Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia ed a missioni internazionali per l'anno 2008
Riferimenti:
AC N. 1802/XVI   DL N. 147 DEL 22-SET-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 65
Data: 21/10/2008
Descrittori:
GEORGIA   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
Altri riferimenti:
AS N. 1038/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia ed a missioni internazionali
per l’anno 2008

 

D.L. 147/2008 – A.C. 1802

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 65

 

21 ottobre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento affari esteri

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Dipartimento difesa

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File:  D08147


INDICE

 

Schede di lettura

D.L. 147/2008 – A.C. 1802

Art. 1 (Partecipazione di personale delle Forze armate)3

Art. 2 (Partecipazione di personale civile)11

Art. 2-bis (Partecipazione italiana a missioni internazionali)13

Art. 3 (Copertura finanziaria)24

Art. 4 (Entrata in vigore)29

Approfondimenti

Cronologia della crisi georgiana  33

Le missioni dell’UE attivate nell’ambito della PESD (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)43

I rapporti tra l’Unione europea e la Georgia (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)46

§      1. Iniziative dell’UE in occasione del conflitto tra Federazione russa e Georgia  47

§      2. Accordo di partenariato e di cooperazione  50

§      3. La politica europea di vicinato (PEV)50

§      4. Assistenza finanziaria  53

§      5. La sinergia del Mar Nero  55

 

 


Schede di lettura

 

 


Art. 1
(Partecipazione di personale delle Forze armat
e)

 


1. E’ autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del

Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.



 

Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 21 settembre al 31 dicembre 2008, la spesa di 2.058.424 euro per la partecipazione di personale delle Forze armate alla missione EUMM (European Unione Monitoring Mission) in Georgia di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio del 25 settembre scorso.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (A.S. 1038) quantifica, per il periodo in oggetto, in 416.918 euro le spese per il personale e in 1.641.506 euro le spese per il funzionamento. Sempre secondo la quantificazione degli effetti finanziari presente nella relazione, la missione vedrà impegnati 36 militari in teatro, con una dotazione di 9 mezzi militari terrestri. Alle spese di personale, quantificate in 122.623 euro mensili (comprendenti la diaria, le relative maggiorazioni ed il trattamento assicurativo come disciplinati ai sensi del secondo comma), e a quelle di funzionamento, quantificate in 132.796 euro mensili, va aggiunta una spesa di 1.190.000 euro (c.d. spesa una tantum) che andrà riferita agli oneri relativi all'addestramento ed all'approntamento della missione in patria prima della dislocazione in teatro, ai collegamenti, ai trasporti e rifornimenti con mezzi aerei, all'invio di squadre per eventuali riparazioni e ad altre esigenze che possono sopravvenire.

Il comma 2 stabilisce che al personale impegnato nella missione si applichino disposizioni contenute nel decreto-legge n. 8/2008[1]. In particolare, l'articolo 4, commi 1 lett. a), 2 e 4, del provvedimento d’urgenza reca disposizioni sul trattamento economico del personale impiegato nelle missioni; l'articolo 4, comma 6, dello stesso decreto-legge reca disposizioni relative alla valutazione del servizio prestato in missioni internazionali; l'articolo 4, comma 10, effettua ulteriori rinvii normativi; l'articolo 5 reca disposizioni in materia penale; l'articolo 6 reca disposizioni in materia contabile.

Qui di seguito vengono sinteticamente richiamate le disposizioni del decreto-legge n. 8 del 2008 richiamate dal comma in oggetto.

Articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 8/2008

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 8/2008 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l'indennità di missione di cui al Regio decreto n. 941/1926[2], in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. In particolare, la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98%, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, missione PESD in Kosovo e ALTHEA, nei Balcani, UNMIK, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, UNAMID e EUFOR Tchad/RCA, in Africa, e MINUSTAH ad Haiti.

Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, gli importi riguardanti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, in rappresentanza del Governo italiano, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari direttivi del Ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale od inaltra valuta. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con decreto ministeriale 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.m. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del decreto-legge n. 180/1999[3] ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003.

Si ricorda che il decreto ministeriale. 27 agosto 1998 ha suddiviso il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati decreto ministeriale 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 8/2008

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 8/2008 dispone, analogamente a quanto previsto nel 2007, che all'indennità di cui al comma 1 (vedi supra), nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006[4].

L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 prevede la riduzione dei 20% delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 8/2008

L'articolo 4, comma 4, prescrive che anche per l'anno 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto legge in oggetto, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983[5] e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, ed a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

La norma, che riprende quanto già stabilito in sede di conversione del decreto-legge sulla missione UNIFIL nel 2006, intende correggere un'anomalia nel trattamento economico corrisposto ai militari sotto forma di indennità operativa di base, in quanto, durante il trasferimento via nave dall'Italia al teatro delle operazioni, i soldati imbarcati sulle navi militari percepiscono una maggiorazione di questa indennità, che tuttavia cessa proprio nel momento dello sbarco, ossia quando iniziano le attività operative con i connessi rischi.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità d’impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale delle Forze armate, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 8/2008

L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 8/2008 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi n. 490/1997[6] e n. 298/2000[7] e successive modificazioni.

 

Articolo 4, comma 10 del decreto-legge n. 8/2008

L'articolo 4, comma 10, del decreto legge n. 8 del 2008 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451/2001[8], per la disciplina delle missioni internazionali.

 

Articolo 5 del decreto-legge n. 8/2008

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 8/2008 dispone che al personale militare che partecipa alle missioni disciplinate dal decreto-legge in esame si applichino il Codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), e) e d), 5 e 6, del menzionato decreto-legge n. 421/2001.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001 escludono espressamente l'applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del Codice penale militare di guerra, relativo alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte Il dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con Regio decreto n. 1022/1941 e successive modificazioni. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421/2001 ha giustificato questa scelta in considerazione del fatto che le norme citate contemplano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità, e la cui costituzione, comunque, nella presente circostanza, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporta un notevole aggravio di spesa pubblica. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell'articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell'ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all'estero.

Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all'arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall'articolo 380, comma 1, del Codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l'arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l'efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal Codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal Codice penale militare di pace, e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del Codice penale militare di guerra (disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma, del Codice penale militare di pace; rivolta, ex articolo 174 del Codice penale militare di pace; ammutinamento, ex articolo 175 del Codice penale militare di pace; insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del Codice penale militare di pace; violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del Codice penale militare di pace; abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scorta, ex articolo 124 del Codice penale militare di guerra; forzata consegna aggravata, ex articolo 138, commi secondo e terzo, del Codice penale militare di guerra.

Il comma 5 dell'articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell'arresto in flagranza nei termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva. Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore.

Infine, il comma 6 dell'articolo 9, disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del Codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare. Quest’ultima disposizione prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso incui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

 

L'articolo 5, comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi di cui al presente decreto legge, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Per tali reati il comma 3 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del Codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del Codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:

§       dei delitti contro la personalità dello Stato;

§       dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;

§       dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

§       di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'articolo 9 disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:

§       che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;

§       che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;

§       ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (art. 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.

Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.

Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre:

§       che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; che il reo si trovi nel territorio dello Stato;

§       che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.

Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:

§       la presenza del reo nel territorio dello Stato;

§       la richiesta del Ministro;

§       la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

§       la circostanza che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del Codice penale relativamente ai delitti politici. In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.

Secondo la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Articolo 6 del decreto-legge n. 8/2008

L'articolo 6, comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 451/2001[9]. Gli Stati maggiori delle Forze armante, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono quindi disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

L'articolo 6, comma 2, precisa che le norme recate dal citato articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 451/2001, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 euro, anche alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

L’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

L'articolo 6, comma 3, autorizza infine il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere, ai dicasteri che ne facciano richiesta, anticipazioni pari al previsto importo dei contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale relativi alle missioni disciplinate dal provvedimento in esame: la disposizione è volta ad agevolare la stipulazione dei contratti medesimi.

 


Art. 2
(Partecipazione di personale civile)

 


1. E’ autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma

3.  È autorizzata, per l'anno 2008, la

spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

4.E’ autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.


 


 

L'articolo in commento reca l’autorizzazione di spesa in relazione alla partecipazione del personale civile alla missione EUMM.

Il comma 1 autorizza, per il 2008, la spesa di 86.955 euro per la partecipazione di personale civile. Come specificato dalla scheda tecnica allegata alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, si tratta di quattro unità di personale civile cui va corrisposta un'indennità pari all'80% dell'indennità di servizio all'estero (senza assegno di rappresentanza né aggiunta di famiglia) prevista per il posto-funzione di Primo Segretario presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel luogo di svolgimento dell'attività.

Il comma 2 autorizza, per il 2008, la spesa di 30.000 euro per le dotazioni destinate al personale civile summenzionato: giubbotti antiproiettile, elmetti antischeggia, maschere antigas, kit di primo soccorso, computer portatili, radiotelefoni e telefoni satellitari, medicinali di primo intervento, moduli depurazione acque.

Il comma 3 autorizza, per il 2008, la spesa di 28.352 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia.

Si ricorda che la nomina di un Rappresentante Speciale dell'Unione europea per lacrisi georgiana[10] è prevista dal punto n. 8 delle conclusione della Presidenza del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Bruxelles il 1° settembre 2008. In quella sede si demandava al Consiglio di prendere le disposizioni necessarie a tal fine. L'invio del funzionario diplomatico italiano è quindi stabilito dal presente provvedimento per dare seguito, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, alla richiesta in tal senso da parte del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del più volte richiamato decreto-legge n. 8/2008.

L'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008 autorizza fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 200.025 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

Il comma 7 precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto viene calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'Organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80 per cento di quella determinata in base all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967[11].

L'art. 171 in questione distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: un’indennità di base, quale determinata nell'allegata tabella, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Vienealtresì stabilito che l'ISE "non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire aglioneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto dellapeculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenzedel servizio diplomatico-consolare". E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Per i funzionari diplomatici, che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

Il comma 4 autorizza, per il 2008, la spesa di 1,6 milioni per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale dei donatori.

A tale proposito si ricorda che il punto n. 6 delle conclusione della Presidenza del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Bruxelles il 10 settembre 2008 stabilivano che l'Unione avrebbe assunto l'iniziativa d'indire in breve tempo una conferenza internazionale di aiuto alla ricostruzione della Georgia, chiedendo al Consiglio e alla Commissione di avviarne i preparativi. Durante il Consiglio dei Ministri degli Affari esteri del 15 settembre, il Consiglio ha invitato la Commissione a preparare la Conferenza dei donatori, prevista per la seconda metà di ottobre. Il Consiglio ha valutato la possibilità di uno stanziamento di 500 milioni di curo, invitando gli Stati membri a partecipare con contributi bilaterali. Come riportato nella relazione illustrativa, l'iniziativa italiana si concentrerà sui "bisogni specifici post-conflitto, la risistemazione degli sfollati interni, la riabilitazione delle strutture sociali ed il recupero economico".


Art. 2-bis
(Partecipazione italiana a missioni internazionali)

 


        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

 

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettere a) e d), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        5. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        6. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        7. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga dellapartecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3,  comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del

2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        10. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

        11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

        12. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di finanza».

 


 

 

L’articolo 2-bis, composto da 12 commi è volto ad assicurare la proroga, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia per le quali il citato decreto legge n. 8 del 2008aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008. Autorizza, inoltre, la partecipazione alla missione dell’OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell’ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto legge.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo in esame è stato inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.0.800 dei relatori volto a recepirere il testo del decreto-legge n. 150 del 2008 (A.S. 1061) concernente la proroga delle citate missioni. A questo proposito si fa presente che il Comitato per la legislazione, nel formulare i propri parere su queste tipologie di provvedimenti, ha sempre posto in evidenza come la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica costituisca “un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari”[12].

In particolare, il comma 1 dell’articolo 2-bis autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 112.542.774 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL condotta dall’ONU in Libano, da ultimo rifinanziata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del richiamato decreto legge n. 8 del 2008. La missione in questione era infatti autorizzata fino al 30 settembre 2008 in coerenza con il mandato dell’ONU disposto dalla risoluzione 1773 (2007) e viene ora prorogata in coerenza con la proroga di tale mandato disposta dalla risoluzione 1832 (2008).

 

Il medesimo comma 1, precisa, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell’articolo 4 commi 1, lettera a) e 2 del decreto legge n. 8 del 2008 (per un approfondimento della richiamata normativa, si veda la scheda di lettura relativa al precedente articolo 1).

 

Si ricorda che la missione UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione 425/1978, su richiesta del governo libanese, con il compito, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l’UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori.

In seguito alla crisi dell’estate 2006, la missione UNIFIL è stata ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La nuova risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l’effettiva cessazione delle ostilità; accompagnare e sostenere le Forze armate libanesi nel loro dispiegamento nel Sud, anche lungo la Linea blu; prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l’accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate.

La missione UNIFIL, dal 2 febbraio 2007, è posta sotto il Comando del Gen. Claudio Graziano, mentre la componente navale, dal 29 febbraio 2008, sotto il Comando del Contrammiraglio Ruggiero Di Biase, è passata il 1° settembre 2009 sotto comando francese.

