Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Criteri di riconoscimento di forme organizzative speciali a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche - Schema di Regolamento n. 331 (art.1, commi 1, lett. f), e 2, D.L. 64/2010) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 331/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 295
Data: 28/02/2011
Descrittori:
ENTI LIRICI   FONDAZIONI
MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
DL N. 64 DEL 30-APR-10     

SIWEB

28 febbraio 2011

 

n. 295/0

 

Criteri di riconoscimento di forme organizzative speciali a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

Schema di Regolamento n. 331
(art.1, commi 1, lett. f), e 2, D.L. 64/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di regolamento

331

Titolo

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali

Ministro competente

Ministro per i beni e le attività culturali

Norma di riferimento

D.L. 30.4.2010, n. 64 (L. 29.6.2010, n. 100), art. 1, c. 1, lett. f), e 2

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione

15 febbraio 2011

assegnazione

16 febbraio 2011

termine per l’espressione del parere

17 aprile 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio), ai sensi del comma 2 dell’art. 96-ter Reg. Camera

 


Contenuto

Lo schema di regolamento costituisce la prima attuazione dell’art. 1 del D.L. n. 64/2010 che, nell’ambito del processo di revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche in base a principi di efficienza, correttezza, economicità e imprenditorialità, da attuarsi attraverso uno o più regolamenti di delegificazione, ha stabilito, alla lett. f) del c. 1, l’eventuale previsione di forme organizzative speciali, in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

Nel parere reso il 27.1.2011, il Consiglio di Stato ha riportato che “Le ragioni, anche di urgenza, che hanno condotto a questa scelta [di provvedere anzitutto a disciplinare il regime delle fondazioni caratterizzate da peculiari requisiti e, poi, le altre], come evidenziato dal Ministero riferente, si rinvengono nell’esigenza di consentire a talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di “fundraising” nel settore privato, “sganciandosi” dall’insieme delle altre fondazioni lirico sinfoniche che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano  conseguentemente esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale”.

 

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema sottolinea che gli obiettivi primari che si intendono conseguire con l’intervento consistono, nel breve periodo, nella valorizzazione delle eccellenze culturali nel campo lirico-sinfonico e, nel medio-lungo periodo, nella razionalizzazione dell’impiego delle risorse a disposizione, nonché nel potenziamento dell’efficacia delle attività intraprese dalle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose. Il medesimo documento evidenzia che, dopo un biennio dall’entrata in vigore del provvedimento, e successivamente con cadenza biennale, il Ministero per i beni e le attività culturali effettuerà la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi del DPCM n. 212/2009.

 

In particolare, come anticipa l’art. 1, vengono disciplinati i requisiti richiesti alle fondazioni per il riconoscimento del diritto a darsi forme organizzative speciali e le modalità di attuazione delle stesse. Inoltre, viene ribadita la personalità giuridica di diritto privato - già riconosciuta alle fondazioni a decorrere dal 23 maggio 1998[1] - che comporta l’applicazione delle norme civilistiche, per quanto non disciplinato dal regolamento, nonché l’applicabilità di alcune disposizioni legislative non incompatibili. Si tratta, in particolare:

- dell’art. 23 della L. n. 800/1967, in base al quale il comune in cui ha sede la fondazione deve mettere a disposizione i teatri e i locali per lo svolgimento dell'attività. Poiché su questo aspetto è, poi, intervenuto l’art. 17 del d.lgs. 367/1996, la cui applicabilità è richiamata infra, occorrerebbe valutare l’effettiva necessità di richiamare l’applicazione dell’art. 23 citato;

- dell’art. 9, c. 1, 2 e 3, della L. n. 498/1992, in base ai qualiil rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente, pubblico o privato - tant’è che, ove ricorra l’incompatibilità, è prevista l’opzione per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale – mentre le attività di lavoro autonomo o professionale sono consentite solo a carattere saltuario e per prestazioni di alto valore artistico e professionale, previa autorizzazione del sovrintendente, sentito il direttore artistico, e secondo criteri stabiliti dal CCNL.

Sull’argomento, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 23, c. 1, del successivo d.lgs. 367/1996 - la cui applicabilità viene confermata dal testo in esame - ha disposto che la possibilità di svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale (non più a carattere saltuario) è subordinata all’autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni (e non più del sovrintendente). Da ultimo, però, l’art. 3, c. 1, del D.L. 64/2010 ha riattribuito al sovrintendente la concessione dell’autorizzazione, nei limiti - definiti anche in termini di impegno orario - e con le modalità previste dal CCNL che dovrà essere sottoscritto ai sensi dell’art. 2 e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale[2]. Peraltro, queste due disposizioni, ai sensi dell’art. 6, c. 3, dello schema non si applicano alle fondazioni dotate di forme organizzative speciali, a decorrere dalla data di efficacia dello specifico contratto previsto dall’art. 3, c. 5.

