Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali da parte di ARCUS Spa - Schema di Decreto n. 178 (art. 4, co.177-bis, L. 350/2003; art. 6, co. 2, D.L. 154/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 161 | ||||
Data: | 25/01/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
25 gennaio 2010 |
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n. 161/0 |
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Ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali da parte di ARCUS SpaSchema di Decreto n. 178
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Numero dello schema di decreto |
178 |
Titolo |
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo |
Ministro competente |
Ministro dell'economia e delle finanze |
Norma di riferimento |
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, co. 177-bis e D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, art. 6, co. 2 |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione |
31 dicembre 2009 |
assegnazione |
12 gennaio 2010 |
termine per l’espressione del parere |
1° febbraio 2010 |
Commissioni competenti |
VII (Cultura) e V (Bilancio) |
Lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell’art. 4, comma 177-bis, della legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003) e dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008, convertito dalla legge 189/2008.
Il comma 177-bis dell’art. 4 della legge finanziaria 2004 (introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge finanziaria 2007) prevede che, in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi possono essere compensati a valeresulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali.
Il Fondo è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7593/u.p.b.1.2.8) anche se era stato previsto, limitatamente all’anno 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007.
Esso è, appunto, finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.
All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, è stato
successivamente rifinanziato[1]. Pertanto, il
preambolo allo schema di decreto n.
L’utilizzo del Fondo disposto dallo schema di decreto in esame è pari a 68,2 milioni di euro milioni di euro per il 2010. La dotazione del Fondo residua risulterebbe, pertanto, pari a 478,9 milioni per il 2010.
Va peraltro segnalato che è in corso di esame presso
Va infine segnalato che con due decreti legge intervenuti a fine anno, ed in corso di conversione (D.L. 194/2009, art. 1, comma 23, e D.L. n. 195/2009, art. 18, comma 1, lett. a)), le dotazioni del Fondo sono state ulteriormente ridotte di 43,9 milioni per il 2010 e di 8,7 milioni per il 2011, mentre sono state incrementate di 35,3 milioni per il 2012.
Le disponibilità
residuali del Fondo risulterebbero pertanto pari a 0,3 milioni di euro per il
Lo schema di decreto in esame stabilisce che per la compensazione degli effetti negativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto conseguenti all’utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali da parte di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, pari a 68,2 milioni di euro per il 2010, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legge 154/2008.
La relazione illustrativa specifica che i contributi pluriennali il cui utilizzo ha determinato l’effetto peggiorativo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l’importo sopra indicato e per l’anno 2010 sono quelli derivanti dall’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 78, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
La disposizione citata ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per una serie di interventi infrastrutturali appositamente elencati[2].
AI sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 marzo 2008, la quota di tale contributo da destinare ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata, quindi, determinata in € 7.163.500 annui per quindici anni (si veda infra il meccanismo di destinazione di una quota dei fondi per le infrastrutture ad Arcus).
Sempre la relazione illustrativa evidenzia che gli interventi mirano sia alla riqualificazione che alla valorizzazione dei siti culturali, e sottolinea che con le risorse in questione sono state finanziate anche iniziative per la tutela del paesaggio e per attività culturali e di spettacolo, con l’adeguamento delle strutture e con la promozione di investimenti in manifestazioni ed eventi.
Gli effetti in esame possono prodursi, come nel caso che si è determinato per i contributi pluriennali in questione, in relazione ai differenti criteri che disciplinano l’iscrizione delle poste contabili nei tre saldi di finanza pubblica.
Va in proposito rammentato che mentre il saldo netto da finanziare (SNF) registra le poste di spesa secondo il criterio della competenza finanziaria, vale a dire con riferimento al momento in cui le risorse escono dalla disponibilità dello Stato e vengono imputate nei corrispondenti capitoli di bilancio, il fabbisogno, invece, misura i pagamenti nel momento in cui le risorse escono dalla tesoreria; l’indebitamento netto, a sua volta, segue un diverso criterio di contabilizzazione, quello della competenza economica (c.d. Sec95), registrando le operazioni quando se ne manifestano gli effetti economici, anziché (come per il SNF) quando la spesa è decisa formalmente ovvero allorché (come per il fabbisogno) essa dà luogo a flusso di fondi.
Ne consegue che mentre l’ammontare di spesa iscritto nel saldo netto da finanziare ha carattere dispositivo, l’iscrizione delle poste contabili nei saldi di fabbisogno e di indebitamento ha invece natura previsionale, potendo di conseguenza verificarsi andamenti non coincidenti con quanto inizialmente previsto.
E’ questa la situazione che si è verificata per i contributi pluriennali oggetto del provvedimento in esame, a seguito del procedimento di ”attualizzazione” dei contributi medesimi. In base a tale procedimento, in sostanza, il beneficiario viene autorizzato a porre in essere un mutuo, o altra operazione finanziaria, il cui onere di rimborso è posto a totale o parziale carico dello Stato a valere sul contributo pluriennale: in tal modo, attraverso l’utilizzo del ricavo netto del mutuo – consistente nel “tiraggio” effettivo sullo stanziamento disposto, in base allo stato di avanzamento lavori (SAL) - il beneficiario dispone nei tempi dovuti, nel corso del periodo di realizzazione dell’opera, dei finanziamenti necessari al pagamento dei SAL.
L’utilizzo dei contributi pluriennali per il tramite dell’attualizzazione comporta sui saldi i seguenti effetti:
§ sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato annualmente l’importo del contributo stabilito dalla norma;
§ sul fabbisogno e sull’indebitamento (che per le spese di conto capitale, come quelle in questione, registrano effetti pressoché coincidenti) viene registrato annualmente un importo pari alla previsione di “tiraggio” del mutuo in relazione ai SAL stimati.
In relazione all’effettivo andamento delle opere cui sono destinati i contributi in questione può quindi determinarsi un effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento che può risultare superiore a quanto inizialmente previsto, con la conseguente necessità di attingere al Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008.
Di seguito si opera un breve excursus normativo su ARCUS S.p.A.
Sempre ai sensi della disposizione citata, per lo svolgimento delle sue funzioni la società può contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’art. 60, c. 4, della L. 289/2002 (L. finanziaria 2003), nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, secondo criteri definiti da un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si ricorda, in proposito, che l’articolo da ultimo richiamato ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, appunto, per la definizione dei criteri al regolamento interministeriale.
Nelle more dell’adozione del regolamento, l’art. 3 del D.L. 72/2004, convertito dalla L. 128/2004, ha poi introdotto una disciplina transitoria disponendo che con decreto interministeriale[5] fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento[6].
Il medesimo D.L. ha, inoltre, previsto l’adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi da finanziare[7]a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione[8], da stipulare tra ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri per larealizzazione degli interventi[9].
La disciplina transitoria è stata poi prorogata,con successive disposizioni, fino al 31 dicembre 2008[10][11]. Al riguardo, occorre ricordare che per gli esercizi finanziari dal 2005 al 2007 ai progetti di intervento sui beni e le attività culturali è stato destinato un ulteriore 2 per cento[12].
I criteri e le modalità per l’utilizzo degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sono quindi stati adottati con il DM 24 settembre 2008, n. 182, entrato in vigore il 3 dicembre 2008.
Ai sensi del DM 182/2008, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali va calcolato il 3% da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali; a sua volta, il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolato il 3% per interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità, ossia: promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale in misura non inferiore al 50% delle risorse disponibili; assicurare interventi di tutela paesaggistica per la conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio in misura non inferiore al 30% delle risorse disponibili; promuovere interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo in misura non superiore al 20% delle risorse disponibili; assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l’integrazione delle risorse finanziarie necessarie. Le proposte di intervento devono pervenire ad ARCUS s.p.a.. Il programma degli interventi finanziabili è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno. il MIBAC presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati.
Il Decreto prevede, infine, che per la realizzazione degli interventi ARCUS s.p.a. può chiedere al MIBAC l’avvio del procedimento di cui all’art. 4, comma 177-bis, della L. 350/2003, e successive modificazioni, volto a disporre l’utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali.
Per completezza si ricorda che, quanto al reperimento delle risorse, ed agli strumenti tramite i quali garantirne un costante afflusso, in base all'art. 3, comma 5, dello statuto13, Arcus "può compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni". Inoltre, in base a quanto si prevede nell'art. 3, c. 4, dello statuto, Arcus può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
Con riferimento alla formulazione del testo, all’art. 1 sembrerebbe opportuno sostituire l’espressione “Fondo compensativo” con l’espressione “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”.
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13http://www.arcusonline.org/modules/sections/upload/statuto_arcus6_02_06.pdf
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File: CU0193a.doc
[1] Il rifinanziamento è stato operato dalle seguenti norme: artt. 1, comma 11, e 3, comma 2, D.L. n. 162/2008; art. 7-quater D.L. n. 208/2008; art. 21, comma 3, D.L. n. 185/2008; art. 3, comma 1-quinquies, D.L. n. 207/2008; art. 14, comma 1-bis e comma 5, D.L. n. 39/2009; art. 25, commi 4-5, D.L. n. 78/2009.
[2] All'interno di tale stanziamento sono stati autorizzati, fra gli altri, finanziamenti perinterventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché per gli interventi di restauro della Domus Aurea. L’autorizzazione di spesa complessiva è stata, poi, ridotta da successivi interventi legislativi.
[3] L’ art. 2 della L. 16 ottobre 2003, n.
[4] L’ultima relazione, riferita al 2008, è stata trasmessa il 31 luglio 2009 ed è stata annunciata alla Camera il 14 settembre 2009 (doc. CLXVI, n. 1). http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=430617
[5] Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.
[6] A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, della legge 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) . I limiti di impegno sono stati quantificati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004.
[7] A tale adempimento ha provveduto il decreto interministeriale 7 luglio 2004.
[8] Lo strumento della “convenzione” sostituisce, pertanto, quello del “decreto ministeriale” previsto dall’art. 60, c. 4, della legge 289/2002 per la definizione dei criteri di effettuazione degli interventi.
[9] La convenzione è stata stipulata il 9 luglio 2004 ed approvata con decreto interministeriale 30 luglio 2004.
[10] Per il 2005 e il 2006 la proroga è stata disposta dall’art. 3, comma 1, del D.L. 7/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge 43/2005); per il 2007 dall’art. 2, comma 102, del D.L. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006); per i primi 6 mesi del 2008 dall’art. 2, comma 407, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007). L’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’art. 4, comma 6, del D.L. 97/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 129/2008). Con riguardo al D.L. 262 /2006, si segnala, per completezza di informazione, che esso ha affidato al concerto dei Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali la localizzazione e la vigilanza sugli interventi di Arcus S.p.a. (art. 2, comma 103).
[11] I limiti di impegno per il 2005 e il 2006 sono stati fissati con decreto interministeriale 19 aprile 2005.
[12] Per gli anni 2005 e 2006 ciò è stato previsto dall’art. 3, comma 2, del DL 7/2005, mentre per il 2007 è stato previsto dall’art. 1, comma 102, del DL 262/2006.