Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Segretezza dell'espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie D.L. 49/2008 - A.C. 5
Riferimenti:
AC N. 5/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 1
Data: 06/05/2008
Descrittori:
DIRITTO DI VOTO   ELEZIONI
REFERENDUM     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Segretezza dell’espressione del voto
nelle consultazioni elettorali e referendarie

D.L. 49/2008 - A.C. 5

 

 

 

 

 

n. 1

 

 

6 maggio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D08049.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali9

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

Progetto di legge

§      A.C. 5, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie  13

Normativa di riferimento

§      Costituzione (artt. 48, 76, 87 e 117)21

§      D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. (artt. 96 e 97)25

§      D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. (artt. 86 e 87)27

§      Circ. Ministero dell’Interno, 16 maggio 2003, n. 76/2003. Utilizzazione di telefoni cellulari provvisti di fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali29

§      D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20. Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.31

§      D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, conv. con mod. in L. 27 febbraio 2008, n. 30 Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008. (art. 5)32

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5[1]

Numero del decreto-legge

49/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali referendarie

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

2

§       testo approvato dal Senato

-

Date

 

§       emanazione

1 aprile 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

4 aprile 2008

§       approvazione del Senato

-

§       assegnazione

6 maggio 2008

§       scadenza

3 giugno 2008

Commissione competente

Commissione speciale per l’esame dei disegni di legge di conversione

Pareri previsti

-

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge 49/2008, adottato nell’imminenza della tornata elettorale del 13-14 aprile 2008, è finalizzato – come precisa la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione – a rafforzare le misure a tutela della segretezza del voto, riducendo i rischi di controllo e condizionamento dell’esercizio del diritto di voto che l’ampia disponibilità di strumenti quali i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici hanno negli ultimi anni accresciuto, e prevenendo la commissione dei reati elettorali indicati con la denominazione di “voto di scambio”.

 

Il provvedimento consta di due articoli. Mentre l’articolo 2 reca la consueta clausola in ordine all’entrata in vigore del decreto (stabilita nel giorno medesimo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il contenuto precettivo è interamente raccolto nell’articolo 1, a sua volta composto di quattro commi.

 

Il comma 1 pone il divieto per chiunque (e in primo luogo, ovviamente, per gli elettori) di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o di registrare immagini.

La formulazione generale del comma – che fa riferimento alle “consultazioni elettorali o referendarie”, fa sì che la disciplina recata dal provvedimento trovi applicazione in occasione di tutte le elezioni – politiche, regionali, amministrative, europee – nonché dei diversi tipi di referendum popolare previsti (a livello nazionale o locale) dalla Costituzione e dalle leggi.

Il successivo comma 4 correda il divieto con una sanzione di natura penale per i contravventori: questi sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi e (congiuntamente) con l’ammenda da 300 a 1000 euro. La violazione del divieto integra dunque una specifica fattispecie di reato (più precisamente, una contravvenzione), che si aggiunge al novero dei c.d. reati elettorali previsti dall’ordinamento vigente[2].

 

I commi 2 e 3 prevedono, ai fini dell’applicazione del divieto, specifici adempimenti a carico dei presidenti degli uffici elettorali di sezione; essi sono tenuti ad invitare l’elettore che si presenta al seggio per votare a depositare, prima di entrare in cabina, il telefono cellulare dotato di funzioni fotografiche o l’analoga apparecchiatura di cui si trovi eventualmente in possesso. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale presentati dall’elettore, per essere a questi restituite (subito) dopo l’espressione del voto.

Il presidente ha l’obbligo di annotare la presa in consegna e la successiva restituzione in un apposito registro, che la disposizione in esame implicitamente istituisce.

L’articolo non reca ulteriori disposizioni attuative o comunque finalizzate a garantire il rispetto del divieto, ritenendosi sufficienti a tal fine (precisa la relazione illustrativa) i normali poteri attribuiti alle Forze di polizia e alla polizia giudiziaria (e, all’interno del seggio, quelli attribuiti al presidente dell’ufficio elettorale di sezione dall’art. 44 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 361/1957).

 

Ai sensi del primo comma del citato art. 44, “il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato”.