L’Italia contribuisce in particolare alla componente navale di UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese, richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. Tale contributo viene realizzato mediante l’impiego di unità navali nell’ambito della forza navale europea EUROMARFOR, costituita da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l’impiego in operazioni PESD dell’Unione europea, ma schierabile accanto alla NATO, le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali o coalizioni intenazionali.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 2-bis autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 9.668.523 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall’UE in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR Altheaed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell’ambito della stessa, da ultimo rifinanziata ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 8/2008. Anche in questo caso la missione era autorizzata fino al 30 settembre 2008.

Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto legge n. 8 del 2008 (articolo 4, commi 1, lettera a) e 2).

 

L'Operazione Althea è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Ris. 1551 del 9 luglio 2004).

L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Le truppe della European Union Force (EUFOR) - inizialmente circa 6.000 unità ed attualmente circa 2.500 unità appartenenti a 29 Paesi, dei quali 23 della UE e 6 non-UE  sono schierate principalmente nell'ambito del Headquarters a Camp Butmir a Sarajevo. La missione Althea è stata da ultimo prorogata per ulteriori dodici mesi con la risoluzione 1785 del 21 novembre 2007 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Nell'ambito della missione Althea operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale. L’Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

 

Il successivo comma 3 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 8.310.451 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall’UE in Ciad e nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR TCHAD/RCA, da ultimo rifinanziata ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del decreto legge n. 8/2008. Anche in questo caso la scadenza era fissata al 30 settembre 2008.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto legge n. 8 del 2008 e, in particolare, l’articolo 4, commi 1, lettera a) e 2, nonché quelle di cui al comma 1 lettera d) dello stesso articolo, che stabilisce che il personale in questione percepisca l’indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti. Specifica inoltre che la diaria è calcolata con riferimento a quella prevista per il Congo (per un approfondimento della richiamata normativa, si veda la scheda di lettura relativa al precedente articolo 1).

 

La missione EUFOR TCHAD/RCA (European Union Force in Tchad and in Central African Republic) è stata autorizzata con la Risoluzione 1778, del 25 settembre 2007, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha approvato il dispiegamento nella Repubblica Centro Africana (RCA) e nella Repubblica del Ciad di un Contingente militare a guida Unione Europea (EUFOR) in supporto alla missione delle Nazioni Unite (MINURCAT). La citata risoluzione ha anche autorizzato l'UE a condurre un'operazione militare in quei Paesi, con lo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione dell'area, schierando forze militari per la durata di un anno. Il Consiglio dell’Unione europea, con l’approvazione dell’azione comune 2007/677/PESC, ha definito l’organizzazione ed i compiti della missione, da dispiegare in Ciad e nella Repubblica Centroafricana, che è finalizzata alla protezione dei profughi del Darfur. La missione ha tre principali obiettivi: contribuire alla protezione dei civili in pericolo, soprattutto i rifugiati e gli sfollati; favorire gli aiuti umanitari e il libero movimento degli operatori umanitari, garantendo maggiori livelli di sicurezza nelle aree delle operazioni; contribuire alla protezione del personale e delle strutture delle Nazioni Unite in ogni loro movimento. Il pacchetto di Forze dell'UE previste per l'assolvimento della missione è di circa 4000 unità, articolate su tre battaglioni di manovra e due di supporto.

A seguito delle decisioni delle Autorità politiche di Governo nazionale e allo scopo di concorrere alle attività di supporto alla Missione UE, sarà impiegata, per almeno un anno, eventualmente prorogabile, nell'ambito dell'Operazione Nicole una Task Force nazionale (TF "Ippocrate").

L’Italia partecipa dall’inizio della missione con una struttura ospedaliera da campo dell'esercito di tipo Role 2, installata nell'area dell'aeroporto di Abeche, ai confini con il Sudan; l'ospedale militare è anche dotato di un pronto soccorso e di un laboratorio di analisi. In un primo momento gli interventi saranno riservati al personale militare di EUFOR, ma l'obiettivo è di estendere l'assistenza anche ai civili.

 

Il comma 4 autorizza dal 1° settembre al 31 dicembre 2008 la spesa di 99.999 euro per la partecipazione del personale militare italiano alla missione di osservatori militari condotta dall’OSCE in Georgia.

Tale partecipazione italiana viene prevista in relazione alla decisione n. 861 del 19 agosto 2008 con cui il Consiglio permanente dell’OSCE ha disposto per almeno sei mesi l’aumento fino a 100 unità degli osservatori militari, di cui 20 da mobilitare immediatamente nelle aree contigue all’Ossezia del Sud.

L’Italia intende contribuire con l’invio di 5 osservatori militari.

Anche in questo caso il comma 4 stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizionicontenute nell’articolo 4 commi 1, lettera a) e 2 del decreto legge n. 8 del 2008.

Si ricorda che la missione dell’OSCE in Georgia è stata istituita nel dicembre 2002 in risposta ai conflitti armati divampati nelle regioni dell’Ossezia del sud e dell’Abkhazia. I suoi compiti, a seguito dell’estensione operata nel 1994, consistono essenzialmente nell’assistere il governo della Georgia nel campo della composizione dei conflitti, nel processo di democratizzazione, rispetto dei diritti dell’uomo e stato di diritto, nonché nel monitoraggio delle Joint peacekeeping forces (forze di interposizione a composizione mista georgiana, sud-ossetina e russa) stabilite dall’accordo di Soci del giugno 1992.

Com’è noto riacutizzarsi, nell’agosto 2008, delle tensioni separatistiche dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia, regioni della Georgia a maggioranza russa, ha portato al coinvolgimento nelle ostilità della Russia.

L’iniziativa di mediazione della presidenza francese dell’UE, con il sostegno dell’OSCE e degli Stati Uniti, per un accordo in sei punti tra Russia e Georgia (presentato il 12 agosto e sottoscritto il 15 dalla Georgia e il 16 dalla Russia) ha costituito la premessa per ulteriori iniziative di stabilizzazione dell’UE, quale l’invio di una missione civile in ambito PESD, nota come EUMM Georgia.

Giova ricordare come l’accordo prevedesse: impegno a non ricorrere all’uso della forza per la soluzione della controversia in Georgia; cessazione immediata dei combattimenti; via libera all’arrivo di aiuti umanitari; ritorno delle forze armate georgiane alle postazioni permanenti; rientro delle forze russe nelle posizioni che ricoprivano prima della guerra; apertura di un dibattito internazionale sullo status di Abkhazia e Ossezia del Sud.

Come impegno dell’OCSE a contribuire alla piena attuazione dell’accordo in sei punti già richiamato, il 19 agosto 2008 il Consiglio permanente dell’OSCE ha disposto con decisione n. 861 l’aumento fino a 100 unità degli osservatori militari per almeno 6 mesi.

 

Il comma 5 autorizza per l’anno 2008 l’ulteriore spesa di 417.102 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione, addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene da ultimo rifinanziata dall’articolo 2, comma 10 del decreto legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008 per una spesa di 8.157.821 euro. Si tratta delle attività svolte nell’ambito della missione NATO Training MissionIraq. Il rifinanziamento è inteso ad assicurare la partecipazione di 16 Carabinieri per le attività di addestramento della Iraqi National Police.

 

Al riguardo, sii ricorda che la NATO, nel Vertice di Istambul del 28 giugno 2004, ha deciso, in risposta alla richiesta avanzata dal Primo Ministro del Governo Interinale iracheno, di offrire l'assistenza dell'Alleanza per l'addestramento e l’equipaggiamento delle forze di sicurezza irachene. Il 9 dicembre 2004, la NATO ha autorizzato l'ampliamento della missione in Iraq, che ha assunto la denominazione di NTM-I (NATO Training Mission – Iraq).  Lo scopo della missione riguarda esclusivamente gli aspetti addestrativi, di equipaggiamento e di assistenza tecnica. La fase attualmente in corso prevede la transizione delle responsabilità formative e addestrative alle Autorità irachene competenti, riducendo gradualmente la presenza NATO; successivamente, quando tali capacità saranno completamente assunte dalle forze irachene o da altre organizzazioni, verrà progressivamente disposto il ritiro delle forze NATO dalla NTM-I. NTM-I è posta sotto il controllo politico del Consiglio Atlantico ed opera separatamente rispetto alla Forza Multinazionale, ma in stretto coordinamento con la stessa. La Forza Multinazionale provvede inoltre a garantire la sicurezza ambientale e la protezione ravvicinata del contingente; il ruolo di Comandante dell'attività NATO è ricoperto dal Comandante dell'attività addestrativa della Forza Multinazionale. A seguito dell'approvazione del Consiglio atlantico del 12 giugno 2007 del progetto di addestramento della Iraqi National Police (INP), l'Arma dei Carabinieri ha iniziato a Bagdad l’attività formativa dell'unità di addestramento della forza di polizia irachena denominata Carabinieri Training Unit (CCTU) che opera sotto la direzione della Gendarmerie Training Department.

 

Il comma 6 autorizza per l’anno 2008 l’ulteriore spesa di 12.373.484 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle missioni in Afghanistan denominate ISAF, a conduzione NATO, e EUPOL Afghanistan, missione di polizia condotta dall’UE, da ultimo rifinanziate dall’articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008.

Il rifinanziamento è inteso ad assicurare la partecipazione 40 Carabinieri nell’ambito in attività di addestramento in favore della polizia afghana e a rafforzare la componente aerea di ISAF mediante lo schieramento di quattro Tornado con relativo supporto logistico e di personale, per complessivi 120 militari.

 

Si ricorda che la missione ISAF (International Security Assistance Force) è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai. La risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, ha autorizzato l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell’operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.

 

Nel quadro del processo di riforma della polizia afgana, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito, con l’azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, una missione PESD denominata European Police Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). La missione ha il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. Tale iniziativa è finalizzata allo svolgimento delle attività di monitoraggio, addestramento, guida e consulenza a favore del personale afgano destinato alle unità dell’Afghan National Police (ANP), e dell’Afghan Border Police (ABP). Essa prevede, per l’Italia, lo schieramento di uomini dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Finora erano presenti 12 carabinieri e 4 unità della Guardia di finanza.

La missione ha sede a Kabul (organismo di direzione) ed è previsto che operi a livello sia regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia provinciale (presso i PRT).

Nel corso della riunione del Consiglio UE affari generali e relazioni esterne, tenutasi a Bruxelles il 26 maggio 2008, i ministri degli Esteri dei ventisette Paesi hanno deciso di raddoppiare da 200 a 400 il numero degli effettivi della missione.

 

Il comma 7 autorizza per l’anno 2008 la spesa di 1.384.878 euro per la partecipazione italiana alle missioni internazionali nei Balcani:

 

ØMultinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

ØJoint Enterprise, nell’area balcanica;

ØAlbania 2, in Albania;

ØCriminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

ØUnion Police Team (EUPT), in Kosovo;

Ømissione PESD dell’Unione europea in Kosovo (EULEX).

 

Anche la partecipazione a tali missioni era stata da ultimo rifinanziata dal decretol legge n. 8 del 2008 (articolo 3, comma 4).

Il rifinanziamento attuale - come si evince dalla relazione illustrativa allegata al d.d.l. di conversione presentato al Senato (A.S. 1061) le cui disposizioni sono confluite nel provvedimento in esame - è connesso, in particolare, all’assunzione del comando da parte dell’Italia della missione NATO in Kosovo (KFOR), con relativo supporto logistico-operativo: l’invio di 18 militari, due elicotteri aggiuntivi AB 205 e di quattro mezzi militari terrestri.

 

La missione KFOR è stata avviata al momento del ritiro dell’esercito serbo dal Kosovo (20 giugno 1999) e alla contestuale sospensione dei raid aerei da parte della NATO, per ristabilire e mantenere la sicurezza nel Kosovo. Compito della missione è quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.

Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione Joint Enterprise che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

Si ricorda che l’Italia ha già retto il Comando di KFOR dal 1° settembre 2005 al 1° settembre 2006.

 

Il comma 8 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell’accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

 

L’accordo intergovernativo prevede, in particolare, lo svolgimento di attività di pattugliamento marittimo per l’effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l’impiego di sei unità navali della Guardia di finanza, che imbarcheranno equipaggi misti, composti da personale libico e personale di tale Corpo, per scopi di addestramento, formazione nonché assistenza tecnica all’impiego ed alla manutenzione dei mezzi. Nell’ambito della missione il personale della Guardia di finanza è inserito nel comando operativo interforze ed assume compiti di direzione e coordinamento delle attività navali.

Si ricorda che anche la partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia era infatti autorizzata fino al 30 settembre 2008 dall’articolo 3, comma 20 del D.L. n. 8/2008.

 

Lo stesso comma 8 stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto legge n. 8 del 2008 di cui all’articolo 4, commi 1, lettera a) e 2.

 

Il comma 9 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della Missione in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 15 ottobre 2007 delle Nazioni Unite in Haiti, da ultimo rifinanziata ai sensi dell’articolo 3, comma 24 del decreto legge n. 8 del 2008.

