Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea -CDEC ONLUS - A.C. 2500 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2500/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 188
Data: 06/07/2009
Descrittori:
CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE   CONTRIBUTI PUBBLICI
EBRAISMO     

SIWEB

 

6 luglio 2009

 

n. 188/0

Contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC -ONLUS

A.C. 2500

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

Numero del progetto di legge

2500

Titolo

Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione alla Camera

9 giugno 2009

assegnazione

25 giugno 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali e V Bilancio

 

 

 


Contenuto

La proposta di legge prevede la concessione di un contributo annuo pari a 300.000 euro, a decorrere dal 2009, a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC – ONLUS.

Il contributo è finalizzato a sostenere il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione (articolo 1).

All’onere derivante si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2009-2011, utilizzando parte dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009 (articolo 2).

 

Nel 1955, in occasione del decimo anniversario della Liberazione, la Federazione giovanile ebraica d’Italia costituì l’Istituto di documentazione ebraica contemporanea, avente per scopo, secondo il primo statuto del 1957, “la ricerca e l’archiviazione di documenti di ogni tipo riguardanti le persecuzioni antisemite in Italia e il contributo ebraico alla Resistenza” e la loro divulgazione.

Nel 1986, dopo vari ampliamenti, il CDEC si è costituito in Fondazione. Oggi il CDEC è un istituto con personalità giuridica, riconosciuto con DPR 4 aprile 1990[1], con sede a Milano.

Lo statuto[2] stabilisce che la Fondazione non ha scopo di lucro ed è posta sotto l’egida dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane - che esercita anche la vigilanza statutaria - e soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 25 del codice civile.

L’attività della Fondazione consiste nel promuovere lo studio delle vicende, della cultura e della realtà degli ebrei, con particolare riferimento all’Italia e all’età contemporanea: il materiale acquisito è patrimonio inalienabile dell’ebraismo italiano.

Le finalità perseguite dalla Fondazione sono di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, della ricerca scientifica e della tutela dei diritti civili: con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 2 dello Statuto precisa che, tramite la sua attività, la Fondazione intende contrastare ogni forma di razzismo e di antisemitismo.

Gli studi della Fondazione sono caratterizzati da rigore scientifico e indipendenza della ricerca.

Per il perseguimento dei suoi fini, la Fondazione conserva ed incrementa la raccolta documentaria, promuove la divulgazione delle conoscenze acquisite, collabora con enti similari in Italia e all’estero, promuove e conduce programmi di formazione per insegnanti, studenti e cittadini. Essa è articolata in 5 settori principali di lavoro: Biblioteca[3], Archivio storico[4], Videoteca, Archivio del pregiudizio e dell’antisemitismo contemporaneo[5], Didattica della Shoah[6].

Con riferimento alle risorse, la Fondazione dispone del reddito del patrimonio, di sussidi provenienti da enti o privati non destinati ad incremento del patrimonio, di contribuzioni deliberate da enti pubblici e di altri proventi eventualmente conseguenti all’attività istituzionale.

Essa è inserita nella tabella degli istituti culturali sostenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della legge n. 534/1996[7](si veda anche la sezione “Coordinamento con la normativa vigente”).

Il DM 12 maggio 2006, recante la tabella per il triennio 2006-2008, ha previsto la corresponsione di un contributo ordinario annuale pari a 50.000 euro[8]. Nello schema di decreto recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere a contributo per il triennio 2009-2011, annunciato il 1 luglio 2009 (Doc. 102), si prevede l’assegnazione di un contributo ordinario annuale pari a 45.000 euro. Nella premessa si precisa, come nei passati DM, che l’importo stabilito per il corrente anno finanziario potrà subire variazioni a seguito delle successive leggi finanziarie.

Inoltre, la Fondazione è stata destinataria della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2003[9] e, attualmente, è inserita nell’elenco delle istituzioni legittimate a ricevere il 5 per mille dell’IRPEF. Nel mese di settembre 2008 lo Stato ha erogato l’ammontare del 5 per mille che gli italiani avevano devoluto nelle dichiarazioni dei redditi riferite al 2005. Si è trattato di euro 30.000,98[10].

Si ricorda, inoltre, che nella Tab. A (fondo speciale di parte corrente) della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali recava, tra le altre, la finalizzazione “Centro documentale ebraico contemporaneo”, per un importo di 250.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Non essendo stato approvato alcun provvedimento legislativo, l’accantonamento non è stato attivato.

