Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri - A.C. 5397 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5397/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 700
Data: 05/10/2012
Descrittori:
ARTISTI   COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI   PITTURA E SCULTURA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

5 ottobre 2012

 

n. 700/0

 

Celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri

A.C. 5397

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

397

Titolo

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione alla Camera

2 agosto 2012

assegnazione

12 settembre 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. A tal fine, è istituito un apposito Comitato.

Il provvedimento non quantifica eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In particolare, l’art. 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese.

 

L’art. 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a:

-   promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Burri, in accordo con la Fondazione;

-   finanziare e sostenere, sempre in accordo con la suddetta Fondazione, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati (sul punto si veda anche infra, art. 5, co. 2), attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull’arte di Burri;

-   sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione[1].

Al riguardo, si evidenzia che la Fondazione Palazzo Albizzini "Collezione Burri" è nata nel 1978 per volontà dello stesso Burri che, con una prima donazione, la dotò di trentadue opere. E' stata riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria[2] e ha assunto la denominazione dall'edificio che la ospita.

In base all’art. 3 dello Statuto[3], la Fondazione - che è composta da membri del Comune e della Cassa di risparmio di Città di Castello, dell'Associazione per la Tutela dei Monumenti dell'Alta Valle del Tevere e dell'Università "La Sapienza" di Roma[4] - ha lo scopo di gestire e conservare l'esposizione permanente delle opere dell'artista, di tutelare il diritto d’autore e la circolazione, nonché l’utilizzazione delle immagini dell’opera, di promuovere studi sull'arte di Burri e sulla sua collocazione nel tempo.

La Collezione a Palazzo Albizzini (di proprietà della Cassa di risparmio di Città di Castello[5], che lo ha concesso in comodato alla Fondazione - v. art. 6 Statuto[6]) è stata aperta al pubblico nel dicembre 1981 e comprende circa 130 opere datate tra il 1948 e il 1989[7], ordinate cronologicamente in venti sale. Ulteriori 128 opere, risalenti al periododal 1970 al 1993, sono ospitate nella sede espositiva degli 11 capannoni Ex Seccatoi del Tabacco (di proprietà della Fondazione – v. art. 15 Statuto), in località Rignaldello di Città di Castello, inaugurata nel luglio 1990.

Presso la sede di Palazzo Albizzini sono allestite anche: la biblioteca, contenente materiale relativo all'arte moderna e contemporanea (consultabile, su richiesta, da studenti e studiosi), la fototeca, che raccoglie tutta la documentazione riguardante l'opera di Burri e l'archivio, che conserva una bibliografia sull'artista[8].

L’art. 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all’estero, della figura edelle opere - nonché“dell’attualità” - dell’artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, che opera anche un coordinamento degli interventi di cui all’art. 2, fra i quali, come si è visto, rientrano anche interventi di recupero e adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

 

In base all’art. 4, il Comitato è composto, complessivamente, da 10 soggetti. Si tratta di:

-   Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o un suo delegato;

-   Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato;

-   Presidente della Fondazione[9];

-   tre “esponenti della cultura nazionale”, nominati con DPCM, d’intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati;

-   ulteriori quattro soggetti, in rappresentanza, rispettivamente, di regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello, Fondazione.

Dunque, complessivamente, la Fondazione è rappresentata nel Comitato da due soggetti.

Previo accordo dei “soggetti fondatori”, al Comitato possono in seguito aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l’opera di Alberto Burri.

 

Si segnala che, mentre si indica l’atto con il quale sono nominati alcuni membri, non è indicato l’atto con il quale si procede alla nomina del Comitato, né il soggetto che vi provvede e il relativo termine di emanazione.

 

L’art. 5, al comma 1,specifica le funzioni del Comitato, al quale sono affidate:

-   l’individuazione, la valutazione e l’approvazione delle iniziative, da svolgere in Italia o all’estero, per le celebrazioni del centenario, con predisposizione del relativo programma, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (lett. a) e b)), nonché la valutazione e l’approvazione di ulteriori iniziative, non rientranti nel programma delle celebrazioni, proposte da amministrazioni (statali e non), enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici e privati (lett. c)).

Con riferimento alle previsioni recate dalla lett. c), appare necessario un chiarimento circa l’ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni. Non è, inoltre, chiaro il motivo per il quale si individuino nella sola lett. c) – e non anche nella lett. a) – i soggetti che possono proporre iniziative;

-   comunicazione e informazione, in ambito nazionale e internazionale, sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni (lett. d));

-   formulazione di pareri sulla concessione di patrocini alle iniziative celebrative, da parte delle amministrazioni statali (lett. e)).

Al riguardo si ricorda che, con lettera circolare del 16 febbraio 2010[10], il Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, cui è attribuito in via esclusiva il coordinamento della concessione, fra gli altri, di patrocini, ha esplicitato che il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è concesso a titolo gratuito per iniziative di carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali – ovvero, anche indirettamente, un fine lucrativo – e di quelle a carattere strettamente locale. Per quanto concerne i patrocini ministeriali, la circolare ha evidenziato che:

- qualora le richieste provengano da organismi ad alta rappresentatività, o da strutture pubbliche, i singoli Ministeri possono accordare direttamente il patrocinio, senza il preventivo nulla osta del Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione;

- qualora si tratti di richieste di altra provenienza, incluse le iniziative private, occorre preventivamente inviarle – corredate del parere di competenza - al suddetto Dipartimento, ai fini di un’istruttoria concernente la validità della manifestazione, l’affidabilità, la serietà dell’organizzazione e dei promotori.

Nella procedura così delineata, dunque, si inserirebbe il parere del nuovo Comitato.

 

Gli oneri relativi ad ogni iniziativa celebrativa “possono essere cofinanziati” dagli enti proponenti e da soggetti privati, secondo quanto stabilito dal Comitato: a tal fine, i proponenti consegnano al Comitato, all’atto della proposta, una scheda tecnica concernente i costi dell’iniziativa e le relative disponibilità finanziarie (comma 2).

L’utilizzo dell’espressione “possono essere cofinanziati”, sembrerebbe lasciar intendere un finanziamento da parte dello Stato, peraltro già ricavabile dal combinato disposto dell’art. 1 – che affida le celebrazioni allo Stato – e dell’art. 2, co. 1, lett. b) – che prevede il finanziamentodi una serie di iniziative “direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati”.

Peraltro, lo stesso art. 5, al comma 3, dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato trasmette alle Camere un rendiconto analitico delle spese e una relazione sulle iniziative promosse.

Occorre chiarire, dunque, se la proposta di legge determini l’insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso contrario, sembrerebbe opportuno che ciò fosse esplicitato: da questo punto di vista, si segnala, in particolare, che nulla si prevede in ordine alla gratuità della partecipazione al Comitato e che oneri potrebbero, altresì, derivare, ad esempio, dalle attività informative sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni.

Con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, si segnala che non è definito il termine di operatività dello stesso Comitato.

 

L’art. 6 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si giustificherebbe solo ove si creassero oneri a carico del bilancio statale (v. paragrafo Coordinamento con la normativa vigente).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali, riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi, e l’organizzazione di attività culturali.

L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzione, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 4 dispone l’intervento di un DPCM per la nomina di alcuni membri del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri. Ulteriori adempimenti normativi riguarderebbero la nomina del Comitato, ma essi non sono esplicitati.

Coordinamento con la normativa vigente

La legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza(nonché di Edizioni nazionali).

A questo fine la legge ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un organismo tecnico, la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, al quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e l’organizzazione dei Comitati nazionali (le relative richieste sono presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato11) nonché sull’accesso al contributo finanziario statalee sulla misura dello stesso. In base al dettato normativo, la Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei Comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali12.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia

 

Formulazione del testo

All’art. 4, co. 1, le parole “dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato” dovrebbero essere sostituite dalle parole “dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato”.

Al co. 2, le parole “esponenti della cultura nazionale” potrebbero essere sostituite facendo riferimento a “personalità che siano distinte per ….”. Inoltre, allo stesso comma, occorrerebbe chiarire se per “soggetti fondatori” si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la parola “fondatori” con le parole “di cui al comma 1”.

Con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli  3, co. 1 (coordinamento degli interventi di cui all’art. 2), 3, co. 2 (promozione e diffusione….) e 5, co. 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l’indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni.

 

 

 

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11    A partire dall’esercizio finanziario 2008 sono divenute operative le modalità di presentazione delle domande per i contributi dettate dal MIBAC con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006.

