Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1972-A/XVI   AC N. 1972/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 88    Progressivo: 2
Data: 12/01/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   OPERE PUBBLICHE
REDDITO FAMILIARE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 185 DEL 29-NOV-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A

 

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 88/2

 

12 gennaio 2009


 

 

 

 

Il presente dossier è stato coordinato dai Dipartimenti Bilancio e Finanze dall’area Finanza pubblica, con la collaborazione degli altri Dipartimenti competenti del Servizio studi.

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

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File: D08185a.doc


I N D I C E

 

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)3

§      Articolo 2, commi 1-5-bis e 5-quater-5-sexies (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)15

§      Articolo 2, comma 5-ter (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)25

§      Articolo 2-bis (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)27

§      Articolo 2-ter (Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali)31

§      Articolo 3, commi 1 e 8-13 (Blocco e riduzione delle tariffe)35

§      Articolo 3, commi 2-7 (Pedaggi autostradali)53

§      Articolo 3, comma 13-bis (Imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli autoveicoli)62

§      Articolo 4, commi 1-1-bis (Fondo per il credito per i nuovi nati)63

§      Articolo 4, comma 2 (Disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)67

§      Articolo 4, comma 3 (Riduzione trattamento accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico)70

§      Articolo 4, commi 3-bis-3-quater (Destinazione delle risorse del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti)72

§      Articolo 4, commi 4-5 (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)74

§      Articolo 5 (Detassazione contratti di produttività)76

§      Articolo 6, commi 1-4 (Deduzione dall'IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)78

§      Articolo 6, commi 4-bis-4-ter (Disposizioni concernenti territori colpiti da eventi sismici)83

§      Articolo 6, commi 4-quater-4-quinquies (Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia)88

§      Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari)91

§      Articolo 7 (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)96

§      Articolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)99

§      Articolo 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace S.p.a., dei pagamenti da parte della P.A.)101

§      Articolo 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)107

§      Articolo 11 (Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)109

§      Articolo 12 (Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)115

§      Articolo 13 (Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)127

§      Articolo 14, comma 1 (Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche)132

§      Articolo 14, commi 2-4 (Disposizioni in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento)135

§      Articolo 14, comma 5 (Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria)139

§      Articolo 14, commi 6-9 (Disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi)144

§      Articolo 15, commi 1-9 e 12-bis (Riallineamento e rivalutazione per le imprese che applicano i principi contabili internazionali)148

§      Articolo 15, commi 10-12 (Riallineamento maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie)160

§      Articolo 15, commi 13-15 (Valutazione dei titoli)165

§      Articolo 15, commi 16-23 (Rivalutazione di beni immobili)167

§      Articolo 16, commi 1-5-bis (Soppressione di adempimenti tributari)173

§      Articolo 16, commi 6-12 (Posta elettronica certificata. Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale)179

§      Articolo 16, commi 10-bis-10-ter (Registrazione telematica degli atti di trasferimento di partecipazioni)187

§      Articolo 16, commi 12-bis-12-undecies (Documentazione informatica)189

§      Articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)194

§      Articolo 17, commi 1-2 (Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero. Applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero)207

§      Articolo 17, comma 2-bis (Dotazioni finanziarie per la Scuola superiore della pubblica amministrazione)211

§      Articolo 18, commi 1-4 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)215

§      Articolo 18, comma 4-bis (Disposizioni concernenti l’emergenza abitativa)222

§      Articolo 18, comma 4-ter (Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)226

§      Articolo 18,commi 4-quater-4-quinquies (Disposizioni per Roma capitale)228

§      Articolo 18, comma 4-sexies (Incentivi per la progettazione di opere e lavori)231

§      Articolo 18, commi 4-septies-4-octies (Società che forniscono servizi di committenza)233

§      Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici)236

§      Articolo 19, commi 1-17 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)239

§      Articolo 19, comma 18 (Latte artificiale e pannolini)278

§      Articolo 19, comma 18-bis (Ricerca in oftalmologia)281

§      Articolo 19, commi 18-ter–18-quater (Prepensionamento per il personale iscritto all’I.N.P.G.I.)282

§      Articolo 19-bis (Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile)287

§      Articolo 19-ter (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)289

§      Articolo 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.)294

§      Articolo 21 (Finanziamento legge obiettivo)323

§      Articolo 22, commi 1-2 (Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)326

§      Articolo 22, comma 3 (Expo Milano)330

§      Articolo 23 (Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)334

 

 

§      Articolo 24 (Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi)337

§      Articolo 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale)346

§      Articolo 26 (Privatizzazione della società Tirrenia)353

§      Articolo 27, commi 1-21-bis (Accertamenti)358

§      Articolo 27, comma 21-ter (Disposizioni relative al Fondo unico giustizia)381

§      Articolo 28 (Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.)385

§      Articolo 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali)387

§      Articolo 30 (Controlli sui circoli privati)400

§      Articolo 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di giochi)410

§      Articolo 31, commi 1-2 (IVA servizi televisivi)419

§      Articolo 31, comma 3 (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico)425

§      Articolo 31-bis (Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)427

§      Articolo 32 (Riscossione)429

§      Articolo 32-bis (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)446

§      Articolo 32-ter (Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)448

§      Articolo 33 (Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)451

§      Articolo 34 (LSU Scuola)456

§      Articolo 35 (Copertura finanziaria)458

§      Articolo 36 (Entrata in vigore)460

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 1.

(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).

Articolo 1.

(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).

1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1. Identico.

    a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;

 

    b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;

 

    c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);

 

    d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

 

    e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

 

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

     2. Identico.

    a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

 

    b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

 

3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:

3. Identico.

    a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

 

    b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

 

    c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

 

    d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

 

    e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

 

    f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

 

    g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

 

4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Identico.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

5. Identico.

    a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

 

    b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

 

    c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

 

6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

6. La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

7. Identico.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

8. Identico.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

10. Identico.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

11. Identico.

12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

12. Identico.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.

13. Identico.

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

14. Identico.

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

15. Identico.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.

16. Identico.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

17. Identico.

    a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

 

    b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

 

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

19. Identico.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

20. Identico.

    a) ai benefìci erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

 

    b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

 

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

21. Identico.

22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

22. Identico.

23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

23. Identico.

 

 

L’articolo 1 assegna per il 2009 un beneficio economico (bonus) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l’attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all’ammontare del reddito complessivo.

 

A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame (comma 22).

 

Requisiti

Il reddito complessivo di riferimento deve essere determinato, nel 2008, esclusivamente da:

a)      reddito da lavoro dipendente;

b)      reddito da pensione;

c)      redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)

Si tratta in particolare:

-        i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a);

-        le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (lettera c-bis);

-        le remunerazioni dei sacerdoti di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge n. 222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge n. 343/1974 (lettera d);

-        compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l);

-        gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, (lettera i, limitatamente alla previsione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR).

d)      redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico.

e)  i titolari di redditi fondiari,come definitidall’articolo 25 del TUIR (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati), solo se realizzati unitamente ai redditi indicati alle lettere precedenti, e per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Conseguentemente non beneficiano del bonus i soggetti che realizzano esclusivamente redditi fondiari indipendentemente dall’ammontare degli stessi.

 

Dal beneficio sono pertanto esclusi i soggetti titolari di partita IVA.

 

Il comma 2 specifica che nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si devono considerare il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari conviventi come definiti dall’art. 433 c.c. nei limiti indicati dall’articolo 12, comma 1, lett. d) del TUIR. Ai fini del computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, come definito dall'articolo 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

 

Determinazione del bonus

Il comma 3 differenzia l’ammontare del bonus in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti indicati dal comma 1. In alternativa è prevista la facoltà, contemplata al comma 12, di richiedere il bonus in relazione al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008

 

 

Il bonus viene così determinato:

a)      200 euro nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15.000 euro;

b)      300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;

c)      450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;

d)      500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

e)      600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

f)        1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

g)      1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del TUIR, con reddito complessivo familiare fino a 35.000 euro.

 

Il comma 4 specifica che il bonus è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la c.d. “social card[1]”.

 

 

 

 

Modalità di erogazione

Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta autocertificata prodotta dai soggetti interessati.

La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 (termine così modificato dalle Commissioni riunite V e VI rispetto alla data del 31 gennaio 2009 indicata nel testo originario) al sostituto di imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (9 dicembre 2009).

La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai quali non spetta alcun compenso (comma 6).

Si tratta di:

a)       gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b)      i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c)       le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d)       i centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e)       gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Ai sensi del comma 21 tali soggetti sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

 

Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007 (comma 7).

Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 8).

 

Qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008 (comma 12) il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009 (comma 14), in relazione ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009 (comma 13).

In tal caso Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 15).

 

L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14:

§      è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso compensazione (articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997) a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione;

§      deve essere indicato nel modello 770;

§      non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 9 specifica, altresì, che l'utilizzo del sistema del versamento unificato da parte degli enti pubblici (indicati alla Tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche (indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), sottoposte ai vincoli della tesoreria unica, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

 

Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 (se riferito al periodo di imposta 2007) o entro il 30 giugno 2009 (se riferito al periodo di imposta 2008), anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione (commi 10 e 16).

 

Relativamente alle richieste riferite al periodo d’imposta 2007, qualora il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta di ammissione al bonus, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo (comma 11).

 

Per i casi in cui i requisiti siano riferiti al periodo d’imposta 2008 la richiesta può essere presentata (comma 17):

a)      entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

b)      con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

 

Ai sensi del comma 18 l'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17, lettera a), con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000[2].

 

Il comma 19 disciplina la restituzione degli importi da parte dei soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte; l’Agenzia delle entrate è autorizzata (comma 20) ad effettuare i necessari controlli.

 

Il comma 23 dispone circa il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli Enti previdenziali e dell'Agenzia delle entrate, i cui risultati dovranno essere comunicati al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter), comma 7, della legge n. 468 del 1978.

La disposizione richiamata prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.

 


 

Articolo 2, commi 1-5-bis e 5-quater-5-sexies
(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE).

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

 

1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385.

5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

 

(omissis)

 

5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

 

5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

L’articolo 2 in esame, modificato durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, reca norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

In particolare, la norma dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento - senza “spread” - e l’ importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato.

Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 2 in esame stabilisce che l'importo delle rate dovute dal mutuatario dei mutui a tasso d’interesse variabile debba essere calcolato applicando il tasso “maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto”.

Si ritiene che la misura del 4 per cento, non altrimenti specificata, debba intendersi riferita al tasso di interesse complessivo del mutuo.

Il cosiddetto spread rappresenta solitamente il margine di guadagno della banca che, sommato al tasso interbancario di riferimento che la banca paga per reperire la liquidità sul mercato interbancario (solitamente l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile), determina il tasso di interesse applicato al mutuo.

Il criterio di calcolo indicato dalla norma non si applica qualora le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore a quella calcolata

Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano soltanto all’importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009.

Di conseguenza, coloro che hanno stipulato mutui a tasso variabile dovranno corrispondere le rate dovute nel corso del 2009 per un importo limitato, che non potrà essere superiore all’ammontare calcolato al tasso del 4 per cento ovvero, se maggiore, alla cifra calcolata secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso.

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, dispone la non applicazione degli onorari notarili,bensì del solo rimborso delle spese, all’autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesiper acquisto, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria, con la finalità, tra l’altro, di escludere a carico del mutuatario alcun costo relativo alla surrogazione.

 

Sarà necessario fornire al notaio sia la quietanza della prima banca che il mutuo della seconda, affinché siano prodotti unitamente all’atto di surrogazione.

 

Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all’operazione, ove espressamente richieste dal cliente medesimo.

La disposizione prevede inoltre che per le formalità concernenti le operazioni di portabilità dei mutui disciplinate dall’articolo 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7[3] non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del d.l. n. 7 del 2007 (come modificato dall’articolo 2, comma 450, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008), in tema di portabilità del mutuo e surrogazione, stabilisce (comma 1) che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà si surrogazione per volontà del creditore, di cui all'articolo 1202 del codice civile. In tale ipotesi di surrogazione (comma 2) il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. E’ nullo (comma 3) ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione; la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. La ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame, come modificato nel corso dell’esame del decreto-legge nelle commissioni riunite V e VI, chiarisce che le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.

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Si ricorda che le citate categorie catastali identificano le seguenti tipologie immobiliari urbane: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

 

Il medesimo comma 2 estende l’introdotta disciplina in tema di rate dei finanziamenti a tasso variabile anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

 

Il richiamato articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative, ferma restando l’opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.

 

Nel caso di applicazione ai mutui così rinegoziati, l’effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che la differenza tra gli importi dovuti dal mutuatario delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui sia corrisposta dallo Stato.

Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di stabilire le modalità per comunicare alle banche e agli intermediari finanziari i contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria, possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato.

 

Si attribuisce agli operatori un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari alla quota di rata a carico dello Stato.

 

 Il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fissa le modalità tecniche per garantire tale credito agli operatori, nonché per effettuare il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche nell’ottica dell’emanazione dei provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, di cui all’articolo 12, comma 9 del provvedimento in esame (v. scheda di lettura relativa all’articolo 12).

 

Si rileva che né nella norma né nella relazione di accompagnamento al testo originale del decreto-legge si ravvisano indicazioni in ordine alle ragioni obiettive in base alle quali l’intervento di sostegno recato dall’articolo è rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile.

 

Il comma 4 esame, modificato durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, precisa che gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in commento.

 

Secondo il comma 5, come modificato durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, sia le banche che gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi -questi ultimi non compresi nell’ambito applicativo delle norme, secondo la formulazione originaria del comma 5 in esame -, ove offrano alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad offrire ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Il sito web della Banca d’Italia indica il tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento principali al 3,25 per cento effettivo dal 12 novembre 2008.

E’ previsto inoltre che il tasso complessivo applicato in tali contratti debba essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

 

Si rileva che non viene indicato dalla norma il meccanismo di indicizzazione che dovrebbe avere come base il tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principali.

 

Il comma 5 prosegue stabilendo che banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.

Il comma 5 punisce poi l'inosservanza delle disposizioni ivi recate e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario - TUB), prevedendo inoltre l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 145 dello stesso TUB.

 

Il richiamato articolo 144 del TUB prevede, al comma 1, che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, del TUB o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Il comma 2. stabilisce che le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

Il comma 3 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Il comma 4 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).

Il comma 5 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Il richiamato articolo 145 del TUB prevede la procedura sanzionatoria, stabilendo che per le violazioni previste cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applica le sanzioni con provvedimento motivato. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

 

Il comma 5-bis, inserito durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, prevede che le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009 - rispetto al già previsto importo di 350 milioni – registrate all’esito dell’attività di monitoraggio dei flussi finanziari (di cui al comma 3), relativi all’assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile, siano destinate all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari.

 

Si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la destinazione di tali somme, la ridefinizione dei livelli di reddito e degli assegni dei nuclei familiari, al fine di tutelare determinati soggetti svantaggiati (famiglie numerose e portatori di handicap), nonché nell’ottica di assimilare le posizioni dei titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si sono adeguati agli studi di settore.

 

Per l’analisi dell’introdotto comma 5-ter si veda la relativa scheda di lettura.

 

I commi da 5-quater a 5-sexies (introdotti durante l’esame del provvedimento in sede referente) estendono, a partire dal 1° gennaio 2009, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al citato articolo 144, comma 4 dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui recate dal D.L. n. 7 del 2007, come modificato dalla della legge finanziaria 2008.

L’ammontare di tali sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito dalla legge finanziaria 2008, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (articolo 1, comma 475 della citata legge n. 244 del 2007). Si dispone che il regolamento attuativo del fondo sia emanato, con decreto del Ministero dell’economia e finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.


 

Articolo 2, comma 5-ter
(Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE).

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE).

 

5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

 

 

Il comma 5-ter, aggiunto durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, prevede l’incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,istituito dall’art. 11 della legge n. 431/1998, è il principale strumento previsto dalla normativa nazionale in materia di agevolazioni alle locazioni, in quanto le sue risorse sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. La dotazione del Fondo viene quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole regioni ed i comuni possono mettere a disposizione ulteriori risorse.

L’ultima ripartizione delle risorse del Fondo è stata disposta con il DM 3 settembre 2007. La legge finanziaria 2008 ha previsto una dotazione di 205,59 milioni di euro che non è stata ancora ripartita.

Per l’anno 2009, invece, la dotazione del citato Fondo - iscritta nel capitolo 1690 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è pari a 161,8 milioni di euro. Per gli anni successivi la previsione è pari a 144,7 milioni di euro per il 2010 e 110,7 milioni di euro per il 2011. Rispetto alla dotazione dell’anno precedente si registra una consistente riduzione pari a -43,8 milioni di euro, nonché un trend pressoché decrescente a partire dal 2002, come risulta dalla tabella sottostante. Si nota quindi come lo stanziamento previsto dal comma in esame consente di dimezzare la riduzione citata.

 

 

Anno

Leggi finanziarie

Stanziamenti (mil/euro)

2001

L. 23 dicembre 2000, n. 388

335,70

2002

L. 28 dicembre 2001, n. 448

249,18

2003

L. 27 dicembre 2002, n. 289

246,50

2004

L. 24 dicembre 2003, n. 350

246,01

2005

L. 30 dicembre 2004, n. 311

230,14

2006

L. 23 dicembre 2005, n. 266

310,66

2007

L. 27 dicembre 2006 n. 296

210,99

2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244

205,59

2009

L. 22 dicembre 2008, n. 203

161,83

 

Si ricorda che nella seduta del 18 dicembre 2008 l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha approvato la risoluzione 8-00024 (Martella ed altri) concernente una strategia organica per la politica della casa, in cui, tra l’altro, la Commissione impegna il governo ad assumere iniziative volte a sostenere il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» e il «Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa», come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo.

 


 

Articolo 2-bis
(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 2-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari).

 

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

 

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

 

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, reca la disciplina di alcune clausole relative a contratti bancari.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede la sanzione della nullità per le seguenti tipologie di clausole:

-        clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un ,periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido.

La commissione di massimo scoperto[4] è il corrispettivo pagato dal cliente all’intermediario per compensare l’onere, in capo a quest’ultimo, di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo di somme oltre il fido accordato al cliente sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo;

-        clausole – comunque denominate - che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma;

-        clausole che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.

 

Il medesimo comma dispone che la sanzione della nullità non operi in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, ovvero il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate.

La predeterminazione di tali elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

La norma infine fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

 

Il comma 2 prevede che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi siano comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, ai fini dell’applicazione di una serie di disposizioni:

-        le norme del Codice civile (articolo 1815 c.c.) in materia di interessi usurari;

-        le norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell’articolo 644 del Codice penale;

-        le norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura (per cui cfr. infra).

 

Il medesimo comma demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l’emanazione di disposizioni transitorie in relazione all'applicazione del citato articolo 2 della n. 108 del 1996. Tale adempimento è finalizzato a stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi del comma 2, la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .

Secondo il comma 3, le banche e gli intermediari finanziari ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi di cui supra.

Infine (comma 4) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del citato comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

 

Infine, il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce l’obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento, entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Si precisa che tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista pei contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.

La norma opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, che sancisce l’inefficacia delle condizioni generali di contratto favorevoli a chi le ha predisposte, ove esse non siano specificamente approvate per iscritto dall’altra parte.

 


 

Articolo 2-ter
(Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 2-ter.

(Utilizzo del risparmio degli enti locali).

 

1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:

 

  a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;

 

  b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

 

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

 

L’articolo in esame, aggiunto durante l’esame in sede referente dalle Commissioni V e VI, prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l’anno 2009[5], le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:

§      dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione;

§      dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007 (legge n. 222 del 2007) ha previsto alcune disposizioni volte ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

Il comma 1 del citato articolo 11 ha infatti previsto l’attribuzione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di contributi fino a 30 milioni di euro annui, ai comuni e alle province – su loro richiesta – per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2007-2009.

I predetti contributi, disposti entro il limite di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all’articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504 del 1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.

La corresponsione dei contributi si basa su una certificazione da presentare, secondo le modalità che sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2008[6].

 

All’attuazione delle disposizioni in esame si provvede con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Le modalità di attuazione delle disposizioni devono garantire che gli effetti da esse derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non eccedano 5 milioni di euro per l’anno 2009[7].

 

La disposizione in esame risulta analoga ad altre disposizioni vigenti, tutte sostanzialmente finalizzate ad agevolare, attraverso l’esclusione di alcune tipologie di spese in conto capitale dal calcolo dei saldi relativi al Patto di stabilità, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno.

 

A tale riguardo, si ricorda il comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), come riformulato dal comma 41 della legge finanziaria per il 2009, il quale prevede che non vengano conteggiate nel saldo di riferimento dell’anno 2007 alcune voci di entrata (nello specifico, quelle derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare) qualora le relative risorse siano destinate dagli enti locali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

Analogamente, l’articolo 2, comma 41, lett. b), della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) prevede l’esclusione dal computo del saldo di alcune voci di entrata provenienti dallo Stato e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali.

 

Si ricorda, inoltre, che la legge finanziaria per il 2009, che reca varie modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, ha introdotto anche alcune norme volte ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno - di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008[8]- nelle ipotesi in cui tale mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

In particolare:

§       l’articolo 2, comma 41, lett. f) - che inserisce il comma 21-bis nell’art. 77-bis del D.L. n. 112 - stabilisce la non applicazione delle misure sanzionatorie nel caso in cui il mancato rispetto del Patto per l’anno 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni già regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008);

§       l’articolo 2, comma 48 prevede l’esclusione delle sanzioni agli enti locali qualora il mancato rispetto del Patto sia dovuto a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia, approvato d’intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell’ambito degli stanziamenti di propria pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Il beneficio spetta però soltanto agli enti che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell’anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007. Per beneficiare della misura, si richiede la presentazione di una istanza da parte degli enti locali interessati.

Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia è prevista, inoltre, l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 


 

Articolo 3, commi 1 e 8-13
(Blocco e riduzione delle tariffe)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

(omissis)

(omissis)

8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

8. Identico.

9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

 

9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti princìpi:

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti princìpi:

    a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

    a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

    b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;

    b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

    c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

    c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

 

    d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

 

    e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

 

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

 

10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

 

    a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

 

    b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;

    a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

    b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

    b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese.

In tale ottica, il comma 1 sospende - dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sino a tutto il 2009 - l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici. Con una precisazione introdotta dalle Commissioni V e VI si è previsto che sono fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.

Fanno eccezione rispetto a tale sospensione:

§      i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

§      le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas (il riferimento a questi ultimi settori è stato inserito nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI).

Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’articolo in esame.

Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

 

Il comma 8 prevede il monitoraggio, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Entro il 28 febbraio 2009, la stessa Autorità adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

 

Si segnala che in data 10 aprile 2008 è stato firmato dal Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi, un Protocollo d’intesa per intensificare la collaborazione fra le due istituzioni nel monitoraggio dei prezzi dell’elettricità e del gas, in uno scenario in cui le tensioni internazionali sui prezzi delle materie prime energetiche producono impatti significativi sui costi del sistema produttivo italiano e delle famiglie.

L’elemento cardine della collaborazione fra l’Autorità e il Garante riguarderà l’attivazione di specifiche iniziative e verifiche, il cui coordinamento operativo sarà assicurato da un gruppo di lavoro congiunto, che si avvarrà anche delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni dei consumatori presso le due istituzioni.

 

Il comma 9, integrato e modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni V e VI, in primo luogo estende l’accesso alla tariffa elettrica agevolata introdotta dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007 (cfr. infra)anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

 

Si osserva che non è chiara la portata normativa della disposizione, dal momento che il menzionato decreto del 28 dicembre 2007 già riconosce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti in gravi condizione di salute. In particolare, l’articolo 3 riconosce tale compensazione ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

Andrebbe quindi chiarito se la disposizione non intenda invece estendere ai clienti in gravi condizioni di salute le stesse agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 2 del menzionato decreto per i clienti domestici in condizioni di disagio economico (riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%).

 

Lo stesso comma introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2009 - un regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas (cd. bonus gas) che si affianca a quello gia previsto per il settore elettrico.

 

Bonus elettrico

La tutela dei clienti domestici in particolari condizioni di disagio costituisce uno dei cardini della riforma del sistema tariffario dell’elettricità conseguente alla completa liberalizzazione del settore elettrico (dal lato della domanda) avviata a partire dal 1° luglio 2007. La riforma a tutela dei clienti domestici in particolari condizioni di disagio ha richiesto l’intervento congiunto e coordinato del Governo che ha provveduto, con il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, alla definizione dei criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di elettricità e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per quanto riguarda la definizione delle tariffe.

Il decreto del 28 dicembre 2007[9] del Ministro dello sviluppo economico ha provveduto alla definizione dei criteri e modalità per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate (bonus) per soggetti economicamente svantaggiati e in particolari condizioni di salute, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2006 (L. n. 266/05, art. 1, comma 375[10]), nonché dal decreto-legge 18 giugno del 2007, n. 73[11], per superare il sistema agevolativo allora in vigore nel quale l'agevolazione del prezzo dell'energia (detta "fascia sociale") non veniva riservata a chi si trovava in reali condizioni di disagio economico, ma era riconosciuta a tutti i clienti con bassi consumi. Pertanto le famiglie numerose, e con redditi bassi, superando la soglia di consumo determinata per lo sconto, perdevano il diritto all'agevolazione, mentre famiglie composte da una o due persone, con bassi consumi, ne godevano appieno.

La definizione della compensazione spetta all’Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che vi provvede nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico

Si ricorda che l’art. 46, comma 1-bis, del DL 31 dicembre 2007, n. 248[12] ha prevista l’applicazione anche al settore del gas delle disposizioni di cui al citato comma 375 che prevedeva, appunto, la definizione con decreto ministeriale dei criteri per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati.

Secondo quanto disposto dal decreto 28 dicembre 2007 a partire dal 2009 le famiglie in condizioni di disagio economico potranno godere della cosiddetta tariffa sociale (bonus) sulla bolletta elettrica, che garantirà un risparmio del 20%.

Il bonus sociale si applica in favore di:

-        clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, in condizioni di disagio economico con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 7.500 euro annui (si tratta di un indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro);

-        clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno. Un ulteriore bonus fino a 150 euro è destinato ai cittadini utilizzatori di macchinari salvavita energivori.

Gli oneri derivanti dalla compensazione sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (ovvero i costi sostenuti per gli interventi effettuati sul sistema elettrico nel suo complesso per realizzare finalità di interesse dell’intera collettività individuate dal Governo). Per la copertura dei suddetti oneri l'AEEG istituisce un’apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico[13].

Le modalità applicative per l’attivazione del nuovo regime di tutela sociale sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, sono state emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con le delibere ARG/elt 117/08 del 6 agosto 2008 e ARG/elt 152/08.

Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009 (delibera ARG/elt 117/08).

Per accedere alle compensazioni i clienti domestici possono presentare domanda al Comune di residenza fornendo gli elementi informativi (dati anagrafici, alcuni dati contenuti nella bolletta, attestazione ISEE, ecc.). I moduli sono reperibili sia sul sito dell’Autorità che presso i comuni.

Per l'accesso alla compensazione relativamente all'anno 2009 e, retroattivamente all'anno 2008, si deve presentare richiesta entro il 28 febbraio 2009.

Nel caso di persone in gravi condizioni di salute, la richiesta deve essere corredata del certificato ASL che attesta le condizioni di salute di uno dei componenti del nucleo familiare tali da richiedere l'uso delle apparecchiature medico-terapeutiche ad alto consumo di energia.

Il Comune rilascia al cliente un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e provvede a comunicare all'impresa distributrice di energia elettrica le informazioni necessarie ad attivare l'agevolazione, applicata dal secondo mese successivo alla comunicazione del Comune.

 

La compensazione della spesa, che tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali (precisazione introdotta dalle Commissioni V e VI), viene riconosciuta in modo differenziato in relazione alle diverse zone climatiche ed in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio, al netto delle imposte, indicativamente del 15%.

La procedura di accesso al bonus gas prevede la presentazione di un'apposita richiesta al comune di residenza secondo le modalità stabilite per l’accesso alle tariffe elettriche agevolate (cfr. supra).

La norma dispone che gli oneri derivanti dalla compensazione siano coperti, nelle regioni a statuto ordinario, con le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 26/2007 e dell’art. 14, comma 1, della legge n. 448/2001. Una modifica apportata dalle Commissioni V e VI prevede che, per il solo 2009, continui ad essere destinata alle finalità di cui dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 26/2007 la somma di 47 milioni di euro.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) all’art. 2, comma 3, concernente interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, stabilisce che a decorrere dal 2009 i relativi stanziamenti siano quantificati in tabella C della legge finanziaria (art. 11, co. 3, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 468). Il comma 4 dello stesso articolo dispone conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, l’abrogazione del richiamato art. 14 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) disciplinante a sua volta la riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano e contenente la previsione della quantificazione degli stanziamenti in tabella C a decorrere dal 2005.

 

Le suddette risorse di bilancio, come risulta dalla relazione tecnica che accompagna il d.d.l. di conversione in esame, sono iscritte nella tabella C del disegno di legge AS 1209 (finanziaria per il 2009) sotto la dicitura “art. 14, comma 1, legge 448/2001” (MEF), e ammontano a 96,5 milioni di euro per il 2009, 88,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Lanorma stabilisce che qualora le risorse dovessero risultare insufficienti a coprire gli oneri derivanti dalle agevolazioni, la parte mancante deve essere posta a carico dei titolari di utenze non domestiche mediante l’istituzione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di un’apposita componente tariffaria destinata ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico. All’AEEG è altresì demandata la definizione delle altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del bonus gas.

 

Riguardo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, si segnala che l’art. 16 del d.d.l. AS 1195 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, ne dispone la soppressione prevedendo il trasferimento della gestione delle relativa attività (oltre che le risorse strumentali, finanziarie e di personale) all’Acquirente unico S.p.a., fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici S.p.a. (GSE).

 

Il comma 9-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI, riconosce come destinatarie delle tariffe elettriche agevolate e della compensazione della spesa per la fornitura di gas anche le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro.

Si ricorda che l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata e che viene calcolato sulla base della composizione del nucleo famigliare, dei redditi percepiti e dal patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109[14], modificato dall’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2008 (L. 244/07) individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (articolo 1). In particolare, il comma 3-bis, attribuisce alle autorità competenti in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la facoltà di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza. Ai fini della determinazione dell’ISEE rilevano, ai sensi dell’articolo 2, la composizione del nucleo familiare, la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare e la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare. Con riferimento a ciascuna prestazione sociale, l’ente erogatore può prevedere ulteriori requisiti necessari che comunque si aggiungono a quelli previsti per il rilascio dell’attestazione ISEE (articolo 3).

 

I commi da 10 a 13 intervengono in materia di disciplina del mercato elettrico e di dispacciamento dell’energia elettrica.

In particolare il comma 10, modificato dalle Commissioni V e VI, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese riducendo il prezzo dell’energia elettrica, detta alcuni principi a cui, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione (compreso il termine finale del processo di adeguamento di cui alla lettera a): cfr. infra), dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Tali principi prevedono:

a) la determinazione del prezzo dell'energia, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, sulla base dei diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) l’istituzione, in sede di prima applicazione, di un mercato infragiornaliero dell’energia, in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l’apertura del mercato dei servizi di dispacciamento, con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell’energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) il mantenimento, da parte del Gestore del mercato elettrico, della riservatezza sulle informazioni relative alle offerte di acquisto e vendita per 7 giorni al massimo, fatti salvi i casi in cui sussista un obbligo di comunicazione. La pubblicazione delle informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità avrà cadenza mensile;

d) l’attuazione della riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, al fine di consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l’acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell’energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) l’attuazione dell’integrazione funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento, favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

 

In sostanza, rispetto al testo iniziale, la modifica più rilevante introdotte al comma 10 nel corso dell’esame in sede referente, per quanto riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, consiste nella previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi di cui alla lettera a), basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall’istituzione di un mercato infragiornaliero dell’energia in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall’integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento.

 

Il comma 10-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotti misure di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

Si ricorda che, nel testo iniziale del decreto in esame, era prevista invece la possibilità da parte dell'AEEG di effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone con anomalie nell'offerta o con insufficiente livello di concorrenza (comma 10, lettera b)).

 

Il comma 10-ter, introdotto dalle Commissioni V e VI, prevede l’invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009. Tale segnalazione, che viene resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e per l’eliminazione di eventuali anomalie del mercato. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il Ministro dello sviluppo economico può adottare uno o più decreti sulla base di tali proposte dell’AEEG, in particolare riguardo a misure per:

§      promuovere l’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche tramite piattaforme comuni per la negoziazione e l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i paesi limitrofi;

§      sviluppare i mercati a termini fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, per garantire un’ampia partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

 

Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell’ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell’energia (96/92/CE).

Per quanto concerne la disciplina del mercato elettrico[15], si ricorda che con decreto del 19 dicembre 2003 il Ministro delle attività produttive ha emanato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, che ha attribuito al Gestore del mercato elettrico (GME) a partire dall’8 gennaio 2004, la responsabilità delle proprie funzioni relativamente all’organizzazione e alla gestione economica del mercato elettrico. Il testo integrato è stato modificato da ultimo, con il decreto del 17 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, che ha introdotto il mercato a termine fisico dell’energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE), nonché la previsione del ruolo di controparte centrale del GME anche per le contrattazioni concluse sul Mercato dei certificati verdi.

 

Si ricorda che dal 31 marzo 2004 è attiva in Italia la Borsa elettrica, prevista dal decreto legislativo n. 79/1999 di liberalizzazione del mercato elettrico. Si tratta in sostanza di un mercato telematico che consente la formazione del prezzo dell’energia mediante l’incontro tra l’offerta di energia dei produttori e la richiesta di energia degli utilizzatori.

A partire dal gennaio 2005 è stata avviata la partecipazione attiva della domanda: tutti i clienti idonei[16] (cioè i clienti che hanno il diritto di contrattare liberamente le condizioni di fornitura di energia elettrica) hanno la facoltà di acquistare l’energia elettrica di cui necessitano direttamente in Borsa.

A partire da tale data non sono più solo i produttori a stabilire quantità di energie associate a determinati prezzi, ma che anche gli utilizzatori, in qualità di compratori, che possono comunicare a che prezzo sono disposti a comprare energia elettrica. L’incontro di queste due dinamiche stabilisce il prezzo.

Attualmente nella Borsa elettrica (Italian Power Exchange – Ipex) il meccanismo di formazione del prezzo è il prezzo marginale di equilibrio (system marginal price). Il meccanismo di formazione dei prezzi delineato dal punto a) del comma in esame e da realizzarsi al termine del periodo di adeguamento, invece, è quello di tipo basato sul prezzo dichiarato (pay as bid).

 

Con riferimento alla struttura del mercato elettrico, esso si articola nel Mercato elettrico a pronti e Mercato elettrico a termine. A sua volta, il Mercato elettrico a pronti si articola in:

 

Il comma 11, modificato dalle Commissioni V e VI, detta i principi e i criteri direttivi ai quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) dovrà adeguare le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, entro il termine previsto dal precedente comma 10 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) e per le stesse finalità ivi indicate: riduzione degli oneri per le famiglie e le imprese e riduzione del prezzo dell'energia elettrica.

Si ricorda che l’attività di dispacciamento, consistente nella gestione dei flussi di energia sulla rete in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della fornitura del servizio, è svolta da Terna S.p.a., la società principale proprietaria della rete di trasporto nazionale (98,3%) per effetto del DPCM 11 maggio 2004, subentrata al GRTN. Terna è concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento riservate allo Stato. Le regole per la valorizzazione dell'energia di sbilanciamento (ovvero l’energia che eccede l'energia programmata, che invece è valorizzata nel mercato del giorno prima) che si determina nel mercato del dispacciamento sono stabilite dalla delibera dell'Autorità n. 111/06[17].

I principi e i criteri direttivi dettati dal comma in esame sono di seguito elencati:

§      obbligo di presentazione di offerte nei mercati da parte di soggetti che dispongono di impianti o raggruppamenti di impianti essenzialiper il fabbisogno dei servizi di dipacciamento – come individuati secondo criteri fissati dall’AEEG conformemente ai presenti principi – alle condizioni stabilite dalla stessa Autorità, che provvede a predisporre meccanismi volti a garantire la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori. Sono ritenuti essenzialiper il fabbisogno dei servizi di dispacciamento gli impianti che risultano indispensabili, sotto il profilo tecnico e strutturale, per risolvere congestioni di rete o per mantenere adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per periodi di tempo significativi;

§      adozione di misure atte a migliorare l’efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei suddetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

 

Il comma 12, modificato dalle Commissioni V e VI, consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone, cui potrà provvedere il Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Si evidenzia che nel comma in esame la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico, mentre il testo iniziale del decreto prevedeva un obbligo per l’AEEG di effettuare tale suddivisione.

 

Si ricorda che con una recente delibera (ARG/elt n. 116/08) l’AEEG ha parzialmente approvato una proposta di suddivisione della rete rilevante in zone predisposta da Terna S.p.a. per il triennio 2009-2011 in attuazione dell’articolo 15 della delibera AEEG 111/06 nella quale, come si rileva nella stessa delibera si prevede, tra l’altro, un aumento del numero di zone in cui è suddivisa la rete rilevante ed, in particolare, si prevede la suddivisione dell’area attualmente afferente alla zona Nord in due zone distinte: Zona NordEst e Zona NordOvest.

Nell’ambito del procedimento istruttorio per la valutazione della proposta di Terna di revisione del numero e dell’estensione delle zone nel mercato elettrico, l’AEEG ha redatto un documento (DCO 24/08,Fondamenti e razionali delle zone: impatto potenziale sul mercato elettrico) con il quale ha inteso portare a conoscenza di operatori, consumatori e soggetti interessati, benefici e criticità che il sistema zonale mantiene nel mercato elettrico italiano, alla luce di quattro anni di operatività del medesimo mercato.

 

Infine il comma 13, modificato dalle Commissioni V e VI, stabilisce che, decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina venga transitoriamente adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si osserva che andrebbe valutato se sia congruo il riferimento anche al comma 12, dal momento che in tale comma la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone sembra prevista in via solamente eventuale, affidandola ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 3, commi 2-7
(Pedaggi autostradali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1o maggio 2009.

2. Identico.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1o gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Identico.

5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo:

5. Identico.

    «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

 

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

    a) identica;

    b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

    b) identica.

    c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;

    a) identica;

    b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

    b) identica.

7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».

7. Identico.

 

 

Il comma 2, ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, prevede la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli incrementi tariffari autostradali relativi all’anno 2009. Tali aumenti saranno invece applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

 

Il comma 3 prevede che, entro il 30 aprile 2009, con apposito DPCM, siano approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

Lo stesso comma disciplina le modalità di emanazione del citato decreto, stabilendo che esso debba essere redatto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009. In seguito all’approvazione di emendamento nel corso dell’esame in sede referente è stato previsto che il decreto dovrà essere emanato sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

Il comma 4 prevede, sempre fino al 30 aprile 2009, anche la sospensione della riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'art. 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006).

Nella relazione tecnica viene segnalato che tale disposizione “comporta minori entrate nell’importo di 87 milioni di euro per l’ANAS”.

Relativamente al richiamato comma 1021 della legge finanziaria 2007, si ricorda che esso ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade. L’importo del sovrapprezzo è pari:

a)       per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009;

b)       per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009.

Lo stesso comma dispone che i conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa., quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa, nonché che conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

 

Il comma 5 integra il disposto dell’art. 8-duodecies, comma 2, del DL n. 59/2008, aggiungendo un periodo volto a consentire alle società concessionarie, ove ne facciano richiesta, di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio.

Relativamente all’art. 8-duodecies del citato DL n. 59/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101), si ricorda che con tale articolo è stata modificata la disciplina relativa alle convenzioni dell’Anas S.p.A., introdotta dall'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Con tale modifica si è avuta l’approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 59/2008 (tra le quali Autostrade per l’Italia).

In proposito, si ricorda che nel corso dell’audizione presso la 13a Commissione del Senato[18] il Presidente dell’Anas si è soffermato sui vantaggi[19] della convenzione perfezionata con Autostrade per l’Italia e sulle modalità di funzionamento della nuova formula utilizzata per il calcolo delle tariffe che - a suo avviso - risulterebbero più vantaggiose per gli utenti, anche rispetto a quanto previsto in altri ordinamenti europei. In particolare il Presidente ha espresso, offrendo una serie di dati tecnici, un “giudizio favorevole sul contenuto delle nuove convenzioni uniche approvate ed in particolare su quella con Autostrade per l’Italia, con specifico riguardo al nuovo meccanismo di determinazione delle tariffe in essa previsto. La necessità di tenere conto dei vincoli posti dalla convenzione previgente, anche alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato, ed i nuovi criteri, rendono il nuovo meccanismo di determinazione delle tariffe più vantaggioso rispetto a quanto in precedenza previsto. Sulla base di proiezioni attendibili è possibile infatti stimare un minore incremento dell’aumento tariffario di almeno il 6 per cento nel quinquennio prossimo, rispetto agli oneri che sarebbero derivati in conseguenza dell’applicazione della formula previgente di calcolo delle tariffe”.

Su quest’ultimo punto analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo cui “il nuovo meccanismo tariffario che prevede il recupero a fine di ciascun anno del 70% dell’inflazione reale comporta in realtà un risparmio in termini tariffari del 6% a fine quinquennio di regolazione. La vecchia convenzione di Autostrade, infatti, prevedeva il recupero a fine anno dell’inflazione programmata e a fine quinquennio il recupero del 100% dell’inflazione reale oltre agli interessi sulla parte non corrisposta. Tale meccanismo è peraltro in linea con i maggiori paesi europei nei quali è previsto il recupero annuale dell’inflazione reale anche fino alla misura del 100% (Francia: 70%; Portogallo: 90%; Spagna: 100%)”.

Si ricorda, peraltro, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sollevato alcune perplessità - con la segnalazione AS 455[20] - circa “gli effetti distorsivi derivanti dalla modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali” prevista nella citata convenzione unica. In particolare, in relazione alla sottrazione al confronto concorrenziale l’Autorità ribadisce, tra l’altro, i seguenti principi:

-        il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per aggiudicare il diritto temporaneo di servire il mercato (concorrenza per il mercato) rappresenta “il metodo più idoneo per creare meccanismi concorrenziali artificiali in settori, come la costruzione e gestione delle tratte autostradali, con le caratteristiche di monopolio naturale”;

-        l’introduzione di forme di concorrenza comparativa, rendendo possibile il confronto delle prestazioni economiche di imprese che gestiscono tratte omogenee e che operano pertanto in condizioni “simili”, rafforza l'efficacia dei meccanismi di incentivazione a disposizione del regolatore.

Inoltre, l’Autorità auspica che il sistema prescelto di adeguamento delle tariffe sia definito in modo tale da garantire la massima efficienza produttiva ed allocativa, così che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe più basse per i consumatori.

Tali riflessioni sono state ribadite nel corso dell’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera del 3 dicembre 2008. In particolare, con riferimento al sistema di adeguamento tariffario ancorato all’inflazione, l’Autorità ritiene che esso “non consente di ottimizzare i miglioramenti di produttività nella gestione della rete esistente, né di rivedere periodicamente la formula tariffaria al fine di redistribuire agli utenti gli eventuali benefici derivanti dai recuperi di produttività, i quali restano a vantaggio esclusivo del concessionario.”

Il periodo aggiuntivo introdotto dal comma 5 dell’articolo in commento prevede quindi che la formula del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio sia basata:

§      su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati;

§      sulleseguenti componenti per la specifica copertura degli investimenti:

-       quelli di cui all'art. 21, del DL n. 355/2003, vale a dire quelli contenuti nel piano degli investimenti allegato alle convenzioni, ivi incluso l’eventuale piano di interventi aggiuntivi;

-       quelli nuovi, come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39;

Si ricorda che con la delibera CIPE 26 gennaio 2007, n. 1 è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale». Tale direttiva prevede modalità e criteri omogenei per la redazione delle convenzioni, specifica le modalità applicative del sistema tariffario nel settore autostradale, prevede la remunerazione degli investimenti dei concessionari in proporzione all’effettivo stato di avanzamento del progetto, e disciplina l’aggiornamento del piano economico finanziario al termine di un periodo quinquennale. La successiva delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39[21], ha sostituito integralmente la delibera n. 1 del 2007 ed il documento tecnico alla stessa allegato, definendo in termini più precisi il suo ambito di applicazione e per il resto confermando sostanzialmente le disposizioni della precedente direttiva.

Ai sensi del punto 2.5 dell’allegato[22] alla citata delibera, vengono definiti nuovi investimenti “le opere incluse nelle convenzioni accessive a concessioni autostradali affidate successivamente alla data del 3 ottobre 2006, di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nonché gli investimenti inclusi nelle convenzioni e negli eventuali atti aggiuntivi vigenti alla stessa data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari”.

-       quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.

Ai sensi del punto 2.6 dell’allegato alla delibera CIPE n. 39/2007, il parametro X “è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo regolatorio e costante all’interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l’assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell’incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione”.

 

Come sottolineato da più parti, la formula semplificata prevista dal comma in esame sembra ricalcare quella prevista dalla nuova convenzione unica con Autostrade per l’Italia (ASPI). La norma in commento consente quindi di estendere anche alle altre concessionarie che ne facciano richiesta, la formula tariffaria utilizzata da ASPI.

Si osserva peraltro che la formulazione del testo non chiarisce esplicitamente che la modifica si riferisce a tutte le concessionarie autostradali e non solo a quelle che avevano già sottoscritto gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 59 del 2008.

 

Il comma 6 provvede a modificare in più parti i commi dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 con cui, nel corso della XV legislatura, era stata ridisegnata l’articolazione delle funzioni dell’ANAS quale soggettoconcedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali. Le modifiche recate dal comma in esame prevedono:

a)  la soppressione degli ultimi due periodi del comma 84;

Si ricorda che gli ultimi due periodi del comma 84 prevedono che qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82 (vale a dire, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione), il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta di convenzione e che qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si provvede all’estinzione del rapporto concessorio, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.

b)  l’abrogazione dei commi 87 e 88;

I commi 87 e 88 prevedono l’estinzione del rapporto concessorio nei seguenti casi:

-        il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, non convenga sulla convenzione unica;

-        ANAS S.p.A. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione.

Il comma 87 prevede, altresì, che in tali casi ANAS S.p.A. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara e che nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale.

Relativamente alle lettere a) e b) in commento, si fa notare che probabilmente la ragione delle soppressioni e abrogazioni previste risiede nella necessità di eliminare norme su cui da più parti sono state espresse riserve[23].

 

Il comma 6-bis[24] novella il citato articolo 21 del D.L. n. 355/2003, riguardante la procedura per l’approvazione delle variazioni tariffarie.

La riscrittura operata dal comma in esame conferma l’abrogazione (già prevista dal comma 89, lettera b), del citato articolo 2 del D.L. n. 262/2006) dei commi 1, 2 e 6 dell’art. 21 del DL n. 355/2003, mentre provvede a riscrivere il testo del comma 5 del medesimo articolo 21.

Il nuovo testo del comma 5 prevede una semplificazione che si esplica, nella sostanza, in un accorpamento (e in una riduzione dei termini previsti per le varie fasi dell’iter) delle due procedure previste dal testo previgente per l’approvazione delle variazioni tariffarie annuali, come risulta dallo schema seguente:

Nuovo testo (procedura unica)

Testo previgente (due distinte procedure)

entro il 31 ottobre

entro il 30 settembre

entro il 31 ottobre

Il concessionario provvede a comunicare al concedente:

-    le variazioni tariffarie che intende applicare;

-    la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.

Il concessionario comunica al concedente le variazioni tariffarie che intende applicare.

In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investi­menti, il concessionario comunica al concedente la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre.

nei successivi 30 giorni

nei successivi 45 giorni

nei successivi 30 giorni

Il concedente, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunica­zione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Il concedente, previa verifica della correttezza delle varia­zioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e del­l'economia e delle finanze.

Il concedente, previa verifica della correttezza delle varia­zioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

nei successivi 15 giorni

nei successivi 30 giorni

nei successivi 30 giorni

I citati Ministri, di concerto, ap­provano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato.

I citati Ministri, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato.

I citati Ministri, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato.

 

Nel nuovo testo previsto dal comma in esame viene poi introdotto un periodo volto a disciplinare il contenuto del provvedimento motivato, che può riguardare esclusivamente le verifiche relative:

-        alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi;

-        alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.

 

Si osserva che la lettera b) del comma 6-bis in esame, che abroga alcuni commi dell’articolo 21 del D.L. n. 355/2003, appare superflua in quanto tali commi sono già stati abrogati dall’articolo 2, comma 89, del D.L. n. 262/2006.

 

Il comma 7 prevede la riscrittura della lettera b) del comma 5 dell’art. 11 della legge n. 498/1992, come modificato dall'art. 2, comma 85, del DL n. 262/2006.

Si ricorda che il comma 85 dell’art. 2 del DL n. 262/2006 ha novellato il comma 5 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, elencando, tra gli obblighi cui sono soggette le società concessionarie autostradali, anche quello (previsto dalla lettera b) di “mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture”.

 

La modifica in esame attribuisce l’individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale che le concessionarie devono garantire, non più ad un decreto interministeriale, ma alle convenzioni.

 


 

Articolo 3, comma 13-bis
(Imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli autoveicoli)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

 

13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dell'imposta provinciale di trascrizione.

 

 

Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame del decreto nelle commissioni riunite V e VI, riduce a 50 euro, dall’originaria misura di 150,80 euro, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l’iscrizione al PRA di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli.

Anche la cancellazione delle suindicate ipoteche è esente dalla medesima imposta.

 

Si ricorda che l’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[25] ha attribuito alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999. E’ stato demandato ad un decreto del Ministro delle finanze di stabilire le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.

Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla tabella allegata al D.M. 27 novembre 1998, n. 435.

 

Nel dettaglio, l'importo base nazionale ammonta a 150,81 euro per gli autoveicoli nuovi, usati con potenza effettiva del motore fino a 53 kilowatt e usati rivenduti con atti soggetti a Iva; gli esemplari usati più potenti sono soggetti ad una tassazione di 3,5119 euro a kilowatt.


 

Articolo 4, commi 1-1-bis
(Fondo per il credito per i nuovi nati)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

 

1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 1 dell’articoloin esame è volto ad agevolare l’accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011. A tal fine si dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito fondo rotativo denominato “Fondo di credito per i nuovi nati”, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.

Al Fondo è concessa una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011: alla copertura del relativo dell’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Viene poi demandata ad un apposito decreto non regolamentare emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni riguardanti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo e di rilascio ed operatività delle garanzie.

 

Si deve rammentare che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 19, comma 1) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Tale fondo è espressamente finalizzato a:

-        realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;

-        supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Successivamente l’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto un ulteriore stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tali risorse devono essere utilizzate per le seguenti finalità:

-        istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;

-        iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

-        iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

-        iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia ;

-        valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

-        sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.

La citata legge finanziaria per il 2007 ha disposto altresì che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo in esame per le seguenti ulteriori finalità.

-        finanziare un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

-             realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

-             promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Al riparto delle risorse per il 2007, pari a 220 milioni di euro, si è provveduto con il decreto ministeriale 2 luglio 2007.

Successivamente, il decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 ha destinato le risorse non utilizzate riguardanti le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e quelle non ripartite, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, che vanno ad integrare i fondi destinati allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi.

Da ultimo, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo, con particolare riferimento alla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

Un decreto ministeriale del 22 gennaio 2008 ha previsto un primo riparto delle risorse afferenti al Fondo, ammontanti complessivamente a 190 milioni di euro. Tale somma è stata successivamente rimodulata, con decreto del 15 aprile 2008[26], che ha operato una riduzione di 16,8 milioni di euro per effetto del taglio disposto dall’articolo 1, commi 482 e 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

Si ricorda, infine, che l’articolo 46-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha modificato l’articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della citata legge finanziaria per il 2007. In particolare, è stato stabilito che nello sviluppo di progetti che diffondono e valorizzano le migliori iniziative in materia di politiche familiari siano comprese le iniziative adottate da enti pubblici e privati e da associazioni, oltre a quelle promosse da enti locali e imprese, come già previsto in precedenza.

Si ricorda infine che la Tabella C della legge finanziaria per il 2009 (capitolo 2102 “Fondo delle politiche per la famiglia”) prevede uno stanziamento di 187 milioni di euro circa per il 2009.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, integra, per il 2009, il “Fondo per il credito per i nuovi nati” di 10 milioni di euro. L’integrazione è disposta per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o con bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori delle malattie rare di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 124/1998 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ha stabilito che con due distinti regolamenti sono individuate, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti (lett. a)) e le malattie rare (lett. b)) che danno diritto a prestazioni sanitarie in regime di esenzione. Con il D.M. 18 marzo 2001, n. 279 è stato adottato il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

 

Le disposizioni in commento specificano, inoltre, che, in ogni caso, l’ammontare complessivo dei contributi per il 2009 non deve superare il predetto importo di10 milioni di euro.

 


 

Articolo 4, comma 2
(Disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

2. Identico.

«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

 

4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009».

 

 

 

Il comma 2 interviene in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato. In particolare, viene riscritto il comma 4 dell’articolo 9 del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77[27], prevedendo che siano riscattabili i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a domanda dell’assicurato e senza oneri per il Fondo Nazionale del servizio civile.

La norma riguarda i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e quelli della gestione separata[28] di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[29].

La domanda indicata al presente comma viene presentata secondo le modalità disciplinate all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338[30]. Tale norma prevede che nelle ipotesi di omesso versamento dei contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro può chiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. A tal fine, il datore di lavoro deve esibire all’INPS documenti di data certa dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione corrisposta al lavoratore. In ogni caso, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno, sempre ché fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione. In ogni caso per la costituzione della rendita il datore di lavoro o il lavoratore devono versare la riserva matematica calcolata sulla base di precise tariffe[31]

 

La norma in commento introduce poi due ulteriori commi all’articolo 9 del D.Lgs. n. 77/2002. Il comma 4-bis prevede che gli oneri da riscatto possano essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili, senza interessi per la rateizzazione.

Infine, con il comma 4-ter, si prevede la cessazione a partire dal 1° gennaio 2009 di qualsiasi obbligo contributivo ai fini del precedente comma 4 a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.

 

Nella relazione illustrativa si ricorda che il regime precedente all’introduzione del decreto legislativo n. 77 del 2002 era basato sull’obiezione di coscienza. Agli obiettori in servizio sostitutivo civile era riconosciuto il beneficio previdenziale secondo il principio della contribuzione figurativa, senza richiedere oneri finanziari né all’ufficio nazionale né all’obiettore. La norma in esame è volta, pertanto, a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale del servizio civile, introducendo un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio medesimo. Tale norma risulta particolarmente urgente per garantire che ai giovani volontari che saranno avviati già dal gennaio 2009 si applichi il nuovo sistema contributivo, condizione quest’ultima indispensabile per liberare quelle risorse finanziarie assolutamente necessarie per assicurare il funzionamento del complessivo sistema del servizio civile. Tale sistema, dopo gli anni di applicazione della normativa di settore, contribuisce fortemente a sostenere gli interventi di assenza alle famiglie con forti problematicità costituendo un prezioso sostegno umano e psicologico ma anche materiale ed economico. La presenza dei giovani volontari impegnati nei vari progetti di assistenza è fondamentale e spesso sussidiaria se non sostitutiva rispetto agli interventi e alle misure che dovrebbero essere garantiti dallo Stato attraverso la rete del welfare.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, la norma in esame prevedendo il venir meno della spesa connessa al versamento della contribuzione a carico del Fondo nazionale del servizio civile determina minori entrate contributive per l’INPS e pertanto è finanziariamente neutra. Si sottolinea, inoltre, che il riscatto previsto determina la possibilità di maggiori entrate per gli enti previdenziali e quindi la maggiore spesa pensionistica futura sarà completamente coperta dai contributi per oneri di riscatto versati dai lavoratori interessati.

 


 

Articolo 4, comma 3
(Riduzione trattamento accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze.

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

Il comma 3 riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Nel testo iniziale del decreto-legge la riduzione d’imposta era limitata al solo trattamento accessorio dei fondi di produttività. A seguito di un emendamento[32] approvato dalle commissioni di merito è stato soppresso il riferimento ai fondi di produttività

Tale riduzione, nonché le modalità applicative della stessa, verranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In seguito a un emendamento approvato dalle Commissioni riunite[33], il termine per l’emanazione del decreto è stato fissato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza. A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto, tra gli altri, dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all’estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità.

 

Nella relazione tecnica si dà conto del procedimento con il quale si è pervenuti alla determinazione dell’onere complessivo previsto nella norma in commento. Per il comparto sicurezza e difesa, così come per il personale del soccorso pubblico, si è considerato l’80 per cento degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007. Da qui è stata ipotizzata una riduzione del carico fiscale per l’IRPEF, addizionali regionali e comunali limitatamente ai soli compensi accessori previsti dai fondi di efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di amministrazione (Corpo dei Vigili del Fuoco) pari in media al 18 per cento. Pertanto, il maggior costo per lo Stato nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro è stato così ripartito: per le Forze Armate e di Polizia in 46,53 milioni di euro; per i vigili del Fuoco in 13,46 milioni di euro.

 

Si fa presente che il successivo articolo 5 del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) ha previsto la proroga delle analoghe misure sperimentali di detassazione dei contratti di produttività nel settore privato.

 


 

Articolo 4, commi 3-bis-3-quater
(Destinazione delle risorse del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

 

3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

 

3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

I commi da 3-bis a 3-quater, frutto dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni riunite in sede referente, destinano a specifiche finalità le risorse del fondo per il servizio antincendi negli aeroporti istituito dall’art. 1, co. 1328, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.

