Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Modifiche alla L. 337/1968 e all'art. 7 della L. 135/2001, in materia di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, nonché alla L. 392/1978, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche - A.C. 3428 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3428/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 369
Data: 14/07/2010
Descrittori:
ALBERGHI E LOCANDE   ATTIVITA' RICREATIVE
CINEMA E CINEMATOGRAFIA   SPETTACOLO
TEATRO     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

14 luglio 2010

 

n. 369/0

 

Modifiche alla L. 337/1968 e all'art. 7 della L. 135/2001, in materia di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, nonché alla L. 392/1978, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche

A.C. 3428

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

3428

Titolo

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione alla Camera

27 aprile 2010

assegnazione

1° giugno 2010

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), II (Giustizia: ex art. 73, comma 1-bis, RC), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Attività produttive: ex art. 73, comma 1-bis, RC), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Gli articoli da 1 a 3 apportano modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337[1], recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, al fine di includere esplicitamente nella disciplina recata dalla stessa i parchi permanenti di divertimento.

Con l’art. 1 si propone, quindi, l’inserimento del riferimento a questi parchi nel titolo della legge 337/1968 e, sostituendone l’art. 1, si riconosce non solo il valore sociale, ma anche quello culturale e ricreativo, delle tre tipologie di attività dalla stessa disciplinate (spettacolo viaggiante, parchi permanenti di divertimento e circhi equestri) che sono, quindi, sostenute dalla Repubblica. Si conferma, inoltre – come già previsto dall’art. 2 della legge 337/1968 – che sono esclusi dalla disciplina della legge stessa gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

L’art. 2 della pdlsostituiscel’art. 2 dellaL. 337/1968, modificandola definizione di spettacolo viaggiante e inserendo quella, autonoma, di parco permanente di divertimento[2].

Per spettacolo viaggiante si intende l’esercizio delle attrazioni e delle attività di spettacolo incluse nell’elenco di cui all’art. 4 della L. 337/1968 (v. infra) esercitate in forma itinerante o stabile, all’aperto o all’interno di strutture. Rispetto al testo originario dell’art. 2 della L. 337/1968 si esplicita, quindi, un collegamento tra la definizione “astratta” e l’elenco “concreto” di cui all’art. 4 della stessa legge.

Anche il “parco permanente di divertimento” fa riferimento alle attività incluse nell’elenco di cui già si è detto: con tale espressione si intende, infatti, la struttura stabile all’interno della quale sono esercitate quelle attività. Si individuano, inoltre, 5 tipologie di parchi permanenti di divertimento: parco tematico, parco acquatico, parco faunistico-naturalistico, parco educativo e parco avventura[3].

L’art. 4 della L. 337/1968 ha previsto l’istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti (esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici) e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. L’elenco è approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro dell’interno, su parere conforme della Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante ed è periodicamente aggiornato.

Esso è stato approvato con DM 23 aprile 1969 ed è stato ripetutamente aggiornato: l’ultimo aggiornamento è avvenuto con DM 11 maggio 2009 (GU n. 145 del 25/6/2009)[4].

L’art. 3, c. 1, della pdl integra la L. 337/1968 con l’art. 4-bis, che istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il registro nazionale delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante o che gestiscono parchi permanenti di divertimento ovvero che organizzano manifestazioni che prevedono l’esercizio delle attrazioni e delle attività di spettacolo incluse nel già citato elenco di cui all’art. 4.

Le modalità di iscrizione e di aggiornamento annuale del registro sono fissate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi. Lo stesso regolamento contiene anche la classificazione dei parchi permanenti di divertimento sulla base delle tipologie sopra indicate e delle loro dimensioni.

La relazione illustrativa motiva l’opportunità dell’istituzione del registro in considerazione della circostanza che, allo stato attuale, attrazioni di notevole pericolosità potenziale possono essere gestite senza alcuna verifica delle competenze tecnico-professionali dell’esercente e, quindi, solo sulla base della licenza comunale di cui all’art. 69 del TU delle leggi di pubblica sicurezza. Tale registro, poi, avrebbe anche la funzione di classificare più compiutamente, nel pubblico interesse, i soggetti potenziali destinatari delle provvidenze dal Fondo unico per lo spettacolo. Inoltre, la relazione evidenzia che l’aggiornamento annuale dell’iscrizione consentirebbe di monitorare la consistenza del settore.

