato nominato dalla sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3214 del 2002 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Considerato, altresì, che permane a tutt'oggi la necessità di portare a compimento i lavori di costruzione della discarica di Lezhe, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, anche mediante la messa in sicurezza dell'opera;

Visto, l'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo art. 5, di commissari delegati;

Dispone:

1.  1. Il generale di divisione Benito Manti è nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato, per il completamento delle attività di costruzione della discarica di Lezhe mediante l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

2. Il commissario delegato, per la ultimazione del progetto relativo alla costruzione della discarica di Lezhe, opera in continuità con l'attività svolta dai precedenti commissari delegati i quali provvedono, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a redigere una analitica relazione amministrativo-contabile delle attività medesime, al fine di consentire al commissario delegato subentrante una compiuta conoscenza delle iniziative intraprese.

3. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale all'uopo istituita e intestata al medesimo commissario delegato sulla quale saranno versate le eventuali residue risorse finanziarie nonché le ulteriori somme che verranno assegnate per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il commissario delegato, per il compimento delle attività di cui alla presente ordinanza è autorizzato a richiedere ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni dello Stato, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali, nonché ad avvalersi di una struttura tecnico-amministrativa appositamente costituita, composta complessivamente da non più di quattro unità di personale, anche militare, dipendente dalla pubblica amministrazione.

2.  1. Le spese che il commissario delegato sostiene per l'espletamento dei compiti inerenti all'incarico gravano sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


D.L. 14 novembre 2003 n. 314
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi. (art. 4)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268.

(omissis)

4.  Misure compensative e informazione.

1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi (19).

1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro (20) per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall’impianto medesimo (21).

2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi (22).

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(19)  Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(20)  Per l'aggiornamento dell'aliquota, per l'anno 2006, vedi l'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 2005, n. 299/05, per l'anno 2007, vedi l'art. 4, Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2006, n. 321/06, per l'anno 2008, vedi l'art. 3, Del. 29 dicembre 2007, n. 353/07 e, per l'anno 2009, vedi l'art. 6, Del. 19 dicembre 2008, n. 191/08.

(21)  Gli attuali commi 1 e 1-bis sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 560 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 298 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Con Del.CIPE 28 novembre 2007, n. 101/2007 (Gazz.Uff. 28 novembre 2007, n. 277) sono stati ripartiti i contributi previsti dal presente comma.

(22)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

 


D.L. 29 novembre 2004 n. 282
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. (art. 1° co, 5)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

(omissis)

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (4).

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(4) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, gli artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60. Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli artt. 13, comma 3-quater, 63, comma 10, 81, comma 38-ter, e 84, comma 1-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, l'art. 3, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 e il comma 38 dell'atrt. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

 


D.L. 14 marzo 2005 n. 35
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (art. 12)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62.

(omissis)

12. Rafforzamento e rilancio del settore turistico.

(omissis)

Comma 10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia (245).

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (246).

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(245)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(246)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 


D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151
Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. (artt. 3 e 20)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175, S.O.

(omissis)

3. Definizioni.

l. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22 del 1999», inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) [«apparecchiature elettriche ed elettroniche usate»: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)] (3);

d) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

e) «reimpiego»: le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;

f) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

g) «recupero di energia»: l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

h) «recupero»: le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;

i) «smaltimento»: le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;

l) «trattamento»: le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;

m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);

n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

o) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) «RAEE professionali»: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);

q) «RAEE storici»: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

r) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;

s) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

t) «centri di raccolta di RAEE»: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

u) «raccolta separata»: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.

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(3) Lettera soppressa dall'art. 6, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(omissis)

20. Disposizioni transitorie e finali.

1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attività è interrotta.

3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo 14.

4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2 (9).

5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (10).

6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.

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(9) Comma così modificato prima dal comma 5 dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81 e poi dall'art. 30, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(10)  Per la proroga del termine vedi l'art. 1-quinquies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1 dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

 


L. 23 dicembre 2005 n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1 co. 184)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Articolo 1

(omissis)

184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (77).

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(77) Vedi, anche, il comma 549 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 12, D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94 e l'art. 27, D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105.

 


D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale. (artt. 8, 152, 170, 181-bis, 186, 195, 206, 220 , 221, 238 e 243)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(omissis)

8. Norme di organizzazione).

1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnicoscientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.

2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del personale, le Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto liberato (16).

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(16) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

 

152. Poteri di controllo e sostitutivi.

1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.

2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta" (183).

4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione (184) (185).

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(183) Il riferimento all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(184) Il riferimento all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(185) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

(omissis)

170. Norme transitorie.

(omissis)

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina (209).

 (omissis)

181-bis. Materie, sostanze e prodotti secondari.

1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008 (228).

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.

5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo (229).

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(228) Vedi, anche, l'art. 9-bis, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(229) Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 18-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

186. Terre e rocce da scavo.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p) (242).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purchè in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA (243) .

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(242) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 10-sexies dell'art. 20, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(243) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 23, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.

