Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009 Schema di Decreto n. 163 (art. 7, D.Lgs. 204/1998) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 163/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 146
Data: 15/12/2009
Descrittori:
CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE   CONTRIBUTI PUBBLICI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

16 dicembre 2009

 

n. 146/0

 

Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2009

Schema di Decreto n. 163
(art. 7, D.Lgs. 204/1998)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

163

Titolo

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009

Ministro competente

Istruzione, università e ricerca

Norma di riferimento

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione

3 dicembre 2009

assegnazione

9 dicembre 2009

termine per l’espressione del parere

8 gennaio 2010

Commissione competente

VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

No

 


Presupposti normativi

Il d.lgs. n. 204 del 1998 stabilisce, all’art. 1, che il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare[1].

Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi[2], è predisposto, approvato e aggiornato annualmente il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi[3].

Le pubbliche amministrazioni, nell’adottare programmi di ricerca – con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca – operano in coerenza con le finalità del PNR.

La competenza relativa all’approvazione e all’aggiornamento del PNR è attribuita al CIPE, le cui funzioni in materia sono coordinate dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 2).

Presso il Ministero è istituito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), che è chiamato a predisporre annualmente una relazione in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE[4].

L’art. 7 prevede, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all’Agenzia spaziale italiana (ASI), all’Osservatorio geofisico sperimentale (OGS)[5], agli enti di ricerca (di minori dimensioni) che erano già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell’art. 1, c. 40-44, della L. 549/1995, e all’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), sono determinati con unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziato dal Murst (ora, MIUR), istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Allo stesso Fondo è previsto che affluiscano i contributi e le risorse finanziarie che saranno stabiliti in via legislativa in relazione alle attività dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell’INFM e dei relativi laboratori di Trieste e Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

L’ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il riparto, come indicato nella premessa dello schema di decreto, è effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività che gli enti predispongono in coerenza con le indicazioni del PNR.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero è comunque autorizzato ad erogare agli enti degli acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell’anno precedente.

 

La prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all’esercizio finanziario 1999. Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l’area della ricerca di Trieste, fino a quel momento ricompresa nel C.N.R., ed è stata disposta l’inclusione tra gli enti finanziati dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagnae del Museo storico della fisica[6].

Dal 2002 sono confluiti nel fondo i contributi all’I.N.F.N. e all’I.N.F.M., previsti dall’art. 10 della L. 370/1999.

Dal 2004, l’ammontare del fondo comprende anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all’Istituto nazionale di astrofisica - I.N.A.F.[7] - e in misura minore all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – I.N.G.V.) precedentemente allocate in altra u.p.b[8].

Nel riparto del fondo sono inoltre stati inclusi sin dal 1999 - in mancanza, peraltro, di una esplicita previsione normativa - il Centro studi alto medioevo (CISAM)[9] e l’Istituto italiano di studi germanici[10].

Si ricorda che il settore degli enti di ricerca è stato oggetto di riordino in applicazione della L. 137/2002, che ha riaperto i termini per l’esercizio delle deleghe previste dalla L. 59/1997[11].

In seguito, con L. 165/2007, il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, allo scopo di rilanciare e razionalizzare le attività nel settore e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione. Il termine per l’esercizio della delega – originariamente fissato in 18 mesi dall’entrata in vigore della legge – è stato successivamente fissato al 31 dicembre 2009 dall’art. 27, c. 1, della L. 69/2009, il quale ha anche modificato alcuni dei principi e criteri direttivi.

Le Camere stanno al momento esaminando lo schema di d.lgs. (Atto n. 156) che, tra l’altro, prevede: il riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria; un sistema di finanziamento legato alla valutazione e al merito, con finanziamenti premiali a decorrere dal 2011; la programmazione delle attività; nuove modalità di designazione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione; la riduzione del numero dei componenti degli organi; la gestione coordinata delle infrastrutture di ricerca; nuovi strumenti di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio.

Contenuto

Preliminarmente, si evidenzia che allo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa e i piani di attività 2009-2011 degli enti[12].

Le risorse disponibili

L’importo originariamente stanziato per il 2009 sul cap. 7236 (U.P.B. 3.3.6- Investimenti) ammonta a € 1.744.455.000[13]: esso comprende le somme destinate alla Società Sincrotrone di Trieste, al CISAM (v. infra) e all’Ente italiano montagna (EIM)[14].