La stessa relazione sottolinea, inoltre, la neutralità finanziaria dell’istituzione del registro, in quanto le competenze sulle attività di spettacolo viaggiante fanno già capo a un servizio della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, c. 1147, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, e ferme restando le competenze del Ministero dell’interno in materia di sicurezza, ha abrogato l’art. 8 del DPR 394/1994 e i Titoli III e IV del DM 21 dicembre 2005[5] che, da ultimi, avevano disciplinato l’autorizzazione all’esercizio di parchi di divertimento[6]. In particolare, l’art. 8 citato aveva disposto che l’autorizzazione fosse rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali, nonché delle capacità finanziarie e dell'anzianità di esercizio del richiedente, e fosse sottoposta annualmente a revisione da parte dell’Amministrazione. Lo stesso articolo aveva disposto anche che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fossero fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero e all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando l'esclusione degli apparecchi automatici e semi automatici. A sua volta, l’art. 27 del DM 21 dicembre 2005 aveva stabilito che potessero esercitare parchi di divertimento i soggetti in possesso di licenza comunale all'esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. da almeno due anni e che avessero un'adeguata capacità finanziaria garantita da una dichiarazione di un istituto bancario. La relazione illustrativa del DDL finanziaria 2007[7] aveva motivato le abrogazioni in questione riconducendole alle esigenze di semplificazione amministrativa.

Il c. 2 dell’art. 3 inserisce l’aggettivo“permanenti”, sempre con riferimento ai parchi di divertimento, nell’art. 9, primo comma, della stessa L. 337/1968, con riferimento all’elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni di circhi, attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, che le amministrazioni comunali erano state chiamate a compilare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge 337/1968 e che, ai sensi del secondo comma, deve essere aggiornato almeno una volta l’anno.

L’art. 4 include i parchi di divertimento tra le imprese turistiche, definite e individuate dall’articolo 7 della L. 135/2001[8]. La relazione illustrativa evidenzia che la modifica è proposta in considerazione degli importanti benefici che i parchi permanenti di divertimento apportano al settore turistico-ricettivo ed è, quindi, finalizzata a colmare una lacuna normativa.

Ai sensi dell’art. 7 della L. 135/2001 si definiscono turistiche le imprese “che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”.

L’art. 5 esclude talune attività dello spettacolo viaggiante dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza. Si tratta delle attività indicate nella sezione VI dell’elenco delle attività di cui all’art. 4 della L. 337/1968, cioè quelle svolte “senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolte in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti”, con un numero di addetti scritturati nell'attività inferiore ad 8 e un numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150.

La relazione illustrativa evidenzia che laddove la componente artistica è prevalente rispetto agli attrezzi utilizzati, come nel caso degli artisti di strada, non è possibile predisporre la documentazione tecnica richiesta dal DM 18 maggio 2007, che è rivolto a garantire la sicurezza di attività esercitate mediante macchinari complessi, come ottovolanti o ruote panoramiche.

Il DM di cui si esclude l’applicazione stabilisce, fra l’altro, che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità. Inoltre, essa, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore - previo parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. Lo stesso procedimento è previsto per le attività già esistenti, nonché per quelle esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA (Associazione europea di libero scambio)firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L’art. 6, attraverso novelle agli artt. 27 e 28 della L. 392/1978 (cd. legge sull’equo canone), si propone un duplice obiettivo.

Il primo è quello di estendere anche alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali.

La relazione illustrativa sottolinea che l’intervento appare necessario al fine di correggere una disparità di trattamento venutasi a creare in occasione dell’approvazione della L. 9/2007 con la quale, modificando il comma 3 del citato art. 27 ed il comma 1 dell’art. 28, la durata minima di 9 anni della locazione di immobili adibiti ad attività alberghiere, così come il rinnovo tacito per analogo periodo, era stata estesa soltanto agli immobili adibiti ad esercizio di attività teatrali.

L’art. 7 della citata L. 9/2007, estendendo ai teatri la disciplina di favore prevista per i locatari che svolgono attività alberghiera, ha tenuto conto, oltre che di una esigenza di promozione delle attività teatrali e culturali nel Paese, anche del fatto che la speciale disciplina dettata dalla legge sugli affitti degli immobili urbani a favore di esercenti di attività alberghiere muoveva dalla considerazione del lungo periodo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati per questo genere di attività (la durata minima per le locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali e industriali è, invece, di 6 anni). Inoltre, rispetto alla situazione esistente nel 1978, le normative che si sono succedute in tema di sicurezza hanno reso sempre più onerosa la realizzazione di strutture destinate allo svolgimento dell'attività teatrale, giustificando così una maggior durata minima della locazione.

