Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento - AA.C. 479, 994, 1001, 2459 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 479/XVI   AC N. 994/XVI
AC N. 1001/XVI   AC N. 2459/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 185
Data: 22/06/2009
Descrittori:
CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO   DIRITTO ALLO STUDIO
HANDICAPPATI   ISTRUZIONE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

AA.C. 479, 994, 1001, 2459

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 185

 

 

 

22 giugno 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: CU0126.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Premessa  3

§      Art. 1 (Riconoscimento e definizioni)5

§      Art. 2 (Finalità)9

§      Art. 3  (Diagnosi e riabilitazione)11

§      Art. 4 (Formazione)13

§      Art. 5 (Misure educative e didattiche di supporto)17

§      Art. 6 (Misure per l'attività lavorativa e sociale)23

§      Art. 7 (Disposizioni di attuazione)27

§      Art. 8 (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)29

§      Art. 9 (Clausola di salvaguardia)31

Testo a fronte

§      Testo della pdl A.C. 2459, approvata dal Senato, a fronte delle pdl AA.C. 479, 994 e 1001  35

Normativa di riferimento

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (artt. 15 e 20)53

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (art. 116)55

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 312-321)64

§      Ministero istruzione, università e ricerca. Ordinanza 8 aprile 2009, n. 40. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009 (art. 12)71

§      Ministero istruzione, università e ricerca. Circolare 20 maggio 2009, n. 51. Anno scolastico 2008/2009 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  77

§      Ministero istruzione, università e ricerca. Dipartimento per l'Istruzione. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica. Nota 28 maggio 2009, prot. n. 5744 /R.U./U. Anno scolastico 2008/2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA  85

Documentazione

§      Organizzazione Mondiale della Sanità, 2007 – ICD 10 – F81-F81.9  89

§      Consensus Conference, Disturbi evolutivi specifici di apprendimento, 26 gennaio 2007  95

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

La proposta di legge A.C. 2459 risulta dalla approvazione in un testo unificato, da parte della 7a Commissione del Senato, dei disegni di legge A.S. 1006 e 1036.

Rispetto ad essa, le proposte di legge presentate alla Camera – A.C. 479, 994 e 1001 - presentano contenuti in gran parte analoghi, con alcune variazioni terminologiche e con la presenza di alcune disposizioni ulteriori (ad esempio, in materia di effettuazione degli esami per il conseguimento della patente di guida e per lo svolgimento di prove concorsuali).

In particolare, la proposta di legge A.C. 994è quasi identicaalla proposta di legge A.C. 2459 e ripropone l’articolato adottato dalla VII Commissione della Camera come testo base nella XV legislatura, in esito all’esame di tre proposte di legge, una delle quali già approvata dall’altro ramo del Parlamento[1].

Per quanto concerne la struttura, le proposte di legge A.C. 2459 e 994 si compongono di 9 articoli, mentre le proposte di legge A.C. 479 e 1001 si compongono di 8 articoli.

Nelle schede di lettura si darà conto del contenuto delle quattro proposte di legge partendo dall’A.C. 2459, già approvata dal Senato: rispetto ad essa, si evidenzieranno le eventuali differenze presenti nelle altre proposte di legge.

Nel presente dossier è disponibile anche un testo a fronte delle quattro proposte di legge, nel quale ogni raffronto è effettuato partendo dall’A.C. 2459.

 

 


Art. 1
(Riconoscimento e definizioni)

Lapdl 2459 riconoscela dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia come “difficoltà specifiche di apprendimento” (DSA). Analoga espressione è utilizzata dalle pdl479 e 1001, mentre la pdl 994 le riconosce come “disturbi specifici di apprendimento”.

 

Qualche differenza si riscontra nella quattro pdl quanto alla disgrafia/disortografia.

Infatti, la pdl 2459 la considera, come si è visto, un’unica difficoltà; in termini sostanzialmente analoghi, la pdl 994; invece, la pdl 479 considera due differenti difficoltà e ne dà, di conseguenza, ai commi 4 e 5, due definizioni; la pdl 1001, infine, cita solo la disgrafia.

 

Tutte le pdlprecisano che le difficoltà/i disturbi si manifestano “in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali (comma 1 di tutte le pdl).

Pertanto, la pdl 2459 esclude l’applicazione della legge-quadro sull’handicap[2] nei confronti degli alunni affetti da DSA.

Lepdl 479 (si veda infra, art. 3, c. 5) e 994 la ammettono in “casi di particolare gravità”.

