Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 - Schema di Decreto n. 518 (art. 29, comma 9, L. 240/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 518/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 460
Data: 14/12/2012
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   L 2010 0240
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

14 dicembre 2012

 

n. 460/0

 

 

Criteri per l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013

Schema di Decreto n. 518
(art. 29, comma 9, L. 240/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

518

Titolo

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Norma di riferimento

L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29, comma 9

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

22 novembre 2012

assegnazione

4 dicembre 2012

termine per l’espressione del parere

24 dicembre 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

 


Presupposti normativi

L’art. 1, co. 24, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 800 milioni per il 2011 e di € 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia (associati)per ciascuno degli anni 2011-2016[1]. A tal fine, ha disposto l’adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) (v. infra).

 

Successivamente, l’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad € 13 milioni per il 2011, € 93 milioni per il 2012, € 173 milioni a decorrere dal 2013. La medesima disposizione ha altresì precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge (v. infra). In seguito, peraltro, l’art. 49, co. 1, lett. n), punto 1), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) - novellando l’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 - ha previsto la possibilità di utilizzo delle risorse del piano straordinario anche per la copertura di posti di professore associato mediante chiamata diretta, di cui all’art. 1, co. 9, della L. n. 230/2005 (v. infra).

Quanto all’aspetto procedurale, l’art. 29, co. 9, citato ha disposto che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l’adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che, come si è visto ante, erano individuati dalla legge di stabilità 2011 nel periodo 2011-2016.

 

Da ultimo, l’art. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012) ha disposto che le risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori associati per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale[2].

Ha, inoltre, disposto che, ai fini della ripartizione, la “distanza” dal limite massimo (allora) previsto per le spese fisse per il personale – pari al 90% dei trasferimenti statali a carico del FFO (ex art. 51, co. 4, L. 449/1997) – e quanto previsto, sulla base della delega conferita dalla L. 240/2010, in materia di assunzioni del personale (ora, D.lgs. 49/2012: v. anche infra), è preso in considerazione esclusivamente per graduare gli importi assegnati, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011[3].

 

Con DM 15 dicembre 2011 (GU n. 11 del 14 gennaio 2012) è stato disposto l’utilizzo delle risorse per le chiamate relative al 2011, pari a 13 milioni di euro per lo stesso 2011 (calcolati - come indicava la relazione tecnico-illustrativa - in ragione dell’onere relativo ad una frazione di due dodicesimi dell’anno 2011, ovvero i mesi di novembre e dicembre, compresi nell’a.a. 2011/2012), con un onere annuale a regime pari a 78 milioni di euro a decorrere dal 2012. La medesima relazione evidenziava che le risorse disponibili per il 2012 e 2013 sarebbero state utilizzate secondo criteri da definire con successivi decreti.

Contenuto

Lo schema di DM dispone in merito all’utilizzo della quota parte del FFO riservata dall’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 alla chiamata di professori di seconda fascia per il 2012 e il 2013; quantifica il relativo onere; indica i criteri di riparto della somma fra le università statali e gli istituti universitari ad ordinamento speciale; ribadisce infine, le procedure da utilizzare per la chiamata.

 

L’art. 1 individua i criteri per la ripartizione fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale della quota parte del FFO, relativa all’anno 2012, destinata al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia.

Tale quota, già individuata in 15 milioni di euro dal D.M. 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2012, corrisponde ad un importo a regime di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che l’ammontare della quota parte per il 2012 e di quella per il 2013 (v. infra, art. 2 dello schema), deriva dalle somme complessivamente disponibili (ex art. 29, co. 9, L. 240/2010), decurtate dell’onere a regime relativo alle assunzioni effettuate con le risorse relative agli anni precedenti. Inoltre – come già avvenuto per il 2011 –, tali quote sono calcolate in ragione della frazione d’anno di due dodicesimi (novembre e dicembre per ciascun anno).

