Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Modifiche al D.lgs. n. 44/2010, di attuazione della Dir. 2007/65/CE, in materia di servizi di media audiovisivi - Schema di D.Lgs. n. 454 (artt. 1, commi 3 e 5, e 26, L. 88/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 454/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 407
Data: 24/04/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DL 2010 0044
L 2009 0088   RADIOTELEVISIONE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

24 aprile 2012

 

n. 407/0

 

 

Modifiche al D.lgs. n. 44/2010, di attuazione della Dir. 2007/65/CE, in materia di servizi di media audiovisivi

Schema di D.Lgs. n. 454
(artt. 1, commi 3 e 5, e 26, L. 88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

454

Titolo

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

Norma di delega

L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, c. 3 e 5, e 26

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione

29 marzo 2012

assegnazione

29 marzo 2012

termine per l’espressione del parere

8 maggio 2012

termine per l’esercizio della delega

30 marzo 2012

Commissioni competenti

VII e IX riunite e XIV (ai sensi dell’art. 126, c. 2 del reg.)

Rilievi di altre Commissioni

V

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni che modificano ed integrano alcune di quelle recate dal D.lgs. n. 44 del 2010 che, attuando la direttiva 2007/65/CE[1], ha modificato il d.lgs. n. 177 del 2005, originariamente “Testo unico della radiotelevisione”, e divenuto, a seguito di tale intervento, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.In particolare, sono apportate modifiche agli artt. 34, 38 e 44 del citato D.lgs. n. 177 del 2005, concernenti, rispettivamente, la tutela dei minori, i limiti di affollamento pubblicitario e la promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana.

La relazione illustrativa dello schema chiarisce che le modifiche proposte tengono conto da un lato dell’esigenza di rimuovere i “profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (caso pilotaEU Pilot 1890/11/INSO)dall’altro di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi”.

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) esplicita che la necessità dell’intervento è derivata dalla necessità di dare attuazione alle osservazioni formulate dalla Commissione Ue, in quanto il caso pilota ante citato rappresenta una fase di precontenzioso che, se disattesa, porta all’apertura di una procedura di infrazione[2].

 

L’articolo 1 novella l’art. 34 del d.lgs. 177/2005, recante disposizioni a tutela dei minori.

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che le modifiche proposte sono tese ad uniformare sul piano strettamente lessicale le disposizioni contenute nell’art. 34 a quelle della direttiva dalla quale originano, al contempo ipotizzando l’arricchimento del testo con enunciati precettivi suggeriti espressamente dal Comitato media e minori[3].

Evidenzia, inoltre, che si è provveduto a sottolineare le diversità che emergono dalla direttiva tra il regime riferibile alle trasmissioni lineari (in chiaro o a pagamento) e quello inerente alle trasmissioni non lineari (ossia, “a richiesta”), in particolare per ciò che attiene alla graduazione dellemisure di regolamentazione specifica (si veda infra, par. Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria).

 

I commi 1 e 2riguardano, rispettivamente, le “trasmissioni televisive”ritenute gravemente nocive per i minori ele “trasmissioni televisive e radiofoniche” che possono loro nuocere,categorie già disciplinatedall’art. 34 del d.lgs. 177/2005.

Il comma 3 concerne le opere a soggetto e i film prodotti per la televisione che possono incidere negativamente sulla sensibilità dei minori,nonchéi film vietati ai minori di anni 14 (solo aspetto, quest’ultimo, ad essere già disciplinato dal vigente art. 34).

Per quanto concerne le trasmissioni gravemente nocive per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, il comma 1:

▪ introduce il divieto assoluto– indipendentemente, cioè, dall’orario di diffusione – per la trasmissione di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta (in quanto, cioè, contrari al buon costume) o che siano stati vietati ai minori di 18 anni[4]. Con questa previsione – che, come riferisce la relazione illustrativa, risponde alle indicazioni del Comitato media e minori – si ripristina, sostanzialmente, il divieto assoluto stabilito per tali categorie di film dall’art. 34, comma 1, del D.lgs. 177/2005, nel testo previgente le modifiche apportate dal D.lgs. 44/2010. A seguito di tale intervento normativo, infatti, il relativo divieto (comma 3 del testo vigente) è statolimitato alla trasmissione, su tutte le piattaforme, nella fascia oraria tra le 7 e le 23.

