Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri - A.C. 5397 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 700 | ||||
Data: | 05/10/2012 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
5 ottobre 2012 |
|
n. 700/0 |
||
|
Celebrazione del centenario della nascita di Alberto BurriA.C. 5397Elementi per l’istruttoria legislativa |
|
||
Numero del progetto di legge |
397 |
Titolo |
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
2 agosto 2012 |
assegnazione |
12 settembre 2012 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. A tal fine, è istituito un apposito Comitato.
Il provvedimento non quantifica eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, l’art. 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese.
L’art. 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a:
- promuovere e realizzare
esposizioni temporanee o permanenti delle
opere di Burri, in accordo con
- finanziare e sostenere, sempre in accordo con la suddetta Fondazione, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati (sul punto si veda anche infra, art. 5, co. 2), attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull’arte di Burri;
- sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione[1].
Al
riguardo, si evidenzia che
In
base all’art. 3 dello Statuto[3],
Presso la sede di Palazzo Albizzini sono allestite anche: la biblioteca, contenente materiale relativo all'arte moderna e contemporanea (consultabile, su richiesta, da studenti e studiosi), la fototeca, che raccoglie tutta la documentazione riguardante l'opera di Burri e l'archivio, che conserva una bibliografia sull'artista[8].
L’art. 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all’estero, della figura edelle opere - nonché“dell’attualità” - dell’artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, che opera anche un coordinamento degli interventi di cui all’art. 2, fra i quali, come si è visto, rientrano anche interventi di recupero e adeguamento delle strutture museali della Fondazione.
In base all’art. 4, il Comitato è composto, complessivamente, da 10 soggetti. Si tratta di:
- Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o un suo delegato;
- Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato;
- Presidente della Fondazione[9];
- tre “esponenti della cultura nazionale”, nominati con DPCM, d’intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati;
- ulteriori quattro soggetti, in rappresentanza, rispettivamente, di regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello, Fondazione.
Dunque,
complessivamente,
Previo accordo dei “soggetti fondatori”, al Comitato possono in seguito aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l’opera di Alberto Burri.
Si segnala che, mentre si indica l’atto con il quale sono nominati alcuni membri, non è indicato l’atto con il quale si procede alla nomina del Comitato, né il soggetto che vi provvede e il relativo termine di emanazione.
L’art. 5, al comma 1,specifica le funzioni del Comitato, al quale sono affidate:
- l’individuazione, la valutazione e l’approvazione delle iniziative, da svolgere in Italia o all’estero, per le celebrazioni del centenario, con predisposizione del relativo programma, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (lett. a) e b)), nonché la valutazione e l’approvazione di ulteriori iniziative, non rientranti nel programma delle celebrazioni, proposte da amministrazioni (statali e non), enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici e privati (lett. c)).
Con riferimento alle previsioni recate dalla lett. c), appare necessario un chiarimento circa l’ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni. Non è, inoltre, chiaro il motivo per il quale si individuino nella sola lett. c) – e non anche nella lett. a) – i soggetti che possono proporre iniziative;
- comunicazione e informazione, in ambito nazionale e internazionale, sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni (lett. d));
- formulazione di pareri sulla concessione di patrocini alle iniziative celebrative, da parte delle amministrazioni statali (lett. e)).
Al riguardo si ricorda che, con lettera circolare del 16 febbraio 2010[10], il Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, cui è attribuito in via esclusiva il coordinamento della concessione, fra gli altri, di patrocini, ha esplicitato che il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è concesso a titolo gratuito per iniziative di carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali – ovvero, anche indirettamente, un fine lucrativo – e di quelle a carattere strettamente locale. Per quanto concerne i patrocini ministeriali, la circolare ha evidenziato che:
- qualora le richieste provengano da organismi ad alta rappresentatività, o da strutture pubbliche, i singoli Ministeri possono accordare direttamente il patrocinio, senza il preventivo nulla osta del Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione;
- qualora si tratti di richieste di altra provenienza, incluse le iniziative private, occorre preventivamente inviarle – corredate del parere di competenza - al suddetto Dipartimento, ai fini di un’istruttoria concernente la validità della manifestazione, l’affidabilità, la serietà dell’organizzazione e dei promotori.
Nella procedura così delineata, dunque, si inserirebbe il parere del nuovo Comitato.
Gli oneri relativi ad ogni iniziativa celebrativa “possono essere cofinanziati” dagli enti proponenti e da soggetti privati, secondo quanto stabilito dal Comitato: a tal fine, i proponenti consegnano al Comitato, all’atto della proposta, una scheda tecnica concernente i costi dell’iniziativa e le relative disponibilità finanziarie (comma 2).
