Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università D.L. 137/2008 - A.C. 1634
Riferimenti:
DL N. 137 DEL 01-SET-08   AC N. 1634/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 39
Data: 10/09/2008
Descrittori:
CORSI DI LAUREA   INSEGNANTI
LIBRI DI TESTO   RENDIMENTO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE   STUDENTI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

D.L. 137/2008 - A.C. 1634

 

 

 

 

 

n. 39

 

 

10 settembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D08137

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione)3

§      Articolo 2 (Valutazione del comportamento degli studenti)7

§      Articolo 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)11

§      Articolo 4 (Insegnante unico nella scuola primaria)15

§      Articolo 5 (Adozione dei libri di testo)19

§      Articolo 6 (Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)21

§      Articolo 7 (Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)23

§      Articolo 8 (Norme finali)25

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17, comma 2)32

§      L. 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 3, comma 2)34

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 121, 144, 167, 177, 193)35

§      L. 10 dicembre 1997, n. 425. Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (art. 5)41

§      D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria  42

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, 17)48

§      L. 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (artt. 5, 7, comma 1, lett. a)51

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 8, 9, 11, 19)54

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (art. 13, comma 3)58

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, commi 416, 433)60

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod., L. 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (artt. 15, 64)61

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Cittadinanza e Costituzione)

L’articolo 1 del decreto in esame prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, siano predisposte azioni di sperimentazione ex art. 11 del d.P.R. n. 275/1999[1], nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente.

In base alla relazione illustrativa, la disposizione «si colloca in una rinnovata presa di coscienza del compito centrale della scuola di formare cittadini informati, consapevoli e responsabili per la società di domani»: la formazione sui concetti di “cittadinanza” e “Costituzione” si presenta come tematica autonoma e come tematica trasversale ai diversi saperi, con l’obiettivo di superare «sia lo stato di abbandono in cui versa l’educazione civica, sia il rischio di una riduzione settoriale».

 

In proposito, occorre evidenziare che l’articolo 11 del d.P.R. n. 275/1999 attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di promuovere progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi (come nel caso in esame), ovvero la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, nonché i processi di continuità e orientamento. Il Ministro può eventualmente sostenere tali progetti con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 1). I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi (comma 2). Agli alunni deve essere riconosciuta piena validità per gli studi compiuti nell'ambito delle iniziative di sperimentazione, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione (comma 4)[2].

 

Tali attività devono essere realizzate nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, rispettivamente, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Analoghe iniziative dovranno essere avviate nella scuola dell’infanzia.

 

Si ricorda che a seguito dell’introduzione dell’autonomia scolastica (in particolare con riferimento al già citato D.P.R. n. 275/1999), gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa (POF)[3], adottato dalle singole istituzioni integrando le discipline ed attività fondamentali di ciascun curriculum, fissate a livello nazionale, con altre liberamente scelte. In particolare, ai sensi dell’art 7, co. 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003[4], alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, si provvede mediante regolamenti di delegificazione[5].

Tuttavia, attualmente, le Indicazioni nazionali per la elaborazione dei curricoli sono contenute nel D.M. 3 luglio 2007 per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione[6], ordini di scuole per i quali è entrata a regime la c.d. “riforma Moratti”[7]. Le singole discipline sono considerate all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico-artistico-espressiva; area storico-geografica; area matematico-scientifico-tecnologica.

Peraltro, si segnala che nelle suddette indicazioni si prevede già, tra i compiti peculiari del primo ciclo scolastico, l’educazione alla cittadinanza, anche al fine di insegnare agli allievi a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Per il secondo ciclo di istruzione, non essendo stata avviata la riforma citata[8], si fa riferimento ancora ai piani di studio delle scuole di istruzione secondaria e degli istituti tecnici e professionali indicati dai decreti ministeriali istitutivi. In tal caso, nei curricula scolastici del secondo ciclo è già compreso l’insegnamento dell’educazione civica.

 

Il comma 2 specifica che l’attuazione delle misure previste dalla disposizione in esame avvenga entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In relazione all’articolo in esame, si segnala che esso riguarda gli insegnamenti curricolari, materia delegificata per entrambi i cicli di istruzione.

Inoltre, le disposizioni sulla sperimentazione di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 275/1999 e quelle sull’autonomia delle istituzioni scolastiche già consentono ampi margini di flessibilità curricolare.

