Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento delle università - Schema di D.Lgs. n. 377 - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 377/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 326
Data: 18/07/2011
Descrittori:
COMMISSARIO STRAORDINARIO   DISAVANZO
L 2010 0240   UNIVERSITA'
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 240 DEL 30-DIC-10     

SIWEB

 

18 luglio 2011

 

n. 326/0

 

 

Disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento delle università

Schema di D.Lgs. n. 377
(art. 5, commi 1, lett. b), 4, lett. g), h), i) e 7, L. 240/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di decreto legislativo

377

Titolo

Schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Norma di delega

L. 30.12.2010, n. 240, art. 5, commi 1, lett. b), 4, lett. g), h) ed i), e 7

Numero di articoli

16

Date:presentazione

17 giugno 2011

assegnazione

21 giugno 2011

termine per l’espressione del parere

20 agosto 2011

termine per l’esercizio della delega

30 gennaio 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9.6.2011, riguarda l’obiettivo indicato dall’art. 5, c. 1, lett. b), secondo periodo, della L. 240/2010. In particolare, il periodo citato – che si colloca nell’ambito di una lettera che, al primo periodo, prevede la revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei[1] – disciplina il dissesto finanziario e il commissariamento.

Alla delega viene data attuazione secondo i principi e i criteri direttivi di cui allo stesso art. 5, c. 4, lett. g), h) ed i).

La relazione illustrativa evidenzia che il provvedimento “è stato elaborato in armonia con il riformato sistema contabile e di governo delle università”, e chel’esigenza di disciplinare una fase transitoria (v. art. 16) è dettata dalla necessità di tener conto dello stesso d.lgs., in corso di emanazione.

Sottolinea, inoltre, che esso si pone in linea con la normativa vigente per il dissesto degli enti locali[2], sia pur con alcune armonizzazioni dei contenuti in rapporto alla struttura patrimoniale, economica e finanziaria degli atenei. L’analisi tecnico normativa (ATN) aggiunge che alcuni spunti di riflessione sono stati tratti dalla normativa disciplinante le insolvenze delle grandi imprese in crisi[3] e sottolinea che l’obiettivo principale è quello di garantire che il“Sistema universitario” operisecondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia. L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) aggiunge che gli attuali squilibri finanziari – che, sulla base di datiacquisiti informalmentedal MIUR, evidenziano un disavanzo complessivo stimabile intorno ad € 60 mln, con 3 atenei che potrebbero essere interessati da una fase di commissariamento – non sono più possibili, pena la fine dell’istruzione superiore pubblica in Italia, a vantaggio delle corrispondenti istituzioni operanti a livello internazionale. Evidenzia, inoltre, che, poiché i piani di rientro non sono stati elaborati, fino ad ora, secondo linee guida ben definite a livello centrale, essi non si sono rivelati attendibili in termini di risultati prospettati. Quindi, con l’’intervento normativo si intende garantire una disciplina omogenea per tutte le università. Trascorsi 2 anni dall’entrata in vigore del d.lgs., si procederà, ex DPCM 212/2009, ad una verifica del grado di raggiungimento delle finalità, dei costi ed effetti prodotti, nonché del livello di osservanza delle prescrizioni, cui seguiranno, se necessario, interventi integrativi o correttivi. Al momento, riferisce l’AIR, “gli atenei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all’adozione delle nuove procedure”.

L’art. 1 precisa che lo schema – le cui disposizioni si applicano a tutte le università italiane, statali e non statali, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale – disciplina i presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario, i presupposti e la procedura per il commissariamento, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.

I presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto sono individuati nell’art. 2. Si versa in tale situazione (art. 5, c. 4, lett. g), L. 240/2010) quando l’università non può far fronte ai debiti verso terzi, ovvero non può assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili. Il significato di questa espressione viene chiaritoattraverso il richiamo all’art. 6, c. 3 e 4, della L. 168/1989, che riguarda lo svolgimento di attività didattica e di ricerca scientifica.

