Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura (articoli 1-63-bis) - Parte I
Riferimenti:
AC N. 1386-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 15    Progressivo: 7
Data: 03/10/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 133 DEL 06-AGO-08   AS N. 949/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Schede di lettura

(articoli 1-63-bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 15/7

Parte I

 

3 ottobre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti schede di lettura sono aggiornate alla data del 30 settembre 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08112f1.doc

 


I N D I C E

 

Tavola di raffronto della numerazione assunta dagli articoli del D.L. n. 112/2008 nel corso dell’esame parlamentare e nel testo definitivo come convertito dalla legge n. 133/2008  1

Schede di lettura (articoli 1-63-bis)

§      Articolo 1 (Finalità e ambito di intervento)11

§      Articolo 2 (Banda larga)15

§      Articolo 3 (Start up)20

§      Articolo 4 (Strumenti innovativi di investimento)22

§      Articolo 5 (Sorveglianza dei prezzi)25

§      Articolo 6 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)29

§      Articolo 6-bis (Distretti produttivi e reti di imprese)33

§      Articolo 6-ter (Banca del Mezzogiorno)40

§      Articolo 6-quater (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)44

§      Articolo 6-quinquies (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)46

§      Articolo 6-sexies (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria)50

§      Articolo 7 (Strategia energetica nazionale)53

§      Articolo 8 (Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi)57

§      Articolo 9 (Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi)61

§      Articolo 10 (Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni)64

§      Articolo 11 (Piano Casa)67

§      Articolo 12 (Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)80

§      Articolo 13 (Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)85

§      Articolo 14 (Expo Milano 2015)90

§      Articolo 14-bis (Infrastrutture militari)92

§      Articolo 15 (Costo dei libri scolastici)96

§      Articolo 16 (Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)102

§      Articolo 17 (Progetti di ricerca di eccellenza)111

§      Articolo 18 (Reclutamento del personale delle società pubbliche)114

§      Articolo 19 (Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro)117

§      Articolo 20 (Disposizioni in materia contributiva)126

§      Articolo 21 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)136

§      Articolo 22 (Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)142

§      Articolo 23 (Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)146

§      Articolo 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)154

§      Articolo 24 (Taglia-leggi)168

§      Articolo 25 (Taglia-oneri amministrativi)173

§      Articolo 26 (Taglia-enti)182

§      Articolo 27 (Taglia-carta)190

§      Articolo 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)193

§      Articolo 29 (Trattamento dei dati personali)198

§      Articolo 30 (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)202

§      Articolo 31 (Durata e rinnovo della carta d'identità)205

§      Articolo 32, commi 1-2 (Limitazioni all’uso del contante)212

§      Articolo 32, comma 3 (Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi)214

§      Articolo 33, commi 1-2 (Applicabilità degli studi di settore)215

§      Articolo 33, comma 3 (Elenchi clienti e fornitori)217

§      Articolo 34 Soppresso. 219

§      Articolo 35 (Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici)220

§      Articolo 36 (Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie)224

§      Articolo 37, comma 1 (Certificazioni e prestazioni sanitarie)228

§      Articolo 37, comma 2 (Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998)229

§      Articolo 38 (Impresa in un giorno)232

 

§      Articolo 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)242

§      Articolo 40 (Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali)254

§      Articolo 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)261

§      Articolo 42 (Accesso agli elenchi dei contribuenti)269

§      Articolo 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)274

§      Articolo 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria)282

§      Articolo 45 (Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica)287

§      Articolo 46 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)293

§      Articolo 46-bis (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)307

§      Articolo 47 (Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)309

§      Articolo 48 (Risparmio energetico)315

§      Articolo 49 (Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)317

§      Articolo 50 (Cancellazione della causa dal ruolo)323

§      Articolo 51 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica)325

§      Articolo 52 (Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia)328

§      Articolo 53 (Razionalizzazione del processo del lavoro)331

§      Articolo 54 (Accelerazione del processo amministrativo)333

§      Articolo 55 (Accelerazione del contenzioso tributario)336

§      Articolo 56 (Disposizioni transitorie)338

§      Articolo 57 (Servizi di Cabotaggio)339

§      Articolo 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali)344

§      Articolo 59 (Finmeccanica S.p.a.)348

§      Articolo 60, commi 1-6, 8-10, 13-15 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)352

§      Articolo 60, comma 7 (Copertura delle leggi di spesa)366

§      Articolo 60, comma 11 (Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo)370

§      Articolo 60, comma 12 (Riduzioni di spesa – Industrie difesa)372

§      Articolo 61, commi 1-7, 11-13, 15, 17 (Ulteriori misure di riduzione della spesa)373

§      Articolo 61, comma 8 (Riduzione dei compensi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)380

§      Articolo 61, comma 9 (Destinazione del 50 per cento dei compensi per attività arbitrali e collaudi)381

§      Articolo 61, comma 10 (Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali)383

§      Articolo 61, comma 14 (Riduzione dei compensi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)386

§      Articolo 61, comma 16 (Riduzione di oneri di organismi politici e di apparati amministrativi regionali)387

§      Articolo 61, comma 18 (Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell’ordine pubblico)391

§      Articolo 61, commi 19-21 (Abolizione del ticket sull’assistenza specialistica)394

§      Articolo 61, comma 22 (Assunzioni in deroga per le Forze di polizia)396

§      Articolo 61, commi 23-24 (Gestione delle somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati)397

§      Articolo 61, comma 25 (Abrogazione del Fondo per la legalità)401

§      Articolo 61, comma 26 (Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni anticontrabbando)402

§      Articolo 61, comma 27 (Utilizzo dei conti bancari “dormienti” per il finanziamento della carta acquisti)403

§      Articolo 62 (Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)405

§      Articolo 63, comma 1 (Partecipazioni alle missioni internazionali di pace)409

§      Articolo 63, comma 2 (Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici)411

§      Articolo 63, comma 3 (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)413

§      Articolo 63, comma 4 (Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato S.p.a.)415

§      Articolo 63, comma 5 (Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti)416

§      Articolo 63, comma 6 (Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l’occupazione)418

§      Articolo 63, comma 7 (Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali)419

§      Articolo 63, comma 8 (Istituzione del Fondo per il finanziamento di misure di proroga di agevolazioni fiscali)420

§      Articolo 63, commi 9 – 9-bis (Stanziamenti a favore del CONI e del Comitato Italiano Paraolimpico)421

§      Articolo 63, comma 10 (Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica)423

§      Articolo 63, comma 11 Soppresso. 425

§      Articolo 63, commi 12-13 (Istituzione del Fondo per il trasporto pubblico locale)426

§      Articolo 63, comma 13-bis (Produzioni ed allevamenti di particolare rilievo ambientale)429

§      Articolo 63, comma 13-ter (Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale)430

§      Articolo 63-bis (Cinque per mille)434


Tavola di raffronto della numerazione assunta
dagli articoli del D.L. n. 112/2008 nel corso dell’esame parlamentare e nel testo definitivo come convertito dalla legge n. 133/2008

 