(omissis)

195. Competenze dello Stato.

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi:

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell 'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità:

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani (249);

f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;

m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso (250);

o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto (251).

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti (252).

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

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(249) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(250) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(251) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 26, lett. b), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 22 ottobre 2008.

(252) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(omissis)

220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio.

1. Per conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia (299).

3. [Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purché non si determini uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio] (300).

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio,

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

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(299) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-bis, lettera a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(300) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-bis, lettera b), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio.

(omissis)

Comma 2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia (299).

(omissis)

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(299) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-bis, lettera a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

 

221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.

(omissis)

Comma 5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Osservatorio, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio è tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa (303).

(omissis)

238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate (415).

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(415) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61. Vedi, anche, l'art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

243. Acque di falda.

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presentì nelle acque prelevate.

 


L. 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1284-bis)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Articolo 1

(omissis)

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo (484).

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(484) Gli attuali commi 1284, 1284-bis e 1284-ter così sostituiscono l'originario comma 1284 ai sensi di quanto disposto dal comma 334 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 


D.P.R. 14 maggio 2007 n. 90
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. (artt. 2, 9 e 10)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

(omissis)

2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, è ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali».

2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti:

a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero;

c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;

d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;

e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.

3. La Commissione è composta da trentatrè membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o più discipline attinenti l'attività della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione (2).

(omissis)

9. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari (3), oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione è integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.

2. La Commissione è articolata nei seguenti organi: Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al presidente e al segretario.

6. È posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.

7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. La Commissione può operare attraverso Sottocommissioni composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie. Per le attività già di competenza della Commissione di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è costituita una Sottocommissione i cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle infrastrutture.

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(3) Per la riduzione del numero dei commissari vedi l'art. 7, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

 

10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC.

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.

2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa (5).

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(5) Vedi, anche, l’art. 28, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 


L. 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (artt. 1 co. 347 e 2 co. 616)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

Articolo 1

(omissis)

Comma 347. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

(omissis)

Articolo 2

(omissis)

Comma 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

 


D.M. 17 ottobre 2007
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) (2). (art. 5 lett. n)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1 agosto 2008, n. 329 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al presente decreto e, per l'effetto, ne ha annullato gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente, l’art. 2, D.M. 22 gennaio 2009 ha disposto che negli articoli da 1 a 7 e negli allegati al presente decreto siano soppressi tutti i riferimenti alle «province autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque denominate.

(omissis)

5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

(omissis)

n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

(omissis)


D.L. 23 maggio 2008 n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. (art. 7, comma 1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 120.

(omissis)

Art. 7. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali (26)

1.  Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

(omissis)

(26) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

 


D.L. 25 giugno 2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.(art. 74)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(omissis)

Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi

1.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: (148)

a)  a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

  alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

  all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b)  a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. (152)

2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3.  Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (149)

4.  Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. (149)

5.  Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. (149)

5-bis.  Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (150)

6.  Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis.  Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione (153). (151)

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(148) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(149) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(150) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(151) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(152) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 9, D.L. 10 novembre 2008, n. 180.

(153) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli assetti organizzativi, dirigenziali e non , del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 30 settembre 2008, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4, O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719.

 


D.L. 7 ottobre 2008 n. 154
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (art.6)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235.

(omissis)

Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali

1.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. (16)

1-bis.  Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (17)

1-ter.  Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. (17)

1-quater.  Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. (17)

2.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti (18). (15)

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(15) Per l'incremento del fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 11 e l'art. 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-quater.

(17) Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-quater.

(18) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 21, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

 


D.L. 23 ottobre 2008 n. 162
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. (art. 1 comma 11 e 3 comma 2)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2008, n. 249.

(omissis)

Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

(omissis)

Comma 11.  Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(5) Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(omissis)

Art. 3. Interventi in materia di protezione civile

(omissis)

Comma 2.  Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011 in termini di sola cassa. (16)

(omissis)

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(15) Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(17) Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 29 dicembre 2008.

(19) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 4–bis dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 gennaio 2009, n. 2.

 


D.M. 7 novembre 2008
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (tab. A2 dell’all. a)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2008, n. 284.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Allegato A

Criteri e metodologie per la caratterizzazione dei sedimenti portuali da sottoporre ad attività di escavo

 

Analisi chimiche

I parametri chimici da determinare sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale ed i relativi limiti di quantificazione richiesti per i diversi parametri sono riportati nella tabella A2.

Tabella A2: analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale e relativi limiti di quantificazione

Specie chimiche

Singoli parametri e specifiche analitiche

Numero di determinazioni da effettuare

Limite di quantificazione richiesto (mg/kg s.s.)

