Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista - A.C. 2393 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 239 | ||
Data: | 06/11/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
6 novembre 2009 |
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n. 239/0 |
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n.
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2393 |
Titolo |
Modifiche alla legge 3 febbraio
1963, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
9 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
22 aprile 2009 |
assegnazione |
26 maggio 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II (ex art. 73, co. 1-bis, RC), V, IX, XI, XIV |
La proposta di legge in esame modifica vari aspetti della L. n. 69 del 1963, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti[1].
Ai sensi della L. 69/1963, all’Ordine appartengono i giornalisti professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, e i pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell’albo – ripartito in due elenchi distinti, uno per i professionisti, l’altro per i pubblicisti – e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppi di regioni, da un Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, istituito con sede presso il Ministero della giustizia, è composto da 2 professionisti e un pubblicista per ogni ordine regionale o interregionale[2].
L’art. 1 della pdl introduce tra i requisiti per l’accessoalla prova di idoneità professionale il conseguimento della laurea[3], in una qualsiasi disciplina o classe[4], e il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti:
a) laurea specialistica o magistrale il cui percorso sia costituito almeno per il 50% da attività pratica orientata alla professione di giornalista;
b) masteruniversitario[5] biennale;
c) corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo.
In tutti e tre i casi è previsto l’intervento del Consiglio nazionale.
Attualmente, la normativa in materia di accesso alla professione di giornalista non prevede un titolo di studio minimo. Infatti, per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti sono richiesti:
§ un’età non inferiore agli anni 21;
§ l’iscrizione nel registro dei praticanti[6];
§ l’esercizio continuativo della pratica giornalistica[7] per almeno 18 mesi;
§ il superamento della prova di idoneità professionale[8].
L’art. 3 della pdl reca norme transitorie in materia di ammissione alla prova di idoneità professionale per chi non è in possesso dei nuovi requisiti introdotti.
In particolare, il c. 1 prevede che siano ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della disposizione:
a) hanno già svolto il periodo di pratica secondo le regole vigenti prima della medesima data;
b) sono iscritti nel registro dei praticanti, al compimento del periodo di pratica secondo le medesime regole.
Il c. 2 prevede che, fino al 2015, siano ammessi anche coloro che, non in possesso della laurea:
a) svolgono attività redazionale giornalistica da almeno 2 anni consecutivi, purché abbiano seguito i corsi di formazione iviindicati;
b) esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno 5 anni, purchè abbiano seguito i corsi di cui alla lett. a).
Il c. 3 prevede che, fino al 2013, siano ammessi anche i laureati che:
a) hanno svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica secondo le regole vigenti prima della data di entrata in vigore della disposizione;
b) sono iscritti nel registro dei praticanti, al compimento del periodo di pratica secondo le medesime regole.
L’art. 9 della pdl stabilisce che i candidati alla prova di idoneità professionale possono presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione.
L’art. 2 della pdl subordina l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti– fermi restando i requisiti già previsti[9] – al superamento di un colloquio concernente:
§ norme giuridiche attinenti al giornalismo;
§ etica professionale.
Il colloquio può essere sostituito dalla frequenza dei corsi formativi ivi indicati.
L’art. 4 attribuisce al potere regolamentare del Governo (Ministero della giustizia) il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione.
Per i consigli decentrati continueranno, invece, ad applicarsi le disposizioni della legge n. 69/1963.
L’art. 7 interviene sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell’ordine, prevedendo che la convocazione possa essere inviata anche per posta prioritaria[10].
Una disposizione di
natura procedurale che riguarda esclusivamente l’elezione dei Consigli
dell’ordine regionali è contenuta nell’art.
8 della pdl che novella l’art. 4 della legge n. 69/1963, stabilendo che tra
L’art. 5 della pdl istituisce
Ove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell’avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria. Ove la sanzione sia più grave (sospensione o radiazione dall’albo), sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine, prima di poter adire l’autorità giudiziaria.
L’art. 6 della pdl istituisce, presso ogni distretto di Corte d’appello, il Giurì per la correttezza dell’informazione.
Tali organismi saranno composti da 5 membri, di cui 2 nominati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 2 dal consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti e 1, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello. Essi resteranno in carica per 5 anni non prorogabili.