Titolo

A.C.
1386

A.C.
1386-A

A.S.
949

Legge
133/2008

Finalità ed ambito di intervento

1

1

1

1

Banda larga

2

2

2

2

Start up

3

3

3

3

Strumenti innovativi di investimento

4

4

4

4

Sorveglianza dei prezzi

5

5

5

5

Sostegno all’internazionalizzazione alle imprese

6

6

6

6

Distretti produttivi e reti di imprese

 

6-quinquies

6-bis

6-bis

Banca del Mezzogiorno

 

6-sexies

6-ter

6-ter

Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate

 

6-bis

6-quater

6-quater

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

 

6-ter

6-quinquies

6-quinquies

Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria

 

6-quater

6-sexies

6-sexies

“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica

7

7

7

7

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

8

8

8

8

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi

9

9

9

9

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni

10

10

10

10

Piano casa

11

11

11

11

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

12

12

12

12

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

13

13

13

13

Expo Milano 2015

14

14

14

14

Infrastrutture militari

 

14-bis

14-bis

14-bis

Costo dei libri scolastici

15

15

15

15

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

16

16

16

16

Progetti di ricerca di eccellenza

17

17

17

17

Reclutamento del personale delle società pubbliche

18

18

18

18

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

19

19

19

19

Disposizioni in materia contributiva

20

20

20

20

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

21

21

21

21

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

22

22

22

22

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

23

23

23

23

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

 

23-bis

23-bis

23-bis

“Taglia-leggi”

24

24

24

24

“Taglia-oneri” amministrativi

25

25

25

25

“Taglia-enti”

26

26

26,
commi 1-5

26,
commi 1-5

Soppressione dell’unità di monitoraggio

 

26-bis

26,
commi 6-7

26,
commi 6-7

“Taglia-carta”

27

27

27

27

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

28

28

28

28

Trattamento dei dati personali

29

29

29

29

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

30

30

30

30

Durata e rinnovo della carta d’identità

31

31

31

31

Strumenti di pagamento

32

32

32

32

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

33

33

33

33

Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

34

Soppresso

 

 

Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

35

35

35

35

Class action

36

36

36,
comma 1

36,
comma 1

Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie

 

36-bis

36,
comma 1-bis

36,
comma 1-bis

Certificazioni e prestazioni sanitarie

37

37

37

37

Impresa in un giorno

38

38

38

38

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

39

39

39

39

Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali

40

40

40

40

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

41

41

41

41

Accesso agli elenchi dei contribuenti

42

42

42

42

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa

43

43

43

43

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

44

44

44

44

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

45

45

45

45

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

46

46

46

46

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

 

46-bis

46-bis

46-bis

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

47

47

47

47

Risparmio energetico

48

48

48

48

Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni

49

49

49

49

Cancellazione della causa dal ruolo

50

50

50

50

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

51

51

51

51

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

52

52

52

52

Razionalizzazione del processo del lavoro

53

53

53

53

Accelerazione del processo amministrativo

54

54

54

54

Accelerazione del contenzioso tributario

55

55

55

55

Disposizioni transitorie

56

56

56

56

Servizi di Cabotaggio

57

57

57

57

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

58

58

58

58

Finmeccanica S.p.a.

59

59

59

59

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

60

60

60

60

Ulteriori misure di riduzione della spesa e abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

 

60-bis

61

61

Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

61

Soppresso

 

 

Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali

62

62

62

62

Esigenze prioritarie

63

63

63

63

Cinque per mille

 

63-bis

63-bis

63-bis

Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze

 

63-ter

60,
co. 8-quater

vedi
60,
co. 8-quater

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

64

64

64

64

Forze armate

65

65

65

65

Turn over

66

66

66

66

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

67

67

67

67

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

68

68

68

68

Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali

69

69

69

69

Esclusione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

70

70

70

70

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

71

71

71

71

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

72

72

72

72

Part time

73

73

73

73

Riduzione degli assetti organizzativi

74

74

74

74

Autorità indipendenti

75

Soppresso

 

 

Patto di stabilità interno

77

77

77,
commi 1-2

77,
commi 1-2

Fondo unico regionale

 

77-bis

77, commi
da 2-bis
a 2-quater

77, commi
da 2-bis
a 2-quater

Patto di stabilità interno per gli enti locali

 

77-quater

77-bis

77-bis

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

77-ter

77-ter

77-ter

Modifiche della Tesoreria unica

 

77-quinquies

77-quater, commi 1-10

77-quater, commi 1-10

Eliminazione della rivelazione dei flussi trimestrali di cassa

 

77-sexies

77-quater, comma 11

77-quater, comma 11

Disposizioni urgenti per Roma capitale

78

78

78

78

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

79

79

79, commi
da 1 a 1-ter

79, commi
da 1 a 1-ter

Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale

 

79-bis

79,
co.1-quater

79,
co.1-quater

Revisione normativa del sistema delle tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale

 

79-ter

79,
co.1-quinquies e 1-septies

79,
co.1-quinquies e 1-septies

Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario

 

79-quater

79,
co.1-sexies

79,
co.1-sexies

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

80

80

80

80

Settori petrolifero e del gas

81

81

81

81

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari “familiari” e cooperative

82

82

82

82

Efficientamento dell’amministrazione finanziaria

83

83

83, co. 1-
co. 28-quinquies

83, co. 1-
co. 28-quinquies

Attuazione dell’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

83-novies

83,
co. 28-sexies

83,
co. 28-sexies

Coordinamento del servizio nazionale di riscossione

 

83-decies

83,
co. 28-septies

83,
co. 28-septies

Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione

 

83-bis

83, commi da 28-octies a 28-duodecies

83, commi da 28-octies a 28-duodecies

Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi

 

83-ter

83-bis, commi 1-2

83-bis, commi 1-2

Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto

 

83-quater

83-bis, commi 3-11

83-bis, commi 3-11

Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore

 

83-quinquies

83-bis, commi 12-13

83-bis, commi 12-13

Sanzioni

 

83-sexies

83-bis, commi 14-16

83-bis, commi 14-16

Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

 

83-septies

83-bis, commi 17-22

83-bis, commi 17-22

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto

 

83-octies

83-bis, commi 23-31

83-bis, commi 23-31

Copertura finanziaria

84

84

84

84

Entrata in vigore

85

85

85

85

 

 


Schede di lettura
(articoli 1-63-bis)


 

Articolo 1
(Finalità e ambito di intervento)

 


1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversi­ficazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l’anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.


 

 

L’articolo 1 ha origine dal fatto che il decreto-legge in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri contestualmente al Documento di programmazione economica e finanziaria 2009-2013. Il Governo, quindi, ha inteso in primo luogo chiarire come la necessità e l’urgenza del provvedimento in esame si fondino sull’opportunità di dare tempestiva attuazione al DPEF 2009-2013. Si è voluto inoltre esplicitare il rapporto sussistente tra il DPEF ed il decreto-legge che avvia, in modo organico e sistematico, la realizzazione della manovra finanziaria relativamente all’intero periodo considerato in sede di programmazione finanziaria.

 

Il DPEF precisa che la manovra finanziaria si articolerà in quattro provvedimenti normativi: il decreto-legge in esame, un disegno di legge per il completamento degli interventi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati dallo stesso DPEF entro il 2001, due ulteriori disegni di legge concernenti rispettivamente l’attuazione del federalismo fiscale e norme volte alla costituzione di un codice delle autonomie nonché alla realizzazione di interventi per Roma capitale.