 

Il menzionato comma 1328, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, oltre a prevedere l’incremento di 50 centesimi a passeggero dell’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, istituisce un fondo di 30 milioni di euro, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato.

Alla ripartizione del suddetto fondo si procede con decreti del Ministero dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Il fondo deve essere ripartito tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Le disponibilità di detto fondo sono destinate dal comma 3-bis alle seguenti finalità di valorizzazione e miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

§      una quota del 40 per cento all’attuazione di “patti per il soccorso pubblico”, che dovrebbero essere stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo e dovrebbero essere finalizzati al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal relativo personale;

§      la restante quota del 60 per cento, alla valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico, mediante l’istituzione di una speciale indennità operativa relativa al servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.

 

Il comma 3-ter rimette la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse ai procedimenti negoziali collettivi concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come disciplinati in via generale dall’art. 37 e (per il personale direttivo e dirigente) dall’art. 83 del D.Lgs. 217/2005[34], recante l’ordinamento del personale del Corpo.

 

Il comma 3-quater reca la consueta autorizzazione al ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 4, commi 4-5
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».

4. Identico.

5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Identico.

 

 

I commi 4 e 5 novellano l’articolo 7, comma 3, della legge n. 53 del 2000, concernente l’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati.

Nella versione fino ad ora vigente, l'art. 7, comma 3, della L. 8 marzo 2000, n. 53[35], demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la definizione delle "modalità applicative" di tale estensione (tale decreto non è stato ancora emanato).

Il comma 4 specifica che il decreto ministeriale suddetto deve individuare - oltre alle modalità applicative - i requisiti ed i criteri per l'estensione.

Il comma 5 prevede che il medesimo decreto ministeriale sia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Si osserva che l'estensione dovrebbe riguardare solo i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto e non quelli in regime di trattamento di fine servizio[36].

 

Si ricorda, infine, che i casi in cui i dipendenti privati hanno diritto ad anticipazioni del trattamento di fine rapporto, in base alla normativa vigente, sono i seguenti:

-          spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

-          acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli[37];

-          periodi di congedo parentale, di congedo per la formazione ovvero per la formazione continua[38].

 


 

Articolo 5
(Detassazione contratti di produttività)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 5.
(Detassazione contratti di produttività)

Articolo 5.
(Detassazione contratti di produttività)

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

 

Identico.

 

 

La norma proroga all’anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale.

Tale regime è stato introdotto, in via temporanea, dall’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008[39],

 

L’articolo 2 del D.L. n. 93/2008 ha introdotto, in via transitoria per il periodo luglio-dicembre 2008, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione introdotta riguarda i redditi per lavoro straordinario (comma 1, lettera a)), lavoro supplementare (comma 1, lettera b)) per incrementi di produttività (comma 1, lettera c)). L’ammontare della remunerazione sulla quale applicare l’imposta sostitutiva non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

 

Sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del citato articolo 2 del DL n. 93/2008.

L’ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro.

Rispetto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008, viene elevato da 30.000 a 35.000 euro l’ammontare del reddito da lavoro dipendente, da non superare ai fini dell’accesso al beneficio fiscale.

L’ammontare della remunerazione agevolata, inoltre, viene elevata da 3.000 a 6.000 euro. In proposito si segnala che tale variazione è da collegarsi al periodo temporale cui si applica l’agevolazione: infatti, il DL n. 93/2008 trova applicazione nel secondo semestre 2008, mentre la disposizione in commento si applica all’intero anno 2009.

 

La norma precisa, infine, che qualora il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo d’imposta sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2008 (c.d. CUD), il lavoratore dovrà rilasciare apposita attestazione nella quale dichiara l’ammontare del reddito conseguito nell’anno 2008.

 

La relazione tecnica attribuisce alla norma i seguenti effetti di minor gettito (IRPEF e addizionali).

milioni di euro

anno

2009

2010

2011

Totale

-400

-128

0

 

 


 

Articolo 6, commi 1-4
(Deduzione dall'IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.

2. Identico.

3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Identico.

4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

4. Identico.

 

 

Il comma 1 dispone la deducibilità ai fini IRES e IRPEF del 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.

La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR, DPR n. 917 del 1986).

 

Quest’ultima norma si riferisce al principio della deducibilità delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, nonché diverse dalle imposte per le quali la rivalsa sia obbligatoria o facoltativa, con riferimento alle società e agli enti commerciali residenti. Tuttavia, la deducibilità dell’IRAP in esame deve ritenersi estesa anche ai soggetti che producono reddito d’impresa imponibile ai fini IRPEF, tenuto conto delle norme di carattere generale di cui all’articolo 55, comma 3, del TUIR per le quali, se non diversamente specificato, il reddito prodotto da attività commerciali è considerato reddito d’impresa e all’articolo 56 del TUIR, per il quale il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni del citato testo unico in materia di redditi di società ed enti commerciali residenti[40], le quali si applicano altresì alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Tenuto conto del predetto profilo, nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI è stata modificata la rubrica dell’articolo in esame al fine di includere anche la deduzione dall’IRPEF.

La relazione illustrativa al decreto in esame, infatti, chiarisce che la norma in esame è volta a introdurre una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali[41] e a rendere deducibile tale imposta, ai fini delle imposte sui redditi, considerato che essa colpisce, precisa la relazione, il costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato, nonché gli interessi passivi e gli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati[42].

 

La percentuale forfetaria del 10 per cento è applicata all’imposta dovuta dai soggetti passivi che vienecalcolatasul valore delle produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 (c.d. decreto IRAP) da:

-          società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5);

-          società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);

-          banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);

-          imprese di assicurazione (art. 7);

-          imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

 

La relazione illustrativa peraltro chiarisce che la deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari”, compresi i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) ed e-bis) del decreto IRAP. Tra i beneficiari della deducibilità in esame devono pertanto essere considerate anche le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

 

Ai sensi del comma 1, la quota deducibile determinata in via forfetaria è riferibile:

a)   alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;

b)   alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4.bis.1 del medesimo decreto IRAP.

Ad eccezione del comma 4-bis, i suddetti commi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevedono, nell’ambito delle spese sostenute dal datore di lavoro, alcuni casi di deducibilità per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti.

Il comma 4-bis reca invece deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.

 

Tenuto conto che la deduzione, fissata in misura forfetaria pari al 10 per cento, è riferita ad oneri deducibili parzialmente ai fini IRAP (costo del lavoro dipendente e agli interessi passivi), andrebbe chiarito se la norma trovi applicazione anche nei confronti dei soggetti che non sostengono i richiamati oneri.

 

Il comma 2 riconosce un rimborso forfetario, fissato in misura non superiore al 10% dell’IRAP pagata, ai soggetti che hanno già presentato istanza per il rimborso dell’imposta riferita agli interessi passivi e al costo del lavoro dipendente relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ai fini della individuazione delle annualità interessate si considera il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento stabilito dall’articolo 38 del DPR n. 602/1973[43].

 

Per i contribuenti che al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) non hanno presentato alcuna istanza di rimborso, il comma 3 riconosce ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all’Agenzia delle entrate della predetta istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il predetto termine di decadenza di 48 mesi.

 

Il comma 4, infine, prevede un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso delle istanze di cui al comma 2 in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

La norma prevede infine:

-        l’eventuale completamento dei rimborsi mediante integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi;

-        la definizione delle modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa dell’articolo in esame mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto legge, in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella:

 

milioni di euro

 

2009

2010

2011

 Minor gettito

-1.089,8

-657,4

-642,4

 


 

Articolo 6, commi 4-bis-4-ter
(Disposizioni concernenti territori colpiti da eventi sismici)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

 

4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

 

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame in sede referente, estende l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008, e concernenti i territori dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

La disposizione precisa che i territori ove debbono risiedere o avere domicilio i soggetti interessati dall’estensione operata dal comma in esame sono quelli indicati dai seguenti decreti del Ministero dell’economia e delle finanze:

-        il DM 14 novembre 2002 (G.U. n. 270/2002) recante sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002, che riguarda i comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano;

-        il DM 15 novembre 2002 (G.U. n. 272/2002) recante sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002”, che riguarda i comuni di Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello e Ururi nella provincia di Campobasso e Castelnuovo Monterotaro in provincia di Foggia;

-        il DM 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16/2003) recante sospensione dei termini degli adempimenti tributari per i soggetti residenti nei comuni di Provvidenti in provincia di Campobasso e Pietra Montecorvino in provincia di Foggia.

 

Lo scopo della disposizione è quello di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti.

In particolare, si estende ai citati territori la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l’ambito soggettivo di applicazione di tali benefici.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate si determinano le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009.

Sono anche previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze.

Le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del DL n. 162/2008, cui sembra riferirsi il comma in esame, consentono di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, previste dall’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giungo 2008, n. 103[44].

In base al comma 2 dell’articolo 3, i soggetti interessati[45] dovranno corrispondere il 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate nelle norme a cui è fatto rinvio, al netto dei versamenti già eseguiti. Gli adempimenti dovranno essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, vale a dire mediante una rateizzazione operante in dieci anni, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere da giugno 2009.

Il comma 2-bis estende tali disposizioni ai soggetti privati e, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione. Tale ultima disposizione è una deroga esplicita all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, che prevede l’applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze stesse.

Il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari – diversi dai versamenti – non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate.

In ogni caso, gli adempimenti suddetti devono essere effettuati entro il 16 gennaio 2009. I sostituti di imposta che – ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 1997[46]- hanno chiesto la sospensione dell’effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell’importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall’articolo in esame.

Il comma 4stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determini l’inefficacia della definizione stessa. In tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Lo stesso comma 4 prevede inoltre che – per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze - si applichino le disposizioni dell’art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, riguardanti, rispettivamente, le iscrizioni a ruolo dei crediti relativi alle prestazioni tributarie e contributive. Si stabilisce, inoltre, che - per le somme iscritte a ruolo oggetto della sospensione - il mancato versamento alle prescritte scadenze comporti la riscossione coattiva delle rate non pagate.

Il comma 5rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello a mezzo del quale gli interessati devono comunicare le modalità e i dati di definizione della propria posizione tributaria. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

 

Il comma 4-ter, per la copertura dell’onere derivante dal comma precedente, quantificato in 54,9 milioni di euro per l’anno 2009, 32 milioni per l’anno 2010 e 7 milioni per l’anno 2011, nonché 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, si provvede mediante costituzione di apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Tale fondo ha una dotazione pari a 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l’anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019, ed è alimentato da una corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 


 

Articolo 6, commi 4-quater-4-quinquies
(Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

 

4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010»;

 

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011».

 

4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 4-quater, introdotto nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, proroga all’anno 2010 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta, in via temporanea per gli anni 2007, 2008 e 2009, dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.

 

La legge finanziaria per il 2007[47] ha introdotto, limitatamente al triennio 2007-2009, il diritto alle detrazioni per carichi di famigliaai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:

-        che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

-        di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile[48], che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.

I soggetti non residenti[49], ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del TUIR non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.

 

La lettera b) del comma in esame stabilisce che la detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2011.

 

Il comma 4-quinquies, introdotto dalle Commissioni V e VI in sede referente, dispone una riduzionedi 1,3 milioni di euro per il 2010 e di 4,7 milioni per il 2011 del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 (legge n. 126 del 2008) allo scopo di attribuire alle Amministrazioni un margine di parziale reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa che risultano ridotte in applicazione del comma 1del citato articolo 5 in esame, da utilizzare per far fronte ad eventuali esigenze gestionali[50].

 

Si ricorda che quest’ultima disposizione riduce le autorizzazioni di spesa riferite alle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, al decreto-legge n. 248 del 2007 (c.d. “proroga termini”) e al decreto-legge n. 269 del 2003 (collegato alla legge finanziaria 2004) per complessivi 1.010,5 milioni per il 2008, 842,3 milioni per il 2009 e a 644,5 milioni per il 2010.

 

Il predetto Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia[51] con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Successivamente, l’art. 60, co. 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) ha integrato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Si segnala che il Fondo è stato oggetto di numerose decurtazioni e pertanto le dotazioni correnti, al lordo degli eventuali impieghi, non coincidono complessivamente con gli stanziamenti sopra richiamati.

 


 

Articolo 6-bis
(Disposizioni in materia di disavanzi sanitari)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di disavanzi sanitari).

 

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.

 

2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

 

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequi­librio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispon­dente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifi­cazioni.

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato aggiunto l’articolo 6-bis, che introduce nuove disposizioni in materia di spesa sanitaria.

Con il comma 1 si autorizza l’erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria[52] in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi[53] per il riequilibrio economico finanziario e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi.

In particolare, la disposizione estende l’applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[54] anche nei confronti delle regioni che si trovano nella situazione sopra descritta e ne facciano richiesta.

 

Il citato comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 2008 prevede, con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento della spesa sanitaria a carico dello Stato in favore di quelle regioni che hanno sottoscritto accordi per il conseguimento dell'equilibrio economico e nelle quali è stato nominato il commissario ad acta[55]. Tale previsione opera in derogaa quanto stabilito dall’articolo 8 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005[56] e dagli accordi per il rientro dai disavanzi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il manifestarsi, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento, di una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l’ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b) l’adozione, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi ad opera del Tavolo di verifica degli adempimenti[57] e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza[58], di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

Il finanziamento può essere deliberato a condizione che la regione interessata provveda alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine del 31 dicembre 2008.

Ai sensi del comma 2 le somme sono erogate alle regioni a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il citato piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita dallo stesso.

Il comma 3 è volto ad assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi all’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari con riferimento all’anno 2008.

In particolare, si dispone che le regioni, per le quali non sono stati raggiunti gli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico finanziario individuati dai Piani di rientro, non sono tenute ad incrementare, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive[59], limitatamente all’importo per il quale le citate regioni hanno adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura idonee e congrue a realizzare l’equilibrio nel settore sanitario per il medesimo anno.

Resta ferma comunque l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159[60].

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007prevedela nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai Piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile. In particolare, il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare la regione ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di rientro dai deficit sanitari.

Il comma 2 prevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nell’ipotesi che la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui gli atti e le azioni posti in essere, valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

La norma contempla, altresì, la facoltà del commissario ad acta di disporre motivatamente, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore.

Da ultimo, il comma 2-bis prevede che icrediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta.

A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti in questione non producono interessi.


 

Articolo 7
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 7.

(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

Articolo 7.

(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

2. Identico.

L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, interviene sulla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto disponendo che l’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio diviene esigibile al momento dell’incasso qualora quest’ultimo sia successivo al momento dell’emissione della fattura.

Il testo originario del decreto legge dispone che la disciplina della c.d. IVA ad esigibilità differita trovi applicazione in via temporanea per il triennio 2009-2011. Con emendamento approvato nelle commissioni riunite V e VI viene introdotto a regime il criterio di cassa in luogo di quello di competenza ai fini della determinazione del debito IVA.

Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate (e, pertanto, la relativa IVA diviene esigibile) al momento della consegna o spedizione del bene stesso. Per i beni immobili la cessione è efficace ai fini IVA al momento della stipulazione del contratto.

L’IVA esigibile, al netto dell’IVA detraibile (ossia di quella relativa agli acquisti di beni o servizi e regolarmente registrata negli appositi libri contabili) deve essere versata dal contribuente entro il giorno 16 del mese successivo[61] a quello cui si riferisce la liquidazione dell’imposta (articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998).

L’articolo 6 del DPR n. 633/1972 prevede, tuttavia, alcune deroghe all’applicazione della disciplina generale. In particolare, il secondo periodo del quinto comma individua le ipotesi in cui l’esigibilità dell’imposta è determinata in base al criterio di cassa (c.d. regime IVA in sospensione d’imposta che si applica, ad esempio, nel caso di fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

 

La norma estende l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione. Sono, pertanto, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere notevoli incertezze applicative.

 

Il comma 2 della norma in esame, in merito all’ambito soggettivo di applicazione della norma, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione del volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento.

La relazione tecnica allegata al provvedimento, al fine di stimare gli effetti finanziari, ipotizza che la soglia possa essere fissata in misura pari a 200.000 euro.

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa. Tale termine annuale non si applica se l’acquirente è assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Ai fini della fruizione del beneficio, il contribuente deve indicare nella fattura che si tratta di vendita effettuata con imposta a esigibilità differita. In assenza di tale esplicita indicazione, all’imposta indicata in fattura si applica l’esigibilità immediata.

 

Ai sensi del comma 2, l’efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE[62].

Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 88 del Trattato[63], la Commissione europeaha il compito di controllare gli aiuti di Stato e gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamentela Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione").

La mancata ottemperanza a tale obbligo di notifica preventivo- dal quale si è esentati solo in alcuni casi espressamente previsti, come quello degli aiuti c.d. de minimis – o all’obbligo di attendere l’autorizzazione, fa sì che l’aiuto sia considerato automaticamente illegale fin dall’inizio. Ciò comporta la restituzione dell’aiuto dal momento in cui l’illegalità è sorta, cioè normalmente dal momento in cui se ne è usufruito.

 

Successivamente all’autorizzazione comunitaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità attuative della norma in esame nonché, come già precisato e sulla base delle risorse disponibili, la determinazione del volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento.

Gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto legge, in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella:

 

milioni di euro

 

2009

2010

2011

2012

Totale

-188

-31

-31

+157

 


 

Articolo 8
(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 8
(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)

Articolo 8
(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)

1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007.

1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

 

 

L’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999 individua i presupposti necessari per l’utilizzabilità degli studi di settore[64] in sede di accertamento. In particolare, si stabilisce la regola generale in base alla quale gli studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore, purché i relativi decreti ministeriali di approvazione siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore[65].

 

L’articolo 8 stabilisce che, in deroga al predetto termine stabilito nel D.P.R. 195/1999, gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. A tal fine è necessario il previo parere della commissione prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge n. 146/1998[66].

Si tratta di una commissione di esperti, istituita con decreto del Ministro delle finanze, tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni categoriali e degli ordini professionali. Tale commissione ha il compito, prima della pubblicazione degli studi di settore, di esprimere il proprio parere in ordine “alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono”.

Viene precisato che ai fini dell’integrazione si tiene conto dei dati della contabilità nazionale, nonché di ulteriori elementi acquisibili presso operatori specializzati e delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Benché la norma non lo precisi espressamente, sembra da ritenere che, sulla base delle regole generali che presiedono all’utilizzabilità degli studi di settore a fini accertativi, anche le integrazioni in esame debbano essere oggetto di pubblicazione.

Si segnala inoltre che la norma non specifica se la facoltà integrativa disposta nell’articolo in commento costituisca una norma a regime ovvero se, come potrebbe essere presumibile, andrà esercitata limitatamente al periodo di tempo nel quale sulle risultanze degli studi di settore opereranno gli “effetti della crisi economica e dei mercati” (come riporta il primo periodo dell’articolo) che costituiscono il presupposto della facoltà integrativa medesima.

 


 

Articolo 9
(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace S.p.a., dei pagamenti da parte della P.A.)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 9.

(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.).

Articolo 9.

(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.).

1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti.

1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

 

3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

 

 

Il comma 1 della norma in esame aggiunge un periodo al comma 12, articolo 15-bis, del decreto-legge n. 81 del 2007[67] in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La citata norma del decreto-legge n. 81 autorizzava la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a titolo di regolazione debitoria, per la liquidazione dei rimborsi IVA per le auto aziendali[68] da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) che, per ragioni di armonizzazione fiscale comunitaria, ha escluso limitazioni da parte degli Stati membri alla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli utilizzati nell'attività d'impresa.

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso forfetario da parte dei contribuenti, fissato – da ultimo – al 20 ottobre 2007, l’Amministrazione finanziaria ha potuto accertare che le istanze presentate sono state significativamente inferiori a quelle previste.

La legge finanziaria 2008 ha dunque disposto (articolo 1, comma 95 della legge n. 244 del 2007) la riduzione di 2 miliardi di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa (pari a 5,7 miliardi di euro) concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006.

La Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza pubblica per il 2008 ha confermato una revisione al ribasso dell’onere per lo Stato derivante dalla citata sentenza della Corte di giustizia sull’IVA delle auto aziendali. Inoltre, da una prima contabilizzazione dei rimborsi IVA sulle auto aziendali, effettuata nel conto del 2007 con riferimento alle sole istanze presentate in via telematica con il regime forfetario, l’onore ha fatto registrare un ammontare di 847 milioni di euro.

Conseguentemente, la citata Relazione Unificata per il 2008, sulla base del normale processo di validazione e liquidazione delle istanze ordinarie ha stimato rimborsi per un importo di 400 milioni per ciascun anno del triennio 2009-2011.

 

La nuova disposizione introdotta al comma 12 dell’articolo 15-bis del citato decreto-legge n. 81 del 2007, pertanto, prevede che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse che risultano disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull’autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali (5.700 milioni per ciascun anno) siano iscritte sul fondo di cui all’articolo 50, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato allo scopo di estinguere i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari.

 

Il citato articolo 50 della legge finanziaria per il 2006 ha previsto l’istituzione del Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quantificata in base alle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate, con riferimento al complesso delle partite in sofferenza. La dotazione del triennio è stata peraltro ridotta di 50 milioni di euro per ciascun anno, al fine di provvedere, in via prioritaria, ai debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze (cfr. D.M. economia e finanze n. 106944 del 2006).

Per il 2007, la dotazione è stata ulteriormente ridotta di 100 milioni dal D.L. n. 23/2007, a copertura parziale dell’onere relativo alla soppressione della quota fissa sulla ricetta riguardante le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e successivamente reintegrata di tale somma (100 milioni) dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).

Per quanto concerne le disponibilità finanziarie relative all’anno 2008, si ricorda che la dotazione del Fondo, iscritta nel bilancio 2008 nell’importo di 150 milioni di euro (u.p.b. 25.1.3 della missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare” del Ministero dell’economia e finanze) è stata ridotta di 25 milioni dall’articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge n. 149/2008 (legge n. 184/2008) quale copertura finanziaria per il completamento dei servizi istituzionali dell'UNIRE. Pertanto, per il 2008, risultano disponibili sul Fondo circa 125 milioni di euro.

Per il 2009, il Fondo non presenta alcuna dotazione.

 

La relazione tecnica a corredo della norma in esame chiarisce che la nuova disposizione prevede l’integrazione del fondo per i debiti pregressi al fine sia di consentire all’amministrazione finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali, sia per estinguere i debiti maturati nei confronti dei ministeri, il cui pagamento, secondo i criteri di contabilità nazionale, è considerato come regolazione debitoria pregressa.

 

Secondo quanto previsto dalla nuova disposizione introdotta, le risorse da iscrivere al predetto fondo per l’anno 2008 e 2009 sono finalizzate, rispettivamente:

-        all’estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008;

Tale circolare ha individuato i principi e le regole cui le amministrazioni dello Stato devono attenersi, al fine di attuare le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, inserite nelle leggi finanziarie per il 2007 e 2008. Tra esse si iscrivono, ad esempio, le attività di analisi e revisione dei programmi di spesa (c.d. “spending review”), volte a migliorare il controllo dei conti pubblici e la qualità della spesa.

-        ad essere trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate- Fondi di Bilancio” per essere erogate ai contribuenti a seguito di rimborsi richiesti da più di dieci anni e per i quali valgono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Nel dettaglio, il citato comma 139, articolo 1, della legge finanziaria per il 2008 dispone che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti a titolo di capitale ed interessi per i crediti riferiti all’IRPEF e all’IREG producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

A seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni V e VI in sede referente, è stata disposta nell’ultimo periodo del comma 1 la soppressione del riferimento a tale disposizione, anche per ragioni di coordinamento con le modifiche approvate nel successivo comma 2.

 

Il comma 2 dispone infatti che, per effetto della disposizione contenuta al comma precedente, venga abrogato l’articolo 1, comma 140-bis della legge finanziaria per il 2008(legge n. 244 del 2007). L’abrogazione, per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame del decreto in sede referente, è stata estesa altresì ai commi 139 e 140 del medesimo articolo 1 della legge finanziaria 2008, relativi, rispettivamente, alla maturazione di interessi giornalieri, decorsi più di 10 anni dalla richiesta del rimborso dei crediti fiscali IRPEF e IRPEG (v. supra), e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i suddetti interessi. Nel dettaglio, con quest’ultima disposizione si prevede che la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2008, con riferimento ai rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data ovvero, in tutti gli altri casi, dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso.

Il comma 140-bis, introdotto dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 97 del 2008[69], inoltre ha modificato la disciplina dei rimborsi fiscali per crediti ultradecennali riferiti all’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (IRPEF e IRPEG) e all’imposta sul reddito delle società (IRES), disponendo che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi dei crediti ultradecennali fosse invece destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente[70].

Pertanto, a seguito dell’abrogazione dei suddetti commi, sulle somme oggetto di richieste di rimborso per crediti fiscali IRPEF e IRPEG ultradecennali non ancora soddisfatte non maturano interessi e le quote degli stanziamenti previsti per i rimborsi dei crediti ultradecennali sono ad essi interamente destinate.

 

Il comma 3, inoltre, dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite le modalità per favorire l’intervento di imprese di assicurazione e della SACE s.p.a[71] nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Con una integrazione al comma in esame disposta nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI, è stata prevista una priorità per i casi in cui venga contestualmente offerta una riduzione dell’importo del credito originario.

 

Infine, dalle Commissioni V e VI riunite in sede referente, è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità previste da ultimo nel decreto-legge n. 112 del 2008 rispettivamente agli articolo 77-ter e 77-bis[72], di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Tale certificazione, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del creditore, è finalizzata a consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Gli effetti nei confronti del debitore ceduti decorrono a far data dalla predetta certificazione che può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto escluda la possibilità di cedere il credito medesimo.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 


 

Articolo 10
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 10
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)

Articolo 10
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)

1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali.

Identico.

2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

 

 

 

L’articolo 10 prevede, al comma 1, la riduzione di tre punti percentuali della misura dell’acconto per l’anno 2008 ai fini dell’ imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da parte dei soggetti Ires (società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società che esercitano attività commerciali, altri soggetti assimilati).

Per effetto della norma, pertanto, l’acconto IRES passa dal 100% al 97%, mentre quello IRAP[73] passa dal 99% al 96%.

Per i contribuenti che abbiano già pagato l’acconto secondo le misure ordinarie, compete un credito d’imposta corrispondente al maggiore importo versato, da utilizzare in compensazione sulle imposte altrimenti dovute (comma 2).

Poiché l’ultimo giorno per effettuare i versamenti è stato quello di lunedì 1° dicembre, e, pertanto, è da presumere che molti soggetti non abbiano utilizzato la riduzione di aliquota, l’Agenzia delle entrate ha segnalato, con un comunicato stampa del 26 novembre u.s., che il recupero in compensazione con l’F24 sarà possibile già con i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre.

 

Il comma 3 rinvia ad un DPCM la individuazione delle modalità e dei termini per il versamento delle somme non corrisposte in applicazione del comma 1, ossia del minore acconto IRES e IRAP pagato dai contribuenti. Tale versamento, ai sensi della norma in esame, doveva essere effettuato entro l’anno 2008.

L’articolo 42, comma 6, del decreto legge n. 207 del 2008 (c.d. decreto milleproroghe) attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge dispone, senza novellare il comma in esame, dispone la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l’emanazione del citato decreto.

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento, riferita al testo originario del decreto legge, non attribuisce alla norma alcun effetto finanziario.

In merito agli effetti finanziari, tuttavia, si segnala che il richiamato decreto milleproroghe, nel disporre lo slittamento al 31 marzo 2009 del termine per l’emanazione del DPCM, stima l’onere per il 2008 in 1.730 milioni di euro.


 

Articolo 11
(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 11.

(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato).

Articolo 11.

(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato).

1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.

1. Identico.

2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.

2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.

3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.

4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. Identico.

 

5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

Il comma 1 destina 450 milioni (quale limite massimo) al rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997.

Il richiamato articolo 15 ha integrato le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con le disponibilità di altri fondi di garanzia.

La relazione illustrativa recisa che disposizione si ritiene necessaria in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d’impresa, istituito dal comma 847 della medesima legge finanziaria, nel quale confluiscono varie risorse provenienti dai diversi fondi (tra cui quello previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997), di cui si dispone la soppressione.

 

I 450 milioni di rifinanziamento (quale limite massimo) sono reperiti a valere sulle risorse derivanti dall’attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.

 

L’articolo 2, ai commi da 554 a 556, prevede una specifica destinazione delle risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale[74].

Il comma 555 prevede che in sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 554 sia adottato entro il mese di febbraio 2008.

Il comma 556 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, ai fini del finanziamento degli interventi sopra elencati e nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche delle agevolazioni derivanti dalla legge n. 488/92 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153) sono state accertate le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate nella misura complessiva di 785 milioni di euro.

 

Il comma 2 estende gli interventi di garanzia alle imprese artigiane.

L’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, al comma 3, ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in merito ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

Alla disposizione è stata data attuazione con l’emanazione del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248. In particolare i soggetti beneficiari delle garanzie prestate dal Fondo era individuati nelle PMI (piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane), nei consorzi e nelle società consortili.

Il comma 3 dell’articolo 15 prevedeva, inoltre la stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale. La convenzione prevede, inoltre, un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

Conseguentemente il comma 2 dispone l’integrazione dell’organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.

Il comma 3 riserva il 30% dei 450 milioni (limite massimo) di rifinanziamento del fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dall’articolo 13 del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Con il termine “confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive

Il comma 20 del richiamato articolo 13 dispone che i confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

 

Il comma 4 stabilisce che gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996[75], sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, “comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato”. Tale parte del comma è stata soppressa nel corso dell’esame in sede referente, ed ivi sostituita con una nuova disposizione, nella quale si precisa che la garanzia dello Stato relativa al Fondo in esame viene iscritta (in conformità alla vigente normativa contabile[76]) nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia; agli eventuali oneri che dovessero derivare dall’eventuale attivazione della garanzia si provvede a carico delle risorse iscritte nella unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

 

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2009 è presente l’allegato n. 22 recante l’elenco degli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. Le relative risorse sono allocate sul cap. 7407/Economia, per un ammontare pari a 79 milioni di euro.

 

Inoltre il comma 5 dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

Si ricorda che la società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del D.Lgs. 143/1998 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato infine introdotto il comma 5-bis, in cui si prevede che per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per gli eventi sportivi correlati all’Expo Milano 2015, “è autorizzato il rilascio di garanzie” nei limiti di 13 milioni di euro per l’anno 2009[77].

 

In proposito si segnala che la formulazione della disposizione recata dal comma 5-bis, nonché la previsione di un onere corrispondente all’integrale importo delle garanzie in questione, sembrano far presumere che queste non siano riconducibili alla garanzia dello Stato prevista dall’articolo 13 della L. 468/1978, di cui sopra si è detto. In tale ipotesi potrebbe tuttavia essere opportuno fornire indicazioni circa i caratteri specifici di tali garanzie, quali ad esempio la titolarità delle stesse ed i meccanismi procedurali per l’ eventuale attivazione.


 

Articolo 12
(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 12.

(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali).

Articolo 12.

(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali).

1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'eco­nomia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

1. Identico.

2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza.

2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza. In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.

3. Identico.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.

4. Identico.

5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:

5. Identico:

    a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;

    a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento.

    b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

 

5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.

6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.

6. Identico.

7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.

7. Identico.

8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.

8. Identico.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'eco­nomia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

9. Identico.

    a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

 

    b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

 

    c) utilizzo temporaneo mediante versa­mento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbli­che ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

 

    d) emissione di titoli del debito pubblico.

 

 

9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commis­sioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

10. Identico.

11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.

11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'ar­ticolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.

12. Con decreto di natura non regolamen­tare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

12. Identico.

 

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.

L’articolo 12 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere gli strumenti finanziari a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate dalla legge, essendo la sottoscrizione inoltre condizionata all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione nonché all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

 

Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile.

 

In linea generale, ogni azione attribuisce il diritto di voto. Tuttavia, salve diverse disposizioni di legge, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato ovvero subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ma il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Alcune tipologie di strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, da distribuire ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate) possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati.

 

Tali strumenti finanziari saranno computabili nel patrimonio di vigilanza e saranno emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

 

Il comma 2 stabilisce che gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.

A favore dell'emittente può essere inoltre prevista la facoltà di rimborso o riscatto, qualora la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza.

Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI hanno aggiunto un periodo alla fine del comma, ai sensi del quale in ogni caso il programma di intervento oggetto dell’articolo in esame debba ha l’obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto legge in esame.

 

Secondo il comma 3, la remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile.

 

Il richiamato articolo 2433 del codice civile stabilisce che la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

 

Sempre il comma 3 specifica che, in tal caso, la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.

 

I commi 4 e 5 dell’articolo in esame dettano le condizioni alle quali è subordinata l’operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari.

Nella specie, il comma 4 subordina la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alla condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.

Il comma 5, lettera a), subordina ulteriormente la sottoscrizione, in primo luogo, all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d’intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, che riguardi:

a)      il livello del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie;

b)      le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie;

c)      politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione.

 

Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI hanno modificato la lettera a) in esame, includendo nel suddetto protocollo anche l’assunzione, da parte dell’emittente, dell’impegno di garantire adeguati livelli di liquidità per i creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi e senza alcun onere a carico per la finanza pubblica.

 

Il comma 5, lettera b), subordina la sottoscrizione all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico, che dovrà contenere, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI hanno aggiunto un nuovo comma 5-bis, diretto a prevedere la trasmissione al Parlamento degli schemi dei protocolli d’intenti di cui alla lettera a) e dei suddetti codici etici; in tale ultimo caso, si conferma peraltro quanto già disposto dalla vigente formulazione del comma 5, lettera b), salvo il fatto che viene ora prevista la trasmissione alle Camere degli schemi dei codici etici e non più la loro versione integrale.

 

Il comma 6, prevede che sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze debba riferire periodicamente al Parlamento.

Il Ministro, in particolare, dovrà fornire dati disaggregati per regione e categoria economica.

A tal fine viene istituito presso le Prefetture uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati.

Si precisa che dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.

Al riguardo, si ricorda che attualmente i Nuclei di ricerca economica delle Sedi territoriali della Banca d’Italia elaborano una serie di dati sul finanziamento all’economia che confluiscono nel Bollettino Statistico pubblicato periodicamente dalla Banca. A titolo di esempio, l’ultimo numero del Bollettino contiene, fra l’altro, le informazioni sugli impieghi di seguito indicate.


 

Informazioni sull’intermediazione creditizia

Impieghi

Distribuzione per localizzazione (regioni) e comparti di attività economica della clientela

Impieghi

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e grandi raggruppamenti di banche

Impieghi

Distribuzione per localizzazione (aree geografiche) e branche di attività economica della clientela

Impieghi

Distribuzione per localizzazione degli sportelli (regioni) e della clientela (aree geografiche)

Finanziamenti non bancari

Distribuzione per forma tecnica e localizzazione della controparte (aree geografiche)

Finanziamenti non bancari

Distribuzione per forma tecnica e comparti di attività economica della controparte

Credito al consumo

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni)

Impieghi

Distribuzione per localizzazione degli sportelli (comuni)

Impieghi

Distribuzione per localizzazione degli sportelli (aree geografiche) e per localizzazione (aree geografiche) e comparti di attività economica della clientela

Impieghi

Distribuzione per localizzazione della clientela (province) e gruppi dimensionali di banche

Impieghi

Distribuzione per localizzazione degli sportelli (province)

Impieghi

Distribuzione per localizzazione (province) e settori e sottosettori di attività economica della clientela

 

 

Il comma 7 subordina la sottoscrizione degli strumenti finanziari ad una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. Il comma 8 dell’articolo in esame prevede che sia l'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate a deliberare anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari, condizionando sospensivamente l'esercizio della facoltà di conversione alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.

 

I commi 9 e 10 dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare le operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali di cui ai commi precedenti.

A tal fine, le norme in oggetto riproducono pressoché integralmente la clausola di copertura già adottata dall’articolo 1, commi 8 e 9, del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 - recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali” - al fine di finanziare eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie previsti dal decreto medesimo.

Anche nella fattispecie in esame si prevede infatti che le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione di obbligazioni bancarie siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

I suddetti decreti del Presidente del Consiglio e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

 

Tali risorse – il cui importo non è quantificato - sono individuate, in relazione ad ogni operazione, mediante:

a)  la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute “indisponibili”. Si tratta, in particolare, delle dotazioni di ciascuna missione connesse a:

-       stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

-       spese per interessi;

-       poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni;

-       trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

-       le risorse destinate al fondo ordinario delle università; alla ricerca; al finanziamento del 5 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché, in generale, le spese dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

b)  la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa.

c)  l’utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia;

d)  l’emissione di titoli del debito pubblico.

 

Con riferimento alle suddette modalità di reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni previste dal presente articolo, si osserva come la procedura prevista abbia un carattere innovativo anche rispetto alle più recenti disposizioni previste in materia di flessibilità di bilancio dall’articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008, posto che si demanda ad un DPCM da trasmettere al Parlamento e alla Corte dei Conti l’individuazione delle riduzioni di dotazioni finanziarie stabilite nella legge di bilancio e di singole autorizzazioni legislative di spesa[78].

Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI, hanno introdotto un nuovo comma 9-bis volto ad introdurre un meccanismo atto ad assicurare un puntuale esercizio della funzione di controllo delle Camere relativamente all'eventuale utilizzo con atto amministrativo di risorse autorizzate con legge di bilancio o comunque predeterminate con legge. E’ stato infatti disposto che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica, debbano essere trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario da esprimersi entro quindici giorni; il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, è chiamato a trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione, decorsi inutilmente i quali i decreti potranno comunque essere adottati.

 

Il comma 11 dell’articolo in esame, considerata l’esigenza di rapidità nell’esecuzione degli interventi di ripatrimonializzazione delle banche, secondo quanto spiega la relazione illustrativa al provvedimento, prevede la non applicabilità delle regole sulle maggioranze qualificate previste dal codice civile in caso di esclusione del diritto di opzione per l’adozione delle relative deliberazioni societarie.

Nella specie, il comma 11 stabilisce che le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile adottate ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Il codice civile (articolo 2441) consente di escludere o limitare il diritto di opzione - quando l'interesse della società lo esige - con deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Le norme del codice dispongono inoltre (articolo 2443, comma primo) che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche la suddetta deliberazione di esclusione o limitazione del diritto di opzione. Inoltre (articolo 2443,secondo comma), tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia, dettandone altresì le condizioni: aumento di capitale non ancora perfezionato alla data di entrata in vigore della norma, presenza di un programma di “stabilizzazione e rafforzamento” della banca interessata.

Il richiamato articolo 2368 del codicereca disposizioni in tema di costituzione e funzionamento dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. La prima si costituisce con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, e delibera a maggioranza assoluta, salvo prescrizioni più stringenti dello. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in assenza di diversa prescrizione statutaria. Sono previste regole speciali per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Ai sensi dell’articolo 2369, l'assemblea deve essere riconvocata ove i soci partecipanti non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta dalla legge. Sono recate inoltre disposizioni in merito alle ulteriori convocazioni assembleari - ove necessarie - nonché gli oggetti in materia dei quali si può deliberare in tali ipotesi. Si prevedono poi regole differenziate per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e, al contrario, per quelle che vi fanno ricorso.

 

Sempre il comma 11 dispone la riduzione alla metà dei termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell’intermediazione finanziaria – TUIF).

 

Il comma 12 prevede le disposizioni di attuazione, affidando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di stabilire criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

 

Infine, il comma 12-bis - aggiunto dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente – dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze - nell’ambito della relazione trimestrale al Parlamento sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio, di cui all’articolo 5, comma 1-ter, del citato D.L. n. 155/2008 – riferisca alle Camere anche in ordine all’evoluzione degli interventi di sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali effettuati ai sensi dell’articolo in esame.

 


 

Articolo 13
(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 13.

(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA).

Articolo 13.

(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA).

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 104 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.

«Art. 104. - (Difesa). - Identico».

1-bis. Salvo autorizzazione dell'assem­blea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di asten­sione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

 

1-ter. L'autorizzazione prevista dal com­ma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

 

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».

 

2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

2. L'articolo 104-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».

    a) identica;

    b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».

    b) identica.

3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

3. L'articolo 104-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

    a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;

    a) identica;

    b) il comma 2 è soppresso;

    b) identica;

    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    c) identica.

«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114.

 

 

 

L’articolo 13 in esame provvede a modificare gli articoli 104, 104-bis e 104-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico della finanza (TUF), rendendo applicabili le regole in essi contenute relative alle difese delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto soltanto qualora previste dagli statuti delle società.

 

Gli articoli 104, 104-bis e 104-ter del TUF erano stati modificati ovvero inseriti nel suddetto testo unico dal recente D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, in attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

 

L’articolo 9 della citata direttiva ha infatti stabilito in generale che l'organo di amministrazione della società emittente è tenuto ad ottenere l'autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti prima di intraprendere qualsiasi atto od operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta pubblica di acquisto, ad eccezione della ricerca di altre offerte, e, in particolare, prima di procedere all'emissione di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente all'offerente di acquisire il controllo della società emittente.

L’articolo 11 ha inoltre stabilito in generale che tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste nello statuto della società emittente non si applicano nei confronti dell'offerente durante il periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata. Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l'adozione della direttiva non si applicano nei confronti dell'offerente durante il periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata. Le restrizioni al diritto di voto previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l'adozione della presente direttiva, non hanno effetto nell'assemblea generale che decide eventuali misure di difesa.

L’articolo 12 dispone tuttavia che gli Stati membri possono riservarsi il diritto di non esigere che le società con sede sociale nel loro territorio applichino i citati articolo 9, paragrafi 2 e 3, e articolo 11. Quando si avvalgono di tale opzione, gli Stati membri devono comunque conferire alle società con sede sociale nel loro territorio la facoltà, che è reversibile, di applicare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 11.

 

Lo Stato italiano ha recepito in un primo tempo la direttiva con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 dando attuazione agli articoli 9 e 11 della stessa, non avvalendosi quindi del diritto di non esigere che le società con sede sociale nel territorio nazionale applichino i citati articolo 9, paragrafi 2 e 3, e articolo 11.

 

L’articolo 104 del TUF (Difese), come novellato dal comma 4 dell’articolo 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, di recepimento della direttiva 2004/25/CE, aveva infatti previsto che, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

L’articolo 104-bis del TUF (Regola di neutralizzazione), come inserito dal comma 5 dell’articolo 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, di recepimento della direttiva 2004/25/CE, aveva poi previsto in generale che nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.

 

L’articolo 13 in esame modifica ora gli articoli 104, 104-bis e 104-ter del TUF prevedendo che le regole ivi contenute si applichino ove siano previste dagli statuti delle società. La finalità della norma, in sostanza, è quella di consentire alle società che non adottino tali norme nei propri statuti una più efficace difesa del controllo azionario nei casi di offerta pubblica di acquisto ostile.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 13 in esame provvede a sostituire l’articolo 104 del TUF, prevedendo appunto che gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.

 

I commi 1-bis ed 1-ter dell’articolo 104 prevedono che, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione dell’offerta e fino alla chiusura dell'offerta stessa ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada.

 

Il comma 2, lettera a), dell’articolo 13 in esame provvede a modificare l’articolo 104-bis del TUF, prevedendo appunto, fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, del TUF, che soltanto gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 104-bis.

La lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 aggiunge, al comma 7, dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» le parole: «e al diritto di voto».

 

Analogamente, il comma 3, lettera a), dell’articolo 13 in esame provvede a modificare l’articolo 104-ter del TUF, prevedendo che soltanto qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

Il comma 3, lettera b), dell’articolo 13 in esame provvede ad abrogare il comma 2 dell’articolo 104-ter del TUF, che prevedeva che nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera.

Il comma 3, lettera c), dell’articolo 13 in esame provvede a sostituire il comma 4 dell’articolo 104-ter del TUF, prevedendo ora che qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea – e comunicata al mercato secondo le regole vigenti - in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta.

 

Si ricorda che l’articolo 21, comma 2, della direttiva 2004/25/CE prevede che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla citata direttiva.

 


 

Articolo 14, comma 1
(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 14.

(Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

Articolo 14.

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.

1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 14 in esame, come modificato in sede referente, abrogando alcune norme del testo unico bancario, provvede, in attuazione della direttiva 2007/44/CE, a definire una nuova disciplina riguardante i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari.

 

La direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, provvede a modificare le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

 

Nel dettaglio, la norma in esame abroga i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario[79] (TUB).

 

Il comma 6 dell’articolo 19 del TUB stabilisce che i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

 

Il comma 7 dell’articolo 19 del TUB stabilisce che la Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

 

In relazione a tale abrogazione, il comma 1 disciplina quindi il potere di autorizzazione della Banca d’Italia nei confronti dei soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari.

Nella specie, si dispone che l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB possa essere rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo 19 del TUB e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione.

 

Il richiamato articolo 19 del TUB stabilisce, al comma 1, che la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.

La Banca d'Italia, ai sensi del comma 2, autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. Secondo il comma 3, l'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Ai sensi del comma 4, la Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. Secondo il comma 5, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

Ai sensi del comma 8, se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione. Il comma 8-bis stabilisce che le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede inoltre che la Banca d’Italia debba accertare la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni nonché la competenza professionale specifica nel settore finanziario, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare.

Alla Banca d'Italia viene quindi attribuito il potere di chiedere ai soggetti interessati ogni informazione utile per condurre le valutazioni di competenza.

 


 

Articolo 14, commi 2-4
(Disposizioni in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 14.

(Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

Articolo 14.

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».

2. Identico.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».

3. Identico.

4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».

4. Identico.

 

 

I commi da 2 a 4 dell’articolo 14 in esame modificano la disciplina che affida all'Agenzia del demanio la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento nell’ambito decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Nella specie, l’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 109 del 2007 stabilisce che l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle relative attività. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

 

L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.

 

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento in esame, il sistema così creato si è rivelato rigido, in quanto impone il ricorso all’Agenzia del demanio anche nei casi in cui l’esiguo valore economico ovvero la natura della risorsa economica congelata consentirebbe il ricorso a modalità alternative di custodia e di gestione dei beni.

Il comma 2 dell’articolo 14 in esame sostituisce pertanto il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, stabilendo adesso che l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis dello stesso articolo 12 (introdotto dal successivo comma 3 della norma in esame) presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il comma 3 dell’articolo 14 in esame aggiunge appunto il comma 18-bis all'articolo 12 del D.Lgs. n. 109 del 2007, secondo cui nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Ciò al fine di tenere conto delle peculiarità della struttura organizzativa aziendale e della natura dei vari soggetti, per i quali l’ordinamento appresta una disciplina normativa di carattere speciale.

 

I richiamati articoli 70 e seguenti del TUB riguardano le ipotesi e la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle banche; l’articolo 98 riguarda l’amministrazione straordinaria della capogruppo; l’articolo 100 riguarda l’amministrazione straordinaria delle società del gruppo.

Il richiamato articolo 56 del TUF ha riguardo all’amministrazione straordinaria e allo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.

In tali casi il nuovo comma 18-bis prevede che il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre, durando l'amministrazione straordinaria per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso.

La Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può comunque autorizzarne la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi.

Viene disposta l’applicabilità, in quanto compatibili, delle seguenti disposizioni dell’articolo 18, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a), applicandosi tali norme anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.

 

Il comma 4 dell’articolo 14 in esame reca un mero coordinamento formale, modificando l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 2007, laddove si riferisce alle attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto, sostituendole con le parole «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».

 


 

Articolo 14, comma 5
(Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 14.

(Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

Articolo 14.

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».

«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.».

 

 

Il comma 5 dell’articolo 14, intervenendo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dispone una integrazione dell’articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi-bis).

L’integrazione disposta dal comma in esame stabilisce che le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell’impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali («programma di cessione dei complessi aziendali»: art. 27, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 270/99) o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti(«programma di cessione dei complessi di beni e contratti»: art. 27, comma 2, lettera b-bis), del D.Lgs. 270/99), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 c.c.

 

La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi). Si trattava di una procedura caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa.

La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", c.d. legge Prodi-bis) che, peraltro, si pone in posizione di continuità rispetto alla disciplina del 1979, nel ribadire la finalità della procedura di amministrazione straordinaria di conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale. Il decreto legislativo n. 270 ha previsto l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in presenza di due requisiti:

a)       un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b)      debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 347 del 2003 (c.d. Legge Marzano) che ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. In particolare, la disciplina di cui al decreto legge n. 347 prevede un diverso iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria rispetto a quello disciplinato dal decreto legislativo n. 270/ 1999.

 

Per quanto concerne, specificamente, le parti del decreto legislativo n. 270 del 1999 sulle quali interviene la disposizione in esame, si fa presente che l’articolo 27 definisce le condizioni per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che le imprese dichiarate insolventi vi siano ammesse qualora presentino “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”, che deve potersi realizzare, in alternativa:

a)  tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

b)  tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);

b-bis)per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»)[80].

L’articolo 56 definisce il contenuto del programma che il commissario straordinario è chiamato a redigere, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità agli indirizzi di politica industriale da esso adottati, secondo uno degli indirizzi fissati dall’articolo 27. Il programma deve indicare:

a)       le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

b)      il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

c)       le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

d)       i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione (comma 1).

Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori (comma 2).

Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato (comma 3).

 

Il trasferimento d’azienda – disciplinato dall’articolo 2112 c.c. e dall’articolo 47[81] della legge comunitaria per il 1990 (L. 29 dicembre 1990, n. 428), come modificati dal D.Lgs. 2 febbraio 20001, n. 18[82], di recepimento della direttiva n. 98/50/CE – consiste nel trasferimento di un'entità economica, vista come un insieme organizzato di mezzi per lo svolgimento di una determinata attività, che mantiene la sua identità, sia pubblica sia privata, indipendentemente dal fatto che venga perseguito o meno un fine di lucro.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro, l’articolo 2112 c.c. stabilisce che il rapporto di lavoro continua con il cessionario e pertanto il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianità di servizio raggiunta prima del trasferimento, nonché quelli previsti nel contratto individuale, con particolare riferimento ai diritti relativi all’inquadramento di categoria e retributivo. Le condizioni di lavoro determinate nel contratto collettivo applicato al momento della cessione sono mantenute fino alla data della sua scadenza, a meno che il cessionario non applichi un altro contratto collettivo (che quindi prevale).

Il soggetto cedente è obbligato in solido con il cessionario per tutti i crediti che il dipendente vantava al momento del trasferimento; tuttavia il lavoratore può liberare il cedente da tali obbligazioni.

Il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dalla disciplina sul licenziamento.

Infine, sempre secondo quanto previsto dall’art. 2112 c.c., il trasferimento può anche riguardare un ramo d’azienda, a condizione che l’attività ceduta sia idonea ad essere collocata utilmente sul mercato, costituendo un’entità economica suscettibile di essere oggetto di un'attività autonoma di impresa da parte dell’acquirente, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

 

Si osserva che andrebbe attentamente valutata la compatibilità della disposizione in esame con la disciplina comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

In particolare, l’articolo 5 della menzionata direttiva prevede che le disposizioni volte al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese o di parti d’imprese, di cui ai precedenti articoli 3 e 4[83], non si applicano (a meno che gli Stati membri dispongano diversamente) ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.

In pratica, la direttiva 2001/23/CE, in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, prevede la possibilità per le normative nazionali degli Stati membri di non applicare le tutele per i lavoratori previste dalla medesima direttiva, purché:

§      il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;

§      tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso.

Si consideri, riguardo a quest’ultimo aspetto, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la direttiva 2001/23/CE si applica anche “allorché, nell’ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell’attività dell’impresa è stato deciso e finché quest’ultima decisione rimane in vigore” (sentenza 25 luglio 1991, nella causa C-362/89, D’Urso c. Ercole Marelli).

 

Sempre con riferimento ai diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, si ricorda che l’art. 47 della legge comunitaria per il 1990 (L. 29 dicembre 1990, n. 428), al comma 6, dispone che, qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione con le rappresentanze sindacali (di cui ai precedenti commi) sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

 

Infine, si ricorda che una disposizione analoga a quella in esame (seppur non del tutto coincidente nella formulazione) è prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162[84], approvato dal Senato, attualmente in corso di esame presso la Camera (AC 1936).

 


 

Articolo 14, commi 6-9
(Disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi)

 

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 14.

(Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

Articolo 14.

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:

6. Identico.

    a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote ecce­dente tale ammontare in misura propor­zionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.

 

    b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

 

7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.

7. Identico.

8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.

8. Identico.

9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.

9. Identico.

 

 

I commi da 6 a 9 dell’articolo 14 in esame stabiliscono che, fino al 31 dicembre 2009, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la società di gestione del risparmio (SGR) può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare e può inoltre prevedere che nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, possa recare pregiudizio all'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.

 

Si ricorda che, secondo le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 58 del 1998, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF), il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società.

Ai sensi dell’articolo 39 del TUF, il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

 

Nel dettaglio, il comma 6 dell’articolo 14 in esame facoltizza il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi, al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, a prevedere due ipotesi di intervento, fino al 31 dicembre 2009.

Secondo la lettera a) del comma 6, qualora le richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR è autorizzata a sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso.

Con riguardo alla sorte delle quote non rimborsate, si stabilisce che esse siano trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.

La lettera b) del comma 6 autorizza la SGR, qualora la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, possa pregiudicare l'interesse dei partecipanti, a deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.

Verrebbero così a sussistere un «fondo aperto», i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo, e un «fondo chiuso», in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

 

Si ricorda che, per quanto riguarda la struttura dei fondi comuni di investimento, l’articolo 37 del TUF affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di determinare, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote; c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Il regolamento stabilisce inoltre le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso.

 

In tale ipotesi, si stabilisce che ciascun partecipante dovrebbe ricevere un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo, disponendosi inoltre che il nuovo fondo non possa emettere nuove quote e che le quote del nuovo fondo vengano rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

 

I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 14 in esame definiscono i profili procedurali, stabilendo in primo luogo che le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole previste al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia.

Se ne dispone l’applicabilità anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.

 

Occorre osservare che tale ultima disposizione, incide retroattivamente – con riguardo, in particolare, alla sospensione del rimborso delle quote ed al trasferimento delle quote ad un fondo chiuso - su obblighi di natura contrattuale già sorti tra privati e dei quali è stato già richiesto l’adempimento dalle controparti. Essa, pertanto, ad evidente tutela del diritto complessivo di tutti i partecipanti al fondo a conseguire il risultato economico di gestione, determina di fatto una compressione, benché di carattere eventuale (in quanto effettuabile solo se ne ricorrono i presupposti stabiliti in norma), del diritto del singolo partecipante. Apparirebbe dunque opportuno stabilire espressamente il termine (dies a quo) da cui ha efficacia la disposizione in commento, che ora è nel testo riferito genericamente alle domanda già presentate.

 

Il comma 8 abroga i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione, mentre il comma 9 affida alla Banca d'Italia il compito di definire con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

 

Le norme attuative dovranno avere particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.

 


 

Articolo 15, commi 1-9 e 12-bis
(Riallineamento e rivalutazione per le imprese che applicano i principi contabili internazionali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.

1. Identico.

2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.

2. Identico.

3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:

3. Identico:

    a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;

    a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;

    b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, nonché dall'applicazione della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico.

    b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.

4. Identico.

5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

5. Identico.

6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli arti­coli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.

6. Identico.

7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'ar­ticolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'ar­ticolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

 

7-bis. Per l'applicazione delle disposi­zioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

8. Identico.

    a) variazioni che intervengono nei princìpi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

 

    b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei princìpi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

 

8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8.

9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

9. Identico.

(omissis)

(omissis)

 

12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

 

 

Le disposizioni in esame, modificate nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, introducono la facoltà, per le società che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di optare per il riallineamento dei valori contabili, con riferimento alle divergenze determinate dall’applicazione di diversi criteri fiscali.

 

I principi contabili internazionali sono regole di redazione del bilancio adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. L’applicazione dei principi contabili internazionali in ambito europeo è diretta ad armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società, a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e a garantire un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. Nel corso degli anni, con successivi Regolamenti della Commissione europea, sono stati approvati i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio (c.d. IAS/IFRS).

L’applicazione degli IAS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.

 

Il D.Lgs. n. 38/2005, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1606/2002, reca disposizioni dirette ad armonizzare l’applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d’impresa.

Le società che applicano per la prima volta gli IAS determinano, necessariamente, dei disallineamenti di valore (dovuti unicamente all’applicazione di diversi principi contabili) tra il bilancio chiuso nell’esercizio precedente (redatto sulla base dei principi civilistici e fiscali italiani) e il bilancio di apertura del primo anno di applicazione degli IAS (redatto in base ai principi internazionali IAS/IFRS). Ciò è dovuto alle necessarie rettifiche delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale cui corrispondono delle variazioni in termini di conto economico, di riserva di patrimonio netto, riserva in sospensione di imposta (imposte anticipate ovvero imposte differite).

In particolare, l’articolo 13 reca disposizioni di natura transitoria in materia di applicazione dei principi contabili internazionali. I commi 2, 5 e 6 consentono, per i soggetti che adottano gli IAS, l’applicazione delle precedenti disposizioni fiscali in materia di valutazione delle rimanenze finali di beni, di costi capitalizzati ovvero dei costi già dedotti e che, in base agli IAS, vengono iscritti all’attivo patrimoniale e degli accantonamenti contabili in appositi fondi che, in base agli IAS, sono eliminati dal passivo patrimoniale.

 

Sulla materia è intervenuta, da ultimo, la legge finanziaria per il 2008[85] la quale, modificando l’articolo 83 del TUIR, ha introdotto, con decorrenza 2008, una specifica disciplina fiscale per i soggetti IAS diretta ad avvicinare il regime fiscale italiano con quello internazionale al fine di ridurre i disallineamenti contabili.

