Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di monumenti e celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale - A.C. 4071 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4071/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 455
Data: 22/03/2011
Descrittori:
IMMOBILI ARTISTICI E STORICI   MONUMENTI
RESTAURI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

22 marzo 2011

SIWEB

 

n. 455/0

 

Conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di monumenti e celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale

A.C. 4071

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4071

Titolo

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

presentazione alla Camera

11 febbraio 2011

assegnazione

7 marzo 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VIII, X, XII, Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La pdl prevede una serie di interventi volti alla conservazione, al restauro, al recupero e alla valorizzazione di monumenti e luoghi significativi per la memoria civile e storica dell’Italia, nonché iniziative per la celebrazione di ricorrenze ad alcuni di essi riconducibili[1].

L’art. 1 autorizza la spesa di € 4,6 mln annui per il 2012 e il 2013 per interventi di manutenzione e conservazione del Duomo di Milano e delle sue pertinenze. Gli interventi sono attuati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano[2], la quale, per il tramite della competente soprintendenza[3], è tenuta a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali il programma degli interventi, i suoi eventuali aggiornamenti, nonché – entro il 31 marzo di ciascun anno – una relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente e sull’impiego del relativo finanziamento.

Lart. 6 della L. n. 444/1998 aveva autorizzato a favore della Veneranda Fabbrica limiti di impegno decennali pari a 5 mld di lire dal  1999 e 5 mld di lire dal 2000 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo.

L’art. 2 prevede la realizzazione di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dell'area archeologica di Paestum[4] e, a tal fine, autorizza la spesa di € 800 mila annui per il 2012 e il 2013. La programmazione e l’attuazione degli interventi sono demandate alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

L’art. 3 concerne l’istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, cui viene concesso un contributo di € 1,1 mln annui per il 2012 e il 2013, al quale possono aggiungersi ulteriori contributi di soggetti pubblici o privati. L’istituzione della Fondazione è promossa dal MIBAC, d’intesa con la regione Emilia-Romagna, con le province e i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con altri comuni delle medesime province interessati, e con l’azienda sanitaria locale di Reggio Emilia. Scopo della Fondazione è conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentario degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, mediante la realizzazione di una struttura museale e la promozione di ricerche e altre iniziative culturali relative alla storia della psichiatria e degli istituti di cura[5]. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata – oltre che dalla medesima legge e dagli artt. 12 e ss. c.c., esplicitamente richiamati – dall’atto costitutivo e dallo statuto. Quest’ultimo definisce gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Tra gli organi, necessari sono l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il patrimonio della Fondazione è costituito da parte della prima annualità del contributo statale, per un importo di € 600 mila, nonché dalle somme e dai beni, determinati dall’atto costitutivo, conferiti alla medesima dai soggetti promotori della sua istituzione[6].

Nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina delle fondazioni è recata dagli articoli 14-35 c.c.,nonché, per l’acquisto della personalità giuridica, originariamente, dall’art. 12. Quest’ultimo è stato poi abrogato dal DPR n. 361/2000, con il quale è stato riformato il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica (non più derivante dall’adozione di un DPR, ma dal riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture) ed il sistema dei controlli sulle persone giuridiche private.

E’ stato, inoltre, previsto (art. 1, c. 10) che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali fossero determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del medesimo Ministero è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione. In attuazione è intervenuto il DM 7.5.2002 che ha previsto il parere per tutte le associazioni e fondazioni che svolgono attività nelle materie di competenza del Ministero.

Con riferimento specifico all’ambito dei servizi museali e culturali, la forma gestionale della fondazione, per la sua caratteristica non lucrativa, è stata ritenuta particolarmente idonea, portando, in particolare, nel tempo, a far emergere lo schema della c.d. fondazione di partecipazione[7].

Peraltro, accanto al modello codicistico, negli ultimi anni il legislatore ha fatto più volte ricorso alla forma organizzativa della fondazione, dettando singole discipline settoriali per specifiche categorie di enti[8].