In tal senso, anche la pdl 1001 (si veda infra, art. 3, c. 6): peraltro, sia la pdl 479 che la pdl 1001, all’art. 1, comma 2, escludono l’assimilazione delle DSA alle disabilità.

La pdl 479 esclude comunque che, in relazione alle DSA, possano essere costituiti i gruppi di studio e di lavoro per l'integrazione scolastica previsti dall’art. 15 della legge n. 104 del 1992[3].

 

Per quanto riguarda il percorso scolastico, la legge n. 104 del 1992, stabilito il diritto all’educazione ed all’istruzione, prescrive che quest’ultima sia impartita all’interno di classi ordinarie attraverso opportune misure di integrazione (artt.12-16[4], poi confluiti nel d.lgs. n. 297 del 1994[5]).

Si prevede, in particolare, che all'individuazione dell'alunno come persona con handicap ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale faccia seguito la redazione di un profilo dinamico-funzionale[6], finalizzato a formulare un piano educativo individualizzato (PEI). Alla definizione di quest’ultimo provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli operatori delle aziende sanitarie e il personale insegnante specializzato della scuola (art. 314 del d.lgs. n. 297 del 1994). Ulteriori strumenti per l’integrazione scolastica, oltre alla fornitura degli ausili tecnici indispensabili all’alunno, ed al citatoprogetto educativo, sono il supporto degli insegnanti di sostegno[7] che affiancano i docenti curriculari e sono forniti di particolare specializzazione, e la limitazione del numero complessivo di alunni nelle classi con portatori di handicap[8].

Per quanto concerne la valutazione degli alunni con handicap, la legge quadro (art. 16) e il d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 318) hanno previsto che i docenti fanno riferimento al piano educativo individualizzato, indicando per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte prove di esame idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche; sono, altresì, previsti l’utilizzo degli ausili necessari e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Il trattamento individualizzato è consentito anche per il superamento degli esami universitari, previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

La riforma del sistema dell’istruzione scolastica e professionale operata della legge n. 53 del 2003[9] ed i successivi provvedimenti di attuazione recano esplicito riferimento all’integrazione degli alunni con handicap.

 

Le quattro proposte di legge procedono, quindi, alla definizione delle difficoltà/dei disturbi citati (per la quale si rinvia al testo a fronte presente in questo dossier), nonché alla precisazione che esse/essi possono riscontrarsi separatamente o insieme e che, impedendo l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, possono costituire una limitazione importante per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana (commi 3-7 delle pdl 2459, 994 e 1001 e commi 3-8 della pdl 479).

 

Con riferimento alla definizione delle difficoltà/dei disturbi citati, si reputa opportuno ricordare che durante la 43° Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), nel maggio del 1990, è stata approvata la 10° classificazione internazionale delle malattie (ICD-10: International Classification of Diseases), usata dai paesi membri dal 1994.

L’ICD è una classificazione diagnostica internazionale di tipo epidemiologico, che deriva da un’analisi della situazione generale dello stato di salute della popolazione mondiale e che serve a controllare l’incidenza e la prevalenza delle malattie e dei problemi correlati.

Essa ha lo scopo di promuovere la standardizzazione internazionale della raccolta, elaborazione, classificazione e presentazione delle statistiche di mortalità.

La classificazione internazionale delle malattie è strutturata secondo ventidue settori, nei quali le malattie e gli altri problemi sanitari sono classificati attraverso un codice alfanumerico[10].

I disturbi specifici dell'apprendimento fanno parte dell'asse due dell’ICD-10, tra le sindromi e i disturbi da alterazione specifica dello sviluppo psicologico.

Essi si collocano all'interno del codice complessivo F81 "disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche", differenziandosi in:

 

F81.0 disturbo specifico di lettura

F81.1 disturbo specifico dell’ortografia

F81.2 disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F81.3 disturbi misti delle abilità scolastiche

F81.8 altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

F81.9 disturbo evolutivo delle abilità scolastiche, non specificato

 

Nella sezione “Documentazione” del presente dossier si riporta il documento dell’Organizzazione mondiale della Sanità relativo ai codici da F.81 a F81.9, nella versione originale e nella versione tradotta ad esclusivo uso interno.

Si riporta, altresì, il documento della Consensus Conference sui Disturbi evolutivi specifici di apprendimento, svoltasi il 26 gennaio 2007.

