Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti Schema di Regolamento n. 194 (art. 17, co. 2, L. 400/1988; art. 64, co. 4, D.L. 112/2008) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 194/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 175
Data: 15/03/2010
Descrittori:
ISTRUZIONE PER ADULTI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   DL N. 112 DEL 25-GIU-08

SIWEB

15 marzo 2010

 

n. 175/0

 

Ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti

Schema di Regolamento n. 194
(art. 17, co. 2, L. 400/1988; art. 64, co. 4, D.L. 112/2008)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

194

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali

Ministro competente

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Norma di riferimento

L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, co. 4

Numero di articoli

11

Date:

 

presentazione

3 marzo 2010

assegnazione

8 marzo 2010

termine per l’espressione del parere

7 aprile 2010

Commissioni competenti

VII (Cultura) e, per i profili di carattere finanziario, V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di regolamento reca le norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri per l’istruzione degli adulti, compresi i corsi serali.

La relazione illustrativa evidenzia che l’intervento, attuato ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008, si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali prevista dall’art. 1, c. 632, della L. 296/2006[1], ed è finalizzata a superare alcune criticità, riscontrate nonostante l’aumento del numero dei corsi e dell’utenza[2]. Si indicano: la rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi, che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi diurni; la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture; l’assenza di un sistema integrato di formazione a distanza; la carenza di un organico sistema di crediti e certificazioni.

Gli elementi chiave del riordino sono i seguenti:

-          innalzamento dei livelli di istruzione dell’utenza debole, con priorità per i percorsi destinati al conseguimento di titoli di studio, compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. In tale quadro, gli adulti che già possiedano un titolo di studio potranno iscriversi ai corsi per conseguire ulteriori diplomi o certificati solo con l’ampliamento dell’offerta formativa dei Centri;

-          rafforzamento dell’identità dell’offerta formativa, sua sostenibilità attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari e avvicinamento alle persone,attraverso le reti territoriali;

-          garanzia di ampia spendibilità dei titoli, per facilitare la mobilità.

Ai sensi dell’art. 1, la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri si avvia dall’a.s. 2010-2011: in tali Centri sono ricondotti, entro l’a.s. 2011-2012, e ferma restando la competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell’offerta formativa, i CTP e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore attivati negli istituti di prevenzione e pena[3].

L’art. 2 disciplina l’identità dei Centri, anticipando alcuni concetti specificati negli articoli successivi con riferimento all’offerta formativa e agli organi collegiali. Essostabilisce, poi, che i Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, sono dotati di un proprio organico e sono articolati in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Ai fini del dimensionamento e della determinazione dei punti di erogazione del servizio si applicano i criteri definiti ai sensi dell’art. 1 del DPR 81/2009[4]. La relazione tecnica evidenzia che i Centri saranno prevedibilmente nel numero massimo di 150, ovvero almeno uno per provincia, nonché 5 o 6 per ciascuna delle maggiori aree metropolitane.

L’offerta formativa – poi disciplinata nell’art. 4 - può essere ampliata, ai sensi dell’art. 9 del DPR 275/1999, nell’ambito dell’autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, operando nel quadro di accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, con le strutture formative accreditate dalle regioni.

 

Ai sensi dell’art. 3, ai Centripossono iscriversi gli adulti in età lavorativa (ovvero, da 16 a 65 anni), anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto 16 anni e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o non hanno assolto l’obbligo di istruzione. Queste disposizioni si applicano anche ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti (art. 11).

 

L’art. 4 individua l’assetto didattico dei Centri, articolato in livelli e periodi didattici.

I percorsi di primo livello, articolati in 2 periodi didattici,sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione (primo periodo didattico), nonché della certificazione riguardante l’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all’obbligo di istruzione[5] (secondo periodo didattico).

I percorsi di secondo livello sono finalizzati all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.Essi sono articolati in 3 periodi didattici. Il primo e il secondo sono finalizzati ad acquisire la certificazione necessaria per l’ammissione, rispettivamente, al secondo biennio e all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali e dei licei artistici e prevedono l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze previste dagli ordinamenti degli istituti medesimi per i vari indirizzi.

 

I percorsi per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo hanno un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo di altre 200 ore – a seconda delle competenze dello studente – nel caso in cui manchi la certificazione conclusiva della scuola primaria. La quota aggiuntiva può essere utilizzata anche per l’alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, mentre la quota ordinaria deve essere sviluppata, oltre che con riferimento ai saperi e alle competenze attesi al termine della scuola secondaria di primo grado, anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza previste al termine dell’istruzione obbligatoria (v. ante).

