Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e valorizzazione dei siti e degli edifici storici ad esso collegati - A.C. 5239 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5239/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 692
Data: 28/09/2012
Descrittori:
CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI   COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ( INDA )   TEATRO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

28 settembre 2012

 

n. 692/0

 

Celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e valorizzazione dei siti e degli edifici storici ad esso collegati

A.C. 5239

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

5239

Titolo

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date:

 

presentazione alla Camera

29 maggio 2012

assegnazione

25 giugno 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VIII, X e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge ha l’obiettivo di favorire - in occasione del centenario, nel 2014, della fondazione dell’Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) - la diffusione in Italia e nel mondo della tradizione classica e del teatro antico e di potenziare l’attività del medesimo Istituto. A tal fine, affida al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) il compito di promuovere iniziative che, come evidenzia la relazione illustrativa, saranno “concordate con la regione Sicilia”, che ha competenza esclusiva sul patrimonio culturale dell’isola.

 

Al riguardo si ricorda che lo statuto della Sicilia – approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2 – attribuisce all’Assemblea regionale, nell’ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, la competenza legislativa esclusiva in materia, tra l’altro, di conservazione delle antichità e delle opere artistiche, nonché in materia di musei, biblioteche e accademie (art. 14, lett. n ed r)[1].

Ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 637/1975, recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti[2], l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione, per quanto qui interessa, tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei. A tal fine, gli atti previsti dalle leggi di tutela sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà comunicazione, per conoscenza, al MIBAC. Analogamente, la vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione sono esercitate dall'amministrazione regionale[3].

Con legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 – oggetto di successive modifiche – sono state varate le norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali e ambientali– tra i quali sono inclusi i beni architettonici, storici e artistici (art. 2) – assegnando, tra l’altro, le competenze in materia all’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione (art. 3)[4] ed istituendo il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali con compiti, in particolare, di consulenza e di proposta per l’elaborazione di piani di tutela, valorizzazione, fruizione e censimento dei beni culturali (artt. 4-6) .

Si segnala, peraltro, che, come specificato con circolare dell’assessore ai beni culturali del 9 marzo 2006, n. 7[5],la disciplina recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) si applica, con riferimento al settore dei beni culturali (Parte Prima e Seconda del Codice), anche nella regione Sicilia. Nella circolare si evidenzia, infatti, che il Codice costituisce la legge sostanziale cui deve fare riferimento l’Assessorato regionale il quale, a mente delle norme di attuazione emanate con il DPR n. 637/1975, e della legge regionale n. 80/1977, applica in Sicilia il disposto delle norme nazionali in materia di beni culturali[6].

La circolare ricorda, comunque che, in forza della potestà normativa esclusiva e dell'autonomia organizzativa della Regione, confermate dall’art. 8 del Codice, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali provvede istituzionalmente sia alla tutela che alla valorizzazione.

L’art. 1 della proposta di legge ne esplicita la finalità, affidando al MIBAC, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell’INDA, la promozione di iniziative volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e a potenziare l’attività dell’INDA attraverso un programma straordinario di interventi, nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Al riguardo si ricorda che già l’art. 156, co. 1, lett. p), del d.lgs. 112/1998 ha affidato allo Stato il compito di preservare ed incentivare la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, in coordinamento con l’INDA.

 

L’Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico, è stato trasformato in fondazione di diritto privato – al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle sue funzioni – con il D.lgs. n. 20 del 1998. Per quanto non previsto dallo stesso D.lgs., la fondazione è disciplinata dal codice civile. Essa ha sede legale a Roma e sede amministrativa e operativa a Siracusa (art. 1) ed è dotata di uno statuto[7] approvato con decreto interministeriale (art. 2).

L’Istituto ha, tra le altre, le seguenti finalità (art. 3):

-   coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l’attività teatrale presso i teatri greco-romani;

-   produrre e rappresentare i testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa e in altri teatri e ambienti di particolare rilievo culturale;

-   curare la biblioteca dell’Istituto e incrementarne le acquisizioni;

-   costituire il Museo dell’Istituto, a Siracusa;

- mantenere e sviluppare la scuola di teatro “Giusto Monaco” a Siracusa;

- attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino;

-   promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina[8].

