Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riordino degli enti di ricerca - Schema di D.Lgs. n. 156 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 156/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 141
Data: 09/12/2009
Descrittori:
CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 2007 DEL 27-SET-07     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Riordino degli enti di ricerca

Schema di D.lgs. n. 156

(art. 1, comma 3, L. 165/2007)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 141

 

 

 

9 dicembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

Note

I riferimenti normativi sono contenuti nel dossier n. 141/1

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0176.doc


INDICE

Schede di lettura

Il quadro normativo relativo al Capo I3

La legge di delega – il quadro complessivo  3

Principi e criteri direttivi6

Gli enti pubblici nazionali di ricerca interessati dal riordino  10

Il quadro normativo relativo all’art. 17  13

La qualificazione dell’INVALSI e la procedura per il suo riordino  13

L’organizzazione dell’INVALSI14

Lo schema di decreto legislativo  19

Capo I19

Art. 1 (Obiettivi del riordino e definizioni)19

Art. 2 (Autonomia statutaria)20

Art. 3 (Statuti)21

Art. 4 (Finanziamento degli enti di ricerca)23

Art. 5 (Programmazione)25

Art. 6 (Regolamenti degli enti di ricerca)27

Art. 7 (Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti)28

Art. 8 (Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca)29

Art. 9 (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Agenzia spaziale italiana e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)31

Art. 10 (Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca)35

Art. 11 (Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa)37

Art. 12 (Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca)39

Art. 13 (Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale)41

Art. 14 (Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca)43

Art. 15 (Infrastrutture di ricerca)45

Articolo 16 (Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio)47

Capo II49

Articolo 17 (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione)49

Art. 18 (Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme)53

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Il quadro normativo relativo al Capo I

La legge di delega – il quadro complessivo

La legge n. 165 del 2007[1] ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca – per i quali si veda infra - , nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla medesima disposizione legislativa, nonché dall’art. 18 della legge n. 59 del 1997[2]. La delega è stata conferita allo scopo di promuovere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca (art. 1, comma 1).

Il termine per l’esercizio della delega – originariamente fissato in 18 mesi dall’entrata in vigore della legge – è stato successivamente fissato al 31 dicembre 2009 dall’art. 27, comma 1, della legge n. 69 del 2009[3], il quale ha anche modificato alcuni dei principi e criteri direttivi specificamente previsti dall’art. 1, comma 1, della legge di delega.

Con il comma 2 dell’articolo 1 della medesima legge di delega il Governo è stato anche autorizzato, attraverso i citati decreti legislativi:

Ø        a procedere all’accorpamento o alla separazione di enti o loro strutture, attive nei settori della fisica della materia, dell’otticae dell’ingegneria navale (letteraa));

Ø        a riordinare l’Istituto italiano di tecnologia (letterab)).

 

Il riferimento ai settori della fisica della materia e dell’ottica riguarda l’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM)[4] e l’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA)[5] che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 127 del 2003[6],sono confluiti nel CNR. Il d.lgs. 127/2003 ha comunque previsto il mantenimento della denominazione e della sede degli istituti, nonché la salvaguardia (in particolare per l’INFM) delle forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, della specificità dei rapporti di lavoro e dell’autonomia gestionale delle strutture[7].

Il riferimento all’ingegneria navale sembra avere per oggetto l’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)[8]. Si ricorda che anche la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 1043) ha previsto che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’Università e della Ricerca, provvedesse alla riorganizzazione dell’INSEAN,anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità già indicate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 13 del 2006[9].

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)[10], istituito con l’articolo 4 del D.L. n. 269/2003[11], è una fondazione con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica. Ai sensi dell’art. 18 dello statuto – approvato con DPR 31 luglio 2005 (GU 14 settembre 2005, n. 214) –, esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Le modalità di adozione dei decreti legislativi sono disciplinate dall’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 165/2007. Le disposizioni, come modificate dall’art. 26, comma 5, del D.L. n. 112 del 2008[12] prevedono che essi devono essere emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’università e della ricerca (ora, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca), di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa.

Al riguardo, si osserva che il concerto del Ministro per la semplificazione normativa non è citato nella premessa dello schema di decreto.

Si prescrive, inoltre, che siano corredati dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto. Decorso tale termine, essi possono comunque essere emanati.

Nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del o dei decreti legislativi, possono essere emanati decreti legislativi correttivi o modificativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure già ricordate (art. 1, comma 6).

Inoltre, viene ampliato il novero dei casi di commissariamento degli enti di ricerca (art. 1, comma 5): facendo salve le procedure vigenti, si prevede l’intervento del Governo, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti la missione degli enti e la loro struttura di governo, ovvero nel caso in cui sia accertata la difficoltà di funzionamento o il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Esecutivo.

 

Si ricorda che, in linea di massima, la procedura di commissariamento è definita dai decreti legislativi relativi ai singoli enti di ricerca (si citano, a titolo di esempio: l’art. 15, comma 6, del d.lgs. 127/2003, relativo al CNR; l’art. 13, comma 6, del d.lgs. 128/2003, relativo all’ASI; l’art. 14, comma 6, del d.lgs. 138/2003, relativo all’INAF; l’art. 13, comma 6, del d.lgs. 38/2004, relativo all’ I.N.RI.M); si prevede, in particolare che – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – sia disposta la decadenza degli organi in carica (ad eccezione del collegio dei revisori) e nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.

Le circostanze che determinano il commissariamento sono individuate in gravi irregolarità, difficoltà finanziarie perduranti, esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero nel verificarsi della contemporanea cessazione (prima della scadenza del mandato) del presidente e di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

 

Dal riordino non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 1, comma 7).

Da ultimo, l’articolo 2 della legge n. 165 del 2007 procede all’abrogazione delle disposizioni che autorizzavano il ricorso a regolamenti di delegificazione per il riordino degli enti di ricerca (articolo 2, commi 143-145, del D.L. n. 262 del 2006[13]).

Principi e criteri direttivi

Come già accennato, i decreti legislativi devono essere emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall’art. 1, comma 1, della L. n. 165/2007, nonché dall’art. 18 della L. n. 59/1997 (legge che, come si è visto prima, ha conferito la prima delega per il riordino degli enti di ricerca).

L’art. 1, comma 1, della L. n. 165/2007, come modificato dall’art. 27, comma 1, della L. n. 69/2009, indica i seguenti principi e criteri direttivi:

·       riconoscimento agli enti di ricerca dell’autonomia statutaria, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, in raccordo con il Programma nazionale della ricerca (PNR)[14] e con gli obiettivi strategici fissati dall’Unione europea[15]. In particolare, si fa riferimento all’art. 33, sesto comma, della Costituzione che autorizza istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti per legge, nonché ai principi della Carta europea dei ricercatori[16] (lettera a));

·       formulazione, deliberazione ed emanazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale da parte degli organi statutari degli singoli enti, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro dell’università e della ricerca (ora, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca), nelle medesime forme previste per gli statuti delle università (art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989[17]). Inoltre, si prevede che il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sia esercitato sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre il controllo sui regolamenti del personale sia esercitato sentito, oltre che il Ministro dell’economia e delle finanze, anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (lettera b).

E’ stata, così, modificata, con la legge 69/2009, la precedente previsione, in base alla quale il controllo del Ministro competente doveva essere esercitato sentite le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi entro 30 giorni dalla data della richiesta del parere.

·       formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico – nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a cui non è riconosciuto alcun compenso o indennità –, previo parere dei consigli scientifici (lettera c).

Nella formulazione precedente la modifica introdotta con la legge 69/2009, queste attività erano affidate ai consigli scientifici, integrati dai 5 esperti.

·       attribuzione all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)[18]del compito di valutare la qualità dei risultati dell’attività degli enti di ricerca ed assegnazione dei finanziamenti statali anche in relazione agli esiti di tale valutazione (lettere d) ed e));

·       riordino degli organi statutari secondo linee di indirizzo così sintetizzabili:

-      riduzione del numero dei componenti, comunque garantendo l’alto profilo scientifico e le competenze tecnico organizzative dell’ente (lettera f);

-      individuazione dei presidenti e dei membri di nomina governativa dei consigli di amministrazione nell’ambito di rose di candidati proposte da comitati di selezione nominati dal Governo, rappresentativi della comunità scientifica anche internazionale e dei membri designati dai ricercatori (con esclusione del personale del Ministero dell'università e della ricerca) (lettera f);

-      nomina governativa della metà dei componenti del consiglio di amministrazione del CNR. Inoltre, nomina governativa del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze (lettera g);

-      introduzione del metodo della valutazione comparativa del merito scientifico per la nomina dei direttori delle strutture di ricerca (lettera h);

-      previsione di norme contro la discriminazione tra uomini e donne (lettera n);

·       adozione di misure organizzative finalizzate a valorizzare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, nonché il ruolo dei consigli scientifici (lettera i);

·       promozione dell’internazionalizzazione dell’attività di ricerca, nonché della collaborazione con le attività svolte dalle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione nella produzione (lettere l) e m).

 

I principi e criteri direttivi richiamati dall’art. 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997 riguardano:

§      l’individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea ed internazionale (lett. a);

§      il riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore relativamente alla struttura, al funzionamento ed alle procedure di assunzione del personale, al fine di evitare duplicazioni, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare flessibilità, autonomia ed efficienza e una più agevole stipula di intese e accordi di programma (lett. b);

§      lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell’industria, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle pubbliche amministrazioni e riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione (lett. c) ;

§      la previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca e dell’impatto dell’innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale (lett. d);

§      il riordino degli organi consultivi, garantendo una rappresentanza, oltre che ad università ed enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi (lett. e);

§      la programmazione e il coordinamento dei flussi finanziari (lett. f);

§      l’adozione di misure che valorizzino professionalità, autonomia e mobilità dei ricercatori (lett. g).

Gli enti pubblici nazionali di ricerca interessati dal riordino

La platea degli enti di ricerca vigilati dal MIUR– individuati quali destinatari del riordino dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame[19], comprende:

Ø    l’Agenzia spaziale italiana (ASI)[20];

Ø    il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)[21];

Ø    l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)[22];

Ø    l’Istituto nazionale di alta matematica (INDAM)[23];

Ø    l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF)[24];

Ø    l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)[25];

Ø    l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)[26];

Ø    l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)[27];

Ø    l’Istituto italiano di studi germanici[28];

Ø     il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste[29];

Ø     il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"[30];

Ø     la Stazione zoologica "Anton Dohrn"[31].

