Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza - Schema di Decreto n. 355 (art. 17, comma 95, L. 127/1997) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 355/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 303
Data: 11/04/2011
Descrittori:
CORSI DI LAUREA   DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE
DIFESA NAZIONALE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 127 DEL 15-MAG-97     

SIWEB

11 aprile 2011

 

n. 303/0

 

 

Definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza

Schema di Decreto n. 355
(art. 17, comma 95, L. 127/1997)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di decreto

355

Titolo

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza

Ministro competente

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Norma di riferimento

L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95

Numero di articoli

7

Date:presentazione

18 marzo 2011

 assegnazione

28 marzo 2011

termine per l’espressione del parere

17 aprile 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

IV (Difesa)

 


Presupposti normativi

L'art. 17, c. 95, della L. 127/1997 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,sentiti Consiglio universitario nazionale e Commissioni parlamentari competenti[1], la definizione dei criteri generali cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell’ordinamento degli studi, l’individuazione di nuove tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla L. 341/1990[2], il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti.

In attuazione è stato emanato il DM 509/1999, recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, che ha previsto che le università rilasciano titoli di primo e di secondo livello, ossia laurea e laurea specialistica,caratterizzati da finalità diverse.I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti ministeriali.

Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell’introduzione dei crediti formativi universitari (CFU), funzionali ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. I CFU, secondo la definizione individuata in seguito dal DM 270/2004, misurano la quantità di impegno complessivo di apprendimento richiesta allo studente, comprensivo dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 CFU. Occorrono 180 CFU per conseguire la laurea e ulteriori 120 per conseguire la laurea (ora) magistrale.

In attuazione dei criteri dettati dal DM 509/1999, con DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000 sono state definite una prima volta le classi delle lauree e delle lauree specialistiche.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del DM 509/1999 e dell’art. 2, c. 3, del d.lgs. 464/1997, recante riforma delle Forze armate, è stato emanato, al fine di fornire i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, il DM 12 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza.

In seguito, il DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999. Per quanto qui interessa, il DM ha sostituito la denominazione di laurea specialistica con quella di laurea magistrale; ha previsto che gli atenei possono attivare corsi di studio subordinatamente al loro inserimento in apposita banca dati dell’offerta formativa tenuta dal MIUR (art. 9, c. 3); ha introdotto il vincolo che per i corsi di laurea i DM riservino una percentuale non superiore al 50% dei crediti ad attività formative di base e caratterizzanti e per i corsi di laurea magistrale riservino alle attività caratterizzanti una percentuale non superiore al 40% dei crediti (art. 10, c. 2 e 4[3]), in entrambi i casi fatti salvi i corsi preordinati all’accesso alle professioni; ha previsto che gli atenei rilasciano allo studente, unitamente al titolo di studio, un certificato (diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei paesi europei, indicazioni sul curriculum seguito (art. 11, c. 8)[4].

Conseguentemente, è stata operata la revisione dei decreti ministeriali del 2000: sono stati, pertanto, emanati, due DM 16.3.2007, concernenti, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali. Inoltre, sono stati emanati i DM 19.2.2009 e 8.1.2009 per le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale per le professioni sanitarie ed è in corso l’iter di modifica del DM 25 novembre 2005 (classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza - schema n. 227).

Per il caso specifico, si ricorda, preliminarmente, che l'ufficiale è una figura della gerarchia militare tipicamente addetta alla funzione di comando in seno ad una forza armata che si forma, in genere, nelle accademie militari, alle quali si accede mediante concorso. Oltre che attraverso i corsi “normali” delle accademie, si può accedere al ruolo degli ufficiali anche attraverso concorsi a nomina diretta riservati a cittadini italiani in possesso di uno dei diplomi di laurea adeguati al corpo militare prescelto[5]. A tal fine, l’art. 719 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) prevede che gli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione di ufficiali delle forze armate vengano definiti dalle Università d’intesa con le accademie militari e con gli istituti militari di istruzione superiore, sulla base di criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro della difesa e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per finalità di aggiornamento professionale e per il conseguimento dei nuovi titoli universitari, ai citati corsi universitari accedono, altresì, gli ufficiali già in servizio nelle citate Forze armate. 