 

Alla luce dell’esistenza di classificazioni internazionali dei disturbi specifici delle abilità scolastiche, si valuti l’opportunità di prevedere che nell’interpretazione delle definizioni recate dalle proposte di legge si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

 


Art. 2
(Finalità)

Ai sensi dellapdl 2459, gli obiettivi sono riassumibili:

·         nel garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti ai soggetti con DSA (lettera a));

·         nel favorire il successo scolastico e lo sviluppo delle potenzialità e nel ridurre i disagi formativi e psicologici, anche adottando forme di valutazione adeguate alle necessità dei soggetti con DSA (lettere b), c), d), e));

·         nel sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori e nel rafforzare la collaborazione tra questi e le strutture sanitarie, nonché la scuola (lett. f) e h));

·         nell’assicurare la diagnosi precoce del disturbo e la riabilitazione, fin dalla scuola dell’infanzia (lett.g)).

La pdl 994reca identica formulazione, salvo che per il mancato riferimento alla scuola dell’infanzia (si veda, però, infra, art. 3, comma 1) e per l’inserimento, fra le finalità, anche della garanzia di corretta e tempestiva diagnosi (comma 1, lett. h).

Le pdl 479 e 1001 si differenziano per l’assenza di un esplicito riferimento al diritto all’istruzione, che viene però richiamato all’art. 5, comma 2, di entrambe, mentre affermano la necessità di garantire ai soggetti con DSA pari opportunità nella vita di relazione e nell’attività lavorativa (comma 1, lett. i) di entrambe le pdl). Tale ultimo profilo, peraltro, è oggetto dell’articolo 6 delle quattro proposte di legge. Piccole differenze si riscontrano, infine, a livello terminologico.

 


Art. 3
(Diagnosi e riabilitazione)

La pdl 2459 attribuisce alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il compito di individuare – previa informazione alle famiglie – i casi sospetti di DSA edi adottare attività di recupero didattico. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. La diagnosi di DSA viene effettuata ricorrendo ai trattamenti specialistici già offerti dal Servizio sanitario nazionale e viene comunicata dalle famiglie alla scuola (commi 1-3): quest’ultima previsione fa supporre che la diagnosi medesima sia effettuata su impulso delle famiglie.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce di alunni a rischio di DSA senza, tuttavia, che la risultanza costituisca la diagnosi effettiva di DSA (comma 4).

 

Al comma 2, si valuti l’utilizzo dell’espressione “capacità fonologiche”, che non sembra includere tutte le difficoltà specifiche di apprendimento considerate dalla proposta di legge.

 

Il contenuto dell’art. 3 delle tre proposte presentate alla Camera è pressoché simile a quello del testo approvato dal Senato. Di seguito, si evidenziano le principali differenze:

·         le pdl 479 e 1001 non prevedono una comunicazione alle famiglie interessate prima dell’avvio degli interventi volti a individuare i casi sospetti di DSA (comma 1 di entrambe le pdl);

·         ai fini dell’accertamento del disturbo, le pdl 479 e 1001 (comma 4) prevedono che il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di un’apposita unità diagnostica multidisciplinare.

La pdl 994 affida la diagnosi a neuropsichiatri infantili e psicologi operanti nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere, ovvero a specialisti, sia convenzionati che non (comma 3). In quest’ultimo riferimento, propone, quindi, una possibilità presente anche nella pdl 1001, che al comma 4 sembra riferirsi a specialisti esterni al Servizio sanitario nazionale;

·         quanto all’attività di identificazione precoce, la pdl 1001 prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca debba promuoverla (comma 7); nella pdl 479, invece, non vi è alcun riferimento alla questione;

·         infine, le pdl 479 e 1001 stabiliscono che la diagnosi di DSA è notificata, su istanza della famiglia interessata, alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 104 del 1992, tranne che nei casi di particolare gravità (per il riferimento alla legge n. 104 del 1992, si veda anche ante, art. 1)[11].

 

In relazione ai casi di “particolare gravità” previsti dalle pdl 479 e 1001 (nonché, all’art. 1, c. 2, dalla pdl 994), in cui la diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale dà diritto alle provvidenze previste dalla legge n. 104 del 1992, si valuti l’opportunità di prevedere, nell’ambito degli adempimenti prescritti dal successivo art. 7, l’adozione di parametri di valutazione oggettivi.

 


Art. 4
(Formazione)

La pdl 2459 – e così anche la pdl 994 - dispone che al personale docente e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata la formazione specifica nell’ambito dei programmi e delle disponibilità già previsti per la formazione, ricorrendo anche a strumenti di apprendimento elettronico (e-learning). Tale preparazione deve garantire la conoscenza delle problematiche connesse alle/ai DSA e degli strumenti per l'individuazione precoce, nonché la capacità di utilizzo di apposite strategie didattiche.