Infine, come sopra evidenziato, in entrambi i cicli la normativa vigente già prevede, rispettivamente, insegnamenti attinenti all’educazione alla cittadinanza, anche al fine di insegnare agli allievi a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione (primo ciclo), e all’educazione civica (secondo ciclo).

In relazione alle precedenti osservazioni – con particolare riferimento al sistema delle fonti – si valuti pertanto l’opportunità dell’intervento con disposizioni di rango legislativo. In caso si ritenga di confermare la disposizione, andrebbe, almeno, chiarita la portata innovativa della disposizione (specie in relazione al primo ciclo).

 

 


Articolo 2
(Valutazione del comportamento degli studenti)

L’articolo in esame reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è espressa in decimi (commi 1 e 2).

La disposizione specifica ulteriormente che il comportamento dello studente deve essere analizzato in relazione sia al periodo di permanenza nella sede scolastica, sia alla partecipazione alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

 

In proposito, si ricorda che il voto in condotta degli alunni era previsto dall’articolo 193, co. 1, del T.U. sulla scuola (d.lgs. n. 297/1994)[9], ai sensi del quale concorreva insieme con il voto di profitto a determinare l’esito dello scrutinio finale. In particolare, ai fini della promozione era necessario un voto in condotta non inferiore ad otto decimi. La norma è stata successivamente abrogata dall’art. 17 del d.P.R. n. 275/1999 con effetto dal 1° settembre 2000.

Successivamente, è intervenuto il d.lgs. n. 226/2005, che ha definito le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo previsto dalla riforma Moratti (di cui alla l. n. 53/2003), prevedendo, all’articolo 13, comma 3, che il comportamento degli studenti sia valutato dai docenti, insieme con il raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, al termine di ciascuno dei due bienni dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno[10]. A causa del mancato avvio del secondo ciclo, rinviato, come detto, all’a.a. 2009/2010, tale disposizione non ha mai trovato applicazione.

Peraltro, in seguito alla reintroduzione del voto in condotta ai sensi dell’articolo in commento, tale norma è abrogata dal successivo articolo 3, comma 4, del decreto legge in esame (v. infra).

 

Il voto in condotta viene ristabilito facendo salve le previsioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con d.P.R. n. 249/1998[11].

 

A tal proposito, si ricorda che lo statuto delle studentesse e degli studenti richiede agli studenti un comportamento corretto e coerente con i doveri sanciti nello statuto stesso (art. 3); sono i regolamenti degli istituti scolastici ad individuare quei comportamenti che configurino mancanze disciplinari, nonché le relative sanzioni. In ogni caso, lo statuto esclude che una qualunque infrazione disciplinare connessa al comportamento dello studente possa influire sulla valutazione del profitto (art. 4, co. 3). Infine, è previsto che solo in caso di particolare gravità del comportamento, il consiglio di istituto può adottare sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, co. 6).

 

In relazione all’esplicito richiamo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che in parte disciplina il rapporto tra comportamento e valutazione dello studente, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni in questo contenute con le novità introdotte dall’articolo in esame.

 

Il comma 3 dispone che la valutazione del comportamento dello studente spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Qualora sia inferiore a sei decimi (invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina) comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all’esame conclusivo del ciclo di studi.

 

Si ricorda che il giudizio di ammissione ai c.d. esami di maturità, reintrodotto dalla l. n. 1/2007[12], richiede che gli alunni delle scuole statali e paritarie abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo le modalità definite con d.m. 22 maggio 2007, n. 42[13].

Il giudizio di ammissione dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado è stato ripristinato dal d.l. n. 147/2007[14] (art. 1, co. 4).

 

La norma, infine, rinvia ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la determinazione dei criteri da utilizzare ai fini della correlazione tra gravità del comportamento e voto insufficiente, nonché per le eventuali ulteriori modalità applicative.

 

Si evidenzia che la relazione illustrativa affida al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la determinazione del valore numerico dell’insufficienza, prevedendo altresì il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sarebbe opportuno, dunque, un chiarimento.

 

Infine, a tutela della organicità della disciplina, andrebbe in proposito valutata l’opportunità di riformulare le disposizioni del presente articolo come novella al testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

 

 


Articolo 3
(Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)

L’articolo in esame introduce alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

In particolare, si stabilisce, che, a partire dall’anno scolastico 2008/2009:

Ø      nella scuola primaria (comma 1), la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno;

Ø      nella scuola secondaria di primo grado (comma 2), la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.