 

 

 


Il quadro normativo relativo all’art. 17

La qualificazione dell’INVALSI e la procedura per il suo riordino

L’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) è stato qualificato “ente di ricerca” dall’art. 2 del d.lgs. 286/2004[32]. Ai sensi del medesimo d.lgs., l’ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, e posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

A differenza degli enti di ricerca cui fa riferimento la legge n. 165 del 2007 – di cui si è dato ampiamente conto nella sezione precedente -, l’INVALSI non gode di autonomia statutaria.

 

Occorre, inoltre, evidenziare che, ai sensi della normativa vigente, al riordino normativo dell’INVALSI si dovrebbe procedere utilizzando lo strumento del regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, della legge 400/1988[33]) previsto dall’art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008 perla riorganizzazione, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali, nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato.

Al riguardo, si ricorda, peraltro, che l’art. 27, comma 3, della già citata legge 69/2009 ha escluso l’INVALSI dalla soppressione automatica disposta dall’art. 26 (cosiddetto taglia-enti), comma 1, dell’altrettanto già citato DL 112/2008 per gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 (così definita, da ultimo, dall’art. 17, comma 2, del DL 78/2009[34]), non siano stati emanati i regolamenti previsti dall’art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008. Tale esclusione opera a condizione che il regolamento di riorganizzazione sia adottato entro il 31 dicembre 2009, tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla citata legge finanziaria.

 

Quest’ultima – come da ultimo modificata dall’art. 17 del già citato D.L. 78/2009 -, dispone che i regolamenti di delegificazione devono essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze.

I provvedimenti devono attenersi – per quanto qui interessa - ai seguenti princìpi e criteri direttivi[35] (art. 2, comma 634, lettere a)f)):

o        fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento(lett. a));

o        trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi (lett. b));

o        fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale, ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali (lett. c));

o        razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, nonché riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura non inferiore al 30 per cento ma compatibile con la funzionalità degli stessi (lett. d));

o        limitazione dellaresponsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati all’attivo della singola liquidazione(lett. e));

o        abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato(lett. f));

o        trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione con “preminente competenza” nella materia (lett. g)).

Alla luce della ricognizione normativa esposta, sembrerebbe, pertanto, necessario chiarire la ragione dell’inserimento nello schema di regolamento in esame di un articolo che riguarda l’INVALSI.

L’organizzazione dell’INVALSI

Di seguito si riepiloga il quadro normativo vigente relativo all’INVALSI.

Il d.lgs. 286/2004 ha riordinato l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione[36], attribuendogli l’attuale denominazione, confermandone la personalità giuridica di diritto pubblico, nonché l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, e conferendogli lo status di ente di ricerca.

Ai sensi del d.lgs., l’INVALSI[37], unitamente alle istituzioni scolastiche e formative, alle regioni, alle province ed ai comuni, concorre al conseguimento degli obiettivi di miglioramento e armonizzazione della qualità del sistema educativo, per i quali è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Il Servizio ha l’obiettivodi valutare efficienza ed efficacia del sistema educativo di istruzione. Per l’istruzione e la formazione professionale, tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali delle prestazioni[38].

Gli obiettivi delle verifiche periodiche effettuate dal Servizio sui livelli di conoscenze e abilità degli studenti, nonché le classi dei diversi ordini di istruzione oggetto di rilevazione, sono individuati annualmente con direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (così ha disposto, più recentemente, l’art. 1, comma 5, del DL 147/2007[39]).

L'INVALSI è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina - con periodicità almeno triennale - le priorità strategiche per la programmazione delle attività. Tali indirizzi sono formulati con direttiva ministeriale per quanto concerne il sistema dell'istruzione[40]; relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale, sono previste apposite linee guida definite dal Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, previo concerto con il Ministro del lavoro (ora, Ministero del lavoro e delle politiche sociali)[41].

I compiti dell’Istituto sono definiti dall’art. 3 del d.lgs. 286/2004 (per tale profilo, si veda la scheda di commento dell’art. 17); sulle risultanze della propria attività l’ente redige un rapporto annuale e riferisce al Ministro che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata e relaziona al Parlamento, con cadenza triennale[42].

Nell’ambito dei rapporti sulle verifiche condotte, l’Invalsi può segnalare indicatori utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema di valutazione; questi ultimi, per quanto attiene alla formazione professionale, sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata.

Alla propria attività l’istituto provvede con redditi del patrimonio, contributo ordinario dello Stato[43], eventuali altri contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri, eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali.

 

Gli organi di gestione dell’istituto sono il Presidente[44], il Comitato di indirizzo (originariamente denominato Comitato direttivo), e il Collegio dei revisori dei conti.

L’assetto organizzativo e amministrativo dell’ente è definito da due regolamenti interni (art. 11 del d.lgs. 286/2004), aventi per oggetto, rispettivamente, il funzionamentoe la gestione contabile. Essi sono deliberati dal Comitato di indirizzo ed approvati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della funzione pubblica[45].

I due regolamenti attualmente in vigore sono stati approvati, rispettivamente, con Decreti ministeriali 17 febbraio 2006 (organizzazione e funzionamento) e 10 ottobre 2006 (amministrazione, contabilità e finanza ).

 

L’organico dell’INVALSI è fissato (tabella A allegata al d.lgs. 286/2004) in 2 unità di dirigenti amministrativi; 24 unità di personale di ricerca; 22 unità di personale amministrativo[46]. L’ente può comunque avvalersi al massimo di 10 unità di personale comandato (dalle amministrazioni statali, dalla scuola, dalle università, da enti pubblici del comparto ricerca) e - nei limiti delle disponibilità di bilancio – al massimo di 10 esperti (artt. 11 e 12 d.lgs. 286/2004).

 

Sull’assetto organizzativo dell’INVALSI è, poi, intervenuto l’art.1, commi 612-615, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), in parte novellando il citato d.lgs. (comma 612) nella definizione della composizione del comitato di indirizzo, in parte introducendo disposizioni ulteriori.

Le disposizioni nuove (ossia, non proposte nella forma di novella al citato d.lgs.) riguardano l’attribuzione all’istituto del compito di formulare proposte al Ministro per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici e per la formazione dei componenti del team di valutazione, di definire le procedure da seguire per la stessa valutazione, di realizzare il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione (comma 613).

E’ stata, inoltre, prevista l’accelerazione delle procedure per il reclutamento di personale e la nomina con DPCM di uno o più commissari straordinari in attesa della costituzione dei nuovi organi (commi 614-615).

Infine, l’art. 1, comma 4, del già citato DL 147/2007 ha introdotto nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione una prova scritta a carattere nazionale ed ha attribuito all’Istituto il compito di predisporne i modelli sulla base di una direttiva emanata periodicamente dal Ministro della pubblica istruzione.

Analoga previsione è recata dall’art. 3 del recente DPR 122/2009, con il quale si è proceduto, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 137/2008[47], al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.


Lo schema di decreto legislativo

Capo I

Art. 1
(Obiettivi del riordino e definizioni)

L’articolo 1, comma 1, riepiloga le finalità del riordino indicate dalla L. n. 165 del 2007 e richiama il rispetto dei principi e dei criteri direttivi individuati dalla medesima L. n. 165 del 2007 e dall’art. 18 della L. n. 59 del 1997 (per le finalità, i principi e i criteri direttivi, si veda ante, nella sezione “Il quadro normativo relativo al Capo I”).

Per quanto concerne la L. n. 165 del 2007, il comma 1 cita esclusivamente le modifiche recate dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 27 della legge n. 69 del 2009, relativa – come già ricordato – alla proroga al 31 dicembre 2009 del termine per l’emanazione dei decreti legislativi.

 

In considerazione del fatto che i principi e i criteri direttivi indicati dall’art. 1, comma 1, della L. n. 165/2007 sono stati modificati dal complesso del comma 1 dell’art. 27 della L. n. 69/2009, sembrerebbe opportuno eliminare il riferimento alla sola lettera a) di quest’ultimo.

 

Nel prosieguo del dossier, in accordo con quanto definito al comma 2 dell’articolo in commento, si intendono:

§      per enti di ricerca, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

§      per Ministro e Ministero, rispettivamente, il Ministro e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

§      per PNR, il Programma nazionale della ricerca;

§      per PTA e DVS, rispettivamente, il Piano triennale di attività e il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all’art. 5 dello schema di decreto.

 


Art. 2
(Autonomia statutaria)

L’articolo 2 – in attuazione del principio stabilito all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge delega – riconosce l’autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori[48].

Si dispone che gli enti adottino o adeguino i propri statuti prevedendo forme di sinergia tra di essi, le strutture universitarie e il mondo dell’impresa[49], nonché modelli organizzativi che tendano alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica nazionale di riferimento (comma 1).

Al riguardo, i principi fissati dalla legge delega prevedono l’adozione di misure organizzative finalizzate a valorizzare professionalità e autonomia dei ricercatori[50] e a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca[51].

 

Il comma 2 demanda al Governo – che vi provvede con atti di indirizzo e direttive adottati con decreto del Ministro – l’individuazione della missione e degli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in accordo con il Programma nazionale della ricerca e con gli obiettivi strategici fissati dall’Unione europea.

 


Art. 3
(Statuti)

Ai sensi dell’articolo 3, spetta agli statuti il compito di specificare e articolare la missione e gli obiettivi di ricerca del singolo ente, tenuto conto – oltre che degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall’Unione europea e di quanto stabilito dal PNR – dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività (comma 1).

Gli statuti devono, altresì, prevedere – secondo i criteri indicati dall’art. 1, comma 1, lett. f), della legge delega – misure di snellimento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo degli enti, attraverso la riduzione del numero dei componenti, nonché l’adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione: in ogni caso, devono essere garantiti l’alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti (comma 2).

In proposito, la relazione illustrativa osserva come uno degli scopi della delega sia la realizzazione di economie di spesa attraverso una più razionale organizzazione amministrativa e gestionale degli enti. Rileva, inoltre, come la disposizione in commento pone le basi per attuare i principi di efficienza, efficacia ed economicità già realizzati nella p.a., tenendo comunque conto delle peculiarità oggetto degli enti di ricerca rispetto al resto del settore pubblico.