Tra le novità introdotte, si segnala il passaggio dal principio di neutralità degli effetti IAS ai fini fiscali al principio di derivazione dal risultato di bilancio, ovvero alla centralità, ai fini della determinazione della base imponibile, del risultato del conto economico secondo gli IAS. In sostanza, per i soggetti IAS il reddito imponibile è determinato sulla base dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali anche se questi rappresentano una deroga alle tradizionali regole fiscali. Ciò anche in considerazione del fatto che, a seguito della eliminazione del prospetto delle deduzione extracontabili (quadro EC), le società non possono più evidenziare le divergenze tra i valori contabili determinate in base ai principi contabili internazionali e la normativa fiscale[86].

Nell’anno 2008, pertanto, le società che avevano adottato gli IAS dal 2005 (ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005) rilevano due tipologie di divergenze:

-        quelle sorte in sede di prima applicazione degli IAS (c.d. FTA, ossia First time Application);

-        quelle ulteriori, venutesi a creare nei periodi d’imposta successivi e che, fino al 2007, erano evidenziate nel quadro EC.

 

Il comma 1 conferma quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007[87] (finanziaria 2008) ed in particolare:

§      i nuovi criteri di derivazione dell’imponibile fiscale del bilancio IAS, disciplinati dall’articolo 83 del TUIR, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e producono effetti anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dalla medesima legge finanziaria per il 2008[88].

In sostanza, dal 2008 le nuove disposizioni fiscali previste dall’art. 83 del TUIR consentiranno di ridurre le ulteriori divergenze che, annualmente si formano;

§      rimane confermato, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, secondo periodo, della finanziaria 2008, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta degli esercizi precedenti al 2008 se prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58 del medesimo articolo 1. Tale clausola di salvaguardia è stata introdotta, come precisato nella relazione illustrativa, in considerazione della situazione di incertezza in cui si sono trovate ad operare le imprese che hanno adottato gli IAS negli anni precedenti.

 

Pertanto, se, da un lato, la nuova disciplina fiscale per i soggetti IAS (art. 83 del TUIR) riduce, dal 2008, il fenomeno della formazione di nuove divergenze fiscali, dall’altro lato i soggetti in esame continuano a riportare dei disallineamenti dei valori dei cespiti aziendali formatisi sia in sede di prima applicazione degli IAS (FTA) sia nei successivi esercizi fino al 2007.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che, in base alle modifiche introdotte dalla finanziaria 2008, le “imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma”. Tali modifiche rilevano tuttavia dal 2008 mentre “per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento – di difficoltosa gestione amministrativa – dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali” che si è determinato sia in sede di prima applicazione dei principi contabili (FTA) sia nei successivi esercizi fino al 2007.

 

Il comma 2 introduce la facoltà di riallineare le differenze, emerse dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui al comma 1 rispetto ai valori del bilancio iniziale riferito al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i valori al 1° gennaio 2009).

Il riallineamento produce effetti ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali.

La relazione illustrativa chiarisce che la disciplina “ha carattere esclusivamente opzionale” e che, pertanto, le imprese possono scegliere di continuare a gestire i disallineamenti (tra valori civili e fiscali) in base al c.d. doppio binario.

 

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, individua l’ambito di applicazione della disciplina in commento. In particolare, il riallineamento può essere richiesto per i disallineamenti originati:

a)      dall’adozione dei nuovi principi introdotti dall’articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008. Si tratta, come già ricordato, di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale ai fini fiscali utilizzati nel bilancio del 2007 che non si sarebbero manifestate se le modifiche introdotte dalla finanziaria 2008 avessero trovato applicazione a decorrere dal primo anno di applicazione degli IAS.

Per questa tipologia di disallineamento sono previste due modalità di riallineamento, alternative tra loro a scelta del contribuente, disciplinate dai successivi commi 4 e 5.

Non rientrano in questa tipologia di riallineamento alcune divergenze le quali, invece, sono incluse nella tipologia prevista dalla successiva lettera b).

Il testo originario del decreto legge esclude dalla lettera a) i disallineamenti che derivano dalla soppressione del prospetto delle deduzioni extracontabili (quadro EC) nonché quelli emersi in sede di prima applicazione degli IAS (c.d. FTA) per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 38/2005 - si tratta della valutazione dei beni fungibili (comma 2), dell’iscrizione nell’attivo patrimoniale, in qualità di costi capitalizzati, di voci già imputate al conto economico ovvero della eliminazione dall’attivo patrimoniale di costi capitalizzati da imputare nel conto economico (comma 5) e dell’eliminazione dal passivo patrimoniale di fondi di accantonamento (comma 6).

Con emendamento approvato nelle commissioni riunite V e VI alcune tipologie di divergenze precedentemente incluse nelle fattispecie di cui alla lettera b) sono state inserite nella lettera a). Si tratta, in particolare, dei disallineamenti emersi in sede di prima applicazione degli IAS su valori diversi da quelli relativi ai beni fungibili, agli ammortamenti, alle rettifiche di valore e ai fondi di accantonamento.

b)      dalle divergenze emerse in sede di prima applicazione degli IAS con riferimento ai beni fungibili e all’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento.

Come precisato nella lettera a), la lettera b) recepisce le modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente. Il testo originario faceva riferimento a tutte le divergenze emerse in sede di prima applicazione degli IAS.

Le modalità per il riallineamento di questa tipologia di disallinementi sono disciplinate dal successivo comma 7.

 

La relazione illustrativa chiarisce che il riallineamento non può, in ogni caso, applicarsi ai “disallineamenti che sono destinati a prodursi anche in vigenza del nuovo articolo 83 del TUIR[89]. A titolo esemplificativo, la relazione richiama le “plus/minusvalutazioni degli strumenti finanziari rilevate a patrimonio netto, del fair value dei beni d’investimento e dei derivati di copertura di cash flow, dei disallineamenti attinenti all’avviamento e ai beni immateriali a vita indefinita suscettibili di ammortamento solo ai fini fiscali e quindi in via extracontabile, ecc.”.

 

L’opzione per il riallineamento delle divergenze indicate nella lettera a) del comma 3 può avvenire, in via alternativa, ai sensi del comma 4 o del comma 5. e deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

Il comma 4 disciplina il riallineamento della totalità delle differenze positive e negative risultanti dalle voci interessate di cui al comma 3, lettera a).

Qualora il saldo finale delle differenze sia positivo, tale valore è assoggettato ad aliquota ordinaria (IRES, IRAP e eventuali addizionali) separatamente dall’imponibile complessivo. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Se, invece, il saldo finale è negativo, la deduzione concorre, per quote costanti in cinque annualità, alla formazione dell’imponibile complessivo a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

Il comma 5 disciplina il riallineamento delle singole voci individuate nella lettera a) del comma 3 (in alternativa al riallineamento totale delle medesime voci previsto dal comma 4).

La norma chiarisce che per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Il saldo di ciascuna fattispecie, se positivo, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, fissata in misura pari al 16%. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Se, viceversa, il saldo di ciascuna fattispecie è negativo non è ammessa la deduzione ai fini fiscali.

 

Il comma 6 dispone la facoltà di applicare i riallineamenti previsti nei commi 4 e 5 anche nelle ipotesi di aggregazioni aziendali, di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR (rispettivamente, fusione, scissione e regime fiscale del conferente e del conferitario), operate tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS.

In particolare, si dispone che il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare in modo autonomo la disciplina dei riallineamenti con riferimento ai disallineamenti di ciascuno dei soggetti interessati dall’aggregazione.

 

Le divergenze indicate nella lettera b) del comma 3 possono, ai sensi del comma 7, essere riallineate mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Le modalità attuative sono quelle indicate nell’articolo 1, comma 48, della legge n. 244/2008.

Il citato comma 48 della legge finanziaria 2008 ha introdotto una disciplina opzionale circa il riallineamento agevolato tra i valori civili e fiscali mediante applicazione di un’imposta sostitutiva sul maggior valore affrancato[90].

 

Per effetto del rinvio, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è determinata per scaglioni di maggiori valori. In particolare:

§      per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;

§      per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;

§      per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.

Appare opportuno segnalare che la disciplina cui si rinvia prevede anche la possibilità di effettuare una rivalutazione parziale delle voci interessate.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Il medesimo comma 7, inoltre, prevede – limitatamente al riallineamento delle rimanenze di merci di cui al sopra ricordato articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005 - l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 81, commi 21, 23 e 24, del DL n. 112/2008. Il riferimento al comma 21 è stato introdotto con emendamento approvato nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI.

L’articolo 81, commi da 19 a 25, del DL n. 112/2008 - nel modificare i criteri di valutazione delle rimanenze per le imprese che operano nei settori del petrolio e del gas - ha introdotto un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze medesime.

In particolare, il comma 21 stabilisce che il maggior valore attribuito alle rimanenze finali può essere assoggettato ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP fissata in misura pari al 16%. Tale maggior valore non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso.

Ai sensi del comma 23, il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali (c.d. affrancamento) a decorrere dall’esercizio successivo a quello dell’applicazione dei nuovi criteri di valutazione. Il medesimo comma, inoltre, prevede una disciplina transitoria, applicabile fino al terzo esercizio successivo dalla data di entrata in vigore, che interessa le svalutazioni delle rimanenze dovute alla riduzione dei prezzi, come disciplinato dall’articolo 92, comma 5, del TUIR[91] ovvero la valutazione nei casi di diminuzione delle quantità in rimanenza[92].

Il citato comma 23, inoltre, disciplina il regime delle valutazioni di rimanenze nell’ipotesi di conferimento d’azienda. In particolare, si dispone che fino al terzo esercizio successivo, si trasferiscono al conferitario il diritto alla riliquidazione e l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva solo se:

-        prima del conferimento d’azienda, l’attività svolta dal conferitario nonera inclusa tra quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 92-bis del TUIR;

-        il conferitario applichi lo stesso metodo di valutazioni utilizzate dal conferente.

In assenza dei predetti requisiti, si rende definitiva l’imposta sostitutiva versata dal conferente e il valore delle rimanenze rideterminato da quest’ultimo. Le successive svalutazioni effettuate dal conferitario ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del TUIR, sono deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

Ai sensi del comma 24, nel caso di cessione di azienda entro il termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011, sul maggior valore attribuito alle rimanenze l’aliquota di imposta sostitutiva è elevata al 27,5%.

 

Ai sensi del comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, per l’applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevati ai fini dell’IRES.

 

Il comma 8 stabilisce che le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione, ove compatibili, per il riallineamento delle differenze che intervengono successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, per effetto di modifiche dei principi contabili IAS/IFRS adottati o in sede di prima applicazione di tali principi contabili (se effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007).

 

Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative delle disposizioni contenute nel comma 8.

 

Il comma 9 dispone il rinvio alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, è stato approvato un emendamento che ha introdotto il comma 12-bisall’articolo in esame. Tale comma prevede la facoltà di applicare la disciplina della rivalutazione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ai fini del riallineamento delle differenze emerse in sede di prima applicazione degli IAS - per effetto del già citato articolo 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. n. 38/2005 - purché indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 48, le c.d. deduzioni extracontabili - ovvero delle componenti negative del reddito non contabilizzate nel conto economico ai fini civilistici ma relativamente alle quali era ammessa la deduzione ai fini fiscali alle particolari condizioni fissate dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR - possono essere recuperate a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è determinata per scaglioni di maggiori valori. In particolare:

- per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;

- per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;

- per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.

 

Gli effetti finanziari, in termini di cassa e riferiti al testo originario del decreto legge, indicati nella relazione tecnica riguardano, oltre alle disposizioni in commento anche quelle relative ai commi da 10 a 12 dell’articolo in esame e alla cui scheda si rinvia.

L’ammontare complessivo degli effetti finanziari stimati è riportato nella seguente tabella:

milioni di euro

 

2009

2010

2011

2012

Art. 15, co. 1-9 e art. 15, co. 10-12

2.457

-416,9

-913,9

-632,3

 

 


 

Articolo 15, commi 10-12
(Riallineamento maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso.

10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel medesimo comma 10. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.

11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con ali­quota ordinaria, ed eventuali maggiora­zioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

12. Identico.

 

 

I commi da 10 a 11, modificati nel corso dell’esame in sede referente, e 12 recano disposizioni in materia di riallineamento delle divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del TUIR (rispettivamente, fusione, scissione e conferimento) relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali (comma 10), nonché ad altri cespiti (comma 11) per i quali, tuttavia è previsto un assoggettamento dei maggiori valori ad aliquota ordinaria.

Il riallineamento delle divergenze emerse dalla medesime aggregazioni effettuate dai soggetti IAS è disciplinato, invece, dal comma 6 dell’articolo in esame alla cui scheda si rinvia.

Nel dettaglio, si interviene sulla disciplina dei conferimenti di azienda di cui all’articolo 176 del TUIR, che - limitatamente al comma 2-ter e per effetto di un rinvio normativo contenuto, rispettivamente, nell’articolo 172, comma 10-bis, e nell’articolo 173, comma 15-bis - trova applicazione anche nelle operazioni di fusione e di scissione societaria.

 

Il comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR[93] dispone la facoltà, per la società conferitaria, di optare per un regime di tassazione sostitutivo ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito del conferimento. L’opzione può essere esercitata nell’esercizio in cui è avvenuto il conferimento ovvero in quello successivo. L’imposta - sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP – è stabilita per scaglioni di maggiori valori, ed in particolare:

-        per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;

-        per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;

-        per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel quale è stata esercitata l’opzione. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi.

 

Il comma 10 introduce una ulteriore facoltà, oltre a quella prevista dal citato articolo 176 del TUIR, per l’affrancamento dei maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali applicabile limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali. In base alle modifiche apportate nelle commissioni riunite V e VI, è espressamente prevista la possibilità di riallineare i predetti valori anche in misura parziale.

La nuova facoltà prevede:

§       il pagamento di un’imposta sostitutiva fissata in misura pari al 16%. Si applica, in sostanza, l’aliquota massima prevista dalla disciplina contenuta nel comma 2-ter ;

§       il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori decorre dal periodo d’imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva. La disciplina contenuta nel comma 2-ter stabilisce la decorrenza dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione;

§       il periodo di ammortamento dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi d’impresa affrancati viene ridotto da 18 a 9 anni; conseguentemente viene aumentata la quota deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi (in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 103 del TUIR) sia ai fini IRAP (in deroga alle disposizioni contenute negli articolo 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997). Le nuove modalità di ammortamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva;

§       i maggiori valori delle altre attività immateriali possono essere ammortizzate anche ai fini fiscali nel limite della quota imputata al conto economico. Con emendamento[94] approvato nel corso di esame in sede referente, è stato soppresso il limite di quota annua di ammortamento deducibile fissato, nel testo originario del decreto legge, a 1/9 del valore medesimo.

 

Il comma 11 estende l’ambito di applicazione del riallineamento di cui al comma 10 anche ad altri valori che risultano iscritti tra le attività dello stato patrimoniale.

Nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, il comma in esame è stato modificato al fine di chiarire che i riallineamenti possono essere effettuati con riferimento alle attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR.

 

L’opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite nel comma 5 dell’articolo in esame e alla cui scheda si rinvia.

 

Sui maggiori valori riconosciuti è prevista l’applicazione delle aliquote ordinarie dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP ed eventuali maggiorazioni (il riferimento all’IRPEF è stato introdotto nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI). Il regime impositivo ha natura autonoma in quanto i maggiori valori non concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo ed il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.

In base alle modifiche apportate in sede referente, nel caso in cui si intenda riallineare il valore dei crediti iscritti nell’attivo patrimoniale, si applica l’imposta sostitutiva in misura pari al 20%.

 

Ai sensi del comma 12, la facoltà di optare per il riallineamento dei valori contabili disposto dai commi 10 e 11 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 (ossia dal 2007 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 47 della legge n. 244/2007[95], è possibile riliquidare l’imposta versando la differenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (tale termine, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, scade a giugno 2009).

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento indica gli effetti delle disposizioni in esame in soli termini di competenza. Gli effetti di cassa sono indicati cumulativamente agli effetti prodotti dai precedenti commi da 1 a 9 e alla cui scheda si rinvia.

 


 

Articolo 15, commi 13-15
(Valutazione dei titoli)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

13. Considerata l'eccezionale situazio­ne di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

13. Identico.

14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispon­dente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispon­dente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

 

 

I commi da 13 a 15 introducono una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli.

Ciò in quanto, come precisato anche nella relazione allegata al provvedimento, tenuto conto della eccezionale turbolenza dei mercati finanziari i valori espressi nei mercati stessi possono risultare “inattendibili”.

 

Ai sensi del comma 13 i soggetti che non applicano gli IAS possono indicare in bilancio il valore risultante dall’ultimo bilancio ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale, senza svalutare ulteriormente i titoli in commento. La deroga non si applica in caso di perdite di carattere durevole.

Il criterio di valutazione si applica all’esercizio in corso alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). La norma, tuttavia, prevede la possibilità di estendere l’ambito temporale, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche all’esercizio successivo.

 

Il comma 14 reca specifiche disposizioni con riferimento alle imprese del settore assicurativo al fine, come precisato nella relazione illustrativa, “di salvaguardare la stabilità del settore e garantire gli interessi degli assicurati”.

In particolare, per l’applicazione della deroga di cui al comma 13 in materia di valutazione dei titoli per le imprese assicurative, è riconosciuto uno specifico potere regolamentare all’ISVAP diretto a disciplinare modalità applicative di istituti prudenziali con specifico riferimento alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità.

 

Inoltre, ai sensi del comma 15, le imprese di assicurazione sono obbligate ad effettuare accantonamento d utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli in oggetto. Nel caso di realizzo di utili inferiori al predetto ammontare, la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante “utili degli esercizi successivi”.

 


 

Articolo 15, commi 16-23
(Rivalutazione di beni immobili)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

16. Identico.

17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

17. Identico.

18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.

19. Identico.

20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativa­mente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativa­mente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di desti­nazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di desti­nazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

23. Identico.

 

Le disposizioni in commento modificate nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, introducono la facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

La relazione illustrativa chiarisce che la finalità è quella di consentire ai soggetti interessati l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

 

L’ambito soggettivo riguarda le società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR[96], le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate purché non adottino, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

 

Il comma 16 non include nell’ambito soggettivo le persone fisiche esercenti attività d’impresa. Tuttavia, tenuto conto che il successivo comma 23 rinvia - in quanto compatibili - ad altre disposizioni tra le quali l’articolo 15 della legge n. 342 del 2000[97] e che quest’ultima prevede l’estensione “anche alle imprese individuali”, appare opportuno un chiarimento diretto a confermare la suddetta esclusione.

La relazione illustrativa afferma che il rinvio contenuto nel comma 23 agli articoli 11, 13 e 15 della legge n. 342/2000 e ai relativi decreti di attuazione, purché compatibili con quelle dettate dalla legge in commento, ha la finalità “di conservare un patrimonio di interpretazioni già provato e consolidato nel tempo”.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione le aree fabbricabili e agli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. beni merce).

 

Ai sensi del comma 17 la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007 (ossia il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

 

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria e deve essere annotata nell’inventario o nella nota integrativa. Ciò in quanto, come chiarito dalla relazione, si intende tutelare la veridicità e la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto che effettua la rivalutazione.

Il comma 17 precisa che si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

 

Il maggior valore attribuito agli immobili determina un saldo attivo di rivalutazione che può essere imputato al capitale ovvero può essere accantonato in un’apposita riserva, che ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione d’imposta (comma 18), in quanto rinvia il pagamento dell’imposta sul plusvalore (regime ordinario di tassazione) al momento dell’utilizzo contabile della quota iscritta nella riserva.

 

I commi 19 e 20 prevedono la possibilità di affrancare fiscalmente, rispettivamente, il saldo attivo di rivalutazione e il maggior valore attribuito agli immobili attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali.

Le misure delle aliquote d’imposta, alcune delle quali modificate nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, sono:

-        pari al 10%, per l’affrancamento fiscale della riserva relativa al saldo attivo di rivalutazione;

-        pari al 7% (in luogo del 10% previsto nella norma originaria) per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili ammortizzabili;

-        pari al 4% (in luogo del 7% previsto nella norma originaria) per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili non ammortizzabili.

Il comma 20 precisa che il valore della riserva da affrancare deve essere al netto dell’eventuale imposta sostitutiva pagata per l’affrancamento del maggior valore degli immobili.

 

Poiché, ai sensi del comma 20, il riconoscimento della rivalutazione degli immobili produce effetti, ai fini fiscali, a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, il comma 21 stabilisce che nel caso di cessione, assegnazione ai soci, utilizzo per finalità estranee all’impresa ovvero al consumo personale degli immobili rivalutati prima del sesto periodo successivo l’affrancamento non produce effetti fiscali e la plusvalenza è determinata con riferimento al valore dell’immobile risultante prima della rivalutazione.

Il periodo d’imposta a decorrere dal quale sono riconosciuti gli effetti ai fini fiscali della rivalutazione è stato modificato con emendamento approvato nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI. In particolare, l’originario terzo esercizio è stato spostato al quinto esercizio e, conseguentemente, anche il termine per la cessione o assegnazione del cespite è stata spostata dal quarto al sesto esercizio successivo.

 

Andrebbe chiarito se, nell’ipotesi prevista dal comma 21, il pagamento dell’imposta sostitutiva effettuato per la rivalutazione è riconosciuto ai fini della liquidazione dell’imposta ordinaria sulla plusvalenza.

 

Il comma 22 stabilisce che il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta nel quale viene eseguita la rivalutazione ovvero in tre rate annuali la prima delle quali con la medesima scadenza prevista per il versamento unico. In caso di rateizzazione, si applica il tasso di interesse in misura pari al 3 per cento annuo.

E’ inoltre espressamente prevista la possibilità di compensare l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente è stato rettificato un errore formale contenuto nel testo originario del decreto legge; si rinviava, infatti, alle imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 in luogo di quelle previste nei commi 19 e 20.

 

Il comma 23, infine, prevede l’applicazione, ove compatibile, delle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 15 della legge n. 342/2000, nel decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001 n. 162[98] e nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002 n. 86[99].

Le norme richiamate si riferiscono ad una analoga disciplina di rivalutazione di beni iscritti nei bilanci societari. In particolare, l’articolo 11 riguarda i criteri da applicare per la determinazione del maggior valore assegnato ai beni nonché gli obblighi a carico degli amministratori e dei sindaci, l’articolo 13 disciplina le ipotesi di riduzione della riserva relativa al saldo attivo di rivalutazione e l’articolo 15 reca disposizioni con riferimento ai soggetti beneficiari e ai regimi di contabilità applicata.

 


La relazione tecnica attribuisce alla norma, nel testo originario del decreto legge, i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:

milioni di euro

 

2009

2010

2011

2012

Maggior gettito

+ 300,2

+ 77,2

+ 79,5

- 97,9

 


 

Articolo 16, commi 1-5-bis
(Soppressione di adempimenti tributari)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

    a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

 

    b) il comma 10 è soppresso.

 

2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

2. Identico.

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

3. Identico.

4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

4. Identico.

5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico:

    a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

    a) identica;

    b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

    b) identica;

    c) al comma 1, lettera c), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

    c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

 

5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

Il comma 1 ridefinisce la disciplina dell’interpello (c.d. antielusivo) a seguito della soppressione del “Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive”, disciplinato dall’articolo 21 della legge n. 413 del 1991.

Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è stato istituito con l'articolo 21, comma 1, della legge n. 413/1991 che ha demandato a tale organo il compito di emettere pareri su richieste dei contribuenti riguardanti l'applicazione ai casi concreti delle disposizioni richiamate nel comma 2 del medesimo articolo.

Il D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, ha previsto, tra l'altro, all'art. 29, che, per realizzare la finalità di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi operanti nelle predette amministrazioni, si proceda al "... riordino degli organismi, anche mediante soppressione ...". In particolare, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, le amministrazioni non statali provvedono con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti.

Il successivo comma 4 dell'articolo 29 ha stabilito che gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, entro il 15 maggio 2007, sono "soppressi".

In quanto non individuato dai provvedimenti richiamati dal citato comma 4 dell'art. 29 del D.L. n. 223 del 2006, è soppresso, tra l'altro, il comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. Con la soppressione dell'organismo in parola, devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni recate dall'art. 21 della legge n. 413 del 1991 che disciplinano l'attività del Comitato consultivo e l'efficacia dei relativi pareri.

Secondo la Circolare n. 40/E del 27 giugno 2007 dell’Agenzia delle entrateè abrogata, in particolare, la disposizione recata dall'articolo 21, comma 10, primo periodo, della legge n. 413/1991, ai sensi del quale "In caso di mancata risposta da parte della Direzione generale, trascorsi 60 giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero, qualora alla risposta fornita il contribuente non intende uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima, al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive" nonché quella del periodo successivo, secondo cui "La mancata risposta da parte del Comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori 60 giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale al silenzio-assenso". In sostanza, viene meno il silenzio-assenso che la norma abrogata riferiva esclusivamente all'eventuale inerzia del Comitato consultivo.

 

Il comma 1 in esame, alla lettera b), dispone la soppressione “formale” del comma 10 del richiamato articolo 21.

La lettera a), aggiungendo un ulteriore al comma 9 dell’articolo 21, dispone che la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso, assegnando all’Agenzia quelle competenze precedentemente di pertinenza del soppresso Comitato consultivo.

Ai sensi del comma 9 il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni antielusive richiamate nel comma 2 del medesimo articolo, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

 

Il comma 2 in esame abroga i commi da 33 a 37-ter del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, concernenti la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio.

 

Il comma 33 stabilisce che i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate (articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972), comprese le imprese operanti nella grande distribuzione, hanno l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.

Il comma 34 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni. L’esercente è comunque tenuto agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, nonché ad emettere la fattura in presenza di richiesta del cliente.

Il comma 35 concede un credito di imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione, per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori, finalizzato alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito di imposta, la cui misura è indipendente dal numero di apparecchi adattati, è concesso successivamente all’esecuzione dell’adattamento e al pagamento della relativa fattura.

Il comma 36, nel fare salve le disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e contabilità, commina una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i mille e i quattromila europer il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 33 e 34.

Il comma 37 specifica che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008.

Il comma 37-bis stabilisce che gli apparecchi misuratori fiscali immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese esercenti il commercio.

Il comma 37-ter prevede l’emanazione entro 180 giorni, di un regolamento recante disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.

Il comma 3 dell’articolo in esame abroga i commi da 30 a 32 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) relativi sulla disciplina delle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA.

Il comma 30 obbliga i titolari di partita IVA a comunicare, per via telematica, all’Agenzia delle entrate l’importo e la tipologia dei crediti che saranno oggetto della successiva compensazione, in caso di operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro. Il contribuente deve far inviare tale comunicazione entro il quinto giorno precedente quello in cui intende effettuare l’operazione di compensazione. Qualora l’Agenzia delle entrate non trasmetta al contribuente una comunicazione recante differenti indicazioni entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, il contribuente può eseguire l’operazione di compensazione (silenzio-assenso).

Il comma 31 rimette ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità, anche graduali, di attuazione del comma 30.

Il comma 32 destina al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica parte delle maggiori entrate derivanti dalla trasmissione telematica dei dati fiscali a fini di compensazione dell’IVA prevista dai precedenti commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per il 2007. Il comma dispone, altresì, la riduzione di 183,8 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa del Fondo per il 2008.

 

Secondo la relazione illustrativa “la scelta origina dalle difficoltà riscontrate nella fase applicativa del controllo preventivo, costituite dalla mancanza, al momento della ricezione delle comunicazioni, di dati esaustivi utili per riscontro in tempo reale dei crediti da compensare, dal ristretto termine concesso per l’esecuzione dei controlli, nonché per la notifica dell’eventuale provvedimento di diniego, da eseguirsi esclusivamente per via telematica. L’adempimento abrogato avrebbe, infine, comportato un effettivo aggravio per il contribuente, costretto ad eseguire la comunicazione per ogni operazione di compensazione per importi superiori al limite di 10.000 euro”.

 

Il comma 4in esame abroga i commi da 363 a 366 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) relativi alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

In particolare, tutti i soggetti passivi IVA individuati con riferimento alle cessioni previste all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, specificamente per le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici sono tenuti a memorizzare le singole operazioni su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio (comma 363).

Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate la definizione delle modalità di operazione della memorizzazione (comma 364).

Si stabilisce inoltre che le norme suesposte (contenute nei commi da 363 a 364) si applicano dal 1° gennaio 2009 e, per gli apparecchi già immessi a tale data, dal 30 luglio 2009 (comma 365).

Infine, il comma 366 stabilisce che, in attesa dell’operatività delle predette disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza siano incaricate dell’effettuazione degli accertamenti nei confronti dei predetti soggetti passivi IVA (comma 366), tramite la destinazione di una quota della propria capacità operativa al predetto scopo.

 

Il comma 5 in esame novella l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in tema di ravvedimento da parte del contribuente relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In particolare viene ridotta la sanzione per le fattispecie indicate al comma 1.

 

Il nuovo testo stabilisce che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a)  ad un dodicesimo (anziché un ottavo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

b)  ad un decimo (anziché un quinto)del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c)  ad un dodicesimo (anziché un ottavo)del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero a dodicesimo (anziché un ottavo)del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

 

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, interviene sulla disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA recando una norma interpretativa della lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993.

 

L’articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993 disciplina il regime di deposito Iva il quale consente alle merci comunitarie introdotte in Italia di fruire della non imponibilità al tributo, rinviando l’imposizione al momento dell'estrazione dei beni, se ed in quanto destinati al consumo nel territorio dello Stato. La sospensione opera solo se i beni non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi. Sono individuati, a tal fine, sia i soggetti che possono essere autorizzati dall’Amministrazione finanziaria a gestire i depositi IVA sia gli adempimenti a carico dei medesimi soggetti.

In particolare, ai sensi del comma 4, lettera h) del citato articolo 50-bis, sono effettuate senza pagamento dell'IVA le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni.

 

Il comma in esame stabilisce che la richiamata lettera h) si interpreta nel senso che le prestazioni di servizio in essa indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

La necessità di intervenire con apposita norma interpretativa è dovuta al fatto che mentre nel caso dei beni è fisicamente individuabile il momento dell’entrata e dell’uscita del bene dal deposito, la prestazione di servizi su un bene del deposito non è altrettanto fisicamente individuabile.

Pertanto, la norma in esame stabilisce che il momento di “uscita” dal deposito fiscale del servizio offerto, ossia il momento in cui diviene imponibile ai fini IVA, è determinato in base all’immissione nel mercato del bene sul quale il servizio è stato operato.


 

Articolo 16, commi 6-12
(Posta elettronica certificata. Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

(omissis)

(omissis)

11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.

11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato.

12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

12. Identico.

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

 

 

 

Il comma 6, modificato dalle Commissioni riunite V e VI, impone alle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.

Si ricorda che il Registro delle imprese, tenuto da un apposito Ufficio presso le camere di commercio, è stato istituito dall’articolo 8 della legge n. 580 del 1993[100]. Al Registro sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, previa denuncia alla camera di commercio. La registrazione garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano e ne testimonia l’esistenza, l’attività esercitata e gli eventi aventi rilievo giuridico durante la sua attività. Contestualmente all’iscrizione, l’Ufficio preposto della camera di commercio, in collegamento con il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna il numero di iscrizione al Registro che coincide con il Codice fiscale.

Con il Registro delle imprese (che ha avviato l'attuazione degli articoli 2188 del codice civile) sono stati gradualmente unificati i registri e gli elenchi in precedenza esistenti per le varie attività imprenditoriali. Attualmente il registro si articola in due sezioni, una ordinaria e una speciale, (alle quali il D.Lgs. 96/2001 ne ha affiancata una ulteriore per le Società tra avvocati)[101].

Dal 1° novembre 2003 è entrato in vigore l'obbligo (secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, della legge 340 del 2000) di presentazione di domande, denunce ed atti al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico con firma digitale.

La posta elettronica certificata, le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto del messaggio, è prevista e disciplinata dal D.P.R. 68/2005[102] e dovrebbe rappresentare lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

Il termine ultimo per la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica, da parte di tutte le imprese già costituite in forma societaria all’entrata in vigore del decreto-legge in esame, è fissato in tre anni a far data dalla medesima entrata in vigore.

La disposizione in esame precisa infine che l’iscrizione nel registro delle imprese del suindicato indirizzo e le sue eventuali variazioni successive sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

 

Il comma 7, modificato dalle Commissioni riunite V e VI, impone ai professionisti iscritti in albi di comunicare all’Ordine o al Collegio di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica come definito al comma 6) entro un anno dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Sarà poi cura degli Ordini e dei Collegi rendere consultabile esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni (testo così modificato nel corso dell’esame in sede referente) in via telematica l’elenco riservato dei propri iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica.

La disposizione si applica a tutte le professioni regolamentate per le quali il legislatore prescriva un albo; a titolo meramente esemplificativo, e limitandoci agli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, si ricordano le professioni di agronomo, di architetto, di biologo, di chimico, di commercialista e di esperto contabile, di consulente dal lavoro, di geologo, di geometra, di giornalista, di ingegnere e di psicologo. Peraltro, la disposizione segue quanto recentemente previsto per gli avvocati dall’art. 51, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008[103]. In particolare, tale norma novellando il R.D.L. n. 1578 del 1933, che disciplina la professione di avvocato[104], ha previsto che all’interno dell’albo degli avvocati debba essere indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica.

 

I commi 8 e 9 integrano, senza direttamente novellarla, la disciplina recata all’art. 47 dal Codice dell’amministrazione digitale[105] in materia di comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, allo scopo di portare a regime l’uso della posta elettronica certificata quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all’invio postale di documenti cartacei.

 

L’articolo 47 del Codice già oggi dispone, al co. 1, che “le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica”, sancendone la validità ai fini del procedimento amministrativo quando sia verificata la provenienza. Ai fini di tale verifica sono considerate valide (co. 2) le comunicazioni:

-          sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

-          dotate di protocollo informatizzato;

-          di cui è comunque possibile accertare altrimenti la provenienza, ai sensi della normativa o delle regole tecniche vigenti;

-          trasmesse mediante posta elettronica certificata.

Il comma 3 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni centrali di:

-          istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo (in altre parole, per ciascuna area organizzativa omogenea);

-          utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, entro otto mesi dall’entrata in vigore del Codice (termine scaduto il 1° settembre 2006).

Quanto alla posta elettronica certificata, il Codice (art. 48), nel far rinvio al regolamento che la disciplina (il citato D.P.R. 68/2005), stabilisce in via generale che:

-          essa deve essere necessariamente utilizzata per le comunicazioni che richiedano una ricevuta di invio e una ricevuta di consegna;

-          l’invio mediante posta elettronica certificata equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione a mezzo posta;

-          le relative data e ora di trasmissione e di ricezione sono opponibili ai terzi.

I co. 589 e 590 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) recano disposizioni volte a sanzionare il mancato uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici nazionali. Quando tale mancato uso (certificato dal CNIPA che, a tal fine, effettua monitoraggi anche a campione) supera il 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, la norma prevede la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

 

Ai sensi del comma 8 in commento, l’obbligo di istituire una casella di posta certificata (rectius, posta elettronica certificata), o analogo indirizzo di posta elettronica come definito al comma 6, per ciascun registro di protocollo, di cui all’art. 47 del Codice è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, individuate mediante richiamo all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[106]. Non è posto un termine per l’osservanza a tale obbligo (che pertanto è da intendersi come immediata): ad esso si aggiunge, quale ulteriore adempimento, la comunicazione di tali caselle al CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione), che provvede alla loro pubblicazione in un elenco consultabile per via telematica. A tutto ciò occorre provvedere nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 9, modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, completa la disciplina disponendo che, per le amministrazioni che abbiano adempiuto a tali obblighi e per i soggetti indicati dai commi 6 e 7 dell’articolo in esame, ovvero le imprese costituite in forma societaria nonché i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’invio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata non richiede che il destinatario dichiari previamente la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

Il comma 10 assicura la consultazione telematica libera e senza oneri (da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini) degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi dell’articolo 16 in commento (il riferimento è ai commi 6, 7 e 8, vedi supra). L’estrazione di elenchi di indirizzi è peraltro consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

 

Si segnala l’opportunità di una riformulazione, almeno parziale, dei commi sin qui illustrati, in termini di novella al Codice dell’amministrazione digitale; ciò anche alla luce dell’art. 89 del medesimo Codice, ai sensi del quale “i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino [da parte del Codice, dovrebbero essere] attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel […] Codice” medesimo[107].

 

Il comma 11, anch’esso modificato nel corso dell’esame congiunto delle commissioni, abroga il comma 4 dell’articolo 4 del regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata, di cui al citato D.P.R. 68/2005.

 

Ai sensi del citato co. 4 le imprese possono dichiarare la volontà di accettare, nei reciproci rapporti, l’invio di posta elettronica certificata, mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese.

 

Il comma 12 novella l’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale, sostituendo i commi 4 e 5 nei termini che seguono:

 

D.Lgs. 82/2005, art. 23
Testo previgente

D.Lgs. 82/2005, art. 23
Testo modificato

[…]

[…]

4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

[…]

[…]

 

I due commi affrontano il tema della “dematerializzazione” dei documenti, sotto il profilo dell’efficacia giuridica delle copie su supporto informatico di documenti formati all’origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico (il nuovo testo definisce tali documenti “analogici”, introducendo nel Codice un termine sin qui recato da atti di natura non legislativa[108]).

Della dematerializzazione trattano anche gli artt. 42 (con riguardo alle pubbliche amministrazioni) e 43 del Codice: il co. 1 di quest’ultimo articolo, in particolare, dispone che “I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”.

 

Il testo previgente distingue l’ipotesi in cui il documento (analogico) originale sia unico da quello in cui non lo sia. Nel secondo caso, la copia su supporto informatico sostituisce ad ogni effetto di legge l’originale se la conformità è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’uso della firma digitale; in caso di originale unico la conformità, agli stessi fini, dev’essere invece autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico.

La novella operata dal comma 12 in commento – all’evidente fine di semplificare gli oneri amministrativi per le imprese e, in generale, per tutti i soggetti tenuti per legge alla conservazione di atti e documenti – elimina quest’ultimo aggravio, sopprimendo la distinzione tra originali unici e non unici: qualsiasi documento “analogico” è pertanto sostituibile da una copia su supporto informatico se la conformità è assicurata dal detentore mediante ricorso alla firma digitale, nel rispetto delle regole tecniche.

Viene tuttavia introdotta una possibile eccezione per talune tipologie di documenti analogici originali unici, per le quali emergano “esigenze di natura pubblicistica” (non meglio esplicitate nel testo). Per tali documenti, individuati da un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

§      potrà permanere l’obbligo di conservazione dell’originale analogico

§      ovvero, qualora sia consentita la dematerializzazione (idest, “conservazione ottica sostitutiva”), la loro conformità all’originale dovrà essere autenticata (come in precedenza) da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, con dichiarazione firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

 


 

Articolo 16, commi 10-bis-10-ter
(Registrazione telematica degli atti di trasferimento di partecipazioni)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

 

10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supple­mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

 

10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.

 

 

I commi 10-bis e 10-ter, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, pongono l’obbligo, a carico degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000[109], di richiedere la registrazione in via telematica il trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112/2008[110].

Ai sensi del richiamato comma 2-quater dell’articolo 31 della legge n. 340/2000 per intermediari abilitati si intendono i soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

 

L’articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112/2008 ha introdotto la facoltà di sottoscrivere con firma digitale il trasferimento delle partecipazioni azionarie. Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che entro trenta giorni dalla sottoscrizione, l’intermediario abilitato ai sensi del sopra richiamato articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000 è tenuto a depositare l’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese competente.

 

Potrebbe risultare opportuno modificare direttamente il comma 1-bis dell’articolo 36, del decreto legge n. 112/2008 richiamato dalla norma in esame.

 

Ai sensi del comma 10-bis gli intermediari sono tenuti al pagamento contestuale dell’imposta di registro liquidata ai sensi del DPR n. 131/1986[111] e sono responsabili ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, del medesimo DPR n. 131.

L’articolo 57, comma 1, del DPR n. 131/1986 dispone la responsabilità solidale tra i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o registrato l’atto e le parti contraente per il mancato pagamento dell’imposta dovuta. Ai sensi del comma 2 la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali non si estende alle imposte complementari e suppletive.

 

Per quanto concerne l’imposta di bollo, il comma in esame rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del DPR n. 642/1972. Ai sensi della richiamata norma, l’imposta di bollo sugli atti di cessione di quote sociali soggetti a registrazione telematica è pari a 15 euro in misura fissa.

 

Il comma 10-ter rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di esecuzione degli adempimenti telematici introdotti dal comma 10-bis.

 


 

Articolo 16, commi 12-bis-12-undecies
(Documentazione informatica)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

 

12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:

 

«Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

 

      Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

 

      Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

 

      Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

 

      I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».

 

12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.

 

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

 

    b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

 

    c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

 

«Le dichiarazioni degli ammini­stratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».

 

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

 

12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

 

12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

 

    b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

 

12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

 

12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

 

12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

 

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci».

 

 

Nell’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi delle imprese i commi da 12-bis a 12-undecies dell’art. 16, aggiunti nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite, introducono alcune novelle al codice civile.

Il comma 12-bis aggiunge il nuovo art. 2215-bis (Documentazione informatica) che prevede la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. Tale documentazione informatica va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia su diversi tipi di supporto per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell’impresa sono assolti dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato

La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria.

Il comma 12-ter prevede che gli obblighi di bollatura della documentazione informatica di cui all’art. 2215 c.c. sono assolti ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004.

Il D.M. 23 gennaio 2004 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto” rinvia (articolo 7) alle modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Tali modalità consistono nella comunicazione all'Ufficio delle entrate competente dell’indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'interessato presenta all'Ufficio delle entrate una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta. Gli estremi della comunicazione effettuata all'Ufficio delle Entrate, dovranno obbligatoriamente essere riportati sulla modulistica informatica che richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.

Il comma 12-quater novella l’art. 2470 c.c. individuando, in particolare, nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell’iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta ai sensi del successivo comma 12-septies) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie (primo comma). Sia la modifica del secondo comma che quella del settimo comma sono di stretto coordinamento con la novella introdotta.

I commi 12-quinquies e 12-sexies coordinano il testo degli artt. 2471 c.c.  e 2742 c.c. con la citata soppressione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci, rispettivamente eliminando l’obbligo di iscrizione nel libro dei soci dell’eventuale espropriazione di partecipazioni societarie (art. 2471) e precisando che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall’iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci (art. 2472).

Il comma 12-septies novella l’art. 2478 c.c. eliminando, come accennato, il libro dei soci dall’elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta (n. 1 del primo comma); per coordinamento, il secondo comma prevede che gli amministratori debbano tenere, oltre che il libro delle decisioni da loro stessi assunte, il solo libro delle decisioni dei soci (l’ulteriore modifica del secondo comma ha solo carattere formale).

Il comma 12-octiesnovella l’art. 2478-bis c.c. limitando alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito (entro 30 gg.) presso il registro delle imprese; si sopprime contestualmente l’obbligo di presentazione in tale sede dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali,

Il comma 12-nonies modifica l’art. 2479-bis in materia di convocazione dell’assemblea, coordinandone il testo con l’eliminazione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci; in mancanza di indicazioni nell’atto costitutivo, la convocazione avviene, quindi, con lettera raccomandata spedita almeno 8 gg. prima dell’adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Il comma 12-decies, analogamente, novella il comma 1-bis dell’art. 36 del DL 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (convertito, con modifiche, dalla L. 133/2008) eliminando l’obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale.

Il comma 12-undecies, infine, reca una disposizione transitoria che prevede, in particolare, l’entrata in vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Per permettere i necessari adempimenti, alle società a responsabilità limitata è concesso di depositare una dichiarazione a firma degli amministratori per integrare il contenuto del registro delle imprese con le risultanze del libro dei soci (di cui non è più obbligatoria la tenuta).


 

Articolo 16-bis
(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Art. 16-bis.

(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

 

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

 

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

 

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

 

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

 

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministra­zione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;

 

    b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

 

    «g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».

 

10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repub­blica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisi­scono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

 

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

 

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».

 

 

L’articolo 16-bis, introdotto dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni contenute nel precedente articolo 16, è finalizzato a promuovere ulteriormente l’utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche.

I commi da 1 a 4 prevedono nuove modalità per l’effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni, ecc.).

Il comma 1 stabilisce che i cittadini comunichino all’ufficio competente (vedi infra) le mutazioni relative alle proprie posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile; l’ufficio di anagrafe trasmette, entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, le variazioni all’Indice Nazionale della Anagrafi (INA), il quale le rende disponibili alle amministrazioni pubbliche.

 

L’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è regolato dalla L. 1228/1954[112] e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 223/1989[113]).

La gestione dell’anagrafe è organizzata su base territoriale: la legge stabilisce che ogni Comune deve tenere l'anagrafe della popolazione residente; nei comuni di maggiori dimensioni, l'ufficio di stato civile può essere organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe. Nell'anagrafe della popolazione sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1 della L. 1228/1954).

Ogni cittadino è obbligato a chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e a dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche (art. 2 della L. 1228/1954); le dichiarazioni anagrafiche che egli è tenuto a rendere concernono i seguenti fatti (artt. 6 e 13 del D.P.R. 223/1989):

-        trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

-        costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

-        cambiamento di abitazione;

-        cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

-        cambiamento della qualifica professionale;

-        cambiamento del titolo di studio.

Le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone sono effettuate dall'ufficiale di stato civile (art. 12 del D.P.R. 223/1989).

L’Indice Nazionale della Anagrafi (INA), istituito, presso il Ministero dell’Interno, dall’art. 1-novies del D.L. 44/2005[114], che ha novellato l’art. 1 della L. 1228/1954, è alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni e consente agli organi dello stesso Ministero l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione per assicurare la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle pubbliche amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale; l’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali per consentire, alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate, la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni.

L’art. 62 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005[115]) stabilisce che l’INA è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività.

Con il D.M. 240/2005[116] è stato adottato il regolamento di gestione dell'INA, che disciplina le modalità di aggiornamento dell’INA da parte dei comuni e le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche centrali e locali dell’Indice.

Il comma 2 dispone che la richiesta al cittadino da parte dell’amministrazione di presentare documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l’annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio ai fini della responsabilità disciplinare.

 

L’art. 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000[117]) stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano comprovabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. L’art. 74 dispone che costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del Testo unico; la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l'obbligo del dipendente dell’amministrazione di accettare la dichiarazione sostitutiva; il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

 

Il comma 3 demanda ad uno o più decreti del ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione e del ministro dell’interno, adottati con il parere della Conferenza unificata, le modalità per l’effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche e delle comunicazioni concernenti lo stato civile.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza della spesa per l’attuazione delle norme illustrate.

 

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dai commi 1-3, si valuti l’opportunità di procedere con la tecnica della novellazione sui testi normativi richiamati.

 

I commi da 5 a 8 sono finalizzati a diffondere l’uso della posta elettronica certificata tra i cittadini.

Il comma 5 prevede che venga assegnata, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche. Si dispone inoltre che la posta elettronica certificata venga usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, non prevedendosi oneri per le comunicazioni effettuate tramite la casella di PEC.

 

La disposizione in esame riprende in qualche modo alcuni principi generali contenuti nel Codice dell’amministrazione digitale, nel quale si afferma preliminarmente il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale” (art. 2).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il Codice pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto all’uso delle tecnologie, ovvero il diritto di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (art. 3).

Il diritto di comunicare in rete con la pubblica amministrazione e di ottenere l’erogazione di servizi in linea è ribadito con particolare riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo (con riferimento alle comunicazioni relative all’avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 241/1990.

Le pubbliche amministrazioni devono consentire agli utenti l’utilizzo di strumenti informatici per l’invio di atti e documenti.

Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005[118]).

Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 6).

L’art. 48, comma 2, del Codice, infine, stabilisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

 

Il comma 6 impone alle amministrazioni pubbliche l’uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle medesime amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

 

L’art. 47 del Codice dispone che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del Codice stesso (a partire dal 1° settembre 2007) le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

 

La definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini è demandata dal comma 7 ad un D.P.C.M, da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.

 

Il riferimento, contenuto anche nell’art. 8 del Codice, è alle diseguaglianze tra la popolazione nell'accesso alle nuove tecnologie informatiche (digital divide) dovuto sia all'analfabetismo informatico degli utenti per quanto riguarda l’utilizzo del computer, sia alle carenze di carattere economico.

 

Con lo stesso D.P.C.M sono definite le modalità di attivazione del servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing e di quanto previsto dal comma 6 per i pubblici dipendenti, utilizzando in quest’ultimo caso gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

 

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 incidono su un settore normativo già regolato dal Codice dell’amministrazione digitale e dal D.P.R. 68/2005. Si valuti pertanto l’opportunità di intervenire con novelle ai due testi richiamati, al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà, tenuto anche conto che l’art. 89 del Codice stabilisce "la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente Codice”.

 

Per la copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione e dall’uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, il comma 8 autorizza l’utilizzo delle risorse attribuite al “progetto Fondo di garanzia per le PMI” con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

 

Il comma 9 introduce due novelle all’articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), in materia di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato.

In particolare, alla lettera a) si prevede che il decreto che il Ministero dell’economia e finanze deve emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione per l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC).

 

Il Sistema pubblico di connettività è una rete infrastrutturale prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) volta a favorire la cooperazione interistituzionale che coinvolge numerosi soggetti tra cui, ex officio, il presidente del Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione (CNIPA), otto rappresentanti di pubbliche amministrazioni centrali e otto rappresentanti di regioni ed enti locali. Tali soggetti si riuniscono con frequenza mensile al fine di affrontare e proporre soluzioni di carattere operativo relativamente all’attuazione del CAD[119].

 

Si ricorda inoltre che il sopra citato comma 213 dispone che il menzionato decreto ministeriale debba in particolare contenere:

-        regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica;

-        regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;

-        linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate;

-        eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

-        una disciplina dell’utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi, secondo un inciso introdotto al Senato, i “certificatori” accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi in questione.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del codice dell’amministrazione digitale, i “certificatori” sono i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. L’articolo 29, comma 1, stabilisce in particolare che i “certificatori” che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, debbano essere accreditati presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).

-        eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese: le disposizioni dei commi in commento infatti potrebbero costituire un onere per le piccole e medie imprese che abbiano rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici in questione;

-        una data a decorrere dalla quale decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma.

 

La lett. b) del comma 9 in esame aggiunge un’ulteriore lettera (lett. g)) al sopra illustrato elenco di disposizioni che deve contenere il decreto ministeriale per l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica.

Nel dettaglio, tale nuovo punto riguarda le regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto contemplate dall’articolo 21, comma 3, del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972), vale a dire le fatture trasmesse per via elettronica.

 

Al riguardo la disposizione del citato articolo 21 del decreto IVA prevede che l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica siano rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI[120] di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità.

 

Il comma 10 dispone inoltre che le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio ad ogni fine di legge.

La norma precisa che tale disposizione è prevista in attuazione dei principi stabiliti sia dall’articolo 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990[121], in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, sia dall’articolo 43, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti approvato con DPR n. 445 del 2000.

 

Quest’ultima disposizione infatti prevede che in tutti i casi in cui l'amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

La citata norma dell’articolo 18 della legge n. 241, invece, fa riferimento al principio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, quando sono in possesso dell'amministrazione medesima, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Tuttavia, in determinati casi, l'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

 

Si ricorda, inoltre, che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C)[122].è stato introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, sulla base del piano normativo contenuto nell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, allo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa.

In particolare, si è stabilito che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, pena la revoca dell'affidamento (comma 1). Inoltre, la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico (comma 1-bis). Infine, vi è una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio del D.U.R.C (comma 2).

Inoltre, l’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il D.U.R.C.. Allo stesso modo, l’articolo 1, comma 553, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ha disposto che le imprese di tutti i settori siano tenute a presentare il D.U.R.C. per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.

 

Per quanto riguarda la normativa relativa al D.U.R.C si segnalano, inoltre, le seguenti disposizioni:

-        l’articolo 39-septies del D.L. 273/2005[123], che dispone una validità temporale pari a tre mesi del documento unico di regolarità contributiva, di cui all’articolo 3, comma 8, del citato D.Lgs. 494 del 1996;

-       l’articolo 36-bis, comma 8, del D.L. 223/2006[124], che prevede che possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995, relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile, esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili;

-       l’articolo 1, commi 1175 e 1176 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto una disciplina più generale relativa al D.U.R.C., al fine di estenderne l’applicazione anche a settori e situazioni ulteriori rispetto a quelli già tenuti a certificare la regolarità contributiva tramite la presentazione di tale documento. Pertanto si è disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale sono riservati ai datori di lavoro che rispettino tutte le seguenti condizioni: siano in possesso del D.U.R.C.; rispettino gli altri obblighi previsti dalla legislazione vigente; rispettino gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Al comma 11 si prevede che per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all’articolo 9-bis del D.L. 510/1996[125] si intendono assolti con la presentazione all’INPS, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

Si ricorda che l’articolo 9-bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, al comma 2, prevede che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie del lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) sono inoltre tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

 

Infine, nel successivo comma 12 si prevede che le comunicazioni del precedente comma 11 siano trasmesse dall’INPS, in via informatica, ai Servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL, nonché alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’articolo 71, comma 1-bis[126], del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005[127], anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6, del D.Lgs. 181/2000[128].

Tale ultima disposizione stabilisce che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS, dell'INAIL, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

 


 

Articolo 17, commi 1-2
(
Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero. Applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 17.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero).

Articolo 17.

(Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero).

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

 

 

Il comma 1 dell'articolo 17, modificato nel corso dell’esame in sede referente,introduce una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero. In particolare, si stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei medesimi ricercatori sono imponibili per il 10 % del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell’IRAP.

 

Una analoga disposizione – limitata ai soli ricercatori – era prevista dall’articolo 3 del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Con la circolare n. 22/E dell’Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2004 sono stati forniti chiarimenti per l'applicazione di tale disposizione.

Ambito soggettivo

In base al primo periodo dell’articolo in esame, l’agevolazione può essere fruita dai docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

 

In sostanza, le agevolazioni in questione non spettano qualora l’attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell’anno[129].

 

Per accedere all’agevolazione, i ricercatori in questione devono:

-          essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;

-          essere residenti all’estero non occasionalmente;

-          aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all’estero per non meno di 2 anni.

La disposizione in esame non precisa, peraltro, i criteri e le modalità per la determinazione e la documentazione dell’attività di ricerca.

 

L’agevolazione, in mancanza di ulteriori specificazioni, sembra quindi applicabile non solo al cittadino italiano, ma anche al soggetto estero che decida di prestare la sua attività nel nostro Paese, divenendo fiscalmente residente in Italia[130].

Ambito oggettivo

L’agevolazione consiste nella imponibilità dei redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori in possesso dei richiamati requisiti soltanto nella misura del 10 % del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e nella esclusione dei medesimi redditi dalla formazione del valore della produzione netta ai finidell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'incentivo si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (termine inserito dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente), nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

 

Il comma 2, anch’esso modificato dalle Commissioni riunite V e VI, reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni previste all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), come modificati dall’articolo 1, comma 66 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) in tema di incentivi fiscali alla ricerca.

 

I commi da 280 a 283 della legge finanziaria per il 2007 hanno disposto la concessione di un credito d’imposta per gli investimenti ed i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione. In particolare, il comma 280, come modificato, ha previsto che tale credito d’imposta sia concesso per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo[131]. Tale misura è incrementata al 40% (15% nel testo originario) nel caso che tali costi siano sostenuti dalle imprese a seguito di contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Il comma 281 ha fissato un limite massimo di importo su cui applicare il credito d’imposta, prevedendo che i costi su cui calcolare il credito non possano, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro (15 milioni nel testo originario) per ciascun periodo d'imposta.

Nel comma 282 sono indicate le modalità applicative per fruire del credito. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ma esso:

-        non concorre alla formazione del reddito;

-        non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In attuazione del comma 283 è stato emanato il decreto interministeriale 28 marzo 2008, n. 76(Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), recante il Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo.

 

La disposizione in esame stabilisce che le richiamate norme si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche alle ricerche effettuate in Italia in caso di contratti (le Commissioni riunite V e VI hanno soppresso la specifica “contratti di commissione”) stipulati con imprese residenti o localizzate all’estero. Mentre la versione originaria del testo faceva riferimento a “Stati o territori che sono inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996”, le Commissioni riunite V e VI hanno ricompreso anche le imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo: in sostanza la novella estende il beneficio anche ai casi di imprese committenti residenti o localizzate in Islanda e nel Liechtenstein.

 


 

Articolo 17, comma 2-bis
(Dotazioni finanziarie per
la Scuola superiore della pubblica amministrazione)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 17.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero).

Articolo 17.

(Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero).

 

2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo in esame, aggiunto dalle Commissioni V e VI in sede referente,dispone lo spostamento di 1 milione di euro,per l’anno 2009, dalla missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” alla missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”[132], programma “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”[133], entrambe previste dalla Tabella C della L. 203/2008 (legge finanziaria 2009). In particolare, il comma si riferisce a dotazioni finanziare previste per le spese di funzionamento della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.

 

Il comma pertanto integra di 1 milione di euro, rispetto a quanto già previsto dalla Tabella C della citata legge finanziaria (9,787 milioni per il 2009), la dotazione finanziaria disposta in attuazione delD.P.R. 701/1977[134] recante il regolamento di esecuzione del D.P.R. 472/1972[135], sul riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

L’articolo 16 del D.P.R. 472/1972 stabilisce che le spese per il trattamento economico del direttore, dei docenti, del personale amministrativo della scuola, nonché per il funzionamento degli organi della scuola, per i compensi agli incaricati di studi e ricerche, per l'acquisto dei testi di studio e del materiale didattico, per la pubblicazione delle dispense, per la manutenzione, l'arredamento e l'eventuale affitto dei locali, per il pagamento delle borse di studio agli allievi che non siano già dipendenti civili dello Stato e per tutto quant'altro occorra per il funzionamento dei corsi e dei servizi della scuola e per le altre attività da essa svolte, fanno carico ad una rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze denominato “spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione”.