Le accademie militari (dell’Esercito italiano; navale; aeronautica; dell’Arma dei carabinieri) sono previste dall’art. 221 del Codice dell’ordinamento militare che le definisce quali istituti di istruzione che consentono agli allievi ufficiali l’accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente. Il medesimo articolo dispone, altresì, che l’accademia navale e l’accademia aeronautica devono occuparsi anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore. Tali istituti sono individuati dall’art. 224 in Istituto alti studi della difesa, Istituto superiore di Stato maggiore interforze, Istituto di studi militari marittimi, Istituto di scienze militari aeronautiche, Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell’Esercito italiano, Scuola ufficiali carabinieri. Presso le accademie militari si acquisisce un’approfondita formazione militare ed un diploma di laurea in diverse discipline (ad es: Scienze Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Informatica, Farmacia, Veterinaria). I concorsi per le accademie dell'esercito, dell'aeronautica, della marina e di sanità interforze sono indetti dal Ministero della difesa, quello della guardia di finanza dal Ministero delle finanze. I requisiti per l'accesso sono costituiti dal possesso di un’età compresa tra 17 e 26 anni e di un diploma di istruzione secondaria superiore. I percorsi formativi d'accademia, compreso il proseguimento dei corsi presso le scuole militari di istruzione superiore, durano 4 o 5 anni.

Contenuto

Lo schema di DM deriva dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al DM 270/2004, per le altre classi di laurea e laurea magistrale sono già stati previsti dai DM 16.3.2007. Pertanto, molte delle sue novità rispetto al DM 12.4.2001 ripropongono disposizioni del DM 270/2004 e dei due DM 16.3.2007. Lo schema è corredato dei previsti pareri del CUN – 10.9.2008, favorevole) - e del CNSU (4.7.2008 e 3.11.2008: osservazioni nel primo, rammarico per la mancata ricezione nel secondo, ma parere favorevole “con riguardo alle modifiche proposte in nota[6]”), nonché di una segnalazione della CRUI.

In base all’art. 1, c. da 1 a 3, le disposizioni recate dal DM si applicano alle università statali e non statali, incluse le università telematiche, le quali procedono all’istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della sicurezza e della difesa nell’osservanza dell’art. 9 del DM 270/2004.

La disposizione citata, oltre a quanto già esposto nel par. Presupposti normativi, prevede, in particolare, che l’istituzione avvenga nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro. Sul punto, la CRUI ha evidenziato di ritenere indispensabile che, in ragione della loro specificità, i corsi di studio in questione rimangano esclusi dal conteggio dei requisiti di docenza di ruolo e di copertura dei settori scientifico-disciplinari necessari ai fini del loro inserimento nella banca dati dell’offerta formativa[7].

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo, che devono essere redatti conformemente alle disposizioni del nuovo decreto (in particolare, come si vedrà, dell’art. 2) e dell’art. 11 del DM 270/2004.

Ai sensi dell’art. 11 citato, ogni ordinamento didattico determina le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ogni attività formativa, le caratteristiche della prova finale.

In analogia all’art. 1, c. 2, dei DM 16.3.2007, non possono essere istituiti due diversi corsi di studio se le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e 30 per i corsi di laurea magistrale.

In base ai c. da 4 a 7, i regolamenti didattici di ateneo vigenti devono essere modificati a decorrere dall’a.a. 2012/2013 ed entro l’a.a. 2013/2014. Dall’a.a. 2014/2015 sono conseguentemente soppresse le classi di laurea e di laurea specialistica di cui al DM 12.4.2001, fatta salva, ai sensi dell’art. 7, c. 1, la conclusione dei corsi di studio secondo gli ordinamenti didattici vigenti per gli studenti già iscritti ai corsi. Tali studenti potranno anche optare per l’iscrizione ai nuovi corsi di studio, sulla base di convenzioni fra le università e le Accademie e gli Istituti militari di istruzione superiore.

Le modifiche ai regolamenti didattici di ateneo ai fini dell’inserimento dei corsi in questione devono essere approvate in tempo utile per consentire l’avvio degli stessi all’inizio dell’anno accademico. Le stesse modifiche, peraltro, possono riguardare anche singoli corsi di laurea o di laurea magistrale, ma devono comunque prevedere l’adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di studio attivati nella stessa classe. Infine, l’attivazione dei nuovi corsi di studio comporta la contestuale disattivazione dei corsi di studio afferenti alle classi di cui al DM 12.4.2001.

L’art. 2 - che ripercorre, con qualche puntualizzazione, l’art. 2 del DM 12.4.2001 - ribadisce, che, ai sensi dell’art. 719 del Codice dell’ordinamento militare, gli ordinamenti didattici in questione - che sono finalizzati alla formazione di esperti e di ufficiali delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza - sono definiti d’intesa fra le università e le accademie militari, nonché gli istituti militari di istruzione superiore. La responsabilità didattica dei corsi e il rilascio dei titoli competono alle università che determinano, con norme statutarie e regolamentari, le strutture didattiche competenti - che possono essere anche interfacoltà o interateneo -, stipulano convenzioni con le accademie militari e gli istituti militari di istruzione superiore, utilizzano i relativi docenti per specifiche attività tecnico-professionali.

