Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Nuova disciplina del prezzo dei libri - A.C. 1257 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1257/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 327
Data: 28/04/2010
Descrittori:
LIBRI   PREZZI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

28 aprile 2010

 

n. 327/0

Nuova disciplina del prezzo dei libri

A.C. 1257

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1257

Titolo

Nuova disciplina del prezzo dei libri

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione alla Camera

5 giugno 2008

assegnazione

5 settembre 2008

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), II (Giustizia - ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V (Bilancio), X (Attività produttive), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall’art. 11 della legge n. 62 del 2001[1], come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 99 del 2001[2].

 

L’art. 11 della L. 62/2001 - nel testo vigente - affida all’editore o importatore di libri la determinazione del prezzo di vendita dei libri al pubblico, da apporre su ciascuna copia, e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non può contemplare sconti superiori al 15% (commi 1 e 2).

Queste disposizioni non si applicano per particolari categorie di prodotti librari (comma 3). Si tratta di libri per bibliofili; libri d’arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri usati; libri fuori catalogo; opere prenotate prima della pubblicazione; edizioni destinate alla cessione nell’ambito di rapporti associativi; libri venduti attraverso commercio elettronico; libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano passati almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria.

Nelle seguenti, ulteriori, ipotesi (comma 4) lo sconto può arrivare al 20% del prezzo originario:

§          libri venduti per corrispondenza o in occasione di manifestazioni fieristiche;

§          libri destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca).

Inoltre, il prezzo complessivo fissato per le collane, le collezioni e le grandi opere può essere diverso dalla somma dei prezzi fissati per i singoli volumi (comma 5).

I commi 7[3] e 8 prevedono l’irrogazione, da parte dei comuni, che sono chiamati a vigilare, di sanzioni amministrative (mutuate dalla disciplina generale del commercio, di cui al D.lgs. 114/1998[4]) in caso di violazione delle disposizioni. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 3098,76, e, in caso di particolare gravità o di recidiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Il comma 9 dispone, infine, che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza unificata, possono essere ridefinite la misura massima degli sconti e la disciplina delle deroghe al regime di prezzo fisso.   

La disciplina riepilogata è entrata a regime il 1° gennaio 2005 dopo che, con una serie di decreti legge (ultimo dei quali il D.L. n. 271/2003[5]), le era stato attribuito carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2004. La scelta della sperimentazione era stata operata per evitare turbative al mercato ed era, quindi, stato disposto che trenta giorni prima della scadenza del termine della stessa sperimentazione il Comitato istituito con D.P.C.M. 8 marzo 2001[6] redigesse un rapporto ai fini della eventuale adozione delle misure di cui al comma 9 dell’art. 11 della L. 62/2001[7].  

 

Rispetto alla disciplina vigente, l’art. 1 della proposta di legge si pone, anzitutto, quale norma a regime. Non si opera, quindi, alcun rinvio a successivi provvedimenti di ridefinizione degli sconti.

Inoltre, nelle categorie alle quali non si applicano le disposizioni che prevedono che lo sconto non può essere superiore al 15% del prezzo fissato, non sono più inclusi i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione e i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici (comma 5); questi ultimi, però, sono considerati nelle categorie di libri che possono essere venduti con sconti fino ad una percentuale massima del 20% (comma 4).

Una ulteriore novità è costituita dal fatto che si consente agli editori di realizzare campagne promozionali di durata al massimo mensile, con sconti superiori al 15%, dando però facoltà ai dettaglianti di non aderirvi (comma 3); al contempo, si prevede che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 223/2006[8] (comma 7).

 

L’art. 3 del D.L. 223/2006 (c.d. Bersani-bis) al comma 1, stabilisce che, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, ed al fine di garantire la libertà di concorrenza, le attività commerciali sono svolte senza i limiti e le prescrizioni espressamente elencati. Tra essi, la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (lett. e), nonché l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (lett. f)[9].

 

Pertanto, per lo svolgimento di vendite promozionali di libri si applica la disciplina speciale prevista dalla proposta di legge.

 

L'art. 2 abroga l’art. 11 della legge n. 62 del 2001.

 

Si è ritenuto utile predisporre un testo a fronte fra le disposizioni vigenti e quelle proposte.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa, nella quale si evidenzia che rispetto ai modelli estremi praticati in Germania (paese nel quale il prezzo dei libri è fisso e non vi è possibilità di sconto) e in Inghilterra (paese nel quale il prezzo è del tutto libero), l’Italia si è sempre collocata in una posizione intermedia, ma senza un preciso e condiviso quadro di riferimento. In particolare, si evidenzia che mentre i librai più piccoli ed indipendenti hanno favorito in sistema praticato in Germania, gli editori più grandi hanno favorito il modello inglese.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su materia già disciplinata con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto specifico della pdl afferisce alle materie “tutela della concorrenza”, ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e «commercio», che rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La finalità generale perseguita dalla proposta di legge può, invece, essere rinvenuta nella promozione e diffusione della lettura, ascrivibile all’ambito della “promozione e organizzazione di attività culturali”, che rientra, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie di legislazione concorrente.

 

Con la sentenza n. 430 del 14 dicembre 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 3 del decreto-legge n. 223/2006 (citato sopra), sollevata dalla Regione Veneto che riteneva la norma lesiva della competenza legislativa regionale in materia di commercio. La Corte ha motivato tale giudizio con il fatto che la finalità espressamente enunciata dalla norma è quella di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e di corretto funzionamento del mercato; pertanto, la disciplina dettata dalla stessa è ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte, infatti, la tutela della concorrenza presenta i caratteri di una funzione trasversale e le norme dello Stato effettivamente orientate a tal fine si pongono come inderogabili e non incontrano un limite nella potestà legislativa concorrente o residuale regionale, potendo legittimamente incidere, anche in forma di estremo dettaglio, sulla totalità degli ambiti materiali nei quali intervengono.

Impatto sui destinatari

Con decisione 20/12/2001 “Riforma della regolazione e promozione della concorrenza”, trasmessa alle Camere il 14/1/2002 (segnalazione 1/2002)[10], l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato come “l’intervento pubblico volto a conseguire un più efficiente funzionamento del mercato è giustificato quando i risultati dell’interazione concorrenziale sono carenti rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi di interesse generale. In particolare, la regolamentazione si giustifica quando i benefici che da essa possono derivare sono superiori ai costi che essa impone”. L’Autorità ha rilevato che, oltre alle restrizioni all’accesso, persistono diffusi vincoli regolamentari al comportamento degli operatori, come, ad esempio, il prezzo dei libri, e ha sottolineato che le disposizioni che limitano le possibilità di sconto delle librerie, apparentemente finalizzate alla protezione delle piccole librerie dalla concorrenza delle grandi, danneggiano i consumatori e impediscono l’introduzione di servizi innovativi che il mercato deve essere lasciato libero di promuovere. Pertanto, l’Autorità ha auspicato l'eliminazione di tutte le norme che prevedono prezzi minimi di vendita di beni e servizi, incluse quelle che introducono un tetto allo sconto dei libri.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 3 del D.L. n. 223/2006, la cui applicazione il progetto di legge esclude parzialmente per le vendite di libri, va nella direzione indicata dall'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkestein, o Direttiva “servizi”), che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri, garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi.

Poiché i servizi rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la crescita occupazionale dell’UE, la Direttiva contribuisce in maniera determinante al processo di liberalizzazione e semplificazione del relativo mercato, in linea con le previsioni della Strategia di Lisbona.

Sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva (atto n. 171) l'esame alla Camera è terminato l'11 marzo 2010, con l'espressione da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive di un parere favorevole con condizioni e osservazioni, mentre il Senato non ha espresso il relativo parere. Acquisito il parere parlamentare, il Consiglio dei ministri nella seduta del 19 marzo 2010 ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2010, S.O. n. 75.

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge abroga la disposizione attualmente vigente che regolamenta la materia; pertanto, il coordinamento con la normativa vigente appare efficacemente assicurato.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All’art. 1, comma 7, è presente un refuso (“vendita promozionali” anziché “vendite promozionali”).

 



Testo a fronte tra l’art. 1 della L. 62/2001 e gli artt. 1 e 2 della PDL 1257

Legge 62/2001

A.C. 1257

Art. 11 – Testo vigente
Disciplina del prezzo dei libri.

Art. 1.
Disciplina del prezzo dei libri

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

1. Identico

2. È consentita la vendita ai consumatori finalidei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul prezzo fissato purché non superiore al 15 per cento.

 

3. Agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato che eccedano il limite stabilito al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire a tali campagne promozionali.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un àmbito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

a) identico;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

b) identico;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

c) identico;

d) libri usati;

d) identico;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

e) identico;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

 

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

f) identico;

h) edizioni destinate ad essere cedute nell'àmbito di rapporti associativi;

g) identico;

i) libri venduti nell'àmbito di attività di commercio elettronico;

h) identico.

i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.

 

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:

4. È consentita la vendita di libri con sconti fino a una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

a) identico;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

c) identico.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Identico.

6. [Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento]. Comma abrogato

 

 

7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Identico.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

9.Identico.

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

 

a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;

 

b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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File: CU0180a.doc                                                                                4



[1]   L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

[2]   D.L. 5 aprile 2001, n. 99, Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 9 maggio 2001, n. 198.

[3]   Il comma 6, poi abrogato, disciplinava lo sconto praticabile sui testi scolastici, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 153 del d.lgs. 297/1994 (ai sensi del quale il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume è determinato con decreto ministeriale) e dall’art. 27, comma 3, della L. 448/1998 (ai sensi del quale il Ministro individua i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno), la riduzione massima per i testi in questione non poteva superare il 5%. Le ultime disposizioni in materia di testi scolastici sono state dettate dall’art. 15 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 133/2008, e dall’art. 5 del D.L. 137/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 169/2008. In base al primo, dall’a.s. 2008/2009 deve essere data la preferenza, nelle scelte dei docenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Questa diventa la regola entro l’a.s. 2011/2012. Inoltre, si affida un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la determinazione del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore (DM n. 41 dell’8/4/2009). In base al secondo intervento normativo, nuove adozioni sono consentite, di norma, ogni 5 anni per le scuole primarie e ogni 6 anni per le scuole secondarie di I e II grado.

[4]   D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[5]    D.L. 5 aprile 2001 n. 99, Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito in legge dall’art. 1 L. 9 maggio 2001, n. 198; D.L. legge 2 settembre 2002, n. 192, Proroga di termini nel settore dell’editoria, convertito in legge dall’art. 1 L. 23 ottobre 2002, n. 234; art.13-duodecies del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 27 dicembre 2002, n. 284;D.L. 2 ottobre 2003, n. 271, Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 335.

[6]    Il Comitato era presieduto dal capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati alla materia (istruzione, università e ricerca, beni e attività culturali, attività produttive), nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria (editori, librai, distributori) e dei consumatori.

[7]    Il Comitato avrebbe anche dovuto redigere una relazione sull’esito della sperimentazione, da trasmettere al Parlamento.

[8]   D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248.

[9]   Ai sensi del comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Il comma 4 prevede che le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

Più in generale, la normativa statale delle vendite straordinarie è contenuta nell’articolo 15 del già citato D.lgs. 114/1998, dove per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Per queste tipologie di vendita, lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. In particolare, le vendite di fine stagione (comma 3) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, mentre le vendite promozionali (comma 4) sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Il comma 6 demanda la disciplina di dettaglio alle regioni, le quali - sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio - disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

[10]  Nell’esercizio dei poteri consultivi previsti dall’art. 21 della L. n. 287/1990.