Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Adeguamento delle strutture di Governo - D.L. 85/2008 - A.C. 1250 - Normativa di riferimento e Iter al Senato (A.S. 585)
Riferimenti:
AC N. 1250/XVI   DL N. 85 DEL 16-MAG-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 12    Progressivo: 1
Data: 16/06/2008
Descrittori:
GOVERNO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 585/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Adeguamento delle strutture di Governo

D.L. 85/2008 - A.C. 1250

Normativa di riferimento
e Iter al Senato (A.S. 585)

 

 

 

 

n. 12/1

 

 

16 giugno 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: D08085_1.doc

 

 


INDICE

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87 e 95)3

§      R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (art. 98)5

§      Legge 13 aprile 1988, n. 117. Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (art. 10)6

§      Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (art. 3)8

§      D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565. Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389  19

§      Legge 8 luglio 1998, n. 230. Nuove norme in materia di obiezione di coscienza  23

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 4, 46)39

§      Legge 6 marzo 2001, n. 64. Istituzione del servizio civile nazionale  43

§      D.L. 12 giugno 2001, n. 217, conv. con mod., Legge 3 agosto 2001, n. 317. Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (art. 13)52

§      D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77. Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64  54

§      Legge 28 novembre 2005, n. 246. Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 14)66

§      Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 556)71

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, conv., con mod., Legge 9 marzo 2006, n. 80. Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (art. 1)72

§      D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 (artt. 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55)76

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1)90

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 1250 e 1259)103

§      D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, conv., con mod., Legge 23 febbraio 2007, n. 15. Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (art. 5)105

§      D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103. Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (artt. 1, 2, 3)106

§      Legge 3 agosto 2007, n. 124. Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (artt. 3, 29)111

§      Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 1, co. 376 e 377)113

§      Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (art. 1, co. 72, 73, 74)114

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 585, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  121

Esame in sede referente

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 27 maggio 2008  137

Seduta del 4 giugno 2008  139

Esame in sede consultiva

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 27 maggio 2008  149

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 4 giugno 2008  153

-       7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 27 maggio 2008  159

Seduta del 28 maggio 2008  161

-       8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 28 maggio 2008  169

Seduta del 4 giugno 2008  171

-       9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Seduta del 28 maggio 2008  175

-       10a Commissione (Industria, commercio, turismo)

Seduta del 28 maggio 2008  181

-       11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 4 giugno 2008  185

-       12a Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 28 maggio 2008  189

Discussione in Assemblea

Seduta del 4 giugno 2008  197

Seduta del 5 giugno 2008  215

 

 


Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica
(artt. 77, 87 e 95)

 

 

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).

 

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(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

 

 

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

 

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

 

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 

 

 

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

 

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [Cost. 89].

 

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

 

 


 

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
(art. 98)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1934, n. 179.

(2)  Emanato in virtù degli artt. 32 e 35, L. 3 aprile 1933, n. 255, che recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. I limiti originari di somma comunque indicati nel presente decreto, già aumentati prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 149829-2-11-D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 gennaio 1997, n. 7;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 25 maggio 1998, n. 244; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638.

(omissis)

Art. 98

(art. 50, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800)

Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del presente testo unico.

(omissis)


 

Legge 13 aprile 1988, n. 117.
Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati
(art. 10)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1988, n. 88.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero delle finanze: Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E.

(omissis)

Art. 10

Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza.

 

2. Il consiglio di presidenza è composto:

 

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

 

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

 

c) dal presidente aggiunto dalla Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano (7).

 

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale (8);

 

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

 

2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico (9).

 

3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

 

4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

 

5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

 

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

 

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

 

8. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

 

9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

 

10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186 (10).

 

 

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(7)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52), a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

(8)  Vedi, anche, l'art. 18, comma 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52), a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

(10)  Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 25 luglio 2005, n. 150.

(omissis)

 


 

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
(art. 3)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 aprile 1996, n. 89; Circ. 23 gennaio 1997, n. 13;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98; Circ. 21 gennaio 2000, n. 6/2000;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 20 dicembre 2000, n. 40;

- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 giugno 1998, n. 1070/M/22(1)/GAB;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 1 febbraio 1996, n. 43; Circ. 14 febbraio 1996, n. 73; Circ. 15 febbraio 1996, n. 76; Circ. 22 febbraio 1996, n. 85; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 21 marzo 1996, n. 114; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 13 maggio 1996, n. 186; Circ. 15 maggio 1996, n. 187; Circ. 15 maggio 1996, n. 187; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 1 luglio 1996, n. 306; Circ. 15 luglio 1996, n. 348; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 5 novembre 1996, n. 683; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 24 dicembre 1996, n. 766; Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 9 giugno 1997, n. 358; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 24 luglio 1997, n. 450; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 28 ottobre 1997, n. 662; Circ. 11 dicembre 1997, n. 790; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 25 maggio 1998, n. 244; Circ. 10 luglio 1998, n. 305; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 2 dicembre 1998, n. 468; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 9 gennaio 1997, n. 7; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 29 aprile 1997, n. 7; Circ. 18 gennaio 1999, n. 1/99;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 marzo 1996, n. 132;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 1 luglio 1997, n. 50.

(omissis)

Art. 3

Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

 

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

 

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

 

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

 

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

 

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ] (16);

 

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

 

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato (17);

 

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

 

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

 

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo (18).

 

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742] (19) (20).

 

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro (21).

 

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico (22) (23).

 

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma (24).

 

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate (25) (26).

 

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni (27).

 

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 . Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (28).

 

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni (29).

 

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti (30).

 

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti (31).

 

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

 

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

 

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

 

 

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(16)  Lettera abrogata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(17)  Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(19)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(20)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(22)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 473 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed infine dal comma 65 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, la deliberazione Corte dei conti 13 giugno 1997, sull'organizzazione di collegi regionali di controllo.

(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(25)  Comma così modificato dal comma 172 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dal comma 60 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(26)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(28)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(29)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(30)  L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

(31)  L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

(omissis)


 

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389

 

 

(1) (2) (3)

------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.

(2)  Vedi, anche, il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera c) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 dicembre 2001, n. 223; Msg. 7 giugno 2002, n. 26.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la legge 5 marzo 1963, n. 389;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Istituzioni del fondo e soggetti interessati.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, la gestione «Mutualità pensioni» di cui al comma primo assume la denominazione di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di seguito denominato «Fondo». Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 , utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

 

3. L'iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

 

4. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo (4).

 

 

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(4)  Per la deducibilità dei contributi versati al fondo di cui al presente articolo, vedi l'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

 

 

Art. 2

Contribuzione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili (5).

 

2. [Le classi di contribuzione, determinate entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere modificate, con le stesse modalità, su proposta del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 5] (6).

 

3. In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65° anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.

 

4. Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.

 

5. [Ai contributi versati al Fondo si applica la disciplina di cui all'art. 13-bis, commi 1, lettera f), e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917] (7).

 

 

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(5)  Comma così sostituito dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(6)  Comma abrogato dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(7)  Comma soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

 

 

Art. 3

Prestazioni.

1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:

 

a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57° anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione;

 

b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

 

Art. 4

Calcolo del trattamento pensionistico.

1. L'importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , salvo quanto disposto al comma secondo.

 

2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificatamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica (8).

 

3. L'importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore.

 

 

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(8)  Comma così sostituito dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144. Per la determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui al presente comma vedi il D.M. 14 marzo 2001.

 

 

Art. 5

Comitato amministratore.

1. Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

 

2. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:

 

a) predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;

 

b) delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

 

c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

 

e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

 

f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

 

3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

 


 

Legge 8 luglio 1998, n. 230.
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.

(2)  Con L. 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale. Vedi, anche, l'art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 16 luglio 2004, n. 25000/3037-200401414;

- Ministero della difesa: Circ. 16 maggio 2002, n. LEV.1/1047;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 ottobre 1999, n. 18;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 luglio 2002, n. 15314/III/1.

 

 

Art. 1

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Princìpi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

 

 

Art. 2

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

 

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza (4) ;

 

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

 

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

 

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

 

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(4) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 1.

 

 

Art. 3

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

 

 

Art. 4

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

 

3. [Fino al 31 dicembre 1999] gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge (5).

 

 

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(5)  Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 12, L. 6 marzo 2001, n. 64.

 

 

Art. 5

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

 

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

 

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

 

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

 

 

Art. 6

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefìci volti a compensare la condizione militare.

 

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

 

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

 

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

 

 

Art. 7

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

 

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

 

 

Art. 8

1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

 

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

 

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);

 

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

 

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;

 

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio (6);

 

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

 

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);

 

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

 

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

 

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza (7);

 

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

 

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti (8).

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

 

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

 

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (9).

 

 

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(6)  Il programma di verifiche previsto dalla presente lettera è stato definito, per l'anno 2001, con D.P.C.M. 28 maggio 2001; per l'anno 2002, con D.P.C.M. 19 aprile 2002; per l'anno 2003, con D.P.C.M. 7 febbraio 2003; per l'anno 2004, con D.P.C.M. 19 aprile 2004; per l'anno 2005, con D.P.C.M. 24 febbraio 2005.

(7)  Con D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453 è stato emanato il regolamento generale di disciplina di cui alla presente lettera.

(8)  Per il regolamento, vedi il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352. Per la riduzione dei termini relativi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324.

(9)  Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

Art. 9

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.

 

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

 

2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

 

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

 

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

 

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997 (10).

 

2-ter. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio (11).

 

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (12).

 

2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti (13).

 

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

 

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

 

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

 

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

 

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

 

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

 

9. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

 

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

 

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

 

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

 

 

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(10)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(11)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 giugno 2000, il D.P.C.M. 9 febbraio 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 11 febbraio 2003, modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2003, e il D.P.C.M. 4 febbraio 2004.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 10

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

 

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio (14).

 

3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte (15).

 

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

 

 

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(14) Vedi, anche, gli articoli 2, 4 e 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84.

(15)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 

 

Art. 11

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) assenza di scopo di lucro;

 

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

 

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

 

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

 

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

 

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

 

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

 

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

 

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

 

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

 

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

 

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

Art. 12

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

 

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

 

 

Art. 13

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 , sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

 

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

 

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

 

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

 

 

Art. 14

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare (16).

 

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare (17).

 

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

 

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva (18).

 

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

 

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

 

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

 

 

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(16)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001, n. 34 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 luglio 2000, n. 271 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n. 223 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, sollevate dal Tribunale militare di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 513 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Cost.

 

 

Art. 15

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

 

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter (19).

 

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

 

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma (20).

 

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

 

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter (21).

 

7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216 (22).

 

 

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(19) Comma così modificato dall'art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 3-7 marzo 2006, n. 141 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130.

(22) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130.

 

 

Art. 16

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

 

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

 

3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

 

 

Art. 17

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

 

a) la diffida per iscritto;

 

b) la multa in detrazione della paga;

 

c) la sospensione di permessi e licenze;

 

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

 

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

 

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

 

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

 

 

Art. 18

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

 

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

 

 

Art. 19

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

 

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

 

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

 

Art. 20

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

 

 

Art. 21

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

Art. 22

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

 

 

Art. 23

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 2, 4, 46)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.

(omissis)

Art. 2

Ministeri.

«1. I Ministeri sono i seguenti:

 

1) Ministero degli affari esteri;

 

2) Ministero dell'interno;

 

3) Ministero della giustizia;

 

4) Ministero della difesa;

 

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

 

6) Ministero dello sviluppo economico;

 

7) Ministero del commercio internazionale;

 

8) Ministero delle comunicazioni;

 

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

11) Ministero delle infrastrutture;

 

12) Ministero dei trasporti;

 

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

14) Ministero della salute;

 

15) Ministero della pubblica istruzione;

 

16) Ministero dell'università e della ricerca;

 

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

 

18) Ministero della solidarietà sociale (3).

 

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

 

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

 

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

 

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(3)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 4

Disposizioni sull'organizzazione.

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

 

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

 

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (6).

 

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

 

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

 

 

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(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17 maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 22 gennaio 2002, per il Ministero della giustizia, il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il D.M. 28 aprile 2004, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(omissis)

Art. 46

Aree funzionali.

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) [ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria] (88);

 

b) [tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro] (89);

 

c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati (90);

 

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero (91).

 

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(88)  Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(89)  Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(90) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera vedi il comma 6 e il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituiti dalla relativa legge di conversione.

(91) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero della solidarietà sociale vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

Legge 6 marzo 2001, n. 64.
Istituzione del servizio civile nazionale

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68.

(2)  Vedi, anche, l'art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 26 aprile 2004, n. 8034;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 17 luglio 2002.

 

 

Capo I - Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale

 

Art. 1

Princìpi e finalità.

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

 

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

 

b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;

 

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

 

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

 

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

 

 

Art. 2

Delega al Governo.

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

 

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici (4).

 

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

 

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

 

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

 

c) funzionalità dei benefìci riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

 

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

 

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

 

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

 

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

 

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

 

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

 

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

 

 

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(4)  In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

Art. 3

Enti e organizzazioni privati.

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) assenza di scopo di lucro;

 

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

 

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

 

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

 

 

Art. 3-bis

Sanzioni amministrative.

1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

 

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

 

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

 

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

 

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;

 

 

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni (5).

 

 

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(5)  Articolo aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo II - Disciplina del periodo transitorio

 

Art. 4

Àmbito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

 

 

Art. 5

Ammissione al servizio civile.

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

 

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

 

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'àmbito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

 

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

 

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

 

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

 

 

Art. 6

Determinazione del contingente.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998 (6).

 

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

 

 

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(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 agosto 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 17 luglio 2003, il D.P.C.M. 4 febbraio 2004 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2005.

 

 

Art. 7

Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale (7).

 

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

 

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali (8).

 

 

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(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

(8)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Art. 8

Disposizioni integrative ed attuative.

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4 (9).

 

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

 

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

 

 

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(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Art. 9

Servizio civile all'estero.

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'àmbito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

 

 

Art. 10

Benefìci culturali e professionali.

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'àmbito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri (10).

 

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

 

 

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(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Capo III - Norme finanziarie e finali

 

Art. 11

Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

 

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

 

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

 

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

 

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

 

3. [A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni] (11).

 

4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(11)  Comma abrogato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 12

Norme abrogate.

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».

 

2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 


 

D.L. 12 giugno 2001, n. 217, conv. con mod., Legge 3 agosto 2001, n. 317.
Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo
(art. 13)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134.

(2) Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 3 agosto 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

(3) Vedi, anche, il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

Art. 13

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato (13).

 

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

 

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

 

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche (14).

 

 

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(13) Comma così modificato dal comma 24 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181. Vedi, anche, l'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n. 99.

(2)  Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui al presente decreto vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 15 giugno 2005, n. 22604;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 10 novembre 2003, n. 53529/I.1.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;

 

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

 

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle L. 8 luglio 1998, n. 230, e L. 6 marzo 2001, n. 64;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Àmbito di applicazione e definizioni.

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei princìpi e delle finalità e nell'àmbito delle attività stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.

 

2. Nel presente decreto per «Ufficio nazionale» si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per «Fondo nazionale» si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

 

 

Art. 2

Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze (4).

 

 

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(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 3

Requisiti di ammissione e durata del servizio.

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

 

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

 

3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici àmbiti e progetti di impiego (5).

 

4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (6).

 

5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

 

6. [Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile (7)] (8).

 

 

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(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(6)  Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(8)  Comma abrogato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 4

Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento (9).

 

2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:

 

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

 

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;

 

c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in àmbito regionale;

 

d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in àmbito interregionale, nazionale o all'estero;

 

e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici (10).

 

3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.

 

4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (11).

 

 

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(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 5

Albi degli enti di servizio civile.

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in àmbito regionale e provinciale.

 

3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.

 

4. Presso l'Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'àmbito delle loro competenze (12).

 

 

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(12)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 6

Progetti.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri (13).

 

2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

 

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero.

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'àmbito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta (14).

 

6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'àmbito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.

 

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attività effettuata (15).

 

 

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(13)  Con D.M. 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 31 agosto 2006, n. 202, S.O.) è stato approvato il prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la prestazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi.

(14)  Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 7

Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6 (16).

 

 

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(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 8

Rapporto di servizio civile.

1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

 

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni (17) (18).

 

 

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(17)  Articolo così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 9

Trattamento economico e giuridico.

1. L'attività svolta nell'àmbito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

 

2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile (19).

 

3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

 

4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

 

5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.

 

6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.

 

7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.

 

8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale (20) (21).

 

 

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(19)  Comma così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20)  Comma così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 10

Doveri e incompatibilità.

1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

 

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda (22).

 

 

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(22)  Articolo così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 11

Formazione al servizio civile.

1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione (23).

 

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.

 

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.

 

4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio (24).

 

 

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(23)  Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 12

Servizio civile all'estero.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero (25).

 

 

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(25)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 13

Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.

 

2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

 

3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione (26).

 

5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefìci previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi (27).

 

 

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(26)  Per l'elevazione della riserva di posti di cui al presente comma vedi l'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 14

Norme finali.

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

 

2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.

 

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005 (28).

 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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(28)  Comma così modificato prima dall'art. 12, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 e poi dall'art. 2, D.L. 9 novembre 2004, n. 266.

 


 

Legge 28 novembre 2005, n. 246.
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(art. 14)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.

(omissis)

Art. 14

Semplificazione della legislazione.

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

 

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

 

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

 

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

 

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

 

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

 

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

 

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

 

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

 

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

 

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

 

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

 

9. Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

 

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

 

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

 

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

 

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

 

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

 

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

 

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

 

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

 

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

 

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

 

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

 

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

 

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

 

17. Rimangono in vigore:

 

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

 

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

 

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

 

 

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

 

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

 

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

 

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

 

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

 

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

 

21. La Commissione:

 

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

 

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

 

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

 

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

 

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (7).

 

 

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(7)  Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(omissis)


 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1, co. 556)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

 

Art. 1

556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze (238).

 

 

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(238) Comma così sostituito dal comma 1293 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

(omissis)


 

D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, conv., con mod., Legge 9 marzo 2006, n. 80.
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
(art. 1)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 1

Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione.

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (3) (4).

 

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

 

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

 

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

 

 

b) [può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefìci o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246] (5);

 

 

c) [individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione] (6);

 

 

d) [effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi] (7);

 

 

e) [individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82] (8).

 

4. [Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato] (9).

 

5. [Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'àmbito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività] (10).

 

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». [I componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'àmbito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza] (11).

 

7. [All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;

 

 

b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.»] (12).

 

8. [Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri] (13).

 

9. [Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione] (14).

 

10. [La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti] (15).

 

11. [Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (16).

 

12. [Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311] (17).

 

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(3)  Periodo aggiunto della legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(5)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(6)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(7)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(8)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(9)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(10)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(11)  I periodi secondo, terzo, quarto e quinto del presente comma sono stati soppressi dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(12)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(13)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(14)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(15)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(16)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(17)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

 

(omissis)


 

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246
(artt. 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.

(omissis)

Capo III - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

 

Art. 8

Costituzione e componenti.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)

1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera.

 

2. Il Comitato è composto da:

 

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

 

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

 

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

 

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

 

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

 

f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.

 

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

 

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

 

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, degli affari esteri, delle attività produttive, del Dipartimento per la funzione pubblica;

 

c) cinque dirigenti dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione e per l'innovazione tecnologica.

 

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

 

5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti (7).

 

 

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(7) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107.

 

 

Art. 9

Convocazione e funzionamento.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

 

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 11, nonchè in ordine alle relative spese (8).

 

 

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(8) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

Art. 10

Compiti del Comitato.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 6)

1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, ed in particolare:

 

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

 

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

 

c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (9);

 

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;

 

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

 

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

 

g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;

 

h) può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;

 

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale (10).

 

 

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(9) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Provv. 30 maggio 2007.

(10) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

Art. 11

Collegio istruttorio e segreteria tecnica.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 7)

1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

 

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 8, che lo presiede;

 

b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;

 

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

d) gli esperti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

 

e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'articolo 12.

 

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 8, possono essere elevati a due.

 

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

 

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonchè avvalersi di collaborazioni esterne:

 

a) per l'effettuazione di studi e ricerche;

 

b) per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera d) (11).

 

 

--------------------------------------------

 

(11) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107.

(omissis)

Art. 18

Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 9)

1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonchè le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonchè quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

 

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

 

a) una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19;

 

b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4 (13).

 

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonchè in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

 

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonchè all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione (14).

 

 

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(13) Il fondo di cui al presente comma è stato ripartito, per l'anno 2007, con D.M. 23 novembre 2007 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2007, n. 292).

(14) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 19

Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5)

1. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

 

2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all'articolo 8, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunità.

 

3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'articolo 11, anche di esperte o esperti, nei settori di competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata qualificazione professionale. L'incarico di esperta o esperto viene conferito su indicazione della consigliera o del consigliere nazionale di parità dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

4. L'entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

 

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'articolo 15, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto (15).

 

 

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(15) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107.

 

 

Art. 20

Relazione al Parlamento.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma 6)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 19, comma 5, nonchè delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno ogni due anni, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto (16).

 

 

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(16) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Capo V - Comitato per l'imprenditoria femminile

 

Art. 21

Comitato per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 1, 2, 3)

[1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

 

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

 

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1 (17)] (18).

 

 

-----------------------------------

 

(17) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera e) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(18) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101. Vedi, anche, l'art. 1 dello stesso decreto.

 

 

Art. 22

Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 4 e 5)

[1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

 

2. Per le finalità di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile (19)] (20).

 

 

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(19) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera e) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(20) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101.

(omissis)

Art. 43

Promozione delle azioni positive.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)

1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (22).

 

 

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(22) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 44

Finanziamento.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5)

1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

 

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

 

3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

 

4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8 (23).

 

 

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(23) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 45

Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3)

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

 

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati (24).

 

 

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(24) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 46

Rapporto sulla situazione del personale.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

 

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

 

3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.

 

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda (25).

 

 

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(25) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

Art. 47

Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all'articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all'articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonchè nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.

 

2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1 (26).

 

 

-------------------------------------

 

(26) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 48

Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)

1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

 

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (27).

 

 

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(27) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera d) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(omissis)

Titolo II

Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa

 

Capo I - Azioni positive per l'imprenditoria femminile

 

Art. 52

Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2)

1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:

 

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

 

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

 

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

 

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

 

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi (28).

 

 

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(28) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera e) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 53

Principi in materia di beneficiari delle azioni positive.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1)

1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:

 

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonchè le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

 

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne (29).

 

 

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(29) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera e) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 54

Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

 

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonchè per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

 

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonchè per lo sviluppo di sistemi di qualità.

 

2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste (30).

 

 

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(30) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera e) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 55

Relazione al Parlamento.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11)

1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento (31).

 

 

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(31) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e la lettera e) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(omissis)

 


 

D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233.
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

(3) Sull'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto vedi il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 1. 

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

«1. I Ministeri sono i seguenti:

 

1) Ministero degli affari esteri;

 

2) Ministero dell'interno;

 

3) Ministero della giustizia;

 

4) Ministero della difesa;

 

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

 

6) Ministero dello sviluppo economico;

 

7) Ministero del commercio internazionale;

 

8) Ministero delle comunicazioni;

 

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

11) Ministero delle infrastrutture;

 

12) Ministero dei trasporti;

 

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

14) Ministero della salute;

 

15) Ministero della pubblica istruzione;

 

16) Ministero dell'università e della ricerca;

 

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

 

18) Ministero della solidarietà sociale.» (4).

 

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (5).

 

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (6).

 

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (7).

 

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (8).

 

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (9).

 

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (10).

 

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (11).

 

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (12).

 

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (13).

 

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (14).

 

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (15).

 

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (16).

 

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007 (17), depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (18) (19).

 

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (20).

 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (21).

 

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (22).

 

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (23).

 

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (24).

 

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (25).

 

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

 

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (26).

 

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

 

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

 

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (27).

 

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

 

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

 

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali (28);

 

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

 

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

 

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

 

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

 

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

 

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (29).

 

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (30).

 

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

 

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

 

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

 

«d-bis) turismo» (31).

