Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale - A.C. 5419 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5419/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 689
Data: 24/09/2012
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI
MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI   SPETTACOLO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

24 settembre 2012

 

n. 689/0

 

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale

A.C. 5419

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

5419

Titolo

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

trasmissione alla Camera

7 agosto 2012

assegnazione

8 agosto 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I e V

 

 


Contenuto

Il progetto di legge,già approvato dal Senato (A.S. 3412)[1], prevede la concessione di un contributo straordinario in favore di quattro festival musicali e operistici italiani, a decorrere dal 2013, per complessivi 4 milioni di euro annui.

Si tratta della Fondazione Rossini Opera Festival[2], della Fondazione Festival dei due Mondi[3], della Fondazione Ravenna Manifestazioni[4] e della Fondazione Festival Pucciniano[5].

 

In particolare, l’articolo 1 inquadra il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, che fanno capo alla Repubblica.

In tale contesto, l’articolo 2 assegna alle quattro fondazioni menzionate un contributo di un milione di euro ciascuna, a decorrere dal 2013.

 

Si ricorda che le quattro Fondazioni ricevono già il contributo annuale erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sui fondi del cap. 3670[6], ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 3, della L. n. 448 del 2001 (finanziaria 2002).

La disposizione citata, infatti, nel dettare disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ha disposto che gli importi dei contributi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari[7].

In particolare, per l’anno 2012, gli artt. 1 e 2 dello schema di decretorecante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del MIBAC (Atto n. 448[8]), non ancora emanato, assegnava alle suddette fondazioni le somme di seguito riportate:

-    Fondazione Rossini Opera Festival:           € 862.298,00

-    Fondazione Festival dei Due Mondi:           € 747.486,00

-    Fondazione Ravenna Manifestazioni:         € 247.496,00

-    Fondazione Festival Puccianiano:               € 247.494,00

 

Sulla base di tale contesto normativo la rubrica dell’art. 2 qualifica il contributo come “straordinario”, ad indicarne, cioè, quel “carattere aggiuntivo” rispetto alle risorse statali di cui già beneficiano le quattro fondazioni, evidenziato durante l’esame al Senato[9].

 

Si evidenzia che la relazione illustrativa dell’A.S. 3412, specificando anch’essa la natura “straordinaria” del contributo, chiariva che il finanziamento “è destinato a garantire la realizzazione e la prosecuzione di tutta quella serie di iniziative, manifestazioni e programmazioni poste in essere da queste Fondazioni che sono destinatarie di benefici proprio in virtù della loro rilevanza culturale e artistica. Il contributo potrà consentire loro di operare con maggiore certezza di sovvenzioni annuali”.

 

L’articolo 3 dispone che alla copertura finanziaria dell’onere – pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa che ha incrementato, dal 2011, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (art. 1, co. 1, lett. a), D.L. 34/2011).

 

In proposito si ricorda che l’art. 1, comma 1, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) ha autorizzato nuove spese a carattere permanente per la cultura per un importo complessivo pari a 236 milioni di euro, a decorrere dal 2011. In particolare, la lettera a) ha aumentato la dotazione del FUS di 149 milioni di euro annui.

 

L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni allegate

Il progetto di legge presentato al Senato (A.S. 3412) era corredato di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge appare necessario per il fatto che si dispone un utilizzo di risorse del bilancio statale diverso rispetto a quanto originariamente previsto con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato all’art. 117 della Costituzione. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle “attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.”, come tale affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Occorre, al riguardo, ricordare che in più occasioni la Corte costituzionale ha evidenziato che “l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati[10]”.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Come si è ricordato nel par. Contenuto, l’attuale meccanismo di erogazione di contributi ad enti prevede che i relativi importi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero e che il riparto è effettuato annualmente con decreto ministeriale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All’articolo 2, la denominazione corretta della quarta Fondazione citata, quale risulta dal relativo sito[11], è “Fondazione Festival Pucciniano”.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]    L’A.S. 3412 è stato approvato il 3 agosto 2012 dalla 7ª Commissione del Senato in sede deliberante e all’unanimità, senza modifiche rispetto al testo iniziale.

[2]    La relazione illustrativa dell’A.S. 3412 ricordava che il Rossini Opera Festival (http://www.rossinioperafestival.it/) è un ente autonomo che promuove l’omonima manifestazione lirica internazionale. Suo scopo è il recupero, la restituzione teatrale e lo studio del patrimonio musicale legato al nome di Rossini. Istituito nel 1980 ad opera del comune di Pesaro (nominato erede universale del compositore), il Rossini Opera Festival ha dato vita ad un laboratorio interattivo di musicologia applicata, finalizzato al recupero musicologico, teatrale ed editoriale di tutto il sommerso rossiniano. Dall’aprile 1994, il Festival ha assunto veste giuridica di Fondazione, pur mantenendo la sua denominazione originaria.

[3]    La relazione illustrativa dell’A.S. 3412 evidenziava, in particolare, che dal 2008, il Festival dei due mondi è realizzato direttamente dalla Fondazione. Cfr. anche http://www.festivaldispoleto.com/ .

[4]    La relazione illustrativa dell’A.S. 3412 ricordava che la Fondazione Ravenna Manifestazioni è stata costituita nel 1989 con l’obiettivo di svolgere attività culturali ed educative promuovendo e producendo manifestazioni e spettacoli finalizzati anche a valorizzare la città di Ravenna, la sua provincia e tutto il territorio regionale. Tra le manifestazioni organizzate dalla Fondazione si ricorda, in particolare, il Ravenna Festival, una manifestazione multidisciplinare che prevede spettacoli di musica, danza, teatro, cinema e altre espressioni culturali. Cfr. anche http://www.ravennafestival.org/

[5]    La relazione illustrativa dell’A.S. 3412 rammentava che la Fondazione Festival Pucciniano è un’istituzione di diritto privato principalmente dedita all’organizzazione del Festival Puccini di Torre del Lago e alla realizzazione di produzioni liriche, nonché alla promozione della musica presso i giovani e allarealizzazione di spettacoli e tournée. Cfr. anche http://www.puccinifestival.it/website/ita/index.asp .

[6]    Centro di responsabilità Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, Macroaggregato Interventi, Programma Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici.

[7]    La dotazione delle UPB è quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (ora, legge di stabilità).

[8]

Sul citato schema di decreto (http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0448.pdf&leg=XVI#pagemode=none) le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere, rispettivamente, alla Camera il 17 aprile 2012 (favorevole) e al Senato l’11 aprile 2012 (favorevole con osservazioni).

[9]    Cfr. 7ª Commissione del Senato, seduta n. 401 del 25 luglio 2012, (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=673534).

[10]   Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 168/2008; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 79/2011; n. 168/2009, nn. 63, 50 e 45/2008; n. 137/2007; nn. 160, 77 e 51/2005).

[11]   V. nota n. 5.