▪ dispone il medesimo divieto assoluto di trasmissione – che viene puntualizzata come “televisiva” ai fini, come evidenzia la relazione illustrativa, di una migliore aderenza al testo dell’art. 27 della direttiva 2010/13/UE (si veda infra, par. Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria) – dei programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e,in particolare, dei programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche(mentre nel testo vigente il divieto è posto “anche in relazione all’orario di diffusione”).

Come chiarisce meglio il comma 4, tale divieto non si applica ai servizi a richiesta, seppure a determinate condizioni - v. infra (mentre il testo vigente dispone che sono fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato).

In base alla relazione illustrativa, la modifica deriva dalle indicazioni emerse in sede europea.

Al riguardo si ricorda che l’art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 177/2005 definisce “servizio di media audiovisivo non lineare”, ovvero “servizio di media audiovisivo arichiesta”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelti dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dallo stessofornitore.

La lett. r) definisce “accesso condizionato” ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato.

Appare necessario un chiarimento in relazione al fatto che mentre il comma 1 dell’art. 34 novellatonon sembra fare salve le norme speciali per i servizi a richiestain relazione ai divieti di trasmissionedi film vietati ai minori di anni 18 o per i quali sia stato negato il nulla osta, dal comma 4 si evince che il riferimento è a tutti i divieti disposti dal comma 1.

 

Sempre il comma 1 prevede un sistema di classificazione dei contenuti (mentre il testo vigente fa riferimento al sistema di classificazione dei soli contenuti ad accesso condizionato) che deve essere adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi.

La procedura per pervenire all’adozione del sistema di classificazione dei contenuti rimane immutata. In particolare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sottopone i criteri per la classificazione all’autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche o integrazioni, li approva entro i successivi 30 giorni.Entro ulteriori 30 giorni i fornitoridi serviziante citati adottano il proprio sistema di classificazione, rispettando i criteri indicati con il DM.

Al riguardo, si ricorda che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico 1 aprile 2011 (G.U. 2 maggio 2011, n. 100) sono stati emanati i criteri generali per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato.

Il decreto dovrà ora essere aggiornato, ovvero dovrà essere disposto l’ampliamento della sua applicazione.

Peraltro, vista la valenza generale che sembrerebbe ora assumere ilsistema di classificazione dei contenuti, appare necessario valutare se esso non debba riguardare anche la definizione dei contenuti rilevanti per l’applicazione dei commi 2 e 3, e, in caso positivo, occorre modificare la collocazione delle relative previsioni.

 

Le norme speciali per i servizi di media audiovisivi a richiesta sono esplicitate nei commi 4, 6 e 12. In particolare, il comma 4 dispone che, per non essere soggetti ai divieti di cui al comma 1 (quindi, come evidenziato ante, il riferimento appare essere a tutti i divieti), i servizi a richiesta devono risultare accessibili in modo tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente, comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all’introduzione del sistema di protezione di cui al comma 6 e ad idonea segnaletica.

Ai sensi del comma 6, la disciplina di dettaglio concernente gli accorgimenti tecnici necessari a escludereche i minori vedano o ascoltino normalmente i servizi che possono loro nuocere gravemente(fra cui l’uso di numeri di identificazione personale e di sistemi di filtraggio) è adottata dall’AGCOM, con procedure di co-regolamentazione, nel rispetto dei criteri generali ivi indicati. La norma riprende sostanzialmente quanto previsto dal vigente art. 34, comma 5, con riferimento agli accorgimenti tecnici da adottare[5], specificando, però, che l’effettiva imposizione di una funzione di controllo parentale – che inibisce l’accesso ai contenuti classificabili “a visione non libera” – è condizione necessaria per la deroga ai divieti di cui al comma 1[6].

Il comma 12 – riprendendo quanto previsto dal vigente art. 34, comma 11 – specifica che alla disciplina di dettaglio stabilita dall’AGCOM– che vi provvede con proprio regolamento, da adottare “entro il 30 giugno 2010”i fornitori di servizi sono tenuti a conformarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme, garantendo in ogni caso che i contenuti sono fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate.