Gli altri percorsi hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti per i singoli indirizzi.

I Centri possono realizzare i percorsi di istruzione artistica anche attraverso gli accordi di rete (di cui all’art. 7 del DPR 275/1999) con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico.

 

Si consideri che, in base al nuovo regolamento sui licei, gli istituti d’arte – che, di regola, confluiscono nei licei artistici - possono presentare ai competenti USR proposte finalizzate alla confluenza negli istituti professionali per l’industria e l’artigianato. Si valuti, quindi, se, ai fini degli accordi di rete, non debba essere citata anche questa ipotesi. Sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire perché i medesimi accordi siano previsti solo per i percorsi di istruzione artistica.

 

Si dispone, quindi, che con successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare (per il quale non viene indicato un termine) sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili i carichi orari, attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, la personalizzazione del percorso di studio (che può essere completato anche nell’a.s. successivo), la fruizione a distanza di una parte del percorso, per non più del 20% del monte ore corrispondente complessivo, la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, per non più del 10% del monte ore complessivo del percorso.

 

L’art. 5 disciplina l’assetto organizzativo. Si prevede chei percorsi di istruzione illustrati nell’art. 4 realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del II ciclo per le tre tipologie di scuola considerate (si richiama, al riguardo, il profilo definito dai nuovi regolamenti[6]. Non si fa, invece, riferimento al profilo educativo a conclusione del I ciclo[7], pur considerato nell’art. 4); si riferiscono alle indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento relativi agli insegnamenti, come stabiliti per la scuola secondaria superiore; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomo di conoscenze, abilità e competenze, da erogare anche a distanza e che rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all’art. 4, ciascuno dei quali può essere fruito anche in due anni scolastici, e che rappresentano il riferimento per la costituzione delle classi; sono altresì organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del patto formativo individuale[8], che è definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti[9].Ai fini dell’ammissione al gruppo di livello, i Centri costituiscono commissioni chiamate a definire il patto, composte dai docenti dei gruppi di livello (per i quali la partecipazione costituisce un obbligo) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici. Sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotti dall’interessato, le commissioni possono prevedere prove per accertare il livello di conoscenze e abilità possedute.

 

L’art. 6 concerne la valutazione, che è definita a partire dal patto formativoindividuale, e lecertificazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze formali, informali e non formali acquisite.

Si prevede l’esame di Stato per il conseguimento dei diplomi conclusivi del I e del II ciclo, che sono validi a tutti gli effetti. Per l’esame conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica si richiamano direttamente le prove previste a conclusione dei percorsi di istruzione scolastica corrispondenti. Per l’esame conclusivo dei percorsi relativi al I ciclo si ricapitola, invece, il complesso delle prove. Gli iscritti devono sostenere - così come al termine della scuola secondaria di I grado - tre prove scritte deliberate dalle commissioni d’esame, la prova scritta a carattere nazionale e un colloquio pluridisciplinare. Le tre prove formulate dalla commissione verificano i risultati di apprendimento relativi all’asse dei linguaggi o all’asse storico-sociale (in italiano), nonché all’asse matematico, e una delle lingue straniere indicate nel patto formativo individuale. La prova scritta a carattere nazionale è quella decisa ogni anno dal Ministro, fra quelle proposte dall’INVALSI[10]. L’ammissione all’esame è disposta dai docenti del gruppo di livello, previo accertamento che sia stato svolto il percorso personalizzato (con una frequenza pari almeno al 70%) definito sulla base del patto formativo individuale. L’esame si conclude con un motivato giudizio complessivo.

Al termine di ogni periodo didattico, invece, è previsto il rilascio di una certificazione, che è condizione per l’accesso al periodo successivo. Il MIUR emanerà (non è indicato un termine) un decreto di natura non regolamentare per disciplinare i criteri di formazione delle commissioni d’esame (ovvero - è un aspetto da chiarire – delle prove d’esame) e quelli di formulazione del giudizio riferito all’esame di Stato conclusivo dei percorsi del I ciclo, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, compresi i relativi modelli.