 

Conseguentemente, per lo stesso anno 2009 è ridotta di 1 milione di euro la dotazione finanziaria, originariamente pari a 13,471 milioni di euro, prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. 287/1999 recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

 

L’articolo 6 del D.Lgs. 287/1999 dispone che la dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sentito il comitato operativo ed il dirigente amministrativo, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, eventualmente riuniti in conferenza, sottopone per l'approvazione al comitato di indirizzo un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il programma è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione della funzione pubblica.  Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti.

 

Si ricorda che la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, i più recenti dei quali sono stati operati con il D.Lgs. 287/1999[136] e successivamente con il D.Lgs. 381/2003[137], che con una novella ha integralmente sostituito gli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 287/1999.

La legge finanziaria 2007 (commi 580-585)[138] istituiva e disciplinava l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire la Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale si disponeva la soppressione a decorrere dal 31 marzo 2007 (termine prorogato al 15 giugno dal D.L. 300/2006)[139]. Il decreto legge 112/2008[140] (art. 26, comma 3) ha ripristinato la situazione previgente disponendo l’abrogazione dei citati commi 580-585.

Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare:

-        il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo quanto disposto dalla L. 145/2002 che ha reintrodotto, per l’accesso alla dirigenza, anche la modalità del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale bandito dalla SSPA;

-        l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;

-        la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;

-        lo svolgimento di attività di ricerca, e, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell’attività formativa;

-        il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione e l’individuazione e l’attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nonché la cura di un Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

La Scuola ha sede in Roma. Le attività di insegnamento e formazione sono tenute presso la sededi Roma e quelle distaccate di Acireale, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e del Centro residenziale studi di Caserta.

La legge individua tra gli organi della Scuola, il direttore, unitamente al comitato di indirizzo, al comitato operativo e al dirigente amministrativo.

Spetta al direttore, in qualità di vertice dell’istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi ed esercita le altre attribuzioni previste dal D.Lgs. 287/1999, dal regolamento della Scuola e dalle delibere con cui lo stesso direttore definisce, sentito il comitato operativo e il dirigente amministrativo, per quanto di sua competenza, l’organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.

L’attività di formazione è svolta da un gruppo di 30 docenti stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi[141].


 

Articolo 18, commi 1-4
(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogram­mazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogram­mazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

    a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

    a) identica;

    b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

    b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

 

    b-bis) al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.

2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.

2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.

3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

3. Identico.

4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.

4. Identico.

 

 

L’articolo 18, commi 1-4, è volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzatedel Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

 

L’articolo si pone in linea di continuità rispetto a quanto già disposto con gli articoli 6-quater e 6-quinquies del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/208), con il quale è stata attuata la manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, anch’essi sostanzialmente volti al recupero delle risorse disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate relative, rispettivamente, al periodo di programmazione 2000-2006 e a quello 2007-2013.

In particolare:

-        l’articolo 6-quater ha provveduto al recupero delle risorse relative al periodo di programmazione 2000-2006 che, pur assegnate dal CIPE in favore di amministrazioni centrali e regionali, non risultavano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell’ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale data, disponendo la revoca delle assegnazioni medesime ed imponendo ai soggetti assegnatari delle somme revocate il versamento di tali somme all’entrata nel bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione al Fondo per le aree sottoutilizzate;

-       l’articolo 6-quinquies ha disposto la concentrazione di tutte le risorse del FAS assegnate dal CIPE per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale e progetti speciali, fatta eccezione per quelle che, alla data del 31 maggio 2008, risultavano già vincolate all’attuazione di programmi esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale, in un nuovo Fondo appositamente istituito per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale(comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche).

 

Confermando, pertanto, quanto già disposto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del D.L. n. 112/2008, il comma 1 dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a)  al Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale istituendo Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Relativamente all’utilizzo di tali risorse, il comma 2, come modificato dalle Commissioni riunite V e VI, dispone che, fermo restando quanto previsto per l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per l’occupazione sono destinate alle attività di apprendimento (e non di “apprendistato”, come nel testo originario) prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché al sostegno al reddito. Con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa con la Conferenza unificata, saranno definite le modalità di utilizzo di ulteriori risorse, rispetto a quelle di cui al presente comma, in favore delle diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l’occupazione;

b)  al Fondo infrastrutture, istituito a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche).

La norma in esame prevede che le somme assegnate a tale Fondo siano destinate anche alla messa in sicurezza delle scuole[142], alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

Il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche) è alimentato con le risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate, per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali. Non sono considerate, ai fini della dotazione del nuovo Fondo, le risorse FAS che alla data del 31 maggio 2008 risultano vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”.

In base alla citata norma istitutiva, la dotazione del Fondo Infrastrutture viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta delMinistero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il Fondo per il finanziamento delle infrastrutture non risulta ancora istituito, in quanto è ancora in corso di elaborazione presso il CIPE la deliberazione relativa all’attuazione dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008.

La quantificazione della quota del FAS destinata ad alimentare del Fondo per le infrastrutture strategiche istituito dall’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/200 è indicata nello schema di delibera CIPE, inviata alla Conferenza Unificata il 13 novembre 2008 ai fini dell’espressione del parere. Nel citato schema di delibera, il CIPE ha provveduto ad aggiornare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (a seguito delle numerose riduzioni apportate a carico del FAS dalla normativa adottata nel corso dell’anno per oltre 13,8 miliardi) e, di conseguenza, ad aggiornare la programmazione delle risorse effettivamente disponibili relative al periodo di programmazione 2007-2013, rispetto al profilo finanziario indicato nella precedente delibera n. 166 del dicembre 2007.

In sostanza, rispetto all’importo complessivo di oltre 64 miliardi considerato dalla delibera CIPE n. 166/2007, la programmazione delle risorse del FAS per il periodo 2007-2013 è stata rideterminata in 52,768 miliardi di euro.

Sulla base di tale ricognizione, il CIPE fornisce la quantificazione delle fonti di alimentazione del Fondo per le infrastrutture strategiche istituito dall’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008: nel complesso, per il periodo di programmazione 2007-2013, le nuove dotazioni dei programmi di interesse strategico nazionale e dei progetti speciali non ancora esaminati dal CIPE[143], nonché la dotazione della riserva premiale, come rideterminata, andranno ad alimentare il Fondo in questione per un importo pari a 12,773 miliardi di euro (di cui 11,477 miliardi di euro relativi al Mezzogiorno e 1,297 miliardi relativi al Centro-Nord).

La disciplina del Fondo sarà contenuta in una apposita delibera del CIPE.

 

b-bis)     al Fondo per la competitività di cui all’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca. Tale ulteriore destinazione delle risorse del FAS è stata aggiunta a seguito dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni V e VI.

Il predetto Fondo per la competitività è stato introdotto dall’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), presso il Ministero dello sviluppo economico, ferme restando le competenze del CIPE in materia, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. A tale fondo peraltro già confluiscono le risorse del FAS di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di cui all’articolo 60, comma 3 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003), assegnate dal CIPE limitatamente alle aree sottoutilizzate, oltre che le risorse del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” (articolo 52 della legge n. 448/1998).

Per il 2009, la legge finanziaria n. 203 del 2008 ha assegnato risorse pari a oltre 348 milioni di euro iscritte in Tabella F con specifico riferimento agli interventi a favore delle imprese industriali (cap. 7445 dell’UPB 1.1.6 – investimenti - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), nell’ambito della missione Competitività e sviluppo delle imprese.

 

In sede di individuazione della quota da assegnare ai tre Fondi di cui alle lettere precedenti, la norma prevede che il CIPE sia presieduto, in maniera non delegabile, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Va inoltre sottolineato che il comma 1 precisa che la riprogrammazione delle risorse disponibili del FAS deve essere effettuata:

§      nel pieno rispetto delle competenze regionali.

Al riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che la riprogrammazione “non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate”.

§      nel pieno rispetto del criterio di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo medesimo, in base al quale le risorse vanno assegnate nella misura dell’85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle aree sottoutilizzate delle regioni del Centro-Nord.

 

Il rispetto del criterio di ripartizione territoriale delle risorse è ribadito anche dal successivo comma 3, che ripropone, per le risorse che affluiscono ai due citati Fondi derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate il vincolo di destinazione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord.

 

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse previste dall’articolo in esame, il comma 4 prevede inoltre la possibilità di applicare, a tali interventi, le speciali procedure derogatorie disposte dal successivo articolo 20 del decreto in esame (v. relativa scheda di lettura).

 

Nella sostanza, l’articolo 20 richiamato prevede l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni di ordine occupazionale e sociale, da assoggettare a procedure derogatorie, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole.

 


 

Articolo 18, comma 4-bis
(Disposizioni concernenti l’emergenza abitativa)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

 

4-bis. Al fine della sollecita attua­zione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occor­renti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attiva­zione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;

 

  b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;

 

  c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

 

      «12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

 

Il comma 4-bis, aggiunto durante l’esame da parte delle commissioni riunite V e VI, è finalizzato alla sollecita attuazione del cd. piano casa previsto dall’art. 11 del DL n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

A tal fine viene previsto che le misure previste dal citato art. 11 possono essere realizzate anche mediante le seguenti risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS):

quota del FAS destinata dal comma 1, lettera b), al finanziamento del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del DL n. 112/2008;

risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del FAS.

 

Il Piano casa e le risorse ad esso assegnate

In estrema sintesi, il cd. Piano casa, previsto dall’art. 11 del DL n. 112/2008, consiste in una serie di misure rivolte all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione (nuclei familiari a basso reddito, anziani, studenti fuori sede, ecc.). Il piano prevede la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano sono individuate dal comma 12 dell’art. 11 del citato decreto-legge, che ha previsto la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti dai seguenti provvedimenti adottati nella precedente legislatura, in particolare:

-        dall’art. 1, comma 1154, della legge n. 296/2006, con cui è stato disposto il finanziamento, per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009, di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

-        dall’art. 41 del DL n. 159/2007[144], che prevede la costituzione di una apposita società di scopo con il compito di promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, recupero o realizzazione di immobili ad uso abitativo, cui destinare, per l’anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro;

-        dall’art. 21 (istitutivo di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica[145], cui si è data attuazione con il DM infrastrutture 28 dicembre 2007[146]) e dall’art. 21-bis (recante rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere II”[147]) del DL n. 159/2007, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e, quindi, già impegnate[148]. A tali risorse dovrebbero poi aggiungersi anche quelle derivanti dalle dismissioni degli immobili IACP (art. 11, comma 3, lett. b).

 

Per le medesime finalità, il comma in esame reca le seguenti modifiche all'articolo 11 del DL n. 112/2008:

§      al comma 1, non viene più richiesta l’intesa della Conferenza unificata per l’approvazione del Piano casa, ma il semplice parere della stessa;

Con riferimento alla sostituzione dell’intesa con il mero parere della Conferenza unificata, occorrerebbe valutare la compatibilità della norma con il riparto delle competenze costituzionalmente definite dal titolo V Cost. Fin dal 1976 la Corte ha infatti riconosciuto l’esistenza di una competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (vedi, da ultimo, la sentenza n. 94 del 2007);

§      viene inserito un comma 12-bis che prevede, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’art. 21 del DL n. 159/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), da ripartire tra le regioni con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni;

§      viene premesso, al comma 12, che le disposizioni di tale comma si applicano “fermo quanto previsto dal successivo comma 12-bis”.

 


 

Articolo 18, comma 4-ter
(Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

 

4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

 

 

Il comma 4-ter, aggiunto durante l’esame in sede referente, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Lo stesso comma dispone che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo previsto dal comma 1, lettera b).

Si fa notare che tale lettera b) richiama il Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del DL n. 112/2008. Tale rinvio appare però ambiguo, poiché non chiarisce se le risorse indicate sono quelle dell’intero Fondo (in tal caso converrebbe rinviare non al comma 1, lettera b), ma all'art. 6-quinquies del DL n. 112/2008) oppure incidono sulla quota di FAS (Fondo aree sottoutilizzate) che il comma 1, lettera b), destina al citato Fondo infrastrutture. Sembrerebbe pertanto opportuna una riformulazione del comma in esame volta a precisare le risorse cui si fa riferimento.

Precedenti finanziamenti per la mobilità al servizio delle Fiere

L’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha previsto, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona, l’autorizzazione, rispettivamente, di limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dal 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.

Successivamente l’articolo 4, comma 180, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) ha modificato tale disposizione, estendendo i suddetti limiti di impegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla mobilità per la Fiera di Foggia e la Fiera di Padova. La medesima legge ha introdotto inoltre un nuovo limite d’impegno quindicennale, con decorrenza dal 2005 di 2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere.

Un ulteriore rifinanziamento è stato disposto dall’art. 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), che ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005 per la mobilità al servizio delle suddette Fiere.

L’art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore della mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

L’art. 1, comma 888, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha poi rifinanziato gli interventi di cui all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché la dotazione del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105[149]” un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Da ultimo, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati rifinanziati dall’art. 2, comma 261, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009.

 


 

Articolo 18,commi 4-quater-4-quinquies
(Disposizioni per Roma capitale)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

 

4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro».

 

4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.

 

 

I commi 4-quater e 4-quinquies, introdotti nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite, sono volti ad escludere l’applicazione del Patto di stabilità interno negli anni 2009 e 2010 nei confronti del comune di Roma, con riferimento alla gestione ordinaria del Comune, quale risulta a seguito della nomina, disposta ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune medesimo e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e della conseguente predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.

 

In particolare, il comma 4-quater reca una novella al comma 3 dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), relativo alla individuazione delle entrate e delle obbligazioni assunte dalla gestione commissariale del Comune[150], finalizzata a modificare l’applicazione delle regole del Patto di stabilità interno nei confronti del Comune di Roma, assimilando, sotto questo profilo, la gestione ordinaria del comune di Roma ad un ente di nuova istituzione nell’anno 2008.

Più precisamente, con la novella in esame si dispone che alla gestione ordinaria del comune di Roma si applicano le medesime disposizioni recate dal comma 17 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, relativo agli enti di nuova istituzione nell’anno 2008, che prevedono l’applicazione del Patto di stabilità interno soltanto a decorrere dall’anno 2011.

Inoltre, ai sensi della disposizione richiamata, nel 2011 il Patto sarà applicato assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2009.

 

Relativamente agli enti di nuova istituzione negli anni 2007 e 2008, il citato comma 17 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112 prevede, infatti, che essi siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

 

Gli oneri derivanti da tale disposizione, corrispondenti agli obiettivi di risparmio che avrebbero dovuto essere conseguiti dal Comune di Roma dall’applicazione delle regole del Patto negli anni 2009 e 2010, sulla base delle regole fissate dal citato articolo 77-bis, vengono posti a carico del piano di rientro dall’indebitamento pregresso previsto dall’articolo 78, comma 4, del D.L. n. 112/2008, ai fini della compensazione sui saldi di finanza pubblica.

 

Nel dettaglio, il comma 4 del citato articolo 78 prevede che il piano di rientro dalla situazione debitoria, contenente la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, deve essere presentato dal Commissario straordinario al Governo, che lo approva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi trenta giorni dalla sua presentazione, individuando le coperture finanziarie necessarie alla sua attuazione nei limiti delle risorse a legislazione vigente destinate allo scopo.

Il piano è gestito con bilancio separato e ad esso è peraltro attribuita l’apertura di un’apposita contabilità speciale.

Il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche non scadute, e contiene le misure idonee a garantire il sollecito rientro dall’indebitamento pregresso.

Il medesimo comma 4 prevede inoltre che entro il termine di presentazione del piano, il Commissario straordinario possa recedere dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente al 22 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 112 del 2008.

 

Il piano di rientro dal debito del Comune di Roma è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio il 5 dicembre 2008.

Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio ha autorizzato il Commissario Straordinario ad adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per l’attuazione e la gestione del piano di rientro, procedendo alla liquidazione e al pagamento dei debiti, se possibile anche mediante transazione.

 

Al fine di garantire la neutralità finanziaria in termini di saldi di finanza pubblica della disposizione in esame, il comma 4-quinquies dispone che la tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientrodal comma 4 dell’articolo 78 del citato D.L. n. 112/2008, approvato in data 5 dicembre 2008, venga rimodulata attraverso un apposito accordo tra il Ministero dell’economia e il Commissario straordinario del Governo.

 

 


 

Articolo 18, comma 4-sexies
(Incentivi per la progettazione di opere e lavori)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

 

4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

 

  «7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'arti­colo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».

 

 

Il comma 4-sexies, aggiunto durante l’esame in sede referente, novella l’art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, introducendo un comma 7-bis secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009, viene ridotta allo 0,5% l’originaria quota del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista - dall’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) - come corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando il restante 1,5% ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo 61, vale a dire il fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

 

Si ricorda che l’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7 (cioè sugli stanziamenti destinati a coprire gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, a studi e ricerche connessi, nonché gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza), è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

 

Si fa notare che tale disposizione è pressoché identica a quella inizialmente prevista dal comma 8 dell’art. 61 del D.L. n. 112/2008, ma successivamente abrogata dall’art. 1, comma 10-quater, del D.L. n. 162/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008[151].

 

L’art. 1, comma 10-quater, del DL n. 162/2008, nell’abrogare la norma in commento, aveva anche introdotto alcune modalità di corresponsione dell’incentivo. In particolare, è stabilito che la corresponsione è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

 

 


 

Articolo 18, commi 4-septies-4-octies
(Società che forniscono servizi di committenza)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

 

4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».

 

4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».

 

 

I commi 4-septies e 4-octies, introdotti dalle Commissioni riunite V e VI, novellano l’articolo 13, comma 1, del D.L. 223/2006 e l’articolo 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) che impongono limiti all’attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere per il tramite di strutture societarie.

L’intervento è finalizzato ad escludere, in entrambi i casi, da detti limiti le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto:

§      di enti senza scopo di lucro;

§      di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (si tratta delle “amministrazioni aggiudicatrici” così individuate dall’art. 3, co. 25, del codice degli appalti pubblici[152]).

 

L’articolo 13 del D.L. 223/2006[153], al comma 1, dispone limiti all’attività delle società a capitale interamente pubblico o anche misto[154], costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali con le seguenti finalità (verosimilmente aventi riflesso sull’oggetto sociale):

-        per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti;

-        per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza (nei casi consentiti dalla legge, vale a dire per le funzioni "esternalizzabili"; al di fuori di tale condizioni si verserebbe per definizione in ipotesi di illegittimità);

Per produzione di beni e servizi strumentali all’attività di regioni e di enti locali la norma intende quelli “in funzione della loro attività”, ad esclusione dei servizi pubblici locali. Tali società:

-        debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti; la norma richiede dunque che le società siano affidatarie di compiti solo da parte degli enti costituenti;

-        non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto ne’ con gara; la norma è complementare a quella precedente, ma specifica l’ininfluenza della modalità di affidamento, se con gara o diretta: neppure la presenza di una gara legittima la società ad assumere servizi per conto di soggetti che non siano gli enti costituenti.

-        non possono partecipare ad altre società o enti (sono escluse da tale divieto, come specificato dall’emendamento 1.1000, le società di intermediazione finanziaria, la cui attività istituzionale comprende anche l’assunzione di partecipazioni[155]);

-        sono ad oggetto sociale esclusivo (comma 2).

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 27, della L. 244/2007, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono:

-        costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

-        assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle suddette amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

 


 

Articolo 18-bis
(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 18-bis.

(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).

 

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocerti­ficazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale ridetermina­zione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:

 

  a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;

 

  b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.

 

3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro.

 

 

L’articolo in esame, introdotto dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente, reca nuove disposizioni finalizzate a favorire la definizionedelle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate anteriormente alla data di conversione del decreto in esame.

In particolare, il comma 1 prevede che per tali iniziative il saldo del contributo possa essere incassato dopo l’avvenuta consegna al soggetto responsabile di un’autocertificazione che attesti la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso, nonchè il rispetto dei parametri occupazionali.

Ai sensi del secondo periodo del comma, qualora il contributo pubblico risultasse oggetto di una eventuale rideterminazione,restano comunque salvi gli importi già erogati e regolarmente rendicontati.

 

Il comma 2 delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ai soli programmi di investimento agevolati che risultino avere uno stato di realizzazione pari ad almeno i due terzi del programma originario e per i quali il programma realizzato rappresenti in ogni caso uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell’occupazione prevista.

 

Il comma 3 dispone, infine, che gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali siano effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d’area che comportano investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro;iprogrammi di investimento agevolati di importo inferiore a tale soglia non dovrebbero pertanto essere oggetto di accertamento da parte delle suddette commissioni.

 

Le disposizioni in oggetto – in quanto riferite genericamente alle “iniziative beneficiarie di contributi pubblici” -  riguardano una estesa platea di soggetti destinatari di finanziamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Esse configurano una disciplina speciale di carattere sostanzialmente derogatorio rispetto alle diverse fattispecie agevolative degli investimenti contemplate nell’ordinamento sia a livello nazionale e regionale, sia a livello comunitario (si pensi, a titolo esemplificativo, alla legge n.488/92 ed  ai diversi strumenti della programmazione negoziata). Sarebbe pertanto opportuno che la norma indicasse puntualmente le fattispecie agevolative cui essa è applicabile.

Si segnala, inoltre, che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 prefigura un meccanismo di garanzia per i soggetti beneficiari di contributi pubblici, in base al quale qualora questi ultimi vengano rideterminati in diminuzione - eventualmente anche a causa della carenza di alcuni requisiti cui è subordinato il diritto alla corresponsione degli stessi - le somme già erogate e rendicontate non potrebbero comunque essere oggetto di ripetizione.

Alla luce di tali considerazioni, si ravvisa, infine, l’opportunità di valutare gli eventuali effetti onerosi delle disposizioni in oggetto.

 

Si ricorda che i patti territoriali, come definiti dal comma 203, lett.a), dell’articolo 2 della legge n. 662 del 1996,  consistono nell'accordo tra più soggetti (enti locali, soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali, soggetti privati) per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura[156], produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati. A differenza dei patti territoriali, i contratti d'area, introdotti nel nostro ordinamento dalla lett. f) del citato comma 203, costituiscono lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, funzionale alla all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli. I contratti d’area consistono pertanto in un’intesa tra le parti sociali (sindacati e associazioni imprenditoriali), ma si differenziano dai patti territoriali poiché sono volti in particolare alla definizione delle regole circa la flessibilità del lavoro volti allo sviluppo economico ed in favore di iniziative imprenditoriali.

La disciplina dei patti territoriali e dei contratti d’area è stata da ultimo modificata con il comma 191, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) che ha novellato il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione degli investimenti di cui all’articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 81 del 2007 (legge n. 127 del 2007). Tale norma ha stabilito un nuovo termine (il 31 dicembre 2008, in luogo dei 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria) entro il quale possono essere presentate le richieste di rimodulazione delle risorse per patti territoriali e contratti d’area in essere alla data del 31 dicembre 2007, per l’utilizzo di risorse già impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area che risultino tuttavia disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni.

 


 

Articolo 19, commi 1-17
(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

1. Nell'ambito del Fondo per l'occu­pazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

1. Nell'ambito del Fondo per l'occu­pazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

    a) l'indennità ordinaria di disoccu­pazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordina­tamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

    a) l'indennità ordinaria di disoccu­pazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordina­tamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;

    b) l'indennità ordinaria di disoccupa­zione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

    b) l'indennità ordinaria di disoccupa­zione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere con­cessa anche senza necessità dell'in­tervento integrativo degli enti bilaterali;

    c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista;

    c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista;

Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del presente comma il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previden­za sociale territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponi­bilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comu­nica tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) del presente comma, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.

1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previden­za sociale (INPS) territorialmente compe­tente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata dispo­nibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integra­zione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

    a) operino in regime di mono­committenza;

    a) identica;

    b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

    b) identica;

    c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

    c) identica;

    d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;

    soppressa;

    e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    e) identica.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefìci di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefìci di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5. Identico.

 

5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occor­renti allo sviluppo del sistema produt­tivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

6. Identico:

    a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

    a) identica;

    b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

    b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

    c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

    c) identica.

7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle organiz­zazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresen­tative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.

7. Fermo restando che il riconosci­mento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

 

7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro inte­ressato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevi­mento, eventuali arretrati successiva­mente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeter­minato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'unifor­mità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straor­dinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

9. Identico.

 

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventual­mente alle province.

10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso di proroghe è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professio­nale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

 

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

11. Identico.

12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9, l'importo di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione è destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeter­minato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'in­dennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

13. Identico.

14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

14. Identico.

15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

15. Identico.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.a. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.a. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

17. Identico.

 

 

L’articolo 19, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca una serie di disposizioniin materia di ammortizzatori sociali, operando sia attraverso la fruizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro (commi 1-8), sia, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, mediante la riproposizione, al fine di garantire un’operatività delle misure dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni di cui all’articolo 27 dell’A.S. 1167[157] (c.d. collegato lavoro), attualmente all’esame presso il Senato (commi 9-18).

 

Si ricorda che tale articolo 27 (vedi infra) dispone la concessione e la proroga, in deroga alle normative ordinarie, di ammortizzatori sociali (commi 1-3), la concessione di ammortizzatori sociali per particolari settori lavorativi (commi 4-5), l’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti (comma 6), la proroga dei contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel relativo ambito ordinario di applicazione (comma 7), la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, nel caso di cessazione, totale o parziale, dell'attività (comma 8).

 

Occorre ricordare, al riguardo, che interventi in materia di ammortizzatori sociali sono già previsti in diverse provvedimenti in corso di esame parlamentare.

 

In particolare, si segnalano:

-        il comma 36 dell’articolo 2, dell’A.S. 1209 (legge finanziaria per il 2009), attualmente all’esame dell’Assemblea del Senato, che rinnova, anche per l’anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa. Più specificamente, il primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni, prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993[158], il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere, entro il 31 dicembre 2009, anche in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), alle seguenti condizioni:

-        la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali;

-        tali programmi devono essere definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, successivamente recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

Anche il richiamato A.S. 1167 contiene disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In generale, l’articolo 27, ai commi 1 e 2 prevede, rispettivamente, la concessione e la proroga, in deroga alle normative ordinarie, di ammortizzatori sociali, mentre il comma 3 reca ulteriori condizioni per le suddette concessioni e proroghe.

In particolare, il comma 1, proponendo per l'anno 2009 interventi analoghi a quelli già previsti per gli anni precedenti, consente che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, conceda, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), nell'ambito di un limite complessivo di spesa pari a 450 milioni di euro. Peraltro, una quota dello stanziamento, pari a 12 milioni di euro, è riservata agli ammortizzatori sociali per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo.

La concessione in deroga deve rientrare nell'attuazione di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali - anche con riferimento a particolari settori produttivi e aree regionali -, programmi definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009

 

Ai sensi del comma 1, modificato dalle Commissioni riunite V e VI, il potenziamento e l’estensione degli ammortizzatori sociali avviene, in primo luogo, attraverso la previsione di una serie di interventi, nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l’accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati (comma 1).

Si segnala, al riguardo, che il precedente articolo 18, alla cui scheda si rimanda, al comma 1, lettera a), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, “nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione”. Si valuti quindi l’opportunità di riferire espressamente gli stanziamenti al richiamato Fondo.

 

Allo scopo, nell’ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

La copertura di tali oneri è disciplinata dal successivo comma 6 (cfr. infra).

Nei limiti delle risorse suddette, è riconosciuto l’accesso ad una serie di istituti di tutela del reddito, secondo modalità e criteri di priorità stabiliti, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In particolare, è riconosciuto l’accesso, per specifiche categorie di lavoratori, modificando analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni, che vengono contestualmente soppresse (comma 5):

§      all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (comma 1, lettera a));

§      all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, di cui all'articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (comma 1, lettera b));

§      ad un trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista (comma 1, lettera c));

§      all’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, previsto, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (comma 2), e pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente.

 

Accesso a specifici istituti di tutela del reddito

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 1, lettera a))

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità[159].

L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169) .

L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448[160], ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998 .

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi[161], volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento[162], l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame;

 

Il provvedimento in esame dispone l’accesso al richiamato istituto per determinate categorie di lavoratori, modificando la previgente normativa di cui all’articolo 13, commi 7-12, del richiamato D.L. 35/2005 (vedi supra), che, come accennato in precedenza, viene contestualmente soppressa dal successivo comma 5.

 

I richiamati commi 7-12 avevano introdotto alcune limitazioni all'indennità ordinaria di disoccupazione relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, ed all’indennità con requisiti ridotti relativa ai dipendenti del settore dell’artigianato, al fine, come riportato nella relazione illustrativa che accompagnava il provvedimento originario, di dare certezza agli eventi transitori, da definire con decreto interministeriale, sottostanti alle sospensioni di lavoro indennizzabili, determinando altresì il numero massimo annuo di giornate indennizzabili; ai criteri soggettivi di accesso alla prestazione; all’individuazione dei casi di esclusione nonché alla definizione del procedimento per l’individuazione dei lavoratori.

In particolare, il comma 7 confermava per i lavoratori interessati - ferme restando le norme di cui ai successivi commi da 9 a 12 - l'attribuzione dell'indennità con requisiti normali, secondo la disciplina propria di quest'ultima (vedi (supra), introducendo tuttavia un limite di spesa, pari a 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, dell’assegno per il nucleo familiare e quelli conseguenti gli incrementi di durata e misura del trattamento.

Il successivo comma 8 riconosceva l'indennità con requisiti ridotti per i soli dipendenti del settore dell'artigianato, confermando, sotto tale profilo limitativo, l'applicazione impostata, ma introducendo, anche in questo caso, un limite di spesa, pari a 6 milioni di euro annui nonché la condizione della sussistenza di un intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva oppure dello svolgimento, a cura degli stessi enti ed in favore dei lavoratori in oggetto, di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.

Il comma 9 confermava i casi di esclusione dal beneficio dell'indennità, sia normale sia con requisiti ridotti, disponendo, in particolare, la non spettanza di questa:

-        ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;

-        nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

-        nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il comma 10 introduceva un limite di durata, pari a 65 giornate annue, per ciascuno dei trattamenti richiamati. Per l'indennità con requisiti normali, si prevedeva altresì la cessazione nei casi in cui il lavoratore abbia goduto, sempre nel periodo di un anno immediatamente precedente, di 65 giornate di prestazione.

Inoltre, si evidenziavano alcuni adempimenti amministrativi a carico del datore e dei dipendenti, sempre in riferimento alle ipotesi di sospensione in esame.

Il comma 11 demandava ad un decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 35/2005, la definizione dei casi di sospensione in esame nonché delle procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori interessati dai medesimi, anche ai fini del controllo dell'attribuzione dei benefici effettuato dall’INPS ai sensi del successivo comma 12.

 

Rispetto al testo previgente, l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali:

§      riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali;

§      viene erogata subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[163]. Peraltro, a seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni di merito, è stato previsto che fino all’entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 3, tale indennità può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali.

Si tratta dei fondi bilaterali appositamente costituiti, anche negli enti bilaterali, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, cui afferisce il contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione, versato dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Tali risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato al fine di promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione, anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.

Si ricorda che gli enti bilaterali sono (articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 276/2003) organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso, in particolare, la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la programmazione e le modalità di attuazione di attività formative, la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, la certificazione dei contratti di lavoro e lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;

§       ha una durata massima che non può superare novanta giornate di annue indennità;

§       non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa.

 

Viene invece totalmente confermato il campo di non applicazione dell’intervento, sia riguardo ai dipendenti di aziende già destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di particolari tipologie contrattuali. Allo stesso modo la richiamata indennità non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Attualmente, le disposizioni al fine di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro sono contenute nel D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181[164], così come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297[165].

Tra le disposizioni più importanti, si ricordano:

-        il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, nonché l’affidamento alle Regioni del compito di definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti sono tenuti a svolgere per contrastare la disoccupazione di lunga durata;

-        l’enunciazione dei principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento;

-        l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro;

-        la soppressione delle liste di collocamento, fatta eccezione per i marittimi, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori in mobilità ed i disabili;

-        l’espressa previsione della possibilità, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici di procedere all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (comma 1, lettera b))

L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui all’articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, caratterizzata appunto da un requisito contributivo inferiore a quello normale, costituisce una fattispecie particolare di indennità di disoccupazione, rivolta soprattutto ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali[166].

Anche tale istituto è stato interessato, nel corso degli anni, da numerosi provvedimenti[167], volti soprattutto a rideterminarne la percentuale di commisurazione alla retribuzione.

Hanno diritto alla richiamata indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate[168]. Attualmente, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni, per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di euro 830,77, elevato a 998,50 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.

Per i medesimi trattamenti, il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

 

Rispetto al testo previgente (vedi supra), l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti:

§      riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (per effetto di un emendamento approvato dalle commissioni di merito[169] è stato soppressa la norma che limitava la platea dei beneficiari ai soli dipendenti da imprese del settore artigianato di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano, sospesi per crisi aziendali o occupazionali);

§      a seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni di merito (em. 19.92 del Relatori), è stato previsto che fino all’entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 3, tale indennità può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali;

§      ha una durata massima che non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare;

§      non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa.

 

Si conferma invece totalmente la disciplina riferita al campo di non applicazione in precedenza richiamata ai fini dell’erogazione dell’indennità ordinaria.

Trattamento sperimentale integrativo per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista (comma 1, lettera c))

Tale nuovo trattamento, previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, è pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per una durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

 

Modalità di fruizione (comma 1-bis)

Il comma in esame individua una specifica procedura al fine della fruizione dei richiamati istituti da parte delle categorie di lavoratori individuati in precedenza.

In particolare, si prevede l’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del richiamato D.Lgs. 181/2001 (sono i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469[170], e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e alla sede dell'INPS territorialmente competente - della sospensione della attività lavorativa nonché delle relative motivazioni e dei nominativi dei lavoratori interessati.

Questi ultimi, a loro volta, hanno l’obbligo di comunicare al locale Centro per l’impiego, tramite dichiarazione, l’immediata disponibilità al lavoro o (a seguito dell’approvazione da parte delle Commissioni di merito dell’emendamento 19.92 dei relatori) a un percorso di riqualificazione professionale, secondo modalità definite dal decreto attuativo di cui al comma 3.

A sua volta il centro per l'impiego ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, a determinati soggetti autorizzati o accreditati (si tratta delle agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, le quali svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale[171]), i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai sensi della normativa vigente.

 

Lo stesso comma 1, infine, dispone, con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a), b) e c)[172] del presente comma, che l'eventuale ricorso, nell'anno 2009, all'utilizzo di trattamenti di CIGS o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela concernenti gli stessi lavoratori.

Istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti (comma 2)

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame in sede referente, introduce, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, iscritti in via esclusiva (cioè non iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che non siano già titolari di una pensione) alla gestione separata presso l'INPS[173] di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335[174], con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR.

A seguito dell’approvazione da parte delle Commissioni di merito dell’emendamento dei Relatori 19.92 è stato specificato, poi, che il beneficio in esame può essere concesso nei soli casi di fine lavoro e a condizione che il soggetto sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l’impiego (secondo quanto previsto dal successivo comma 10).

 

Si segnala, al riguardo, che il richiamato articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276 ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore privato, costituita dal lavoro a progetto, così come definito dal Capo I del Titolo VII dello stesso provvedimento. Sotto questo profilo, la definizione “collaboratori coordinati e continuativi” risulta essere superata.

 

Il richiamato D.Lgs. 276/2003 ha infatti introdotto, tra le altre, una disciplina specifica delle collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro a progetto, applicabile al solo settore lavorativo privato, finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale, per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, con la nuova fattispecie del lavoro a progetto è stato previsto l’obbligo (articolo 61 del D.Lgs. 276) di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto

 

Al fine della fruizione dell’istituto, i richiamati soggetti devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

§      operare in regime di monocommittenza (lettera a));

§      conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233[175](pari, secondo la relazione tecnica al provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008), nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre (lettera b));

Il richiamato articolo 1, comma 3, della L. 233 ha stabilito che il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla L. 26 settembre 1981, n. 537[176], e riportato nelle tabelle A e B allegate.

§      accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre (lettera c));

Si segnala che per effetto dell’approvazione da parte delle Commissioni di merito dell’emendamento dei Relatori 19.92 è stata soppressa la lettera d), la quale prevedeva, come ulteriore condizione di accesso ai benefici, lo svolgimento, nell'anno di riferimento, dell'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi.

§      non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata (lettera e)).

 

Si segnala, al riguardo, che la norma in esame appare di dubbia interpretazione, non essendo chiaro se essa debba presupporre un numero di mesi accreditati non superiore a dieci. Peraltro, in questo caso la norma non sembrerebbe coordinarsi con la condizione di cui alla lettera a).

 

Il comma 3, come accennato in precedenza, rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di applicazione dei commi 1, 2, 4 e 10 del presente articolo Lo stesso decreto definisce altresì le procedure di comunicazione all'INPS, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici posto in essere dal medesimo Istituto. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del successivo comma 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente, l'INPS ha l’obbligo di provvedere, come accennato in precedenza, al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati in precedenza, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, a seguito dell’approvazione da parte delle Commissioni di merito dell’emendamento dei Relatori 19.92 è stato specificato che l’INPS stipuli anche convenzioni con gli enti bilaterali per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati alla quale possono accedere anche i centri per l’impiego.

 

Come accennato in precedenza, contestualmente all’introduzione dell’impianto normativo di tutela del reddito di cui al comma 1, il comma 5 provvede a sopprimere( sotto il profilo della tecnica normativa sarebbe tuttavia più corretto il riferimento all’istituto dell’abrogazione) dal 1° gennaio 2009, le analoghe disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 7 a 12, 13 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80[177], in precedenza richiamato.

 

Il comma 5-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI riunite, interviene in materia di trasporto aereo, con l’obiettivo di assicurare il mantenimento dei collegamenti internazionali e i livelli occupazionali del settore. Si prevede a tal fine che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuova la conclusione di accordi bilaterali - ovvero la modifica di quelli esistenti - per consentire di ampliare il numero dei vettori operanti sulle rotte interne ed internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è consentito operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali. In via transitoria, prima del perfezionamento dei suddetti accordi, si prevede inoltre che l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per consentire la massima accessibilità alle rotte internazionali da e per l’Italia, rilasci ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee, di durata non inferiore a 18 mesi.

 

Con riferimento alla normativa comunitaria vigente in materia, va segnalato il Regolamento CE n. 1008/2008,del 24 settembre 2008, recante Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, che ha apportato alcune modifiche alla disciplina concernente la regolamentazione del traffico aereo. In particolare, l’articolo 15, paragrafo 4, ha abrogato le preesistenti limitazioni alla libertà dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri.

L’articolo 22 ha inoltre abrogato le limitazioni in materia di fissazione delle tariffe, comprese quelle relative alle rotte verso paesi terzi, derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri.

Per quanto concerne la distribuzione del traffico fra gli aeroporti di uno stesso Stato, l’articolo 19 del Regolamento prevede che uno Stato membro può regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all’interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull’identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che servano la stessa città o la stessa conurbazione, informandone previamente la Commissione, che dovrà valutare il rispetto dei principi sopra indicati.

 

La disposizione introdotta con il presente comma appare finalizzata a garantire la continuità di quei collegamenti aerei, finora esercitati da Alitalia S.p.A., e che non rientrano nei programmi della CAI (Compagnia Aerea Italiana), vettore che ha rilevato la Compagnia di bandiera e sarà operativo a partire dal prossimo 13 gennaio. A tale scopo, in previsione dei tempi non brevi necessari per le modifiche degli accordi internazionali vigenti, si prevede che tali rotte potranno essere esercitate temporaneamente da operatori che ne facciano richiesta. Il periodo minimo previsto, di 18 mesi, corrisponde a un totale di tre stagioni, secondo la regolamentazione IATA (International Air Transport Association). Tale organismo definisce due volte all’anno i piani di volo internazionali del comparto passeggeri, articolandoli in due stagioni: quella estiva, compresa fra la prima settimana di aprile e l’ultima di ottobre, e quella invernale, compresa fra la prima settimana di novembre e l’ultima di marzo.

 

Si ricorda che L’ENAC, istituito con il decreto legislativo n. 250 del 1997, costituisce l’Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’ENAC, in particolare, è titolare della competenza al rilascio delle licenze di esercizio per il trasporto aereo. Per i vettori comunitari, i requisiti necessari per ottenere il rilascio delle licenze sono attualmente individuati dal Regolamento CE n. 1008/2008,sopra citato.

 

Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri, pari a 289 milioni di euro per il 2009, a 304 milioni di euro per il 2010 e 54 milioni a decorrere dal 2011, derivanti dalle misure di accesso agli istituti di tutela del reddito, previsti dal comma 1 e dal comma 2. La copertura degli oneri è posta a valere sulle risorse del Fondo per l’occupazione che viene a tal fine appositamente integrato.

Il comma 6 pertanto, al primo periodo, prevede una integrazione delle risorse del suddetto Fondo pari a 254 milioni di euro per il 2009, a 304 milioni per il 2010 e a 54 milioni per il 2012.

Per gli ulteriori 35 milioni per il 2009, si fa ricorso alle risorse già disponibili del suddetto Fondo. La relazione tecnica precisa al riguardo che trattasi dei 35 milioni del Fondo per l’occupazione originariamente destinati per il 2009 al potenziamento dei servizi per l’impiego ai sensi dell’articolo 27, comma 10 dell’AS 1167 ( cd. collegato lavoro), che viene superato dalla normativa in esame.

Il secondo periodo del comma 6 prevede che le risorse necessarie all’integrazione del Fondo per l’occupazione - pari a 254 milioni per il 2009, 304 milioni per il 2010 e 54 per il 2011 - siano reperite:

§      per 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle entrate derivanti dall'aumento dello 0,30% del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (previsto dall'art. 25 della legge n. 845 del 1978[178]), fatta eccezione per le somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, la cui istituzione è disciplinata dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388[179].

Il versamento è effettuato valere in via prioritaria sulle somme residue (pari ad 1/3 delle maggiori entrate dell’aumento contributivo) non destinate ad trasferite - ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per il cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Tale versamento determina un conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota di contributo;

§      per 54 milioni di euro a decorrere dal 2009 mediante le economie derivanti dall’abrogazione - prevista al comma 5 – di istituti a garanzia del reddito per i lavoratori sospesi di cui all’articolo 13, commi 7 -12 del decreto legge n. 35 del 2005.

L’onere recato dalle citate abrogate disposizioni ammontava infatti complessivamente a 54 milioni di euro annui.

§      per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

In base allegato tecnico riepilogativo degli effetti finanziari recati del provvedimento in esame, le maggiori entrate da esso derivanti sono pari complessivamente a 3.514 milioni per il 2009, a 1.306 milioni per il 2010, e a 928 milioni per il 2011. Per un’analisi dettagliata delle norme da cui tali maggiori entrate dovrebbero conseguire si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 35.

 

Ai sensi del comma 7, modificato nel corso dell’esame in sede referente, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa pari almeno alla misura del 20% fino a concorrenza delle risorse disponibili. Spetta ai contratti collettivi e agli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione (secondo Linee guida stabilite con il decreto attuativo di cui al comma 3). Inoltre, si prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) e i fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito) possano destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali – anche di sostegno al reddito per l’anno 2009 – volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002[180].

Gli aiuti di Stato a favore dell’occupazione sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2204/2002. Tale provvedimento riguarda gli aiuti finalizzati:

-        alla creazione di posti di lavoro;

-        all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, così come definiti dallo stesso Regolamento;

-        alla copertura dei costi aggiuntivi legati all’occupazione di lavoratori disabili.

Resta comunque autorizzata la concessione di altri tipi di aiuti all’occupazione, per i quali vige l’obbligo di notifica e di valutazione alla luce dei criteri di esenzione, in relazione alla categoria ed in base agli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

Il Regolamento si applica a tutti i settori dell’occupazione, fatta eccezione per l'industria carboniera o della costruzione navale, che restano soggetti alle specifiche disposizioni di riferimento, e per i trasporti.

In conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, gli aiuti esentati dal Regolamento devono avere per oggetto e per effetto quello di promuovere l'occupazione, nella misura in cui non incidono sugli scambi tra Stati membri. Non rientrano tuttavia nel campo di applicazione del regolamento gli aiuti all'esportazione.

Le imprese che beneficiano di aiuti per la ristrutturazione ed il salvataggio restano soggette alle disposizioni della specifica disciplina comunitaria.

Il Regolamento (CE) n. 2204/2002 prevede un regime di esenzione differenziato in relazione alla finalità dell’aiuto, stabilendo, tra l’altro, una serie di massimali dell’entità lorda degli aiuti destinati alla creazione di posti di lavoro.

La concessione dell'aiuto ha una durata massima di due anni purché i posti di lavoro creati:

-        rappresentino un incremento netto del numero di dipendenti;

-        siano mantenuti per una durata minima di tre anni, o di due anni nel caso delle PMI;

-        vadano a beneficio di lavoratori che non hanno mai lavorato o che abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente.

Per quanto riguarda l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, gli Stati membri potranno accordare alle imprese un aiuto che può raggiungere il 50% per le persone svantaggiate ed il 60% per le persone disabili dei costi salariali e dei contributi sociali obbligatori calcolati sul periodo di un anno successivo all’assunzione.

Ai lavoratori deve comunque essere garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi.

 

Il comma 7-bis,introdottonel corso dell’esame in sede referente, prevede, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), che la quota di adesione a carico del datore di lavoro presso il fondo di provenienza debba essere trasferita al fondo interprofessionale di adesione in misura pari al 70% del totale, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi. Il trasferimento è effettivo a condizione che l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro.

I richiamati fondi interprofessionali sono costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori “maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, per ciascuno dei seguenti settori economici (salva la possibilità che gli stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi): industria; agricoltura; terziario; artigianato[181].

I fondi finanziano, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, "nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti".

I fondi - che, previo accordo tra le parti, si possono articolare su scala regionale o, in ogni caso, territoriale - sono attivati previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità dei criteri di gestione, degli organi, delle strutture di funzionamento e della professionalità dei gestori rispetto alle finalità dei fondi.

Si ricorda che a decorrere dal 2001 la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi è stabilita al 20% a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stata poi portata al 30% per il 2002 e al 50% per il 2003.

Con riferimento ai datori che aderiscono ai medesimi fondi, le entrate derivanti dall'addizionale contributiva dello 0,30%[182] - addizionale destinata, in via generale, al finanziamento del sistema della formazione professionale - sono trasferite, da parte dell'INPS, al fondo indicato dal datore, nei seguenti termini e limiti:

§       le entrate corrispondenti alla quota - pari ad un terzo (cioè, a 0,1 punti percentuali) - dell'addizionale che spetterebbe, in via ordinaria[183], al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo[184] sono attribuite in misura integrale al fondo indicato dal datore - in caso, ovviamente, di adesione da parte del medesimo -;

§       le entrate corrispondenti alla restante quota (cioè, ai due terzi) sono anch'esse destinate al fondo prescelto, nel limite, tuttavia, di un importo pari a circa 103,291 milioni di euro[185]. Si ricorda che tale quota spetta, in assenza di adesione - nonché, in ogni caso, per la misura eccedente il suddetto importo - al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie[186] (ai fini del cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo).

Le suddette norme finanziarie trovano applicazione a decorrere dal 2004, mentre per il precedente triennio 2001-2003 era prevista una disciplina transitoria, che contemplava una progressiva attribuzione ai fondi delle summenzionate risorse, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 118 della L. n. 388[187].

Da ultimo, si ricorda che l’articolo 1, comma 151, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha introdotto, tra gli altri, una parziale revisione della disciplina relativa ai citati fondi.

In particolare, le modifiche attengono eminentemente ai profili del finanziamento dei fondi nonché, in generale, alla destinazione del gettito proveniente dalla suddetta addizionale.

 

Lo stesso comma dispone l’obbligo, per il fondo di provenienza, di eseguire il trasferimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi, nonché il versamento di eventuali arretrati pervenuti dall’INPS entro 90 giorni dal loro ricevimento.

 

Infine, si prevede che l’INPS, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, renda disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura atta a consentire ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della quota di adesione ad un nuovo fondo, assicurando altresì la trasmissione al nuovo fondo dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato a partire dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento.

 

Il comma 8, modificato dalle Commissioni riunite V e VI, prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali di cui all'articolo 18 (alla cui scheda si rimanda), nonché le risorse eventualmente residuate di cui al comma 1, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo, nonché l’uniformità dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono inoltre prevedere trattamenti modulati e differenziati in funzione di interventi integrativi a livello regionale o locale.


Concessione di ammortizzatori sociali in deroga

I commi da 9 a 17 ripropongono le disposizioni di cui all’articolo 27 dell’A.S. 1167[188] (cd. collegato lavoro, attualmente all’esame presso il Senato), al fine di garantire l’operatività delle misure a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si sottolinea come i commi da 9 a 18 non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che:

-        i commi 9, 10, 12 e 17 disciplinano procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga all’anno 2009 e l’individuazione della quota delle risorse per obbligo formativo da destinare all’apprendistato;

-        gli interventi previsti nei restanti commi sono posti a carico del Fondo per l’occupazione, che presenta le necessarie disponibilità per effetto del rifinanziamento previsto dall’articolo 63, comma 6 del DL. 112/2008[189].

 

Il comma 9 prevede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 24 dicembre 2007, n. 244[190]. Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

 

La proroga si dispone con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10 per cento, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga è ridotto nella misura del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nell'ipotesi di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe.

In quest'ultima ipotesi di proroga successiva alla seconda i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

 

Durante l’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato introdotto il comma 9-bis, con il quale si è previsto che in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l’anno 2009, stanziate ai sensi del precedente comma 9, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le assegna una quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

 

Il comma 10, modificato durante l’esame in sede referente, subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al precedente comma 3.

Tale decreto viene adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per definire:

-        le modalità applicative dell’articolo 19 in esame;

-        le procedure di comunicazione all'INPS, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici posto in essere dal medesimo Istituto;

-        l’effettuazione della ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 nonché del comma 2 del presente articolo.

 

Nella stessa norma si stabilisce che in caso di rifiuto di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

 

Il comma 10-bis, introdotto durante l’esame presso le Commissioni riunite, prevede per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, di cui all’articolo 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223[191], in caso di licenziamento, l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, comma 1 (rectius primo comma), del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636[192], esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 247/2007.

Si ricorda che la contribuzione figurativa di cui alla L. 247/2007 è riconosciuta per l’intero periodo di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione che è di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

 

Il comma 11 consente che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione.

Tra i provvedimenti analoghi in precedenza adottati, si segnala l'articolo 2, comma 523, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, che aveva previsto la possibilità di concedere, per l’anno 2008, nel limite massimo di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità ai lavoratori delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

 

Il comma 12, sostituito interamente in sede referente, nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al precedente comma 9, destina, al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati, una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993, alla concessione, per l'anno 2009, di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

§      per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

§      per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

 

Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

§      addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 28 gennaio 1994, n. 84[193];

L’articolo 17 disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo. In particolare, il comma 2 stabilisce che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, debbano autorizzare l'erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo da parte di una impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. L’attività della richiamata impresa deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Il successivo comma 5 dispone che nel caso in cui non si realizzi quanto previsto in precedenza circa l’istituzione e l’autorizzazione all’esercizio della richiamata impresa, le prestazioni di lavoro portuale temporaneo vengano erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese operanti in operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale), in fornitura di lavoro portuale temporaneo e nella gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali.

§      lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della medesima L. 84.

Si tratta, nell’ambito della trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, dell’obbligo, appunto, di trasformazione, da parte di queste ultime, in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, di mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369[194] (quale, ad esempio, il divieto di appaltare o subappaltare le prestazioni lavorative, oppure di servirsi di lavoratori a cottimo).

 

Si ricorda che il meccanismo previsto dal comma 12 in esame e già contenuto all’articolo 1, commi 85 e 86, della L. 24 dicembre 2007, n. 247. In particolare, con il comma 85 è stato stabilito, per l’anno 2008, l’adozione del meccanismo di sostegno del reddito sopra esposto per i lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, mentre nel successivo comma 86 si disciplinava la copertura finanziaria dei relativi oneri, precisando che ad essi si provvedeva utilizzando le risorse destinate dalla legge finanziaria per il 2008 alla proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l’anno 2008.

 

Al comma 13 viene disposta la proroga al 31 dicembre 2009[195] della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità.

Si ricorda che, per la fattispecie in esame, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223[196], sono i seguenti:

a)  in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (articolo 25, comma 9);

b)  lo stesso beneficio, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto per l’intero periodo (articolo 8, comma 2) e viene prorogato per ulteriori 12 mesi qualora tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

In entrambi i casi, lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano dovuti per intero.

 

Inoltre, la norma in esame in esame prevede che per tali benefici contributivi siano concessi nel limite di 45 milioni di euro. A tale onere si fa fronte mediante una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione.

Si ricorda che gli incentivi contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere di durata superiore a 12 mesi (rispettivamente, fino ad un massimo di 18 per i rapporti a tempo indeterminato o di 24 mesi per i rapporti a termine trasformati, nel corso del loro svolgimento, in rapporti a tempo indeterminato) e che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Pertanto, gli oneri della norma in esame sono attribuibili dalla normativa anche interamente al primo anno, ferma restando, naturalmente, l'esigenza di una quantificazione complessiva[197].

 

Nel comma 14 viene prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti[198], beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 e successive modificazioni[199].

Per contratti di solidarietà si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726[200], e successive modificazioni, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60 per cento del trattamento retributivo perso a séguito della riduzione d'orario[201].

 

La disciplina interessata dalla norma in commento riguarda, inoltre, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8 citati, del D.L. n. 148/1993, le imprese artigiane, non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, anche con meno di 16 dipendenti, e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 1 del D.L. 726/1984.

In particolare, per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, la disciplina transitoria in esame prevede uno specifico beneficio, nel caso in cui esse stipulino i contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità disciplinata all'articolo 24 della legge 223/1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge; tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento.

La disciplina transitoria prevede che il suddetto contributo possa essere concesso anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà percepiscano una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori", con oneri a carico dei fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva.

 

Riguardo all'applicazione della proroga in esame, il comma 14 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione[202].

 

Al comma 15 vengonodestinati 30 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi.

In ogni caso, tale proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma, che comprenda la formazione ove necessaria, inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali[203].

 

Si ricorda che tale intervento di proroga fino a 24 mesi era stato già disposto, per il 2008, dall'articolo 2, comma 524, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Il comma 16 attribuisce per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro (stanziamento così ridotto dalle Commissioni riunite V e VI rispetto ai 14 milioni iniziali)  come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Tale stanziamento viene posto a carico del Fondo per l'occupazione.

Si segnala che un identico stanziamento è stato previsto per il 2008 dall'articolo 2, comma 517, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia[204]), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento in cui Italia Lavoro deve operare nel breve-medio periodo, sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso.

In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

Da ultimo, l’articolo 7-terdecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7[205], ha disposto che il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione. E’ stato inoltre previsto che anche altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra. Lo stesso articolo, infine, dispone che il Ministero del lavoro assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007 quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

 

Il comma 17 prevede un finanziamento in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento (da parte del lavoratore) del diciottesimo anno di età. Tale finanziamento è disposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il limite di 80 milioni di euro per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione destinate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76[206].

 

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste:

-        per il 1999, dal comma 5 dell’articolo 68 della L. 144/1999[207];

-        per il 2001 dall’articolo 118, comma 16, della L. 388/2000 (Finanziaria 2001);

-        per il 2003, per il 2004, per il 2005, per il 2006 e per il 2007 - tramite novella del medesimo articolo 118, comma 16 della L. 388/2000 – rispettivamente dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), dall’articolo 1, comma 156, della L. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), dall’articolo 39-sexies del D.L. n. 273/2005[208] e dall’articolo 1, comma 1188, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

-        da ultimo, l’articolo 2, comma 518, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).


 

Articolo 19, comma 18
(Latte artificiale e pannolini)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

 

 

L’articolo 19, comma 18, è stato integralmente riformulato nel corso dell’esame in sede referente.

Il testo originario del decreto-legge prevede, per il 2009 uno stanziamento di 2 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di lavoro.

A seguito della riformulazione, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009 per il rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a 3 mesi di età.

I destinatari dei predetti rimborsi sono i soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[209].

 

L’articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, nell’istituire il citato Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (comma 29), prevede altresì la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato (comma 32).

Il comma 33 dello stesso articolo 81 demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina:

-        dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

-        dell'ammontare del beneficio unitario;

-        delle modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della carta acquisti si provvede mediante utilizzo del predetto Fondo speciale (comma 38).

Con il D. Dirett. del 16 settembre 2008 sono stati definiti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari della Carta acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e le modalità di utilizzo del Fondo di cui sopra[210].

Un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le modalità attuative delle disposizioni in commento.

 


 

Articolo 19, comma 18-bis
(Ricerca in oftalmologia)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccu­pazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccu­pazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

 

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

 

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, autorizza il finanziamento di 1 milione di euro in favore della Fondazione “G.B. Bietti” con sede in Roma per lo studio e la ricerca in oftalmologia.

Il finanziamento è concesso in considerazione del rilievo nazionale e internazionale della Fondazione medesima nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell’oftalmologia.

Per la copertura finanziaria di tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148[211].

 


 

Articolo 19, commi 18-ter–18-quater
(Prepensionamento per il personale iscritto all’I.N.P.G.I.)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

 

18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;

 

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato».

 

    b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.

 

 

 

18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.