Metalli

Al

Su tutti i campioni prelevati

5,0

 

As

 

0,5

 

Cd

 

0,05

 

Cr totale

 

5,0

 

Cu

 

1,0

 

Fe

 

5,0

 

Hg

 

0,05

 

Ni

 

1,0

 

Pb

 

1,0

 

Zn

 

1,0

 

V

 

1,0

Policlorobifenili (PCB)

Congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB105, PCB114, PCB118, PCB123, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156,

Su tutti i campioni prelevati

0.0001 per singolo composto

 

PCB157, PCB 167, PCB 169, PCB 170, PCB 180, PCB 189 e loro sommatoria (per i PCB Diossina simili si richiede la determinazione con spettrometria di massa ad alta risoluzione)

 

0.00001 per singolo composto dei PCB Diossina simili

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Naftalene

Su tutti i campioni prelevati

0.001 per singolo idrocarburo

 

Acenaftene

 

 

 

Fluorene

 

 

 

Fenantrene

 

 

 

Antracene

 

 

 

Fluorantene

 

 

 

Pirene

 

 

 

Benzo(a)antracene

 

 

 

Crisene

 

 

 

Benzo(b)fluorantene

 

 

 

Benzo(k)fluorantene

 

 

 

Benzo(a)pirene

 

 

 

Dibenzo(a,h) antracene

 

 

 

Benzo(g,h,i)perilene

 

 

 

Indeno(1,2,3,c,d)pirene

 

 

 

Acenaftilene

 

 

Benzene

 

Su tutti i campioni prelevati

1.0

Idrocarburi leggeri (C≤12)

 

Su tutti i campioni prelevati

0.5

Idrocarburi pesanti (C>12)

 

Su tutti i campioni prelevati

1.5

Ulteriori markers da ricercare nel caso di superamento delle concentrazioni limite dei materiali pericolosi per Idrocarburi Totali (THC) *

Benzo(e)pirene Benzo(j)fluorantene

Su campioni che presentano superamenti delle concentrazioni limite dei materiali pericolosi per Idrocarburi Totali (THC) **

0.001 per singolo idrocarburo

Azoto totale

 

Solo sui campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare

 

Fosforo totale

 

Solo sui campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare

 

Carbonio Organico Totale (TOC)

 

Su tutti i campioni prelevati

 

Pesticidi organoclorurati

DDD, DDT, DDE (per ogni sostanza: somma degli isomeri 2,4 e 4,4)

In presenza di attività presenti o pregresse che ne facciano ipotizzare la presenza, su una percentuale dei campioni

0.0005 per singolo composto

 

Cis-clordano

 

 

 

Trans-clordano

 

 

 

Aldrin

 

 

 

Dieldrin

 

 

 

Endrin

 

 

 

α-esaclorocicloesano

 

 

 

β-esaclorocicloesano

 

 

 

γ-esaclorocicloesano

 

 

 

(Lindano)

 

 

 

Eptacloro

 

 

 

EptacloroEpossido

 

 

Esaclorobenzene

HCB

Su una percentuale dei campioni

0.0001

Composti organostannici

Espresso come Sn totale di origine organica

Su una percentuale dei campioni

0.001

Diossine e furani [Sommatoria PCDD/PCDF (conversione T.E.)]

Determinati con spettrometria di massa ad alta risoluzione al fine del raggiungimento del limite di rilevabilità richiesto

Su una percentuale dei campioni

0.5x10-5

Amianto

Espresso in mg/kg s.s. Determinato attraverso una delle seguenti tecniche analitiche: difrattometria a raggi oppure I.R. - Trasformata di Fourier

Su una percentuale dei campioni

 

Solventi aromatici (BTEX)

 

Su una percentuale dei campioni

1.0 per singolo composto

Devono essere inoltre ricercate tutte quelle sostanze ricavabili sulla base delle indagini di cui al punto 2.1, con particolare attenzione alle sostanze Pericolose e Prioritarie di cui alla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2455/2001/CE.

In questi casi le sostanze aggiuntive devono essere ricercate su un numero rappresentativo di campioni, scelti in modo tale da ottenere una distribuzione il più possibile rappresentativa dell'area da caratterizzare, con particolare attenzione alle zone con maggiore contaminazione presunta.

* Secondo quanto riportato nel parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036555, il materiale contenente «Idrocarburi Totali» (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, classificati dalla UE «Carc. Cat. 1» oppure «Carc. Cat. 2» in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto.

** in attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti (C>12)


D.P.C.M. 18 dicembre 2008
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008 .

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 300.

(2) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e l'O.P.C.M. 16 gennaio 2009, n. 3734.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che l'intero territorio nazionale è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla media stagionale;

Considerato che i predetti eventi hanno causato fenomeni di dissesto idraulico, idrico ed ambientale su tutto il territorio nazionale, con conseguenti danni a strutture pubbliche e private;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane;

Considerato che tali fenomeni hanno causato, inoltre, interruzioni della circolazione sulle reti di viabilità dell'intero territorio nazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi meteorici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008;

Sentiti i Presidenti delle Regioni maggiormente colpite dagli eventi meteorologici in rassegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

 

Decreta:

 

[Articolo unico]

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


D.P.C.M. 11 dicembre 2008
Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei fenomeni meteorologici che hanno interessato tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio nazionale è stato colpito da un'ondata eccezionale di maltempo con abbondanti precipitazioni di pioggia e di neve di gran lunga superiori alle medie stagionali;

