Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||||
Titolo: | Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del MIBAC - A.C. 2302 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 367 | ||||||
Data: | 07/07/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
7 luglio 2010 |
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n. 367/0 |
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Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del MIBACA.C. 2302Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2302 |
Titolo |
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
12 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
18 marzo 2009 |
assegnazione |
21 aprile 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, III, V, VI (ex art. 73, c. 1-bis, RC per gli aspetti attinenti la materia tributaria), VIII, IX, XI, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge,
composta di 12 articoli, prevede, sull’esempio di altri paesi europei, nonché
della Soprintendenza del mare istituita nel
In particolare, l’art. 1 prevede che nell’ambito del Ministero indicato, e alle dirette dipendenze del relativo Segretariato generale, è organizzato il settore del patrimonio storico-culturale sommerso, al fine di tutelare, valorizzare e rendere ampiamente fruibile il patrimonio del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri, delle acque interne e, quindi, di dare attuazione a quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Al riguardo si ricorda che con l’art. 2 del
d.lgs. n. 63/2008, - che ha modificato l’art.
131 del d.lgs. 42/2004 - la definizione
di paesaggio si è fatta più articolata per renderla più convergente non
solo con
Ai sensi dell’art. 2, nell’ambito del settore è istituita
Attualmente, le competenze relative al patrimonio archeologico sommerso sono esercitate dalle Soprintendenze, organi periferici del Ministero (v. infra). Ai sensi dell’art. 8 del D.lgs.368/1998 – con il quale è statoistituito il Ministero - con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, c. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988, le Soprintendenze possono essere trasformate in Soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore.
L’art. 3 individua le competenze specifiche della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio.Esse attengono a:
- organizzazione ed attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per individuare, salvare ed eventualmente trasportare a terra o musealizzare in loco beni storico-culturali sommersi (lett. a)[2], nonché di ricerche relative alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici determinati da tali attività (lett. b); le ricerche subacquee possono anche essere in Paesi terzi, nell’ambito della cooperazione internazionale prevista dai trattati (lett. i);
Viene
in rilievo, a tale proposito,
Ai sensi della Convenzione – che è entrata in vigore il 2.1.2009 –, il patrimonio in
questione è costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano
carattere culturale, storico o archeologico, e che siano state parzialmente o
totalmente sommerse da almeno cento anni. La definizione di patrimonio
culturale subacqueo include, dunque, siti, strutture, edifici, resti umani,
navi affondate e il loro carico, oggetti preistorici.
La
relazione illustrativa della pdl
evidenzia che
- adozione di misure di fruizione dei beni storico-culturali sommersi nelle acque territoriali (lett. c);
- organizzazione di attività volte a far conoscere il patrimonio storico-culturale sommerso: in particolare, elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e di materiale didattico (lett. d), organizzazione di archivi videofotografici, di disegni e di carte tematici (lett. e), allestimento museale e di mostre di reperti, di preesistenze storico-archeologiche legate alla cultura del mare e di testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere (lett. f), istituzione e gestione di una biblioteca (lett. h);
- redazione annuale di indicazioni topografiche riservate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi da trasmettere alle Forze dell’ordine e alle Capitanerie di Porto[4], ai fini della predisposizione dei servizi di controllo attivo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli (lett. g)[5][6];
- indirizzo e alta sorveglianza per la gestione di aree protette e di parchi marini (lett. l)[7];
- indirizzo e coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle questioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque (lett. m);
- ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente il mare e le acque interne rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità (lett. n);
- instaurazione di rapporti internazionali transfrontalieri relativi alla comune cultura del mare e, in particolare, alle rotte storiche che hanno determinato scambi economici e confronti culturali fra popoli (lett. o)[8].
Ai sensi dell’art. 4,
Ai sensi dell’art. 5, ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi che possano partecipare direttamente alle attività subacquee; inoltre, ai sensi dell’art. 6, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
Attualmente, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Codice, le ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero, che può darle in concessione[9]a soggetti pubblici o privati fissando una serie di prescrizioni. Eventuali inadempienze, o anche solo la volontà del Ministero di sostituirsi al concessionario, possono determinare la revoca dell’atto. Tali previsioni sono assistite da un apparato sanzionatorio (art. 175).
L’art. 7 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni
storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero,
conservazione, restauro,
L’art. 8 intende sistematizzare
l’apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei
beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l’istituzione, presso
Con riferimento al certificato di idoneità psico-fisica, si ricorda che l’art. 37 del D.L. 112/2008 ha previsto la riduzione degli adempimenti meramente formali connessi a pratiche sanitarie obsolete - ferme restando, comunque, le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro-, da attuarsi con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Il decreto non risulta ancora adottato.
