Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Contabilità economico-patrimoniale, contabilità analitica e bilancio unico nelle università - Schema di D.Lgs. n. 395 (art. 5, commi 1, lett. b), 4, lett. a), e 7 L. 240/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 395/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 356
Data: 17/10/2011
Descrittori:
CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   L 2010 0240
UNIVERSITA'     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

17 ottobre 2011

 

n. 356/0

 

 

Contabilità economico-patrimoniale, contabilità analitica e bilancio unico nelle università

Schema di D.Lgs. n. 395
(art. 5, commi 1, lett. b), 4, lett. a), e 7 L. 240/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di decreto legislativo

395

Titolo

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università

Norma di delega

L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5, commi 1, lett. b), 4, lett. a), e 7

Numero di articoli

11

Date:

 

presentazione

4 agosto 2011

assegnazione

6 settembre 2011

termine per l’espressione del parere

5 novembre 2011

termine per l’esercizio della delega

30 gennaio 2012

Commissioni competenti

VII (Cultura) e, per i profili finanziari, V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9.6.2011 – è predisposto in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c. 1, lett. b), primo periodo, della L. 240/2010, e dei criteri direttivi definiti al c. 4, lett. a), nell’ambito degli interventi volti ad incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.

In particolare, il combinato disposto del capoverso del comma 1 e del primo periodo della lett. b) citata prevede che il Governo deve adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario, tra cui la revisione della disciplina della contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione.

Tra i principi e criteri direttivi individuati per l’esercizio della delega, il c. 4, lett. a), prevede l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI, garantendo al tempo stesso, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2, c. 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009).

La relazione illustrativa evidenzia che la disciplina contenuta nello schema di decreto si coordina con quanto stabilito L. 196/2009, con l’obiettivo di tener conto delle peculiarità delle attività universitarie e del percorso innovativo già avviato da molte di esse in questi anni[1].

Sul punto, si ricorda che il d.lgs. 91/2011, adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della L. 196/2009, è volto all’armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le amministrazioni definite pubbliche ai sensi dell’art. 1, c. 2, della stessa legge e, dunque, di quelle rientranti nel conto economico della PA (sia di quelle aventi un regime di contabilità finanziaria, sia di quelle aventi un regime di contabilità economico-patrimoniale, ovvero civilistico), ad eccezione delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario[2]. Esso trova, pertanto, applicazione anche per le università che rientrano nel conto economico della PA[3].

 

Il d.lgs. 91/2011 ha attuato la delega prevista dall’art. 2 della L. 196/2009 - salvo, per taluni aspetti, il rinvio a successivi regolamenti governativi - disponendo:

- l’obbligo, per le PA, di conformare gli ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali contenuti nell’all. 1 del d.lgs. (art. 2);

- l’introduzione, ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, per le PA che adottano un regime di contabilità finanziaria, del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali. Il piano è redatto in base a criteri comuni di contabilizzazione. Le voci del piano – che saranno definite con D.P.R., in coerenza con la disciplina comunitaria relativa all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi – costituiscono la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle PA. Inoltre, le codifiche del sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIOPE[4]) devono essere adeguate alla struttura del piano dei conti. A tal fine, ogni transazione elementare[5] è iscritta nel piano secondo codici identificativi della voce cui appartiene, e secondo codici che consentono la registrazione della medesima transazione secondo la classificazione della spesa per missioni e programmi, nonché secondo la classificazione per funzioni - obiettivo COFOG[6], comune a tutti i paesi dell’UE. Considerata la portata dell’innovazione, il passaggio definitivo al sistema integrato di scritturazione contabile è previsto a partire dal 2014 (artt. 4-8);

- l’adozione, da parte delle PA, di una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi, allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, nonché al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle PA secondo le classificazioni economiche e funzionali individuate dal regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni. Il contenuto dei concetti di “missione” e “programma” è definito mettendo in evidenza l’aspetto funzionale dell’intero sistema di rappresentazione contabile. Ferma restando l'autonomia delle amministrazioni pubbliche nell'individuazione dei programmi di spesa di propria pertinenza, al fine di permettere un'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, la coerenza della registrazione delle operazioni deve essere assicurata mediante la determinazione di regole univoche di ripartizione delle voci di bilancio (art. 9-11);

- la rappresentazione, da parte delle amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica, in un apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo una aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG di secondo livello (art. 13); le stesse amministrazioni, inoltre, devono definire una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria e devono predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziarioin termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista a regime una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE; i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio (artt. 16-17);

- la previsione dell’intervento di un regolamento, da adottare entro il 28 febbraio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, per la definizione dello schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, nonché per la fissazione di tempi e modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 30 giorni, decorsi i quali può comunque essere adottato (art. 18);

- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio. A tal fine, si introduce il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, stabilendone anche il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla L. 15/2009 e dai d.lgs. attuativi (artt. 19-23);

Quanto alla tempistica, si dispone che le PA approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi sono trasmessi alla banca dati unitaria delle PA (art. 24).