 

La questione trattata dal decreto-legge è già emersa in occasione di precedenti tornate elettorali, ed è stata sin qui affrontata dal Governo mediante il ricorso ad apposite circolari del ministro dell’interno.

Si può menzionare ad es. la circolare 76/2003 del Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi elettorali (15 maggio 2003), ove tra l’altro si osserva che, nonostante le garanzie poste dalla legge elettorale a tutela del principio di segretezza del voto, “non è possibile escludere a priori l’eventuale utilizzazione, da parte dell’elettore votante, di strumenti di videoregistrazione che, grazie alla moderna tecnologia, hanno ormai raggiunto dimensioni molto ridotte e, pertanto, sono facilmente occultabili”, e si esclude che i presidenti di seggio possano effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori o procedere a eventuali sequestri mancando, in materia elettorale, specifiche disposizioni che consentano l’effettuazione di tali operazioni presso gli uffici elettorali di sezione. Peraltro, “in considerazione della necessità di assicurare, in ogni caso, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la genuina espressione della manifestazione di voto”, la circolare prescrive che i presidenti di seggio affiggano, all’interno di ogni sezione elettorale, un “avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all’interno delle cabine elettorali”, oltre alla precisazione che, “qualora si verifichino fenomeni di condizionamento del voto, questi potranno essere perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale”.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla sola relazione illustrativa; non sono presenti la relazione tecnica, poiché dal provvedimento – secondo quanto afferma la relazione governativa – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; né le relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATC) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’articolo 15, comma 2, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, comma 4, della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale. Va peraltro rilevato che il provvedimento in esame incide su un particolare aspetto del procedimento elettorale e non sulla disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale, e che si registrano diversi precedenti di interventi con decreto-legge in materia elettorale, anch’essi prevalentemente incidenti su profili procedurali.

 

Tra i più recenti si ricordano:

§         D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali;

§         D.L. 10 maggio 2000, n. 111 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali;

§         D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (conv. con mod. dalla L. 6 luglio 2001, n. 271) Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

§         D.L. 1° febbraio 2005, n. 8 (conv. con mod. dalla L. 24 marzo 2005, n. 40), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005; in particolare, l’articolo 1 prevedeva l’anticipo del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2005, con disposizioni analoghe a quelle recate dall’articolo 5 del presente decreto;

§         D.L. 3 gennaio 2006, n. 1(conv. con mod. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22), Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche;

§         D.L. 8 marzo 2006, n. 75 (conv. dalla L. 20 marzo 2006, n. 72), Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

§         D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30), Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008. Quest’ultimo decreto-legge ha modificato il procedimento elettorale relativo al voto degli italiani all’estero per eliminare alcune anomalie contenute nella legge 459/2001[3], sia in relazione al corretto esercizio del diritto di voto, sia in relazione alle operazioni di scrutinio, al fine di renderle più spedite; ha dettato disposizioni per consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche (“election day); come nelle politiche del 2006, ha consentito l’accesso ai seggi elettorali degli osservatori dell’OSCE e ha ammesso ad esercitare il diritto di voto per corrispondenza, all’estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale, i cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali; limitatamente alle elezioni politiche del 2008, ha ampliato il numero dei soggetti che sono esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nella premessa del decreto-legge l’emanazione dello stesso è legata alla “straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge reca disposizioni, sia penali sia procedurali, in materia elettorale.

La previsione penale è inquadrabile nell’ambito della materia “ordinamento […] penale”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Le disposizioni procedurali (art. 1, co. 2 e 3), in quanto applicabili alle elezioni politiche e a quelle amministrative, afferiscono rispettivamente alle materie “organi dello Stato e relative leggi elettorali” e “legislazione elettorale […] di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, co. 2°, lett. f) e p), Cost.). anch’esse riservate allo Stato.

Quanto alla loro applicabilità anche alle elezioni regionali, potrebbe peraltro rilevare l’art. 122, co. 1°, Cost., ai sensi del quale “Il sistema di elezione […] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”. Si può, per altro verso, osservare che la disciplina in esame è direttamente finalizzata a garantire il rispetto di un fondamentale valore costituzionale, per la cui tutela si potrebbe ritenere indispensabile una disciplina legislativa uniforme sull’intero territorio nazionale.

 

La relazione governativa rimette l’intero contenuto del provvedimento, in quanto finalizzato a prevenire la commissione di reati, nell’ambito competenziale di cui all’art. 117, co. 2° lett. l), Cost..

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il principio di segretezza del voto (in tutte le consultazioni elettorali), funzionalmente legato al principio di libertà del voto medesimo, è sancito dal secondo comma, primo periodo, dell’articolo 48 della Costituzione, ai sensi del quale “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il contenuto del provvedimento appare specifico ed omogeneo.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento, che incide sulla disciplina dei reati elettorali e delle operazioni di voto, non risulta formulato in termini di novella agli atti legislativi vigenti in materia (si fa principalmente riferimento ai testi unici di cui al D.P.R. 361/1957 e al D.P.R. 570/1960 con riguardo, rispettivamente, alle elezioni politiche e a quelle amministrative).

 

 


Progetto di legge

 


N. 5

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro dell’interno

(AMATO)

 

di concerto con il ministro della giustizia

(SCOTTI)

 

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 4 aprile 2008 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto il Governo intende fornire una risposta all’esigenza, da tempo avvertita dalle forze politiche e dai cittadini, di rafforzare le misure a tutela della segretezza del voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Infatti, la disponibilità e l’utilizzazione a livello di massa di strumenti telematici e informatici quali i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici rendono possibili il controllo e il condizionamento dell’esercizio del diritto di voto.

Le disposizioni contenute nell’articolo 1 introducono nell’ordinamento una nuova fattispecie contravvenzionale intesa a contrastare le condotte strumentali alla commissione dei reati elettorali, comunemente indicati con la complessiva denominazione di «voto di scambio», previsti e puniti dagli articoli 96 e 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dagli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

La nuova fattispecie, ancorché finalizzata a prevenire la commissione di reati previsti dal citato testo unico per la elezione della Camera dei deputati, esplica la propria efficacia in tutti i tipi di consultazione e trova applicazione, sulla base dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, anche nelle consultazioni disciplinate dalle leggi regionali.

Così come avviene per gli altri reati elettorali, anche nel caso di specie non si ritiene di dettare specifiche disposizioni sostanziali e procedurali o norme applicative ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione della nuova fattispecie contravvenzionale, in quanto i normali poteri attribuiti alle Forze di polizia e alla polizia giudiziaria sono sufficienti a garantire il rispetto del divieto.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

Decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008.

 

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione

del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l’articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l’abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell’imminente scadenza elettorale, mediante l’emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale

 

da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.

 

 

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1o aprile 2008.

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Amato, Ministro dell’interno.

Scotti, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Scotti.

 

 

 


 

Normativa di riferimento

 


 

Costituzione
(artt. 48, 76, 87 e 117)

 

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

 

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

 

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

 

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

 

 

Art. 76

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (79) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti .

 

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull’istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

 

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali .

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.


 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(artt. 96 e 97)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2)  Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell’art. 26 che sono stati rifusi negli articoli 64 e 65;

c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all’ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);

d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L’art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41;

- Ministero dell’interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile 2001, n. 62.

 

(omissis)

Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l’utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all’elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

 

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l’elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di deter-minati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall’esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

(omissis)

 


 

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
(artt. 86 e 87)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell’interno: Circ. 27 gennaio 2000, n. 21; Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 8/2000; Circ. 16 maggio 2003, n. 76/2003; Circ. 22 gennaio 2004, n. 4/2004.

 

(omissis)

 

Capo IX

 

Delle disposizioni penali

 

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77).

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (136) anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

 

La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

 

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(136)  La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata.

 

Art. 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (137).

 

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

 

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (138).

 

 

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(137)  La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata.

(138)  La misura della multa è stata così elevata dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 34, primo comma, lettera o), della legge da ultimo citata.

 

(omissis)


 

Circ. Ministero dell’Interno, 16 maggio 2003, n. 76/2003.
Utilizzazione di telefoni cellulari provvisti di fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali

 

 

(1)

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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione centrale dei servizi elettorali.

