| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
| Titolo: | Criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 - Schema di Decreto n. 518 (art. 29, comma 9, L. 240/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Atti del Governo Numero: 460 | ||
| Data: | 14/12/2012 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
SIWEB
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14 dicembre 2012 |
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n. 460/0 |
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Criteri per l置tilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013Schema di Decreto n. 518
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Numero dello schema di decreto |
518 |
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Titolo |
Schema di decreto ministeriale recante criteri per l置tilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 |
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Ministro competente |
Ministro dell段struzione, dell置niversit� e della ricerca |
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Norma di riferimento |
L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29, comma 9 |
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Numero di articoli |
3 |
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Date: |
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presentazione |
22 novembre 2012 |
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assegnazione |
4 dicembre 2012 |
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termine per l弾spressione del parere |
24 dicembre 2012 |
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Commissione competente |
VII (Cultura) |
L�art. 1, co. 24, della legge di stabilit� 2011 (L. 220/2010) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universit� (FFO) di � 800 milioni per il 2011 e di � 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia (associati)per ciascuno degli anni 2011-2016[1]. A tal fine, ha disposto l誕dozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altres�, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) (v. infra).
Successivamente, l�art. 29, co. 9, della L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad � 13 milioni per il 2011, � 93 milioni per il 2012, � 173 milioni a decorrere dal 2013. La medesima disposizione ha altres� precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge (v. infra). In seguito, peraltro, l�art. 49, co. 1, lett. n), punto 1), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) - novellando l誕rt. 29, co. 9, della L. 240/2010 - ha previsto la possibilit� di utilizzo delle risorse del piano straordinario anche per la copertura di posti di professore associato mediante chiamata diretta, di cui all�art. 1, co. 9, della L. n. 230/2005 (v. infra).
Quanto all�aspetto procedurale, l誕rt. 29, co. 9, citato ha disposto che l置tilizzo delle risorse � disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l誕dozione di tale atto non ha fissato un termine, n� ha indicato gli anni di riferimento che, come si � visto ante, erano individuati dalla legge di stabilit� 2011 nel periodo 2011-2016.
Da ultimo, l�art. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012) ha disposto che le risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori associati per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le universit� statali e le istituzioni ad ordinamento speciale[2].
Ha,
inoltre, disposto che, ai fini della ripartizione, la 電istanza� dal limite
massimo (allora) previsto per le spese fisse per il personale � pari al 90% dei
trasferimenti statali a carico del FFO (ex
art. 51, co.
Con DM 15 dicembre 2011 (GU n. 11 del 14 gennaio 2012) � stato disposto l置tilizzo delle risorse per le chiamate relative al 2011, pari a 13 milioni di euro per lo stesso 2011 (calcolati - come indicava la relazione tecnico-illustrativa - in ragione dell弛nere relativo ad una frazione di due dodicesimi dell誕nno 2011, ovvero i mesi di novembre e dicembre, compresi nell誕.a. 2011/2012), con un onere annuale a regime pari a 78 milioni di euro a decorrere dal 2012. La medesima relazione evidenziava che le risorse disponibili per il 2012 e 2013 sarebbero state utilizzate secondo criteri da definire con successivi decreti.
Lo schema di DM dispone in merito all置tilizzo della quota parte del FFO riservata dall誕rt. 29, co. 9, della L. 240/2010 alla chiamata di professori di seconda fascia per il 2012 e il 2013; quantifica il relativo onere; indica i criteri di riparto della somma fra le universit� statali e gli istituti universitari ad ordinamento speciale; ribadisce infine, le procedure da utilizzare per la chiamata.
L�art. 1 individua i criteri per la ripartizione fra le universit� statali e le istituzioni ad ordinamento speciale della quota parte del FFO, relativa all�anno 2012, destinata al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia.
Tale quota, gi� individuata in 15 milioni di euro dal D.M. 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2012, corrisponde ad un importo a regime di 90 milioni di euro a decorrere dall誕nno 2013.
Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa
evidenzia che l誕mmontare della quota parte per il 2012 e di quella per il 2013
(v. infra, art. 2 dello schema),
deriva dalle somme complessivamente disponibili (ex art. 29, co.