 

In conformità con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge delega, la formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione è attribuita ai consigli di amministrazione, integrati da cinque esperti, dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell’ente e nominati dal Ministro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ad essi non è riconosciuto alcun compenso o indennità. Gli statuti sono deliberati, previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3).

 

Con riferimento ai cinque esperti, la relazione illustrativa evidenzia che essi “operano stabilmente nell’ente, preferibilmente selezionati dal Ministro in rose di candidature proposte dai ricercatori dell’ente medesimo mediante modalità elettive”. Si tratta di un meccanismo che non trova riscontro nel testo dello schema di decreto.

Evidenzia, inoltre, come, attraverso il previo parere dei consigli scientifici, venga realizzata “sia una più compiuta autonomia degli Enti, sia una valorizzazione ulteriore della comunità scientifica dell’ente”, coinvolgendo i ricercatori nelle scelte istituzionali. La relazione, infatti, nota che i consigli scientifici individuano la comunità scientifica che opera nell’ente, “poiché sono costituiti dai ricercatori dell’Ente, dai tecnologi dell’Ente che svolgono attività di ricerca e dagli studiosi esterni che sono associati all’ente con atti formali che ne prevedono un effettivo impegno a tempo pieno nelle attività scientifiche”.

 


Art. 4
(Finanziamento degli enti di ricerca)

L’articolo 4 stabilisce che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (esplicitata nel successivo articolo 5) e – in attuazione del principio di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), della legge delega –  della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall’ANVUR[52] (comma 1).

Inoltre, come già stabilito per le università dall’art. 2 del D.L. 180 del 2008[53], sia prevede che una parte delle risorse sarà distribuita sulla base di criteri meritocratici. Nello specifico, a decorrere dal 2011, una quota del medesimo Fondo – non inferiore al 7 per cento, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi –, è diretta al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti. La finalità è quella di promuovere e sostenere la qualità dell’attività scientifica degli enti e migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse. I criteri e le motivazioni di assegnazione della quota sono disciplinate con decreto del Ministro, avente natura non regolamentare (comma 2).

 

La relazione illustrativa sottolinea come la definizione con decreto ministeriale dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della quota per il finanziamento premiale avvenga in coerenza con il potere di controllo del settore della ricerca scientifica proprio del Ministero.

 

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero è stato istituito dall’art. 7 del già citato d.lgs. n. 204 del 1998, che ha previsto che gli stanziamenti destinati al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all’Agenzia spaziale italiana (ASI), all’Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), all’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) e ad altri enti di ricerca già finanziati dal MURST ai sensi dell’art. 1, comma 43, della L. 549/1995, sono determinati con unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad un unico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero. Al medesimo Fondo ordinario fanno capo anche i contributi e le risorse finanziarie stabiliti in via legislativa in relazione alle attività dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) e dei relativi laboratori di Trieste e Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

L’ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia[54].

Con riferimento all’importo dei contributi relativi all’anno 2008, il DM n. 1477 del 22 dicembre 2008 ha ripartito il Fondo (per un importo totale pari a 1.665,6 milioni di euro) tra 13 enti.

 

Al comma 1, per uniformità con la terminologia vigente (art. 7 del d.lgs. 204/1998), si suggerisce di utilizzare l’espressione “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”.

 


Art. 5
(Programmazione)

L’articolo 5 prevede l’elaborazione del Piano triennale di attività (PTA)e del Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca (DVS) quali strumenti di pianificazione operativa adottati dai consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, in conformità con le linee guida del PNR (comma 1).

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che il parere dei consigli scientifici deve essere favorevole.

La norma dispone, in particolare, che il Piano triennale di attività venga sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero per finalità di coordinamento ed armonizzazione (identificazione e sviluppo degli obiettivi generali di sistema; coordinamento dei Piani di enti differenti; riparto del Fondo ordinario). Non è dettata, invece, una disciplina relativa al DVS.

Il Ministero svolge la specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico (già citata all’art. 4) – tenendo conto degli obiettivi del PNR ed in funzione dell’elaborazione di nuovi indirizzi – avvalendosi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza (commi 2 e 3).

 

Le disposizioni dettate dai primi tre commi dell’articolo 5 sembrano riferibili ai principi fissati dall’art. 18, lett. a), della legge n. 59 del 1997[55].

 

Il comma 4 prevede che gli enti di ricerca, nell’ambito della propria autonomia e coerentemente al PTA, determinano la consistenza e le variazioni dell’organico, nonché il piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.

Il Ministero approva il piano di fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell’organico, previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione e dell’innovazione.

 

In materia di personale, i criteri direttivi stabiliti dall’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 59 del 1997 autorizzano il riordino, secondo criteri di programmazione, delle procedure di assunzione.

 

Si ricorda che l’art. 66 del già citato D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 35 del D.L. 207/2008[56],ha stabilito che per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate e delle risorse complessive derivanti dai pensionamenti.

Inoltre, l’art. 74 dello stesso D.L. 112/2008 ha previsto che anche gli enti di ricerca debbano procedere alla ridefinizione della propria organizzazione ed alla riduzione degli organici per tutti i livelli, nelle percentuali indicate per ciascuno, vietando, in caso di inadempienza, nuove assunzioni di personale. In seguito l’art. 1 del già citato D.L. 180/2008, ha escluso i medesimi enti dall’obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale.

 

Con riferimento alla redazione del testo, al comma 4, le parole “Dipartimento della pubblica amministrazione e dell’innovazione“ dovrebbero essere sostituite con le parole “Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione”.

Sembrerebbe, inoltre, che le parole “del piano di fabbisogno del personale” debbano leggersi “il piano di fabbisogno del personale” e le parole “approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell’organico” debbano leggersi “approvazione del piano del fabbisogno del personale, della consistenza e delle variazioni dell’organico”.

 


Art. 6
(Regolamenti degli enti di ricerca)

L’articolo 6 disciplina l’adozione dei regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità degli enti, ai quali si applicano, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione[57], le vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, le norme generali sull’ordinamento del lavoro pubblico (di cui al d.lgs. n. 165 del 2001[58]) e, per quanto compatibili, le disposizioni del codice civile (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che i regolamenti del personale devono prevedere modalità procedurali per l’espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un parere non vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti preposti, la cui individuazione e nomina resta prerogativa dei dirigenti apicali, in base alla normativa vigente in materia[59].

 

La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione del comma 2 ampli la collegialità nella selezione dei dirigenti senza intaccare – dato il carattere non vincolante del parere – la discrezionalità e la prerogativa dei dirigenti apicali.

 


Art. 7
(Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti)

L’articolo 7 prevede – nel rispetto di quanto indicato dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge delega – che gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale sono formulati e adottati[60] dai competenti organi deliberativi dei singoli enti di ricerca, previo controllo ministeriale. Il Ministero esercita il controllo sui predetti regolamenti sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Il controllo sui regolamenti del personale è esercitato sentito anche il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione (commi 1 e 2).

Il comma 3 prevede che il controllo e l’approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche.

 

La relazione amministrativa conferma comunque l’applicabilità delle norme e dei principi di autotutela previsti dalla legge n. 241 del 1990, i quali consentono in qualunque momento la rimozione di atti illegittimi.

 

Con riferimento ai principi e ai criteri direttivi, si evidenzia che il già citato art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 165 del 2007 non contempla specificatamente l’approvazione di statuti e regolamenti da parte del Ministro.

Quanto alle modalità del controllo, si ricorda che la legge delega rimanda espressamente alle forme già individuate dall’art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989 (controllo ministeriale su statuti e regolamenti di ateneo), già illustrate nella sezione “Quadro normativo relativo al Capo I”, che potrebbe essere opportuno richiamare nel testo in esame.

 

Al comma 1, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “previo controllo ministeriale” con le parole “previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro”.

Ai commi 2 e 3, si segnala la necessità, in aderenza con la legge delega, di sostituire la parola “Ministero”, ogni qual volta ricorre, con la parola “Ministro”.

Al comma 2, inoltre, sembrerebbe opportuno aggiungere, dopo le parole “finanza e contabilità,” le parole “e del personale,”.


Art. 8
(Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca)

L’articolo 8 reca disposizioni circa la composizione dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca (ad eccezione di quelli del CNR, dell’ASI e dell’INFN, disciplinati dal successivo articolo 9).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 8 – in conformità alla riduzione dei componenti degli organi statutari indicata dall’art. 1, comma 1, lett. f), della legge delega – limita il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, incluso il presidente, a cinque unità per gli enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del Fondo ordinario per gli enti di ricerca[61], o che impiegano oltre cinquecento unità di personale, e a tre unità negli altri casi.

Il presidente e i componenti e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta (comma 2).

A titolo di esempio, attualmente:

- l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 38/2004, relativo all’I.N.RI.M., prevede che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 5 componenti[62]. Essi, ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta;

- l’art. 7, comma 1, della L. 153/1992, relativa all’INDAM, stabilisce che il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri[63]. Ai sensi del comma 1, il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 138/2003, relativo all’INAF, prevede che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 4 componenti[64].Ai sensi del comma 3, essi sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

 

In relazione al fatto che, attualmente, almeno in alcuni casi, è prevista la possibilità di conferma per una volta dei membri del consiglio di amministrazione, potrebbe essere opportuno chiarire se saranno ancora nominabili coloro che hanno al proprio attivo più di quattro anni nell’incarico di presidente o membro dell’organo.

Inoltre, al comma 1, lettera a), per uniformità con la terminologia vigente (art. 7 d.lgs. 204/1998), si suggerisce di utilizzare l’espressione “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”.

 

 


Art. 9
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Agenzia spaziale italiana e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

Il comma 1 riduce a 5 – rispetto agli attuali 7, più il Presidente – i componenti del consiglio di amministrazione delCNR, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione.

 

L’art. 7, comma 2, del d.lgs. 127/2003 prevede che il consiglio di amministrazione del CNR è composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

 

Il comma in esame lascia invariato l’ambito oggettivo di provenienza dei soggetti che possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, e affida la designazione di tre di essi al Ministro (l’art. 1, comma 1, lett. g), della legge delega prevede che la metà dei membri sia di nomina governativa) e di uno alla CRUI. Il quinto membro è espressione della comunità scientifica di riferimento.

 

Sembrerebbe opportuno, nell’ambito delle abrogazioni disposte dal successivo art. 18, includere anche l’abrogazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs.. 127/2003.