Al riguardo si ricorda che, in attuazione dei commi 5 e 11 dell’art. 34 del d.lgs. 177/2005, l’AGCOM ha emanato la Delibera 22.7.2011, n. 220/11/CSP (G.U. 9.8.2011, n. 184).Appare necessario aggiornare la data prevista del 30 giugno 2010, dal momento che il regolamento emanato dall’AGCOM con delibera n. 220/11dovrà necessariamente essere aggiornato.

 

Come già accennato, il comma 2 riguarda i programmi televisivi e radiofonici potenzialmente nocivi per lo sviluppo fisico, “mentale” (v. paragrafo Formulazione del testo)o morale dei minori.Per gli stessi si rafforza quanto previsto alegislazione vigente. Infatti, mentre si conferma che essi non possono essere trasmessi, a meno che l’orario di diffusione o altri accorgimenti tecnici escludano i minori dal loro normale ascolto o visione, e che, qualora siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica ovvero identificati mediante la presenza di un simbolo visivo, si precisa che quest’ultimo li deve identificare durante tutto il corso della trasmissione[7] (e non più solo all’inizio e nel corso della trasmissione, come prevede la normativa vigente) e deve esserechiaramente percepibile[8].

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che “si è ritenuto di introdurre la puntualizzazione ‘sia in chiaro che a pagamento’, dal momento che entrambe le forme di messa a disposizione sono ipotizzabili per i servizi di media lineari”.

In realtà, il testo vigente dell’art. 34, comma 2, già include tale specifica. Invece, le modifiche introdotte sembrerebbero volte a rendere sempre identificabili i programmi potenzialmente nocivi per i minori, come indicato nella Direttiva.

Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che l’avvertenza acustica, che rappresenta una delle alternative, non può, ovviamente, concretizzarsi lungo tutta la durata della trasmissione. Si valuti, pertanto, l’opportunità di sostituire “ovvero” con “e”.

Inoltre, si valuti l’opportunità di meglio specificare il riferimento alla “scelta dell’ora di trasmissione” (anche in considerazione del fatto che il comma 3 –relativamentea fattispecie che appaiono “meno invasive” - individua con esattezza una fascia oraria nell’ambito della quale i film e le opere ivi richiamati non possono essere trasmessi).

 

Il comma 3 dispone che i film vietati ai minori di 14 anni, nonché le opere a soggetto e i film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso e di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori in assenza di un sistema di controllo parentale, non ricadenti nel divieto di cui al comma 1, non possono essere trasmessi, neanche parzialmente, in chiaro o a pagamento, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 23.00.

Rispetto al testo vigente dell’art. 34 (comma 4), si amplia di mezz’ora la “fascia protetta” (ora corrispondente alla fascia oraria dalle 22.30 alle 23) e il divieto di trasmissione assume portata più generale (non riguardando più solo i film vietati ai minori di 14 anni). Tuttavia, mentre nella disciplina attualmente in vigore tale divieto si estende anche aiservizi forniti a richiesta, nella modifica proposta tali regole sono riferibili ai soli servizi lineari.

 

Al riguardo si ricorda, peraltro, che, sulla base dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 97 del 1995 (L. 203/1995) la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengono immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori è consentita già solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

Ai sensi del comma 5, peraltro, i fornitori dei servizi possono richiedere il nulla osta per la trasmissione televisiva (ai sensi della L. 161/62) fuori della suddetta fascia oraria.

Si pone, dunque, un problema di coordinamento con la normativa vigente.

 

Inoltre, in relazione ai film e alle trasmissioni cui si riferisce il comma 3, si valuti l’opportunità di prevedere un sistema di identificazione, analogamente a quanto dispone il comma 2.

 

Il comma 5 introduce nell’ordinamento il principio secondo cui le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette (si intenderebbe, durante le trasmissioni televisive) alle medesime limitazioni previste per la trasmissione televisiva dell’opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

Contrariamente a quanto afferma la relazione illustrativa, il testo vigente dell’art. 34 del d.lgs. 177/2005 non contiene analoghe previsioni.

