Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero - A.C. 121 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 121/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 603
Data: 05/03/2012
Descrittori:
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO   RISERVA DI POSTI
UNIVERSITA'     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

5 marzo 2012

 

n. 603/0

 

Introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero

A.C. 121

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

121

Titolo

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

Date:

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

29 maggio 2008

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, III e XII

 

 


Contenuto

L’articolo unico della proposta di legge dispone l’introduzione di una riserva pari al 5% dei posti per l’accesso ai corsi universitari a numero programmato, a favore dei cittadini italiani residenti all’estero. A tal fine, novella la L. 264 del 1999, introducendo il comma 2-bis nell’art. 4 della stessa.

 

Con riferimento ai cittadini italiani residenti all’estero, si ricorda che, ai sensi della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992), acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani: si tratta della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza jure sanguinis, che permette la trasmissione della cittadinanza dai genitori ai figli ininterrottamente, anche in caso di trasferimento della residenza all’estero, a meno che non si rinunci alla stessa cittadinanza.

Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana: la cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà. L’acquisto avviene con condizioni di particolare favore ed è subordinato, in via generale, alla sussistenza di un legame con l’Italia, che può concretizzarsi in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.

Gli stranieri di origine italiana che riacquistano la cittadinanza possono mantenere la cittadinanza straniera, ma non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino. La legge, inoltre, disciplina le modalità per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che l’hanno perduta e a prescindere dai motivi della perdita.

 

Con riferimento alla programmazione degli accessi ai corsi universitari, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 della L. 264/1999, sono programmati a livello nazionale: a) gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, o individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 (che ha dato avvio alla riforma degli ordinamenti universitari – c.d. 3+2), concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; b) ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria (e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario[1]); c) ai corsi di formazione specialistica dei medici; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Ai sensi dell’art. 2 della legge, sono programmati dalle università gli accessi: a) ai corsi di laurea per i quali è prevista l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, o di sistemi informatici, o di posti-studio personalizzati; b) ai corsi di diploma universitario diversi da quelli già considerati all’art. 1, co. 1, lett. a), per i quali vi è l’obbligo di svolgere un tirocinio come parte integrante del percorso formativo, presso strutture diverse dall’ateneo; c) ai corsi e alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi del già citato art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Inoltre, l’università di Trieste programma gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia.

In base all’art. 3 il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente, con proprio decreto, per i corsi di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), il numero dei posti a livello nazionale, sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario[2] e tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, e li ripartisce fra le università tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ogni ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio.

Le università determinano il numero dei posti relativi ai corsi di cui all’art. 1, co. 1, lett. e), e all’art. 2.

L’art. 4 disciplina la prova di accesso, prevedendo che l’ammissione ai corsi di cui agli artt. 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, basate sui programmi della scuola secondaria superiore e volte ad accertare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi; per i corsi regolati da norme comunitarie o finalizzati all’insegnamento (di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b)), la determinazione di modalità e contenuti delle prove è affidata ad un decreto del Ministro (comma 1).

Infine, con riguardo ai corsi di laurea istituiti in relazione alla riforma degli ordinamenti didattici avviata dall’art. 17, co. 95, della L. 127/1997, il comma 2 dispone che i requisiti di ammissione sono determinati dai DM recanti ordinamenti didattici dei medesimi corsi, escludendo comunque l’introduzione di fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla legge.

 

Con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 264/1999, si ricorda che con DM 15.6.2011[3] sono stati definiti modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a. 2011/2012, di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), della L. 264/1999 (medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, architettura, corsi di laurea delle professioni sanitarie). Per la prima volta, è stata prevista una soglia minima di ingresso, pari a 20 punti[4](art. 9).

Lo stesso DM chiarisce, nell’all. 1, che la Commissione d’esame di ciascun ateneo redige due distinte graduatorie degli ammessi: una è riferita agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, titolari di un permesso di soggiorno[5], in relazione alla programmazione dei posti, l’altra è riferita agli studenti extracomunitari residenti all’estero, in base al contingente di posti loro riservato[6].

Per il medesimo a.a., la programmazione del numero dei posti disponibili per ciascuna tipologia di corso di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), della L. 264/1999 è stata definita con distinti decreti[7].

 

Anche per l’accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l’a.a. 2011/2012, il DM 4 agosto 2011[8] ha fissato un punteggio minimo, pari a 60/80[9]. Il numero di posti disponibili è stato definito con DM 5 agosto 2011[10]. Anche in tal caso le graduatorie sono due.

 

Con riferimento, infine, alla programmazione dei corsi di laurea disposta dagli atenei per l’a.a. 2011/2012, il DM 4 agosto 2011[11] ha accertato il rispetto delle condizioni previste dall’art. 2, co. 1, lett. a) e b), della L. 264/1999 per una serie di corsi indicati in allegato.

 

Come si è visto, dunque, nell’ambito della programmazione degli accessi si perviene alla redazione di due graduatorie: una riguarda gli studenti italiani e quelli non comunitari residenti in Italia, l’altra gli studenti non comunitari residenti all’estero. Questi ultimi hanno un contingente riservato ma, come gli studenti del primo gruppo, in sede di prova di ammissione devono raggiungere la soglia minima di punteggio richiesto.

 

Occorrerebbe chiarire, dunque, in che modo debba operare la riserva prevista e, in particolare, se l’intenzione sia quella di considerare gli studenti italiani residenti all’estero come un terzo gruppo, ovvero se la riserva debba operare all’interno del primo gruppo di studenti.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa nella quale si sottolinea che vi è una notevole richiesta da parte degli emigranti di poter avere la possibilità di studiare e di ottenere un titolo di studio in Italia, nell’ottica di un recupero delle proprie radici e identità culturali.

Necessità dell’intervento con legge

La necessità dell’intervento con legge è determinata dal fatto che la disciplina dell’accesso programmato alle università è disciplinata con norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia “università” non è espressamente citata nell’art. 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l’art. 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Con riferimento a meccanismi di riserva di posti nell’ambito dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego, la Corte costituzionale, in più occasioni, ha evidenziato che la relativa scelta rientra nella discrezionalità del legislatore, ma ne deve essere evidente la motivazione (ex plurimis, sentenze 190/2005, 297/2006).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla stessa materia.

Formulazione del testo

Le parole “posti messi a concorso” dovrebbero essere sostituite con le parole “posti programmati”.

Le parole “definiti e riconosciuti ai sensi della” dovrebbero essere sostituite con le parole “di cui alla”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]   Si tratta di previsione che dovrebbe essere aggiornata in ragione della nuova disciplina per l’accesso alla professione di insegnante, recata dal DM 249 del 2010.

[2]    La valutazione dell’offerta potenziale è effettuata sulla base di posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente e tecnico, servizi di assistenza e tutorato, numero di tirocini attivabili, modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie.

[3]    Pubblicato nella GU n. 149 del 29 giugno 2011.

[4]    La prova consiste nella somministrazione di 80 quesiti a risposta multipla. Per la valutazione è previsto 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data.

[5]    Si tratta, più specificamente, degli studenti di cui all’art. 26 della L. 189/2002, che dispone che è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

[6]   Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 286/1998, ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell’interno, è determinato il numero dei visti d’ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Per l’a.a. 2011/2012, il DM 9 gennaio 2012 ha fissato il numero di permessi e visti in 48.806, dei quali 41.930 per l’accesso ai corsi universitari e 6.876 per l’accesso ai corsi delle istituzioni AFAM.

[7]    Ad es., il DM 5.7.2011 (GU n. 177 dell’1.8.2011) ha definito il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia. Con DM 23.11.2011 (GU n. 291 del 15.12.2011) le università sono poi state autorizzate ad ampliare il numero di posti, nel limite del 10%, al fine di correlare maggiormente la programmazione del corso alle esigenze del fabbisogno del SSN.

[8]http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/dm-04082011-(2).aspx (Pubblicato nella GU n. 197 del 25 agosto 2011).

[9]    La prova consiste nella somministrazione di 80 quesiti a riposta multipla. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

[10]http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/dm-05082011.aspx

[11]  Pubblicato nella GU n. 197 del 25 agosto 2011.