L’Istituto provvede ai suoi compiti con (art. 8): redditi del patrimonio; contributi ordinari dello Stato, stanziati con “determinazione triennale” (v. infra) con riferimento al Fondo unico per lo spettacolo, nell’ambito delle somme destinate al teatro di prosa;eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici; proventi di gestione; contributi, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri; entrate derivanti dalle attività commerciali.

Ai fini dell’assegnazione del contributo ordinario dello Stato, l’Istituto presenta un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo è assegnato in misura non inferiore all’1% delle somme destinate al teatro di prosa, sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto ministeriale avente “efficacia triennale”[9].

La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti[10], mentre la vigilanza sulla gestione dell’Istituto è esercita dal MIBAC (artt. 8 e 9).

 

Ai fini indicati, l’art. 2 prevede la concessione di finanziamenti da parte dello Stato, quantificati dall’art. 6 inun milione di euro annui per il periodo 2012-2014.

Si evidenzia sin da ora che il provvedimento non specifica i soggetti cui tali finanziamenti possono essere concessi, né rinvia ad un atto secondario per la definizione delle modalità di erogazione del contributo.

In particolare, all’art. 2 sono definiti “meritevoli di finanziamento” gli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza del teatro antico e della tradizione classica legata all’attività del Teatro greco di Siracusa aventila finalità di:

-       promuovere la conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all’INDA[11] e le attività di ricerca in materia di tradizione classica (lett. a) e b));

-       promuovere l’attività dell’INDA nelle scuole di ogni ordine e grado (lett. d));

-       valorizzare e promuovere il Teatro greco[12], il teatro comunale[13] e il liceo classico Tommaso Gargallo, siti in Siracusa (lett. c)), nonchétutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi nei quali l’INDA “è stata fondata e ha svolto la sua attività”, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti (lett. e)). Si verte, dunque, in ambito sia di tutela che di valorizzazione.

La relazione illustrativa ricorda che il teatro comunale di Siracusa è sede della scuola e dell’accademia dell’INDA[14](concetto espresso anche nell’art. 4, co. 2)e che il liceo classico Tommaso Gargallo, intitolato al fondatore dell’INDA, è il luogo in cui l’Istituto è stato concepito[15].

Sembrerebbe opportuno esplicitare meglio a quali luoghi si intenda fare riferimento con l’espressione “luoghi nei quali l’INDA è stata fondata e ha svolto la sua attività”[16].

 

L’art. 3 dispone l’istituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Comitato per la celebrazione del centenario dell’INDA, composto da 6 membri, ossia presidente e soprintendente dell’INDA, nonché quattro personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici nei settori della cultura classica, del teatro antico o dell’archeologia.

Il Comitato – i cui membri operano a titolo gratuito –propone al Ministro per i beni e le attività culturali il programma della celebrazione e degli interventi (si intende, gli interventi aventi le finalità indicate nell’art. 2). La sua durata è fissatafino al 31 dicembre 2014, per concludere gli adempimenti amministrativi e redigere un resoconto analitico della propria attività.

Non è indicato né il termine di intervento del decreto ministeriale di nomina del Comitato, né il termine entro il quale il Comitato deve presentare al Ministro il programma della celebrazione e degli interventi. Nonè, infine, indicato l’atto da adottare a seguito della proposta del programma degli interventi da parte del Comitato.

E’, invece, fissato, all’art. 4, il termine – 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il quale il Ministro predispone il programma degli interventi, malimitatamente a quelli di manutenzione e restauro del teatro comunale di Siracusa e della sede storica del liceo classico Tommaso Gargallo.

Peraltro, non è indicato con che tipologia di atto il Ministro deve predisporre il programma degli interventi relativi alle attività di manutenzione e restauro indicate.

