Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario di Giuseppe Verdi - A.C. 1373, A.C. 1656, A.C. 2110 e A.C. 2777 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 433 | ||||
Data: | 14/02/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
14 febbraio 2011 |
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n. 433/0 |
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Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe VerdiA.C.
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Numero dei progetti di legge |
1373 |
1656 |
2110 |
2777 |
Titolo |
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell’opera verdiana |
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi |
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi |
Dichiarazione dell’interesse nazionale della Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
6 |
7 |
4 |
1 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
24 giugno 2008 |
17 settembre 2008 |
27 gennaio 2009 |
7 ottobre 2009 |
assegnazione |
16 settembre 2008 |
3 dicembre 2008 |
2 febbraio 2009 |
9 novembre 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
VII (Cultura) |
VII (Cultura) |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, X, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I, V, VIII, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I, V, VIII, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I, V |
Le proposte di legge prendono tutte le mosse dalla ricorrenza - nell’anno 2013 -del bicentenario della nascita di G. Verdi, proponendo interventi in parte comuni e in parte differenti.
Si distanzia dalle altre la pdl 2777, che dispone che Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda, residenza e luogo in cui sono conservate importanti memorie della vita e dell’opera del compositore, è dichiarata di interesse nazionale (v. infra).
Elemento che accomuna, invece, le pdl 1373, 1656 e 2110 è rappresentato dalla volontà di favorire, in occasione dell’anniversario, iniziative celebrative per le quali è prevista la concessionedi contributi e l’istituzione di un Comitato con il compito di promuoverle ecoordinarle. L’obiettivo è quello di promuovere, salvaguardare e diffondere la conoscenza dellavita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Verdi, attraverso una serie di interventi differentispecificati nell’art. 2 di ciascuna delle tre pdl. Tra questi:
- l’organizzazione di convegni, mostre, concerti ed altre iniziative divulgative, anche a carattere didattico (nel caso delle pdl 1373 e 1656, anche attraverso la collaborazione con associazioni e altri soggetti);
- la concessione di borse di studio (nella pdl 1656 destinate ai soli studenti dell’università di Parma e non esplicitamente collegate al compositore, nella pdl 1373 finalizzate alla promozione dell’opera verdiana nelle università, nelle scuole e nei conservatori di musica);
- la ricerca, il riordino e il recupero di fonti e materiali riguardanti la figura di Verdi e la loro pubblicazione;
- il recupero edilizio e il restauro dei luoghi verdiani (nonché, nelle pdl 1656 e 2110, l’eventuale acquisto di edifici e locali da utilizzare quali sedi espositive per diffondere la memoria dell’artista). In particolare, la pdl 1656 prevede di destinare una quota non inferiore al 20% del contributo ad interventi migliorativi degli immobili riferibili al compositore, mentre la pdl 1373 sottolinea la finalità anche di promozione turistica di tali interventi;
- la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani (pdl 1373);
- la promozione di attività musicali verdiane che coinvolgano giovani artisti (ovvero, nella pdl 1656, la valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici “Corale G. Verdi” di Parma).
Per la promozione e il coordinamento degli interventi è
prevista, come ante anticipato, la
costituzione di un Comitato, la cui
composizione varia nelle 3 pdl (artt. 3
e 4 pdl 1373; art. 3 pdl 1656; art. 1 pdl 2110). In particolare: il
Comitato previsto dalla pdl
Quanto alla durata dell’attività del Comitato, le pdl 1373 e 2110 prevedono che esso rimanga in carica fino al 31.12.2014, mentre, dal tenore letterale, sembrerebbe che la pdl 1656 ne preveda la cessazione al termine delle celebrazioni. Tutte e 3 le pdl dispongono la redazione di un documento conclusivo sulle iniziative svolte (nel caso delle pdl 1656 e 2110, anchesull’utilizzazione del contributo; la pdl 2110 prevede, inoltre, che il documento sia inviato ai Presidenti delle Camere, come la pdl 1656,che vi aggiunge il Presidente del Consiglio). Le pdl 1656 e 2110 dispongono che il Comitato può costituire un comitato d’onore che formula gli indirizzi generali per le celebrazioni, le quali sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.
Con riferimento ai contributi, occorre, preliminarmente, evidenziare che la pdl 1373 (art. 1) prevede il riconoscimentoquale patrimonio di interesse nazionale del Festival Verdi di Parma e Busseto e (art. 2, c. 2) ne affida la realizzazione – con la collaborazione di altri soggetti – alla Fondazione Teatro Regio di Parma (v. anche, infra, pdl 1656, art. 4), alla quale, conseguentemente (art. 2, c. 3), viene destinato un contributo annuo di 4 milioni di euro dal 2008 al 2013. Ulteriori 4 milioni di euro annui dal 2009 al 2014 sono destinati alle spese di funzionamento del Comitatopromotore (art. 3, c. 3).
