Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana - A.C. 2967 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2967/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 288
Data: 09/02/2010
Descrittori:
CANOSSA, REGGIO NELL'EMILIA - Prov, EMILIA ROMAGNA   COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI
IMMOBILI ARTISTICI E STORICI   RESTAURI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

9 febbraio 2010

 

n. 288/0

 

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana

A.C. 2967

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2967

Titolo

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione alla Camera

20 novembre 2009

assegnazione

26 gennaio 2010

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente – ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X (Attività produttive), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge prevede la realizzazione di un progetto per il restauro la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica della Rocca di Canossa, nonché per il recupero della sua memoria storica e la tutela del suo contesto paesaggistico, ai fini della ricorrenza, nel 2015, del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana (articolo 1).

 

Come riferisce la relazione illustrativa, il Castello di Canossa sorge su un’alta rupe rocciosa situata nell’angolo nord-occidentale della provincia di Reggio-Emilia. La rupe – interamente costituita di roccia arenacea, e per questo particolarmente esposta all’azione demolitrice degli agenti atmosferici – sorge in un ambito paesaggistico caratterizzato da calanchi, nonché da una serie di borghi di origine medioevale.

Il Castello ospita attualmente il Museo nazionale “Naborre Campanini”[1].

 

L’articolo 2 traccia le linee generali del progetto – da realizzarsi a cura del comitato nazionale di cui all’art. 4 della medesima pdl – che contempla interventi di ristrutturazione architettonica, consolidamento geotecnico e restauro dei manufatti, nonché indagini archeologiche e azioni di valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica del territorio in cui è situata la Rocca.

Gli interventi sono finalizzati, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

§         analisi dello stato di conservazione della rupe della Rocca e conseguente recupero,nonché riqualificazione del contesto paesaggistico circostante, con la previsione anche di misure atte a eliminare le cause di alterazione del paesaggio (comma 2, lett. a) e d));

§         analisi dello stato di conservazionedegli elementi strutturali e decorativi (del Castello) – ivi inclusi murature e intonaci interessati da fenomeni di corrosione –, e conseguenti interventi di restauro e risanamento(comma 2, lett. a) e b));

§         indagini archeologiche volte a definire l'antico assetto della rupe, con particolare riferimento all'area dell'antico borgo medievale e agli ambienti (del Castello) in cui nel 1077 avvenne l’incontro fra Papa Gregorio VII e l’imperatore di Germania Enrico IV[2] (comma 2, lett. c));

§         recupero e restauro delle principali testimonianze dell'architettura medievale presenti nel territorio, nonché restauro di elementi architettonici e manufatti afferenti a edifici di culto di cui siano storicamente attestati i legami culturali, economici o sociali con la Rocca, con particolare riferimento alla Chiesa medievale di Canossa (comma 2, lett. e) ed i));

§         catalogazione dei reperti e dei documenti conservati nel museo nazionale della Rocca, nonché inventario e digitalizzazione dei medesimi documenti (comma 2, lett. f));

§         organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione della ricorrenzadel nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana, nel 2015 (comma 2, lett. g));

§         realizzazione di nuove strutture turistiche e ricettive (comma 2, lett. h)).

 

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione architettonica, consolidamento geotecnico e restauro dei manufatti, nonché alle indagini archeologiche relative allo stato di conservazione della Rocca, si ricorda che in tale ambito trovano applicazione le disposizioni specifiche relative ai contratti sui beni culturali recate dal D.Lgs. 163 del 2006[3], cd. Codice degli appalti pubblici.

Gli articoli 197-205 del citato decreto riguardano, infatti, la disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali (artt. 197 e 198), la possibilità di ricorrere ad appalti misti per alcune tipologie di interventi (art. 199), i limiti applicabili all'affidamento congiunto o unitario (art. 200), i requisiti specifici di qualificazione richiesti per gli esecutori di tali lavori (art. 201), le modalità di svolgimento delle attività di progettazione e direzione lavori (artt. 202 e 203), nonché i sistemi di scelta degli offerenti ed i criteri seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto (art. 204). L'ultimo articolo, il 205, riguarda i casi in cui possono essere ammesse delle varianti in corso d'opera al progetto originario.

 

Per la realizzazione del progetto è prevista l’istituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014 (articolo 3)

 

L’articolo 4 prevede l’istituzione di un comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del fondo speciale. Il comitato, nominato con DPCM, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al medesimo comitato è affidata l’organizzazione di eventi scientifico-culturali – e la definizione del relativo calendario dei lavori – per le celebrazioni relative al centenario.

La composizione del comitato prevede:

§         un presidente – nominato con DPCM – da individuare tra esperti di comprovata competenza nel campo dello studio e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con specifica esperienza nel territorio canossano;

§         un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, con specifica esperienza nel territorio canossano;

§         un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

§         il sindaco del comune di Canossa o un suo delegato, nonché un rappresentante, rispettivamente, della provincia di Reggio-Emilia e della regione Emilia-Romagna;

§         un componente designato dalla diocesi di Reggio-Emilia, con funzioni di coordinamento religioso.

Alle spese di funzionamento del comitato si provvede nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando che ai suoi membri non spettano emolumenti, compensi o rimborsi spese.

 

L’articolo 5 dispone che all’onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[4].

 

Si ricorda che nel 2009 è stato avviato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia e laSoprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, un progetto di valorizzazione del Castello di Canossa e del Museo “Naborre Campanini”, finanziato con fondi ARCUS[5] e fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali[6].

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato, prevedendo l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si osserva, comunque, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004[7], e successive modificazioni, prevede la possibilità per lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali di stipulare accordi per la valorizzazione dei beni culturali di loro pertinenza, in particolare costituendo nuovi soggetti giuridici.

 

Ai sensi dell’art. 112 del codice citato, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione. In assenza di accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge involge gli ambiti della tutela dei beni culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e culturali e della promozione e organizzazione delle attività culturali, del governo del territorio e del turismo.

In particolare, le finalità di cui alle lettere a), b), e), i), dell’art. 2, comma 2, sembrano attenere alla tutela dei beni culturali, mentre le finalità di cui alle lettere c) ed f) del medesimo comma sembrano presentare aspetti attinenti alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali e al governo del territorio.La finalità di cui alla lettera g) riguarda la promozione e organizzazione di attività culturali, mentre quella di cui alla lettera h) riguarda il turismo.

Si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, nonché “governo del territorio”, tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato diconservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

Per quanto riguarda la materia del turismo, si ricorda che essa spetta alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.; cfr., ex multis, sentenze n. 197/2003, n. 90/2006, n. 214/2006 e n. 94/2008).

 

Per mera completezza si ricorda, infine, la giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione all’istituzione di fondi a destinazione vincolata, ben sintetizzata nella sentenza n. 168/2008, secondo la quale “nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006)”.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La pdl prevede la presenza nel comitato nazionale del sindaco del comune di Canossa o di un suo delegato, nonché di un rappresentante della provincia e di un rappresentante della regione.

E’ prevista, altresì, la presenza, nel medesimo comitato, di un componente designato dalla diocesi di Reggio-Emilia, con funzioni di coordinamento religioso8.

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 4, comma 1, prevede un DPCM per la nomina del comitato nazionale per la realizzazione e gestione del progetto, e un DPCM per la nomina del suo presidente.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento alla parte della pdl relativa alla organizzazione di eventi volti a celebrare il nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana, affidata al comitato di cui all’art. 4, occorre ricordare che la legge n. 420 del 19979 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.

A questo fine, la leggeha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali), della “Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”, alla quale ha affidato il compito – per quanto qui interessa - di deliberare sulla costituzione e sull’organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché sull’accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

La Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

- All’art. 2, comma 2, lett. a), nella parte in cui si parla di “elementi decorativi” – usando, conseguentemente, la parola “restauro” – presumibilmente si vuole fare riferimento al Castello e non alla rupe e al territorio. Potrebbe essere opportuna una specifica. Per converso, nel riferimento agli interventi sul paesaggio, sembrerebbe appropriato utilizzare la locuzione “recupero ambientale”, piuttosto che “restauro”.

- Anche in altri punti del medesimo art. 2 potrebbe essere opportuno riferirsi esplicitamente al Castello (v. lett. b) e c)).

- Con riferimento alla lett. i) dello stesso comma 2 dell’art. 2, sembra opportuno esplicitare a quale edificio si intenda far riferimento con le parole “Chiesa medievale di Canossa”.

- All’art. 4, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere un unico DPCM per la nomina del Comitato e del suo Presidente.

 

 

 

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8   Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 9 del già citato D.Lgs. n. 42 del 2004, relativo ai beni culturali di interesse religioso, occorre procedere in accordo con le rispettive autorità.

9   L. 1 dicembre 1997, n. 420, Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura                                                                                                                     ( 3255 - *st_cultura@camera.it

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File: CU0204a.doc



[1] I   l museo, istituito nel 1893, conserva vari reperti portati alla luce dagli scavi archeologici effettuati dopo l’acquisizione da parte dello Stato, nel 1878, e la successiva dichiarazione di monumento nazionale dei resti del Castello e della rupe.

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25970&pagename=557

[2]    L’imperatore si prostrò davanti al Papa per invocare la revoca della scomunica.

[3]    D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[4]    Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal comma 5 dell’art. 10 del D.L. n. 282 del 2004,al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[5]    La Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa - è stata istituita dall’art. 2 della L. 291/2003 per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo.

[6]    Oltre al restauro del museo, a ricerche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, alla pubblicazione di studi sul paesaggio, sugli scavi ottocenteschi e sulla figura di Matilde di Canossa, il progetto prevede la realizzazione di differenti iniziative culturali mirate al coinvolgimento dei visitatori e delle scuole. Attualmente è stata ultimata la parte relativa alla valorizzazione del luogo mediante visite guidate, spettacoli ed eventi per il pubblico, attività didattiche per le scuole, utilizzo di guide multimediali appositamente realizzate, attivazione del sito web dedicato.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/Progetti/visualizza_asset.html_2063489611.html

[7]   D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, 137.