In generale, appare necessaria una riflessione sul coordinamento fra la previsione di “promozione” di iniziative e interventi da parte del MIBAC – recata dall’art. 1 –, quella di “predisposizione”(sempre in capo al MIBAC) di un programma di interventi per la manutenzione e il restauro di due strutture – recatadall’art. 4 – e, infine, quella di “proposizione” al MIBAC, da parte del Comitato, del programma della celebrazione e degli interventi, recata dall’art. 3 (nel quale programma non è chiaro se rientrino anche gli interventi poi esplicitamente citati all’art. 4).

In questo quadro, infine, non risultano chiare le modalitàdi coinvolgimento della regione Sicilia.

 

L’art. 5 affida al Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Presidente della regione siciliana, l’istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del Museo nazionale dell’INDA, presso il Palazzo greco di Siracusa, nonché la nomina del direttore del Museo fra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico, scegliendolo nell’ambito di una terna proposta dall’INDA.

Al riguardo si ricorda che tra le finalità dell’Istituto individuate dal D.lgs. n. 20 del 1998 rientra quella di “provvedere alla costituzione del Museo dell’Istituto, con sede in Siracusa” (art. 3, co. 1, lett. e))[17].

La relazione della Corte dei Conti per gli esercizi 2004-2006[18] riferisce che “il progetto di istituzione di un museo della Fondazione, da ubicare nello stabile del Palazzo Greco in Siracusa dove è situata la sede amministrativa, è stato perfezionato nel corso del 2004 dopo interventi di riattamento e di sistemazione dell’edificio di proprietà della INDA”[19]. Sono poi elencate le varie attività espositive del museo fino al dicembre 2006.

Con riferimento all’attività svolta negli esercizi 2007 e 2008, la Corte dei Conti[20] riferisce che “il ‘Museo sul Dramma antico programma annualmente una mostra tematica costruita intorno a un nucleo scelto di volta in volta tra i materiali della Fondazione” e che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono, in particolare, “all’allestimento delle mostre e delle manifestazioni museali a Palazzo Greco”[21]. I medesimi contenuti sono presenti anche nella già citata relazione della Corte dei Conti relativa agli esercizi 2009 e 2010[22].

Appare, pertanto, necessario un chiarimento.

Peraltro, non è indicata la tipologia di atto del Ministro per l’istituzione del  Museo e la nomina del direttore.

 

Come già accennato, l’art. 6 quantifica l’onere derivante dall’attuazione della legge in un milione di euro l’anno – per complessivi 3 milioni di euro – per il triennio 2012-2014 e individua la relativa copertura nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per il 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIBAC.

La tab. A della L. 183/2011 (L. di stabilità 2012) non reca accantonamenti relativi al MIBAC in nessun anno del triennio 2012-2014.

 

L’art. 7 dispone l’immediata entrata in vigore della legge.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario perché si dispone l’utilizzo di risorse del bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge riguarda sia la tutela dei beni culturali, che la valorizzazione degli stessi e l’organizzazione di attività culturali. Con riferimento ad una delle finalità riguarda anche il turismo.

Relativamente all’ambito dei beni culturali, l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre il terzo comma ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale, nelle sent. nn. 478/2002 e 307/2004,riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sent. n. 9/2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sent. n. 232/2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

Al riguardo si ricorda la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, in relazione all’istituzione di fondi a destinazione vincolata, ben sintetizzata nella sentenza n. 168/2008, secondo la quale “nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sent. nn. 63 e 50/2008; n. 201/2007; nn. 211 e 133/2006)”. Da ultimo, si veda anche la sent. n. 79/2011.

Infine, la materia turismo spetta alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.; cfr., ex multis, sent. nn. 197/2003, 90/2006, 214/2006 e 94/2008).

Occorre pertanto valutare se la proposta di legge preveda un adeguato coinvolgimento della Regione Sicilia.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 Cost. prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 3 prevede l’intervento di un DM. Ulteriori adempimenti normativi derivano dagli artt. 4 e5, ma non è ivi indicata la tipologia di atto previsto.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’art. 3, si ricorda che la L. 420/1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza(nonché di Edizioni nazionali). A questo fine, la legge ha previsto l’istituzione, presso il MIBAC, di un organismo tecnico, la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, al quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e l’organizzazione dei Comitati nazionali (le relative richieste sono presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato23, nonché sull’accesso al contributo finanziario statalee sulla misura dello stesso. In base al dettato normativo, la Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali24.