 

19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (32).

 

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (33).

 

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

 

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

 

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

 

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

 

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (34);

 

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

 

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

 

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (35).

 

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (36).

 

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

 

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (37).

 

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (38).

 

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (39).

 

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

 

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (40).

 

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (41).

 

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (42).

 

24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (43).

 

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (44).

 

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (45).

 

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (46).

 

24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (47).

 

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (48).

 

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (49).

 

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (50).

 

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (51).

 

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (52).

 

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (53) (54).

 

 

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(14) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato prima dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(17) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(18) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il comma 1 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato prima dai commi 1076 e 1078, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal comma 1 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007, il D.P.C.M. 30 marzo 2007 e il D.P.C.M. 23 novembre 2007.

(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.

(24) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(28) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(31) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(32) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(33) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(34) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(35) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(36) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(37) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(38) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(39) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(54) Sull'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto vedi il comma 377 dell'art. 1 L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

(omissis)

 


 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 1250 e 1259)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Art. 1

 

1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (383).

 

 

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(383) Comma così modificato dall'art. 46-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007, 170 milioni di euro per l’anno 2008 e 100 milioni di euro per l’anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2007, di 170 milioni di euro per l’anno 2008 e di 100 milioni di euro per l’anno 2009 (388).

 

(omissis)

 

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(388) Comma così modificato dal comma 457 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, l'art. 45, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

 


 

D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, conv., con mod., Legge 23 febbraio 2007, n. 15.
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio
(art. 5)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1, L. 23 febbraio 2007, n. 15 (Gazz. Uff. 24 febbraio 2007, n. 46), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297.».

(omissis)

Art. 5

Agenzia nazionale per i giovani.

1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.

 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite (15) (16).

 

 

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(15) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15.

(16) Lo statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani è stato emanato con D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156. Per la dotazione organica dell'Agenzia vedi il comma 4-bis dell'art. 28, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(omissis)


 

D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.
Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
(artt. 1, 2, 3)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2007, n. 169.

 

 

Art. 1

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

 

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonchè le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

 

3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinchè venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.

 

4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:

 

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

 

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

 

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

 

5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

 

6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonchè lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

 

7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

 

8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo (2).

 

 

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(2) Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 2

Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza.

1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da:

 

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

 

1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia;

 

2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili;

 

3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità;

 

4) Ministero della solidarietà sociale;

 

5) Ministero della pubblica istruzione;

 

6) Ministero della salute;

 

7) Ministero degli affari esteri;

 

8) Ministero dell'interno;

 

9) Ministero della giustizia;

 

10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

11) Ministero dell'economia e delle finanze;

 

12) Ministero delle comunicazioni;

 

b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

 

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

 

d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

 

f) un rappresentante dell'Unione province italiane;

 

g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

 

h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

 

i) un rappresentante della Società italiana di pediatria;

 

l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

 

m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

 

n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

 

o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

 

p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

 

q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

 

r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

 

s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

 

t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

 

u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

 

v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

 

z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 7.

 

2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale.

 

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato (3).

 

 

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(3) Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

 

 

Art. 3

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità.

 

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

 

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

 

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

 

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

 

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

 

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonchè di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

 

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

 

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

 

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312 (4).

 

 

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(4) Vedi, anche, la lettera c) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(omissis)


 

Legge 3 agosto 2007, n. 124.
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto
(artt. 3, 29)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187.

(omissis)

Art. 3.

Autorità delegata.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

 

2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.

 

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

(omissis)

Art. 29

Norme di contabilità e disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.

 

3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

 

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

 

b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR;

 

c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

 

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;

 

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma 1, un’informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d).

 

4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

 

5. È abrogato il comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)


 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(art. 1, co. 376 e 377)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

 

Art. 1

376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione (56).

 

 

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(56) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

 

 

377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni (57).

 

 

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(57) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

(omissis)


 

Legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
(art. 1, co. 72, 73, 74)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.

 

Art. 1

(omissis)

72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

 

a) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

 

b) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

 

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti (5).

 

 

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l’anno 2008 (6).

 

 

74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72 (7).

 

 

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(5) Vedi, anche, la lettera a) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(6) Vedi, anche, la lettera a) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(7) Vedi, anche, la lettera a) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(omissis)

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 585

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge disciplina l’assetto delle strutture di Governo, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, per la determinazione del numero dei Ministeri nell’ambito del nuovo Governo, dispone il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, ed abroga le norme «incompatibili» con il nuovo assetto, precisando solo in parte il contesto normativo superstite e, conseguentemente, determinando incertezze interpretative.

    In ossequio a quanto disposto dalle predette disposizioni della legge finanziaria 2008, il decreto-legge in esame, all’articolo 1, individua dodici Ministeri e disciplina il trasferimento delle competenze e delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai fini dell’adeguamento delle strutture di Governo.

    In particolare, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le competenze e le relative risorse attribuite nel precedente assetto organizzativo al Ministero del commercio internazionale.

    Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti, secondo il precedente assetto.

    Per quanto concerne le competenze del soppresso Ministero della solidarietà sociale, il decreto disciplina il trasferimento di alcune funzioni, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e attribuisce nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse, funzioni prima spettanti al Ministero della solidarietà sociale.

    Rispetto al precedente assetto organizzativo, in conseguenza della soppressione di alcuni Ministeri, il decreto trasferisce, con le inerenti risorse: al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le competenze del Ministero dell’università e della ricerca; al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni in precedenza esercitate dal Ministero della salute; al Ministero dello sviluppo economico le funzioni del Ministero delle comunicazioni.

    In ordine alla modifica delle funzioni ministeriali in precedenza delineate, si prevede l’immediata ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite, a cui si provvede tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Alle occorrenti variazioni di bilancio provvede il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.

    Il decreto-legge disciplina l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, di politiche per la famiglia, delle funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, dell’espressione del concerto nell’esercizio delle funzioni concernenti il Comitato nazionale per l’attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché delle funzioni concernenti il Comitato per l’imprenditoria femminile.

    Per le strutture ministeriali interessate dal riordino, il decreto-legge prevede l’adozione di regolamenti di organizzazione per la ridefinizione degli assetti organizzativi e delle strutture di primo livello, assicurando, al contempo, un contenimento, nella misura tendenziale del 20 per cento, della somma dei limiti di spesa previsti rispettivamente per i Ministeri di origine e per quelli di destinazione.
    Ai fini del contenimento della spesa, è prevista anche una riduzione dell’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino.

    Le modalità e i criteri per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

    Il provvedimento prevede che dalle operazioni di riordino e accorpamento non possano derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato in termini di revisione di trattamenti economici complessivi corrisposti ai dipendenti interessati dai mutamenti organizzativi.

    Per i Ministeri per i quali sono stabiliti accorpamenti si prevede che, in via provvisoria, nelle more dell’adozione dei relativi regolamenti di organizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia individuata la struttura degli uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione, nel rispetto della normativa di rango primario vigente. La funzionalità degli uffici è garantita dalla sopravvivenza dei provvedimenti organizzativi precedenti, con l’obbligo di prevedere, comunque, l’unicità dei posti apicali di diretta collaborazione (un solo capo di Gabinetto per le strutture accorpate, e così via).

    Il provvedimento interviene inoltre sull’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, anche se appare indubitabile che il predetto articolo, nel testo vigente, si applichi ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili e agli avvocati dello Stato; tuttavia, per evitare incertezze interpretative derivanti dal susseguirsi di interventi sul tema, nel decreto si ribadisce il contenuto della norma e si estende la disposizione relativa agli incarichi di diretta collaborazione anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri.

    Dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; viceversa contiene apposite misure per la riduzione della spesa pubblica.

 


 

Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

... Omissis ...

 

Art. 2. Ministeri.

1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell’università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l’Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

 

... Omissis ...

 

 

 

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

 

Art. 1. Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione.

        1. L’attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

... Omissis ...

 

 

 

Legge 3 agosto 2007, n. 124

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

 

... Omissis ...

Art. 3. Autorità delegata.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

 

... Omissis ...

 

 

 

Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317

Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

 

... Omissis ...

 

Articolo 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell’autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l’intera durata dell’incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

 

... Omissis ...

 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008

Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2008;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

 

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.».

2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.

4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario gioventù di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani.

5. Le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali».

10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».

11. La denominazione: «Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».

12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».

14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all’articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

d) l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto.

15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l’iniziativa di cui al comma 14 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.

16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.

17. L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.

19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell’approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l’unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

21. L’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato.

22. Ferma restando l’applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, a tale articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».

 

 

Articolo 2.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 16 maggio 2008.

 

NAPOLITANO

 

Berlusconi – Tremonti – Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 


Esame in sede referente

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2008

2ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

 

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e per l'interno Davico.   

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Esame e rinvio)  

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) ribadisce le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali e illustra le norme del decreto-legge n. 85 che danno attuazione ai commi 376 e 377 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008): in ossequio a quelle norme, vengono individuati 12 ministeri e si disciplinano le competenze e le risorse umane, strumentali e finanziarie delle strutture di governo.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore VITALI (PD) conferma le osservazioni già svolte in sede di valutazione della necessità e urgenza del provvedimento e sottolinea l’opportunità di trasferire la materia delle politiche giovanili al Ministero dell’istruzione; una collocazione più logica, a suo avviso, rispetto a quella attuale, che prevede l’istituzione di un Dipartimento per le politiche giovanili e lo sport presso la Presidenza del Consiglio. Rileva, inoltre, l’assenza di un apposito responsabile per le politiche urbane, una materia cruciale rilevante per le responsabilità di diversi dicasteri; per tale motivo, sarebbe opportuna anche l’istituzione di un coordinamento interministeriale in analogia a quanto previsto per le politiche comunitarie.

 

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare alle ore 19 di giovedì 29 maggio il termine per la presentazione di emendamenti.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

5ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

 

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.   

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE 

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

 

Si procede all’esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

 

Il senatore BIANCO (PD) illustra l’emendamento 1.3, diretto a riconoscere un autonomo rango di Ministero alla materia della salute, attualmente compresa fra gli ambiti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra l’emendamento 1.2, che propone di ricondurre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche il settore della prima trasformazione dei prodotti agricoli. Considerata la disponibilità del Governo a recepire tale esigenza, eventualmente anche in sede diversa dalla conversione in legge del decreto-legge n. 85, ritira quindi l’emendamento.

 

Il senatore PARDI (IdV) illustra l’emendamento 1.1, soppressivo del comma 21, diretto a escludere la soppressione del limite, previsto dalla recente legge di riforma dei servizi di informazione e sicurezza, in base al quale la delega al Ministro o Sottosegretario su tale materia esclude la possibilità di assegnare alla stessa persona altre funzioni di governo.

 

Il senatore VITALI (PD) motiva l’emendamento 1.0.1, diretto a istituire il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), quale presidio specifico per il coordinamento delle politiche del Governo in tale ambito. Osserva che tale organo, già presente negli ordinamenti di altri importanti Paesi, non incide sulle competenze delle istituzioni territoriali e potrebbe essere presieduto da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) sottolinea la finalità del decreto-legge n. 85, attuativo delle prescrizioni introdotte nella legge finanziaria per il 2008, che hanno definito il numero dei Ministeri e la complessiva struttura del Governo, facendo rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Relativamente alla proposta di cui all’emendamento 1.3, che invita a ritirare, ritiene preferibile verificare l’efficacia della scelta di mantenere le competenze in  materia di salute nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rinviando a un momento successivo la valutazione sull’istituzione di un apposito Dicastero.

Invita a ritirare anche l’emendamento 1.1 ed esprime apprezzamento sulla proposta di cui all’emendamento 1.0.1 che, tuttavia, ritiene debba essere valutata in sede diversa, considerando il ristretto ambito oggettivo del decreto-legge in esame.

Illustra quindi l’ordine del giorno G/585/1/1.

 

Il ministro VITO condivide l’esigenza, sottolineata dal relatore, di considerare l’oggetto limitato del provvedimento d’urgenza, attuativo di norme introdotte attraverso la legge finanziaria 2008 con la finalità di snellire la struttura e l’organizzazione del Governo. Si appella perciò ai proponenti di emendamenti affinché considerino l’opportunità di rinviarne l’esame a una sede diversa. In particolare, l’istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche urbane potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri che devono essere valutati con attenzione. Quanto all’emendamento 1.1, ritiene che il superamento del limite introdotto con la legge di riforma dei servizi di informazione e sicurezza non pregiudichi il buon funzionamento di quella disciplina e consente di evitare l’istituzione di un apposito Ministro o Sottosegretario di Stato. Infine, ringrazia il senatore Benedetti Valentini per il ritiro dell’emendamento 1.2, su una questione che il Governo sta valutando e che potrà trovare soluzione nella discussione in Assemblea o in altro strumento legislativo. Si pronuncia positivamente sull’ordine del giorno G/585/1/1 del relatore.

 

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l’ordine del giorno è quindi approvato dalla Commissione.

 

Il senatore BIANCO (PD), apprezzando gli argomenti del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 1.3 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/585/2/1, pubblicato in allegato al resoconto, sul quale si pronunciano favorevolmente il relatore e il rappresentante del Governo.

 

L’ordine del giorno è quindi approvato dalla Commissione.

 

Il senatore PARDI (IdV) insiste per la votazione dell’emendamento 1.1.

 

Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, che considera meritevole di attenzione il proposito di attribuire la delega sui servizi di informazione e sicurezza a un Sottosegretario di Stato che gode della stima e della fiducia anche dei Gruppi di opposizione, avendo già svolto tale incarico nel periodo 2001-2006 con assoluta lealtà e spirito di collaborazione.

 

L’emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto.

 

Il senatore VITALI (PD) esprime soddisfazione per l’apprezzamento manifestato dal rappresentante del Governo e dal relatore sull’emendamento 1.1, che ritira, presentando contestualmente un ordine del giorno (G/585/1/1/3) che impegna il Governo a  non disporre ulteriori deroghe al numero massimo dei componenti la struttura del Governo, dopo quella temporale resasi necessaria per attribuire al Capo del Dipartimento della protezione civile la delega sull’emergenza dei rifiuti.

 

Il ministro VITO conferma l’intento del Governo di attenersi ai limiti previsti dalla legge per la composizione del Governo, non disponendo ulteriori deroghe oltre a quella appena ricordata dal senatore Vitali. Ove si verificassero esigenze tali da richiedere eventuali deroghe, il Governo ne informerebbe tempestivamente il Parlamento.

 

Il senatore VITALI (PD) prende atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e non insiste per la votazione dell’ordine del giorno.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO (PD), la Commissione conferisce quindi al relatore Boscetto il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

 

 


 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

585

 

ordini del giorno

 

 

G/585/1/1 BOSCETTO, RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 585 (Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),

 

impegna il Governo

 

affinchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in premessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, presenti al Parlamento una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del decreto stesso.

 

 

G/585/2/1 BIANCO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 585 (Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),

 

impegna il Governo

 

a riconsiderare l'assetto attuale dei Ministeri, al fine di ripristinare, nelle forme opportune, un Dicastero della salute.

 

 

G/585/3/1 VITALI

Il Senato,

preso atto del ddl di conversione del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

considerato che l'articolo 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione relativo alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini;

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 2 del ddl di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile stabilisce che in deroga all'articolo 1, commi 376 della legge 24 dicembre 2007 alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009;

 

impegna il Governo

 

a non proporre altre deroghe al numero totale di componenti del Governo in attuazione dell'articolo 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

emendamenti al testo del decreto-legge

 

Art. 1

 

1.3 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA, BIANCO

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1)  Ministero degli affari esteri;

2)  Ministero dell'interno;

3)  Ministero della giustizia;

4)  Ministero della difesa;

5)  Ministero dell'economia e delle finanze;

6)  Ministero dello sviluppo economico;

7)  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8)  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9)  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10)  Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11)  Ministero della salute;

12)  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

13)  Ministero per i beni e le attività culturali.";

b) al comma 4, sopprimere le parole "della salute";

c)  sopprimere il comma 6;

d)  al comma 12, sopprimere le parole "della salute".

 

 

1.2 BENEDETTI VALENTINI

Al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: "All'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "2-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "9 e 9-bis"".

 

 

1.1 BELISARIO, PARDI

Sopprimere il comma 21.

 

 

1.0.1 VITALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Comitato interministeriale per le politiche urbane)

1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le Regioni e le autonomie locali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica e ad esso partecipano il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIPU, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato e presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ciascuna delle Amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica, in accordo con il Ministro per i rapporti con le Regioni, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIPU e del comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2008

2ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

 

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e per l'interno Davico.   

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)  

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) motiva la necessità e l’urgenza del decreto-legge n. 85, di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri in relazione all’assetto strutturale ridefinito dalla legge finanziaria per il 2008, anche per risolvere alcune incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

  Il senatore VITALI (PD) ricorda che la decisione assunta nella scorsa legislatura, di ridurre sensibilmente la composizione del Governo, è stata dettata dall’esigenza di snellire e razionalizzare l’azione dell’Esecutivo piuttosto che dalla campagna sui costi della politica. In tale contesto, auspica anche un intervento diretto a rendere più razionale la rete periferica delle amministrazioni dello Stato, per aumentare le possibilità di risparmio ed efficienza, utilizzando l’esperienza degli uffici territoriali del Governo e valorizzando in forma più incisiva le autonomie territoriali.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) chiede di conoscere le motivazioni di necessità e urgenza con particolare riguardo alla norma di cui all’articolo 1, comma 21, che rimuove il limite introdotto in sede di riforma dei servizi di intelligence in base al quale non avrebbero potuto essere attribuite ulteriori deleghe di governo alla persona delegata dal Presidente del Consiglio per i servizi di informazione e sicurezza.

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) osserva che si tratta di una restrizione non necessaria che è opportuno rimuovere in sede di riorganizzazione della struttura del Governo.

 

Il senatore BIANCO (PD) ricorda che la legge di riforma dei servizi di informazione e sicurezza è stata approvata all’unanimità dal Parlamento nella scorsa legislatura. La nuova disciplina garantisce un rafforzamento della funzione di intelligence prevedendo nel contempo alcuni contrappesi tra i quali quello del limite in questione per il Ministro o il sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. La sua parte politica chiede di conoscere le motivazioni effettive per la quali il Governo intende rimuovere quel limite nell’ambito di un provvedimento di urgenza: se si trattasse di un motivo di natura soggettiva, cioè legato alla figura del rappresentante del Governo alla quale verosimilmente sarà affidata la delega, il suo Gruppo potrebbe valutare positivamente la proposta, avendo in alta considerazione quel rappresentante del Governo; qualora invece si tratti di motivi diversi, invita il Governo a illustrarli alla Commissione.

 

Il senatore PASTORE (PdL) rammenta che il limite di cui si tratta fu introdotto quando la struttura del Governo era assai più ampia e priva di un limite quantitativo. Premesso che la drastica riduzione della compagine governativa a suo avviso dovrebbe essere riconsiderata, ritiene che il mantenimento di un divieto di attribuzione di altre funzioni al rappresentante del Governo che ha la delega sui servizi di informazione e sicurezza costituirebbe un depotenziamento della struttura dell’Esecutivo.

 

Il senatore PARDI (IdV) rileva l’eterogeneità delle disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge, che potrebbero essere organizzate più logicamente a seconda delle materie in cui incidono. Inoltre, giudica inopportuno l’accorpamento del Ministero della salute con quello del lavoro e della previdenza sociale: nel momento in cui si procede sulla via del federalismo, a suo avviso, sarebbe opportuno rafforzare la regolazione nel settore sanitario e i rapporti tra l’amministrazione centrale e le Regioni, che gestiscono la spesa in materia.

Infine, ritiene che la norma di cui all’articolo 1, comma 21, che abroga il divieto introdotto con la riforma dei servizi di informazione e sicurezza, non sia giustificata.

 

 Il ministro BRUNETTA condivide l’esigenza di una razionalizzazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, secondo quanto auspicato dal senatore Vitali e preannuncia la presentazione di un piano industriale di riorganizzazione delle funzioni e delle competenze della pubblica amministrazione.

Quanto alle perplessità suscitate dal comma 21, invita a considerare il vincolo quantitativo (che forse occorrerà ripensare) introdotto con la legge finanziaria per il 2008, e l’esigenza di assicurare in ogni caso l’efficienza della struttura del Governo.

 

Il presidente VIZZINI (PdL) ritiene che a fronte di una struttura del Governo assai limitata, il divieto di conferire ulteriori deleghe oltre a quella per i servizi rappresenterebbe un sacrificio eccessivo sotto il profilo della funzionalità.

 

Il senatore BIANCO (PD) ricorda che la scelta di introdurre quel limite in sede di riforma fu compiuta consapevolmente e indipendentemente dalla composizione numerica del Governo.

In mancanza di una motivazione convincente da parte del Governo con riguardo all’articolo 1, comma 21, propone di esprimere un parere parzialmente contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione il parere parzialmente contrario proposto dal senatore Bianco, che viene respinto.

Successivamente è posto in votazione ed è approvato il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali proposto dal relatore, in relazione alla parte rimanente del decreto-legge.

 

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

4ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

 

Il relatore SAIA (PdL) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che esso dispone la conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, individuando dodici Ministeri e prevedendo il conseguente adeguamento delle strutture di Governo. Il provvedimento non risulta munito di relazione tecnica; la relazione illustrativa afferma che dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, contenendo viceversa il provvedimento apposite misure per la riduzione della spesa pubblica. Al riguardo, segnala che il comma 16 del provvedimento stabilisce che, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto, e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione. Inoltre, il comma 17 prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Al riguardo, pur considerando che le disposizioni sono volte alla realizzazione di una riduzione della spesa dei ministeri, perciò non ponendo problemi di copertura finanziaria, occorre comunque acquisire elementi di chiarimento circa la considerazione di tali risparmi di spesa nell’ambito del bilancio a legislazione vigente, che non sembrerebbe scontare tali effetti. Attesa la misura della riduzione della spesa ivi prevista pari ad almeno il 20 per cento per le strutture ministeriali coinvolte nel passaggio di funzioni, sia per quelle dei dicasteri di appartenenza attuale delle strutture che per quelli di destinazione, andrebbero acquisite conferme circa la piena sostenibilità delle predette riduzioni, a fronte dei loro fabbisogni organizzativi e di funzionamento connessi ai compiti assegnati. Inoltre, si rammenta che l'articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede, al medesimo fine di razionalizzazione della spesa, la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, generali e non generali (lettera a), con riduzioni indicate pari, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento, in aggiunta ad altre misure di accorpamento e razionalizzazione (alle lettere da e) a g) del medesimo comma) da cui dovrebbero conseguire consistenti risparmi di spesa, per cui andrebbe chiarito se le disposizioni in esame, limitate alle strutture ministeriali coinvolte nel passaggio di funzioni e risorse, lasci comunque impregiudicate le analoghe riduzioni che avrebbero già dovuto realizzarsi in forza del combinato disposto dei commi 404-416 della legge finanziaria 2007 (in particolare le riduzioni degli organici e le razionalizzazioni delle risorse umane dedicate a funzioni di supporto), ovvero, si ponga invece come misura "aggiuntiva" alle medesime. Il comma 18 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto; al riguardo, pur tenendo conto dell’ottica di riduzione del numero delle strutture ministeriali e di riduzione delle spese, occorre comunque valutare l’opportunità di prevedere meccanismi di verifica parlamentare, tenuto conto che nel provvedimento in materia di riordino dei Ministeri adottato all'inizio della scorsa legislatura era stato previsto il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure di riallocazione delle risorse nonché la sottoposizione al parere parlamentare dei provvedimenti attuativi adottati, corredati da apposite relazioni tecniche  tese a dimostrare analiticamente la neutralità finanziaria degli interventi di determinazione delle risorse umane trasferite. Il comma 19 prevede che dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deve derivare alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato; al proposito, pur riconoscendo la garanzia di neutralità finanziaria della clausola prevista nel dispositivo, per i dipendenti trasferiti, con le relative funzioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, andrebbero tuttavia considerati gli effetti del trasferimento di funzioni e compiti alla Presidenza, sia in termini di eventuale contenzioso, sia in relazione al fisiologico turn over, nell'ambito dei corrispondenti profili previsti però per la Presidenza del Consiglio, con il riconoscimento del relativo trattamento economico, più elevato rispetto al pari livello del dicastero di iniziale competenza delle funzioni assegnate. In relazione al comma 22, che prevede l'applicabilità delle disposizioni concernenti il fuori ruolo per gli uffici di diretta collaborazione anche per gli uffici di collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Segretario del Consiglio dei Ministri, andrebbero acquisiti elementi in ordine alla sostenibilità, rispetto ai rispettivi fabbisogni di organico, delle amministrazioni di appartenenza; segnala, al riguardo, che l'istituto del fuori ruolo determina la disponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che potrà conteggiare le relative posizioni, sia nell'ambito degli avanzamenti di carriera del personale in servizio sia nell'ambito dei fabbisogni di organico per nuove assunzioni, per cui appare opportuno acquisire elementi al riguardo.