Sembrerebbe, altresì, opportuno chiarire se il membro espressione della comunità scientifica di riferimento sarà designato con le modalità di cui all’art. 11 dello schema di decreto (ossia, sulla base di una forma di consultazione definita nello statuto).

 

Il comma 2 prevede che lo statutodel CNR può affidare ai dipartimenti interni lo svolgimento di un ruolo di riferimento e di valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale. Ciò, al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca.

La disposizione sembra riferibile al criterio di cui all’art. 1, comma 1, lett. l), della legge delega.

 

La relazione illustrativa sottolinea l’utilità del ruolo dei dipartimenti in relazione alla necessità di un coordinamento fra Stato e regioni determinata dal fatto che la ricerca appartiene all’ambito di legislazione concorrente.

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 127/2003, i Dipartimenti sono le unità organizzative riferite, ciascuna, ad una delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica proprie dell’ente[65], con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi, anche a livello europeo e internazionale, e l’integrazione con il territorio, l’università e le imprese.

 

Il comma 2 prevede, infine, che lo statuto del CNR può prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.

 

Si ricorda che il 18 novembre 2008, intervenendo nella VII Commissione in sede di discussione della risoluzione 7-00069, concernente il finanziamento del progetto Share[66], il rappresentante del Governo aveva auspicato l’istituzione di una autorità competente in materia di ricerca polare, attesa la rilevanza dei progetti di ricerca in atto[67].

 

Il comma 3riduce a 4 – rispetto agli attuali 7, più il Presidente – i componenti del consiglio di amministrazionedell’ASI, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione. La ridefinizione numerica avviene nelle more di una riforma organica dell’Agenzia.

 

L’art. 7, commi 2 e 3, del d.lgs. 128/2003 prevede che il consiglio di amministrazione dell’ASI è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

La disposizione in commento, analogamente a quanto stabilisce la legge delega, prevede che uno dei componenti sia designato dal Ministro degli affari esteri, uno del Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. Elimina, inoltre, la possibilità di riconferma per una sola volta (prevista dal comma 3 dell’art. 7 del d.lgs. 128/2003).

 

Sembrerebbe opportuno esplicitare se la designazione del Presidente e del quarto membro spetti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (la specifica è resa, al comma 1, per il CNR).

Sembrerebbe, altresì, opportuno, nell’ambito delle abrogazioni disposte dal successivo art. 18, includere anche l’abrogazione dell’art. 7, commi 2 e 3, del d.lgs. 128/2003, riportando nella nuova disposizione l’ambito oggettivo di provenienza dei soggetti che possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, così come fatto, al comma 1, per il CNR.

 

Il comma 4 stabilisce che la composizione del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale.

Sembrerebbe che con l’espressione utilizzata si intenda fare riferimento ai rappresentanti del CNR e dell’Enea (ora, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile[68]).

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che l’individuazione dei componenti di nomina governativa avverrà in base alla procedura di cui all’articolo 11.

 

Si suggerisce di esplicitare i soggetti che non saranno più chiamati a far parte del consiglio direttivo dell’INFN.

Inoltre, con riferimento all’indicazione recata dalla relazione illustrativa, si evidenzia  la necessità di chiarire le modalità di applicazione all’INFN delle regole recate dall’art. 11 dello schema di regolamento in esame, rispetto alla composizione numerica del consiglio direttivo dell’istituto (che prevede 6 rappresentanti di nomina governativa, a fronte di un meccanismo, previsto dall’art. 11 dello schema di regolamento in esame, con massimo 3 componenti di designazione governativa).

 

La composizione attuale del consiglio direttivo dell’INFN – che  costituisce l'organo deliberante per quanto concerne sia l'attività scientifica, sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone - è disciplinata dall’art. 8 del DM 26 luglio 1967, da ultimo modificato dal DM 20 maggio 1987. Di esso fanno parte: il presidente dell'Istituto; i membri della giunta esecutiva; il direttore dei Laboratori nazionali di Frascati; il direttore dei Laboratori nazionali di Legnaro; il direttore del Laboratorio nazionale del Gran Sasso; i direttori delle sezioni e sottosezioni; un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; un rappresentante del Comitato nazionale per la energia nucleare; due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; due rappresentanti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; un rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto; un rappresentante eletto dal personale tecnico ed amministrativo dell'Istituto.

 

 

 


Art. 10
(Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca)

Il comma 1 stabilisce che gli statuti degli enti prevedono la costituzione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, precisandone anche la composizione e le modalità di esercizio delle funzioni consultive loro attribuite in materia di documenti di pianificazione e di visione strategica.

Gli statuti valorizzano il ruolo dei consigli incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi – anche nell’ottica di favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca – e favorendo la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica, nonché di sostegno all’innovazione per i settori produttivi.

Il comma 1 dà, così, attuazione al disposto dell’art. 1, comma 1, lettere i), l) ed m), della legge di delega.

I componenti dei consigli scientifici sono limitati nel numero a non più di sette (generale riduzione indicata dall’art. 1, comma 1, lett. f), della legge delega) e vengono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti (comma 2).

Non si dispone nulla in ordine alla durata di tali organi e alla eventuale possibilità di riconferma dei loro componenti.

A titolo di esempio, attualmente:

- l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 127/2003, relativo al CNR, prevede che il consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti[69];

- l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 128/2003, relativo all’ASI, prevede che il consiglio tecnico-scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, da undici componenti[70];

- l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 38/2004, relativo all’I.N.RI.M., prevede che il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente, che lo presiede, da nove componenti[71].

 

Sembrerebbe opportuno, nell’ambito delle abrogazioni disposte dall’art. 18, includere anche l’abrogazione delle disposizioni che attualmente disciplinano i consigli scientifici dei singoli enti.

Inoltre, a fini di uniformità terminologica, al comma 2 si valuti l’opportunità di aggiungere, dopo le parole “I consigli scientifici” le parole “o tecnico-scientifici”.

 


Art. 11
(Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa)

L’art. 11 modifica la procedura di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca la cui designazione spetta al Governo (art. 1, comma 1, lett. f), della legge delega).

Per le modalità indicate, esso non riguarda il CNR (salvo, forse – si veda ante – per le modalità di individuazione del rappresentante della comunità scientifica di riferimento) e l’ASI, per i quali l’art. 9 individua differenti modalità di designazione. In base alla relazione illustrativa, esso dovrebbe, invece, riguardare l’INFN (per una necessità di chiarimento, si veda ante).

 

In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini sopra indicati, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministro stesso ed è supportato, per le attività amministrative, dalle Direzioni generali competenti del Ministero.

Il comitato è composto al massimo da 5 persone, scelte fra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti di alta amministrazione, dei quali uno con funzioni di coordinatore: di esso non può far parte personale del Ministero. Si ricorda che la legge delega opera un riferimento particolare agli esponenti della comunità scientifica eletti dai ricercatori in organismi degli enti di ricerca.

Ai sensi del comma 2, il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione, propone al Ministro tre nominativi per la carica di presidente e due nominativi per la carica di consigliere.

 

I commi 3 e 4 stabiliscono le modalità di individuazione dei consiglieri, con riferimento alle due ipotesi previste dall’art. 8.

In particolare, il Ministro individua due componenti per i consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, e tre componenti per i consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri. In entrambe le ipotesi, nel numero indicato è incluso il Presidente.

Gli altri componenti (uno nella prima ipotesi, due nella seconda ipotesi) sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

 

Dalla lettura del testo si evince che nella seconda ipotesi, ossia i consigli di amministrazione composti da 5 consiglieri, il Ministro, mentre conserva la possibilità di scelta, rispetto alle indicazioni del comitato di selezione, per quanto concerne il presidente (3 nominativi per 1 individuazione), non sembrerebbe avere alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda i consiglieri, poiché il numero delle proposte (2) corrisponde al numero delle individuazioni da effettuare.

 

Il comma 5, infine, prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

 

L’art. 6, comma 2, del più volte citato d.lgs. 204/1998, prevede che la nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA[72] è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni.

 

Sulla base della nuova disposizione, quindi, il Parlamento non sarà più chiamato ad esprimere un parere sulla nomina dei Presidenti degli enti di ricerca.

 

 


Art. 12
(Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca)

Il comma 1 prevede che gli enti di ricerca, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi generali sul pubblico impiego (articolo 4 e Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 165/2001) e sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).

Conseguentemente, il comma 2 dispone che gli statuti e i regolamenti interni sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.

Il comma 3 prevede che gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di amministrazione, al fine di ricondurne le competenze alla approvazione di atti di carattere generale, consentendo semplificazione delle procedure e valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti.

Il comma 4 prevede che gli statuti e i regolamenti introducono procedure di valutazione comparativa per l’individuazione dei direttori, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori, norme antidiscriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi e disposizioni per agevolare la mobilità dei dipendenti tra enti di ricerca, istituzioni internazionali e imprese, al fine dello scambio di esperienze fra pubblico e privato.

L’art. 12, quindi, si riferisce ai principi di cui all’art. 1, comma 1, lett. h), i), n), della legge delega.

 

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 165/2001 detta le norme generali in materia di indirizzo politico amministrativo, mentre il Capo II del Titolo II disciplina la dirigenza.

In particolare, si prevede che gli organi di governo degli enti esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,  adeguando i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. Ad essi spetta, inoltre, il compito di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. In particolare, agli organi di governo competono le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici. Infine, è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente.

Per quanto concerne le funzioni dirigenziali, si prevede che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

 

La disciplina del lavoro pubblico è stata ampiamente riformata, da ultimo, ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2009[73], che è intervenuto, in particolare, a:

·       ridisciplinare il sistema di valutazione delle prestazioni delle strutture pubbliche e del personale

·       garantire la trasparenza dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi retributivi

·       valorizzare il merito con meccanismi premiali

·       definire un sistema più rigoroso di responsabilità dei dirigenti pubblici

·       riformare le procedure della contrattazione collettiva, in un’ottica di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico e privato.

Per quanto concerne, in particolare, la dirigenza pubblica, la riforma ha rafforzato ed ampliato la responsabilità dirigenziale. Il dirigente svolge un ruolo essenziale nella valutazione del personale e nell’assegnazione dei premi, rispondendo personalmente (anche con la decurtazione del trattamento accessorio) dell’effettiva produttività delle risorse umane e dell’efficienza complessiva della struttura.