 

I commi da 7 a 11 del novellato art. 34 non modificano nella sostanza la disciplina vigente, riprendendo quanto già disposto dai commi 6-10 dell’art. 34 del d.lgs. 177/2005.

In particolare, i commi 7 e 8 concernono l’obbligo per le emittenti televisive, anche analogiche, di osservare la disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione media e minori, nonché di garantire le specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria dalle 16 alle 19 e nei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e a ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Si conferma, inoltre, che le eventuali modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex art. 17, co. 3, L. 400/1988), previo parere della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Il comma 9 conferma che l’impiego di minori di 14 anni in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali (al quale, nell’attuale assetto governativo, è attribuita la delega in materia di pari opportunità; pertanto, nello schema,è eliminato lo specifico riferimento presente nel testo vigente dell’art. 34)[9].

Il comma 10 concerne la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo e di trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori, disposte dal Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché – novità, questa, introdotta dallo schema – con il Sottosegretario con delega per l’informazione e l’editoria.

Il comma 11 conferma che le quote di riserva per la trasmissione di opere europee[10] – di cui all’art. 44 del D.lgs. 177/2005 – devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, ivi incluse quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori, ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti.

Al riguardo si ricorda che l’art. 44 del D.lgs. 177/2005 – come novellato dall’art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 44 del 2010 – stabilisce, al comma 2, che le emittenti televisive (ad esclusione, ai sensi del comma 6, di quelle operanti in ambito locale) sono tenute a riservare alla diffusione delle opere europee la maggior parte dei tempi di trasmissione[11]. Almeno il 10% del tempo di diffusione è destinato alle opere degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a riservare una quota minima del 20% del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

 

L’articolo 2 sostituisce il comma 12 dell’art. 38 del D.lgs. n. 177 del 2005.

In particolare, la novella dispone che l’esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario[12]dei messaggi promozionali del libro edella lettura, nonché dei filmati promozionali di opere cinematografiche di nazionalità europea, è condizionata alla trasmissione gratuita o a condizioni di favore, secondo la disciplina stabilita dall’AGCOM con procedure di co-regolamentazione.

In estrema sintesi, rispetto alla normativa vigente, il requisito della trasmissione gratuita o agevolata è richiesto per entrambe le categorie[13].

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che, in risposta alle indicazioni ricevute dalla Commissione europea, dal comma sono state “eliminate le ambiguità concernenti la disciplina dei trailers inerenti alle opere di nazionalità europea”.

Inoltre, si prevede l’intervento dell’AGCOM per la definizione della disciplina.

 

L’articolo 3 apporta modifiche all’art. 44 del D.lgs. 177/2005, concernente disposizioni in materia di promozione di opere europee.

Nello specifico, il comma 1 aggiunge un ultimo periodo al comma 3 dell’art. 44, specificando – ad abundantiamrispetto a quanto già ricavabile dal testo vigente[14] – che, con il decreto interministeriale già previsto dal medesimo comma 3, è, altresì, definita la quota minima percentuale da destinare alla produzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Nello specifico, si ricorda che il comma 3, primo periodo,del vigente art. 44 dispone che una quota del 10% degli introiti netti annui[15] delle emittenti televisive (escluse, ai sensi del comma 6, quelle operanti in ambito locale e inclusa, invece, la pay per view) deve essere riservata a produzione, finanziamento e acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti[16]. Ai sensi del terzo periodo, tale percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata alle opere recenti[17], incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana, a prescindere dal luogo di produzione[18]. L’ultimo periodo del comma prevede che la determinazione dei criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché l’indicazione delle quote percentuali da riservare a queste ultime – ai sensi, fra l’altro, del primo periodo dello stesso comma 3 – è affidata ad un decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il citato decreto – che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.lgs. 44/2010, doveva essere adottato entro il 30 settembre 2010 – non è ancora intervenuto.

 

Il comma 2 dell’art. 3 modifica il comma 8 dell’art. 44 del D.lgs. 177/2005, disponendo, sostanzialmente, che la verifica dell’osservanza delle disposizioni recate dal medesimo articolo non avviene più sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati – come attualmente previsto – ma secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento dell’AGCOM, adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico.

La relazione illustrativa chiarisce che viene così eliminato “un connotato di debolezza” delle procedure di verifica.

Ulteriore effetto delle modifiche introdotte è il coinvolgimento dei due dicasteri – attualmente non previsto –anche nell’emanazione (di fatto, ormai, nelle future modifiche)del regolamento dell’AGCOM che definisce i criteri per la valutazione delle concessioni di deroghe[19].

Si ricorda che il citato regolamento è stato emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 66/09/CONS[20].

Gli articoli 4 e 5 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegati la relazione illustrativa,la relazione tecnico-finanziaria, l’analisi tecnico-normativa (ATN), l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Conformità con la norma di delega

L’art. 1 della legge comunitaria 2008 (L. n. 88 del 2009), nel conferire una delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie, ha stabilito anche che, con la procedura indicata ai commi 2, 3 e 4[21], e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, possono essere apportate modifiche integrative e correttive dei medesimi provvedimenti emanati. Il termine ultimo per l’adozione delle disposizioni di modifica è fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

Al riguardo si ricorda che il D.lgs. n. 44 del 2010 è entrato in vigore il 30 marzo 2010.

L’art. 26 della medesima legge comunitaria ha specificamente disposto che il provvedimento attuativo della direttiva 2007/65/CE doveva opportunamente novellare il D.lgs. n. 177 del 2005, e ha integrato i criteri generali di delega indicati dall’art. 2 con la previsione di specifici criteri relativi alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d. product placement).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso l’”ordinamento della comunicazione” fra le materie di legislazione concorrente, per le quali, dunque, la potestà legislativa spetta alle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato.

La tutela dei minori, peraltro, può essere considerata come rientrante nell’”ordinamento civile e penale” che l’articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., affida alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 31 Cost. menziona l’infanzia e la gioventù come categorie che la Repubblica è chiamata a proteggere, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

L’art. 21, comma 6, Cost. vieta gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume demandando alla legge il compito di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’art. 12 della direttiva 2010/13/UE (corrispondente all’art. 3-nonies della abrogata direttiva 89/552/CE) dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente.

L’art. 27 della stessa direttiva 2010/13/UE (corrispondente all’art. 22 della abrogata direttiva 89/552/CE) dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Tali misure si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Dispone, infine, che, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un’avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

L’art. 23, comma 1, della medesima direttiva (corrispondente all’art. 18) della abrogata direttiva 89/552/CE) prevede che la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non debba superare il 20%.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Con riferimento alle sole attribuzioni di poteri normativi non già previsti dal testo vigente degli artt. 34, 38 e 44 del d.lgs. 177/2005, si segnala quanto previsto in capo all’AGCOM dagli artt. 2 e 3 dello schema. Si segnala, altresì, il coinvolgimento del Mibac e del Mise nell’emanazione del regolamento AGCOM previsto dall’art. 3(per l’oggetto, si veda par. Contenuto).

Coordinamento con la normativa vigente

Il comma 3 del novellato art. 34 del d.lgs. 177/2005interviene su questioni disciplinate dall’art. 3, commi 4 e 5, del D.L. n. 97 del 1995 (L. 203/1995) senza, tuttavia, procedere a novelle e/o abrogazioni (v. paragrafo Contenuto).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Lo schema concerne alcuni degli aspetti oggetto delle pdl A.A.C. 182, 183, 184, 1460, 1666, 3892 e 4629, assegnate alle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti, l’avvio del cui esame è già stato programmato.

Impatto sui destinatari delle norme

L’AIR evidenzia che i destinatari diretti dei principali effetti dell’intervento regolatorio sono i fornitori dei servizi audiovisivi e radiofonici, le amministrazioni competenti per le attività di sorveglianza del mercato (Ministero dello sviluppo economico, Commissione per i servizi e i prodotti dell’AGCOM, Comitato media e minori), mentre i destinatari indiretti sono i consumatori interessati. Con riferimento ai destinatari diretti, il documento sottolinea che il provvedimento non incrementa l’impatto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni interessate, ma reca disposizioni che migliorano l’attività disorveglianza in termini qualitativi. Rileva che anche le imprese saranno beneficiate dall’intervento, in quanto lo stesso non comporta costi aggiuntivi, ma stimola il mercato perché è volto a favorire la produzione dei prodotti in lingua italiana. Per i destinatari indiretti, l’AIR sottolinea, in particolare,gli impatti positivi connessi alla maggiore tutela dei minori.

