Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' di Monza - A.C. 2064 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 232 | ||||
Data: | 20/10/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
20 ottobre 2009 |
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n. 232/0 |
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di MonzaA.C. 2064Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
2064 |
Titolo |
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
15 gennaio 2009 |
assegnazione |
17 febbraio 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XII (Affari sociali), Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge dispone che il contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza – già fissato dalla legge n. 260 del 2002[1] in 4 milioni di euro annui – sia stabilito, a decorrere dall’anno 2009, nell’importo annuo di 7 milioni di euro.
Il contributo è finalizzato anche al conseguimento di finalità ulteriori, precisate all’articolo 2 della pdl (articolo 1).
L’articolo 2 della proposta di legge, integrando l’art. 3 della legge n. 52 del 1994[2], stabilisce che:
-
-
i sussidi didattici speciali – la cui
fornitura può essere oggetto di convenzioni[5] con
- la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni per la fornitura di sussidi didattici speciali con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l’editoria scolastica (lett. c).
All’onere derivante si provvede, per l’anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009[6] (articolo 3).
Si ricorda che il primo finanziamento statale alla Biblioteca risale alla legge n. 243 del 1963[7], che ha destinato al funzionamento e all’attività della struttura la somma annua di 20 milioni di lire. In seguito sono intervenute altre disposizioni legislative che hanno successivamente elevato l’importo del contributo annuo statale, ultima delle quali la citata L. 260/2002.
Con
In particolare, con riguardo ai
finanziamenti, l’art. 2 della L.
52/1994 ha stabilito che
In proposito, si evidenzia che la legge n. 291 del 2003[8] ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per l’editoria per ipovedenti e non vedenti, dotandolo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Il Fondo, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti, è stato rifinanziato successivamente dall’art. 1, co. 1141, della legge n. 296 del 2006[9], che ha assegnato – limitatamente all’anno 2007 – una somma pari a 10 milioni di euro[10].
Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, come periodici e riviste, a spartiti e manuali didattici per la musica.
Un capillare servizio di prestito rende disponibili, sul territorio nazionale ed estero, i volumi posseduti, ai lettori che li richiedono.
Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma della Biblioteca Italiana per i Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di strumenti, quali cataloghi, bollettini, bibliografie.
Il Centro di Documentazione Tiflologica coordina anche i
16 Centri di Consulenza Tiflodidattica
che
Come evidenzia la relazione
illustrativa della pdl, nell’ultimo decennio l’azione della Biblioteca ha
privilegiato le iniziative a sostegno
dell’integrazione scolastica degli studenti che frequentano le classi comuni di ogni
ordine e grado e le facoltà universitarie. Peraltro, la domanda di testi su
supporto cartaceo o digitale risulta notevolmente aumentata negli ultimi anni.
Principio informatore al quale si ispira
Per l’esercizio finanziario 2009, l’importo del contributo statale alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" è allocato sul capitolo 3631 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell’ambito della Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 21.1 – Sostegno e vigilanza ad attività culturali, Macroaggregato 1.1.2 – Interventi, Centro di responsabilità Beni librari, istituti culturali e diritto d’autore. Lo stanziamento definitivo per l’anno 2009, determinato in 4 milioni di euro annui dalla L. 260/2002, ammonta a euro 2.697.829[14].
Infine, si segnala che
Con riferimento all’annualità 2006 – ultima di cui sono disponibili i dati –, lo Stato ha erogato alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita”, sulla base delle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, un importo pari a 4.102,10 euro[16].
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che la proposta di legge dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.
La pdl dispone l’incremento del finanziamento statale con l’obiettivo di favorire, in particolare, (come si evince dalle modifiche apportate alla L. 52/1994) l’integrazione scolastica e l’apprendimento degli alunni e degli studenti universitari con handicap visivo, tramite l’ampliamento della rete dei centri di consulenzatiflodidattica della Biblioteca ed il potenziamento dell’editoria scolastica e della fornitura di sussidi didattici speciali.
Per tale profilo, i contenuti del provvedimento sono riconducibili allamateria “istruzione”.