 

La missione MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1529 del 29 febbraio 2004 che gli ha affidato il compito di sostenere il Governo di transizione per assicurare condizioni di stabilità che favoriscano un processo di democratizzazione. In quest’ottica la missione ha altresì il compito di assistere il Governo nella ricostruzione di una forza di polizia nazionale, attraverso il monitoraggio, la ristrutturazione e la riforma della Polizia locale secondo standard democratici.

L’Italia ha avviato la sua partecipazione, nella seconda metà di marzo 2008, con 5 unità della Guardia di Finanza, che collaborano alla riforma del Dipartimento marittimo, aereo, frontaliero e migratorio della Polizia locale.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione 1780 del 15 ottobre 2007. ha deciso di prorogare il mandato per un anno (sino al 15 ottobre 2008) con l’intenzione di prorogarla ulteriormente. Nel Rapporto del Segretario generale sulla missione del 27 agosto 2007 si raccomanda, infatti, l’uleriore proroga del mandato per un anno.

 

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto legge n. 8 del 2008 di cui all’articolo 4, commi 1, lettera a) e 2.

 

Il comma 10 autorizza per l’anno 2008 la spesa di 1.300.000 euro per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l’Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

Tale spesa è finalizzata –come risulta dalla relazione illustrativa- a provvedere ad un servizio di sicurezza e di scorta al contingente di esperti italiani riuniti in PRT all’interno della base USA di Tallil. Giacché gli accordi con i responsabili della base non prevedevano tale aspetto, si è reso necessario provvedere alla stipula di un contratto che si avvia a scadenza al 31 dicembre 2008 e che ora si intende rinnovare prima della scadenza affinché il servizio di sicurezza si svolga senza soluzione di continuità.

 

A questo proposito si ricorda che fin dal maggio 2003 l'intervento italiano in Iraq, articolato sia nella componente militare sia civile, ha avuto come obiettivo principalelo sviluppo e la ricostruzione in chiave democratica delle istituzioni del Paese, nella prospettiva di restituire agli stessi iracheni la gestione delle proprie amministrazioni.

La missione militare Antica Babilonia istituita con la legge 219 del 1° agosto 2003, si è svolta a partire dal maggio 2003 fino al ritiro del contingente nel dicembre del 2006, dopo il completamento del trasferimento della responsabilità di sicurezza alle autorità irachene nella Provincia del Dhi Qar. Essa ha visto la partecipazione italiana all' intervento multilaterale di stabilità, sicurezza e di assistenza del popolo iracheno nel quadro delle Risoluzioni 1483, 1511, 1546 e 1637 delle Nazioni Unite, con l'assunzione nell'ambito del Comando Sud Est della MNF (Multi National Force), a guida britannica, della responsabilità della sicurezza della Provincia del Dhi Qar, con capoluogo Nassiryia.

L'intervento civile continua con l’Unità di sostegno alla ricostruzione del Dhi Qar (in inglese PRT): creata dal Governo Italiano, è una squadra multinazionale caratterizzata da attività diversificate e professionalità specializzate, svolte da personale proveniente da Italia, Romania, Stati Uniti e Iraq. Tale Unità ha sede presso la base aerea americana di Tallil, vicino a Nassiryia.

 

Il comma 11 dell'articolo 1 prevede che alle missioni di cui ai precedenti commi si applichino una serie di disposizioni del decreto legge n. 8 del 2008, e precisamente l'articolo 4, commi 4-8 e comma 10, e gli articoli 5 e 6 (per un approfondimento della richiamata normativa, si veda la scheda di lettura relativa al precedente articolo 1) .

 

Il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione estende la previsione dell'attribuzione della promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio, anche agli effetti economici, ai militari della Guardia di finanza deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative. Tale beneficio è riconosciuto subordinatamente al parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è determinato l'evento.

 

Si ricorda che il comma 9 dell’articolo 4 del citato D.L. n. 8/2008 aveva esteso ai sottufficiali e ai volontari la previsione dell’attribuzione del grado superiore in caso di decesso o grave inabilità, originariamente prevista per i soli ufficiali. Dunque tale previsione si applica al personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, dei corrispondenti ruoli e categorie dell’Arma dei carabinieri e, ora, del Corpo della Guardia di Finanza. Si ricorda altresì che la norma del citato comma 9 prevede, per il personale militare non direttivo, nelle medesime circostanze, la promozione al grado superiore anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza ovvero, per i primi marescialli al grado di sottotenente dei ruoli speciali degli ufficiali, con il mantenimento del ruolo economico, eventualmente più favorevole. Tale disposizione fissa la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° gennaio 2003, mentre per gli effetti economici dal 1° gennaio 2008.

 

 


Art. 3
(Copertura finanziaria)

 


        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 2-bis, comma 12, pari complessivamente a euro 151.538.448 per l'anno 2008, si provvede:

            a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

            b) quanto a euro 89.984.391, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

            c-bis) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

            c-ter) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            c-quater) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            c-quinquies) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

     Ministero dell'economia e delle finanze                              1.155.000;

     Ministero della giustizia        706.000;

     Ministero degli affari esteri                                                     11.478.000;

     Ministero della pubblica istruzione                                           2.457.000;

     Ministero dell'interno            815.000;

     Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali             130.000;

     Ministero per i beni e le attività culturali                              1.618.000;

     Ministero della salute           449.000;

     Ministero dei trasporti           841.000;

     Ministero dell'università e della ricerca                                 985.000.

        1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

 

L’articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di copertura finanziaria.

 

Il comma 1 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto che, fatta eccezione per quelli derivanti dall'articolo 2-bis, comma 12, ammontano complessivamente, per il 2008, a 151.538.448 euro, si provveda nei seguenti termini:

 

Ø    per un importo pari a 86.955 euro ci si avvale sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

L’articolo 2, comma 8, del D.L. n. 8/2008 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di 1.430.938 euro per consentire la partecipazione italiana alle iniziative in ambito PESD.

 

Per la somma di 89.984.391 euro si fa ricorso alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

 

L’articolo 63, comma 1, del D. L. 112/2008, incrementa di 90 milioni di euro, per l’anno 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L’intero importo di un miliardo di euro è stato utilizzato, per il 2008, per la copertura finanziaria del D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali. Il D.L. n. 45 si avvaleva inoltre, per ulteriori 20 milioni di euro, relativi all’anno 2008, sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49/1987 (cooperazione allo sviluppo), come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge finanziaria 2008;

 

Ø    Per l’ammontare di 1.600.000 euro, si ricorre all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del sopraccitato D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

L’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 8/2008 autorizza fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 14.675.688 euro per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq e Afghanistan, con la facoltà di impegnare nell’esercizio finanziario successivo le somme eventualmente non impegnate entro il 2008.

 

Ø    Per quanto riguarda 5.176.102 euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, del medesimo D.L. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2008.

 

L’articolo 3, comma 8, del D.L. n. 8/2008 autorizza la spesa di 674.428 euro, per l’anno 2008, per la prosecuzione dell’attività del personale militare impegnato nella missione dell’Unione europea, di sostegno alla missione svolta dall’Unione africana nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II. Lo stesso comma stanzia 5.176.102 euro per la partecipazione di personale militare alla nuova missione UNAMID delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Sudan.

 

La relazione illustrativa, allegata al d.d.l. di conversione presentato al Senato (A.S. 1061) le cui disposizioni sono confluite nel provvedimento in esame, riferisce che la missione UNAMID non potrà essere avviata entro l’anno 2008 per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l’invio del personale in zona di operazioni.

 

Ø    Per una quota di 13.257.000 euro si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2008.

 

L’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per interventi strutturali di politica economica, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

 

Ø    Per l’importo di 20.800.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del D:L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2008

 

Il D.L n. 126/2008 reca disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. Il comma 4 dell’articolo 5 ha istituito un Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010. Successivamente l'articolo 60, comma 8, del D.L. 112/2008 ha operato una riduzione della dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2008, di 12 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.

 

Ø    Per quanto riguarda ulteriori 20.634.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, utilizzando parzialmente i seguenti accantonamenti:

 

Ministero dell'economia e delle finanze

1.155.000

Ministero della giustizia

706.000

Ministero degli affari esteri

11.478.000

Ministero della pubblica istruzione

2.457.000

Ministero dell'interno

815.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

130.000

Ministero per i beni e le attività culturali

1.618.000

Ministero della salute

449.000

Ministero dei trasporti

841.000

Ministero dell'università e della ricerca

985.000

 

Il comma 1-bis provvede alla copertura degli oneri recati dal comma 12 dell'articolo 1, quantificati in 15.358 euro per il 2008, 15.014 euro per il 2009 e 37.508 a partire dal 2010. Il citato comma 12 prevede l'estensione al personale del Corpo della Guardia di finanza dell'avanzamento al grado superiore in caso di decesso o inabilità permanente (vedi sopra).

All'onere si provvede, per l’esercizio finanziario 2008, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui alla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Per gli anni successivi la spesa viene fatta valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2008 (vedi sopra).

 

Come rilevato dalla relazione al disegno di legge di conversione, appare difficile la determinazione delle maggiori spese per le annualità a partire dal 2009, in quanto non risulta possibile determinare con esattezza il bacino dei destinatari, né il grado ricoperto al momento dell'evento che determina il decesso o l'inabilità. La quantificazione dell'onere è quindi effettuata per il 2008 in baseagli eventi effettivamente registrati nel periodo 2003-2008, per le annualità successive considerando una media statistica annuale del personale non direttivo interessato a partire dal 1° gennaio 2003.

 

Il comma 1-ter prevede che gli oneri di cui al precedente comma 2 siano soggetti al monitoraggio del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

 

 

 


Art. 4
(Entrata in vigore)

 


        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


 

 

L’articolo 4 reca la consueta clausola di entrata in vigore dei decreti legge in esame.

 

 

 


Approfondimenti


Cronologia della crisi georgiana

Nel corso del vertice NATO di Bucarest (2-4 aprile 2008), gli Stati dell'Alleanza atlantica respingono temporaneamente la candidatura di Georgia e Ucraina al Membership Action Plan, primo passo in vista dell'ingresso nell'Alleanza. Tuttavia il Segretario generale della NATO Jaap de Hoop Scheffer annuncia l'avvio di un dialogo ad alto livello per affrontare le questioni ancora aperte, sottolineando il forte impegno da parte dell'Alleanza affinché il procedimento di adesione vada a buon fine.

Il 16 aprileun comunicato del Ministero degli Esteri russo rende noto che il Presidente uscente Vladimir Putin ha dato istruzione ai suoi ministri e ad altre agenzie statali di stabilire "relazioni ufficiali" con le controparti delle regioni secessioniste georgiane d'Abkhazia e Ossezia del Sud. Il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Mikhail Kamynin, fa sapere che la Federazione Russa non intende entrare in conflitto con la Georgia, quanto piuttosto "di prendersi cura degli interessi delle popolazioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, inclusi i cittadini russi che vivono lì". Il Segretario generale della NATO, Jaap de Hoop Scheffer, e l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, Javier Solana, esprimono profonda preoccupazione per l'iniziativa di Mosca. Lo stesso giorno, il portavoce del Dipartimento di Stato USA, Sean Mc Cormack, ribadisce il fermo sostegno di Washington all'integrità e sovranità territoriale georgiana. In un discorso al Consiglio dei Ministri il successivo 17 aprile, il Presidente georgiano Mikhail Saakashvili definisce "una provocazione" l'ordine impartito da Putin.

Il 20 aprile la Georgia annuncia che un caccia Mig-29 russo ha abbattuto un proprio aeroplano radiocomandato che volava sopra il territorio dell'Abkhazia. La Russia nega il proprio coinvolgimento ma un'inchiesta ONU confermerà la versione georgiana dell'accaduto. Il 29 aprile la Russia invia truppe in Abkhazia per contrastare un ipotetico attacco georgiano.

Il 21 maggiosi svolgono in Georgia le elezioni politiche. Il Movimento nazionale, il partito del Presidente Saakashvili, raggiunge il 59% dei voti superando largamente la maggioranza parlamentare di due terzi, necessaria per emendare la Costituzione. L'opposizione contesta i risultati ufficiali e non mancano segnalazioni di criticità nel procedimento elettorale da parte degli osservatori dell’OSCE.

A partire dalla metà di giugno, intanto, aumentano le tensioni in Ossezia del Sud e in Abkhazia. Mosca definisce un "atto di aggressione" gli attacchi ad alcuni villaggi e alla città di Tskhinvali, capoluogo dell'Ossezia meridionale, da parte delle truppe georgiane. Secondo le fonti di Mosca, sarebbero state le forze georgiane ad iniziare le ostilità, mentre Tbilisi respinge categoricamente l'accusa. Il giorno 8 luglio caccia russi sorvolano l’Ossezia meridionale all'interno dello spazio aereo georgiano.

Il 10 luglio il segretario di Stato americano Rice, in visita a Tbilisi, esprime pieno sostegno alla Georgia nel far fronte alle tendenze separatiste in Abkhazia e nell'Ossezia del Sud.