 

Si ricorda che il d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con il quale è stata realizzata la riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, da parte dei docenti responsabili delle attività educative e didattiche e degli insegnamenti (artt. 8 e 11).

Per quanto attiene alle modalità della valutazione, occorre fare riferimento alle disposizioni dell’articolo 177 del c.d. Testo unico sulla scuola (d. lgs. n. 297/1994), ai sensi del quale la valutazione si esprime mediante motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina, i quali sono desunti dagli elementi registrati in una scheda personale dell’alunno, che contiene le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto, sia globalmente, sia nelle singole discipline (commi 1 e 2).

 

Dunque, rispetto alla disciplina del testo unico, nella scuola primaria, il giudizio analitico – per il quale non si fa più cenno alla motivazione – è accompagnato alla valutazione numerica, mentre nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio numerico sostituisce del tutto quello analitico.

Il comma 3 specifica che per essere ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

 

Il successivo comma 4 prevede alcune modifiche ed integrazioni della normativa vigente, necessarie in relazione alle innovazioni introdotte.

Una prima riguarda la già menzionata abrogazione dell’articolo 13, co. 3, del d.lgs. n. 226/2005, relativo alla valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria superiore di secondo grado. Tale abrogazione è correlata alla reintroduzione del c.d. voto in condotta, disposta dall’articolo 2 del decreto in esame (v. supra).

Le altre disposizioni contenute nel comma 4 concernono modifiche al citato articolo 177 del t.u. delle disposizioni in materia di istruzione. In particolare:

 

Ø      la lettera a) abroga i commi 2, 5, 6, e 7;

Tali disposizioni prevedono la valutazione espressa in giudizi sia in corso d’anno (comma 2), sia in sede di scrutinio finale (commi 5-7).

 

Ø      la lettera b) specifica, al comma 3, che anche la valutazione degli alunni handicappati è “espressa in decimi”;

Il comma 3 dell’art. 177 riguarda, infatti, la valutazione degli alunni handicappati, alla quale si applicano le disposizioni peculiari contenute nell’articolo 318 del t.u.

 

Ø      la lettera c) sostituisce, al comma 4, l’espressione “giudizi analitici” con l’espressione “voti conseguiti”;

Il comma 4 dell’art. 177 dispone che i docenti riferiscano ai genitori degli alunni circa gli esiti della valutazione (ora consistenti nei voti conseguiti e nel livello globale di maturazione raggiunto).

 

Ø      la lettera d) sospende l’applicazione dei commi 1 e 8, riguardanti la scheda personale dell’alunno, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5 dell’articolo in esame (v. infra);

Ai sensi del comma 1, il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e tenere aggiornata la scheda personale dell’alunno. I modelli della scheda personale, degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la valutazione sono approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (comma 8).

 

Ø      la lettera e) dichiara abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

 

La clausola abrogativa innominata contenuta alla lettera e) ripete il principio generale di cui all’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in base al quale le leggi sono abrogate per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Si valuti, dunque, l’opportunità di eliminare la lettera citata.

 

Più in generale, con riferimento all’articolo 177 del t.u. occorre ricordare che, in precedenza, l’articolo 19 del d.lgs. n. 59/2004 ha previsto che le disposizioni di tale articolo si continuassero ad applicare alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento e si ritenessero abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle medesime sezioni e classi.

Si consideri, inoltre, che la riforma del primo ciclo, avviata dall’anno scolastico 2004-2005, è ormai entrata a regime[15].

 

Pertanto, sembrerebbe che le disposizioni dell’articolo 177 del t.u. delle disposizioni in materia di istruzione, siano abrogate già per effetto del d.lgs. n. 59/2004.

 

Da ultimo, l’articolo in esame (comma 5) demanda ad un regolamento di delegificazione[16] il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative dell’articolo stesso.

 

In relazione a tale ultima disposizione, si valuti la congruità dello strumento normativo prescelto, considerato, da un lato, che tale provvedimento dovrà procedere al coordinamento di disposizioni anche di rango primario; e dall’altro, che, generalmente, le modalità applicative sono adottate con atti normativi diversi dai regolamenti di delegificazione, quali, ad esempio, regolamenti di attuazione o di esecuzione, ovvero decreti ministeriali.