L’art. 10 prevede che
L’art. 11 dispone il trasferimento alla Soprintendenza delle competenze relative alla ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi oggi attribuite alle sopraintendenze competenti per materia.
L’articolo 12 quantifica l’onere in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e prevede che alla copertura dello stesso si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dall’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dell’aliquota delle accise sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcol etilico (di cui all’allegato annesso al Testo Unico sulle accise, d.lgs. 504/1995).
La pdl è corredata di relazione illustrativa.
Si rammenta che l’art. 17, c. 4-bis, della L. 400/1988 stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro.
Rileva, anzitutto, la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, affidata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost). Quanto alle finalità, la disciplina recata dalla pdl può essere ricondotta alla materia della “tutela dell’ambiente e dei beni culturali” e della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. La tutela rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.); occorre, altresì, ricordare che l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), mentre la valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.). Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con riferimento al riparto di competenze sopra
delineato – per la parte relativa ai beni culturali - con sentenza n. 9/2004
Con riferimento alla tutela dell’ambiente, con la sentenza n. 196/2004
Limitatamente all’art. 8, rileva anche la materia “tutela della salute”, che rientra nella competenza legislativa concorrente.
L’art. 9 della Costituzione prevede che
L’art. 9 prevede l’intervento di un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali (v. ante).
L’attuale organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali, quale derivante dal DPR 233/200710,come di recente modificatodalDPR 91/200911,
prevede, a livello centrale - per quanto qui interessa - 1 Segretariato
generale e 8 uffici dirigenziali generali centrali e, a livello periferico, sempre per quanto qui interessa, le soprintendenze per i beni archeologici,
per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici, coordinate da 17 Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 233/2007,
Per quanto concerne il Segretario generale, l’art. 2 del DPR 233/2007, come modificato dal DPR 91/2009, gli attribuisce funzioni di coordinamento: quest’ultimo è riferito, tra l’altro, all'azione amministrativa, agli uffici di livello dirigenziale generale, alle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, alle attività di tutela, alle attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, ad alcuni Istituti centrali (Opificio delle pietre dure, Ist. Superiore per il restauro, Ist. Centrale per restauro e conservazione del patrimonio archivistico e librario, Ist. Centrale per il catalogo e la documentazione)14.
Rispetto al quadro normativo così sintetizzato, la pdl propone l’istituzione di una struttura denominata, come altre, Soprintendenza, ma, a differenza delle altre, non facente parte della rete periferica del Mibac, bensì riferita, a livello centrale, al Segretariato generale. Altra peculiarità è costituita dalla competenza trasversale, con riferimento all’intero territorio nazionale, per quanto attiene all’archeologia subacquea e alle aree costiere. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che l’idea di realizzare un nucleo di archeologia subacquea in ogni Soprintendenza per i beni archeologici è stata accantonata a causa dell’elevato costo, di difficoltà logistiche e del carattere multidisciplinare della materia.
All’art. 1, è opportuno chiarire se con l’espressione “settore” si intenda la costituzione di un nuovo ufficio dirigenziale di livello non generale, secondo il modulo organizzativo attualmente presente nell’ambito del Segretariato generale.
All’art. 2, c. 1, si valutil’opportunità di non specificare la sede fisica della Soprintendenza, al fine di evitare la necessità di un nuovo ricorso alla legge in caso di variazione della stessa.Al c. 2, è opportuno chiarire se con l’espressione “adeguato personale tecnico scientifico” si intende fare riferimento al numero o alle competenze del medesimo.Inoltre, è opportuno chiarire, dato il riferimento a “finanziamenti propri”, se si tratta di una Soprintendenza dotata di autonomia speciale al pari delle Soprintendenze di cui all’art.15 del DPR 233/2007.
All’art. 3, c. 1, lett. d), si potrebbe far riferimento una sola volta al concetto di divulgazione. Alla lett. o), si valuti l’opportunità di fare ricorso, invece che alla locuzione “instaurazione di rapporti internazionali transfrontalieri” ad una espressione - ripresa dal lessico della cooperazione territoriale comunitaria - come “realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera, anche in ambito internazionale”.
All’art. 7, occorre chiarire il riferimento agli “uffici periferici degli uffici centrali del Ministero”. Infatti, con l’espressione “uffici centrali” l’art. 15 del DPR 233/2007 individua 7 Istituti15 che non sembrano avere attinenza con le attività che si intende attribuire alla nuova Soprintendenza. Si valuti, dunque, se il riferimento non debba essere agli organi periferici del MIBAC, tra i quali, peraltro, sono comprese le Soprintendenze.
