Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari Schema di Regolamento n. 372 (art. 17, comma 2, L. 400/1988; art. 16, L. 240/2010) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 372/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 320
Data: 27/06/2011
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   ESAMI DI ABILITAZIONE
IMMISSIONE IN RUOLO   L 1988 0400
L 2010 0240   REGOLAMENTI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

27 giugno 2011

 

n. 320/0

 

Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari

Schema di Regolamento n. 372
(art. 17, comma 2, L. 400/1988; art. 16, L. 240/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

372

Titolo

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Norma di riferimento

L. 23.8.1988, n. 400, art. 17, co. 2; L. 30.12.2010, n. 240, art. 16

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione

10 giugno 2011

assegnazione

15 giugno 2011

termine per l’espressione del parere

15 luglio 2011

termine per l’emanazione del regolamento

90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 240/2010

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio), da esprimere entro il 30 giugno 2011

 


Contenuto

Lo schema di regolamento è volto a disciplinare le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale che, ai sensi dell’art. 16, c. 1, della L. 240/2010, attesta la qualificazione scientifica costituente requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari[1].

 

Sullo schema - deliberato dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2011 - il Consiglio di Stato (CdS) ha espresso una pronuncia interlocutoria il 22 marzo 2011. A questa il MIUR ha dato risposta con nota del 7 aprile 2011, con la quale è stato inviato al CdS uno schema in parte modificato (trasmesso anch’esso alle Camere) e sono stati forniti chiarimenti su ulteriori questioni. Il CdS si è espresso conclusivamente il 31 maggio 2011, apponendo alcune condizioni.

Di seguito si farà riferimento, come di consueto, al testo dello schema deliberato dal Consiglio dei ministri, evidenziando, però, nei diversi passaggi, l’interlocuzione intercorsa fra MIUR e CdS e il parere conclusivo di quest’ultimo.

 

Il quadro normativo sarà completato dall’emanazione dei due DM previsti nello schema (artt. 4 e 7), nonché del DM per la definizione dei settori concorsuali (art. 15, L. 240/2010) e del DM per la definizione del compenso spettante ai commissari in servizio all’estero[2](art. 16, c. 3, lett. g), L. 240/2010).

L’analisi di impatto della regolamentazione evidenzia che, trascorsi 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento, si procederà, come stabilito dal DPCM 212/2009, ad una verifica sul grado di raggiungimento delle finalità, sui costi e sugli effetti prodotti, cui seguiranno, se necessario, interventi integrativi o correttivi.

 

L’art. 1 reca le definizioni utilizzate negli articoli successivi.

L’oggetto proprio del regolamento è indicato all’art. 2, nei termini ante ricordati.

In proposito, il CdS ha evidenziato la ripetitività del contenuto della norma rispetto a quanto già indicato dall’art. 16 della L. 240/2010. A seguito di ciò, il MIUR ha manifestato l’intenzione di eliminare la suddetta norma.

 

Ai sensi dell’art. 3 - con il quale si dà seguito all’art. 16, c. 3, lett. d), m), nonché, parzialmente, e), della L. 240/2010 -, ogni anno, nel mese di ottobre, il competente Direttore generale del MIUR indice con proprio decreto le procedure per il conseguimento dell’abilitazione per ogni settore concorsuale e distintamente per ognuna delle due fasce. In prima applicazione, leprocedure sono avviate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 9, c. 1).

Il decreto di indizioneè pubblicato, oltre che nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell’Unione europea, sui siti del MIUR, dell’UE e di tutte le università italiane. Essostabilisce i termini - non inferiori a 20 e non superiori a 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero - e le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione.Conriferimento a quest’ultimo aspetto, peraltro, già lo schema stabilisce che domande edocumentazione - consistente in titoli e pubblicazioni scientifiche, e nel relativo elenco - sono presentate al MIURper via telematica, secondo una procedura validata dal Comitatotecnicoprevisto dall’art. 7, c. 6.

Il CdS aveva rilevato l’opportunità di limitarel’uso dell’informatica allapresentazione della domanda e dell’elenco dei titoli, poiché la trasmissione telematica dei titolisarebbe potutadiventare troppo onerosa e richiedere tempi di lettura più lunghi.

Il MIUR ha osservatoche la presentazione dei titoli in formato cartaceo comporterebbe un notevoleaggravio per le università sede delle procedure, per i candidati e per i commissari, nonché nuovi oneri per la finanza pubblica, sottolineando anche che l’informatizzazione dell’intero procedimento è in linea con la semplificazione delle procedure nella PA. Al contempo, ha proposto di inserire il divieto di divulgazione da parte dei commissari dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati, a tutela dei diritti d’autore.