 

 

Il comma 18-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, reca alcune modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

 

In particolare:

§      si prevede che la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della richiamata L. 416, sia da riferirsi limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili (lettera a));

Il testo vigente prevede che il numero delle unità ammesso al prepensionamento sia definito dal solo Ministro del lavoro, senza alcun riferimento alle risorse finanziarie disponibili.

§      sopprimendo la lettera b) dell’articolo 38, comma 2, si dispone che l’'I.N.P.G.I. provveda a corrispondere ai propri iscritti il solo trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal precedente articolo 35 (comma 2, lettera a)), e non anche la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37 (lettera b)), le cui disposizioni vengono in parte modificate dalla successiva lettera c);

§      introducendo un comma 1-bis all’articolo 37 della L. 416, si pone l’onere annuale per i pensionamenti anticipati erogati dall’I.N.P.G.I., di cui al richiamato articolo 37, comma 1, lettera b) della L. 416, a carico del bilancio dello Stato (lettera c)).

L’articolo 37, comma 1, dispone che a determinati lavoratori del settore, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per specifici trattamenti di sostegno al reddito.

In particolare, la richiamata lettera b) del comma 1 stabilisce che per i giornalisti professionisti iscritti all'I.N.P.G.I., dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'I.N.P.G.I. medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'I.N.P.G.I. e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, il quale prevedeva che il diritto alla pensione di vecchiaia potesse essere anticipato in presenza di almeno 360 contributi mensili accreditati presso l'Istituto per gli uomini al conseguimento di specifici requisiti di età.

Il successivo comma 2, oltre a prevedere specifiche maggiorazioni dell’integrazione per determinate categorie di giornalisti ed alcune cause di esclusione dalla fruizione, stabilisce che la richiamata integrazione contributiva non può essere superiore a cinque anni. Lo stesso comma dispone altresì che i contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

Si segnala, in proposito, che il regolamento I.N.P.G.I. attualmente in vigore non prevede più questa possibilità: in particolare, l’articolo 4, comma 3, dello stesso regolamento dispone che l'iscritto è, a domanda, ammesso, in base alle decorrenze previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla pensione di anzianità:

a)       al raggiungimento di un'anzianità contributiva obbligatoria, volontaria o figurativa pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età;

b)       al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c)       in via transitoria, alla maturazione dei requisiti ed alle decorrenze previsti ai commi da 6 a 8 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

d)       a decorrere dal 1° gennaio 2008 i requisiti per accedere alla pensione d’anzianità con una posizione contributiva inferiore ai 40 anni sono quelli risultanti dalla tabella.

Il successivo articolo 7, comma 6, stabilisce che alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 si applicano le percentuali di abbattimento contenute nella seguente tabella, in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile di cui al precedente articolo 4, comma 1, che riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne, quando siano stati versati almeno 240 contributi mensili.

 

Anni mancanti al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia

Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico
(in %)

7

29,17

6

26,09

5

22,73

4

19,05

3

15,00

2

10,53

1

5,56

 

Infine, il comma 10 del medesimo articolo 7 dispone che alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/1981, conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto i requisiti di età e di contribuzione per la liquidazione della pensione di anzianità.

 

Il nuovo comma 1-bis del richiamato articolo 37 prevede, come anticipato in precedenza,la fiscalizzazione dell’onere annuale sostenuto dall’I.N.P.G.I. per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 (primo periodo) per il periodo intercorrente tra l’ingresso al trattamento anticipato ed il conseguimento dell’età prevista per il trattamento di vecchiaia (vedi infra). Per il rimborso degli oneri fiscalizzati, l’I.N.P.G.I. ha l’obbligo di presentare la “documentazione necessaria”, (su cui il testo non fornisce precisazioni, né rinvia a successivi provvedimenti attuativi) al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (secondo periodo).

 

Lo stesso comma prevede, inoltre (terzo periodo), che al compimento dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei beneficiari dell’integrazione in esame (e quindi 65 anni per gli uomini e 60 per le donne ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento I.N.P.G.I. vigente), l’onere conseguente sia posto a carico del bilancio dell’I.N.P.G.I., ad eccezione della quota di pensione connessa agli scivoli contributivi (si segnala che tale termine risulta atecnico), riconosciuta fino ad una massimo di cinque annualità, che rimane a carico dello Stato.

Si segnala, al riguardo, che il Regolamento vigente dell’I.N.P.G.I. (vedi supra) prevede la possibilità di anticipo del trattamento di pensione anticipata ex articolo 37 fino ad un massimo di sette anni rispetto ai requisiti normali, non disponendo altresì nulla di diverso in ordine agli stati di crisi. In relazione a ciò, nel caso di pensionamenti anticipati della durata maggiore di 5 anni, l’onere resterebbe a carico dell’I.N.P.G.I.

 

Infine, il comma 18-quater, introdotto durante l’esame nelle Commissioni riunite V e VI, prevede che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame siano posti a carico delle disponibilità dell’istituendo Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), alla cui scheda si rimanda (quarto periodo).

In proposito, si segnala l’opportunità di non richiamare in maniera sistematica quanto già previsto in precedenza nel testo del comma in esame.

 


 

Articolo 19-bis
(Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 19-bis.

(Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile).

 

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

 

«72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'impren­ditoria giovanile»;

 

    b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;

 

    c) il comma 74 è sostituito dal seguente:

 

    «74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo econo­mico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72».

 

 

L’articolo 19-bis, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni V e VI riunite, modifica l’articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al sostegno all’occupazione e all’imprenditoria giovanile.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi 72-74, della L. 247/2007, al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, ha istituito tre fondi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, presso il Ministero del lavoro e della previdenza social:

a)       Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b)       Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c)       Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.

La complessiva dotazione iniziale dei Fondi è pari a 150 milioni di euro per l’anno 2008.

La norma rinvia, infine, a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, la disciplina delle modalità operative di funzionamento dei Fondi.

Si fa presente che il decreto attuativo non risulta fin qui emanato.

 

Per effetto delle modifiche disposte dalla norma in esame:

§      viene innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati;

§      viene istituito un unico Fondo in luogo dei tre attualmente previsti, ed eliminata ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi;

§      viene modificata la procedura per l’adozione della normativa di attuazione, prevedendo l’emanazione di un D.P.C.M., entro lo stesso termine di centottanta giorni disposto dalla norma vigente, in luogo di un decreto interministeriale.

 


 

Articolo 19-ter
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 19-ter.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

 

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compre­so tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

 

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

 

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

 

4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

 

 

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni V e VI riunite, ripristina, per il periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207[212] (comma 1). Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione della misura, la norma, inoltre, dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS (comma 2).

 

Il D.Lgs. 207/1996, emanato, appunto, in attuazione dell’articolo 2, comma 43, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1996), ha concesso, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età.

Le attività commerciali alle quali si riferisce il citato D.Lgs. 207 sono (articolo 1):

-        attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

-        attività commerciali su aree pubbliche[213].

Le condizioni e i requisiti per il godimento dell'indennizzo sono i seguenti (art. 2):

-        età maggiore a 62 anni, se uomini, ovvero 57, se donne. Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 6-9, della L. 23 agosto 2004, n. 243[214], ha modificato, a decorrere dal 2008, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. In particolare, è stato disposta, tra gli altri, la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, mentre in presenza di un’età contributiva di 35 anni è previsto un progressivo innalzamento dell’età anagrafica, fino ad arrivare, dal 2014 in poi, ad un’età anagrafica di 62 anni (63 anni per i lavoratori autonomi). Inoltre, si è elevata l’età ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia portando la stessa a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Successivamente, l’articolo 1, commi 1-2, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[215], ha modificato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti dalla L. 243/2004. In particolare, per quanto concerne la pensione di anzianità, è stata prevista una maggiore gradualità nell’innalzamento del requisito dell’età anagrafica ai fini dell’accesso a decorrere dal 2008, innalzando a 58 anni (59 anni per i lavoratori autonomi) il requisito anagrafico per il periodo 1° gennaio 2009-30 giugno 2009, ed introducendo il sistema delle “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, a decorrere dal 1° luglio 2009. Tale sistema, in estrema sintesi, prevede un graduale innalzamento delle “quote”, fino a giungere dal 2013, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati ad una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ad una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni. La richiamata L. 247 ha inoltre recato alcun e modifiche anche ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo. Sempre in estrema sintesi, lasciando inalterati i requisiti di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini di età anagrafica; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale e anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, la L. 247/2007 ha introdotto anche in questo caso il sistema delle “quote” anche per la pensione di vecchiaia, con un meccanismo praticamente identico a quello previsto per la pensione di anzianità. Si ricorda, sotto questo aspetto, che a regime, e cioè a decorrere dal 2013, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, si prevede una “quota” pari almeno a 97 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni[216];

-        iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni nella Gestione pensionistica INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali;

-        cessazione definitiva dell'attività;

-        riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e di quella eventuale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

-        cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio.

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione[217]per gli iscritti alla Gestione INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali (il quale è eguale a quello previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti). L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno, se donna. Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione (articolo 3).

L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato (articolo 4).

Il successivo articolo 5 ha disposto (oltre all’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale) l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.

Successivamente, sulla materia sono intervenuti:

-        l’articolo 72, comma 1, della L. 28 dicembre 201, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che ha provveduto ad estendere la concessione del beneficio anche per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004;

-        l’articolo 1, comma 272, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2004) ha riaperto, con riferimento al triennio 2005-2007, i termini per la concessione dell’indennizzo. Inoltre, ha disposto la proroga dell'applicazione dell’aliquota contributiva dello 0,09% 31 dicembre 2009.

 

Per quanto attiene alla misura delle aliquote contributive, si ricorda che l’articolo 1, comma 768, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha innalzato le aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti, stabilendole in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

Al successivo comma 3 è prevista la facoltà, da parte dei soggetti interessati, di presentare le domande presso le sedi periferiche dell'INPS, ai fini della concessione del richiamato indennizzo, entro il 31 gennaio 2012.

Si segnala, al riguardo, l’opportunità di chiarire se il richiamato termine sia da considerarsi ordinatorio (come sembrerebbe dall’utilizzo della locuzione “possono”) oppure perentorio (nel qual caso sarebbe opportuno utilizzare la locuzione “devono”).

 

Infine, il comma 4 dispone l’erogazione del richiamato indennizzo fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Al riguardo, la relazione illustrativa all’emendamento ha affermato che “tale misure si rende necessaria per scongiurare che, a seguito dell’introduzione delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, gli interessati si rovino, per alcuni casi, privi di trattamento pensionistico e dell’erogazione dell’indennizzo”.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 4, della richiamata L. 247/2007, ha attribuito al Governo il compito, previa verifica del rispetto del principio dell’invarianza finanziaria, di stabilire, entro il 31 dicembre 2011, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (cd. “finestre”) per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

Il successivo comma 5, in attesa della definizione del nuovo regime delle decorrenze pensionistiche di cui al comma precedente, ha stabilito transitoriamente, le decorrenze per coloro che accedono al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di contributi e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, i quali, sulla base di quanto stabilito dal comma in esame, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione entro la fine del 2011.

In particolare, la lettera b) del richiamato comma 5 ha previsto quattro “finestre” per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia per i lavoratori dipendenti, disponendo che, i lavoratori dipendenti che siano in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia:

-        entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno;

-        entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno;

-        entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell’anno successivo;

-        entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell’anno successivo.

 


 

Articolo 20
(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 20.

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).

Articolo 20.

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.

 

2. Identico.

3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle risorse.

3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'asse­gnazione delle risorse.

4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.

4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie, nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

5. Identico.

6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.

6. Identico.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per mate­ria che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al pre­sente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale eser­cizio dell'azione di responsabilità di cui all'ar­ticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per mate­ria che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il TAR entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione o dell'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il TAR entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.

 

10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

 

«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

 

10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

 

10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

 

10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione econo­mico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.

 

10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

 

    «c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;

 

    b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».

 

 

Il comma 1, modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni V e VI riunite, prevede l’individuazione, con apposito DPCM, degli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni di ordine occupazionale e sociale, da assoggettare a procedure derogatorie.

Lo stesso comma precisa che tale disposizione si rende necessaria in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole.

Il comma prevede che l’individuazione degli investimenti di competenza statale da sottoporre alle citate procedure derogatorie avvenga mediante apposito DPCM su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il concerto anche del Ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni.

Si noti che tale disposizione è stata modificata durante l’esame in sede referente per correggere un refuso contenuto nel testo iniziale del decreto-legge che faceva riferimento generico agli interventi programmati nell’ambito del QSN.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, come specificato nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 2 dispone che i decreti emanati ai sensi del comma 1 debbano individuare:

§      i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell’investimento;

§      il quadro finanziario dello stesso.

Con gli stessi decreti dovranno essere nominati anche i commissari straordinari delegati con il compito di vigilare sul rispetto dei tempi previsti.

 

Pertanto, con il comma in esame viene introdotta una disposizione volta a velocizzare le procedure per la realizzazione dell’investimento ricorrendo, con decreto, da un lato all’individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell’investimento stesso e, dall’altro, istituendo anche un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi (si vedano i successivi commi 3 e 4).

 

In relazione all’istituzione della figura del commissario straordinario al fine di accelerare le procedure di realizzazione dell’investimento, si ricorda che tale figura era operante, fino ad oggi, nel settore delle opere pubbliche con la finalità di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi, nonché in alcuni contesti di natura emergenziale.

 

Si ricorda, infatti, che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari, il cd. commissario straordinario sbloccacantieri, il cd. commissario straordinario per le opere strategiche e il cd. commissario straordinario per le opere autostradali. Di seguito si procede ad una sintetica ricostruzione delle tre figure.

La figura del commissario straordinario è stata introdotta per la prima volta dall’art. 13 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, provvedimento divenuto noto con il nome di «sbloccacantieri».

La norma citata aveva introdotto questa nuova figura per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994[218].

Successivamente la normativa su tali Commissari straordinari ha subito ulteriori modifiche ad opera dell’art. 14 della legge n. 144 del 1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dell’art. 2, comma 9, della legge n. 166 del 2002 (cd. “collegato infrastrutture”).

In relazione ai poteri dei commissari straordinari previsti dall’art. 13 del citato decreto legge n. 67, essi sono statipoi ampliati dall’art. 6 del decreto legge n. 7 del 2005,convertito, con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005.

L’art. 6 del decreto legge n. 7 (novellando l’art. 13 del decreto legge n. 67/1997), ha infatti modificato la normativa previgente sotto diversi profili:

-       ha esteso l’ambito applicativo della norma introducendo la possibilità di affidare al commissario straordinario anche lavori già affidati a general contractor (figura che non era disciplinata all’epoca della adozione dell’adozione del citato decreto legge n. 67);

-        ha esteso la possibilità di ricorso al commissario straordinario anche alle opere già iniziate la cui esecuzione è “anche in parte” sospesa, laddove nel testo previgente dell’art. 13 si richiedeva che l’esecuzione dell’opera (e quindi dell’intera opera) non fosse iniziata o risultasse comunque sospesa;

-        ha eliminato il vincolo temporale ben preciso relativo al campo di applicazione della normativa speciale sui commissari straordinari (vale a dire ai soli casi in cui il mancato inizio dell’esecuzione o la sospensione dell’opera fossero rilevati alla data di entrata in vigore della normativa stessa, marzo ’97), trasformando tale normativa da transitoria a permanente.

-        ha adeguato le precedenti disposizioni (con la sostituzione del comma 4) al nuovo quadro costituzionale conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione che rafforza le autonomie locali[219].

-        ha circoscritto le competenze del commissario straordinario (con la sostituzione del comma 4-quater), che può assumere, determinate funzioni della stazione appaltante[220], solo nel caso in cui ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa dei lavori.Infatti, secondo il testo previgente del comma 4-quater (risalente alla legge n. 144 del 1999), il commissario straordinario era abilitato ad affidare a soggetti di propria fiducia sia gli incarichi di revisione dei progetti o di parti di essi, sia lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse comunque alla progettazione.

I poteri dei commissari hanno assunto una portata più ampia anche per effetto del comma 4-bis dell’art. 13 che ha espressamente consentito ai Commissari stessi di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

Da ultimo si ricorda che le modifiche apportate dal decreto legge n. 7 del 2005 alla figura del cd. Commissario sbloccacantieri sono state introdotte con la principale finalità[221] - anche se applicabili a tutte le opere rientranti nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997 - di rilanciare lo strumento del commissario per accelerare le opere strategiche sottoposte al regime speciale di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).Infatti, in virtù dell’art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 190 del 2002, i commissari straordinari per le opere strategiche possono anche esercitare i poteri attribuiti ai commissari straordinari di cui all'art. 13 del decreto legge n. 67 del 1997.Pertanto, con le modifiche introdotte dall’art. 6 del decreto legge n. 7 del 2005, per tutte le opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge n. 443 (anche se affidate a general contractor) potrebbe trovare applicazione la disciplina del commissario straordinario, ove ricorressero i presupposti previsti dalle norme su esposte.

Giova rammentare, infatti, che un’altra figura di commissario straordinario è stata introdotta anche con l’art. 2, commi 5-10 del decreto legislativo n. 190 del 2002, con cui è stata data attuazione alla delega contenuta nella cd. legge obiettivo. Tali disposizioni sono successivamente confluite nel Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

L’art. 163, commi 5-10, del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede, al fine di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, la nomina di commissari straordinari con poteri più limitati di quelli previsti dall’art. 13, del decreto legge n. 67 del 1997. Essi hanno infatti più che poteri specifici, funzioni di indirizzo e coordinamento: sono tenuti, a seguire l'andamento delle opere e a provvedere alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto n. 67. Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il settore delle opere pubbliche è ricorso ancora una volta alla figura del commissario straordinario quale possibile strumento di accelerazione delle procedure di realizzazione delle sole opere autostradali[222] con l’art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto legge n. 35 del 2005 (cd. decreto competitività), convertito dalla legge n. 80 del 2005.

Le citate disposizioni sono successivamente confluite nell’art. 194, commi 7-9 e 11-12 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il profilo del commissario straordinario per le opere autostradali delineato si pone nel solco delle figure commissariali già istituite che mirano ad assolvere sia funzioni di indirizzo, coordinamento che compiti più strettamente operativi.

Infatti anche tali commissari svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall’art. 163, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 163, cui si aggiungono in via ordinaria - ma solo nell’eventualità di ritardi, rallentamenti o impedimenti di qualsiasi natura e genere nei lavori - anche i poteri speciali attribuiti ai commissari del decreto “sbloccantieri” (art. 17 del decreto legge n. 67 del 1997).

Pertanto la figura del commissario straordinario per le opere autostradali si differenzia da quella del commissario per le opere strategiche, in quanto ad esso vengono conferiti, a regime, e non solo “eventualmente” (secondo la citata norma dell’art. 2, comma 7, del decreto n. 190), i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

E’ interessante ricordare come le modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare del decreto legge n. 35 hanno ridimensionato la figura di tale commissario straordinario. Nel corso dell’iter al Senato erano stati, infatti, attribuiti al commissario straordinario per le opere autostradali (mediante l’aggiunta di alcuni periodi al comma 11) anche i poteri emergenziali tipici della protezione civile[223]e poteri sostitutivi nel caso di silenzio assenso da parte delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesaggistica[224]. Tali disposizioni sono state poi soppresse nel corso del successivo iter alla Camera.

Accanto a tali figure si ricorda, infatti, anche quella del cd. super Commissario “modello protezione civile” con il poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Anche tale figura ha però subito un rilevante ridimensionamento a seguito dell’emanazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[225] diramata a seguito di alcune censure mosse in sede comunitaria nei confronti di tale figura soprattutto in relazioni ad alcune delle situazioni emergenziali o di grande evento dichiarate dal Governo per le quali potrebbero non rinvenirsi i presupposti dell'imprevedibilità e della non imputabilità allo Stato membro. Nella direttiva viene esplicitamente stabilito (punto 2.1) che le ordinanze di tali commissari non possono comunque contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie relative agli appalti pubblici. Tale direttiva tende, inoltre, a circoscrivere il ricorso a commissari con i poteri della protezione civile, delimitando il loro ambito di operatività a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza (punto 4.1).

Tra i commissari straordinari nominati per assicurare lo svolgimento di “grandi eventi” si ricorda la nomina – con l’ordinanza n. 3439 del 10 giugno 2005 – del commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dei giochi Olimpici Torino 2006 e la recente nomina del commissario straordinario delegato del Governo per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 di cui al DPCM 22 ottobre 2008 (per ulteriori approfondimenti si rinvia all’articolo 22, comma 3, del decreto legge in esame).

Occorre, infine, rilevare che il riconoscimento di tali poteri straordinari è già stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del cd. Passante di Mestre: si tratta, in particolare, dei poteri conferiti al Commissario-delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273[226].

L’art. 3 della citata ordinanza prevede che il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, che dovrà comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ed alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (comma 1). Il comma 2 prevede poi che il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge n. 109 del 1994 (ora art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006). Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto d'occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

 

Il comma 3 attribuisce al commissario straordinario delegato una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’investimento che si sostanziano nelle seguenti fattispecie:

§      monitorare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento;

§      vigilare sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine;

§      esercitare ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. A tal fine ha facoltà di chiedere agli enti coinvolti qualsiasi documento utile per l'esercizio dei propri compiti.

 

Si fa notare che l’attribuzione di tali funzioni di indirizzo e coordinamento ripercorre quelle attribuite al commissario straordinario per le opere strategiche di cui all’art. 163, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 che prevede che egli segua l'andamento delle opere e provveda alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Analoghe funzioni erano state attribuite anche al commissario straordinario per le opere autostradali dall’art. 194, comma 8, del citato decreto legislativo n. 163/2006.

 

Nel caso in cui non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario straordinario delegato ha l’obbligo di comunicare, senza indugio, le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o, come specificato durante l’esame in sede referente, delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si osserva che tale obbligo è previsto anche per il commissario straordinario per le opere autostradali dall’art. 194, comma 8, del citato decreto legislativo n. 163/2006, ma in tal caso la comunicazione è diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delle infrastrutture.

 

Qualora sopravvengano circostanze che impediscano, invece, la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone la revoca dell'assegnazione delle risorse al Ministro competente ovvero al Presidente della regione o, come specificato durante l’esame nelle Commissioni riunite V e VI, delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si osserva che tale potere di proposta di revoca non è stato finora previsto dalle disposizioni sopra richiamate relative alle varie figure di commissario straordinario.

 

Il comma 4 assegna al commissario delegato, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati.

 

Come già illustrato nella ricostruzione della figura commissariale istituita dal dall’art. 13 del decreto legge n. 67, tali poteri hanno natura più strettamente operativa e sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e 4-quater del citato art. 13 che si sostanziano nell’emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In buona sostanza il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l’indizione delle gare di appalto.

 

Nello specifico, in base a quanto disposto dal comma 4-bis, i commissari possano provvedere anche in deroga ad ogni disposizione vigente, ma con alcuni limiti esplicitamente indicati che si sostanziano del rispetto delle seguenti specifiche normative:

-        la normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;

-        la normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Si tratta delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, delle norme sulla VIA e sulla VAS contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quelle sulla tutela paesaggistica e del patrimonio storico, artistico e monumentale di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Vi è, inoltre, un ulteriore limite indicato dal comma 4-bis che consiste nell’obbligo del rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Pertanto, dal punto di vista operativo, l’indicazione dei limiti sopra illustrati permette ai commissari di derogare ad una serie di disposizioni dell’ordinamento nazionale. In particolare, si ritiene che possa essere derogata una serie di norme ordinarie contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006 se non in contrasto con la normativa comunitaria.

 

In merito ai poteri indicati dal comma 4-quater, il commissario straordinario può assumere direttamente determinate funzioni della stazione appaltante[227] solo nel caso in cui ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa dei lavori. Si segnala che la norma non specifica quali siano le “determinate” funzioni della stazione appaltante che possono essere esercitate dal commissario stesso[228].

Inoltre, sempre ai sensi del citato comma 4-quater, prevede anche che, nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore debba provvedere al ripiegamento dei cantieri[229] già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In tali casi non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti.

 

L’ultimo periodo del comma 4 dispone che resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.

Tale periodo è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente al fine di prevedere che resta fermo anche il disposto dell’art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008.

Si ricorda che l’art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008 prevede che il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia (di cui all'art. 4 della legge n. 9/1991), si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d’intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell’ambiente, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi che utilizzino i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

 

Si osserva in proposito che non appare chiaro il dettato normativo risultante dalla modifica in esame che, nell’ambito dei poteri della figura del commissario straordinario, aggiunge al generale obbligo di rispetto della normativa comunitaria un riferimento di carattere specifico ad un divieto di prospezione, peraltro limitato ad un singolo territorio.

 

Il comma 5 dispone che, nell’esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

 

Ai sensi del comma 6, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario, non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala che il corretto riferimento al patto di stabilità con l’Unione europea è il patto di stabilità e di crescita.

 

Si ricorda che il Patto di stabilità e di crescita (PSC) mira a garantire la disciplina di bilancio degli Stati membri per evitare disavanzi eccessivi e contribuisce così alla stabilità monetaria. Formalmente il PSC è costituito dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, che ha sancito l’impegno degli Stati membri a perseguire l’obiettivo di medio termine di un saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche prossimo al pareggio o in avanzo, e dai regolamenti del Consiglio n. 1466/97 e 1467/97 del 7 luglio 1997, con i quali sono state definite le modalità di attuazione, rispettivamente, della procedura di sorveglianza multilaterale e della procedura sui disavanzi eccessivi. Nel marzo 2005 il Consiglio europeo ha approvato una relazione del Consiglio ECOFIN intitolata “Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita”, che “aggiorna e completa” la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997. La relazione, oltre a riaffermare la validità dei valori di riferimento del 3% per il rapporto tra disavanzo e PIL e del 60% per il rapporto tra debito pubblico e PIL, prospetta una serie di interventi volti al rafforzamento della razionalità economica delle norme di bilancio, al potenziamento dei meccanismi preventivi previsti dal Patto di stabilità ed al miglioramento dell’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Viene in particolare rivista la stretta imposizione come obiettivo di medio termine di una situazione di bilancio in pareggio, ammettendosi la possibilità di obiettivi differenziati che tengano conto della peculiarità della situazione di ciascuno Stato membro. Si è di conseguenza proceduto all’approvazione di due regolamenti (regolamenti (CE) 1055/2005 e 1056/2005), che hanno modificato i precedenti regolamenti sulla sorveglianza multilaterale e sulla procedura di disavanzo eccessivo.

 

Il comma 7 prevede che il coordinamento e la vigilanza sull’operato dei commissari straordinari venga delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro competente per materia. Quest’ultimo può avvalersi, nello svolgimento delle attività delegate, delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico – come specificato durante l’esame in sede referente - del bilancio dello Stato.

Nel caso di interventi di competenza regionale, spetterà al Presidente della Giunta regionale individuare la competente struttura regionale.

Le strutture di cui al comma in esame sono tenute a segnalare alla Corte dei Conti qualsiasi ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Si ricorda che il citato art. 1 della legge n. 20 del 1994 dispone che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

 

Il comma 8 modificato nel corso dell’esame in sede referente, delinea, per i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo in commento, una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l’accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l’eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.

In relazione alla formulazione del testo, si osserva che la categoria dei «provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo» non è sufficientemente definita e tale dovrebbe invece essere data l’applicazione di una disciplina derogatoria rispetto alle previsioni generali. Si può peraltro presumere che il governo intenda riferirsi agli «atti e provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’investimento» (comma 3) pubblico «ritenuto prioritario per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali» (comma 1).

 

In particolare, per quanto riguarda il procedimento amministrativo, nella prima parte la disposizione prevede che:

§      la comunicazione degli atti agli interessati debba essere effettuata per fax o posta elettronica.

La legge sull’azione amministrativa (L. 241/1990[230]) pone l’obbligo della comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati pena la loro inefficacia: l’art. 21-bis prevede infatti che tali provvedimenti acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Se, a causa dell’alto numero dei destinatari, la comunicazione personale non è possibile in alternativa si può ricorrere a forme di pubblicità idonee stabilite dall'amministrazione. Il provvedimento non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. Così come sono immediatamente efficaci i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente.

Si ricorda che la stessa legge 241 (art. 7 e 8) prevede l’obbligo di comunicare non solo la conclusione, ma anche l’avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, anche per consentire loro la partecipazione al procedimento stesso, nelle forme previste dalla legge (art. 9 L. 241/1990). Le amministrazioni pubbliche possono esimersi a tale obbligo unicamente in presenza di particolari esigenze di celerità.

Per quanto riguarda le modalità tecniche di comunicazione, si ricorda il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo determinate regole tecniche (art. 12, co. 2, D.Lgs. 82/2005)[231];

§      l’accesso agli atti possa essere effettato entro 10 giorni dall’invio della comunicazione.

L’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dal Capo V della medesima legge 241/1990 (art. 24 e seguenti) che sancisce il diritto di ogni interessato di prendere visioni e di estrarre copia di documenti amministrativi, ad eccezione di quelli coperti da segreto e da quelli esclusi indicati dalla legge (art. 24, co. 1, 2, 3 5 e 6 L. 241/1990).

Per quanto riguarda i termini temporali relativi al diritto di accesso, si segnala che relativamente al termine ad quei il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si richiede di accedere (art. 22, co. 6, L. 241/1990). In riferimento del termine a quo, la legge non prevede un termine iniziale a partire dal quale può essere fatta richiesta di accesso, limitandosi a stabilire che se entro 30 giorni dalla richiesta l’amministrazione non risponde, oppure nega l’accesso, l’interessato può fare ricorso (art. 25, L. 241/1990).

 

La seconda parte della disposizione individua, per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 20, un processo amministrativo speciale, caratterizzato da tempi più stretti e dal preminente interesse pubblico alla celere realizzazione dell’opera.

 

Analiticamente:

§      il ricorso al TAR deve essere notificato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o, come precisato durante l’esame nelle Commissioni riunite V e VI, dall’avvenuta conoscenza, comunque acquisita;

In base alla disciplina ordinaria, il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, e ad almeno uno dei controinteressati, se sono più di uno, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ovvero, se non si tratti di atto da notificarsi individualmente, dalla pubblicazione;

§      il ricorso principale deve essere depositato al TAR entro 5 giorni dalla scadenza del termine di notificazione (e dunque entro 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento), essendo sufficiente a dimostrare l’avvenuta notifica una dichiarazione dell’ufficiale giudiziario che attesti di aver ricevuto il ricorso per le notifiche. La prova dell’effettiva notifica potrà essere depositata in un secondo momento, non appena disponibile (in particolare, entro 5 giorni dalla sua disponibilità).

L’articolo 21, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 dispone invece, in via generale, che il ricorrente debba effettuare il deposito del ricorso nella segreteria del TAR entro 30 giorni dall’ultima notifica; unitamente al ricorso deve essere depositata la prova delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato;

§      le parti si costituiscono entro 10 giorni dalla notificazione del ricorso e nel medesimo termine possono proporre ricorso incidentale. Eventuali motivi aggiunti possono essere proposti entro 10 giorni dall’accesso agli atti e dovranno essere notificati con le modalità previste per il ricorso principale.

In base alla disciplina generale del processo amministrativo le parti resistenti possono costituirsi nel termine – pacificamente non perentorio, secondo la giurisprudenza – di 20 giorni da quello stabilito per il deposito del ricorso, depositando memorie, istanze e documenti;

§      il TAR deve fissare l’udienza di merito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.

La disciplina ordinaria prevede invece che una qualsiasi delle parti costituite debba chiedere, entro due anni dal deposito del ricorso, la discussione dello stesso. La mancata presentazione della domanda di discussione nei due anni dà luogo a perenzione del ricorso, che opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. Ricevuta la domanda, il segretario forma il fascicolo d’ufficio e lo trasmette al presidente che, decorsi 20 giorni, fissa con apposito decreto il giorno dell’udienza. Fino a 20 giorni prima dell’udienza le parti possono presentare documenti e fino a 10 giorni prima memorie (entrambi questi termini sono liberi: non si calcola, cioè, né il dies a quo né il dies ad quem);

§      il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza.

In base alla disciplina ordinaria, terminate le udienze i giudici amministrativi riuniti in camera di consiglio deliberano a maggioranza assoluta. La decisione deve essere pubblicata, nella sola parte dispositiva, non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta: della pubblicazione è data notizia agli avvocati delle parti con biglietto di segreteria;

§      la sentenza è redatta in forma semplificata.

La disposizione rinvia all’art. 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, che ha previsto, in modo innovativo, a partire dal 2000, l’istituto delle decisioni semplificate volte a rendere più celere e snello il processo amministrativo, purché le controversie sottoposte al vaglio del giudice lo consentano per semplicità e chiarezza delle questioni giuridiche sottese. In particolare, nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato possono decidere con sentenza succintamente motivata: la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme;

§      eventuali misure cautelari o l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato.

Questa disposizione fa riferimento all’ipotesi tipica in cui, a fronte del contratto stipulato tra la pubblica amministrazione e il vincitore della gara di appalto, un terzo, escluso, ricorra al TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione: tale annullamento “a monte”, travolge “a valle”, la validità del contratto (cfr. da ultimo, Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 9906 del 15 aprile 2008).

La disposizione introdotta dal decreto legge è volta ad impedire questa conseguenza e trova un precedente nell’art. 246 del Codice dei contratti pubblici che al comma 4 prevede, per i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, che «la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente».

Peraltro, in relazione all’adozione di misure cautelari, si anticipa che il decreto-legge, rinviando per quanto non disposto proprio all’art. 246 del Codice dei contratti pubblici, invita il giudice amministrativo a tenere conto «delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera», e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, lo invita a valutare anche l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, «il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure»;

§      in caso di annullamento degli atti della procedura, il comma dispone che il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente, dovendo escludersi una tutela ripristinatoria (il contraente escluso non potrà dunque aspirare a sostituirsi all’aggiudicatario).

Anche la previsione esclusiva di una tutela risarcitoria per equivalente è mutuata dall’art. 246, comma 4, del codice dei contratti pubblici, a sua volta sul punto attuativo dell’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE[232].

§      a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, il risarcimento del danno non può comunque eccedere la misura del decimo dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all’offerta. Nel testo iniziale tale limite era invece pari all’utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica presentata in gara.

§         un ulteriore periodo, inserito durante l’esame in sede referente, dispone che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, allora si applicano le disposizioni di cui all’art. 96 del codice di procedura civile in tema di responsabilità aggravata, che comportano, oltre alla condanna pagamento delle spese processuali, un’ulteriore condanna a risarcire i danni.

 

Da ultimo, il comma 8 rinvia, per tutto quanto non sia espressamente disciplinato, all’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 e all’art. 246 del Codice degli appalti.

 

Si ricorda che l’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 introduce nella legge sul processo amministrativo un rito speciale, accelerato (netta riduzione dei termini processuali ordinari, generalmente dimezzati), applicabile solo a particolari tipi di controversie, relative a settori che, per la delicatezza delle materie considerate e la complessità dei contrapposti interessi giuridici coinvolti, necessitano di una drastica riduzione dei tempi del processo e di una significativa semplificazione dello svolgimento di determinate fasi. Si tratta del settore delle opere pubbliche (procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad esse connesse; procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche e di servizi pubblici e forniture), dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, delle procedure di privatizzazione di imprese o beni pubblici, dei provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti di scioglimento degli enti locali.

In particolare, il rito presenta elementi di specialità sia per quanto riguarda la tutela cautelare che la pubblicazione della sentenza, che l’impugnazione della decisione (l’appello avverso la sentenza del TAR deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione e 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza). Le medesime disposizioni speciali si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

 

Come in parte già ricordato, l’articolo 246 del D.Lgs. n. 163 del 2006 individua apposite norme processuali per le controversie amministrative relative a procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi. In particolare, tale disposizione (che pur richiama l’art. 23-bis della l. n. 1034/1971):

-        esclude che sia necessaria la presentazione di una domanda per la fissazione dell’udienza di merito, che ha luogo entro 45 giorni dalla data di deposito del ricorso;

-        prevede che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, il giudice amministrativo debba tenere conto «delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera», e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, debba valutare anche l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, «il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure»;

-        stabilisce che la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporti la caducazione del contratto già stipulato, e che il risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente.

 

Infine, si osserva che il comma 8 esclude che dall’applicazione di questo speciale rito possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 8-bis, inserito durante l’esame in sede referente, dispone che per la stipula dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006.

Si ricorda, in proposito, che tale comma 10 dispone che il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine (deroga che non si applica ai contratti relativi alle opere strategiche).

 

Si osserva in proposito che occorrerebbe valutare la compatibilità di tale norma con la direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 per il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici che stabilisce (articolo 1) che la conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto non possa avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati. Tali termini non si applicano qualora non sia prevista la pubblicazione del bando; se non vi sono altri candidati interessati; in caso di accordo quadro o di sistema dinamico di acquisizione.

 

Il comma 9 dispone che i criteri per la corresponsione dei compensi dei commissari straordinari delegati dovranno essere stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Inoltre, viene specificato che alla relativa copertura finanziaria si dovrà far fronte con le risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo[233], il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento.

 

Si osserva che tale forma sanzionatoria non è stata finora prevista dalle disposizioni sopra richiamate relative alle varie figure di commissario straordinario.

 

Il comma 10 dispone, infine, che per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Dalla formulazione del comma, sembrerebbe pertanto che per le opere strategiche continuano ad applicarsi le specifiche norme sui commissari straordinari recate dall’art. 163, commi 5-10 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Conseguentemente occorrerebbe precisare se dovranno applicarsi unicamente le suddette norme ovvero anche le nuove norme in commento.

In merito ai poteri di tali commissari si rinvia a quanto già commentato per la figura del commissario straordinario istituito dall’art. 2, commi 5-10, del decreto legislativo n. 190 del 2002, con cui è stata data attuazione alla delega contenuta nella cd. legge obiettivo. Tali disposizioni sono successivamente confluite nell’art. 163, commi 5-10, all’interno del Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

Qui si sottolinea come anche se i poteri dei commissari per le opere strategiche appaiono più limitati rispetto a quelli previsti dall’art. 13 del decreto n. 67 del 1997, essi possono comunque essere rafforzati nel caso in cui i commissari straordinari vengano abilitati dal Presidente del Consiglio (ovvero dai presidenti delle regioni o province nel caso di opere di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali) ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto n. 67.

 

L’ultimo periodo del comma 10, aggiunto durante l’esame in sede referente, dispone che nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche (di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs. n. 163/2006) approvati precedentemente all’entrata in vigore del DPR 30 marzo 2004, n. 142 (recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare):

§      si applicano i limiti acustici previsti dall’allegato 1 del citato decreto;

§      non si applica l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto, che fa salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti dall’allegato 1, antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

Si ricorda che il DPR 30 marzo 2004, n. 142, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447”[234], rappresenta uno dei regolamenti attuativi più importanti della legge quadro sull’inquinamento acustico (L. n. 447/1995). Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento del rumore originato dall'esercizio delle infrastrutture stradali (autostrade, strade extraurbane, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali), prevedendo nuovi limiti acustici (introdotti in allegato), che variano in ragione del tipo di infrastruttura, della sua data di costruzione (cioè se si tratta di infrastruttura nuova o esistente) e della tipologia degli insediamenti che subiscono l'inquinamento (i limiti più severi riguardano ovviamente le zone sensibili come scuole, ospedali e case di riposo)[235].

 

La norma in esame sembra finalizzata (soprattutto riguardo all’ultima parte della disposizione) a consentire l’applicazione di limiti acustici meno severi nella progettazione esecutiva delle opere.

Si ricorda, al riguardo, che prima del DPR n. 142/2004, per le infrastrutture stradali i limiti erano demandati alla zonizzazione acustica e, in assenza di questa, all’art. 6 del DPCM 1° marzo 1991 (recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”). I limiti recati da tale articolo 6 sono in alcuni casi più restrittivi di quelli previsti dal DPR n. 142/2004.

Si fa notare che la norma non chiarisce se la nuova disciplina deve essere applicata alle sole infrastrutture stradali incluse nel programma delle infrastrutture strategiche o, invece, se si applichi a tutte le infrastrutture, peraltro già regolate dai citati regolamenti attuativi della legge quadro sul rumore.

 

Il comma 10-bis, aggiunto durante l’esame in sede referente, riscrive il comma 4 dell’art. 3 del DPR n. 383/1994 relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, ridisciplinando le modalità di conclusione della conferenza di servizi volta all’approvazione dei progetti delle opere. Non viene infatti più richiesta l’unanimità della decisione, ma è sufficiente che vi sia l’intesa tra l’amministrazione procedente e la regione interessata e non vi sia il dissenso espresso di un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, come appare chiaro dal seguente testo a fronte:

 

Testo vigente dell’art. 3, comma 4, del DPR n. 383/1994

Nuovo testo previsto dal comma in esame

4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mancanza dell'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.

Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'am­bito della conferenza di servizi, l'ammi­nistrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera.

Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di loca­lizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'am­ministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

 

La nuova formulazione della norma sembra recepire sostanzialmente la disciplina alla conferenza dei servizi contenute negli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.[236]

In particolare, con riferimento all’espressione di eventuali dissensi in seno alla conferenza da parte di rappresentanti di una o più amministrazioni, il dissenso deve essere espresso in sede di conferenza, deve essere motivato, deve riferirsi a questioni connesse al procedimento e, soprattutto, deve indicare le modifiche necessarie per l’ottenimento dell’assenso. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa, a seconda dei soggetti coinvolti, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza unificata.

 

Il comma 10-ter, aggiunto durante l’esame in sede referente, al fine della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture strategiche di cui al comma 10, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’attività della struttura tecnica di missione prevista dall’art. 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006.

Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 443/2001, cd. legge obiettivo), ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una Struttura tecnica di missione avente finalità di supporto alle attività del Ministero nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche.

Tale norma, ora collocata all’art. 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. codice dei contratti pubblici), disciplina la composizione della struttura, ne prevede l’istituzione con decreto del Ministro delle infrastrutture, mentre per quanto riguarda i costi della struttura stessa, questi sono posti a carico dei fondi previsti per il programma con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 è stata istituita la Struttura tecnica di missione, con una dotazione organica di 60 unità, mentre con il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 del 20 marzo 2003 è stato assegnato, alla citata struttura, la quota di 1.900.000 euro a valere sul limite di impegno a decorrere dal 2003 previsto dall’art. 13 della legge n. 166/2002.

Gli stanziamenti assegnati a tale struttura sono contenuti nel capitolo 1080 “Spese per il funzionamento della Struttura tecnica di missione e per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alle infrastrutture strategiche” dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti. La dotazione di tale capitolo per il 2009 è pari a 2,6 milioni di euro.

 

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).

Si ricorda che tale art. 145, comma 40, ha istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

 

I commi 10-quater e 10-quinquies, aggiunti durante l’esame in sede referente, sono finalizzati a consentire la realizzazione di infrastrutture mediante finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI).

In particolare, il comma 10-quater prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga forme di collaborazione con la BEI per il finanziamento, da parte della stessa banca, delle opere infrastrutturali identificate:

§      nel piano decennale delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001;

Tale delibera rappresenta la prima versione del programma delle infrastrutture strategiche (PIS), aggiornato annualmente con apposito allegato al DPEF. Si segnala che detta delibera è stata aggiornata, da ultimo, in occasione del DPEF 2009-2013 (approvato alla Camera l’8 luglio 2008).

§      nella direttiva 2004/54/CE (relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea);

Tale direttiva è stata recepita a livello nazionale dal d.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264. Il campo di applicazione del decreto (come precisato dall’art. 1, comma 2) riguarda tutte le gallerie (già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto) situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea (definita nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996) di lunghezza superiore a 500 metri. Nella relazione allo schema poi divenuto il decreto n. 264/2006 è stato evidenziato che le gallerie in questione sono circa 600, entità che quindi richiederebbe un programma di adeguamento di 40 gallerie l’anno per 15 anni.

§      nella parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs. n. 163/2006.

Le opere individuate in tale capo sono prevalentemente quelle strategiche incluse nel PIS. Vi sono tuttavia altre tipologie di opere, quali ad esempio quelle che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive (art. 194, comma 2).

 

Lo stesso comma prevede altresì il rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

 

Il successivo comma 10-quinquies prevede che, ai sensi del comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunichi annualmente alla Bei una lista di progetti finanziabili dalla banca stessa, selezionati tra quelli individuati dal programma infrastrutturale allegato (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge obiettivo) al documento di programmazione economico-finanziaria.

 

In sostanza, mediante tale procedura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad individuare una lista di opere che potrebbero accedere in via prioritaria al finanziamento BEI nell’ambito delle opere già ritenute prioritarie contenute nell’allegato Infrastrutture al DPEF. Sembrerebbe quindi che tale lista non possa contenere gli altri due insiemi di opere indicati dal comma precedente (vale a dire, direttiva 2004/54/CE e parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs. n. 163/2006).

 

Occorrerebbe quindi chiarire come si rapportano le forme di collaborazione con la BEI di cui al comma precedente con la lista di cui al comma in esame.

 

Si segnala che tali commi “recepiscono” nell’ordinamento quanto già formalizzato con l’accordo, siglato nell’ottobre 2008, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e BEI[237].

 

Il comma 10-sexies, aggiunto durante l’esame in sede referente, modifica gli articoli 185 e 186 del cd. codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) al fine di escludere dal novero dei rifiuti, rientranti nel campo di applicazione della parte quarta del codice, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

La lettera a) di tale comma aggiunge infatti tale fattispecie all’elenco di esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti recato dall’art. 185, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

La lettera b) del medesimo comma modifica l’articolo 186, che disciplina il trattamento delle terre e rocce da scavo, facendo salvo quanto previsto dall’art. 185 e, quindi, in particolare l’esclusione contemplata dalla lettera a) del comma in esame.

 

Si fa notare che tale modifica consente di recepire l’identica disposizione prevista dall’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della nuova direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE.

 


 

Articolo 21
(Finanziamento legge obiettivo)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 21.

(Finanziamento legge obiettivo).

Articolo 21.

(Finanziamento legge obiettivo).

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due contributi quindicen­nale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due contributi quindicen­nali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame provvede al rifinanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ex legge obiettivo (n. 443/2001)[238] mediante la concessione dei seguenti contributi quindicennali:

§      60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

§      150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

 

Si ricorda che lo stanziamento di competenza per il 2009 previsto dal d.d.l. di bilancio, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1210), per il capitolo 7060 “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche” è pari a 1.336,9 milioni di euro.

 

Si ricorda,inoltre, che l’aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), allegato al DPEF 2009-2013 (cd. Allegato Infrastrutture), ha definito, tra i propri obiettivi prioritari, quello di riattivare e portare a conclusione l’intero programma.

Al fine di garantire continuità all’intero programma, esso individua alcuni fattori critici da superare, tra cui la limitatezza delle risorse pubbliche e avanza le seguenti proposte di soluzione:

-        adeguato coinvolgimento di capitali privati;

-        utilizzo di parte dei cespiti da IVA e da accise;

-        ottimizzazione delle risorse comunitarie.

La seguente tabella, ottenuta da una rielaborazione di quelle presentate nell’Allegato Infrastrutture, evidenzia le esigenze finanziarie che secondo il Ministero si rendono necessarie nel triennio 2009-2011 per l’attuazione dell’intero piano decennale delle infrastrutture strategiche previste dalla legge obiettivo.

Risorse finanziarie necessarie nel triennio 2009-2011
per l’infrastrutturazione del Paese

(DPEF 2009-2013 - Allegato Infrastrutture)

(miliardi di euro)

 

Triennio 2009-2011

Anni seguenti

Totale

2009

2010

2011

Totale

Opere Legge Obiettivo

Risorse pubbliche

4,0

5,0

5,0

14,0

4,0

18,0

Risorse private-UE

8,0

12,0

10,0

30,0

7,6

37,6

Totale risorse

12,0

17,0

15,0

44,0

11,6

55,6

Altre opere ANAS

Risorse pubbliche

3,6

3,6

3,6

10,7

-

10,7

Altre opere RFI

Risorse pubbliche

5,6

4,5

4,6

14,7

-

14,7

Totale risorse

 

21,2

25,1

23,2

69,4

11,6

81,0

 

Tali risorse consentirebbero di completare il finanziamento delle sole opere fino ad oggi “istruite” dal CIPE (comprese quelle opere, come il Ponte sullo Stretto, che sebbene deliberate erano state escluse dal novero delle infrastrutture prioritarie previste negli allegati infrastrutturali ai DPEF emanati nel corso della XV legislatura). Infatti, per le opere della legge obiettivo, le risorse da reperire sono pari a 55,6 miliardi, che è proprio il fabbisogno necessario per l’integrale copertura del costo (pari a 115,7 miliardi di euro) delle opere deliberate dal CIPE.

La tabella evidenzia che lo stanziamento di risorse pubbliche ritenute necessarie per il triennio 2009-2011 dal DPEF 2009-2013 è pari a 14 miliardi di euro, per le opere della legge obiettivo.

Lo stanziamento previsto dal comma in esame, che in termini di volume di investimenti attivabile può essere valutato in via approssimativa nell’ordine di 2,3 miliardi di euro, corrisponde a circa il 16% delle esigenze indicate nel citato allegato infrastrutturale al DPEF 2009-2013.

 

Il comma 2 dispone che alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

 

Il comma 3 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge n. 350/2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo:

§      per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, come incrementato dall'art. 1, comma 11 e dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 162/2008;

§      per la restante quota, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 


 

Articolo 22, commi 1-2
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 22
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)

Articolo 22
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)

1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità econo­mico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».

1. All'articolo 5, comma 7, letteraa), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità econo­mico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».

2. All'articolo 5 comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».

2. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la indivi­duazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».

 

 

I commi 1 e 2 novellano l’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, introducendo modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze.

 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lett. a) del citato DL n. 269, la CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, nonché fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato

A seguito della novella introdotta dal comma 1 in esame, i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale possono essere utilizzati anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei suddetti soggetti istituzionali - Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico - o promossa dai medesimi soggetti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

 

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma, le suddette operazioni di interesse pubblico potranno essere effettuate anche in deroga all’articolo 5, comma 11, lettera b), del medesimo D.L. n. 269, il quale demanda al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di determinare con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi della gestione separata, cui affluiscono i suddetti fondi del risparmio postale.

 

Si ricorda che ai fini del finanziamento dei suddetti soggetti istituzionali la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico; alla gestione separata sono assegnate le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti sopra richiamati. I criteri per l’esercizio del potere di indirizzo del Ministro dell’economia in ordine della gestione separata della Cassa depositi e prestiti sono stati definiti con DM del 6 ottobre 2004. In particolare, gli articoli 10-14 del DM recano i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, stabilendo, tra l’altro, che i finanziamenti ai soggetti istituzionali di cui al citato art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati al fine di garantire accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.

 

Ai sensi del comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri generali per la individuazione delle operazioni, promosse dai suddetti soggetti istituzionali, ammissibili a finanziamento.

 

Si ricorda, in particolare, che l’articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003[239] ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (CDP S.p.A.) [240].

Attualmente, la proprietà del capitale azionario della società è per il 70 per cento del Ministero dell’economia e finanze e per il 30 per cento di un gruppo di 65 fondazioni bancarie [241].

Ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 6, la società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario [242].

Per ciò che attiene all’attività svolta da Cassa depositi e prestiti S.p.A., il citato articolo 5 prevede che essa consista:

-        nella concessione di finanziamenti allo Stato, agli enti territoriali, agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico attraverso l’utilizzo, attraverso l’utilizzo dei fondi provenienti della raccolta del risparmio postale[243] garantito dallo Stato e dei fondi provenienti da emissioni di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato[244] (cd. gestione separata)[245] (comma 7, lettera a);

-        nella concessione di finanziamenti di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche. Tali finanziamenti sono concessi a valere sui fondi provenienti da emissioni di titoli e operazioni di raccolta senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali (comma 7 lettera b).

Per ciò che attiene alla gestione separata, essa è soggetta ad una disciplina speciale, la quale, ai sensi dell’articolo 5, comma 11 del decreto legge n. 269, si caratterizza nell’attribuzione al Ministro dell’economia e delle finanze, di specifici poteri di indirizzo. In particolare il Ministro, con propri decreti di natura non regolamentare, stabilisce:

a)    i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli strumenti di raccolta (libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, nonché titoli emessi e altre operazioni di finanziamento) che sono assistiti dalla garanzia dello Stato;

b)    i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli impieghi nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c)    le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche; i criteri per la gestione delle partecipazioni assegnate;

d)    i criteri di gestione delle partecipazioni trasferite o conferite da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti divenuta S.p.A.

 


 

Articolo 22, comma 3
(Expo Milano)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 22
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)

Articolo 22
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)

3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.

3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 277 del 26 novembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 22 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell’Expo Milano 2015, di cui al D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro.

 

E’ quindi previsto che all’onere di 48 mila euro per il 2008 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

La società Fintecna S.p.a. è delegata al conferimento delle somme della quota di capitale della costituenda Società, che saranno successivamente rimborsate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle suddette risorse del Fondo speciale di parte corrente.

 

Come è noto, il 31 marzo 2008 a Parigi, i Paesi membri del BIE hanno scelto Milano come sede dell'edizione 2015 dell'Expo[246], preferendola all’unica concorrente, la città turca di Smirne. L’Esposizione, che è intitolata Nutrire il pianeta:energia per la vita, si svolgerà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. Tra gli obiettivi quello di dare visibilità alla tradizione, alla creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate da precedenti edizioni e riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali, al centro dei quali c’è il tema del diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il Pianeta.

Si ricorda che l’Expo 2015 di Milano è stata dichiarata “grande evento” con il DPCM 30 agosto 2007 (GU 11 settembre 2007, n. 211), ai sensi dell’art. 5-bis, comma 5, del DL n. 343/2001. Nelle premesse di tale DPCM la citata dichiarazione viene motivata, tra l’altro, alla luce della “particolare complessità organizzativa dell'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricezione alberghiera, per la quale dovranno essere attuati interventi infrastrutturali e predisposte strutture ricettive adeguate o riconvertite le strutture esistenti, anche ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria”. Successivamente è stata emanata l’OPCM 18 ottobre 2007, n. 3623, con la quale, tra l’altro, si è provveduto alla nomina del sindaco del comune di Milano a Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della Città di Milano quale sede del grande evento «Expo 2015» e ne sono stati definiti i compiti.

Quanto all’art. 5-bis, comma 5, del DL n. 343/2001, si ricorda che esso ha esteso il campo di applicazione previsto per la dichiarazione dello stato di emergenza, includendovi anche Ia dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 225).

 

Da ultimo, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto le seguenti autorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

(milioni di euro)

Anno

Importo

2009

30

2010

45

2011

59

2012

223

2013

564

2014

445

2015

120

Totale

1.486

 

Ai sensi del comma 2, per i fini di cui al comma 1, il Sindaco di Milano pro-tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo per l’attività preparatoria urgente.

Viene altresì prevista l’emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposito DPCM, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto alla:

-        istituzione degli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro-tempore;

-        fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

 

Il DPCM del 22 ottobre 2008 recante Interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 ha quindi istituito gli organi di seguito indicati che provvedono a porre in essere, secondo le rispettive competenze, tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell’allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell’allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE.

 

Sono quindi istituti:

-        il Commissario straordinario delegato (COSDE), con compiti di vigilanza e impulsosull'organizzazione di Expo Milano 2015 e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura, nonché funzioni di vigilanza sulle opere connesse (art. 2);

-        la Commissione di coordinamento (COEM), presieduta dal COSDE e composta dai livelli istituzionali sociali, culturali e produttivi interessati dall'evento ed individuati con atto del COSDE, d'intesa con gli stessi interessati; la Commissione costituisce sede di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di assicurare il raccordo e la coerenza ottimali tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento nonché di garantire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di candidatura approvato dal BIE (art. 3);

-        la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A. (SOGE) che svolge tutte le attività utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento. Soci della SOGE sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano. Possono inoltre aderire altri enti locali o enti pubblici, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. La SOGE, disciplinata secondo le norme del diritto privato, redige, tra l’altro, il piano finanziario dettagliato delle opere essenziali, nel rispetto di quanto riportato nel dossier di candidatura; è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici; redige, alla chiusura dell'evento, un rendiconto finanziario, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia; stipula i contratti di gestione operativa dell'evento e ne acquisisce i proventi (art. 4);

-        il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali, presieduto dal Presidente della Regione Lombardia, con compiti di programmazione e realizzazione degli interventi ed attività regionali e sovra regionali relativi alle opere connesse, riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito Expo 2015 come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE (art. 5).

Si ricorda che Fintecna (Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A) S.p.a è società interamente partecipata del Ministero dell’economia e Finanze.

L’oggetto sociale della società consiste, tra l’altro, nell’assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in Società o Enti in genere, compresi quelli in liquidazione, operanti in Italia ed all’Estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi, nonché il compimento di attività di servizio connessa alla gestione di società, enti e aziende in genere, anche afferente a processi di liquidazione. A tal fine, la Società può curare il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed Enti sui partecipa, attraverso l’assistenza finanziaria degli stessi, prestando fidejussioni e ogni altra forma di garanzia a Società ed Enti partecipati e non.

 


 

Articolo 23
(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 23.

(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà).

Articolo 23.

(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà).

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

3. Identico.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60o giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Identico.

 

 

L’articolo 23, modificato durante l’esame in sede referente, autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l’esecuzione di opere di interesse locale. A tal fine devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi ed i mezzi di finanziamento.

Secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, i progetti devono essere realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

E’ quindi previsto che l’ente interessato fornisca la propria assistenza insieme con eventuali prescrizioni. Al riguardo, gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi in esame.

 

Ai sensi del comma 2, modificato nel corso dell’esame in sede referente, decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, questa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

 

Nel caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è richiesto il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione prescritti.