In particolare, il comma 1 chiarisce che il provvedimento in esame reca le misure necessarie ed urgenti per attuare, a decorrere (e con effetti finanziari) dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in corso, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel DPEF per il 2009:

a)      un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5% del PIL nel 2008, al 2% del PIL nel 2009, all’1% del PIL nel 2010, fino a giungere ad un saldo positivo pari allo 0,1% del PIL nel 2011, nonché a mantenere il rapporto debito pubblico/PIL entro valori non superiori al 103,9% nel 2008, al 102,7% nel 2009, al 100,4% nel 2010 ed al 97,2%% nel 2011;

Gli obiettivi di cui alla lettera a) sono stati peraltro rivisti dal Governo con la Nota di aggiornamento al DPEF presentata il 25 settembre 2008 (si veda a riguardo il dossier predisposto dal Servizio studi e dai Servizi bilancio di Camera e Senato n. 2 del settembre 2008).Si ricorda come negli obiettivi in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico e PIL - definiti in termini identici nel DPEF - si sostanziano i c.d. parametri di Maastricht rivelanti ai fini del rispetto del Trattato e del Patto di stabilità e crescita per i Paesi dell’area euro.

b)      la crescita del PIL (che non viene quantificata) rispetto agli andamenti tendenziali per l’esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso maggiori investimenti in una serie di settori (innovazione e ricerca, sviluppo dell’attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento della pubblica amministrazione ecc.), interventi per semplificare ed accelerare le procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere d’acquisto e sul costo della vita, interventi per la semplificazione dei rapporti di lavoro volti a promuovere la crescita economica e sociale.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto legge, prevede, operando una deroga alle disposizioni generali di contabilità recanti la disciplina del contenuto della legge finanziaria (articolo 11, legge n. 468/1978), che il disegno di legge finanziaria per il 2009 possa contenere “esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), essa contiene esclusivamente norme recanti effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale, e disposizioni recanti (cd. contenuto necessario):

-        il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

-        l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

-        altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

-        norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i- quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

-        Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

Possono inoltre essere contenute nella legge finanziaria (cd. contenuto eventuale):

-        le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

-        norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

-        norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

 

Ad eccezione dell’esclusione relativa agli intereventi di carattere localistico o micro settoriale, già prevista ai sensi del citato art. 11, comma 3, lett. i-ter, della legge di contabilità generale n. 468/1978, il citato comma 1-bis vieta tout court sia la previsione di disposizioni di carattere ordinamentale - che la lettera i-bis del citato comma 3 consente qualora le stesse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi – sia le normefinalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, che il comma 17 dell'art. 2 della legge di riforma n. 208/1999 aveva invece consentito con la sola esclusione degli intereventi di carattere localistico o micro settoriale.

Le disposizioni in oggetto delineano pertanto un assetto della decisione di bilancio per molti versi analogo a quello vigente prima della legge di riforma del 1999 (legge n. 208 del 1999), la quale, raggiunto il traguardo dell’ingresso nell’Euro, dispose, tra le altre cose, un ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria, prevedendo appunto la possibilità di introdurvi norme recanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente “al sostegno o al rilancio dell’economia” e sostituendo il divieto di introdurre nuove imposte, tasse o contributi e di disporre nuove e maggiori spese (previsto dalla precedente riforma di cui alla legge n. 362 del 1988) con il più labile divieto di introdurre norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi), nonché di carattere localistico o micro settoriale.

A tale ridimensionamento del contenuto della legge finanziaria corrisponde, peraltro, una significativa valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità - prevista anch’essa in via sperimentale per il solo 2009 dall’articolo 60, comma 3, del decreto legge in esame – di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa, ad eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito.

Tale previsione, pur limitata al solo esercizio 2009 e pur soggiacendo a taluni limiti - quali il rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, il limite per la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi e il divieto di utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti – appare intesa a rafforzare il ruolo della legge di approvazione del bilancio dello Stato come strumento di programmazione della spesa statale e di manovra finanza pubblica, potendo le singole Amministrazioni allocare con un più ampio margine di discrezionalità le risorse a disposizione tra i diversi programmi di spesa di loro pertinenza.

Per un approfondimento si rinvia alla scheda dell’articolo 60 del presente dossier.


 

Articolo 2
(Banda larga)

 


1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.


 

 

L’articolo 2 introduce norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. A tal fine, il comma 1 prevede che l’installazione di reti e impianti in fibra ottica[1] sono realizzabili con la procedura della denuncia di inizio attività (DIA).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia di edilizia), sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non subordinati al permesso di costruire (di cui all’articolo 10 dello stesso D.P.R. 380), e non rientranti nella categoria dell’attività edilizia libera (di cui all’articolo 6 del D.P.R.), purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

La vigente normativa in materia di infrastrutture per la comunicazione elettronica è dettata dal decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, l’articolo 87 prevede che per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, deve essere presentata domanda all’Ente locale competente, previo accertamento - demandato all’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – circa i limiti di esposizione e i valori di attenzione. Salvo che un’amministrazione interessataabbia espresso dissenso, con conseguente convocazione di una conferenza di servizi, l’istanza si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. I lavori devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

L’articolo 88 dello stesso d.lgs. n. 259/2003 dispone che, qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali.Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la domanda si intende accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

 

Il comma 2 prevede che l’operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dalla esecuzione dell’opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza determinare ritardi nella prosecuzione dei lavori,

Con riferimento a tali fattispecie, il comma 3 fa salvo il potere di regolamentazione riconosciuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’articolo 89, comma 1, del citato d.lgs. n. 259/2003.

Tale norma prevede che, quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione previste dallo stesso decreto, l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

Il secondo periodo del comma 3 afferma inoltre la competenza della stessa Autorità in materia di emanazione del regolamento sulla installazione delle reti dorsali.

 

In ordine alle procedure connesse ai lavori di cui all’articolo in esame, il comma 4 prevede che l’operatore della comunicazione debba presentare la denuncia, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, allo sportello unico dell’amministrazione competente per territorio, corredandola con una relazione ed elaborati che attestino la conformità del progetto alla normativa vigente, e che precisino le infrastrutture civili di cui intenda avvalersi secondo quanto previsto dal comma 2.

 

Il comma 5 prevede che le infrastrutture destinate alle comunicazioni in fibra ottica siano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, di cui all’articolo 16, comma 7, del citato D.P.R. n. 380/2001.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 16 prevede, al comma 1, che il rilascio del permesso di costruire comporti la corresponsione di un contributo, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, incidenza che, ai sensi del comma 4, viene stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il comma 7 specifica che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione.

 

Il comma 6 prevede un termine massimo di efficacia di tre anni per la denuncia di inizio attività e pone a carico dell’interessato l’onere di comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

I commi 7 e 8 regolano le ipotesi in cui l’immobile interessato dall’intervento sia sottoposto a vincolo. Ove la tutela del bene appartenga all’amministrazione comunale, dispone che il termine di trenta giorni (di cui al comma 4) decorra dalla data di rilascio dell’assenso; se tale atto non sia favorevole, la denuncia resta priva di efficacia. Se la competenza circa la tutela dell’immobile appartenga a soggetto diverso dall’amministrazione comunale, e se il parere di tale ente non sia stato allegato alla denuncia di inizio attività, deve essere convocata una conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990. Il termine di trenta giorni decorre in questo caso dall’esito della conferenza; se tale esito non è favorevole, la denuncia resta priva di efficacia.

 

Si ricorda che la procedura ora illustrata ricalca quanto previsto dall’articolo 23 del citato D.P.R. n. 380/2001, il quale, nel disciplinare in via generale la procedura della denuncia di inizio attività, prevede appunto che, ove sia necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, l’ufficio comunale competente debba convocare un’apposita conferenza di servizi.

 

Il comma 9 precisa che la sussistenza del titolo che legittima l’operatore ad effettuare i lavori è provata dalla copia della denuncia, da cui risulti la data di ricevimento della stessa, e i relativi allegati.

Il comma 10 regola le ipotesi che possono dare luogo ad un diniego dell’intervento. A tal fine, si prevede che il dirigente del competente ufficio comunale, ove verifichi l’assenza delle condizioni legittimanti, ovvero l’esistenza di ragioni ostative di sicurezza, incolumità pubblica o salute, comunica all’interessato l’ordine motivato di non procedere ai lavori ed indica le modifiche necessarie per ottenere l’assenso dell’amministrazione. La denuncia di inizio attività può essere successivamente ripresentata, con le conseguenti modificazioni.

Il comma 11 dispone che l’operatore, decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, debba comunicare al comune l’inizio effettivo dei lavori.

Al termine dell’intervento, il comma 12 prevede che il progettista – o un tecnico qualificato – provveda al rilascio del certificato di collaudo, che va presentato allo sportello unico.

Il comma 13 fa rinvio, per gli aspetti non regolamentati, all’articolo 23 del D.P.R. n. 380/2001, che disciplinain via generale la procedura della DIA per le opere edilizie, e il regime sanzionatorio previsto dallo stesso D.P.R., contenuto nel Titolo IV, Capo II. E’ prevista infine l’applicabilità, se ritenuta più favorevole dal richiedente, dell’articolo 45 del citato D.P.R., il quale regola la sospensione dell’azione penale per violazioni edilizie, in pendenza di procedure di sanatoria amministrativa, e l’estinzione dei reati contravvenzionali in seguito al rilascio in sanatoria del permesso di costruire.

 

Di particolare rilievo è la previsione di cui al comma 14, il quale stabilisce che i soggetti pubblici non possano opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti e impianti per la comunicazione elettronica in fibra ottica, a meno che si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile di Stato, province o comuni, ovvero che l’attività possa arrecare turbamento al pubblico servizio. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 259/2003.

 

L’articolo 90 regola le ipotesi di procedura di esproprio per la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, o dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministero delle comunicazioni. L’articolo 91 individua specifiche limitazioni legali alla proprietà – pubblica o privata - dei beni immobili, interessati dalla realizzazione delle opere e degli impianti di cui all’articolo 90.

 

Il comma 15, infine, prevede l’applicazione degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 259/2003 - ora illustrati – anche quando le opere per la realizzazione di impianti di comunicazione in fibra ottica interessino immobili di proprietà privata.

 

 


 

Articolo 3
(Start up)

 


1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».


 

 

L’articolo 3 interviene sulla disciplina IRPEF relativa al regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e strumenti assimilati, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR.

In particolare, aggiungendo i commi 6-bis e 6-ter all’articolo 68 del TUIR, viene ampliato l’ambito di esenzione dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo nonché dagli enti e associazioni non commerciali[2].

 

L’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR, individua le tipologie di plusvalenze conseguite da persone fisiche non imprenditori le quali, se non costituiscono redditi di capitale, sono qualificate come “Redditi diversi”. Si tratta, in linea generale, delle partecipazioni qualificate[3] (lettera c)) e non qualificate (lettera c-bis)) rappresentate da:

-        azioni, comprese quelle privilegiate e con esclusione delle azioni di godimento emesse da soggetti residenti;

-        azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie;

-        quote sociali e altre forme di partecipazione al capitale o al patrimonio delle società ed enti commerciali compresi gli strumenti finanziari assimilabili alle azioni[4];

-        altri titoli partecipativi, ossia titoli o diritti attraverso i quali è possibile acquisire partecipazioni sociali (es. diritto di opzione, obbligazioni convertibili).

Ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del TUIR la plusvalenza realizzata, a decorrere dal 2009, dalla cessione di partecipazioni qualificate concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%[5] del relativo ammontare (c.d. Partecipation exemption o PEX) ed è pertanto soggetto al regime di tassazione ordinaria.

Se, invece, la plusvalenza deriva da cessioni di partecipazioni non qualificate, il regime di tassazione previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997 è rappresentato da un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi fissata in misura pari al 12,50%.

 

Il nuovo comma 6-bisdispone l’esenzione ai fini IRPEF delle plusvalenze di cui alle richiamate lettere c) e c-bis) dell’articolo 67 qualora siano presenti i seguenti requisiti:

a)      la forma giuridica della società partecipata deve essere prevista dall’articolo 5 del TUIR (società di persone e soggetti assimilati) con esclusione delle società semplici e degli enti ad esse equiparate) ovvero dall’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee);

b)      la società partecipata deve essere stata costituita da non più di sette anni;

c)      il periodo di possesso delle partecipazioni non deve essere inferiore a tre anni. Nel caso di cessione di contratti di associazione in partecipazione e contratti di partecipazione agli utili il requisito minimo dei tre anni si applica alla data di stipula dei contratti medesimi;

d)      le plusvalenze devono essere reinvestite entro due anni mediante l’acquisto di quote o partecipazioni al capitale di società che svolgono la medesima attività. Le nuove società partecipate devono essere costituite in una delle forme giuridiche previste nel punto sub a) e devono essere state costituite da non più di tre anni.

 

Il nuovo comma 6-ter introduce, con riferimento al regime agevolato del comma 6-bis, un limite massimo di importo esente.

Tale limite è pari a cinque volte l’ammontare degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente la cessione delle partecipazioni, concernenti l’acquisto o la realizzazione di beni materiali e immateriali ammortizzabili (diversi dagli immobili) nonché le spese per ricerca e sviluppo.


 

Articolo 4
(Strumenti innovativi di investimento)

 


1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l’implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.


 

 

L’articolo 4 autorizza la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all’interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali), nonché per la valorizzazione delle risorse finanziare - derivanti anche da cofinanziamenti europei ed internazionali- destinate a tale scopo.

In breve si ricorda che i fondi comuni sono dei patrimoni autonomi versati dai risparmiatori e investiti in titoli gestiti da società fiduciarie o di investimento mobiliare. I patrimoni conferiti dai risparmiatori non costituiscono il capitale di tali società, ma ne sono nettamente distinti dal punto di vista economico e giuridico.

I fondi comuni sono cosi regolamentati:

-        ogni fondo comune costituisce un patrimonio distinto a tutti gli effetti sia dal patrimonio della società che gestisce il fondo sia dal patrimonio dei singoli partecipanti, sia da ogni altro fondo amministrato dalla stessa società di gestione.