Casella di testo:  Ai primi di agosto la crisi georgiana precipita. Il 1° agosto cominciano intensi scontri tra le forze georgiane e quelle dell'Ossezia del Sud. Il 3 inizia l'evacuazione dei civili osseti verso la Russia. Il 5 l'ambasciatore di Mosca, Yuri Popov, avverte Tbilisi che la Russia interverrà in caso di esplosione di un conflitto.

Il 6 agosto truppe georgiane entrano in Ossezia del Sud.

Il 7 agostoil presidente georgiano Saakashvili offre un cessate il fuoco: a seguito del fallimento di tale proposta le truppe georgiane attaccano la capitale sudosseta Tskhinvali. Il giorno successivo, l’8 agosto, la Russia invia altre forze in Georgia per respingere tali attacchi. Il Presidente russo Medvedev dichiara che difenderà i compatrioti russi.

Il 9 agosto le forze russe lanciano raid aerei e via terra in territorio georgiano mentre il Parlamento di Tbilisi approva un decreto presidenziale che dichiara lo stato di guerra. Il 10 agosto la Georgia dichiara il cessate il fuoco unilaterale. La Presidenza francese, a nome dell'Unione europea, avvia la mediazione per la fine delle ostilità e il Ministro degli esteri francese Kouchner arriva a Tbilisi per avviare il dialogo.

L'11 agosto il G-7, il gruppo dei sette Paesi più industrializzati, chiede alla Russia un cessate il fuoco immediato.

Il 12 agosto il Presidente russo Medvedev ordina la fine dei combattimenti perché "l'aggressore è stato punito e ha riportato perdite cospicue". La Russia annuncia inoltre che le sue truppe manterranno le posizioni raggiunte in Georgia. La Georgia dichiara di aver bisogno di una prova maggiore dell'interruzione delle ostilità da parte della Russia e che resterà pronta per qualunque nuovo attacco. Poco dopo aver annunciato la fine delle operazioni, Medvedev incontra il Presidente francese Sarkozy, giunto a Mosca in veste di mediatore. Lo stesso giorno si riunisce, in sessione straordinaria, il Consiglio NATO, che esprime forte preoccupazione per la crisi in Georgia, condanna l'uso sproporzionato della forza da parte russa e sostiene la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia. La NATO conferma l'appoggio all'azione dell'OSCE e dell'Unione europea finalizzata alla cessazione immediata delle violenze e al raggiungimento di una soluzione politica della controversia.

Il 13 agostoi Ministri degli esteri dell'Unione europea riuniti a Bruxelles esprimono pieno sostegno ai tentativi della Francia, in qualità di Paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione europea, di trovare una soluzione al conflitto fra Russia e Georgia. Viene inoltre dato il via libera all'invio eventuale di osservatori UE sul posto. Il piano di pace europeo si articola in sei punti: impegno a non ricorrere alla forza per la soluzione della controversia in Georgia; cessazione immediata dei combattimenti; via libera all'arrivo di aiuti umanitari; rientro delle forze armate georgiane nelle caserme; ritiro delle forze russe nelle posizioni che ricoprivano prima della guerra; apertura di un dibattito internazionale sullo status di Abkhazia e Ossezia del Sud. Lo stesso 13 agosto, il presidente americano George W. Bush annuncia una missione umanitaria, coordinata dal Pentagono con mezzi aerei e navali, per aiutare le zone della Georgia disastrate dagli attacchi russi e chiede il pieno rispetto, da parte della Russia, del cessate il fuoco.

Il 14 agosto l'UE si dichiara disposta ad effettuare un'azione di monitoraggio ed il Ministro degli esteri Frattini annuncia la disponibilità ad ospitare una Conferenza di pace a Roma.

Il piano di pace viene sottoscritto prima dalla Georgia (15 agosto), indi dalla Russia (16 agosto).Con il viaggio del Segretario di Stato Rice a Tbilisi, gli Stati Uniti confermano l'appoggio all'integrità territoriale georgiana. All'indomani della firma russa dell'accordo, Mosca non inizia ancora le operazioni di ritiro delle truppe. Il Presidente americano Bush invita di nuovo la Russia a rispettare gli accordi e il Presidente Medvedev assicura Sarkozy che il ritiro russo avrà inizio alle 12 del 18 agosto. Intanto il cancelliere tedesco Merkel, in visita a Tbilisi per sostenere il piano di pace, sancisce il sostegno della Germania, precedentemente contraria, all'ingresso della Georgia nella NATO.

Per tutta la giornata del 18 agostole notizie circa il ritiro rimangono contraddittorie: mentre Mosca lo conferma ufficialmente, Tbilisi nega che le truppe russe stiano effettivamente lasciando il territorio georgiano. Il Presidente Medvedev, confermando la fine dell'azione militare, dichiara che in ogni caso la Russia punirà ogni azione condotta contro cittadini russi. Da parte sua, Saakashvili, in un appello televisivo, si dice pronto al dialogo ma solo dopo il completamento del ritiro russo, condizione indispensabile per la ripresa di trattative, confermando comunque la volontà di mantenere l'integrità territoriale della Georgia. Lo stesso giorno desta ulteriori polemiche la notizia, riportata dal New York Times che cita fonti dell'intelligence statunitense, del dispiegamento in Ossezia del Sud di missili tattici in grado di raggiungere Tbilisi. La notizia, smentita dai russi, verrà confermata da fonti non identificate del Pentagono. I vertici militari russi, intanto, confermano la permanenza di navi militari nel Mar Nero in prossimità del confine georgiano e la presa di possesso di un centrale idroelettrica a Ingoeti, vicino al confine osseto. Gli stessi vertici militari russi ammettono che è difficile fissare un momento preciso per l'inizio del ritiro. Lo stesso 18 agosto, a Vienna, si riuniscono i Paesi membri dell'OSCE per valutare l'avvio di una missione ampliata a cento membri. Il ministro Frattini, durante un colloquio con il Presidente di turno dell’OSCE, il ministro degli Esteri finnico, Alexander Stubb, sottolinea la piena adesione dell'Italia al progetto, offrendo subito un contributo di dieci unità. Nonostante la aperture del ministro russo Lavrov a tale ipotesi, prima di dare il suo assenso all'ampliamento della missione dell’OSCE, la Russia chiede che vengano precisati alcuni aspetti quali la nazionalità dei nuovi osservatori, il luogo del loro dispiegamento e il loro mandato. A seguito di ulteriori mediazioni, la Russia acconsente ad un ampliamento immediato della missione a venti osservatori. Successivamente (21 agosto) il Presidente di turno dell’OSCE, Stubb, si reca in missione in Georgia per una verifica sul campo della situazione umanitaria e politica. Sempre il 18 agosto un comunicato del Ministero degli esteri russo rende noto che la Russia chiederà che una risoluzione delle Nazioni Unite sancisca il piano europeo. Prende inoltre l'avvio una missione del Consiglio d'Europa per la verifica sul campo del rispetto degli impegni presi da parte dei due contendenti.

Il 19 agosto si svolge una riunione dei Ministri degli esteri dei Paesi membri della NATO per decidere la linea politica dell'Alleanza in relazione alla crisi nel Caucaso. Di nuovo la NATO esprime profonda preoccupazione per la situazione in Georgia ed afferma che l'azione russa ha profondamente modificato il quadro delle relazioni NATO-Russia che non potranno più proseguire come prima. Secondo il documento finale NATO, l'azione militare della Russia è sproporzionata e non conforme alle finalità di mantenimento della pace che tale azione dovrebbe raggiungere. La NATO quindi richiama con forza la Russia al rispetto del piano di pace. Il documento NATO esprime poi grande preoccupazione per la situazione umanitaria, condanna le perdite civili e le distruzioni alle infrastrutture provocate dalle azioni militari e richiama tutte le parti a fare in modo che i soccorsi raggiungano le popolazioni colpite, in conformità con gli obblighi assunti dal diritto umanitario internazionale. La NATO, si afferma, agisce di concerto con l'OSCE per valutare le questioni chiave relative alla situazione georgiana. Viene inoltre confermata la piena collaborazione con la Georgia e la volontà di continuare il dialogo con essa anche in vista della sua adesione all'Alleanza. Le reazioni di parte russa alle posizioni NATO sono estremamente critiche. Secondo Mosca, infatti, è venuto a mancare l'equilibrio e l'obiettività nella valutazione della crisi che erano state richieste dalla Russia alla vigilia del vertice. In relazione ai tempi del ritiro, il ministro degli esteri Lavrov ha annunciato che si completerà in tre o quattro giorni, sempre tenendo conto del rispetto degli impegni assunti da parte del governo georgiano. Commentando il documento NATO, infine, lo stesso Lavrov ha confermato che la Russia non ha intenzione di annettere alcun territorio.

Alle Nazioni Unite, il 20 agosto, una prima bozza di risoluzione per l'attuazione del piano di pace, proposta dalla Francia a nome dell'Unione europea, non viene messa ai voti a causa dell'opposizione della Russia. Il punto contestato da Mosca attiene all'apertura dei negoziati sullo status futuro della Georgia: secondo l'ambasciatore russo all'ONU, Vitaly Ciurkin, il testo proposto dalla Francia non rispecchierebbe quanto sottoscritto da Medvedev, in quanto non si farebbe menzione proprio del paragrafo riguardante l'avvio dei negoziati sul futuro dello Stato caucasico. Tale punto dell'accordo non sarebbe stato inoltre sottoscritto dal presidente georgiano Saakashvili. Lo stesso 20 agosto, mentre il Parlamento della repubblica secessionista georgiana dell'Abkhazia approva l'appello indirizzato dal presidente Serghei Bagapsh alla Russia per il riconoscimento dell’indipendenza, il presidente del Consiglio della federazione russa, Mironov, dichiara che il ramo del Parlamento da lui presieduto è pronto a riconoscere l'indipendenza delle regioni separatiste in caso queste lo chiedessero e ci fosse un pronunciamento favorevole da parte del Presidente Medvedev. In un comunicato i ministri delle finanze dei sette maggiori paesi industrializzati (G-7) affermano di essere pronti ad aiutare la Georgia per sostenerne la ricostruzione economica.

La mattina del 21 agosto il portavoce del Ministero della difesa russo annuncia l'inizio del ritiro delle truppe russe da Gori ma i rapporti NATO-Russia conoscono un ulteriore peggioramento anche a causa della firma dell'accordo USA-Polonia per lo scudo missilistico. Mosca continua a criticare fortemente l'Alleanza atlantica e ritira il proprio ambasciatore presso la NATO. I vertici militari russi annunciano ulteriori rallentamenti nella ritirata. Si svolgono manifestazioni in Abkhazia ed Ossezia favorevoli al riconoscimento dell'indipendenza.

L'annuncio da parte del Governo russo del completamento del ritiro, la sera del 22 agosto, viene accolto con scetticismo dagli interlocutori occidentali. Bush e Sarkozy parlano apertamente di mancato rispetto dei punti del piano di pace da parte di Mosca. Il Parlamento georgiano, su richiesta del presidente Saakashvili, proroga lo stato di guerra. Il presidente francese Nicolas Sarkozy convoca per il primo settembre, nella sua qualità di presidente di turno dell'Unione europea e su richiesta di numerosi Stati membri, un vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dei 27, dedicato alla crisi nel Caucaso.

Il 25 agosto il Parlamento russo si riunisce per discutere sullo status futuro di Ossezia del Sud e Abkhazia ed approva una risoluzione favorevole al riconoscimento dell'indipendenza delle due regioni secessioniste. Il 26 agosto Medvedev rende noto che la Russia riconosce l'indipendenza dei due nuovi Stati. L'annuncio, che arriva durante l'intervento del Ministro degli esteri Frattini presso le Commissioni Affari esteri di Senato e Camera, provoca numerosissime critiche da parte della comunità internazionale. Saakashvili parla di annessione da parte della Russia.