La riforma ha introdotto, poi, una nuova disciplina concernente la valutazione, che riguarda le amministrazioni nel loro complesso, ciascuna unità o area organizzativa e i singoli dipendenti. Il ciclo della performance, governato da una Commissione nazionale di nuova istituzione e da organismi indipendenti di valutazione istituiti da ciascuna amministrazione (sostitutivi degli attuali Servizi di controllo interno), con un ruolo primario dei dirigenti, si articola in tre fasi, cui corrispondono puntuali obblighi a carico delle P.A.: 1) definizione degli obiettivi, con il Piano triennale della performance; 2) verifica delle prestazioni, con il Sistema di misurazione e valutazione della performance; 3) rendicontazione, con la Relazione sulla performance. Il conseguimento degli obiettivi programmati è condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Quanto all’ambito applicativo della riforma, l’articolo 75 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del decreto ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.


Art. 13
(Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale)

L’articolo 13 disciplina la chiamata diretta di ricercatori e tecnologi.

Si prevede, in particolare, che gli enti di ricerca, nei limiti del 3% dell’organico dei ricercatori e tecnologi e delle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti a tempo indeterminato con studiosi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica che si siano distinti per merito eccezionale o abbiano conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. Tali contratti sono subordinati ad un nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca[74] (CEPR). Essi sono inquadrati al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione.

L’articolo 13 sembra, quindi, fare riferimento ai principi di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) (per la parte riferita alle procedure di assunzione) e g), della legge 59/1997.

 

Ai sensi della normativa vigente, il CNR, l’ASI, l’INRIM e l’INAF, procedono alla chiamata diretta di ricercatori e tecnologi secondo una procedura in parte analoga alla disciplina indicata dall’art. 13 in esame.

Gli enti in questione, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, e comunque nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Così dispongono per il CNR l’art. 20, comma 2, del d.lgs.127/2003; per l’ASI, l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 128/2003; per l’INAF, l’art. 19, comma 4, del d.lgs. 138/2003; per l’INRIM, l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 28/2004. Tali disposizioni sono conseguentemente abrogate dall’art. 18 dello schema in esame.

Con riguardo al settore universitario, si ricorda che la disciplina della chiamata diretta è stata ridefinita dall’articolo 1-bis del già citato DL 180/2008 che ha novellato l’art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

In base al nuovo testo, si prevede che gli atenei, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta:

     di studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;

     di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del “Programma di rientro dei cervelli”[75], un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.


Art. 14
(Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca)

L’articolo 14 estende agli enti di ricerca vigilati dal Ministero l’applicabilità delle misure di razionalizzazione delle sedi previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 149 del 1999[76], con le modalità ivi previste.

Entro il 31 dicembre 2010 gli enti sono tenuti a predisporre un piano volto alla riorganizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra enti diversi, ed alla realizzazione di economie di spesa.

 

Il d.lgs. n. 149 del 1999 – in accordo con l’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 59/ 1997 – ha previsto il riordino degli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza. L’art. 1, comma 1, del decreto precisa, inoltre, che agli enti di ricerca si applicano soltanto le disposizioni che ad essi espressamente si riferiscono, nonché quelle compatibili con le norme del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, e degli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’art. 18 della L. n. 59 del 1997.

In particolare, l’art. 12 del d.lgs. n. 149 del 1999, finalizzato a rendere più funzionale l’utilizzo dei beni immobili da parte degli enti, ha previsto che – a partire dall’anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine fissato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – gli enti predispongono un piano per razionalizzare l’allocazione dei propri uffici (soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche) nell’ambito degli immobili dei quali sono proprietari o locatari, anche prevedendone l’utilizzo comune fra più enti.

Il piano mira anche alla realizzazione di economie di spesa connesse all’acquisizione e gestione in comune di servizi e, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, alla comune utilizzazione di organi e attività.

Il presidente dell’ente, previo parere del collegio dei revisori, trasmette il piano al Ministero vigilante – che riferisce annualmente al Parlamento – ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora, Ministero dell’economia e delle finanze).

A carico degli enti che non adempiono alla predisposizione del piano nei termini stabiliti, è prevista una misura sanzionatoria mediante riduzione fino al 20 per cento dei contributi ordinari dello Stato.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se con l’espressione “con le modalità ivi previste” si intenda fare riferimento anche alle disposizioni sulla cadenza biennale del piano, sulla trasmissione del piano al MIUR (che riferisce al Parlamento) e al Ministero dell’economia e delle finanze, sulle sanzioni e sulla possibilità in capo a enti diversi di acquisire e gestire in comune servizi.


Art. 15
(Infrastrutture di ricerca)

L’articolo 15 reca disposizioni in merito alle infrastrutture della ricerca, con la finalità di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse.

Per tale profilo sembra, quindi, riferirsi all’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 59 del 1997 [77].

 

In particolare, il comma 1 prevede che gli statuti degli enti di ricerca individuano misure e soluzioni organizzative finalizzate alla gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca da parte degli enti e delle imprese, allo scopo di produrre economie di scala e di accrescere la loro efficienza e internazionalizzazione.

Il comma 2 dispone che, per la realizzazione di infrastrutture di ricerca dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, si applica la specifica disciplina recata dagli artt. 161-194[78] del d.lgs.163/2006[79].

 

Si ricorda che la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), con il relativo d.lgs. n. 190/2002 (ora trasfuso nel citato d.lgs. n. 163/2006), ha introdotto una legislazione speciale volta ad accelerare - anche in deroga alla legge quadro sui lavori pubblici - le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, con l’obiettivo di superare il ritardo infrastrutturale del Paese. In questo quadro:

§         interviene sui meccanismi decisionali, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei progetti, di svolgimento delle gare e di affidamento dei lavori, puntando su una forte responsabilizzazione dell’esecutivo e sull’introduzione di strumenti di negoziazione preventiva fra amministrazione centrale e regioni, al fine di pervenire ad una scelta condivisa quale precondizione politica della realizzazione dell’intervento;

§         introduce una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni;

§         stabilisce che l’individuazione delle opere sia effettuata mediante un Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d’intesa della Conferenza unificata, nel DPEF, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Pertanto, lo stesso Parlamento si pronuncia sul programma in sede di esame del DPEF.

 

Il comma 3 prevede che, per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca, si possono utilizzare le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in esito alla soppressione della Fondazione IRI e destinate, tra l’altro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del già citato  D.L.112/2008, alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

 

L’articolo 17 del D.L. 112/2008 ha previsto la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, dall’altro, l’attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale.

Il comma 4 dell’articolo citato specifica che le risorse devolute alla Fondazione IIT sono riservate esclusivamente al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

 

 


Articolo 16
(Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio)

Il comma 1 stabilisce che il Ministro e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte pubblica. A tal fine, viene richiamato l’art. 4 del più volte citato D.L. 112/2008.

 

Secondo l’articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs.. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), per «fondo comune di investimento» si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote (lettera j); per «fondo aperto» si intende il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo (lettera k); per «fondo chiuso» il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate (lettera l).

La disciplina dei fondi comuni di investimento è dettata dal Titolo III, Capo II del TUIF (artt. 34 ss.).

Ai sensi dell’art. 4 del DL 112/2008, per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali.

Lo stesso art. 4 ha poi previsto che siano disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione. Il comma 1-bis ha previsto, per le medesime finalità, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l’implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all’ articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.

 

Il comma 2 destina i fondi di investimento all’attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca.

A tal fine, si dovranno coinvolgere con appositi apporti i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e valorizzare le risorse finanziarie destinate allo scopo, che derivino anche da cofinanziamenti europei ed internazionali.

 

Il comma 3 stabilisce che gli enti, nell’articolazione dei rispettivi statuti e nell’enumerazione delle attività da svolgere, debbano tener conto di quanto previsto dal già citato articolo  4, nonché dagli articoli 6 e 17, del d.l.112/2008.

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008 fa riferimento al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, stabilendo fra l’altro che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzate al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Per l’art. 17 del dl 112/208, si veda la scheda relativa all’art. 15 dello schema di regolamento in esame.

 

 


Capo II

Articolo 17
(Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione)

L’articolo 17 disciplina la natura giuridica e le competenze dell’INVALSI e dispone in ordine alla durata in carica di uno dei suoi organi.

Su tale articolo occorre acquisire il parere della Conferenza unificata, che il Governo si è riservato di trasmettere non appena espresso.

 

Il comma 1 conferma, anzitutto, natura giuridica e competenze già attribuite all’INVALSI dai già citati d.lgs. 286/2004, L. 296/2006, D.L. 147/2007.

 

Con riferimento alle norme citate, si rinvia a quanto esposto nella sezione “Quadro normativo relativo all’art. 17”.

 

Con riferimento alle competenze, peraltro, il comma 2 indica(utilizzando il termine “pertanto”) i compiti affidati all’INVALSI ai fini della costruzione del Sistema nazionale di valutazione. Per converso, il successivo art. 18, comma 1, prevede l’abrogazione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 286/2004, che è una delle norme richiamate dal comma 1 dello schema di decreto in esame.

 

Al fine di comprendere la questione, di seguito si illustra il contenuto del comma 2 dello schema in esame, seguito da alcuni elementi di raffronto con l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 286/2004.

 

Il comma 2 affida all’INVALSI i seguenti compiti:

 

·         studio e predisposizione di strumenti e modalità oggettive per la valutazione degli apprendimenti; successiva elaborazione e diffusione dei risultati (lett. a);

·         promozione di rilevazioni periodiche sugli apprendimenti conseguiti nell’ambito dell’istruzione scolastica e del sistema di istruzione e formazione professionale (di competenza regionale); attività di supporto volta consentire alle strutture scolastiche e formative, nonché a regioni ed enti territoriali, di approntare iniziative autonome di monitoraggio, valutazione, autovalutazione (lett. b) e g));

·         studio dei sistemi per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale, nonché dei fattori che agiscono sugli apprendimenti (lett. c));

·         predisposizione delle prove a carattere nazionale degli esami di Stato, secondo le disposizioni vigenti (lett. d))[80] ;

·         attività di ricerca, anche in collaborazione con le università, volta a realizzare iniziative di valorizzazione del merito degli studenti(lett. e)) ;

·         attività di ricerca nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, anche su mandato di enti pubblici o privati, epartecipazione a progetti  internazionali in campo valutativo (lett. f));

·         formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici sul tema della valutazione, anche in collaborazione con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS)[81] (lett. h)).