In relazione agli emendamenti, segnala la proposta 1.0.1, che prevede l’istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Al riguardo, nonostante la previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 5, posto che l’organo non risulta previsto a legislazione vigente, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta, con particolare riferimento al comma 4 che prevede l’avvalimento, da parte del CIPU, di un Comitato tecnico permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio, in relazione sia alle spese di funzionamento sia ad eventuali emolumenti a favore dei membri del Comitato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario GIORGETTI in ordine all'articolo 1, comma 16, rileva che la prevista riorganizzazione e ottimizzazione delle procedure è volta a garantire gli obiettivi di riduzione della spesa e conferma la piena sostenibilità delle predette riduzioni a fronte dei fabbisogni organizzativi delle amministrazioni in relazione alle competenze attribuite. Segnala che gli obiettivi di riduzione della spesa imposti dal decreto-legge in esame sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli fissati dal comma 404 della legge finanziaria 2007. In ordine al comma 18 fa presente che il processo di accorpamento dei Ministeri non dovrebbe determinare l'insorgenza di nuovi oneri, contrariamente a quanto avvenuto per effetto del decreto-legge n. 181 del 2006 che aveva dato luogo a nuovi dicasteri. In relazione al processo attuativo ricorda che si prevede l'emanazione di nuovi regolamenti sottoposti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, al vaglio parlamentare. In ordine al comma 19 dell'articolo 1, fa presente che non si è registrato contenzioso in relazione all'analoga clausola già prevista nel decreto-legge n. 181 del 2006. Occorre altresì considerare in merito al turn over che la disciplina delle assunzioni contenuta nelle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 prevede notevoli limitazioni alla facoltà delle amministrazioni di sostituire il personale cessato. In ordine al comma 22, precisa che il collocamento fuori ruolo, se da un lato rende disponibile il posto di organico corrispondente, dall'altro determina l'indisponibilità di un posto di organico nella posizione iniziale della carriera. In ogni caso il collocamento fuori ruolo avviene nell'ambito degli appositi contingenti previsti dai singoli ordinamenti, rilevando altresì che la facoltà delle amministrazioni di procedere a nuove assunzioni è sottoposta al regime limitativo previsto dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008. In ordine all'emendamento 1.0.1 rileva la necessità che la disposizione sia integrata nel senso di prevedere espressamente che ai componenti dei Comitati non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese, nonché sull'opportunità di inserire nella norma la previsione che gli oneri correlati al funzionamento dei Comitati sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il senatore MORANDO (PD) rileva che permangono profili di perplessità in ordine al comma 22 dell'articolo 1, in relazione all'ampliamento della possibilità di ricorso al fuori ruolo, rispetto al quale sarebbe auspicabile l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In ordine agli emendamenti evidenzia che la proposta 1.3 pur non ponendo problemi di copertura finanziaria rispetto al quadro della legislazione vigente, prevedendo un ministero in più rispetto ai 12 ministeri previsti dal decreto-legge, porrebbe una questione di minori risparmi, per cui appare opportuno segnalare la proposta con l'espressione di un parere di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

 

Il presidente AZZOLLINI, condividendo l'osservazione del senatore Morando, propone l'espressione di un parere di nulla osta condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento al comma 22 di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. In relazione agli emendamenti propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine alla proposta 1.3, nonché, in ordine all'emendamento 1.0.1, l'espressione di un parere di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che non siano dovuti compensi o indennità a favore dei membri dei Comitati, nonché alla esplicita previsione che i costi di funzionamento dei Comitati medesimi siano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.3, riconoscendo che la stessa è suscettibile di determinare minori risparmi di spesa.

 

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente AZZOLLINI pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione che sul comma 22 dell'articolo 1, sul quale il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite in fine le seguenti parole: "Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". In ordine agli emendamenti esprime parere non ostativo ad eccezione che sulla proposta 1.3, sulla quale il parere è di semplice contrarietà, nonché sulla proposta 1.0.1, sulla quale il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 4, siano inserite in fine le seguenti parole: "Ai componenti del CIPU e del Comitato tecnico permanente non viene corrisposto alcun compenso né indennità né rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e del Comitato tecnico permanente sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri".".

 

La Commissione approva.

 

 

 

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2008

2ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

POSSA 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.   

 

La seduta inizia alle ore 15.40.

IN SEDE CONSULTIVA 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale fa presente che il provvedimento in esame attua la legge finanziaria 2008, nella quale è prevista la riduzione dei Ministeri con portafoglio, che diventano dodici. Dopo aver rammentato che nella XV legislatura i Ministeri con portafoglio erano diciotto, evidenzia che - per quanto riguarda le competenze della Commissione - il decreto-legge dispone la soppressione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'accorpamento delle relative funzioni presso il Ministero della pubblica istruzione, che assume la denominazione di "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Sottolinea altresì che il provvedimento stabilisce l'adozione di regolamenti di organizzazione che assicurino un contenimento, nella misura tendenziale del 20 per cento, dei limiti di spesa previsti per i Ministeri di origine e i Ministeri di destinazione. In linea con le finalità di risparmio, il decreto-legge prevede inoltre una riduzione dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino.

Il relatore fa presente poi che le modalità e i criteri per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e fermo restando che dal riordino non devono derivare ulteriori oneri.

In merito alla normativa prevista in via provvisoria nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, il relatore tiene a precisare che sarà garantita la sopravvivenza dei provvedimenti organizzativi precedenti tenendo conto della necessità di procedere all'unificazione dei posti apicali di diretta collaborazione.

Il relatore osserva altresì che il provvedimento si caratterizza per un forte impulso al contenimento della spesa pubblica, anche se la riunificazione dei Dicasteri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca è resa più difficile dalla recente entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di riorganizzazione e di quelli inerenti gli uffici di diretta collaborazione. Dopo aver dato conto del contingente di personale, di livello dirigenziale e non, contemplato dai suddetti regolamenti, rileva la sproporzione tra il numero dei dipendenti degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università rispetto al totale dei dipendenti impiegati, nonché la creazione di dipartimenti simili nei due Dicasteri che rischiavano di determinare inefficienze. Sarebbe stato opportuno a suo giudizio non procedere a detta riorganizzazione successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, la quale, rammenta, già disponeva il riaccorpamento delle strutture.

Evidenzia inoltre che l'unificazione degli apparati ministeriali richiede tempi lunghi, come dimostrano i riordini messi in atto durante la XIV e la XV legislatura, entrambi i quali sono durati circa due anni.

Nel ribadire le finalità di risparmio della spesa contenute nel provvedimento, e dopo aver rilevato la drastica riduzione del numero dei sottosegretari, ritiene comunque che esso costituisca un segnale positivo e preannuncia l'intenzione di esprimere un parere favorevole, tanto più che si tratta dell'attuazione di una legge.

Sottolinea infine l'esigenza di verificare la funzionalità dell'organizzazione in seguito alla riunificazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

 

 

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (1a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

3ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

POSSA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.    

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) 

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si è svolta la relazione introduttiva. Dichiara indi aperta la discussione generale.

 

Il senatore RUSCONI (PD), nel sollecitare un tempestivo svolgimento delle dichiarazioni programmatiche dei Ministri di riferimento della Commissione nonché del Sottosegretario con delega allo sport, esprime l’auspicio affinché siano mantenute le promesse elettorali circa il rispetto della cosiddetta "quota 60" relativa al numero complessivo dei membri di Governo. In proposito, riferisce infatti di aver appreso notizie circa un possibile ampliamento della compagine governativa che, ove fossero verificate, contrasterebbero con la scelta effettuata in occasione della scorsa manovra finanziaria, peraltro condivisa da tutte le forze politiche.

Rileva tuttavia talune incongruenze nelle scelte dell’Esecutivo atteso che mentre alcuni Ministeri non interessati dal riordino hanno beneficiato di un ampio numero di Sottosegretari, per i Ministeri di riferimento della Commissione - ed in particolare per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - è prevista la presenza di un solo Sottosegretario, di cui riconosce comunque l’autorevole competenza. Manifesta perciò preoccupazione per il lavoro delle Commissioni parlamentari, che spesso operano durante gli stessi orari, nei confronti delle quali non potrà essere garantita un’adeguata presenza del Governo. Ciò avrebbe a suo giudizio ripercussioni negative in termini di speditezza dell’attività e di proficuo confronto.

 

Il senatore ASCIUTTI (PdL), nel prendere atto che le polemiche sull’antipolitica hanno avuto conseguenze sulla composizione dell’Esecutivo, sebbene essa abbia un costo meramente marginale, ritiene che l’applicazione della "legge Bassanini" e la conseguente riduzione del numero massimo degli esponenti di Governo sia possibile solo in un quadro istituzionale diverso, in cui vi sia una sola Camera legislativa e all'altra siano riservate funzioni di rappresentanza delle regioni.

Sulla base della Costituzione vigente, giudica infatti inconciliabili le esigenze da un lato di incrementare la produttività di entrambe le Camere e dall’altro di assicurare la presenza del'Esecutivo durante i lavori parlamentari.

Dopo aver rammentato la drastica contrazione del numero dei Sottosegretari per i Ministeri di riferimento della Commissione, si interroga sulle ragioni che hanno indotto il Governo Prodi ad inserire la norma sulla riduzione dei componenti dell’Esecutivo all’interno della legge finanziaria, ritenendo che tale scelta sia stata una risposta alle difficoltà interne all’allora maggioranza.

Ipotizza dunque l’eventualità di riequilibrare il numero dei Sottosegretari tanto più che le Camere hanno uguale mole di lavoro, svolta sovente durante lo stesso arco temporale, al fine di assicurare la funzionalità del Parlamento almeno fino a quando non sarà disegnata una nuova architettura costituzionale. In questa ottica, non chiude le porte alla prospettiva di conseguire in futuro un diverso assetto di Governo (con riferimento se non ai Ministeri almeno ai Sottosegretari) per il quale occorrerebbe peraltro, sottolinea, un nuovo intervento legislativo.

 

Il senatore VERONESI (PD), nel rammentare di aver partecipato, durante la sua esperienza da Ministro, alle riforme orientate a ridurre il numero dei Ministeri, puntualizza che i vertici politici dovrebbero avere solo un ruolo di indirizzo politico e di coordinamento che prescinde dall’apparato organizzativo. La moltiplicazione delle figure apicali potrebbe infatti a suo avviso determinare divergenze nella linea politica generale dell’Esecutivo.

Ritiene dunque che il numero di dodici Ministeri sia addirittura eccessivo, come dimostra l'esperienza americana, mentre una proliferazione risponderebbe solo alle esigenze di immagine dei diversi Gruppi politici, come purtroppo è accaduto durante il Governo Prodi. Nel rinnovare quindi il suo giudizio positivo sulla riduzione dei Dicasteri, reputa che l’efficienza e la funzionalità possano essere pienamente garantite dal lavoro di coordinamento delle Direzioni generali.

 

Il senatore DI STEFANO (PdL) ritiene che le considerazioni del senatore Veronesi sarebbero condivisibili solo se in Italia fosse operante un sistema presidenziale di tipo americano. Concorda invece sulle osservazioni del senatore Asciutti, il quale invitava a focalizzare l’attenzione non sul numero dei Ministeri bensì su quello dei Sottosegretari, che svolgono un rilevante lavoro di supporto al Ministro.

Rammenta infine che lo stesso Bassanini ha posto dei dubbi circa l’adeguatezza di siffatte riforme dell’apparato ministeriale rispetto all’attuale sistema di bicameralismo perfetto.

 

Il presidente POSSA, nel richiamare la propria esperienza di Vice Ministro durante la XIV legislatura, fa presente che il carico di lavoro di ciascun Dicastero spesso richiede una pluralità di competenze e di risorse umane.  Ritiene dunque che l’accorpamento dei Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca possa comportare difficoltà di gestione, al pari di altri Ministeri oggetto di riunificazione, come ad esempio quello del welfare che assume le funzioni in materia di salute.

Coglie indi l’occasione per affermare che il modello proposto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, di ispirazione francese, dovrebbe far leva su un numero maggiore di Vice Ministri con deleghe specifiche e puntuali capacità operative. Giudica quindi insufficiente il numero di 60 componenti del Governo non solo in relazione all’attività parlamentare, ma anche perché in tal modo l’apparato centrale non potrebbe svolgere appieno le sue funzioni.

Pur concordando sulle finalità del provvedimento ne prefigura dunque le difficoltà applicative, connesse da un lato ai molteplici impegni anche di carattere europeo ed internazionale a cui i responsabili dell’Esecutivo sono chiamati e, dall’altro, alle differenze tra il sistema italiano e quello statunitense.

 

Riprendendo brevemente la parola, il senatore VERONESI (PD) coglie l’occasione per precisare la distinzione tra la sanità - intesa come necessità organizzativa al fine di fornire adeguate terapie ai malati - e la salute, che consiste in linee guida sul mantenimento del benessere individuale. Nel rivendicare la paternità di tale distinzione durante la sua esperienza di Governo, giudica opportuna la confluenza delle funzioni in materia di salute nell’ambito del Ministero del welfare, in quanto ciò testimonia il passaggio verso una concezione imperniata sul principio del benessere e dell’autoprotezione. Quanto alle competenze sulla sanità, che richiederebbero effettivamente una struttura ministeriale ad hoc, esse sono ormai totalmente regionalizzate in un'ottica di decentramento federalista.

 

Il senatore DE ECCHER (PdL) esprime condivisione circa l’esigenza di riequilibrare la compagine governativa, ed in particolare il numero dei Sottosegretari, rispetto alle reali necessità prospettate. Pur concordando infatti sul ruolo di indirizzo politico e di coordinamento spettante ai Ministri, fa presente che tali figure abbisognano di un adeguato apparato di supporto al fine di verificare l’attuazione delle indicazioni impartite.

 

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore VALDITARA (PdL) , il quale esprime anzitutto apprezzamento per l’alto tenore del dibattito precisando tuttavia che il proficuo confronto rischia di deviare dagli ambiti di stretta competenza della Commissione. In questa sede, rammenta il relatore, la Commissione è infatti chiamata a valutare solo la funzionalità della riunificazione tra i Dicasteri, nel rispetto della legislazione vigente, nonché la conformità del provvedimento alle indicazioni di contenimento della spesa.

Prende atto comunque della condivisione manifestata circa l’eventualità di verificare l’adeguatezza della composizione della squadra di Governo, pur precisando che ciò non deve comportare un dibattito sulla cosiddetta "riforma Bassanini".

Illustra infine uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

Replica altresì il sottosegretario PIZZA, il quale concorda sulla necessità di collegare la riforma degli apparati ministeriali ad un nuovo assetto istituzionale che superi il bicameralismo paritario. Pur riconoscendo che il Ministero che rappresenta risulta alquanto sacrificato nella distribuzione degli incarichi di Governo, assicura piena collaborazione e disponibilità in relazione ai lavori parlamentari.

Richiamando le osservazioni del senatore Veronesi, tiene a ribadire l’esigenza di un mutamento nella situazione politico-istituzionale, in quanto allo stato attuale potrebbero verificarsi difficoltà nella funzionalità di un Dicastero complesso quale quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Il senatore ASCIUTTI (PdL) prende atto dello schema di parere illustrato dal relatore, convenendo che esso non possa che essere favorevole. Chiede tuttavia al relatore di integrarlo con le perplessità emerse nel dibattito in ordine all'assegnazione di un unico Sottosegretario al riaccorpato Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Il senatore RUSCONI (PD) manifesta sconcerto per la richiesta testè avanzata, ritenendo che non sia di competenza della Commissione discutere sul numero dei componenti del Governo. Registra altresì criticamente la pressione esercitata dalla maggioranza ad aumentare la compagine di Governo, su cui annuncia un'attenta vigilanza.

Del resto, reputa che la scelta sulla allocazione dei Sottosegretari nell'ambito del numero definito dall'ultima legge finanziaria sia di natura strettamente politica, non certo matematica.

Nel dichiarare che il voto del proprio Gruppo sarebbe convintamente favorevole sul testo originario del parere illustrato dal relatore, in quanto pienamente rispondente all'ambito di competenza della Commissione, esprime invece netta contrarietà nell'ipotesi della modifica suggerita dal sentore Asciutti.

 

Il senatore ASCIUTTI (PdL) riprende brevemente la parola per chiarire di non aver inteso proporre un aumento netto del numero dei Sottosegretari, ma solo una loro redistribuzione a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a fronte del processo di riaccorpamento.

 

Il senatore DE ECCHER (PdL) concorda con il senatore Asciutti.

 

Il relatore VALDITARA (PdL) si dichiara disponibile a modificare lo schema di parere avanzato, recependo la preoccupazione unanimemente emersa nel dibattito relativamente alle difficoltà di funzionamento che incontrerebbe il Ministero riaccorpato senza un'adeguata dotazione di Sottosegretari. Chiede quindi all'opposizione se sia disponibile a convenire su un'osservazione di questo tenore.

 

Il sentore MARCUCCI (PD) rileva che l'attenzione riservata dal Governo ai settori strategici del Paese si misura dalle risorse ad essi dedicati, in termini sia economici che umani. In quest'ottica, registra con rammarico che il Governo in carica abbia optato per una allocazione dei Sottosegretari, nell'ambito del numero complessivamente disponibile, che indubbiamente penalizza i Ministeri di riferimento della Commissione, dando così un segnale a suo giudizio assai negativo al Paese.

 

Il relatore VALDITARA (PdL) conferma l'intenzione di recepire le indicazioni della discussione generale aggiungendo allo schema di parere già illustrato l'auspicio di una integrazione del numero dei Sottosegretari ai Ministeri di riferimento della Commissione, al fine di assicurarne una buona funzionalità.

 

Il senatore RUSCONI (PD) rileva con amarezza che la maggioranza non abbia corrisposto con un segnale sufficientemente distensivo alla disponibilità dell'opposizione di votare a favore dello schema di parere del relatore. In ordine alla modifica testé illustrata, dichiara chiaramente che il suo Gruppo non intende approvare un documento che preluda ad un aumento dei componenti del Governo che peraltro, ribadisce, esula dalla competenza della Commissione.

 

Il senatore ASCIUTTI (PdL) riprende la parola dichiarando anzitutto di apprezzare l'atteggiamento costruttivo dell'opposizione. Conferma poi la propria intenzione di sollecitare una mera redistribuzione dei Sottosegretari nell'ambito dell'ammontare complessivo fissato dalla legge finanziaria 2008, al fine di assicurare la piena funzionalità del Ministero riaccorpato.

 

Dopo un breve intervento del senatore VERONESI (PD), che rimarca l'inopportunità di fare riferimento al numero dei Sottosegretari, atteso che di esso non v'è traccia nel provvedimento in esame, il relatore VALDITARA (PdL) modifica definitivamente lo schema di parere dianzi illustrato aggiungendo infine le seguenti parole: "osservando tuttavia che l'accorpamento del Ministero dell'università e della ricerca al Ministero della pubblica istruzione richiede una congrua dotazione di Sottosegretari, che ne assicuri la piena funzionalità".

 

Il presidente POSSA ritiene doveroso introdurre altresì il richiamo al rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Concorda il senatore ASCIUTTI (PdL).

 

Il relatore VALDITARA (PdL) accoglie anche tale suggerimento.

 

Sullo schema di parere modificato dal relatore il senatore RUSCONI (PD) dichiara l'astensione del suo Gruppo, ribadendo che avrebbe votato a favore della proposta originaria, mentre resta convintamente indisponibile a modifiche che non rientrano nella competenza della Commissione, sottintendendo oltretutto un aumento dei componenti del Governo.

 

Il senatore ASCIUTTI (PdL) dichiara invece il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando come la modifica introdotta non esuli affatto né dalla competenza della Commissione né dal contenuto del provvedimento, atteso che si tratta di assicurare la funzionalità del Ministero che risulta unificato proprio dal decreto-legge in esame.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificato.

 

La seduta termina alle ore 16.10.

 


 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 585

 

 

"La Commissione,

 

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento, attuando la legge finanziaria 2008, dispone fra l'altro la soppressione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'accorpamento delle relative funzioni presso il Ministero della pubblica istruzione, che assume la denominazione di "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

considerate le finalità di risparmio, in virtù delle quali il provvedimento stabilisce l'adozione di regolamenti di organizzazione che assicurino un contenimento, nella misura tendenziale del 20 per cento, dei limiti di spesa previsti per i Ministeri di origine e i Ministeri di destinazione nonché una riduzione dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino;

tenuto conto che le modalità e i criteri per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e fermo restando che dal riordino non devono derivare ulteriori oneri;

rilevato che, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, sopravviveranno i provvedimenti organizzativi precedenti, tenendo conto peraltro della necessità di procedere all'unificazione dei posti apicali di diretta collaborazione;

evidenziata la complessità della riunificazione dei Dicasteri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, stante la recente entrata in vigore dei regolamenti di scorporo e di quelli inerenti gli uffici di diretta collaborazione e come dimostrano anche i tempi lunghi dei riordini messi in atto durante la XIV e la XV legislatura;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole."

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 585

 

"La Commissione,

 

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento, attuando la legge finanziaria 2008, dispone fra l'altro la soppressione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'accorpamento delle relative funzioni presso il Ministero della pubblica istruzione, che assume la denominazione di "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

considerate le finalità di risparmio, in virtù delle quali il provvedimento stabilisce l'adozione di regolamenti di organizzazione che assicurino un contenimento, nella misura tendenziale del 20 per cento, dei limiti di spesa previsti per i Ministeri di origine e i Ministeri di destinazione nonché una riduzione dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino;

tenuto conto che le modalità e i criteri per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e fermo restando che dal riordino non devono derivare ulteriori oneri;

rilevato che, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, sopravviveranno i provvedimenti organizzativi precedenti, tenendo conto peraltro della necessità di procedere all'unificazione dei posti apicali di diretta collaborazione;

evidenziata la complessità della riunificazione dei Dicasteri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, stante la recente entrata in vigore dei regolamenti di scorporo e di quelli inerenti gli uffici di diretta collaborazione e come dimostrano anche i tempi lunghi dei riordini messi in atto durante la XIV e la XV legislatura;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che l'accorpamento del Ministero dell'università e della ricerca nel Ministero della pubblica istruzione richiede una congrua dotazione di Sottosegretari che ne assicuri la piena funzionalità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

 

 

 

 


 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

3ª Seduta (antimeridiana) 

 

Presidenza del Presidente

GRILLO 

 

 

 

La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio.)

 

 

Il relatore STIFFONI (LNP) riferisce sul provvedimento in titolo volto a modificare l’articolazione delle strutture di Governo, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge finanziaria per l’anno in corso.

In sostanza, per quanto riguarda i profili di competenza dell’8a Commissione permanente, le funzioni e le strutture del Ministero dei trasporti vengono fatte confluire nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così tornando, nella sostanza, alla situazione che contraddistingueva l’inizio della XIV legislatura.

A tale ultimo riguardo, come si ricorderà, le funzioni e le strutture delle infrastrutture e dei trasporti erano poi state scisse ed attribuite a due diversi Dicasteri con il primo Governo della XV legislatura.

