Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università - D.L. 137/2008 - A.C. 1634-A Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 39 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 25/09/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
25 settembre 2008 n.
39 /1
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universitàD.L. 137/2008 - A.C. 1634-AElementi per l'esame in Assemblea |
Numero del disegno di legge di conversione |
1634-A |
Numero del decreto-legge |
137 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università |
Date: |
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approvazione in Commissione |
24 settembre 2008 |
Il decreto legge, che nel suo testo originario si compone di otto articoli, è stato oggetto di alcune modifiche approvate dalla VII Commissione.
L’articolo 1 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione
didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire
l’acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di
istruzione delle competenze relative a
“Cittadinanza e Costituzione”. Analoghe iniziative dovranno essere avviate
nella scuola dell’infanzia. L’attuazione di tali misure dovrà avvenire entro i
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
L’articolo 2 reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, attraverso l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
In particolare, la norma stabilisce che, qualora la valutazione sia inferiore a sei decimi, lo studente non è ammesso al successivo anno di corso, ovvero all’esame conclusivo del ciclo di studi.
L’articolo 3 reintroduce la valutazione con voto (espressa in decimi) del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a partire dall’anno scolastico.
2008/2009. Nella scuola primaria, la valutazione con voto è illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
In base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del primo ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Come precisato dalla Commissione, anche per il conseguimento dell’esame di Stato è necessario conseguire una valutazione non inferiore a sei decimi.
Si rinvia ad un regolamento di delegificazione per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e per la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative: tale operazione – in base alla modifica approvata dalla Commissione - deve tener conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni.
L’articolo 4 specifica che, nell’ambito degli interventi di revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione previsti dal D.L. 112/2008 (articolo 64) a partire dall’anno scolastico 2009-2010, si preveda anche che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Sulla base delle richieste delle famiglie potrà,comunque, essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola.
Si prevede, inoltre, l’adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva, nonché la relativa copertura finanziaria.
L’articolo 5 detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall’articolo 15 del D.L. 112/2008. In particolare, si stabilisce che gli organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio. L’adozione dei libri di testo dovrà essere effettuata con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di vigilare affinché gli organi competenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.
L’articolo 5-bis, introdotto durante l’esame in Commissione, consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006 (l. finanziaria 2007) dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’anno accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. L’iscrizione avviene in coda rispetto a coloro che vi risultino già iscritti. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono, infine, iscriversi con riserva coloro che nell’anno accademico 2007-2008 sono stati iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica. L’iscrizione avviene con l’inserimento in coda rispetto a coloro che vi risultino già iscritti e la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione.
L’articolo aggiuntivo, infine, prevede che i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento nelle graduatorie di un’altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi risultino già iscritti.
L’articolo 6 ripristina il valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, in precedenza abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della L. 244/2007 (l. finanziaria 2008). In relazione a ciò, la norma estende l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della l. finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.
L’articolo 7, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della già menzionata legge finanziaria per il 2008, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medica e chirurgia. Nel dettaglio, la norma limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.
L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone
l’immediata entrata in vigore del provvedimento.
Il disegno di legge di conversione è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica; non risultano, invece, allegate la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Negli anni passati sono stati numerosi i provvedimenti d’urgenza in materia di ordinamenti scolastici, per lo più finalizzati ad assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico, talora affrontando anche temi attinenti all’ambito universitario. Si segnalano, in particolare, i seguenti:
§ D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari;
§ D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l' ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;
§ D.L.25 settembre 2002, n. 212, Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
§ D.L. 3 luglio 2001, n. 255, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
§ D.L. 28 agosto 2000, n. 240, Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.
La relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte sono volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, la cui attuazione si rende necessaria ed urgente al fine di superare alcune criticità e problematiche operative ed assicurare così le semplificazioni necessarie ad una maggiore efficacia dell’azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei singoli settori di competenza. L’urgenza dell’intervento è giustificata, in particolare, dalla necessità di rendere operative alcune delle disposizioni recate dal decreto (artt. 1-3) in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2008-2009.
Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell’istruzione.
In particolare,
Con specifico
riferimento all’autonomia scolastica,
Per quanto concerne il secondo ambito affrontato, quello universitario, si ricorda che la materia non è espressamente citata nell’articolo 117 della Costituzione; come evidenziato anche nella giurisprudenza costituzionale, soccorre, tuttavia, l’articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nel parere reso alla
VII Commissione,
Nella seduta del 24 settembre 2008, il relatore si è riservato di presentare in Assemblea emendamenti volti al recepimento dei pareri ricevuti, precisando che il Governo sta predisponendo un emendamento che possa soddisfare la condizione formulata dalla V Commissione.
Il
provvedimento in esame reca un contenuto che appare riconducibile a due
distinti ambiti: gli articoli da
L’articolo 2, comma 3, affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la determinazione dei criteri da utilizzare ai fini della correlazione tra gravità del comportamento dello studente e voto inferiore a sei decimi, nonché delle ulteriori modalità applicative delle disposizioni dell’articolo.
L’articolo 3, comma 5, prevede un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988, per il coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli studenti, nonché per stabilire eventuali, ulteriori, modalità applicative delle disposizioni dell’articolo.
Il provvedimento in esame interviene su materie già disciplinate da fonti normative previgenti, non soltanto di rango primario, ricorrendo talora alla tecnica della novellazione e talaltra senza prevedere clausole di coordinamento con la normativa vigente. In particolare:
- in relazione all’articolo 1, che è volto a favorire l’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, il Comitato per la legislazione ha invitato a verificare se sia opportuno l’uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l’art. 7, comma 1, della L. 53/2003 ha sostanzialmente demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale;
- in relazione all’articolo 2, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutarel’opportunità di inserire la disposizione nell’ambito del cd. Testo Unico della scuola (D. Lgs. 297/1994), a tutela della sua organicità. Con riferimento, inoltre, all’esplicito richiamo allo Statuto delle studentesse e degli studenti (d.P.R. 249/1998), che in parte già disciplina il rapporto tra comportamento e valutazione dello studente, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di coordinare le disposizioni in questo contenute con le novità introdotte dall’art. 2 del decreto, al fine di salvaguardare la natura e l’organicità del medesimo Statuto;
- in relazione all’articolo 3, comma 5, che demanda ad un regolamento di delegificazione l’attuazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo e il coordinamento delle norme vigenti nella materia disciplinata, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, in conformità al modello di delegificazione delineato dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988;
- l’articolo 6, sul valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria, riproduce il contenuto dell’articolo 5, comma 3, della L. 53/2003, abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). In proposito andrebbe valutata l’opportunità di verificare se il disposto dell’articolo 6 sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 15, lettera d)), la quale recita: “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”.
In relazione alla formulazione dell’articolo 4, comma 1, si segnala che la relazione illustrativa parla di “possibilità” per le istituzioni scolastiche di costituire classi a insegnante unico, mentre il testo della disposizione sembrerebbe prefigurare un obbligo.