Il 1° settembresi svolge a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario sulla situazione in Georgia. Nelle conclusioni del Consiglio si esprime la profonda preoccupazione per la crisi georgiana e si condanna fermamente il riconoscimento unilaterale dell'indipendenza di Ossezia del Sud e Abkhazia. Il Consiglio esorta poi le parti ad attuare in maniera completa l'accordo sottoscritto scaturito dalla mediazione europea, dichiarando inoltre urgente la predisposizione del meccanismo di supervisione, previsto dal quinto punto dell'accordo e a cui l'Unione è pronta a partecipare, "per sostituire le ulteriori misure di sicurezza russe nella zona adiacente all'Ossezia del Sud". Viene inoltre sottolineata l'urgenza dell'avvio dei colloqui sullo status futuro dei territori oggetto della contesa. L'Unione europea si dichiara quindi pronta a impegnarsi sul terreno, rafforzando la missione OSCE e predisponendo una missione di osservatori europei che dovrà essere avviata a partire dal 15 settembre, in coordinamento con l’OSCE stessa e con le Nazioni Unite. L'Unione ribadisce poi di voler continuare e potenziare la cooperazione con "i vicini orientali", incrementando la politica di vicinato e istituendo nuovi strumenti di partenariato. In tale quadro il Consiglio decide di nominare un Rappresentante speciale UE per la soluzione della crisi,il diplomatico francese Pierre Morel. Si richiama poi la necessità di intensificare gli sforzi diretti ad assicurare la continuità degli approvvigionamenti energetici, invitando il Consiglio, in collaborazione con la Commissione, ad adottare tutti gli strumenti necessari a tal fine, in particolare per quanto riguarda le rotte di approvvigionamento e la diversificazione delle fonti. Il punto 10 delle Conclusioni afferma che "la crisi georgiana pone le relazioni fra l’UE e la Russia di fronte a un bivio", rimarcando al contempo che non vi sia alternativa reale "ad una relazione forte, fondata sulla cooperazione, la fiducia e il dialogo, sul rispetto dello Stato di diritto e dei principi riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'OSCE", ed esortando la Russia a ritornare sulla strada del dialogo e del partenariato. Il Consiglio incarica quindi il suo Presidente di proseguire la mediazione per l'applicazione del piano di pace e annuncia una nuova missione a Mosca per l’8 settembre. Viene inoltre decisa la sospensione delle riunioni di negoziato sull'accordo di partenariato finché le truppe non si saranno ritirate sulle posizioni antecedenti al 7 agosto.

Il 4 settembre il Vicepresidente degli Stati Uniti, Cheney, si reca a Tbilisi e rinnova l'appoggio americano alla Georgia e alla sua integrità territoriale.

Il 6 settembre si svolge ad Avignone un consiglio informale dei ministri degli esteri della UE, che raggiungono un accordo politico sull'invio di una missione europea che dovrebbe essere approvata ufficialmente dal Consiglio dei ministri degli esteri del 15 settembre e dovrebbe avere inizio entro la fine del mese. La missione europea si svolgerà parallelamente a quella OSCE, avrà anche compiti di polizia civile e consisterà nel dispiegamento di 150/200 osservatori che opereranno prima in territorio georgiano e poi nella zona di sicurezza temporanea tra la Georgia ed il confine amministrativo dell'Ossezia del Sud. I Ministri mettono anche a punto un pacchetto di aiuti che prevede l'erogazione di 500 milioni di euro per tre anni (fino al 2010) "su progetto".

L'8 settembre il Presidente Sarkozy si reca di nuovo a Mosca. La Russia accetta di ritirare i militari dal territorio georgiano (quindi, stante il riconoscimento russo, non da Ossezia del Sud e Abkhazia) entro un mese. L'impegno di Medvedev viene salutato dal Presidente della Georgia come un importante passo avanti. Il giorno successivo, 9 settembre, Medvedev rende nota l'intenzione di installare basi russe, con 7.600 uomini, nelle due regioni contese. Lo stesso giorno il Vicepresidente americano Cheney incontra il Presidente del Consiglio Berlusconi a Roma.

Il 10 settembre, però, è giornata che vede riacutizzarsi le tensioni: smentendo quanto annunciato dopo l'ultimo colloquio Medvedev-Sarkozy, Mosca dichiara l'infondatezza del documento firmato a Tbilisi relativo all'invio di una missione UE. Inoltre, in relazione alla questione dello scudo antimissile, il Cremlino fa sapere che punterà missili sullo scudo installato in Polonia e Repubblica Ceca. Tbilisi denuncia il permanere della presenza russa e segnala un incidente in cui Casella di testo:  ha perso la vita un poliziotto georgiano in seguito a colpi sparati da una postazione russa.

Il 15 settembre i ministri degli esteri dell'UE adottano l'azione comune ed "il concetto operativo" necessari per permettere alle istanze del Consiglio di preparare l'invio di 200 osservatori europei, soprattutto funzionari di polizia, prima del 1° ottobre. L'obiettivo della missione civile PESD è di garantire il rispetto integrale dell'accordo in sei punti firmato dalla Russia e dalla Georgia il 12 agosto scorso e dell'accordo concluso tra la delegazione europea e il presidente russo, Dimitri Medvedev, l'8 settembre a Mosca. Lo stesso giorno si svolge a Tbilisi la prima riunione del Consiglio NATO-Georgia a livello dei plenipotenziari dei Paesi dell'Alleanza atlantica. Sebbene la riunione fosse stata programmata già da tempo, la Russia ne aveva chiesto il rinvio.

Il clima tra Georgia e Russia non accenna a distendersi, tanto più che i georgiani consegnano alle autorità occidentali alcune registrazioni telefoniche che proverebbero movimenti di truppe russe verso la capitale sud-osseta già precedentemente all’attacco georgiano contro la stessa. Da Mosca si ribatte tuttavia essersi trattato di normali avvicendamenti di peacekeeper, che però, rilancia Tbilisi, avrebbero dovuto essere preannunciati almeno un mese prima. La questione è centrale, poiché se la Georgia avesse ragione, potrebbe rovesciare sui russi l’accusa di avere scatenato il conflitto.

Il 16 settembre il Segretario generale della NATO, in visita in Georgia,  ribadisce con assoluta determinazione la disponibilità ad accogliere i Paesi caucasici nell’Alleanza, definendo inaccettabile qualunque ingerenza di Stati terzi al proposito. La stampa russa, naturalmente, ha criticato con asprezza la presa di posizione di Jaap de Hoop Scheffer. Il giorno successivo la Russia opera un salto di qualità nella questione georgiana, quando al Cremlino vengono firmati accordi con i rappresentanti sud-osseti e abkhazi, tra i quali figurano anche impegni russi alla difesa delle due entità, mediante l’allocazione – già preannunciata il 9 settembre - di basi militari e contingenti di truppe per un totale di 7.600 uomini. Altre intese hanno preparato il quadro di una sempre maggiore integrazione, attraverso l’unificazione nei campi delle risorse energetiche, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Per la Georgia, tali misure configurano un’annessione de facto delle due regioni caucasiche da parte della Russia.

I Ministri della difesa, dell'interno e della salute georgiani forniscono alcune stime sulle vittime georgiane degli scontri di agosto: 188 civili durante le incursioni aeree russe e 168 militari. In precedenza alcuni mezzi di informazione russi, citando fonti di intelligence, avevano parlato di quasi tremila morti nell'esercito georgiano.

Il 20 settembre il Consiglio dei ministri italiano approva il decreto-legge che consente la partecipazione di 40 osservatori italiani alla missione della UE in Georgia per il monitoraggio degli accordi russo-georgiani, e in particolare del ritiro russo - entro il 10 ottobre - dalle “zone cuscinetto” occupate in agosto; nonché la presenza italiana alla Conferenza dei donatori per la Georgia, prevista nella seconda metà di ottobre.

Continuano frattanto gli episodi che alimentano le tensioni sul campo, come la dichiarazione da parte del Governo georgiano, smentita da Mosca, dell'abbattimento di un aereo da ricognizione russo senza pilota che stava sorvolando un oleodotto nei pressi di Gori (23 settembre). A Tshkinvali esplode un pacco bomba: nell'attentato si registra una vittima e diversi feriti (25 settembre).

Nei giorni dal 25 al 29 settembre si svolge una missione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammaberg, in Ossezia meridionale per valutare sul campo la situazione in relazione alla sicurezza delle popolazioni e al rispetto dei diritti umani.

Come previsto, il 1° ottobre è iniziato il dispiegamento della missione UE di monitoraggio, nonostante qualche iniziale ostacolo frapposto dai russi. Tuttavia due giorni dopo la tensione è cresciuta di nuovo improvvisamente quando un'autobomba ha ucciso sette peacekeeper delle forze di Mosca nella capitale della regione separatista sud-osseta. Alle accuse prontamente indirizzate contro Tbilisi da parte del presidente dell’Ossezia del sud, Kokoity, la Georgia ha ribattuto negando ogni coinvolgimento ed alludendo invece ad una provocazione orchestrata dai russi. Il 5 ottobre, comunque, gli osservatori dell'Unione europea hanno riferito sullo smantellamento di un primo posto di blocco russo nella zona cuscinetto, nonché su preparativi in corso per il ritiro da un'altra località nelle vicinanze dell’Abkhazia. L’8 ottobre è stato constatato il completamento, in anticipo sulla scadenza, del ritiro delle truppe russe dalle zone cuscinetto, le quali sono passate a tutti gli effetti sotto il controllo degli osservatori europei: i russi hanno avvertito i componenti della missione europea che attribuiranno a Bruxelles la responsabilità di qualunque azione ostile promossa dal territorio georgiano. Occorre d'altronde segnalare che secondo i georgiani il ritiro russo non è stato completo, in quanto non ha incluso il distretto di Akhalgori, una cintura di villaggi a maggioranza georgiana situati proprio in prossimità della capitale sud-osseta. La questione sembra riflettere diversi punti di vista tra russi e georgiani, per i quali ultimi l'accordo di pace negoziato dalla presidenza francese della UE includerebbe il ritiro anche da Akhalgori, laddove per i russi le condizioni pattuite sarebbero soddisfatte con il semplice rientro delle truppe di Mosca nei confini dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia. Analoghe rimostranze la Georgia ha presentato nei confronti della permanenza russa nell’area di Kodory, facente parte dell’Abkhazia ma a maggioranza di popolazione georgiana.

Nella stessa giornata dell'8 ottobre la Georgia si è spinta fino a chiedere la costituzione di una commissione d’inchiesta internazionale, che dovrà indagare su tutti gli aspetti del conflitto in maniera imparziale. In relazione a ciò, in risposta ad alcune dichiarazioni rese nei giorni precedenti agli organi di stampa dal Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, l'Ambasciata di Tbilisi a Roma ribadisce nettamente l'addebito di aver dato origine al conflitto.

Il 15 ottobre la riunione negoziale di Ginevra, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, della UE e dell’OSCE, è immediatamente fallita, insabbiandosi sulla querelle procedurale in merito allo status dei rappresentanti dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale intervenuti al vertice: il Presidente di turno dell’OSCE ha però espresso ottimismo sulle prospettive dei colloqui, la cui continuazione è prevista il 18 novembre.

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 ottobre segna un’affermazione della corrente più critica nei riguardi delle posizioni russe (Polonia, Svezia, Paesi baltici e Gran Bretagna): nel documento finale si chiede infatti il ritiro russo dalle “zone cuscinetto” intorno all'Ossezia del sud e l'Abkhazia e si afferma che i Ventisette si impegnano a riavviare i colloqui con Mosca per il nuovo accordo di partenariato e collaborazione soltanto dopo avere acquisito le risultanze del rapporto della Commissione europea sullo stato delle relazioni tra Unione europea e Russia.

Il giorno successivo, il 17 ottobre, l’Assemblea parlamentare dell’Unione russo-bielorussa, nel corso della sua 34ma sessione di lavori, prende la decisione, dal chiaro impatto simbolico, di assegnare lo status di "osservatori permanenti" ai delegati dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia. Nella stessa prospettiva, Il presidente russo Dmitri Medvedev ha chiesto ai deputati della Duma di ratificare urgentemente i trattati di amicizia e cooperazione sottoscritti con le due repubbliche secessioniste georgiane di Abkhazia e Ossezia del sud, sottolineandone l’importanza politica.

Aumentano, nel frattempo, le accuse reciproche di violazioni del cessate il fuoco: il 18 ottobre le autorità della repubblica separatista dell'Ossezia meridionale denunciano un attacco da parte di forze georgiane contro un villaggio vicino al confine: secondo fonti locali, il villaggio di Nikozi sarebbe stato bersagliato da tiri di armi automatiche, che comunque non hanno provocato vittime. Tbilisi sostiene invece che a sparare, ma in aria, siano stati dei soldati russi ubriachi. Lo stesso giorno il cacciatorpediniere americano USS Barry arriva nel porto georgiano di Poti per una missione di tre giorni: la rappresentanza americana a Tbilisi precisato in proposito che si tratta di una missione di routine, secondo una consuetudine iniziata nel 2001.

Il 22 ottobre è convocata a Bruxelles dalla Commissione europea e dalla Banca mondiale la conferenza dei donatori per la Georgia: l’obiettivo della conferenza è quello di raccogliere i fondi necessari per la ricostruzione delle infrastrutture e il reinserimento degli sfollati e rilanciare la ricostruzione del paese colpito dal conflitto con la Russia (che non parteciperà ai lavori) ad agosto.  Secondo una valutazione sui costi della ricostruzione post-bellica effettuato, su richiesta del governo di Tbilisi, dalle Nazioni unite e dalla Banca mondiale è necessario uno stanziamento di 2,38 miliardi di euro fino al 2011. Le stime indicano una richiesta di reperire 669 milioni di euro entro la metà del 2009 per le esigenze immediate e altri 965 milioni di euro per il 2010 per una prima ricostruzione delle infrastrutture, come la rete energetica.

La Commissione europea ha già stanziato 500 milioni di euro da quest'anno al 2010, segnando un incremento significativo rispetto ai circa 40 milioni di euro che normalmente stanzia per Tbilisi. Il Governo statunitense ha messo a disposizione un miliardo di dollari, dei quali 750 milioni già stanziati per quest’anno.