 


Articolo 4
(Insegnante unico nella scuola primaria)

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che, nei regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 64 del d.l. n. 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si preveda che le istituzioni scolastiche costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali.

 

In premessa, si ricorda che l’articolo 64 del d.l. n. 112/2008[17] individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico.

In particolare, si prevede il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l’incremento graduale, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico (fino al raggiungimento di un punto entro l’a.s. 2011-2012); nonché il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell’anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011.

La concreta indicazione e la scansione degli interventi sono demandate ad un piano programmatico, predisposto dal Governo d’intesa con la Conferenza Unificata e previo parere parlamentare (comma 3), ed a successivi regolamenti di delegificazione, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 112/2008 (comma 4). Questi ultimi, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, procederanno ad una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo, fra l’altro, alla organizzazione didattica della scuola primaria[18].

In relazione a tale aspetto, si ricorda che attualmente l’organizzazione didattica della scuola primaria è disciplinata dagli artt. 5-8 e 13 del più volte citato d.lgs. n. 59/2004. L’orario annuale è fissato in 891 ore (escluso il tempo mensa), comprensivo della quota riservata alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa (POF), tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue (escluso il tempo mensa) la cui frequenza è opzionale e gratuita.

Nel rispetto del monte ore annuale e considerato che le lezioni devono essere articolate in non meno di cinque giorni settimanali, le singole istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche[19].

Si ricorda, inoltre, che di recente, l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 147/2007 ha disposto la reintroduzione nella scuola primaria delle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali, compreso il tempo mensa) e delle classi a tempo prolungato, facendo riferimento al modello didattico anteriore al d.lgs. n. 59/2004 (art. 130, comma 2, d.lgs. n. 297/1994).

 

Con la disposizione in commento, si consente dunque di ricostituire classi con il maestro unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990.

 

 

Si ricorda, in proposito, che il superamento della tradizionale figura dell’insegnante singolo si deve alla riforma dell’ordinamento della scuola elementare approvata con la legge 5 giugno 1990, n. 148 (poi confluita nell’art. 121 del D.Lgs. n. 297/1994), che ha introdotto i moduli organizzativi del personale insegnante, costituiti da tre insegnanti per due classi (oppure, ove ciò non sia possibile, quattro insegnanti per tre classi). Parallelamente alla nuova organizzazione, è stato elevato l’orario delle attività didattiche (da 24 a 27 ore settimanali) e stabiliti i criteri per l’aggregazione della materie in ambiti disciplinari.

Nell’ambito dei moduli organizzativi, si è stabilito che gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi cui il modulo si riferisce. Peraltro, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, si prevedeva che nei primi due anni del ciclo, l'articolazione del cd. “modulo” fosse, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

Il modello organizzativo basato sui moduli permane di fatto come il modello prevalente nelle scuole, nonostante che, a seguito del riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il richiamato art. 121 del t.u. sia stato successivamente abrogato dal regolamento di cui al d.P.R. n. 275/1999[20].

 

Accanto alla reintroduzione delle classi ad insegnante unico, la disposizione in commento specifica ulteriormente che nei regolamenti si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie.

Secondo quanto specificato nelle relazioni al provvedimento, ciò significa che, nella definizione dei regolamenti, l’articolazione del tempo-scuola deve essere prevista in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma anche delle esigenze dell’utenza. In ragione della domanda delle famiglie, vi potranno pertanto essere differenti articolazioni dell’orario scolastico.

 

In relazione alla formulazione del comma 1, si segnala che la relazione illustrativa parla di “possibilità” per le istituzioni scolastiche di costituire classi a insegnante unico, mentre il testo della disposizione sembrerebbe prefigurare un obbligo.

Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di specificare, non solo nella rubrica dell’articolo, ma altresì nel testo del comma 1, che le disposizioni riguardano le istituzioni scolastiche “della scuola primaria”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede l’adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva.

Tale adeguamento si rende necessario in quanto l’orario settimanale della classi a maestri unico è superiore rispetto alle ore di lezione che ciascun docente è tenuto a svolgere secondo le vigenti previsioni della contrattazione collettiva (pari a 22 ore settimanali).