Dal punto di vista soggettivo, la ripartizione riguarda le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.

I criteri per l’assegnazione della quotasi differenziano da quelli utilizzati nel 2011, in ragione delle novità normative intervenute, con particolare riferimento all’art. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011.

Il criterio generale è costituito dalla previsione che ad ogni istituto universitario è attribuita una quota fissa e una quota variabile.

In particolare:

a) ad ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia (indicato dalla relazione tecnico-illustrativa in € 84.106 – che, rapportato per il 2012 ai 2/12 di anno, porta a un importo di € 14.018 per ateneo – e corrispondente a 0,7 punti organico).

La relazione tecnico-illustrativa evidenzia che in tal modo si attua uno dei principi posti dall’art. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011, “con ciò superando l’esclusione dal beneficio per quelle università che avendo superato il limite previsto per l’incidenza delle spese di personale non potevano procedere a nuove assunzioni ai sensi dell’art. 1, co. 1, del DL n. 180 del 2008 (ora abrogato)[4]”.

b) le risorse residue sono ripartite fra due gruppi cui afferiscono, rispettivamente, leistituzioni universitarie che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012 (ossia, della quota, finalizzata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, prevista dall’art. 2 del D.L. 180/2008- v. anche infra) e quelle che non vi concorrono.

In particolare, in base alla prima parte dell’alinea della lett. b) del co. 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell’anno 2012.

Dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realtà evincersi che tale prima ripartizione è effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012[5].

Al riguardo, pertanto, sembrerebbe opportuno un chiarimento.

Inoltre, sembrerebbe necessario che di tale preliminare suddivisione fosse data evidenza anche nell’ambito della sezione II dell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.

 

La ripartizione all’interno di ciascun gruppo è effettuata applicando criteri distinti. In particolare:

1)   per le università statali che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012, si utilizza il peso della rispettiva quota – che costituisce l’indicatore della quota premiale utilizzato nel modello matematico di cui all’All. 1 –, secondo quanto indicato nella sezione I dello stesso All. 1, che corrisponde al modello di ripartizione della quota premiale FFO 2012 di cui all’All. 1[6] del già citato D.M. n. 71/2012.

Al riguardo, si ricorda che il DM 71/2012 ha disposto che i 910 milioni di euro costituenti la quota premiale 2012 sono distribuiti per il 34% (€ 309 mln) sulla base degli indicatori relativi alla qualità dell’offerta formativa e ai risultati dei processi formativi e per il restante 66% (€ 601 mln) sulla base degli indicatori relativi alla qualità della ricerca scientifica.

Inoltre, per le 16 università che non hanno partecipato al riparto delle risorse relative al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia relativo al 2011, a causa del superamento del limite di spesa per il personale, allora previsto, si dispone l’attribuzione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5.

La relazione tecnico-illustrativa evidenzia che, in tal modo, si attua il principio di perequazione previsto dall’art. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011;

2)   per le università statali che non concorrono al riparto della quota premiale del FFO 2012 (fra le quali, come evidenzia la relazione tecnico-illustrativa, le università per stranieri) e per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, si utilizza il peso della relativa quota di FFO consolidabile 2012 rispetto al totale costituito dalle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo, che costituisce l’indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile richiamato nel modello matematico di cui all’All. 1[7].

Inoltre, ai valori ottenuti per ciascuna istituzione in base ai criteri sopra indicati, si applica, in manieraanaloga per entrambi i gruppi, un ulteriore coefficiente moltiplicativo finalizzato a graduare gli importi da assegnare, in base al criterio indicato dall’art. 14, co. 2-quinquies, del D.L. 216/2011.

Il coefficiente in questione – che non può in ogni caso superare il valore di 1,5, al fine, indicato dalla relazione tecnico-illustrativa, di contenere la graduazione – è pari al rapporto fra le seguenti misure:

–  l’82 per centodella somma delle entrate 2011 relative al FFO e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, nonché delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi;

–  la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo sostenuti al 31 dicembre 2011.