 

Da ultimo, si ricorda che la legge 17 aprile 2003, n. 91, con la quale è stato istituito il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, stabilisce che il Museo stesso si avvale della Fondazione CDEC per le attività di ricerca e documentazione scientifica; che il CDEC può partecipare alla fondazione costituita per la gestione del Museo; che il direttore scientifico del Museo è nominato dall’organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che la proposta di legge dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che, in tali materie, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Come si è anticipato nella sezione “Contenuto”, la Fondazione CDEC è inserita nella tabella degli istituti culturali sostenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della legge n. 534/1996. Con questa legge è stata disposta una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali.

In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti ed incluse in apposita tabella emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali (ora, Ministro per i beni e le attività culturali), di concerto con il Ministro del tesoro (ora, Ministro dell’economia e delle finanze), sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ora, Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali). La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la stessa procedura[11].

L’art. 2 definisce i requisiti necessari per l’inclusione nella tabella.

 

In particolare, gli istituti culturali interessati devono, tra l’altro:

§          essere istituiti con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti da quest’ultima, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

§          non avere fine di lucro;

§          svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, realizzata anche attraverso seminari, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche in collegamento con istituzioni di ricerca straniere;

§          fornire servizi di rilevante ed accertato valore culturale, collegati all’attività di ricerca ed al patrimonio documentario;

§          operare sulla base di una programmazione almeno triennale.

 

L’art. 3 ha, poi, introdotto alcuni criteri orientativi per la quantificazione del contributo spettante alle singole istituzioni.

 

In sintesi, tali criteri attengono alla consistenza e all’incremento del patrimonio documentario (librario, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo), nonché allo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico.

 

Al Ministero per i beni e le attività culturali spettano (art. 4) funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella.

 

Con circolare 4 febbraio 2002, n. 16, il Ministro per i beni e le attività culturali ha specificato requisiti e condizioni per l’ammissione ai contributi ordinari (ex art. 1 della L. 534/1996), annuali (ex art. 8) e straordinari (ex art. 7). Tra gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo ordinario (nella sostanza identici a quelli già prescritti per i trienni precedenti e comunque indicati dalla legge), particolare rilievo assume l’obbligo di compilazione di un prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi dell’ultimo triennio e di una scheda descrittiva delle attività.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0132a



[1] http://www.istituticulturali.it/genera.jsp?id=414

[2] http://www.cdec.it/Statuto_CDEC2008.pdf

 

[3]    La Biblioteca comprende 22.200 opere pubblicate a partire dal XIX secolo, in varie lingue, con un incremento annuo di circa 1000 volumi. Esse illustrano storia, pensiero, letteratura, questioni politiche e sociali riferite alla presenza ebraica nell’età contemporanea. L’Emeroteca raccoglie 2.100 collezioni di periodici, editi a partire dal 1850.

[4]    L’Archivio storico è stato riconosciuto di “notevole interesse storico” dal Ministero per i beni e le attività culturali. Esso conserva fondi documentari di organizzazioni ebraiche e di singole persone.

[5]    L’Archivio ha il compito di documentare e studiare la presenza odierna del pregiudizio e dell’antisemitismo in Italia.

[6]    Questa area di lavoro è impegnata in elaborazioni e interventi sull’insegnamento e sulla trasmissione della storia e della memoria della vicenda ebraica.

[7]    Legge 17 ottobre 1996, n. 534, Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

[8]    Il DM 18 agosto 2003, recante la tabella per il triennio 2003-2005, ha previsto la corresponsione di un contributo ordinario annuale pari a 38.000 euro; il DM 31 luglio 2000, recante la tabella per il triennio 2000-2002, ha previsto la corresponsione di un contributo ordinario annuale pari a 90 milioni di lire. I decreti precisano, in premessa, che l’assegnazione dei contributi agli enti inseriti in tabella viene stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

[9]   Con D.P.C.M. 20 dicembre 2003 sono stati corrisposti alla Fondazione euro 107.000 finalizzati a preservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio fotografico e completamento della catalogazione informatizzata dei volumi della biblioteca.

[10]   Essi sono stati utilizzati per la digitalizzazione delle videointerviste realizzate a ebrei sopravvissuti alla deportazione (€ 10.000), per l’acquisto di libri e per l’abbonamento a periodici di lingua e cultura ebraica (€ 10.000), per l’ampliamento e la manutenzione delle attrezzature informatiche (€ 7.180), per la realizzazione della versione inglese della mostra “ La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-1945” (€ 3.000). http://www.cdec.it/credits.asp.

[11]  L’art. 7 prevede, poi, che il Ministro possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca. L’art. 8 autorizza, infine, il Ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.