Considerato che tali fenomeni, prolungandosi ormai da oltre 50 giorni, hanno determinato condizioni di particolare vulnerabilità idrogeologica ed idraulica sul territorio nazionale tali da esporre a pericolo, in più località, l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Rilevato che l'aggravamento, l'estensione e la molteplicità delle avversità meteorologiche hanno provocato ripetute interruzioni della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale;

Rilevato altresì che a causa del maltempo si è già verificata la perdita di vite umane;

Considerato che il protrarsi delle suddette condizioni meteorologiche critiche induce a ritenere che si possa determinare l'acuirsi del rischio per la pubblica incolumità e la funzionalità della circolazione sul territorio nazionale;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Sentiti i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito del Comitato operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2006, indetto in data odierna;

 

Decreta:

 

[Articolo unico]

1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni atmosferici che hanno interessato tutto il territorio nazionale.

2.  Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio nazionale per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


O.P.C.M. 16 gennaio 2009, n. 3734
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 3734).

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2009, n. 19.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati gravi eventi quali la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, l'esondazione di fiumi e torrenti, forti mareggiate, frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti, nonché la repentina ed eccezionale crescita del manto nevoso che ha determinato la caduta di valanghe, oltre che danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi alle province e ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi avversi;

Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1.  I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. I Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2.  I Commissari delegati e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3.  I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, in particolare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a)  alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, nonché alla determinazione, nei medesimi termini, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla Pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce Rossa Italiana nei termini di cui all'art. 11;

b)  alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

c)  alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;

d)  alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

e)  alla predisposizione, sentiti i comuni e le province interessati, ove competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie già disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sarà volto in particolare al ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati da eventi di piena, al ripristino della funzionalità delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi o valanghivi, nonché alla realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi avversi di cui in premessa;

f)  a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione da parte dei comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta pianificazione d'emergenza coerentemente con quanto stabilito dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008.

4.  Laddove i beni danneggiati sono localizzati in aree ad alto rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi previsti dalle lettere b), c) e d) sono riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a provvedere entro i termini di scadenza dello stato di emergenza a recepire ed adottare i vincoli di cui ai Piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonché a predisporre ed adottare la conseguente e dovuta pianificazione d'emergenza.

5.  I contributi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti, nel rispetto dei limiti massimi e delle tipologie previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza.

6.  I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

 

Art. 2.

1.  Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, i Commissari delegati, nei limiti delle risorse assegnate, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni:

a)  un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

b)  un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro;

c)  un contributo, correlato alla durata della sospensione della attività che non può eccedere i novanta giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.

La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

2.  I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

 

Art. 3.

1.  Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i Commissari delegati, nei limiti delle risorse assegnate, sono autorizzati ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70% e nel limite massimo di euro 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. I Commissari delegati sono autorizzati, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2.  I Commissari delegati sono autorizzati a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 4.

1.  I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2.  I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3.  I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

 

Art. 5.

1.  Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, i Commissari delegati, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 6.

2.  I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3.  I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4.  Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati possono procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

5.  Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 si provvede a valere sulle risorse poste nella disponibilità dei Commissari delegati.

 

Art. 6.

1.  Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;

  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;

  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;

  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

  leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

 

Art. 7.

1.  Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che i Commissari delegati dovranno svolgere con riferimento alla presente ordinanza, i medesimi Commissari sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unità.

2.  In favore del personale di cui al comma 1, delle regioni, dei comuni, delle province e degli Uffici territoriali di Governo, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3.  Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 2, a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima.

4.  I Commissari delegati provvedono con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'art. 9, comma 2, della presente ordinanza.

 

Art. 8.

1.  Al fine di assicurare, nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa, l'urgente ed indifferibile completamento e sviluppo delle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi stessi, in particolare della rete radar nazionale, e della rete nazionale dei centri funzionali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, anche attraverso i diversi centri di competenza nazionali, il Dipartimento della protezione civile e le regioni sono autorizzati ad avvalersi delle procedure e delle deroghe di cui agli articoli 5 e 6.

2.  Le regioni garantiscono, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità dei dati e delle informazioni ottenuti dalle reti di cui al comma 1 e, ove necessario, procedono alla tempestiva attivazione del centro funzionale regionale entro la cessazione dello stato di emergenza, a pena di decadenza dal contributo percepito ai sensi dell'art. 9, comma 3.

3.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni sono autorizzate al rafforzamento, ovvero a porre in essere ogni azione volta all'attivazione del centro funzionale regionale per i diversi settori di rischio, della Sala operativa integrata regionale di protezione civile, nonché delle infrastrutture agli stessi collegate, con oneri anche a carico delle risorse del Fondo regionale di protezione civile, nonché dei singoli bilanci regionali.

4.  Al personale impiegato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, coinvolto nella funzionalità e nell'operatività del Sistema di allertamento nazionale e del Centro di coordinamento nazionale denominato «Sistema», si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 della ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 2008, n. 3721.

5.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, con le procedure e le deroghe individuate dagli articoli 5 e 6, coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, alla funzionalità idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonché alle opere ed agli impianti preposti alla sicurezza, nel tratto metropolitano del fiume Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce, anche disponendo, ove del caso, la rimozione e delocalizzazione di insediamenti abusivi e precari, galleggianti, natanti o imbarcazioni non autorizzati, ed il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono per le finalità predette le competenti amministrazioni pubbliche.

6.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, promuove l'immediata applicazione dello stralcio funzionale del P.S.5 del Piano di bacino del fiume Tevere relativo al tratto metropolitano del fiume ed al regolamento in tale tratto della navigazione e dello stazionamento di istallazioni galleggianti, proponendone le necessarie modifiche.

7.  Gli interventi e le attività di cui al presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità e, ove del caso, costituiscono varianti ai piani urbanistici.

 

Art. 9.

1.  Per l'attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza si provvede utilizzando l'importo di 100.000.000,00 di euro di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

2.  Agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché alle spese di cui all'art. 7 è destinato l'importo di 85.000.000,00 di euro, da ripartire, con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle rendicontazioni nonché delle determinazioni delle contribuzioni, predisposte dai Commissari delegati.

3.  Per le attività poste in essere dal Capo del Dipartimento, Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008, nonché per le attività previste dall'art. 8, si provvede nel limite di 15.000.000,00 di euro.

4.  Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

5.  Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai Commissari delegati eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

6.  Le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente ordinanza con i finanziamenti di cui all'art. 9, comma 2 della presente ordinanza.

 

Art. 10.

1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, i Commissari delegati predispongono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di riparto di cui all'art. 9, comma 2, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i Commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2.  In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4.  Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

 

Art. 11.

1.  I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

Art. 12.

1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza, fatti salvi quelli di cui all'art. 8, commi 5 e 6, risalenti alla propria competenza.

 

Art. 13.

1.  Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.P.C.M. 16 gennaio 2009
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2009, n. 21.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il 23 dicembre 2008 le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state colpite da eventi sismici di notevole intensità;

Considerato che l'andamento della sequenza sismica manifestatasi nelle predette province, caratterizzato dal verificarsi di una scossa principale seguita da numerose repliche, ha provocato danni alle infrastrutture, alla viabilità, agli edifici pubblici e alle abitazioni private;

Considerato, inoltre, che i fenomeni in questione hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2009;

 

Decreta:

 

[Articolo unico]

Per quanto esposto in premessa, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena interessate dai gravi eventi sismici verificatisi il 23 dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



[1]     Tranne il distretto idrografico padano che corrisponde all’ex bacino di rilievo nazionale del Po, e il distretto idrografico pilota del Serchio, che corrisponde all’ex bacino-pilota omonimo.

[2]     Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[3]     Cfr. http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=3.

[4]     Si ricorda che il comma 46 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata. Con tale disposizione è stata introdotta una limitazione superiore rispetto al limite, fissato per il triennio 2005-2007, dall’art. 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004).

[5]     Ai sensi dell’art. 28 del DL n. 112/2008.

[6]     Cfr. www.apat.gov.it/site/_files/Suolo_Territorio/TEC_riferimenti_normativi.pdf.

[7]     Regolamento recante integrazioni al D.M. 18 settembre 2001, n. 468 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

[8]     Per approfondimenti in merito si rinvia al documento consegnato all’VIII Commissione (Ambiente) e disponibile presso il Servizio studi.

[9]     Per l’elenco degli accordi sottoscritti si rinvia al testo della risposta (www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200810/1029/html/08/allegato.htm).

[10]    Si veda, in proposito, Di Toppa, Di Marco, Danno ambientale e bonifica dei siti inquinati: l’esperienza dell’APAT nelle azioni di risarcimento, in “Atti del Convegno sul danno ambientale” (Ferrara, 26 Settembre 2007), disponibile all’indirizzo internet http://www.remtechexpo.com/2007/atti/pdf/02DiToppa.pdf.

[11]    Tale tabella è tratta dal capitolo “Il procedimento di bonifica ed il legame con il nuovo sistema di tutela del danno ambientale” del dossier “La disciplina dei rifiuti e delle bonifiche dei siti contaminati” (dicembre 2006) a cura del Consiglio regionale del Piemonte (disponibile all’indirizzo www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/dossier_info/dossier_info_20.pdf), cui si rinvia per un’analisi più approfondita della disciplina sul danno ambientale. Per lo stesso fine si segnala, altresì, G. Leone, Prime riflessioni sul risarcimento del danno ambientale disciplinato dal t.u. 3 aprile 2006 n. 152, in “Rivista giuridica dell’edilizia” n. 1/2008.

      Per un ulteriore commento sulla norma in esame vedi anche: http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/dtln-131-L_art._2_del_Dl_208_2008_(Danno_ambientale)%3A_quando_la_decretazione_d_urgenza_complica_i_problemi?cid=4411

[12]    Le critiche sono state mosse, in particolare, dalla Conferenza delle regioni (http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=155095).