Per tutte le definizioni, si fa rinvio a quanto indicato negli artt. 5, 6 e 7 del già citato D.lgs. 49/2012[8].

Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che un valore del rapporto inferiore ad 1 indica una situazione non virtuosa.

Il peso della quota premiale (o della quota FFO) di ciascuna istituzione così ottenuto viene poi “normalizzato”, al fine di riportare a 100 la somma relativa a ciascuno dei due gruppi.

Tale indicatore di ateneo normalizzato è infine utilizzato per il calcolo della quota variabile da assegnare a ciascuna istituzione.

 

L’art. 2 individua i criteri per l’assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l’anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro[9], corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro[10] a decorrere dal 2014.

Infatti, se la quota 2013 fosse pari a 5 milioni di euro – essendo, come già detto, calcolata in ragione di due dodicesimi d’anno – ciò porterebbe ad un onere a regime di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, rispetto al quale lo stanziamento di cui all’art. 29, co. 9, L. 240/2010 risulterebbe incapiente, come evidenziato nella tabella che segue.

milioni di euro

 

2011

2012

2013

2014

e succ.

Quota parte 2011

(DM 15.12.2011)

13

78

78

78

Quota parte 2012

(Atto n. 518)

--

15

90

90

Quota parte 2013

(Atto n. 518)

--

--

5

30

TOTALE

13

93

173

198

Risorse destinate al Piano (art. 29, co. 9, L. 240/2010)

13

93

173

173

 

E’, pertanto, necessario apportare la dovuta modifica all’art. 2.

 

A differenza di quanto disposto per il 2012, per il 2013 non è prevista una quota fissa, ma solo una quota variabile. Per quest’ultima si utilizzano – sempre con riferimento alla quota premiale del FFO 2012 e al FFO consolidabile 2012 - gli stessi criteri già ante illustrati, fatta eccezione per il coefficiente perequativo.

Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che ciò è motivato dalla circostanza che la perequazione, con riferimento alle università che non hanno usufruito della quota 2011, è già operata con riferimento al 2012.

 

Si segnala che non è chiaro perché all’art. 2, co. 1, lett. a), punto 3, si faccia riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012.

Inoltre, con riguardo alla prima parte dell’alinea della lett. a) del medesimo comma, nonché alla sezione III dell’Allegato 1, si rinvia alle osservazioni già formulate, rispettivamente, con riguardo all’art. 1, co. 1, lett. b), e alla sezione II dell’Allegato 1.

 

L’art. 3 ribadisce, anzitutto, quanto già indicato dalle norme vigenti in materia con riferimento:

§    all’utilizzo delle risorse secondo le procedure indicate dagli artt. 18[11] e 24, co. 6[12], della L. 240/2010, nonché dall’art. 1, co. 9, della L. 230/2005[13];

§    all’equiparazione dell’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, all’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 29, co. 8, della L. 240/2010[14];

§    al fatto che alle chiamate in questionenon si applicano le norme vigentiin materia di turn-over, di cui all’art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008[15].

Ribadisce, inoltre, che ogni università statale vincolale risorse corrispondenti ad almeno un quintodei posti disponibili di professore associato alla chiamata di soggetti “esterni”, ossia soggetti che negli ultimi tre anni non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca, o non sono stati iscritti a corsi nella stessa università.

Si tratta del principio stabilitodall’art. 18, co. 4, della L. 240/2010, con riferimento alla programmazione triennale dei reclutamenti, per tutti i professori di ruolo: dunque, la sua applicabilità si ricavava già dal richiamo alle procedure di cui all’articolo 18 della L. 240/2010, presente nel co. 1 dell’art. 3 in esame.

 

Dispone, infine, che, nel caso di chiamata di un professore o di un ricercatore precedentemente in servizio presso un altro ateneo, quest’ultimo utilizza le conseguenti economieintegralmente per il reclutamento di professori associati.

La relazione tecnico-illustrativa precisa che ciò potrà avvenire anche in deroga alle percentuali di cui all’art. 4 del d.lgs. 49/2012[16]. Si tratta di una richiesta formulata al MIUR dal MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (allegata allo schema di DM), in ragione del fatto che l’utilizzo delle risorse per l’assunzione di ricercatori e di professori di prima fascia “porterebbe a veicolare su altre categorie di personale risorse che il legislatore aveva finalizzato alla chiamata di professori associati”.

 

Conclusivamente, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che le risorse saranno assegnate previa trasformazione in punti organico, così da tener conto, nel medio-lungo termine, del costo medio dell’assunzione.

In particolare, la relazione evidenzia che, posto il valore di 1 punto organico per un professore di prima fascia, per un costo medio di € 120.151, il piano 2012 si traduce in una assegnazione, a regime, di circa 749 punti organico, cui si aggiungono circa 41 punti organico del piano 2013. Evidenzia, inoltre, che il numero delle unità che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a secondadel numero delle chiamate di personale già in servizio nell’ateneo, ovvero di nuove assunzioni.In particolare, la stessa relazione stima un reclutamento di circa 3.100 unità.

Osservazioni

All’art. 1, co.1, lett. b), punti 1) e 2), nonché all’art. 2, co. 1, lett. a), punti 1) e 2), sarebbe opportuno sostituirele parole“concorrono alla quotapremiale” con le parole “concorrono al riparto della quota premiale”.

Inoltre, al punto 2) di entrambi gli articoli, sarebbe opportuno aggiungere, in fine, le parole “sul totale costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo”. Infine, al punto 3 dell’art. 1, occorre eliminare il riferimento all’art. 7 del d.lgs. 49/2012, poiché lo stesso non reca definizioni.

All’art. 3, co. 4, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate” con le parole “destina integralmente le conseguenti economie”.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0506a.doc



[1]    L’indicazione così formulata fa pensare agli anni solari – che, quindi, sono sei – e non agli anni accademici, che sarebbero cinque, e ai quali dovrebbero essere collegate le chiamate.

[2]    Le istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola normale superiore di Pisa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa, Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze) – a fronte del mancato riferimento ad esse nello schema di DM Atto n. 393, relativo alla ripartizione delle risorse per il 2011 – erano già state incluse fra i beneficiari nel DM 15 dicembre 2011. Si ricorda che esse e le università per stranieri sono incluse tra i destinatari del FFO.

[3]    Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 5, dello stesso D.L. 216/2011 ha disposto che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia previste per il 2011 nell’ambito del piano straordinario è prorogato al 31.12.2012, precisando che a tal fine il limite all’incidenza delle spese per il personale di ruolo delle università statali rispetto al FFO è considerato con riferimento al 31.12.2010.

[4]    Al riguardo si ricorda che, nell’esprimere il parere sullo schema di DM relativo al 2011 (Atto n. 393), il 21 settembre 2011, la VII Commissione della Camera aveva inserito fra le osservazioni l’opportunità di adottare una norma di legge, in tempo utile per l’attuazione dei piani straordinari per gli anni 2012 e 2013, finalizzata alla disapplicazione del divieto di assunzione nel caso di superamento del limite del 90% delle spese per il personale o, in ogni caso, del nuovo limite (allora) da stabilire in applicazione della delega conferita dall’art. 5 della L. 240/2010. Le nuove disposizioni in materia di programmazione dei reclutamenti nelle università sono ora recate dal D.lgs. 49/2012: in particolare, l’art. 7 individua le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, nonché per la possibilità di contrarre nuovi mutui o altre forme di indebitamento. Conseguentemente, l’art. 11 dello stesso D.lgs. ha disposto l’abrogazione del primo periodo dell’art. 1, co. 1, del D.L. 180/2008, che aveva previsto il divieto sopra indicato.

