Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana - A.C. 4698 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4698/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 577
Data: 16/01/2012
Descrittori:
EMIGRAZIONE   MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

16 gennaio 2012

 

n. 577/0

 

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana

A.C. 4698

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4698

Titolo

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione alla Camera

19 ottobre 2011

assegnazione

9 novembre 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, III, V, Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge è volta a garantire al Museo nazionale dell’emigrazione italiana[1] una copertura finanziaria stabile e una localizzazione definitiva.

 

L’art. 2, comma 70, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244 del 2007) ha autorizzato per l’anno 2008 la spesa di € 14 mln – poi ridotti a € 4 mln dall’elenco 1 di cui all’art. 5 del DL n. 93 del 2008 (L. n. 126 del 2008) – destinati, tra l’altro, alla realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, del Museo della emigrazione italiana[2].

 

L’atto istitutivo, emanato con DM del MAE n. 300/70, del 3 dicembre 2008[3], ha affidato la realizzazione del Museo, che assumeva la denominazione di Museo nazionale dell’emigrazione italiana, al MAE, d’intesa con il MIBAC. Il medesimo decreto ha, inoltre, stabilito che, in “fase di prima applicazione”[4], la sede espositiva è individuata in Roma, presso i locali della ex Gipsoteca del complesso monumentale del Vittoriano, e ha demandato ad un provvedimento successivo la definizione della sede al termine di tale fase (artt. 1 e 3).

 

Il 12 dicembre 2008 è, poi, intervenuto un accordo di programma tra il MAE, il MIBAC e la ditta “Comunicare Organizzando srl”, concessionaria esclusiva per i servizi aggiuntivi del Complesso monumentale del Vittoriano. Con tale accordo, il MAE, con l’assenso formalmente espresso del MIBAC, ha affidato al concessionario la realizzazione del Museo nazionale dell’emigrazione nei locali della Gipsoteca del complesso del Vittoriano, da ultimarsi entro il 31 maggio 2009.

L’accordo ha avuto efficacia triennale a decorrere dalla data di registrazione del decreto di impegno dei fondi necessari.

La relazione illustrativa della pdl chiarisce che lo stanziamento previsto dalla L. finanziaria 2008 ha coperto la realizzazione e il funzionamento del Museo fino a fine 2011[5] e che, in assenza di ulteriori provvedimenti, si rischia la chiusura e lo smantellamento dell’istituto.

Evidenzia, altresì, che i musei delle migrazioni dei Paesi a forte connotazione migratoria “sono strumenti d’informazione e sensibilizzazione della società sul ruolo di risorsa e di novità interculturale che il migrante svolge sia nelle società di insediamento che in quelle di origine” e che, “in un periodo storico in cui l’Italia, da Paese di emigranti, è divenuta anche Paese di vita per milioni di immigrati, sono proprio le vicende – spesso dolorose ma anche di successo – dell’emigrazione a offrire solidi anticorpi culturali contro ogni forma di xenofobia e di razzismo”.

 

L’articolo 1 della pdl riconosce innanzitutto l’alto valore culturale dell’azione di sensibilizzazione svolta dal Museo (comma 1) e ne fissa la sede espositiva in Roma. Con riguardo alla specifica localizzazione, la norma dà preferenza all’attuale sede dell’istituto, al fine di dare continuità all’originaria progettazione del complesso espositivo. Ove si renda indispensabileuna diversa collocazione, la valutazione deve essere effettuata dal MAE, di concerto con il MIBAC (comma 2).

Ai medesimi soggetti, infatti, l’articolo 3 attribuisce la responsabilità del Museo, “in particolare per quanto riguarda la sua localizzazione”.

Non è indicata, tuttavia, la tipologia di atto con cui si provvede alla eventuale scelta di una sede diversa del Museo.

 

L’articolo 2 concerne funzioni e finalità dell’istituto, riproducendo molti dei compiti già individuati dall’art. 2 del DM 3 dicembre 2008.

In particolare, richiamando la definizione recata all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio[6], il Museo è identificato quale struttura permanente del MAE, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio dell’emigrazione italiana (comma 1). Il comma 2 specifica che l’istituto:

§   recupera la memoria dell’esperienza migratoria italiana;

§   ripercorre le diverse realtà locali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell’emigrazione, nella sua evoluzione storica, fino all’età contemporanea[7];

§   realizza un collegamento in rete tra musei dell’emigrazione italiani ed esteri, consentendo la consultazione delle banche dati esistenti presso le diverse strutture.