 

 

 Ai Sigg. Prefetti della Repubblica

  Loro sedi

  Al Sig. Commissario del Governo nella Provincia

  autonoma di Trento

  Trento

  Al Sig. Commissario del Governo nella Provincia

  autonoma di Bolzano

  Bolzano

  Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle

  d'Aosta

  Servizi di Prefettura

  Aosta

 

In considerazione della recente evoluzione tecnologica delle apparecchiature di registrazione video e, in particolare, in relazione alla rapida diffusione dell'ultima generazione di telefoni cellulari, provvisti di fotocamera, è emersa la necessità di approfondire la problematica relativa alla possibilità, da parte dell'elettore votante, di effettuare la registrazione filmata o fotografica del proprio voto, al fine di acquisire una prova tangibile del voto espresso con eventuale, conseguente turbamento della regolarità dell'esercizio del voto stesso.

 

Al riguardo, si precisa che il principio di segretezza del voto, sancito dal secondo comma dell'art. 48 della Costituzione e posto dal nostro ordinamento a tutela della libera esplicazione della volontà dell'elettore, è garantito dalla predisposizione di idonee misure (schede uguali per tutti gli elettori) e strutture di protezione (cabine elettorali in cui l'elettore deve isolarsi per esprimere la propria manifestazione di voto) affinché l'elettore sia effettivamente libero, al riparo da controllo o intrusioni che potrebbero compromettere la genuinità del voto.

 

Nonostante il quadro di garanzie sopra delineato, volto ad assicurare la segretezza del voto, è pur vero che non è possibile escludere a priori l'eventuale utilizzazione, da parte dell'elettore votante, di strumenti di videoregistrazione che, grazie alla moderna tecnologia, hanno ormai raggiunto dimensioni molto ridotte e, pertanto, sono facilmente occultabili. Nel contempo, i presidenti di seggio non possono effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori né procedere ad eventuale sequestro di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini, tenuto conto che, in materia elettorale, non vi sono specifiche disposizioni che consentono l'effettuazione di tali operazioni presso gli uffici elettorali di sezione.

 

Pur tuttavia, in considerazione della necessità di assicurare, in ogni caso, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la genuina espressione della manifestazione di voto, i presidenti di seggio dovranno affiggere, all'interno di ogni sezione elettorale, un apposito avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali. Nel medesimo avviso dovrà inoltre essere precisato che, qualora si verifichino fenomeni di condizionamento del voto, questi potranno essere perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 90 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

 

Tanto premesso, al fine di prevenire gli ipotizzati comportamenti da parte degli elettori votanti, si pregano le SS.LL. di diramare il contenuto della presente circolare ai Sindaci dei rispettivi Comuni per il successivo inoltro ai presidenti di seggio affinché ne sia assicurata la puntuale esecuzione.

 

 

Il Ministro dell'interno

Giuseppe Pisanu

 

 


 

D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

 

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

 

E m a n a

 

il seguente decreto:

 

[Articolo unico]

 

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008.

 

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 29 aprile 2008.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, conv. con mod. in L. 27 febbraio 2008, n. 30
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008.
(art. 5)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2008, n. 30.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

 

Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all’estero, nonché di consentire l’accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell’economia e delle finanze;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

 

 

 

Art. 5.

Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008

1.  Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

 

2.  In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

 

3.  Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

 

4.  I comuni sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

 

(omissis)


 

 

 

 



[1]     D.d.l. di conversione presentato nella XV legislatura (A.C. 3441) e mantenuto all'ordine del giorno nella XVI legislatura ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione (comunicazione all’Assemblea del 29 aprile 2008).

[2]     La disciplina dei reati elettorali è principalmente contenuta negli artt. 94 e seguenti del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), negli articoli 86 e seguenti del testo unicodelle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) e negli artt. 54 e seguenti del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). Anche il codice penale reca alcune disposizioni in materia: si ricordano in particolare l’art. 294 (Attentati contro i diritti politici del cittadino), l’art. 416-bis, terzo comma (ove l’ostacolo al libero esercizio del voto o il procacciamento di voti sono posti tra le possibili finalità dell’associazione di tipo mafioso) e il connesso art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

[3]    L. 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.