 

L’art. 7 riguarda gli organi collegiali, che sonoquelli previsti per le scuole dal D.lgs. 297/1994[11], con gli adattamenti specificamente indicati (che si applicano ai Centri, ex art. 11, dal 1° settembre 2010). In particolare:

-il Consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da 3 studenti, eletti dal relativo gruppo. Non si riscontrano variazioni sostanziali rispetto alla situazione vigente (art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. 297/1994, che viene ora abrogato);

-il Collegio dei docenti è articolato in 2 sezioni, riferite ai percorsi di I e di II livello; esso elegge nel proprio ambito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti[12], assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi livelli;

-nel Consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva, la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti.

Si prevede, infine, che, fino alla costituzione del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva, le relative funzioni sono svolte da un Commissario straordinario nominato dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente[13].

L’art. 8 stabilisce che per la gestione amministrativo- contabile dei Centri si applicano le stesse regole previste per le istituzioni scolastiche (DM 44/2001) e che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato, come per le scuole, da due revisori dei conti nominati, rispettivamente, dal MEF e dal MIUR con riferimento agli ambiti scolastici territoriali. Il numero complessivo di questi ultimi non può superare quello del 2008. L’art. 11 precisa che il riscontro è effettuato a partire dall’anno in cui a ciascun Centro è riconosciuta autonomia: a tal fine, l’USR assegna ogni Centro, entro 30 giorni dalla costituzione, ad un ambito territoriale preesistente[14].

 

L’art. 9 disciplina le dotazioni organiche, stabilendo che dall’a.s. 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell’organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione[15]. La definizione avviene nell’ambito del decreto interministeriale emanato annualmente. Per entrambi i percorsi, sostanzialmente si prevede un rapporto non superiore a 1 docente ogni 12 studenti. Inoltre, nel caso dei percorsi di II livello, occorre tener conto della riduzione oraria del 30% stabilita dall’art. 4, c. 5.

Dal medesimo a.s., la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliarioè definita nei limiti dell’organico determinato sulla base dei criteri definiti dal DPR 119/2009. Il direttore dell’USR può assegnare ai Centri, nell’ambito della dotazione regionale, assistenti tecnici o prevedere accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni.

Si prevede, inoltre, che il decreto annuale contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria. Ai sensi dell’art .11, infine, le disposizioni dell’art. 9 si applicano ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti.

 

L’art. 10 prevede che i percorsi di istruzione sono oggetto di monitoraggio costante da parte del MIUR, anche attraverso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, mentre i risultati di apprendimento sono valutati periodicamente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. Ogni 3 anni il MIUR presenta una relazione al Parlamento.

 

L’art. 11, oltre le disposizioni già illustrate ante,prevede la cessazione del funzionamento dei CTP e dei corsi serali il 31 agosto 2011. Gli studenti iscritti proseguono il percorso nei CPIA.

Abroga, inoltre, in modo esplicito alcune disposizioni del d.lgs. 297/1994, superate dalle nuove disposizioni[16] e stabilisce l’abrogazione di ogni altra disposizione non legislativa incompatibile.

Prevede, infine, che l’istituzione dei Centri avviene solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto dell’economia di spesa non inferiore a 85 milioni dieuro entro l’a.s. 2011/2012, prevista dall’art. 1, c. 2, del DPR 81/2009.

Relazioni e pareri allegati

Sonoallegati: la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l’analisi tecnico-normativa; l’analisi dell’impatto della regolamentazione; alcune note interne al Governo; il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Non sono allegati il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo si riserva la trasmissione non appena acquisiti.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

L’art. 64 del DL 112/2008 ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Il piano costituisce il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (ai sensi dell’art. 17, c. 25, del D.L. 78/2009, il termine si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamento), su proposta del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata. I regolamenti possono modificare le disposizioni legislative vigenti.

Procedura di emanazione

Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disciplina dell’istruzione non rientra tra le materie in cui l’UE ha competenza normativa. Ai sensi dell’art. 149 del Trattato, infatti, l’attività dell’Unione si espleta nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Le azioni sono, tra l’altro, volte a favorire la mobilità di studenti e insegnanti.

In questo quadro, la premessa del regolamento richiama le raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008 relative allecompetenze chiave per l’apprendimento permanente e alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).

Con la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'UE ha invitato gli Stati membri a sviluppare strategie per assicurare che: l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave[17] a un livello tale che siano preparati alla vita adulta e lavorativa; si tenga conto dei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità; gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave.