Dal punto di vista soggettivo, la ripartizione riguarda le universit� statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.
I criteri per l誕ssegnazione della quotasi differenziano da quelli utilizzati nel
Il criterio generale � costituito dalla previsione che ad ogni istituto universitario � attribuita una quota fissa e una quota variabile.
In particolare:
a) ad ogni istituzione universitaria � attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia (indicato dalla relazione tecnico-illustrativa in � 84.106 � che, rapportato per il 2012 ai 2/12 di anno, porta a un importo di � 14.018 per ateneo � e corrispondente a 0,7 punti organico).
La relazione tecnico-illustrativa evidenzia che in tal modo si attua uno dei principi posti dall誕rt. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011, 田on ci� superando l弾sclusione dal beneficio per quelle universit� che avendo superato il limite previsto per l段ncidenza delle spese di personale non potevano procedere a nuove assunzioni ai sensi dell誕rt. 1, co. 1, del DL n. 180 del 2008 (ora abrogato)[4]�.
b) le risorse residue sono ripartite fra due gruppi cui afferiscono, rispettivamente, leistituzioni universitarie che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012 (ossia, della quota, finalizzata a promuovere l'incremento qualitativo delle attivit� delle universit� statali e a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, prevista dall誕rt. 2 del D.L. 180/2008- v. anche infra) e quelle che non vi concorrono.
In particolare, in base alla prima parte dell誕linea della lett. b) del co. 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell誕nno 2012.
Dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realt� evincersi che tale prima ripartizione � effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012[5].
Al riguardo, pertanto, sembrerebbe opportuno un chiarimento.
Inoltre, sembrerebbe necessario che di tale preliminare suddivisione fosse data evidenza anche nell誕mbito della sezione II dell但llegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.
La ripartizione all段nterno di ciascun gruppo � effettuata applicando criteri distinti. In particolare:
1) per le universit� statali che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012, si utilizza il peso della rispettiva quota � che costituisce l�indicatore della quota premiale utilizzato nel modello matematico di cui all但ll. 1 �, secondo quanto indicato nella sezione I dello stesso All. 1, che corrisponde al modello di ripartizione della quota premiale FFO 2012 di cui all但ll. 1[6] del gi� citato D.M. n. 71/2012.
Al riguardo, si ricorda che il DM 71/2012 ha disposto che i 910 milioni di euro costituenti la quota premiale 2012 sono distribuiti per il 34% (� 309 mln) sulla base degli indicatori relativi alla qualit� dell弛fferta formativa e ai risultati dei processi formativi e per il restante 66% (� 601 mln) sulla base degli indicatori relativi alla qualit� della ricerca scientifica.
Inoltre, per le 16 universit� che non hanno partecipato
al riparto delle risorse relative al piano straordinario per la chiamata di
professori di seconda fascia relativo al
La relazione tecnico-illustrativa evidenzia che, in tal modo, si attua il principio di perequazione previsto dall誕rt. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011;
2) per le universit� statali che non concorrono al riparto della quota premiale del FFO 2012 (fra le quali, come evidenzia la relazione tecnico-illustrativa, le universit� per stranieri) e per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, si utilizza il peso della relativa quota di FFO consolidabile 2012 rispetto al totale costituito dalle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo, che costituisce l�indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile richiamato nel modello matematico di cui all但ll. 1[7].
Inoltre, ai valori ottenuti per ciascuna istituzione in base ai criteri sopra indicati, si applica, in manieraanaloga per entrambi i gruppi, un ulteriore coefficiente moltiplicativo finalizzato a graduare gli importi da assegnare, in base al criterio indicato dall誕rt. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011.
Il coefficiente in questione � che non pu� in ogni caso superare il valore di 1,5, al fine, indicato dalla relazione tecnico-illustrativa, di contenere la graduazione � � pari al rapporto fra le seguenti misure:
蔓 l�82 per centodella somma delle entrate 2011 relative al FFO e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, nonch� delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi;
蔓 la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo sostenuti al 31 dicembre 2011.
