Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista - A.C. 2393 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2393/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 239
Data: 06/11/2009
Descrittori:
COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI   GIORNALISTI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

6 novembre 2009

 

n. 239/0

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista

A.C. 2393

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2393

Titolo

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

22 aprile 2009

assegnazione

26 maggio 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II (ex art. 73, co. 1-bis, RC), V, IX, XI, XIV

 


Contenuto

La proposta di legge in esame modifica vari aspetti della L. n. 69 del 1963, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti[1].

Ai sensi della L. 69/1963, all’Ordine appartengono i giornalisti professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, e i pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell’albo ripartito in due elenchi distinti, uno per i professionisti, l’altro per i pubblicisti – e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppi di regioni, da un Consiglio dell’Ordine.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, istituito con sede presso il Ministero della giustizia, è composto da 2 professionisti e un pubblicista per ogni ordine regionale o interregionale[2].

Accesso alla professione di giornalista (artt. 1, 3 e 9)

L’art. 1 della pdl introduce tra i requisiti per l’accessoalla prova di idoneità professionale il conseguimento della laurea[3], in una qualsiasi disciplina o classe[4], e il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti:

a)       laurea specialistica o magistrale il cui percorso sia costituito almeno per il 50% da attività pratica orientata alla professione di giornalista;

b)      masteruniversitario[5] biennale;

c)       corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo.

In tutti e tre i casi è previsto l’intervento del Consiglio nazionale.

Attualmente, la normativa in materia di accesso alla professione di giornalista non prevede un titolo di studio minimo. Infatti, per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti sono richiesti:

§          un’età non inferiore agli anni 21;

§          l’iscrizione nel registro dei praticanti[6];

§          l’esercizio continuativo della pratica giornalistica[7] per almeno 18 mesi;

§          il superamento della prova di idoneità professionale[8].

 

L’art. 3 della pdl reca norme transitorie in materia di ammissione alla prova di idoneità professionale per chi non è in possesso dei nuovi requisiti introdotti.

In particolare, il c. 1 prevede che siano ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della disposizione:

a)       hanno già svolto il periodo di pratica secondo le regole vigenti prima della medesima data;

b)      sono iscritti nel registro dei praticanti, al compimento del periodo di pratica secondo le medesime regole.

Il c. 2 prevede che, fino al 2015, siano ammessi anche coloro che, non in possesso della laurea:

a)       svolgono attività redazionale giornalistica da almeno 2 anni consecutivi, purché abbiano seguito i corsi di formazione iviindicati;

b)      esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno 5 anni, purchè abbiano seguito i corsi di cui alla lett. a).

Il c. 3 prevede che, fino al 2013, siano ammessi anche i laureati che:

a)       hanno svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica secondo le regole vigenti prima della data di entrata in vigore della disposizione;

b)      sono iscritti nel registro dei praticanti, al compimento del periodo di pratica secondo le medesime regole.

L’art. 9 della pdl stabilisce che i candidati alla prova di idoneità professionale possono presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione.

Iscrizione nell’elenco dei pubblicisti (art. 2)

L’art. 2 della pdl subordina l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti– fermi restando i requisiti già previsti[9] – al superamento di un colloquio concernente:

§       norme giuridiche attinenti al giornalismo;

§       etica professionale.

Il colloquio può essere sostituito dalla frequenza dei corsi formativi ivi indicati.

Consigli dell’ordine (artt. 4, 7 e 8)

L’art. 4 attribuisce al potere regolamentare del Governo (Ministero della giustizia) il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione.

Per i consigli decentrati continueranno, invece, ad applicarsi le disposizioni della legge n. 69/1963.

L’art. 7 interviene sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell’ordine, prevedendo che la convocazione possa essere inviata anche per posta prioritaria[10].

Una disposizione di natura procedurale che riguarda esclusivamente l’elezione dei Consigli dell’ordine regionali è contenuta nell’art. 8 della pdl che novella l’art. 4 della legge n. 69/1963, stabilendo che tra la I e la II convocazione dell’assemblea elettorale devono intercorrere 48 ore (invece di 8 giorni).

Responsabilità disciplinare e correttezza dell’informazione (artt. 5 e 6)

L’art. 5 della pdl istituisce la Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all’ordine. Senza modificare le ulteriori disposizioni vigenti[11], si stabilisce che la Commissione deontologica nazionale sia competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare, e si prevede che ad esse si applichino le disposizioni del titolo IV della legge n. 69/1963.

Ove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell’avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria. Ove la sanzione sia più grave (sospensione o radiazione dall’albo), sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine, prima di poter adire l’autorità giudiziaria.

L’art. 6 della pdl istituisce, presso ogni distretto di Corte d’appello, il Giurì per la correttezza dell’informazione.

Tali organismi saranno composti da 5 membri, di cui 2 nominati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 2 dal consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti e 1, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello. Essi resteranno in carica per 5 anni non prorogabili.