La pdl è corredata dalla relazione illustrativa che evidenzia l’intenzione di recepire l’impianto suggerito dall’Ordine dei giornalisti con il documento di indirizzo per la riforma, approvato nel 2008[12].
Il ricorso alla legge – eccezion fatta per l’art. 7 – appare necessario per un intervento inteso a novellare disposizioni di rango legislativo.
La proposta di legge concerne la materia delle “professioni”, oggetto di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.
In materia,
L’art. 21 della Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Si ricorda, in
proposito, che
Gli artt. 47 e 49 del Trattato dell’Unione
Europea, nel quadro del regime generale di liberalizzazione in materia di
diritto di stabilimento e prestazione dei servizi, stabiliscono,
rispettivamente, il reciproco
riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In particolare, l’art. 47 dispone
l’adozione di direttive, allo scopo di evitare la ripetizione del percorso
degli studi e della successiva formazione per esercitare professioni
subordinate al possesso di titoli universitari o comunque post-secondari. In
questa ottica, allo scopo di istituire un quadro giuridico unico e di
assicurare maggiore automaticità alla procedura, è stata adottata, da ultimo,
Per quanto qui interessa, il meccanismo previsto per il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche che implicano una formazione post-secondaria (cfr. punti 13 e 14 dei “considerando” e artt. 12-15) conferma sostanzialmente quanto disposto in precedenza (dalle Direttive 89/48 e 92/51[15], contestualmente abrogate). In sostanza, si prevede il riconoscimento automatico dei titoli di studio; qualora, poi, tra due Stati esistano diversità di vario tipo in ordine alla formazione professionale relativa a specifici settori, lo Stato ospitante può richiedere all’interessato la certificazione di un’esperienza professionale già maturata nel Paese di provenienza, oppure l’integrazione del percorso formativo effettuato nel proprio Paese tramite un tirocinio formativo o una prova attitudinale (le cosiddette “misure compensative”) offrendogli, in linea di massima, la possibilità di scelta tra le due opzioni[16].
La proposta di legge in esame, pur integrando i requisiti previsti attualmente per l’esercizio della professione, non osta all’applicazione della disciplina comunitaria sinteticamente descritta.
L’art. 4 prevede un regolamento del Ministro della giustizia riguardante la composizione e le modalità di elezione del Consiglio nazionale dell’Ordine.
L’art. 5 prevede che con regolamento del Ministro della giustizia siano specificate le modalità per l’intervento di ratifica della deliberazione della Commissione deontologica da parte del Consiglio nazionale.
L’art. 6 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia – da emanarsi d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale – la definizione dell’organizzazione interna e del funzionamento del Giurì, nonché la definizione delle «procedure e dei termini per l’espletamento del tentativo di conciliazione».
Gli artt. 5 e 9, infine, autorizzano il Governo ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al DPR 115 del 1965.
Occorrerebbe chiarire se le nuove modalità di svolgimento della pratica giornalistica previste dall’art. 1 della pdl sostituiscano quelle previste dall’art. 34 della L. 69/1963. In caso positivo, si dovrebbe abrogare lo stesso art. 34 ed apportare le modifiche conseguenti alle norme vigenti in materia17.
All’art. 5, occorre coordinare il nuovo art. 59-bis con la disciplina del giudizio disciplinare di secondo grado contenuta negli articoli 60 ss. della L. 69/1963.
Con riferimento all’art. 7, occorre valutare la necessità di un intervento con fonte di rango primario. Sembrerebbe, infatti, più opportuno rimettere al regolamento di cui all’art. 4 anche le modalità di convocazione del Consiglio nazionaledell’Ordine.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
All’art. 1 occorre valutare l’opportunità:
- di eliminare dal capoverso il termine “disciplina”, risultando sufficientemente indicativo della volontà legislativa, nel quadro normativo vigente, l’utilizzo dei termini “classe di laurea”;
- di inserire le nuove disposizioni nell’art. 32 (Prova di idoneità professionale) della L. 69/1963, anziché nell’art. 29 (Iscrizione nell’elenco dei professionisti), e di sostituire la rubrica (Requisiti per l’accesso alla professione di giornalista) con la seguente: (Requisiti per l’accesso alla prova di idoneità professionale).
Infine, alla lett. c) si segnala un refuso (“istituiti” invece di “istituti”).