-        Il fondo non è regolato sola legge istitutiva, ma anche dal regolamento del fondo.

Oggetto dei fondi possono essere titoli azionari e obbligazionari, altri valori mobiliari, quotati e non quotati alle borse valori o altre attività finanziarie; è prevista inoltre la possibilità di investire in azioni o titoli esteri.

In Italia la materia è stata per la prima volta oggetto di un intervento legislativo con la L. 23 marzo 1983 n. 77 (disciplina dei fondi comuni) la quale si è preoccupata di dettare precise norme circa le modalità di gestione del fondo con l'evidente intenzione di impedire abusi speculativi. In seguito, con il Testo Unico della Finanza , di cui al decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 e successive modificazioni, l’intera disciplina è stata rivisitata in modo organico in linea con la continua evoluzione dei mercati finanziari.

L’articolo in esame, allo scopo di consentire lo sviluppo di investimenti in iniziative con elevato contenuto innovativo, consente la costituzione di appositi fondi di investimento a partecipazione pubblica e privata articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali.

 

La definizione delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le altre disposizioni di attuazione, viene rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nella norma non è indicare il termine ultimo per l’adozione di tale decreto attuativo.

Il comma 1-bis prevede l’adozione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che autorizzi la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa ad istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all’art. 44 del Reg. CE n. 1083/2006 sui fondi strutturali[6] e quelli per i quali il Fondo europeo per gli investimenti[7] può essere movimentato. Stabilisce, inoltre, che la partecipazione della Cassa sia definita sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e delle garanzie prestate dai soggetti beneficiari diversi dalla PA (in modo da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative, anche in via sussidiaria), nonché sulla base di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali.

Il comma 2 precisa che dalle disposizioni sopra esposte, da una parte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall’altra sia esclusa la possibilità di attivare garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche.

 


 

Articolo 5
(Sorveglianza dei prezzi)

 


1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

«199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».


 

 

L’articolo 5 ridefinisce, in un quadro di semplificazione e snellimento procedurale, le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attraverso la novella dei commi 198 e 199, art. 2, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche.

I commi 196-203 dell’articolo 2 della legge 244 del 2007 hanno introdotto una nuova disciplina in materia di sorveglianza dei prezzi praticati ai consumatori finali che affida agli “uffici prezzi” delle camere di commercio il compito di verificare le dinamiche relative alle variazioni dei prezzi al consumo (comma 196).

Tale attività di verifica può essere svolta sulla base di convenzioni non onerose, stipulate tra le camere di commercio, i comuni, gli altri enti interessati e la prefettura; le convenzioni provvederanno anche all’individuazione delle modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori delle tariffe e dei prezzi rilevati, anche in forma comparata. Ai fini dello svolgimento delle suindicate attività le camere di commercio si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente (comma 197). Alla Conferenza Unificata è riconosciuta la possibilità di disciplinare la convenzione tipo e le procedure standard, d’intesa con l’Unioncamere, l’ANCI e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’interno e dell’economia e delle finanze (comma 198).

Alla tenuta e all’elaborazione delle informazioni richieste agli “'uffici prezzi'” delle camere di commercio, all'Istat, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole e anche alla Presidenza del Consiglio (dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) per i servizi di pubblica utilità, sovrintende il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Garante è incaricato, altresì, di provvedere alla circolazione delle informazioni, anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del "Portale delle imprese”[8] gestito in rete dalle camere di commercio nell’ambito delle proprie risorse che nel testo originario del comma era destinato allo svolgimento di attività unicamente di tipo informativo e che avrebbe dovuto assumere il nome di “Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi" (comma 199).

Per il suo operato il Garante, scelto tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e nominato con DPCM con un mandato triennale[9], svolto senza compenso e mantenendo le precedenti funzioni, si avvale delle strutture del Ministero stesso (comma 200)

Il Garante riferisce al Ministro dello sviluppo economico le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi rilevate. Da parte sua il Ministro provvede – qualora si renda necessario - a formulare eventuali segnalazioni all'Antitrust e proposte normative (comma 201).

Alle informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche se nominative, non si applica la disciplina concernente la riservatezza dei dati personali[10] (comma 202).

Ai fini dell’esercizio delle nuove funzioni le camere di commercio si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente (comma 203).

 

Il comma 1 sostituisce i commi 198 e 199 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le novità introdotte dalla disposizione in esame rispetto alla normativa vigente riguardano, in particolare:

§      la soppressione della norma contenuta al comma 198, in base alla quale alla Conferenza Unificata era riconosciuta la possibilità di disciplinare, d’intesa con l’Unioncamere, l’ANCI e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’interno e dell’economia e delle finanze, la convenzione tipo tra camere di commercio, comuni, prefetture e altri enti interessati per lo svolgimento delle attività degli uffici prezzi delle camere di commercio, nonché le procedure standard di rilevazione e messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati;

§      la ridefinizione delle funzioni del garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare si prevede:

-       la verifica da parte del Garante delle segnalazioni delle Associazioni riconosciute dai consumatori, l’analisi di ulteriori segnalazioni, e la messa a disposizione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, su richiesta, dei risultati dell’attività svolta dal Garante (comma 198);

-       il possibile svolgimento di indagini conoscitive finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza, oltre che dei dati rilevati dall’ISTAT e della collaborazione dei Ministeri competenti, dell’Ismea, dell’Unioncamere e delle camere di commercio (comma 199);

-       la possibilità per il Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo (comma 199).

§      le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati dell’attività del Garante. La formulazione originaria del comma 199 prevedeva che il Garante rendesse note le informazioni, anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del “Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi”, gestito in rete dalle camere di commercio. La nuova formulazione del comma 199 prevede invece che l’attività del Garante sia resa nota al pubblico attraverso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico[11] e la tempestiva pubblicazione e aggiornamento nel sito stesso dei quadri di confronto dei prezzi dei principali beni di consumo, specie quelli alimentari ed energetici, elaborati a livello provinciale, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 2 modifica i commi 200 e 201 al fine di assicurare il coordinamento formale con le modifiche disposte dal comma 1.


 

Articolo 6
(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)

 


1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.

5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.


 

 

L’articolo 6 interviene su alcune norme concernenti il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. Più specificamente, la disposizione -motivata dalla necessità di adeguare l’ordinamento interno alla normativa comunitaria, anche al fine di evitare una possibile procedura di infrazione - opera un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), nell’ambito delle finalità e nei limiti delle risorse stabiliti dalla legislazione vigente, al fine di adeguare la politica di settore all’evoluzione recente del contesto economico e della normativa comunitaria.

Il comma 1 dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati extra UE possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo ad aiuti di importanza minore (de minimis).

La normade minimis,recentemente aggiornata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore,prevede chenon siano considerati aiuti di stato e dunque non debbano essere notificati per l’autorizzazione della Commissione Europea gli incentivi sotto i 200 mila euro, percepiti in tre anni (in precedenza il limite massimo era di 100 mila euro). Al fine di evitare abusi sono esclusi gli aiuti alle imprese in difficoltà e quelli il cui ammontare non può essere calcolato in anticipo (i cosiddetti aiuti “non trasparenti”).