La pdl 1656 (art. 1) autorizza, invece, un
contributo straordinario di 12 milioni
di euro per il triennio 2008-
Anche la pdl 2110 (art. 2) autorizza un contributo straordinario di 12 milioni di euro da destinare agli interventi, ma esso è riferito al triennio 2009-2011 ed è suddiviso in quota pari fra le province di Parma e di Piacenza.
Alla copertura finanziaria degli oneri le tre pdl (art. 5, pdl 1373; art. 6, pdl 1656; art. 3, pdl 2110) stabiliscono che si provveda mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF. Allo scopo, la pdl 1373 prevede l’utilizzo di quota parte degli accantonamenti destinati al MIUR; le pdl 1656 e 2110 stabiliscono che si attinga all’accantonamento MEF.
La pdl 1656 (art. 5) reca anche talune disposizioni contabili. In particolare, stabilisce che il contributo previsto dall'art. 1 è iscritto nello stato di previsione del MEF per essere successivamente trasferito al bilancio della provincia di Parma (c. 1)[1], la quale provvede direttamente – secondo proprie norme contabili, anche mediante procedure semplificate – alla liquidazione e al pagamento delle spese (c. 2). Prevede, inoltre (c. 3), che le somme non impegnate entro il 31.12.2010 sono versate in apposita u.p.b. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
La medesima pdl
1656 dispone, inoltre, come si è già accennato, in ordine al Teatro Regio di Parma[2]. In particolare,
l’art. 4 dispone che,solo ai fini dell’ottenimento dei contributi
pubblici concessi nell’ambito dei fondi per il sovvenzionamento delle attività
liriche e musicalidi cuiall’art. 2, primo comma, lett. a), della L. 800/1967, a decorrere dal
2009
Per il raggiungimento dei fini di tutela e sviluppo dell’attività lirica e concertistica, l’art. 2, primo comma, lett. a), della medesima legge aveva previsto un fondo[4], da erogare agli enti di cui al citato art. 6.
Con riguardo ai finanziamenti statali, si ricorda, peraltro, che con L. 163/1985è stato istituito il FUS (Fondo unico dello spettacolo), per il sostegno ai soggetti operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, che ha sostanzialmente sostituito precedenti strumenti di finanziamento.
Successivamente, il
D.lgs. 367/1996 ha stabilito che gli
“enti di prioritario interesse nazionale
che operano nel settore musicale” devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato, al fine
di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica e di rendere
disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito
principalmente dal FUS. L’art.
Ancora in seguito, il D.L. 345/2000 (L. 6/2001) ha fissato al 23 maggio 1998 la decorrenza della trasformazione in fondazioni degli enti di cui alla L. 800/1967[6].
Attualmente, le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14. Agli
enti sopra indicati (11+2) si è aggiunta, infatti, a seguito della L. n. 310 del 2003,
Alla luce della ricostruzione normativa, posto
che l’obiettivo è quello di includere
Con riferimento alla dichiarazione di interesse nazionale della Villa Verdi, disposta dalla pdl 2777, èutile ricordare che il concetto di “beni culturali di interesse nazionale” è presente nell’art. 10 del D.lgs. 368/ 1998 – come modificato dal c. 52 dell’art. 80 della L. finanziaria 2003 (L. 289/2002) – il quale individuava come tali i beni inalienabili elencati all’art. 2, c. 1, lett. b) e c), del DPR 283/2000. Si trattava, in particolare,dei beni che, ai sensi del TU in materia di beni culturali e ambientali (D.lgs. 490/1999), fossero di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, nonché dei beni di interesse archeologico.
Il DPR 283 del 2000 è stato
poi abrogato dal nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs.
42/2004), il cui art. 10, c. 3, stabilisce che sono beni culturali, fra
gli altri, e come tali tutelabili, quando
sia intervenuta la dichiarazione di
interesse culturale prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili
che presentano particolare interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, appartenenti a soggetti diversi da quelli pubblici o dalle
persone giuridiche private senza fine di lucro; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale
interesse culturale; d) le cose
immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,
dell'industria e della cultura in genere. Sono compresi fra gli elementi
indicati i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, gli spartiti musicali aventi carattere
di rarità e di pregio, le ville, i
parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico. Ai sensi dell’art. 14, la dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero,
quando si è concluso il procedimento avviato dal soprintendente, anche su
motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato,
che comporta comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo della cosa. Tra le disposizioni di tutela, si ricorda l’art.
Con riferimento a quest’ultima categoria, è utile ricordare, preliminarmente, che l’attuale normativa non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. In altra circostanzail Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato (Cfr. nota Ufficio legislativo, prot. 9206 del 6 marzo 2006) come non sia casuale la scelta del Codice di “menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell’ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell’oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di ‘cosa’ suscettibile di essere riconosciuta ‘bene culturale’. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, “in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di ‘notifica’ per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante ‘a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere’. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all’ordinamento dell’epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l’incongruenza del ricorso a tale nozione per l’accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela”. Peraltro, si evidenzia che quanto detto “non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite, anche qualificandolo monumento nazionale”.
In relazione alla circostanza che la “dichiarazione di interesse nazionale” non è contemplata nel vigente codice dei beni culturali, occorre, quindi, chiarire quali effetti si intende conseguire con la pdl 2777.
Le pdl sono corredate di relazioni illustrative.
Per le pdl 1373, 1656 e
Con riferimento alla pdl 2777, si rinvia al par. Contenuto.
La disciplina recata dalle pdl può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”. In proposito, si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Nella sentenza
n. 9 del 2004
Successivamente all’adozione del già citato Codice dei
beni culturali e del paesaggio,
L’art. 9 della Costituzione prevede che
L’art. 4, c. 1, della pdl 1373 prevede che con decreto ministeriale sono nominati alcuni dei membri del Comitato per le celebrazioni. L’art. 1, c. 2, della pdl 2110 prevede, allo stesso fine, l’intervento di un decreto interministeriale.
Non risultano lavori legislativi in corso.
Con riferimento alle pdl 1373, 1656 e 2110, è necessario aggiornare l’onere finanziario - che dovrebbe essere formulato nei termini di limite
massimo di spesa, ai sensi della nuova legge di contabilità (art. 17, c.
Nelle pdl 2110 e 1656, la norma che autorizza il contributo non appare coerente con la quantificazione dell'onere recata nella norma di copertura finanziaria; pertanto, il complessivo contributo straordinario di 12 milioni di euro per il triennio dovrebbe essere riformulato precisando l'autorizzazione di spesa per ciascun anno del triennio.
Le disposizioni contabili recate dall’art. 5 della pdl 1656 necessitano di aggiornamento al triennio 2011-2013.
Inoltre, non risulta chiara la portata del c. 3, posto che esso prevede la restituzione delle somme non impegnate allo scadere del triennio e non alla fine di ciascun esercizio finanziario. Peraltro, posta l’assegnazione del contributo straordinario alla Provincia di Parma, il comma sembra configurare un obbligo di restituzione da parte della stessa Provincia di somme rientrate nella sua autonomia contabile, attraverso una riassegnazione all’entrata del bilancio dello Stato.
Relativamente alle disposizioni di copertura finanziaria, l’art. 5 della pdl 1373 andrebbe riformulato adeguandolo alla classificazione del bilancio per missioni e programmi.
Inoltre, gli accantonamenti relativi al MIUR (pdl 1373), iscritti nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tab. A della L. di stabilità 2011 (L. 220/2010), nonpresentano disponibilità per il 2011; quelli relativi al MEF (pdl 1656 e 2110) sono insufficienti.
Dipartimento Cultura ( 3255 - *st_cultura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] La tipologia del contributo speciale in oggetto appare riconducibile agli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, Cost.
[2] Il Teatro Regio di Parma è stato inserito dall’art. 28 della L. 800/1967 nel novero dei “teatri di tradizione”, cui è affidato il compito di promuovere e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province.
Con riguardo ai finanziamenti, si ricorda che, da
ultimo, il DM 4.3.
In base alla relazione al Parlamento sul FUS 2009(http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it////attività/relfus/2009/Relazione_09.pdf, pag. 225), alla Fondazione Teatro Regio di Parma nell’anno 2008 sono stati destinati contributi totali per € 12,1 mln, di cui 8,2 provenienti da soggetti pubblici (Stato, Regione, Comune, Provincia e altri enti locali) e 3,9 da privati.
[3] Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il
Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro
Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il
Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro
[4] Per un
ammontare iniziale di 12 miliardi di lire, integrato, poi, da successive
disposizioni, ultima delle quali
[5] L’art. 24 del d.lgs. 367/1996 ha stabilito che i criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del MIBAC. In attuazione di quanto disposto, si veda, da ultimo, il DM 29 ottobre 2007.
[6] Sostanzialmente, il D.L. 345/2000 ha fatto salva la data della trasformazione in fondazioni derivante dal D.lgs. 134/1998 - emanato sulla base dell’art. 11, c. 1, lett. b), della L. 59/1997, che delegava il Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali - dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza 18 novembre 2000, n. 503, per eccesso di delega, in quanto modificava in senso restrittivo l’originaria impostazione collaborativa della disciplina del riordino e della privatizzazione degli enti lirici, eliminando, in particolare, lo strumento dell’intesa con le regioni interessate che il d.lgs. 367/1996 prevedeva al fine di individuare gli enti “di prioritario interesse nazionale” da trasformare in fondazioni di diritto privato.
[7]
[8] Tra le
disposizioni di tutela si ricordano, inoltre: l’art. 20, che vieta, tra l’altro, il
danneggiamento e l’uso non compatibile con il carattere storico artistico dei
beni culturali; l’art. 21, che
assoggetta ad autorizzazione del Ministero, fra l’altro, lo scarto dei
documenti di archivi e biblioteche dichiarati di interesse culturale, nonchéil trasferimento degli stessi ad altre persone
giuridiche; l’art. 29, che dispone
in materia di conservazione del patrimonio culturale; l’art.