 

Le competenze indicate dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 286/2004 coincidono, in linea di massima, con le attribuzioni elencate sopra; peraltro lo schema di d.lgs. in commento:

·         esplicita maggiormente le caratteristiche di ente di ricerca spettanti all’istituto, facendo riferimento allo studio di modelli, strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti e delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione, nonché dei fattori che influenzano gli apprendimenti (art.17, comma 2, lettere a) e c));

·         assegna all’istituto anche lo studio di iniziative per la valorizzazione del merito[82].

Lo schema in esame, invece, non menziona esplicitamente “lo studio delle cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa”, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 286/2004.

 

Si ricorda, inoltre, che all’INVALSI è stata recentemente affidata la predisposizione di indicazioni per la certificazione delle competenze relative ai diversi gradi e ordini di istruzione (art. 8, comma 5, del già citato DPR 122/2009), competenza che non viene richiamata nel testo in esame.

 

Alla luce della ricognizione effettuata, occorrerebbe, quindi, chiarire il raccordo fra lo schema di decreto in esame e la normativa attualmente vigente, sia da un punto di vista formale, sia da un punto di vista sostanziale.

Con riferimento al comma 2, lettera b), del testo in esame, sembrerebbe, inoltre, opportuno valutare l’opportunità di specificare che le rilevazioni periodiche sui livelli di apprendimento nel settore dell’istruzione e formazione professionale riguardano l’accertamento dei Livelli essenziali di prestazione (LEP): ciò, in relazione alla competenza esclusiva assegnata in materia alle regioni dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Il comma 1 del testo in esame dispone, inoltre, che gli attuali membri del Comitato di indirizzo dell’INVALSI restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

 

Il Comitato di indirizzo (disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. 286/2004) è preposto all’approvazione del programma annuale di attività dell'Istituto (nel rispetto delle direttive e linee guida emanate in proposito); all’esame dei risultati delle verifiche sui livelli di apprendimento; alla deliberazione di indirizzi di gestione, bilanci e regolamenti di istituto; all’attribuzione dell’incarico di direttore generale[83] ed alla successiva valutazione dell’attività di questi. Infine, al comitato compete l’analisi della rispondenza tra i risultati e gli obiettivi dell’attività dell’istituto e l’indicazione di eventuali interventi correttivi[84].

Il comitato è composto dal Presidente dell’Istituto e da due membri, uno dei quali proveniente dal mondo della scuola. I componenti sono nominati dal Ministro, che li sceglie in una rosa di esperti indicata da un'apposita commissione[85] dopo la selezione dei curricula degli aspiranti all’incarico.

La durata in carica dell’organismo è fissata in tre anni, con possibile conferma per un ulteriore triennio. In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il subentrante permane fino alla scadenza del mandato degli altri due.

Dopo la previsione di nomina di commissari disposta dall’art. 1, comma 615, della legge finanziaria 2007 in attesa della costituzione dei nuovi organi dell’istituto, con DM 24 gennaio 2008[86] è stato costituito il Comitato attualmente in carica.

 

In considerazione del termine di scadenza del Comitato attualmente in carica (gennaio 2011), sembrerebbe opportuno chiarire la ragione della disposizione recata dall’ultimo periodo del comma 1.


Art. 18
(Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme)

Il comma 1 prevede l’abrogazione di alcune disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. Si tratta di un elenco non esaustivo (infatti, si usa l’espressione “in particolare”) che, però, come si è visto nelle schede precedenti, potrebbe essere integrato almeno con le disposizioni palesemente innovate dal nuovo schema di decreto.

La prima disposizione da abrogare esplicitamente citata è l’art. 6, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 204/1998 che, come si è visto nella scheda di commento dell’art. 11, dispone in merito alla nomina del presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora, Ente italiano Montagna[87]), dell'ASI e dell'ENEA.

 

Con riferimento a questa abrogazione (opportuna per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, in relazione alle nuove disposizioni recate dall’art. 11 dello schema di decreto), si segnalano due questioni da valutare.

Innanzitutto, il comma si applica anche all’EIM e all’ENEA, che non risultano compresi nella platea dei destinatari del provvedimento in esame in quanto rispettivamente vigilati dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dello sviluppo economico. Occorre, quindi, valutare la situazione delle nomine per questi due enti al venir meno della disposizione indicata.

Inoltre, occorre valutare che il secondo e il terzo periodo dell’art. 6, comma 2, – i quali dispongono: “I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati[88]. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale” - verrebbero ad essere privi, da un punto di vista letterale, di una premessa che, invece, allo stato, consente di comprenderne il senso.

 

Inoltre, vengono previste le seguenti, ulteriori, abrogazioni:

 

·         le disposizioni che regolamentano la chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato di soggetti italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica da parte del CNR (art. 20, comma 2, d.lgs. 127/2003), dell’ASI (art. 19, comma 2, d.lgs. 128/2003), dell’INAF (art. 19, comma 4, d.lgs. 138/2003); dell’INRIM (art. 19, comma 2, d.lgs. 28/2004). Queste abrogazioni sono disposte in relazione alla disciplina recata dall’art. 13 dello schema in esame.

Per completezza, si evidenzia che permangono in vigore le disposizioni relative alla chiamata diretta con contratto a tempo determinato (art. 20, comma 3, d.lgs.127/2003 per il CNR; art. 19, comma 3, d.lgs.128/2003 per l’ASI; art. 19, comma 5, d.lgs. 138/2003 per l’INAF; art. 19, comma 3, d.lgs. 28/2004 per l’INRIM);

·         l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 286/2004, che indica le competenze dell’INVALSI. Per tale profilo, si rinvia alla scheda di commento dell’art. 17.

 

Il comma 2 reca una disposizione transitoria in attesa della definizionedel nuovo assetto degli enti di ricerca;prevede, infatti, che gli organi di gestione attualmente in carica o il cui mandato sia esaurito all’entrata in vigore del decreto legislativo permangono nelle loro funzioni fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti o, comunque, fino al completamento delle procedure di nomina.

Si ricorda, peraltro, che per l’INVALSI lo schema di d.lgs. in commento dispone (art. 17, comma 2) che i membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato (che viene a scadenza il 24 gennaio 2011).

 

Il comma 3 confermale disposizioni recate dalla legge delega in merito alle circostanze ed alle modalità di commissariamento degli enti (art. 1, comma 5, L. 165/2007). Per tale profilo, si rinvia alla sezione del presente dossier dedicata al quadro normativorelativo al Capo I.

 

Il comma 4 dispone,come di consueto, in ordine all’inserimento del provvedimento nella raccolta delle leggi dello Stato ed all’obbligo di osservanza.  

 

L’articolo 18 è inserito nel Capo II, intitolato “Enti di ricerca nel settore istruzione”. Sembrerebbe opportuno prevedere un Capo autonomo (Capo III).

Occorre, inoltre, valutare l’opportunità di inserire una clausola esplicita di invarianza finanziaria, in ragione della previsione recata dall’art. 1, comma 7, della L. 165/2007.

 



[1]    Legge 27 settembre 2007, n. 165, Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.

[2]    Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. L’art. 11, comma 1, lett. d), della legge ha autorizzato il Governo ad emanare decreti legislativi per riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso. I principi e criteri direttivi sono stati, quindi, individuati dall’art. 18 (si veda infra, nel testo).

[3]    Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[4]    Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 506, Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia, l'INFM ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata ed alla metrologia in genere. http://www.infm.it/

[5]    Ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), emanato con Decreto 4 maggio 2001, l’Istituto ha, tra l’altro, il compito di predisporre e attuare programmi di attività, ricerca e sviluppo nei campi dell'ottica, compresa la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici, e delle sue applicazioni, ivi incluse quelle industriali, anche in collaborazione con università, enti, consorzi partecipati o costituiti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali. http://www.ino.it/

[6]    D.lgs. 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

[7]    Secondo quanto disposto dal medesimo D.lgs., le modalità organizzative dell’aggregazione sono state indicate dal Regolamento di organizzazione del CNR (art. 54 del regolamento adottato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005).

[8]    L’Istituto, comunemente denominato Vasca Navale, ha sede a Roma ed è un ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell’idrodinamica navale e marittima. Ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti. L’INSEAN è inserito nell’albo dei laboratori del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il nuovo sistema di sostegno nazionale alla ricerca industriale prevede agevolazioni a sostegno delle commesse affidate ai laboratori dell’albo. http://www.insean.it/_it/index.htm

[9]    Legge 9 gennaio 2006, n. 13, Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta. In particolare, le finalità indicate al comma 1 dell’art. 5 sono quelle di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta.

[10]   http://www.iit.it/it/home.html

[11]   D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[12]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[13]    D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[14]   Il D.lgs. 5 giugno 1998 n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59, ha indicato il Programma nazionale della ricerca (PNR) come il principale strumento di programmazione e coordinamento della ricerca. Il PNR – che ha durata triennale, ma è aggiornato annualmente – è elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) ed è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno.

Da ultimo, in applicazione del D.lgs. citato, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – sulla base delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo – approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 – ha elaborato il Programma nazionale della ricerca (PNR) per gli anni 2005-2007, che è stato adottato dal CIPE il 18 marzo 2005. Il PNR per il triennio 2005-2007 identifica i seguenti obiettivi strategici: rafforzare la base scientifica del paese; sviluppare il capitale umano per la scienza; intensificare la collaborazione tra sistema pubblico di ricerca e imprese; incrementare il livello tecnologico del sistema produttivo.

Il 6 novembre 2009, intervenendo nel corso di un convegno, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha illustrato le novità del PNR 2009-2013, annunciandone una rapida presentazione alla comunità scientifica. http://www.confindustriaixi.it/it/roma061109/programma_nazionale_ricerca_2009-2013.html#

[15]   Gli obiettivi strategici dell’Unione europea sono definiti periodicamente dal “Programma quadro pluriennale di ricerca e sviluppo tecnologico” (strumento adottato a partire dal 1984) che indica le linee generali delle azioni da realizzare e stabilisce l’importo della partecipazione finanziaria comunitaria.