Relazioni allegate

La pdl è corredata dalla relazione illustrativa che evidenzia l’intenzione di recepire l’impianto suggerito dall’Ordine dei giornalisti con il documento di indirizzo per la riforma, approvato nel 2008[12].

Necessità dell’intervento con legge

Il ricorso alla legge – eccezion fatta per l’art. 7 – appare necessario per un intervento inteso a novellare disposizioni di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge concerne la materia delle “professioni”, oggetto di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.

In materia, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato» (ex multiis, cfr. sentenze nn. 300/2007; 179/2008).

Rapporto con altri princìpi costituzionali

L’art. 21 della Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Si ricorda, in proposito, che la Corte Costituzionale, con la sent. n. 11 del 1968, ha osservato come la L. n. 69 del 1963 disciplini l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero. La stessa istituzione dell’Ordine e l'obbligatorietà dell’iscrizione all'albo non costituiscono, quindi, di per sé, unaviolazione della sfera di libertà di chi al giornalismo voglia dedicarsi[13].

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Gli artt. 47 e 49 del Trattato dell’Unione Europea, nel quadro del regime generale di liberalizzazione in materia di diritto di stabilimento e prestazione dei servizi, stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In particolare, l’art. 47 dispone l’adozione di direttive, allo scopo di evitare la ripetizione del percorso degli studi e della successiva formazione per esercitare professioni subordinate al possesso di titoli universitari o comunque post-secondari. In questa ottica, allo scopo di istituire un quadro giuridico unico e di assicurare maggiore automaticità alla procedura, è stata adottata, da ultimo, la Direttiva 2005/36[14], del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa la riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha consolidato in un unico testo molteplici direttive adottate nel corso degli anni e ne ha disposto l’abrogazione.

Per quanto qui interessa, il meccanismo previsto per il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche che implicano una formazione post-secondaria (cfr. punti 13 e 14 dei “considerando” e artt. 12-15) conferma sostanzialmente quanto disposto in precedenza (dalle Direttive 89/48 e 92/51[15], contestualmente abrogate). In sostanza, si prevede il riconoscimento automatico dei titoli di studio; qualora, poi, tra due Stati esistano diversità di vario tipo in ordine alla formazione professionale relativa a specifici settori, lo Stato ospitante può richiedere all’interessato la certificazione di un’esperienza professionale già maturata nel Paese di provenienza, oppure l’integrazione del percorso formativo effettuato nel proprio Paese tramite un tirocinio formativo o una prova attitudinale (le cosiddette “misure compensative”) offrendogli, in linea di massima, la  possibilità di scelta tra le due opzioni[16].

La proposta di legge in esame, pur integrando i requisiti previsti attualmente per l’esercizio della professione, non osta all’applicazione della disciplina comunitaria sinteticamente descritta.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 4 prevede un regolamento del Ministro della giustizia riguardante la composizione e le modalità di elezione del Consiglio nazionale dell’Ordine.

L’art. 5 prevede che con regolamento del Ministro della giustizia siano specificate le modalità per l’intervento di ratifica della deliberazione della Commissione deontologica da parte del Consiglio nazionale.

L’art. 6 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia – da emanarsi d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale – la definizione dell’organizzazione interna e del funzionamento del Giurì, nonché la definizione delle «procedure e dei termini per l’espletamento del tentativo di conciliazione».

Gli artt. 5 e 9, infine, autorizzano il Governo ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al DPR 115 del 1965.

Coordinamento con la normativa vigente

Occorrerebbe chiarire se le nuove modalità di svolgimento della pratica giornalistica previste dall’art. 1 della pdl sostituiscano quelle previste dall’art. 34 della L. 69/1963. In caso positivo, si dovrebbe abrogare lo stesso art. 34 ed apportare le modifiche conseguenti alle norme vigenti in materia17.

All’art. 5, occorre coordinare il nuovo art. 59-bis con la disciplina del giudizio disciplinare di secondo grado contenuta negli articoli 60 ss. della L. 69/1963.

Con riferimento all’art. 7, occorre valutare la necessità di un intervento con fonte di rango primario. Sembrerebbe, infatti, più opportuno rimettere al regolamento di cui all’art. 4 anche le modalità di convocazione del Consiglio nazionaledell’Ordine.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All’art. 1 occorre valutare l’opportunità:

- di eliminare dal capoverso il termine “disciplina”, risultando sufficientemente indicativo della volontà legislativa, nel quadro normativo vigente, l’utilizzo dei termini “classe di laurea”;

- di inserire le nuove disposizioni nell’art. 32 (Prova di idoneità professionale) della L. 69/1963, anziché nell’art. 29 (Iscrizione nell’elenco dei professionisti), e di sostituire la rubrica (Requisiti per l’accesso alla professione di giornalista) con la seguente: (Requisiti per l’accesso alla prova di idoneità professionale).

Infine, alla lett. c) si segnala un refuso (“istituiti” invece di “istituti”).

All’art. 2occorre valutare l’opportunità di sostituire la rubrica:(Status di pubblicista) con la seguente: (Iscrizione nell’elenco dei pubblicisti), nonché di sostituire i termini “effettuazione di un colloquio” con i termini “superamento di un colloquio”, sopprimendo conseguentemente la locuzione “La domanda resta sospesa fino all’esito positivo del colloquio”.

All’art. 3, c. 1 e 3, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “previsto dall’ordinamento vigente prima della medesima data” con le parole “previsto dall’art. 34” (a meno che l’art. 34 non debba essere abrogato) e le parole “alla data di entrata in vigore del presente articolo” con le parole “alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Al c. 2, si valuti l’opportunità di sostituire alle lett. a) e b) le parole: “in possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo” con le parole: “non in possesso della laurea” (dal momento che la normativa vigente non prevede un titolo di studio). Alla lett. a), inoltre, sembrerebbe opportuno precisare il significato delle parole “attività redazionale”. Alla lett. b), invece, si valuti l’opportunità di sostituire le parole “esercitano la professione giornalistica a tempo pieno” con le parole “esercitano l’attività giornalistica a tempo pieno”, nonché di chiarire a quali pagamenti si faccia riferimento.

In termini generali si consideri, infine, l’opportunità di collocare il contenuto della norma nell’ambito del titolo V della L. 69/1963 (Disposizioni finali e transitorie).

All’art. 6 sembra necessario definire le funzioni dei Giurì per la correttezza dell’informazione, nonché esplicitare il riferimento al tentativo di conciliazione, non desumibile dalla lettera della pdl, anche per chiarire quali siano le potenziali “parti in causa”.

All’art. 7 occorre valutare la correttezza dell’uso del termine “notificazione”, poiché che lo strumento proposto (posta prioritaria) non prevede forme di ricezione della comunicazione.

 

 

 

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17 Ad esempio, all’art. 29, primo comma, della L. 69/1963, nella parte in cui si richiede per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti l’esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi.

 

 

 

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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File: CU0166a.doc



[1]   Il regolamento di esecuzione è stato emanato con DPR 115/1965.

[2]    La norma consente agli ordini decentrati di aumentare il numero dei propri rappresentanti in seno al Consiglio nazionale in proporzione all’elevato numero di iscritti.

[3]    Nel nuovo ordinamento universitario, la laurea si consegue al termine di un percorso di studi di durata triennale, mentre la laurea specialistica (ora, magistrale, ai sensi del DM 270/2004), si consegue al termine di un percorso di ulteriori due anni.

[4]    Nel nuovo ordinamento universitario, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate da uno o più DM (art. 4, DM 270/2004). Per ambito disciplinare si intende, invece, l’insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (art. 1, DM 270/2004).

[5]    L’art. 3, c. 9, del DM n. 270/2004 affida alle università la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

[6]    Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che hanno superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio della professione. L’esame non deve essere sostenuto da coloro che sono in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ulteriori requisiti per l’iscrizione sono un’età minima di 18 anni e una dichiarazione del direttore responsabile di un organo di stampa comprovante l’effettivo inizio della pratica giornalistica (art. 33, L. 69/1963).

[7]    La pratica giornalistica deve essere svolta presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti (art. 34, L. 69/1963).

[8]    L’idoneità professionale è accertata attraverso lo svolgimento di una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia (art. 32, L. 69/1963).

[9]    L’art. 35 della L. n. 69 del 1963 indica quale requisito per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti un’attività pubblicistica regolarmente svolta da almeno due anni.

[10]   Attualmente, tale materia è disciplinata dal DM 18/7/03 (art. 24).

[11]   Il procedimento disciplinare è attualmente regolamentato dal titolo III della legge n. 69/1963 (artt. 48-59), mentre il giudizio disciplinare di secondo grado, di competenza del Consiglio nazionale dell’ordine, è disciplinato dal titolo IV (artt. 60-65), unitamente alle ipotesi di ricorso al giudice ordinario.

[12] http://www.odg.it/site/files/Riforma_odg.pdf

[13]   Nella stessa occasione la Corte ha anche osservato come la medesima legge istitutiva dell’Ordine, disponendo la necessità di esibire giornali e periodici contenenti propri scritti per l’iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, confermi la possibilità di esprimere il proprio pensiero attraverso i giornali senza avere qualifiche professionali.

[14]   Recepita con D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

[15]   La Direttiva 89/48/CE (recepita con D.Lgs. 115/1992) ha  disposto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di 3 anni ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata (come lavoratore autonomo o subordinato) da parte di un cittadino di uno Stato membro; la Direttiva 92/51/CE (recepita con D.Lgs. 319/1994) ha integrato la precedente, prescrivendo il riconoscimento dei titoli che implicano un iter di studio post-secondario inferiore a 3 anni ma superiore ad 1, ovvero delle qualifiche professionali necessarie in uno Stato membro per accedere ad una professione.

[16]   Per l’esercizio della professione di giornalista, il regolamento recante disciplina delle misure compensative è stato adottato con decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2006, n. 304, in attuazione del D.Lgs. 319/1994.