       Con il decreto legge n. 85, infine, si trasferiscono funzioni e strutture del Ministero delle comunicazioni al Dicastero dello sviluppo economico.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

6ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole.)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 maggio scorso.

 

Viene aperta la discussione generale.

 

Il senatore CICOLANI (PdL) sottolinea preliminarmente come l’accorpamento in un unico ministero delle competenze amministrative in materia di infrastrutture e trasporti costituisca senza dubbio un dato  positivo ed al tempo stesso un segnale importante offerto dal Governo agli operatori, anche perché l’esperienza della scorsa legislatura ha palesato con evidenza numerosi  problemi applicativi derivanti proprio dalla esistenza di due dicasteri. È indispensabile al riguardo una considerazione unitaria della materia delle infrastrutture e dei trasporti come condizione necessaria per poter offrire una risposta adeguata al complesso delle problematiche ed esigenze esistenti, in relazione alla indubbia interconnessione tra profili finanziari e gestori degli interventi nel settore e per una più efficiente allocazione degli investimenti, avuto riguardo alla particolare congiuntura economica in area UE ed alla ben nota situazione della finanza pubblica.

Ricorda quindi il tempo che è stato perso nella scorsa legislatura in molti casi soltanto per individuare le strutture competenti ad emanare alcuni atti,  ad esempio in materia portuale. L’unificazione comporterà senza dubbio vantaggi operativi, consentendo una valutazione unitaria di questioni particolarmente significative, stante ad esempio, gli indubbi rapporti esistenti tra realizzazioni e finanziamenti degli interventi. Analoghi vantaggi si determineranno nell’attività di pianificazione delle opere pubbliche, ed un banco di prova che darà conto della validità della riunificazione sarà a breve costituito dall’esame parlamentare dell’apposito allegato al documento di programmazione economico-finanziaria, voluto dalla Legge obiettivo.

Il riparto di competenze tra i due  ministeri ha determinato problemi applicativi, ad esempio nei rapporti tra soggetti vigilati, come nel settore delle ferrovie, con il conseguente stallo degli investimenti.

La sua parte politica esprimerà un voto favorevole sulla proposta di parere sul disegno di legge in titolo, auspicando che la definizione degli aspetti connessi alla riorganizzazione abbia  luogo rapidamente. Sottolinea quindi l’opportunità di cogliere l’occasione offerta dal provvedimento in titolo per addivenire ad una riorganizzazione più funzionale degli uffici, affinché il nuovo Dicastero possa dirsi non semplicemente come la somma delle strutture esistenti, ma qualcosa di realmente nuovo. Ad esempio si potrebbe cogliere l’occasione della riorganizzazione per riservare particolare attenzione al  tema delle concessioni – strumento di straordinaria vitalità per lo sviluppo del Paese – rispetto al quale sarebbe utile istituire una apposita struttura amministrativa dedicata.

Conclude quindi il suo intervento raccomandando l’approvazione di un parere convintamene favorevole nella consapevolezza che occorre far ancora molto nella direzione di una migliore e più efficiente organizzazione delle competenze e delle funzioni.

 

Il senatore VIMERCATI (PD) rivendica la paternità del processo di riunificazione delle competenze in materia di trasporti ed infrastrutture in un unico Dicastero, trattandosi di una scelta riconducibile nella sostanza al Governo Prodi, ed in particolare all’ultima legge finanziaria, che l’attuale Esecutivo è stato in un certo qual modo costretto ad applicare, non potendo disattendere quella istanza di moralizzazione della vita politica nazionale che ispirò l’azione del precedente Esecutivo. Pur condividendo il nuovo assetto delle competenze amministrative in materia di comunicazioni, in quanto trattasi di scelta necessitata e coerente con l’attuale assetto del settore, auspica che detta nuova articolazione particolarmente funzionale non sia a breve rimessa in discussione dal Governo.

 

 La senatrice DONAGGIO (PD) sottolinea l’utilità del riaccorpamento operato con il decreto in esame nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, semprechè a detta riunificazione si accompagni una considerazione generale ed unitaria del settore, ad esempio attraverso la predisposizione e lo sviluppo di un piano generale che sottenda una concezione intermodale dei trasporti, come quella voluta e promossa dal Ministro Bersani.  Lo strumento della Legge obiettivo, prescelto invece dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura,   nelle sue concrete attuazioni si è rivelato inadeguato in quanto non portatore di una visione coerente degli interventi nel settore, ma caratterizzato invece da una frammentarietà delle iniziative, con un approccio privilegiato per il trasporto su gomma. Dopo aver colto l'occasione per esprimere un giudizio critico su come nel decreto in esame si affrontano le competenze in materia di politiche sociali, conclude il suo intervento sospendendo il giudizio sul provvedimento in esame in attesa della valutazione degli atti di attuazione dello stesso.

 

Il senatore PAPANIA (PD) saluta favorevolmente l’iniziativa in titolo in quanto l’accorpamento così realizzato nel settore dei trasporti ed infrastrutture risponde all’esigenza di un’amministrazione più snella ed efficiente, così come peraltro manifestato nel corso dell’ultima legislatura. Occorrerà peraltro valutare in concreto in relazione ai singoli atti attuativi come gli obiettivi di riallocazione delle risorse anche umani e di riduzione della spesa saranno attuati. Grande importanza avrà al riguardo il regolamento di attuazione dalla cui valutazione dipenderà il giudizio complessivo della riforma.

 

Il senatore Marco FILIPPI (PD) sottolinea come l’iniziativa in esame consegua a scelte del Governo Prodi che certamente determinano una più organica ed efficiente organizzazione delle strutture di Governo. Pur tuttavia, non è possibile al momento esprimere un giudizio compiuto, che dipenderà dai successivi sviluppi della politica del Governo, ed in particolare dai singoli atti di attuazione tra cui il regolamento di riorganizzazione. Preannuncia quindi un voto di astensione della sua parte politica, condividendo le osservazioni della senatrice Donaggio circa la necessità di una politica di intermodalità nel settore dei trasporti, settore questo da privilegiare rispetto a quello delle infrastrutture.  Il decreto in esame dunque si pone nella giusta direzione rispetto all’istanza di razionalizzazione delle strutture nell’interesse generale del Paese anche se non può sottacersi il fatto che il Governo non sembra aver ben iniziato la sua azione politica, come testimonia l’intervento in materia di concessioni autostradali contenuto nel decreto n. 59 del 2008.

Conclude il suo intervento evidenziando come in ordine al tema della regolamentazione delle concessioni, un modello di particolare efficacia da promuovere e sviluppare possa essere quello delle authority  di settore.

 

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE , che dichiara di condividere l’importanza del ruolo delle authority nell’ambito del più generale processo di privatizzazione del settore, ha la parola il senatore DE TONI (IdV) il quale saluta con favore il riaccorpamento di competenze in un unico dicastero operato con il decreto in esame, ricordando come la sua parte politica si fosse già espressa in tale direzione nel corso della passata legislatura. Auspica quindi che la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni che sarà definita nel regolamento di attuazione  assicuri miglior efficienza ed efficacia all’attività amministrativa, salvaguardando nel contempo gli importanti obiettivi già raggiunti, ascrivibili all’azione del Ministro DI Pietro,  quali ad esempio i risparmi di spesa ottenuti,  in particolare con gli interventi nel settore delle consulenze.

 

Il senatore GALLO (PdL) sottolinea le contraddizioni in cui sono incorsi gli  oratori dell’opposizione, non sembrando comprensibili alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in esame, le preoccupazioni da loro espresse, che sono riferite ad attività future ed azioni politiche ancora da intraprendere. Conclude quindi auspicando una rapida attuazione della riorganizzazione delle strutture nei termini e nel rispetto delle finalità perseguiti dal decreto in esame.

 

Il PRESIDENTE evidenzia come la ripartizione di competenze in due Dicasteri abbia determinato indubbiamente più problematiche di quelle che intendesse risolvere. Osserva peraltro come il riaccorpamento voluto dal provvedimento in esame, pur non risolvendo di per sé i problemi del settore, porrà di certo le condizioni per una più efficace politica ed un rilancio degli interventi infrastrutturali.

Dichiara chiusa la discussione generale.

 

Non avendo il Relatore nulla da aggiungere alla relazione svolta, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, è approvata la proposta di parere favorevole.

 

La seduta termina alle ore 9,55.

 

 

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

2ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SCARPA BONAZZA BUORA

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Buonfiglio.  

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione) 

 

Il relatore PICCIONI (PdL) riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando preliminarmente che la legge finanziaria 2008 - legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 376 - ha previsto che il numero dei Ministeri non possa essere superiore a quello contemplato dal decreto legislativo n. 300 del 1999: tra i dodici Ministeri ivi previsti rientra anche il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il successivo comma 377 della legge n. 244 del 2007 ha, inoltre, abrogato le norme non compatibili con la riduzione del numero dei Ministeri, ivi comprese alcune norme del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, tra cui in particolare l’articolo 1, comma 9, il quale stabilisce che le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199 rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con il decreto-legge in esame è stata mantenuta inalterata la denominazione attuale del Ministero, e conseguentemente il comma 9 dell’articolo 1 del provvedimento in esame costituisce un semplice corollario applicativo della disposizione che prevede il mantenimento di tale denominazione.

Tuttavia, al fine di salvaguardare le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in campo agroalimentare - soprattutto nell’attuale situazione che vede l’urgente necessità di tutelare il made in Italy di qualità - è indispensabile chiarire che continuano ad essere vigenti le norme varate con il decreto-legge n. 181 del 2006 relativamente al Ministero stesso, garantendo continuità all’azione di difesa dei prodotti agroalimentari nazionali. Va a tal proposito evidenziato che l’Italia ha assunto in ambito europeo un ruolo  leader rispetto alle denominazioni di tutela, potendone annoverare 169, tra le quali il relatore cita, a titolo esemplificativo, il primo e unico riso italiano DOP riconosciuto in ambito comunitario, ossia il "riso di baraggia biellese e vercellese".

Rileva conclusivamente la necessità che siano fatte salve le disposizioni contenute nei commi 9 e 9-bis del decreto-legge n. 181 del 2006 che attribuiscono le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto il riferimento alle politiche alimentari, ivi contenuto, ha evidenziato un ampliamento dei poteri del Ministero nel settore alimentare, attribuendo allo stesso la competenza esclusiva sui "generi alimentari trasformati industrialmente".

La norma proposta non reca oneri per il bilancio dello stato in quanto non influisce né sul numero dei Ministeri né sulle strutture amministrative interne, peraltro, già riformate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008 in funzione delle competenze nel settore agroalimentare, riducendo anche il numero delle direzioni generali.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore DE CASTRO (PD) dichiara di condividere le considerazioni espresse dal relatore, sottolineando la necessità che l’approccio da seguire nel provvedimento in esame, relativamente alle competenze agroalimentari, non si incentri esclusivamente su profili di tipo nominalistico – con riferimento quindi alla denominazione del Dicastero ivi contemplata – ma al contrario si estenda anche alle competenze sostanziali del Ministero, che devono necessariamente involgere la materia alimentare.

 

Il senatore SANCIU (PdL), nell’esprimere apprezzamento per l’ampia e puntuale relazione svolta dal relatore Piccioni, evidenzia l’opportunità di salvaguardare il ruolo e le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fondamentale per il comparto agroalimentare.

 

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ha precisato brevemente che anche le competenze della 9a Commissione del Senato si estendono anche agli aspetti agroalimentari, il senatore VALLARDI (LNP) dichiara di condividere l’esigenza di mantenere in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le competenze in materia alimentare, evidenziando che attraverso l’esercizio di tali funzioni potranno essere tutelati i prodotti tipici presenti nei vari ambiti territoriali.

 

Dopo un breve intervento del senatore MAZZARACCHIO (PdL), relativamente alle competenze in materia di settore zootecnico, prende la parola il sottosegretario BUONFIGLIO, il quale precisa che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, relative al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non comportano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara chiuso il dibattito.

 

Il relatore PICCIONI (PdL) illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizione (allegato al resoconto sommario della seduta odierna).

 

Il senatore DE CASTRO (PD) propone al relatore di riformulare lo schema di parere testé illustrato, al fine di precisare espressamente che le competenze in materia alimentare assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ineriscono alla cosiddetta "prima trasformazione", restando quindi assegnate al Ministero per lo sviluppo economico le funzioni relative alla "seconda trasformazione", ossia all’industria alimentare.

 

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore De Castro, ricordando le tappe principali dell’evoluzione storica dell’organizzazione del Ministero dell’agricoltura, le quali sono state sempre incentrate sulla differenziazione tra la prima trasformazione – assegnata al Ministero delle politiche agricole – e la seconda trasformazione, assegnata invece alla competenza del Ministero dello sviluppo economico. Occorre conservare tale modulo organizzativo, salvaguardando il predetto riparto di competenze.

 

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che il provvedimento in esame non  attribuisce alcuna nuova competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, limitandosi a ripristinare l’assetto organizzativo precedentemente previsto.

 

Il relatore PICCIONI (PdL) riformula lo schema di parere originariamente illustrato, al fine di recepire le indicazioni espresse dal senatore De Castro e dal Presidente, aggiungendo alla fine dello schema di parere in questione le seguenti parole: "ripristinando le competenze precedentemente previste".

 

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con condizione, nella nuova versione da ultimo illustrata dal relatore Piccioni.

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

La seduta termina alle ore 16,05.

 


 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 585

 

 

La 9a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

 

sia specificato che sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 9 e 9-bis,del decreto-legge n. 181 del 2006, con le quali si  prevede l’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 585

 

 

La 9a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

 

sia specificato che sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 9 e 9-bis,del decreto-legge n. 181 del 2006, con le quali si prevede l’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ripristinando le competenze precedentemente previste.

 

 

 

 


 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

2ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

CURSI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Martinat.  

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1^ Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore, presidente CURSI (PdL) , fa in primo luogo presente che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 85 del 2008 ricalca nella sostanza quanto già previsto dall’articolo 1, comma 376, della legge finanziaria per il 2008. Quest’ultima disposizione aveva richiamato in vigore l’articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella versione originaria, ove il numero dei ministeri era fissato a dodici. I decreti-legge n. 217 del 2001 - convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 - e n. 181 del 2006 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 - avevano tuttavia modificato la norma del 1999, stabilendo che i dicasteri fossero, rispettivamente, quattordici e diciotto. Ai sensi del citato comma del decreto-legge in esame i ministeri sono dunque dodici, con lievi differenze in alcune denominazioni rispetto al testo del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Per quanto riguarda l’esame del provvedimento per le parti di competenza della Commissione, rileva che l’articolo 1, comma 2, dispone il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni e delle risorse già attribuite al soppresso Ministero del commercio internazionale.

Il successivo comma 14, alla lettera e), specifica che sono attribuite alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze statali in materia di pari opportunità nell’esercizio dell’attività d’impresa, recate dagli articoli da 52 a 55 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto. L’attribuzione di tali competenze alla Presidenza del Consiglio era del resto già stata disposta dall’articolo 1, comma 19, lettera g), del  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Segnala inoltre che l’articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni e delle risorse già attribuite al Ministero delle comunicazioni.

Ricorda inoltre come, ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, sia attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza esclusiva in materia di "generi alimentari trasformati industrialmente", in precedenza detenuta congiuntamente con il Ministero delle attività produttive.

Da ultimo, ricorda che il medesimo decreto ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo.

Propone infine l’espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

 

Ha quindi la parola il senatore BUBBICO (PD)  per preannunciare l’astensione della propria parte politica. Dopo aver rilevato la peculiarità di un provvedimento che inevitabilmente risente dell’impostazione che il Governo intende dare alle proprie modalità operative, segnala la possibilità che l’attribuzione delle competenze in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli ad un Dicastero diverso dallo Sviluppo economico determini la mancanza della necessaria coerenza nel complesso della politica industriale.

 

La senatrice SBARBATI (PD)  si associa a quanto espresso dal senatore Bubbico. Lamenta inoltre la mancanza di una specifica attribuzione delle competenze relative alle pari opportunità nell’attività imprenditoriale al Ministro  per le pari opportunità.

 

Il senatore PARAVIA (PdL)  rileva che la struttura organizzativa del Governo, specie in relazione al ridotto numero di componenti, dovrà essere opportunamente valutata sul piano operativo, specificamente riguardo all’apporto dell’Esecutivo ai lavori delle Camere.

 

 La senatrice BUGNANO (IdV)  conviene sulle affermazioni del senatore Bubbico. Preannuncia, a sua volta, l’intenzione di astenersi a nome del proprio Gruppo.

 

Il senatore VETRELLA (PdL)  si sofferma sull’attribuzione delle competenze in materia di commercio estero al Ministero dello sviluppo economico. Esprime a tale riguardo fiducia rispetto alla possibilità di realizzare politiche di sostegno alla competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali, risultata in tempi recenti carente, particolarmente a causa della mancanza del necessario livello di innovazione.

 

Ha quindi la parola il sottosegretario MARTINAT, il quale sottolinea la coerenza del provvedimento in esame rispetto ad un percorso di riorganizzazione avviato con la legge finanziaria per il 2008.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere di tenore favorevole proposto dal Presidente relatore risulta approvato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

 

 


 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

2ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

   

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole) 

 

 Il presidente relatore GIULIANO (PdL), dopo aver ricordato come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere alla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo, passa all'illustrazione delle disposizioni che presentano profili di competenza per la Commissione lavoro.

Si tratta del comma 1, capoverso 1, n. 10, nonché dei commi 4, 6 e 12dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che istituiscono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpati i seguenti Dicasteri: del Lavoro e della previdenza sociale; della Salute; della Solidarietà sociale.

Sono escluse da tale accorpamento alcune funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane), che (ai sensi dei commi 4 e 14del predetto articolo 1) sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riguardo all'ordinamento finora vigente, ricorda che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella sua originaria versione, aveva previsto, con decorrenza dalla nomina del primo Governo della XIV legislatura, l'accorpamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità in un unico Dicastero (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Tuttavia, la novella di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, soppresse l'ipotesi di un unico Ministero - che, quindi, non è stato, fino ad ora, mai costituito - confermando la distinzione dei due Dicasteri, ridenominati, rispettivamente, "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e "Ministero della salute".

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, ripristinando, di conseguenza, la previgente denominazione di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in luogo di quella di Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 181 ha trasferito al nuovo Dicastero della solidarietà sociale le funzioni (già di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) in materia di politiche sociali e di assistenza, nonché altre specifiche funzioni, escludendo, in ogni caso, le attribuzioni relative alle politiche previdenziali (rimaste di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). Inoltre, i commi 6 e 19 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 hanno definito il riparto di specifiche funzioni tra i due Dicasteri suddetti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'accorpamento summenzionato dei tre Ministeri, disposto dal decreto-legge n. 85 in esame, nel nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali costituisce una forma di adeguamento alle previsioni sul riordino dei Dicasteri di cui all'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

In particolare, il comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione prevede che al nuovo Ministero siano trasferite le funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane) già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, ivi comprese - come esplicita lo stesso primo periodo- quelle costituite dai compiti: di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari; di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.

Come accennato, sono escluse dall'accorpamento alcune funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane), che (ai sensi dei commi 4 e 14del predetto articolo 1) sono invece trasferite dal Ministero della solidarietà sociale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 6del medesimo articolo 1 dispone il trasferimento al nuovo Dicastero delle funzioni del Ministero della salute (e delle relative risorse finanziarie, strumentali e umane).

Ricorda, inoltre, che la lettera a)del successivo comma 14dell'articolo 1 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni - finora di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - "in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali" (funzioni di cui all'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Sulla base degli elementi di valutazione che precedono, propone alla Commissione di esprimere alla 1a Commissione permanente un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

 

Il senatore ROILO (PD)  esprime apprezzamento per la scelta del Governo di non disattendere le previsioni della legge finanziaria 2008 in tema di riduzione del numero dei Ministeri, pur rilevando come l'accorpamento in un unico Dicastero delle competenze che in precedenza facevano capo ai Ministeri del Lavoro e della Salute possa comportare difficoltà operative nel comparto sanitario.

 

La senatrice CARLINO (IdV) rileva come nella formazione dell'attuale Governo si sia manifestata una scarsa attenzione agli aspetti che attengono alle pari opportunità tra uomo e donna.

 

Il PRESIDENTE fa presente che il rilievo testé prospettato dalla senatrice Carlino esuli dall'ambito della presente discussione.

 

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD)  prospetta l'opportunità di sottoporre a periodica verifica la formula organizzativa adottata per la struttura del Governo con il decreto-legge in conversione, al fine di valutare se vi sia la necessità di apportarvi talune misure correttive.

 

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato di redigere un parere favorevole alla 1a Commissione permanente sul provvedimento in titolo.

 

 

 

 


IGIENE E SANITA' (12a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

2ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA 

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni.) 

 

Il relatore CALABRO' (PdL) illustra il provvedimento in titolo che, adeguando le strutture di Governo alla riforma prevista dalla legge finanziaria per il 2008, individua 12 ministeri e disciplina il conseguente trasferimento di funzioni e di risorse finanziarie, strumentali e umane.

In particolare, riguardo alle materie di interesse della Commissione, il decreto-legge istituisce, all'articolo 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpati i seguenti Dicasteri: del lavoro e della previdenza sociale; della salute; della solidarietà sociale. In questo quadro, il comma 6 dispone il trasferimento al nuovo Dicastero delle funzioni prima attribuite al Ministero della salute e delle relative risorse finanziarie, strumentali e umane. Inoltre, il comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 1 prevede che al nuovo Ministero siano trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale con le relative risorse. Sono escluse dall'accorpamento alcune funzioni, che (ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 14) sono invece trasferite dal Ministero della solidarietà sociale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le quali i compiti in materia di politiche antidroga.

Il relatore conclude rilevando come il provvedimento in esame sia diretto, nell'ambito di una più generale prospettiva di razionalizzazione delle funzioni, a risolvere conflittualità e sovrapposizioni fra competenze precedentemente attribuite a diverse amministrazioni, perseguendo inoltre l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica attraverso una rinnovata allocazione delle risorse finanziarie ed umane.

Preannuncia quindi la formulazione di una proposta di parere favorevole, nel quale segnalerà, tuttavia, l'esigenza di assicurare particolare attenzione alle risorse finalizzate alla tutela della salute e al sistema sanitario nel suo complesso e la necessità di connotare la riorganizzazione nel senso di garantire adeguate sfere di autonomia alle strutture di Governo competenti in materia di sanità e nel senso di assicurare una uniforme tutela, sull'intero territorio nazionale, del diritto alla salute; si riserva infine di integrare tale proposta, alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore Ignazio Roberto Maria MARINO (PD) rivolge preliminarmente un augurio di buon lavoro al presidente Tomassini.

 

Si associa la Commissione.

 

Il senatore Ignazio Roberto Maria MARINO (PD) esprime forti perplessità sull'architettura complessiva delle strutture di Governo, criticando l'assenza di un unico centro di responsabilità ministeriale in materia di sanità. Osserva in primo luogo come la legge finanziaria 2008 si sia limitata a ripristinare il numero dei ministeri previsto dall'originaria riforma Bassanini (decreto legislativo n. 300 del 1999), senza tuttavia stabilire quali strutture avrebbero subito un accorpamento. L'assetto delineato dal decreto-legge n. 85 del 2008, peraltro, rischia di ripercuotersi negativamente anche sul piano dei rapporti politico istituzionali interni alla compagine di Governo, tenuto conto delle limitazioni che caratterizzano i poteri giuridico-formali e sostanziali attribuiti a rappresentanti di Governo non di vertice. In questo quadro, ritiene pertanto inopportuna la scelta operata con il provvedimento in esame, che a suo avviso non rispecchia il principio costituzionale di tutela pubblica della salute, specialmente in considerazione dell'esperienza di altri Paesi in cui, pur vigendo un sistema di assistenza sanitaria privatistico, non manca tuttavia una figura di coordinamento centrale.

 

Il presidente TOMASSINI precisa che l'attuale collocazione della responsabilità di Governo relativa alla sanità ripropone quanto delineato dalla riforma Bassanini.

 

Il senatore SACCOMANNO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Marino, sottolinea l'esigenza di avviare una riflessione in ordine all'opportunità di reintrodurre un autonomo Ministero della salute, ancor più necessario nella prospettiva di una compiuta realizzazione del cosiddetto federalismo fiscale. La previsione di un apposito ministero costituisce infatti un indispensabile strumento di salvaguardia della tutela uniforme, sull'intero territorio nazionale, del diritto alla salute, quale reale elemento perequativo dal punto di vista della dignità umana e della qualità dei servizi assistenziali offerti.

 

Il senatore BOSONE (PD) ritiene necessaria l'istituzione di un Dicastero competente sulle politiche sanitarie con riferimento sia ai rapporti internazionali che a quelli con le Regioni, ricordando l'impronta solidaristica e universalistica del sistema sanitario italiano.

Chiede infine chiarimenti sulle deleghe conferite dal ministro Sacconi nell'ambito delle sue  responsabilità di Governo.

 

La senatrice BIANCHI (PD), nell'osservare come la sanità costituisca anche un settore di sviluppo economico non trascurabile, ritiene necessaria una figura di Governo di vertice e autonoma: tale scelta risponderebbe all'esigenza di migliorare le possibilità di parità di accesso alle cure e ai farmaci, non sempre garantite in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché allo scopo di una più efficace connotazione del sistema sanitario come servizio pubblico improntato a principi solidaristici e universali. Altrimenti paventa il rischio che, anziché assicurare standard qualitativi uniformi nella prestazione dei servizi, le differenze regionali attualmente esistenti siano destinate ad aumentare.

Dopo aver rilevato come per la prima volta nella storia repubblicana non sia presente nell'organizzazione del Governo un autonomo Ministero per la sanità, si unisce alla richiesta di chiarimenti ora formulata dal senatore Bosone in merito alla ripartizione interna delle competenze in materia di politiche sanitarie tra i sottosegretari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

La senatrice PORETTI (PD) condivide le preoccupazioni in ordine all'assenza di un ministero autonomo competente in materia di sanità, paventando il rischio di ulteriori difficoltà nell'operare anche sul piano legislativo. Esprime inoltre forti perplessità sull'articolo 1, comma 4, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di politiche antidroga.

 

La senatrice BASSOLI (PD) si unisce alle considerazioni espresse negli interventi dei senatori del suo Gruppo, pur sottolineando l'importanza della riforma Bassanini, che tende a semplificare le strutture governative; ritiene necessario mantenere un organo di coordinamento unitario, soprattutto alla luce del "Patto della salute" sottoscritto nel settembre 2007 dal Governo e dalle Regioni, con il quale  è stato individuato un percorso mirato alla piena integrazione tra le politiche sanitarie nazionali e le autonomie regionali, con l'obiettivo di superare le rilevanti differenze sussistenti tra le Regioni per qualità e quantità dei servizi sanitari offerti. Con il riordino delle strutture di Governo così realizzato si delinea, a suo avviso, il rischio di un aumento delle differenze tra Regioni, che incentiverebbe fenomeni di migrazione di pazienti dal Sud al Nord.

Con riferimento alla situazione di deficit finanziario che caratterizza talune Regioni, sottolinea l'esigenza che la piena attuazione dei percorsi di risanamento, i quali debbono avvenire attraverso una riorganizzazione dei servizi che non riduca i livelli assistenziali, venga gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente in rapporto di stretta collaborazione con il Ministero della sanità.

Conclusivamente esprime l'auspicio di una opportuna riconsiderazione dell'architettura complessiva delle strutture di Governo.

 

Ha quindi la parola il senatore ASTORE (IdV), il quale, pur condividendo  l'esigenza di uno snellimento complessivo delle strutture di Governo, sottolinea come la presenza di un ministero autonomo dedicato alle politiche sanitarie sia un requisito essenziale al fine di assicurare  un efficace coordinamento a livello nazionale. Considera quindi auspicabile una correzione in tal senso del decreto-legge n. 85 del 2008.

 

Il senatore RIZZI (LNP), pur comprendendo le ragioni connesse all'esigenza di istituire un ministero autonomo per la salute, sostiene che occorre prendere atto tuttavia delle prevalenti esigenze di razionalizzazione dell'azione di Governo; esprime peraltro l'auspicio che, nell'ambito del mutato quadro istituzionale, siano avviate le iniziative più opportune dirette a salvaguardare le politiche sanitarie.

Conclude preannunciando il proprio orientamento favorevole alla proposta che sarà formulata dal relatore.

 

Il senatore DI GIACOMO (PdL), dopo aver rivolto un augurio di buon lavoro al sottosegretario Francesca Martini, si dichiara convinto che il Governo saprà comunque realizzare le politiche per la tutela della salute contenute nel suo programma; sottolinea inoltre che il provvedimento in esame ha posto un argine all'eccessiva frammentazione delle competenze che si è riscontrata nella scorsa legislatura.

 

Il senatore COSENTINO (PD) si associa preliminarmente all'augurio di buon lavoro al sottosegretario Francesca Martini e, nel prendere atto della scelta politica compiuta dall'attuale Governo in ordine all'opportunità di accorpare le politiche sanitarie con le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esprime l'auspicio che venga comunque assicurata una politica nazionale per la salute, anche nella prospettiva di un più spiccato decentramento delle relative funzioni a livello regionale.

 

Il presidente TOMASSINI, nel confermare l'unitarietà della responsabilità di Governo in materia di sanità in capo al Ministro Sacconi, precisa che sono state conferite deleghe in materia sanitaria ai sottosegretari Ferruccio Fazio e Francesca Martini; quest'ultima con particolare riferimento ai lavori parlamentari.

Quanto all'esigenza della rappresentanza dell'Italia all'estero, assicura che intende verificare che sia assicurata un'adeguata presenza in tutti gli ambiti internazionali concernenti il settore della salute.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

 

Il senatore CALABRO' (PdL) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato al resoconto.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO SENATO N. 585

 

La Commissione permanente igiene e sanità, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, ritenendo che il decreto-legge n. 85 del 2008 abbia contribuito a realizzare una necessaria riorganizzazione delle strutture di Governo, prevista dalla legge finanziaria per il 2008, determinando anche una chiara riduzione delle spese pubbliche.

Occorre segnalare, tuttavia, l'esigenza che il Governo, nel definire i regolamenti e gli atti con i quali si provvederà all'accorpamento e alla riallocazione delle risorse umane e finanziarie dei Dicasteri interessati dal provvedimento d'urgenza, assicuri particolare attenzione alle risorse finalizzate alla tutela della salute e al Sistema sanitario nel suo complesso, cui va riconosciuto un ruolo fondamentale. Si invita altresì il Governo a connotare ulteriormente tale riorganizzazione nel senso di garantire - nel maggior grado possibile - adeguate sfere di autonomia alle strutture di Governo competenti in materia di sanità anche al fine di assicurare una uniforme tutela, sull'intero territorio nazionale, del diritto alla salute.

 

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

13a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì4 giugno 2008

 

Presidenza del vice presidente CHITI,

indi del presidente SCHIFANI

e della vice presidente MAURO

 

 


 

Discussione del disegno di legge:

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Relazione orale) (ore 18,15)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 585.

Prima di dare la parola al relatore Boscetto, vorrei informare l'Aula sull'andamento dei lavori, posto che si verifica lo stesso scenario di stamattina. Al presente decreto-legge sono stati infatti presentati alcuni emendamenti, sui quali la 5ª Commissione permanente non ha ancora esitato il parere, che verrà dato presumibilmente nella serata di oggi o nella prima mattinata di domani. Pertanto, l'andamento dei nostri lavori sarà il seguente: apertura della discussione generale, eventuale replica del relatore e del Governo, prima della chiusura della seduta di oggi o domattina, per poi passare sempre nella seduta antimeridiana di domani all'illustrazione degli emendamenti e alla votazione finale.

Non essendovi obiezioni, anche per fatti oggettivamente incontestabili, così rimane stabilito.

Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, con il provvedimento al nostro esame il governo Berlusconi ha inteso adeguare la propria struttura a quanto previsto da alcune disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Presidenza della vice presidente MAURO(ore 18,16)

 

(Segue BOSCETTO, relatore) Come molti ricorderanno, all'articolo 1, comma 376, di quella finanziaria, si stabilì che a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri sarebbe stato stabilito in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, nel testo originariamente pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Si aggiunse anche la norma secondo la quale il numero complessivo dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari non poteva essere superiore a 60. Al successivo comma 377 vennero abrogate una serie di disposizioni incompatibili con il comma precedente e si fecero invece espressamente salve alcune norme.

Il Governo Berlusconi si è adeguato completamente a questa normativa ed è intervenuto richiamandosi al decreto legislativo n. 300 del 1999, indicato con il nome di Bassanini, per avere esattamente lo stesso organico di quel testo legislativo.

Sappiamo che questa situazione di adeguamento non era necessaria sul piano normativo, in quanto quella disposizione della legge finanziaria 2008 aveva lo stesso rango dell'attuale provvedimento d'urgenza. Purtuttavia, l'adeguamento politico c'è stato. Molti di noi votarono a favore dei commi 376 e 377 della legge n. 244 del 2007, ma oggi vi è la necessità di convertire il decreto-legge che individua, a decorrere dalla prossima legislatura, i seguenti Ministeri: Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali.

Rispetto all'imperio della finanziaria, secondo cui bisognava rispettare soltanto il numero dei Ministeri indicati nel vecchio decreto legislativo Bassanini, si può notare che sono stati ripresi esattamente e nello stesso ordine gli stessi Ministeri. Le uniche modifiche riguardano il fatto che, invece che delle attività produttive, il Ministero si chiama oggi «dello sviluppo economico», che alla denominazione di quello delle politiche agricole e forestali viene aggiunta la parola "alimentari" e che a quello dell'ambiente e della tutela del territorio sono state aggiunte le parole "e del mare".

Ecco quindi che si spiega questo provvedimento che nella prima parte vede la normazione degli aspetti che ho ricordato. Esso introduce poi una serie di adeguamenti con vari trasferimenti, una massiccia attribuzione di materie alla Presidenza del Consiglio, la necessità espressa di risparmiare a fine percorso, dopo i processi di riallocazione e mobilità del personale, almeno il 20 per cento per le nuove strutture, con un risparmio forte e oggettivo per lo Stato.

Norme diverse sono soltanto quelle di cui al comma 21, in cui si fa riferimento all'abrogazione dell'articolo 3 della legge sui Servizi di sicurezza. Tale articolo prevedeva che la funzione di autorità delegata potesse essere attribuita in via esclusiva ad un Ministro o ad un Sottosegretario che non avesse altre competenze. Mediante l'abrogazione contenuta nel decreto-legge in esame si consente che un Ministro o un Sottosegretario dell'attuale Governo possa assumereanche la funzione di autorità delegata, ai sensi della legge sui Servizi di sicurezza.

Un'ultima notazione riguarda il processo di scelta di magistrati e altri funzionari per la collocazione alle dipendenze dei Ministri. Dopo le parole «Presidente del Consiglio» vengono aggiunte le parole «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri» e le parole «e specifica» dopo le parole «valutare motivate», con riferimento a determinate valutazioni riguardanti la collocazione di funzionari pubblici alle dipendenze dei membri del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

*VITALI (PD). Signora Presidente, il senatore Boscetto ha correttamente illustrato le caratteristiche generali del disegno di legge di conversione del decreto riguardante la struttura del Governo, che abbiamo peraltro esaminato in Commissione affari costituzionali. Ci troviamo di fronte all'attuazione di una norma significativa, poiché tutti ricordiamo nella scorsa legislatura quanto l'opinione pubblica sia stata coinvolta attorno ai temi degli eccessi e dei costi impropri della politica. La struttura del Governo ed il numero dei Ministeri costituiscono aspetti fondamentali di questo tema.

Vi sono due motivi per i quali è importante procedere nella direzione indicata con la norma inserita nella legge finanziaria 2008, che peraltro fu approvata da tutti. Il primo è che è necessario rendere più snella la compagine di Governo, riducendo il numero dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari. La norma approvata con la finanziaria 2008, ricordata dal collega Boscetto, prevede che i componenti a qualunque titolo del Governo non possano superare le 60 unità.

Il secondo aspetto riguarda il numero dei Ministeri. Tutti gli ultimi Governi che si sono succeduti, sia quelli della XIV che quelli della XV legislatura, nonostante il segno politico diverso, hanno derogato al decreto legislativo n. 300 del 1999, che fissa in 12 il numero dei Ministeri.

Con la norma della legge finanziaria 2008 si prevede di tornare esattamente a quella disposizione. I Ministeri debbono essere 12 e il numero dei componenti complessivi del Governo non può eccedere le 60 unità. Il decreto che ci viene sottoposto recepisce la norma della finanziaria ed opera una serie di accorpamenti di Ministeri che sono esattamente quelli previsti dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Anticipo subito che alcuni colleghi del nostro Gruppo presenteranno un emendamento che riguarda il Ministero della salute, proponendo che esso abbia una sua identità specifica. Il collega Marino è il primo firmatario di un emendamento su questo punto.

In Commissione ne abbiamo ragionato ed è venuta dal Governo e dalla maggioranza anche una certa disponibilità ad esaminare successivamente il problema. Resta comunque ferma la necessità di ottemperare a quanto dispone la finanziaria per il 2008 per quanto riguarda la riduzione del numero dei Ministeri. Si tratta anche un problema di efficienza della macchina amministrativa, perché non c'è dubbio che aver diviso certi Ministeri, com'è avvenuto, ripeto, in entrambe le legislature precedenti, rispetto all'ipotesi originaria del decreto legislativo n. 300, ha reso più farraginosa e difficile l'azione di Governo.

Anche la frantumazione politica e l'estrema eterogeneità delle coalizioni, che hanno caratterizzato in modo particolare la legislatura precedente, hanno inciso molto sulla composizione del Governo dal punto di vista della sua pletoricità. Tutti i Governi che si sono succeduti nelle ultime due legislature hanno sicuramente sofferto di questo problema.

Il decreto comporta il trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia. Il Centro nazionale documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza viene trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Vi è, inoltre, la norma che ricordava il collega Boscetto, relativa al fatto che il membro di Governo che ha la delega per i Servizi di informazione e sicurezza può avere anche altre deleghe, in deroga alla riforma dei Servizi che, peraltro, è stata approvata all'unanimità nella scorsa legislatura. Per il resto, ripeto, il decreto è conforme a quanto previsto dalla finanziaria 2008.

In Commissione, oltre all'emendamento di cui ho parlato relativo al Ministero della salute, abbiamo esaminato un emendamento da me presentato che si riferisce alla necessità di introdurre un Coordinamento interministeriale per le politiche urbane, di cui parleremo naturalmente nel corso della discussione.

In modo particolare, da parte nostra è stata sollevata una questione rispetto alla quale, in Commissione, sia il relatore che il Governo hanno mostrato sensibilità. Con un altro decreto, quello relativo all'emergenza rifiuti in Campania, viene già apportata una deroga al limite dei 60 componenti il Governo. Però, evidentemente, l'Esecutivo si è reso conto che non si poteva derogare così semplicemente e lo ha fatto con parole che dimostrano l'eccezionalità di quel provvedimento.

Infatti, nel decreto sull'emergenza rifiuti in Campania è scritto: «...in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso e comunque fino al 31 dicembre 2009». Queste sono le parole, e il contenuto della norma si riferisce all'introduzione della figura del Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio che è delegato, appunto, alla protezione civile e, in modo particolare, all'emergenza rifiuti in Campania. I componenti del Governo sono già 61.

Ora, noi siamo preoccupati per alcune dichiarazioni che abbiamo letto sulla stampa, rese sia da autorevolissimi esponenti del Governo che da esponenti della maggioranza, in base alle quali ci sarebbe l'intenzione, tra qualche mese, di proporre provvedimenti che allargano il numero dei componenti del Governo, magari introducendo la figura dei Vice ministri.

Sia chiaro, signori rappresentanti della maggioranza e signori del Governo, che il nostro atteggiamento sul decreto, così come voi lo presentate oggi, è positivo e di piena disponibilità perché il decreto recepisce esattamente la norma della finanziaria 2008 che anche noi abbiamo voluto. Ma qualora da parte vostra ci fosse l'intenzione di presentarvi nelle Aule del Parlamento per proporre un allargamento della compagine di Governo, avreste la nostra più piena e totale contrarietà perché, ripeto ciò che ho detto prima, un Governo efficiente deve essere anche snello.

Tra l'altro, in questa legislatura, si tratta di un Governo composto da un numero di forze politiche minore di quello delle legislature precedenti e quindi non ha scuse. Non ci sono ragioni di operatività che richiedano un aumento del numero dei suoi componenti.

Per questa ragione, annuncio che il nostro Gruppo presenterà, in sostituzione di uno degli emendamenti, un ordine del giorno che abbiamo già discusso in Commissione con il quale impegniamo il Governo a non proporre altre deroghe al numero totale dei componenti, in attuazione piena e coerente con la norma della finanziaria 2008. Il nostro voto su questo provvedimento dipenderà anche dal grado di accoglienza che dimostrerete per questa proposta la quale, tra l'altro, è pienamente coerente con la norma che il decreto attuale si propone di attuare.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, come ha già ricordato il senatore Vitali, e credo sia importante ribadirlo, nasce da una norma condivisa, che è stata proposta dal Governo Prodi nella legge finanziaria per ridurre il numero dei Ministeri e dei rappresentanti del Governo in relazione a quanto disposto precedentemente dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Per quanto riguarda la riforma dell'organizzazione dei Ministeri, le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 discendevano dalla delega della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini). Prima di tali formulazioni legislative l'organizzazione dei Ministeri veniva disposta di volta in volta con provvedimenti senza forza di legge.

Dunque, con la legge finanziaria 2008 si è ripristinato il numero dei Ministeri (e ciò va sottolineato a proposito delle considerazioni che abbiamo fatto e faremo rispetto al Ministero della salute), ma non si è ripristinata l'originaria denominazione prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Questa può essere quindi materia di riflessione del Governo per un eventuale riaccorpamento delle funzioni dei Ministeri, anche in considerazione delle osservazioni avanzate in 1ª Commissione, che in parte hanno visto l'espressione della sensibilità del Governo rappresentato dall'onorevole Vito. Da questo punto di vista, pertanto, si può compiere una riflessione sul riaccorpamento delle funzioni. Noi saremmo comunque contrari ad un ampliamento e quindi a una deroga successiva, così come è già stato detto. Per questo abbiamo invitato il Governo, che ha espresso un suo orientamento, almeno momentaneo, a non derogare alle disposizioni previste dalla legge finanziaria, che per noi rimane un punto fermo.

Un'ulteriore questione da sollevare, che sicuramente non si è affrontata in coerenza con alcuni princìpi previsti dalla nostra Costituzione, concerne il numero delle donne presenti nell'attuale Governo, sia tra i Ministri che tra i Sottosegretari. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, secondo periodo, dichiara che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Riteniamo che il Governo dovrebbe quanto mai caratterizzarsi per il rispetto dei princìpi costituzionali in merito all'accesso agli uffici pubblici. Questo è un aspetto che non è stato colto: lo ritengo un dato sicuramente negativo, che non fa onore a un Esecutivo che ha ottenuto il consenso di una maggioranza solida che si è espressa attraverso il voto elettorale e che avrebbe potuto in tutti i modi portare ossequio ai suddetti princìpi.

In vista dei provvedimenti legislativi che riguarderanno le elezioni, a cominciare dalle elezioni europee, mi auguro che il Senato e il Parlamento nel suo complesso vorranno esprimere un orientamento positivo per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 51.

Quanto al provvedimento in oggetto, sull'organizzazione dei Ministeri negli anni precedenti abbiamo avuto disposizioni transitorie che non avevano una loro coerenza. Finalmente siamo arrivati a una definizione con il decreto legislativo n. 300 del 1999 e poi con la legge finanziaria 2008, mentre il provvedimento in esame non riprende quanto era stato stabilito dal decreto legislativo n. 300.

Mi riferisco anche ai provvedimenti che dovranno venire. Sappiamo infatti che questa è la prima organizzazione, da cui dovranno poi discendere altre norme per quanto riguarda la dotazione organica e l'individuazione degli uffici. Ciò sarà fatto con regolamenti o decreti del Presidente del Consiglio, i quali ultimi, in particolare, saranno anche oggetto di attenzione da parte delle Commissioni. In proposito dovranno essere rispettati i limiti di spesa imposti dalla legge finanziaria; perciò presteremo attenzione nell'esaminare tali provvedimenti, che successivamente saranno oggetto d'esame della 1ª Commissione permanente e che dovranno anche essere materia di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Sicuramente non ci è piaciuta - anche se alla fine, poi, abbiamo assunto un atteggiamento di astensione in Commissione - la modifica in questa sede della legge sui Servizi di intelligence; ci è sembrato un ambito non proprio, anche se ci sono state illustrate le ragioni del provvedimento. Sicuramente non è stato bene modificare una legge, che aveva una propria collocazione, in una sede come questa e, soprattutto, forse non è stato bene aver abrogato un articolo che aveva una propria ratio, quella cioè che l'Autorità delegata dal Presidente del Consiglio per i Servizi di sicurezza fosse esonerata da qualsiasi altro incarico. Tale provvedimento, che ritenevamo corretto, aveva trovato l'approvazione di tutti e, invece, è stato abrogato, una modifica che non condividiamo, anche se l'atteggiamento complessivo che abbiamo avuto in Commissione, alla luce di una serie di motivazioni, ha visto un nostro voto di astensione.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, oggi, con il disegno di legge di conversione, si provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri attraverso quanto già previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il decreto-legge individua 12 Ministeri. In particolare, vengono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le competenze e le relative risorse attribuite nel precedente assetto organizzativo al Ministero del commercio internazionale. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti. Per quanto concerne le competenze del soppresso Ministero della solidarietà sociale, il decreto disciplina il trasferimento di alcune funzioni, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e attribuisce nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse, funzioni prima spettanti al Ministero della solidarietà sociale. Questo solo per fare alcuni esempi.

Ai fini del contenimento della spesa è prevista anche una riduzione dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino.

Con riferimento, in particolare, all'ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, va ricordato come l'Italia dei Valori abbia espresso alcune riserve sul cosiddetto spacchettamento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti che fu necessario operare nella scorsa legislatura, attraverso il decreto-legge n. 181 del 2006. Non può quindi dirsi contraria, in linea generale, al ritorno dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disponeva la nascita del Ministero unificato, accorpando le funzioni ed i compiti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tuttavia va anche ricordato che nella scorsa legislatura, pur nello spazio temporale concesso dalla sua breve durata, si è avviato un positivo processo di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri, e del Ministero delle infrastrutture in particolare, attraverso l'emanazione di specifici regolamenti, secondo un programma di riorganizzazione, previsto dal comma 404 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, finalizzato appunto al contenimento delle spese di funzionamento. Si tratta di un processo che auspichiamo sia salvaguardato, al di là dei risparmi di spesa che sono attesi dall'unificazione dei due Ministeri.

Svolgerò ora alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, in riferimento alla conversione del decreto-legge in esame, possono effettuarsi considerazioni di metodo oltre che di merito. Innanzitutto, sotto il profilo del drafting redazionale, il decreto accorpa sotto l'unico articolo 1 ben 24 commi di differente contenuto normativo: la ridefinizione dei Ministeri, la loro riorganizzazione amministrativa, le nuove denominazioni, nonché l'abrogazione di un comma di una norma ordinamentale assai rilevante, quale quella della riforma dei Servizi. Si propone, dunque, l'inserimento di più articoli con le rispettive rubriche.