A differenza della precedente disciplina, la nuova normativa sul de minimis si applica al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e a quello dei trasporti. Per quest’ultimo è però previsto un tetto di 100 mila euro e l’esclusione dei veicoli per il trasporto merci su strada.

Il comma 2 elenca le tipologie di iniziative che possono essere ammesse ai benefici de minimis:

§      le iniziative che, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare una presenza stabile nei mercati di riferimento, mirano a realizzare investimenti finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti;

§      le iniziative aventi ad oggetto studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

§      gli altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

Il comma 3 assegna al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri, il compito di definire con una o più delibere, i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l’amministrazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, di cui al successivo comma 4. Sino all’operatività delle delibere del CIPE – da adottarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore del presente decreto - restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

 

Il comma 4 autorizza – per le finalità individuate dai precedenti commi- l’impiego delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, DL n. 251/1981, osservando le medesime modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. Spetta poi al CIPE deliberare il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno. Eventuali ulteriori assegnazioni di risorse saranno stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria o, in via straordinaria, da apposite leggi di finanziamento.

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee. Il fondo era originariamente amministrato da un comitato di nomina ministeriale, successivamente soppresso dal comma 7 dell’art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, il quale ha disposto, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al suddetto DL n. 251 fosse attribuita alla SIMEST S.p.a.

Per quanto concerne le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti, è successivamente intervenuto il comma 6 dell'art. 7, della legge 31 marzo 2005, n. 56, il quale, novellando l’articolo 2, comma 3, del DL n. 251/81, ha stabilito che tali tipologie e modalità di garanzia siano determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi del citato articolo 25 del citato D.Lgs 143/98. Le condizioni per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo sono state stabilite con DM 22 settembre 1999, n. 467. Ai sensi dell’articolo 11 di tale decreto, per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto gestore.

Successivamente ilcomma 933, art. 1, della legge 296/06 (finanziaria 2007) ha novellato il DL n. 251/81 mediante l’inserimento del nuovo articolo 2-bis. La nuova disposizione prevede, in particolare, che il fondo rotativo di cui all’art. 2 possa essere garantito dall’ente gestore (Simest S.p.a.) contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazioni o un istituto di credito. Lo stesso ente gestore provvederà ad addebitare icosti di garanzia o assicurazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a valere sul citato Fondo. La disposizione in commento prevede, inoltre, che le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o di garanzia – che, peraltro, non deve comportare oneri a carico del Fondo – sia sottoposto all’approvazione da parte del Comitato di gestione del Fondo stesso

 

Il comma 5 reca una serie di abrogazioni espresse delle norme non più compatibili con la nuova disciplina. Si tratta:

§      del decreto - legge 28 maggio 1981, n. 251, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell’articolo 2 (relativi all’istituzione del Fondo e all’inserimento delle imprese alberghiere e turistiche tra le beneficiarie), e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24;

§      della legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni (ad eccezione degli articoli 4 e 6);

§       dei commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell’articolo 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni concernenticontributi e finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni.

 

Il comma 6, infine, precisa che tutti i riferimenti alle norme abrogate contenuti nel comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs 143/98 devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

 

Il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 143/1998, recante norme di razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario, opera infatti una serie di richiami ad alcune delle leggi abrogate in forma espressa dal comma 5 dell’articolo in esame, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al DL 251/81, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100 , e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sia attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.

 


 

Articolo 6-bis
(Distretti produttivi e reti di imprese)

 


1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall’articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l’innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

       «1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

       2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l’applicazione di tributi propri»;

c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

e) il comma 370 è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


L‘articolo 6-bis modifica in più parti la disciplina sui distretti produttivi introdottadall’articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), eliminando, in particolare, le disposizioni relative al consolidamento fiscale ed alla tassazione unitaria per le imprese appartenenti ai distretti produttivi, che sono sostituite da norme di semplificazione ai fini degli adempimenti IVA. Inoltre, estende la normativa sui distretti produttivi come modificata - ad eccezione di quelle concernenti i tributi dovuti agli enti locali - alle reti delle imprese (di livello nazionale), nonché alle catene di fornitura, (comma 2).

 

La definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti delle imprese è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le regioni interessate[12] (comma 1).

Lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo del sistema imprenditoriale attraverso azioni di rete in grado di rafforzare le misure organizzative delle imprese, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive appartenenti anche a regioni diverse.

Il comma 3 apporta varie modifiche alle disposizioni della legge 266/2005 disciplinanti i distretti produttivi, di seguito illustrate :

a)      si richiede la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che vengano sentite le regioni interessate, ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cui il comma 366 rinvia per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi;

b)      si dispone la sostituzione dei numeri da 1) a 15) della lettera a) dell’articolo 1, comma 368, della citata della legge 266/2005, che attualmente recano una specifica disciplina tributaria per i distretti produttivi.

Le citate disposizioni prevedono che il regime fiscale dei distretti consenta la tassazione sulla base di due diverse aggregazioni, costituite dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capitali facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria). A quest’ultima possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES).Tanto nella tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) quanto nella tassazione unitaria (applicabile sia alle imposte sul reddito, sia alle entrate locali), il distretto è individuato come unità fiscale di riferimento.

La tassazione consolidata (numeri 1 e 2) si applica alle sole imposte sul reddito e ricalca l'istituto del consolidato nazionale per la tassazione dei gruppi di imprese, le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della somma algebrica dei redditi delle società partecipanti. Viene quindi consentita, ad esempio, la compensazione intradistrettuale delle perdite fiscali. Si ricorda in particolare che, secondo il disposto del numero 1) della citata lettera a), le imprese appartenenti a distretti aventi determinate caratteristiche (a norma del comma 366 dell’articolo 1 della medesima legge) possono congiuntamente esercitare l'opzione per la “tassazione (consolidata) di distretto” ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero un modello di tassazione che configura l’estensione delle condizioni per l’applicazione dell’istituto del consolidato nazionale, previsto e disciplinato dal titolo II, capo II, sezione II (articolo da 117 a 129), del vigente testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la tassazione di gruppo delle imprese residenti. La facoltà di opzione per la tassazione di gruppo è consentita congiuntamente alle società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici o enti commerciali controllanti e a ciascuna società o ente controllato.

La tassazione unitaria (numeri da 3 a 15) individua il distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi, dei tributi e delle altre somme dovute agli enti locali, sulla base di concordato preventivo di durata almeno triennale.

Il ricorso a tale forma di concordato preventivo è comunque ammesso anche indipendentemente dall’opzione per le suddette forme di tassazione.

Nel dettaglio, con le norme proposte (ai sensi del nuovo numero 1) viene abrogatoil suddetto gruppo di disposizioni fiscali concernenti i distretti produttivi - contenute nella legge finanziaria 2006 - e sostituito con la previsione di appositesemplificazioni contabili e procedurali in favore delle imprese appartenenti ai distretti medesimi, finalizzate a razionalizzare e ridurre gli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e successive modificazioni.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ha proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto costituendo, pertanto, una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo. Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell’Unione europea.

