Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Regolamento di organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei Schema di Regolamento n. 501 (art. 17, co. 2, L. 400/1988; art. 64, co. 4, lett. b), D.L.112/2008; art. 3, co. 2, D.P.R. 89/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 501/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 446
Data: 26/09/2012
Descrittori:
CORSI DI STUDIO   DECRETO LEGGE 2008 0112
DPR 2010 0089   L 1988 0400
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE   SPORT
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

26 settembre 2012

 

n. 446/0

 

Regolamento di organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

Schema di Regolamento n. 501
(art. 17, co. 2, L. 400/1988; art. 64, co. 4, lett. b), D.L.112/2008; art. 3, co. 2, D.P.R. 89/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

501

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Norma di riferimento

L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, co. 4, lett. b); D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, art. 3, co. 2

Numero di articoli

7

Date:

 

presentazione

24 luglio 2012

assegnazione

10 settembre 2012

termine per l’espressione del parere

10 ottobre 2012

Commissione competente

VII (Cultura

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di regolamento, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l’8 settembre 2011, disciplina l’organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivodel sistema dei licei, disponendone l’incardinamento nel liceo scientifico. Esso si compone di 7 articoli e unallegato, che ne forma parte integrante e definisce il piano degli studi, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi di apprendimento, i risultati di apprendimento.

In base all’art. 7, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno scolastico successivoa quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.

Lo schema attua, pertanto, parte della previsione recata dall’art. 3, co. 2, del DPR 89/2010, con il quale si è proceduto alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

 

Si ricorda, infatti, che il DPR 89/2010 – emanato sulla base di quanto previsto dall’art. 64, co. 4, lett. b), del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), per il quale v. infraha disposto all’art. 3, co. 2[1], che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo[2] si provvede con distinto regolamento di delegificazione (per la cui emanazione non è stato indicato un termine), sulla base dei criteri previsti dallo stesso DPR 89/2010.

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che la definizione del quadro di riferimento normativo per l’organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo si configura come doverosa risposta dell’Amministrazione alle sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola e dal mondo sportivo: infatti, finora, le scuole, avvalendosi delle opportunità assicurate dall’autonomia scolastica,hanno avviato percorsi di studio detti a “indirizzo sportivo”[3] su percorsi ordinamentali e sperimentali assai diversi fra loro, facenti capo a licei, istituti tecnici e istituti professionali, e caratterizzati da distinte e specifiche finalità formative, generando peraltrointerferenze con altri insegnamenti e ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri.

In particolare, evidenzia che, poiché la sezione ad indirizzo sportivo è prevista dal DPR 89/2010, essa non può essere impiantata in percorsi non liceali. Inoltre, motiva l’incardinamento nel liceo scientifico evidenziando che gli insegnamenti specifici dell’indirizzo sportivo (afferenti ad educazione fisica e sportiva, nonché a diritto ed economia dello sport) possono raggiungere le proprie finalità solo a patto di coniugarsi con insegnamenti specifici e funzionali che, pur presenti in ogni percorso liceale, sono particolarmente approfonditi nel liceo scientifico: si tratta di Matematica (con Informatica nel primo biennio), Fisica e Scienze naturali (sul punto, si vedaanche infra, all. A).

Al riguardo, nel parere espresso il 14 dicembre 2011, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha osservato che le giustificazioni addotte per la collocazione della sezione ad indirizzo sportivo all’interno del liceo scientifico risultano deboli, in quanto non suffragate da un monitoraggio sulle sperimentazioni in atto. Inoltre, ha rilevato che l’introduzione della sezione ad indirizzo sportivo nel percorso liceale appare in contraddizione con il profilo di uscita dei licei – quale indicato all’art. 2, co. 2, del DPR 89/2010[4] e, specificamente per il liceo scientifico, all’art. 8, co. 1 dello stesso DPR[5] – poiché, in particolare, da quanto emerge dalle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in Economia (afferente all’insegnamento di Diritto ed economia dello sport), allegate allo schema, le competenze del quinto anno richiedono che l’allievo debba “apprendere il marketing dello sport” e “acquisire le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business”. Di conseguenza, essesembrano orientate “all’acquisizione di competenze professionali che paiono consone più ad un profilo di imprenditore dello sport, che a quello di un cittadino che sappia unire la cultura umanistica con quella scientifica”.

 

L’art. 1 individua l’oggetto del regolamento, in particolare esplicitando, come ante accennato, che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico.