12    Occorre peraltro ricordare che, a seguito dell’intervento dell’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – che ha previsto la riduzione degli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009, disponendo, altresì, che i Ministri competenti, entro 60 giorni, stabilissero con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili – per il 2010il DM 30 novembre 2010 ha stabilito la corresponsione del contributo solo al Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour. Per il 2011, lo schema Atto n. 362 è stato ritirato successivamente alla presentazione.

 

 

 

 


 

 

 

 

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[1] Gli articoli da 30 a 40 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) disciplinano gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati, quale è quello in esame. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione (in particolare, ai sensi dell’art. 31, gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente ed eseguiti dal proprietario, mentre, ai sensi dell’art. 32, gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza, sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato. Le due tipologie di intervento (volontario o imposto) sono accomunate da una serie di disposizioni. In particolare (artt. 31, 34-38): gli oneri dell’intervento sono a carico del proprietario; il proprietario può fruire di un contributo statale fino a totale concorrenza della relativa spesa per interventi di particolare rilevanza o eseguiti su beni in uso o godimento pubblico; il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta, ovvero possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Con riferimento a tali ultime previsioni è, peraltro, intervenuto, da ultimo, l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), disponendo che fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi per interventi conservativi volontari sui beni culturali (mentre l’art. 42 del D.L. 5/2012 – L. 35/2012 ha previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35  e 37 del D.lgs. 42/2004 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale MIBAC-MEF).

[2] Inoltre, nel 2004 la Soprintendenza Regionale umbra – su proposta della competente Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico – ha emanato due decreti con i quali ha dichiarato “di eccezionale interesse storico-artistico” la collezione di opere di Burri conservata a Città di Castello: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getcomunicato&id=86.

[3] http://www.fondazioneburri.org/ita/pdf/statuto.pdf.

[4]http://www.fondazioneburri.org/ita/fondazione.htm. Si veda anche l’art. 9 dello Statuto, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione.

[5]Che ha promosso il restauro del Palazzo, iniziato nel 1979 e terminato nel 1981. Il Palazzo risale alla seconda metà del XV secolo e ha una superficie totale di 1660 mq, ripartita in tre piani http://www.fondazioneburri.org/ita/albizzini.htm.

[6] Sul sito della Fondazione è specificato che il comodato è gratuito e ha la durata di 99 anni. L’art. 15 dello Statuto dispone che, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del comodato di 99 anni, la Cassa di Risparmio intendesse far cessare il rapporto, la Fondazione dovrà promuovere una consultazione popolare fra gli abitanti di Città di Castello, al fine di conoscere la volontà popolare circa l’opportunità di conservare le opere nello stesso Palazzo Albizzini, prima di trasferirle alla Galleria nazionale di arte moderna di Roma.

[7] Le 130 opere sono Catrami, Muffe, Gobbi, Sacchi, Legni, Ferri, Combustioni, Cretti e Cellotex, oltre ai bozzetti per scenografie ed alcuni esempi della produzione grafica.

[8] La Fondazione organizza conferenze di arte antica, moderna e contemporanea, convegni di aggiornamento sull'arte contemporanea in collaborazione con istituzioni parallele, nazionali ed internazionali, collabora alla pubblicazione di cataloghi di mostre delle opere dell'artista, cura la pubblicazione dei cataloghi e dei dépliant della Collezione. Ha redatto il volume "Burri - Contributi al Catalogo Sistematico" (1990). Inoltre, la Fondazione partecipa a mostre internazionali con prestiti di opere e collabora, fra gli altri, con Castello di Rivoli, Centro per l'arte contemporanea L. Pecci di Prato, Fondazione Fontana di Milano, Museo d'Arte Moderna Museion di Bolzano, M.A.R.T. Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Biennale di Venezia, Städtische Galerie im Lenbachhaus di Monaco di Baviera, Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, Centre Pompidou di Parigi, Istituti Italiani di Cultura all'estero, the Solomon R. Guggenheim Museum di New York. http://www.fondazioneburri.org/ita/storia.htm.

[9] In base all’art. 7 dello Statuto, gli organi della Fondazione sono, oltre al Presidente – che ne ha la legale rappresentanza – il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti.

[10] http://www.governo.it/Presidenza/ufficio_cerimoniale/normativa/CircolarePatrocini2010.pdf.