Le missioni dell’UE attivate nell’ambito della PESD
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Nell’ambito della politica europea di sicurezza e difesa, sono attualmente attive le seguenti missioni dell’UE:

Balcani occidentali

·   la missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), istituita con l’azione comune 2002/210/PESC dell'11 marzo 2002 e lanciata il 1 gennaio 2003. L’azione comune 2007/749/PESC del 19 novembre 2007, ha prorogato la missione fino al 31 dicembre 2009;

·   la missione militare in Bosnia-Erzegovina (EUFOR-Althea), istituita con l’azione comune 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 e lanciata il 2 dicembre 2004. Rilevando che la situazione in Bosnia-Erzegovina, sotto il profilo della sicurezza, si è positivamente evoluta, il 27 febbraio 2007 l’Unione europea ha provveduto ad una riconfigurazione della missione, riducendo le dimensioni del contingente EUFOR a 2500 unità circa;

·   la missione EULEX Kosovo, istituita con l’azione comune 2008/124/PESC del 4 febbraio 2008 e lanciata il 16 febbraio 2008, per una durata iniziale di due anni, con lo scopo di assistere le autorità kosovare nella costruzione dello stato di diritto[13];

 

Si ricorda inoltre la missione di controllo della frontiera EU BAM Moldavia e Ucraina (in particolare nella regione della Transnistria), istituita con l’azione comune2005/776/PESC del 7 novembre 2005, con un mandato iniziale di due anni e prorogata fino al 31 dicembre 2009.

Medio Oriente

·   la missione EUJUST Lex, per la formazione di magistrati e funzionari di polizia iracheni al di fuori dall’Iraq, istituita con l'azione comune 2005/190/PESC del 7 marzo 2005 e operativa dal 1°luglio 2005. Il 26 maggio 2008 il Consiglio ha deciso di prorogare la missione fino al 30 giugno 2009;

·   la missione di polizia per i territori palestinesi (Eupol Copps), istituita con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006 con una durata iniziale di tre anni;

·   la missione di controllo di frontiera al valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto (EU BAM Rafah), istituita con l'azione comune 2005/889/PESC del 12 dicembre 2005. Il 26 maggio 2007, il Consiglio ha deciso di estendere il mandato fino al 24 novembre 2008.

 

Africa

·   la missione di sostegno alla riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC Congo), istituita con azione comune 2005/355/PESC del 2 maggio 2005 e lanciata il 12 giugno 2006. Il 30 giugno 2008 il Consiglioha adottato un’azione comune che estende fino al 30 giugno 2009 il mandato della missione. Il 13 giugno 2007 il Consiglio ha, inoltre, adottato un’azione comune (2007/405/PESC) che stabilisce una missione di polizia nella Repubblica Democratica del Congo (EUPOL RD CONGO) al fine di continuare a fornire il contributo dell’Unione europea all’impegno del Congo nella riforma e ristrutturazione della Polizia nazionale congolese e della sua interazione con il sistema giudiziario. Il mandato della missione è stato esteso fino al 30 giugno 2009 (azione comune del 23 giugno 2008);

·   la missione militare di transizione EUFOR Ciad/RCA, istituita il 15 ottobre 2007 con azione comune 2007/677/PESC - e lanciata il 28 gennaio 2008 (decisione del Consiglio 2008/101/PESC) - conformemente al mandato definito nella risoluzione 1778(2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 25 settembre 2007. La missione prevede lo spiegamento di forze nell’est del Ciad e nel nord-est della repubblica centrafricana, per un periodo iniziale di un anno, al fine di riportare la sicurezza nella zona a vantaggio delle popolazioni sfollate del Darfur e del personale umanitario;

·   la missione di sostegno alla riforma nel settore della sicurezza EU SSR Guinea Bissau. La missione, istituita con azione comune 2008/112/PESC del 12 febbraio 2008, per la durata di un anno a partire dal momento di piena operatività. Obiettivi della missione sono: rendere operativa la strategia nazionale di riforma del settore della sicurezza mediante l’attuazione di piani dettagliati relativi alla ristrutturazione delle forze amate e di sicurezza; fornire assistenza nell’elaborazione delle necessità di sviluppo delle capacità agevolando l’impegno da parte dei donatori, fornire una valutazione della portata e dei rischi relativi ad un impegno permanente nel quadro della PESD, a medio termine a sostegno dell’attuazione della riforma del settore della sicurezza.

 

Si segnala inoltre che con l’azione comune 2008/749/PESC del Consiglio del 19 settembre 2008 è stata lanciata l’azione di coordinamento militare dell’Unione europea in Somalia, denominata EU NAVCO, a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[14]. L’azione di coordinamento militare dell’UE mira ad apportare un sostegno alle attività degli Stati membri che spiegano mezzi militari nel teatro delle operazioni al fine di facilitarne la disponibilità e l’azione operativa, segnatamente attraverso la creazione di una cellula di coordinamento a Bruxelles, in prosieguo denominata "Cellula di coordinamento dell’UE".

Asia

·   la missione di polizia EUPOL Afghanistan, istituita con l’azione comune (2007/369/PESC) del 30 maggio 2007. La missione, intende contribuire alla formazione, in Afghanistan, di un servizio di polizia efficiente, che operi nel rispetto del diritto e in accordo con gli standard internazionali e che sia in grado di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini. A tal fine essa coinvolge 160 esperti nei settori del diritto, dell’attività di polizia e della giustizia, con compiti di formazione e consulenza, per la durata di tre anni.

Caucaso

·   la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, (EUMM Georgia) istituita con azione comune 2008/736/PESC del Consiglio del 15 settembre 2008.

 

I costi comuni delle operazioni dell'UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, non sono a carico del bilancio dell’Unione, ma sono coperti e amministrati secondo il meccanismo "ATHENA", istituito con decisione 197/2004 del 23 febbraio 2004 (e successive modifiche)[15]. Il meccanismo prevede che tali spese siano a carico degli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, e che la loro gestione avvenga da parte di un Comitato speciale - composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti alle operazioni - avvalendosi delle strutture amministrative dell’Unione europea già esistenti.


I rapporti tra l’Unione europea e la Georgia
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

L’Unione europea ed i suoi Stati membri hanno riconosciuto l’indipendenza della Georgia fin dal 1991 ed hanno subito avviato rapporti con la giovane repubblica, così come con i suoi vicini caucasici.

Allo stato attuale i rapporti tra l’UE e la Georgia sono fondati sull’Accordo di cooperazione e partenariato, che è entrato in vigore il 1° luglio 1999 (vedi paragrafo 2).

A partire dal luglio 2003 l’Unione europea ha nominato un Rappresentante speciale per il Caucaso meridionale[16], con le seguenti funzioni:

·       assistere l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia nell'attuazione delle riforme politiche ed economiche;

·       prevenire i conflitti nella regione e contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni;

·       incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati della regione, anche per quanto riguarda le questioni economiche, energetiche e dei trasporti.

I rapporti con la Georgia hanno subito una netta svolta nel novembre 2003 con la “rivoluzione delle rose”, quando l’Unione europea ha offerto sostegno politico al nuovo regime georgiano. Tale sostegno si è anche manifestato nella co-presidenza di UE e Banca Mondiale della Conferenza dei donatori della Georgia, svoltasi a Bruxelles il 16-17 giugno 2004.

Un ulteriore momento di avvicinamento si è avuto il 14 giugno 2004, quando il Consiglio, facendo seguito alle raccomandazioni in tal senso da parte del Parlamento europeo[17] e della Commissione[18], ha deciso di inserire la Georgia e gli altri paesi del Caucaso meridionale (Armenia e Azerbaigian) nella Politica europea di vicinato (PEV), con l’intento di contribuire alla promozione della stabilità, della democrazia e della prosperità nella regione (vedi paragrafo 3).

Il 25 settembre 2008 la Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati con la Georgia in vista di un accordo sulla facilitazione delle procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata. Nella stessa occasione la Commissione ha raccomandato di avviare i negoziati per un accordo di riammissione. L’iniziativa della Commissione fa seguito all’invito in tal senso del Consiglio europeo straordinario del 1° settembre scorso, che ha posto il tema come prioritario – insieme all'eventuale instaurazione di una zona di libero scambio completa e approfondita - nell’ambito del rafforzamento delle relazioni reciproche[19].

Entro la fine del 2008 inoltre la Commissione europea realizzerà partenariati per la mobilità con la Georgia. I partenariati per la mobilità, che costituiscono un nuovo strumento per favorire una migliore gestione dei flussi migratori, si fondano su una cooperazione concreta con i paesi terzi ed includono un certo numero di progetti relativi alle emigrazioni e allo sviluppo. Essi consentiranno di sfruttare al massimo i vantaggi dell’emigrazione allo scopo di sviluppo e ad attenuare gli effetti negativi dell’emigrazione di lavoratori, in particolare delle persone molto qualificate, facilitando l’emigrazione circolare nonché il ritorno e la reintegrazione di tali persone.

1. Iniziative dell’UE in occasione del conflitto tra Federazione russa e Georgia

L’Unione europea è intervenuta tempestivamente in occasione del conflitto tra Georgia e Federazione russa, allo scopo di contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica. In particolare, grazie alla mediazione del Presidente di turno dell’Unione europea, Nicolas Sarkozy, il 12 agosto 2008 le parti hanno sottoscritto un accordo di pace in 6 punti - ribadito dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne dell’Unione europea il 13 agosto 2008.

I 6 punti dell’accordo di pace prevedevano: impegno di non ricorrere alla forza; cessazione definitiva delle ostilità; concessione del libero accesso all'aiuto umanitario; ritiro delle forze militari georgiane nel luogo di acquartieramento abituale; ritiro delle forze militari russe sulle linee precedenti allo scoppio delle ostilità. In attesa di un meccanismo internazionale, le forze di pace russe porranno in atto ulteriori misure di sicurezza; apertura di discussioni internazionali sulle modalità per la creazione di condizioni di sicurezza e stabilità in Abkhazia e in Ossezia del Sud.

Nella stessa occasione il Consiglio ha dichiarato che una soluzione pacifica e duratura dei conflitti in Georgia deve essere basata sul pieno rispetto dei principi di indipendenza, sovranità e integrità territoriale riconosciuti dal diritto internazionale e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

In applicazione dell’accordo di pace e delle misure attuative concordate nel corso dei colloqui bilaterali svoltisi l’8 settembre tra la delegazione dell’UE[20]ed i Presidenti di Russia e Georgia, il 1° ottobre 2008 è stata dispiegata in Georgia una missione civile di vigilanza dell’Unione europea denominata EUMM Georgia. La missione, istituita dal Consiglio del 15 settembre 2008 con l’azione comune 2008/736/PESC – in linea con le conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 1° settembre -, è condotta autonomamente dall’UE nel quadro della PESD, in stretto coordinamento con OSCE e Nazioni Unite e in aggiunta ai meccanismi internazionali già presenti. A breve temine, l’obiettivo è quello di verificare sul posto l’applicazione integrale dell’accordo e delle misure attuative; a lungo termine la missione contribuirà alla stabilizzazione della Georgia e della regione limitrofa. Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

·       stabilizzazione: vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di stabilizzazione, concentrandosi in particolare sul pieno rispetto dell'accordo in sei punti, compreso il ritiro delle truppe, sulla libertà di movimento, sulle azioni di boicottaggio e sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

·       normalizzazione: vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di normalizzazione della governance civile, concentrandosi sullo Stato di diritto, su strutture efficaci di applicazione della legge e su un ordine pubblico adeguato. La missione vigilerà altresì sulla sicurezza dei collegamenti di trasporto, sulle infrastrutture e sui servizi energetici e sugli aspetti politici e di sicurezza inerenti al ritorno degli sfollati interni e dei profughi;

·       rafforzamento della fiducia: contribuire a ridurre le tensioni attraverso l'instaurazione di collegamenti, l'agevolazione dei contatti tra le parti e altre misure miranti a rafforzare la fiducia;

·       contribuire ad informare la politica europea e contribuire all'impegno futuro dell'UE.

Alla missione – che consta di 352 persone, di cui 200 osservatori - hanno contribuito 22 Stati membri dell’Unione europea. L’Italia che vi partecipa con 40 osservatori è – dopo la Francia - lo Stato membro che fornisce il maggior contributo. ll quartier generale è posto a Tbilisi, con uffici regionali. La durata prevista della missione è di 12 mesi, con un budget di 35 milioni di euro dal bilancio comunitario. Il capo della missione è il tedesco Hansjörg Haber nominato il 17 settembre 2008.

Come previsto dall’accordo di pace e come testimoniato dagli osservatori di  EUMM, entro i dieci giorni successivi al dispiegamento della missione è stato completato il ritiro russo dalle zone adiacenti all'Ossezia del Sud e all'Abkhazia.

Tra le altre iniziative assunte dall’Unione europea, si ricorda che il Consiglio del 15 settembre ha designato Pierre Morel – già rappresentante speciale per l’Asia centrale - rappresentante speciale dell’UE per la crisi in Georgia. In sede di Consiglio inoltre il commissario per le relazioni esterne e la politica di vicinato, Benita Ferrero Waldner, ha annunciato l’intenzione della Commissione di mobilitare in favore della Georgia un pacchetto di aiuti finanziari pari a 500 milioni di euro per il periodo 2008-2010.

