Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea -CDEC ONLUS - A.C. 2500 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 188 | ||||
Data: | 06/07/2009 | ||||
Descrittori: |
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SIWEB
6 luglio 2009 |
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n. 188/0 |
Contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC -ONLUSA.C. 2500Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
2500 |
Titolo |
Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilità sociale |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
9 giugno 2009 |
assegnazione |
25 giugno 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali e V Bilancio |
La proposta di
legge prevede la concessione di un contributo
annuo pari a 300.000 euro, a decorrere dal
Il contributo è finalizzato a sostenere il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione (articolo 1).
All’onere derivante si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2009-2011, utilizzando parte dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009 (articolo 2).
Nel
Nel 1986, dopo vari ampliamenti, il CDEC si è costituito in Fondazione. Oggi il CDEC è un istituto con personalità giuridica, riconosciuto con DPR 4 aprile 1990[1], con sede a Milano.
Lo
statuto[2]
stabilisce che
L’attività della Fondazione consiste nel promuovere lo studio delle vicende, della cultura e della realtà degli ebrei, con particolare riferimento all’Italia e all’età contemporanea: il materiale acquisito è patrimonio inalienabile dell’ebraismo italiano.
Le finalità perseguite dalla Fondazione sono
di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, della
ricerca scientifica e della tutela dei diritti civili: con riferimento a
quest’ultimo aspetto, l’art. 2 dello Statuto precisa che, tramite la sua
attività,
Gli studi della Fondazione sono caratterizzati da rigore scientifico e indipendenza della ricerca.
Per
il perseguimento dei suoi fini,
Con
riferimento alle risorse,
Essa è inserita nella tabella degli istituti culturali sostenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della legge n. 534/1996[7](si veda anche la sezione “Coordinamento con la normativa vigente”).
Il DM 12 maggio 2006, recante
la tabella per il triennio 2006-
Inoltre,
Si ricorda, inoltre, che nella Tab. A (fondo speciale di parte corrente) della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali recava, tra le altre, la finalizzazione “Centro documentale ebraico contemporaneo”, per un importo di 250.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Non essendo stato approvato alcun provvedimento legislativo, l’accantonamento non è stato attivato.
Da ultimo, si ricorda che la legge 17 aprile 2003, n. 91, con la quale è stato istituito il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, stabilisce che il Museo stesso si avvale della Fondazione CDEC per le attività di ricerca e documentazione scientifica; che il CDEC può partecipare alla fondazione costituita per la gestione del Museo; che il direttore scientifico del Museo è nominato dall’organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che la proposta di legge dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.
La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.
In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che, in tali materie, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato,
occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in
generale lo sviluppo della cultura (sentenze
nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo,
Nella sentenza n. 9
del 2004
Successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (d.lgs. 42/2004),
L’art. 9 della Costituzione prevede che
Come si è anticipato nella sezione “Contenuto”,
In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti ed incluse in apposita tabella emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali (ora, Ministro per i beni e le attività culturali), di concerto con il Ministro del tesoro (ora, Ministro dell’economia e delle finanze), sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ora, Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali). La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la stessa procedura[11].
L’art. 2 definisce i requisiti necessari per l’inclusione nella tabella.
In particolare, gli istituti culturali interessati devono, tra l’altro:
§ essere istituiti con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti da quest’ultima, oppure essere in possesso della personalità giuridica;
§ non avere fine di lucro;
§ svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche in collegamento con istituzioni di ricerca straniere;
§ fornire servizi di rilevante ed accertato valore culturale, collegati all’attività di ricerca ed al patrimonio documentario;
§ operare sulla base di una programmazione almeno triennale.
L’art.
In sintesi, tali criteri attengono alla consistenza e all’incremento del patrimonio documentario (librario, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo), nonché allo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico.
Al Ministero per i beni e le attività culturali spettano (art. 4) funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella.
Con circolare 4 febbraio 2002, n. 16, il Ministro per i beni e le attività culturali ha specificato requisiti e condizioni per l’ammissione ai contributi ordinari (ex art. 1 della L. 534/1996), annuali (ex art. 8) e straordinari (ex art. 7). Tra gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo ordinario (nella sostanza identici a quelli già prescritti per i trienni precedenti e comunque indicati dalla legge), particolare rilievo assume l’obbligo di compilazione di un prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi dell’ultimo triennio e di una scheda descrittiva delle attività.
Non risultano lavori legislativi in corso.
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File: CU0132a
[3]
[4] L’Archivio storico è stato riconosciuto di “notevole interesse storico” dal Ministero per i beni e le attività culturali. Esso conserva fondi documentari di organizzazioni ebraiche e di singole persone.
[5] L’Archivio ha il compito di documentare e studiare la presenza odierna del pregiudizio e dell’antisemitismo in Italia.
[6] Questa area di lavoro è impegnata in elaborazioni e interventi sull’insegnamento e sulla trasmissione della storia e della memoria della vicenda ebraica.
[7] Legge 17 ottobre 1996, n. 534, Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.
[8] Il DM 18
agosto 2003, recante la tabella per il triennio 2003-
[9] Con D.P.C.M. 20 dicembre 2003 sono stati corrisposti alla Fondazione euro 107.000 finalizzati a preservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio fotografico e completamento della catalogazione informatizzata dei volumi della biblioteca.
[10] Essi sono
stati utilizzati per la digitalizzazione delle videointerviste realizzate a
ebrei sopravvissuti alla deportazione (€ 10.000), per l’acquisto di libri e per
l’abbonamento a periodici di lingua e cultura ebraica (€ 10.000), per
l’ampliamento e la manutenzione delle attrezzature informatiche (€ 7.180), per
la realizzazione della versione inglese della mostra “ La persecuzione degli
ebrei in Italia 1938-
[11] L’art. 7 prevede, poi, che il Ministro possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca. L’art. 8 autorizza, infine, il Ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.