Per tutte le definizioni, si fa rinvio a quanto indicato negli artt. 5, 6 e 7 del gi� citato D.lgs. 49/2012[8].
Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che un valore del rapporto inferiore ad 1 indica una situazione non virtuosa.
Il peso della quota premiale (o della quota FFO) di ciascuna istituzione cos� ottenuto viene poi �normalizzato�, al fine di riportare a 100 la somma relativa a ciascuno dei due gruppi.
Tale indicatore di ateneo normalizzato � infine utilizzato per il calcolo della quota variabile da assegnare a ciascuna istituzione.
L�art. 2 individua i criteri per l誕ssegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.
Pi� correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l誕nno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro[9], corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro[10] a decorrere dal 2014.
Infatti, se la quota 2013
fosse pari a 5 milioni di euro � essendo, come gi� detto, calcolata in ragione di
due dodicesimi d誕nno � ci� porterebbe ad un onere a regime di 30 milioni di
euro a decorrere dal 2014, rispetto al quale lo stanziamento di cui all誕rt.
29, co.
milioni di euro
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 e succ. |
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Quota parte 2011 (DM 15.12.2011) |
13 |
78 |
78 |
78 |
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Quota parte 2012 (Atto n. 518) |
-- |
15 |
90 |
90 |
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Quota parte 2013 (Atto n. 518) |
-- |
-- |
5 |
30 |
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TOTALE |
13 |
93 |
173 |
198 |
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Risorse destinate al Piano (art. 29, co. |
13 |
93 |
173 |
173 |
E�, pertanto, necessario apportare la dovuta modifica all誕rt. 2.
A differenza di quanto disposto per il 2012, per il 2013 non � prevista una quota fissa, ma solo una quota variabile. Per quest置ltima si utilizzano � sempre con riferimento alla quota premiale del FFO 2012 e al FFO consolidabile 2012 - gli stessi criteri gi� ante illustrati, fatta eccezione per il coefficiente perequativo.
Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che ci� � motivato dalla circostanza che la perequazione, con riferimento alle universit� che non hanno usufruito della quota 2011, � gi� operata con riferimento al 2012.
Si segnala che non � chiaro perch� all誕rt. 2, co. 1, lett. a), punto 3, si faccia riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012.
Inoltre, con riguardo alla prima parte dell誕linea della lett. a) del medesimo comma, nonch� alla sezione III dell但llegato 1, si rinvia alle osservazioni gi� formulate, rispettivamente, con riguardo all誕rt. 1, co. 1, lett. b), e alla sezione II dell但llegato 1.
L�art. 3 ribadisce, anzitutto, quanto gi� indicato dalle norme vigenti in materia con riferimento:
ァ all置tilizzo delle risorse secondo le procedure indicate dagli artt. 18[11] e 24, co. 6[12], della L. 240/2010, nonch� dall誕rt. 1, co. 9, della L. 230/2005[13];
ァ all弾quiparazione dell段doneit� conseguita ai sensi della L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, all誕bilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell誕rt. 29, co. 8, della L. 240/2010[14];
ァ al fatto che alle chiamate in questionenon si applicano le norme vigentiin materia di turn-over, di cui all誕rt. 66, co. 13, del D.L. 112/2008[15].
Ribadisce, inoltre, che ogni universit� statale vincolale risorse corrispondenti ad almeno un quintodei posti disponibili di professore associato alla chiamata di soggetti 兎sterni�, ossia soggetti che negli ultimi tre anni non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca, o non sono stati iscritti a corsi nella stessa universit�.
Si tratta del principio stabilitodall誕rt. 18, co. 4, della L. 240/2010, con riferimento alla programmazione triennale dei reclutamenti, per tutti i professori di ruolo: dunque, la sua applicabilit� si ricavava gi� dal richiamo alle procedure di cui all誕rticolo 18 della L. 240/2010, presente nel co. 1 dell誕rt. 3 in esame.
Dispone, infine, che, nel caso di chiamata di un professore o di un ricercatore precedentemente in servizio presso un altro ateneo, quest置ltimo utilizza le conseguenti economieintegralmente per il reclutamento di professori associati.