La relazione illustrativa formula le stesse considerazioni per l’inclusione delle attività cinematografiche evidenziando, inoltre, che, spesso, molte strutture sono utilizzate contemporaneamente sia per l'una che per l'altra forma di spettacolo.

L’ulteriore obiettivo dell’art. 6 – come indicato dalla relazione illustrativa - è quello di rimediare ad una dimenticanza del legislatore che, in forza di una interpretazione letterale delle citate norme della L. 392/1978, ha generato di fatto una disparità di trattamento tra esercenti la medesima attività imprenditoriale.

Infatti, gli artt. 27 e 28 fanno, attualmente, letterale riferimento alla conduzione dell’immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale (ed ora, in virtù della novella in esame, anche cinematografica) in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, possono condurre l’immobile in forza di diverso titolo contrattuale. L’esempio più rilevante e comune nella prassi (citato anche nella relazione alla pdl) è quello dell’affitto di azienda: chi conduce un immobile per attività teatrale o cinematografica in virtù di tale titolo risulta escluso, infatti, dalla disciplina dettata per chi conduce l’immobile grazie ad un contratto di locazione.

Mentre il contratto di locazione ha ad oggetto il solo godimento dell’immobile (sarà poi il conduttore ad adibirlo, ad es., ad attività teatrale o cinematografica) dietro pagamento di un canone, il contratto di affitto concerne il godimento di una cosa produttiva e ricomprende anche il dovere di gestione della cosa mobile o immobile affittata (es.: teatro, cinema, ecc.). In particolare, l'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda o impresa dietro il corrispettivo di un canone. L'istituto è previsto dall'art. 2562 c.c. che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda; pertanto, sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. Pertanto l'affittuario:

-  deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;

-  deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

Per ovviare a tali discrasie, l’art. 6 precisa che:

-    la conduzione (minima novennale)di immobili o aziende adibiti ad albergo, teatro o cinema può aversi in base a qualsiasi titolo contrattuale;

-    analogamente, in base a qualsiasi titolo, possono condursi (per la prevista durata minima di 6 anni) immobili adibiti ad attività commerciali e industriali ovvero alle attività turistiche di cui all’art. 2 della legge n. 326/1968 (villaggi turistici a tipo alberghiero, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti termali e balneari, case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi alpini, ecc.).

Relazioni allegate

La pdl è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Ad eccezione dell’articolo 5, tutti gli altri articoli modificano norme primarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato all’art. 117 Cost.Questo, però, secondo la Corte costituzionale, non significa che la materia debba essere fatta rientrare tra quelle di competenza residuale delle regioni. Piuttosto, in base all’interpretazione offerta dalla Corte, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., come tale affidata alla potestà legislativa concorrente (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005).

In relazione all’art. 4 rileva anche la materia “tutela della concorrenza” attribuita alla potestà legislativa dello Stato dal secondo comma dell’art. 117 Cost.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 Cost. prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Inoltre, l’art. 117, sesto comma, Cost., attribuisce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, spettando la stessa potestà alle regioni in ogni altra materia (e fatta salva la potestà di comuni, province e città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite). Con riferimento all’art. 3, occorre, quindi, individuare almeno una forma di coinvolgimento delle regioni e, in ogni caso, esplicitare la natura del regolamento previsto.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento all’art. 4 della pdl, si ricorda che l’art. 14 del decreto legislativo n. 59 del 2010, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), stabilisce che, fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 3, comma 1, prevede l’intervento di un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali (si veda ante).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il 24 febbraio 2010 la VII Commissione della Camera ha adottato un testo unificato delle proposte di legge quadro sullo spettacolo dal vivo (A.C. 136 e abb). In tale definizione sono compresi, oltre a teatro, musica, e danza, anche il circo e lo spettacolo viaggiante, incluse le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare. In particolare, ai sensi dell’art. 27 del TU, la Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale e valorizza le relative attività, sostenendone lo sviluppo, tra l’altro, attraverso la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, iniziative promozionali, diffusione della loro presenza all’estero, acquisto di nuove attrezzature e beni strumentali, attività di formazione, ristrutturazione di aree attrezzate, agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, nonché per favorire la trasformazione dei circhi con animali in circhi senza animali. Inoltre, si prevede che la Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività e che alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni in materia di tassa per l’occupazione di spazi pubblici.

Impatto sui destinatari delle norme

In relazione all’art. 3 della pdl, occorre ricordare l’orientamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all’accesso alle professioni. Ad esempio, nella segnalazione al Governo e al Parlamento del 10 maggio 1999 (AS173) l’Autorità, pur condividendo, in linea di principio, l’assunto che “ la tutela dei consumatori possa richiedere che la prestazione di alcune attività venga effettuata solo in presenza di determinati requisiti tecnico-professionali”, rileva che “tuttavia occorre considerare che l'introduzione di meccanismi che disciplinano l'accesso al mercato di nuovi operatori rappresenta una limitazione alla libertà individuale e di scelta lavorativa per tutti coloro che non possiedono i requisiti richiesti. Particolare attenzione va quindi rivolta all'individuazione degli strumenti e dei criteri in base ai quali il legislatore procede alla preventiva selezione degli operatori, definendo requisiti i quali, pur garantendo la scelta di soggetti tecnicamente qualificati, risultino necessari al conseguimento degli obiettivi e degli interessi generali da tutelare, nonché proporzionati alla natura della prestazione, senza tuttavia pregiudicare l'efficacia del confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato e/o precludere ingiustificatamente ad alcuno l'accesso al mercato. Le normative che non rispondono a questi principi di necessità e proporzionalità determinano ingiustificate restrizioni concorrenziali e producono costi di regolamentazione superiori ai benefici”. Analogo orientamento è stato espresso dall’Autorità in altre numerose occasioni (tra le più significative: AS 287 del 2/12/2004; AS 298 del 27/4/2005; AS 306 del 14/7/2005, AS 316 del 18/11/2005 e, da ultimo, AS 453 dell’11/6/2008); si veda, altresì, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul settore degli ordini e dei collegi professionali n. 5400 del 9/10/1997 e quello del 2009 sul medesimo oggetto, IC349).

Formulazione del testo

All’art. 2, si valuti il riferimento all’esercizio in forma “stabile” (oltre che in forma “itinerante”) di attività di spettacolo viaggiante.

All’art. 3, c. 1, alla luce di quanto dispone l’art. 14 del d.lgs. 59 del 2010, nonché delle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (si veda ante), si valuti l’opportunità di esplicitare le finalità del registro. In relazione al c. 2, si valuti, invece, l’opportunità di sostituire l’attuale formulazione – che prevede un inserimento testuale in una disposizione concernente un adempimento già effettuato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 337/1968 – con una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 9, primo comma, della medesima L. 337/1968.

All’art. 4, si valuti se dopo le parole “e i parchi” non debba essere introdotta la parola “permanenti”, presente negli articoli 1, 2 e 3.

 

9http://www.agcm.it/


 


 

 

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[1]Il c. 1 dell’art. 1 del d.lgs. 179/2009, Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in combinato disposto con il suo allegato 1, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della L. 337/1968, limitatamente agli artt. da 1 a 5 e da 9 a 20.

[2]L’art. 2, c. 1,della L. 337/1968 include i parchi permanenti nella definizione di spettacolo viaggiante.

[3]Un parco avventura èun insieme di percorsi sospesi a diverse quote da terra, generalmente installati su alberi ad alto fusto o, in loro mancanza, anche su pali di legno o pareti di roccia. I vari percorsi compongono il parco nel quale gli utenti possono muoversi liberamente, precedentemente istruiti ed equipaggiati con un dispositivo di sicurezza analogo a quello usato in alpinismo (imbragatura, moschettoni, carrucola).

http://parcoavventura.it/pavv.html.

[4]Il testo coordinato è presente all’indirizzo

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/attività/elencoattraz11_5_09.pdf

[5]DM 21 dicembre 2005,Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Il DM è stato poi interamente abrogato dal DM 20 novembre 2007.

[6]In precedenza, la materia era disciplinata dall’art. 7 della L. 337/1968.

[7]  A.C. 1746.

[8]L. 29 marzo 2001, n. 135, Riforma della legislazione nazionale del turismo.