All’art. 2occorre valutare l’opportunità di sostituire la rubrica:(Status di pubblicista) con la seguente: (Iscrizione nell’elenco dei pubblicisti), nonché di sostituire i termini “effettuazione di un colloquio” con i termini “superamento di un colloquio”, sopprimendo conseguentemente la locuzione “La domanda resta sospesa fino all’esito positivo del colloquio”.
All’art.
3, c. 1 e 3, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “previsto
dall’ordinamento vigente prima della medesima data” con le parole “previsto
dall’art.
Al c. 2, si valuti l’opportunità di sostituire alle lett. a) e b) le parole: “in possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo” con le parole: “non in possesso della laurea” (dal momento che la normativa vigente non prevede un titolo di studio). Alla lett. a), inoltre, sembrerebbe opportuno precisare il significato delle parole “attività redazionale”. Alla lett. b), invece, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “esercitano la professione giornalistica a tempo pieno” con le parole “esercitano l’attività giornalistica a tempo pieno”, nonché di chiarire a quali pagamenti si faccia riferimento.
In termini generali si consideri, infine, l’opportunità di collocare il contenuto della norma nell’ambito del titolo V della L. 69/1963 (Disposizioni finali e transitorie).
All’art. 6 sembra necessario definire le funzioni dei Giurì per la correttezza dell’informazione, nonché esplicitare il riferimento al tentativo di conciliazione, non desumibile dalla lettera della pdl, anche per chiarire quali siano le potenziali “parti in causa”.
All’art. 7 occorre valutare la correttezza dell’uso del termine “notificazione”, poiché che lo strumento proposto (posta prioritaria) non prevede forme di ricezione della comunicazione.
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17 Ad esempio, all’art. 29, primo comma, della L. 69/1963, nella parte in cui si richiede per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti l’esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi.
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[1] Il regolamento di esecuzione è stato emanato con DPR 115/1965.
[2] La norma consente agli ordini decentrati di aumentare il numero dei propri rappresentanti in seno al Consiglio nazionale in proporzione all’elevato numero di iscritti.
[3] Nel nuovo ordinamento universitario, la laurea si consegue al termine di un percorso di studi di durata triennale, mentre la laurea specialistica (ora, magistrale, ai sensi del DM 270/2004), si consegue al termine di un percorso di ulteriori due anni.
[4] Nel nuovo ordinamento universitario, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate da uno o più DM (art. 4, DM 270/2004). Per ambito disciplinare si intende, invece, l’insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (art. 1, DM 270/2004).
[5] L’art. 3, c. 9, del DM n. 270/2004 affida alle università la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
[6] Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro
che hanno superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare
l’attitudine all’esercizio della professione. L’esame non deve essere sostenuto
da coloro che sono in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di
scuola secondaria di secondo grado. Ulteriori requisiti per l’iscrizione sono
un’età minima di 18 anni e una dichiarazione del direttore responsabile di un
organo di stampa comprovante l’effettivo inizio della pratica giornalistica
(art.
[7] La pratica
giornalistica deve essere svolta presso un quotidiano o presso il servizio
giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana
di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti
redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6
giornalisti professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del
praticante, il direttore responsabile della pubblicazione rilascia una
dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, ai fini
dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti (art.
[8] L’idoneità
professionale è accertata attraverso lo svolgimento di una prova scritta e orale
di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme
giuridiche che hanno attinenza con la materia (art.
[9] L’art. 35 della L. n. 69 del 1963 indica quale requisito per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti un’attività pubblicistica regolarmente svolta da almeno due anni.
[10] Attualmente, tale materia è disciplinata dal DM 18/7/03 (art. 24).
[11] Il procedimento disciplinare è attualmente regolamentato dal titolo III della legge n. 69/1963 (artt. 48-59), mentre il giudizio disciplinare di secondo grado, di competenza del Consiglio nazionale dell’ordine, è disciplinato dal titolo IV (artt. 60-65), unitamente alle ipotesi di ricorso al giudice ordinario.
[13] Nella stessa
occasione
[14] Recepita con D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
[15]
[16] Per
l’esercizio della professione di giornalista, il regolamento recante disciplina
delle misure compensative è stato adottato con decreto del Ministro della
giustizia 17 novembre 2006, n.