 

Ai sensi del comma 4, che ha subito alcune modifiche formali nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, la realizzazione delle opere - che vengono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente (comma 3) - non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

 

E’ riconosciuta una detrazione d’imposta per le spese (la formulazione originaria si riferiva ai ”contributi versati”) sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere. Il beneficio è fissato in misura pari al 36% del costo, tenuto conto dei limiti di ammontare e delle modalità previste dall’articolo 1 della legge n. 449/1997 e relativi provvedimenti di attuazione.

 

L’articolo 1 della legge n. 449/1997 disciplina la detrazione fiscale spettante per le spese di ristrutturazione edilizia. Tale norma dispone, tra l’altro la fissazione di un tetto massimo di spesa agevolabile (77.468 euro) e la rateizzazione in quote annuali (3, 5 o 10) del beneficio ai fini della fruizione.

 

Successivamente all’attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d’imposta opererà nei confronti dei tributi propri dell’ente competente.

 

Infine, il comma 5 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle regioni è inoltre garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme in commento.

 


 

Articolo 24
(Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 24.

(Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi).

Articolo 24.

(Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi).

1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

2. Identico.

3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

4. Identico.

5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.

5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

 

 

L’articolo 24 modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. Le modifiche sono dirette a dare maggiore efficacia all’azione di recupero, consentendo all’Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria.

 

Con la decisione 2003/193/CE[247], emanata il 5 giugno 2002, la Commissione europea ha riconosciuto come aiuto di Stato – ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE – l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito (ex IRPEG, ora IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali (c.d. ex municipalizzate)[248], nonché la possibilità per queste di stipulare prestiti a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti[249], obbligando pertanto l’Italia al recupero delle somme indebitamente erogate (decisione riguardante “l’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - C 27/99”).

 

Si ricorda che la decisione comunitaria – ai sensi dell’articolo 249, comma 4, del Trattato CE – è un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari ivi individuati. La decisione corrisponde sostanzialmente al provvedimento amministrativo dei sistemi giuridici nazionali, poiché essa rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando sono chiamate ad applicare il diritto comunitario a singole fattispecie concrete. I destinatari delle decisioni possono essere sia gli Stati (anche tutti gli Stati dell’Unione europea) sia persone fisiche o giuridiche.

Si rileva che il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), nel prevedere tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne in casi esplicitamente indicati. In particolare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono ritenuti “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

 

A seguito dell’inadempimento dello Stato italiano in relazione all’obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate, la Corte di giustizia delle Comunità europee (con sentenza resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/2005) ha condannato l’Italia per non aver proceduto al recupero delle agevolazioni illegittime.

Il Governo italiano non ha però tempestivamente provveduto a dare esecuzione alla pronuncia della Corte di Giustizia, con conseguente avvio, da parte della Commissione, della procedura d’infrazione n. 2006/2456, promossa ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE.

Il citato articolo 228, paragrafo 2, Trattato CE, prevede che la Commissione possa avviare un’apposita procedura nei confronti di uno Stato che – sebbene condannato dalla Corte di giustizia per violazione di uno degli obblighi su di esso incombenti in virtù del Trattato – non abbia adottato i provvedimenti derivanti dall’esecuzione della sentenza della Corte. Spetta pertanto alla Commissione europea vigilare sul mancato adempimento degli Stati e avviare la procedura di cui all’articolo 228 del trattato CE, che consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia, proponendo l’imposizione di una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfetaria o di una penalità – o di entrambe - di importo determinato.

Occorre segnalare che lo strumento deterrente pecuniario ha assunto a partire dal 2006, in virtù di una recente sentenza della Corte di Giustizia[250], una valenza molto più forte rispetto al passato. In seguito all’interpretazione dell’articolo 228 del TCE data dalla Corte stessa in tale sentenza, lo Stato inadempiente può essere condannato a pagare contestualmente sia una somma forfetaria, che una somma a titolo di penalità, proporzionale ai giorni per i quali si protrae l’inadempimento.

Il complesso di tali sanzioni pecuniarie, benché ispirato a criteri oggettivi di proporzionalità e collegato alla gravità dell’infrazione, alla sua durata ed alla necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione, può pertanto cominciare a costituire per gli Stati membri un rilevante onere economico.

 

Successivamente il Governo, con l’articolo 1 del D.L. 10/2007[251], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2007, ha ridefinito[252] la procedura per il recupero degli aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE, limitatamente agli aiuti consistenti nell’esenzione dalle imposte sul reddito. La norma ha attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatisi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito (commi 1 e 2). Sono stati demandati, inoltre, all’Agenzia la liquidazione degli importi (imposte e relativi interessi) da restituire all’Amministrazione finanziaria ed il recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, mediante apposita comunicazione recante l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, nel confermare che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e ai relativi interessi è effettuato ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del D.L. 10/2007, stabilisce che a tal fine l’Agenzia delle Entrate opera secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.[253] L’articolo 1 del D.L. 10/2007 prevedeva invece che l’Agenzia delle Entrate dovesse liquidare gli importi dovuti sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie.

Come osserva il Governo nella relazione illustrativa, l’Agenzia delle Entrate non ha potuto effettuare alcuna verifica sulle somme da recuperare e pertanto, al fine di fornire riscontro alle richieste della Commissione europea e di accertare l’esatto importo dell’aiuto effettivamente fruito, è stato ritenuto necessario conferire all’Agenzia delle Entrate i suddetti poteri di accertamento e riscossione.

Lo stesso comma 1 stabilisce inoltre che ai fini del recupero dei suddetti aiuti è irrilevante l’avvenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

La citata legge contiene, al Capo II (articoli da 6 a 17), disposizioni in materia di concordato. Tali disposizioni consentivano ai contribuenti, in un periodo limitato, di regolarizzare la loro posizione nei confronti del Fisco, presentando apposite dichiarazioni e versando gli importi previsti dalle relative norme. Tra gli effetti del concordato si segnala la preclusione per l’amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti tributari.

 

Il comma 2 specifica che nel recupero degli aiuti si deve tener conto di quanto già liquidato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del citato articolo 1 del D.L. 10/2007 e che gli interessi dovuti sulle somme da corrispondere sono calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione.

Tale ultima disposizione stabilisce che l’aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

 

Il comma 3 fissa un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (scadente pertanto il 29 marzo 2009) entro il quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare gli accertamenti necessari per la liquidazione degli aiuti da recuperare e notificare i relativi avvisi di accertamento. I beneficiari devono provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; in mancanza di pagamento si darà avvio alla procedura di riscossione coattiva con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi dovuti. La presentazione di ricorso avverso l’avviso di accertamento non produce l’interruzione della procedura di riscossione.

La norma in commento richiama il già citato D.P.R. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) che contiene, tra l’altro, la disciplina della riscossione mediante ruoli. Si ricorda che il ruolo è l’elenco alfabetico predisposto dagli uffici tributari, nel quale vengono indicate le somme dovute da ciascun contribuente all’amministrazione finanziaria; il ruolo rappresenta, dunque, il titolo esecutivo che consente all’amministrazione finanziaria di agire coattivamente per il recupero dei crediti fiscali. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. (art. 11 del D.P.R. 602/1973). Nei ruoli a titolo definitivo (art. 14) sono iscritte, tra le altre, le imposte liquidate in base ad accertamenti definitivi, mentre l’iscrizione provvisoria a ruolo (art. 15) avviene dopo la semplice notifica dell’atto di accertamento e per la metà dell’ammontare dell’imposta, nel caso di accertamento non definitivo.

 

Il comma 3 esclude l’applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alla procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Prevede altresì che non siano applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

Ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, l’ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822,84 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

Per quanto riguarda la sospensione di atti adottati nel corso del procedimento di riscossione, questa può essere di due tipi: giudiziale o amministrativa. Il ricorrente può, pertanto, chiedere la sospensione dell’atto impugnato sia all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate (sospensione amministrativa), sia davanti al giudice tributario (sospensione giudiziale).

Ai sensi dell’articolo 39 del menzionato D.P.R. 602/1973, il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate ha facoltà di disporre la sospensione amministrativa in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all’agente della riscossione e al contribuente. Il provvedimento sospensivo può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

La sospensione può inoltre essere disposta nel corso del giudizio, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992, su istanza del ricorrente il quale asserisca che dall'atto impugnato possa derivargli un danno grave ed irreparabile. Il giudice decide con ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione può anche essere parziale o subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa.

 

Il comma 4 prevede un meccanismo particolare per la determinazione degli interessi sugli aiuti illegittimi: in base a tale norma, gli interessi sulle somme da restituire all’Agenzia delle entrate vanno determinati in base alle disposizioni di cui al Capo V del Regolamento (CE) n. 794 del 2004[254], nel quale sono fissate le modalità di determinazione dei tassi di interesse per il recupero degli aiuti illegittimi.

 

In particolare, l’articolo 9 del regolamento n. 794/2004 reca il metodo di fissazione dei tassi di interesse, prevedendo, al par. 1, che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE sia un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile. Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.

Il paragrafo 2 stabilisce che, qualora la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisca di più del 15 per cento dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, la Commissione provvede a ricalcolare il tasso di interesse per il recupero. Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo effettuato dalla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica. Il tasso di interesse può essere fissato separatamente per ciascuno Stato membro, oppure per due o più Stati insieme (paragrafo 3).

Il paragrafo 4 consente, in mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali che la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, possa fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.

La misura del tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (art. 10, Regolamento n. 764).

L’articolo 11 del Capo V del regolamento n. 794/2004 disciplina poi il metodo di applicazione degli interessi. In particolare il paragrafo 1 stabilisce che il tasso di interesse da applicare sia il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario, mentre il paragrafo 2 prevede che il tasso di interesse sia applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono pertanto interessi in ciascuno degli anni successivi. Il paragrafo 3 stabilisce, infine, che il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applichi per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

 

Peraltro, per quanto concerne i criteri di calcolo da utilizzarsi per la determinazione dei tassi di interesse, il comma 4 in esame opera un rinvio ai criteri già approvati dalla Commissione europea in occasione del recupero di un altro aiuto di Stato dichiarato illegittimo e precisamente a quello classificato nel registro degli aiuti come CR 57/03.

 

Si tratta delle norme che avevano prorogato l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge c.d. “Tremonti-bis”, il cui recupero è stato disciplinato dall’articolo 24 della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005)[255].

 

L’ultimo periodo del comma 4 individua come tasso di interesse da applicare quello vigente alla data di scadenza prevista in via ordinaria per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte, con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto.

 

Il comma 5 prevede l’applicazione degli articoli 1 e 2 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

I citati articoli contengono disposizioni relative ai procedimenti innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria, finalizzate ad agevolare l’adempimento, da parte del Governo, dell’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dunque illegittimi, ed altresì dichiarati incompatibili con il mercato interno con decisione della Commissione europea.

In particolare, l’articolo 1 è diretto a rendere più agevole e spedito il procedimento di recupero degli aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile. A fronte di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, e del conseguente atto dell’autorità nazionale volto a dare efficacia esecutiva alla decisione comunitaria, la disposizione individua i presupposti per la concessione da parte del giudice civile di provvedimenti cautelari di sospensione di tale efficacia e, quanto all’esame nel merito, disciplina uno specifico procedimento dai tempi processuali particolarmente serrati.

L’articolo 2 reca una speciale forma di tutela cautelare sospensiva nel corso del giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria; introduce termini ristretti per la definizione della controversia e detta a tal fine disposizioni procedurali di accelerazione del giudizio di merito, sia in primo sia in secondo grado.

 


 

Articolo 25
(Ferrovie e trasporto pubblico locale)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 25.

(Ferrovie e trasporto pubblico locale).

Articolo 25.

(Ferrovie e trasporto pubblico locale).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.

1. Identico.

2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.

4. Identico.

5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.

5. Identico.

 

 

L’articolo 25, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009, rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell’economia[256], la definizione dei criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse.

Per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie, va ricordato che essi vengono periodicamente definiti nell’ambito del contratto di programma, previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 188/2003 (recante attuazione delle direttive CE 2001/12, CE 2001/13, CE 2001/14 – c.d. primo pacchetto ferroviario), stipulato dal Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI). Le risorse messe a disposizione dallo Stato vengono annualmente aggiornate - con un apposito addendum - a seguito dell’approvazione della manovra di finanza pubblica.

L’aggiornamento - approvato a marzo 2008 - del contratto di programma 2007-2011 ha recepito le risorse integrative previste dall’articolo 2 del decreto legge n. 159/2007[257] che, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, ha autorizzato un contributo di 800 milioni, e per l'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, ha disposto un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

 

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame in sede referente, autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. L’effettiva erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei predetti contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficientamento e razionalizzazione; tali criteri dovranno assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. La destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Con un emendamento introdotto dalle Commissioni V e VI, si è previsto che una quota delle predette risorse dovrà essere destinata all’incremento e al miglioramento del materiale rotabile

 

Si ricorda che il contratto di servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra amministrazione pubblica (rappresentata dal Ministero dei trasporti) e imprese di trasporto, al fine di garantire servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio, ed agevolazioni in favore di determinate categorie di utenti. Nella misura in cui tali servizi non siano compatibili con l’interesse commerciale dell’impresa, l’amministrazione pubblica, a fronte dell’obbligo di offrire detti servizi, eroga una compensazione corrispondente. L’articolo 73 del Trattato CE costituisce la base normativa di riferimento in materia di obblighi di servizio pubblico, sancendo la compatibilità degli aiuti di Stato corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti la nozione di pubblico servizio. Più precisamente, l’articolo 14 del regolamento CEE 1191/69 in materia di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, definisce il contratto di servizio pubblico come un “contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di servizio, si segnala che lo stesso articolo 9 del decreto legge 159/2007, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a corrisponderea Trenitalia le somme spettanti per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli oneri di servizio pubbliconel settore dei trasporti per ferrovia. Tali somme sono state accertate in via definitiva, e senza dare luogo a conguagli, in misura paria quella complessivamente prevista, per gli stessi anni, dal bilancio di previsionedello Stato. Il comma 2 del medesimo stesso articolo 9 ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia s.p.a. anche le risorse previste dall’articolo 1, comma 973, della legge finanziaria 2007 – pari a 311 milioni di euro per il 2007 - relative all’adeguamento dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio pubblico con le Regioni a Statuto ordinario.

Con riferimento all’esercizio 2008, va ricordato che il decreto legge n. 60/2008[258] ha autorizzato una spesa di 80 milioni di euro per il 2008, da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A., al fine di garantire la prosecuzione dei servizi di trasporto, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio.

Si deve inoltre segnalare che l’articolo 63, comma 4, del decreto legge n. 112/2008[259](convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per il 2008,per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Vanno infine ricordati gli stanziamenti previsti dalla legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, che prevedono la corresponsione a Ferrovie dello stato di  862 milioni in relazione agli obblighi di esercizio dell’infrastruttura,  di 116 milioni in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori, e di 112 milioni in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto merci.

 

Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo in esame, quantificati in complessivi 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

A tali oneri si provvede attraverso la riduzione, nell’importo indicato di 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002[260]. La riduzione è operata a valere sulla quota delle risorse del FAS destinata alla realizzazione di infrastrutture, ai sensi dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008.

Come precisato nella relazione tecnica, la copertura mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al FAS è stata calcolata per compensare gli effetti derivanti su tutti i saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), con specifico riferimento agli oneri di parte corrente (derivanti dalla disposizione del comma 2) e di quelli in conto capitale (derivanti dal comma 1), tenendo conto della spendibilità del FAS per ciascuna delle annualità utilizzate a copertura.

 

Per quanto concerne le risorse utilizzate a copertura, il comma 3 fa riferimento agli stanziamenti nazionali iscritti sul FAS destinati alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008.

A tale riguardo si ricorda che a decorrere dall’anno 2009, gli stanziamenti nazionali iscritti sul FAS assegnati in favore di programmi di interesse strategico nazionale e di progetti speciali nell’ambito dell’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 vanno ad alimentare un apposito Fondo per il finanziamento delle infrastrutture, istituito dall’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. In ordine al trasferimento di risorse dal FAS al Fondo infrastrutture interviene anche l’articolo 18, del D.L. in esame, alla cui illustrazione, contenuta nel presente dossier, si rinvia.

Si tratta, nello specifico, del Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche), che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 6-quinquies, viene alimentato con le suddette risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 (fatta eccezione per le risorse che alla data del 31 maggio 2008 erano state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”).

La norma istitutiva prevede che la dotazione del Fondo infrastrutture venga ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, secondo il principio generale di ripartizione territoriale delle risorse (85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e restante 15% in favore delle regioni del Centro-Nord).

Lo schema di delibera del CIPE di ripartizione del Fondo è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari[261].

Nel disegno di legge di bilancio per il 2009 (A.S. 1210) il Fondo per il finanziamento di interventi infrastrutturali alimentato con le risorse del FAS non risulta ancora istituito, in quanto è ancora in corso di elaborazione presso il CIPE la deliberazione relativa all’attuazione dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008.

Per quanto concerne le risorse complessivamente iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate, va segnalato che nel disegno di legge di bilancio (A.S. 1210) il FAS risulta dotato di 5.999 milioni di euro per il 2009, di 6.899,9 milioni per il 2010 e 5.543,6 milioni per il 2011.

Tuttavia, le effettive disponibilità del Fondo per gli anni 2009-2011 non corrispondono a quanto iscritto nel disegno di legge di bilancio, in quanto, successivamente alla predisposizione del bilancio a legislazione per il 2009, sono intervenuti alcuni provvedimenti che hanno utilizzato le risorse del FAS a copertura degli oneri finanziari da essi recati. Tali riduzioni non sono state ancora scontate in bilancio.

 

BLV 2009-2011

5.999,1

6.899,9

5.543,6

D.L. n. 90/2008, art. 11 – Bonifiche ambientali

-47,0

-47,0

 

D.L. n. 154/2008, art. 1, co. 5 – Copertura oneri incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale

-528,0

 

 

D.L. n. 162/2008, art. 1 – Copertura oneri adeguamento prezzi materiali da costruzione

-900,0

 

 

D.L. n. 162/2008 - art. 3, co. 2 - Agevolazioni terremotati Umbria e Marche

-9,0

 

 

D.L. n. 180, art. 3, co. 1 – Fondo alloggi e residenze universitarie

-65,0

 

 

D.L. n. 180, art. 3, co. 2 – Borse di studio universitari meritevoli

-135

 

 

D.L. n. 180, art. 4 – Copertura oneri art. 1, co. 3 Assunzione ricercatori universitari

-5,4

-18,7

-38,8

Legge n. 244/2007, art. 1, co. 22 – Applicazione nell’anno 2009 dell’agevolazione per la rottamazione frigoriferi

 

-385,0

 

Disponibilità al 28.11.2008

4.309,7

6.449,2

5.504,8

D.L. n. 185/2008, art. 25 - Fondo investimenti Ferrovie dello Stato S.p.a.

-1.440,0

-480,0

-480,0

D.L. n. 185/2008, art. 26 - Privatizzazione Tirrenia

-195,0

-130,0

-65,0

Disponibilità al 1.12.2008

2.674,7

5.839,2

4.959,8

 

Il comma 4 dell’articolo in esame prevede che Ferrovie dello Stato S.p.A. presenti al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione annuale sull’attuazione dei commi 1 e 2. Viene inoltre precisato che gli investimenti realizzati mediante il Fondo istituito dal comma 1 dovranno rispettare la percentuale del 15% per il nord e dell’ 85% per il sud del Paese. Tale ripartizione corrisponde a quella prevista in via generale per gli interventi finanziati dal citato Fondo per le aree sotto utilizzate.

 

Il comma 5 dispone che le somme recuperate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge in esame – concernente l’attuazione di una decisione europea
in materia di recupero di aiuti illegittimi – vengano assegnate ad un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

Dalla formulazione testuale del comma non si evince con chiarezza se tale destinazione di risorse sia intesa quale condizione per l’erogazione delle somme o quale mero elemento di valutazione ai fini di un’assegnazione prioritaria o preferenziale. Nel primo caso, la disposizione potrebbe risolversi in un contributo statale vincolato in materia di competenza regionale (trasporto pubblico locale), e come tale andrebbe valutata alla luce del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), e della giurisprudenza costituzionale in materia.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 422/1997 ha disciplinato il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, ed ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi. Sono stati definiti servizi pubblici di trasporto regionale e locale - esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale e periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici - quei servizi di trasporto di persone e merci (esclusi quelli di interesse nazionale, lasciati alla competenza dello Stato) che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale. Per quanto concerne le funzioni delegate alle regioni, esse riguardano l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale, e le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatorio, nonché di carattere amministrativo e finanziario. E’ stato previsto il conferimento e l’attribuzione delle relative risorse, previo accordo di programma tra Ministero dei trasporti e regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il D.Lgs. 422/1997, disciplinando le forme di esercizio locale dei servizi di trasporto pubblico, ha stabilito, inoltre, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le regioni conferiscano a province, comuni ed enti locali – pena l’intervento sostitutivo del Governo - le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale.

 


 

Articolo 26
(Privatizzazione della società Tirrenia)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 26.

(Privatizzazione della società Tirrenia).

Articolo 26.

(Privatizzazione della società Tirrenia).

1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. Identico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autoriz­zazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autoriz­zazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi­ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.

3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.»;

    a) identica;

    b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

    b) identica.

 

 

Il comma 1 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia di navigazione S.p.a. e delle società da questa controllate, e consentire la stipula della nuova Convenzione, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali. Lo stanziamento di tale somma viene subordinato agli esiti delle verifiche che la Commissione europea svolge in ordine alla compatibilità con il regime comunitario delle predette convenzioni.

 

In primo luogo si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 998, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), richiamato dalla norma in esame, ai fini del completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento essenziali, le nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007; a tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Il successivo comma 999 stabilisce, inoltre, che le convenzioni di cui al comma precedente, stipulate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, determinano le linee da servire, procedure e tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono, dunque, notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario; la nuova Convenzione, in ordine al predetto adempimento, è attualmente al vaglio della Commissione UE.

Si segnala, altresì, che presso la Commissione IX - Trasporti e telecomunicazioni della Camera dei deputati è in corso di esame uno schema di D.P.C.M. recante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione Spa[262]. Si ricorda, infatti, che Tirrenia S.p.a. è partecipata al 100% da Fintecna, società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’articolo unico dello schema, nella prima parte, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare la propria partecipazione indiretta nella società Tirrenia S.p.a., per una quota di capitale in misura superiore al 50%, insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 112/2008 norma che, tra l’altro, attribuisce alle Regioni le funzioni e i compiti attualmente esercitati dallo Stato nel settore del cabotaggio marittimo di servizio pubblico prevedendo che le Regioni interessate possano chiedere il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione detenuta da Tirrenia nelle società marittime regionali. L’alienazione della partecipazione dovrà essere effettuata ricorrendo alla procedura competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria finalizzata anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali come disposto dall’art. 1, co. 2, D.L. n. 332/1994 richiamato dallo schema in esame.

Va anche ricordato che sulla questione è recentemente intervenuta una risoluzione, approvata dalla IX Commissione della Camera il 19 novembre scorso[263], nella quale si impegna, tra l’altro, il Governo a “pervenire sollecitamente, se possibile entro il 30 giugno 2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, alla privatizzazione della società Tirrenia di navigazione S.p.A., da effettuarsi mediante ricorso a procedura competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria…”.

 

Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria necessaria a fronte dell’impegno di spesa pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di cui al comma 1.

A tali oneri si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002[264]. Tale riduzione viene operata a valere sulla quota del Fondo destinata alla realizzazione di infrastrutture, ai sensi dell'articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008[265] per un importo pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011, più elevato rispetto agli oneri indicati, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto.

 

Va segnalato, al riguardo, che la riduzione del FAS in misura superiore a quanto necessario a garantire la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, dipende, in sostanza, dal coefficiente di spendibilità nell’anno delle risorse del Fondo stesso, posta l’articolata procedura di spesa ad esso sottesa. Come già spiegato già in precedenti occasioni[266], il coefficiente di spesa può essere valutato solo nell’ordine del 30% annuo, nel senso che, a fronte di un qualsiasi rifinanziamento in termini di competenza del FAS, per il primo anno appare spendibile solo il 30% delle risorse iniziali, e lo stesso per il secondo anno. Solo nel terzo anno le risorse potranno risultare completamente erogate.

 

In merito alle risorse utilizzate a copertura, il comma 2 fa riferimento agli stanziamenti nazionali iscritti sul FAS specificamente destinati alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008.

Si tratta, nello specifico, delle risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali che, che a decorrere dal 2009, in base al citato art. 6-quinquies, vanno ad alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche), istituito dall’articolo 6-quinquies nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (per maggiori approfondimenti in merito, si rinvia alla scheda di lettera relativa all’articolo 18).

 

Per quanto concerne le risorse complessivamente iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate per il triennio 2009-2011, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 25, comma 3.

Il comma 3, lett. a), modificando l’art. 57 del D.L. n. 112/2008, posticipa al 1° gennaio 2010 l’entrata in vigore della previsione normativa in virtù della quale funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata.

Alla lett. b) prevede, poi, l’abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del suddetto articolo 57.

 

Più specificamente l’art. 57 del D.L. 112/2008, al comma 3, prevede che su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, l’intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l’esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l’arcipelago Pontino.

Come specificato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. 112/2008, anche il trasferimento delle azioni detenute dalla Tirrenia S.p.a. nelle società svolgenti i servizi di cabotaggio di interesse regionale è finalizzato ad agevolare tempestivamente la privatizzazione della Tirrenia stessa, intenzione manifestata dall’Esecutivo anche nell’ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2009-2013.

Il comma 4 dell’art. 57, anch’esso oggetto d’intervento abrogativo, prevede, in deroga agli articoli 10, 17 e 18 del D.Lgs. 422/1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, la possibilità che le Regioni affidino l’esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate. Tale comma ha, in realtà, evidenziato una questione di compatibilità comunitaria laddove gli articoli del D.Lgs. 422/1997 da esso citati, nel disciplinare le modalità di gestione dei servizi marittimi (ed aerei) di interesse regionale, prevedevano, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità coerenti con gli indirizzi comunitari, che Regioni ed enti locali, garantissero il ricorso a procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio, escludendo peraltro dalle gare le società esercenti, in Italia o all'estero, servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, le società dalle stesse controllate o ad esse collegate, le loro controllanti nonché le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

 


 

Articolo 27, commi 1-21-bis
(Accertamenti)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

 

Articolo 27.

(Accertamenti).

Articolo 27.

(Accertamenti).

 

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico.

 

    a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

 

 

«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

 

 

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)»;

 

 

    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

 

 

«1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.

 

 

1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

 

 

1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

 

 

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

 

 

    c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

 

 

1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»;

    b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà».

 

2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi 1, lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3. Identico.

 

 

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.

4. Identico.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

 

 

 

 

4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in forma societaria» sono inserite le seguenti: «, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico»;

    b) il comma 3 è abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accerta­mento e di liquidazione non è stato prece­duto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

 

5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.

5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.

 

6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Identico.

 

7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.

7. Identico.

 

8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

8. Identico.

 

9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.

9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.

 

10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.

10. Identico.

 

11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concer­nenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

11. Identico.

 

12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.

12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.

 

13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Identico.

 

14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:

14. Identico:

 

    a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

    a) identica;

 

    b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

    b) identica;

 

    c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1o gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    c) identica;

 

    d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge;

    d) di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero;

 

    e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

    e) identica;

 

 

    e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.

 

15. L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

15. Identico.

 

16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

16. Identico.

 

17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

18. Identico.

 

19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

19. Identico.

 

20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

21. Identico.

 

 

 

21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'ammini­strazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'eco­nomia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.

 

 

L’articolo 27, modificato durante l’esame in sede referente, reca disposizioni eterogenee in materia di accertamento dei tributi.

 

Nel dettaglio, il comma 1 amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento con adesione modificando, a tal fine, le disposizioni recate dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218[267].

 Alla luce delle norme introdotte, infatti, il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell’invito a comparire innanzial competente ufficio dell’amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette e all’IVA.

 

L’invito a comparire innanzi agli uffici del fisco costituisce la prima fase del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente (sia nelle imposte sui redditi che nell'imposta sul valore aggiunto). Esso è dunque antecedente all’instaurazione del vero e proprio contraddittorio tra le parti.

 

Il disposto si colloca nel più ampio contesto di estensione dell’istituto dell’accertamento concordato, già avviato con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (articolo 83, commi da 18 a 18-quater), che ha permesso al contribuente di prestare adesione anche ai verbali di constatazione che consentono l’emissione di accertamenti parziali.

Si ricorda che l’accertamento con adesione (o accertamento concordato) è una procedura di accertamento che si svolge in contraddittorio con il contribuente, applicabile sia alle imposte dirette che all’IVA, nonché alle principali imposte indirette (articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997), che implica la definizione del procedimento mediante accordo tra il soggetto passivo e l’amministrazione finanziaria.

Inoltre, tramite l’accertamento concordato il contribuente usufruisce di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, le quali si applicano di regola nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge (articolo 2, comma 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997; similarmente, per le imposte diverse da quella sui redditi e IVA, si veda l’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto). Le conseguenze favorevoli dell’accertamento concordato si esplicano anche in sede penale (articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 1997).

L'accertamento con adesione, dirimendo le controversie tra amministrazione finanziaria e contribuente, assolve a finalità di riduzione del contenzioso e anticipazione dei tempi della riscossione del tributo. Esso può essere proposto dall’Ufficio competente (articolo 5) o dal contribuente stesso (articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997)[268].

L’accertamento si perfeziona (articoli 7-9 del D.Lgs. n. 218 del 1997) con la redazione e la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione in duplice esemplare e con il pagamento delle somme liquidate entro 20 giorni dalla redazione dell’ atto, ovvero della prima rata, e la prestazione di idonea garanzia.

 

Più dettagliatamente, il comma 1, lettera b)dell’articolo in esame inserisce i commi da 1-bis a 1-quinquies all’articolo 5 del citato D.Lgs n. 218 del 1997, recanti la nuova disciplina della definizione degli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici dell’amministrazione finanziaria.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 reca le modalità di adesione, da parte del contribuente, ai contenuti dell’invito a comparire.

 

Tale adesione è effettuata con comunicazione al competente ufficio e con versamento delle somme dovute (entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione). Alla comunicazione si deve accompagnare la quietanza di pagamento della prima o dell’unica rata; nel caso di pagamento rateale, peraltro, la comunicazione deve contenere anche il numero delle rate prescelte.

 

L’adesione all’invito a comparire innesca un meccanismo premiale, ai sensi del quale si riducono alla metà le sanzioni applicabili per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo (applicabili ai sensi del citato articolo 2, comma 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Ove il contribuente aderisca all’invito a comparire, le sanzioni sono infatti ridotte a un ottavo del minimo.

 

Il comma 1-ter dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 illustra le modalità di pagamento delle somme indicate nell’invito, rinviando alle procedure di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997. Si esclude tuttavia – analogamente a quanto previsto per l’adesione ai verbali di constatazione con emissione di accertamenti parziali - l’obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. Le somme dovute generano interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

 

Ai sensi del citato articolo 8, il versamento delle somme dovute è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali secondo l’ammontare. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante

 

Ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 218, il mancato pagamento delle somme dovute di comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei relativi importi.

Il successivo comma 1-quinquies prevede poi che l’introdotta definizione dell’invito al contraddittorio non si applichi agli inviti preceduti dai verbali di constatazione ai fini dell’accertamento parziale,per i quali è prevista la possibilità di adesione (ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, introdotto dal D.L. n. 112 del 2008, per cui si veda supra), ove tale adesione non sia stata prestata, e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l’emissione di accertamenti parziali.

 

Come già rilevato, l’articolo 5-bis nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218[269], introdotto dall’articolo 83, comma 18 del D.L. n. 112 del 2008, amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento concordato, permettendogli di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentano l’emissione di accertamenti parziali.

Si ricorda che l’accertamento parziale è una tipologia di accertamento limitato ad alcuni redditi del contribuente e all’IVA, al fine di agevolare il recupero di tributi senza preclusione di ulteriori accertamenti. L’istituto è disciplinato dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per quanto attiene alle imposte sui redditi, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto.

 

Il comma 1, lettera a)aggiunge le lettere c) e d) al primo comma dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 218/1997, al fine di integrare il contenuto del suddetto invito a comparire. Ai sensi delle nuove norme, l’invito a comparire deve essere motivato e contenere altresì le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata (definizione degli inviti al contraddittorio di cui al nuovo comma 1-bis), nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi.

 

La lettera c) del comma 1 dispone infine l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 5, recanti norme procedurali in merito all’avvio del procedimento.

Si segnala tuttavia che l’abrogazione del comma 2 implica che la richiesta di chiarimenti inviata al contribuente - e relativa ai la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione – non costituisce più invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, estende ulteriormente l’ambito operativo dell’adesione ai contenuti dell’invito a comparire, consentendo al contribuente di usufruire di tale modalità di definizione anche per quanto riguarda le altre imposte indirette, diverse dall’IVA.

La norma reca all’uopo diverse modifiche all’articolo 11 del citato D.Lgs n. 218 del 1997.

In particolare, al comma 1 sono inserite le lettere b-bis) e b-ter), con lo scopo di integrare i contenuti dell’invito a comparire.

Anche in questo caso, l’invito a comparire deve indicare le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché contenere i motivi che hanno determinato tali maggiori imposte, ritenute e contributi.

 

Nel medesimo articolo 11 è poi introdotto un nuovo comma 1-bis, che autorizza il contribuente a prestare adesione ai contenuti dell’invito a comparire, e rimanda contestualmentealle analoghe disposizioni relative alle imposte dirette e all’IVA (ovvero all’articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 218 del 1997, come introdotte dal comma 1 dell’articolo in commento) per quanto attiene alle modalità di definizione dell’invito, alla assenza della prestazione delle garanzie, alla misura degli interessi ed al relativo computo nel caso in cui si opti per il versamento rateale degli importi e, infine, ai poteri dell’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate in caso di omesso versamento delle somme dovute.

Nel caso di adesione all’invito a comparire, la misura delle sanzioni è ridotta ad un ottavo del minimo previsto dalla legge

 

Il comma 2, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente- al fine di ricomprendervi la fattispecie di adesione all’invito a comparire anche in caso di imposte indirette diverse dall’IVA, - reca disposizioni procedurali in materia di comunicazione dell’adesione all’invito a comparire, rimandando al modello già previsto dall’articolo 83, comma 18-quater del D.L. n. 112 del 2008.

 

Il comma 18-quater prevede che la comunicazione dell’adesione da parte del contribuente debba essere definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (ovvero entro il 22 settembre 2008). Il relativo modello è stato approvato con il provvedimento del 10 settembre 2008, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data.

 

Il comma 3 disponeche le norme sull’adesione ai contenuti dell’invito a comparire, per quanto attiene all’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, si applichino agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, sancisce invece che le norme introdotte in materia di definizione agevolata relative alle altre imposte indirette si applicano dal momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame, inserendo l’articolo 10-ter alla legge n. 146 del 1998[270], pone dei limiti ad ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

 

Nel dettaglio, il primo comma del nuovo articolo 10-ter dispone che l’adesione ai contenuti degli inviti a comparire relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, preclude all’Amministrazione finanziaria (ai fini dell’accertamento dell’imposta sui redditi e dell’IVA) di effettuare ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici, anche se gravi, precise e concordanti(di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633 del 1972).

Tale limite opera qualora l'ammontare delle attività non dichiarate dal contribuente, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti.

La norma prevede che per attività, ricavi o compensi si intendano quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10 della medesima legge n. 146 del 1988. Tale disposizione a sua volta rimanda agli articoli 54 e 85 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Per “ricavi” si intendono, nel dettaglio, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Per i “compensi” si fa riferimento al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, ovvero quello costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde

 

Ai sensi del secondo comma del nuovo articolo 10-ter, la preclusione di ulteriori accertamenti presuntivi si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito a comparire, le sanzioni conseguenti all’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ovvero conseguenti all’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP (articolo 1, comma 2-bis e articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

 

La Relazione tecnica, in rapporto all’originaria formulazione dei commi 1-4, quantificava il maggior gettito annuale di cassa derivante dalle suddette norme in circa 145 milioni di euro a regime.

 

Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, modifica le disposizioni recate all’articolo 4 del D.Lgs. n. 218 del 1997 in tema di competenza degli uffici dell’amministrazione finanziaria per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto.

 

In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria effettui la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio.

Con la modifica proposta (comma 4-bis, lettera a)) l’applicazione di tale modalità di definizione del reddito attribuibile ai soci si effettua anche per le società che optato per il regime di trasparenza fiscale (ai sensi degli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986).

 

La disposizione in commento (comma 4-bis, lettera b)) abroga inoltre il comma 3 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 218/1997, il quale sancisce la temporanea competenza per la definizione degli accertamenti, in attesa dell'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette ovvero, a seconda dei casi, dell'ufficio IVA.

 

Il comma 4-ter, anch’essointrodotto durante l’esame in sede referente, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997.

Il citato articolo 15, in tema di sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione, stabilisce che siano ridotte a un quarto le sanzioni irrogate per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta e il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo (indicate nell'articolo 2, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 218/1997), ovvero per altre violazioni relative all’imposta di registro (articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, D.Lgs 26 aprile 1986, n. 131) e all’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione. Il contribuente deve inoltre pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.

 

Il nuovo comma 2-bisdell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997 dispone che le citate sanzioni previste all’articolo 15 siano ridotte alla metà (dunque a un ottavo) ove l’avviso di accertamento e di liquidazione non sia stato preceduto dall’invito a comparire.

Ciò non avviene nel caso in cui il contribuente abbia aderito ai verbali di constatazione che consentono l’emissione di accertamenti parziali, dal momento che la disciplina relativa a tale adesione implica già la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

 

I commi da 5 a 7 ampliano l’ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472[271].

 

Nel dettaglio il comma 5, come modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, estende l’applicazione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo (di cui all’articolo 22 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997) all’insieme delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione.

La formulazione originaria del comma 5 prevedeva che tali misure si applicassero solo in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti.

 

Ai sensi del comma 6, ove sussista pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali vengono accertati maggiori tributi, le suddette disposizioni cautelari (di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 22) si applicano a tutti gli importi dovuti.

Si ricorda che l’articolo 22 (commi 1-6) dispone che l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, possa chiedere con istanza motivata al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. Tale iscrizione può essere effettuata in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica.

Le relative istanze devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Il presidente, decorso il termine di venti giorni dalla notifica, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza. Le misure possono essere disposte con decreto motivato presidenziale, in caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le relative norme codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

 

Il comma 7 reca una disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento. Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo.

Come rilevato dalla Relazione illustrativa al decreto in esame, per gli importi iscritti a ruolo, l’agente della riscossione può agire direttamente per la tutela del credito erariale; ove l’iscrizione a ruolo non sia effettuata per l’intero importo in vigore, la misura cautelare resta in vigore per la parte non ancora iscritta a ruolo.

Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell’articolo 22, i provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

 

Il comma 8 interviene sulla disciplina del diritto (in capo al concessionario della riscossione, nei confronti dell’ente creditore) al discarico per inesigibilità, aggiungendo un periodo all’articolo 19, comma 4 del D.Lgs. n. 112 del 1999[272].

 

Appare opportuno ricordare che il comma 4 dell’articolo 19 prevede che, fino al discarico, resti salvo in ogni momento il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, di segnalare azioni cautelari, esecutive, conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

Le norme introdotte con il comma 8 prevedono che, ai medesimi fini di tutela del creditore, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si possa avvalere anche del potere di richiedere agli operatori finanziari dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie, ai sensi all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600[273] e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[274]

Con formulazione analoga, le citate norme dei DPR n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972 consentono agli uffici di richiedere - previa autorizzazione degli organi competenti- alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (recante la disciplina delle società fiduciarie e di revisione), e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo delle SIM e delle imprese di investimento costituito presso la CONSOB (articolo 20 del TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

 

La Relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento stimava, in rapporto alle suddette norme, un incremento delle riscossioni dai soggetti “grandi morosi” (ovvero con debiti tributari superiori ai 500 mila euro) con maggiori incassi pari a 225 milioni di euro annui.

 

I commi da 9 a 11 dell’articolo in esame recano disposizioni in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, ovvero le imprese di grandi dimensioni.

 

Nel dettaglio, il comma 9, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che l’Agenzia delle entrate sia tenuta di norma ad attivare un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione; tale controllo deve essere attivato entro l'anno successivo a quello della presentazione delle suddette dichiarazioni.

 

Si ricorda che la Relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge sottolineava come l’articolo 42 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 avesse previsto che i contribuenti di maggiori dimensioni (ossia con volume d’affari o ricavi non inferiore a 25,8 milioni di euro) dovessero essere controllati almeno ogni due anni; rilevava altresì che la disposizione non ha ricevuto piena attuazione, in quanto concernente solo il dieci per cento circa della platea.

 

Per “imprese di più rilevante dimensione”, ai sensi del comma 10, si intendono quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro.

Si prevede tuttavia che tale importo venga gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione delle disposizioni in materia di controllo.

Infine, il comma 11 dispone in ordine alle modalità del “controllo sostanziale”, da effettuarsi selettivamente, sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

 

In ordine alla formulazione della norma, si osserva che sembrerebbe opportuno meglio precisare il significato delle locuzioni “analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza” e “profilo di rischio”.

 

Il comma 12 interviene sulla competenza a trattare le istanze di interpello presentate dalle imprese di grandi dimensioni sottoposte alla disciplina testé illustrata in tema di controlli.

La norma prevede che le modalità della presentazione seguano il procedimento previsto dal D.M. 13 giugno 1997, n. 195. Inoltre, in sede di controllo sostanziale, l’amministrazione è tenuta a verificare il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta.

Il D.M. 13 giugno 1997, n. 195 concerne la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale, nonché per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente. In particolare, la richiesta di parere finalizzata alla corretta qualificazione tributaria di una fattispecie prospettata – atto, contratto, convenzione rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate (Ora Dipartimento delle finanze), è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate, l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni, la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata. Il parere del Dipartimento è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

Il parere emesso dal Dipartimento, in conformità alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del Dipartimento la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

 

I commi da 13 a 15 recano disposizioni organizzative riguardanti l’Agenzia delle entrate, ridefinendo le competenze interne delle varie strutture in funzione delle nuove norme in materia di controllo sulle grandi imprese.

In particolare si prevede che (comma 13), ferme le norme in tema di controllo sulle grandi imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2009 saranno individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[275]) le strutture cui demandare le attribuzioni ed i poteri in tema di accertamento, controlli e riscossione spettanti all’amministrazione finanziaria in tema di imposta dei redditi e di IVA per i “grandi contribuenti” individuati nei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro.

A tali strutture sono demandate le attività illustrate al comma 14, modificato nel corso dell’esame in sede referente:

§      di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, ovvero dell’imposta dovuta a fini IVA (ai sensi, rispettivamente, degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis, del DPR n. 633 del 1972), relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

§      di controllo formale sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ai fini dell’imposta sui redditi (articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973), relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

§      di controllo sostanziale, con riferimento alla quale, alla data del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini di notifica degli avvisi di accertamento (articolo 43 del DPR n. 600 del 1973; articolo 57 del DPR n. 633 del 1972) ai fini dell’imposta sui redditi e dell’IVA;

§      di recupero dei crediti inesistenti utilizzati anche in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[276]) con riferimento ai quali, alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), fossero in corso i termini per il relativo recupero.;

Nella formulazione antecedente alle modifiche apportate in Commissione, si prevedeva che le competenze dei citati uffici si estendessero anche al recupero dei crediti non spettanti utilizzati in compensazione, come disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

§      di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

§      Infine, a seguito delle modifiche operate in corso di esame da parte delle Commissioni riunite V e VI anche di rimborso in materia di imposte dirette e di IVA, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e ai successivi.

 

Lo svolgimento dei compiti assegnati all’Agenzia delle entrate dall’articolo 27, nonché la riorganizzazione ai sensi del comma 13, deve essere effettuato con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente (comma 15).

 

La Relazione tecnica stimava complessivamente, in rapporto all’originaria formulazione delle disposizioni recate ai commi 9-15 discendesse un aumento degli incassi quantificabile in 120 milioni di euro per il 2009, 732 milioni e 556 milioni rispettivamente per il 2010 e per il 2011.

 

I commi 16-20 recano disposizioni in tema di recupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione.

 

Nel dettaglio, il comma 16 amplia i termini per la notifica dell’atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati. Si dispone infatti che, fermi restando i termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia - ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale - per il reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74[277]), l’atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte (di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997) debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Si ricorda al proposito che il reato di indebita compensazione, ai sensi dell’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione - ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 - crediti non spettanti o inesistenti.

 

L’articolo 1, comma 421 della legge n. 311 del 2004 prevede che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche parzialmente, l’Agenzia delle entrate possa emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente, secondo specifiche modalità (previste dall’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973). Ai sensi della medesima norma, la disposizione si applica anche per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.

 

La Relazione illustrativa che accompagna il testo originario del decreto-legge sottolinea che il termine di otto anni è commisurato al doppio dell’ordinario termine di decadenza per l’attività di accertamento, ed è motivato dalle difficoltà operative provocate dall’artificiosa rappresentazione contabile dei crediti in sede di autoliquidazione del debito.

 

Il comma 17 dispone che tale allargamento dei termini di decadenza si applichi a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti, utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, alla data del 29 novembre 2008 (entrata in vigore della norma in commento) siano ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento (previsti all’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, e all’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972, rispettivamente con riferimento alle imposte sul reddito e all’IVA).

 

Il comma 18 inasprisce le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: l’ammontare della sanzione va da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento della misura dei crediti stessi.

 

Il comma 19 dispone invece in relazione alle conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, entro il termine assegnato dall’ufficio (che deve essere comunque non inferiore a sessanta giorni).

In tale ipotesi, le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari (ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602); le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

 

Il comma 20 reca la disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base all’atto di recupero.

Nel dettaglio, essi sono equiparati ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base a provvedimenti accertamento: in mancanza di indicazioni più precise all’interno della norma, pare doversi intendere nel senso che la notifica deve avvenire entro il secondo anno successivo all’emissione della cartella (parallelamente a quanto previsto all'articolo 25, primo comma, lettera c), del DPR n. 602 del 1973).

 

La Relazione tecnica al testo originario del decreto legge ipotizzava che dal quadro normativo potesse discendere una contrazione del fenomeno dell’utilizzo indebito di crediti inesistenti, con effetti di maggior gettito – derivanti da minori compensazioni – stimabili in 110 milioni di euro per il 2009, 156 e 220 milioni, rispettivamente, per il 2010 e il 2011.

 

Da ultimo, il comma 21 dell’articolo in esame reca la copertura finanziaria delle norme introdotte dai commi 16-20, prevedendo una riduzione delle dotazioni finanziarie relative alla missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, 165 milioni per l'anno 2010 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2011.

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2009 (L. 22 dicembre 2008, n. 204) prevede una dotazione della Missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio“ pari a 66.255 milioni di euro per il 2009, 63.212 milioni per il 2010 e a 63.181 milioni per il 2011.

 

Il comma 21-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, prevede che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del personale del Ministero dell’economia e delle finanze attualmente in servizio presso le Direzioni territoriali del medesimo Ministero, al fine di potenziare le capacità di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

 

 


 

Articolo 27, comma 21-ter
(
Disposizioni relative al Fondo unico giustizia)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 27.

(Accertamenti).

Articolo 27.

(Accertamenti).

 

21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;

    b) al comma 7, alinea, le parole da: «previa verifica dei presupposti» fino a: «quote delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,»;

    c) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

«7-quater. Con decreto interdiparti­mentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici».

 

 

Il comma 21-ter dell’articolo 27, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, novella l’art. 2 del D.L. 143/2008 (L. 181/2008) relativo al “Fondo unico giustizia”.

Il DL 112/2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008 ha previsto l’afflusso ad un unico Fondo delle somme di denaro sequestrate e confiscate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative (art. 61, co. 23). Con l’obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, il legislatore con il successivo D.L. 143/2008, convertito nella legge 181/2008, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, ha denominato il citato Fondo come “Fondo unico giustizia” recandone una particolare disciplina (art. 2). Alla gestione del Fondo è stata chiamata Equitalia Giustizia s.p.a. ed è stata ampliata la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, unitamente ai relativi interessi, anche:

-        le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato di cui, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, nessuno ha chiesto la restituzione;

-         le somme e i proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 231/2001;

-         le somme depositate presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

-        le somme devolute allo Stato, in quanto derivanti dal riparto del fallimento e non riscosse entro 5 anni dal deposito.

In base al DL 143/2008, i depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti e dei beni sopraindicati (Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari) devono:

-        intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, ecc. da loro detenuti;

-        trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul sito internet www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia[278].

L’efficienza di gestione della società che gestisce il Fondo unico giustizia dovrà consentire il recupero di quote di risorse da devolvere, al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia, che le potranno utilizzare, rispettivamente, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei propri servizi istituzionali.

 

Una prima modifica (nuovo comma 3-bis) prevede, da parte del Ministero dell’economia, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane S.p.a., banche ed altri operatori finanziari che omettano nei termini previsti, di intestare “Fondo unico giustizia” i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia nonché di trasmettere ad Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli. Per la verifica di detti obblighi il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza.

Con la modifica del comma 7 si stabilisce, poi, che nella quota di risorse del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell’interno, a quello della giustizia ed al bilancio dello Stato soltanto una percentuale non superiore al 20 per cento possa riguardare le risorse oggetto di sequestro penale e amministrativo.

L’art. 2, comma 7, del citato DL 143/2008 (L. 181/2008) prevede che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono stabilite annualmente, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate “Fondo unico giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a)  in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b)  in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c)  all'entrata del bilancio dello Stato. (10).

Viene, infine, aggiunto un comma 7-quater che prevede che detta percentuale del 20 per cento possa essere aumentata fino al doppio in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

 


 

Articolo 28
(Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 28.

(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.).

Articolo 28.

(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.

Identico.

2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

 

 

 

La norma prevede (comma 1) che tutte le pubbliche amministrazioni - quando creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fideiussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta - trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, diano avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Le P.A. inviteranno, quindi, il garante a versare l’importo garantito entro i successivi 30 giorni, precisando le motivazioni alla base della pretesa creditoria. Se il garante non adempie, seguirà l’ordinaria procedura esecutiva con l’iscrizione dei crediti al ruolo (in solido nei riguardi sia del garante che del debitore garantito) entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell’invito.

E inoltre stabilito che in caso di inadempimento delle procedure di escussione da parte dei pubblici dipendenti, questi sono soggetti al giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti (comma 2).

Si ricorda che la fideiussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il creditore a garantire l'adempimento del debitore. Anche se spesso ha natura accessoria rispetto ad un'obbligazione principale sorta tra creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e fideiussore (garante) non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso. L'art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere l'importo massimo garantito. La polizza fideiussoria è una fideiussione assicurativa e può definirsi come il documento contrattuale rilasciato dall’assicuratore nel quale è contenuta la sua promessa di pagamento al terzo beneficiario. Tale promessa fa sorgere un rapporto di garanzia che, quantunque venga denominato come fideiussione, svolge, nel caso dell’inserimento della clausola “a prima richiesta”, la stessa funzione del deposito cauzionale. Ciò che caratterizza tale garanzia è che il garante si impegna, appunto, a pagare a prima richiesta, cioè a seguito della dichiarazione del creditore dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento del contratto da parte del debitore senza che gli si possa opporre alcuna eccezione sulla validità o sull’efficacia del contratto medesimo. La fideiussione, se bancaria o assicurativa, consente all’impresa di sostituire la cauzione in numerario, evitando di dovere immobilizzare per un cospicuo lasso di tempo una somma di denaro che può essere proficuamente utilizzata in altri impieghi. D’altra parte la P.A. non può vedere diminuita ad libitum la garanzia dell’impresa che scelga di avvalersi di un mezzo di garanzia ovvero di un altro. In sostanza tutte le modalità di prestazione della garanzia diverse dalla cauzione devono avere di quest’ultima la stessa efficacia. Come affermato dalla giurisprudenza, se la fideiussione deve sostituire il deposito cauzionale, allora deve presentare la clausola “a prima richiesta”, indispensabile per garantire alla stazione appaltante la stessa immediata realizzabilità della garanzia costituita dal deposito cauzionale. La finalità della fideiussione “a prima richiesta” è proprio quella di trasferire sul garante i litigation risks, consentendo al garantito l’immediata realizzabilità della garanzia (Tar Sicilia, II sez. di Palermo, sentenza n. 1109 dell’ 11 luglio 2003.)

In particolare, nella prassi commerciale esistono svariate forme di assicurazione fideiussoria la cui fonte è da ricercare nelle c.d. polizze rilasciate da istituti bancari o assicurativi, per esempio, a garanzia di contratti d’appalto di costruzioni e precisamente dell’adempimento degli obblighi derivanti all’appaltatore dal contratto.

 


 

Articolo 29
(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 29.

(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

Articolo 29.

(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:

2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue:

    a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;

    a) identica;

    b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

    b) identica.

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

3. Identico:

    a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

    a) identica;

    b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).

    b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione.

4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

4. Identico.

5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

 

7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.

Soppresso

9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Soppresso

10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Soppresso

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.

Soppresso

 

 

L’articolo 29 reca disposizioni in materia di crediti di imposta. Le disposizioni contenute nel testo originario sono state emendate dalle Commissioni riunite V e VI soprattutto per quanto riguarda il credito di imposta relativo alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici previste dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006.

 

Il comma 1 estende la normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002 a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.

Il decreto-legge n. 138/2002, all’articolo 5, ha introdotto una specifica disciplina in materia di fruibilità delle agevolazioni concesse in forma di credito d’imposta. Più in particolare, il comma 1, ha introdotto il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruire dei crediti d’imposta vigenti fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente stanziate per ciascuno di essi.

La comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse - secondo una procedura di monitoraggio disciplinata dal decreto-legge medesimo[279] – ne impedisce, dunque, l’ulteriore fruizione per quei datori di lavoro il cui diritto all’agevolazione sia maturato.

Conseguentemente, il comma 1 estende tale principio al credito di imposta per le spese per attività di ricerca previsto dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006, a cui si applicano le disposizioni previste ai successivi commi.

Sarebbe opportuno non fare riferimento ai “commi seguenti” dell’articolo 29, ma limitarlo ai “successivi commi da 2 a5”, in quanto il comma 6 reca le disposizioni sul credito di imposta relativo alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Crediti di imposta per le spese per attività di ricerca

I commi da 2 a 5 intervengono sui crediti di imposta per le spese per attività di ricerca. In particolare il comma 2 conferma le risorse già stanziate sul bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, presenti nel capitolo 7811 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e indicate anche dalla tabella F della legge finanziaria per il 2009 (375,2 milioni per il 2008, di 533,6 milioni per il 2009, di 654 milioni per il 2010 e di 65,4 milioni per il 2011.

 

I commi da 280 a 283 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) hanno disposto la concessione di un credito d’imposta per gli investimenti ed i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione. In particolare, il comma 280, come modificato, ha previsto che tale credito d’imposta sia concesso per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo[280]. Tale misura è incrementata al 40% nel caso che tali costi siano sostenuti dalle imprese a seguito di contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Il comma 281 ha fissato un limite massimo di importo su cui applicare il credito d’imposta, prevedendo che i costi su cui calcolare il credito non possano, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Nel comma 282 sono indicate le modalità applicative per fruire del credito. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ma esso:

-        non concorre alla formazione del reddito;

-        non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In attuazione del comma 283 è stato emanato il decreto interministeriale 28 marzo 2008, n. 76 (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), recante il “Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo”.. In particolare il regolamento, dopo aver individuato le attività ammissibili, i soggetti beneficiari, i costi ammissibili, all’articolo 5 stabiliva che l'impresa beneficiaria indicasse, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.

 

Le Commissioni riunite V e VI hanno modificato il comma facendo decorrere dal 2009 la disciplina delle modalità per usufruire del credito di imposta per la ricerca, secondo le seguenti modalità (già previste dal testo originario):

a)  per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29 novembre 2008, le imprese inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura prevista dal successivo comma 4 (rectius 5), a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;

b)  per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

 

Sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a)  relativamente alle prenotazioni per le attività avviate precedentemente al 29 novembre 2008, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

b)  relativamente alle prenotazioni successive, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi 90 giorni l’eventuale diniego in ragione della capienza. In mancanza del diniego l’assenso si intende fornito decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell’avvenuta presentazione (procedura del silenzio-assenso introdotta dalle Commissioni riunite V e VI,in luogo della comunicazione entro 30 giorni dell’accoglimento della prenotazione).

 

Per il credito di imposta per le attività avviate successivamente al 29 novembre 2009, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

 

Il comma 5 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione del formulario per la trasmissione dei dati.

Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

 

In attuazione di quanto disposto dal comma 5, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2008  è stato approvato il formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Il formulario è stato pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it.)il 29 dicembre 2008, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, della legge n. 244/2007.

In particolare il provvedimento, all’articolo 3, punto 3.2stabilisce che il formulario, redatto sul modello approvato con lo stesso provvedimento, è presentato nei termini di seguito indicati:

-          per i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009;

-          per i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati successivamente alla data del 28 novembre 2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009.

 


Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Le Commissioni riunite V e VI hanno modificato le disposizioni  relative alla detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006), precedentemente previste ai commi da 6 a 11.

 

Normativa previgente

I commi 344-347 dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) prevedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).

In particolare il comma 344 ha disposto una detrazione IRPEF pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico.

Il comma 345 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55% delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l’installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture (pareti, coperture, finestre comprensive di infissi) a condizione che tali strutture siano idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico.

Il comma 346 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55% delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali.

Il comma 347 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Il comma 348, infine, ha stabilito, inoltre, come ulteriore condizione per fruire delle detrazioni, l’attestato di certificazione energetica; anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili.

