Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Prevenzione e accertamento di reati e contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina - D.L. 151/2008 - A.C. 1857 - Elementi per l'istruttoria legislativa - Seconda edizione
Riferimenti:
AC N. 1857/XVI   DL N. 151 DEL 02-OTT-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 73
Data: 05/11/2008
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   IMMIGRAZIONE
PREVENZIONE DEL CRIMINE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

Casella di testo: Progetti di legge
 


5 novembre 2008

 

n. 73/0 seconda edizione

Prevenzione e accertamento di reati e contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

D.L. 151/2008 - A.C. 1857

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1857

Numero del decreto-legge

151/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

Iter al Senato

Sì (A.S. 1072)

Numero di articoli

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

2 ottobre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

2 ottobre 2008

approvazione del Senato

30 ottobre 2008

assegnazione

31 ottobre 2008

scadenza

1° dicembre 2008

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Pareri previsti

Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio), IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Contenuto

L'articolo 1 interviene sul D.Lgs. 109/2008, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. L’articolo modifica la disciplina transitoria posticipando al 31 marzo 2009:

§         l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta;

§         il termine entro il quale i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider), devono assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet.

Contestualmente si stabilisce che, fino al 31 marzo 2009, i predetti fornitori di servizi siano autorizzati a conservare alcune categorie di dati del traffico telematico, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di evitare la perdita definitiva di dati di traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini anche per gravi reati.

L’articolo 2, autorizza, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, appare necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

L’articolo 2-bis dispone in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, disposto utilizzando la dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Si consente inoltre, come ulteriore forma di finanziamento del Fondo di rotazione, la destinazione, con decreto del ministro dell’interno, di una quota del contributo annuale sui premi versati da imprese assicurative, devoluto attualmente per intero al Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

L’articolo 2-ter modifica la L. 512/1999, istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, escludendo l’accesso al Fondo per gli eredi di soggetti che avrebbero i requisiti per l’accesso al Fondo, ma sono deceduti a seguito della consumazione dei reati di cui all’art. 416-bis c.p. (salvo che questi ultimi avessero assunto la qualità di collaboratore di giustizia e il programma di protezione non fosse stato revocato per causa ad essi imputabile). Un’ulteriore modifica riguarda la disciplina della gestione delle domande per l'accesso al Fondo. È infine prevista l’adozione di un nuovo regolamento di attuazione, con specifiche norme relative alla ripetizione delle somme elargite a titolo di provvisionale.

Gli articoli 2-quater e 2-quinquies intervengono sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata, ridefinendo la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla L. 302/1990. Il primo escludere dal novero dei beneficiari le vittime che partecipino a ambienti o rapporti delinquenziali anche in epoca successiva all’evento lesivo. Il secondo esclude che i benefici previsti per i superstiti delle vittime possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali, prevedendo – nel caso in cui sopravvengano tali condizioni – l’interruzione delle erogazioni già disposte e l’integrale ripetizione dei benefici già erogati.

L’articolo 3 stanzia 3 milioni di euro per l’anno 2008, 37,5 milioni per il 2009, 40,47 milioni per il 2010 e 20,075 milioni a decorrere dal 2011 per l’ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione. La gran parte delle somme stanziate nei primi anni è destinata alla costruzione di nuovi centri.

L’articolo 3-bis reca norme in materia di indennità in favore di GOT (giudici onorari di tribunale) e VPO (vice procuratori onorari), prevedendo un compenso unitario in funzione della durata dell’impegno lavorativo (98 euro); l’indennità aggiuntiva inoltre non scatta più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera, ma solo quando l’impegno lavorativo superi comunque le 5 ore giornaliere.

L’articolo 4 dispone in ordine all’immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione tecnica, ma non della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il D.L. 92/2008, n. 92 (conv. con mod. dalla L. 125/2008) reca un complesso di disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con specifico riguardo – tra l’altro – ai temi dell’immigrazione e del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio (art. 7-bis, modificato dall’articolo 2 del provvedimento in esame).

Con riguardo all’articolo 3-bis, in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, si segnala che il recente D.L. 127/2008 (conv. con mod. dalla L. 127/2008) ha prorogato il mandato di tali magistrati onorari il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto-legge segnala, in premessa, la “straordinaria necessità ed urgenza” di:

§         “evitare pregiudizi all’attività di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico”, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 109/2008;

§         “emanare disposizioni volte a incrementare l’attività di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili alle materie: ordine pubblico e sicurezza; immigrazione; Forze armate; giurisdizione e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2°, lett. h), b), d), l), Cost.); limitatamente all’art. 1 può rilevare altresì la materia di competenza concorrente ordinamento della comunicazione (art. 117, co. 3°, Cost.).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal provvedimento, pur differenziate quanto all’oggetto (prevenzione ed accertamento dei reati, contrasto alla criminalità organizzata ed all’immigrazione clandestina) appaiono nel complesso orientate a finalità di ordine pubblico; introduce una materia diversa l’articolo 3-bis, volto a disciplinare le indennità dei magistrati onorari.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 1 incide sul D.Lgs. 109/2008, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/24/CE, volta ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all’obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

Il comma 1 dell’articolo 3 motiva gli stanziamenti ivi disposti con l’esigenza di “fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l’ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione”.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riguardo all’articolo 1, si ricorda che il 13 novembre 2007 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2007)698) nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche che modifica alcune direttive, tra cui la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La proposta è volta a rafforzare alcuni diritti dei consumatori e degli utenti, facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure ed attendibili e garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale.

La proposta prevede, tra le altre cose, l’introduzione della notifica obbligatoria delle violazioni alla sicurezza che comportano la perdita dei dati personali degli utenti o che compromettono i dati stessi.

Si ricorda inoltre che il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro (COM(2005)475) relativa alla protezione dei dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

 

Con riguardo all’articolo 3, si ricorda che le istituzioni europee hanno assunto diverse iniziative concernenti i centri di accoglienza per richiedenti asilo e i centri per gli immigrati dei diversi Stati membri.

In particolare, nell’ambito della relazione (COM(2007)745) sull’applicazione della direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienzadei richiedenti asilo negli Stati membri, presentata il 26 novembre 2007, la Commissione nel ritenere che l’attuazione della direttiva negli Stati membri sia avvenuta in modo complessivamente soddisfacente ha tuttavia rilevato l’esistenza di taluni profili problematici relativi all’Italia, con particolare riferimento ai centri di permanenza.

La commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo sta svolgendo dal 2005 visite ai centri di accoglienza per richiedenti asilo e ai centri per gli immigrati dei diversi Stati membri, in vista della presentazione di una risoluzione di iniziativa sull’opportunità di modificare la direttiva 2003/9/CE. Sono stati finora visitati i centri in Italia, Grecia, Belgio, Regno Unito, Olanda, Polonia e Danimarca e Cipro. Sul risultato di queste visite il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in sessione plenaria entro dicembre 2008.

Per ulteriori dettagli si rinvia al dossier Progetti di legge n. 73 del 5 novembre 2008.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2-ter prevede, tra l’altro, l’adozione di un nuovo regolamento di attuazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a modifica di quello di cui al DPR 284/2001.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riguardo all’articolo 2-quinquies, può risultare opportuna una riformulazione delle disposizioni in esso recate in termini di novella alla L. 302/1990.

Ai fini del necessario coordinamento con la normativa vigente, si segnala inoltre che l’art. 9-bis della L. 302/1990 già prevede che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, co. 1 e 2, della medesima legge siano richieste, per la concessione dei benefici, anche nei confronti di tutti i soggetti destinatari (ivi compresi i superstiti).

Collegamento con lavori legislativi in corso

È attualmente all’esame del Senato un disegno di legge in materia di sicurezza di iniziativa governativa (A.S. 733), che prevede disposizioni parzialmente sovrapponibili a quelle di cui all’articolo 3 del testo in esame.

In particolare, rilevano l’art. 18, che eleva da 2 a 18 mesi il tempo di permanenza massimo nei Centri di identificazione e di espulsione, e l’art. 20 che ne quantifica i relativi oneri, relativi alla costruzione e alla ristrutturazione dei centri. Secondo quanto dichiarato dal Governo al Senato in sede di svolgimento di interpellanze (seduta n. 83 del 30 ottobre 2008), l’articolo 3 del decreto-legge in esame costituisce una anticipazione del disegno di legge A.S. 733, permettendo la immediata realizzazione di nuove strutture con la creazione di 1.000 nuovi posti.

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 2-quater, che novella la lett. b) del co. 2 dell’art. 1 della L. 302, andrebbe valutata l’opportunità di una riformulazione dell’intera lettera b), al fine di evitare possibili incongruità tra la parte novellata e la restante parte della disposizione.