 

Preliminarmente, si evidenzia che alcune disposizioni dello schema si applicano a tutte le università, mentre altre si applicano solo alle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della L. 196/2009.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che alle “università non statali legalmente riconosciute”, a garanzia della loro autonomia istituzionale, le disposizioni si applicano solo per la parte relativa all’adeguamento degli schemi di bilancio e dei principi contabili per “ragioni di comparazione e per gli obblighi di trasmissione legati al contributo pubblico di cui beneficiano”.

 

L’art. 1 stabilisce che le università (tutte: si vedaart. 5, c. 7) adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica[7], al fine di garantire trasparenza ed omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, consentire l'individuazione della situazione patrimoniale dell'ateneo, valutare l'andamento complessivo della gestione.

Rispetto all’obiettivo indicato dall’art. 5, c. 1, lett. b), primo periodo, della L. 240/2010, non si fa cenno alla finalità della coerenza con la programmazione triennale di ateneo.

I documenti che fanno parte del quadro informativo economico-patrimoniale degli atenei sono:

- bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da: budget economico unico di ateneo e budget degli investimenti unico di ateneo;

- bilancio unico d’ateneo di esercizio – definito dalla relazione illustrativa “bilancio unico a consuntivo” –, redatto con riferimento all’anno solare, corredato da una relazione sulla gestione (v. infra, art. 5, c. 4)e composto da: stato patrimoniale; conto economico; rendiconto finanziario; nota integrativache, ai sensi dell’art. 5, c. 6, reca l’elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo[8];

- bilancio consolidato con le proprie aziende, società, o altri enti controllati (con o senza titoli partecipativi[9]), qualunque sia la loro forma giuridica, composto da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa.

Lesole università considerate amministrazioni pubbliche devono anche predisporre– al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche– il bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria.

Infine, tuttele università, nell’ambito della propria autonomia, devono dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, ilbilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d’ateneo di esercizio e bilancio consolidato sono approvati:

- per le università statali– in accordo con quanto previsto dall’art. 2, c. 1, lett. h), della L. 240/2010 – dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza;

- per le università non statali: sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

Si segnala che non risulta definita la procedura di approvazione dei documenti di bilancio di cui all’art. 1, c. 3 (bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio e rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria).

La relazione illustrativa fa presente che il nuovo sistema si pone l’obiettivo di garantire la stabilità economica ed il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità. Chiarisce, inoltre, che lo schema, perseguendo l’obiettivo di garantire l’omogeneità degli strumenti di contabilità esterna, risponde alle necessità informative del Governo, del Parlamento e degli investitori pubblici e privati, nonché, al tempo stesso, al tentativo di conferire maggiore efficacia agli strumenti di governo degli atenei, al fine di rispondere alle complesse sfide cui essi oggi sono sottoposti.

Per quanto concerne l’introduzione del bilancio unico di ateneo, la relazione evidenzia che “il processo di predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo degli atenei non sarà più frammentato nelle singole strutture dotate di autonomie finanziarie (dipartimenti e centri). Alle strutture con autonomia gestionale spetterà l’approvazione della loro proposta di budget economico e degli investimenti”[10].

 

L’art. 2 prevedeche, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti con decreto MIUR-MEF, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 91/2011. Ulteriori contenuti del decreto sono individuati dall’art. 5, c. 5 (v. infra).

La relazione illustrativa evidenzia che il rinvio ad un decreto per l’emanazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio è finalizzato a rendere più agevoli eventuali, future, modifiche.

Con riferimento al richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 91/2011, si fa presenteche, con nota prot. 2978 del 27.7.2011 (allegata allo schema), l’Ufficio legislativo del MIUR, in risposta alle osservazioni del MEF (nota 21.7.2011, n. 84189, non allegata),ha evidenziato che non si è ravvisata l’opportunità di inserire il riferimento al “piano dei conti”, assicurando, tuttavia, che il tema del piano dei conti verrà trattato nell’ambito del decreto attuativo dell’art. 2 dello schema. Con nota Prot. 10573 del 2.8.2011 (allegata), la Ragioneria generale dello Stato ha preso atto della formale assicurazione fornita dal MIUR, restituendo quindi, regolarmente bollinato, lo schema di decreto.

L’art. 2, pur indicando la finalità della norma nel consolidamento e monitoraggio dei conti delle PA, non sembra riferirsi alle sole università facenti parte del conto economico della PA, bensì a tutte le università.

 

L’art. 3 stabilisce che, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle PA, le università considerate amministrazioni pubbliche adottano una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 17 del D.lgs. 91/2011. Si ribadisce, peraltro, la previsione in base alla quale iprospetti SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio.

 

L’art. 4 dispone che le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto – da allegare al bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico d’ateneo d’esercizio – contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.

Le definizioni dei concetti di “missione” e di “programma” sono derivate da quelle adottate per il bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 21, c. 2, della L. 196/2009 e ricalcano i termini utilizzati dal d.lgs. 91/2011(art. 10). In particolare, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 91/2011, ciascun programma è corredato con l’indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello.

La determinazione dell’elenco delle missioni e dei programmi, nonché dei criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili, è demandata ad un decreto MIUR-MEF.

 

L’art. 5 disciplina il bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d’ateneo d’esercizio, distinguendo tra università considerate amministrazioni pubbliche e università non considerate tali.

In particolare, per quanto riguarda il bilancio unico d’ateneo di previsione:

- le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento:

1) a predisporre un bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto – come già indicato nell’ art. 1, c. 2, lett. a) – da budget economico e degli investimenti unico,strutturandolo – coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca[11] – in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un budget economico e un budget degli investimenti autorizzatorio.

E’ opportuno chiarire se il termine del 31 dicembre sia riferito, più che alla predisposizione del bilancio unico di previsione, alla sua approvazione (come si evince anche dalla relazione illustrativa).

2) ad approvare contestualmenteun bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, secondo modalità e criteri che saranno definiti con il decreto di cui all’art. 2 dello schema.

- le università non considerate amministrazioni pubbliche predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

 

Il bilancio unico d’ateneo d’esercizio è approvato da tutte le università entro il 30 aprile di ciascun anno. Nella nota integrativa di tale atto è riportato l’elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.

La relazione illustrativa chiarisce che il bilancio consuntivo è l’esito delle scritture contabili effettuate durante l’esercizio e relative alla disponibilità di budget di tutte le strutture, ma viene predisposto in forma unica per l’ateneo nel suo insieme. Volutamente, quindi, a differenza del bilancio preventivo, non viene fatta menzione dell’articolazione interna.

Mentre per l’approvazione del bilancio unico di esercizio è previsto il termine del 30 aprile per tutte le università, con riferimento al bilancio di previsione annuale non è indicato un termine per le università che non sono considerate amministrazioni pubbliche.

La relazione del Collegio dei revisori dei conti, che accompagna il bilancio unico d’ateneo d’esercizio, attesta la corrispondenza del medesimo alle risultanze contabili e contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione[12] e proposte in ordine alla sua approvazione.

La relazione illustrativa ricorda che tale verifica rientra tra gli adempimenti – previsti in attuazione della legge 240/2010 – strumentali anche alla dichiarazione di dissesto delle università[13].

Le sole università considerate amministrazioni pubbliche approvano contestualmente un rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria, secondo modalità e criteri definiti con il decreto di cui all’art. 2 dello schema.

 

L’art. 6 concerne il bilancio consolidato.

In particolare, ai sensi del c. 1, le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 91/2011.

E’ consolidato il bilancio economico patrimoniale che considera l’ente e le strutture che ne fanno parte o satelliti come un unicum. Pertanto, esso espone la situazione economico patrimoniale dell’ente al netto dei rapporti debitori/creditori tra l’ente e le strutture satelliti[14].

Destinatari dei commi 2 e 3 sembrano essere tutti gli atenei.

L’area di consolidamento, ossia l'insieme di enti e società che devono essere incluse nel bilancio consolidato, anche se non definiti amministrazioni pubbliche, è costituita da:

- fondazioni universitarie (ex art. 59, c. 3, L. 388/2000)[15];

- società di capitali controllate dalle università[16];

- altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci o nei quali esse possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

In base alla natura giuridica, gli enti partecipati dalle università possono essere classificati principalmente come segue: società di capitali, tra cui gli spin-off[17]; società consortili; cooperative; consorzi[18]; centri interuniversitari; associazioni; fondazioni.

La definizione e l’aggiornamento dei principi contabili di consolidamento sono demandatiad un decreto MIUR-MEF, sentita la CRUI, conformemente al d.lgs. 91/2011. Con le medesime modalità è aggiornata l’area di consolidamento.

Si segnala l’opportunità di coordinare taleprevisione con quella recata dall’art. 18 del d.lgs. 91/2011, che prevede l’emanazione, con decreto MEF, di concerto con i Ministri interessati, di un regolamento per la definizione dello schema tipo di bilancio consolidato delle PA.

 

L’art. 7 disciplina la tempistica.

I decreti concernenti i principi contabili e gli schemi di bilancio (art. 2), l’elenco delle missioni e dei programmi e i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili (art. 4, c. 4) e i principi contabili di consolidamento (art. 6, c. 3), sono emanati, sentita la CRUI, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Al riguardo si evidenzia che l’art. 4, c. 4, non dispone che, nell’ambito della procedura di emanazione del relativo decreto, sia sentita la CRUI.

Le università considerate amministrazioni pubbliche adeguano il proprioregolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità alle disposizioni dello schema di decreto in commento entro 12 mesi dalla data della suaentrata in vigore. Si cita, al riguardo, l’art. 7, c. 7, L. 168/1989,il cui testo, tuttavia, è modificato dall’art. 11, c. 3, del medesimo schema.

Infine, si dispone che il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d’ateneo, nonché il sistema e le procedure di contabilità analitica, devono essere adottatientro il 1° gennaio 2014. Per le università che si impegnano ad adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013, si prevede la concessione di una quota a valere sul FFO per il 2011 e 2012.

La relazione illustrativa precisa che tale incentivo è “nell’ambito degli stanziamenti disponibili e senza la previsione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

E’ opportuno chiarire in che modo debba essere manifestato l’impegno ad anticipare l’adozione dei nuovi strumenti contabili, ovvero prevedere l’accesso ad una particolare quota del FFO nei soli casi in cui il sistema economico-patrimoniale e il bilancio unico vengano effettivamente adottati.

Inoltre, si osserva chela concessione di tale quota del FFO appare svincolata dall’adozione anticipata del sistema e delle procedure di contabilità analitica, di cui il comma 3 fissa un termine ultimo di adozione analogo a quello stabilito per l’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico.

 

L’art. 8 dispone in materia di trasparenza.

Le università considerate amministrazioni pubbliche devono trasmettere al MIUR e al MEF tutti i documenti contabili indicati nell’art. 1, c. 2 e 3, nonché quelli riferiti alla fase transitoria di cui all’art. 10, c. 1, con le modalità e le procedure informatiche definite dai due Ministeri. Resta fermo, peraltro, l’obbligo – previsto per tutte le PA dall’art. 13 della L. 196/2009 – di inserire idati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali nella banca dati unitaria istituita presso il MEF[19].

Le università non considerate amministrazioni pubbliche devono trasmettere solo al MIUR,con le modalità e le procedure informatiche definite dallo stesso Ministero, unicamentei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) e c), ovvero il bilancio unico d’ateneo di esercizio e il bilancio consolidato.

Sembrerebbe opportuno chiarire perché non si preveda la trasmissione anche del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), che le università non considerate amministrazioni pubbliche sono comunque tenute ad adottare (v. anche art. 5, c. 2).

Infine, si dispone che il bilancio unico d’ateneo di esercizio - ovvero, nella fase transitoria(v. infra)per le università in contabilità finanziaria, il conto consuntivo -, sono pubblicati sul sito dell’università.

 

L’art. 9 prevede l’istituzionedi una Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università – senza oneri a carico della finanza pubblica –,che coadiuva il MIUR nella revisione e nell’aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, nonché nel monitoraggio dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità al disposto di cui al D.lgs. 91/2011.La Commissione può procedere ad analisi e confronti dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con mandato triennale, ed è composta da rappresentanti del MIUR, del MEF, del CUN, della CRUI e del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell’università, nonché da esperti del settore.

La relazione illustrativa precisa che la Commissione è istituita presso la Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario.

 

L’art. 10 reca disposizioni per la contabilità finanziaria nella fase transitoria.

In particolare, fissando il periodo transitorio sino all’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d’ateneo, prevede che in tale arco temporale le università che adottano la contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio definiti con decreto MIUR–MEF - emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento -, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi, secondo quanto indicato all’art. 4.

Si stabilisce, inoltre, che, nel periodo transitorio – fissato, in tal caso, sino all’adozione della contabilità economico-patrimoniale – le università predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base delle indicazioni derivanti dal decreto interministeriale previsto dall’art. 2 dello schema, per fini conoscitivi:si richiama, al riguardo, l’art. 2, c. 2, lett. d), della L. 196/2009) che prevede testualmente l’”affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione”.

Occorre dunque valutare l’effettiva necessità di richiamare in tale sede l’art. 2, c. 2, lett. d), della L. 196/2009.

La relazione illustrativa precisa che la norma intende definire ”dei principi contabili specifici ai quali gli atenei debbono attenersi al fine di riservare, nella fase di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, particolare attenzione alla contabilizzazione di alcune poste e al relativo trattamento, per tutelare, anche nel periodo transitorio, la stabilità dei bilanci”.

 

L’art. 11 dispone l’abrogazione di alcune disposizioni e la novella di altre.

Per quanto concerne il DPR 382/1980, si dispone:

- la novella del primo comma, nonchél’abrogazione dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo dell’art. 86.

L’art. 86 del DPR 382/1980 disciplina l’autonomia finanziaria e amministrativa del dipartimento (primo comma). La norma prevede, in particolare, che il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme assegnate dal consiglio di amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo dello stesso dipartimento, che sono allegati al bilancio generale dell’università e sono gestiti quali contabilità speciali (secondo comma). Dispone, quindi, (terzo comma)l’adozione con DPR[20] di uno schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti universitari, pur consentendo alle istituzioni universitarie, nell’esercizio della propria autonomia, l’emanazione di disposizioni integrative o di adeguamento alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento-tipo (quarto comma). Prevede, altresì, che il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento, per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l’esecuzione di programmi di ricerca: i dipartimenti dispongono, altresì, dei proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca (quinto comma). Dispone, infine, che fino all’emanazione dello schema-tipo di regolamento si applicano le norme di contabilità di cui all’art. 87 (ottavo comma).

Rispetto alle norme vigenti, si dispone che ai dipartimenti è attribuita autonomia gestionale in luogo della pregressa autonomia finanziaria e amministrativa e si abrogano le restanti previsioni esposte.

- l’abrogazione dell’art. 87, che recava le norme di contabilità applicabili nelle more della emanazione del DPR previsto dal terzo comma dell’art. 86.

Per quanto concerne l’art. 7 della L. 168/1989, si dispone:

- l’abrogazione dei c. 4 e 9: vengono dunque meno la previsione in base alla quale gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, nonché alcune delle disposizioni relative alla procedura di emanazione del regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

- la novella dei c. 5 e 7.

Con riferimento alla novella del c. 5, si modifica il secondo periodo del testo vigente. Dunque, confermandosi che le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento (c. 5, primo periodo), e che, in tal caso, l’onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15% dei finanziamenti ad ogni università per contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l’edilizia universitaria,si specifica che tale percentuale deve essere calcolata sull’importo dei contributi in questione, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo.

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica è legata ad una più puntuale specificazione dei limiti di indebitamento delle università, in attesa di definire il nuovo indicatore previsto dall’art. 5, c. 4, lett. e), della L. 240/2010.

Ilnuovo c. 7 sintetizza, con alcune variazioni, i contenuti dei vigenti c. 7 e 9.

L’art. 7, comma 7, della L. 168/1989,innovando rispetto al sistema delineato dall’art. 86 del DPR 382/1980, ha attribuito alle università la possibilità di adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Il regolamento, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, è sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero (comma 9)[21].

Le differenze rispetto all’assetto vigente sono così riassumibili:

- le università sono tenutead adottare – non si tratta più, quindi, di una mera possibilità – un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

- non è più prevista la possibilità di derogare alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;

- la procedura di emanazione prevede che il regolamento sia adottato con decreto del Rettore, previa deliberazione del CdA, sentito il Senato accademico (non sono più coinvolti per il parere i dipartimenti e le facoltà). Rimane ferma la previsione in base alla quale il regolamento continua ad essere sottoposto al controllo di legittimità e di merito del MIUR;

- non è più previsto che il regolamento sia pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

La relazione illustrativa precisa che la modifica è dovuta alla necessità di semplificare e rendere coerente con la nuova governance l’approvazione del regolamento di finanza e contabilità, sempre soggetto al controllo ministeriale.

Con riferimento alla modifica del DPR 382/1980 operata dallo schema di decreto legislativo, si ricorda che il punto 3, lett. e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, concernente regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi

Inoltre, poiché l’art. 7, comma 2, dello schema di decreto dispone che i vigenti regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità delle università considerate amministrazioni pubblichedevono essere adeguati alle disposizioni del decreto in commento, si valuti l’opportunità di inserire nella procedura di approvazione – fissata dall’art. 7, comma 7, della L. 168/1989, come novellatodal comma 3 dell’art. 11 dello schema– un riferimento alla conformità con il “decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università”.

Relazioni e pareri allegati

Sono allegati: relazione illustrativa; relazione tecnica; ATN; AIR; corrispondenza MIUR-MEF.

Conformità con la norma di delega

Lo schema appare complessivamente conforme ai criteri direttivi di cui all’art. 5, c. 1, lett. b), primo periodo e c. 4, lett. a), nonché al c. 7, della L. 240/2010.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 117, secondo comma, lett. n), Cost., stabilisce la competenza esclusiva dello Stato per le norme generali sull’istruzione.