Dunque, la sezione in questione si affianca all’opzione «scienze applicate», già attivabile nei licei scientifici ai sensi dell’art. 8, co. 2, del DPR 89/2010.

Inoltre, l’art. 1 dispone che le istituzioni scolastiche che richiedono l’attivazione della sezione devono disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportiveadeguati.

 

L’art. 2 esplicita le finalità della sezione ad indirizzo sportivo: essa è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive (scelte – in base a quanto indicato nella relazione illustrativa – dalla scuola, che a tal fine deve tener conto delle richieste degli studenti e delle esigenze del territorio), all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto. Il percorso guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni fra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza di linguaggi, tecniche e metodologie relative.

Si tratta, mutatis mutandis, di quanto previsto, in generale, per il liceo scientifico (si veda nota n. 4).

 

Con riferimento all’accesso al percorso, l’art. 2 dispone che le istituzioni scolastiche assicurano, anche attraverso le attività di orientamento, pari opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizioni di criticità formativa e di disabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che non sono previste prove selettive di accesso, poiché la sezione non è finalizzata alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico – i quali, ovviamente, possono comunquefrequentarla – ma si rivolge agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva, inclusi i disabili.

Il CNPI ha evidenziato nel suoparere che il Comitato Orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore (COSSS) ha proposto, con riferimento all’inserimento degli studenti in condizione di disabilità, la cancellazione del riferimento ai limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritenendo tale previsione in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, in materia di diritto fondamentale dei disabili all’istruzione.

 

Con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso, l’art. 2 fa riferimento a quello di cui all’allegato A del DPR 89/2010, integrato con i risultati di apprendimento specificamente previsti per la sezione ad indirizzo sportivo e riportati – come già accennato –, insieme con il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento, nell’allegato A dello schema.

Da quanto si evince dall’Allegato A, rispetto al piano degli studi del Liceo scientifico, il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo non prevede l’insegnamento di Lingua e cultura latina – come per l’opzione Scienze applicate – e l’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, e vede ridursi (negli anni dal terzo al quinto) l’insegnamento di Filosofia di 33 ore annue, corrispondenti ad 1 ora media settimanale. Il monte orario annuale della sezione, tuttavia, è identico a quello del liceo scientifico (v. anche art. 3, co. 2, dello schema), in quanto risultano potenziati di 33 ore annue gli insegnamenti di Scienze motorie e sportive (negli anni dal primo al quinto) e di Scienze naturali (nel primo biennio) e sono introdotti gli insegnamenti di Discipline sportive (99 ore annue, corrispondenti a 3 ore medie settimanali, nel primo biennio; 66 ore annue, pari a 2 ore medie settimanali, negli anni dal terzo al quinto) e di Diritto ed economia dello sport (99 ore annue, corrispondenti a 3 settimanali, negli anni dal terzo al quinto).

 

L’art. 3 reca vari contenuti.

Innanzitutto, dispone che la sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/1999[6], anche al fine di adeguare il percorso formativo agli specifici bisogni degli studenti, inclusi i disabili (comma 1).

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che l’esigenza di dare rilievo alla flessibilità didattica e organizzativa deriva dal fatto che la sezione ad indirizzo sportivo sarà frequentata anche da studenti impegnati in attività agonistiche che comportano assenze concentrate in uno o più periodi dell’anno scolastico[7].

Con riferimento alla quota dei piani di studio rimessa all’istituzione scolastica, si richiama la disciplina prevista dall’art. 10, co. 1, lett. c), del DPR 89/2010, ai sensi del quale la stessa non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio e nel quinto anno, e al 30% nel secondo biennio[8], fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso.

L’orario annuale degli insegnamenti obbligatori, come già accennato, è quello previsto, in generale, per il liceo scientifico: 27 ore medie settimanali nel primo biennio (per un totale annuo di 891 ore) e 30 ore medie settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno (per un totale annuo di 990 ore) (comma 2).

 

Riprendendo quanto previsto, in linea generale, dall’art. 11, co. 3, del DPR 89/2010, si dispone, inoltre (commi 3 e 4), che, al superamento dell'esame di Statoconclusivo del percorso, è rilasciato il diploma di liceo scientifico con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”. Il diploma – che è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente[9] – consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)[10], fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

I commi 5 e 6 riguardano il numero di sezioni ad indirizzo sportivo attivabili.

