Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - D.L. 64/2010 - A.C. 3552 Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3552/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 357    Progressivo: 1
Data: 22/06/2010
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   SPETTACOLO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

22 giugno 2010

 

n. 357/1

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

D.L. 64/2010 - A.C. 3552

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

3552

Titolo del progetto di legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

Data approvazione in Commissione

22 giugno 2010

 


Contenuto del decreto-legge

Il decreto-legge si componeva, all’atto della sua presentazione al Senato, di 9 articoli. In quella sede, è stato soppresso l’art. 5 (relativo alla ridefinizione di funzioni e compiti di Cinecittà Luce Spa) ed è stato sostituito l’art. 4 (sopprimendo i periodi relativi alla rideterminazione dei criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo e le modalità per la loro liquidazione e anticipazione), al fine di consentire alle due Camere di proseguire il lavoro intrapreso, rispettivamente, in materia di promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive (A.S. 87 e abb.) e di spettacolo dal vivo (A.C. 136 e abb.). Inoltre, è stato aggiunto l’art. 7-bis (si veda infra). Ai restanti articoli, il Senato ha apportato numerose modifiche.

La VII Commissione della Camera non ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato.

 

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche[1].

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.S. 2150) evidenzia che l’urgenza dell’intervento nasce dalla profonda crisi del settore e tiene conto delle istanze formulate anche dall’Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS). Esso è finalizzato a razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

In particolare, l’art. 1 dispone l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. I regolamenti devono essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati.

Tra i criteri indicati per la revisione dell’organizzazione e del funzionamento vi sono: tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori; efficienza; corretta gestione; economicità; imprenditorialità; controllo e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e destinazione di una quota crescente di quest’ultimo in base alla qualità della produzione; incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni; valorizzazione dei grandi teatri d’opera; valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani; disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva. Lo statuto sarà approvato dal MIBAC, di concerto con il MEF.

L’art. 2 indica un’apposita procedura di contrattazione collettiva in attesa della riforma organica prevista dall’art. 1 Si stabilisce che il CCNL è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni, per la disciplina a regime. La delegazione datoriale si avvale dell’ARAN. L’accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione evidenzia che la necessità di tale procedura trae origine “dalla circostanza che, di fatto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono a tutti gli effetti degli organismi di diritto pubblico, in quanto, fra l’altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici”.

 

L’art. 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni. Tra l’altro:

-    attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale, prevedendo che esso possa svolgere attività di lavoro autonomo nei limiti e con le modalità previste dal CCNL, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, solo previa autorizzazione del sovrintendente. Nelle more della sottoscrizione del CCNL, dal 1° gennaio 2011 sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo;

-    i contratti integrativi aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. possono essere rinnovati solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL;

-    decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. e fino alla stipula del CCNL, il trattamento economico aggiuntivo è ridotto del 25%;

-    fatte salve alcune ipotesi, si vietano fino al 31 dicembre 2011 le assunzioni a tempo indeterminato; a decorrere dal 2012 queste ultime sono possibili entro i limiti indicati;

-    vengono posti limiti per le assunzioni a tempo determinato, in ordine alle quali, inoltre, si consente il ricorso a tipologie contrattuali flessibili;

-    in materia di assunzioni, inoltre, sono dettate specifiche discipline per le fondazioni con particolari requisiti inerenti il bilancio ed appositi indici ad esso connessi, nonché per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari;

-    si riduce a 45 anni l’età pensionabile per ballerini e tersicorei, senza distinzione di sesso. Per due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, chi ha raggiunto o superato la nuova età pensionabile può esercitare un’opzione per restare in servizio.

L’art. 4 dispone che dal2010 il MIBAC può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’80% dell’ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

L’art. 6 dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all’art. 103 della L. n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive. Entro 6 mesi, con DPCM, saranno determinati: le caratteristiche del registro; le modalità di registrazione delle opere; le tariffe relative alla tenuta del registro; la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione. Conseguentemente, si dispongono alcune abrogazioni e si stabilisce che fino all’adozione del DPCM rimangono in vigore gli articoli 12, 13 e 14 del R.D.L. 1061 del 1938 (che, a tal fine, sono inseriti nell’allegato 1 del d.lgs. 179/2009).

L’art. 7 dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE). L’Istituto:

- è costituito direttamente dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, nonché dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che abbiano come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti: Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo;

- è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato;

- opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tali soggetti compete, tra l’altro, l’approvazione dello statuto e il riordino, con decreto, della disciplina dei diritti connessi[2].

Per quanto concerne il collegio dei revisori, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete la nomina del presidente, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell’economia e delle finanze nominano, ciascuno, un membro.