Conclusivamente, il CdS ha evidenziato, invece, la scarsa rilevanza deirisparmi di spesa, poiché i costi di spedizione dei testiin formato cartaceosarebbero a carico del candidato el’università avrebbe il solo oneredi tenerne una copia, per consentirne la consultazione durante i lavori della commissione. Ha osservato, altresì, che non è conforme alla ratio della procedura la valutazione di studi che non siano già ampiamente noti al mondo della scienza, e che occorre evitare l’utilizzo di pubblicazioni finalizzate ed indirizzate esclusivamente ai membri della commissione. Inoltre, ha sottolineato che l’ipotizzato divieto di divulgazione dei testi - oltre che contrastare con la possibilità, prevista dall’art. 8, di acquisire pareri pro-veritate sulle pubblicazioni - finirebbe per sottrarre ad ogni controllo diffuso dell’intera comunità scientifica l’attività e le scelte della Commissione, ponendosi non in linea con il principio di trasparenza delle stesse. Il CdS ha, peraltro, evidenziato che, ove la disposizione fosse derivata dalla legittima preoccupazione che la diffusione in rete di pubblicazioni determini un danno per l’attività editoriale e per gli interessi economici degli autori, si sarebbe dovuta usare maggiore prudenza nell’imporre lapresentazione delle stesse per via informatica e si sarebbe dovuta prevedere una normativa più dettagliata di tutela dell’attività editoriale. Conclusivamente, ha condizionato il parere favorevole all’accoglimento di tali rilievi[3].

Sembrerebbe opportuno definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, alla data di pubblicazione del decreto nella GU della Repubblica italiana.

A titolo di esempio, si ricorda che l’art. 4, c. 1, del DPR 487/1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle PA - tra le quali sono incluse le università (art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001) - stabilisce che le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Ai fini della partecipazione aiprocedimenti di chiamatadi cui agli artt. 18 e 24, c. 5 e 6, della L. 240/2010, l’abilitazione è valida quattro anni. Ilsuo mancato conseguimento preclude la partecipazione a tuttele procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia o per quella superiore.

A seguito di un rilevo del CdS -che avanzava l’ipotesi di un candidato soccombente a causa della scarsa attinenza dell’oggetto della sua produzione al settore concorsuale della specifica procedura di abilitazione -, il MIUR ha manifestato l’intenzione di modificare tale ultima previsione, limitando la preclusione alle procedure relative al medesimo settore concorsualedella stessa fascia o della fascia superiore. Quanto, invece, alla possibilità di valutare l’ipotesi che nel corso del biennio di preclusione sopravvenga nuova produzione scientificatale da superare la precedente valutazione, il MIUR ha ritenuto di non poter accogliere quanto prospettato dal CdS, in virtù della lettera dell’art. 16, c. 3, lett. m), della L. 240/2010.

Il Cds ha definito taleinterpretazione “estremamente rigorosa”.

 

L’art. 4 ribadisce, con qualche puntualizzazione, quanto dispostodall’art. 16, c. 3, lett. a), ultima parte, b) e c), della L. 240/2010.

Prevede, infatti, che i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati saranno definiti con decreto del Ministro e saranno differenziati per funzioni e per aree disciplinari. Il decreto potrà prevedere un numero massimo di pubblicazioni, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, ma comunque non inferiore a 12,che ogni candidato potrà presentare. Ogni 5 anni, sentiti il CUN e l’ANVUR (il coinvolgimento dei due organismi rappresenta un elemento di novità rispetto alla legge), sarà verificata l’adeguatezza e la congruità dei criteri eparametri - anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’art. 5, c. 5, della L. 240/2010 - e la loro revisione sarà disposta con decreto del Ministro.

Il CdS aveva osservatoche il decreto di definizione dei criteri di valutazionenon poteva essere definito quale atto di natura non regolamentare(come precisatodalla relazione di accompagnamento), poiché, fra l’altro - come osservato dal medesimo CdS nel parere finale -, lo stesso incide sulle situazioni giuridiche di candidati e commissari.Aveva evidenziato, inoltre, la necessità che nel procedimento di definizione dei criteri intervenissero anche organi di consulenza tecnica, quali il CUN, apparendo, peraltro, incongruenteche esso fosse adottato dal solo Ministro, quando la verifica quinquennale coinvolgeva CUN e ANVUR.

Sul punto, anche il CUN, con la mozione del 6.4.2011 allegata allo schema, aveva ribadito di dover essere l’interlocutore di riferimento per tutti i provvedimenti di attuazione della L. 240/2010 che, incidendo sui compiti di ricerca e didattica dei docenti e, quindi, sul ruolo da essi svolto nel e per il settore universitario, imponevano un preliminare confronto con le diverse aree disciplinari che in quel consesso sono rappresentate.

Il MIUR ha chiarito che la previsione di adottare un atto avente natura non regolamentare scaturiva dalla circostanza che la L. 240/2010 non opera un espresso riferimento allo strumento regolamentare: si è, comunque, impegnato a disciplinare con regolamento la materia. Ha, inoltre, manifestato l’intenzionedi acquisire il parere di CUN e ANVUR, nonché del CEPR (Comitato di esperti per la politica della ricerca[4]), sia ai fini della prima adozione del decreto, sia nell’ambito del procedimento di verifica quinquennale.

Infine, per venire incontro ai rilievi del CdS sull’art. 6 (v. infra) ha manifestato l’intenzione di precisare già all’art. 4 che i criteri e i parametri definiti con il decreto sono finalizzati anche alla verifica da parte del MIUR della coerenza con gli stessi dei curriculum degli aspiranti commissari.

 

L’art. 5 dà seguito all’art. 16, c. 3, lett. o), della L. 240/2010. Dispone, infatti, che, su proposta della CRUI, il MIUR forma una lista di università aventi strutture idonee per lo svolgimento delle procedure - aggiornata ogni 2 anni - nel cui ambito sono sorteggiate, per ciascun settore concorsuale, le università che ospiteranno le procedure. L’elenco delle sedi è inserito nel decreto di indizione. Le università così individuate assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ogni commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario[5].

E’ utile ricordare in questa sede che, ai sensi dell’art. 16, c. 3, lett. f) (ultima parte), della L. 240/2010, la partecipazione alla commissione nazionale per le procedure di abilitazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Il testo del regolamento non accenna a tale previsione.

La relazione tecnica, invece, pur richiamando tale disposizione, considera, ai fini della stima del costo annuo complessivo, “un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto”, per una spesa complessiva di 17 milioni di euro, a fronte degli attuali 25.

Al riguardo, sembrerebbe opportuno un chiarimento.

Per ogni procedura l’università nomina un responsabile del procedimento, che ne assicura il regolare svolgimento, comprese le forme di pubblicità previste dal regolamento.

Il CdS aveva osservato: che appariva poco chiarala scelta di attribuire al solo Ministro - sia pure previa proposta della CRUI - ilpotere di formare l’elenco delle universitàcon strutture idonee, senza alcuna predeterminazione di criteri; che appariva incoerente l’inserimento nel decreto di indizione della lista completa delle sedi possibili, anziché della sola università prescelta; che nulla veniva detto sulle procedure di sorteggio. Conclusivamente, aveva suggerito la possibilità che la scelta della sede, nell’ambito di un elenco di strutture idonee, potesseessere lasciata alla commissione, al fine di escludere determinate sedi disagevoli. Inoltre, aveva osservato che “tra le forme di pubblicità, che dovrebbe curare l’Università, vi sono anche quelle riguardanti atti, che precedono addirittura la scelta ministeriale della sede”.

Il MIUR ha risposto che l’individuazione delle strutture idonee non sembra richiedere la predeterminazione di criteri, non essendo necessari requisiti particolari, a parte la capacità di ospitare una commissione e di fronteggiare le relative spese. Ha anche evidenziato che non si è ravvisata la necessità di definire in dettaglio le procedure di sorteggiodella sede, assicurando, comunque, che lo stesso sarà effettuato secondo criteri di ragionevolezza, ad esempio escludendo ogni università già sorteggiata dalla lista delle università sorteggiabili. Inoltre, riconoscendo le ragioni di economicità e speditezza sottese alla proposta di affidare lascelta della sede alla Commissione, ha manifestato l’intenzione di modificare il testo, prevedendo che, su richiesta della medesima, e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, il Direttore generale competente del MIUR può disporre modifiche della sede. Infine, ha manifestato l’intenzione di inserire nel decreto di indizione la sede sorteggiata per ciascuna procedura, anziché l’intero elenco,e ha precisato che l’art. 5, c. 3, deve intendersi nel senso che l’università deve curare le forme di pubblicità previste dal regolamento in relazione alle fasi del procedimentosuccessive alla scelta della sede.

Il CdS ha ritenuto non persuasiva la risposta del MIUR, poiché il testodel regolamento conferisce al Ministro un potere largamentediscrezionale, e non specificache gli unici motivi di esclusione dall’elencosono rappresentati dall’insussistenza della capacità di ospitare la Commissione e dall’indisponibilitàdi risorse finanziarie. Non ha inoltre condiviso l’omissione di una disciplina più dettagliata delle procedure di sorteggio e ha invitato a modificarela formulazione del c. 3 dell’art. 5 nel senso indicato nella nota di risposta del MIUR.

 

Gli artt. 6 e 7 disciplinano i meccanismi di formazione della commissione esaminatrice, dando seguito all’art. 16, c. 3, lett. f), g), h), i) (prima parte)ed l), della L. 240/2010.

Ai sensi dell’art. 6, per ogni settore concorsuale è nominata ogni due anni, nel mese di settembre, con decreto del competente Direttore generale del MIUR(pubblicato - come gli altri decreti previsti dall’art. 6 - sul sito del MIUR), una commissione nazionale composta da 5 membri. Il procedimento si avvia nel mese di maggio, sempre con decreto del competente Direttore generale. In sede di prima applicazione la procedura è avviata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento(art. 9, c. 1).

I professori ordinari di università italiane del settore concorsuale di riferimento interessati devono presentare domanda al Ministero per via informatica (anche in tal caso la procedura telematica è validata dal Comitato tecnico), entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di avvio del procedimento, attestando di essere stati valutati positivamente ai sensi dell’art. 6, c. 7, della L. 240/2010. Ai sensi dell’art. 9, c. 2, però, in sede di prima applicazione questo requisito non è richiesto. La relazione illustrativa chiarisce che la deroga è disposta per assicurare l’applicazione delle nuove procedure di abilitazione a partire dall’anno in corso, laddovepotrebbe non essere giunto a compimento il meccanismo valutativo.

Il CdS aveva chiesto se l’eccezione prevista in prima applicazione valesse anche per la conformità dei curriculum degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal DM previsto dall’art. 4 (v. infra). Il MIUR ha risposto evidenziando che, non potendosi prescindere dalla definizione di criteri e parametri per la valutazione dei candidati, non si può prescindere neanche dalla verifica della coerenza della qualificazione scientifica dei commissari con i predetti parametri.

Alla domanda devono essere allegati il curriculum e la documentazione relativa alla attività scientifica svolta, in particolare nell’ultimo quinquennio. Il curriculum- reso pubblico dal MIUR per via telematica - deve essere coerente con i criteri e i parametri di qualificazione scientifica richiesti ai candidati all’abilitazione per la prima fascia. La definizione dellemodalità di accertamento della qualificazione scientifica dei professori è demandata allostesso decreto volto a definire i criteri di valutazione dei candidati.

Il CdS aveva sottolineato la necessità di valutare con estrema attenzione - in relazione al principio di autonomia universitaria sancito dall’art. 33 Cost. - la previsione relativa alla coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di qualificazione scientifica richiesti ai candidati, dal momento che con DM si finiva per influire pesantemente sulla scelta dei commissari, evidenziando, inoltre, che nulla lo schema prevedeva sul controllo di tale coerenza.

Il MIUR ha risposto che il rilievo poteva intendersi superato con l’impegno a modificare l’art. 4, nel senso - come già detto - di prevedere la definizione di criteri e parametri di valutazione da parte del Ministero, previo parere degli organi di consulenza tecnica.

Il CdS, sottolineando che la valutazione del curriculumdei professori ad opera del MIUR si affiancherebbe a quella, già di per sé idonea, operata dalle singole università con riferimento alla loro attività didattica, ai sensi dell’art. 6, c. 7 e 8, della L. 240/2010[6], ha evidenziato che, poiché la valutazione specifica “non si esaurisce nella meccanica sovrapposizione di un curriculum a parametri di tipo formale, ma implica la verifica di una conformità sostanziale di un’attività didattica e di ricerca a parametri e criteri che solo apparentemente sono formali”, è necessario che la stessa sia compiuta da un organo collegiale dotato di adeguate competenze tecniche. Conclusivamente, ha condizionato il parere favorevole all’accoglimento di tale rilievo.

 

Pervenute le domande, il Direttore generale del MIURadotta un ulteriore decreto che, per ciascun settore concorsuale, contiene la lista dei professori ordinari del medesimo settore che hanno chiesto di esservi inclusi. La formazione della lista deve assicurare la presenzain ogni commissione dialmeno un componente per ogni settore scientifico-disciplinare (SSD) ricompreso nel settore concorsuale.

Al riguardo, il MIUR, recependo l’indicazionedel CdS, che aveva rilevato un contrasto di tale previsione[7] con il contenutodell’art. 7, c. 2, ultimo periodo(v. infra), ha manifestato l’intenzione di inserirenella disposizione l’inciso “per quanto possibile”.

Se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l’inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale[8].Tale ipotesi non era contemplata dalla L. 240/2010.

La relazione illustrativa chiarisce che l’integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue.

Sull’argomento, il CUN, con altra mozione approvata il 7.4.2011 - non allegata allo schema[9] -, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l’inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale. Ha, pertanto, proposto che si preveda un primo sorteggio nell’ambito delmacrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell’ambito della lista così integrata[10].

Sembrerebbe in ogni caso opportuno esplicitare se l’integrazione della lista è fino a concorrenza del numero di 8 e se questa avviene - come sembrerebbe logico - nell’ambito dei professori del macrosettore che hanno presentato domanda.

Dalla lista così individuata vengonosorteggiati quattro membri. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all’interno di una lista predisposta dall’ANVUR che deve essere composta da almeno 4 studiosi o esperti di livello pari a quello dei professori ordinari, in servizio presso università di paesi aderenti all’OCSE, diversi dall’Italia, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministro, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. b), della L. 240/2010, ai fini della chiamata di studiosi stabilmente impegnati all’estero. In particolare, l’ANVUR assicura la coerenza delcurriculum dei soggetti inclusi nella lista - reso pubblico per via telematica - con i criteri e i parametri fissati per la valutazione dei candidati, analogamente, quindi, aquanto previsto per i commissari afferenti a università italiane. Nulla è, peraltro, disposto in ordine alla procedura per la redazione della lista da parte dell’ANVUR (ad esempio, se sia previsto un avviso pubblico).

Il CdS, rilevando, tra l’altro, che la composizione dell’ANVUR non assicura al proprio interno la presenza di competenze afferenti a tutti i macrosettori concorsuali, aveva evidenziato che lo schema non fissava garanzie finalizzate ad assicurare che la scelta dei professori stranieri fosse ispirata da criteri esclusivamente tecnico-professionali, laddove, invece, l’intento generale della legge e del regolamento è quello di assicurare la formazione di commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare, come emerge anche dall’art. 6, c. 9 dello stesso regolamento. Il MIUR ha risposto osservando che la possibilità di acquisire, da parte di esperti revisori, pareri scritti pro-veritate sull’attività scientifica dei candidati (v. infra, art. 8, c. 3), consente di integrare le competenze necessarie per una adeguata valutazione dei candidati. Inoltre, ha osservato che il punto cardine del sistema di reclutamento è il settore concorsuale e non il SSD e che la ratio dell’art. 6, c. 9, è solo quella di assicurare la rappresentanza dei SSD più grandi.

Tuttavia, il CdS ha ribadito che all’ANVUR dovrebbe essere data la possibilità di avvalersi della collaborazione di qualificati organi che sianoespressione della comunità scientifica, specialmente per i settori concorsuali che dovessero risultaredi volta in volta estranei alle competenze dei suoi componenti, sottolineando l’importanza di trovare una adeguata soluzione al problema.

E utile evidenziare qui che l’art. 9, c. 3, riprendendo quanto disposto dall’art. 29, c. 17, della L. 240/2010, prevede che se, per la prima tornata delle procedure di abilitazione, l’ANVUR non ha formato in tempo utile la lista per uno specifico settore concorsuale, la commissione è integralmente formata da commissari scelti nell’ambito della lista predisposta dal MIUR.

 

Con riferimento alle incompatibilità, lo schema, fermo restandoil divieto che della commissione faccia parte più di un commissario della stessa università, dispone che, per motivate esigenze connesse alla formazione dell’organo, è possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo.

A seguito del rilievo del CdS circa il contrasto con quanto disposto dalla L. 240/2010 (art. 16, c. 3, lett. g), il MIUR ha manifestato l’intenzione di espungere tale ultimaprevisione.

Le altre incompatibilità attengono al fatto che i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione eche, per tre anni dalla conclusione di un precedente mandato, non possono far parte di una nuova commissioneper il conferimento dell’abilitazione riferita a qualsiasi settore concorsuale.

La possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica (art. 16, c. 3, lett. g), L. 240/2010), è interpretata dallo schema prevedendo che occorre garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.

Tuttavia, a seguito del rilievo del CdS circa il fatto che gli studenti sarebbero esaminati da un docente che non ha tenuto il corso, il MIUR ha manifestato l’intenzione di espungere la previsione secondo la quale i commissari devono garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.

In relazione alla intenzione manifestata dal MIUR, occorre valutare la conformità della previsione di esenzione (totale) dalla attività didattica, con la previsione di esenzione parziale prevista dalla L. 240/2010.

Si dispone, infine, che le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e hanno effetto a decorrere dalla data di adozione del decreto di accettazioneda parte del competente Direttore generale del MIUR.

 

L’art. 7 disciplina le operazioni di sorteggio - sia nell’ambito della listacostituitadal MIUR, siadi quella predispostadall’ANVUR - che avvengono mediante procedure informatizzate preventivamente validate da un Comitato tecnico nominato con decreto del Ministro, composto al massimo di 5 membri e che opera a titolo gratuito.

I componenti di ciascuna lista sono collocati in ordine alfabetico e questo determina l’attribuzione di un numero d’ordine: in caso di omonimia, l’ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita.

Il CdS aveva evidenziato la necessità di specificare se nella collocazione precede il più giovane o il più anziano. Il MIUR non ha ravvisato l’opportunità di tale specifica, evidenziando che il criterio adottato è esclusivamente alfabetico.

In realtà, la specifica è necessaria in relazione al caso di omonimia, per il quale lo schema prevede che “l’ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita”.

Per garantire la presenza in ciascuna commissionedi un componenteper ogni SSD, si procede innanzitutto al sorteggio,nell’ambito della lista predisposta dal MIUR, di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari.

Se il numero dei SSD ricompresi nel settore concorsualeè minore di quattro, si procede a integrare il numero dei commissari occorrenti sorteggiando fra gli altri componenti della lista. Se, invece, il numero è maggiore di quattro, si sorteggia un componente della lista per ogni settore e, nell’ambito dei componenti così sorteggiati, se ne sorteggiano 4.

E’ utile evidenziare qui che l’art. 9, c. 3, prevede che nel caso in cui tutti i membri della commissione siano scelti nell’ambito della lista predisposta dal MIUR (in quanto l’ANVUR non abbia provveduto alla formazione della lista di sua competenza), si applica il meccanismo già illustrato, avendo però a riferimento il numero di 5 commissari.

Non appare chiaro come si possa combinare la previsione che tutti i componenti della lista sono collocati in ordine alfabetico - senza nessuna divisione per SSD - con quella secondo cuisi procede ad un sorteggio per ciascun SSD. Si valuti, dunque, se non si debba prevedere di suddividere i componenti della lista per SSD e, solo successivamente, disporre in ordine alfabetico numerato le sottoliste così ottenute, al fine di procedere al sorteggio. Si valuti, altresì, se non si debba prevedere che, nel caso in cui si verifichi la necessità di procedere ad un ulteriore sorteggio (perché il numero di SSD è inferiore a 4) questi debbano essere previamente disposti – questa volta senza distinzione di SSD – in un nuovo ordine alfabetico numerato.

 

Entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte del MIUR, dell’esito del sorteggio, i commissari sorteggiati per due o più commissioni devono optare per una sola di esse. Se l’opzione non viene esercitata, la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e il medesimo commissario è sostituitonelle altre commissioni. Ogni qualvolta sia necessario procedere a sostituzioni, si effettua un nuovosorteggio, fermi rimanendo gli atti già adottati dalla commissione.

Il CdS aveva sollecitato una riflessione circa l’opportunità di considerare salvi atti che siano espressione del giudizio tecnico-discrezionale individualedi un componente della commissione sostituito.IlMIUR ha manifestato l’intenzione di prevedere tale eccezione.

Inoltre, la norma dispone che il commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell’incarico è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore generale del Ministero.

Il CdS aveva evidenziato che la L. 240/2010 non sembra stabilireper la partecipazione alle Commissioni di abilitazione il requisito della permanenza in servizio dei commissari - richiedendo la qualifica di professore ordinario solo quale requisito per la nomina - e che, d’altra parte, non si capiva perché la sussistenza di tale requisito non dovesse essere verificata anche per il membro straniero, per il quale, peraltro, la verifica porrebbe problemi interpretativi di non facile soluzione a causa delladifficile assimilabilità di ordinamenti diversi. Il MIUR ha manifestato l’intenzione di sopprimere la disposizione citata.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dell’abilitazione.

Sostanzialmente, dunque - considerato che il decreto di nomina della commissione interviene nel mese di settembre e che il termine per la presentazione delle domande può variare tra i 20 e i 30 giorni dopo la pubblicazione deldecreto di avvio delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, adottato nel mese di ottobre - si sposta in avanti il termine previsto dall’art. 9, c. 1, del D.L. 120/1995 (L. 236/1995) (fonte esplicitamente citata dalloschema), individuato in 30 giorni dalla pubblicazione[11] della composizione della commissione o, nell’ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sopravvenuta, purché prima dell’insediamento della commissione, dalla data dell’insorgenza della causa. La modifica appare giustificata in considerazione del fatto che il decreto di nomina della commissione interviene ogni due anni, mentre le procedure di abilitazione vengono avviate ogni anno.

Considerata la variazione sostanziale, sembrerebbe peraltro opportuno, dal punto di vista tecnico-normativo, abrogare l’art. 9, c. 1, del D.L. 120/1995, ridisciplinando la materia nell’ambito del presente schema di regolamento, ovvero novellare lo stesso comma.

 

L’art. 8 disciplina i lavori delle commissioni. Nella prima riunione ogni commissione elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario e definisce le modalità organizzative per l’espletamento delle procedure, distinte per fasce, comunicandole al responsabile del procedimento al finedi assicurarne la pubblicità sul sito dell’università. La Commissione può tornare a riunirsi a partire dall’ottavo giorno successivo alla pubblicazione, per l’accesso per via informatica all’elenco di domande, titoli e pubblicazioni, nonché alla documentazione. Per garantire la riservatezza dei dati, l’accesso avviene tramite codici attribuiti dal Ministero a tutti i commissari.

Il CdS aveva osservato che tale previsione non sembrava in armonia con il principio di trasparenza dei lavori della Commissione, poiché ogni candidato ha il diritto di conoscere chi siano e quali titoli vantino gli altri candidati, come pure il contenuto dei pareri pro-veritate espressi sulla propria attività.

Il MIUR ha risposto che l’attribuzione di un codice di accesso ha lo scopo di garantire che solo i commissari possano accedere agli atti del procedimento, a tutela della correttezza del medesimo, senza precludere la trasparenza delle procedure: i candidati, infatti, potranno richiedere l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Le osservazioni non sono state ritenute convincenti dal CdS, dal momento che, a suo parere,la questione non concernel’accesso agli atti da parte dei candidati, quanto il controllo diffuso sulla qualificazione scientifica degli stessi, “che andranno giudicati per i loro titoli,il cui pregio deve essere valutabile da parte della comunità scientifica e accademica”.

Dando seguito a quanto previsto dall’art. 16, c. 3, lett. i), secondo periodo,della L. 240/2010, la commissione può richiedere pareri scritti pro-veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso degli stessi requisiti previsti per i commissari.

E’ opportuno ricordare in questa sede che la L. 240/2010 prevede, altresì, che detti pareri siano pubblici ed allegati agli atti della procedura (art. 16, c. 3, lett. i), ultimo periodo).

Sull’argomento, infatti, il CdS aveva evidenziato l’opportunità che i pareri pro-veritate entrassero a far parte dei verbali della commissione e che si specificassero con maggiore dettaglio le disposizioni in ordine alla loro acquisizione e ai loro effetti (ad es., in ordine a modalità e forma della proposta, maggioranza per la deliberazione, eventuali espressioni di dissenso).

Il MIUR ha manifestato l’intenzione di precisare che la facoltà di richiedere pareri pro-veritate è esercitata su proposta di uno o più commissari, che l’eventuale dissenso dal parere deve essere adeguatamente motivato e che il parere stesso, nonché le eventuali espressioni di dissenso, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali.

Il CdS ha richiesto ulteriori integrazioni della disciplina in questione, atte ad evitare un eccesso di ricorso a tali pareri da parte della commissione.

 

Come previsto dall’art. 16, c. 3, lett. a) (prima parte),della L. 240/2010, l’abilitazione è attribuita con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per aree disciplinari, definiti con il DM di cui all’art. 4, c. 1, dello schema, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individualealle attività di ricerca e sviluppo svolte. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Di ogni riunione è redatto un verbale, di cui costituiscono parte integrante e necessariai giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato (cui si aggiungeranno, come ante indicato, secondo le intenzioni del MIUR, i pareri pro-veritate e le eventuali espressioni di dissenso).Il giudizio individuale espresso dal commissario straniero e i pareri pro-veritate possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall’italiano.

Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali, sottoscritti dai commissari, sono trasmessi per via informatica al MIUR.

Occorre valutare se possa ritenersi soddisfatta la previsione recata dall’art. 16, c. 3, lett. e), della L. 240/2010 di “garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni”.

 

Infine, si prevede che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data discadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidatie che la commissione utilizza strumenti telematici di lavorocollegiale.

L’art. 16, c. 3, lett. e), L. 240/2010, dispone che i 5 mesi decorrono dall’indizione della procedura.

 

Dell’art. 9, c. da 1 a 3, si è già detto.

Il c. 4 ribadisce l’abrogazione del D.lgs. 164/2006 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, già disposta dall’art. 29, c. 12, della L. 240/2010.

Avendo il CdS qualificato tale disposizionecome superflua, il MIUR ha manifestato l’intenzione di sopprimerla.

 

Si ricorda, infine, che l’art. 16, c. 3, lett. n), della L. 240/2010, dispone che l’abilitazione è considerata titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 2, della medesima legge.

La previsione non è ripresa nello schema. Occorre, peraltro, ricordare che essa, pur essendo stata inserita tra le norme generali regolatrici della materia ai fini dell’emanazione del regolamento, presenta un contenuto precettivo in sé.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegati, fra gli altri: relazione illustrativa; relazione tecnica; analisi di impatto della regolamentazione; analisi tecnico-normativa; pronuncia interlocutoria del CdS del 22.3.2011; mozione del CUN del 6.4.2011 sulla pronuncia del CdS; replica del MIUR al CdS del 7.4.2011, recante, altresì, un testo modificato dello schema teso a recepire taluni dei rilievi avanzati dal CdS, nonché le note del MEF e del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione con le quali si comunica il formale concerto in ordine al provvedimento; parere del CdS con condizioni e osservazioni del 31.5.2011.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Lo schema di regolamento è emanato sulla base dell’art. 16, c. 2, della L. 240/2010, che ha disposto che entro 90 giorni dalla data della entrata in vigore della medesima (quindi, entro il 29 aprile 2011) con uno o più regolamenti di delegificazione emanati su proposta del MIUR, di concerto con il MEF e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero disciplinate le procedure per il conseguimento dell’abilitazione.

Procedura di emanazione

Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il CdS e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

Due DM sono previsti dall’art. 4, c. 1, e dall’art. 7, c. 6 (si veda la sezione Contenuto). Il DM previsto dall’art. 4, c. 1, può essere aggiornato ogni 5 anni.

Coordinamento con la normativa vigente

Occorre valutare l’opportunità di abrogare il c. 5 dell’art. 1 della L. 230/2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Formulazione del testo

All’art. 3, c. 2, occorrerebbe chiarire il riferimento all’individuazione delle “modalità” di presentazione delle domande, posto che il comma 5 già indica la presentazione per via telematica.

All’art. 4, c. 1, il riferimento corretto – come già anticipato dal MIUR nella nota del 7.4.2011 – è all’art. 8, c. 4.

All’art. 6, c. 2, si valuti la possibilità di aggiungere, dopo le parole ”Con successivo decreto” le parole “, anche avvalendosi di procedure informatizzate” e dopo le parole “che hanno presentato domanda per esservi inclusi” le parole “nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9”; e, quindi, di sopprimere il c. 10; i due commi, infatti, si sovrappongono parzialmente.Al c. 7, secondo periodo, si dispone che l’ANVUR, nella redazione della lista, assicura il rispetto delle condizioni di cui al c. 8, secondo periodo: al riguardo, non è chiaro come l’ANVUR possa assicurare, nella fase di redazione della lista, che i commissari non facciano parte contemporaneamente di più di una commissione. D’altra parte, l’art. 7, c. 4, disciplina l’esercizio dell’opzione, qualora un commissario risulti sorteggiato per due o più commissioni, successivamente, com’è ovvio, alle operazioni di sorteggio e alla relativacomunicazione dei risultatida parte del MIUR. Al terzo periodo sembrerebbe opportuno fare riferimento ai criteri e ai parametri di qualificazione scientifica stabiliti dal decreto di cui all’art. 4, c. 1, utilizzando quindi la stessa espressione presente nel c. 4, anziché fare riferimento all’art. 16, c. 3, lett. h), della L. 240/2010. Al c. 9, il riferimento corretto, in base all’art. 16, c. 3, lett. i), della L. 240/2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell’ambito della lista. Per tale ragione, oltre a dover sostituire le parole “La formazione della lista di cui al comma 2” con le parole “Il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2”, è opportuno spostare il comma in questione nell’ambito dell’art. 7, dedicato alle operazioni di sorteggio.

All’art. 8, c. 1, terzo periodo, la locuzione “pubblicità sul sito dell’università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione” potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo 7 giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito. Poiché, invece, l’obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione, si potrebbe valutare – ad invarianza di significato – la soppressione delle parole “per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione”. Al c. 7, primo periodo, è opportuno sostituire le parole “I giudizi individuali e collegiali” con le parole “I giudizi individuali edil giudizio collegiale”; inoltre,è opportuno chiarire perché si prevede che la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituisce parte integrante del verbale, posto che questo dovrebbe essere il contenuto necessario e diretto del verbale.

All’art. 9, c. 1, la locuzione “dall’entrata” deve essere sostituita con la locuzione “dalla data di entrata”.


 


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[1]  Il ruolo dei professori universitari è stato articolato in due fasce di carattere funzionale – professori ordinari e straordinari e professori associati – dall’art. 1 del DPR 382/1980. All’atto della nomina, il professore di I fascia assume la qualifica di straordinario; dopo 3 anni di servizio è sottoposto al giudizio di apposita commissione per la nomina ad ordinario. I professori associati, dopo un triennio dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma basato sull'attività didattica e scientifica. Peraltro, l’art. 8, c. 3, della L. 240/2010 ha inserito l’abolizione del periodo di straordinariato per i professori di prima fascia e della conferma per i professori di seconda fascia tra le norme regolatrici per l’emanazione di un regolamento di delegificazione per la rimodulazione della progressione economica per i professori assunti sulla base delle nuove regole.

[2]  Al riguardo, v. infra, art. 6.

[3]  Può essere utile ricordare che l’art. 3 del DM 89/2009, relativo alla valutazione di titoli e pubblicazioni scientifiche per il reclutamento di ricercatori, dispone che possono essere presi in considerazione solo pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti (oltre che saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale). http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-28072009-n-89.aspx.

[4]  Istituito presso il MIUR con D.lgs. n. 204 del 1998.

[5]  La relazione tecnica precisa che già prima gli oneri per il funzionamento delle commissioni per le procedure di valutazione comparativa di cui alla L. 210/1998 gravavano sulle università.

[6]  In particolare, il c. 8 dispone che i professori valutati negativamente sono esclusi dalle commissioni di abilitazione.

[7]  Peraltro conforme all’art. 16, c. 3, lett. i), della L. 240/2010.

[8]  L’art. 15 della L. 240/2010 ha disposto che i settori concorsuali - che dovevano essere individuati con decreto di natura non regolamentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari. Il decreto - la cui bozza è stata esaminata dal CUN nella seduta del 10-11 marzo 2011 (http://www.gtti.it/files/News_CUN_n79.pdf) - non risulta intervenuto.

[9]  http://www.cun.it/media/112041/mo_2011_04_07.pdf.

[10]            E’ utile ricordare che lo schema cita, nel preambolo, il parere di CUN e CRUI. Al riguardo, il CdS, pur consapevole che i pareri in questione non erano previsti nelle procedure per l’approvazione del regolamento, vedendo citati gli stessi nel preambolo, aveva chiesto di acquisirli. Il MIUR, ribadendoche i pareri in questione non erano previsti, si è impegnato ad eliminare dal preambolo il riferimento agli stessi. Il CdS ha osservato che i pareri resi, pur se facoltativi, fanno parte del procedimento e avrebbero dovutoessere comunque trasmessi.

[11]            NellaGazzetta ufficiale, ex art. 3, c. 16, DPR 117/2000.