Non sembra essere il caso di questa Fondazione: infatti, sulla base della formulazione del testo - che non la istituisce, ma prevede, come si è visto, che sia il Mibac a promuoverla, nonché del richiamo, nel c. 4, alla disciplina civilistica - si deduce che la Fondazione sarà soggetta alle disposizioni che ordinariamente regolano le fondazioni.

L’art. 4 è volto al riconoscimento quale monumento nazionale del Campo di concentramento di Fossoli (MO). Alla Fondazione ex campo di Fossoli[9] è assegnato un contributo di € 300 mila annui per il 2012 e il 2013, per interventi conservativi e di recupero, nonché per la promozione di attività di ricerca storica sulle fasi di utilizzazione del Campo dal 1942 al 1970[10].

La normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004[11]), definisce inalienabili i beni del demanio culturale[12] “dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente” (art. 54), e fa salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali (art. 129)[13].

L’art. 5 propone la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione (anche mediante lo sviluppo di attività agricole e artigianali) del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda[14], inclusi il censimento e l’inventario del materiale documentario e librario già appartenente all’antica biblioteca del monastero. A tale scopo, è autorizzata la spesa di € 500 mila annui per il 2012 e il 2013.

Il programma degli interventi, al pari degli eventuali aggiornamenti, è predisposto dalla Fondazione Monte Venda ONLUS – proprietaria, in base alla relazione, dell’area[15] - e approvato dal MIBAC, sentito il parere della competente soprintendenza[16]. La Fondazione, che cura anche l’attuazione degli interventi, trasmette al Ministero,per il tramite della soprintendenza, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sui lavori svolti nell’anno precedente, asseverata dal direttore dei lavori, nonché sullo stato di avanzamento della realizzazione del programma e sull'impiego del relativo finanziamento.

Con riferimento agli interventi di restauro, si ricorda che il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali[17]. In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati, quale è quello in esame. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione[18]. Entrambe le tipologie di intervento (volontario o imposto) sono accomunate da una serie di disposizioni. In particolare (artt. 31, 34-38): gli oneri dell’intervento sono a carico del proprietario; il proprietario può fruire di un contributo statale fino a totale concorrenza della relativa spesa per interventi di particolare rilevanza o eseguiti su beni in uso o godimento pubblico[19]; il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta, ovvero possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati[20].

L’art. 6 autorizza una spesa € 500 mila annui per il 2012 e il 2013, finalizzata alla realizzazione di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione culturale, ambientale e turistica[21] del Sacro Eremo e del Cenobio di Camaldoli - ubicati nel comune di Poppi (AR) - nonché delle opere ivi custodite e dei fondi antichi della biblioteca e dell’archivio. Gli interventi comprendono l’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche.

L’art. 7 autorizza una spesa di € 2 mln annui per il 2012 e il 2013 per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa[22] e dei territori matildici – come definiti dal c. 2 del medesimo articolo – nonché per la celebrazione, nel 2015, del IX centenario della morte della contessa Matilde di Toscana, mediante iniziative di studio sulla sua figura[23].

Per le finalità indicate, gli artt. 6 e 7 istituiscono presso il MIBAC appositi comitati, cui compete adottare il programma degli interventi (e gli eventuali aggiornamenti), comunicarlo al MIBAC e curarne l’esecuzione. Per gli interventi relativi alla Rocca di Canossa, l’art. 7 precisa che il piano esecutivo degli stessiè definito dal MIBAC con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro.

Rispettivamente all’art. 6, c. 2 e all’art. 7, c. 3, è stabilita la composizione dei comitati: un presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti con provata competenza nel campo della valorizzazione dei beni culturali; rappresentanti del MIBAC e dei ministeri competenti in materia di ambiente e turismo (oltre che, nel Comitato per gli interventi relativi a Canossa, del MIUR); rappresentanti delle regioni e delle province interessate; i sindaci dei comuni interessati; esperti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, scelti dal MIBAC tra docenti e ricercatori universitari. Del comitato per gli interventi relativi a Camaldoli fa parte anche il Priore generale della Congregazione.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 9 del Codice dei beni culturali dispone che per i beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica (o di altre confessioni religiose), il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni diverse dalla cattolica. L’intesa con la Chiesa cattolicain materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche è stata adottata e resa esecutiva con DPR 78/2005. L’intesa delinea specifiche modalità di collaborazione tra gli organi del Ministero ed i rappresentanti della CEI. In particolare, per la programmazione degli interventi e dei relativi piani di spesa, l’amministrazione statale indice apposite riunioni con gli organi ecclesiastici dai quali acquisisce proposte ed informazioni sui progetti in corso di adozione. Sono previsti, inoltre, accordi per realizzare iniziative congiunte con la partecipazione organizzativa e finanziaria dello Stato, di enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché, eventualmente, di altri soggetti. Si stabilisce, infine, che il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richiestedi rilascio delle autorizzazioni concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione.

I comitati sono preposti, altresì, ad adottare il programma scientifico-culturale per le celebrazioni, rispettivamente, del millenario della fondazione dell’Eremo e del Cenobio di Camaldoli nel 2012 (art. 6, c. 4) e del nono centenario della morte della contessa Matilde diToscana nel 2015 (art. 7, c. 5), a trasmetterlo al Ministero e a curarne l’esecuzione. A tali fini, la composizione dei due organi è integrata da esperti in discipline storiche e letterarie, scelti dal MIBAC tra docenti e ricercatori universitari. L’art. 7 prevede, altresì, che partecipi al comitato afferente a Canossa un rappresentante della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo[24], nonché, qualora ai sensi della L. 420/1997 sia istituito un comitato nazionale per le celebrazioni, un suo rappresentante.

Ai membri dei comitati, che vengono nominati con DPCM, non spettano compensi o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento degli organi si provvede nell'ambito degli stanziamenti rispettivamente autorizzati. I comitati sono sciolti all’atto del completamento degli interventi, per la realizzazione dei quali gli organi possono avvalersi anche delle risorse eventualmente conferite da amministrazioni statali, regioni interessate, enti locali o altri soggetti pubblici o privati.

La L. 420/1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, la leggeha previsto l’istituzione, presso il MIBAC, della “Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”, alla quale ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e sull’organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché sull’accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. La Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del MIBAC.

Con riferimento al programma delle celebrazioni, appare opportuno un chiarimento sul riparto delle competenze fra il comitato istituito dall’art. 7, c. 3, ed il comitato eventualmente istituito ex L. 420/1997.

L’art. 8 reca la copertura finanziaria, al cui onere complessivo, pari a € 9,8 mln annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, utilizzando quota parte dell’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i medesimi anni.

Nella Tab. A della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), il Ministero dell’ambiente non ha accantonamenti di competenza per alcuno degli anni del periodo 2011-2013.

Relazioni allegate

La proposta è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato.

Relativamente alla dichiarazione di monumento nazionale (art. 4), si ricorda che, per quanto la normativa vigente non preveda una specifica procedura da porre in essere per tale riconoscimento, nei casi analoghi più recenti si è provveduto con DPR, su proposta del MIBAC25.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla pdl riguarda gli ambiti della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della promozione e organizzazione delle attività culturali e del turismo.

L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali”, tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 478/2002 e 307/2004 ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

La materia del turismo spetta alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.; cfr., ex multis, sentenze n. 197/2003, n. 90/2006, n. 214/2006 e n. 94/2008).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Gli artt. 6 e 7 prevedono la presenza nei comitati dei sindaci e di rappresentanti della province e delle regioni. Inoltre, nel Comitato di cui all’art. 6, la composizione è integrata dal Priore generale della Congregazione camaldolese dell’Ordine di San Benedetto.

Attribuzione di poteri normativi

Gli artt. 6, c. 5, e 7, c. 6, prevedono che i componenti dei rispettivi comitati sono nominati con DPCM.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento agli artt. 5, 6 e 7, la pdl delinea procedure alternative rispetto a quelle previste dalle disposizioni normative vigenti (v. par. Contenuto), riferite all’intervento finanziario dello Stato e alle modalità di erogazione del contributo nel caso di beni di proprietà di privati e di beni di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché all’istituzione di comitati per lo svolgimento di celebrazioni.

Collegamento con lavori legislativi in corso

La VII commissione della Camera sta esaminando le pdl A.A.C 2298 e 2967, relative al complesso monastico diSan Giovanni Battista del Monte Venda e alla Rocca di Canossa.

Formulazione del testo

All’art. 3, c. 4, è necessario aggiornare il riferimento alle disposizioni del codice civile, in considerazione dell’abrogazione dell’art. 12.

Mentre l’art. 7 autorizza la spesa anche per le celebrazioni, questo non risulterebbe, letteralmente, dal comma 1 dell’art. 6.

Infine, all’art. 7, c. 4, si valuti l’opportunità di sostituire le parole ”interventi di cui al comma 1” con le parole “interventi di restauro e di valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa e dei territori matildici”, in considerazione del fatto che il comma 1 comprende anche gli interventi celebrativi, il cui programma scientifico-culturale è oggetto specifico del comma 5.

 

25      Si tratta del DPR 2.10.2003, Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, nonché dei due DPR, entrambi del 18.3.2008, recanti, Dichiarazione di “Monumento nazionale” dell’antica area di San Pietro Infine, e Dichiarazione di “Monumento nazionale” dell’isola di Santo Stefano.

 


 

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[1]  La relazione chiarisce che si intende così integrare l’attività svolta dal Ministero e dalle altre amministrazioni preposte con alcune azioni specifiche che richiedono un intervento immediato.

[2]  La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica, avente scopo di culto e religione, esclusa ogni finalità di lucro (cfr. Statuto: http://www.duomomilano.it/ground1024_it.html), provvede alla valorizzazione e manutenzione e al restauro del Duomo, alla sua custodia, alla diretta conduzione di Museo, Archivio-Biblioteca, Cappella Musicale, e all’amministrazione dei beni patrimoniali.

[3]  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di: MI, BG, CO, LC, LO, MB, SO e VA.

[4]  Paestum fa parte, dal 1998, del patrimonio mondiale UNESCO.

[5]   La relazione precisa che il complesso – composto da 32 edifici vincolati dalla soprintendenza – è oggi adibito ad attività di carattere scolastico e universitario, oltre che di amministrazione della azienda sanitaria locale. La medesima relazione chiarisce che il museo avrà il compito di divenire centro promotore di iniziative di ricerca e di studio sulle malattie mentali e, in collaborazione con le università, di formazione del personale.

[6]  Dal 1991 opera il Centro di documentazione di storia della psichiatria “San Lazzaro”, le cui attività sono finanziate dagli enti promotori, tra i quali il comune e la provincia di Reggio Emilia. Tra gli obiettivi del Centro si ricordano: garantire conservazione, valorizzazione e riordino del patrimonio degli Istituti San Lazzaro; favorirne la conoscenza e l'utilizzazione; sviluppare una riflessione sui problemi dell'esercizio e della pratica della psichiatria e sulla loro storia e situazione attuale. Dal Centro è sorta, nel 2002, l'Associazione Museo di Storia della Psichiatria San Lazzaro Reggio Emilia, che collabora alla costituzione di un "Museo Nazionale della Psichiatria”.L’allestimento della sede del museo, prevista nel padiglione Lombroso dell’ospedale S. Lazzaro, rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’edificio, avviato sulla base di una convenzione siglata fra il comune di Reggio Emilia e l’Azienda sanitaria locale. Dal comunicato dell’Ufficio stampa del comune del 21.9.2010, si evince che i lavori di restauro del padiglione sono in dirittura di arrivo. Il medesimo comunicato riferisce, altresì, che per la realizzazione dei lavori il MIBAC ha stanziato circa2 mln, su un investimento complessivo di € 3,1 mln (http://www.municipio.re.it/UfficioStampa/comunicatistampa.nsf/PESIdDoc/53C4D604D0F7F629C12577A5004CEF91/$file/Padiglione%20Lombroso%20%20-%20visita%20cantiere.pdf).

[7]   La fondazione di partecipazione è una figura giuridica associativa atipica che non trova riferimento in specifiche fonti normative, la cui legittimazione deriva essenzialmente dall’art. 12 c.c. – ora abrogato –, che ha previsto la possibilità di riconoscere la personalità giuridica non solo ad associazioni e fondazioni, ma anche ad “altre istituzioni di carattere privato”. Mentre le fondazioni tradizionali sono costituite da un solo fondatore che ha donato in una volta sola l’intero patrimonio della fondazione, la fondazione di partecipazione è caratterizzata da una pluralità di fondatori che partecipano all’atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall’atto costitutivo. Le eventuali adesioni non sono contestuali ma differite nel tempo.

[8]  Ad esempio, fondazioni bancarie, lirico-sinfoniche e universitarie.

[9]  Costituita nel 1996 per recuperare e valorizzare il Campo.

[10]Il Campo di Fossoli, istituito nel 1942, durante la II guerra mondiale funzionò principalmente come campo di smistamento di prigionieri. Alla fine del conflitto, il Campo fu adibito fino al 1970 ad altri usi. Dal 1984 è proprietà del comune di Carpi.

[11]            Da ultimo modificato con D.lgs. n. 62 del 2008.

[12]            Al concetto di demanio culturale il Codice dei beni culturali riconduce i beni appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’art. 822 c.c. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal medesimo Codice (art. 53). Ai sensi dell’art. 822 c.c. fanno parte del demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte dei musei, degli archivi, delle biblioteche e delle pinacoteche.

[13]            In altra circostanza, il MIBAC ha evidenziato (Cfr. nota Ufficio legislativo, prot. 9206 del 6 marzo 2006) come non sia casuale la scelta del Codice di “menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell’ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell’oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di ‘cosa’ suscettibile di essere riconosciuta ‘bene culturale’. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, “in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di ‘notifica’ per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante ‘a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere’. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all’ordinamento dell’epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l’incongruenza del ricorso a tale nozione per l’accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela”. Peraltro, si evidenzia che ciò “non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite anche qualificandolo monumento nazionale”.

[14]            Il Monte Venda è situato nel comune di Galzignano (PD). La relazione chiarisce che il monastero è stato definitivamente abbandonato dai monaci nel 1916 e che, attualmente, si trova in stato di avanzata rovina: sussistono i muri perimetrali della chiesa, la torre campanaria e, parzialmente, i tracciati dei chiostri.

[15]            La Fondazione Monte Venda ONLUS non risulta gestire un sito internet. La relazione riferisce che essa, iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Padova, è volta al raggiungimento di finalità socialmente utili e intende recuperare il complesso attraverso un intervento articolato in tre fasi, in un tempo preventivato pari a 36 mesi.

[16]            Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

[17]            Ai sensi dell’art. 29 del Codice, la conservazione è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

[18]            Gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente ed eseguiti dal proprietario (art. 31). Gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza, sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato (art. 32).

[19]            Nel caso di interventi conservativi volontari, a richiesta dell’interessato, il soprintendente si pronuncia, in sede di autorizzazione, anche sull’ammissibilità dell’intervento al contributo finanziario statale.

[20]            Per gli interventi autorizzati sono, inoltre, previsti contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari. I beni restaurati o sottoposti ad interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

[21]            La relazione evidenzia che la foresteria, dalla funzione ospedaliera con cui era sorta, si è sviluppata nel tempo come centro culturale.

[22]            Il Castello di Canossa - situato nella provincia di RE -ospita attualmente il museo nazionale “Naborre Campanini”, che conserva vari reperti portati alla luce dagli scavi effettuati dopo l’acquisizione da parte dello Stato, nel 1878, e la successiva dichiarazione di monumento nazionale dei resti del Castello e della rupe.

    http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25970&pagename=557

[23]            Il Castello e il museo nazionale sono stati oggetto di un progetto di valorizzazione – avviato, nel 2009, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BO, MO e RE e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna – finanziato con fondi ARCUS e MIBAC http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/Progetti/visualizza_asset.html_456303667.html

[24]   Il CISAM è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato.