Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Contributo al Centro Pio Rajna per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana - A.C. 5309 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 671 | ||||
Data: | 30/07/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
30 luglio 2012 |
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n. 671/0 |
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Contributo al Centro Pio Rajna per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italianaA.C. 5309Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
A.C. 5309 |
Titolo |
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
21 giugno 2012 |
assegnazione |
24 luglio 2012 |
Commissione competente |
VII (Cultura |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) |
La proposta di legge prevede la concessione di un contributo annuale al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna per 9 anni, dal 2013 al 2021, anno nel quale si celebrerà il settimo centenario della morte di Dante.
In particolare, l’art. 1 dispone che il contributo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2021, è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana svolte dal Centro, con particolare attenzione:
§ alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e la sua opera, in occasione del settimo centenario della morte;
§ all’informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), al fine di garantirne l’accesso attraverso il sito del Centro.
Il Centro Pio Rajna è stato fondato nel 1988 con il compito statutario di promuovere iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica nei settori letterario, linguistico e filologico e per la diffusione della cultura umanistica, anche attraverso scambi socio-culturali in Italia e con l'estero.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 febbraio 1999[1] al Centro è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato lo statuto[2].
Il Centro è stato poi incluso nella Tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996 (v. infra, par. Coordinamento con la normativa vigente).
Con riferimento all’ultimo
periodo, si ricorda che il DM 17 novembre 2009, recante
Inoltre, il Centro ha
beneficiato di un contributo di 500.000 euro per ciascuna annualità del
triennio 2005-
Infine, la regione Lazio,
con legge n. 1 del
L’articolo 2 dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e al Ministro degli affari esteri, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle due finalità indicate nell’art. 1.
Entro il successivo 15 febbraio, i Ministri indicati trasmettono la relazione alle Camere.
L’articolo 3 dispone le modalità di copertura finanziaria, per la quale si ricorre, a decorrere dal 2013, alle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per il 2012, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa che sottolinea come l’intervento finanziario dello Stato assumerà la finalità di agevolare la diffusione internazionale dei risultati dell’attività del Centro, in vista del settimo centenario della morte di Dante e quale decisivo contributo dell’Italia alle celebrazioni internazionali di quella ricorrenza.
L’intervento con legge appare necessario per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato.
La disciplina recata dal provvedimento è riconducibile alla materia dei “beni culturali” e, in particolare, alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” che l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso tra le materie di legislazione concorrente, nelle quali lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni.
Con riferimento al
riparto di competenze delineato dalla Costituzione – che, all’art. 117, secondo
comma, lett. s), ha affidato la tutela dei beni culturali alla
competenza esclusiva dello Stato - occorre, innanzitutto, segnalare alcune
sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004).
A tale riguardo,
Occorre, peraltro,
ricordare che in più occasioni
Con specifico
riferimento alla materia della valorizzazione dei beni e delle attività
culturali, nella sentenza n. 160 del 2005
In particolare,
L’art. 9 della
Costituzione prevede che
Come si è anticipato nel par. Contenuto, il Centro Pio Rajna è inserito nella tabella triennale prevista dall’art. 1 della legge n. 534/1996.
Quest’ultima ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del MIBAC, di concerto con il MEF, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ora, Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali).
Ai sensi dell’art. 6,mentre non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBAC, le istituzioni comprese nella tabella possono ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”. I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
All’art. 1, comma 2, potrebbero essere soppresse le parole “che cadrà nel 2021”.
All’art. 2 si potrebbe individuare un Ministero “capofila”, soprattutto ai fini della trasmissione della relazione alle Camere.
Dipartimento Cultura ( 0667603255 - *st_cultura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Di cui è stata data comunicazione nella GU n. 75 del 31 marzo 1999.
[3] Sia il DM relativo al triennio 2009-2011, che lo schema relativo al triennio 2012-2014, evidenziano che l’importo stabilito per il primo anno del triennio può subire variazioni a seguito delle successive leggi finanziarie. Con riferimento al primo anno di ciascuno dei due trienni, la variazione in aumento è pari al 21,8%.
[4] In
particolare, il co. 28 dell'art. 1 della L. 311/2004 ha autorizzato la spesa di
€ 201,5 mln per il 2005, di € 176,5 mln per il 2006 e di € 170,5 mln per il
2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni
culturali, mentre il co.
Le autorizzazioni di spesa di cui alla disposizione sopra citata rientrano nel patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007, successivamente modificato, per il triennio 2006-2008, dall’art. 1, co. 138, della L. finanziaria 2006 (L. 266/2005).
I sopra richiamati co. 28
e 29, art. 1, della L. finanziaria 2005, come modificati dalla predetta L.
finanziaria 2006, sono stati poi abrogati dall’art. 3, co. 24, della L.
finanziaria 2008 (L. 244/2007), pressoché immediatamente modificata, con
riferimento a tale disposizione abrogativa, dal D.L. 248/2007. Quest’ultimo,
all’art.
La relazione illustrativa evidenzia che, ai sensi delle disposizioni richiamate, le somme previste dalla L. 311/2004 sono state erogate fino al 2009: ciò è da ascrivere a presumibili effetti di cassa.