Sembrerebbe, dunque, opportuno chiarire perché si preveda sia applicazione dell’art. 9, c. 3, della L. 498/1992, sia dell’art. 23, c. 1, del d.lgs. 367/1996 che, come si è visto, attribuiscono a due soggetti differenti il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo;

- delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 367/1996 relative a: finalità di diffusione ed educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici (art. 3); disciplina in tema di patrimonio e di gestione (art. 15 che, in particolare, prevede il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria), scritture contabili e di bilancio (art. 16), conservazione di diritti (art. 17: tra gli altri, il diritto a percepire i contributi pubblici spettanti all’ente prima della trasformazione, e a continuare ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, già utilizzati, a condizione dell’assunzione di alcuni impegni[3]), decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 17 (art. 18), vigilanza, insolvenza, amministrazione straordinaria, personale, corpi artistici, nonché le disposizioni tributarie (artt. 19-23 e 25);

L’art. 2 dispone l’intervento di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro per l’economia e le finanze, per il riconoscimento della qualifica di fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e specifica i parametri ai quali fare riferimento in relazione ai requisiti per lo stesso riconoscimento. In particolare, prevede che il requisito della peculiarità è desunto dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e/o sinfonica italiana; quello della assoluta rilevanza internazionale è desunto dalla capacità di realizzare in modo sistematico una parte significativa della propria attività in ambito internazionale; l’eccezionale capacità produttiva è desunta da ampiezza, diversificazione e buona articolazione dell’offerta culturale e dalla capacità di ricorso sistematico a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Ulteriore requisito è costituito dalla realizzazione, per almeno 4 volte nei 5 esercizi precedenti l’istanza di riconoscimento, dell’equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, desunto dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri - in particolare, i ricavi provenienti dalla vendite e dalle prestazioni rese non devono essere inferiori, nell’ultimo bilancio approvato, al 40% del contributo statale - e dal significativo e continuo apporto finanziario da parte di privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell’ultimo triennio, sponsor privati.Quest’ultima capacità sembrerebbe, quindi, avere una sua specifica caratterizzazione, in virtù del riferimento temporale vincolato ai 3 anni precedenti l’istanza di riconoscimento.

Nella lettera inviata dal Ministero al Consiglio di Stato il 30.12.2010, è indicato che tali requisiti sono posseduti, allo stato attuale, solo dal Teatro alla Scala e dall’Accademia di S. Cecilia.

Sull’argomento, si ricorda, peraltro, che il c. 16-quinquies, primo periodo, del D.L. 225/2010 (L.10 /2011) ha riconosciuto un contributo di € 3 mln per il 2011 a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’art. 1, c. 1, lett. f), del D.L. 64/2010 - quindi, alle fondazioni cui si riferisce lo schema di regolamento - a condizione che nell’ultimo bilancio approvato abbiano avuto un’incidenza del costo del personale non superiore ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e ricavi provenienti dalla stessa vendita dei biglietti non inferiori al 70% dell’ammontare del contributo statale.

L’art. 3 reca indirizzi per lo statuto, che deve essere adeguato, entro 60 giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del regolamento e dell’art. 1 del D.L. 64/2010.

Lo statuto prevede la presenza di alcuni organi necessari, deputati ad indirizzo, gestione e controllo, ed eventualmente di un organo assembleare, e ne determina la durata. All’organo di gestione deve essere attribuita univocamente adeguata autonomia decisionale. Nell’organo di indirizzo devono essere rappresentati i soci fondatori di diritto, tra i quali i soci privati che partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio: i componenti, la cui partecipazione è gratuita, possono essere confermati senza limiti di mandato. L’organo di controllo è nominato con decreto MEF-MIBAC ed è composto di 3 membri, di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del MEF, uno in rappresentanza del MIBAC e uno, designato dalla fondazione, scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

In base all’art. 1, c. 1-bis, lett. d), del D.L. 64/2010, l’organo di gestione si identifica con l’amministratore generale, ovvero sovrintendente, e l’organo di indirizzo con il consiglio di amministrazione. Inoltre, in base allo stesso articolo, c. 1, lett. f), lo statuto dell’Accademia di S. Cecilia dovrà anche prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall’Assemblea degli accademici. Infine, in base alla lett. a-bis), almeno uno dei componenti del collegio dei revisori deve essere un magistrato della Corte dei Conti.

