Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Adeguamento delle strutture di Governo - D.L. 85/2008 - A.C. 1250 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 12 | ||
Data: | 16/06/2008 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
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17 giugno 2008 n. 12/0
Adeguamento delle strutture di GovernoD.L. 85/2008 - A.C. 1250Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 1250 |
Numero del decreto-legge |
85/2008 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 585) |
Numero di articoli |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
2 |
Date: |
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emanazione |
16 maggio 2008 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
16 maggio 2008 |
approvazione del Senato |
5 giugno 2008 |
assegnazione |
10 giugno 2008 |
scadenza |
15 luglio 2008 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) |
Finalità dichiarata del decreto-legge, che si compone di due articoli, è quella di dare attuazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito dall’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare eventuali incertezze interpretative che potrebbero derivare dalla sintetica formulazione dei due commi.
Le disposizioni della legge finanziaria 2008 hanno, infatti, fatto sostanzialmente rivivere – limitatamente al numero dei ministeri – la disciplina dell’organizzazione del Governo di cui al testo originario del D.Lgs. 300/1999, nel quale si istituivano e disciplinavano dodici ministeri. Esse hanno previsto tuttavia il ripristino solo del numero, ma non anche della denominazione e della ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui all’originario D.Lgs. 300/1999. Al riguardo, il comma 377 ha previsto che, a decorrere dalla reviviscenza del testo originario del D.Lgs. 300/1999, fossero abrogate (con talune espresse eccezioni) tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dai due decreti-legge (D.L. 217/2001 e D.L. 181/2006) che hanno modificato il D.Lgs. 300/1999 istituendo nuovi ministeri e modificando l’assetto delle competenze.
Con specifico riferimento al decreto in esame, l’articolo 1, nel quale è concentrata la parte precettiva del decreto-legge (l’articolo 2 dispone unicamente in ordine all’entrata in vigore), nel testo approvato dal Senato, si compone di 24 commi, buona parte dei quali individua i dodici ministeri risultanti dalle disposizioni di cui ai citati commi della legge finanziaria, ed esplicitano gli accorpamenti e i trasferimenti di competenze che ne conseguono.
In particolare, il comma 1 novella il co. 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 300/1999, stabilendo la denominazione dei dodici Ministeri.
I commi 2 e 7 attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di commercio internazionale e comunicazioni, in precedenza spettanti ad altri Ministeri ora soppressi.
I commi 3 e 10 disciplinano funzioni e denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui vengono accorpate le funzioni esercitate dal Ministero delle infrastrutture e da quello dei trasporti.
I commi 4, 6 e 12 disciplinano il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpate le funzioni dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, della salute e della solidarietà sociale. Sono escluse da tale accorpamento le funzioni relative alle politiche antidroga, al Servizio civile nazionale e alcune funzioni in materia di politiche giovanili, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi 5 e 11 accorpano nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le funzioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca e ne definiscono la nuova denominazione.
Il comma 8 demanda ad un D.P.C.M. l’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture ministeriali trasferite.
Il comma 9 adegua la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 14attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri una serie di competenze in materia di politiche giovanili, per la famiglia e per le pari opportunità, riprendendo con talune modifiche e integrazioni il contenuto delle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 1, comma 19 del D.L. 181/2006, che aveva previsto un analogo conferimento di funzioni.
Correlativamente, il comma 13 fa venir meno, nelle previsioni legislative vigenti, la denominazione “Ministro per le politiche della famiglia”.
Il comma 15 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro, da questi delegato, competente per la semplificazione normativa il compito di esercitare il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa.
Il comma 16 individua le modalità di ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture dirigenziali di primo livello, nei Ministeri interessati dal riordino.
Il comma 17 prevede che gli oneri per i contingenti di personale assegnati agli uffici di diretta collaborazione presenti nelle strutture che abbiano subito modificazioni per effetto del decreto in esame, siano ridotti almeno del 20 per cento rispetto al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente all’entrata in vigore del decreto.
Il comma 18 attribuisce a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la determinazione dei criteri e delle modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite.
Il comma 19 reca unanorma di invarianza finanziaria riferita al riordino della struttura del Governo previsto dal decreto.
Il comma 20 prevede una disciplina transitoria riferita agli uffici “funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo” dei Ministeri interessati dagli accorpamenti previsti dal decreto.
I commi 21 e 21-bisnovellano la recente legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza (L. 124/2007), prevedendo:
§ che le funzioni di Autorità delegata possano essere svolte anche da un sottosegretario o un ministro senza portafoglio che eserciti funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto della delega;
§ che faccia stabilmente parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) anche il Ministro dello sviluppo economico;
§ una puntuale disciplina delle modalità di organizzazione dell’Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), cui viene attribuito anche il compito di svolgere l’istruttoria ai fini del controllo di legittimità.
Il comma 22 interviene in materia di uffici di diretta collaborazione, prevedendo che:
§ sia estesa al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi di diretta collaborazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche;
§ sia richiesta una motivazione più puntuale per il diniego al collocamento fuori ruolo o in aspettativa di alcune tipologie di dipendenti pubblici (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti e personale apicale di regioni ed enti locali) chiamati a far parte degli uffici di staff.
Il comma 22-bis reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alle disposizioni di cui al comma 22.
Il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato dalla sola relazione illustrativa.
Con riferimento alla relazione tecnica, la relazione illustrativa evidenzia che dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto esso contiene misure per la riduzione della spesa pubblica.
Non risultano invece allegate né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il decreto-legge reca numerose modifiche non testuali al D.L. 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, adottato all’inizio della scorsa legislatura e convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.
Già all’inizio della XIV legislatura fu adottato un provvedimento di analogo tenore: il D.L. 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al D.Lgs. 300/1999, nonché alla L. 400/1988, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2001, n. 317. Tale decreto è novellato dall’art. 1, co. 22, del provvedimento in esame.
Nelle premesse al decreto si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni dei ministeri e della presidenza del Consiglio in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo conseguente alla ridefinizione operata dall’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), anche al fine di risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo.
Più specificamente, la relazione illustrativa afferma che le disposizioni della legge finanziaria 2008, nel disporre il rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 300/1999 nella sua formulazione originaria ed abrogando le norme incompatibili con il nuovo assetto, precisano solo in parte il contesto normativo superstite e, conseguentemente, determinano incertezze interpretative.
Il contenuto del decreto-legge in esame appare in via del tutto prevalente riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2°, lett. g), Cost..
L’art. 95, co. 3°, Cost. reca una riserva di legge (comunemente ritenuta di carattere relativo) in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio e determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri.
Una analoga riserva è prevista anche dal co. 1° dell’art. 97 Cost., in base al quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
La massima parte delle disposizioni del provvedimento è finalizzata a configurare le strutture di Governo in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008.
I commi 21 e 21-bisnovellano peraltro la recente legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza (L. 124/2007) concernenti le funzioni dell’Autorità delegata, la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e l’ufficio di controllo della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), competente per il controllo di legittimità e regolarità della gestione.
Il comma 8 demanda a un D.P.C.M., da adottare di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i ministri interessati, la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge in esame.
Il comma 16 rimette a regolamenti ministeriali di organizzazione, a carattere delegificante, una nuova definizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni.
Ai sensi del comma 18un D.P.C.M., adottato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite.
Il comma 20 prevede che nelle more dell’adozione dei regolamenti di organizzazione che tengano conto delle nuove attribuzioni di funzioni, e comunque per non più di sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli uffici funzionali strumentali e di diretta collaborazione siano regolati – nel rispetto della legislazione vigente – con D.P.C.M. adottato su proposta del ministro interessato, sentito il ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto-legge, pur apportando rilevanti modifiche all’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinate principalmente dai D.Lgs. 300/1999 e 303/1999, ricorre solo in minima parte allo strumento della novellazione.
L’articolo 1 del D.L.
90/2008 (recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile) istituisce, in deroga all’art. 1, co. 376 e
377, della legge finanziaria 2008, un apposito Sottosegretario di Stato per l’emergenza
rifiuti presso
Talune delle disposizioni attributive di competenze o di funzioni richiamate dal decreto in esame risultano abrogate o, comunque, non più efficaci. Si vedano, in particolare:
§ gli articoli 21 e 22 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna richiamati dalla lettera e) dell’art. 1, co. 14, del decreto;
§ la L. 215/1992, recante azioni positive in materia di imprenditoria femminile, anch’essa richiamata dalla lettera e) dell’art. 1, co. 14, e tuttora vigente solo negli articoli relativi alle competenze regionali e alla copertura finanziaria;
§ il comma 12 dell’art. 14 della L. 246/2005, richiamato dall’art. 1, co. 15, del decreto, che - nell’ambito della delega “taglia-leggi” – prevedeva la presentazione di una relazione, effettivamente presentata il 14 dicembre 2007.