Tali condizioni sono accertate dal collegio dei revisori dei conti – il cui ruolo centrale è sottolineato da tutte le relazioni allegate allo schema - il quale effettua una verifica della situazione finanziaria e patrimoniale dell’università in occasione della relazione annuale al bilancio unico di esercizio[4].In particolare, esso applica alle risultanze del bilancio unico d’esercizio i parametri economico-finanziari definiti con futuro regolamento di delegificazione. Ai sensi dell’art. 16, c. 1, nel periodo transitorio – ossia fino all’adozione della contabilità economico-patrimoniale – il collegio effettua la verifica in occasione della predisposizione della relazione al rendiconto unico in contabilità finanziaria[5].

La relazione illustrativa evidenzia che la previsione di affidare ad un atto successivo la definizione dei parametri è stata determinata dalla “necessità di poter disporre di uno strumento più duttile di identificazione e modifica delle grandezze numeriche”.

Le norme generali regolatrici della materia per l’adozione del regolamento sono così individuate:

-    sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e di quello a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata, e sostenibilità del costo di indebitamento a carico dell’ateneo, avendo a riferimento il limite massimo che sarà definito ai sensi dell’art. 5, c. 4, lett. e), L. 240/2010 (lett. a) e b)).

-    andamento e relazione tra costi e proventi della gestione operativa e della gestione corrente, ovvero - nel periodo transitorio previsto dall’art. 16 - tra accertamenti ed impegni di parte corrente (lett. c));

-    andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti, ovvero, nel periodo transitorio, del grado di veridicità, smaltimento ed attendibilità dei residui attivi, nonché di smaltimento dei residui passivi (lett. d));

-    nel periodo transitorio, utilizzo dell’avanzo libero a consuntivo per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi (lett. e)). Si tratta dell’unica previsione riferita esclusivamente al periodo transitorio;

-    presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi (lett. f));

-    adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei contenziosi in corso, rispetto al loro volume, ovvero, nel periodo transitorio, rapporto tra gli oneri di contenzioso previsti nel bilancio di previsione e quelli effettivamente impegnati nel medesimo esercizio (lett. g));

-    indicatori di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (lett. h)).

La relazione illustrativasottolinea che la verifica ancorata a dati di bilancio è finalizzata al raggiungimento diun’assoluta corrispondenza tra la situazione teoricamente prefigurata dalla L. 240/2010 e l’effettivo squilibrio della situazione finanziaria delle università.

I presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario – attestati dal collegio dei revisori con una dettagliata relazione sull’andamento della gestione – sono considerati sussistenti qualora presentino contemporaneamente valori deficitari:

-    i parametri (lett. a), b) e c))relativi a costo del personale, costo dell’indebitamento e andamento e relazione fra proventi e costi della gestione operativa e della gestione corrente;

-    almeno due dei parametri appena indicati, unitamente ad almeno tre degli altri parametri previsti.

La dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio di amministrazione (CdA) dell’ateneo e preclude al medesimo organola delibera di approvazione del bilancio unico di esercizio.

Occorrerebbe specificare che la preclusione opera solo per il bilancio riferito all’anno in cui si è determinato il dissesto.

La relazione illustrativa sottolinea che l’adozione della dichiarazione di dissesto da parte del CdA si pone in sintonia con le funzioni di approvazione dei documenti contabili e programmatici dell’ateneo, attribuite dalla L. 240/2010 allo stesso organo.

La dichiarazione è trasmessa, entro 5 giorni, a MIUR, MEF e Procura regionale presso la Corte dei conti, insieme alla relazione del collegio dei revisori sull’andamento della gestionee ai bilanci unici di esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati, completi della relazione del collegio dei revisori. Un estratto della deliberazione è pubblicato, a cura dell’università, nella GU.

L’art. 3 disciplina gli effetti della dichiarazione di dissesto (art. 5, c. 4, lett. h), L. 240/2010). Il MIUR diffida il rettore a predisporre un piano di rientro entro un termine non superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della diffida. La dichiarazione di dissesto comporta la revisione, da parte del CdA, del bilancio unico di previsione annualegià approvato, potendosi autorizzare solo le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo nei confronti di terzi. Dopo l’approvazione del piano e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato dichiarato il dissesto, è sottoposto al CdA un nuovo bilancio unico di previsione annuale. Infine, si dispone che con decreto MIUR-MEF saranno emanate linee guida per la redazione del piano di rientro.

Peraltro, già l’art. 4 individua i criteri per la redazione del piano. In particolare, essi concernono:

-    individuazione e quantificazione dellamassa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendovi i debiti e le spese, compresi i debitiderivanti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, fino alla chiusura del piano di rientro (lett. a));

-    interventi straordinari per ridurre i costi del personale, in particolare impegnandosi a: non indire nuove procedure di reclutamento e non effettuare nuove assunzioni per la durata del piano; non corrispondere la retribuzione di risultato dei dirigenti[6] e i compensi incentivanti la produttività e l’efficienza dei servizi[7] al restante personale se non vengono raggiunti annualmente gli obiettivi del piano; rivedere e razionalizzare i corsi di studio e le sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilità del personale ex art. 3 L. 240/2010[8]; ridurre le spese relative al personale non docente, anche attraverso forme di mobilità coattiva[9], e favorirnel’utilizzazionepresso altre amministrazioni in posizione di comando, con oneri a carico dell’amministrazione di destinazione (lett. b)).

Con riferimento a quest’ultima previsione, si ricorda che in base all’art. 57del DPR 3/1957 la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede, invece, direttamente ed a proprio carico l’ente;

-    individuazione dellerisorse per il finanziamento del piano, attingendo alle entrate economiche e patrimoniali. Tra queste ultime sono compresi i proventi derivanti dalle liquidazioni di beni valutati a valori di mercato (e non a costo storico), che devono risultare da una stima attestata da un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale (lett. c));

-    quantificazione della riduzione dei costi e dell’impatto dei risparmi sulla ristrutturazione del debito complessivo (lett. d));

-    ulteriori misure straordinariein relazione alla gravità del dissesto, stabilita in base a parametri oggettivi definiti con le linee guida –consistenti nell’impegno a: non attivare nuovi corsi di studio (incluse le scuole di specializzazione), dipartimenti e facoltà; non contrarre nuovi mutui o prestiti e non sottoscrivere prodotti a finanza derivata[10] nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del debito;ridurre di almeno il 10% ogni forma di compenso ai componenti del CdA e degli organi collegiali, esclusi gli organi di controllo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, c. 3, del D.L. 78/2010 (lett. e)).

La disposizione richiamata riduce del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30.4.2010, ogni utilità comunque denominata,corrisposta dalle PA individuate dall’Istat – tra le quali sono comprese le università – ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Inoltre, i suddetti emolumenti, sino al 31.12.2013, non possono superare gli importi risultanti al 30.4.2010, così come ridotti. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Sembra, dunque, che la previsione debba essere letta nel senso di una ulteriore riduzione dei compensi di almeno il 10% che, però, a differenza di quellaprevista dal D.L. 78/2010, non si applica agli organi di controllo;

-    individuazione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli istituti di credito (lett. f));

-    previsioni economiche e finanziarie connessecon la prosecuzione dell’attività formativa e di ricerca (lett. g));

-    indicazione dei tempi previsti per la realizzazionedel piano, con illustrazione delle attività da intraprendere e degli obiettivi da raggiungere annualmente, parametrati a indicatori di raggiungimento degli stessi obiettivi (lett. h)).

Il piano, la cui durata e attuazione non può eccedere i5 anni, è comunicato a MIUR e MEF che, verificata fattibilità e appropriatezza delle scelte, lo approvano entro 30 giorni. L’approvazione è comunicata all’università a cura del MIUR.

Il CdA, in occasione dellarelazione annuale sulla gestione - o, nel periodo transitorio, dell’approvazione del conto consuntivo - redige una relazione annuale sull’attuazione del piano, che trasmette a MIUR e MEF entro 30 giorni dall’approvazione.

Il MIUR, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ogni ateneo statale,tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal piano e del loro conseguimento[11].

L’art. 5 disciplina il controllo sull’attuazione del piano di rientro (art. 5, c. 4, lett. h), L. 240/2010), effettuato dal collegio dei revisori in occasione della relazione annuale al bilancio unico di esercizio. Il controllo – che sostituisce la verifica delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’università – comporta la redazione di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel piano, che evidenzia le eventuali criticità. La relazione è inviata, a cura del collegio, a MIUR, MEF e Procura regionale della Corte dei conti. Il MIUR - acquisita anche la relazione del CdA sull’attuazione del piano- effettua un riscontro fra obiettivi programmati e risultati raggiunti e comunica a università, MEF e Procura regionale della Corte dei conti gli esiti del controllo. Solo un esito positivo consente lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal piano.

Quando, invece – art. 6 – il controllo fa emergere scostamenti fra obiettivi e risultati tali da far ritenere che la realizzazione del piano sia in tutto o in parte compromessa, quando l’ateneo non predispone nei termini previsti il piano ovvero quest’ultimo non siaapprovato secondo la procedura stabilita, il Consiglio dei ministri, su proposta dei due Ministri, adotta la delibera di commissariamento. Tale disposizione dà seguito, insieme con l’art. 7, al criterio di cui all’art. 5, c. 4, lett. i), L. 240/2010.

In base all’art. 7, entro 30 giorni dalla delibera di commissariamento, il MIUR, con decreto emanato di concerto con il MEF, designa, con il compito di predisporre o attuare il piano di rientro, uno o tre commissari (che danno vita ad una commissione), a seconda se, al 31 dicembre dell’anno precedente il dissesto, l’università aveva un organico di professori e ricercatori inferiore o superiorea 500 unità.

La relazione illustrativa chiarisce che la composizione collegiale o monocratica dell’organo commissariale è valutata con riferimento al parametro dimensionale di cui all’art. 2, c. 2, lett. e), L. 240/2010, che prevede la possibilità per le università con un organico docente inferiore a 500 unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata.

In una delle due ipotesi dovrebbe essere considerata anche la situazione in cui l’organico sia esattamentepari a 500 unità

Infine, l’art. 7 dispone che con la medesima deliberaè fissata la durata del commissariamento, che non può superare 5 anni. Occorre chiarire se la durata del commissariamento è definita, come è presumibile ritenere, dalla delibera di commissariamento - in tal caso spostando il c. 3 dell’art. 7 nell’ambito dell’art. 6, ovvero dal decreto di cui all’art. 7, in tal caso uniformando la terminologia.

L’art. 8 prevede che i commissari sonoscelti fra: i dirigenti e i funzionari di MIUR e MEF che conosconoil sistema di contabilità e il funzionamento delle università; gli iscritti al registro dei revisori legali che sono stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di università italiane o straniere; gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un’anzianità di iscrizione di almeno 7 anni. Non possono essere nominati il rettore e coloro che hanno rivestito una carica negli organi dell’università commissariata.

L’art. 5, c. 4, lett. i), L. 240/2010 dispone l’incompatibilità della nomina a commissario per il solo rettore.

L’insediamento avviene entro 5 giorni dal provvedimento di nomina. Nello stesso termine, il commissario che non voglia accettare la designazione deve darne comunicazione al MIUR, che emana un nuovo decreto di nomina.

Nel caso di nomina della Commissione, questa designa il Presidente al suo interno e delibera a maggioranza.

L’art. 9 disciplina gli effetti del commissariamento. Anzitutto, il CdA decade automaticamente all’atto dell’insediamento dell’organo commissariale, che ne assume le funzioni. Al medesimo organo è attribuita anche – fino al decreto di chiusura del commissariamento – la rappresentanza legale dell’università, sottrattaal rettore.

La relazione illustrativa evidenzia che la decadenza del CdA deriva dalla parziale corresponsabilità di tale organo nelle scelte che hanno portato al dissesto e che il passaggio della rappresentanza legale è motivato dalla possibilità che gli atti e gli effetti che derivano dal commissariamento investanoanche l’attività ordinaria.