La norma individua le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall’adeguamento retributivo nella quota parte delle economie di spesa discendenti dalla realizzazione degli obiettivi della razionalizzazione prevista dal citato art. 64, d.l. n. 112/2008 e destinata al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

A tale riguardo, si ricorda che l’art. 64, comma 9, del d.l. n. 112/2008, riserva - a decorrere dal 2010 - il 30 per cento delle economie conseguite dalla riorganizzazione del servizio scolastico (come determinate dal precedente comma 6[21]) all’incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola (denominazione comprendente personale docente e ATA), costituendo a tal fine un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero.

Le somme in questione saranno iscritte in bilancio a decorrere dall’anno successivo alla realizzazione delle economie e rese disponibili con decreto del Ministro  dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse.


Articolo 5
(Adozione dei libri di testo)

L’articolo 5 del provvedimento in esame detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall’articolo 15 del d.l. n. 112/2008[22].

 

L’articolo 15 del d.l. n. 112/2008 introduce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, volte a ridurre progressivamente i costi per le famiglie[23].

In particolare, il comma 1 dell’articolo richiamato, prevede che, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, sia data preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. L’accesso a tali testi da parte degli studenti avviene gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente[24].

Il comma 2 stabilisce, quindi, che nel termine di un triennio a decorrere dall’a.s. 2008-2009 (quindi, entro l’a.s. 2010-2011), i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet e mista (ovvero, presumibilmente, cartacea e digitale). A decorrere dall’a.s. 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabile da internet o mista[25].

Il comma 3 interviene sul contenuto e sulla struttura dei libri di testo. Quanto al primo aspetto, stabilisce che essi debbano sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio. Quanto al secondo aspetto, si prevede che i libri di testo possano essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento.

Si affida, quindi, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la determinazione:

- delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

- delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

- del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.

Il comma 4, infine, stabilisce che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi recati dai commi precedenti.

 

Sempre con la dichiarata finalità di contenere il disagio economico costituito dal costo dei libri scolastici, l’articolo in esame prevede che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo l’eventualità che si rendano necessarie appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente.

 

Si ricorda che l’articolo 7 del D.lgs. n. 297/2004 affida l’adozione dei libri di testo alla competenza del collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse (nelle scuole elementari: ora, scuole primarie) o di classe (negli istituti di istruzione secondaria).

L’art. 27 della legge 448/1999[26] ha, inoltre, previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell’obbligo, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti dovevano collocare le proprie scelte. A tale previsione ha dato seguito il DM n. 547/1999, che ha fissato i criteri in questione, a decorrere dall’a.s. 2000-2001[27].

Nel prosieguo è intervenuto l’art. 1, co. 628, della l. 296/2006[28], che ha previsto un decreto del Ministro della pubblica istruzione per stabilire anche i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per gli anni successivi al secondo dell’istruzione secondaria superiore.

È, quindi, intervenuto il D.M. 22 febbraio 2008, n. 28, che ha stabilito per l’a.s. 2008-2009 il prezzo massimo complessivo delle dotazione libraria necessaria per ciascun anno di ciascuna tipologia di scuola secondaria superiore (l’importo massimo, di 370 euro, è riferito al III anno del liceo classico)[29].

 

Si prevede, inoltre, che l’adozione dei libri di testo avvenga con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze.

Da ultimo, l’articolo attribuisce al dirigente scolastico l’obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

 

 


Articolo 6
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)

La disposizione in esame attribuisce nuovamente all’esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (comma 1). La validità abilitante all’insegnamento di tale corso di studi era già stata disposta dall’art. 5, co. 3, della legge 53/2003 (c.d. “legge Moratti”) concernente la formazione iniziale dei docenti, e successivamente abrogata per effetto dell’articolo 2, comma 416, della l. n. 244/2007 (l. finanziaria per il 2008)[30].

 

In relazione alla formazione iniziale dei docenti, si ricorda che la legge 341/1990[31] (artt. 3, co. 2 e 4, co. 2), prevede un apposito corso di laurea quadriennale (in scienza della formazione) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare (ora scuole dell’infanzia e primaria), ed un titolo di specializzazione post-laurea (in esito a corsi biennali) per gli insegnanti delle scuole secondarie[32]. Con successivo decreto ministeriale 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola) sono stati determinati: i titoli di ammissione; gli obiettivi formativi; i contenuti qualificanti dei corsi di laurea e specializzazione; i crediti da destinare ad attività di formazione e tirocinio; le prove di valutazione.