A tale proposito si segnala che la Commissione europea ha stanziato finora un aiuto umanitario di urgenza pari a 6 milioni di euro, suscettibile di essere aumentato per tappe successive a dieci milioni di euro. L’aiuto è stato destinato a coprire i bisogni umanitari d’urgenza dei civili coinvolti nei conflitti. La Commissione ha anche inviato sul posto esperti del servizio d’aiuto umanitario della Commissione europea (ECHO). Gli aiuti stanziati dalla Commissione consistono in aiuti medici d’urgenza, rifornimento d’acqua, di strumenti sanitari, rifornimenti alimentari e assistenza di prima necessità in generale (vestiti, cucine da campo, tende).

Facendo seguito all’invito in tal senso da parte del Consiglio, la Commissione sta inoltre organizzando una conferenza dei donatori, che si terrà a Bruxelles il 22 ottobre, per favorire la ricostruzione e la ripresa dell’economia georgiana.

Come già anticipato, a partire da agosto, in più occasioni le istituzioni europee si sono occupate dell’andamento del conflitto.

Il Consiglio ha adottato conclusioni sulla situazione in Georgia il 13 agosto (in una riunione straordinaria) nonché il 6 e il 15 settembre. Anche il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria il 1° settembre[21]. Il 20 agosto 2008 si è svolta a Bruxelles una riunione straordinaria della Commissione affari esteri del Parlamento europeo, dedicata alla situazione in Georgia, cui sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Successivamente, alla situazione in Georgia è stato dedicato un dibattito in sessione plenaria, cui ha fatto seguito il 3 settembre 2008 l’approvazione a larga maggioranza di una risoluzione[22].

Di recente è ritornato sulla questione il Consiglio del 13 ottobre 2008 che nelle sue conclusioni ha espresso la propria soddisfazione per il ritiro delle truppe russe dalle zone adiacenti all'Ossezia del Sud e all'Abkhazia e ha riaffermato la volontà dell’Unione europea di prendere parte attiva, in particolare attraverso il suo rappresentante speciale per la crisi in Georgia, alle discussioni internazionali che - a partire dal 15 ottobre e sotto gli auspici di UE, Nazioni unite e OSCE – si occuperanno delle disposizioni relative alla sicurezza e alla stabilità della regione, nonché della questione urgente dei rifugiati e degli sfollati. Anche il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre ha approvato conclusioni sull’argomento, in cui ha tra l’altro incaricato il Consiglio di procedere ad un esame preliminare delle proposte relative ad un futuro «partenariato orientale» dell'Unione europea che la Commissione intende presentare già a partire da novembre.

Si ricorda che nel corso del Consiglio del 26 maggio 2008 le delegazioni polacca e svedese hanno formulato proposte riguardanti l’istituzione di un partenariato orientale con l’Ucraina, la Moldavia, la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaigian e la Bielorussia, al fine di rafforzare la dimensione orientale della PEV. Lo scopo del partenariato sarebbe quello di approfondire la cooperazione bilaterale con i sei paesi interessati e di creare una struttura permanente di cooperazione multilaterale tra questi ultimi ed i 27 Stati membri dell’UE, complementare con le iniziative regionali esistenti quali la Sinergia del Mar Nero. Il finanziamento del partenariato dovrebbe avvenire nell’ambito del bilancio esistente della PEV. Il Consiglio europeo del 19-20 giugno 2008 ha accolto favorevolmente le proposte relative allo sviluppo della dimensione orientale della PEV, sottolineando la necessità di promuovere ulteriormente la cooperazione regionale tra i paesi limitrofi orientali dell’UE e tra questi ultimi e l’UE all’interno del quadro politico unico e coerente costituito dalla PEV. A tal fine il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare al Consiglio una proposta sulle modalità di attuazione del partenariato orientale.

2. Accordo di partenariato e di cooperazione

L’Accordo di partenariato e di cooperazione, entrato il vigore il 1° luglio 1999, è finalizzato a sostenere il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, lo stato di diritto e l’economia di mercato e prevede la cooperazione in una vasta gamma di settori (legislativo, economico, scientifico, tecnologico, sociale, commerciale nonché dell’edilizia, dell’istruzione, delle dogane, della lotta contro la corruzione, dei trasporti, dell’energia, delle telecomunicazioni, dell’ambiente, della cultura, dell’informazione, ecc.). L’Accordo prevede lo svolgimento di incontri regolari tra l’UE e la Georgia a livello ministeriale, parlamentare ed amministrativo, anche nell’ambito di appositi organi istituiti a tal fine quali il Consiglio di cooperazione ed il Comitato parlamentare di cooperazione, allo scopo di garantire un dialogo politico regolare.

In base all’Accordo, l’UE e la Georgia si riconoscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori e si impegnano ad assicurare condizioni di lavoro non discriminatorie per i lavoratori dell’UE o della Georgia legalmente impiegati sul territorio di una delle due parti, la libera circolazione tra le due parti dei capitali e dei pagamenti per beni e servizi, la protezione giuridica dei diritti d’autore per la durata di 5 anni ed infine lo stesso trattamento riservato alle imprese nazionali per le imprese comunitarie che investono in Georgia e viceversa.

3. La politica europea di vicinato (PEV)

Come anticipato, il Consiglio del 14 giugno 2004 ha deciso di offrire alla Georgia la possibilità di partecipare alla Politica europea di vicinato (PEV). L’inclusione della Georgia nella PEV ha segnato un notevole passo avanti nello sviluppo delle relazioni tra l’UE e la Georgia.

La PEV - istituita nel 2003 e originariamente rivolta ai nuovi Stati indipendenti[23], ai paesi del Mediterraneo meridionale[24] - ha l’obiettivo di prevenire l’emergere di nuove linee di divisione tra l’Unione europea allargata e i suoi vicini, condividendo con questi ultimi i benefici dell’allargamento e consentendo loro di partecipare alle diverse attività dell’UE, attraverso una cooperazione politica, economica e culturale rafforzata.

La politica europea di vicinato, nettamente distinta dalla questione della potenziale adesione all’UE, propone un nuovo approccio nei confronti dei paesi interessati: in cambio dei progressi concreti compiuti in termini di riconoscimento dei valori comuni e di attuazione effettiva di riforme politiche, economiche e istituzionali, si riconosce loro una partecipazione al mercato interno dell’UE, nonché un’ulteriore integrazione e liberalizzazione per favorire la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

Facendo seguito alla citata decisione del Consiglio, nel novembre 2005 sono stati avviati i lavori congiunti tra Commissione europea e Georgia per la predisposizione del piano d’azione, che è entrato in vigore il 14 novembre 2006, a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di cooperazione UE-Georgia.

I piani di azione, che vengono predisposti per ciascuno dei paesi coinvolti nella PEV una volta che essi siano stati ritenuti pronti, sono considerati strumenti cruciali nel processo di avvicinamento all’Unione: non sostituiscono gli accordi di associazione o di cooperazione vigenti ma si avvalgono dell’esperienza acquisita nella loro attuazione. I piani d’azione sono differenziati, per riflettere lo stato delle relazioni di ciascun paese con l’UE, le sue necessità e capacità, nonché gli interessi comuni, e definiscono il percorso da seguire nel medio periodo.

Il piano d’azione per la Georgia, della durata di 5 anni, individua gli obiettivi strategici della cooperazione politica ed economica tra l’UE e la Georgia e mira al contempo a favorire l’applicazione dell’Accordo di partenariato e cooperazione. Nelle intenzioni della Commissione, l’attuazione del piano di azione dovrebbe contribuire in maniera significativa al ravvicinamento della legislazione, delle norme e degli standard della Georgia a quelli dell’UE.

Il piano d’azione prevede, in particolare, il rafforzamento della democrazia, della legalità e dei diritti umani, l’attuazione di riforme socio-economiche, il miglioramento dell’ambiente economico e la riduzione della povertà, la risoluzione pacifica dei conflitti; gli aspetti inerenti alla giustizia ed alla sicurezza, compresa la gestione delle frontiere; la cooperazione regionale ed il ravvicinamento della legislazione in molti settori, inclusi energia e trasporti.

Il 3 aprile 2008 la Commissione europea ha pubblicato una relazione (SEC(2008)393) nella quale si effettua una valutazione dei progressi realizzati dalla Georgia nel 2007 sulla strada delle riforme politiche ed economiche, in applicazione degli orientamenti contenuti nel suddetto piano d’azione, e si individuano i settori nei quali è necessario rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale.

La relazione sottolinea i risultati globalmente positivi raggiunti dalla Georgia in numerosi settori, anche in virtù dell’ambizioso programma di riforme politiche ed economiche messo in atto dal governo georgiano in seguito alla “rivoluzione delle rose”, sottolineando la necessità che nel 2008 vengano consolidati i miglioramenti legislativi introdotti nel 2007.

La Commissione rileva che l’attuazione del piano d’azione ha registrato, soprattutto nella sua fase iniziale, difficoltà dovute tra l’altro alla necessità di conciliare l’intenzione della Georgia di ridurre in maniera radicale l’intervento del governo nell’economia e l’approccio regolatore dell’UE contenuto nel piano d’azione.

Si sono registrati buoni risultati nel settore della riforma della giustizia, dell’aumento degli stipendi statali e della lotta contro la corruzione. Sono stati fatti altresì importanti passi avanti per quanto riguarda l’adozione di una normativa nel settore della democrazia, del funzionamento dello Stato e delle amministrazioni locali, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche se si sottolinea la necessità che tale legislazione venga applicata in maniera adeguata. Infatti, la crisi politica della fine del 2007 che ha portato allo svolgimento delle elezioni presidenziali nel gennaio 2008 ha destato preoccupazioni in particolare riguardo a presunte irregolarità segnalate dagli osservatori internazionali durante le elezioni. Con riferimento a questi aspetti, la relazione ricorda, infine, l’imminente istituzione di una sottocommissione UE-Georgia competente per gli aspetti relativi a sicurezza, libertà e giustizia.

La relazione individua alcuni progressi anche per quanto riguarda il miglioramento del clima finanziario, la riforma della tassazione e delle dogane, la formazione e l’istruzione. La Georgia, inoltre, si è associata ampiamente alle dichiarazioni fatte nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, partecipando attivamente ai progetti di cooperazione regionali. La Georgia ha anche avviato riforme molto importanti nel settore del commercio e degli investimenti, rafforzando la tutela degli investitori, semplificando ulteriormente la normativa fiscale nonché le procedure di autorizzazione e di registrazione per le imprese. La Commissione europea sta svolgendo uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di concludere un accordo di libero scambio con la Georgia.

La relazione sottolinea l’importanza della Georgia quale paese di transito per il trasporto di risorse energetiche dall’area del Mar Caspio verso l’UE e ricorda a questo proposito la realizzazione dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan ed il primo trasporto di gas attraverso il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum.

Per quanto riguarda i conflitti interni, nel piano d’azione erano state individuate alcune misure volte a contribuire alla ricerca di una soluzione, in particolare accrescendo la fiducia tra Tbilisi e i due regimi separatisti dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud. Tali misure – la cui attuazione ha avuto inizio nell’autunno 2007 – non hanno potuto dispiegare il loro effetto a causa del deterioramento della situazione, sfociata nel conflitto di agosto 2008.

In merito alla gestione delle frontiere, si registrano progressi grazie soprattutto allo sviluppo di una strategia integrata in materia e l’avvio di un progetto sulla gestione delle frontiere regionali nel Caucaso meridionale, valido per il periodo 2008-2009, che riguarda le frontiere della Georgia rispettivamente con l’Armenia e l’Azerbaigian. 

Il governo georgiano ha intrapreso alcune iniziative per migliorare le condizioni di vita delle minoranze che vivono in Georgia, tra cui l’istituzione di un Istituto della Pubblica amministrazione destinato alla loro formazione.

Con riferimento all’assistenza finanziaria alla Georgia, la relazione sottolinea che, in seguito all’entrata in vigore dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (vedi infra), gli stanziamenti da parte dell’UE alla Georgia sono cresciuti. Fin dall’adozione del piano d’azione l’assistenza comunitaria è stata orientata al sostegno della realizzazione degli obiettivi politici. 120,4 milioni di euro sono stati stanziati alla Georgia nell’ambito del Programma indicativo nazionale per il 2007-2010 al fine di finanziare la realizzazione di 4 priorità: lo sviluppo democratico, la legalità e la governance (compreso le finanze pubbliche e lo sviluppo delle capacità amministrative); lo sviluppo economico e la realizzazione del piano d’azione; la riduzione della povertà e le riforme sociali; la risoluzione pacifica dei conflitti interni. Nel 2007, nell’ambito del programma di azione annuale per la Georgia, sono stati previsti stanziamenti pari a 24 milioni di euro destinati essenzialmente alla realizzazione delle priorità individuate nel piano d’azione nonché alla ripresa economica ed alla promozione della fiducia tra le parti in Abkhazia e nell’Ossezia del Sud.