La relazione tecnico-illustrativa precisa che ci� potr� avvenire anche in deroga alle percentuali di cui all誕rt. 4 del d.lgs. 49/2012[16]. Si tratta di una richiesta formulata al MIUR dal MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (allegata allo schema di DM), in ragione del fatto che l置tilizzo delle risorse per l誕ssunzione di ricercatori e di professori di prima fascia 菟orterebbe a veicolare su altre categorie di personale risorse che il legislatore aveva finalizzato alla chiamata di professori associati�.
Conclusivamente, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che le risorse saranno assegnate previa trasformazione in punti organico, cos� da tener conto, nel medio-lungo termine, del costo medio dell誕ssunzione.
In particolare, la relazione evidenzia che, posto il valore di 1 punto organico per un professore di prima fascia, per un costo medio di � 120.151, il piano 2012 si traduce in una assegnazione, a regime, di circa 749 punti organico, cui si aggiungono circa 41 punti organico del piano 2013. Evidenzia, inoltre, che il numero delle unit� che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a secondadel numero delle chiamate di personale gi� in servizio nell誕teneo, ovvero di nuove assunzioni.In particolare, la stessa relazione stima un reclutamento di circa 3.100 unit�.
All�art. 1, co.1, lett. b), punti 1) e 2), nonch� all�art. 2, co. 1, lett. a), punti 1) e 2), sarebbe opportuno sostituirele parole田oncorrono alla quotapremiale� con le parole 田oncorrono al riparto della quota premiale�.
Inoltre, al punto 2) di entrambi gli articoli, sarebbe opportuno aggiungere, in fine, le parole 都ul totale costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo�. Infine, al punto 3 dell誕rt. 1, occorre eliminare il riferimento all誕rt. 7 del d.lgs. 49/2012, poich� lo stesso non reca definizioni.
All�art. 3, co. 4, si valuti l弛pportunit� di sostituire le parole 杜antiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate� con le parole 電estina integralmente le conseguenti economie�.
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attivit� degli
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File: CU0506a.doc
[1]��� L段ndicazione cos� formulata fa pensare agli anni solari � che, quindi, sono sei � e non agli anni accademici, che sarebbero cinque, e ai quali dovrebbero essere collegate le chiamate.
[2]��� Le istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola normale superiore di Pisa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 鉄. Anna� di Pisa, Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze) � a fronte del mancato riferimento ad esse nello schema di DM Atto n. 393, relativo alla ripartizione delle risorse per il 2011 � erano gi� state incluse fra i beneficiari nel DM 15 dicembre 2011. Si ricorda che esse e le universit� per stranieri sono incluse tra i destinatari del FFO.
[3]��� Per completezza, si ricorda che l誕rt. 1, co. 5, dello stesso D.L. 216/2011 ha disposto che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia previste per il 2011 nell誕mbito del piano straordinario � prorogato al 31.12.2012, precisando che a tal fine il limite all段ncidenza delle spese per il personale di ruolo delle universit� statali rispetto al FFO � considerato con riferimento al 31.12.2010.
[4]��� Al riguardo
si ricorda che, nell弾sprimere il parere sullo schema di DM relativo al 2011
(Atto n. 393), il 21 settembre 2011,
[5]��� Dal combinato disposto delle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa al presente schema e della tabella delle assegnazioni del FFO 2012 (http://attiministeriali.miur.it/media/193347/i_assegnazione_ffo%202012.pdf) disposte con D.M. 16 aprile 2012 n. 71, si evince che il totale del FFO consolidabile 2012 � per complessivi � 6.830.046.742 � � dato dalla somma degli importi assegnati in base agli articoli 1 (quota base), 2 (obbligazioni anni precedenti), 3 (quota premiale), 4 (intervento perequativo) e 12 (interventi previsti da disposizioni legislative), del medesimo decreto. Dai dati riportati nella citata tabella delle assegnazioni, inoltre, si evince che il peso - sul totale del FFO consolidabile - delle istituzioni che non hanno concorso al riparto della quota premiale ammonta al 4,1%, a fronte del 95,9% relativo alle universit� che hanno concorso a tale riparto.