In prima applicazione, nel rispetto della programmazione regionale (di cui all’art. 138 del d.lgs. 112/1998[11]), in ogni regione non possono essere costituite sezioni in numero superiore a quello delle relative province.

Resta in ogni caso fermo il conseguimento, a regime, dei risparmi previsti dall’art. 64 del D.L. 112/2008 (concetto sostanzialmente ribadito anche nell’art. 7) “evitando” che l’attivazione delle sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

La relazione tecnica prevede che, in prima applicazione, saranno istituite circa 100 sezioni[12], mentre la relazione illustrativa evidenzia che, poiché le esperienze finora realizzate dalle scuole nel campo dell’indirizzo sportivo non sono state regolate da provvedimenti autorizzatori, non si prevede la confluenza di percorsi sperimentali nella sezione ad indirizzo sportivo.

L’AIR specifica che le scuole interessate presentano la richiesta di attivazione del percorso alla regione e all’Ufficio scolastico regionale (USR) competenti. Se la regione, in base all’art. 138 del d.lgs. 112/1998, inserisce il percorso nel piano regionale della rete scolastica, l’USR decreta l’istituzione del percorso, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sotto il profilo delle strutture e della formazione degli organici.

Il CNPI ha osservato che, al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, la previsione dovrebbe essere modificata prevedendo che le sezioni ad indirizzo sportivo sono assegnate in ogni regione in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia.

 

Con riferimento alla situazione a regime, si dispone che eventuali sezioni aggiuntive possono essere istituite qualora l’organico annualmente assegnato lo consenta e sempre che in tal modo non si determinino esuberi di personale.

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che la “sostituzione” delle ore settimanali di “latino” con le ore di “discipline sportive”, e delle ore di “disegno e storia dell’arte” con le ore di “diritto ed economia dello sport” non creerà esuberi degli insegnanti di latino e di disegno e storia dell’arte, che potranno trovare collocazione nell’ambito degli altri licei, nei quali le iscrizioni aumentano di circa il 3% ogni anno. Al contempo, l’introduzione di “diritto ed economia dello sport” consente di alleviare la situazione di esubero della classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche.

Sull’argomento, il parere del CNPI ha richiamato la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del MIUR, prot. 7820 del 21 novembre 2011 (emanata in risposta ad un quesito formulato dal medesimo Consiglio) nella quale si precisa che gli insegnamenti “diritto ed economia dello sport” e “discipline sportive” saranno tutti rimessi a docenti e riferiti a classi di concorso già istituite (che confluiranno nelle nuove) o da istituire, escludendo, dunque, l’affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni.

Conseguentemente, il CNPI ha proposto – oltre all’affidamento dell’insegnamento di “diritto ed economia dello sport” alla classe 19/A, già previsto dalla relazione tecnica –, l’affidamento dell’insegnamento di “discipline sportive” alla classe di concorso 29/A – Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione II grado.

 

L’art. 4 prevede la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (concetto ribadito nell’art. 7) – al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad ordinamento sportivo.

In particolare, prevede la stipula di convenzioni con i comitati regionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate e i soggetti associati ai due Comitati o da essi riconosciuti (quali, ad esempio, federazioni e società sportive): nel caso delle scuole statali, le convenzioni sono stipulate dai competenti USR, sulla base di linee programmatiche concordate tra MIUR, CONI e CIP,nel caso delle scuole paritarie sono stipulate dai gestori.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 17 aprile 2012, ha suggerito di prevedere che anche le scuole paritarie facciano riferimento, nella stipula delle convenzioni, alle linee programmatiche definite a livello nazionale.

Inoltre, tutte le istituzioni scolastiche interessate, statali e paritarie, singole o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private e con altri soggetti operanti sul territorio che intendono collaborare per la realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva.

Al riguardo, la premessa del parere della Conferenza unificata, reso il 27 ottobre 2011, evidenzia che l’UPI, anche a nome dell’ANCI, aveva chiesto l’inserimento delle province tra i soggetti con i quali gli USR possono stipulare convenzioni (art. 4, co. 1, lett. a)) e l’inserimento delle province e dei comuni fra i soggetti con i quali le scuole possono stipulare direttamente convenzioni (art. 4, co. 1, lett. c)). Evidenzia, inoltre, che con nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 (non allegata allo schema trasmesso alle Camere) il MIUR ha trasmesso una nuova formulazione dell’art. 4, che recepisce tali richieste. Conclusivamente, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto come riformulato.

Al riguardo si evidenzia che il testo trasmesso alle Camere non contiene, all’art. 4, co. 1, lett. a), alcun riferimento alle province (mentre, nella lett. c), l’utilizzo dell’espressione “istituzioni” può includere sia le province che i comuni).

 

L’art. 5 riprende i contenuti dell’art. 14 del DPR 89/2010, salvaguardando l’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedendo che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con insegnamento in lingua slovena[13], fatti salvi gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole e fermo restando il limite massimo di ore annuali – identico a quello stabilito per il liceo scientifico dal DPR 89/2010 – fissato in1188 ore.

 

L’art. 6 dispone che il MIUR verifica periodicamente l’efficacia dell’attività delle sezioni ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione di cui all’art. 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).

Sull’argomento, il Consiglio di Stato ha suggerito di specificare l’organo ministerialeche procederà alla verifica periodica, la quale dovrebbe riguardare anche l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive.

Il CNPI, invece, ha suggerito che le verifiche vengano effettuate al termine di ogni biennio e a fine quinquennio.

Al riguardo, l’AIR evidenzia che, come previsto dal DPCM n. 212 del 2009, il MIUR effettuerà la verifica dopo un biennio dalla data di entrata in vigore del DPR, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, sui costi e sugli effetti prodotti, nonché sul livello di osservanza delle prescrizioni.

In particolare, la verifica - all’esito della quale, in presenza di criticità, saranno prese in esame misure integrative o correttive - riguarderà:

- il rapporto tra i licei che hanno introdotto le sezioni ad indirizzo sportivo e il totale dei licei esistenti nelle singole province[14];

- l’effettivo grado di preparazione ottenuto al termine dei percorsi didattici rispetto allo standard medio europeo, attraverso procedure di valutazione e monitoraggio svolte dal MIUR in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione da parte di INVALSI e ANSAS.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si ricorda che l’art. 2, co. 4-undevicies, del D.L. 225/2010 ha previsto l’intervento di un regolamento di delegificazione[15] che individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l’articolazione. Esso sarà costituito - dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE[16], dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione - INVALSI[17], e dal corpo ispettivo[18] (quest’ultimo da riorganizzare, con altro regolamento di delegificazione, ai sensi del co. 4-duodevicies).

Infine, il co. 4-septiesdecies ha previsto che fino al 31 agosto 2012 fosse prorogato il Commissario straordinario in carica presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS)(soppressa dal 1° settembre 2012 e sostituita, dalla stessa data, dal ripristinato INDIRE, sulla base dell’art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011).

Al riguardo, si evidenzia che,nella seduta del 24 agosto 2012[19], il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare lo schema di regolamento che istituisce e disciplina il sistema nazionale di valutazione, sul quale occorrerà acquisire i prescritti pareri[20].

 

L’art. 7 contiene, oltre alla decorrenza dell’applicazione delle nuove disposizioni – di cui si è già dato conto – la clausola di neutralità finanziaria e ribadisce che restano fermi gli obiettivi di cui all’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

L’art. 64 citato ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici:

-        ridefinizione degli ordinamenti scolastici;

-        revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

-        dimensionamento della rete scolastica.

Ai sensi dell’art. 64 citato, il piano ha costituito il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione (V. anche infra, par. Legge di autorizzazione).

Dalle misure previste devono derivare risparmi lordi non inferiori, dal 2012, a 3.188 milioni di euro[21].

 

Dispone, inoltre, che il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Al riguardo, si osserva che trattasi di previsione non necessaria, poiché corrisponde alla regola generale (si vedano l’art. 73 della Costituzione e l’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale).

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di regolamento sonoallegati: la relazione illustrativa; la relazione tecnica; l’analisi tecnico-normativa (ATN); l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR); il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato; il parere favorevole della Conferenza Unificata (riferito al testo contenente la nuova formulazione dell’art. 4 dello schema); il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, favorevole a condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Procedura di emanazione

Ai sensi dell’art. 17, co. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Legge di autorizzazione

La fonte normativa primaria che ha autorizzato la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, attraverso regolamenti di delegificazione, è l’art. 64, co. 4, lett. b), del D.L. 112/2008.

Come già ante evidenziato, nel caso specifico il DPR 89/2010 - con il quale, in attuazione di tale previsione, si è proceduto alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei - ha rinviato a successivo DPR la riorganizzazione, fra gli altri, dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo.

E’, pertanto, necessario citare esplicitamente l’art. 64, comma 4, lett. b), del D.L. 112/2008 sia nel titolo che nella premessa dello schema di regolamento, in quanto esso costituisce la disposizione legislativa di autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare.

Quanto al termine per l’emanazione dei regolamenti previsti dall’art. 64 citato, esso è stato fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Trattasi, in ogni caso, di termine ordinatorio22.

Oltre al concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, la premessa dello schema di regolamento in esame dà conto anche del concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disciplina dell’istruzione non rientra tra le materie in cui l’UE ha competenza normativa. Ai sensi dell’art. 165 del Trattato sull’Unione europea (ex art. 149 del TCE), infatti, l’attività dell’Unione si concretizza, in questo ambito, nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Le azioni sono, tra l’altro, volte a favorire la mobilità di studenti e insegnanti.

Formulazione del testo

All’art. 1, co. 3, è opportuno sostituire la parola “adeguate” con “adeguati”, in modo da riferirla anche agli impianti.

All’art. 3, co. 4, poiché vengono richiamati i capi II e III del DPCM 25 gennaio 2008, le parole “ai percorsi di istruzione tecnica superiore” devono essere precedute dalle parole “agli istituti tecnici superiori e” (così, l’art. 11, co. 3, del DPR 89/2010). Al co. 5, si approfondisca l’utilizzo del verbo “evitare”.

All’art. 4, co. 1, lett. a), occorre indicare per esteso la denominazione dei due Comitati (con la sigla fra parentesi) la prima volta che essi si citano. Nelle successive citazioni, è sufficiente utilizzare la sola sigla23.

All’art. 6, co. 1, il riferimento all’art. 2, co. 4-septiesdecies, del D.L. 225/2010 non sembra pertinente, in quanto riguarda la proroga del commissario di un organo che è ormai soppresso e che, dunque, non sarà parte del nuovo sistema nazionale di valutazione.

All’art. 7, co. 1, le parole “alla data della sua pubblicazione” dovrebbero essere precedute dalle seguenti: “a quello in corso”.

___________________________________________

22  Al riguardo si ricorda, per mera completezza, che l’art. 17, co. 25, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) ha stabilito che il termine specifico di cui all’art. 64, c. 4, del D.L. 112/2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti.

23  V. par. 14, lett. b), Lettera circolare dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi: http://xvi.intra.camera.it/116?conoscerelacamera=88

 

 

 

 

 


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File: CU0478a.doc



[1]    Sulla base di quanto richiesto con il parere espresso dalla VII Commissione della Camera il 20 gennaio 2010: http://xvi.intra.camera.it/824?tipo=A&anno=2010&mese=01&giorno=20&view=&commissione=07#data.20100120.com07.allegati.all00030.

[2]    Oltre che dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo.

[3]    La stessa relazione illustrativa e l’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sottolineano che impropriamente i percorsi di studio sono stati definiti “ad indirizzo sportivo”.

[4]    I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

[5]    Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

[6]    Tra le quali, attivazione di percorsi didattici individualizzati, aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, adattamenti del calendario scolastico, organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attività.

[7]    Con riferimento alla frequenza minima richiesta per la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado (tre quarti dell’orario annuale, ex art. 14 del DPR 122/2009, recante il regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni), con C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 (http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ec6d8e5d-4fcb-45a9-8742-7cc11ffa1e63/cm20_11.pdf) è stato ricordato che l’art. 14, co. 7, dello stesso DPR 122/2009 prevede che “Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Nelle indicazioni fornite, la circolare ha incluso tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghela partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. Specificamente per la pratica sportiva agonistica, ha fatto, inoltre, riferimento alla nota della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione n. 2065 del 2 marzo 2011 (http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2011/03/nota-2065-del-2_03_2011.pdf), che cita anche la risposta resa all’interrogazione Di Centa 5-03509 nella seduta della Commissione Cultura della Camera del 9 novembre 2010 (http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=../bollet/201011/1109/HTML/07/frame.htm).

[8]    Con tali previsioni è stata ampliata (per il secondo biennio) la quota dei curriculi rimessa all’autonomia delle scuole, che la normativa previgente – DM 28/12/2005 e 13/6/2006, n. 47 – fissava al 20%.

[9]    L’art. 13 del DPR n. 323 del 1998 – regolamento di disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, emanato ai sensi della L. n. 425 del 1997 – ha previsto che la certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, da ultimo, il DM 3 marzo 2009, n. 26, che ha fornito i modelli di diploma e delle certificazioni integrative del diploma.