4. Assistenza finanziaria

Tra il 1992 e il 2006 l’Unione europea ha fornito assistenza finanziaria alla Georgia attraverso una serie di strumenti, tra i quali gli aiuti umanitari, il programma di sicurezza alimentare e il programma nazionale TACIS[25], per un importo totale di 505,2 milioni di euro.

In tale contesto si segnala, in particolare, il sostegno fornito dall’Unione europea, a partire dal 2004, alla riforma del parlamento della Georgia con un totale di cinque progetti, quattro dei quali conclusi e finanziati attraverso il Meccanismo di reazione rapido[26]ed uno avviato nell’ottobre 2005 nell’ambito del programma Tacis e appena concluso. L’obiettivo generale di tale progetto è stato quello di contribuire al consolidamento della democrazia nel paese attraverso il rafforzamento della professionalità, capacità ed affidabilità del Parlamento. Tra gli obiettivi specifici si segnalano l’apertura presso la sede del Parlamento georgiano di un centro europeo di informazione e documentazione; il sostegno all’armonizzazione della legislazione georgiana con il diritto comunitario; il miglioramento delle relazioni del Parlamento con la società civile e i gruppi interesse nonché con le istituzioni parlamentari dell’Unione europea e dei paesi confinanti.

A partire dal 1° gennaio 2007, come per gli altri paesi interessati dalla politica di vicinato, l’assistenza finanziaria dell’UE alla Georgia si inquadra all’interno dello Strumento europeo di vicinato e partenariato, denominato ENPI, istituito con il regolamento (CE) n.1638/2006 del 24 ottobre 2006 nell’ambito della riforma dell’assistenza esterna fornita dall’UE.

Nell’ambito dello Strumento europeo di vicinato e partenariato, la Commissione europea ha adottato il Country Strategy Paper (CSP)che definisce il quadro strategico in cui si inseriscono le iniziative dell’UE verso la Georgia per il periodo 2007-2013.

L’assistenza finanziaria fornita dall’UE alla Georgia nel periodo di riferimento sarà destinata essenzialmente ad aiutare il paese a rispettare gli impegni assunti nell’ambito del piano d’azione adottato ai sensi della Politica europea di vicinato ed a perseguire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio tenuto conto delle notevoli sfide sociali ed economiche che il paese si trova ad affrontare. Di conseguenza, le priorità dell’assistenza dell’UE alla Georgia sono state fissate in linea di massima in funzione dei settori di intervento individuati nel piano d’azione e saranno attuate principalmente attraverso l’assistenza finanziaria bilaterale fornita nel quadro dell’ENPI nonché attraverso altri strumenti delle relazioni esterne disponibili per la Georgia.

Il Country Strategy Paper è corredato di un Programma indicativo nazionale, valido per il periodo 2007-2010, che istituisce il quadro per la fornitura di assistenza da parte della Comunità europea al fine di realizzare, durante il periodo di riferimento, una strategia articolata in quattro priorità: sostegno allo sviluppo democratico, alla legalità ed alla governance; sostegno allo sviluppo economico ed all’attuazione del piano d’azione adottato nell’ambito della Politica europea di vicinato; sostegno alla riduzione della povertà e alle riforme sociali; sostegno alla composizione pacifica dei conflitti interni in Georgia. Gli stanziamenti per il periodo 2007-2010 ammontano a più di 120 milioni di euro erogati a titolo dell’ENPI.

Si ricorda, inoltre, che nel 2007 l’UE ha fornito 837 milioni di euro ai paesi della Sinergia del Mar Nero (vedi infra) ai sensi dello strumento europeo di vicinato e di partenariato e dello strumento di assistenza preadesione (IPA) istituito dal regolamento  (CE) n. 1085/2006 al fine di fornire assistenza ai paesi candidati all’adesione.

5. La sinergia del Mar Nero

La Georgia è uno dei sette Paesi[27] interessati dalla “Sinergia del Mar Nero”, presentata dalla Commissione europea con una comunicazione dell’11 aprile 2007 (COM(2007)160).

Tale Sinergia - che completa la Politica europea di vicinato, la politica di allargamento alla Turchia ed il partenariato strategico con la Federazione russa - è intesa a potenziare le relazioni tra l’UE e la regione del Mar Nero, un'area geografica distinta, ricca di risorse naturali e strategicamente situata al punto d'incrocio fra Europa, Asia Centrale e Medio Oriente. La Sinergia del Mar Nero costituisce una nuova iniziativa, complementare rispetto alle diverse politiche dell’Unione europea verso i singoli paesi, volta a focalizzare l'attenzione sul livello regionale e a ridare slancio ai processi di cooperazione in corso per promuovere la stabilità e le riforme nei paesi che si affacciano sul Mar Nero.

La Sinergia del Mar Nero prende spunto dai programmi e dalle iniziative settoriali attuati dall’UE in settori come la governance, la circolazione delle persone e la sicurezza, l'energia, i trasporti, l'ambiente, la politica marittima, la pesca, il commercio, la ricerca, l'istruzione, l'occupazione, gli affari sociali, la scienza e la tecnologia. Nell’ambito della Sinergia dovrà essere affrontata altresì la questione dei conflitti congelati, tra cui i conflitti in Abkhazia e Ossezia del sud, mediante un maggiore coinvolgimento politico dell’UE nelle iniziative in corso per la loro soluzione, anche ricorrendo ad azioni di monitoraggio. Secondo la Commissione, la Sinergia del Mar Nero si potrebbe concentrare sugli aspetti generali, affrontando le questioni di base della gestione di governo e della mancanza di sviluppo economico, di coesione sociale, di sicurezza e di stabilità. La Commissione raccomanda a tale proposito di rivolgere una particolare attenzione alla promozione nelle regioni interessate di misure volte a creare fiducia, compresi programmi di cooperazione specificamente elaborati per avvicinare parti altrimenti divise.

La Commissione ritiene che la Sinergia possa offrire un quadro flessibile, tale da migliorare la coerenza ed il coordinamento fra le diverse attività, tenendo conto degli interessi comuni di tutti i partner.

Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 14 maggio 2007 ha accolto con favore l’iniziativa della Commissione e ha invitato le future presidenze e la Commissione a proseguire i lavori finalizzati ad un maggiore e coerente coinvolgimento dell'UE nella regione. Tenuto conto dell'importanza strategica che l'area del Mar Nero riveste per l'UE, la Commissione è stata inoltre invitata ad effettuare, nel corso del 2008, un esame dell'evoluzione della Sinergia del Mar Nero, sul quale il Consiglio baserà un ulteriore esame del suo coinvolgimento nei confronti della regione nel suo complesso.

Tale riesame ha avuto luogo con la presentazione, il 19 giugno 2008, di una comunicazione (COM(2008)391) da parte della Commissione. Il documento descrive i progressi realizzati nel primo anno di attuazione degli obiettivi individuati dalla comunicazione del 2007, confermando che l’obiettivo principale dell’iniziativa resta il rafforzamento dell’azione a livello regionale per la promozione della stabilità e della prosperità nell’area del Mar Nero ed evidenziando, in particolare, l’utilità pratica ed il potenziale di questo nuovo approccio dell’UE in materia di politica regionale. Per quanto riguarda i conflitti congelati, la Commissione ha continuato ad esprimersi a favore di un ruolo attivo dell’UE nell’affrontare le cause che stanno alla base di tali conflitti, rivolgendo una particolare attenzione alla promozione, anche in un contesto regionale più ampio, di misure volte a creare fiducia tra le parti. Al fine di dare un nuovo slancio alla promozione della cooperazione regionale nell’area, che avviene in un contesto complesso, è necessario secondo la Commissione il coinvolgimento di un crescente numero di attori tra cui gli Stati membri ed i paesi partner del Mar Nero. La Commissione, inoltre, ha individuato una serie di altre iniziative destinate a promuovere un’azione più efficace ed ambiziosa quali l’istituzione di partenariati settoriali per facilitare la realizzazione di progetti, la designazione di un paese o di un’organizzazione coordinatrice per assicurare il coordinamento delle attività che potrebbero essere intraprese a livello nazionale o regionale per raggiungere gli obiettivi stabiliti, la creazione di un Forum della società civile del Mar Nero, l’istituzione di un Istituto di Studi europeo nella regione del Mar Nero.

Si segnala, inoltre, che il 14 febbraio 2008 si è tenuta la prima riunione dei ministri degli affari esteri dell’Unione europea e della regione del mar Nero. Nella dichiarazione congiunta adottata in conclusione, i ministri hanno espresso il proprio favore all’iniziativa assunta dall’Unione europea ed hanno concordato sul fatto che l’obiettivo primario di tale sinergia è rappresentato dalla promozione della cooperazione all’interno della regione nonché tra l’intera regione e l’Unione europea. Come rilevato nella dichiarazione, i singoli aspetti della sinergia saranno discussi, concordati ed attuati dai paesi interessati in modo pienamente flessibile e trasparente, fondato su interessi reciproci.

 

 



[1]     D.l. 31 gennaio 2008, n. 8, “Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze annate e di polizia a missioni internazionali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

[2]    R.d. 3 giugno 1926, n. 941, “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”.

[3]    D.l. 17 giugno 1999, n. 180, “Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.

[4]     D.l. 4 luglio 2006, n. 223, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[5]     L. 23 marzo 1978, n. 78, “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”

[6]     D. lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[7]     D. lgs. 30 ottobre 2000, n. 298, “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78".

[8]    D.l. 1° dicembre 2001, n. 421, “Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata 'Enduring Freedom’”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[9]     D.l. 28 dicembre 2001, n. 451, “Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

[10]    Il Consiglio europeo del 15 settembre 2008 ha individuato ilRappresentante speciale dell'UE per la Georgia nella persona del diplomatico francese Pierre Morel, attualmente Rappresentante speciale dell'UE in Asia centrale.

 

[11]    D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri

[12]   Così, testualmente, da ultimo, nel parere sul d.d.l. A.C. 1496, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini, ove è anche formulata una specifica raccomandazione; che invita il Legislatore ad aver “cura di evitare sovrapposizioni normative tra disposizioni presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile, da un lato, di ingenerare incertezze interpretative relativamente alla disciplina concretamente operante in un dato periodo nelle materie oggetto di intervento legislativo, e dall'altro di compromettere i caratteri di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo del contenuto dei decreti-legge, previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

[13]   Si ricorda che, in attesa della piena operatività della missione, il Consiglio aveva prorogato fino al 14 giugno 2008 il mandato della squadra di pianificazione, denominata EUPT (European Union Planning Team), istituita con azione comune 2006/304/PESC del 10 aprile 2006.

[14]   Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro navi costituiscono per l’inoltro dell’aiuto umanitario in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all’uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l’azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Ha autorizzato, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il GFP i cui nomi siano stati precedentemente comunicati da quest’ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, conformemente al diritto internazionale applicabile. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre chiesto agli Stati partecipanti di coordinare tra loro le misure adottate ai sensi delle suddette disposizioni.

[15]   Il meccanismo ATHENA viene costantemente rivisto dopo ogni operazione e almeno ogni diciotto mesi. L’ultima modifica risale al 14 maggio 2007, data di approvazione della decisione 2007/384/PESC del Consiglio. Il 24 luglio 2008 è stata presentata dalla Presidenza francese un’ulteriore proposta di modifica.

[16]Attualmente il Rappresentante speciale per il Caucaso meridionale è lo svedese Peter Semneby, nominato il 20 febbraio 2006 (Azione comune 2006/121/PESC del Consiglio). Il suo mandato, già prorogato al 29 febbraio 2008, è stato ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2009.

[17]Raccomandazione del PE al Consiglio del 26 febbraio 2004.

[18]La proposta è stata avanzata dalla Commissione  nella comunicazione del 12 maggio 2004 (COM (2004) 373).

[19]   La promozione di tali iniziative viene auspicata anche dal Parlamento europeo nella risoluzione del 5 giugno 2008, dedicata alla situazione in Georgia.

[20]   L’UE era rappresentata oltre che da Sarkozy, dal Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e dall'Alto rappresentante dell'UE per la PESC, Javier Solana.

[21]   Per le conclusioni del Consiglio europeo si rimanda al Bollettino Consiglio europeo n.3,a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[22]   Per il testo della risoluzione si rimanda al Bollettino Politiche dell’Unione europea n. 9, a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[23]   Bielorussia, Moldova, Ucraina.

[24]   Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia.

[25] Il Programma TACIS è stato istituito nel 1991 a sostegno del processo di transizione nei 12 paesi sorti dall’ex URSS. A seguito della conclusione degli Accordi di partenariato, il Programma TACIS ne è divenuto lo strumento strategico di sostegno.

[26] Il Meccanismo di reazione rapido è un importante strumento a disposizione della Commissione europea per la risposta flessibile ed efficace alle crisi civili. Il meccanismo consente di mobilitare rapidamente fondi per finanziare azioni destinate alla stabilizzazione di crisi politiche.

[27]Gli altri Paesi sono Armenia, Azerbaigian, Moldova, Federazione russa, Turchia e Ucraina.