Con decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è stato approvato il settimo Programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per gli anni 2007-2013. Il Programma individua quattro grandi obiettivi – che corrispondono a quattro programmi –, sulla cui base dovranno essere strutturate le attività europee nel settore della ricerca:

§       il programma Cooperazione, volto a sostenere la cooperazione tra università, industrie, centri di ricerca e enti pubblici, sia in seno all'Unione europea che con il resto del mondo. L'obiettivo è costruire e consolidare la leadership europea nei settori più importanti della ricerca;

§       il programma Idee, diretto a sostenere la scoperta di nuove conoscenze che possano mutare radicalmente l’attuale visione del mondo e lo stile di vita. Lo scopo è rafforzare l'eccellenza della ricerca europea favorendo la concorrenza e l'assunzione di rischi;

§       il programma Persone, che mobilita risorse finanziarie importanti per migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa ed attirare un maggior numero di giovani ricercatori di qualità;

§       il programma Capacità, per fornire ai ricercatori strumenti efficaci per rafforzare la qualità e la competitività della ricerca europea. Il programma in questione mira a valorizzare l'importanza della cooperazione internazionale nella ricerca e il ruolo della scienza nella società. http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/general_framework/i23022_it.htm

[16]   La Carta, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, reca una serie di princìpi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità ed i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori. Scopo della Carta è garantire che la natura dei rapporti tra ricercatori e datori di lavoro favorisca esiti positivi per quanto riguarda la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, e promuova lo sviluppo professionale dei ricercatori. La Carta, che disciplina tutti i campi di ricerca nel settore pubblico e privato, riconosce, tra l’altro, il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori.

      Tra i principi generali applicabili ai ricercatori, che la Carta declina, si ricordano, in particolare: la libertà di ricerca; la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l’impegno verso l’opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo.

[17]   L’art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, aveva già attribuito agli enti di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile –- ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione – unitamente alla facoltà di darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti. Quanto alle modalità di controllo, l’art. 8 già rimandava all’art. 6, commi 9 e 10, relativi alle università. Questi ultimi dispongono che gli statuti ed i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti.Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, essi sono emanati dal rettore. Al Ministro spetta il potere di rinviare per una sola volta gli statuti e i regolamenti all'università proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso, il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

[18]  L’ANVUR è stata istituita sulla base dell’art. 2, c. 138-142, del D.L. 262/2006, che le ha attribuito tre funzioni: a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca; b) indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che:

-     i risultati dell’attività valutativa costituiscono criterio di riferimento per l’assegnazione dei finanziamenti statali;

-     le modalità di funzionamento dell’organismo sono rimesse a regolamenti di delegificazione;

-     dall’entrata in vigore di questi ultimi sono soppressi gli attuali organi di valutazione, e cioè il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), i comitati di valutazione del CNR e dell’ASI.

Con D.P.R. 64/2008, è stato, quindi, adottato il regolamento di delegificazione recante organizzazione, funzionamento e organi di gestione dell’ANVUR; esso, tuttavia, ha demandato (art. 13) ad un ulteriore regolamento delegificato la determinazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale e non, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali; ciò non ha permesso l’effettiva operatività dell’Agenzia.

Di recente è stato, quindi, sottoposto a parere parlamentare un nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, che dispone l’abrogazione del DPR 64/2008. Le competenti Commissioni Cultura della Camera e del Senato hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, nelle sedute del 25 e 18 novembre 2009 (Atto n. 131).

[19]    Così, anche nel sito del Ministero: http://www.miur.it/0003Ricerc/0173Enti_d/0174Elenco/index_cf3.htm

[20]    D.lgs. 4 giugno 2003, n. 128, Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.). L’ASI ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica, e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali. http://www.asi.it/

[21]    D.lgs. 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). Il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. http://www.cnr.it/sitocnr/home.html

[22]    D.lgs. 21 gennaio 2004, n. 38, Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137. L’INRIM ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia. Svolge, inoltre, funzioni di istituto metrologico primario, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.http://www.inrim.it/

[23]    Legge 11 febbraio 1992, n. 153, Riordino dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Tra i fini dell’Istituto si ricordano la costituzione di gruppi nazionali di ricerca; la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica; lo svolgimento e il sostegno di ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo. http://www.altamatematica.it/

[24]    D.lgs. 4 giugno 2003, n. 138, Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.). L’INAF ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisicaspaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale. http://www.inaf.it/

[25]    DM 26 luglio 1967, Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.). L’Istituto ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare cosiddetta fondamentale. http://www.infn.it/indexen.php

[26]    D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381, Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tra i compiti dell’Istituto si ricordano: la promozione di attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio; la progettazione e il coordinamento di programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici; lo svolgimento di funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali. http://www.ingv.it/

[27]    Legge 30 novembre 1989, n. 399, Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381 (art. 7) che ne ha, tra l'altro, modificato la denominazione in «Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale». L’Osservatorio ha il compito di svolgere, di promuovere e coordinare, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse. http://www.ogs.trieste.it/Show/ShowUniversity/DataUniversity.aspx?IdLanguage=1

[28]    Art. 1-quinquies (Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici) del decreto-legge 5 dicembre2005, n. 250, Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e Decreto 15 marzo 2006, emanato dal medesimo Istituto italiano di studi germanici. L’Istituto ha compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, e di documentazione archivistica e documentaria, sulla storia e la cultura dei popoli di lingua germanica, nei reciproci rapporti con l'Italia, nonché nella cornice storica e nella prospettiva istituzionale dell'Europa.http://www.studigermanici.it/

[29]    D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste (artt. 12-18) e D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381(art. 9) che ne ha, tra l'altro, modificato la denominazione in «Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste». Il Consorzio ha finalità di progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell'innovazione, in armonia con gli indirizzi nazionali nel settore (cfr. Determinazione n. 6 del Consorzio del 19 luglio 2006, Regolamento di organizzazione e funzionamento).http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/

[30]    Legge 15 marzo 1999, n. 62, Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche e DM 5 gennaio 2000, n. 59. Tra le finalità delMuseo della fisica e del Centro studi e ricerche si ricordano: promozione e diffusione della conoscenza della storia della fisica italiana, con particolare riguardo all'attività di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricerca; promozione, programmazione e realizzazione di studi e ricerche nel settore della fisica, facilitando la collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri; promozione e diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee e permanenti sui risultati delle ricerche. http://www.centrofermi.it/

[31]    Legge 20 gennaio 1982, n. 886, Riordinamento della stazione zoologica “Antonio Dohrn” di Napoli.La stazione zoologica ha per fine la ricerca scientifica nel campo della biologia marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio d'intesa con enti locali e nazionali preposti alla salvaguardia dell'ambiente e partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente marino http://www.szn.it/SZNWeb/showpage/1?_languageId_=2

[32]   D.lgs. 19 novembre 2004 n. 286, Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.

[33]   Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988 (recante riordino della Presidenza del Consiglio e disciplina dell’attività di Governo), come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[34]   Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

[35]    Si rileva che tale dizione è quella che l’art. 76 della Costituzione riferisce alle norme di delega per l’approvazione dei decreti legislativi, mentre l’art. 17, co. 2, della L. 400/1988 prevede che la norma di legge che autorizza l’intervento di un regolamento di delegificazione individui le “norme generali regolatrici della materia”.

[36]   Disciplinato dal D.lgs. 20 luglio 1999, n. 258.

[37]   http://www.invalsi.it/invalsi/index.php

[38]   Si ricorda che la Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n).); rimette alla competenza concorrente di Stato e regioni l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale, che rientra nella competenza esclusiva delle regioni (art. 117, terzo e quarto comma).

Si ricorda, inoltre, che il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, adottato in attuazione della L. 53/2003, ha delineato il secondo ciclo dell’istruzione articolandolo nel sistema dei licei (poi, a seguito dell’intervento della L. 40/2007, nel sistema dei licei ed istituti tecnici e professionali), da un lato, e nell'istruzione e formazione professionale, dall’altro. La competenza relativa a quest’ultima è affidata alle regioni; in esito ai percorsi si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione indicati dalla legge statale (L.E.P.). Tali livelli, costituenti il requisito per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni, sono specificati nel capo III del D.lgs. e attengono a offerta formativa, orario minimo annuale, requisiti dei docenti, valutazione e certificazione delle competenze, strutture e servizi delle istituzioni formative.

Nelle more del perfezionamento dei percorsi regionali, l’art. 64, comma 4 bis, del DL 112/2008, ha disposto che l’obbligo di istruzione possa essere assolto, oltre che nei percorsi scolastici, anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni sulla base dell’Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.

Si ricorda, infine, che il 5 febbraio 2009 è stato raggiunto un accordo fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

http://www.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/accordo_5_2_2009_conferenza_stato_regioni.pdf

[39]   Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 25 ottobre 2007, n. 176.  Di norma, tali verifiche interessano le classi seconda e quinta della scuola primaria, le classi prima e terza della scuola secondaria di I grado, le classi seconda e quinta del secondo ciclo. Con direttiva 6 agosto 2009, n. 76, sono stati definiti gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali di cui l’INVALSI dovrà tener conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2009/2010. Con C.M. n. 86 del 22 ottobre 2009 sono state diramate alle scuole le indicazioni sul supporto da fornire all’Istituto nella valutazione degli apprendimenti in italiano e matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 2009/2010.

[40]    La Direttiva n. 74 del 15 settembre 2008 ha provveduto alla definizione del quadro strategico e delle relative azioni per consentire all’INVALSI di programmare la propria attività per il triennio che comprende gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2010/2011. La Direttiva n. 75 del 15 settembre 2008 ha specificato le attività dell’INVALSI nell'a.s. 2008-2009.

[41]   Allo stato attuale le linee guida non risultano adottate.

[42]   Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 5 agosto 2009, ha trasmesso alle Camere la Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, per il triennio 2005-2007 (Doc. CCXIX, n. 1).

[43]   Nello stato di previsione del Ministero (Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca per la didattica, Macroaggregato Funzionamento) è allocato il cap. 1398, destinato al finanziamento delle attività affidate all’INVALSI ed all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica. Nel ddl di bilancio 2010 (AC 2937) il capitolo in questione reca uno stanziamento di 4,3 milioni di euro.

[44]   L’incarico, di durata triennale rinnovabile per un triennio, è affidato su designazione del Ministro che sceglie tra tre nominativi proposti dal Comitato di indirizzo. Con DPR 4 agosto 2008 è stato nominato presidente dell'Istituto il prof. Piero Cipollone.