Formulazione del testo

Con riguardo al titolo dello schema di decreto legislativo – che, peraltro, riprende quello del D.lgs. 44/2010 – è opportuno sostituire le parole “concernenti l’esercizio delle attività televisive” con le parole “in materia di servizi di media audiovisivi”.Si ricorda, infatti, che, a seguito delle modifiche apportatea suo tempo dalla Direttiva 2007/65/CE, il titolo della Direttiva 89/552/CEEè stato sostituitofacendo riferimento “al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)”. Lo stesso titolo è presente nellaversione codificata delladirettiva (2010/13/CE).

Si valuti, peraltro, la possibilità di modificare con lo schema di decreto in esame anche il titolo del D.lgs. 44/2010.

Nella premessa dello schema di decreto in esame è opportuno che si evidenzi che il d.lgs. n. 44 del 2010 ha modificato il d.lgs. 177/2005, anche in considerazione del fattoche il titolo dello stesso schema fa riferimento a modifiche al d.lgs. 44/2010, mentre l’articolato modifica direttamente il d.lgs. 177/2005.

All’art. 1, commi 1 e 2, dell’art. 34 novellato è necessario uniformare i termini, laddove ci si riferisce allo “sviluppo fisico, psichico o morale dei minori” (comma 1) ovvero allo “sviluppo fisico, mentale o morale dei minori” (comma 2). Al comma 10 del medesimo articolo è necessario fare riferimento all’intesa con il “Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria”. Al comma 11 è necessario eliminare la preposizione “a” prima della parola “produzioni”.

All’art. 3, comma 2, il riferimento corretto è al Ministero “dello” sviluppo economico.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]  La direttiva 2007/65/CE, con la quale è stata modificata, da ultimo, la direttiva 1989/552/CEE (c.d. “TV senza frontiere”), ha inteso istituire un quadro normativo per facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari – video on demand). Per completezza, si segnala che con direttiva 2010/13/UE è stata emanata la versione codificata della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che ha contestualmente abrogato quella del 1989, preservandone, tuttavia, il contenuto. In particolare, come evidenziato nella premessa della propostadi direttiva “la nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione”. L’art. 34 della nuova direttiva chiarisce, inoltre, che i riferimenti alla direttiva 1989/552/CEE (come modificata dalle successive), ora abrogata, si intendono fatti alla stessa nuova direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'Allegato II. La direttiva 2010/13/UE risulta essere già attuata in via amministrativa, come si evince dalla relazione illustrativa del ddl comunitaria 2011 (A.C. 4623).

[2] Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU PILOT - IT application) dal 2008 esso è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio - trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (25 in tutto, in quanto Malta e Lussemburgo non hanno ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione.

Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

EU PILOT, di fatto, ha sostituito l’inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e ha portato alla conclusione positiva di molti casi, evitando l’apertura di una vera e propria procedura d’infrazione.

[3]  L’art. 35 del D.lgs. 177/2005 prevede che all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 provvede lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.

    Al riguardo, si ricorda che il rispetto del Codice di autoregolamentazione media e minori (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/mise_extra/codice-tv-minori-pdf.pdf) – sottoscritto nel 2002, come atto di natura privata, dalle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali – è stato previsto prima dalla L. 112/2004 e poi dal D.lgs. 177/2005, come modificato dal D.lgs. 44/2010.

[4]   Al riguardo si ricorda che la legge n. 161 del 1962, prevede, all’articolo 1, che la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta dell’attuale Ministero per i beni e le attività culturali. Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello.

Le Commissioni possono:

• esprimere parere contrario alla proiezione in pubblico solo qualora ravvisino nel complesso del film o in singole scene o sequenze un’offesa al buon costume (art. 6);

• stabilire se alla proiezione del film possano assistere i minori di anni 14 o i minori di anni 18, in relazione alla particolare sensibilità evolutiva e alle esigenze della loro tutela morale. Nel caso in cui siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi sono esclusi (art. 5);

• non ravvisare elementi di offesa al buon costume. In tal caso l’Amministrazione provvede a rilasciare al presentatore il nulla-osta alla proiezione del film (art. 9).

Contro il provvedimento dell’amministrazione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato (art. 8).

[5]  In particolare,il vigente comma 5, alla lettera a), stabilisce che il contenuto classificabile “a visione non libera” è offerto con una funzione di controllo parentale che ne inibisce l’accesso, salva la possibilità per l’utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto. In base alla lettera b), tale codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate – corredato delle avvertenze in merito alla responsabilità nell’utilizzo e nella custodia del medesimo – al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

[6]  Per completezza, si segnala che, nella relazione illustrativa, il riferimento al co. 7, lett. a), è da intendersi al co. 6, lett. a).

[7]  Si tratta esattamente della previsione lessicale recata dall’art. 27, comma 3, della direttiva 2010/13/UE (corrispondente all’art. 22, comma 3, della direttiva 1989/552/CEE).

[8]  Previsioni specifiche in questo senso sono contenute, ad esempio, nel contratto di servizio RAI (art. 12, comma 9: http://www.segretariatosociale.rai.it/regolamenti/contratto2010_2012.html), ai sensi del quale la società concessionaria si impegna ad adottare “un sistema di segnaletica della propria programmazione, di chiara riconoscibilità visiva, per evidenziare, con riferimento a film, fiction, e intrattenimento, quelli adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi”.

[9]  La materia è attualmente disciplinata dal DM 27 aprile 2006, n. 218 (GU n. 141 del 2006).

[10]            La definizione di “opere europee” è recata dall’art. 2, co. 1, lett. cc), del d.lgs. 177/2005.

[11]             Escludendo dal computo notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

[12]            L’art. 38 del d.lgs. 177/2005 stabilisce limiti di affollamento pubblicitario differenziati per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e per le altre emittenti. In particolare, la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della RAI non può eccedere il 4% dell’orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; ogni eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Tali limiti risultano assai più rigorosi di quelli imposti alle emittenti private. Ad esempio, con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti operanti in ambito nazionale, i limiti vigenti sono costituiti dal 15% dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18% di ogni ora; anche in questo caso, l’eventuale eccedenza, non superiore al 2%, va recuperata nell’ora successiva o antecedente. Inoltre, sotto determinate condizioni, il limite di trasmissione quotidiana è portato al 20%.

[13]            Il vigente comma 12 non prevede, infatti, che il vincolo della trasmissione gratuita si applichi anche ai brevi messaggi pubblicitari che rappresentano anteprime di opere cinematografiche di nazionalità europea (il riferimento a queste ultime è stato introdotto dal d.lgs. 44/2010).

[14]            La relazione illustrativa afferma che la modifica è “volta a consentire un ampliamento di previsioni del provvedimento attuativo ivi previsto”, con la fissazione di una quota minima specificamente destinata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte, nell’ambito degli obblighi di investimento in produzione cinematografica.

[15]            Tali introiti sono quelli che il soggetto ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni, provvidenze pubbliche, offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale.

[16]            Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), del D.lgs. 177/2005, si definiscono “produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica.

[17]            Diffuse, cioè, entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

[18]            La concessionaria del servizio pubblico è tenuta a destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la PA e dalla vendita di beni e servizi. All’interno di questa quota, il contratto di servizio stabilisce una riserva non inferiore al 20% da destinare alla produzione, al finanziamento o all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5% da destinare a opere di animazione prodotte per la formazione dell'infanzia.

[19]            La norma vigente, infatti, stabilisce che l'AGCOM definisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi, inferiore all'1% o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato.

[20]            Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2009). Il medesimo regolamento è stato successivamente modificato e integrato, da ultimo, con deliberazione n. 188/11/CONS (pubblicata nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2011), senza, tuttavia, interessare le disposizioni in materia di deroghe.

[21]            Idecreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della L. 400/1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere.