Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Nuova disciplina del prezzo dei libri - A.C. 1257 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 327 | ||
Data: | 28/04/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
28 aprile 2010 |
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n. 327/0 |
Nuova disciplina del prezzo dei libriA.C. 1257Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
1257 |
Titolo |
Nuova disciplina del prezzo dei libri |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
5 giugno 2008 |
assegnazione |
5 settembre 2008 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), II (Giustizia - ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V (Bilancio), X (Attività produttive), Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall’art. 11 della legge n. 62 del 2001[1], come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 99 del 2001[2].
L’art. 11 della L. 62/2001 - nel testo vigente - affida all’editore o importatore di libri la determinazione del prezzo di vendita dei libri al pubblico, da apporre su ciascuna copia, e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non può contemplare sconti superiori al 15% (commi 1 e 2).
Queste disposizioni non si applicano per particolari categorie di prodotti librari (comma 3). Si tratta di libri per bibliofili; libri d’arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri usati; libri fuori catalogo; opere prenotate prima della pubblicazione; edizioni destinate alla cessione nell’ambito di rapporti associativi; libri venduti attraverso commercio elettronico; libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano passati almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria.
Nelle seguenti, ulteriori, ipotesi (comma 4) lo sconto può arrivare al 20% del prezzo originario:
§ libri venduti per corrispondenza o in occasione di manifestazioni fieristiche;
§ libri destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca).
Inoltre, il prezzo complessivo fissato per le collane, le collezioni e le grandi opere può essere diverso dalla somma dei prezzi fissati per i singoli volumi (comma 5).
I commi 7[3] e 8 prevedono
l’irrogazione, da parte dei comuni, che sono chiamati a vigilare, di sanzioni amministrative (mutuate dalla
disciplina generale del commercio, di cui al D.lgs. 114/1998[4]) in caso di violazione
delle disposizioni. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro
Il comma 9
dispone, infine, che, con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
La disciplina riepilogata è entrata a regime il 1° gennaio 2005 dopo che, con una serie di decreti legge (ultimo dei quali il D.L. n. 271/2003[5]), le era stato attribuito carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2004. La scelta della sperimentazione era stata operata per evitare turbative al mercato ed era, quindi, stato disposto che trenta giorni prima della scadenza del termine della stessa sperimentazione il Comitato istituito con D.P.C.M. 8 marzo 2001[6] redigesse un rapporto ai fini della eventuale adozione delle misure di cui al comma 9 dell’art. 11 della L. 62/2001[7].
Rispetto alla disciplina vigente, l’art. 1 della proposta di legge si pone, anzitutto, quale norma a regime. Non si opera, quindi, alcun rinvio a successivi provvedimenti di ridefinizione degli sconti.
Inoltre, nelle categorie alle quali non si applicano le disposizioni che prevedono che lo sconto non può essere superiore al 15% del prezzo fissato, non sono più inclusi i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione e i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici (comma 5); questi ultimi, però, sono considerati nelle categorie di libri che possono essere venduti con sconti fino ad una percentuale massima del 20% (comma 4).
Una ulteriore novità è costituita dal fatto che si consente agli editori di realizzare campagne promozionali di durata al massimo mensile, con sconti superiori al 15%, dando però facoltà ai dettaglianti di non aderirvi (comma 3); al contempo, si prevede che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 223/2006[8] (comma 7).
L’art. 3 del D.L. 223/2006 (c.d. Bersani-bis) al comma 1, stabilisce che, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, ed al fine di garantire la libertà di concorrenza, le attività commerciali sono svolte senza i limiti e le prescrizioni espressamente elencati. Tra essi, la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (lett. e), nonché l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (lett. f)[9].
Pertanto, per lo svolgimento di vendite promozionali di libri si applica la disciplina speciale prevista dalla proposta di legge.
L'art. 2 abroga l’art. 11 della legge n. 62 del 2001.
Si è ritenuto utile predisporre un testo a fronte fra le disposizioni vigenti e quelle proposte.
La proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa, nella quale si evidenzia che rispetto ai modelli estremi praticati in Germania (paese nel quale il prezzo dei libri è fisso e non vi è possibilità di sconto) e in Inghilterra (paese nel quale il prezzo è del tutto libero), l’Italia si è sempre collocata in una posizione intermedia, ma senza un preciso e condiviso quadro di riferimento. In particolare, si evidenzia che mentre i librai più piccoli ed indipendenti hanno favorito in sistema praticato in Germania, gli editori più grandi hanno favorito il modello inglese.
La proposta di legge interviene su materia già disciplinata con legge.
Il contenuto specifico della pdl afferisce alle materie “tutela della concorrenza”, ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e «commercio», che rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.
La finalità generale perseguita dalla proposta di legge può, invece, essere rinvenuta nella promozione e diffusione della lettura, ascrivibile all’ambito della “promozione e organizzazione di attività culturali”, che rientra, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie di legislazione concorrente.
Con la sentenza n. 430 del 14 dicembre 2007
Con decisione 20/12/2001 “Riforma della regolazione e promozione della concorrenza”, trasmessa alle Camere il 14/1/2002 (segnalazione 1/2002)[10], l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato come “l’intervento pubblico volto a conseguire un più efficiente funzionamento del mercato è giustificato quando i risultati dell’interazione concorrenziale sono carenti rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi di interesse generale. In particolare, la regolamentazione si giustifica quando i benefici che da essa possono derivare sono superiori ai costi che essa impone”. L’Autorità ha rilevato che, oltre alle restrizioni all’accesso, persistono diffusi vincoli regolamentari al comportamento degli operatori, come, ad esempio, il prezzo dei libri, e ha sottolineato che le disposizioni che limitano le possibilità di sconto delle librerie, apparentemente finalizzate alla protezione delle piccole librerie dalla concorrenza delle grandi, danneggiano i consumatori e impediscono l’introduzione di servizi innovativi che il mercato deve essere lasciato libero di promuovere. Pertanto, l’Autorità ha auspicato l'eliminazione di tutte le norme che prevedono prezzi minimi di vendita di beni e servizi, incluse quelle che introducono un tetto allo sconto dei libri.
L’articolo 3 del D.L. n. 223/2006, la cui applicazione il progetto di legge esclude parzialmente per le vendite di libri, va nella direzione indicata dall'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkestein, o Direttiva “servizi”), che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri, garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi.
Poiché i servizi
rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la
crescita occupazionale dell’UE,
Sullo schema di
decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva (atto n. 171) l'esame alla
Camera è terminato l'11 marzo 2010, con l'espressione da parte delle
Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive di un parere favorevole con
condizioni e osservazioni, mentre il Senato non ha espresso il relativo parere.
Acquisito il parere parlamentare, il Consiglio dei ministri nella seduta del 19
marzo
La proposta di legge abroga la disposizione attualmente vigente che regolamenta la materia; pertanto, il coordinamento con la normativa vigente appare efficacemente assicurato.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
All’art. 1, comma 7, è presente un refuso (“vendita promozionali” anziché “vendite promozionali”).
Testo a fronte tra l’art. 1 della L. 62/2001 e gli artt. 1 e 2 della PDL 1257
Legge 62/2001 |
A.C. 1257 |
Art. 11 – Testo vigente |
Art. 1. |
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. |
1. Identico |
2. È consentita la vendita ai consumatori finalidei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. |
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul prezzo fissato purché non superiore al 15 per cento. |
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3. Agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato che eccedano il limite stabilito al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire a tali campagne promozionali. |
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: |
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: |
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un àmbito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica; |
a) identico; |
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; |
b) identico; |
c) libri antichi e di edizioni esaurite; |
c) identico; |
d) libri usati; |
d) identico; |
e) libri posti fuori catalogo dall'editore; |
e) identico; |
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione; |
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g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; |
f) identico; |
h) edizioni destinate ad essere cedute nell'àmbito di rapporti associativi; |
g) identico; |
i) libri venduti nell'àmbito di attività di commercio elettronico; |
h) identico. |
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. |
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4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento: |
4. È consentita la vendita di libri con sconti fino a una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato: |
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; |
a) identico; |
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali; |
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università, i quali siano consumatori finali; |
c) quando sono venduti per corrispondenza. |
c) identico. |
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del
comma |
6. Identico. |
6. [Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento]. Comma abrogato |
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7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. |
8. Identico. |
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. |
9.Identico. |
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, nonché |
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a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4; |
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b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. |
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Servizio Studi – Dipartimento Cultura |
( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it |
I dossier dei
servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. |
File: CU0180a.doc 4
[1] L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
[2] D.L. 5 aprile
2001, n. 99, Disposizioni urgenti in
materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art.
[3] Il comma 6, poi abrogato, disciplinava lo sconto praticabile sui testi scolastici, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 153 del d.lgs. 297/1994 (ai sensi del quale il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume è determinato con decreto ministeriale) e dall’art. 27, comma 3, della L. 448/1998 (ai sensi del quale il Ministro individua i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno), la riduzione massima per i testi in questione non poteva superare il 5%. Le ultime disposizioni in materia di testi scolastici sono state dettate dall’art. 15 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 133/2008, e dall’art. 5 del D.L. 137/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 169/2008. In base al primo, dall’a.s. 2008/2009 deve essere data la preferenza, nelle scelte dei docenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Questa diventa la regola entro l’a.s. 2011/2012. Inoltre, si affida un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la determinazione del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore (DM n. 41 dell’8/4/2009). In base al secondo intervento normativo, nuove adozioni sono consentite, di norma, ogni 5 anni per le scuole primarie e ogni 6 anni per le scuole secondarie di I e II grado.
[4] D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[5] D.L. 5 aprile
2001 n. 99, Disposizioni urgenti in
materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito in legge dall’art.
[6] Il Comitato era presieduto dal capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati alla materia (istruzione, università e ricerca, beni e attività culturali, attività produttive), nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria (editori, librai, distributori) e dei consumatori.
[7] Il Comitato avrebbe anche dovuto redigere una relazione sull’esito della sperimentazione, da trasmettere al Parlamento.
[8] D.L. 4 luglio
2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dall’art.
[9] Ai sensi del
comma
Più in generale, la normativa statale delle vendite straordinarie è contenuta nell’articolo 15 del già citato D.lgs. 114/1998, dove per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Per queste tipologie di vendita, lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. In particolare, le vendite di fine stagione (comma 3) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, mentre le vendite promozionali (comma 4) sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Il comma 6 demanda la disciplina di dettaglio alle regioni, le quali - sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio - disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
[10] Nell’esercizio dei poteri consultivi previsti dall’art. 21 della L. n. 287/1990.