[45]   Ai sensi del D.lgs., il primo, recante disciplina dell’organizzazione e del funzionamento, si ispira al principio della separazione tra le competenze di indirizzo e programmazione e quelle di gestione, prevedendo due distinte aree per i servizi amministrativi ed informatici e per l’attività di valutazione. Il medesimo regolamento provvede al reclutamento ed alla ripartizione dell’organico di personale, nonché alle selezioni del personale comandato. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza disciplina le procedure di spesa, l’attività contrattuale e i meccanismi di controllo di gestione; esso aderisce ai principi della legge 94/1997 ed ha la finalità di assicurare rapidità ed efficienza nell’erogazione della spesa nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

[46]   L’articolo 6 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009, sottoscritto in data 11 giugno 2007, include, come il precedente, il personale dell’Istituto nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

[47]   Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169.

[48]   La relazione illustrativa allo schema di decreto ricorda che formale impegno a recepire nei propri ordinamenti tali principi è stato sottoscritto dagli enti di ricerca il 13 dicembre 2005, a Roma, e dalle università il 7 luglio 2005, a Camerino.

[49]   Nell’ambito del Programma quadro dell’Unione europea 2007-2013, il programma Cooperazione è volto a sostenere la cooperazione tra università, industrie, centri di ricerca e enti pubblici in ambito transnazionale.

[50]   Art. 1, comma 1, lettera i), L. 165/2007; art. 18, lett. g), L. 59/1997.

[51]   Art. 1, comma 1, lettera l), L. 165/2007.

[52]   Come già riportato nella prima parte del presente dossier, il compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti di ricerca, nonché l’efficacia e l’efficienza delle loro attività istituzionali, è stata affidato all’ANVUR dall’art. 1, comma 1, lett. d), della legge di delega.

[53]   Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[54]   La prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all’esercizio finanziario 1999. A partire dall’anno 2000 è stata prevista una voce autonoma per l’area della ricerca di Trieste, fino a quel momento ricompresa nel C.N.R., ed è stata disposta l’inclusione tra gli enti finanziati dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e del Museo storico della fisica. Dal 2002 sono confluiti nel fondo i contributi all’Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) e all’Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), previsti dall’art. 10 della legge n. 370 del 1999. L’importo complessivo del fondo è così significativamente aumentato rispetto all’anno precedente.

A decorrere dal 2004, l’ammontare del fondo ordinario comprende anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all’Istituto nazionale di astrofisica - I.N.A.F. – e in misura minore all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – I.N.G.V.), precedentemente allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle competenti commissioni parlamentari, sia della Camera che del Senato, nei pareri relativi al riparto del 2003.

Nel riparto del Fondo ordinario, sono stati inoltre inclusi, negli anni scorsi, il Centro studi per l’alto medioevo (privatizzato con DPCM 24 maggio 2002, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 419/1999) e l’Istituto italiano di studi germanici(riordinato e trasformato in ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall’art. 1-quinquies del d.l. 250/2005).

[55]   “Individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca”.

[56]   Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[57]   Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007, la delega è stata conferita allo scopo di promuovere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca.

[58]   D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[59]   La nomina dei dirigenti è disciplinata dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001.

[60]   La legge delega utilizza, più precisamente, i termini “formulazione, deliberazione ed emanazione”.

[61] Attualmente, ricevono un contributo superiore al 20% del Fondo ordinario CNR e ASI, non interessati dalle disposizioni dell’art. 8, poiché specificamente disciplinati dall’art. 9 .

[62]   Essi sono scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro delle attività produttive ed uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

[63]   Il presidente dell'Istituto, che lo presiede; i due vice presidenti dell'Istituto; due esperti; un rappresentante del Ministro del tesoro; un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[64]   I componenti devono essere in possesso di elevata professionalità e qualificazione scientifica nel settore di attività dell'I.N.A.F.

[65]L’art. 3, comma 2, stabilisce che le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in àmbito europeo e internazionale. Attualmente, i Dipartimenti sono i seguenti: Terra e Ambiente (TA); Energia e Trasporti (ET); Agroalimentare (AG); Medicina (ME); Scienze della Vita (SV); Progettazione Molecolare (PM); Materiali e Dispositivi (MD); Sistemi di Produzione (SP); ICT (ICT); Identità Culturale (IC); Patrimonio Culturale (PC). http://www.cnr.it/dipartimenti/Dipartimenti.html. 

[66]   Si tratta di una rete di monitoraggio ambientale lungo la catena dell’Himalaya-Karakorum. http://www.share-everest.com/cms/scientific_research/Progetto_Share.html.

[67]Si ricorda, altresì, che attualmente opera una Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA), prevista dall'articolo 3 del DM 26 Febbraio 2002. Essa ha i compiti di:

·       elaborare il Pogramma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) su base almeno triennale ed i relativi programmi esecutivi annuali;

·       assicurare il collegamento con gli organismi scientifici del sistema del trattato sull'Antartide;

·       assicurare il coordinamento fra il PNRA ed altre iniziative di ricerca nazionali;

·       raccogliere gli elementi per l'elaborazione della relazione annuale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

·       acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche del PNRA e predisporre gli elementi valutativi da sottoporre al CIVR;

·       predisporre gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati conseguiti da sottoporre alle competenti commissioni parlamentari.

La CSNA è stata costituita con Decreto MIUR Prot. 1247/Ric. del 1 Ottobre 2007. http://www.csna.it/composizione.html

 

 

[68]   L’art. 37 della legge n. 99/2009 ha istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che opera – mantenendone la sigla (ENEA) - al posto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, conseguentemente soppresso, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.

[69]Si tratta di scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

[70]Si tratta di scienziati anche stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui quattro designati dal presidente medesimo, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro delle comunicazioni ed uno dal Ministro degli affari esteri. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

[71]   I nove componenti devono essere in possesso di qualificata professionalità ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'Istituto. Di essi, due sono designati dal presidente, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal direttore del dipartimento, uno dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità metrologica internazionale e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

[72]   L’art. 6, comma 2, del d.lgs. 127/2003, relativo alla nomina del Presidente del CNR, prevede, a sua volta, l’applicazione della disposizione citata nel testo.

[73]   Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[74]   L’istituzione del Comitato di esperti per la politica della ricerca, con compiti di consulenza e di studio sulla politica e sullo stato della ricerca, nazionale e internazionale, è prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 204/1998. Il Comitato, istituito presso il MURST (ora, Ministero dell’istruzione, università e ricerca), è composto dal Ministro, che lo presiede, e da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro, che li individua tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto 24 novembre 1999, il MURST ha definito norme generali di funzionamento del comitato, ha fissato in un quadriennio rinnovabile una sola volta la durata del mandato dei singoli componenti ed ha determinato le indennità loro spettanti. L’operatività di tale organo collegiale è stata poi confermata dal DPR 97/2007 (recante riordino degli organismi istituiti presso il presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006).

 

 

 

[75]   Avviato con il D.M. 26 gennaio 2001, n. 13, e successivamente proseguito con i D.D. M.M. 20 marzo 2003, n. 501 e 1° febbraio 2005, n. 18.

[76]   D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[77]   Quest’ultimo prevede il riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore relativamente alla struttura, al funzionamento ed alle procedure di assunzione del personale, al fine di evitare duplicazioni, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare flessibilità, autonomia ed efficienza e una più agevole stipula di intese e accordi di programma.

[78]   Si richiama, infatti, il Capo IV “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” del Titolo III  “Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici” della Parte II “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari” del Codice.

[79]   D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[80]   L’art. 3, comma 2, della L. 425/1997 (come modificato dall’art. 1 della legge 1/2007) ha affidato all’INVALSI la predisposizione, sulla base di direttive ministeriali, dei modelli da fornire agli istituti scolastici per la formulazione della terza prova scritta degli esami conclusivi del secondo ciclo, nonché la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti in uscita dal percorso, tramite valutazione delle prove scritte. Per quanto concerne il primo ciclo, si ricorda che l’art. 1, comma 4, del D.L. 147/2007, novellando l’art. 11 del d.lgs. 59/2003, ha introdotto nell’esame conclusivo una prova scritta a carattere nazionale ed ha attribuito all’Istituto il compito di predisporne i modelli. Analoga previsione è recata, come già detto nella sezione “Quadro normativo relativo all’art. 17”, dall’art. 3 del DPR 122/2009.

[81]   L’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica è stata istituita dall’art. 1, commi 610 e 611, della legge finanziaria per il 2007, che le ha affidato i compiti di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati fino allora dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), dei quali ha disposto la soppressione. L’ordinamento dell’Agenzia è stato demandato ad un regolamento governativo (da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988 ) indicante anche la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. In attesa dell’emanazione del regolamento, con DPCM 10 gennaio 2007 si è disposta la nomina di commissari straordinari; gli effetti di tale atto sono stati poi prorogati, con successivi provvedimenti, e, da ultimo, con DPCM 7 agosto 2009, fino al 31 dicembre 2009.

[82]   L’art. 2, comma 4, del d.lgs. 21/2008 (recante definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché indicazioni per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea) istituisce una Commissione nazionale per monitorare l’attuazione del medesimo d.lgs. e prevede che l’INVALSI e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) collaborino con quest’ultima.

[83]   Il direttore generale è responsabile del funzionamento dell’istituto ed adotta, pertanto, i relativi atti di gestione. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato; l’incarico, conferito dal Presidente, previa delibera del Comitato di indirizzo, è di durata non superiore a un triennio ed è rinnovabile.

[84]   Ciò ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 286/1999 (recante riordino degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dalle p.a.); quest’ultimo specifica che l’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare l’attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

[85]   La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro ed è composta da tre membri, compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.

[86]   Il relativo comunicato è pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2008.

[87]   L’art. 6-bis del D.L. 236/2002 ha disposto la trasformazione dell'INRM – istituito dall’art. 5, c. 4, della legge n. 266 del 1997 - in Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR. Tale trasformazione è stata poi attuata con l’approvazione del nuovo regolamento generale dell’istituto avvenuta con deliberazione del 17 marzo 2004. L’istituto è stato, infine, soppresso dall'articolo 1, commi 1280-1282, della legge finanziaria per il 2007 la quale ha contestualmente disposto la creazione dell'Ente italiano per la montagna, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio.

[88]   L’art. 8, comma 2, dello schema di decreto in esame dispone che anche i presidenti possono essere confermati una sola volta.