Le pdl 479 e 1001 non prevedono una formazione per i dirigenti e non contengono riferimenti ai programmi di formazione attivati a valere sulle disponibilità già specificamente previste, né ai programmi di formazione a distanza (commi 1 e 2 di tutte le pdl).

 

In aggiunta alla formazione di cui si è dato conto, le pdl 479, 994 e 1001 (comma 3) prevedono un’apposita formazione anche per gli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA. In questo ambito, le pdl 479 e 1001 fanno riferimento, in particolare, ai casi di bilinguismo (il medesimo problema è poi trattato da tutte le pdl nell’ambito delle misure didattiche compensative e dispensative indicate dall’art. 5) .

 

Con riguardo alla formazione del personale della scuola, si evidenzia, innanzitutto, il quadro normativo e delle risorse disponibili.

Il 4 luglio 2008, ai sensi dell’articolo 4 del CCNL del comparto scuola[12], è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione del personale docente e A.T.A. per l’anno scolastico 2008-2009[13]. Ai sensi di quest’ultimo, sonostati assegnati agli Uffici scolastici regionali7,7 milioni di euro per la formazione dei docenti e 2,3 milioni di euro riservati ai docenti di sostegno; 0,8 milioni di euro sono stati attribuiti direttamente al Dipartimento istruzione del Ministero per progetti nazionali (L. 245/2007, legge di bilancio 2008). Le iniziative di formazione discendono da progetti elaborati dalle scuole, o degli Uffici scolastici regionali; esse possono essere realizzate anche in autoaggiornamento[14].

Per l’anno scolastico 2009-2010, ai sensi dell’ipotesi di contratto integrativo per la formazione del personale docente e ATA, sottoscritta l’11 marzo 2009, sono assegnati agli Uffici Scolastici Regionali 5,7 milioni di euro per la formazione del personale della scuola e 1,8 milioni di euro per la formazione dei docenti di sostegno; al Dipartimento Istruzione sono assegnati 0,6 milioni di euro (capitolo di spesa 1332). Le somme in questione discendono dai dati della legge di bilancio 2009 (L. 22 dicembre 2008, n. 204).

Ulteriori finanziamenti per la formazione dei docenti sono autorizzati annualmente a valere sul Fondo per l’offerta formativa, di cui alla legge n. 440 del 1997[15], in quanto tale obiettivo rientra tra le finalità indicate dall’art. 1 della legge; si ricorda, a titolo di esempio, che nell’ultima direttiva emanata per il riparto del Fondo, relativa all’anno 2008, sono riservati alla formazione dei docenti 18 milioni di euro (Direttiva n. 69 del 6 agosto 2008).

La formazione dei dirigenti scolastici è disciplinata dall’art. 21 del C.C.N.L.[16] e dall’art. 1 del Contratto integrativo nazionale siglato il 22 febbraio 2007. Ai sensi di tali articoli, il Ministero definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei Dirigenti: almeno l’80% dei finanziamenti va distribuito tra gli Uffici Scolastici Regionali sulla base del numero dei Dirigenti Scolastici in servizio. Le iniziative, finalizzate all’accrescimento dell’efficienza/efficacia della struttura ed al miglioramento della qualità dei servizi, sono realizzate dall’Amministrazione, da singole scuole o reti di scuole, da altri enti, dalle università, da soggetti pubblici.

 

Nello specifico della questione, merita segnalare che sono state già avviate iniziative di formazione del personale della scuola.

Nell’ambito del progetto interministeriale “Tecnologie e disabilità” cofinanziato dal Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Pubblica Istruzione, e finalizzato ad integrare la didattica speciale con le risorse delle nuove tecnologie, è prevista un’azione specifica (Azione 7), realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia, per sensibilizzare i docenti verso questo e gli altri disturbi specifici di apprendimento (DSA)[17].

Inoltre, l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (ora, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica[18]) ha predisposto fin dal 2006 un ambiente di formazione on-line www.dislessia.indire.it, i cui contenuti sono stati curati dall’Associazione Italiana Dislessia[19].