Le convenzioni citate, già previste dal DM 12.4.2001, disciplinano:

- l’organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti di tipo tecnico-professionale, i docenti delle accademie e degli istituti militari e altri esperti militari;

- i criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio in conformità alla disciplina recata dai bandi di concorso emanati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’ammissione alle accademie delle Forze armate e dai regolamenti degli istituti militari di istruzione superiore, nonché i criteri, le modalità e le prove di accesso per la partecipazione di studenti non militari;

-l’eventuale attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli stabiliti per la classe, per specifiche attività di tipo tecnico-professionale;

- le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli riguardanti gli ufficiali che abbiano superato il ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei Carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

L’art. 3, c. 1 - ripercorrendo, salva qualche puntualizzazione, quanto già previsto dall’art. 3, c. 1, del DM 12.4.2001 - dispone che l’elenco degli insegnamenti e delle attività formative è determinato secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi specifici del corso e con le esigenze formative degli ufficiali - in tal caso la funzionalità deve far riferimento anche all’ordine temporale -, nonché in conformità con le convenzioni.

I c. da 2 a 5 recano contenuti nuovi. In particolare, il c. 2, richiamando il rispetto dell’art. 11, c. 7, lett. a), del DM 270/2004 - che prevede che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti ad una stessa classe condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi[8] -, dispone che i regolamenti didattici tengono anche conto delle esigenze istituzionali e didattiche delle accademie e degli istituti militari di istruzione superiore e degli obiettivi formativi ad essi assegnati.

Il c. 3 dispone che le attività formative caratterizzanti comprendono anche forme coordinate di addestramento e tirocinio che, secondo quanto indicato negli allegati, devono riguardare periodi complessivamente non inferiori all’equivalente di 60 CFU nel corso di laurea e 40 CFU nel corso di laurea magistrale.

Il c. 4 prevede che ad ogni insegnamento deve essere attribuito un congruo numero di crediti formativi, evitando, quindi, la parcellizzazione degli insegnamenti. Nei corsi di laurea non possono essere previsti più di 20 esami o verifiche di profitto, che diventano 12 nei corsi di laurea magistrale - in analogia con quanto previsto dai DM 16.3.2007 -, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti. In tal caso, i docenti titolari dei vari insegnamenti partecipano alla valutazione collegiale del profitto dello studente secondo le modalità indicate dai regolamenti didattici di ateneo che, ai sensi dell’art. 12, c. 2, lett. d), del DM 270/2004, possono anche prevedere una tipologia di esame e di verifica a distanza. Si specifica che per il conteggio degli esami devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché quelle autonomamente scelte dallo studente (art. 10, c. 1, e c. 5, lett. a) e b), DM 270/2004). Invece, le valutazioni riferite alle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, quelle volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, e quelle relative a stages e a tirocini (art. 10, c. 5, lett. c), d) ed e), DM 270/2004) possono, per la loro natura, non essere considerate ai fini del conteggio, fatte salve diverse decisioni assunte dagli atenei.

L’inserimento di queste specifiche è stato richiesto dal Ministero della difesa per evitare problemi interpretativi, sostanzialmente ripercorrendo i “Chiarimenti interpretativi” contenuti nell’all. 1, par. 2, del DM 26.7.2007 (Linee guida per la realizzazione dei corsi di studio di cui ai DM 16.3.2007).

Il medesimo Ministero ha anche richiesto l’inserimento della possibilità di seguire specifici corsi presso università o istituti di formazione militare esteri, con carattere di reciprocità, nell’ambito di accordi bilaterali o multilaterali fra i paesi aderenti al processo di Bologna, così da realizzare una specie di “Erasmus militare” (c. 5), con assegnazione dei relativi crediti formativi.

I contenuti dell’art. 4 corrispondono all’art. 3 dei DM 16.3.2007. In particolare, poi, i primi tre commiripropongono, sostanzialmente, i corrispondenti commi dell’art. 4 del DM 12.4.2001.

I regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati alle attività formative previste dall’art. 10 del DM 270/2004, in conformità con gli allegati dell’attuale decreto e con il numero minimo di crediti da essi previsto (c. 1).

Sull’argomento, si evidenzia che, a seguito della diversa filosofia relativa ai crediti vincolati (v. par. Presupposti normativi - testo e nota n. 3), gli allegati allo schema di DM, a differenza di quelli del DM 12.4.2001, recano solo l’indicazione dei CFU da prevedere, per la classe di laurea, per le attività formative di base (30) e per quelle caratterizzanti (45) e, per la classe di laurea magistrale, per le attività formative caratterizzanti (48), e non più anche quelli da prevedere per le attività affini o integrative, per le attività a scelta dello studente, per la prova finale e per altre attività[9].

Gli ambiti disciplinari cui si fa riferimento negli allegati sono pressoché simili a quelli già previsti dal DM 12 aprile 2001.

Peraltro, gli allegati, come già nel DM 12.4.2001, non definiscono il numero di crediti da assegnare a ciascun ambito disciplinare o a ciascun settore scientifico-disciplinare: la relativa determinazione è, quindi, rimessa ai regolamenti didattici di ateneo che, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, individuano per ogni corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno 3 ambiti funzionali alla specificità del corso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti (c. 2 e 3).L’obiettivo è quello di assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti, garantendo la possibilità di approfondire gli argomenti ed evitando la dispersione dell’impegno su un numero eccessivo di discipline. Va, inoltre, garantita agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative menzionate dall’art. 10, c. 5, del DM 270/2004 (v. ante) garantendo, per le attività scelte liberamente - identificabili in tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo ed eventualmente comportanti l’acquisizione di crediti ulteriori nelle discipline di base e caratterizzanti - e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, un numero minimo di crediti pari a 12 e 18 per i corsi di laurea e a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale (c. 4 e 5). La previsione numerica è analoga a quella dei DM 16.3.2007.

Sempre i regolamenti didattici determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera (c. 6).


Il c. 7 stabilisce che gli atenei, in sede di definizione degli ordinamenti didattici, specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento, con riguardo al sistema di descrittori adottato in sede europea[10], e individuano gli sbocchi professionali con riferimento alle attività classificate daIl'ISTAT11.

I c. 8 e 9 dispongono che, in caso di trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra o da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici dei corsi di destinazione assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, utilizzando eventualmente anche i colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Qualora il trasferimento sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli maturati; nel caso di provenienza da un corso universitario a distanza, il riconoscimento della quota minima è subordinato all’accreditamento del corso.

L’art. 5, integrando il contenuto dell’art. 6 del DM 12.4.2001,e corrispondendo ai contenuti dell’art. 5 dei DM 16.3.2007,conferma che ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente (c. 1) e dispone che la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale, non può essere inferiore al 50% dell’impegno complessivo, salvo che siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (c. 2).

Gli studenti che maturano i crediti necessari sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione (c. 3).

L’art. 6, integrando il contenuto dell’art. 7 del DM 12.4.2001, e corrispondendo ai contenuti dell’art. 6 dei DM 16.3.2007, dispone che le università rilasciano i titoli di studio con la denominazione del corso di studio - che deve corrispondere agli obiettivi formativi specifici del corso stesso - e l’indicazione della classe di laurea o di laurea magistrale. Non si possono prevedere denominazioni di corsi o titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne (c. 1 e 2). Ai sensi del c. 3, le universitàrilasciano anche il c.d. diploma supplement (v.ante).

Del c. 1 dell’art. 7 si è già detto ante. Il c. 2 dispone che nel primo triennio di applicazione del decreto modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili di cui agli allegati sono adottate con decreto interministeriale, sentito il CUN. Infine, il c. 3 stabilisce che, dopo un primo periodo di applicazione, si valuterà l’opportunità di organizzare la formazione del personale dell’area della difesa e della sicurezza in un sistema di più classi di corsi di laurea e di laurea magistrale.

Osservazioni

Si valuti l’opportunità di corredare gli articoli di rubrica.

All’art. 1: al c. 2, primo periodo, si valuti l’opportunità di utilizzare la locuzione “corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza”, al fine di evitare che la disposizione sia letta nel senso di vincolo nella denominazione dei corsi di studio. Al c. 6 si valuti la sostituzione di “corsi di laurea attivati” con “corsi di studio attivati”, poiché il comma è riferito sia alla laurea che alla laurea magistrale. Al c. 7, si valuti l’opportunità di inserire - come nel caso del c. 4 - “fatto salvo quanto previsto nell’art. 7”.

All’art. 2, in vari passaggi, occorre eliminare “altri” prima di “istituti militari di istruzione superiore”, poiché, come si è visto, le accademie militari e gli istituti sono due realtà distinte.

All’art. 4, c. 1, sembrerebbe necessario inserire dopo le parole “all’art. 10” le parole “comma 1, lett. a) e b)”, dal momento che l’allegato allo schema - al quale si rimanda - concerne solo, come previsto dallo stesso art. 10, c. 2 e 4, le attività formative di base e quelle caratterizzanti. Al c. 2, che ripropone testualmente quanto previsto dai DM 16 marzo 2007, si valuti l’opportunità di sostituire le parole da “ricompresi” fino alla fine, con le parole “ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati”: infatti, mentre le parole utilizzate nel testo sono giustificate nel caso di DM che si riferiscono ad una pluralità di classi di laurea e di classi di laurea magistrale - le cui situazioni sono differenti, essendo in alcuni casi indicati i crediti riferiti ad ogni ambito disciplinare, in altri no - esse non sembrano adeguate nel caso specifico, per il quale per nessun ambito è indicato il numero di crediti. Per la stessa ragione, si valuti al c. 3, la necessità dell’inciso da “qualora” a “relativi crediti”.

Al c. 7 si valuti l’opportunità di specificare se con l’espressione “sistema di descrittori adottati in sede europea” (ripresa dall’art. 3, c. 7, dei DM 16.3.2007) si intende fare riferimento al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (cui, ad es., fanno riferimento i DPR 87, 88 e 89 del 2010) (v. nota 12).

Con riguardo all’art. 6, c. 3, si ricorda che il DM MIUR 28.12.201013 ha disposto che all'art. 11, c. 8, del DM 509/1999, e nei successivi interventi modificativi, il termine «certificato» e' sostituito con la locuzione «relazione informativa».

All’art. 7, c. 2, si valuti l’opportunità di specificare se si intenda fare riferimento sempre al concerto del Ministro della difesa e del Ministro dell’economia e delle finanze.

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11    L‘ISTAT utilizza una classificazione delle attività economiche (nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dei servizi e delle professioni) denominata Ateco 2007. Essa costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/2006). http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/.

12     Il regolamento non risulta ancora adottato.

13     GU n. 3 del 5 gennaio 2011.

 

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[1]    L'art. 1 del D.P.R. 491/1997, istitutivo del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ha poi previsto anche il parere di questo organismo.

[2]  Diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione.

[3]    La scelta operata dal DM 270/2004 è stata infatti quella di prevedere un numero di crediti vincolati inferiore rispetto a quelli vincolati in attuazione del DM 509/1999, ma di vincolarli con riferimento alle sole attività di base e caratterizzanti, al fine di assicurare che ciascun corso attivato nella stessa classe garantisca una solida formazione di base.

[4]    Con DM 30.5.2001 il MUR ha individuato i dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del diploma supplement. Il DM 30.4.2004 ha poi disciplinato l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati ed il rilascio del certificato bilingue “diploma supplement” dal 2005.

[5] A titolo di esempio: http://www.esercito.difesa.it/root/Concorsi/nom_diretta_scheda.asp.

[6]    Non è chiaro a quale nota ci si riferisca.

[7]    Indicati nell’art. 5 e nell’all. B del DM 17/2010 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/d.m.-22092010.aspx), che sostituisce il DM 544/2007 e che, secondo la nota MIUR 20.12.2010, n. 130, si applicano a decorrere dall’a.a. 2011/2012.

[8]    Il CNSU aveva richiesto che, come previsto per gli studenti di altre classi di laurea, anche nel caso in questione si prevedesse la verifica della preparazione iniziale e del curriculum. La previsione generale è recata dall’art. 6, c. 1, del DM 270/2004.

[9]    Il DM 12.4.2001 prevedeva, per la classe di laurea, 27 CFU per le attività formative di base, 45 per le caratterizzanti, 18 per le affini o integrative, 9 per quelle a scelta dello studente, 9 per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera, 10 per le altre (ad es., ulteriori conoscenze linguistiche); per la classe di laurea specialistica, seguendo l’ordine di cui sopra, rispettivamente, 45, 75, 30, 15, 18, 15 CFU.

[10]  Letteralmente, il riferimento sembra essere al sistema dei descrittori di Dublino, adottati nel 2005, che definiscono i risultati dell’apprendimento comuni a tutti i laureati di un corso di studio in termini di “conoscenze e comprensione” “applicazione delle conoscenze e comprensione” “formulazione di giudizi”, “comunicazione” e “capacità di apprendimento” (essi facevano seguito al Quadro dei titoli accademici dell’Area Europea dell’istruzione superiore – QF-EHEA – definito nel 1999). Occorre, peraltro, considerare che dal 2005 ha preso a svilupparsi il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). L’EQF è volta a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari paesi. L’elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostandosi così l’attenzione dagli input dell’apprendimento – quale, ad es., la durata degli studi – ai risultati finali.

La Raccomandazionedel Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 fissa la data del 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all’EQF e quella del 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente dell’EQF.I descrittori dell’EQF sono più ampi, ma includono i descrittori di Dublino. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/brochexp_it.pdf