Ulteriori indirizzi per lo statuto attengono alla previsione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio deve avvenire nel rispetto delle finalità culturali dell’ente (art. 1, c. 1, lett. b), D.L.) e alla circostanza che l’erogazione del contributo statale triennale avviene sulla base di programmi di attività triennali, corredati di budget preventivi. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del MIBAC (art. 1, c. 1, lett. f), D.L.). Il contributo assegnato è revocato in caso di mancata trasmissione dei programmi, o di inattività della fondazione, ed è ridotto se si accertano attività inferiori a quelle prese in considerazione per l’assegnazione, o variazioni sostanziali degli elementi artistici dei programmi. E’, però, fatto salvo il disposto dell’art. 145, c. 87, della L. finanziaria 2001 (L. 388/2000), che ha previsto un incremento annuale del FUS, a decorrere dal 2001, destinando specificamente 10 miliardi di lire alle fondazioni liriche e 15 miliardi al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano. Si stabilisce, inoltre, che in sede di prima applicazione è assegnato un contributo almeno pari alla percentuale assegnata alla medesima fondazione nell’ultima assegnazione precedente il riconoscimento della forma organizzativa speciale e che, al termine del primo triennio, verificate le attività svolte, il contributo è confermato o aumentato dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica[4]. E’ fatta salva la facoltà di concedere anticipazioni fino all’80% dell’ultimo contributo assegnato (facoltà disposta, in termini generali, dall’art. 4 del D.L. 64/2010)[5].

La forma organizzativa speciale consente anche alla fondazione che ne è dotata di contrattare con le OOSS maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all’unico livello aziendale le materie disciplinate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Ove l’accordo non intervenga per più di 6 mesi, si applica, fino alla data di efficacia dell’autonomo contratto di lavoro, il CCNL delle fondazioni lirico-sinfoniche. In relazione a tale previsione derogatoria, l’art. 6, c. 3, prevede che, dalla data di efficacia dello specifico contratto, non si applicano alle fondazioni dotate di autonomia speciale le disposizioni del D.L. 64/2010 relative: al procedimento di contrattazione collettiva (art. 2); alla disapplicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, delle clausole dei contratti integrativi aziendali che non rispondano ai principi di cui all’art. 3-ter, c. 2 e 4, del D.L. 7/2005 (art. 3, c. 3); alla previsione di rinnovo dei contratti aziendali in essere solo successivamente alla stipulazione del nuovo CCNL (art. 3, c. 3-bis).

L’art. 4 definisce i contenuti dell’alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali che si estrinseca nella verifica del perseguimento delle finalità attribuite alla fondazione, nell’approvazione, di concerto con il MEF, dello statuto e nell’esame dei bilanci consuntivi - che la fondazione trasmette entro 30 giorni dall’approvazione -, nella verifica del rispetto degli impegni necessari per la conservazione dei diritti riconosciuti agli enti originari e delle condizioni per l’applicazione delle misure di amministrazione straordinaria, nella verifica dei programmi di attività ai fini della concessione dei contributi, nel controllo del mantenimento dei presupposti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

L’art. 5 regola il procedimento per il riconoscimento della forma organizzativa speciale, che si attiva sulla base di presentazione di istanza da parte della fondazione interessata. L’istruttoria è svolta, entro 45 giorni dalla ricezione, dalla Direzione generale competente, che formula una proposta motivata garantendo alla fondazione interessata, in caso di motivi ostativi all’accoglimento, la possibilità di presentare osservazioni e documenti ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Il Ministro decide entro i successivi 45 giorni, sempre con provvedimento motivato. L’intero procedimento, dunque, ha una durata massima di 3 mesi.

Ove la Direzione generale competente accerta una sopravvenuta carenza dei requisiti che hanno portato al riconoscimento, avvia un procedimento che si conclude, entro 6 mesi, con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. All’esito del procedimento, il Ministro può anche assegnare alla fondazione un termine, non superiore a 6 mesi, prorogabile per una sola volta (quindi, fino ad un anno), per superare le carenze riscontrate e, quindi, ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.

In caso di revoca o di annullamento del riconoscimento, la fondazione, entro 90 giorni dalla notifica, adegua lo statuto alla normativa generale vigente per le fondazioni liriche.

Si dispone, infine, che, in sede di prima applicazione, le fondazioni in possesso dei requisiti richiesti possono trasmettere sia la richiesta di riconoscimento, che lo statuto adeguato,al fine di ottenere, contestualmente, riconoscimento e approvazione dello statuto.

Quindi, in sede di prima applicazione, ove si verifichino le condizioni indicate, il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze riguarda sia il riconoscimento della forma organizzativa speciale, che l’approvazione dello statuto, mentre a regime, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lo stesso Ministro, ai fini del riconoscimento, è sentito.

L’art. 6 dispone l’entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed individua le disposizioni che non si applicheranno alle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale a decorrere dalla data di approvazione del nuovo statuto.

Al riguardo, come evidenziato dal Consiglio di Stato, il Ministero ha riferito che, dalla scelta di dare priorità alla disciplina delle fondazioni in questione, deriva la previsione delle non applicabilità alle stesse- a partire dall’adeguamento degli statuti- delle disposizioni normative incompatibili con la nuova disciplina, “con il conseguente rinvio dell’effetto abrogativo conclusivo all’entrata in vigore del secondo, futuro regolamento “generale”.

Si tratta delle seguenti:

- Titolo II della L. 800/1967 (artt. 5-25) - che disciplina le istituzioni del settore lirico concertistico -, ad eccezione delle disposizioni relative alla particolare considerazione attribuita al Teatro dell’opera di Roma (art. 6, 3° c.), e al Teatro alla Scala di Milano (art. 7), alle fonti di entrata (art. 16) e alla programmazione per gli studenti ed i lavoratori di almeno il 20% delle rappresentazioni a prezzi ridotti (art. 19);

- artt. 2 e 3, c. 1, primo periodo, del D.L. 374/1987 (L. 450/1987). La prima disposizione riguarda l’obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ai fini del controllo del pareggio di bilancio, e regola le conseguenze dell’accertamento dell’eventuale disavanzo, che comporta la decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario con il compito di procedere al riassorbimento, in assenza del quale i finanziamenti statali non sono più erogati. La seconda riguarda l’applicazione ai dipendenti degli enti lirici della normativa relativa al personale degli enti pubblici economici;

- artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 del d.lgs. 367/1996. L’art. 1 riguarda la previsione della trasformazione in fondazione, il cui procedimento è disciplinato negli artt. 5-9; l’art. 2 individua, ai fini dell’applicazione del decreto, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, fra i quali gli enti lirici; l’art. 10 riguarda lo statuto; gli artt. 11-14 riguardano gli organi della fondazione (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori) e le loro funzioni; l’art. 24 riguarda i criteri di ripartizione dell’apposita quota del FUS;

- art. 2 e art. 4, c. 1, del D.L. 345/2000 (L. 6/2001). Le due disposizioni riguardano il consiglio di amministrazione della fondazione.

Del c. 3 dell’art. 6 si è già parlato ante.

Relazioni e pareri allegati

Sono allegati la relazione illustrativa, l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l’analisi tecnico-normativa (ATN), la relazione tecnico-finanziaria, la pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato del 9.12.2010, il parere favorevole, condizionato all’apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore, reso dalla Conferenza Unificata il 16.12.2010, la nota del Ministero per i beni e le attività culturali al Consiglio di Stato del 30.12.2010, il parere favorevole del Consiglio di Stato del 27.12.2011, una nota della Ragioneria generale dello Stato del 10.11.2010.

In particolare, il Consiglio di Stato, il 9.12.2010, ricordando che la materia dello spettacolo, in base alle sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 256/2004, ricade nell’ambito di competenza concorrente “valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali” e richiamando il principio di sussidiarietà ascendente di cui all’art. 118, primo comma, Cost. - che comporta,  secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 303/2003) il coinvolgimento delle regioni -, nonché la lett. f-bis) dell’art. 1 del D.L. 64/2010, che prevede l’individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all’attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, aveva chiesto chiarimenti e l’acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Con lettera del 30.12.2010, l’ufficio legislativo del Ministero ha trasmesso il parere della Conferenza unificata e ha evidenziato che “il concorso delle regioni si è, nel caso del regolamento in esame, già concretizzato attraverso il confronto, anche dialettico, con le autonomie territoriali in sede di tavolo tecnico preparatorio della citata seduta della Conferenza unificata. Peraltro il predetto concorso potrà ulteriormente svilupparsi con l’istituzione del tavolo di concertazione ai fini della redazione del successivo regolamento generale”. Ha, peraltro evidenziato che la circostanza che i requisiti particolari siano posseduti, allo stato attuale, soltanto dal Teatro alla Scala e dall’Accademia di S. Cecilia ha “consentito che la Conferenza unificata si esprimesse con celerità sullo schema regolamentare in esame, afferente nella sostanza a realtà di dimensione esclusivamente nazionale, rinviando invece ad un prossimo tavolo di confronto l’esame approfondito della riforma delle restanti 12 fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alle quali è assai più stringente la connessione con le diverse realtà territoriali. Le risultanze del predetto tavolo di confronto verranno, anche in questo caso, recepite nel parere della Conferenza unificata, posto che la norma primaria (…) prevede il parere della Conferenza unificata e non già l’intesa”. Con riferimento alle procedure di consultazione svolte ai fini della stesura del regolamento, il Ministero ha evidenziato che “sono stati ampiamente sentiti i rappresentanti delle autonomie territoriali e delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare i sovrintendenti, mentre i rappresentanti dei lavoratori saranno coinvolti, secondo le prescritte forme di consultazione, dalle stesse fondazioni lirico-sinfoniche in sede di attuazione delle forme organizzative speciali”. Sulla base di questi elementi, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Lo schema di regolamento interviene sulla base dell’art. 1, c. 1, lett. f), del D.L. 64/2010 (vedi paragrafo Contenuto).

Procedura di emanazione

Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nel caso specifico, ai sensi dell’art. 1, c. 2, del D.L. 64/2010, i regolamenti - che possono modificare le disposizioni legislative vigenti - devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili, la cui ricognizione sarà effettuata con gli stessi regolamenti (su quest’ultimo passaggio, vedi parag. Contenuto).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

Decreti interministeriali sono previsti all’art. 2, c. 1, all’art. 3, c. 2, lett. a), all’art. 5, c. 2 e c. 4 (limitatamente alla prima applicazione). Per l’oggetto, si veda par. Contenuto.

Formulazione del testo

All’art. 2, c. 1, occorre fare riferimento al “Ministro” (e non al Ministero) dell’economia e delle finanze.

All’art. 3, c. 2, lett. a), primo periodo, si valuti l’utilizzo, per tre volte, del termine plurale “organi”, in considerazione del fatto che, nella stessa lettera e nella lett. b), si parla di “organo di indirizzo”, “organo di controllo”, “organo di gestione”.Alc. 4, il riferimento corretto è alle attività di cui al c. 3 (e non al c. 4).

All’art. 5, c. 2, primo periodo, si utilizza l’espressione “avvio del procedimento di revoca”; nel secondo periodo, invece, per indicare l’atto conclusivo del procedimento, si parla di decreto “di revoca o di conferma del riconoscimento”. Si valuti, quindi, l’opportunità, nel primo periodo, di fare riferimento al concetto di “attività istruttorie”. Nel terzo periodo è, inoltre, opportuno esplicitare se la possibilità di assegnare un termine per superare le carenze riscontrate si riferisca solo all’ipotesi in cui il procedimento - che, comunque, parte dall’accertata carenza sopravvenuta dei requisiti – si concluda con la revoca del riconoscimento- A questa interpretazione si giungerebbe in considerazione del fatto che il termine è finalizzato, letteralmente, a “ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali”.

All’art. 6, c. 2, lett. a), sarebbe opportuno fare riferimento all’”articolo 6, terzo comma” (e non all’”ultimo comma”) della L. 800/1967 (che, si ricorda, riguarda, però, il Teatro dell’Opera di Roma).


 


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File: CU0307a.doc



[1]  La data è quella indicata dall’art. 1 del D.L. n. 345/2000 (L. 6/2001), intervenuto dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 503/2000, aveva dichiarato l’illegittimità del d.lgs. n. 134/1998 - emanato sulla base dell’art. 11, c. 1, lett. b), della L. n. 59/1997 - che aveva abrogato la procedura di trasformazione prevista dal d.lgs. 367/1996 e aveva disposto la stessa trasformazione a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

[2]  Nelle more della sottoscrizione del CCNL ha vietato, dall’1.1.2012, tutte le prestazioni di lavoro autonome, ferme restando le disposizioni della L. 498/1992 in materia di lavoro dipendente. 

[3]  Gli impegni riguardano l’inserimento nei programmi annuali di opere di compositori nazionali; la previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori; il coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali; la previsione di forme di incentivazione della produzione musicale nazionale.

[4]    Le commissioni consultive in materia di spettacolo, istituite dall'art. 1, c. 59 e 60, del D.L. 545/1996, sono state confermate dall’art. 1, c. 2, del DPR 89/2007. In particolare, la commissione consultiva per la musica, che si compone di nove membri, ha competenza anche in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

[5]    La facoltà (e non l’obbligo) di erogare anticipazioni è stata introdotta, secondo quanto esposto nella relazione introduttiva al D.L., per superare il problema delle assegnazioni deliberate su mero preventivo. La  relativa procedura per le fondazioni lirico-sinfoniche è dettata dall’art. 5 del DM 29 ottobre 2007.