Ai sensi del comma 349 è stato emanato in data 19 febbraio 2007 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni attuative.

L’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-347 della precedente legge finanziaria al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%, che è stata estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009.

Trattandosi di una detrazione di imposta lorda, il contribuente, pertanto, provvedeva ad indicare nella dichiarazione dei redditi l’importo annuale nel limite massimo consentito per ciascuna tipologia di spesa ammessa in detrazione senza necessità di preventiva approvazione da parte dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate.

Il successivo comma 24, lettera b) ha stabilito che, per tutti gli interventi in oggetto, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

 

La disciplina recata dal testo iniziale dell’articolo 29

Il comma 6 provvede a “confermare” le detrazioni previste dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, che, tuttavia, vengono ora assoggettate alla disciplina contenuta nell’articolo in esame.

La norma indica i limiti di spesa complessivi per tali agevolazioni, nella misura di 82,7 milioni di euro per il 2009, 185,9 milioni di euro per il 2010, e 314,8 milioni di euro per il 2011.

Il comma 7innova la procedura, prevedendo che per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi.

L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati.

La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte dell’Agenzia delle entrate.

Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate, l'assenso si intende non fornito (silenzio-diniego).

Il comma 8 prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (29 novembre 2008), l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, concernente il modello da utilizzare per presentare l'istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica del limite di spesa annuale, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.

Il comma 11 prevede l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della Agenzia, con cui è comunicato l'esaurimento delle risorse annuali disponibili ai fini della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per le spese sostenute nel 2008 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007), l'istanza all’Agenzia delle entrate è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009.

Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno (comma 9).

Infine, il comma 10 specificava che i contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi in oggetto non presentano l'istanza all’Agenzia delle entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia in ordine alla spettanza delle detrazioni del 55%, beneficiano della detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, già prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale disposizione ha carattere transitorio, essendo limitata al 2008.

 

La disciplina risultante a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite V e VI

La disciplina prevista dai commi da 6 a 11, relativi alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006) è stata ricondotta ad un unico comma 6.

 

Sostanzialmente viene soppresso l’assoggettamento dei contribuenti alla procedure di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008 (e quindi con effetto retroattivo), facendo decorrere la nuova disciplina per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, mentre il testo originario faceva riferimento a tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (1° gennaio 2008-31 dicembre 2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d’imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (anziché in 3 o 10 anni come previsto attualmente).

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008  l’agevolazione è prevista per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2010.

 

Mentre il testo originario indicava i limiti di spesa per tale agevolazione, che, sottoposta al sistema di monitoraggio e verifica dell’utilizzo, avrebbe determinato il blocco della fruibilità dell’agevolazione stessa una volta che le risorse disponibili fossero state “prenotate” e “assentite” (e quindi esaurite) da parte dell’Agenzia delle entrate (c.d. rubinetto), la nuova formulazione non prevede alcun tetto di spesa, disponendo che i contribuenti interessati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Pertanto, il credito di imposta per la riqualificazione energetica degli edifici non risulta più a procedura selettiva in base alle disponibilità finanziarie (come nel testo originario del decreto), in quanto il contribuente fruisce in via automatica, previa mera comunicazione all’Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale.

La comunicazione all’Agenzia delle entrate è necessaria ai fini del solo monitoraggio sull’utilizzo delle risorse.

 

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate potrà stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati.

Dovrà, inoltre, stabilire i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell’ENEA ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007.

Il richiamato decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, n. 47) reca le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In particolare il decreto stabilisce che i contribuenti dovranno trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:

-          copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A);

-          la scheda informativa (allegato E o allegato F), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.

E’ prevista la possibilità di invio della documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente nel caso in cui quando la scadenza del termine di trasmissione è precedente la data del 30 aprile 2008 e qualora la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.

 

Il comma 6 dispone, altresì, l’emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.

 

Le Commissioni riunitehanno, inoltre, introdotto un nuovo comma 7 disponendo che, nell’ambito delle attività di monitoraggio circa l’effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni (art. 7 della legge n. 388/2000[281]) e per nuovi investimenti (art. 8 della legge n. 388/2000[282]) e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate effettua nel 2009 una ricognizione delle risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili.

Il comma 7 dispone, altresì, che in relazione ai crediti di imposta per investimenti e per l’occupazione, le risorse finanziarie ad essi destinate, nonché le altre risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 (Fondi di bilancio) siano ridotte di 1.155,6 milioni. Tali risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni nel 2009, di 236,1 milioni nel 2010, di 341,8 milioni nel 2011 e di 264,4 milioni nel 2013.

 


 

Articolo 30
(Controlli sui circoli privati)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 30.

(Controlli sui circoli privati).

Articolo 30.

(Controlli sui circoli privati).

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefìci fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.

3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Identico.

 

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazio­nale italiano che non svolgono attività commerciale.

4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale».

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

 

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concer­nenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifica­zioni, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

 

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

 

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

 

Il comma 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente, subordina l’applicabilità del regime fiscale agevolato – consistente nella non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi associativi secondo quantoprevisto dall’articolo 148 del T.U.I.R (D.P.R. n. 917/1986) e dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 – in favore degli enti di tipo associativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, alla trasmissione all’Agenzia delle entrateper via telematica da parte dei suddetti enti di dati e notizie rilevanti a fini fiscali.

 

Si ricorda che l’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R) è relativo al trattamento fiscale degli enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo).

Tale articolo, al comma 1, prevede che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Non è infatti considerata commerciale l'attività svolta dagli enti associativi verso gli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali[283].

Il comma 3 reca poi una previsione specifica per talune associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Per tali enti, il comma non considera commerciali – e dunque non considera concorrenti alla formazione di reddito - le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, di altre associazioni svolgenti la medesima attività e facenti parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati[284].

Il comma 5 prevede poi che per le associazioni di promozione sociale che effettuano servizi di mensa e di distribuzione[285] e le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno non si considerano commerciali - anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici - la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati.

Il comma 6 non considera commerciale l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti degli associati non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi o intese.

Il comma 7 non considera commerciali le cessioni delle pubblicazioni, effettuate dalle organizzazioni sindacali e di categoria riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza giuslavoristica prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti, effettuate verso pagamento di corrispettivi, sempre che non eccedano i costi di imputazione.

I commi 8 e 9 prevedono poi una serie di condizioni in presenza delle quali si applicano le disposizioni fiscali agevolative di cui ai citati commi 3, 5, 6 e 7[286].

L’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante l’istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiuntodefinisce, a fini fiscali, l’esercizio dell’attività di impresa, considerando tra l’altro attività d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici e privati - compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica - che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole; laddove tali soggetti non abbiano come oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciali o agricole, sono considerate compiute nell’esercizio d’impresa solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di quest’ultime attività.

La disciplina recata in tale articolo per gli enti associativi ricalca essenzialmente quella, sopra commentata, prevista nel T.U.I.R.[287].

A seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato specificato che finalità della trasmissione telematica di dati e notizie all’Agenzia delle entrate è l’esecuzione degli opportuni controlli.

 

La Relazione illustrativa, in rapporto alla formulazione originale della norma in esame – avente finalità esclusivamente fiscali -, rilevava la sua finalizzazione ad acquisire le informazioni necessarie per garantire un concreto riscontro all’intento del legislatore tributario di tutelare e incentivare il libero associazionismo attraverso un regime fiscale di favore. La norma è dunque rivolta – specificava la relazione - a contrastare l’uso distorto della forma associativa a fini elusivi delle imposte dovute.

 

Nella medesima sede sono state escluse dall’applicazione della norma le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), ove possiedano i requisiti (previsti al successivo comma 5, per il cui commento cfr. infra) necessari per essere qualificate come organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

La trasmissionedeve avvenire mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, esclude dall’applicazione delle suddette norme:

§      le associazioni pro-loco optanti per il regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991, consistente in un trattamento agevolato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi;

§      agli enti associativi dilettantistici iscritti all’apposito registro del CONI, ove non svolgano attività commerciali.

 

Il comma 2, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente, prevede che il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisca itempi e modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1 anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, di cui alla citata legge n. 266 del 1991, ove possiedano i requisiti per essere qualificate come ONLUS.

 

Lo stesso provvedimento determina le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi dagli enti.

L’originaria formulazione della norma prevedeva che il provvedimento direttoriale prevedesse, altresì, le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali, in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

 

Il comma 3 prevede che l'onere della trasmissione di dati e notizie di cui al comma 1 deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche, disciplinate a fini fiscali dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Il comma 4, come sostituito nel corso dell’esame in sede referente, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460[288], disposizione che elenca i requisiti necessari a configurare un ente come organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS, e a consentire dunque l’accesso alle agevolazioni (anche di natura fiscale) che la legge accorda a tali enti.

In particolare, ai sensi del citato articolo 10 sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra l’altro,prevedono espressamente lo svolgimento di attività alcuni settori indicati dalla legge, tra cui il settore della beneficienza.

 

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 10 dispone che si consideri “attività di beneficienza”, rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Si tratta, in particolare, dei settori elencati all’articolo 10, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, ovvero:

-          assistenza sociale e socio-sanitaria;

-          assistenza sanitaria;

-          beneficenza;

-          istruzione;

-          formazione;

-          sport dilettantistico;

-          tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;

-          tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

-          promozione della cultura e dell'arte;

-          tutela dei diritti civili;

-          ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

 

L’originaria formulazione del comma 4 (che abrogava l’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 2004[289]) sopprimeva l’applicazione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche, previsto dall’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, anche alle società riconosciute ai fini sportivi dal CONI, e il correlato obbligo del CONI di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e finanze l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Di conseguenza, rivivono sia l’estensione del regime fiscale agevolato alle società riconosciute dal CONI, sia l’obbligo di trasmissione di dati al MEF da parte del CONI medesimo.

 

Infine il comma 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, specifica che la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (con i conseguenti benefici fiscali) prevista dall’articolo 10 comma 8 del Decreto legislativo di disciplina delle ONLUS (D.Lgs. n. 460 del 1997) spetti alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, senza che tale qualifica sia condizionata alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.

 

La formulazione originaria del comma 5 prevedeva infatti che la qualifica di ONLUS si applicasse alle associazioni e le organizzazioni di volontariato ove detti enti trasmettessero all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti a fini fiscali.

Le attività sociali marginali sono quelle individuate con Decreto interministeriale 25 maggio 1995.

Il Decreto 25 maggio 1995 definisce quali attività produttive ed economiche marginali le attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione verso i fini dell'organizzazione; le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari con vendita curata direttamente dall'organizzazione; le attività di somministrazione di alimenti e bevande in raduni, manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale; le attività di prestazione di servizi conformi alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione[290].

La relazione tecnica, in rapporto alla formulazione originaria dell’articolo, prevedeva l’attivazione dei primi controlli disposti dall’articolo in esame sin dai primi mesi del 2009, con effetti sul versamento delle imposte effettuato nel medesimo anno. Stimava altresì l’onere derivante dalla norma in esame deriverà un maggior gettito pari a 150 milioni nel 2009, 150 milioni nel 2010 e 300 milioni nel 2011.

 

I commi da 5-bis a 5-quater, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, recano agevolazioni fiscali in favore delle ONLUS relative alle imposte catastali.

 

Il comma 5-bis, modificando il comma 2 dell’articolo 10, del D.Lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990[291], estende l’applicazione dell’imposta catastale in misura fissa, per un importo pari a 168 euro, ai trasferimenti in favore delle ONLUS nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater all’articolo 1, comma 1, parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986[292].

 

In base a quanto previsto dalla richiamata nota II-quater l’applicazione dell’imposta in misura fissa, è subordinata ad un’apposita dichiarazione da parte delle ONLUS nella quale la stessa certifica che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, e che l'effettivo utilizzo diretto avvenga entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

Gli articoli 1 e 10 del richiamato decreto n. 347 concernenti, rispettivamente, le imposte ipotecarie e le imposte catastali, dispongono che non sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali le “formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo”.

Il richiamato articolo 3 del D.Lgs. n. 346/1990 stabilisce, al comma 1, che, tra gli altri, non sono soggetti all’imposta i trasferimenti in favore delle ONLUS[293] e delle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge n. 461/1998.

Il richiamato regime di esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali trova applicazione, tenuto conto del rinvio al testo sulle successioni e donazione (quindi a trasferimenti effettuati in assenza di pagamento di un corrispettivo) e della prassi applicativa, ai soli trasferimenti effettuati a titolo gratuito in favore delle ONLUS.

 

Appare opportuno segnalare che, modificando il solo articolo 10 del decreto legislativo n. 347 del 1990 e non anche l’articolo 1 del medesimo decreto, il beneficio dell’imposta in misura fissa sembrerebbe riguardare esclusivamente l’imposta catastale e non anche l’imposta ipotecaria.

 

Sotto il profilo puramente formale, si segnala che il comma in esame inserisce il riferimento al nono periodo dopo le parole “quarto e quinto” contenute nel comma 2 dell’articolo 10 del richiamato decreto legislativo n. 347/1990.

Poiché con la legge finanziaria per il 2000 (articolo 7, comma 7) è stato inserito un nuovo periodo dopo il primo, i periodi “quarto e quinto” richiamati dalla norma in esame sono ora collocati al quinto e sesto periodo. Rimane, tuttavia, confermato l’esatto riferimento al nono periodo concernente le ONLUS in quanto relativo al testo attualmente vigente.

 

Ai sensi del comma 5-ter, le disposizioni di cui al comma 5-bis trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009.

 

In mancanza di ulteriori precisazioni in ordine alla applicabilità del termine in questione alle diverse fasi mediante cui si realizzano i trasferimenti in esame (caratterizzati, per la gran parte, da quelli immobiliari), la norma sembrerebbe doversi interpretare nel senso che il beneficio spetti per gli atti registrati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della norma in esame e il 31 dicembre 2009.

Sarebbe, inoltre, opportuno un chiarimento diretto a confermare che il termine di cessazione del 31 dicembre 2009 fissato dal comma 5-ter vada riferito alla sola agevolazione introdotta dal comma 5-bis e non anche a quelle previste nei periodi “quarto e quinto” richiamati dalla norma, per le quali il beneficio rimane disposto a regime.

 

L’onere di attuazione delle agevolazioni fiscali in tema di imposta catastale di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-ter (comma 5-quater) è quantificato in 3 milioni di euro per il solo anno 2009, ed è coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203).

 

 


 

Articolo 30-bis
(Disposizioni fiscali in materia di giochi)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 30-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di giochi).

 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

 

    a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

 

    b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

 

    c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

 

    d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

 

    e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

 

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).

 

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

 

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

 

«281. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.

 

282. Le modalità operative di determi­nazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».

 

5. A valere sulle maggiori entrate deri­vanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incre­mento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.

 

6. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

 

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI è stato  introdotto l’articolo 30-bis, recante disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del CONI e dell’UNIRE.

 

La legge 19 novembre 2008, n. 184, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2008 n. 149, recante “Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi”, ha introdotto l’articolo 1-bis, recante disposizioni in tema di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse. In particolare il comma 7 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 un fondo, sul quale affluiscono le entrate derivanti dalle nuove concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, prevista ai commi precedenti; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 7 dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico (c.d. “PREU”)[294] è elevata dal 12% al 13,40%[295]. Le maggiori entrate derivanti da tale incremento del PREU rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), sono assegnate all'UNIRE, nella misura del 50%, per essere interamente destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50% sono assegnate al CONI.

Infine il comma 7 assegna per il 2008 all'UNIRE un contributo pari a 25 milioni, al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali, a valere sulle risorse del fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato, istituito dall’ articolo 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

 

In particolare il comma 1 dell’articolo in esame determina l’ammontare del PREU relativamente ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all’8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008. In particolare  le aliquote sono così determinate:

a)  12,6% fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b)  11,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15% della raccolta del 2008;

c)  10,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15% e il 40% della raccolta del 2008;

d)  9% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40% e il 65% della raccolta del 2008;

e)  8% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65% della raccolta del 2008.

 

Gli importi dei versamenti periodici del PREU dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell’aliquota massima del 12,6% (comma 2).

 

Ai sensi dell'articolo 39, comma 13, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, il PREU è dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso.

 

Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente (art. 39-ter, del D.L. n. 269/2003 e art. 14-quater del DPR n. 640/1972).

La disposizione, inoltre, esclude le garanzie previste dall’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997[296]  nel caso in cui l’AAMS verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia del PREU, sia di importo superiore alla somma da rateizzare.

Il comma 3, infine, abroga la lettera f) del comma 13-bis, dell’articolo 39 del D.L. n. 269 del 2003, che prevede la concessione su istanza dei soggetti passivi d'imposta della rateizzazione delle somme dovute (relative al PREU) nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.

 

Il comma 4 sostituisce i commi 281 e 282 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 3001/2004), disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2011 venga determinata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al CONI per il finanziamento dello sport, e all’UNIRE per il finanziamento del montepremi delle corse. Con provvedimento dell’AAMS, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, sono definite le modalità operative della determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le modalità di trasferimento periodico delle risorse al CONI e all’UNIRE.

Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni, mentre quella per l’UNIRE è determinata in 150 milioni.

Il testo vigente del richiamato comma 281 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'Enalotto, dal Bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport. Il successivo comma 282 rinvia ad un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005 la determinazione delle modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra-erariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI. A tal fine è stato emanato il decreto 11 marzo 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 64/2005) recante le modalità di finanziamento del CONI.

Il comma 282, inoltre, fissava per il periodo 2005-2008 l’ammontare delle risorse a favore del CONI nella misura pari a 450 milioni di euro annui. L’articolo 63, comma 9, del  D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha esteso il contributo anche al periodo 2009-2011. Si segnala che, per effetto di numerosi interventi legislativi, le risorse assegnate al CONI (UPB 22.1.2, cap. 1896/Economia) ammonta nel bilancio per il 2009 a 436,3 milioni, di cui 336,3 milioni a valere sulle richiamate disposizioni e 100 milioni per effetto dell’incremento del PREU disposto dall’articolo 2, co. 49, della legge finanziaria per il 2009 attraverso modifica dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149/2008. Il contributo a favore dell’UNIRE (UPB 1.5.2, cap. 2290/Agricoltura), per effetto dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149/2008, ammonta nel bilancio per il 2009 in 100 milioni.

 

Il comma 5 stabilisce che, a valere sulle maggiori entrate determinate dall’aumento del PREU disposto dal comma 1, rilevate annualmente dall’AAMS, una quota pari all’1,4% del PREU sia ripartita[297] in parti uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente - ed assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE, nonché all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

 

Sulla base di tale disposizione, pertanto, sembrerebbero venir meno i 100 milioni assegnati al CONI e all’UNIRE (già conteggiati nella legge di bilancio per il 2009). La riduzione viene parzialmente compensata dal maggior finanziamento disposto per il 2009 e per il 2010 dal precedente comma 4, quale novella all’articolo 1, comma 282, della legge finanziaria per il 2005 (+20 milioni al CONI e +50 milioni all’UNIRE), ai quali andrebbero aggiunte, a fine esercizio, la quota dell’1,4% derivante dalle maggiori entrate a seguito della rideterminazione del PREU a decorrere dal 2009 disposto dal comma 1, nel limite massimo di 140 milioni per ciascun ente.

Il comma 6 dispone la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del CONI e dell’UNIRE delle disposizioni recate dall’articolo 1-bis, comma 7, del D.L. n. 149 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 184 del 2008.

Come già illustrato, la disposizione richiamata istituisce per il 2009 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo sul quale affluiscono le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Quota parte delle risorse del fondo viene destinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze all’incremento del montepremi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, ovvero anche alle esigenze finanziarie del CONI e dell’UNIRE in funzione del loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La restante parte del Fondo viene versata all’entrata del bilancio dello Stato. Il comma 7 dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del PREU è elevata dal 12% al 13,40%. Le maggiori entrate derivanti da tale incremento del PREU rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), sono assegnate all'UNIRE, nella misura del 50%, per essere interamente destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50% sono assegnate al CONI. Eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

 

Al riguardo si segnala che, poiché il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce l’ammontare del PREU vigente dal 1° gennaio 2009 (aliquote variabili dal 12,6% all’8%), non risultano chiaro le ragioni in base alle quali non sia disposta la contestuale abrogazione delle norme previste dal secondo periodo del comma 7 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2008, che anch’esse determinano la misura del PREU a decorrere da 1° gennaio 2009 (13,40%). In tal caso, relativamente al medesimo comma 7 del D.L. 149 del 2008, sembrerebbe, pertanto, dover rimanere vigente soltanto la disposizione che istituisce un fondo sul quale affluiscono le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva (comma 5 del D.L. n. 149), che verrebbero interamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

L’ultimo periodo del comma 6 esclude dalla cessazioni con decorrenza 1° gennaio 2009 degli effetti del richiamato comma 7 il quarto periodo del medesimo comma.

La formulazione della non appare chiara, in quanto il quarto periodo richiamato assegna all'UNIRE per il 2008 un contributo pari a 25 milioni, al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali.

 

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dal presente articoli si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU disposte dal precedente comma 1. Qualora si determinassero ulteriori maggiori entrate rispetto a tali oneri, si provvederà alla destinazione delle medesime con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti (articolo 81, comma 30, D.L. n. 112 del 2008), al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (articolo 61, comma 17, D.L. n. 112/2008) ovvero all’entrata dello Stato.

 


 

Articolo 31, commi 1-2
(IVA servizi televisivi)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 31.

(IVA servizi televisivi).

Articolo 31.

(IVA servizi televisivi).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.

1. Identico.

2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

2. Identico.

 

 

Il comma 1, sopprimendo il n. 123-ter della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972[298], dispone, con decorrenza 2009, l’applicazione dell’aliquota ordinaria IVA (20%) in luogo dell’aliquota ridotta 10%, sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto. L’incremento dell’aliquota non interessa i programmi di contenuto pornografico i quali, ai sensi del citato n. 123-ter soppresso dalla norma in esame, erano già esclusi dall’applicazione dell’aliquota ridotta.

 

Ai sensi dell’articolo 98 della direttiva comunitaria 2006/112/CE[299] gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte IVA.

A tal fine, l’allegato III alla citata direttiva individua l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le quali è ammessa la riduzione dell’aliquota. In particolare, il n. 8) dell’allegato III prevede la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta alle operazioni relative a “ricezione di servizi radiotelevisivi”.

La tabella A, parte terza, del DPR n. 633/1972 reca l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette al aliquota IVA ridotta (10%). Il citato n. 123-ter era stato introdotto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507.

 

La relazione illustrativa afferma che “il mancato adeguamento agli sviluppi tecnologici e di mercato del testo del n. 123-ter […] pone problemi di disparità di trattamento relativi a servizi similari”. Pertanto, considerato che l’applicazione dell’aliquota ridotta in luogo di quella ordinaria rappresenta una facoltà concessa dalla disciplina europea ai singoli Stati membri, la norma in esame “rende omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione” collocandoli tutti tra le operazioni soggette ad IVA 20%.

 

Il comma 2, sostituendo l’articolo 2 del D.Lgs. n. 273/2003[300], proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

 

La disciplina in materia di territorialità ai fini IVA contenuta nella direttiva 2006/112/CE è stata oggetto di modifiche da parte della direttiva 2006/138/CE e della direttiva 2008/8/CE.

Ai fini della individuazione del luogo in cui debbano considerarsi effettuati alcune prestazioni di servizio (tra le quali le prestazioni di servizi di radiodiffusione, di televisione) è previsto un regime transitorio[301] ai sensi del quale il luogo delle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è considerato quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

La direttiva 2006/138/CE ha prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 l’applicazione del regime transitorio. Da ultimo, la direttiva 8/2008/CE, modificando l’articolo 98 della direttiva 112, ha prorogato il termine di applicazione del suddetto regime transitorio al 31 dicembre 2009.

 

Il D.Lgs. n. 273/2003, all’articolo 2 reca disposizioni relative al periodo di applicazione della disciplina transitoria relativa ai servizi di radiodiffusione e di televisione ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici. La norma e le sue successive modifiche sono dirette ad adeguare la normativa interna alle proroghe del termine previste dalle direttive comunitarie. Da ultimo, il testo previgente disponeva l’applicazione del regime transitorio fino al 31 dicembre 2008 (termine fissato dalla direttiva 2006/138/CE).

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento stima i seguenti effetti finanziari in termini maggior gettito (cassa e competenza):

milioni di euro

 

2009

2010

2011

2012

IVA

+214

+270

+270

+270

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Il 7 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428).

La proposta mira ad operare una revisione della normativa vigente in materia al fine di garantire parità di condizioni tra tutti gli Stati membri nella fissazione delle aliquote IVA ridotte nonché una maggiore trasparenza e un regolare funzionamento del mercato interno.

In particolare, la proposta prevede una modifica dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE (elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte), inclusa la categoria 8 (ricezione di servizi radiotelevisivi), in riferimento alla quale prospetta la soppressione del termine “ricezione”. Tale modifica è giustificata dalla Commissione europea, nella relazione illustrativa della proposta in quanto soggetti all'aliquota sono i servizi, non la loro ricezione.

La proposta è stata esaminata, secondo la procedura di consultazione, il 4 novembre 2008 dal Consiglio, che ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) di proseguire l’esame delle questioni al fine di consentire una decisione del Consiglio entro la fine del 2008.

Il 19 novembre 2008 la Presidenza francese ha presentato una proposta di compromesso che, tra l’altro, prospetta una modifica dell’articolo 98, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/112, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di limitare l’applicazione delle aliquote ridotte all’interno di ciascuna categoria alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da essi stabilite o a talune parti o componenti di tali cessioni o prestazioni, sulla base di criteri oggettivi attinenti segnatamente alla politica sociale o ambientale che perseguono.

Il Consiglio Ecofin del 2 dicembre scorso non ha trovato un accordo sulla proposta di compromesso della Presidenza francese. In particolare circa venti Stati membri sono a favore dell'applicazione di aliquote ridotte dell'IVA se non hanno impatto sul mercato interno, altri Paesi avrebbero mantenuto una posizione contraria (tra questi la Germania).

 

Il Consiglio Ecofin ha peraltro ricordato che la Commissione europea, nel piano di rilancio economico (COM(2008)800), presentato il 26 novembre 2008:

-        ha ipotizzato l’adozione di riduzioni temporanee dell'aliquota IVA standard che possono essere introdotte rapidamente e costituire un incentivo finanziario a favore del consumo;

-        ha auspicato che prima del Consiglio europeo di primavera 2009, il Consiglio adotti la proposta di direttiva per rendere permanenti le aliquote IVA agevolate per servizi ad alta intensità di lavoro.

 

Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta a partire dall’11 febbraio 2008.

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Secondo fonti informali, la Commissione europea avrebbe chiesto al Governo italiano con una lettera del 18 ottobre 2007 chiarimenti in merito alla compatibilità dell’articolo 16 del D.P.R. 633 del 1972 in combinato disposto con il punto 123-ter della tabella A-III del medesimo decreto, con l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con la categoria 8 dell’allegato III della medesima direttiva.

In base alle citate disposizioni della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote IVA ridotte ad una serie di cessioni di beni e prestazioni di servizi elencati nell’allegato III della direttiva 112/2006, tra i quali la ricezione dei servizi radiotelevisivi.

Il punto 123-ter della tabella A-III del D.P.R. 633, assoggetta all’aliquota ridotta del 10% per i “canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto – punto…”.

 

In particolare, con la lettera del 18 ottobre 2007la Commissione europea, ribadita la facoltà di ogni stato membro di applicare un’aliquota ridotta alla “ricezione di servizi televisivi” come previsto dalla direttiva 2006/112/CE, avrebbe osservato che in base alle richiamate disposizioni del D.P.R. 633/72 risultano soggetti all’aliquota del 10% soltanto l’abbonamento alla TV via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S) mentre sarebbero esclusi i programmi codificati trasmessi su richiesta via antenna (DVB-T, digitale terrestre). Conseguentemente la Commissione, ritenendo che le trasmissioni pay-per-view su piattaforma DVB-T sono qualificate come trasmissioni televisive a tutti gli effetti e sono in concorrenza con le altre trasmissioni codificate, avrebbe chiesto al Governo italiano il motivo di esclusione dei servizi pay-per-view dall’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta.

Ad avviso della Commissione, la direttiva IVA non fa infatti riferimento alla piattaforma tecnica dalla quale il servizio è prestato o il metodo di pagamento come possibile base per l’esclusione di taluni servizi dall’ambito della categoria 8 dell’allegato III. Di conseguenza i servizi radiotelevisivi rientrerebbero tutti nel citato allegato.

A questo riguardo la Commissione avrebbe ricordato nella lettera che, in base all’articolo 1 della direttiva 89/552/CEE, per trasmissione televisiva si intende la trasmissione via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma codificata o non codificata di programmi televisivi destinati al pubblico. Sono così ricompresi i programmi trasmessi mediante le piattaforme tecniche DVB-C, DVB-S, DVB-T. Anche i programmi televisivi trasmessi via antenna (DVB-T, digitale terrestre) rientrano nella categoria di trasmissioni in forma codificata, compresi i servizi pay-per-view.

Infine, la Commissione avrebbe ribadito come, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le categorie del citato allegato III della direttiva 112, essendo concetti comunitari, non sono modificabili con legge nazionale e ciò a garanzia di una uniformità di applicazione delle regole in materia IVA in tutta la Comunità e in modo tale da evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’assoggettamento degli stessi beni e servizi a trattamenti fiscali diversi.

Nella medesima lettera la Commissione avrebbe sottolineato di avere ricevuto un reclamo in cui si lamentava un trattamento IVA iniquo dei servizi di trasmissione televisiva in funzione della piattaforma tecnica.

 

Sempre secondo fonti informali, il Governo italiano avrebbe inviato l’8 febbraio 2008 una lettera di risposta alle osservazioni della Commissione europea.

L’11 aprile 2008, la Commissione avrebbe quindi inviato una nuova lettera al Governo italiano nella quale, riprendendo le osservazioni precedentemente espresse, avrebbe formulato due osservazioni puntuali in merito alla normativa italiana:

§      in primo luogo, ad avviso della Commissione, le trasmissioni via etere (DVB-T, digitale terrestre) dovrebbero essere soggette ad un’aliquota IVA identica a quella applicata alle stesse trasmissioni trasmesse utilizzando piattaforme tecniche via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S);

§      in secondo luogo, la Commissione avrebbe rilevato che l’aliquota ridotta, in base al DPR 633/72 si applicherebbe esclusivamente agli abbonamenti ai servizi di diffusione televisiva mentre ai servizi pay-per-view si applicherebbe un’aliquota normale. Conseguentemente la Commissione avrebbe chiesto al Governo di fornirle le motivazioni di tale trattamento differenziato entro un mese.

Il 15 maggio 2008 il Governo italiano avrebbe risposto alla Commissione chiedendo una proroga per la presentazione delle proprie osservazioni e comunicando l’orientamento dell’amministrazione finanziaria competente ad operare un allineamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario, applicando la medesima aliquota IVA per tutti i servizi con il primo strumento normativo utile.

Da ultimo, la Commissione europea con lettera del 3 ottobre 2008 avrebbe chiesto alle autorità italiane di fornire entro il termine di due mesi (quindi entro il 3 dicembre 2008) copia dei provvedimenti normativi previsti per l’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria e l’eventuale calendario per l’entrata in vigore degli stessi.

 


 

Articolo 31, comma 3
(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 31.

(IVA servizi televisivi).

Articolo 31.

(IVA servizi televisivi).

3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale porno­grafico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinemato­grafica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multi­mediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.».

 

 

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla disciplina relativa all’addizionale alle imposte sul reddito dovuta sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).

A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite V e VI, l’ambito di applicazione dell’addizionale in esame è estesa ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare e che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.

La definizione delle modalità attuative è rinviata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il citato comma 466 ha istituito l’addizionale sui redditi relativi al materiale pornografico e di incitamento alla violenza fissandola in misura pari al 25%. A tal fine, viene precisato che “per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”. Si segnala, in proposito, che il citato decreto non risulta emanato.

 

Il comma in esame, sostituendo il terzo periodo del sopra richiamato comma 466, introduce una nuova definizione di materiale pornografico rinviando, peraltro, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, una determinazione più dettagliata del materiale medesimo.

L’addizionale trova applicazione con decorrenza periodo d’imposta in corso al 29 novembre 2008 anche al reddito corrispondente ai ricavi “derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto”.

 

Si segnala che la precedente definizione, interamente sostituita dal comma in esame, riguardava, oltre al materiale pornografico anche gli “atti di incitamento alla violenza”, ora non più riportati nella nuova stesura della norma.

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento relativa al testo originario del decreto legge attribuisce alla norma i seguenti effetti di maggior gettito in termini di cassa.

milioni di euro

 

2009

2010

2011

2012

Totale

+254

+146,8

+153,8

+161,7

 


 

Articolo 31-bis
(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 31-bis.

(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari).

 

1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

    «e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autopar­cheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».

 

 

L’articolo 31-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modificando l’articolo 74, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 633/1972[302], interviene sulla disciplina IVA delle attività di vendita di documenti di viaggio per trasporto di persone nonché di autoparcheggio.

 

L’articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972 riguarda la disciplina IVA di alcuni specifici settori ed in particolare, la richiamata lettera e) del comma 1 stabilisce che, in deroga alle disposizioni generali, il soggetto passivo dell’imposta è:

-        l'esercente l'attività di trasporto, nel caso di vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone;

-        l'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio, per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari.

In attuazione della citata lettera e) è stato emanato il D.M. 5 maggio 1980.

Si segnala, peraltro, che ai sensi dell’articolo 10, punto 14, del D.P.R. n. 633/1972 sono esenti da IVA le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.

 

Le modifiche apportate dalla norma in esame alla richiamata lettera e) consistono:

§      eliminazione del riferimento alla vendita da parte di rivenditori autorizzati per quanto riguarda i documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone;

§      inclusione nell’ambito di applicazione IVA dei documenti di sosta relativi ai parcheggi dei veicoli;

§      estensione dell’ambito di applicazione per quanto riguarda l’autoparcheggio in quanto non limita la disciplina alla vendita di documenti di sosta.

 

 


 

Articolo 32
(Riscossione)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 32.

(Riscossione).

Articolo 32.

(Riscossione).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

a) identica;

b) integralmente, in caso contrario.»;

b) identica»;

    b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;

    b) identica;

    c) il comma 3 è abrogato;

    c) identica;

    d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse»;

    d) identica;

    e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

    e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;

 

 

 

    e-bis) al comma 6, alinea, le parole: «Al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «All'agente della riscossione» e, alla lettera a), le parole: «il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente della riscossione»;

 

    e-ter) al comma 7-bis, le parole: «al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «all'agente della riscossione».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2. Identico.

3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

3. Identico.

    a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono eliminate;

    a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono soppresse;

    b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    b) identico:

«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data in vigore del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)

«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)

«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».

«d) identica.

4. A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi ed informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia S.p.a., nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società un importo pari a 50 milioni di euro.

4. Soppresso.

5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico:

    a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.»;

    a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.»;

    b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».

    b) identica.

6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

6. Identico.

7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:

7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debiti iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:

    a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro;

    a) identica;

    b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

    b) identica;

    c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

    c) identica.

 

1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis».

 

7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

 

 

L’articolo 32 del decreto-legge, modificato durante l’esame in sede referente, reca disposizioni eterogenee in tema di riscossione dei tributi.

 

Nel dettaglio, il comma 1 modifica la disciplina della remunerazione dell’attività di riscossione, contenuta nell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112[303].

 

Appare opportuno ricordare in via preliminare che la riforma del sistema nazionale della riscossione (operata con il decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203[304]) ha attribuito il servizio della riscossione all’Agenzia delle entrate, che esercita tale compito mediante apposita società denominata Equitalia SpA..(in precedenza, Riscossione SpA), operante dal 1° ottobre 2006. Tale società è stata costituita dall’Agenzia delle entrate, unitamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); l’Agenzia detiene il 51 per cento delle quote, mentre il rimanente 49 per cento appartiene all’INPS. La riforma ha dunque consentito di superare il sistema dell’affidamento del servizio di riscossione mediante ruolo a concessionari privati, individuati per circoscrizioni territoriali.

In relazione a tale assetto, si è reso necessario delineare un insieme di disposizioni in materia di remunerazione del servizio svolto da Equitalia SpA e dalle società controllate. Inizialmente il legislatore aveva previsto un sistema “transitorio” di remunerazione dell’attività, in virtù dell’applicazione[305] (rinvio operato all’articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005), per gli anni 2007 e 2008, di un “doppio binario”:

-        una remunerazione forfetaria (per un importo pari a 470 milioni di euro) per i ruoli emessi da uffici statali:

-        l’attribuzione di un aggio sulle somme riscosse[306] per gli altri ruoli.

 

L’attuale formulazione dell’articolo 17 prevede che l’attività dei concessionari sia compensata con una percentuale (“aggio”) sulle somme riscosse iscritte a ruolo, in parte a carico del debitore/contribuente ed in parte a carico del creditore, secondo la fattispecie. L’aggio è pari ad una percentuale da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro dell’economia secondo alcuni criteri specificati dalla norma medesima.

 

La lettera a)del comma 1, come modificato durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, sostituisce integralmente il primo comma dell’articolo 17. Si dispone che la remunerazione degli agenti della riscossione continui ad avvenire tramite un aggio; esso è determinato in misura non più variabile, ma in una percentuale fissa pari al 9 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora.

La formulazione del comma 1 lettera a), prima delle modifiche apportate in sede referente, prevedeva che la misura dell’aggio fosse pari al 10 per cento delle citate somme e dei relativi interessi.

 

L’aggio è a carico del debitore nella misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, ove il pagamento sia tempestivo (ovvero, entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella), mentre la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore.

La vigente formulazione dell’articolo 17, comma 3, prevede invece che in caso di pagamento tempestivo la quota di aggio a carico del debitore, determinata con il citato DM, non possa superare il cinque per cento delle somme iscritte a ruolo.

 

Vienemantenuta ferma la disposizione secondo cui, ove il pagamento non sia tempestivo, l’aggio rimane integralmente a carico del debitore.

 

La lettera b) del comma 1 sostituisce integralmente il secondo comma dell’articolo 17.

Ai sensi delle disposizioni introdotte, le percentuali delle somme riscosse che costituiscono l’aggio (secondo il nuovo comma 1, nonché - per le riscossioni spontanee tramite ruolo - il nuovo comma 5-bis, per cui cfr. infra, al commento della lettera e)), possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite dalla legge, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

Come già accennato supra, attualmente (articolo 17, comma 1) la percentuale di aggio è rideterminata con cadenza biennale tramite decreto del Ministro dell’economia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base di specifici criteri. Ai sensi dell’attuale comma 5-bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, l'aggio del concessionario è stabilito con il medesimo decreto, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.

 

La lettera c) del comma 1, con finalità di coordinamento,abroga il comma 3 dell’articolo 17, che reca le summenzionate regole per il riparto dell’aggio tra ente creditore e soggetto passivo.

 

La lettera d) del comma 1 sostituisce integralmente il comma 4 dell’articolo 17, al fine di rendere uniforme la disciplina in tema di procedure di remunerazione. Si dispone infatti che l’agente della riscossione trattenga l’aggio all’atto del riversamento all’ente impositore delle somme riscosse, indipendentemente dal tipo di ufficio che ha emesso il ruolo.

La formulazione vigente del comma 4 prevede invece una disciplina differenziata relativa ai ruoli emessi da uffici statali, per i quali le modalità di erogazione dell'aggio vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze). Per gli altri ruoli, l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.

 

La lettera e) del comma 1 sostituisce integralmente il comma 5-bis dell’articolo 17, disponendo che, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetti agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’economia e delle finanze).

Il suddetto decreto ministeriale, recante la remunerazione del servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, fissa l’aggio in percentuali del riscosso differenziate secondo l’ambito territoriale.

 

Durante l’esame del provvedimento in sede referente, al comma 1 sono state aggiunte in fine le lettere e-bis) ed e-ter). Le disposizioni introdotte modificano, rispettivamente, i commi 6 e 7-bisdell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 in materia di soggetti abilitati alla riscossione.

Con la modifica al comma 6 si specifica che il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non sia più il concessionario della riscossione, bensì l’agente della riscossione. Analogamente si prevede, con la modifica al comma 7-bis del citato art. 17 che spetta all’agente della riscossione – in luogo del concessionario – il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l’ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone l’applicazione delle norme introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

A proposito della formulazione delle norme contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 32, si osserva che esse recano modifiche alla disciplina della remunerazione dei “concessionari della riscossione”, ai sensi del vigente articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999. Le norme introdotte, tuttavia, non riportano tale dizione, in quanto si riferiscono alla remunerazione degli “agenti della riscossione”.

Sembrerebbe pertanto opportuno chiarire se alla differenza terminologica corrisponda una differenza sostanziale ovvero se, come potrebbe desumersi, la nuova disciplina continui a riferirsi agli originari destinatari delle norme novellate. In tale ultima ipotesi apparirebbe opportuno apportare una modifica in tal senso al testo della disposizione.

 

La Relazione tecnica, in relazione al originario del decreto-legge, per i commi 1 e 2 rilevava come le disposizioni introdotte – in quanto procedimentali - non avessero effetti in termini di gettito.

 

Il comma 3 è volto a rimodulare la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza dell’obbligo del “non riscosso come riscosso”, dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione modificando, a tal fine, il comma 13 dell’articolo 3 del citato D.L. n. 203 del 2005.

Si ricorda a proposito che l’abrogato articolo 32, comma 3 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43[307], l’avvenuta consegna dei ruoli rendeva il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che dovevano essere versate alle scadenze stabilite, ancorché non fossero state riscosse. Tale norma è stata abrogata dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 37 del 1999[308], che ha altresì previsto l’eliminazione di ogni altra disposizione che imponesse ai concessionari della riscossione l'obbligo del non riscosso come riscosso.

A seguito della riforma della riscossione, la società Equitalia SpA (ex Riscossione SpA) è stata autorizzata (articolo 3, comma 7 del D.L. n. 203 del 2005), previa formulazione di apposita proposta diretta alle società in precedenza concessionarie del servizio nazionale della riscossione, ad acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società, ovvero il ramo d'azienda delle banche che operavano la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquistasse una partecipazione al capitale sociale della stessa Equitalia SpA.

 

La lettera a) del comma 3 modifica la lettera a) del comma 13, disponendo che la restituzione delle suddette anticipazioni possa avvenire, anziché con rate di importo fisso, con rate di importo diverso.

La formulazione vigente della lettera a) del comma 13 prevede che, per effetto degli acquisti di quote di maggioranza delle società in precedenza concessionarie dalla riscossione - ovvero dei rami d’azienda delle banche che gestivano direttamente l’attività di riscossione - le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del “non riscosso come riscosso” siano restituite ai concessionari della riscossione in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[309].

 

La lettera b) del comma 3 sostituisce le lettere c) e d) dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005.

Nel dettaglio, la nuova lettera c) dispone che le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del “non riscosso come riscosso”, ove siano riferite a quote non erariali, siano restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti.

Inoltre per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima del 29 novembre 2008 (ovvero prima della data in vigore del decreto in esame), la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui alla lettera a).

La formulazione vigente della lettera c) reca disposizioni relative all’utilizzo degli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima del 4 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 203 del 2005). La disposizione prevede che tali importi siano utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento - comunque effettuata a decorrere dal 2008 - in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti. Con il medesimo DM di cui alla lettera a) è stabilita la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento (vedasi supra).

 

La nuova lettera d) del comma 13 prevede che, ai fini della restituzione delle suddette anticipazioni versate dai concessionari - di cui alle lettere a) e c) -, i crediti risultanti dai bilanci delle società agenti della riscossione alla data del 31 dicembre 2007 siano rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità. Inoltre, il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione deve essere eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, da effettuarsi a campione e sulla base di criteri stabiliti da ciascun ente creditore.

Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute, a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10 del medesimo articolo 3.

Il comma 10 dispone che, a seguito degli acquisti delle società concessionarie da parte di Equitalia SpA (ex Riscossione SpA), si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere, a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (per la quale cfr. infra)

 

Sono fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Il comma 426 tra l’altro dispone, in favore dei i concessionari del servizio nazionale della riscossione e per i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005. Il comma 426-bisdispone che, in caso di adesione alla sanatoria, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 138 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha disposto l’estensione soggettiva della sanatoria alle società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione, nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

Infine, si prevede che le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione dopo il 31 dicembre 2007 siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.

 

La vigente formulazione della lettera d) prevede che la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali, gravate dall'obbligo del “non riscosso come riscosso”, - diverse da quelle di cui alla lettera c) - , avvenga, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le stesse modalità e alle condizioni previste dalla lettera c) (riduzione del 10 per cento a decorrere dal 2008, versamento in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti) a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

La Relazione tecnica sottolineava, in rapporto al testo originario del provvedimento, che la di cui al comma 3 si limita a rimodulare la disciplina della restituzione delle anticipazioni effettuate in forza dell’obbligo del “non riscosso come riscosso”, non comportando dunque effetti negativi per l’erario oltre a quelli già scontati nel bilancio dello Stato.

 

Il comma 4 dell’articolo 32 è stato soppresso nel corso dell’esame del provvedimento nelle Commissioni riunite V e VI.

 

In origine, il comma 4 destinava una somma pari a 50 milioni di euro in favore della società Equitalia S.p.A., in forza delle competenze ad essa assegnate ed a fronte della complessità dei processi societari, organizzativi e informatici connessi con detto ampliamento. A seguito delle modifiche al decreto-legge operate in sede referente, le somme sono state destinate alla copertura delle spese derivanti dai seguenti interventi:

-        20 milioni di euro per l’incremento della dotazione, per l’anno 2009, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (comma5-ter dell’articolo 2)

-        2 milioni di euro per l’anno 2009, per il rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale e pannolini per neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti (articolo 19, comma 18);

-        10 milioni, per il medesimo anno 2009, per incrementare la dotazione del “Fondo di credito per i nuovi nati” (articolo 4, comma 1-bis)

-        13 milioni per il 2009, per la copertura dell’onere che concerne gli eventi correlati all’Expo 2015 (articolo 11, comma 5-bis)

-        5 milioni a copertura della norma che esclude dal Patto di stabilità interno degli enti locali per il 2009 le somme destinate a investimenti o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora finanziate da risparmi derivanti dai minori interessi sui mutui (articolo aggiuntivo 2-ter).

 

I commi 5 e 6 recano disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n. 267[310]).

Per transazione fiscale, ai sensi dell’attuale formulazione della norma (articolo 182-ter, comma 1), si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, con l’eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

La proposta può prevedere la dilazione del pagamento; se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. Se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari (articolo 182, comma 1, ultimo periodo).

 

Il comma 5, lettera a)dell’articolo in esame, modificato nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, incide sul comma 1 dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, disponendo che nel piano di concordato preventivo possa essere formulata una proposta di pagamento dei tributi non solo in forma parziale, ma anche in forma dilazionata.

Tale proposta di pagamento può, alla luce delle norme introdotte, concernere non solo i tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota chirografaria del credito e con l’eccezione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (ad esempio, i tributi e i dazi doganali)

Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie in sede di concordato preventivo sono dunque estese anche ai debiti previdenziali.

Tuttavia, le norme introdotte dispongono che, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplare un pagamento parziale.

 

In relazione alle norme di cui ai commi 5 e 6, dalla Relazione illustrativa del provvedimento si desume che le disposizioni che consentono il pagamento dilazionato – ma non parziale – dell’IVA in sede di concordato preventivo siano state redatte al fine di non contravvenire alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto. Si specifica infatti che “la normativa Comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica. Pertanto, ai fini IVA la presente proposta non comporta effetti”.

La Relazione illustrativa sembrerebbe riferirsi ai principi contenuti nella direttiva di rifusione 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[311], che tuttavia non contiene esplicite indicazioni in tal senso. Nell’ottica di eventuali futuri interventi in materia, tale circostanza andrebbe pertanto meglio esplicitata nel testo dell’articolo, attesa la vincolatività della normativa comunitaria in tema di IVA.

 

Ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter, anche per il credito contributivo, ove assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie ed altresì, alla luce delle novità introdotte con le norme in commento, degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Infine, la disposizione oggi prevede che, in caso di credito anche contributivo avente natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero – a seguito delle modifiche introdotte in sede referente – nel caso di suddivisione in classi, dei creditori per cui è previsto un trattamento più favorevole.

 

La lettera b) del comma 5 reca modifiche al secondo comma dell’articolo 182-ter, specificando che le procedure necessarie al perfezionamento della transazione sono compiute ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale.

 

Il comma 6 dispone che alla definizione delle modalità di applicazione, nonché dei criteri e del le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

La Relazione tecnica sottolineava, in rapporto al testo originario del decreto-legge in esame, l’assenza di effetti a fini IVA delle le norme di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 32 in commento.

 

Da ultimo, il comma 7, modificato nel corso dell’esame in sede referente, contiene disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria della riscossione tramite ruolo, al fine di facilitare il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) e che, tuttavia, hanno omesso di effettuare i relativi versamenti.

 

Nel dettaglio, alla suddetta legge finanziaria 2003 è aggiunto un nuovo articolo 16-bis, nel quale sono previste specifiche misure extra ordinem nei confronti dei debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2 della legge finanziaria 2003.

 

Si tratta di soggetti caratterizzati tutti dall’aver aderito alle definizioni agevolate disposte dalla medesima legge n. 269 del 2002, ma che hanno tuttavia omesso di effettuare i relativi versamenti.

 

Nel dettaglio, il nuovo articolo 16-bis sembra riferirsi a:

-        soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato ammessi alla definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati alle suddette società, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002;

-        soggetti ammessi all’integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per cui i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ai fini di diverse imposte (imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta sul patrimonio netto delle imprese, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive, contributo straordinario per l'Europa, contributi previdenziali e al Servizio sanitario nazionale);

-        soggetti ammessi alla definizione automatica per gli anni pregressi, ovvero per tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni fossero scaduti entro il 31 ottobre 2002;

-        soggetti ammessi alla definizione degli avvisi di accertamento per i quali al 1° gennaio 2003 non fossero ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio ai fini dell’accertamento con adesione ovvero di conciliazione giudiziale, e dei processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2003, non fosse stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio;

-        soggetti che hanno usufruito della definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Nei loro confronti, la lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 16-bis reca disposizioni volte a facilitarne l’aggressione del patrimonio immobiliare.

Viene infatti abbassato a cinquemila euro (anziché ottomila, come previsto dalla disciplina generale in tema di espropriazione) il limite di importo al di sotto del quale l’agente non può procedere all’espropriazione immobiliare (ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973).

La lettera b) consente invece di disapplicare le norme relative all’iscrizione di ipoteca (di cui all’articolo 77 del DPR n. 602 del 1973).

Ai sensi dell’ articolo 77, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati solo decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, per un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Inoltre, se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

 

Alla luce delle norme introdotte, come precisa la Relazione illustrativa, è possibile avviare direttamente l’espropriazione senza bisogno della preventiva iscrizione di ipoteca, anche ove il credito non superi il limite del 5 per cento del valore dell’immobile.

 

La lettera c) del nuovo articolo 16-bis permette all'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può (ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[312]) utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605[313] le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro). Gli stessi soggetti sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria l'esistenza dei suddetti rapporti e operazioni (queste ultime compiute al di fuori di un rapporto continuativo), nonché la natura degli stessi. L’Anagrafe le archivia in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

 

A seguito delle modifiche operate in sede di esame in sede referente, è stato aggiunto un comma 2 all’introdotto articolo 16-bis, che estende l’ambito applicativo della suddetta disciplina sulla definizione agevolata anche ai contribuenti, nonché ai sostituti d'imposta, che alla data del 16 aprile 2003 hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.

 

La Relazione tecnica, in rapporto al testo originario del decreto-legge, stimava che dalle norme di recupero di cui al commentato comma 7 potesse derivare un incremento dei volumi di riscossione per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

Il comma 7-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento nelle Commissioni riunite V e VI, fissa in 10 milioni di euro la misura minima di capitale interamente versato richiesto ai fini dell’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.

 

Si ricorda che l’articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone l’istituzione, presso il Ministero delle finanze dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

In particolare, il comma 3 demanda ad appositi decreti del Ministro delle finanze, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, tra l’altro, la definizione delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, nonché disposizioni relative alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

 

Si osserva in proposito che la disposizione in commento interviene, con norma di rango primario, su una materia in precedenza affidata dal legislatore a disposizioni di rango secondario.

 

Le disposizioni introdotte escludono da suddetto limite le società a prevalente partecipazione pubblica.

 

E’ poi prevista la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali ai soggetti che non possiedano il suddetto requisito finanziario. Ove i soggetti già iscritti all’albo non adeguino il proprio capitale sociale alla misura minima di 10 milioni di euro entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, è prevista la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

 

 


 

Articolo 32-bis
(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 32-bis.

(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva).

 

1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

 

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifi­cazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

 

 

L’articolo 32-bis, introdotto durante l’esame del decreto-legge in sede referente, reca norme volte a semplificare le procedure di riscossione coattiva.

Nel dettaglio. Il comma 1 dispone che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento (ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462[314]) siano direttamente iscritti a ruolo, ove si tratti di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento.

L’iscrizione è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

 

Il successivo comma 2 demanda alla società Equitalia SpA (di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

 

L’articolo 22 del citato D.Lgs. n. 119 del 1999 (comma 1) dispone che il soggetto concessionario della riscossione riversi all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

Anche per le somme versate con mezzi diversi dal contante (comma 2) la decorrenza dei termini di riversamento è determinata con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Infine, il comma 3 dispone che le norme introdotte si applichino con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.


 

Articolo 32-ter
(Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 32-ter.

(Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi).

 

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le ammini­strazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'A­genzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «F24 enti pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

 

2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni conte­nute nel comma 1 sono definite:

 

    a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;

 

    b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

 

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provve­dimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

 

 

L’articolo 32-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni in materia versamento dei tributi e contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare, il comma 1 estende l’utilizzo del modello “F24 enti pubblici”, già previsto per il pagamento dell’IRAP, delle ritenute operate alla fonte, nonché delle addizionali, ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

 

Il modello “F24 enti pubblici”, approvato con provvedimento 8 novembre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, deve essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2008 dagli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato per il pagamento dell’IRAP e delle ritenute alla fonte.

I soggetti interessati sono quelli elencati nelle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 7 del DM 5 ottobre 2007[315] (amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del “Service Personale Tesoro” (S.P.T.) e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale).

 

Il comma 2 disciplina le modalità attuative prevedendo l’emanazione:

a)   di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per quanto concerne il pagamento dei tributi erariali;

b)   di uno o più decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti, per quanto riguarda il pagamento dei tributi e dei premi.

Ai sensi del comma in esame, inoltre, l’attuazione delle disposizioni in esame può avvenire anche progressivamente.

 

Il comma 3 reca disposizioni in favore degli enti pubblici che nel 2008 – ossia nel primo anno di applicazione del modello F24EP - hanno effettuato ritardati pagamenti purché il versamento avvenga non oltre il secondo mese successivo alla data di scadenza stabilita.

In particolare, si dispone che nella citata ipotesi non trova applicazione la sanzione pari al 30% dell’importo versato con ritardo prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997[316].

 

Secondo quanto disposto dal comma 3, i termini per il pagamento dei tributi da parte degli enti pubblici interessati con scadenza dicembre 2008 risultano ancora aperti.


 

Articolo 33
(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 33.

(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale).

Articolo 33.

(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale).

1. Per il personale delle ammini­strazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.

Identico.

2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefìci complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

 

3. Agli oneri derivanti dall'appli­cazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

 

 

L’articolo 33 reca disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale.

 

Secondo quanto riportato nell’Accordo del 23 luglio 1993, concernente il protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si configura come un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del CCNL. Più specificamente, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato viene corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50°% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

In sostanza, la norma in esame, integrandosi con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009 (L. 22 dicembre 2008, n. 203), prevede la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico per il 2008.

 

In particolare, il comma 1 in esame dispone, per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (si tratta, in sintesi, delle categorie che, pur essendo in regime di diritto pubblico, presuppongono un accordo contrattuale propedeutico all’emanazione dell’atto di recepimento del provvedimento di concertazione per il personale, quali il Corpo dei Vigili del Fuoco –dirigenti e non dirigenti - ed il personale delle carriere diplomatica e prefettizia), l'erogazione, con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, della richiamata indennità riferita al primo anno del biennio economico 2008-09, e cioè del 2008, nel caso in cui la stessa non sia corrisposta durante il richiamato anno, così come disposto, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, “dalle normative settoriali che disciplinano il personale non dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995”.

Contestualmente, lo stesso articolo (comma 5) prevede la non applicazione delle disposizioni in esame al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[317], nel caso in cui sia il trattamento economico sia direttamente disciplinato da disposizioni di legge, quale, ad esempio, i magistrati il personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i professori ed i ricercatori universitari.

 

Ai sensi del successivo comma 2, le somme erogate sulla base di quanto disposto dal precedente comma, costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009, da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 2, comma 35 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazione, prevedendo, tra gli altri, appunto la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile di ogni anno. Lo stesso comma precisa altresì che, per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse appositamente stanziate, la disciplina trattata trova applicazione solamente con riferimento al 2009, ferma restando l’erogazione per il 2008 dell’indennità di vacanza contrattuale.

Lo stesso comma, attuando una sorta di rilegificazione di una materia attualmente rimessa alla contrattazione collettiva, dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali del personale “contrattualizzato” delle pubbliche amministrazioni, nonché di alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico delle stesse, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti, stabilendo altresì che dalla data di entrata in vigore di ogni legge finanziaria (cioè dal 1° gennaio di ogni anno) le somme stanziate per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali (secondo periodo), fermo restando che l’importo da erogare non possa andare oltre il 90% del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce “stipendio”.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria. In particolare, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

 

Il comma 143 del richiamato articolo 3 ha disposto uno stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), complessivamente pari a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il successivo comma 144 ha previsto uno stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico complessivamente pari a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195 del 1995.