A decorrere dal 14 luglio 2009 – data della messa in liquidazione di IMAIE – sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni del vecchio Istituto e, in particolare, il compito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori. Si dispone, inoltre, il trasferimento al nuovo IMAIE, a decorrere dalla data di costituzione, del personale di IMAIE in liquidazione, nonché, al termine della procedura di liquidazione, dell’eventuale residuo attivo e dei crediti maturati. Infine, sono individuate nuove modalità per la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto.

L’art. 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell’unità d’Italia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri “150 anni dell’unità d’Italia” e sentito il Comitato dei garanti.

L’art. 8 dispone l’abrogazione di varie disposizioni, delle quali alcune connesse con le disposizioni recate dagli articoli precedenti. In particolare, con il c. 1, si abroga la legge n. 800 del 1967, in materia di enti lirici e attività musicali, ad eccezione degli articoli specificamente indicati.

Il c. 2, intervenendo sull’art. 27, c. 2, delTU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, elimina il coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini dell’autorizzazione per gli ingressi fuori quota dei lavoratori dello spettacolo.

Il c. 3, lett. a), b), e c), procede all’abrogazionedi alcune disposizioni che consentonol’erogazione di un anticipo, fino all’80 per cento dell’importo totale, sulle sovvenzioni statali a teatri di tradizione ed istituzioni concertistico-orchestrali, ovvero ad attività musicali.

La lettera d) reca l'abrogazione dell'articolo 2, c. 392, della L. finanziaria 2008(L. 244/2007), che reca disposizioni in materia di turn-over nelle fondazioni lirico-sinfonicheper gli anni 2008, 2009 e 2010. L’abrogazione è connessa alla nuova disciplina delle assunzioni recata dall’art. 3 del D.L.

La lettera e) dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. n. 159/2007che ha innovato la disciplina dei c.d.“servizi aggiuntivi”, ovvero servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura, prevedendone l’affidamento in forma integrata.

Il Senato ha introdotto le lettere e-bis) ed e-ter).

Con la lett. e-bis) si abroga il c. 3 dell’art. 4 della L. 93/1992, relativo alle nomine dei membri del collegio dei revisori dell’IMAIE. L’abrogazione discende dalla riorganizzazione dell’ente.

Con la lett. e-ter) si sopprime il secondo periodo del c. 1 dell’art. 15 del d.lgs. 367/1996, che dispone che gli immobili eventualmente compresi in donazioni, eredità, legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all’esercizio dell’attività della fondazione, entro 2 anni dall’acquisizione.

 

Una più ampia esposizione del contenuto del decreto-legge, come modificato dal Senato, è presente nel dossier n. 357 del 17 giugno 2010, predisposto per l’esame in sede referente.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La VII Commissione ha esaminato il provvedimento, trasmesso dal Senato il 17 giugno 2010, nelle sedute del 18, 21 e 22 giugno 2010. In quest’ultima ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Già il 17 giugno, inoltre, ha svolto una audizione del Ministro per i beni e le attività culturali sulla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, nella quale il Ministro ha sottolineato il fatto che durante l’esame al Senato sono stati accolti molti emendamenti su punti qualificanti presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione.

Nella seduta del 21 giugno 2010 sono stati esaminati e votati circa 190 emendamenti - tutti respinti -, alcuni dei quali soppressivi di interi articoli o di parti di essi, altri modificativi, altri ancora aggiuntivi. Tra le questioni trattate: il ruolo dei privati nelle fondazioni lirico- sinfoniche e le misure per incentivarne la presenza, il procedimento di contrattazione, le disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale delle fondazioni, l’aumento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, la concessione di contributi per gli anni 2010 e 2011 per la valorizzazione delle 14 fondazioni.

Attività istruttoria in sede consultiva

Il Comitato per la legislazione ha osservato,sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, che:

-          all’articolo 1 dovrebbe valutarsi:

a)      al c. 1,l’esigenza di verificare se la lettera c-ter) si sovrapponga al concetto già affermato nella lettera a) in relazione alla sinergia e al raccordo tra le fondazioni;

b)      sempre al c. 1, l’opportunità di precisare alla lettera f), quarto periodo, che la disposizione sull’Accademia di Santa Cecilia riguarda la composizione del relativo Consiglio di amministrazione, nonché l’opportunità di precisare, alla stessa lettera f), se la previsione secondo cui “il Ministero dell’economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza” abbia una valenza generale o sia riferita solo alla verifica dei programmi triennali;

c)      l’esigenza di esplicitare, al c. 2, che il procedimento di acquisizione dei pareri deroga all’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, in quanto, oltre a prevedere il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo (e non alla legge) n. 281 del 1997, amplia i termini di acquisizione del parere parlamentare (da 30) a 60 giorni, fissa un analogo termine anche per il parere del Consiglio di Stato ed, infine, affida ai medesimi regolamenti la ricognizione delle norme vigenti da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; peraltro, andrebbe specificato che la sequenza dei pareri deve essere tale da assicurare che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato;

-          all’art. 7, c. 3 – che ridefinisce le modalità di esecuzione degli “adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93” in ordine alla pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per 1095 giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto – dovrebbe procedersi all’abrogazione espressa del citato art. 5, c. 3, nella parte in cui prevedeva un’analoga pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale.

Il medesimo Comitato, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, ha osservato:

-          all’art. 2 - che, in attesa del futuro riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche demandato dall’articolo 1 a regolamenti di delegificazione, detta disposizioni a carattere transitorio in ordine alla contrattazione collettiva operanti “in sede di prima applicazione” ma anche una norma, introdotta dal Senato, che invece opera “a regime” in riferimento alla composizione della delegazione datoriale - dovrebbe verificarsi l’esigenza di precisare se tale previsione integri uno dei contenuti dei futuri regolamenti di delegificazione (e dunque andrebbe inserita o quantomeno richiamata tra le norme generali della materia dettate dall’art. 1) o se, invece, costituisca una disciplina anch’essa transitoria da attuare dopo la “prima applicazione” e fino all’adozione dei regolamenti di delegificazione che dovranno recare anche una “disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva” (articolo 1, comma 1, lettera e);

-          all’art. 4 – che nella sua versione originaria era riferibile esclusivamente all’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo – dovrebbe verificarsi l’esigenza di definire l’ambito di applicazione, atteso che la sua attuale formulazione fa generico riferimento al “contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito”;

-          all’articolo 7-bis – secondo cui “il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale” – dovrebbe specificarsi se essa determini o meno gli effetti civili di cui alla L. 260/1949, ed eventualmente chiarire se quelli di cui all’art. 2 (quanto agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici) ovvero quelli dell’art. 3 della citata legge (quanto agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici); in quest’ultimo caso dovrebbe modificarsi la locuzione “festa nazionale” con “solennità civile”.(su questo punto si sono espresse anche la I e la XI Commissione).

La ICommissione ha espresso parere favorevole con osservazioni. In particolare, essa ha evidenziato che al comma 6 dell’art. 3 appare opportuno valutare il mantenimento della previsione per cui alle fondazioni lirico-sinfoniche continua ad applicarsi “sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato” l’articolo 3, quarto e quinto comma, dalla legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001. Con riferimento a tale questione, nella premessa del parere, la Commissione ha evidenziato che il suddetto comma 6 sembrerebbe disporre una applicazione alle fondazioni lirico sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle disposizioni – previgenti alla loro trasformazione in enti diritto privato – in materia di divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in  contratti a tempo indeterminato e di nullità dei relativi contratti, rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento.

Con riferimento all’art. 7-bis, la I Commissione ha osservato che appare opportuno chiarire se si intende che la giornata del 17 marzo 2011 sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”, che individua espressamente le giornate festive nell’arco dell’anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.

La II Commissione ha espresso parere favorevole.

La V Commissione esprimerà il parere direttamente per l’esame in Assemblea.

La VI Commissione ha espresso un nulla osta.

La XI Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Con riferimento all’articolo 2, essa ha osservato che le disposizioni contrattuali dovrebbero avere natura civilistica e non pubblica e – a tal fine – andrebbe previsto un riferimento al Ministro del lavoro  e delle politiche sociali nella fase attuativa.

Con riferimento all’articolo 3, comma 7, la XI Commissione ha segnalato una palese differenza tra uomini e donne, evidenziando che essa non sembra trovare apparenti giustificazioni, in ordine alla possibilità di richiedere la prosecuzione volontaria della professione oltre i 45 anni di età.

Al medesimo articolo 3, comma 7, essa ha segnalato altresì che il rinvio ai coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995 non appare del tutto congruo, atteso che non risulta esistente – in tale disposizione – un coefficiente riferito ai 45 anni di età, essendo la prima età anagrafica considerata quella dei 57 anni;

Con riferimento all’articolo 7-bis, ha rilevato, infine, l’esigenza di valutare le possibili ricadute della festività ivi prevista, nel caso in cui essa venga intesa come giornata di festività lavorativa, anche al fine di evitare eventuali oneri finanziari che potrebbero derivarne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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File: CU0246b.doc



[1]   Di cui al d.lgs. 367/1996 e alla L. 310/2003. Si tratta di: Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Comunale dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano,  Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia di S. Cecilia, Teatro Lirico di Cagliari, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

[2]   Per “diritti connessi” al diritto d’autore si intendono i diritti riconosciuti non direttamente all’autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (indicati nel Titolo II della legge n. 633/1941.