Si osserva al riguardo che le disposizioni relative all’individuazione dei distretti produttivi tramite decreto ministeriale, ai sensi del citato articolo 1, comma 366, della legge n. 266 del 2005, non sembrano sinora avere ricevuto attuazione.

La norma demanda la disciplina delle suddette semplificazioni a un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate.

Alla luce dell’estensione disposta dal comma 2 dell’articolo in esame, tali norme di semplificazione si applicherebbero sia alle imprese facenti parti dei citati distretti, sia a quelle che opereranno entro le istituende “reti delle imprese”.

Il nuovo numero 2)reca disposizioni in materia di tributi propri delle regioni e degli enti locali, disponendo che per questi ultimi resti ferma la facoltà di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.

c)/d)         si richiede la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, viene richiesta per l’adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, rispettivamente, le modalità applicative delle disposizioni del numero 1 e 2, comma 368, lett. b) (al riguardo si rinvia al successivo quadro normativo):

 

Il comma 4 dell’articolo in commento sopprime le disposizioni del comma 3, art. 23, del D.Lgs. 112/98 – aggiunte dal comma 370 della legge 266/05 - che affidano lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale”, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

 

Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza di spesa.

 

Quadro normativo

La legge finanziaria per il 2006 (commi 366-372) è intervenuta in materia in materia di distretti produttivi che, come è noto, rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema produttivo italiano e che si configurando come sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione e dall'elevata specializzazione produttiva.

Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina recata dai commi da 367 a 372, ilcomma 366 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda a precisare le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, qualificati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, aventi le finalità, da perseguirsi "secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale”, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali" di:

-        accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento;

-        miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

La disposizione prefigura dunque la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e quelli funzionali.

I distretti territoriali, maggiormente ancorati all'esperienza maturata finora nel settore dei distretti produttivi, si caratterizzano per la comune appartenenza delle imprese che vi afferiscono ad un medesimo settore produttivo, oltre che ad uno stesso ambito territoriale. I distretti funzionali, scaturiscono da una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business; si prescinde così dalla sussistenza di legami con specifici territori, in funzione del perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o comunque connesse, ai fini dell'accesso ad opportunità presenti sul mercato che presuppongono una integrazione dell'offerta produttiva ovvero ai fini dell'ammissione a determinati regimi particolari all'uopo previsti dalla legge. L'adesione ai distretti da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca è libera

L'adesione ai distretti da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca è libera.

Il comma 368determina le disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi. Con esse viene prevista, in sintesi, la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza.

La lettera a) individua la disciplina tributaria.

Si ricorda che, come risulta anche dall’illustrazione contenuta nella relazione governativa all’originario disegno di legge (A.S. 3613), viene prevista – su base comunque opzionale – la possibilità di due diverse aggregazioni, costituite rispettivamente dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capitali facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria). A quest’ultima possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES). Tanto nella tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) quanto nella tassazione unitaria (applicabile sia alle imposte sul reddito, sia alle entrate locali) il distretto è individuato come unità fiscale di riferimento.

La lettera b) del comma 368 individua alcune disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi.

Ai fini della semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico delle imprese che aderiscono ai distretti, la norma prevede la facoltà per il distretto di svolgere talune funzioni quali l'esecuzione, in nome e per conto dell'impresa, degli adempimenti burocratici connessi con lo svolgimento dell'attività, nonché la "certificazione" dell’esattezza dell'iter procedurale seguito; si prevede, inoltre, il riconoscimento ai distretti della facoltà di stipulare negozi di diritto privato per conto delle imprese ad essi aderenti sulla base delle norme civilistiche che disciplinano il mandato

A fronte di quest’attività amministrativa svolta dal distretto, la cui rispondenza alle norme di legge è dichiarata dal distretto stesso, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono di conseguenza nei riguardi delle imprese senza esperire alcun altro controllo.

Viene altresì consentito ai distretti di accedere con apposita convenzione ai sistemi informativi e agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni, rimandando ad un successivo decreto l'individuazione delle concrete modalità applicative della disposizione.

La lettera c) individua una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti.

Si segnala che si tratta in particolare di interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito, a promuovere contenimento dei rischi e a favorire la capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto.

A tale proposito, vengono anzitutto previste forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società.

La lettera d) detta disposizioni in materia di ricerca e sviluppo, prevedendo l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, che è chiamata a concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali (numero 1). All'Agenzia è assegnato il compito di promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo provvedendo ad individuare a valorizzare e a diffondere nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali su scala sia nazionale che internazionale.

Si prevede, inoltre, la stipula, da parte dell’Agenzia di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità (numero 3).

Attraverso decreti di natura non regolamentare, la Presidenza del Consiglio dei ministri - alla cui vigilanza l’Agenzia viene sottoposta e alla quale è, altresì, rimessa l'approvazione del relativo statuto (ai sensi del numero 4) - provvede alla definizione di criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia, sentiti i Ministeri dell’istruzione, dell’economia e delle attività produttive, nonché i Ministri per lo sviluppo e la coesione territoriale e per l’innovazione e le tecnologie, se nominati.

L'applicazione delle nuove disposizioni relative ai distretti viene estesa anche:

-        ai distretti rurali ed agroalimentari, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

-        ai sistemi produttivi;

-        ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

-        ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83[13];

-        al settore della pesca[14]

Le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte “anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale”, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (comma 370).

In un primo tempo si prevedeun’applicazione in via sperimentale delle disposizioni di cui ai commi 366-372, limitatamente ad uno o più distretti che saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A questa fase sperimentale seguirà, comunque, una realizzazione progressiva dell’applicazione delle disposizioni in oggetto.

Infine, per l’attuazione dei commi 366-371 viene fissato un limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006(comma 372).

La legge finanziaria per il 2007, attraverso la novella della legge n. 266/05, ha introdotto disposizioni relative al cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi.

La novella alla legge finanziaria per il 2006 è volta, in attesa dell’adozione del decreto di individuazione dei distretti produttivi, a prevedere la possibilità di riconoscere un contributo statale a progetti regionali riguardanti tali distretti, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

I commi 889-891 recano disposizioni relative al cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi.

Novellando la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) mediante l’aggiunta dei commi 371-bis e 371-ter, tali disposizioni prevedono - in attesa dell’adozione del decreto di individuazione dei distretti produttivi - la possibilità di riconoscere una agevolazione a progetti regionali riguardanti tali distretti, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. I progetti regionali ammessi al beneficio, i relativi oneri ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale (come precisato in aggiunta nel testo approvato dal Senato), saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 6-ter
(Banca del Mezzogiorno)

 


1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d’Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d’Italia;

b) le modalità di composizione dell’azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all’azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All’onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 6-ter prevede la costituzione della società per azioni “Banca del Mezzogiorno”, con lo scopo di assicurare la presenza nelle regioni del Mezzogiorno di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, viene nominato il Comitato promotore.

Il decreto dovrà fissare, altresì, i criteri per la redazione dello Statuto, le modalità di composizione dell’azionariato (in maggioranza privato e aperto all’azionariato popolare diffuso), per l’acquisizione di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari, le modalità di accesso a fondi e finanziamenti internazionali.

La Banca dovrà avere sede in una regione del Mezzogiorno.