Le modalità di cui alla l. n. 341/1990 erano state ridisciplinate nel corso della XIV legislatura, in attuazione della delega recata dall’articolo 5 della l. n. 53/2003 (c.d. “legge Moratti”), a cui è stata data attuazione con d.lgs. n. 227 del 2005[33].

Nell’assetto ivi previsto, la formazione iniziale dei docenti era affidata a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello, entrambi a numero programmato - istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a partire dall’anno accademico 2006-2007. L’individuazione delle classi dei corsi sopra citati, ed i criteri per la definizione del numero programmato erano demandati, rispettivamente, a uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e ad un DPCM recante programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali. La mancata attuazione degli adempimenti ora descritti, necessari per la concreta realizzazione delle procedure definite dal d.lgs. 227/2005, ha comunque determinato la perdurante applicazione delle modalità di formazione previste dalla l. n. 341/1990.

Accanto a ciò, invece, occorre ricordare che tra le norme immediatamente prescrittive contenute nella legge 53 figurava l’attribuzione all’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, nonché di titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento (art. 5, co. 3).

Successivamente, è intervenuta la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, co. 416), con la quale sono stati abrogati sia l’art. 5 della l. 53/2003, sia il d.lgs. 227/2005, rinviando ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente. Tale ultima disposizione non ha ancora trovato attuazione.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di verificare se il disposto dell’articolo 6 sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 15, lettera d)), la quale recita: “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame estende l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della l. finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

 

 


Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L’articolo 7 del provvedimento in esame, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica.

 

In proposito va ricordato che il citato comma 433 ha dettato alcune modifiche relativamente ai requisiti per la partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 368/1999[34], materia attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172[35].

Il citato decreto ministeriale disponeva che all’esame di ammissione alle scuole di specializzazione potessero partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l’esame di Stato prima della medesima scadenza.

Poiché tuttavia ogni anno vi sono tre sessioni di laurea e due sessioni per gli esami di abilitazione, mentre vi è un’unica sessione per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, gli studenti neolaureati sono costretti ad attendere un intero anno per poter partecipare all’esame di ammissione alle scuole di specializzazione.

Pertanto il comma 433 della l. finanziaria per il 2008 ha stabilito che agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione possono essere ammessi anche i laureati in medicina e chirurgia e gli studenti iscritti all’ultimo anno del relativo corso di laurea che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea.

La condizione per l’ammissione alle scuole di specializzazione delle due categorie di soggetti citate (che superino il relativo concorso) è il conseguimento della laurea e dell’abilitazione entro la data di inizio dei corsi.

Va poi ricordato che, attualmente, l’articolo 2 del citato D.M. 172 del 2006, modificato in tal senso dal D.M. 9 gennaio 2008, n. 1, dispone che «al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole».

 

La disposizione in commento limita sostanzialmente la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche. Infatti, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, la normativa dettata dal previgente comma 433 ha determinato un notevole appesantimento della procedura, “in quanto devono essere esaminate una quantità rilevante di domande, ivi comprese quelle di aspiranti che non riescono a conseguire la laurea e l’abilitazione nei tempi di scadenza previsti e non possono quindi essere ammessi ai corsi”.Peraltro, anche la relazione tecnico-finanziaria qualifica la norma in oggetto come una disposizione che, limitando di fatto il numero delle domande di accesso ai corsi suddetti, determina minori oneri amministrativi, anche se non quantificabili.

 


Articolo 8
(Norme finali)

L’articolo in esame reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria.

 




[1]    D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[2]    Si ricorda inoltre, per completezza di informazione, che a seguito dell’introduzione dell’autonomia scolastica (in particolare con riferimento al DPR 275/1999) le scuole possono già adottare tutte le forme di flessibilità didattico-organizzativa ritenute opportune (art. 4 e 5 del DPR 275/1999); inoltre, singolarmente o associate tra loro, esercitano autonomia di ricerca e sperimentazione (art. 6 del medesimo DPR); infine possono stipulare accordi di rete (aventi per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione) nonché convenzioni coinvolgenti, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato (art. 7 del DPR 275/1999).