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’art. 33, sesto comma, Cost. stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L’art. 76 Cost. dispone che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e solo per un tempo limitato e oggetti definiti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Decreti interministeriali sono previsti agli artt. 2, c. 1, 4, c. 4, 6, c. 3, 10, c. 1. L’art. 9, c. 1, dispone l’adozione di un decreto ministeriale. Per l’oggetto, si veda Par. Contenuto.

L’ATN specifica che si tratta di atti di natura non regolamentare.

Coordinamento con la normativa vigente

Occorrerebbe abrogare, con fonte di pari rango, il DPR 371/1982 - emanato sulla base di unadisposizione di cui ora l’art. 11 dispone l’abrogazione - anche in considerazione del superamento sostanziale della disciplina da esso recata.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla stessa materia.

 

 

 

 

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

L’AIR evidenzia che destinatari pubblici sono 95 università, di cui 59 statali, 2 statali per stranieri, 6 istituti ad ordinamento speciale statali, 17 non statali, 11 telematiche.Sono, altresì, destinatari dell’intervento gli studenti, la comunità scientifica, gli enti finanziatori pubblici e privati, i creditori delle università, i dipendenti delle stesse, le comunità locali.

Formulazione del testo

All’art. 3, si valuti la necessità del c. 2, posto che già il c. 1 richiama la conformità alle disposizioni dell’art. 17 del d.lgs. 91/2011 che stabilisce, tra l’altro, che i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio.

All’art. 6, sembrerebbe opportuno specificare se i c. 2 e 3 riguardano tutte le università.

All’art. 7, c. 2, dopo le parole “articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168” occorre aggiungere le parole “come modificato dall’art. 11, comma 3, del presente decreto” (al contempo, occorre eliminare il refuso “del” prima dell’indicazione della data della legge).

All’art. 8, c. 1, è necessario chiarire a quali documenti si intenda fare riferimento richiamando l’art. 10, comma 1,che dispone l’adozione di principi contabili e schemi di bilancio con decreto interministeriale;al c. 3,è necessario parimenti chiarire che cosa si intenda con l’espressione “conto consuntivo di cui all’articolo 10, comma 1”, poiché la norma citata non menziona tale documento.

All’art. 9, c. 2, occorrerebbe sostituire le parole “di cui al presente decreto” con le parole “adottati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 3, del presente decreto”.Al c. 3, l’espressione corretta è “Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane22”.

All’art. 10, c. 3, per analogia con la definizione di periodo transitorio recata dal c. 1, sembra necessario aggiungere dopo le parole “della contabilità economico-patrimoniale” le parole “e del bilancio unico d’ateneo”23. Inoltre, sembrerebbe preferibile, piuttosto che prevederela predisposizione dello stato patrimoniale “secondo le modalità di cui all’articolo 2 del presente decreto”, utilizzare l’espressione “sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto”.

All’art. 11, occorre completare la rubrica dell’articolo, che fa riferimento solo ad abrogazioni (e non anche alle novelle). Inoltre, poiché i commi del DPR 382/1980 non sono numerati, occorre indicarli utilizzando i numeri ordinali e non cardinali.

 

________________________________________________

22http://www.codau.it/

23La questione è già stata segnalata all’Ufficio legislativo del MIUR, che ha condiviso la necessità della modifica.

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 st_cultura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0346a



[1]  In base alle disposizioni recate dall’art. 7 della L. 168/1989, le università hanno potuto optare tra l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria - che ha rappresentato quello prevalente - o di contabilità economico-patrimoniale. Si ricordano alcune università statali (Camerino, Ferrara, Pavia, Palermo Trento, nonché università e Politecnico di Torino) e altre non statali legalmente riconosciute (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) che hanno recentemente modificato il proprio sistema contabile, adottando la contabilità economico-patrimoniale o avviando sperimentazioni in questa direzione. Cfr. G. Catalano, M. Tomasi (a cura di), Esperienze di contabilità economico-patrimoniale nelle università, Il Mulino 2010, Collana “Percorsi”.

[2]  Che rientrano, invece, nella delega prevista dall'art. 2 della L. 42/2009 (federalismo fiscale), ed attuata con il D.lgs. 118/2011.

[3]  Ai sensi dell’art. 1, c. 2 e 3, della L. 196/2009, l’elenco delle PA e degli enti che fanno parte del conto economico della PA è redatto annualmente dall’ISTAT, entro il 30 settembre, secondo le regole contabili comuni a livello europeo (contenute nel cd. SEC '95, Sistema europeo dei conti nazionali e regionali). L’ultimo elenco, pubblicato nella G.U. del 30.9.2011 comprende Università e istituti di istruzione universitaria pubblici e specifica che in tale tipologia sono inclusi: l’Università della Valle d’Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca.

[4]Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle Amministrazioni pubbliche. Il sistema – che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT – è stato istituito ai sensi dell'art. 28, c. 3, della L. 289/2002, il quale ha previsto la codifica uniforme su tutto il territorio nazionale delle voci di spesa e di entrata delle PA, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 126 TFUE (ex 104 TCE). Partito nel 2003, con riferimento ai pagamenti del bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed Università. L'avvio a regime del SIOPE per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università è avvenuto nel 2006. In seguito, il SIOPE è stato esteso: ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi di enti locali (dal 1° gennaio 2007); agli Enti di ricerca (dal 1° luglio 2007); alle strutture sanitarie: aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (dal 1° gennaio 2008), alle agenzie sanitarie regionali (dal 1° gennaio 2011).

Il sistema, che costituisce la principale fonte per la predisposizione delle relazioni sul conto consolidato di cassa delle PA, è disciplinato nell’art. 14, c. 6-11, L. 196/2009.

[5]  Costituita da ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalità proprie di ciascun programma (art. 8, D.lgs. 91/2011).

[6]  Il sistema COFOG - relativo alla classificazione delle funzioni di governo comune a tutti i paesi dell’UE e a livello OCSE - è articolato secondo il sistema dei conti SEC95 con la classificazione delle funzioni obiettivo risultante dalla ricognizione delle attività e dei servizi.

La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su tre livelli:

- il primo livello è costituito da 10 divisioni e rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; - il secondo livello, costituito da 69 gruppi, esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; - il terzo livello, articolato in 112 classi, identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del II livello.

[7]  La contabilità finanziaria ha lo scopo fondamentale di regolare giuridicamente i rapporti finanziari tra le amministrazioni ed i terzi, fondandosi su  un’autorizzazione formale di spesa e di entrata.

La contabilità economica si basa sul principio della competenza economica, e prende a riferimento il costo ovvero il ricavo, vale a dire il valore delle risorse umane e strumentali nel momento in cui esse sono effettivamente impiegate per la produzione di determinati beni e l’erogazione di determinati servizi, ovvero prodotte. Essa si dice analitica quando misura i costi sostenuti da una amministrazione con riferimento sia alle sue articolazioni organizzative (centri di costo), sia alle destinazioni dei costi stessi (attività, funzioni, progetti).

La contabilità patrimoniale, sempre riferibile al principio della competenza economica, ha lo scopo di misurare la consistenza e la struttura del patrimonio delle amministrazioni.

La Ragioneria generale dello Stato, nel distinguere tra contabilità finanziaria e contabilità economica, afferma che non esiste una correlazione univoca tra i due sistemi, perché l’autorizzazione di spesa ovvero di pagamento (per la contabilità finanziaria) può avvenire in un momento diverso da quello in cui le risorse vengono impiegate (momento invece rilevante per la contabilità economica), e perché l'unità organizzativa che sostiene il relativo esborso finanziario può essere diversa da quella che impiega le risorse.

Il d.lgs. 91/2011 enuncia tra i principi fondamentali che governano l’armonizzazione la competenza finanziaria e la competenza economica (Principio n. 22 e Principio n. 23).

La competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa. Nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione. Accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, vi è la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati all’esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

La competenza economica è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite. Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio nel quale tali operazioni si sono verificate e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

Il principio della competenza economica è riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare, si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo. I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

[8]  La relazione illustrativa chiarisce che la finalità è quella di determinare in modo chiaro la sfera di consolidamento.

[9]  Nell’ambito delle diverse tipologie di titoli di credito, i titoli partecipativi sono quelli che consentono l’esercizio di diritti, per l’appunto “partecipativi”, relativamente alle vicende dell’oggetto societario e/o statutario. Esempio tipico di tali titoli sono le azioni.

[10]                La medesima relazione chiarisce che “l’obiettivo innovativo della normativa è di salvaguardare l’autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, incentivando ulteriormente la capacità di sviluppo dei rapporti con il sistema economico pubblico e privato. Il bilancio unico intende però salvaguardare la visione della mission complessiva degli atenei e garantirne il suo più efficace perseguimento”.

[11]                La relazione illustrativa sottolinea che, in tal modo, si intende salvaguardare l’autonomia di ciascun ateneo nella definizione della propria articolazione organizzativa definita dallo statuto e dai regolamenti.

[12]                Il D.lgs. 123/2011, in attuazione della delega prevista dall’art. 49 della L. 196/2009, opera una riforma della disciplina del controllo di regolarità amministrativo contabile sugli atti delle amministrazioni statali, e detta disposizioni in materia di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, prevedendone la graduale estensione a tutte le PA. Per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativo contabile preventivo e successivo, viene razionalizzata e riorganizzata la disciplina tecnico procedurale vigente, costituita allo stato da norme primarie e secondarie. Rimane fermo il controllo di legittimità della Corte dei Conti.