All’art. 8 la previsione di possesso di un curriculum che attesti lo svolgimento di attività di volontariato subacqueo lascerebbe intendere che possa iscriversi all’albo solo chi già ha svolto tali attività e non anche chi intenda cominciare a svolgerle.
All’art. 11 non è chiara la locuzione “individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b)”, poiché si sta parlando di trasferimento di competenze da strutture esistenti alla nuova Soprintendenza (e, invece, le lettere citate individuano due centri tecnici operativi di cui si prevede l’istituzione e che dipenderanno dalla Soprintendenza).
Con riferimento all’art. 12, si rileva, anzitutto, che esso andrebbe riformulato facendo riferimento al triennio 2010-2012. Più in generale, si evidenzia che il provvedimento, recando l’istituzione di una Soprintendenza, sembrerebbe comportare un onere di carattere permanente.
Si rileva, infine, che la disposizione andrebbe riformulata alla luce della nuova disciplina contabile, ed in particolare dell’articolo 17, commi 1 e 12, della legge 196/2009, il quale prevede, nell’ipotesi di un’autorizzazione legislativa recante una previsione dispesa, la necessità di una specifica clausola di salvaguardia finanziaria.
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10 Emanato in attuazione dell’art. 1, c. 404,
della L. finanziaria 2007, cheha
previsto un generale riordino dei Ministeri disponendo, tra l’altro, la
riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e la
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti. Il c.
11 Emanato in attuazione dell’art. 74 del D.L. 112/2008, che ha previsto una ulteriore riduzione degli assetti organizzativi.
12 Presso il Servizio II-Tutela del patrimonio
archeologico opera
13 Sulla base del finanziamento di € 7,5 milioni per il
2003 e 2004 per censire i beni archeologici sommersi nei fondali marini delle
coste di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, disposto dall’art. 13 della
L. 264/2002, il MIBAC ha dato avvio, il 1 aprile 2004, al progetto Archeomar, che fino al
14 Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.
15 Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la demoetnoantropologia (di nuova istituzione); Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.
Dipartimento Cultura ( 3255 - *st_cultura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/presentazione.htm
(art.
[2] L’art. 91 del codice stabilisce che i beni culturali ritrovati sui fondali marini appartengono allo Stato.
[3] Si tratta della linea ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato.
[4] La
collaborazione del corpo della Capitaneria di porto con il MIBAC si è avviata
con il DM 12 luglio 1989: in
particolare, l’art.
[5] La procedura per la pianificazione paesaggistica è contenuta negli artt. 143-145 del codice. Il piano deve comprendere, fra l’altro, la ricognizione delle aree di cui al c. 1 dell'art. 142 (v. ante), e la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione, nonché l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela. I piani possono essere elaborati congiuntamente dalle regioni e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[6] Si ricorda che il d.lgs. n. 32/2010, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, è volto alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale quale parte di INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). A tal fine, il decreto stabilisce norme generali per la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche/attività che possono ripercuotersi sull'ambiente.
[7] La disciplina base sull’istituzione delle aree marine protette si può rinvenire prevalentemente nel titolo V (artt. 25-32) della L. 979/1982 e negli artt. 18-21 della legge 349/1991. Esse vengono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, che reca la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione, e sono generalmente suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone denominate A, B e C, con diversi livelli di protezione. La gestione delle aree marine protette, ai sensi dell’art. 2, c. 37, della L. 426/1998, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L’affidamento avviene anch’esso con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. La maggior parte delle aree marine protette è comunque gestita dai comuni interessati: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1026.
[8] A tale riguardo, in ambito UE, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Cooperazione territoriale europea, uno degli obiettivi della programmazione comunitaria 2007-2013, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Nell’ambito della Cooperazione territoriale europea sono già operanti il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia (che coinvolge Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna), tra i cui assi prioritari figura la fruizione del patrimonio culturale e l’accrescimento degli scambi culturali, ed il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” (che vede la partecipazione di Liguria, Toscana e Sardegna), che ha tra le sue priorità la protezione, la gestione e la valorizzazione congiunta delle risorse naturali e culturali.
[9] In dottrina, l’atto autorizzatorio viene considerato
l’eliminazione di un limite posto al libero esercizio di un diritto al fine di
salvaguardare un pubblico interesse, mentre l’atto di concessione è considerato un provvedimento con cui