Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Contributo al Centro Pio Rajna per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana - A.C. 5309 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5309/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 671
Data: 30/07/2012
Descrittori:
CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE   CONTRIBUTI PUBBLICI
LINGUA E LETTERATURA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

30 luglio 2012

 

n. 671/0

 

Contributo al Centro Pio Rajna per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana

A.C. 5309

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5309

Titolo

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione alla Camera

21 giugno 2012

assegnazione

24 luglio 2012

Commissione competente

VII (Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio)

 


Contenuto

La proposta di legge prevede la concessione di un contributo annuale al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna per 9 anni, dal 2013 al 2021, anno nel quale si celebrerà il settimo centenario della morte di Dante.

 

In particolare, l’art. 1 dispone che il contributo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2021, è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana svolte dal Centro, con particolare attenzione:

§         alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e la sua opera, in occasione del settimo centenario della morte;

§         all’informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), al fine di garantirne l’accesso attraverso il sito del Centro.

 

Il Centro Pio Rajna è stato fondato nel 1988 con il compito statutario di promuovere iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica nei settori letterario, linguistico e filologico e per la diffusione della cultura umanistica, anche attraverso scambi socio-culturali in Italia e con l'estero.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 febbraio 1999[1] al Centro è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato lo statuto[2].

 

Il Centro è stato poi incluso nella Tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996 (v. infra, par. Coordinamento con la normativa vigente).

Con riferimento all’ultimo periodo, si ricorda che il DM 17 novembre 2009, recante la Tabella triennale 2009-2011, ha previsto la concessione al Centro di 19.550 euro, mentre lo schema di DM relativo alla Tabella triennale 2012-2014 (Atto 459)  - sul quale la VII Commissione ha espresso il parere il 9 maggio 2012 - ha previsto la concessione di 25.000 euro[3].

Inoltre, il Centro ha beneficiato di un contributo di 500.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2005-2007a valere sulle risorse recate dall'art. 1, co. 28, della legge 311/2004 (L. finanziaria 2005)[4], e di erogazioni a valere sui fondi dell’otto per mille.

Infine, la regione Lazio, con legge n. 1 del 1994, ha disposto la stipula di una convenzione con il Centro per partecipare alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana, stanziando 200 milioni di lire per il 1993 e disponendo che per gli anni successivi il contributo sarebbe stato determinato con le leggi di bilancio, sulla base delle effettive esigenze, in misura comunque non superiore allo stanziamento disposto per il 1993.

 

L’articolo 2 dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e al Ministro degli affari esteri, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle due finalità indicate nell’art. 1.

Entro il successivo 15 febbraio, i Ministri indicati trasmettono la relazione alle Camere.

 

L’articolo 3 dispone le modalità di copertura finanziaria, per la quale si ricorre, a decorrere dal 2013, alle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per il 2012, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa che sottolinea come l’intervento finanziario dello Stato assumerà la finalità di agevolare la diffusione internazionale dei risultati dell’attività del Centro, in vista del settimo centenario della morte di Dante e quale decisivo contributo dell’Italia alle celebrazioni internazionali di quella ricorrenza.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge appare necessario per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento è riconducibile alla materia dei “beni culturali” e, in particolare, alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” che l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso tra le materie di legislazione concorrente, nelle quali lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni.

Con riferimento al riparto di competenze delineato dalla Costituzione – che, all’art. 117, secondo comma, lett. s), ha affidato la tutela dei beni culturali alla competenza esclusiva dello Stato - occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

 

Occorre, peraltro, ricordare che in più occasioni la Corte ha affermato che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle regioni (cfr., fra le altre, le sentenze n. 370 del 2003, n. 16 del 2004, n. 51 del 2005, n. 168 del 2008, n. 79 del 2011).

Con specifico riferimento alla materia della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, nella sentenza n. 160 del 2005 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 38, della L. 350/2003, che aveva disposto, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio, un’autorizzazione di spesa di 100.000 euro per il 2004, da destinare prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti d'imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla L. 534/1996, per la costruzione della propria sede principale, e che aveva rimesso ad un DPCM l’adozione delle disposizioni attuative.

In particolare, la Corte ha rilevato che, dalla circostanza che la costruzione della sede principale di un istituto di cultura è strumentale alla "organizzazione di attività culturali", materia inclusa nell'art. 117, terzo comma, Cost., e quindi di competenza legislativa concorrente, discende l’illegittimità costituzionale della disposizione citata.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Come si è anticipato nel par. Contenuto, il Centro Pio Rajna è inserito nella tabella triennale prevista dall’art. 1 della legge n. 534/1996.

Quest’ultima ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del MIBAC, di concerto con il MEF, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ora, Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali).

Ai sensi dell’art. 6,mentre non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBAC, le istituzioni comprese nella tabella possono ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”. I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All’art. 1, comma 2, potrebbero essere soppresse le parole “che cadrà nel 2021”.

All’art. 2 si potrebbe individuare un Ministero “capofila”, soprattutto ai fini della trasmissione della relazione alle Camere.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura                                                                                                       ( 0667603255 - *st_cultura@camera.it

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[1]     Di cui è stata data comunicazione nella GU n. 75 del 31 marzo 1999.

[2]    http://www.centropiorajna.it/statuto.html.

[3]    Sia il DM relativo al triennio 2009-2011, che lo schema relativo al triennio 2012-2014, evidenziano che l’importo stabilito per il primo anno del triennio può subire variazioni a seguito delle successive leggi finanziarie. Con riferimento al primo anno di ciascuno dei due trienni, la variazione in aumento è pari al 21,8%.

[4]    In particolare, il co. 28 dell'art. 1 della L. 311/2004 ha autorizzato la spesa di € 201,5 mln per il 2005, di € 176,5 mln per il 2006 e di € 170,5 mln per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, mentre il co. 29 ha disposto che gli interventi e gli enti destinatari dei contributi dovevano essere individuati con decreto del Ministro dell’economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Sulla base delle risoluzioni approvate dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 18 marzo 2005, il Centro Pio Rajna è stato individuato tra gli enti beneficiari (v. DM. 18 marzo 2005, in GU n. 68/2005, S.O., Elenco A, lett. b), Parte II, contributi per il finanziamento di interventi diretti a tutelare i beni culturali).

Le autorizzazioni di spesa di cui alla disposizione sopra citata rientrano nel patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007, successivamente modificato, per il triennio 2006-2008, dall’art. 1, co. 138, della L. finanziaria 2006 (L. 266/2005).

I sopra richiamati co. 28 e 29, art. 1, della L. finanziaria 2005, come modificati dalla predetta L. finanziaria 2006, sono stati poi abrogati dall’art. 3, co. 24, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007), pressoché immediatamente modificata, con riferimento a tale disposizione abrogativa, dal D.L. 248/2007. Quest’ultimo, all’art. 47, ha posticipato l’abrogazione dei predetti co. 28 e 29, a decorrere dal 1° agosto 2008, chiarendo che sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. Il D.L. 97/2008, all’art. 4, co. 9-quinquies, è nuovamente intervenuto sul predetto termine prorogando al 30 settembre 2008 il termine di conservazione in bilancio delle risorse relative ai predetti contributi ancora da erogare in quanto oggetto di revoca ovvero in quanto non ancora impegnati.

La relazione illustrativa evidenzia che, ai sensi delle disposizioni richiamate, le somme previste dalla L. 311/2004 sono state erogate fino al 2009: ciò è da ascrivere a presumibili effetti di cassa.