 

Ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 del medesimo testo unico e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 dello stesso; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati nell'articolo 26 del citato testo unico; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Le “Istruzioni di vigilanza per le banche”, emanate dalla Banca d’Italia (Titolo I, cap. 1, pag. 6), specificano, fra l’altro, che nel programma iniziale debbano essere indicati i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere, l’indicazione delle aree economiche e territoriali di intervento, della tipologia della clientela sia nell’attività di raccolta (mercato al dettaglio, mercato all’ingrosso, altro) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, altro), della struttura tecnica, organizzativa e gestionale.

La presentazione di tale programma consente alla Banca d’Italia di conoscere i progetti industriali e finanziari che la costituenda banca si ripromette di realizzare, anche in relazione al mercato di riferimento (v. così R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2001, pag. 298).

 

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale. Tale importo dovrà essere restituito allo Stato entro 5 anni dall’inizio dell’operatività della Banca, a seguito della cessione alla Banca delle azioni ad esso intestate, salvo una.

Si ricorda che la costituzione della "Banca del Mezzogiorno" era già stata prevista dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005: art. 1, commi 376-378), al cui capitale avrebbe partecipato lo Stato, quale soggetto fondatore.

La "Banca del Mezzogiorno" sarebbe stata organizzata in forma di società per azioni e avrebbe avuto l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Sud d'Italia.

Come si legge nella relazione governativa al disegno di legge finanziaria (XIV legislatura - A.S. 3613), la disposizione era diretta a creare una banca radicata nel territorio meridionale, espressione della classe imprenditoriale locale, che sia in grado di praticare "una politica selettiva del credito volta a incoraggiare le imprese meritevoli facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso".

La legge finanziaria per il 2006 disponeva che con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, si procedeva all’istituzione del Comitato promotore, cui veniva affidato il compito di dare attuazione alle disposizioni in oggetto. A tal fine è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 marzo 2006 (non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Veniva rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l'individuazione degli elementi caratterizzanti la Banca. Si disponeva, comunque, che la futura disciplina avrebbe dovuto essere coerente con la normativa comunitaria in materia, nonché con le disposizioni del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB).

Venivano, infine, elencate le caratteristiche della futura Banca del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda lo statuto della Banca, questo si sarebbe dovuto ispirare ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari.

Per quanto concerne il capitale della Banca, si prevedeva che:

-        i soci fondatori sarebbero stati prevalentemente soggetti pubblici, e specificamente lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio. A questi si sarebbero aggiunti altri enti e organismi;

-        nonostante la natura pubblica dei principali soci fondatori, il capitale sarebbe stato in maggioranza privato. Il capitale, inoltre, sarebbe stato aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso;

-        fosse riservato un privilegio patrimoniale in favore dei vecchi soci dei banchi meridionali.

La Banca avrebbe dovuto inoltre provvedere all’acquisizione di marchi e denominazioni di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari. L'acquisizione, da realizzarsi ricorrendo a offerte pubbliche (che si prescrive debbano essere “trasparenti”), dovrà essere effettuata entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca.

Veniva poi prefigurato un ruolo per la Banca del Mezzogiorno nelle politiche di sviluppo delle aree sottoutilizzate.

In particolare, si prevedeva che la Banca potesse accedere, secondo le modalità dettate dall’emanando decreto ministeriale, ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate prestate da organismi sopranazionali.

Veniva infine autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della banca da parte dello Stato quale socio fondatore[15].

 


 

Articolo 6-quater
(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)

 


1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.


 

 

L’articolo 6-quater dispone la revoca, su indicazione dei Ministri competenti delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali relativamente al periodo 2000-2006, che alla data del 31 maggio 2008 non risultano ancora impegnate ovvero programmate nell’ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale termine.

Sono escluse dalla revoca le assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

 

L’intesa istituzionale di programma è costituita dall'accordo con il quale l’amministrazione centrale e le amministrazioni regionali (o province autonome) con cui tali soggetti si impegnano a collaborare, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti.

Le Intese, istituite con legge n. 662/1996, rappresentano uno strumento di programmazione degli investimenti pubblici che, attraverso una stretta collaborazione tra Governo centrale e regioni (o province autonome), mira a coordinare le molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati.

L’intesa istituzionale di programma prevede, per ciascun settore d’intervento, la stipula di un Accordo di Programma Quadro, rimandando a quest’ultimo la definizione puntuale delle opere e dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti.

L’istituto dell’accordo di programma quadro si configura, pertanto, come lo strumento di attuazione dell’intesa istituzionale di programma.

 

La relazione illustrativa dell’emendamento che ha introdotto l’articolo 6-quater stima in circa 700 milioni di euro l’ammontare delle risorse recuperate.

Tali risorse potranno conseguentemente essere concentrate su interventi di rilevanza strategica nazionale.

L’ultimo periodo del comma 1 fa salvo il principio di ripartizione delle risorse nella misura dell’85% alle regioni del Mezzogiorno e del 15% a quelle del Centro-Nord.

 

La concentrazione delle risorse non utilizzate rappresenta, inoltre, norma di principio da applicare alle regioni e alle province autonome, per le risorse loro assegnate nell'ambito della programmazione 2000-2006: pertanto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvederà a definire i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.

 

Nel caso in cui le risorse oggetto di revoca siano già state trasferite ai soggetti assegnatari, sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).


 

Articolo 6-quinquies
(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale)

 


1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l’85% degli stanziamenti nazionali per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 6-quinquies istituisce, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche).

Nel Fondo confluiscono le risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) previste per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013[16] in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal CIPE con delibera n. 166 del 2007.

Sono escluse le risorse che alla data del 31 maggio 2008 sono già state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”.

 

Con la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 il CIPE ha ripartito l’ammontare complessivo delle risorse FAS, per il periodo 2007-2013, pari 63.273 milioni di euro tra le due macroaree del Mezzogiorno e del Centro Nord, secondo il tradizionale criterio dell’85-15 per cento e per ciascuna area ha proceduto:

-        all’accantonamento di una quota di risorse per la riprogrammazione di metà periodo, da ripartire entro il primo semestre del 2011, nonché per finanziare progetti strategici speciali, meccanismi premiali e incentivanti;

-       all’individuazione delle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico e alla ulteriore ripartizione delle stesse tra programmi nazionali, regionali e interregionali (questi ultimi relativi al solo Mezzogiorno).


 

 

Programmazione FAS 2007- 2013 – Mezzogiorno
(in milioni di euro)

 

A

Totale risorse disponibili Mezzogiorno

53.782,050

B

Accantonamento per particolari destinazioni e riserva di programmazione

16.134,615

B1

Progetto "obiettivi di servizio"

3.012,000

B2

Fondo premiale per progetti innovativi e di qualità

1.500,000

B3

Destinazione a Progetti strategici speciali

3.699,269

B31

Progetto Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno

1.500,000

B32

Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati

2.149,269

B33

Progetto straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a rischio

50,000

B4

Riserva di programmazione

7.923,346

C

Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013

37.647,435

C1

Programmi di interesse strategico nazionale

17.817,981

C2

Programmi di interesse strategico regionale

18.069,164

C3

Programmi interregionali