Tale ripartizione è
stata ulteriormente specificata, da ultimo, dalla sentenza 200/2009 della Corte
costituzionale.
La finalità generale perseguita dalla proposta di legge può ricondursi anche alla diffusione della lettura tra i non vedenti che rientra nell’ambito della “promozione e organizzazione di attività culturali”. Queste ultime, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., sono incluse tra le materie di legislazione concorrente.
L’art. 3 della Costituzione sancisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
L’art. 9 della Costituzione
prevede che
L’art. 1 della pdl., che determina in 7 milioni di euro il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi, è formulato in termini di modifica non testuale all’art. 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260.
Occorrerebbe, pertanto, valutare l’opportunità di formulare l’articolo in questione come modifica testuale alla legge citata.
L’art. 2 della pdl, che amplia il novero delle attività svolte dalla Biblioteca, è formulato ricorrendo alla tecnica della novellazione; pertanto il coordinamento con la normativa vigente (legge 20 gennaio 1994, n. 52) appare efficacemente assicurato.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
La circolare 20 aprile 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica di testi normativi, segnala l’opportunità di corredare l’articolato di un testo, oltre che di numerazione progressiva, anche di rubrica.
Con riguardo all’articolo 3, recante copertura finanziaria degli oneri arrecati dal provvedimento, si segnala che questi ultimi sono computati in 7 milioni di euro, mentre l’onere aggiuntivo – rispetto al finanziamento già assegnato alla Biblioteca dalla citata legge 260/2002 – è pari a 3 milioni di euro.
In relazione al medesimo articolo si evidenzia che la copertura finanziaria dell’onere arrecato dal provvedimento è assicurata limitatamente all’esercizio 2009 mentre l’incremento del contributo alla biblioteca è disposto (art. 1 della pdl), a decorrere dal 2009, con carattere permanente.
Servizio Studi – Dipartimento Cultura |
( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: CU0161a.doc
[1] Legge 13 novembre 2002, n. 260, Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza.
[2] Legge 20 gennaio 1994, n. 52, Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita”.
[3] G. Devoto-G.C. Oli, Vocabolario della lingua italiana 2008, Le Monnier, 2007: “Tiflo-: primo elemento di composti formati modernamente, nei quali significa ‘cieco’ (tiflografia, tiflodidattica)”.
[4] In
particolare, il co. 1 dell’art. 3 della L. 52/1994 prevede attualmente che, per
la realizzazione dei suoi programmi o per gli scopi indicati all’art. 2 della
stessa legge,
[5] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), l’integrazione degli studenti con handicap nelle scuole enelle università si realizza, tra l’altro, assicurando a tali strutture la dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.
Attualmente, il co. 2 dell’art. 3 della L.
52/1994 stabilisce che le amministrazioni locali e le altre istituzioni
competenti a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle
scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi
universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite
convenzioni con
[6] Legge 22 dicembre 2008, n. 203, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
[7] Legge 18 febbraio 1963, n. 243, Provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” e del “Centro nazionale del libro parlato”.
[8] Legge 16 ottobre 2003, n. 291, Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.
[9] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[10]
[12] L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS, ente con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge (D.Lgs.C.P.S. n. 1047/1947) e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Unione ha creato ulteriori strumenti operativi, tra i quali il Centro Nazionale del Libro Parlato.
Con riferimento ai
contributi statali, la legge n. 24 del
[13] Si ricorda che nel 2001
[14] Tale variazione discende dai tagli lineari operati dalle disposizioni legislative successivamente intervenute, quali, da ultimo, l’art. 4 del DL n. 180 del 2008, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/2009.
[15] Si ricorda che con l’art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è stata introdotta la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale.
Con riferimento all’anno finanziario 2009 (redditi 2008), l’art. 63-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008), ha confermato la possibilità di destinare la quota del cinque per mille a tali finalità.
Il DPCM 3 aprile
Per l’elenco dei soggetti
che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2009, cfr.:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/5+per+mille+2009/Elenchi+definitivi+5+per+mille+2009/