[7]��� L誕ssegnazione delle risorse in misura proporzionale al peso del rispettivo FFO consolidabile per le universit� statali per stranieri e per gli istituti universitari ad ordinamento speciale era stato inserito dalla VII Commissione fra le condizioni presenti nel parere reso sull但tto n. 393. Essendo il parere vincolante, il DM 15 dicembre 2011 reca la specifica.
[8]��� Ai sensi dell�art. 5, co. 2, del D.lgs. 49/2012, per spese di personale si intende la somma delle spese sostenute dall誕teneo - al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati supportati da convenzioni aventi le caratteristiche indicate al co. 5 - relative ad: assegni fissi per il personale (docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato); trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti di insegnamento. Il co. 4 del medesimo art. 5 dispone che per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell誕nno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell誕teneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore � calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.
Ai sensi dell�art. 6, co. 4, per onere complessivo di ammortamento annuo si intende l弛nere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell誕teneo, mentre per spese per fitti passivisi intende l弛nere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell誕teneo.
[9]��� Pertanto, limitatamente alle risorse relative al 2013, residuano � come evidenziato nella stessa relazione tecnico-illustrativa � 4,17 milioni di euro.
[10]�� Per l弾sattezza, un onere a regime pari a 4,98 milioni di euro.
[11]�� Ai sensi dell�art. 18, co. 1, della L. 240/2010 � come modificato con l誕rt. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) � le procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia sono disciplinate dalle universit� con proprio regolamento, nel rispetto di una serie di principi dal medesimo comma indicati.
[12]�� L�art. 24, co. 6, della L. 240/2010 prevede che, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge (quindi, fino al 31 dicembre 2017), la procedura di inquadramento nel ruolo degli associati destinata ai ricercatori titolari del secondo contratto triennale di ricerca e in possesso dell誕bilitazione scientifica nazionale, che siano stati valutati positivamente, prevista dal comma 5, pu� essere riservata dalle universit� - che a tal fine possono utilizzare fino alla met� delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo - ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell置niversit�, purch� in possesso di abilitazione scientifica.
[13]�� L誕rt. 1, co. 9, della L. 230/2005 � come modificato, da ultimo, dall誕rt. 29, co. 7, della L. 240/2010 � prevede che le universit�, nell誕mbito delle relative disponibilit� di bilancio, possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di: studiosi impegnati all弾stero da almeno un triennio in attivit� di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere; studiosi che abbiano gi� svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell誕mbito del 菟rogramma di rientro dei cervelli�, un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle universit� italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata; studiosi che siano risultati vincitori nell誕mbito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del MIUR, sentiti ANVUR e CUN, finanziati dall旦E o dallo stesso MIUR. Nell誕mbito delle relative disponibilit� di bilancio, le universit� possono altres� procedere alla copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
[14]�� L誕rt. 29, co. 8, della stessa L. 240/2010 ha disposto, ai fini dei procedimenti di chiamata, che l段doneit� conseguita ai sensi della L. 210/1998 � equiparata all誕bilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all誕rt. 2, co. 1, lett. g), della medesima legge (ossia, 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarit� formale degli atti della commissione che li ha proposti), nonch� all誕rt. 1, co. 6, della L. 230/2005 (5 anni decorrenti dal conseguimento dell段doneit�).
[15]�� Per la disciplina vigente in materia di turn-over nelle universit�, si veda dossier del Servizio Studi n. 672/2, del 10 settembre 2012.
[16]�� In particolare, l�art. 4 del d.lgs. 49/2012 dispone che, per il primo triennio successivo all'entrata in vigore del decreto, la programmazione dei reclutamenti persegue, fra l誕ltro, l段ndirizzo di realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia e di provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori in modo da assicurare un'adeguata possibilit� di consolidamento e sostenibilit� dell'organico dei professori; in ogni caso, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30% del totale dei professori, il numero dei ricercatori non pu� essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.