[13]    http://coverkr.blogspot.com/2009/01/petizione-contro-il-decreto-legge-del.html.

[14]    In particolare da regioni ed associazioni ambientaliste:

 (http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=155095).

[15]    Cfr. http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=155095.

[16]    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Gli articoli 14e 16 definiscono rispettivamente le competenze del Ministro (indirizzo politico-amministrativo)e le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

[17]    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[18]    Quest’ultimo articolo dispone che le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, hanno l’obbligo di valutare, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). In particolare, nella valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, che ha cadenza annuale, si deve tenere conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

[19]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[20]    Ora prevista dall'art. 10 del citato DPR n. 90 del 2007.

[21]    Tale Commissione è stata istituita dall'articolo 9 del DPR n. 90/2007 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, recante il “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[22]  Nella norma vengono fatte salve le discipline in tema di incompatibilità recate dall’articolo 60 e seguenti del D.P.R. 3/1957, nonché per i rapporti di lavoro a tempo parziale dall’articolo 6, comma 2 del D.P.C.M., 117/1989 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 662/1996. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del D.lgs. 297/1994, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 498/1992, all’articolo 4, comma 7, della legge 412/1991

[23]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[24]    Si ricorda che la deliberazione 27 luglio 1984 prevedeva una classificazione delle discariche in categorie (di I categoria per rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non tossici e nocivi; di II categoria suddivise, a loro volta, in discariche di Tipo A per i soli rifiuti inerti e di Tipo B (per rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano – in determinate concentrazioni - sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/1982 e di III categoria per rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9, 20 e 24, 25, 27, 28 di cui all'allegato al D.P.R. n. 915/ anche in concentrazioni superiori a una determinata soglia fissata dalle stesse norme). Tale delibera contiene, inoltre, condizioni e limiti di accettabilità per lo smaltimento in discarica dei rifiuti.

[25]    Il comma 6 alla lettera a) prevede l’abrogazione del paragrafo 4.2 e delle parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; mentre ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione.

[26]    Il d.lgs. n. 4 del 2008 è stato pubblicato sulla GU del 29 gennaio 2008.

[27]    L’art. 4, comma 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

[28]    Il nuovo accordo quadro è stato siglato il 23 dicembre 2008. Il nuovo accordo, che ha una validità di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, prevede che i  corrispettivi economici riconosciuti dal Sistema Consortile per i rifiuti di imballaggio raccolti dalle Pubbliche Amministrazioni, vengano rivalutati annualmente dei 2/3 dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Inoltre, a supporto di una sempre maggiore qualità dei materiali conferiti, fondamentale perché funzionale alla successiva fase di riciclo, verranno definiti nuovi limiti qualitativi (percentuale di frazione estranea) che decorreranno dal 1° aprile 2009 per la filiera plastica e dal 1° luglio 2009 per gli altri materiali. L’obiettivo è anche quello di stimolare sempre più l’adozione di modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che consentano una crescita dimensionale, ma anche e soprattutto qualitativa delle raccolte. http://www.conai.org/

[29]    Il comma 3 dell’art. 221 prevede che, per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

[30]    La nuova tariffa include anche i costi per lo smaltimento in discarica (indicati nell’art. 13 del d.lgs. n. 36/2003).

[31]    Il comma 11 dell’art. 238 prevede, infatti, che sino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma 6, che individuerà i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l’applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia.

[32]    La parte IV del dlgs. n. 152 è entrato in vigore il 29 aprile 2006.

[33]    Le citate lettere riguardano i rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali nonché quelli derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

[34]    Per approfondimenti sui soggetti obbligati alla presentazione del MUD si rinvia a www.ud.camcom.it/servizi/devi/sez1dx/MUD.htm. La modulistica 2009 è invece scaricabile dal sito www.mi.camcom.it/show.jsp?page=35504.

[35]    Pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.

[36]    Il potere calorifico rappresenta la quantità di calore, espressa in kilocalorie o megajoule, prodotta da un chilogrammo di combustibile, quando questo brucia completamente in condizioni standard. Si definisce potere calorifico inferiore il calore rilasciato dalla combustione di una massa unitaria di campione, a pressione costante di 1 atmosfera, dove l’acqua rimane allo stato di vapore.

[37]    Il fluff rappresenta il residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo e che è dotato di un elevato potere calorifico.

[38]    Convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[39]    “In relazione, infine, al divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, disposto a decorrere dal 1 gennaio 2007 all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, si conferma che tale disposizione limitativa non trova origine nella direttiva comunitaria recepita con il medesimo decreto. Si deve, inoltre, prendere atto dell'attuale mancanza di impianti, non necessariamente di incenerimento, che consentano un trattamento diverso dalla discarica relativamente a tali rifiuti. A tal fine, potrebbe convenirsi circa l'opportunità di una proroga, purché questa sia collegata alla messa in atto di meccanismi in grado di superare l'attuale criticità, compresa l'ipotesi della soppressione della lettera p) del comma 1 del suddetto articolo 6, nell'ambito di una valutazione complessiva dei criteri di gestione da incentrare su raccolta alla fonte, riciclaggio dei materiali, compostaggio e tecniche alternative di trattamento quali la post-frantumazione." (seduta dell’VIII Commissione (Ambiente) del 12 dicembre 2006:

https://leg15.camera.it/chiosco.asp?source=&position=Organi%20Parlamentari\Commissioni%20Permanenti&content=/_dati/lavori/bollet/200612/1212/html/08/allegato.htm

[40]    n. 5-00311, Di Cagno Abbrescia (XV legislatura).

[41]    Il fluff o car-fluff, che costituisce circa il 30% del peso totale di un'automobile, risulta composto da diversi materiali compresi metalli ferrosi e non ferrosi. Ogni anno nella Comunità Europea vengono prodotti tra i nove e i dieci milioni di tonnellate di rifiuti a seguito della dismissione di veicoli a motore. I veicoli fuori uso, opportunamente raccolti, vengono consegnati ad impianti di demolizione e vengono sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza consistenti nella rimozione dei componenti ambientalmente critici e di quelli riciclabili e nello smontaggio delle parti di ricambio che possono essere rivendute sul mercato dell’usato. Le rimanenti carcasse vengono pressate ed avviate agli impianti di frantumazione dove le parti metalliche vengono separate da quelle non metalliche. Le prime, che costituiscono circa il 70% del peso del veicolo, vengono riciclate in fonderia; il restante 30% rappresenta il residuo della frantumazione, il cd. fluff, costituito da una miscela eterogenea di plastica, gomma, vetro, fibre tessili, carta, vernici, oli ed altri fluidi, che viene generalmente smaltita in discarica. Altre possibilità di smaltimento sono la termoutilizzazione, per incenerimento o pirolisi, la combustione nell’industria cementiera e siderurgica, che consentono un recupero energetico del fluff che, essendo composto da materiali organici quali gomma, plastica, residui di tessuto, risulta dotato di un buon potere calorifico equivalente a quello dei combustibili tradizionali. Si ricorda, infine, che ai sensi della decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, il fluff è stato classificato con due diversi codici CER (pericoloso e non pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose in esso contenute (19 10 03 fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose e 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03).

[42]    http://www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00142600/142656_manuale_2006_38.pdf.

[43]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

[44]    Autorizzazioni integrate ambientali.

[45]    P. Ficco, Rifiuti: Mps e Accordi di programma tra le sorprese di Capodanno, in Reteambiente (http://www.reteambiente.it/news/11180/rifiuti-mps-e-accordi-di-programma-tra-le-sorpres/).

[46] P. Ficco, Rifiuti: Mps e Accordi di programma tra le sorprese di Capodanno, in Reteambiente (http://www.reteambiente.it/news/11180/rifiuti-mps-e-accordi-di-programma-tra-le-sorpres/).

[47]    In realtà il comma 1284-ter destina al citato fondo il 90% del contributo, vincolando il 10% al fondo di solidarietà per il maggior accesso possibile alle risorse idriche previsto dal comma 1284.

[48]    Brevetto n.01258179. Nel sito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (http://www.uibm.gov.it/it) tale brevetto risulta titolato come “apparecchiatura perfezionata per la sterilizzazione a freddo di un fluido per mezzo di raggi ultravioletti”.

[49] Al link www.terranauta.it/a367/consumo_critico/firenze_acqua_naturizzata_al_posto_delle_bottiglie.html viene segnalata un’esperienza promossa a livello locale di uso di tali naturizzatori.

[50]    La legge n. 447 del 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, che ha ad oggetto sia il rumore nell’ambiente esterno che nell’ambiente abitativo, non comprende, nel proprio ambito applicativo, l’ambiente lavorativo, per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare dal Capo IV del decreto (artt. 38-49), dedicato alla Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.

[51]    “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

[52]    “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

[53]    Infatti, anche l’articolo 8 del successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 rinvia, in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995, ai limiti indicati dall’articolo 6, comma 1, del D.PC.M. 1 marzo 1991.

[54]    Le sei classi previste sono state successivamente riproposte anche dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, articolo 1.

[55] GU n. 217 del 15 settembre 2004.

[56] Cfr. http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2008/classificazione.pdf.

[57]    Si tratta dela direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (nota come direttiva ROHS- Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

[58]    Pubblicato nella G.U. n. 175 del 29 luglio 2005 – S.O. n. 135.

[59]    Le precedenti proroghe erano state disposte dal comma 5 dell'art. 15, del decreto legge n. 81 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007 e successivamente dall'art. 30 del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008.

[60]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[61]    Dal sito del CNIPA http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Dematerializzazione

[62]    CNIPA - Gruppo di Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale, Libro bianco: La dematerializzazione della documentazione amministrativa, marzo 2006. Nel libro bianco viene evidenziato come “la gestione documentale vale oltre il 2% del PIL: un obiettivo di dematerializzazione di appena il 10% genererebbe un risparmio di 3 miliardi di euro, ripetibile ogni anno”. Una rilevazione effettuata dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) nel 2004 su 61 amministrazioni centrali, ha evidenziato la produzione di 110 milioni di documenti, dalla quale discendono 160 milioni di registrazioni di protocollo e 147 milioni di documenti archiviati.

[63]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

[64]    Con Delibera CIPE n. 101 del 28 settembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 277 del 28 novembre 2007 sono stati ripartiti i contributi previsti dal comma 1-bis dell’art. 4 citato.

[65]    Approvato dalla Camera dei Deputati (AC 1441-ter) il 4 novembre 2008 e trasmesso al Senato .

[66]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[67]    In base alle norme di contabilità generale (Regio decreto n. 2440 del 1923, art. 36, terzo comma, come da ultimo modificato dalla legge n. 244/2007, articolo 3, comma 36), si intendono perenti agli effetti amministrativi i residui delle spese in conto capitale, impegnati ma non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

[68]    D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

[69]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.

[70]    In attuazione di tali previsioni, sono intervenuti il D.M. D.M. 31 luglio 2007 e il DM 22 agosto 2007, n. 139

[71]    Pubblicato nella GU n. 300 del 24 dicembre 2008.

[72]    Pubblicato nella GU n. 1 del 2 gennaio 2009.

[73]    Convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

[74]    Pubblicata nella GU n. 19 del 24 gennaio 2009 .

[75]    Convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[76]    Pubblicato nella GU n. 258 del 6 novembre 2007.

[77]    Le zone di protezione speciale (ZPS), designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli e sono elencate nell'allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente del 25 marzo 2005 (G.U. n. 168/2005), che ha interamente sostituito quello inizialmente approvato con il D.M. 3 aprile 2000 (GU n. 95 del 2000, S.O. n. 65), già oggetto di modifiche.

[78]    Pubblicato nella GU del 27 gennaio 2009, n. 21.

[79]    Pubblicata nella GU n. 147 del 27 giugno 2003.

[80]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2002.

[81]    Pubblicato nella G.U. n. 57 del 7 marzo2008 ed errata-corrige pubblicato nella GU n. 64 del 15 marzo 2008.

[82]    Ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera p), sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.

[83]    Scheda tratta dalla Delibera n. 24/2008/PAR adottata dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania nell’adunanza del 6 novembre 2008 e disponibile al link www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2008/24-2008-Torella-dei-Lombardi.doc_cvt.htm.

[84]    Il testo della sentenza può essere consultato all’indirizzo internet www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=335&annodec=2008&trmd=&trmm.

[85]    Disponibile all’indirizzo internet www.associazioneanea.it/documenti/approfondimenti/altri-documenti/circolare ANEA.pdf.

[86] (COM(2007)414) del 18 luglio 2007.

[87] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque,

[88]  In accordo con quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della direttiva acque

[89]    Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

[90]    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

[91] Articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva acque.

[92] L’Italia non è citata tra questi.

[93] Direttiva 2002/95/CE nota anche come direttiva RoHS – Restriction of Hazardous Substances.

[94] Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

[95] Procedura d’infrazione 2003/4506. Causa C-442/06.

La procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro è articolata in diverse fasi, secondo quanto disposto dagli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). In particolare, l’articolo 226 prevede che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù di detto Trattato, possa porlo, attraverso l’invio di una lettera di messa in mora, in condizione di presentare le sue osservazioni. La procedura d’infrazione può proseguire con l’invio di un parere motivato, che rappresenta il secondo e ultimo avvertimento scritto, prima che la Commissione proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario. In base all’articolo 228 del TCE, qualora la Corte di giustizia riconosca tale violazione, lo Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nel caso in cui lo Stato si sia reso inottemperante alla sentenza della Corte, la Commissione invia una lettera di messa in mora, nella quale esprime raccomandazioni volte a porre fine all’illecito e invita lo Stato membro in questione a presentare le sue osservazioni. Qualora  lo Stato membro persista nell’inottemperanza, la procedura prosegue con l’invio, da parte della Commissione, di un parere motivato, nel quale sono indicati precisamente i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Nel caso in cui lo Stato membro non rispetti il termine fissato dalla Commissione per l’adozione dei  provvedimenti di esecuzione della sentenza, la Commissione ha infine la facoltà diadire la Corte di giustizia, precisando nel ricorso l'importo della somma forfetaria o della penalità. La Corte di giustizia, qualora accolga il ricorso della Commissione, pronuncia una sentenza di condanna nei confronti dello Stato medesimo.

[96] Procedura di infrazione 2007/2195. Causa C-297/08.

[97] Procedura d’infrazione 2003/2077, causa C-135/05. Vi è confluita anche la procedura d’infrazione 2002/2133 Discarica di rifiuti definita La Marca, località Sardone di Giffoni Valle Piana (Salerno).

[98] Procedura d’infrazione 2002/2077, causa C-194/05.

[99] Procedura d’infrazione 2002/2213, causa C-263/05.

[100] Procedura di infrazione 2005/4051, causa C-283/07.