[3]     Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di circolo o di istituto, e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il documento viene poi adottato dal consiglio di circolo o di istituto, reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

[4]    L. 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[5]    I regolamenti devono essere adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[6]    Si ricorda che il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni.

[7]    Infatti, nelle more dell’adozione dei regolamenti governativi di delegificazione, sono stati adottati, dapprima, gli assetti pedagogici didattici definiti dai quattro allegati al D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[8]    Il secondo ciclo di istruzione, nelle linee definite dalla riforma Moratti, è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore (del quale fanno parte licei, istituti tecnici e istituti professionali) e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. Poiché, però, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, l’avvio della riforma è stato rinviato all’a.s. 2009-2010, attualmente il sistema continua ad articolarsi in liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, istituti tecnici, istituti professionali, istituti d’arte.

[9]    D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[10]   Per quanto concerne i percorsi di istruzione e formazione professionale, l’articolo 20 del d. lgs. n. 226 richiede alle regioni di garantire che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti.

[11]   D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, il quale è stato da ultimo significativamente modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, che, in particolare, ha introdotto le sanzioni per grave comportamento.

[12]   L. 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (articolo 1), che ha novellato la l. 10 dicembre 1997, n. 425, Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

[13]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del «sei».

[14]   D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

[15]   L’avvio della riforma del primo ciclo è avvenuto contemporaneamente per tutte le classi delle scuola primaria e per la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado a partire dall’anno scolastico 2004-2005; dall'anno scolastico 2005-2006, è stata avviata la seconda classe del predetto biennio e con l’anno scolastico 2006-2007 è entrato a regime il nuovo ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

[16]  Ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[17]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

[18]   Gli altri ambiti di intervento dei regolamenti riguardano le classi di concorso del personale docente; i curricoli dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la revisione dei piani di studio e degli orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; i criteri di formazione delle classi; i parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA; l’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; i criteri, i tempi e le modalità per l’azione di ridimensionamento della rete scolastica; misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici.

[19]   Nell’organizzazione dell’orario settimanale i criteri della programmazione delle attività devono rispettare una equilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative. Si v. art. 5, co. 3, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e anche art. 7, co. 8 e 9, d.lgs. n. 59/2004.

[20]   L’abrogazione è conseguente al fatto che lo stesso regolamento ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa, ossia la possibilità di adottare, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio.

[21]   Il comma 6 del richiamato articolo 64 del d.l. n. 112/2008 quantifica le economie di spesa prevedendo che l’adozione delle misure di riorganizzazione del servizio scolastico determini risparmi lordi non inferiori a quelli sotto indicati.

      Anno 2009: 456 milioni di euro

      anno 2010 : 1.650 milioni di euro;

      anno 2011: 2.538 milioni di euro;

      a decorrere dall’anno 2012: 3.188 milioni di euro.

[22]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

[23]    Si segnala che in data 18 giugno 2008 è stata raggiunta fra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Associazione italiana editori un’intesa su e-book, prezzi dei libri e agevolazioni economiche per i meno abbienti.

[24]   Tale ultima condizione si riferisce, presumibilmente, alla disciplina sulla gratuità dei libri di testo.

[25]   L’ultimo periodo del comma 2 fa salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

[26]   L. 23 dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000).

[27]   Per l’a.s. 2007-2008, il Decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 45 del 22 maggio 2007, ha stabilito un tetto massimo di 280 euro per la prima media, di 108 euro per la seconda media e di 124 euro per la terza media.

[28]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[29]   L’art. 3 del DM stabilisce che eventuali incrementi degli importi indicati sono consentiti, entro il limite massimo del 10%, negli indirizzi di studio in cui sono presenti indirizzi sperimentali. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici devono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio di istituto.

[30]   L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[31]    L.19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

[32]   Per completezza di informazione, si segnala che l’articolo 64, co. 4-ter, del d.l. n. 112/2008 (con il quale è stata approvata la manovra economica per il 2009) ha sospeso le procedure per l’accesso alle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario, per l’anno accademico 2008-2009 e comunque fino a quando non saranno perfezionate la revisione delle classi di concorso dei docenti, nonché dei criteri di determinazione degli organici del personale docente ed ATA, sulla base dei regolamenti previsti dal medesimo articolo.

[33]   D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[34]   D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.

[35]   Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.