[5]    Dal combinato disposto delle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa al presente schema e della tabella delle assegnazioni del FFO 2012 (http://attiministeriali.miur.it/media/193347/i_assegnazione_ffo%202012.pdf) disposte con D.M. 16 aprile 2012 n. 71, si evince che il totale del FFO consolidabile 2012 – per complessivi € 6.830.046.742 – è dato dalla somma degli importi assegnati in base agli articoli 1 (quota base), 2 (obbligazioni anni precedenti), 3 (quota premiale), 4 (intervento perequativo) e 12 (interventi previsti da disposizioni legislative), del medesimo decreto. Dai dati riportati nella citata tabella delle assegnazioni, inoltre, si evince che il peso - sul totale del FFO consolidabile - delle istituzioni che non hanno concorso al riparto della quota premiale ammonta al 4,1%, a fronte del 95,9% relativo alle università che hanno concorso a tale riparto.

[6] http://attiministeriali.miur.it/media/189921/allegati%20_dm%20_n.71_16_04_2012.pdf

[7]    L’assegnazione delle risorse in misura proporzionale al peso del rispettivo FFO consolidabile per le università statali per stranieri e per gli istituti universitari ad ordinamento speciale era stato inserito dalla VII Commissione fra le condizioni presenti nel parere reso sull’Atto n. 393. Essendo il parere vincolante, il DM 15 dicembre 2011 reca la specifica.

[8]    Ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.lgs. 49/2012, per spese di personale si intende la somma delle spese sostenute dall’ateneo - al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati supportati da convenzioni aventi le caratteristiche indicate al co. 5 - relative ad: assegni fissi per il personale (docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato); trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti di insegnamento. Il co. 4 del medesimo art. 5 dispone che per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell’anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell’ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

Ai sensi dell’art. 6, co. 4, per onere complessivo di ammortamento annuo si intende l’onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell’ateneo, mentre per spese per fitti passivisi intende l’onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell’ateneo.

[9]    Pertanto, limitatamente alle risorse relative al 2013, residuano – come evidenziato nella stessa relazione tecnico-illustrativa – 4,17 milioni di euro.

[10]   Per l’esattezza, un onere a regime pari a 4,98 milioni di euro.

[11]   Ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 – come modificato con l’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – le procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia sono disciplinate dalle università con proprio regolamento, nel rispetto di una serie di principi dal medesimo comma indicati.

[12]   L’art. 24, co. 6, della L. 240/2010 prevede che, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge (quindi, fino al 31 dicembre 2017), la procedura di inquadramento nel ruolo degli associati destinata ai ricercatori titolari del secondo contratto triennale di ricerca e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, che siano stati valutati positivamente, prevista dal comma 5, può essere riservata dalle università - che a tal fine possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo - ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università, purché in possesso di abilitazione scientifica.

[13]   L’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come modificato, da ultimo, dall’art. 29, co. 7, della L. 240/2010 – prevede che le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di: studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata; studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del MIUR, sentiti ANVUR e CUN, finanziati dall’UE o dallo stesso MIUR. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

[14]   L’art. 29, co. 8, della stessa L. 240/2010 ha disposto, ai fini dei procedimenti di chiamata, che l’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’art. 2, co. 1, lett. g), della medesima legge (ossia, 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti), nonché all’art. 1, co. 6, della L. 230/2005 (5 anni decorrenti dal conseguimento dell’idoneità).

[15]   Per la disciplina vigente in materia di turn-over nelle università, si veda dossier del Servizio Studi n. 672/2, del 10 settembre 2012.

[16]   In particolare, l’art. 4 del d.lgs. 49/2012 dispone che, per il primo triennio successivo all'entrata in vigore del decreto, la programmazione dei reclutamenti persegue, fra l’altro, l’indirizzo di realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia e di provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori; in ogni caso, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30% del totale dei professori, il numero dei ricercatori non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.