All’organo commissariale compete l’amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, compresa l’eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l’adozione degli atti necessari per la sua attuazione e per il ripianamento dei debiti. In particolare, esso può stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciarvi, concludere transazioni, nei limiti di quanto previsto dal piano. Ove ritenga necessario svolgere attività non previste dal piano, dalle quali derivino effetti giuridici vincolanti, deve chiederne autorizzazione preventiva a MIUR e MEF, secondola procedura prevista all’art. 13, c. 3 (v. infra).

Ai sensi dell’art. 10, l’organo commissariale si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, delle strutture dell’ateneo, che sono tenute a collaborare.

In base all’art. 11, gli oneri della gestione commissariale sono a carico dell’università, nell’ambito delle risorsedestinate al funzionamento degli organi di gestione decaduti, e sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri crediti. Il compenso spettante ai commissari è determinato con decreto MIUR-MEF.

L’art. 12 dispone che il commissario, ai fini della corretta ricognizione della massa passiva, esamina i documenti contabili dell’università e invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell’elenco dei creditori, corredata dalla documentazione comprovantela sussistenza del credito verso l’università, il relativo importo e le eventuali cause legittime di prelazione. Redige, quindi, un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalità di soddisfacimento degli stessi. Sulla base della ricognizione, elabora o aggiorna il piano (dando separata indicazione dei debiti esclusi dalla massa passiva, con indicazione delle motivazioni), da sottoporre all’approvazione ministeriale.

La relazione illustrativa sottolinea che la procedura è volta ad evitare future contestazioni, consentendo un’esatta ricognizione delle posizioni di debito, anche ove esse non siano evidenziate nei conti dell’ateneo.

In relazione a tale fase non sono indicati i termini per lo svolgimento delle relative attività[12].

Gli artt. 13 e 14 disciplinano l’attività interlocutoria dell’organo commissariale con il MIUR. Ai sensi dell’art. 13, l’organo commissariale elabora ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio unico di previsione annuale, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro, che sostituisce larelazione del collegio dei revisori prevista dall’art. 5.

Si evidenzia che la relazione del collegio dei revisori alla quale si fa riferimento era predisposta in occasione del bilancio unico di esercizio. Occorre, altresì, valutare se non sia necessario specificare che la relazione predisposta dall’organo commissariale sostituisce anche la relazione predisposta dal CdA ai sensi dell’art. 4, c. 3.

La relazione è trasmessa a MIUR, MEF e Procura regionale della Corte dei conti per il controllo. La relazione può contenere aggiornamenti del piano che, per acquisire efficacia, devono essere approvati da MIUR e MEF entro 20 giorni dal ricevimento.

Ai sensi dell’art. 14, entro 30 giorni dalla conclusionedella procedura di commissariamento, l’organo commissariale trasmette ai soggetti ante indicati una relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale. Il rendiconto evidenzia il risultato della gestione e contiene in dettaglio ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando gli eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed i motivi sottesi ad essi.

L’art. 15 disciplina la chiusura del commissariamento, che è disposta con decreto MIUR-MEF entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale e, comunque, non prima di aver ricevuto il rendiconto della gestione commissariale.

E’ necessario chiarire tale ultima specifica: infatti, l’art. 14 lascia intendere che la relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale sono inviati contestualmente.

Il decreto viene trasmesso al Consiglio dei Ministri ad opera del MIUR e alla Procura regionale della Corte dei conti. Dunque, mentre il Consiglio dei Ministri delibera l’apertura del commissariamento (seppure su proposta MIUR-MEF), per la chiusura esso è solo destinatario del decreto interministeriale.

Le funzioni dell’organo commissariale – ad eccezione della rappresentanza legale dell’ateneo che torna, a partire dalla data del decreto di chiusura, in capo al rettore – sono prorogate fino alla ricostituzione degli organi dell’università e, comunque, non oltre 6 mesi dalla data del decreto.

Infine, si dispone che la relazione finale dell’organo commissariale è trasmessa dal MIUR all’ANVUR, che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell’accreditamento dell’università11. Tale previsione non si applica fino all’introduzione del sistema di accreditamento (art. 16, c. 3).

L’art. 16, c. 2, prevede che transitoriamente, sino all’adozione della contabilità economico patrimoniale, si fa riferimento:

-    al rendiconto unico in contabilità finanziariainvece che al bilancio unico di esercizio;

-    al bilancio di previsione annuale, anziché al bilancio unico di previsione annuale.

La relazione illustrativa chiarisce che il d.lgs. di riforma della contabilità prevede l’adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte degli atenei entro il 1° gennaio 2014. Pertanto, in tale periodo transitorio, “è stata meglio disciplinata la contabilità finanziaria attualmente in uso”.

Di tali disposizioni transitorie lo schema sottolinea la coerenza con le disposizioni transitorie previste dal d.lgs. di revisione della disciplina concernente la contabilità.

Relazioni e pareri allegati

Sono allegati, fra gli altri: relazione illustrativa e tecnica; ATN; AIR.

Conformità con la norma di delega

Lo schema appare complessivamente conforme ai criteri direttivi di cui all’art. 5, c. 1, lett. b),e c. 4, lett. g), h), i), nonché al c. 7,L. 240/2010.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 33, sesto comma, Cost. dispone che le università, insieme con le istituzioni di alta cultura e le accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabili dalle leggi dello Stato.

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’art. 76 Cost. dispone che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e oggetti definiti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 2, c. 2, prevede l’adozione di un regolamento di delegificazione, mentre l’art. 3, c. 1, e l’art. 11, c. 2, prevedono l’adozione di D.I. Per nessuno di tali atti è fissato un termine di adozione.

L’art. 6, c. 1, attribuisce al Consiglio dei ministri la deliberazione di ogni commissariamento, mentre l’art. 15, c. 1, prevede l’adozione di un D.I. per dichiararne la chiusura.

L’art. 7, c. 1, prevede l’adozione di D.I. ogni qual volta si debba designare un organo commissariale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

La Lettera circolare 20.4.2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda uniformità nell'uso dei modi verbali: in particolare, la regola è costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il congiuntivo che il futuro.

All’art. 2, c. 2, capov., occorre parlare di “norme generali regolatrici della materia” (art. 17, c. 2, L. 400/1988). Alla lett. d) occorre sostituire le parole “al grado” con le parole “del grado”.Al c. 4 è sufficiente richiamare il c. 3.

All’art. 3, c. 3, si dovrebbe utilizzare l’espressione “sottoposto all’approvazione del”.

All’art. 4, c. 1, lett. b), p. 1), si utilizza l’espressione “procedure concorsuali e di valutazione comparativa” che non sembrerebbe più attuale alla luce dell’art. 18 della L. 240/2010 (Chiamata dei professori). Né procedure di valutazione comparativa sono previste dall’art. 24 della stessa legge (Ricercatori a tempo determinato). Al p. 2 è presente un refuso (“dei compensi”, anziché “i compensi”). Alla lett. e), p. 1, si usa il termine “facoltà”. Si ricorda che l’art. 2, c. 2, L. 240/2010 ha previsto l’attribuzione ai dipartimenti sia delle funzioni di didattica che di quelle di ricerca, disponendo che gli atenei possono istituire fra più dipartimenti strutture di raccordo, “comunque denominate”. Inoltre, occorre far riferimento anche ai corsi di laurea magistrale.

All’art. 6, c. 2, il riferimento corretto sembra all’art. 4, c. 2.

All’art. 7, c. 1, occorre far riferimento anche al concetto di nomina e non solo a quello di designazione; peraltro, occorre sostituire le parole“con decreto ministeriale” con le parole “con proprio decreto”, poiché si tratta di un decreto interministeriale. Non è chiaro, inoltre, l’inciso “al massimo”, poiché la Commissione può essere composta solo di 3 membri. Al c. 2, lett. a) e b), è necessario sostituire la parola “indeterminato” con “determinato”.

All’art. 8, c. 4, sembrerebbe opportuno richiamare il concerto del MEF.

All’art. 11, c. 1, è necessario chiarire l’utilizzo dell’espressione “dei decaduti organi di gestione”, dal momento che si prevede solo la decadenza del consiglio di amministrazione.

All’art. 12 è opportuno utilizzare l’espressione “organo commissariale”, per includere anche l’ipotesi in cui vi sia una commissione. Al c. 4, è necessario riferirsi sia al MIUR che al MEF.

All’art. 13, c. 1, sembrerebbe opportuno espungere il richiamo dell’art. 5, che riguarda il controllo eseguito in situazione diversa da quella di commissariamento. (Non a caso, il c. 4 stabilisce che la relazione annuale prevista al c. 1 sostituisce quella prevista all’art. 5, c. 1). Occorre, inoltre, sopprimere le parole “e la trasmette al consiglio di amministrazione” e chiarire a quale termine si intende fare riferimento.

All’art. 15, c. 1, occorre specificare se entrambe le trasmissioni devono essere effettuate dal MIUR, in caso affermativo collocando alla fine del periodo il complemento d’agente. Al c. 3 è necessario chiarire perché si parli di ricostituzione “di tutti gli organi dell’università”, posto che l’unico organo di cui è prevista la decadenza è il consiglio di amministrazione.

All’art. 16. c. 3, il riferimento corretto è all’art. 5, c. 3, lett. a), della L. 240/2010 (anziché all’art. 5, c. 4, lett. a)).

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11 Il sistema dell’accreditamento e della valutazione periodica è previsto dall’art. 5, c. 1, lett. a), e 3, lett. a) e b), L. 240/2010.


Servizio Studi – Dipartimento Cultura

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File: CU0343a.doc



[1]  Nella seduta del 9.6.2011 il Consiglio dei Ministri ha proceduto anche all’esame preliminare dello schema di d.lgs. per la revisione della contabilità degli atenei, non ancora trasmesso alle Camere.

[2]  Titolo VIII del D.lgs. n. 267/2000 (artt. 242-269).

[3]   L’AIR fa riferimento anche ad una analogia con quanto disposto per alcune aziende sanitarie pubbliche in disavanzo strutturale.

[4]L’introduzione del bilancio unico di ateneo – “per cui il processo di predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo degli atenei non sarà più frammentato nelle singole strutture dotate di autonomie finanziarie (dipartimenti e centri)” – è uno dei principi fissati dall’art. 5, c. 4, lett. a), della L. 240/2010 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dissesto%5Ffinanziario%5Fatenei/. Ai sensi dell’art. 2423 c.c., gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio (costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) allo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

[5]  Il rendiconto unicosembrerebbe anch’esso uno degli strumenti del nuovo sistema contabile.

[6]  V. art. 24 del D.lgs. 165/2001.

[7]   V. Titolo III (artt. 17-31) del D.lgs. 150/2009.

[8]  In base alla disposizione citata, nel caso di processi di razionalizzazione dell’offerta formativa che comportino la disattivazione di corsi di studio e sedi decentrate, sono previste procedure di mobilità che, per i professori e i ricercatori, avvengono ad istanza degli interessati. Se esse hanno esito negativo, il Ministro può trasferire con decreto il personale interessato, disponendo la concessione di incentivi economici a carico del FFO, sentito il MEF. Sullo stesso argomento interviene anche l’art. 7, c. 5, della L. 240/2010, che prevede l’intervento di un DM per la definizione di criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori.

[9]  La mobilità coattiva si verifica con il trasferimento di attività, sino a quel momento svolte da PA o loro strutture, ad altri soggetti (art. 31 del D.lgs. 165/2001). Il rapporto di lavoro continua con il cessionario e pertanto il lavoratore conserva tutti i diritti (art. 2112 c.c.).

[10]    I prodotti a finanza derivata sono contratti il cui valore deriva da attività finanziarie sottostanti (sono derivati, ad es., i future, gli swap).

[11]            Si richiama l’art. 2, c. 9, della L. 191/2009, che prevede, per quanto qui interessa, che anche per il triennio 2010-2012 il fabbisogno per ciascun ateneo è determinato annualmente dal Ministro dell’università e della ricerca, previo parere della CRUI, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

[12]    Si veda, ad es., l’art. 254 del D.lgs. 267/2000.