Al netto del trasferimento di risorse all’EIM (€ 2.800.000, v. nota), la somma disponibile è pari a 1.741.655.000 (e non ad€ 1.741.455.000, indicati nella relazione).

Infine, al netto dell’accantonamento di € 98.808.366 disposto dal MEF[15] - che il MIUR auspica sia possibile veder riassegnato entro la fine del 2009 - la somma complessivamente disponibile è pari a € 1.642.846.634.

La relazione illustrativa evidenzia che qualora il MEF dovesse rendere disponibili € 98.808.366, ora accantonati, essi verranno impiegati per assicurare:

-          la copertura delle competenze arretrate per le assunzioni in deroga concesse dal 2003 al 2005, ammontanti a circa € 42,25 mln, non conteggiate nei precedenti esercizi in assenza di indicazioni del MEF;

-          la partecipazione a programmi internazionali di ricerca, quali i programmi di fusione nucleare ITER e BROADER APPROACH.

Sarà, inoltre, valutata la possibilità di riportare gli enti più virtuosi al 100% dell’assegnazione 2008. Il riferimento è alla validità dell’attività svolta.

Lo schema di decreto

L’art. 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca (v. tabella allegata). La somma effettivamente disponibile per il riparto è pari a euro 1.628.614.229, in considerazione della somma da corrispondere alla società Sincrotrone di Trieste e al CISAM (v. infra, art. 2).

Rispetto al 2008 (euro 1.665.571.791, DM 22/12/2008, Prot. 1477/Ric) si registra, quindi, un decremento di euro 36.957.562 (-2,2%).

Nell’elaborare la proposta di riparto per il 2009, si è ravvisata l’esigenza di assicurare a tutti gli enti il 98% delle assegnazioni ordinarie accordate nel 2008 (così, l’art. 9 del DM 22/12/2008), e ad essa sono state aggiunte le somme dovute a regime per importi relativi al personale.

Si tratta di complessivi € 19.220.954, dovuti agli enti:

-quanto a € 4.405.888, quale quota per il 2009 relativa agli importi a regime per incrementi degli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale, in applicazione dell’art. 1, c. 178, della L. 266/2005[16];

-quanto a € 2.105.496, quali assegnazioni per il 2009 relative agli importi a regime per le deroghe alle assunzioni concesse per il 2006 con DPR 28/4/2006[17];

-quanto a € 11.334.170, quali oneri a regime dal 2009 per assunzioni e stabilizzazioni autorizzate con DPCM 16 novembre 2007, ex art. 1, c. 520, L. finanziaria 2007[18];

- quanto a € 1.375.400, corrispondenti all’assegnazione pro quota per il 2009 per l’integrazione degli assegni di ricerca[19].

La relazione evidenzia anche che, come già negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare alcuna riduzione delle assegnazioni relative a determinati enti di ricerca – tra i quali CNR, ASI, OGS - a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico[20], in considerazione della ridotta disponibilità del capitolo e degli altri strumenti a disposizione del Ministero per interventi di valenza strategica nel settore della ricerca[21].

A seguito delle assegnazioni ordinarie, risultano disponibili per interventi di carattere straordinario o per eventuali integrazioni delle assegnazioni ordinarie € 11.872.920.Di essi, euro 11.494.530 vengono destinati a progetti specifici (si veda, infra, artt. 3 e 4). I restanti euro 378.390 si propone che siano assegnati al CNR, che ha subito sofferenze di bilancio per il pagamento delle competenze arretrate al personale e la maggiore diminuzione nelle assegnazioni[22].

L’art. 2 prevede che la somma di € 14.232.405è accantonata, quanto a € 14 mln per le esigenze della società Sincrotrone di Trieste e, per la restante parte, per quelle del CISAM.

L’art. 2, c. 2, del D.L. 7/2005, allo scopo di assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, ha previsto che il contributo ordinario per il funzionamento della società Sincrotrone sia integrato con un importo annuo pari a € 14 mln a decorrere dal 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca23.

Si ricorda, inoltre, che fra gli enti che ricevono contributi dal Fondo ordinario rientra il Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste, principale azionista della società che gestisce il laboratorio di Trieste24 e che nel 2004, in sede di riparto del fondo ordinario, è stato assegnato al Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste un contributo straordinario di 3 milioni di euro in relazione all’attività del laboratorio.

 

L’art. 3 stabilisce che l’assegnazione a favore del CNR comprende:

Ø       le somme per il finanziamento di programmi specializzati già approvati dal CIPE e la somma di € 2.582.284 a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo, ex art. 7, c. 3-bis, L. di bilancio 2008;

Ø       l’importo di € 1.300.000 quale contributo straordinario per il 2009 per il potenziamento delle ricerche riguardanti genomica funzionale25 e neuroscienze. La relazione evidenzia che le ricerche devono realizzarsi nell’ambito dell’accordo con la Fondazione Ebri;

Ø       l’importo di € 194.530 quale contributo straordinario per la partecipazione all’Associazione scientifica internazionale Von Karman26. La relazione evidenzia che l’importo è stato indicato dalla rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico di Bruxelles.

L’art. 4 specifica che l’assegnazione all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è comprensiva dell’importo di € 10.000.000 quale contributo straordinario per la gestione della risorse connesse al programma nazionale di ricerche in Antartide, affidate all’omonimo consorzio27.

L’art. 5 precisa che le assegnazioni ordinarie comprendono gli importi relativi agli oneri per il personale (si veda ante) che devono considerarsi somme consolidate nell’ambito delle medesime assegnazioni, fatta eccezione per l’integrazione degli assegni di ricerca, i cui effetti scadranno nel 2011.

L’art. 6 reca le indicazioni per il successivo biennio.Per il 2010 gli enti, ai fini dell’elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100% dello stanziamento dell’anno in corso, con esclusione dei contributi straordinari al CNR e all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui agli artt. 3, lett. c) e d), e 4.

La relazione evidenzia che tale indicazione deriva dalla considerazione che l’accantonamento operato per il 2009 dal MEF possa rappresentare una misura una tantum e dal fatto che il disegno di legge di bilancio 2010 reca una dotazione di 1.867,8 milioni di euro (con un incremento di 126,2 milioni di euro rispetto all’assestamento 2009).

Anche per il 2011 potrà essere mantenuta l’indicazione del 100%, fatte salve le eventuali disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo per il riordino degli enti di ricerca (v. ante). Presumibilmente, si intende fare riferimento al sistema di finanziamento collegato a valutazione e merito, di cui all’art. 4 dello schema di decreto.

Nel prospetto allegato si dà conto dei fondi ripartiti negli esercizi 2007 e 2008, a confronto con i fondi di cui si propone la ripartizione per il 2009. La prima cifra indicata per ciascun ente è comprensiva dei contributi straordinari, indicati in corsivo. Le colonne relative alle variazioni percentuali si riferiscono, rispettivamente, all’importo complessivo dei contributi e all’importo dei soli contributi ordinari. Per comodità di lettura, si espongono le cifre in migliaia di euro.

Osservazioni

All’art. 3, lettere a) e b), il riferimento normativo corretto è l’art. 7, c. 4, della L. 204/2008 (legge di bilancio 2009).

All’art. 5, occorrerebbe chiarire il significato della locuzione “somme consolidate” e, in particolare, se tale inciso debba intendersi nel senso che il Fondo ordinario d’ora in avanti includerà le spese per il personale derivanti dalle disposizioni citate nella premessa dello schema.

All’art. 6, occorre aggiungere, in fine, le parole “e successive modificazioni”, poiché la L. 165/2007 è stata modificata dalla L. 69/2009.

 

____________________________________________

23    Il contributo a favore del laboratorio previsto dall'art. 2, c. 11, del D.L. 547/1994 (25 mld annui, pari a € 12,91) è, invece, erogato al di fuori del fondo in questione.

24    Relazione della Corte dei Conti sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2004 del Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste.

25    La genomica è una branca della biologia molecolare che si occupa dello studio del patrimonio genetico degli organismi viventi.

26    L'Istituto von Karman, creato in Belgio nel 1956, è un'organizzazione no-profit per l'educazione internazionale e scientifica. Ospita tre dipartimenti: areonautica e aerospaziale, fluidodinamica applicata all'ambiente e turbo-propulsione. http://www.vki.ac.be/.

27   L’art. 8 del d.lgs. 381/1999 prevede che in sede di ripartizione del Fondo ordinario si può riservare una quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con soggetti pubblici e privati.

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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File: CU0182a.doc

Ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca

(esercizi 2007 e 2008 e proposta 2009)

 

(migliaia di euro)

Destinatari dei contributi

2007

(DM 6.12.2007)

2008

(DM 22.12.2008)

Proposta 2009

contributi complessivamente erogati
(% 2009/2008)

contributi ordinari
(% 2009/2008)

Agenzia spaziale italiana - ASI

599.394,3

601.173,0

589.799,9

-1,89%

-1,89%

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR

551.726,2

565.942,8

552.962,2

-2,29%

0,07%

 

6.000,0

15.216,6

1.872,9

 

 

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM

19.423,8

20.423,8

20.275,7

-0,73%

-0,73%

Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi”

2.568,5

2.568,5

2.600,7

1,25%

1,25%

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

276.260,5

281.760,5

273.758,5

-2,84%

-0,73%

 

3.000,0

6.000,0

 

 

 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV

54.505,9

59.505,9

59.723,5

0,37%

0,44%

 

10.000,0

10.000,0

10.000,0

 

 

Istituto nazionale. di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS

13.322,9

15.122,9

13.333,9

-11,83%

1,61%

 

1.700,0

2.000,0

 

 

 

Stazione. Zoologica  “A. Dohrn”

14.879,7

14.879,7

13.833,5

-7,03%

-0,33%

 

1.000,0

1.000,0

 

 

 

Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

7.987,8

8.487,8

8.421,4

-0,78%

-0,78%

Istituto nazionale di astrofisica - INAF

89.594,1

92.594,1

91.029,4

-1,69%

-0,62%

 

 

1.000,0

 

 

 

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “E. Fermi”

2.093,7

2.093,7

2.104,5

0,52%

0,52%

Istituto italiano di studi germanici

786,7

786,7

771,0

-2,00%

-2,00%

TOTALE GENERALE

1.632.776,5

1.665.571,8

1.628.614,2

-2,22%

-0,84%

di cui contributi straordinari

21.700,0

35.216,6

11.872,9

-66,29%

 

 

 



[1]    Il DPEF 2010-2013 evidenzia che in Italia gli investimenti in R&S (1,1% del PIL) sono al di sotto della media europea (1,9%) e che la riduzione di fondi attuata negli anni 90 non ha visto il sistema privato sostituirsi allo Stato. Sottolinea che la politica di settore deve essere riorganizzata in considerazione: della difficoltà di trasferire i risultati della ricerca al sistema produttivo; dello squilibrio nella allocazione delle risorse; dell’insufficiente coordinamento fra le competenze istituzionali. Le milestones del processo di intervento sono rappresentate, fra l’altro, da: nuovo PNR, che si concentrerà sui settori chiave dell’economia e svilupperà una rigorosa pianificazione attuativa; riconfigurazione degli enti pubblici di ricerca; revisione degli strumenti di spesa, che dovranno essere funzionali a obiettivi di selettività degli interventi e accelerazione della spesa di investimento; definizione di strumenti innovativi di investimento basati sull’impiego di capitali di rischio.

[2]    Risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali.

[3]    L’ultimo PNR (2005-2007) è stato approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005. Il PNR 2008-2010 non è stato adottato. Il 6 novembre 2009, intervenendo nel corso di un convegno, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha illustrato le novità del PNR 2009-2013, annunciandone una rapida presentazione alla comunità scientifica.

[4]    Il CIVR cesserà la sua attività alla data di operatività dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR). Di recente il Parlamento ha esaminato un nuovo schema di regolamento (Atto n. 131) relativo all’organizzazione dell’Agenzia, che contestualmente abroga il DPR 64/2008.

[5]    L’art. 7 del D.Lgs. 381/1999 ha disposto il riordino dell’Osservatorio, modificandone la denominazione in “Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS”.

[6]   Le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli artt. 9, c. 1, lett. g), e 10, c. 1 lett. g), del D.Lgs. 381/1999, la terza è stata disposta con L. 62/1999, istitutiva del Museo.

[7]    Già dal 2001, senza una esplicita previsione normativa, la proposta di riparto prevedeva un contributo a favore dell’I.N.A.F., aggiuntivo rispetto a quello derivante dal finanziamento dei singoli osservatori.

[8]    Tale spostamento era stato richiesto dalle Commissioni parlamentari nei pareri relativi al riparto del 2003.

[9]    Trasformato in fondazione ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 419/1999 (DPCM 24/5/2002). L’ente percepisce un contributo dal MIUR ai sensi di una convenzione che viene stipulata con cadenza biennale. L’ultimo rinnovo è avvenuto il 1 ottobre 2009.

[10]   Riordinato e trasformato in ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall’art. 1-quinquies del D.L. 250/2005.

[11]   In attuazione della delega prevista dalla L. 137/2002 sono stati adottati, tra gli altri, i decreti legislativi per il riordino del CNR (127/2003), dell’ASI (128/2003) e dell’INAF (138/2003).

[12]   I piani sono depositati presso la VII Commissione Cultura.

[13]   DM 30 dicembre 2008, Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009.

[14]   L’art. 6-bis del D.L. 236/2002 ha disposto la trasformazione dell'INRM – istituito dall’art. 5, c. 4, della L. 266/1997 - in Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. La trasformazione è stata attuata con deliberazione 17 marzo 2004. L’istituto è stato, infine, soppresso dall'art. 1, c. 1280-1282, della L. finanziaria 2007, che ha contestualmente disposto la creazione dell'Ente italiano per la montagna, vigilato dalla Presidenza del Consiglio. Da ultimo, l’art. 41, c. 15, del D.L. 207/2008 (L.14/2009) ha disposto che all’EIM è concesso per il 2009 un contributo di € 2.800.000 a cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al d.lgs. 204/1998, come determinata dalla tabella C della L. finanziaria 2009.

[15]  La relazione illustrativa evidenzia che esso deriva dall’art. 1, c. 482 e 621 della L. finanziaria 2007 e, “presuntivamente”, dall’art. 17 del D.L. 78/2009. Il c. 482 della L. finanziaria 2007, modificando la L. 448/2001, affida al Governo il compito di procedere, con regolamenti di delegificazione, al riordino degli enti ed organismi pubblici, con l’obiettivo, fra gli altri, di ridurre la spesa di funzionamento. Il c. 483 – che è quello che più interessa nel caso di specie - quantifica il miglioramento dell’indebitamento netto che ne deve conseguire e il c. 621 stabilisce che, in caso di minori economie, si procede alla riduzione lineare delle dotazioni di bilancio. L’art. 17 del D.L. 78/2009 stabilisce che con decreto interministeriale a ciascuna amministrazione vigilante su enti sono assegnati gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, nella misura complessivamente indicata dall’art. 1, c. 483, della L. finanziaria 2007. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio, il MEF è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle U.P.B. del bilancio dello Stato.

[16]   L’art. 1, c. 178, della L. 266/2005, derogando alle disposizioni dell’art. 48, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, che ha posto a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ha posto a carico del bilancio statale i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005, riferiti al personale dipendente da amministrazioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale.

[17]   Il D.P.R. 28/4/2006, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 95-97, della L. 311/2004, e dell’art. 1, c. 246, della L. 266/2005, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, ha autorizzato l’assunzione di personale negli enti di ricerca, in deroga al blocco imposto dall’art. 1, c. 95, della L. 311/2004.

[18]   Il DPCM 16/11/2007 ha autorizzato l’assunzione di vincitori di concorso indicati per ciascun ente nella tabella allegata. Ai sensi della disposizione legislativa citata, per il 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è stato costituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al c. 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso, con uno stanziamento pari a € 20 mln per il 2007 e a € 30 mln dal 2008.

[19]   Ai sensi dell’art. 1, c. 75, della L. 247/2007 che, allo scopo indicato, ha incrementato il fondo di finanziamento ordinario delle università di € 8 mln per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

[20]   L’art. 51, c. 9, della L. 449/1997 ha previsto la costituzione del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, secondo priorità e modalità di impiego stabiliti con decreto del MURST, previo parere delle Commissioni parlamentari. Al finanziamento del fondo concorrono quote “opportunamente differenziate” e comunque non superiori al 5% degli stanziamenti destinati a taluni enti di ricerca e al Fondo speciale per la ricerca applicata (FAR).

[21]    L’art. 1, c. 870, della L. finanziaria 2007 ha istituito nello stato di previsione del MURST il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nel quale confluiscono risorse annuali del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR, istituito dall’art. 5 D.Lgs. 297/1999), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB, istituito dall’art. 104 L. 388/2000), del Fondo per le aree sottoutilizzate, (per la parte di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) e le risorse annuali per progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN). L’art. 2, c. 313, della L. finanziaria 2008 ha, poi, stabilito che, a decorrere dal 2008, una quota non inferiore al 10% dello stanziamento complessivo del FIRST è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca.

[22]  La maggiore riduzione relativa al CNR si riferisce all’importo dei contributi straordinari, pari nel 2008 a € 15.216.575, e nel 2009 a € 1.872.920.