Al riguardo, la relazione illustrativa, evidenzia che, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, sono sorti in Italia, a livello locale o regionale, circa trenta musei dell’emigrazione.

La medesima disposizione attribuisce al Museo, rispetto al suo decreto istitutivo, nuove funzioni. Si tratta, in particolare, di:

§   elaborare studi e ricerche sull’evoluzione dei flussi migratori, dei processi di integrazione e delle azioni di cooperazione e valorizzazione culturale che interessano l’Italia, in uscita e in entrata;

§   promuovere incontri internazionali di interscambio culturale, in Italia e all’estero, anche ai fini di una migliore conoscenza dell’Italia da parte dei cittadini italiani emigrati e degli immigrati in Italia.

 

L’articolo 4, riprendendo disposizioni pressoché analoghe presenti nell’art. 4 del DM 3 dicembre 2008, prevede, al comma 1, l’istituzione di un comitato scientifico, presieduto da un Sottosegretario di Stato agli affari esteri, designato dal Ministro degli affari esteri.

Il comitato scientifico è composto dal direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del MAE e da sette esperti di chiara fama nominati dal presidente del comitato. Gli esperti sono scelti: tre nell’ambito delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale che studiano il fenomeno dell’emigrazione; due tra i direttori dei musei dell’emigrazione a livello locale o regionale; due tra professori universitari e studiosi della materia.

Non è indicato se l’istituzione del comitato sarà formalizzata con un atto unitario.

I commi da 2 a 4 stabiliscono, in particolare, che il comitato scientifico – che si riunisce almeno due volte l’anno, su iniziativa del presidente – esprime proposte e pareri sulla ricerca e sulla scelta del materiale espositivo, formula proposte al direttore del Museo in merito alle attività scientifiche e didattiche ed esprime pareri sui progetti di sviluppo della struttura museale.

 

Si ricorda che l’attuale assetto governativo include un dicastero specifico per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Si valuti, pertanto, viste in particolare le nuove funzioni attribuite al Museo dall’articolo 2 della pdl, l’opportunità di prevedere nell’ambito del comitato scientifico un rappresentante del suddetto dicastero.

Parimenti, considerata la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali (si veda par. “Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite”), nonché l’attribuzione a Roma capitale di funzioni amministrative in materia di concorso alla valorizzazione di beni storici e artistici (si veda par. “Collegamento con lavori legislativi in corso”), occorre considerare l’opportunità di prevedere nell’ambito del comitato scientifico rappresentanti della regione e di Roma capitale.

 

L’articolo 5, comma 1, riprendendo disposizioni pressoché analoghe presenti nell’art. 5 del DM 3 dicembre 2008, concerne la figura del direttore del Museo. Nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato scientifico, il direttore sovrintende all’organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative.

Anche in tal caso non è specificato con quale tipologia di atto si provvede alla nomina.

Il comma 2 riguarda, invece, l’organizzazione e la gestione dei servizi del Museo, che sono definite da un accordo di programma stipulato tra MAE e MIBAC.

 

Al riguardo si ricorda che l’accordo di programma di cui si è dato conto ante prevede, tra l’altro, che al Concessionario sono affidati gestione degli spazi, guardiania e pulizia.

 

Il comma 2 dell’art. 5 della pdl precisa - con una novità rispetto al DM istitutivo del Museo -, che l’accordo di programma definisce anche gli eventuali importi da corrispondere ai componenti degli organi consultivi e di gestione dell’istituto.

 

In proposito si ricorda che l’art. 6, comma 2, del DL n. 78 del 2010 (L. 122/2010) ha reso onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi medesimi. La partecipazione e la titolarità di tali organi comporta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, e, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

 

L’articolo 6 quantifica l’onere derivante dall’attuazione della pdl, destinato all’esercizio ordinario e al mantenimento del Museo, in € 500 mila annui, a decorrere dall’anno 2012, stabilendo cha alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIBAC.