Per completezza si ricorda che il già citato DPR 22 giugno 2009, n. 122 ha previsto all’art. 8 – rubricato Certificazione delle competenze – che la certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dalla L. 425/1997 (comma 4) e che con successivo decreto ministeriale saranno adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell’istruzione (comma 6).

[10]   Di cui ai capi II e III del DPCM 25 gennaio 2008.

[11]   L’art. 138 del D.lgs. 112/1998 ha delegato alle regioni la programmazione della rete scolastica.

[12]   L’AIR ricorda che, in base ai dati MIUR riferiti all’a.s. 2009/2010,  sono presenti 440 licei scientifici.

[13]   Le scuole con lingua di insegnamento slovena in Italia sono regolate sia dalla normativa nazionale, sia da accordi internazionali. Gli accordi internazionali avevano ad oggetto alcuni principi generali, come ad esempio quellodi assicurare ad entrambi i gruppi etnici il diritto alla formazione nella propria lingua materna a prescindere dall’appartenenza statuale. Per quanto riguarda la normativa nazionale, la L. 1012/1961, in particolare l’art. 1, ha previsto che nelle scuole materne, elementari e secondarie delle province di Trieste e Gorizia l’insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni e che, a tal fine, possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d’ìnsegnamento slovena. Hanno poi fatto seguito varie altre norme, tra cui la L. 38/2001, che, peraltro,non ha modificato i principi della L. 1012/1961.

All’atto dell’iscrizione scolastica è possibile esercitare l’opzione per la scuola con lingua di insegnamento italiana o per la scuola con lingua di insegnamento slovena (mentre il modello di scuola bilingue prevede l’obbligatorietà dello studio di entrambe le lingue). Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena vengono sviluppati, con le opportune modifiche ed integrazioni, gli stessi programmi di insegnamento della scuola italiana utilizzando, però, la lingua veicolare slovena (in tutte le materie, tranne la lingua e la letteratura italiana e, in parte, le lingue straniere). Cfr. Tomaž Simčič, La scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia: cenni storici, giuridici e culturali, in Annali della Pubblica Istruzione n. 5-6/2006; Le minoranze linguistiche in Italia nella prospettiva dell’educazione plurilingue. La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche nel settore scolastico. Bilancio dei primi sei anni di attuazione, Le Monnier. Per completezza si segnala che, da ultimo, con DM 4 luglio 2012 del Ministro dell’interno (GU n. 218 del 18 settembre 2012) è stato istituito il Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza linguistica slovena in Italia, al quale possono essere invitati a partecipare, fra gli altri, per la trattazione di specifiche questioni, rappresentanti del MIUR.

[14]   L’Analisi Tecnico Normativa (ATN) individua, invece, quale indicatore del grado di raggiungimento degli obiettivi “il rapporto tra i licei che di fatto hanno introdotto l’indirizzo sportivo con il totale generale dei licei esistenti”.

[15]   Che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.

[16]   Cui competerà sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica. Per quanto concerne il riferimento all’INDIRE, soppresso dall’art. 1, co. 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), che ha istituito l’ANSAS – e che, quindi, risulta impropriamente citato dall’art. 2, co. undevicies, del D.L. 225/2010 – si ricorda che il sottosegretario competente, intervenendo presso la 7a Commissione del Senato il 1° marzo 2011, aveva evidenziato che il testo originario dell'emendamento approvato al decreto-legge prevedeva il ripristino dell'INDIRE. In una sua successiva formulazione, erano stati tuttavia soppressi i commi che operavano il ripristino e nella versione definitiva (poi recepita nel maxi emendamento su cui era stata posta la questione di fiducia) era rimasto solo un riferimento, che risultava pertanto del tutto improprio. Aveva quindi concluso riferendo che, trattandosi di un errore materiale, gli Uffici del Ministero erano al lavoro per correggere la situazione. http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=526045. La questione è stata risolta con l’art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011.

[17]   Cui competerà predisporre prove di valutazione degli apprendimenti, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche.

[18]   Cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del D.lgs. 150 del 2009.

[19] http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69019.

[20] Si vedano anche: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_istruzione_formazione/index.html ehttp://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_istruzione_formazione/relazione_illustrativa.pdf.

[21]   € 456 mln per il 2009, € 1.650 mln per il 2010, € 2.538 mln per il 2011.