[13]                Si vedal’art. 2 dello schema di d.lgs. recante disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento degli atenei (atto n. 377), sul quale le Camere hanno espresso parere il 26 luglio (Senato) e il 2 agosto u.s. (Camera). Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011, con modifiche (V. http://www.istruzione.it/web/ministero/cs220911), ma non è ancora stato pubblicato nella GU.

[14]                Cfr. glossario di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Glossario-di-Finanza-pubblica.html).

Il glossario rileva che i conti pubblici consolidati sono di competenza e di cassa, a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di competenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da reciproci rapporti debitori e/o creditori che, per effetto del consolidamento, vengono in tali conti eliminati.

[15]                L’art. 59, c. 3, della L. finanziaria 2001 ha stabilito la possibilità per una o più università di costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca. Esse sono disciplinate dal DPR 254/2001.

[16]                Ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[17]                Nell’ambito universitario, l’avvio di spin-off della ricerca viene inteso sia come strumento di valorizzazione del patrimonio conoscitivo dell'ateneo che come trasferimento al sistema produttivo di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico. Obiettivo principale degli spin-off è proprio quello di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio(http://www.ricercaitaliana.it/spinoff.htm).

[18]                L’articolo 91 del DPR 382/1980 dispone che, nell’ambito di varie forme di cooperazione tra università (ai fini della didattica, della ricerca o dell’utilizzo di strutture scientifiche), possono essere costituiti, tramite convenzioni tra le università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più università.

[19]                Tale banca-dati, in via di costituzione (cfr. http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Finanza-Pu/DEF/2011/DEF_-_Rapporto_sullo_stato_di_attuazione.pdf) non è al momento ancora operativa.Si ricorda, peraltro, che l’art. 15 della medesima L. 196/2009 ha stabilito che, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’art. 13, le PA sono tenute all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato.

[20]                DPR 371/1982, che ha disposto, fra l’altro, che la gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre. Le università sono altresì tenute a redigere un preventivo consolidato strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle gestioni proprie e dei dipartimenti (art. 1). Copia del bilancio – caratterizzato da integralità e universalità, nel senso che tutte le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale e che è vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio – deve essere inviata per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del tesoro entro 30 giorni dall’approvazione (artt. 2 e 3).

Il sistema delle scritture contabili è disciplinato negli artt. 23 e 24.

Ai sensi dell’art. 25, il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario (che comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per la spesa - art. 26), della situazione patrimoniale (che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e alla chiusura dell’esercizio - art. 27) e del conto economico (che espone le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell’ammontare dei residui attivi e passivi e le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali (art. 28). Esso, previamente sottoposto all’esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, è deliberato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario ed è trasmesso alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità, al Ministero della pubblica amministrazione e a quello del tesoro per conoscenza.

Alla gestione patrimoniale è dedicato il Titolo II (artt. 34-45), mentre l’attività contrattuale è disciplinata nel Titolo III (artt. 46-62). Il Titolo IV (Artt. 63-78) concerne la gestione degli istituti scientifici (“anche se denominati seminari, laboratori, cliniche”, nonché scuole e corsi comunque denominati), il cui direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile, mentre il Titolo V (Artt. 79-94) concerne la gestione dei dipartimenti. Il direttore del dipartimento è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento stesso e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di cassa, è approvato dal consiglio di dipartimento, ed è trasmesso al consiglio di amministrazione per essere allegato al bilancio dell’università. La rendicontazione si articola in un conto consuntivo di cassa e nella situazione patrimoniale.

Il Titolo VII (art. 98) disciplina la nomina presso ogni università di un collegio dei revisori dei conti. Infine, l’art. 100 dispone che, per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento, si applicano le norme di contabilità generale dello Stato.

[21]                In sede di approvazione della L. 168/1989, le Commissioni riunite Ia e 7a del Senato, nella seduta del 3 maggio 1989, deliberarono un ordine del giorno con il quale fu escluso il riferimento a regolamenti-tipo predisposti, eventualmente, dal Ministero - anche ai fini del controllo sui regolamenti di autonomia - e fu precisato che la disposizione dell’art. 7 che impone il rispetto dei principi della contabilità pubblica deve essere intesa “come meramente ricognitiva, operando essa un richiamo al solo rispetto dei principi generali in materia di contabilità (quali, ad esempio, l’annualità, integrità e universalità del bilancio, la sua pubblicità, il quadro di riferimento pluriennale, l’obbligo di rendicontazione, l’individuazione dei responsabili delle spese) e non anche delle singole disposizioni vigenti in materia che, al contrario, vengono ad essere sostituite dai nuovi regolamenti. http://six.camera.it:18666/dbsind/sind2.main?l=10