La norma autorizza, altresì, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La norma di copertura deve essere aggiornata facendo riferimento al Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per l’anno 2012, iscritto nel bilancio triennale 2012-2014. Si segnala, peraltro, che, sulla base di quanto previsto dalla Tabella A della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nel fondo speciale di conto corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2012-2014 non è presente alcun accantonamento per il Ministero per i beni e le attività culturali.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che si dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

Per i restanti aspetti, si rileva che si interviene su ambiti già regolati con un decreto ministeriale emanato in attuazione delle disposizioni che hanno autorizzato la realizzazione del Museo (legge finanziaria 2008).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In particolare, le disposizioni da essa recate sono riferibili sia alla “tutela”, sia alla “valorizzazione” dei beni culturali.

Si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato diconservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Si veda quanto rilevato nel paragrafo Contenuto con riferimento all’art. 1, comma 2, all’art. 4, comma 1, nonché all’art. 5, comma 1.

Coordinamento con la normativa vigente

Occorrerebbe abrogare gli artt. 2, 4 e 5 del DM 3 dicembre 2008.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il 21 novembre u.s. è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di d.lgs. recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425), con il quale è data attuazione all’art. 24, co. 3, lett. a), della L. n. 42 del 2009, che ha attribuito a Roma capitale le funzioni amministrative inerenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il MIBAC.

In particolare, l’art. 4, co. 2, dello schema stabilisce – attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, istituita dall’art. 2 del medesimo atto – il concorso di Roma capitale nella valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e appartenenti allo Stato (lett. a)).

L’art. 4, co. 3, inoltre, stabilisce che Roma capitale, limitatamente a ciò che concerne il patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il MIBAC, la regione Lazio ed altri enti preposti, ad una serie di attività, tra cui: catalogazione dei beni culturali; stipulazione di intese per coordinare l’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura; stipulazione di accordi, anche con altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; realizzazione e promozione di ricerche, studi ed altre attività conoscitive concernenti il patrimonio culturale, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Formulazione del testo

All’articolo 1, si valuti l’opportunità di sostituire la rubrica come segue: “Riconoscimento del valore del Museo nazionale dell’emigrazione italiana e sua localizzazione”. Al medesimo articolo, al comma 2, si potrebbero sopprimere le parole “piazza Venezia,” nonché uno dei due aggettivi utilizzati ( “indispensabile” e “necessaria”).

All’articolo 4, comma 1, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “designato” con “designato e nominato”. Al comma 2 il riferimento corretto è all’articolo 5. Infine, si valuti la possibilità di sostituire le parole “formula iniziative e proposte” con le parole “formula proposte”.

All’articolo 5, si valuti l’opportunità di sostituire la rubrica come segue: “Organizzazione e gestione del Museo”. Inoltre, al comma 2, occorre sostituire le parole “è definita da” con le parole “sono definite da” e la parola “oneri” con la parola “importi”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura                                                                                                                     ( 3255 - *st_cultura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.                                                                                                                                                                                                     File: CU0398a.doc

 



[1]  http://www.museonazionaleemigrazione.it/museo.php?id=12

[2]  L’importo era destinato, altresì, alla realizzazione, sempre con decreto del MAE, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo, nonché alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero e alle misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.

[3]  Come ricorda anche la relazione illustrativa della pdl, il DM n. 300/70 ha abrogato il DM n. 300/2 bis emanato nel gennaio 2008 dal Ministro degli affari esteri del precedente Governo.

[4]  Tale periodo non è definito compiutamente dal DM. La relazione illustrativa alla pdl individua il “termine della fase iniziale (…) a fine 2011, dopo le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia”.

[5]  La relazione ricorda che, dal giorno dell’inaugurazione, avvenuta il 23 ottobre 2009, il Museo ha accolto “gratuitamente per decisione governativa” quasi due milioni di visitatori.

[6]  L’art. 101 del d.lgs. n. 42 del 2004, che ricomprende i musei tra gli istituti e luoghi della cultura, definisce “museo” una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.

[7]  La relazione chiarisce che il percorso storico del museo si sviluppa in cinque sezioni cronologiche, a partire dalle migrazioni pre-unitarie, fino ad arrivare all’attuale realtà degli italiani nel mondo e del “mondo accolto dall’Italia dal 1977 ai giorni nostri”.