Inoltre, nell'ottica di una riorganizzazione razionale ed efficiente della struttura di Governo, pur risultando assai apprezzabile lo snellimento delle strutture ministeriali, si rileva come l'accorpamento del Ministero della salute nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possa risultare assai problematico. Nel nostro ordinamento non vi sarà o sarò molto difficile avere un coordinamento centrale ed una figura di riferimento autorevole per i problemi dei pazienti e del personale sanitario. È chiaro, infatti, che il Ministro del welfare, unico a sedersi in Consiglio dei ministri, si preoccuperà dell'equilibrio finanziario complessivo della sanità e, contestualmente, di quello degli altri fondamentali settori che egli rappresenta: politiche sociali e del lavoro. Nonostante tali funzioni vengano giuridicamente assunte da un Sottosegretario, sotto il profilo politico è soltanto con la presenza di un Ministro che si riconosce ad un particolare settore un'importanza strategica e cruciale per la vita dei cittadini e per la loro sicurezza sociale.

Si ricorda, a questo proposito, che l'articolo 32 della nostra Costituzione indica che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Si sottolinea, infine, che anche nella prospettiva dell'introduzione del federalismo fiscale appare assolutamente necessario un riferimento nazionale, "guardiano" dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

In terzo luogo, va rilevato che l'accorpamento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere operato evitando sovrapposizioni interne e problemi alla efficacia e funzionalità delle strutture, ma in particolare valorizzando l'opera positiva di riorganizzazione che, come ho già detto, ha conosciuto il Ministero delle infrastrutture nei due anni trascorsi. Il regolamento di riorganizzazione di tale Ministero è già stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2007, ridisciplinando l'esercizio delle funzioni di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato; la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; le costruzioni nelle zone sismiche; l'edilizia residenziale e le politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; la sicurezza e la regolazione tecnica, e così via. Il regolamento di riorganizzazione del Ministero riguarda non solo le 11 direzioni generali, ma anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca. L'accorpamento dovrebbe quindi salvaguardare le positive innovazioni conosciute dalla struttura nel periodo 2006-2008 e consolidare i risultati raggiunti.

Ancora. La drastica riduzione del numero dei Sottosegretari di Stato potrebbe determinare un rallentamento dei lavori parlamentari in Aula, oltre che in Commissione.

Da ultimo, la legge finanziaria 2008, nei commi sui cui tale decreto incide, ribadisce un fondamentale principio costituzionale: la composizione del Governo dovrà essere configurata «in coerenza» con il principio di cui all'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Rileviamo come l'attuale composizione governativa non corrisponda esattamente a detti princìpi, valutata la assoluta minoranza del genere femminile sia tra i Ministri che tra i Sottosegretari di Stato.(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Adamo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Ignazio. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (PD). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, nel proporre con un emendamento l'istituzione del Ministero della salute avrei l'obiettivo di colmare una grave e a mio avviso pericolosa mancanza nell'attuale organizzazione del Governo del nostro Paese.

Non istituendo il Ministero della salute, per la prima volta nella storia dell'Italia, si è determinato un vuoto ai vertici della sanità nazionale. Certo, possiamo vantarci di essere stati i primi in Europa e forse anche nel mondo ad aver fatto questa scelta, ma permettetemi di dire che si tratta di una scelta anomala e sbagliata, che causerà gravi problemi e disfunzioni al corretto funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

La decisione non è stata di tipo tecnico, come alcuni sostengono. Come sappiamo bene, infatti, la legge finanziaria per il 2008 ha ripristinato solo il numero dei Ministeri, riflettendo quanto già previsto nel 1999, ma non anche l'originaria denominazione e la ripartizione delle attribuzione fra di essi. Per essere più chiari, la legge non indica espressamente quali Ministeri devono essere soppressi rispetto a quelli che esistevano nel precedente Governo e non indica quali devono esercitarne le competenze. La legge indica semplicemente che i Ministeri devono essere 12, ma lascia la libertà di indicare quali sopprimere e quali mantenere.

In questo senso, non si può negare che l'abolizione del Ministero della salute sia stato il frutto di una decisione politica e che tale decisione possa trasmettere a medici, infermieri e a tutti i cittadini del nostro Paese il messaggio di uno scarso interesse, da parte delle forze politiche di centrodestra, verso la tutela dei dritti e della salute dei cittadini italiani. Se infatti spetta alle Regioni amministrare la quotidianità dei servizi sanitari, gestire le strutture, gli ospedali, organizzare tutti i servizi sanitari sul territorio, è compito però del Governo centrale fare sì che questi servizi siano garantiti in maniera corretta ed omogenea su tutto il territorio nazionale.

Questo non accade, lo sappiamo bene, ma senza una guida, senza un'azione di coordinamento e di controllo a livello centrale, senza una figura autorevole come quella di un Ministro, il principio dell'uguaglianza e dell'omogeneità sarà messo in discussione ancora di più. E alcuni cittadini saranno ancora una volta vittime di questa discriminazione. Un Governo che si vuole garante di tutti i cittadini non può ignorare gli enormi problemi delle Regioni del Sud, soprattutto in sanità, e lasciare che il divario tra le Regioni diventi ancora più ampio e che questo ricada sulla salute dei cittadini.

Serve un coordinamento centrale forte, serve un punto di riferimento che si occupi di guidare la sanità, di monitorare i servizi, di valutare carenze e mancanze dove esistono e non semplicemente di assistere alle scelte fatte a livello regionale. Senza questo ruolo importantissimo di guida il Servizio sanitario nazionale sarà inevitabilmente indebolito a favore di 20 sistemi diversi, alcuni buoni, altri purtroppo meno buoni. Inoltre, la presenza di un Ministro della salute è fondamentale per permettere all'Italia di far sentire la propria voce in ambito internazionale quando i vertici dei Paesi europei ed extraeuropei si troveranno a discutere delle tante emergenze sanitarie che riguardano l'intero pianeta.

Per tutti questi motivi, faccio appello al senso di responsabilità di quest'Aula affinché esprima voto favorevole all'emendamento che ripristina il Ministero della salute. Sono certo che molti membri della maggioranza con cui ho lavorato anche nella passata legislatura condividono le mie preoccupazioni e mi auguro che con il contributo di tutti si possa porre rimedio alla situazione attuale, riconoscendo che la cancellazione del Ministero è stata un errore e che per correggerlo è sufficiente il voto positivo dell'Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, siamo dell'idea che un Governo eletto con il consenso popolare debba poter organizzare le proprie strutture e i propri Ministeri come meglio ritiene in ragione del programma e delle priorità in esso stabilite. Questa è la ragione per la quale esprimeremo un voto di astensione sul provvedimento in esame.

Il decreto-legge è certamente lo strumento meno indicato per la riorganizzazione della struttura amministrativa, ma purtroppo è uno strumento ormai consolidato nella prassi di tutti i Governi, di centrodestra e di centrosinistra, che si sono succeduti nelle legislature dal 1994 ai nostri giorni. È diventata chiaramente una pessima abitudine di tutti i Governi in carica, e si tratta di una pessima abitudine perché l'utilizzazione del decreto-legge comporta la scomposizione e ricomposizione di Ministeri, dipartimenti e quant'altro, vulnerando uno dei principi fondamentali su cui si regge l'attività amministrativa, vale a dire il principio della continuità.

Poiché la passata legislatura, come è noto, è durata solo due anni, questo vizio di scomporre e ricomporre l'organizzazione dei Ministeri con una frequenza che diventa, eufemisticamente parlando, fastidiosa rischia di creare una serie di problemi aggiuntivi. Ciò nonostante, credo che non si possa che valutare positivamente l'accorpamento di una serie di Ministeri a partire, ad esempio, da quello per lo sviluppo economico, non soltanto perché ciò assolve ad una funzione di maggiore efficienza ed economicità dell'azione dell'Esecutivo e obbedisce a criteri di razionalità amministrativa, ma anche perché è corretto che oggi vi sia un Esecutivo in cui i Ministri abbiano responsabilità di natura politica ed amministrativa ben precise, corpose e concentrate per funzioni omogenee. Da questo punto di vista riteniamo che il provvedimento presentato dal Governo abbia queste caratteristiche.

Certo, credo che la via maestra sarebbe quella di lavorare sulla riforma della Presidenza del Consiglio e, anziché utilizzare il decreto-legge, intervenire sulla legge n. 400 del 1988, ridisciplinando in quella sede tutte le funzioni ministeriali, l'esercizio della funzione collegiale del Consiglio dei ministri, nonché le attribuzioni dei cosiddetti Ministri senza portafoglio su cui, per la verità, anche questo Governo ha avuto un po' la mano larga. Forse, per il futuro, questo potrebbe essere un tema di confronto sereno tra forze di maggioranza e opposizione.

Occorre individuare un meccanismo che, senza passare attraverso provvedimenti che sotto il profilo costituzionale sono una forzatura, come un decreto-legge, consenta ai Governi di potere, con atti normativi secondari, riorganizzare o riaccorpare le funzioni amministrative e ministeriali in ragione delle priorità dell'azione di Governo individuata. Tutto questo consentirebbe anche di non vulnerare il principio della continuità amministrativa che credo sia estremamente importante.

Una perplessità sul provvedimento in esame comunque l'abbiamo e riguarda in modo particolare l'abrogazione di una norma della legge di riforma dei Servizi di intelligence del nostro Paese. Tale legge, approvata nel 2007 a larghissima maggioranza, prevedeva come unico interfaccia del Parlamento nella materia (ampliata, risistemata e riorganizzata con l'attribuzione di competenze molto forti) un'Autorità delegata che si occupasse in modo esclusivo di seguire il settore dei Servizi cosiddetti ex segreti.

La norma nasceva dall'esigenza dell'accresciuta competenza della Presidenza del Consiglio in questo settore con il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e per la mole di lavoro a carico della struttura, tutta concentrata presso la Presidenza del Consiglio, per la presenza, oltre al DIS, sia dell'AISE che dell'AISI, le due Agenzie che si occupano della sicurezza esterna ed interna.

Proprio questa nuova riorganizzazione ha determinato la valutazione unanime del Parlamento di evitare che il Ministro o il Sottosegretario delegato a seguire i Servizi potesse occuparsi anche di altri settori. Pertanto, per la verità, a noi qualche dubbio, con riferimento all'operatività della riforma, lo pone la soppressione dell'esclusività dei compiti e delle funzioni dell'Autorità delegata, anche riguardo al rafforzamento dei poteri di controllo e di decisione che in questa materia la legge di riforma ha attribuito al Parlamento. Quindi, la necessità di avere un'autorità politica, che poi ha rilevanti compiti non solo di responsabilità politica ma anche operativi in questo settore, che deve lavorare a stretto contatto con il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ci aveva portato a fare questo tipo di valutazione.

Comprendiamo che è anche necessario tenere conto di fatti e di esigenze particolari e quindi è anche corretto che in qualche modo si possa intervenire; non abbiamo presentato emendamenti su tale aspetto e non ne presenteremo; non ne abbiamo presentati per nessuna delle questioni che sono disciplinate dal decreto-legge, ma in modo particolare su questo punto - ripeto - sottolineiamo questa perplessità perché non riusciamo a comprendere quale sia la logica sottesa all'abrogazione di questa norma fondamentale, dal nostro punto di vista, per l'attuazione di una riforma così importante che è venuta dopo trent'anni dalla precedente legge che ha disciplinato i servizi di intelligence nel nostro Paese.

L'ultima considerazione che mi permetto di fare riguarda la necessità comunque di garantire - sotto questo aspetto il regime transitorio previsto dal decreto-legge non so fino a che punto riuscirà a venire incontro a tale esigenza - nella fase transitoria (una fase abbastanza lunga di risistemazione e riorganizzazione dei singoli Ministeri con lo spacchettamento di alcune deleghe e di alcuni settori e la ricomposizione in altri Ministeri e dipartimenti), che è delicata perché è una fase nella quale l'attività amministrativa va avanti e rischia di avere degli stop forzati proprio in ragione di questa riorganizzazione complessiva, un'attenzione in più e particolare al regime transitorio anche in via di attuazione, con normative di carattere regolamentare che consentano sostanzialmente di non paralizzare o di non bloccare alcuni settori strategici.

Mi riferisco, ad esempio, allo sviluppo economico, ma questo riguarda anche la nuova riorganizzazione e la rinascita del welfare, del sistema del welfare complessivamente considerato; questa attività di riorganizzazione non dovrebbe paralizzare l'azione e l'attività amministrativa perché credo che ne deriverebbero dei problemi in più. Già di problemi ne abbiamo tanti; se qualcuno riusciamo a risparmiarcelo non sarebbe male.

Queste sono le ragioni per le quali anticipiamo il nostro voto di astensione nella speranza che in futuro si riesca a trovare uno strumento che - ripeto - consenta al Governo di poter operare nel migliore dei modi possibile. (Applausi dei senatori Cuffaro e Antinoro).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccomanno. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO (PdL). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, mi soffermerò brevemente soltanto sul comma 4 dell'articolo 1, anche perché mi sembra siano state le osservazioni dominanti fino a questo momento in Aula.

Nel passaggio del decreto-legge in esame nella Commissione igiene e sanità vi è stato un coro unanime, racchiuso tra l'altro in una dichiarazione finale votata quasi all'unanimità, in cui si sottolineava al Governo una raccomandazione, ossia che possa tornare a vivere il Ministero della salute; possa ritornare a vivere soprattutto in un momento di attenzione non negativa da nessuna parte dello Stato o della Nazione nei confronti del federalismo fiscale. Anzi, onde accentuarne caratteristiche solidali, tra l'altro così richiamate anche dal Presidente della Repubblica, l'intera Commissione si esprimeva raccomandando che tornasse un momento di attenzione unitaria nella gestione, nella programmazione, nell'attenzione socio-sanitaria, nei confronti di qualsiasi latitudine o longitudine, di qualsiasi ceto sociale. È più facile ritrovare questi motivi di garanzia in un Ministero ad hoc deputato, anche se non è qualcosa che vorremmo che si verificasse in questo momento.

Certamente, comprendiamo le attenzioni circa il rispetto nei confronti della finanziaria del 2008 e dell'applicazione del decreto legislativo n. 300 del 1999. Riteniamo, però, che questa attenzione possa determinare momenti di risposta concreta alle aspettative di tutte le popolazioni che intendono avere qualità, quantità, innovazione tecnologica, attenzione e certezza di percorsi nella risposta ai bisogni della salute. Questa è una sensibilità che, in modo ingeneroso probabilmente, il senatore Marino non riconosceva al centrodestra. Voglio ricordare che il Governo Berlusconi nel 2001 ha voluto il Ministero della salute. Quindi, è un'attenzione concreta che si può esprimere anche nell'attuale legislatura e che può trovare una risposta adeguata a queste esigenze e anche ad una rappresentazione plastica dell'attenzione dello Stato nei confronti di esigenze primarie e comuni.

Oggi, nella sanità tale attenzione è documentata dalle richieste di Commissioni di inchiesta che in ogni ambito si vogliono in questo settore, tanto al Senato quanto alla Camera. Esistono dubbi anche sulla volontà delle amministrazioni regionali di esprimersi sempre con la visione del bene comune: molto spesso vi sono deviazioni dai concetti di sicurezza per la tutela della salute. Ebbene, si ritiene importante e fondamentale che una visione unitaria dello Stato sia raccomandata a tutela dei cittadini.

Questo è quanto volevo esprimere dalla parte della maggioranza: sottolineare in modo concorde, così come avvenuto in Commissione igiene e sanità, e raccomandare in modo altrettanto concorde al Governo che questa visione possa essere, nel più breve tempo possibile, accolta per rendere più accetta e più efficace l'espressione di un federalismo fiscale solidale.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signora Presidente, senza voler entrare nel dettaglio (non citerò articoli, commi o lettere come ho sentito fare ampiamente in questa discussione), il provvedimento in esame modifica l'organizzazione della struttura di Governo, diminuendo il numero dei Ministri con una conseguente redistribuzione di competenze e deleghe; per questo motivo, ritengo sia forte il consenso per la conversione in legge di un decreto-legge che riguarda una materia rispetto alla quale la sensibilità dei cittadini è altissima.

Ho sentito dire che lo strumento del decreto-legge per la riorganizzazione della struttura di Governo è il meno indicato. A mio giudizio, un Governo che entra in carica e che vince le elezioni ha tutto il diritto di adottare uno strumento immediato per poter dare attuazione al programma presentato agli elettori e per creare il suo Esecutivo, in maniera tale che questo possa operare nell'immediatezza.

Quindi, il decreto-legge, al contrario di quanto affermato dal collega D'Alia, è lo strumento più indicato per affrontare l'intera questione; poi, ben vengano i contributi dei due rami del Parlamento per cercare di dare delle indicazioni che possano migliorare la programmazione di un Esecutivo preposto a risolvere i problemi del Paese.

Voglio qui ricordare che in questa compagine di Governo, così come è strutturata, si nota una bella differenza se facciamo un paragone con quella del precedente Governo Prodi, senza alcun tipo di vena polemica. Quest'ultima era una struttura che contava un numero di circa 105 esponenti dell'Esecutivo: badate bene che questo è stato un record storico. Ricordo che il centrosinistra, che stasera fa certe affermazioni, aveva speso ricette ed etica a buon mercato per dire che bisognava moralizzare la vita pubblica a cominciare dalle auto blu; ricordo bene quelle dichiarazioni. Certo, è stato difficile tagliare le gomme al parco macchine se poi dagli allora Ministri in giù si era dato vita ad un corteo infinito di cariche, che a loro volta moltiplicavano le sotto cariche e gli incarichi.

Ma questa ormai è acqua passata. Si è voltata pagina e siamo in presenza di una nuova mappa di Governo, frutto di una analisi e di un censimento dettagliato delle esigenze di affidare deleghe e competenze in modo specifico e settoriale ma con razionalità, efficacia ed efficienza - dico io - perché sappiamo bene che una eccessiva parcellizzazione delle competenze genera conflitti. È stata osservata - l'abbiamo già ricordato - una linea base stabilita dalla finanziaria del 2008 e non solo. Ha ricordato bene oggi il senatore Boscetto, in sede di 1a Commissione, che i Ministeri sono quelli definiti dalla riforma Bassanini, almeno per quanto riguarda i primi 12.

Ho già detto che si può voltare pagina e scrivere un lustro di storia nazionale caratterizzata dalle riforme, da un profondo cambiamento della società italiana. È una sfida che ha tante difficoltà legate alla congiuntura economica internazionale, a tutte quelle incrostazioni che hanno incancrenito i problemi, i disagi e le ingiustizie sociali.

L'accento è stato posto in modo particolare sulla mancata previsione di un Ministero ad hoc per la sanità. Dico che non si può parlare di discriminazione di cittadini che non sono tutelati perché manca un Ministero specifico per quella materia. È una materia prevista nell'ambito di un altro Ministero. È stato detto che occorre anche un periodo di rodaggio per vedere come le situazioni si svilupperanno e si modificheranno, se ce ne sarà la necessità.

Certo è che lo spazio è ampio per dire tutto e il contrario di tutto: ad esempio anche il Ministero dell'ambiente - se vogliamo - potrebbe essere accorpato al Ministero dell'industria piuttosto che a quello delle infrastrutture, perché l'ambiente tratta tutte le problematiche inerenti alle attività umane, alle infrastrutture, alla costruzione di grandi opere per fare una valutazione di impatto ambientale, all'emissione in atmosfera di tutte le attività produttive e via dicendo. Si può certamente affermare di tutto e di più, ma questo non vuole dire che non prevedere certe cose discrimini i cittadini italiani.

Quindi, in linea generale e arrivando anche alla conclusione, esprimiamo un sostanziale apprezzamento, in primo luogo, per la coerenza dimostrata con il provvedimento in esame da parte del nuovo Governo Berlusconi, il quale ha tenuto fede alle premesse elettorali fatte, proponendo una compagine governativa snella e ben strutturata e in linea con le previsioni dell'ultima finanziaria del Governo Prodi e della riforma Bassanini. Il radicale ripensamento dell'organizzazione ministeriale appare una conquista importante non solo sul piano politico ma anche su quello più propriamente finanziario ed organizzativo. È importante evidenziare anche questo aspetto, ossia il piano finanziario: la razionalizzazione delle cariche di Governo si pone perfettamente in linea con il tema della riduzione dei costi della politica, che non solo ha rappresentato il leitmotiv dell'ultima campagna elettorale ma soprattutto si impone come primario obiettivo di Governo al fine di superare quella disaffezione degli elettori nei confronti della politica, emersa chiaramente nel dibattito politico e mediatico degli ultimi mesi.

In conclusione, vorrei esprimere l'augurio che dalla presente riorganizzazione possa derivare un'azione di Governo realmente innovativa nella sua efficacia e nella sua effettività. Penso che già dalle prime settimane, ministro Vito, il Governo abbia dimostrato di operare con determinazione e incisività. Nel medio e lungo periodo è auspicabile che la ristrutturazione del Governo possa estendersi anche ad una riforma complessiva del Parlamento, finalizzata, in particolare, alla riduzione del numero dei parlamentari e alla trasformazione del Senato in un'Assemblea di stampo federalista.

(Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serafini. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Vito, nel manifesto del Family Day, proprio negli ultimi capoversi, troviamo scritto: «E chiederemo politiche sociali audaci e impegnative. Il nostro è un grande sì alla famiglia che, siamo certi, incontra la ragione e il cuore degli italiani».

Senza dubbio molti di noi condividono queste parole, al di là dei diversi approcci alla famiglia. L'abolizione del Ministero della famiglia e la sottrazione delle deleghe ad altri Ministeri competenti, previste dal presente decreto, rispondono alle richieste del manifesto di politiche sociali audaci e impegnative? Incontra la ragione e il cuore degli italiani l'aver delegato tutto ad un sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio?

Per rispondere a queste domande occorre richiamare alcune delle motivazioni che portarono il centrosinistra ad istituire il Ministero della famiglia e ad indire la prima Conferenza della famiglia a Firenze nel 2007, alla presenza dello stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

La prima ragione della scelta di istituire il Ministero della famiglia va ricercata nella crescente consapevolezza e nella stessa umiltà con cui si è preso atto dell'enorme ritardo con cui il nostro Paese ha affrontato i grandi cambiamenti che sono intervenuti nelle famiglie. La vita delle famiglie in pochi decenni è cambiata in misura maggiore di quanto abbia fatto negli ultimi due secoli. Non c'è ambito della vita nazionale, così come, con la globalizzazione, nella vita internazionale, che non produca sollecitazioni nuove nella vita familiare: dal numero dei componenti delle famiglie, alla vita media, al tipo di famiglia, ai rapporti tra i generi e le generazioni, ogni aspetto è cambiato.

Molti Paesi europei, in questi decenni, pur partendo da posizioni più avanzate delle nostre, hanno rivisto le proprie politiche relative a investimenti, strumenti e legislazioni. In Italia, nonostante leggi importanti, non siamo ancora riusciti a sviluppare forti e adeguate politiche pubbliche. La stessa legge n. 328 del 2000, incrociando la riforma del Titolo V, e priva della scrittura dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, non ha potuto sviluppare per intero il suo potenziale. Per tale motivo, alla conferenza di Firenze, il ministro Bindi ha proposto i livelli essenziali per la famiglia, anche per incidere sull'enorme divario tra Nord e Sud: ad esempio, la povertà delle famiglie al Sud è cinque volte più elevata che al Nord. Il Ministero della famiglia è nato proprio per far compiere un balzo in avanti nel sostegno alla famiglia.

La seconda ragione consiste nel ritenere indispensabile un luogo pubblico autorevole e riconosciuto in cui mettere al centro la famiglia rifuggendo da qualsiasi familismo che ha reso più fragile, solo e non riconosciuto ogni componente della famiglia. La famiglia è risorsa e le politiche pubbliche hanno senso e forza solo se riconoscono tale principio; ma la famiglia è risorsa se non è lasciata sola, se è messa in grado di essere protagonista e se ha tutti gli aiuti necessari per affrontare il proprio quotidiano e i momenti in cui nella vita conosce maggiori difficoltà. Il familismo è l'esatto contrario del riconoscimento del valore della famiglia. Il familismo, dietro la sua retorica, nasconde la solitudine della famiglia e l'indifferenza dello Stato. È l'opposto di politiche pubbliche moderne a sostegno delle famiglie e ci imprigiona in ciò che gli studiosi chiamano welfare mediterraneo, di cui l'Italia, spendendo meno della metà della media europea per le famiglie e dedicando ancor meno risorse ai servizi, è una rappresentante significativa.