Con riferimento alla previsione di istituzione del Museo, rileva, altresì, un problema di coordinamento fra l’art. 5 della proposta di legge e l’art. 3, co. 1, lett. e), del d.lgs. 20/1998.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All’art. 1 l’oggetto dell’intervento (“…promuove un programma di iniziative…” ) coincide, per le parole usate, con lo strumento (“…attraverso un programma straordinario di iniziative”).

All’art. 4, co. 2, la qualificazione del teatro comunale di Siracusa qualesede della scuola e dell’accademia dell’INDA non sembra corrispondere alle informazioni presenti sul sito della Fondazione25.

All’art. 5, la parola “scelte” deve essere sostituita con la parola “scelto”, poiché il riferimento è al direttore e non alle personalità nell’ambito delle quali sceglierlo.

__________________________________

23      A partire dall’esercizio finanziario 2008 sono divenute operative le modalità di presentazione delle domande per i contributi dettate dal MIBAC con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006.

24      Peraltro, a seguito dell’intervento dell’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – che ha previsto la riduzione degli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009, disponendo, altresì, che i Ministri competenti, entro 60 giorni, stabilissero con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili – per il 2010il DM 30 novembre 2010 ha stabilito la corresponsione del contributo solo al Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour. Per il 2011, l’Atto n. 362 è stato ritirato dopo la presentazione.

25 La pagina del sito dell’INDA dedicata all’Accademia(http://www.indafondazione.org/indagiovani/accademia/)evidenzia che i corsi di formazione “si sono tenuti a Siracusa presso i locali della vecchia Biblioteca comunale” e che “dal prossimo inverno verranno svolti nei locali dell’Aula Bunker”.


 


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[1]    Stabilisce, inoltre, che le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale, fanno parte del patrimonio indisponibile della regione (art. 33).

[2]    Le norme di attuazione dello statuto in materia di accademie e biblioteche sono state emanate con DPR n. 635 del 1975.

[3]    Restano subordinate al nulla osta del MIBAC le licenze di esportazione (all’epoca previste dall'art. 36 della L. 1089/1939, ora dagli artt. 65 e ss. del D.lgs. 42/2004).

[4]    La medesima legge ha istituito anche (art. 11) le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, che costituiscono organi periferici dell'Assessorato regionale e sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei DPR nn. 635 e 637 del 1975.

[5] http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/info/news/circolari2006/Circolare_07_06.pdf

[6]    La circolare richiama il parere n. 7231 del 27 aprile 2004 dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione, con il quale il Codice dei beni culturali è stato ritenuto di immediata applicazione anche in Sicilia.

[7] http://www.indafondazione.org/wp-content/uploads/2009/05/inda_statuto.pdf.

Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, approvato con D.I. 30 aprile 2008, la Fondazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale.Essa svolge la sua attività al Teatro Greco di Siracusa e negli altri siti archeologici o comunque in luoghi idonei al raggiungimento degli scopi statutari, sia in Italia che all’estero.

[8]      Sono organi dell’Istituto il presidente (il sindaco pro temporedi Siracusa), il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti (artt. 4 e ss.).E’ prevista, inoltre, la figura del Sovrintendente che, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una rosa proposta CdA, dirige e coordina l’attività dell’Istituto, nel rispetto dei programmi di attività approvati dal CdA e del vincolo di bilancio. L’incarico del Sovrintendente è conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile (art. 6).

[9]    Al riguardo si ricorda che, in base alla normativa vigente, il Fondo unico per lo spettacolo – istituito dalla L. 163/1985, e il cui importo èstabilito annualmente in Tabella C della L. finanziaria (ora, L. di stabilità) – è ripartito annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, danza, teatro, circo e spettacolo viaggiante). I criteri per l’assegnazione dei contributi sono determinati con DM, d’intesa con la Conferenza unificata. In particolare, le modalità di assegnazione alle attività teatrali sono state fissate, dal ultimo, con DM 12 novembre 2007. Il riparto dello stanziamento 2012 destinato a tali attività è stato disposto con D.D.G. 18 maggio 2012, con il quale, tra l’altro, sono stati assegnati all’INDA per il 2012 € 1,1 milioni (su uno stanziamento complessivo di € 66,0 mln)

(http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/normativa-di-organizzazione-mibac-spettacolo/doc_download/483-2012-riparto-fus-teatro).

[10]   L’ultima relazione della Corte dei conti (esercizi 2009 e 2010) è stata trasmessa alle Camere il 5 dicembre 2011 (Doc. XV, n. 358) http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/358/pdfel.htm.

[11]   L’INDA contiene al suo interno un’area dedicata alla conservazione del patrimonio documentale, librario e artistico della Fondazione, accessibile su richiesta agli studiosi che svolgono attività di ricerca sul teatro antico e sul mondo classico. Il nucleo è costituito dalla biblioteca-archivio(http://www.indafondazione.org/biblioteca/; http://www.indafondazione.org/biblioteca/archivio-storico/; http://www.indafondazione.org/biblioteca/archivio-storico/archivio-musicale-2/; http://www.indafondazione.org/biblioteca/archivio-storico/fondi-archivistico-librari/).

[12]http://www.comune.siracusa.it/Politiche_Culturali/Turismo/Itinerari_Archeologici/Teatro_Greco.htm.

[13]http://www.comune.siracusa.it/Politiche_Culturali/Turismo/Itinerari_Ortigia/Teatro_Comunale.htm.

[14]   L’Accademia di arte del dramma antico è la scuola di teatro dell’INDA, promossa dalla Sicilia con L.R. n. 25/2007, allo scopo di favorire l’alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo. L’Accademia – istituita alla fine del 2009 e inaugurata nel gennaio 2010 – contiene al suo interno la sezione “Scuola di Teatro Giusto Monaco”, alla quale possono accedere allievi di età compresa tra i 18 e i 30 anni(http://www.indafondazione.org/indagiovani/accademia/).

[15]   Il Liceo è temporaneamente ospitato, in locazione, nell'edificio scolastico di Via Sant'Orsola, 14, poiché la sede tradizionale, già Convento dell'Ordine dei Filippini, ubicata in Via T. Gargallo, 19 è in fase di restauro per interventi di ordine strutturale, di adeguamento alla normativa di sicurezza e antincendio, nonché di manutenzione straordinaria.

http://www.liceogargallo.it/portale/index.php?spage=chisiamo.

[16]   L’INDA non limita la propria attività al Teatro Greco di Siracusa. A partire dal 1929, infatti, numerose rappresentazioni hanno avuto luogo in altri teatri greci e romani (Segesta, Palazzolo Acreide, Taormina, Tindari, Pompei, Tuscolo,  Benevento, Gubbio, Fiesole, Luni, Trieste), in Parchi Archeologici e altre sedi (Agrigento, Selinunte, Morgantina, Donnafugata, Paestum, Urbino, Malta, Atene). Nel luglio 2010 l’INDA è approdata ad Atene. http://www.indafondazione.org/la-fondazione/profilo/.

[17]   L’art. 2, co. 1, lett. e), dello statuto dispone che la fondazione deve “provvedere al mantenimento e allo sviluppo del Museo” e del Centro Studi dell’I.N.D.A.

[18]   Camera dei deputati, Doc. XV, n. 9, pag. 22.

(http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/009_RS/pdfel.htm).

[19]   Specifica, altresì, che “la realizzazione del progetto ha determinato un incremento di costi, anche in considerazione del fatto che, una volta aperto il primo nucleo del museo, occorreva procedere a rendere funzionale e attivare la struttura museale nella sua completezza creando anche un ‘Centro di documentazione del Teatro Antico’”.

[20]   Camera dei deputati, Doc. XV, n. 206, pag. 26.

(http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/206/pdfel.htm).

[21]   Ibidem, pag. 29.

[22]   Camera dei deputati, Doc. XV, cit., pagg. 24 e 33.