L’utilizzo dell’espressione “possono essere cofinanziati”, sembrerebbe lasciar intendere un finanziamento da parte dello Stato, peraltro già ricavabile dal combinato disposto dell’art. 1 – che affida le celebrazioni allo Stato – e dell’art. 2, co. 1, lett. b) – che prevede il finanziamentodi una serie di iniziative “direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati”.
Peraltro, lo stesso art. 5, al comma 3, dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato trasmette alle Camere un rendiconto analitico delle spese e una relazione sulle iniziative promosse.
Occorre chiarire, dunque, se la proposta di legge determini l’insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso contrario, sembrerebbe opportuno che ciò fosse esplicitato: da questo punto di vista, si segnala, in particolare, che nulla si prevede in ordine alla gratuità della partecipazione al Comitato e che oneri potrebbero, altresì, derivare, ad esempio, dalle attività informative sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni.
Con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, si segnala che non è definito il termine di operatività dello stesso Comitato.
L’art. 6 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.
La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.
L’intervento con legge si giustificherebbe solo ove si creassero oneri a carico del bilancio statale (v. paragrafo Coordinamento con la normativa vigente).
La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali, riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi, e l’organizzazione di attività culturali.
L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con riferimento al riparto di competenze sopra
delineato,
Nella sentenza
n. 9 del 2004
Successivamente all’adozione del Codice dei beni
culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004),
L’art. 9 della Costituzione prevede che
L’art. 4 dispone l’intervento di un DPCM per la nomina di alcuni membri del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri. Ulteriori adempimenti normativi riguarderebbero la nomina del Comitato, ma essi non sono esplicitati.
La legge n. 420 del
A questo fine la legge ha
previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali,
di un organismo tecnico, la “Consulta
dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, al quale ha affidato il
compito di deliberare, per quanto
qui interessa, sulla costituzione e
l’organizzazione dei Comitati nazionali (le relative richieste sono
presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati
promotori, nonché da amministrazioni dello Stato11) nonché sull’accesso al contributo
finanziario statalee sulla
misura dello stesso. In base al dettato normativo,
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia
All’art. 4, co. 1, le parole “dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato” dovrebbero essere sostituite dalle parole “dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato”.
Al co. 2, le parole “esponenti della cultura nazionale” potrebbero essere sostituite facendo riferimento a “personalità che siano distinte per ….”. Inoltre, allo stesso comma, occorrerebbe chiarire se per “soggetti fondatori” si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la parola “fondatori” con le parole “di cui al comma 1”.
Con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli 3, co. 1 (coordinamento degli interventi di cui all’art. 2), 3, co. 2 (promozione e diffusione….) e 5, co. 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l’indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni.
____________________________
11 A partire dall’esercizio finanziario 2008 sono divenute operative le modalità di presentazione delle domande per i contributi dettate dal MIBAC con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006.
12 Occorre
peraltro ricordare che, a seguito dell’intervento dell’art. 7, co. 24, del D.L.
78/2010 (L. 122/2010) – che ha previsto la riduzione degli stanziamenti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri
organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009, disponendo,
altresì, che i Ministri competenti, entro 60 giorni, stabilissero con decreto
il riparto delle risorse rimaste disponibili – per il 2010il DM 30 novembre
Dipartimento Cultura ( 3255 - *st_cultura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Gli articoli da
[2] Inoltre, nel 2004
[4]http://www.fondazioneburri.org/ita/fondazione.htm. Si veda anche l’art. 9 dello Statuto, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione.
[5]Che ha promosso il restauro del Palazzo, iniziato nel 1979 e terminato nel 1981. Il Palazzo risale alla seconda metà del XV secolo e ha una superficie totale di 1660 mq, ripartita in tre piani http://www.fondazioneburri.org/ita/albizzini.htm.
[6] Sul sito della Fondazione è specificato che il
comodato è gratuito e ha la durata di 99 anni. L’art. 15 dello Statuto dispone
che, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del comodato di 99 anni,
[7] Le 130 opere sono Catrami, Muffe, Gobbi, Sacchi, Legni, Ferri, Combustioni, Cretti e Cellotex, oltre ai bozzetti per scenografie ed alcuni esempi della produzione grafica.
[8]
[9] In base all’art. 7 dello Statuto, gli organi della Fondazione sono, oltre al Presidente – che ne ha la legale rappresentanza – il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti.