Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Studio, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università, della tecnica e della tecnologia per il superamento delle barriere architettoniche. Sanzioni penali per il mancato adeguamento di strutture pubbliche - A.C. 2367 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 379 | ||||
Data: | 27/07/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
27 luglio 2010 |
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n. 379/0 |
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Studio, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università, della tecnica e della tecnologia per il superamento delle barriere architettoniche. Sanzioni penali per il mancato adeguamento di strutture pubblicheA.C. 2367Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2367 |
Titolo |
Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
6 aprile 2009 |
assegnazione |
18 maggio 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II (ex art. 73, co. 1-bis, RC, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex art. 73, co. 1-bis, RC), XII, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L’articolo 1 della pdl stabilisce che
Il primo passo nella direzione di una piena integrazione dei portatori di handicap è stato realizzato con la citata L. n. 104 del 1992, che ha sancito i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
Con
L’art. 1 richiama anche il concetto dell’universal design definito ai sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008.
Ai sensi di tale DM, l’”universal design” o “design for all” consiste nella progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili da un ampio numero di persone a prescindere dalla loro età e capacità psicofisica. Si evidenzia, infatti, che “Un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza e autonomia” e si rappresenta che “Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni, in diverse parti del mondo, hanno portato al superamento del concetto di spazio o oggetto appositamente pensato per persone con disabilità. Si è infatti constatato che ambienti ed attrezzature pensati solo per una utenza disabile comportano un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione (…). Per questi motivi è necessario configurare spazi urbani e architettonici sentiti come amichevoli, accoglienti e inclusivi”. Il medesimo DM ricapitola i 7 principi base dell’universal design[2].
Per l’attuazione delle finalità esplicitate nell’art. 1, l’art. 2 prevede che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo modifica i programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia, al fine di inserire elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all’universal design e al superamento delle barriere architettoniche, nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità.
Per quanto concerne i curricoli, si ricorda, anzitutto, che l’art. 8 del DPR n. 275/1999, recante disciplina dell’autonomia scolastica, ha distinto al loro internouna quota nazionale obbligatoria ed una quota riservata alle istituzioni scolastiche, affidandone la determinazione ad un decreto ministeriale.
Per il secondo ciclo di istruzione, quest’ultimo è intervenuto il 28 dicembre 2005[3] e ha identificato nel 20% dei curricoli la quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche, da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni. In seguito, con nota Prot. 721 del 22.6.2006 il MIUR ha specificato che tale quota del 20%,riferita agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orario,deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione.
Nel frattempo, l’art. 7, c. 1, lett. a), della L. n. 53/2003 ha rimesso a regolamenti di delegificazione l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività.
Tale scelta è stata confermata dall’art. 64 del D.L. 112/2008 che, nel prevedere l’adozione di un piano programmatico di interventi per la razionalizzazione del sistema scolastico come presupposto per l’emanazione di successivi regolamenti di delegificazione, ha incluso tra le finalità di questi ultimi la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.
Sono stati, quindi, emanati i DPR 87, 88 e 89 del 2010 recanti, riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei[4].
Il DPR n. 88/2010 ha organizzato i percorsi degli istituti tecnici in 2 settori, a loro volta suddivisi in indirizzi. In particolare, al settore tecnologico fanno capo 9 indirizzi, fra cui Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9), nel quale, ai sensi dell’allegato D del DPR, sono confluiti i percorsi degli istituti tecnici per geometri e i percorsi “Edilizia” degli istituti tecnici industriali del vecchio ordinamento. L’allegato C del DPR inserisce tra gli insegnamenti obbligatori per questo indirizzo la materia “Progettazione, Costruzioni e Impianti”, per la quale sono previste 231 ore nel terzo e nel quinto anno e 198 ore nel quarto anno[5]. Occorre, peraltro, ricordare che, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del DPR, gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa[6].
Anche per quanto concerne gli istituti professionali il DPR 87/2010 ha previsto 2 settori suddivisi in indirizzi. In particolare, nel settore “Industria e artigianato”, indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” è confluito, ai sensi dell’all. D) del DPR, il previgente indirizzo di “Tecnico dell’edilizia”. Anche gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 20% del curriculo per le medesime finalità già esposte per gli istituti tecnici[7].
Ai sensi dell’art. 7 di entrambi i DPR i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, in relazione al quale gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento sono aggiornati periodicamente.
L’art. 3 prevede che le università statali, non statali e telematiche, nel rispetto della loro autonomia didattica, inseriscono lo studio della tecnica e delle tecnologie atte a realizzare l’universal design e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea:
- L-7 Ingegneria civile e ambientale;
- L-17 Scienze dell’architettura;
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
- L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia.
A tal fine, si dispone che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca modifica il DM 16 marzo 2007 con il quale sono state definite le classi delle lauree (si ricorda che in pari data è stato emanato anche il DM per la disciplina della classi delle lauree magistrali, cui la pdl non fa riferimento[8]).
Si ricorda, preliminarmente, che il DM 16 marzo
In virtù del sistema normativo descritto, quindi, le discipline indicate dall’art. 3 della pdl sembrerebbero dover essere inserite dal MIUR nelle attività formative indispensabili previste dagli allegati del DM 16 marzo 2007.
L’art. 4, c. 1, attribuisce all’amministratore pubblico competente la responsabilità diretta per il mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche contenuta nel DPR 24 luglio 1996, n. 503.
Con il citato DPR
n. 503/1996 è stato adottato il nuovo regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici, che ha sostituito la precedente normativa tecnica sugli edifici
pubblici risalente al 1978. Inoltre, l’art.
82, c. 1, del DPR n. 380/2001 - Testo Unico dell’edilizia - prevede che le
opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità debbano essere
eseguite in conformità al citato DPR n. 503. Il c. 7 (dell’art. 82) introduce, quindi, la responsabilità diretta del
progettista, del direttore dei lavori, del responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità e del collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sulle opere eseguite dopo l'entrata in vigore della n. 104/1992, in
relazione alle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda
da
La disposizione in commento, dunque, sembra aggiungere una ulteriore ipotesi di responsabilità a quelle già previste dall’ordinamento.
Il c. 2
prevede che, qualora entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della pdl non
avviene il previsto adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici,
l'amministratore pubblico competente è punito con un'ammenda da €
Si ricorda che, in materia di responsabilità dirigenziale, rileva principalmente l’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 dove si prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente o l’inosservanza delle direttive a lui imputabili comportano gravi sanzioni disciplinari, fino alla recessione del rapporto di lavoro. Inoltre, è punito anche il comportamento del dirigente che viene ritenuto colpevole nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull’efficienza della struttura da lui dipendente. In questi casi, la sanzione consiste nella decurtazione della retribuzione di risultato.
La pdl è corredata di relazione illustrativa.
L’art. 2 interviene su materia disciplinata con regolamenti di delegificazione. L’art. 3 interviene su materia in parte disciplinata con decreto ministeriale, in parte rimessa all’autonomia universitaria.
Le disposizioni contenute nell’art. 2 sono riconducibili allamateria dell’istruzione.
In relazione all’art. 3, si ricorda che la materia “università” non è espressamente citata nell’art. 117 Cost: soccorre, tuttavia, l’art. 33, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Infine, con riferimento all’art. 4, rileva la materia di competenza esclusiva “ordinamento penale” (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).
Rileva l’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini.
La disciplina dell’istruzione non rientra tra le materie in cui l’UE ha competenza normativa. Ai sensi dell’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) (ex art. 149 del Trattato CE), infatti, l’attività dell’Unione si espleta nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.
L’art. 3, c. 1, pur richiamando il rispetto dell’autonomia universitaria, prevede che le università inseriscono nelle discipline di base delle classi di laurea indicate lo studio della tecnica e delle tecnologie atte a realizzare l’universal design e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Al contempo, prevede che a tal fine il MIUR modifichi il DM 16 marzo 2007.
L’art. 2 prevede l’intervento di “appositi provvedimenti del Governo, emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” per la modifica dei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado.
L’art. 3 prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca modifichi il DM 16 marzo 2007 concernente le classi di laurea.
Si veda la sezione “Contenuto”.
Non risultano lavori legislativi in corso.
All’art. 1, occorre
sostituire le parole “e aperta alla firma il 30 marzo
All’art. 2 occorre specificare l’espressione “con appositi provvedimenti” ed eliminare le parole “disposizioni di legge” poiché, come si è visto, i programmi didattici sono attualmente disciplinati con DPR. Appare altresì opportuno aggiornare terminologicamente l’espressione “a indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia”.
All’art. 3, nel riferimento all’autonomia didattica degli atenei, sembrerebbe opportuno citare anche il DM 270/2004. Occorre, inoltre, riflettere sulla effettiva necessità del comma 1, posto che, ai fini dell’inserimento delle materie indicate nelle discipline di base delle classi di laurea individuate si prevede, al comma 2, l’intervento di un DM che modifichi il DM 16 marzo 2007.
All’art. 4 è opportuno enucleare in un unico comma - e con l’utilizzo dell’espressione “ai sensi della presente legge” - i soggetti che possono rivestire la qualifica di amministratore pubblico, la cui definizione non è chiaramente riconducibile a una figura presente nell’ordinamento. Di conseguenza, occorre riformulare i commi 2 e 3.
Dipartimento Cultura ( 3255 - *st_cultura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Legge 5
febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. L’altra
legge richiamata “9 febbraio 1985, n.
[2] Uso equo (il progetto è utilizzabile e commerciabile per persone con differenti abilità); uso flessibile (si adatta ad un’ampia gamma di preferenze e di abilità individuali); uso semplice e intuitivo; percettibilità delle informazioni (il progetto comunica le necessarie informazioni all’utilizzatore, in modo indifferente rispetto alle condizioni dell’ambiente o alle sue capacità sensoriali); tolleranza dell’errore (il progetto minimizza i rischi); contenimento dello sforzo fisico (può essere usato con la fatica minima); misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso (dimensioni e spazi appropriati per la manovrabilità e l’uso sicuro indipendentemente da statura, postura e mobilità dell’utilizzatore).
[3] Le sue linee sono state confermate dal DM 13 giugno 2006, n. 47.
[4] Per il primo ciclo era già intervenuto il DPR 89 del 2009.
[5] Tra le competenze del diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” è prevista l’applicazione delle metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche.
[6] Possono, altresì, utilizzare spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno.
[7] In tal caso, gli spazi di flessibilità fanno riferimento all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno.
[8] Nelle classi di laurea magistrale sono comprese le classi LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-12 Design; LM-23 Ingegneria civile; LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi; LM 35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.