Infine, il comma 145, ha stabilito che le somme di cui ai commi 143 e 144 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Infine, ai sensi del comma 4, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

Con il comma 146 del richiamato articolo 3 è stato stabilito che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 siano comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001[318]. Lo stesso comma altresì ha disposto che per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengano inclusi nel Fondo istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO)[319].

 

Secondo la relazione tecnica al provvedimento, “la norma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e consente, per l’anno 2008, di allineare il momento dell’erogazione per cassa degli importi all’attribuzione degli stessi per competenza finanziaria”.

Per quanto attiene, più specificamente, alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la seguente tabella contiene il riepilogo delle risorse disponibili per l’IVC - anno 2008 – per il personale delle amministrazioni statali (oneri lordi in milioni di euro).

 

Anno 2008

Personale statale contrattualizzato

Personale di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali

TOTALE

Oneri comma 1

240

17

257

Totale risorse previste art. 3, co. 143-145, legge 244/2007

240

117

357

Di cui già utilizzate nel corso del 2008 per corpi di polizia e forze armate

=

100

100

 


 

Articolo 34
(LSU Scuola)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 34.

(LSU Scuola).

Articolo 34.

(LSU Scuola).

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.

Identico.

 

 

L’articolo 34 prevede un’ulteriore proroga, per il 2009, del finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), autorizzando all’uopo la spesa di 110 milioni di euro.

 

L’articolo 78, comma 31, della L. 388/2000 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. La stabilizzazione è stata attuata mediante la terziarizzazione (ovvero l'affidamento all'esterno) di alcune attività, attraverso procedure definite mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione (attualmente dell’istruzione, dell’università e della ricerca), di concerto con i Ministri del lavoro (attualmente del lavoro, della salute e delle politiche sociali) e del tesoro (attualmente dell’economia e delle finanze), assicurando la trasparenza e la competitività degli affidamenti.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 81/2000, espressamente richiamato, appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali.

Per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata una somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002

Successivamente, tale finanziamento è stato prorogato più volte.

In particolare, per il 2003 dall’articolo 50, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002), con uno stanziamento pari a 295 milioni di euro; per il 2004 dall’articolo 3, comma 93, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003), con uno stanziamento pari a 375 milioni di euro; per il 2005 dall’articolo 1, comma 126, della legge finanziaria per il 205 (L. 311/2004), con uno stanziamento di 375 milioni di euro; per il triennio 2006-2008 dall’articolo 1, comma 245, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005), con uno stanziamento annuo di 370 milioni di euro.

 


 

Articolo 35
(Copertura finanziaria)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 35.

(Copertura finanziaria).

Articolo 35.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bis e 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'arti­colo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

 

L’articolo 35 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

 

L’articolo è stato riformulato dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente, al fine di indicare esplicitamente, rispetto alla precedente formulazione, le singole autorizzazioni di spesa che trovano copertura a valere su quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’attuazione del provvedimento, nonché di adeguare la quantificazione degli oneri prevista nel testo vigente del decreto, in conformità a quanto indicato nella Nota del Ministero dell’economia e delle finanze depositata presso la Commissione bilancio in data 22 dicembre 2008, in merito alla formulazione della norma di copertura finanziaria di cui all’articolo 35.

 

Pertanto, nel complesso, gli oneri che non trovano autonoma copertura nell’ambito dell’articolato del decreto legge sono stati rideterminati in 4.996,9 milioni di euro per l’anno 2009, 2.112 milioni di euro per l’anno 2010 e 2.434,5 milioni di euro per l’anno 2011.

 

La Nota del Ministero evidenziava, infatti, l’opportunità di riformulare il testo dell’articolo 35, al fine di adeguare le cifre indicate nella norma di copertura all’effettivo importo degli oneri, come risultante nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge, allegato al provvedimento.

Con riferimento all’esercizio 2009, la differenza tra gli oneri indicati nel testo vigente dell’articolo 35 del decreto-legge (6.342 milioni di euro) e quelli previsti dalla riformulazione dell’articolo in esame (4.996,9 milioni di euro) è infatti ascrivibile al fatto che nel testo vigente sono state incluse tra gli oneri coperti a valere sulle maggiori entrate e minori spese alcune voci recanti invece autonome norme di copertura (come nel caso degli articoli 25 e 26), ovvero ne sono state escluse altre, benché recanti solo parzialmente una autonoma compensazione (come nel caso dell’articolo 19).

 

Si tratta, pertanto, di una riformulazione di carattere sostanzialmente tecnico.

 

La tabella seguente riepiloga gli effetti delle disposizioni elencate dalla norma in esame che trovano copertura a valere su quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.

 

Maggiori spese e minori entrate ex art. 35 AC 1972-A
(in mln €)

Saldo netto da finanziare

Art., co.

Disposizione

2009

2010

2011

1, 22

Bonus famiglia

2.400,0

 -

 -

2, 4

Mutui (contributi conto interessi)

350,0

 -

 -

2, 5-ter

Incremento Fondo nazionale sostegno abitazioni in locazione

20,0

 -

 -

2-ter

Utilizzo risparmio per interessi enti locali

5,0

 -

 -

3, 4

Sospensione sovrapprezzi pedaggi - corrispettivi ANAS

87,0

 -

 -

4, 1-bis

Fondo credito nuovi nati con malattie rare

10,0

 -

 -

4, 3

Detassazione personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico *

60,0

 -

 -

5

Detassazione c. produttività *

400,0

128,0

 -

6**

Deducibilità IRAP ai fini IRES/IRPEF *

1.189,8

 1.157,4

 1.042,4

7

Differimento esigibilità IVA (IVA di cassa) *

188,0

31,0

31,0

11, 5-bis

Garanzie federazioni eventi sportivi Expo 2015

13,0

 -

 -

15

Ias effetto IRAP e IRES e rivalutazione immobili imprese (IRAP)

 -

462,6

 1.011,8

19, 6 lett. c)

Fondo per l'occupazione (parzialmente autocoperto)

100,0

100,0

100,0

19, 18

Rimborso acquisti latte artificiale e pannolini neonati

2,0

 -

 -

21

Contributi pluriennali opere strategiche

60,0

210,0

210,0

23

Microprogetti di interesse locale *

2,1

23,0

39,3

34

LSU Scuola

110,0

 -

 -

Totale complessivo

4.996,9

 2.112,0

 2.434,5

* Minori entrate nette  ** Esclusi i commi 4-bis e 4-quater

 

 

 

 


 

Articolo 36
(Entrata in vigore)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 36.

(Entrata in vigore).

Articolo 36.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

1. Identico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

L’articolo 36 dispone circa l’entrata in vigore del decreto-legge, che viene fissato nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (29 novembre 2008).

Pertanto la scadenza del decreto-legge risulta essere il 28 gennaio 2009.

 

 

 

 

 

 

 


 

 



[1]     Si tratta della carta acquisti prevista dall'articolo 81, comma 32, del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

[2]     Recante “Individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.

[3]     Recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2007, n. 40.

[4]     Il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, in occasione della diffusione della Relazione annuale relativa all’esercizio 2007 (pubblicata il 31 maggio 2008) nelle Considerazioni finali si è espresso a proposito della clausola di massimo scoperto.

[5]     Per quanto concerne il computo del saldo finanziario rilevante ai fini del Patto di stabilità interno, il comma 5 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) - che reca le regole del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 per le province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - stabilisce che esso vada calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali dell’ente (comprese dunque le spese in conto capitale), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, calcolato in termini di competenza mista.

Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono, in sostanza, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007 migliorato, per gli enti in disavanzo, ovvero peggiorato, per gli enti in avanzo, della misura determinata, per ciascun ente, dall’applicazione di specifici coefficienti al saldo dell’anno 2007. Tali coefficienti, diversi per le province e i comuni, sono differenziati e a seconda che l’ente abbia o meno rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2007 e presenti un saldo positivo o negativo nel 2007, in termini di competenza mista.

[6]    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.

[7]    Si segnala che l’onere della disposizione di cui al comma in esame, pari a 5 milioni di euro, è posto a carico dello stanziamento previsto in favore della società Equitalia S.p.A., che nel testo iniziale ammontava a 50 milioni di euro nel 2009 (articolo 32, comma 4, A.C. 1972). Tale stanziamento è stato peraltro interamento utilizzato a copertura finanziaria da parte di ulteriori emendamenti approvati nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite; pertanto, il citato comma 4 dell’articolo 32 risulta soppresso.

[8]    I citati commi 20 e 21 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità relativo all’anno 2008 e al triennio 2009-2011. Le sanzioni delineate dal D.L. n. 112/2008 per il mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto consistono in misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali. In particolare, si prevede per gli enti inadempienti, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

§          la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo;

§          il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 20, lett. a);

§          il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti (comma 20, lett. b).

§          in applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell’articolo 76 del decreto-legge n. 112/2006, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (comma 21).

[9]     Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute (GU 18 febbraio 2008, n. 41).

[10]    Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche il comma 375 della finanziaria 2006 prevedeva l’adozione di undecreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per definire i criteri per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo a tal fine una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere (solo) le famiglie effettivamente bisognose.

[11]    Il DL 73 del 18 giugno 2007, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 125.

[12]    Il DL 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria è statoconvertito in legge, con modificazioni, dall'art.. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 (GU 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.)

[13]    La Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata istituita dal provvedimento CIP n. 34 del 1974 (Modifiche al provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica) e svolge la sua attività in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) e dalle altre amministrazioni competenti, al fine di garantire il funzionamento del sistema in condizioni di concorrenza, di sussidiare le imprese sfavorite nel periodo d'avvio della liberalizzazione e di coprire gli oneri generali di sistema. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa conguaglio sono nominati dall’AEEG d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica.

[14]    Il D.Lgs. 109/98, recante Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato emanato in attuazione della norma di delega contenuta nella legge 449/97 che prevedeva l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti, con effetto dal 1° luglio 1998, la definizione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate nei confronti di pubbliche amministrazioni. I citati decreti legislativi dovevano contenere anche le modalità per l’acquisizione delle informazioni e l’effettuazione dei controlli, tenendo conto dei criteri direttivi. Con il DPCM n. 221 del 1999, e con i DPCM n. 305 del 21 luglio 1999 e 29 luglio 1999, riguardanti il modello unificato per autocertificare i dati relativi alla consistenza della famiglia, è stata completata anche la parte applicativa del cosiddetto “riccometro”. Tuttavia, con il D.Lgs. n. 130 del 2000 si è provveduto ad un intervento correttivo, con la modifica di taluni rilevanti aspetti quali: la dichiarazione sostitutiva unica, l’individuazione di un nucleo familiare standard, l’istituzione di un sistema informativo dell’indicatore reggentesi su una banca dati nazionale gestita dall’INPS, il sistema di calcolo.

[15]    L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 recante liberalizzazione del settore elettrico, prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata, su proposta del Gestore del mercato, con decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), sentita l’Autorità.

[16]    A decorrere dal 1° luglio 2007 ogni cliente finale (compresi quelli domestici la cui fornitura è ad oggi, tramite le società di distribuzione, a cura dell’Acquirente Unico) è divenuto cliente idoneo Da tale data, infatti, è scattata la completa liberalizzazione della domanda di energia elettrica in applicazione della direttiva UE 54/2003.

[17]    Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

[18]    Svoltasi nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nel settore dei trasporti e dei lavori pubblici.

      http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/stenografici/16/comm08/8a-20081014-IC0077.pdf

          http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00316508&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no.

[19]    Tra i quali ha ricordato l’istituto del cosiddetto subentro che ha permesso di poter varare piani di investimento di importo più rilevante rispetto a quelli precedenti; ciò grazie all’accollo del valore dell’investimento non ammortizzato nel corso del rapporto concessorio che il nuovo concessionario, che sarà scelto in esito alle procedure di gara, dovrà effettuare all’atto del perfezionamento della nuova concessione.

[20]    www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/SEGNALA.NSF/9794d4cce9ab047fc1256775004 ac1aa/afc506faaafd1625c125747f002a3676/$FILE/AS455.pdf.

[21]    www.cipecomitato.it/delibere/E070039.doc.

[22]    www.cipecomitato.it/delibere/E070039allegato.doc.

[23]    Si vedano, ad esempio, le censure mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione C(2006) 2006/2419 e richiamate anche dal Tribunale di Genova, all’indirizzo internet www.aiscat.it/dbmanager/wp-content/uploads/2007/01/Ordin%20Tribunale%20Genova%209-01-07.pdf.

[24]    Il comma 6-bis è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente, in sostituzione dell’originaria lettera c) del comma 6, di contenuto sostanzialmente identico.

[25]    Recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[26]    I citati decreti non sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

[27]    D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”.

[28]    La Gestione separata è stata istituita presso l'INPS a partire dal 1° gennaio 1996. Sono tenute ad iscriversi ad essa diverse categorie di lavoratori con conseguente obbligo di versamento contributivo, peraltro dovuta anche all’INAIL. Tale obbligo riguarda i professionisti che percepiscono redditi derivanti dall’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, ma non in forma di impresa commerciale. Tra questi rientrano i professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA, i professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima, i professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa e i professionisti senza albo e senza cassa (come i consulenti di informatica, gli esperti in marketing e i traduttori o interpreti). Inoltre, vi sono i collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, associazioni ed altri enti, i membri di commissione e collegi, i soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie (tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore) e amministratori di condominio.

      In essa vi sono poi i venditori porta a porta, i titolari di borse di studio e i pensionati che svolgono attività lavorativa (tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività), i medici in formazione specialistica, i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria. Infine, a partire dal 1° gennaio 2005 (per effetto del comma 157 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) gli associati in partecipazione.

[29]    L. 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[30]    L. 12 agosto 1962, n. 1338, “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.

[31]    Tali tariffe sono riportate nel D.M. 27 gennaio 1964, contenente la “Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed approvazione delle relative istruzioni”.

[32]    Emendamento 4.39 dei Relatori

[33]    Emendamento Giuliano Cazzola 4.2.

[34]    D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

[35]    L. 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

[36]    Riguardo ad un quadro dell'ambito di applicazione di ciascuno dei due regimi suddetti, cfr. la circolare INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002 (fermi restando i termini successivamente definiti per la possibilità di passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto).

[37]    Le fattispecie fin qui ricordate sono poste dall'art. 2120, ottavo comma, del codice civile.

[38]    Queste ultime ipotesi sono previste dal comma 1 del citato art. 7 della L. n. 53.

[39]    “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008.

[40]    Si tratta della Sezione I, Capo II, Titolo II (Imposta sul reddito delle società), del citato TUIR

[41]    L’articolo 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP, dispone testualmente “L’imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

[42]    Si ricorda che la disciplina generale dell’IRAP è contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (articoli 1-45).

      Da ultimo, il comma 50, articolo 1, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha modificato sia le modalità di determinazione della base imponibile, sia la misura dell’aliquota ordinaria (ridotta dal 4,25% al 3,9%), al fine di semplificarne la disciplina applicativa, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’imposta ha carattere reale ed il presupposto dell’imposta è individuato nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

[43]    Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[44]    Con l’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 è stata prevista la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi - individuati da una serie di ordinanze citate dallo stesso comma - di definire la propria posizione corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, con DPCM (a tutt’oggi non ancora emanato), su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

      Successivamente l’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 61 del 2008 ha disposto anche alcune agevolazioni nella restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi nelle due regioni che consistono nella restituzione del 40% dei tributi e contributi sospesi, senza aggravi di sanzioni o interessi, mediante una rateizzazione operante in dieci anni e autorizzando, a tal fine, un’ulteriore spesa - rispetto a quella già disposta dal citato comma 109 - di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 per il 2009 e 39,51 per il 2010.

[45]    Tali soggetti sono quelli individuati dall’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 e dall’art. 2 del citato decreto legge n. 61 del 2008. L’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 individua quali destinatari della disposizione coloro che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previste dall’art. 14, commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza del n. 2668 del 28 settembre 1997; dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998; nonché coloro che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dall’art. 13 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 28 settembre 1997 (Sul contenuto di tali disposizioni si rinvia al dossier predisposto sul ddl di conversione del DL n. 162/2008, all’indirizzo www.intra.camera.it/DossierPdf/16/ST/PDF/D08162.pdf). A tali soggetti si aggiungono poi quelli indicati dall’art. 2 del decreto legge n. 61 del 2008, che fa riferimento anche all’art. 1 dell’ordinanza n. 2728/1997.

[46]    L’art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997 prevede che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni colpiti dal sisma, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all’art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei territori danneggiati dal sisma.

[47]    Legge n. 296/2006.

[48]    L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

1)       il coniuge;

2)       i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3)       i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4)       i generi e le nuore;

5)       il suocero e la suocera;

6)       i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

[49]    Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

[50]    L’utilizzo del Fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[51]    Capitolo 3076, UPB 1.2.3 (oneri di parte corrente), nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma “Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio”.

[52]    Si tratta delle integrazioni rispetto all’ordinario livello di finanziamento.

[53]    Gli accordi in questione sono quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005). Il citato comma 180 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004 ).

      In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati. La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

[54]    Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

[55]    Cfr. l’articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007.

[56]    L’articolo 8 dell’Intesa del 23 marzo 2005 definisce le modalità di definizione degli accordi (conclusi tra le regioni e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali) per il perseguimento dell'equilibrio economico per le regioni in deficit sanitario. In particolare, la sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione del maggiore finanziamento della spesa sanitaria a carico dello Stato anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica dell’effettiva attuazione del programma operativo, di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale. Alla regione spetta l'80 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, ed il rimanente 20 per cento subordinatamente alla verifica dell’effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la Regione risulti adempiente almeno con riferimento all'equilibrio economico-finanziario, al mantenimento dei livelli di assistenza previsti, all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario. Spetta, invece, il 40 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, mentre il rimanente 60 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la regione risulti non adempiente anche a uno solo degli obblighi sopra indicati.

[57]    L’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenti presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttive rimesse successivamente ad un Tavolo politico, composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. In particolare, il Tavolo di verifica degli adempimenti:

-     richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti;

-     procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate;

-     entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

-     effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

-     riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

[58]    L’articolo 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute (di cui uno con funzioni di coordinatore), due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

-     certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze (programmazione regionale e mantenimento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; piano regionale della prevenzione e aggiornamento del personale sanitario);

-     verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa;

-     monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza a partire dal monitoraggio già effettuato per gli anni 2001-2002 e sviluppo di una metodologia per l’analisi delle condizioni di appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse nell’erogazione degli stessi LEA.

[59]    Tale obbligo è previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

[60]    Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. Convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[61]    La liquidazione periodica dell’IVA può essere effettuata con cadenza trimestrale per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni che realizzano un volume d'affari non superiore a euro 309.874, ovvero per le imprese aventi per oggetto altre attività (articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999) a euro 516.457.

[62]    Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

[63]    Trattato di Roma del 25 marzo 1957 ratificato con legge n. 1203/1957.

[64]    Com’è noto, gli studi di settore, introdotti dal D.L. n. 331/1993 (convertito dalla L. n. 427/1993) sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazioni di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.

[65]    Tale termine è stato stabilito dall’articolo 33, comma 1, del D. L. n. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008), che ha anticipato in tal senso il termine precedentemente fissato, nel medesimo D.P.R., al 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi di settore.

[66]    Recante “Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all’evasione e di funzionamento dell’amministrazione finanziaria”.

[67]    Recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

[68]    Si ricorda che, originariamente, l’onere complessivo per i rimborsi conseguenti alla pronuncia della Corte di giustizia era stato evidenziato contabilmente tra le regolazioni debitorie della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) la quale, alla tabella B, presentava un accantonamento di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di consentire, entro il 2009, l’integrale rimborso stimato in favore dei contribuenti.

      Per fronteggiare la copertura di tale onere è stata prevista la riduzione dello stanziamento iscritto – ai fini del bilancio triennale 2007-2009 – nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo MEF.

[69]    Recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini e convertito,con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008.

[70]    Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa la norma intendeva evitare che le risorse stanziate per i rimborsi dei crediti IRPEF, IRPEG e IRES fossero completamente assorbite da quelli ultradecennali, i quali comprendevano crediti di importo rilevante riferiti ad un numero limitato di contribuenti, a differenza dei crediti più recenti che, pur di minore entità, erano riferiti ad una notevole platea di soggetti.

[71]    Si ricorda che, da ultimo, modifiche alla normativa concernente la SACE, società per i servizi assicurativi riferiti al commercio estero, sono state introdotte dai commi da 1334 a 1339, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), autorizzandola a rilasciare garanzie e coperture assicurative per le imprese estere in relazione a progetti strategici per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Inoltre,viene ampliata la gamma dei soggetti/clienti della SACE, in quanto le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a società finanziarie, purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, relativamente a crediti concessi da tali soggetti ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività nonché quelle connesse e strumentali. Si esclude, in ogni caso, che le garanzie e le assicurazioni possano essere concesse ad operatori nazionali o alla controparte estera per i crediti concessi da tali soggetti a Stati e banche centrali destinati al finanziamento di debiti di tali Stati.

[72]    Per l’analisi del citato decreto-legge n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rimanda al Dossier del servizio Studi n. 15/7 Parte II del 3 ottobre 2008, pp. da 113 a 138.

[73]    La percentuale di acconto IRES del 100% è stata stabilita dall’articolo 1, comma 301, della L. n. 311/2004 (finanziaria 2005), che ha altresì fissato al 99% l’acconto IRPEF. Tale ultima percentuale si applica all’acconto IRAP, atteso che l’articolo 30 del D.Lgs. n. 446/1997 rinvia per i versamenti IRAP alle norme IRPEF.

[74]    In particolare, ai sensi del comma 554, le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell’85% delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare:

-        un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato (lettera a);

-        la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro (lettera b);

-        agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, come definite dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007 (lettera c);

-        lo sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di centri destinati a poli di innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza. Si tratta, pertanto, delle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, quest’ultima in regime di “phasing-out” dall’obiettivo Convergenza (lettera d);

-        la creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al D.Lgs. n. 216/2006, di attuazione delle direttive comunitarie del 2003 e del 2004 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (lettera e);

-        la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998 (lettera f);

-        sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lettera g).

      Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono state previste dal d.d.l. recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, già approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1195):

-        internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all’estero (art. 2, co. 11, lett. a);

-        incentivi, per l’attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa (art. 2, co. 11, lett. b);

-        progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 11, lett. c);

-        interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 11, lett. d);

-        sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato contemporaneamente all’internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla massima attenzione per la tutela dell’ambiente (art. 2, co. 11, lett. e);

-        svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell’energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850, nonché l’avvio e il monitoraggio dell’attuazione della strategia energetica nazionale (art. 16, co. 23);

-        interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell’operatività della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (art. 32);

-        copertura degli oneri derivanti dalle minori entrate relative alla modifica del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti (art. 27).

[75]    Come già precisato all’inizio della presente scheda, l’art. 2, co. 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996 ha istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese

[76]    In proposito si ricorda che l’articolo 13 della legge n. 468/1978, dispone che le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[77]    L’emendamento che ha introdotto la disposizione ne determinava la copertura a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 32, comma 4, del D.L. in esame, ora non più previsto nel testo approvato dalla Commissione.

[78]    Con riferimento alla possibilità di emissione di titoli del debito pubblico si segnala, inoltre, come tale modalità di copertura, benché già utilizzata in passato per far fronte ad esigenze di carattere straordinario, non rientri tra le modalità di copertura finanziaria delle leggi tipizzate dall’articolo 11-ter della legge di contabilità generale. Per quanto concerne i precedenti, si ricorda, in particolare, l’articolo 11 della legge n. 488 del 1998 e successive modificazioni (legge finanziaria per il 1999), che ai fini del rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, conseguente ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, aveva autorizzato il Ministro dell’economia ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; la norma specificava che tali emissioni non avrebbero concorso al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

[79]    In relazione a tale abrogazione, il secondo periodo del comma 1 in esame sopprime un riferimento al comma 6 contenuto in un’altra disposizione( il comma 8-bis) dell’ articolo 19 del D.Lgs. 385/1993.

[80]    Tale lettera è stata aggiunta dal comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

[81]    Attuativo della direttiva n. 77/187/CE.

[82]    “Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti”

[83]    Le tutele di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE sono previste, nell’ordinamento interno, dall’articolo 2112 c.c.

[84]    Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

[85]    Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 244 del 2007.

[86]    La legge finanziaria 2008, infatti, ha escluso la deducibilità fiscale dei valori extracontabili indicati nell’apposito prospetto e dichiarati nel quadro EC del modello Unico (articolo 109 del TUIR). Rientrano in questa disciplina, ad esempio, gli ammortamenti imputati ai fini fiscali e non registrati contabilmente ai fini civilistici.

[87]    Per un’analisi approfondita di tali modifiche si rimanda al dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 292/11, tomo I, edizione aggiornata del 14 marzo 2008, pagg. 148 e seguenti.

[88]    Per un’analisi approfondita di tali modifiche si rimanda al dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 292/11, tomo I, edizione aggiornata del 14 marzo 2008.

[89]    L’articolo 83 del TUIR è stato modificato dal più volte richiamato articolo 1, comma 58, della legge n. 244/2007.

[90]    La disposizione era stata introdotta in considerazione della contestuale soppressione della deducibilità fiscale delle voci di costo non registrate in contabilità (prospetto quadro EC).

[91]    Ai sensi del citato articolo 92, comma 5, è possibile effettuare la svalutazione delle rimanenze – la quale comporta la riduzione della base imponibile fiscale – in presenza di un andamento decrescenti dei prezzi. In particolare, se il valore medio unitario dei beni è superiore al prezzo medio di mercato rilevato nell’ultimo mese, le rimanenze possono essere valutate moltiplicando la quantità per tale prezzo.

[92]    Per approfondimenti sulla disciplina si rinvia al dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 15/7, tomo II, pag. 184 e seguenti.

[93]    Comma inserito dall'art. 1, comma 46, lett. d), num. 3, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

[94]    Emendamento Relatori 15.21.

[95]    Si tratta dell’opzione relativa al riallineamento previsto dal comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR come introdotto dall’articolo 1, comma 46 della medesima legge n. 244/2007.

[96]    Si tratta delle Spa, Sapa, Srl, soc. cooperative e di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee nonché altri enti pubblici e privati – compresi i trust – che hanno per oggetto prevalente o esclusive l’esercizio di attività commerciale.

[97]    Le norme cui si rinvia appartengono ad una analoga disciplina che consentiva la rivalutazione dei beni iscritti nei bilanci societari attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.

[98]    Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

[99]    Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[100]  Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

[101]Il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 prevedeva in origine l'istituzione di apposite sezioni speciali del Registro delle imprese per le iscrizioni degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori, delle società semplici e delle imprese artigiane. Tale assetto del Registro è stato successivamente rivisto dal DPR 14 dicembre 1999, n. 558, che ha introdotto varie semplificazioni procedimentali (secondo i principi dell’art. 20, co. 8, della legge Bassanini), disponendo, in particolare, all'articolo 2, l'iscrizione in un’unica sezione speciale delle categorie imprenditoriali e delle società in precedenza comprese nelle quattro sezioni speciali.

[102]  D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[103]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[104]R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

[105]  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[106]  Ai sensi di tale disposizione, si intendono per amministrazioni pubbliche “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[107]  L’art. 89 affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare a tal fine gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento.

[108]  Cfr. ad es. l’art. 1 della delib. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11/2004, Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove si definisce “documento analogico” il “documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video)”.

[109]  Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

[110]  Decreto legge recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[111]  Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

[112]L. 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

[113]D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

[114]D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 88, Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

[115]D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[116]D.M. Interno 13 ottobre 2005 n. 240, Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

[117]D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[118]  D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[119]Si veda al riguardo l’audizione dei rappresentanti del CNIPA svolta presso la Commissione I Affari costituzionali della Camera dei deputati il 19 novembre 2008.

[120]L'Electronic Data Interchange (EDI), ovvero lo scambio di dati in forma elettronica, è un servizio telematico a carattere internazionale per lo scambio tra imprese di dati elettronici e documenti commerciali strutturati secondo formati elettronici standard e condivisi.

[121]Come modificato dall'art. 3, comma 6-octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[122]  Una previsione della certificazione di regolarità contributiva tramite il documento unico di regolarità contributiva era già contenuta nel D.Lgs. 494/1996, recante Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare l’art. 3, comma 8, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, è tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva e che tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

[123]  D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[124]  D.L. 4 luglio 2006, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[125]D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 28 novembre 1996, n. 608.

[126]Le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività, sono state adottate con D.P.C.M. 1 aprile 2008, Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall’articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale».

[127]D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “ Codice dell'amministrazione digitale”.

[128]D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[129]  Relativamente all’analoga disciplina prevista dall’art. 3 del D.L. n. 269/2003, vedi il punto 1.3, della circolare n. 22/E dell’Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2004.

[130]  Tale interpretazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E dell'8 giugno 2004, relativamente alla precedente disciplina prevista dall’art. 3 del D.L. n. 269/2003.

[131]  Sono agevolati gli investimenti effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna, e si applica quindi sia alle PMI che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa.

[132]Capitolo 3935 “Spese per il funzionamento della scuola superiore dell'economia e delle finanze”, UPB 1.1.2 (Interventi).

[133]Capitolo 5217 “Fondo occorrente per il funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione”, UPB 24.1.2 (Interventi).

[134]D.P.R. 20 giugno 1977, n. 701, Approvazione del regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

[135]D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

[136]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[137]  D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381, Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[138]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

[139]  Si prevedeva inoltre che altre istituzioni di formazione facenti capo a diverse amministrazioni, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e rimanendo inquadrate nelle rispettive amministrazioni, entrassero a far parte dell’Agenzia per la formazione e fossero soggette al suo coordinamento.

[140]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (L. 133/2008) Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

[141]  Sito Internet: www.sspa.it.

[142]  Per quanto concerne, in particolare, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, si ricorda che il comma 21 dell’art. 80 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) ha previsto l'inserimento nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di un Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento a quelli situati nelle zone soggette a rischio sismico. Con il l’articolo 7-bis del DL n. 137/2008 (legge n. 169/2008) sono stati disposti ulteriori finanziamenti per il Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, destinando ad esso un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) nell'ambito della legge obiettivo n. 443/2001.

      Ulteriori finanziamenti sono stati disposti anche con le successive leggi finanziarie. In particolare, il comma 625 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007(legge n. 296/2006) ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge n. 23/1996. Il 50% delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, nell’ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo. Le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza per la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. Infine, il comma 276 dell’art. 2, della finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti.

[143]  Si ricorda, infatti, che non affluiscono al Fondo infrastrutture le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82

[144]Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[145]Il programma riguarda i comuni di cui alla citata legge n. 9 ed è finalizzato al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi non assegnati di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, all’acquisto e la locazione di alloggi e all’eventuale costruzione di nuovi alloggi. Destinatari prioritari del programma sono i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della citata legge n. 9 del 2007, nonché le giovani coppie a basso reddito. Il programma straordinario di edilizia residenziale è diretto altresì a soddisfare il patrimonio alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui al citato art. 3 della legge n. 9 del 2007 e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative di cui all'art. 4 della medesima legge.

[146]Con il citato decreto è stata ripartita tra le regioni e le province autonome una cifra complessiva di 543,9 milioni di euro, poiché dai 550 milioni stanziati dalla norma sono state detratte le percentuali previste dai commi 3 e 4 dell’art. 21.

[147]  L’entità delle risorse residue da utilizzare per il rifinanziamento dei Contratti di quartiere II, non indicata dall’art. 21-bis, viene stimata in 65 milioni (Sole 24 Ore del 21 settembre 2008).

[148]Secondo una nota di Federcasa inviata ai Ministeri delle infrastrutture e dell’Economia, alle regioni ed alla Corte dei Conti “una quota di fondi statali che oscilla tra i 140 e i 275 milioni” dei 550 milioni del Programma straordinario risulterebbe già iscritta nei bilanci degli entri destinatari ed impegnata (Sole 24 Ore del 21 settembre 2008).

[149]Tale legge, istitutiva del citato fondo - presso il Ministero dello sviluppo economico - per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, con una dotazione finanziaria pari a 9 milioni di euro nel triennio 2005-2007, ha altresì previsto che, a decorrere dal 2008, al rifinanziamento del Fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni.

[150]in base al citato comma 3, la gestione commissariale del comune ha assunto, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.

E’ rimasta nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.

[151]Fin dalla prima introduzione della norma, l’Unitel (Unione nazionale italiana tecnici enti locali) aveva criticato la disposizione, come emerge dal parere disponibile all’indirizzo internet www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69:appalti-lincentivo-del-2-fa-risparmiare&catid=7:articoli&Itemid=11.

      In proposito, il presidente dell'Oice, l'associazione delle organizzazioni di ingegneria, aveva osservato che il ripristino dell’incentivo operato dal DL 162 del 2008, consentiva l’attribuzione dell'incentivo in modo indiscriminato, senza attenzione al risultato. L'Oice avrebbe preferito un premio subordinato al rispetto di paletti temporali precisi o alla mancata richiesta di varianti:

www.architetto.info/I-progettisti-solo-sleali-gli-incarichi-in-house-_no_comment_x_278.html.

[152]  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[153]  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[154]Secondo la Corte di Giustizia Europea, Sez. I, 06/04/2006 n. C-410/04 “l’affidamento di una concessione di servizi pubblici ad una società mista senza procedura concorrenziale... contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario” (v., in tal senso, sentenza 10 novembre 2005, causa C-29/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I-9705, punto 48). Cfr. anche nota seguente.

[155]  Si tratta delle società (diverse dalle banche) che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, ai sensi degli artt. 106 e 107 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Un esempio di società di intermediazione finanziaria regionale è la Veneto sviluppo S.p.a., così definita dalla legge istitutiva (Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47).

[156]L’ambito di applicazione dell’istituto del patto territoriale è stato esteso ai settori dell’agricoltura e della pesca con la deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127, emanata in attuazione del D.Lgs. n. 173/1998.

[157]  “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”.

[158]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. 148/1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[159]  Per una disamina più puntuale dell’istituto si rinvia al Dossier del Servizio Studi n. 283/5 del 26 febbraio 2008, sulla L. 247/2007, di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007.

[160]  Provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999.

[161]  Da ultimo, l’articolo 1, comma 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[162]  Ad esclusione dei trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.

[163]  “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[164]  “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[165]  “Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[166]  Per una disamina più puntuale dell’istituto si rinvia al Dossier del Servizio Studi n. 283/5 del 26 febbraio 2008, sulla L. 247/2007, di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007.

[167]  Da ultimo, l’articolo 1, comma 26, della L. 247/2007.

[168]  Merita ricordare, inoltre, che l’articolo 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 1991, n,. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169 , ha disposto un’interpretazione autentica del richiamato articolo 7, comma 3. Tale comma ha infatti disposto che il richiamato comma 3 s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155.

[169]  Emendamento 19.92 dei relatori.

[170]  “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[171]  Ai sensi dell’articolo 4 del richiamato D.Lgs. 276/2003, tali agenzie sono iscritte in un apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), articolato in cinque sezioni:

a)       agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 276/2003;

b)       agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c)       agenzie di intermediazione;

d)       agenzie di ricerca e selezione del personale;

e)       agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

      Per essere iscritte all’Albo, tali agenzie devono possedere specifici requisiti giuridici e finanziari (articolo 5 del D.Lgs. 276). Regimi particolari di autorizzazione sono previsti per specifici enti, quali le università pubbliche e private (articolo 6). Sono altresì previsti appositi elenchi regionali (articolo 7) ai fini dell'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel territorio delle regioni stesse, nel rispetto degli indirizzi da esse definiti.

[172]  Il riferimento anche ai lavoratori di cui alla lettera c) (non presente nel testo originario del decreto-legge) è stato introdotto a seguito dell’approvazione da parte delle Commissioni di merito dell’emendamento 19.92 dei Relatori.

[173]  Per una disamina della Gestione separata si rimanda alla scheda relativa all’articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame. La generalità dei lavoratori interessati dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata risulta distinta in due principali categorie: da un lato i lavoratori non iscritti ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria (lavoratori iscritti in via esclusiva), e, dall’altro, i lavoratori già iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che siano già titolari di una pensione. Le due categorie di lavoratori sono oggi facilmente riconoscibili in funzione delle diverse aliquote con cui è previsto il versamento dei contributi previdenziali alla gestione

[174]  “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[175]  “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”.

[176]  “Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni”.

[177]  “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”.

[178]  Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 “ Legge - quadro in materia di formazione professionale”.

[179]  L’articolo 118, comma 3 citato prevede nello specifico che i datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo per la disoccupazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (di cui all'art. 25 della legge n. 845/ 1978, e ss. mod.) all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro.

[180]  “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione”.

[181]  I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei dirigenti comparativamente più rappresentative oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali.

[182]  L'addizionale è posta con riferimento ai contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

[183]  Per la disciplina in materia, cfr. - oltre al citato art. 118 della L. n. 388, e successive modificazioni - l'art. 9, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 1, comma 72, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[184]  Tale Fondo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[185]  Tale limite è previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 10 del suddetto art. 118 della L. n. 388, e successive modificazioni.

[186]  Tale Fondo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

[187]  In attuazione dei suddetti commi è stato emanato il D.M. 23 aprile 2003.

[188]  “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”.

[189]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, Convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[190]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[191]  “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”. In particolare, l’articolo 19, primo comma, stabilisce che in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

[192]  “Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”.

[193]  “Riordino della legislazione in materia portuale”.

[194]  “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi”. Si ricorda che tale legge è stata abrogata dall’articolo 85 del D.Lgs. 276/2003, che ha contestualmente regolamentato le ipotesi di appalto di prestazioni lavorative (articolo 29).

[195]  Si ricorda che tale termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 2, comma 525 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

[196]  L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[197]  Tale norma finanziaria è posta dall’ultimo periodo dell'art. 1, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236. Il riferimento a tali fattispecie era esplicito fino alla proroga relativa al 2007.

[198]  In particolare, i contratti di solidarietà c.d. “difensivi”: che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[199]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[200]  D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni

[201]  Tale percentuale è stabilita dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[202]  Si ricorda che, in base alla norma finanziaria posta dall’ultimo periodo dell'articolo 1, comma 8, del D.L. 148/1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[203]  In tal senso, l’articolo 1 comma 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291.

[204]  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, “Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»”, la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[205]  D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, L. 31 marzo 2005, n. 43.

[206]  D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

[207]  L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[208]  D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[209]Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[210]In particolare, l’articolo 5 prevede che la Carta acquisti sia concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

-        avere un’età non inferiore ad anni 65;

-        essere un Soggetto incapiente;

-        non godere di trattamenti, oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000 o di importo inferiore a 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni;

-        avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;

-        non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:

-        intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

-        intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;

-        intestatario/i di più di una utenza del gas;

-        proprietario/i di più di un autoveicolo;

-        proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25 per cento, di più di un immobile ad uso abitativo;

-        proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10 per cento, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

-        titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;

-        non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena;

Oppure in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

-        avere età inferiore ad anni 3;

-        avere ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;

-        non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:

-        intestatari di più di una utenza elettrica domestica;

-        intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;

-        intestatari di più di due utenze del gas;

-        proprietari di più di due autoveicoli;

-        proprietari, con una quota superiore o uguale al 25 per cento, di più di un immobile ad uso abitativo;

-        proprietari, con una quota superiore o uguale al 10 per cento, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

-        titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

[211]Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

[212]“Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”.

[213]  Al riguardo, si segnala che il comma 58 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1998) ha successivamente esteso la concessione dell’indennizzo, per il solo anno 1998, all'ipotesi di cessazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di agente e rappresentante di commercio, nei limiti delle disponibilità garantite dal gettito contributivo dell'addizionale di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. 207. Si ritiene però che la riapertura prevista dall’articolo in esame si riferisca alle sole ipotesi di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, in quanto solo questo è espressamente richiamato.

[214]“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

[215]“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[216]Per una disamina più completa si rimanda al dossier redatto dal Servizio Studi n. 283/5 del 26 febbraio 2008.

[217]Pari, nel 2008, a 443,12 euro mensili. Si ricorda che il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge. Tuttavia, l'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

[218]  Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni dell’art. 13 del decreto legge n. 67 nello sblocco dei cantieri, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate dal provvedimento d’urgenza, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Relazione non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco, riferiva la Corte, era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.

[219]  Laddove il testo originario del comma 4 si limitava a disciplinare l’ipotesi di assunzione da parte del commissario straordinario di competenze proprie della regione, il nuovo testo introduce anche il riferimento ad ipotesi in cui siano coinvolte competenze delle province, o dei comuni, o delle città metropolitane. In particolare, la disciplina del commissario straordinario prevede che – in caso di assunzione da parte del commissario stesso di competenze regionali (ora, anche in caso di assunzione di competenze provinciali o della città metropolitana o del comune) il commissario sia tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento commissariale o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario). Decorso, invece, inutilmente tale termine, il provvedimento del commissario diventa esecutivo. Questa procedura di cautela ha lo scopo di evitare che il commissario straordinario scavalchi un esplicito dissenso di Regione, Provincia o Comune, ma è finalizzata a imporre a tali enti di pronunciarsi entro 15 giorni, pena il silenzio-assenso.

[220]  Pertanto il commissari straordinario potrebbe assumere poteri di stazione appaltante, sostituendosi non solo ad un ente statale, o ad un ente territoriale, ma anche a società operanti in regime privatistico quali Anas S.p.A., o Autostrade S.p.A.

[221]  indicata nella relazione illustrativa del ddl di conversione del decreto legge n. 7 del 2005.

[222]  I lavori previsti nell’ambito delle concessioni autostradali già assentite, ai sensi del comma 5 del citato art. 5 del DL n. 35/2005 (ora art. 194, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006), possono essere dichiarate interventi strategici ai sensi della legge n. 443/2001.

[223]  Il quarto e quinto periodo del comma 11, poi soppressi, attribuivano al commissario straordinario i poteri emergenziali tipici della protezione civile, ma solo al verificarsi di determinate circostanze. Veniva infatti disposto che, nel caso in cui si fossero verificati rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell’opera e da determinare un grave pericolo per l’economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, potesse deliberare lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate.

[224]  Il commissario straordinario avrebbe dovuto richiedere solamente il parere delle amministrazioni interessate, chiamate ad esprimersi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali egli avrebbe potuto procede comunque nell’esecuzione dell’opera. Tale norma avrebbe conferito maggiori poteri al commissario straordinario, tenuto solamente alla richiesta del parere delle amministrazioni interessate. E’ stato invece ripristinato l’originario comma 9 ove viene previsto un limite invalicabile, anche nei confronti del commissario straordinario, nelle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico ambientale.

[225]  http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf

[226]  http://www.ispro.it/site/files/Ordinanza%20PCM%2019%20marzo%202003%20n.%203273.pdf

[227]Pertanto il commissario straordinario potrebbe assumere poteri di stazione appaltante, sostituendosi non solo ad un ente statale, o ad un ente territoriale, ma anche a società operanti in regime privatistico quali Anas S.p.A., o Autostrade S.p.A.

[228]  Al riguardo può essere utile ricordare che tale disposizione venne introdotta durante l’iter del decreto legge n. 7 del 2005 (che, come anzidetto, ha modificato l’art. 13 del decreto legge n. 67 del 1997) a seguito della presentazione di un emendamento da parte dell’allora Presidente della commissione lavori pubblici del Senato, L. Grillo, con la specifica finalità di circoscrivere il ruolo di stazione appaltante del commissario, stabilendo che “può essere abilitato ad assumere determinate funzioni di stazione appaltante” soltanto se dopo l’avvio della sua attività “ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa dei lavori”. Il Senatore Grillo precisò che occorreva non gravare il commissario di tutte le attività proprie della stazione appaltante, ma solo di quelle per le quali si rendeva effettivamente necessario l’intervento straordinario al fine di rimuovere specifici impedimenti.

[229]  Il termine “ripiegamento” non compariva, prima dell’approvazione del citato decreto legge n. 7 del 2005, nella normativa in materia di lavori pubblici. Tale termine sembra doversi riferire all’insieme delle operazioni accessorie alla cessazione delle attività in corso nel cantiere, quali la demolizione delle opere provvisionali, il recupero delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali riutilizzabili, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, ecc.

[230]  L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[231]  D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[232]  Dir. 21 dicembre 1989, n. 89/665/CEE, Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

[233] Si fa notare che nel corso dell’esame in commissione tale parte della disposizione è stata modificata, precisando che i casi esclusi sono quelli contemplati dal quarto e quinto periodo del comma 3 e non – come erroneamente indicato nel testo iniziale del decreto-legge – il secondo e terzo periodo.

[234]Pubblicato nella G.U. 1° giugno 2004, n. 127.

[235]Per una comprensione dei contenuti del DPR n. 142/2004 si rinvia a A. Muratori, Il DPR 142/2004 sul rumore da traffico veicolare al “vaglio” del tecnico (www.giuristiambientali.it/documenti/PT AM Rum_traf.pdf) e, dello stesso autore, Disciplina e regolamentazione del rumore da traffico veicolare: il DPR 142/2004 (www.giuristiambientali.it/documenti/IA_AM_Rum_traf.pdf).

[236]L’istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stata fissata dalla legge 241/1990 (artt. 14-15), è stato in seguito modificato più volte e parzialmente riformato dalla legge 127/1997. Una completa riforma è stata operata dalla legge di semplificazione per il 1999, la legge 340/2000 (artt. 9-15) che ha novellato la legge 241/1990. Modifiche di rilievo sono state apportate dalla legge 15/2005  (artt. 8-13).

[237]http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/infrastrutture_bei/comunicato_bei.pdf.

[238]  Per una analisi dello stato di attuazione della legge obiettivo si rinvia all’Osservatorio congiunturale dell’Ance sull’industria delle costruzioni dell’ottobre 2008 (in particolare si vedano le pagg. 106-114 e l’Appendice 1), disponibile per la consultazione presso il Servizio studi.

[239]Decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

[240]In attuazione di quanto previsto dal D.L. 269/2003, è stato emanato, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, che ha, tra l’altro, determinato il capitale sociale della CDP S.p.A. in 3,5 miliardi di euro. Il capitale sociale è stato interamente versato su un conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato.

[241]Il citato articolo 5, al comma 2, del decreto legge n. 269 prevede infatti che altri soggetti pubblici o privati, tra i quali indica espressamente le fondazioni bancarie, possono detenere quote di capitale, purché nel complesso tali quote rimangano di minoranza. Complessivamente, le fondazioni bancarie hanno sottoscritto azioni privilegiate, che hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e in quelle straordinarie e che saranno convertite in azioni ordinarie dal 1° gennaio 2010.

[242]  L’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) prevede l’iscrizione in un elenco speciale degli intermediari finanziari che presentano determinati requisiti, relativi all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, individuati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

[243]Si tratta dunque, come specificamente afferma la norma citata, di fondi rimborsabili, sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o attraverso società da essa controllate.

[244]Come specifica l’articolo 5, comma 8 del decreto legge n. 269 del 2003, la gestione separata è un sistema di gestione dell’attività “separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico”.

[245]Lo stesso articolo 5 prevede inoltre che siano assegnata alla CDP S.p.A. per l'attuazione della attività da essa svolta in gestione separata partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti beneficiari della stessa.

[246]  Relativamente alla candidatura di Milano, si ricorda che l’art. 1, comma 950, della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) ha autorizzato uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2007 e di un milione di euro per il 2008 per finanziare le attività di promozione della candidatura milanese all’Expo 2015. Disposizioni volte a semplificare le procedure di utilizzo di tali risorse sono state dettate dall’art. 2 del DL n. 10/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46).

[247]  Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

[248]  Articolo 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[249]  Articolo 9-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

[250]  Sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02, Commissione/Francia.

[251]  Recante “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.

[252]  Il primo intervento per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla citata decisione 2003/193/CE è costituito dall’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Tale articolo, ai commi da 1 a 7, disciplina il recupero degli aiuti consistenti nelle agevolazioni fiscali ed è stato abrogato dal sopra citato articolo 1 del D.L. 10/2007, che ha ridisciplinato le procedure di recupero. I commi da 8 a 16 del menzionato articolo 27 regolano invece la restituzione degli aiuti consistenti nella concessione di prestiti a tassi agevolati e sono tuttora in vigore.

[253]  Le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi sono contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre quelle in materia di riscossione sono contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[254]  Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.

[255]  L’articolo 24 della legge n. 29 del 2006 recava “Attuazione della decisione 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 della Commissione, notificata con il numero C(2004)3893”, disciplinando le modalità di recupero di imposte non corrisposte da parte di imprese che avevano realizzato investimenti in comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, ai sensi dell’articolo 5-sexies del D.L. n. 282 del 2002 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003. L’articolo 5-sexies aveva infatti prorogato i benefici fiscali previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. Tremonti-bis), nei confronti delle imprese che avessero realizzato investimenti in sedi operative ubicate nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, fino al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001).

[256]Di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[257]  D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 22 novembre 2007, n. 222.

[258]D.L. 8 aprile 2008, n. 60, recante Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 82.

[259]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito dalla legge6 agosto 2008, n. 133.

[260]Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) che ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro-Nord.

[261]La quota di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies è indicata nello schema di delibera CIPE, attualmente all’esame della Conferenza Unificata ai fini dell’espressione del parere, con la quale il CIPE provvede ad aggiornare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate a seguito delle numerose riduzioni apportate a carico del FAS dalla normativa adottata nel corso dell’anno (oltre 13,8 miliardi) (per maggiori approfondimenti in merito, si rinvia alla scheda di lettera relativa all’articolo 18).

 

[262]  Tale schema, trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato assegnato alla Commissione IX per il prescritto parere il 19 novembre u.s. con scadenza 9 dicembre 2008.

[263]  Risoluzione n. 7-00033 Valducci: sulle nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico.

[264]  Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) che ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro-Nord.

[265]  Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[266]  Si veda, da ultimo, la nota tecnica del 29 ottobre 2008 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante osservazioni sulle modalità di copertura sul Fondo per le aree sottoutilizzate degli oneri recati dal D.L. n. 154/2008.

[267]  Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

[268]  Nella prima ipotesi (concordato proposto dall’Amministrazione) l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Nel caso di iniziativa del contribuente, quest’ultimo può chiedere all'ufficio competente, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento a condizione che:

-        nei suoi confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche;

-        ovvero gli è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire presso l’amministrazione.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

[269]  Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[270]  Legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

[271]  Recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[272]  D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[273]  Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[274]  Recante l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[275]  Recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[276]  Recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[277]  Recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205”.

[278]In attesa dell’adozione dei previsti decreti volti all'esaustiva individuazione di tutte le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche, da Poste Italiane S.p.a., nonché dagli altri operatori finanziari, ritenuta l'estrema urgenza nel provvedere, onde consentire ad Equitalia Giustizia S.p.a. la disponibilità delle prime informazioni utili per la ricognizione delle risorse che rientrano nel “Fondo unico giustizia” - in particolare, dalle banche e da Poste Italiane S.p.a – è stato emanato il Decreto direttoriale Ministero dell'economia e delle finanze 23 ottobre2008(Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario).

[279]  Al fine di garantire il controllo dei flussi di spesa relativi ai crediti d’imposta vigenti nell’ordinamento e contenerne la fruizione entro i limiti delle risorse stanziate, il D.L. n. 138 ha previsto una procedura di monitoraggio generalizzato di tutti i crediti d’imposta, volta a limitare la fruizione dei suddetti benefici entro limiti finanziari definiti, fino alla certificazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, che ne impedisce l’ulteriore fruizione. Il comma 2 dell’articolo 5 affida a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare il compito di individuare le modalità per il controllo dei relativi flussi di spesa, prevedendo poi l’adozione di un decreto interdirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, per la comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale, non risulta più possibile fruire di nuovi crediti.

[280]Sono agevolati gli investimenti effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna, e si applica quindi sia alle PMI che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa.

[281]Il credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), è stato, da ultimo, disciplinato  dall’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), prevedendo l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale.

[282]Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Paese è stato introdotto dall’articolo 8 della legge finanziaria per il 2001(legge n. 388/2000). In particolare, l’articolo 8 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.

      Scaduta la precedente disciplina il 31 dicembre 2006, tale regime agevolativo, nella forma del credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle “aree svantaggiate” del Mezzogiorno, è stato nuovamente disciplinato dalla legge finanziaria per il 2007  (legge n. 296/2006), che all’articolo 1, commi da 271 a 279, ha introdotto alcune innovazioni sostanziali e procedurali. In particolare, ai sensi della nuova disciplina, gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale.

[283]  Il comma 2 considera invece attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici. Tali corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tali corrispettivi sono considerati componenti del reddito di impresa, ovvero come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità

[284]  Il comma 4 ascrive invece alle attività commerciali, disponendo che non si applichi il comma 3, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali e per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

[285]  Si tratta infatti delle associazioni comprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

[286]  Esse si concretano sostanzialmente nell’obbligo per tali enti di introdurre nell’atto costitutivo il divieto di distribuzione di utili, fondi o capitale (salvo diversa previsione di legge); nell’obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o per pubblica utilità (salvo diversa previsione di legge); dell’obbligo di disciplina uniforme del rapporto associativo; di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; di eleggibilità libera degli organi amministrativi e di sovranità dell'assemblea; di intrasmissibilità della quota o contributo associativo tranne che per causa di morte, e di non rivalutabilità della stessa.

Il comma 9 peraltro esclude per associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria l’adempimento dell’obbligo di disciplina uniforme del rapporto associativo e di eleggibilità libera per gli organi amministrativi.

[287]  Infatti, l’articolo 4 della D.P.R. n. 633 del 1973 considera fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni svolgenti la medesima attività e facenti parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Per le associazioni di promozione sociale che svolgono servizi di mensa, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti degli stessi associati.

Anche per il D.P.R. n. 633, in modo pedissequo a quanto previsto nel T.U.I.R., prevede che le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino ad una serie di clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi, quali il divieto di distribuire utili nonché fondi, salvo diversa previsione di legge; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa previsione di legge; l’obbligo di disciplina uniforme del rapporto associativo e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

[288]  Recante Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

[289]  Decreto legge 25 settembre 2004, n. 136, recante Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[290]  Le attività devono essere svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

[291]  Recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

[292]Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

[293]In proposito si rinvia anche alla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 la quale, al paragrafo 7.3 afferma “Si precisa che in forza del richiamo all’art.3 del decreto legislativo n. 346 del 1990, contenuto negli artt. 1 e 10 del decreto legislativo n. 347 del 1990, concernente il testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, l’esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti”.

[294]  L'articolo 39, comma 13, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 ha disposto l’applicazione di un prelievo erariale unico (c.d. “PREU) delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. La misura era stata fissata, inizialmente, al 13,5% delle somme giocate. Per il 2004 e sino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno la disposizione prevedeva il versamento di un acconto. Il PREU è dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso L’articolo 1, comma 531, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha fissato, a decorrere dal 1° luglio 2006, il PREU nella misura del 12% delle somme giocate.

[295]L’articolo 1-bis del D.L. n. 159 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 184 del 2008 elevava il PREU dal 12% previgente al 12,70%, destinando le maggiori entrate rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'AAMS, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento del monte premi. L’articolo 2, comma 49, lettera e), della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009) ha novellato tale disposizione, elevando il PREU dal 12,70 al 13,40%  e destinando le maggiori entrate rispetto al 2008 per il 50% all’UNIRE e per il 50% al CONI. Conseguentemente, con la Seconda Nota di variazioni, è stato disposto una assegnazione di 100 milioni in favore sia del CONI che dell’UNIRE.

[296]Qualora le somme dovute sono superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB (D.Lgs. n. 358/1993). In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

[297]Si osserva che la disposizione non specifica con quale atto saranno assegnate tali ulteriori risorse ai due enti: una volta accertato l’ammontare delle maggiori entrate PREU dall’AAMS, potrebbe risultare opportuna l’emanazione di  un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

[298]  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[299]  Direttiva di rifusione della direttiva IVA 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva).

[300]  Recante “Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.”

[301]  Articolo 56, paragrafo 1, lettera j), della Direttiva 77/388/CE.

[302]  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[303]  Recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[304]  Decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[305]  La norma citata si richiama all’articolo 4, comma 118 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

[306]  Si segnala che il decreto-legge n. 262 del 2006 ha parzialmente modificato (articolo 2, comma 5) il regime transitorio, , della remunerazione di “Equitalia SpA” e delle società da questa partecipate (vedi paragrafo precedente). E’ stato espunto il riferimento all’articolo 4, comma 119 della l. n. 350 del 2003: in sostanza non si applica, per gli anni 2007 e 2008, il vincolo di una quota prestabilita del rimborso forfettario (4 per cento dell’intera somma) per la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi operanti in regioni bilingui.

[307]  Recante l’istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.

[308]  D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della L. 28 settembre 1998, n. 337.

[309]  In attuazione della suddetta previsione è stato emanato il DM 8 giugno 2007, con il quale la scadenza delle suddette rate annuali è stata fissata al 31 dicembre di ogni anno. Il tasso euribor cui applicare le diminuzioni previste, rispettivamente, dalle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 è stato fissato nel tasso risultante dalla media aritmetica dell'euribor a dodici mesi, registrato nel mese che precede di un mese il periodo di godimento del pagamento di ciascuna rata.

[310]  Recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

[311]  La direttiva 2006/112/CE ha operato la rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta “sesta direttiva IVA”), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive.

[312]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[313]  Recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

[314]  Recante Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[315]  Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[316]  Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[317]  Ai sensi del richiamato articolo 3, infatti, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto):

-     i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 1);

-     il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario (comma 1-bis);

-     il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (comma 1-ter);

-     i professori e i ricercatori universitari (comma 2).

[318]  Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico della finanza pubblica, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

[319]  Di cui all’articolo 2, comma 428, della L. 244/2007.