Il risultato è una famiglia sempre più piccola e anziana. La sua costituzione slitta di più nel tempo, fa pochi figli, che rimangono a casa molto più a lungo dei propri coetanei d'Europa. Le donne che lavorano sono poche e lo fanno con enorme difficoltà per l'impossibilità di conciliare i tempi del lavoro e degli affetti. Per questo penso che ognuno di noi sia toccato dalla tragedia di Simona Verzelletti.

Per questo riteniamo un errore abolire il Ministero. In questi anni il Paese sa che è importante la sua unità su temi così delicati. La stessa Conferenza di Firenze aveva fatto fare dei passi in avanti, in particolare su due aspetti fondamentali: il riconoscimento sia dei diritti della famiglia che dei diritti inviolabili della persona e il legame, strettissimo, tra promozione della famiglia e crescita del Paese.

Un grande Paese sa che è tale perché è capace di guardare oltre l'oggi: quindi, di investire sapendo che se i costi sono immediati i benefici sono distribuiti sull'intero arco della vita. Nell'economia della conoscenza il più lungimirante investimento sul capitale umano è quello sui bambini. La formazione e l'educazione fin dai nidi sono la leva decisiva per ridisegnare le politiche contro le disuguaglianze, condividere il progetto educativo e rendere il Paese competitivo. Le famiglie da sole non possono farcela, questo è un compito che riguarda l'intero Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è la terza legislatura consecutiva che si apre con un provvedimento urgente in materia di struttura del Governo, di numero dei Ministeri, di funzioni dell'Esecutivo.

Le motivazioni di questi tre decreti-legge sono state diverse, ma tutte e tre hanno oggettivamente determinato e determinano oggi un momento di difficoltà perché ristrutturare l'organizzazione ministeriale significa intervenire su funzioni, risorse, uomini e beni di varia natura senza i quali o a dispetto dei quali non si può portare avanti nessuna azione concreta.

Il primo decreto-legge che voglio ricordare è quello che adottò il Governo Berlusconi nel 2001, ma ricordiamoci pure che quel decreto-legge fu reso necessario da una riforma, introdotta con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che veramente rivoluzionò il sistema dell'organizzazione del Governo. La riforma Bassanini intervenne in maniera radicale portando a 12 i Ministeri, realizzando degli accorpamenti certamente discutibili, ma che avevano probabilmente alle spalle una loro filosofia che poi non si tradusse nella realtà. Molti Ministeri, con funzioni anche importanti, furono accorpati ritenendo che alcune di quelle funzioni dovessero - e di fatto almeno sulla carta sono finite - rientrare in una competenza regionale. Questo discorso vale per la salute, per la ricerca e per le comunicazioni, materie che per l'articolo 117 della Costituzione sono di competenza Stato-Regioni; quindi, materie che si riteneva avessero un minore impatto sull'attività del Governo nazionale.

Così poi non è stato e pertanto il Governo Berlusconi nel 2001, nell'affrontare la prima esperienza di quel quinquennio di continuità governativa, ritenne di spacchettare due Ministeri, che poi oggi vengono invocati anche da tanti dell'opposizione, vale a dire il Ministero della salute e quello delle comunicazioni. E lì si fermò quel Governo.

In seguito è intervenuta un'altra grande rivoluzione, anzi direi una controrivoluzione attuata dal Governo Prodi, che ha messo nel cassetto la riforma Bassanini (strano destino per una riforma approvata dal centrosinistra e poi annichilita, rovesciata, travolta da un Governo di centrosinistra): per equilibri politici, per esigenze ideologiche, trasformò quell'organizzazione e credo che non poco abbia pesato quella fase di riorganizzazione sull'inefficienza universalmente riconosciuta di quel Governo.

La finanziaria 2008 contiene norme che di finanziaria hanno poco. Una norma che interviene sulla struttura di Governo dovrebbe far parte di un altro testo legislativo; però, così è stato e noi la salutammo positivamente, in quanto, considerando gli uffici pubblici come uffici di servizio per i cittadini e non come mezzi esclusivamente destinati a soddisfare le esigenze e gli equilibri politici più o meno legittimi, ripristinava un minimo di serietà nel sistema delle istituzioni. La salutammo positivamente, ma accanto al ripristino del numero dei Ministeri fu introdotta una norma che ritengo pesi notevolmente sull'efficienza dell'azione di Governo, quella relativa al numero complessivo dei componenti del Governo: sessanta componenti in totale, compresi i Ministri, i Vice ministri ed i Sottosegretari che non siano Vice ministri.

Ritengo che allora c'era una ventata di antipolitica, anche giustificata - forse c'è ancora adesso - che portava a radicalizzare certe scelte legislative. Oggi mi fa piacere che il Governo con questo decreto‑legge sostanzialmente onori nella forma, oltre che nella sostanza, quanto stabilito dalla finanziaria, ripristinando il numero dei Ministeri previsti, senza creare quelle disfunzioni che invece le riforme precedenti, dapprima la Bassanini e poi quella di Prodi, avevano determinato. Certamente, anche per questo Governo vi sarà la necessità di passare questo guado per arrivare ad una ristrutturazione definitiva della compagine governativa. Bisognerà allora anche chiedersi se sia positivo e utile soddisfare certe richieste avanzate da colleghi anche dell'opposizione oltre che della maggioranza.

Mi rendo perfettamente conto - ciò è avvenuto e qui dobbiamo testimoniarlo - che ogni Commissione ha prospettato, al di là dello schieramento dell'uno o dell'altro collega senatore, la necessità che emergesse la particolarità e la rilevanza di un certo settore, soprattutto se oggi strutturato nei megaministeri che abbiamo dinanzi agli occhi, che effettivamente incontrano anche difficoltà logistiche nel dialogare tra le varie strutture che li compongono. Credo quindi che in merito a questo aspetto si possa svolgere una riflessione.

Vorrei però anche chiedere ai colleghi che hanno assunto ad esempio la mancata previsione del Ministero della salute come Ministero a sé stante, posta la necessità di mantenere in dodici il numero dei Ministeri, quale Ministero avrebbero soppresso per sostituirvi quello della salute. Se si scorpora infatti il Ministero della salute i Ministeri passerebbero da dodici a tredici e non so quanto compiacimento ne potrebbe trovare l'opposizione, che oggettivamente non manca occasione per contestarci scelte che possono apparire, e magari sono, impopolari.

Un'altra osservazione, Presidente, e mi avvio a concludere, sulla questione relativa alla modifica della legge di riforma dei Servizi segreti. Qui si contesta al Governo di aver inserito nel decreto-legge una norma che sopprime la competenza esclusiva in materia di servizi di intelligence ad un Ministro o ad un Sottosegretario. Sono stato relatore di tale provvedimento in Senato ed è stato questo un punto del quale si è discusso, soprattutto nell'ambito di una ristrutturazione dei Servizi che ha incardinato in capo al Presidente del Consiglio dei ministri le responsabilità della gestione e delle azioni dei servizi di intelligence. Questa è la novità maggiore oltre ad altre che anche ve ne sono, quali le garanzie funzionali, ma che non toccano questo punto.

Il problema era se il Presidente del Consiglio potesse o meno delegare queste funzioni. Certamente pensare che potesse delegarle ad un Ministro con altre funzioni, magari al Ministro dell'interno o al Ministro della difesa, poteva far rientrare dalla finestra quello che usciva dalla porta. Probabilmente la scelta migliore sarebbe stata quella di non prevedere nessun Ministro responsabile di questo settore, ma al massimo un Sottosegretario, anche con funzioni promiscue, come poi puntualmente è avvenuto. Certamente avere un Ministro o un Sottosegretario con funzione unica è un lusso che forse un Governo di cento componenti si sarebbe potuto permettere, ma certamente un Governo di sessanta componenti un lusso del genere non se lo può permettere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come già comunicato precedentemente, le repliche del relatore e del rappresentante del Governo avranno luogo nella seduta di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad altra seduta.

 

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

14a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì5 giugno 2008

 

 

 

Presidenza della vice presidente BONINO

 

 


 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Relazione orale) (ore 9,38)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 585.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente, come è emerso ieri nel corso della discussione generale, in particolare dagli interventi del relatore e del senatore Pastore, è la terza volta che la legislatura si apre con un decreto-legge che interviene sulla struttura e l'organizzazione del Governo e dei Ministeri. È però la prima volta che questo decreto-legge non aumenta o istituisce nuovi Ministeri, ma attua ed integra precise disposizioni di legge, in particolare, com'è noto, quelle contenute nell'ultima legge finanziaria, che aveva richiamato il decreto legislativo n. 300 del 1999 riportando a 12 il numero dei Ministri con portafoglio e fissando a 60 il numero complessivo dei componenti del Governo.

L'emendamento che conteneva la norma in questione - che tra l'altro fu presentato proprio qui al Senato e fu approvato a larghissima maggioranza - prevedeva però che questa riforma entrasse in vigore non dal 1° gennaio 2008, come la legge finanziaria, ma con il primo Governo successivo all'entrata in vigore della stessa. È quindi toccato al Governo Berlusconi varare questo provvedimento, perché quella legge, che d'altra parte non poteva entrare nel merito, prevedeva semplicemente il richiamo al numero dei 12 Ministeri previsti dalla riforma Bassanini, ma non la suddivisione delle competenze.

Con il decreto-legge in esame, quindi, il Governo ha inteso semplicemente limitarsi ad una riorganizzazione sistematica della riforma Bassanini, adeguandola a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008.

Sono queste le ragioni per le quali, come anticipato già in sede di Commissione e oggi ribadito in Aula, il Governo è orientato a non prevedere l'istituzione di nuovi Dicasteri, quali quello della salute, segnalato ieri in particolare dai senatori Ignazio Marino, Saccomanno e Bianco in Commissione. Il Governo apprezza la sensibilità mostrata da questi autorevoli colleghi verso l'istituzione di un nuovo Dicastero della salute ma, ripeto, questo è semplicemente un decreto-legge di adeguamento a quanto già stabilito dal Senato e dalla Camera con la legge finanziaria 2008 e non pare corretto che in questa sede venga prevista subito una deroga a quelle disposizioni di legge.

Noi crediamo che sarà piuttosto l'esperienza di Governo a mostrare, già nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, se sarà necessario intervenire con ulteriori modifiche, in primis, naturalmente, secondo l'istanza avanzata dal senatore Marino già nel corso del dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi per istituire il Dicastero della salute. È anche per questa ragione, cioè per non esporlo ad una bocciatura, che tra poco inviteremo a ritirare l'emendamento presentato a questo proposito; d'altra parte, è stato già presentato un ordine del giorno della Commissione sullo stesso tema.

Per quanto attiene poi alle preoccupazioni manifestate ieri dal senatore Vitali sulla deroga alla composizione complessiva del Governo, è vero, senatore, che quasi contestualmente con l'emanazione di questo decreto-legge è stata già prevista una deroga, ma, come lei stesso ricordava, essa ha caratteristiche del tutto eccezionali, specifiche e limitate nel tempo. Mi riferisco alla deroga contenuta nel decreto-legge che ha affidato al Capo del Dipartimento della protezione civile fino al 31 dicembre 2009 l'incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per combattere l'emergenza rifiuti in Campania. Per queste ragioni, allo stato attuale, il Governo non è intenzionato a prevedere nuove deroghe alle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2008.

Naturalmente anche in questo caso, senatore Vitali, sarà l'esperienza di Governo e del funzionamento dei buoni rapporti parlamentari a dimostrare se quel numero, fissato dalla legge finanziaria in 60, sia adeguato o no all'efficacia dei rapporti che il Governo intende avere con entrambi i rami del Parlamento e con tutte le Commissioni permanenti. Sicuramente in questa sede vi è la volontà di rispettare, fatta salva l'eccezione che abbiamo richiamato, il dispositivo della legge finanziaria.

Sono state poi toccate altre due questioni, sulle quali il Governo brevemente si sofferma adesso per evitare di dilungarsi in sede di esame degli emendamenti.

La prima riguarda l'attribuzione di diverse competenze tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, sollevata da ultimo anche dal senatore Benedetti Valentini. A tale riguardo, per lo spirito del provvedimento, che è semplicemente quello di adeguamento alla riforma voluta dal Parlamento sul numero e la composizione dei Ministeri, il Governo preferirebbe non dare spazio in questa sede a polemiche sull'attribuzione di particolari competenze a un Ministero o all'altro, rimandandole ad un successivo approfondimento, che è stato già avviato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per risolvere definitivamente questa o altre questioni in merito ad attribuzioni che possono non essere contese, ma riguardare diversi Ministeri. Non crediamo che sia questa la sede opportuna per entrare nel merito dell'argomento.

Infine, il senatore Bianco, che ringrazio per la particolare attenzione e competenza, ha rilevato che con il presente decreto‑legge si interviene per un aspetto limitato sulla recente riforma dei Servizi di sicurezza e informazione, che è stata, tra l'altro, voluta nella scorsa legislatura da tutte le forze politiche del Parlamento. È vero che vi è una piccola novella a quella riforma, la quale - come il senatore Bianco sa - è stata introdotta per due esigenze. In primo luogo, la riforma dei Servizi di informazione e sicurezza non poteva prevedere che la legge finanziaria avrebbe fissato in 60 il numero complessivo dei componenti del Governo nel momento in cui ha voluto assegnare l'esclusività della delega all'Autorità vigilante di Governo sui Servizi di informazione e sicurezza. In secondo luogo, il Governo ha ritenuto, nell'affidare successivamente la delega ad una figura particolare, quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio medesimo, di voler rispettare lo spirito e la sostanza di quella riforma dei Servizi. Di fatto l'esclusività è praticamente mantenuta per la figura particolare alla quale la delega sui Servizi è stata poi assegnata, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dottor Gianni Letta.

Per queste ragioni, il Governo anticipa sin d'ora, in sede di replica, che, fatte salve alcune correzioni formali che sono state proposte, il Senato potrebbe agevolmente procedere a ritirare gli emendamenti che sono stati presentati - il cui spirito il Governo rispetta e in gran parte condivide - e rimettersi all'esperienza dei prossimi mesi di attività legislativa e di rapporti parlamentari con il Governo per introdurre eventuali modifiche.

 

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BAIO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione che sul comma 22 dell'articolo 1, sul quale il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite infine le seguenti parole: "Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". In ordine agli emendamenti esprime parere non ostativo ad eccezione che sulla proposta 1.3, sulla quale il parere è di semplice contrarietà, nonché sulla proposta 1.0.1, sulla quale il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 4, siano inserite in fine le seguenti parole: "Ai componenti del CIPU e del Comitato tecnico permanente non viene corrisposto alcun compenso né indennità né rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e del Comitato tecnico permanente sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101, 1.0.1 (testo 2) e 1.500, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO Ignazio (PD). Signora Presidente, desidero ribadire in pochi secondi quanto sia importante in Italia disporre di un Ministero della salute. Il nostro Paese poggia essenzialmente - e sono sicuro che tutti ne convengono - su un sistema sanitario pubblico, che deve basarsi su un coordinamento centrale in modo da garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di assistenza.

Prendo comunque atto della discussione avvenuta ieri in Commissione affari costituzionali e, soprattutto, dell'ordine del giorno dalla stessa presentato, che impegna il Governo a rivedere la propria composizione e a ripristinare, nelle forme opportune, un Dicastero della salute.

Ritengo importante valutare quanto il Governo farà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Oggi abbiamo invitato in audizione in Commissione sanità il ministro Sacconi, che verrà a riferirci sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di sanità. Sulla base di quanto il Ministro riferirà e dei successivi atti dell'Esecutivo decideremo come comportarci. Al momento ritengo opportuno ritirare l'emendamento 1.3 e prendere atto dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla 1a Commissione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli senatori, ho ritenuto di presentare l'emendamento 1.2 per recuperare il contenuto dei commi 9 e 9-bis della legge 17 luglio 2006, n. 233, con riferimento alla prima fase del processo di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura.

Fu questione già affrontata nelle precedenti legislature e risolta nel senso di porre in capo al Ministero delle politiche agricole e alimentari la prima, immediata fase (non tutta evidentemente) della trasformazione dei prodotti dell'agricoltura. Per dirla in termini molto pratici e comprensibili, ad esempio, per coloro che conferiscono le olive ai frantoi si deve stabilire che la fase di lavorazione presso il frantoio è una competenza precipua e comunque prevalente del Dicastero delle politiche agricole alimentari, piuttosto che di quello dell'industria o dello sviluppo economico, come oggi lo chiamiamo.

Tutto ciò mi sembra rispondente a logica. Ciò nondimeno, siccome si tratta di una di quelle norme che devono essere armonizzate secondo valenze e criteri sui quali vi possono essere anche punti di vista non ideologici di carattere diverso, auspico che il Governo, nella sua collegialità, ci offra per il futuro criteri di applicabilità delle norme che con il mio emendamento ho voluto riproporre. Resto quindi in attesa che i Ministeri interessati dirimano gli ambiti di competenza reciproca e ci diano una linea di orientamento. Al momento, ho ritenuto opportuno - come si fa nelle Aule parlamentari - evidenziare questo tema con un emendamento, sollecitato dagli ambienti che si occupano direttamente di queste materie. Sottolineo che si tratterebbe di una norma senza alcun effetto di carattere finanziario e solo di recuperare, in buona sostanza, una normativa già vigente nella precedente legislatura.

Su questo sono quindi pronto ad ascoltare i pareri, soprattutto quello che il Governo intende offrire in termini interlocutori, di cui non mancherò di tener conto.

PARDI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Italia dei Valori aveva presentato una proposta di abrogazione del comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si propone la conversione con una motivazione precisa: intendeva restaurare il significato pieno del comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la quale senza ambiguità escludeva, per il Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di delegare le sue funzioni in materia ad un Ministro titolare di un Dicastero oppure ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario titolare anche di altre deleghe. Il concetto che si intendeva affermare consisteva nel divieto all'Autorità delegata dell'esercizio di funzioni di Governo ulteriori rispetto a quelle oggetto della delega.

In realtà, la disciplina di riforma dei Servizi, approvata all'unanimità nella scorsa legislatura, garantiva proprio questo per rafforzare la funzione di intelligence e prevedeva, nel contempo, alcuni fondamentali contrappesi, tra i quali - appunto - un limite per il Ministro o il Sottosegretario delegato. Non si trattava quindi di una questione puramente formale. Quella scelta, tra l'altro, fu compiuta consapevolmente, indipendentemente dalla composizione numerica della squadra di Governo. Nel corso del brevissimo esame della Commissione affari costituzionali del Senato è emersa da parte di tutta l'opposizione una sorta di perplessità rispetto a questo comma. Tuttavia, sentiti i pareri dei colleghi dell'opposizione, per ragioni per così dire di opportunità occasionale, il Gruppo Italia dei Valori ritira la proposta tendente a sopprimere il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Do per illustrati gli emendamenti presentati dal Governo.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, l'emendamento 1.500 consiste nel semplice adeguamento alla condizione posta dalla Commissione bilancio.

VITALI (PD). Do per illustrato l'emendamento 1.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, relatore. L'emendamento 1.2 è stato trasformato dal senatore Benedetti Valentini in un ordine del giorno, di cui stiamo attendendo il testo.

 

PRESIDENTE. Non risulta.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Come ho già detto, sono in interessata attesa che il relatore e il Governo esprimano il loro parere motivato; dopo di che mi regolerò sull'opportunità di mantenere l'emendamento o di trasformarlo in un ordine del giorno. Se non sento nulla al riguardo non posso assumere decisioni in proposito. (Brusìo. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è giusto che sia, l'opinione pubblica e la stampa, come avrete visto anche questa mattina, seguono con grande interesse e curiosità i lavori delle istituzioni Camera e Senato all'avvio della legislatura. (Brusìo). La Presidenza vorrebbe contare sulla collaborazione dei senatori per realizzare un'atmosfera d'Aula e ottenere un livello di decibel compatibili con la comprensione e il reciproco ascolto. Ci pare anche questo un segno di rispetto e di disciplina che i senatori potrebbero dare all'opinione pubblica, oltre che alla reciproca considerazione.

Segnalo altresì che nelle trasmissioni radiofoniche per gli ascoltatori è particolarmente disagevole seguire i lavori del Senato. Mi piacerebbe non dover più intervenire su questo tema, contando sulla collaborazione anche della senatrice Poli Bortone e del senatore che sta parlando con lei, che credo possano utilmente continuare in altra sede.

Nella speranza quindi che i decibel si abbassino, invito il relatore a proseguire.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, eravamo rimasti all'emendamento 1.2. Chiedo al senatore Benedetti Valentini di ritirarlo ed eventualmente trasformarlo in un ordine del giorno.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, è di tutta evidenza che se concorderò il testo con il relatore e il Governo, in modo che l'ordine del giorno venga accolto, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento 1.2. C'è la prospettiva, dunque, che venga accolto l'ordine del giorno?

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo già in sede di replica aveva invitato il senatore Benedetti Valentini a ritirare l'emendamento 1.2, con la motivazione che non è questa la sede nella quale si possono ripartire o attribuire diverse competenze tra i Ministeri interessati. Sicuramente, l'ordine del giorno è nello spirito di quanto dichiarato dal Governo, cioè che è stato già avviato un approfondimento a palazzo Chigi per provvedere successivamente, qualora emergano problemi come in questo caso, alla revisione delle competenze. Pertanto, il Governo non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, quando esamineremo dunque l'ordine del giorno?

 

PRESIDENTE. Successivamente, insieme agli altri ordini del giorno. Mi dica intanto se ritira l'emendamento 1.2 e lo trasforma in un ordine del giorno.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sì, signora Presidente, accolgo l'invito del relatore e del Governo.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, invito il senatore Belisario a ritirare l'emendamento 1.1. Abbiamo già spiegato che il fatto che l'Autorità delegata non possa esercitare funzioni di Governo ulteriori finisce per impedire che il Sottosegretario o il Vice Ministro con delega sui Servizi di informazione e sicurezza possano cumulare anche altre funzioni. Questo non è del tutto razionale e in più potrebbe costringere ad un aumento dei Vice Ministri o dei Sottosegretari. Riteniamo pertanto che nell'ambito di tale scelta sia del tutto congruo e logico mantenere il comma 21. Il relatore si augura che quest'ottica sia condivisa anche dal senatore Belisario.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Presidente, al Governo sembrava di aver compreso che il senatore Belisario avesse già accolto l'invito al ritiro.

 

PRESIDENTE. Senatore Belisario, conferma il ritiro dell'emendamento 1.1?

BELISARIO (IdV). Sì, signora Presidente.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.101. Si tratta di un'integrazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con il Ministro dello sviluppo economico, che non era compreso tra quelli che fanno parte di quel Comitato. Oggi però il Ministro dello sviluppo economico ha ampliato di gran lunga le sue competenze rispetto a quelle all'epoca ricoperte dal Ministro delle attività produttive, per cui sembra del tutto logico la sua integrazione nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo ovviamente esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato alla Presidenza un emendamento del relatore, che recita: «All'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, dopo le parole "e successive modificazioni", sono inserite le parole: "mediante decreti dei rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo, nonché il Presidente della 5a Commissione permanente, a pronunziarsi sull'emendamento testé presentato.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, la proposta mira ad inserire, al comma 22 dell'articolo 1, le parole di cui lei ha dato testé lettura. Si tratta di magistrati che vengono applicati alle dipendenze di un Ministro o di un diverso membro del Governo. Oggi tale applicazione viene stabilita nell'ambito dei diversi organi istituzionali (Corte dei conti, Consiglio di Stato e così via) attraverso una decisione assunta da un'istituzione interna collegiale. Con l'emendamento 1.501 si prevede invece che la scelta di questi collaboratori, concordata con i Ministri, avvenga mediante provvedimenti dei Presidenti (Presidente della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e così via) con la formula del decreto, tipico atto presidenziale, quindi senza il coinvolgimento di altre persone.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, la Commissione bilancio, naturalmente, non ha potuto valutare l'emendamento. Purtuttavia mi è stato consegnato dalla Presidenza e, a seguito di una mia valutazione e di una consultazione con alcuni colleghi della Commissione, ritengo di poter esprimere, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, un parere di nulla osta, perché è evidente la non onerosità della norma proposta.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la Presidenza accetta l'inserimento di questo ulteriore emendamento.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PARDI (IdV). Signora Presidente, ringrazio il relatore di averci spiegato con chiarezza il contenuto della proposta e, proprio in virtù di tale chiarezza, siamo contrari. Riteniamo la scelta collegiale di gran lunga preferibile ad una scelta di tipo presidenziale, per cui ci opponiamo con la massima convinzione.

LUSI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Signora Presidente, stiamo ascoltando in diretta l'emendamento 1.501, presentato dal relatore, che però non comprendiamo bene. Infatti, il relatore ha affermato che l'autorizzazione all'applicazione del magistrato avverrebbe con un provvedimento autonomo dell'organo in quel momento sovraordinato al magistrato stesso, il cosiddetto datore di lavoro pro tempore. Vorrei capire, però, se ciò significa che il Consiglio superiore della magistratura, ad esempio, non esprime alcun parere o che vi sono organi che vengono superati rispetto alla situazione prevista dall'ordinamento attuale. Se il relatore ed il rappresentante il Governo potessero spiegarci meglio cosa intendono esattamente con l'emendamento in esame, saremmo tutti più tranquilli.

PRESIDENTE. La Presidenza ha ammesso questo breve dibattito perché, come il relatore ben sa, l'emendamento 1.501 è stato presentato fuori tempo massimo. Tuttavia, la Presidenza avrebbe inteso ammetterlo qualora non vi fossero state obiezioni, come è stato assicurato. Poiché risulta che obiezioni ci sono, la Presidenza non ritiene di poter ammettere l'emendamento 1.501. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Vorrei, inoltre, che le informazioni che pervengono alla Presidenza fossero più puntuali e la Presidenza avesse meglio conoscenza dei rapporti tra i vari Gruppi.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, prendiamo atto della sua decisione, che d'altra parte interpreta correttamente il Regolamento. Auspichiamo, però, una maggiore ed una migliore comunicazione, se vogliamo salvare il fair play all'interno di quest'Aula. Non è possibile, infatti, dare informazioni che poi cambiano in corso d'opera; ciò crea un disturbo all'andamento dei lavori che francamente vorremmo evitare, perché altrimenti ci comporteremo di conseguenza. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, anche la Presidenza ha auspicato una più puntuale informazione anche rispetto alla stessa Presidenza.

Rimangono, pertanto, gli emendamenti 1.101, 1.100 e 1.500.

VITALI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITALI (PD). Signora Presidente, vorrei chiarire che non ho ritirato l'emendamento 1.0.1 (testo 2), a mia firma, ma l'ho semplicemente dato per illustrato.

 

PRESIDENTE. Non siamo ancora arrivati all'esame di tale emendamento.

VITALI (PD). Visto che lei ha riepilogato gli emendamenti ancora da esaminare, ho voluto fare questa precisazione.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è successivo all'esame dell'articolo 1, giacché tende ad inserire un articolo aggiuntivo; io ho fatto riferimento solo agli emendamenti presentati all'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, chiedo al senatore Vitali di ritirare l'emendamento 1.0.1 (testo 2). Infatti, si parla di un Comitato interministeriale per le politiche urbane: il contesto è estremamente interessante, ma una norma di questo genere non si inserisce nel decreto-legge in esame, che riguarda esclusivamente i Ministeri. Quindi, io chiedo il ritiro dell'emendamento, facendo presente al senatore Vitali che questa norma potrà essere inserita in diverso contesto, che sarà di competenza della Commissione affari costituzionali, e che in quella sede verrà vista con particolare favore.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente, il Governo condivide l'invito al ritiro avanzato dal relatore, senatore Boscetto. Queste competenze sono attualmente attribuite al Ministero delle infrastrutture, a quello dell'ambiente e, per alcuni versi, anche al Ministero dell'interno, come noto al senatore Vitali. La proposta di istituire a palazzo Chigi questo coordinamento interministeriale sui centri urbani è sicuramente interessante ma non riguarda lo spirito del decreto-legge, che è semplicemente di attuazione della riforma sulla composizione del Governo prevista dalla legge finanziaria. Probabilmente, tale coordinamento comporterebbe anche un sovraccarico di oneri per la finanza pubblica, eventualità che questo decreto-legge cerca di evitare.

Per questa ragione, il Governo preferirebbe che il senatore Vitali presentasse un ordine del giorno, e lo inviterebbe ad agire in tal senso. La proposta, infatti, è sicuramente interessante e il Governo si riserva di valutarla, d'intesa con i Ministeri ai quali è attribuita oggi questa competenza, senza istituire un nuovo dipartimento, che possa dar luogo alla richiesta di istituire nuovamente magari in futuro il Ministero che esisteva per i centri urbani. Ritengo, pertanto, che questa strada sarebbe preferibile.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Vitali, vi è stato un invito al ritiro da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Chiedo al senatore Vitali se accetta tale invito o se insiste per la votazione.

VITALI (PD). Signora Presidente, accetto l'invito al ritiro dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) e considero importanti le dichiarazioni appena ascoltate, sia da parte del relatore, senatore Boscetto, che del ministro Vito, rappresentante del Governo. Tra l'altro lei, signora Presidente, proprio in qualità di Ministro, ricorda bene come il Comitato interministeriale per le politiche comunitarie sia strumento utilissimo, che ha dimostrato di funzionare perfettamente: esattamente a quell'esempio mi sono riferito presentando questa proposta.

Quanto ai costi, preciso che, poiché si tratta di un coordinamento interministeriale che non istituisce nessun nuovo dipartimento, la Commissione bilancio aveva proposto un emendamento, da me accettato, in cui si chiariva che ai componenti del comitato (anche di quello tecnico) non viene corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso spese. Lo ribadisco solo perché, quando riprenderemo in esame questo argomento, sia chiaro che esso non comporta maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Avevo preannunciato nel mio intervento di ieri, come ho fatto anche in Commissione, che in sostituzione di questo emendamento avrei presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo a non superare il numero attuale dei componenti dell'Esecutivo, che sono 61: i 60 previsti dalla legge finanziaria 2008, a cui il decreto in esame si ispira, più il sottosegretario che si occuperà dell'emergenza rifiuti in Campania, Guido Bertolaso, fino al 31 dicembre 2009. Per ragioni tecniche non mi è possibile presentare quest'ordine del giorno, ma ribadisco quanto affermato nel mio intervento: l'atteggiamento del Partito Democratico è favorevole su questo provvedimento in quanto esso è di attuazione della norma della finanziaria 2008, compreso il limite al numero dei componenti il Governo.

Noi saremo risolutamente contrari a qualunque ampliamento ulteriore di questo numero; d'altra parte, abbiamo ascoltato anche su questo argomento parole del rappresentante del Governo che considero importanti, allorquando ha detto che intende rispettare il disposto della finanziaria 2008 anche per quanto riguarda il numero dei componenti del Governo. Infatti, non vi sarebbe alcuna motivazione all'ampliamento, in quanto questo è un Governo composto da un numero inferiore di forze politiche rispetto ai Governi delle precedenti legislature; esiste una norma della finanziaria 2008, esiste una necessità di sobrietà anche nella composizione del Governo e nel numero dei propri componenti. Quindi, noi riteniamo importante attenersi esattamente a quanto previsto dalla legge finanziaria.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del ritiro dell'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno G1.100 e G1.101, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Naturalmente esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101 della Commissione.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo accoglie gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti in votazione.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno G200, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.2, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Prima di esprimere il mio parere, è preferibile leggere il dispositivo dell'ordine del giorno in questione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L'ordine del giorno nella parte dispositiva così recita: «impegna il Governo a verificare la formula normativa più appropriata per risolvere positivamente ogni dubbio circa il contenuto dei commi 9 e 9-bis della legge n. 233 del 2006». Mi affido pertanto al Governo affinché risolva quanto prima ogni dubbio in merito alla portata delle norme in questione.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere favorevole.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la conversione del decreto-legge con cui si provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri non può che incontrare la valutazione positiva del Gruppo Italia dei Valori, dal momento che esso costituisce la prima fase di attuazione di quanto già previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale, rideterminando il numero dei Ministeri con rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo originariamente pubblicato, ha voluto dare un segnale concreto della volontà della politica di varare norme effettive sul contenimento dei costi. L'auspicio è che, nella loro autonomia, tutti i livelli di Governo si adeguino ad un primo esempio di snellimento delle strutture. Altrettanto positiva è la valutazione sulla riduzione dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino.

Il decreto legislativo n. 300, che prevedeva 12 Ministeri, non ha mai avuto applicazione nella sua formulazione originaria. É bene dunque che adesso si torni, seppure con quasi dieci anni di ritardo. Tuttavia, proprio chi come il nostro Gruppo ha sempre sostenuto la necessità di interventi di questo genere ha pieno titolo per ricordare che occorre la massima attenzione, al fine di evitare che la soppressione di alcuni Ministeri ed il riordino che il decreto comporta con il conseguente trasferimento di funzioni, competenze e risorse, determini problemi all'efficacia ed effettività dell'azione di Governo, con conseguenti effetti negativi sull'ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche.

La questione riveste importanza sotto un duplice profilo: il decreto in esame comporta una serie di adempimenti successivi che debbono assolutamente porsi come obiettivo di contenimento della spesa e l'ottimale organizzazione interna dei Ministeri oggetto di riordino. Tale fase non sarà semplice, dal momento che già solo la tecnica normativa utilizzata per scrivere il decreto-legge non rende certo trasparente e conoscibile l'effetto, sulle strutture soggette a modifica, delle disposizioni in esame, di non facile lettura e coordinamento.

D'altra parte, occorre vigilare anche al fine di prevenire situazioni nelle quali, magari a partire da esigenze meritevoli di attenzione, qualcuno colga l'occasione per ampliare a dismisura il numero dei Ministeri o dei Sottosegretari, ferma restando la necessità per qualsiasi Governo di darsi una struttura capace di interloquire positivamente con le Camere.

Ciò non toglie che il nostro Gruppo non tenga nella massima considerazione talune problematiche sollevate nel corso dell'iter del decreto-legge in oggetto, a cominciare da quelle concernenti le preoccupazioni per alcuni effetti dell'accorpamento del Ministero della salute nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Abbiamo segnalato nelle Commissioni di merito come ciò possa risultare assai problematico e come riteniamo importante assicurare in ogni caso un coordinamento centrale ed una figura di riferimento autorevole per i problemi del settore sanità, cruciale per l'equità e per la sicurezza sociale.

Quale che sia la soluzione che verrà individuata, occorre assicurare il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e l'interesse della collettività, anche nella prospettiva dell'introduzione del federalismo fiscale, per mantenere un presidio nazionale centrale a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Poiché la legge finanziaria del 2008 non è entrata nel merito di quali accorpamenti operare, la scelta di unificare il Ministero della salute e del lavoro, piuttosto che altri Ministeri è stata operata autonomamente dal Governo Berlusconi. Questa scelta, almeno per l'abolizione del Ministero della salute, ha suscitato e suscita molte perplessità.

Con riferimento all'ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, va ricordato come Italia dei Valori avesse espresso, a suo tempo, più di una riserva sul cosiddetto "spacchettamento" dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti operato nel 2006. Se, in linea generale, valutiamo corretto un ritorno all'articolo 55 del decreto-legislativo n. 300 del 1999, che disponeva la nascita del Ministero unificato, riteniamo doveroso chiedere al Governo di salvaguardare il positivo processo di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento e l'opera di riorganizzazione che ha conosciuto il Ministero delle infrastrutture nei due anni appena trascorsi. Si tratta di un lavoro importante che ha iniziato a dare i propri frutti e che sarebbe illogico interrompere. La sua logica va invece estesa, se possibile, alle strutture che tornano, dai trasporti alle infrastrutture.

Avevamo inoltre rilevato la presenza di due ulteriori norme che apparentemente non risultavano direttamente riconducibili all'applicazione dei due commi della legge finanziaria per il 2008, a cui il decreto-legge in oggetto si riferisce, ed in particolare l'articolo 1, comma 21, con cui si abroga una parte dell'articolo 3 della recentissima legge di riforma dei Servizi segreti nonché un ulteriore intervento, in sé anche condivisibile, sull'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217. Vista la delicatezza del tema, abbiamo chiesto in Commissione quale fosse la ragione della modifica e quale anche lo stato delle deleghe ad oggi conferite al Sottosegretario in questione (se oltre alle funzioni di segreteria del Consiglio dei ministri, egli abbia una delega semplice per i servizi o sia già «Autorità delegata», pur in assenza della pubblicazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) pronti a valutare con attenzione e rispetto le ragioni sottese all'intervento legislativo. Quello che ci preme sottolineare è come sia interesse di tutti che la confusione sulle deleghe per i Servizi e sulla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non arrechi inutili problemi All'Autorità delegata ostacolando l'efficacia delle funzioni di coordinamento e controllo, che sono preziose e non sostituibili nei rapporti col Parlamento.

Con le raccomandazioni e le considerazioni fin qui espresse, il Gruppo Italia dei Valori dichiara il proprio voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge concernente l'organizzazione di Governo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signora Presidente, parliamo di un provvedimento, forse unico nella legislatura scorsa, che aveva trovato una tale ampiezza di convergenza al punto che destra e sinistra votarono l'emendamento relativo a queste norme della finanziaria.Nel momento in cui si parlava di eccessivi costi della politica era inevitabile dare al Paese un minimo di risposta, e questo è stato un ottimo segnale. Oggi, dando attuazione a quella normativa ci poniamo in una situazione di estrema pulizia. Nel momento in cui chiediamo al Paese notevoli sacrifici, perché ogni famiglia è tenuta a far quadrare i bilanci familiari, è giusto che lo Stato in primis dia un segnale minimo, mettendo mano a quelle dinamiche dei costi che sembravano addirittura incomprimibili. Siamo altrettanto soddisfatti che all'interno delle strutture ministeriali dovranno poi essere adottati Regolamenti di organizzazione per contenere ulteriormente le spese.

Pertanto, come Lega Nord non possiamo che vedere con favore questo corso della politica, anche se ricordiamo con una certa nostalgia che, per ragioni di contrapposizione politica, una parte di questo Parlamento stimolò il Paese a respingere quella riforma costituzionale che nel 2006 fu sottoposta a referendum e che veramente avrebbe significato un radicale mutamento delle posizioni, dei costi e della specializzazione delle due Camere con la riduzione dei parlamentari. Sarebbe stato quello il momento di dare il segnale al Paese che i parlamentari sanno anche rinunciare a qualche posto e a qualche prebenda e che i costi della politica sono e dovranno per forza essere ancora contenuti.

In questa fase, tuttavia, non possiamo che dirci favorevoli al provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo LNP).

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, proferirò solo poche parole per annunciare il voto favorevole dei senatori del Partito Democratico sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 85 del 2008. Votiamo convintamente per questa conversione; si tratta infatti di dare attuazione a una novità legislativa che è stata introdotta dall'ultima legge finanziaria del Governo Prodi, a larga maggioranza, da parte sostanzialmente dell'intero Parlamento. Si voleva dare un segnale importante, quello di ridurre drasticamente il numero dei Ministri e dei Sottosegretari ed il decreto-legge va nella direzione da noi auspicata.

Sono state introdotte pochissime modifiche, rispetto ad una delle quali avevamo avanzato dubbi e perplessità; mi riferisco, in particolare, alla norma che prevedeva di attribuire l'incarico di Sottosegretario delegato ai Servizi di informazione e sicurezza non, come nella legge di riforma dei Servizi, ad un componente del Governo che si occupasse solo della questione, ma ad un Ministro o Sottosegretario che potesse avere anche altra funzione. Le ragioni sono evidenti: si trattava di un provvedimento condiviso, che sottintendeva una logica e questa era la ragione per la quale avevamo chiesto di riconsiderare l'aspetto.

Le motivazioni addotte esplicitamente dal Ministro e dal relatore, e cioè non tanto quella della riduzione del numero dei Ministri e dei Sottosegretari, quanto il fatto che il Governo ha intenzione di affidare tale responsabilità al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ha la delega anche di Segretario del Consiglio dei ministri, persona che gode di rispetto e considerazione e che ha già svolto con particolare capacità questo incarico nella legislatura 2001-2006, naturalmente ci convincono, ragione per la quale non abbiamo insistito sull'argomento.

Le altre questioni sono relativamente marginali. Mi consenta soltanto, Presidente, di segnalare la particolare importanza della proposta del senatore Vitali circa l'istituzione di un comitato interministeriale per le aree urbane sulla quale il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso favorevole. Nelle nostre grandi città infatti si gioca una partita importante per la qualità della vita e per la democrazia del nostro Paese e, naturalmente senza prevedere aggravio di costi, è opportuno che ci sia un migliore coordinamento.

Per le ragioni dette i senatori del Partito Democratico voteranno a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 85 del 2008. (Applausi dal Gruppo PD).

NESPOLI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NESPOLI (PdL). Signora Presidente, sarò breve anche perché sul provvedimento è stato detto tutto e l'intervento del ministro Vito è stato più che esauriente effettuando anche un excursus storico della struttura del Governo. Molti hanno sottolineato che siamo di fronte ad un provvedimento che è esecutivo di norme introdotte nell'ultima finanziaria e che comunque richiamavano la struttura del Governo che derivava dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Vale sottolineare un dato, e cioè che molti hanno messo in relazione il provvedimento in esame ad un dibattito che ancora oggi è presente nel Paese, ossia quello sui costi della politica. Credo che dobbiamo saper distinguere tra costi della politica, costi della democrazia e costi della funzionalità dell'azione del Governo. Si ricordavano infatti poc'anzi alcuni aspetti importanti, che pure sono al centro della questione del Governo. Ad esempio, la possibilità di istituire di nuovo Ministero della salute, ma con quale rango? Un Ministro senza portafoglio o con il portafoglio? Da qui anche la necessità di cambiare l'impostazione della struttura che tale decreto introduce nell'organizzazione del Governo, una necessità sentita da tutti, soprattutto visto il modo con cui la delega sulla sanità viene gestita dalle Regioni.

Ma allora i costi della politica sono riferiti alla funzionalità di talune emergenze che il Paese deve affrontare o ad una struttura che deve costare di meno, al di là della propria funzionalità? Credo che dobbiamo soffermarci su questo dato, perché non credo che il Parlamento possa legiferare sull'onda emotiva di un dibattito pur presente nel Paese. Siamo infatti di fronte alla necessità, più volte anche in questa sede richiamata dal collega della Lega, di riforme per conferire attribuzioni certe ai due rami del Parlamento e ridurre il numero dei parlamentari, ma non ci dobbiamo attardare nell'intervenire su una riforma organica del sistema delle autonomie e anche delle Regioni, che sono state da questo punto di vista messe in condizioni di aumentare i propri costi di gestione dalla sventurata riforma costituzionale che il centrosinistra volle nel 2001.

Oggi siamo di fronte ad un sistema delle autonomie locali e delle Regioni che fa lievitare i costi della politica, ad esempio, con l'aumento costante del numero dei consiglieri regionali e delle strutture di governo di quei territori, senza che il Parlamento possa intervenire perché c'è il vincolo costituzionale. Pertanto, occorre chiarire che la funzionalità del Governo certamente deve tener conto dei costi generali, ma non credo che noi qui siamo sotto processo rispetto al modello organizzativo del Governo perché dobbiamo dare risposta al dibattito del Paese sui costi della politica. Credo che la democrazia e l'efficienza dell'azione di Governo si debba difendere dimostrando che il Governo che nasce, che ha accettato l'impostazione dell'ultima finanziaria in merito ai numeri e all'organizzazione dell'Esecutivo, ha la capacità di rispondere alle necessità del Paese, modernizzandolo e quindi facendo quelle riforme utili per rispondere alle esigenze di funzionalità della democrazia, non alla ventata demagogica secondo la quale basta ridurre i costi per difendere la democrazia. Io non accetto questa equazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito le dichiarazioni di voto.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, si tratta di una breve proposta di coordinamento, di cui do lettura: «Al comma 4, penultimo periodo, le parole: "programma comunitario gioventù" sono sostituite con le altre: "programma comunitario 'Gioventù in azione' ".

Al comma 14, lettera a), dopo la parola: «imprenditoriali», il segno di interpunzione "," è sostituito con il seguente: ";"».

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore, si intende accolta.

Procediamo dunque alla votazione finale.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

282

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

279

Contrari

0

Astenuti

2

 

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo PdL). (v. Allegato B).

 

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (585)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (585)

(Nuovo titolo)

 

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

 

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    2.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

 

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

Articolo 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.».

2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.

4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario gioventù di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani.

5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali».

10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».

11. La denominazione: «Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».

12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».

14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto.

15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.

16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.

17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.

19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato.

22. Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, a tale articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».

 

 

EMENDAMENTI

 

1.3MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero della salute;

12) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

13) Ministero per i beni e le attività culturali».

b) al comma 4, sopprimere le parole: «della salute»;

c) sopprimere il comma 6;

d) al comma 12, sopprimere le parole: «della salute».

 

 

1.2BENEDETTI VALENTINI

Ritirato e trasformato nell'odg G200

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007 n.  244, dopo le parole: "2-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "9 e 9-bis"».

 

 

 

1.1BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Sopprimere il comma 21.

 

 

1.101 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico"».

 

 

1.100 IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:

«21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le parole: ", organizzato ai sensi dell'articolo 98 del Testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"».

 

 

1.500 IL RELATORE

Approvato

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

 

1.0.1 (testo 2)VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato interministeriale per le politiche urbane)

1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le Regioni e le autonomie locali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica e ad esso partecipano il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIPU, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il ClPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinato e presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica, in accordo con il Ministro per i rapporti con le Regioni, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del ClPU e del comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e del Comitato tecnico permanente non viene corrisposto alcun compenso né indennità né rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e del Comitato tecnico permanente sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G1.100 LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 585 (Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),

 

impegna il Governo:

 

affinché, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in premessa, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, presenti al Parlamento una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del decreto stesso.

________________

(*) Accolto dal Governo.

 

 

G1.101 LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 585 (Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),

 

impegna il Governo:

 

a riconsiderare l'assetto attuale dei Ministeri, al fine di ripristinare, nelle forme opportune, un Dicastero della salute.

________________

(*) Accolto dal Governo.

 

 

G200 (già em. 1.2)BENEDETTI VALENTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 244 del 2007, all'articolo 1, comma 376 (Legge finanziaria 2008), ha previsto che il numero dei Ministeri venga stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il successivo comma 377 della menzionata legge ha abrogato le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese alcune norme del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, tra cui l'articolo 1, comma 9, che recita: "le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ed il comma 11, che sostituisce la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali con quella di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, è stata invece mantenuta inalterata la denominazione attuale del Ministero;

in coerenza con l'attuale denominazione del Ministero ossia, delle politiche agricole alimentari e forestali, devono essere fatti salvi i commi 9 e 9-bis della legge n. 233 del 17 luglio 2006, che attribuiscono le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199 (alimentazione), al predetto Ministero;

la Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica in data 28 maggio 2008 ha approvato il parere al disegno di legge n. 585 con la condizione di fare salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, con le quali si prevede l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ripristinando le competenze precedentemente previste;

il mantenimento dei sopraccitati commi 9 e 9-bis della legge n. 233 del 17 luglio 2006 non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto non influisce né sul numero dei Ministeri né sulle strutture amministrative interne,

impegna il Governo a verificare la formula normativa più appropriata per risolvere positivamente ogni dubbio circa il contenuto dei commi 9 e 9-bis della legge n. 233 del 2006.

________________

(*) Accolto dal Governo.

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

 

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

 

C1 Il Relatore

Accolta

Al comma 4, penultimo periodo, le parole: «programma comunitario gioventù» sono sostituite con le altre: «programma comunitario "Gioventù in azione"».

Al comma 14, lettera a), dopo la parola: «imprenditoriali» il segno di interpunzione «,» è sostituito con il seguente: «;» .