L’EQF è volto a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari paesi. L’elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostandosi così l’attenzione dagli input dell’apprendimento – quale, ad es., la durata degli studi – ai risultati finali dell’apprendimento stesso. Inoltre, ai sensi del punto (13) dei “considerando”, l’EQF dovrebbe contribuire ad ammodernare i sistemi dell'istruzione e della formazione, a collegare istruzione, formazione e occupazione e a gettare un ponte fra l'apprendimento formale, non formale e informale, conducendo anche alla convalida di risultati dell'apprendimento ottenuti grazie all'esperienza.

La Raccomandazione 2008 fissa la data del 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all’EQF e quella del 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente dell’EQF[18].

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 25 novembre 2009 la Commissione ha presentato la comunicazione “Competenze chiave per un mondo in trasformazione(COM(2009)640) che, nel definire le priorità future della cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione, sottolinea l’importanza del rafforzamento delle competenze chiave nell'educazione degli adulti al fine di offrire loro abilità meglio spendibili sul mercato del lavoro.

Il Consiglio del 15 febbraio 2010 ha approvato il progetto della Commissione.

La comunicazione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010)2020) presentata dalla Commissione il 3 marzo 2010, attribuisce un rilievo centrale alla crescita intelligente, intesa come economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, stabilendo, tra gli altri, l’obiettivo specifico di aumentare la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato gli studi superiori dal 31% ad almeno il 40% nel 2020.

In tale contesto la Commissione considera la formazione continua un fattore chiave per consentire ai cittadini di cambiare agevolmente lavoro o occupazione, e per evitare la perdita di capitale umano che la disoccupazione di lungo periodo comporterebbe.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

L’art. 4, c. 7, prevede l’intervento di un decreto di natura non regolamentare del MIUR, di concerto con il MEF.

L’art. 6, c. 7, prevede l’intervento di un decreto di natura non regolamentare del MIUR, nonché di linee guida dello stesso Dicastero.

Per l’oggetto dei due interventi, si veda ante, sez. Contenuto.

Formulazione del testo

Nella premessa, non sono indicati i numeri dei DPR 20 marzo 2009 citati (rispettivamente, n. 81 e n. 89).

All’art. 2, a fini di semplificazione, si potrebbe valutare di inserire nel c. 1 il concetto espresso nel c. 4. Al c. 1 è presente un refuso (ai sensi l’articolo 64).

All’art. 4, c. 1, lett. b), la locuzione “diploma di istruzione artistica” nonè uniformata a quella utilizzata nel nuovo regolamento per i licei[19], che prevede che al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Al c. 3, lett. a), b) e c), si valuti l’appropriatezza della locuzione “conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti….” poiché i nuovi regolamenti per gli istituti tecnici e professionali affidano all’autonomia scolastica la declinazione dei risultati di apprendimento da essi indicati in competenze, abilità e conoscenze, sulla base di linee guida. Potrebbe, quindi, essere più appropriato riferirsi ai risultati di apprendimento[20]. Al c. 6 non appare del tutto appropriato, da un punto di vista formale, il riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, poiché la lett. c) di quest’ultimo cita il diploma di istruzione tecnica o professionale ma non anche il diploma liceale artistico, e al c. 5, che fa riferimento solo agli ordinamenti degli istituti tecnici e professionali. Potrebbe, quindi, essere opportuno riportare la gran parte del c. 5, con i dovuti adattamenti, nel c. 3.

All’art. 5, c. 1, lett. a), la parola “definiti” dovrebbe essere sostituita con la parola “definito” (nel presupposto che, come sembra, ci si voglia riferire al profilo e non agli istituti).

All’art. 6, c. 3, occorre inserire il concetto di prove deliberate dalle commissioni nella lett. a), poiché i testi relativi alla prova di cui alla lett. b), a carattere nazionale, sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall’INVALSI. Al medesimo c., lett. b), inoltre, occorre citare l’art. 4-ter (e non l’art. 4) del “decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176”. Al c. 4 non è chiara, nella sua collocazione, la locuzione “,per documentati motivi,”. Occorrerebbe chiarire se si voglia intendere che è in ogni caso necessaria una frequenza pari ad almeno il 70% (in tale ipotesi si potrebbe eliminare l’inciso), ovvero se si voglia intendere che in caso di documentati motivi sia possibile essere ammessi all’esame anche senza aver assicurato tale frequenza (nel qual caso, si suggerisce di riscrivere il passaggio).

All’art. 9, c. 1, è opportuno precisare che ci si riferisce all’organico docente. Al c. 3, è opportuno citare direttamente il DPR 22-6-2009, n. 119. Occorre, inoltre, correggere il refuso “dei”.

All’art. 11, c. 4, con riferimento alla “abrogazione di ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile”, si ricorda che, ai sensi della circolare 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, “la cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata non è utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

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File: CU0220a.doc



[1]    I CTP sono stati previsti dalla O.M. n. 455 del 29 luglio 1997. Essi erano istituiti dal Provveditore agli studi e trovavano riferimento didattico ed amministrativo presso un’istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale si svolgevano attività per adulti. L’art. 1, c. 632, della L. 296/2006 ha, quindi, stabilito che i CTP per l'educazione degli adulti e i corsi serali siano riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e siano ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ogni regione e delle disponibilità complessive di organico. In attuazione, è intervenuto il DM 25 ottobre 2007, che ha previsto l’avvio progressivo della riorganizzazione a partire dall’a.s. 2008/2009, con prospettiva di completamento entro l’a.s. 2009/2010.

[2]   I dati sono forniti negli all. 1 e 2 della relazione illustrativa.

[3]   Artt. 41 e 43 del DPR 230/2000.

[4]   L’art. 1 del DPR 81/2009, emanato sulla base dell’art. 64, c. 4, lett. f)-bis, del DL 112/2008, ha previsto che i criteri e i parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono definiti con decreto avente natura regolamentare del MIUR, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamentosi applica la disciplina vigente. Si ricorda, peraltro, che con sentenza 200/2009 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sopra citata, poiché invasiva della potestà legislativa delle regioni nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio.

[5]    La certificazione è prevista dall’art. 4 del DM 22/8/2007, n. 139, mentre i saperi e le competenze sono indicati nell’all. 1 e sono riferiti ai 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). I saperi sono articolati in abilità, capacità e conoscenze. L’all. 2, invece, individua le competenze chiave di cittadinanza, che si acquisiscono attraverso l’integrazione tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali (imparare ad imparare; saper progettare; comunicare; interagire con gli altri; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione).

[6]    I nuovi regolamenti fanno riferimento al profilo a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, di cui  all’allegato A del d.lgs. 226/2005, nonché al profilo specifico definito dai propri all. A.

[7]    Definito dall’all. D del d.lgs. 59/2004.

[8]   Il patto formativo era previsto dall’art. 6 dell’O.M. 455/1997.

[9]   Nel Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente adottato dalla Commissione UE nell’ottobre 2000, vengono distinte le tre categorie di apprendimento. Quello formale si svolge negli istituti d’istruzione e di formazione e porta al conseguimento di diplomi e qualifiche riconosciute; l’apprendimento non formale si svolge al di fuori delle principali strutture d’istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali. Esso è dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o gruppi della società civile. Può essere fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (quali, corsi di vario genere); l’apprendimento informale è il corollario naturale della vita quotidiana. Esso non è necessariamente intenzionale e può pertanto non essere riconosciuto come apporto alle conoscenze e competenze. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/memo_it.pdf.

 

[10]  Ai sensi dell’art. 1, c. 4-ter, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007).

[11]   Artt. da 5 a 10 e da 26 a 50. Sulle funzioni di alcuni organi sono, poi, intervenuti iregolamenti ex art. 21 L. n. 59/1997.

[12]   La valutazione del servizio dei docenti è finalizzata alla conferma in ruolo al termine dell’anno di formazione (costituente periodo di prova dopo la nomina), ovvero alla riabilitazione dopo l’erogazione di una sanzione disciplinare.

[13]   La figura del commissario straordinario è prevista dall’art. 9 del DL 28 maggio 1975, Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici, nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale. Nel D.lgs. 297/1994 è prevista dagli artt. 203 e 204, relativi a convitti ed educandati, nel caso di scioglimento del consiglio di amministrazione.

[14]   Ai sensi dell’art. 57, c. 2, del DM 44/2001, ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo àmbito territoriale. L'aggregazione è operata dall’USR tenuto conto della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati, della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi, della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.

[15]  L’art. 7 del DPR 81/2009 fa riferimento agli stessi parametri per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti.

[16]   Oltre l’art. 5, c. 1, lett. d), di cui si è dato conto, gli art. 137 e 169.

[17]  Comunicazione nella madre lingua e nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

[18] http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_it.pdf

[19] D:\Documents and Settings\utente_locale\Impostazioni locali\TemporaryInternet Files\Content.IE5\5HOVNLZZ\pdf_licei[1].zip

[20]   Non sussiste, invece, problema per l’analoga espressione utilizzata al c. 6 per i percorsi di istruzione artistica.