 

Con riguardo alla formazione degli operatori dei servizi sanitari, si ricorda che in Italia è stato istituzionalizzato con il d.lgs. n. 502 del 1992[20], come integrato dal d.lgs. n. 229 del 1999[21], il sistema E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. Ai sensi del d.lgs n. 229 del 1999, la formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché a soggiorni di studio, e attraverso la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

Da ultimo, la legge finanziaria per il 2008[22] (art. 2, comma 357) ha riordinato il sistema di educazione continua in medicina (E.C.M.). In particolare, ha previsto che esso sia disciplinato secondo le disposizioni dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007[23]; inoltre, ha affidato la gestione amministrativa del programma all’Agenzia per i servizi sanitari regionali[24], alla quale ha conferito la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la funzione di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, preposto ad attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute (ora, Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con riguardo alle risorse, come da ultimo specificato nell’Accordo citato, dal momento che il d.lgs. 229 del 1999 prevede che non vi siano oneri aggiuntivi a carico dello Stato, il finanziamento delle attività discende dall’accantonamento dell’uno per cento della massa salariale dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e dai contributi erogati dagli sponsor.

 


Art. 5
(
Misure educative e didattiche di supporto)

Tutte le pdl prevedono il diritto per gli alunni con DSA a fruire di misure compensative e dispensative.

In particolare, la pdl 2459prevede misure compensative e dispensative di flessibilità didattica, periodicamente monitorate (commi 1 e 3), da realizzare senza nuovi o maggiori oneri finanziari (comma 5).

Tali misure sono così specificate (comma 2), facendo comunque salva l’autonomia didattico-organizzativa delleistituzioni scolastiche:

·         uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme flessibili che prendano in considerazione, in particolare, le problematiche connesse al bilinguismo; in tal caso, si prevede il ricorso a strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l’apprendimento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali, nonché l’eventuale esonero dall'apprendimento della seconda lingua straniera, qualora inserito nei programmi di studio[25] (lett. a) ed e));

·         sviluppo di una struttura positiva di apprendimento e promozione del successo scolastico (lett. b) e c));

·         ricorso a tecniche compensative, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse finanziarie specifiche assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (lett. d));

·         ricorso a misure dispensative che esonerino lo studente da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o gli garantiscono tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari (lett. d)).

Si prescrive, inoltre, (comma 4) l’adozione di adeguate misure di verifica e valutazione degli alunni, al fine di evitare gli svantaggi connessi alle difficoltà nella decodifica e nella produzione di testi; vengono menzionati, in particolare, l’utilizzo di appositi strumenti di ausilio e la fruizione di tempi più lunghi di esecuzione.

 

Nel comma 4, a fini di semplificazione, potrebbe valutarsi l’opportunità di eliminare i concetti finali, già indicati nel comma 2, che viene esplicitamente richiamato.

 

L’art. 5 della pdl 994 si differenzia esclusivamenteper il riferimento specifico agli esami di Stato a proposito dell’utilizzo di forme particolari di verifica e valutazione (comma 4).

L’art. 5 delle pdl 479 e 1001, di identico testo, stabilisce chele misure educative e di supporto sono adottate al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio ed al successo formativo degli alunni con DSA (si ricorda che il diritto allo studio è menzionato all’art. 2 dalle pdl 2459 e 994). Le misure educative e di supporto (commi 1-3) sono sostanzialmente analoghe a quelle già indicate dalle pdl 994 e 2459. Nel prevedere, infine, l’adozione di adeguate misure di verifica e valutazione degli alunni, le due pdl (comma 4) fanno riferimento agli esami di Stato e di ammissione all’università[26].

 

In relazione ai contenuti dell’articolo 5 delle pdl in esame, si ricorda che l’art. 3 del d.l. n. 137 del 2008[27], nel reintrodurre la valutazione del rendimento scolastico attraverso il voto espresso in decimi, in luogo del giudizio, affida ad un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti: in questo passaggio, si prescrive che si tenga conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni[28].

Si ricorda, inoltre, che già da alcuni anni i disturbi di apprendimento sono oggetto di attenzione da parte del Ministero competente in materia di istruzione, che ha fornito indicazioni circa le iniziative da adottare, in particolare raccomandando l’adozione di misure compensative e dispensative.

In particolare, la nota 5 ottobre 2004 (prot. n. 4099/A/4) del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, premesso che la dislessia può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA), fornisce un elenco degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzabili da parte delle scuole.

Tra gli strumenti compensativi vengono indicati le tabelle dei mesi, dell’alfabeto, dei caratteri, delle misure e delle formule geometriche; la tavola pitagorica; la calcolatrice; il registratore; il computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale. Quanto alle misure dispensative, che devono comunque tener conto dell’entità e del profilo della difficoltà, si fa riferimento alla dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dallo studio mnemonico delle tabelline, dallo studio della lingua straniera in forma scritta. Si suggerisce, inoltre, la programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa, l’organizzazione di interrogazioni programmate, la valutazione delle prove scritte e orali con riferimento al contenuto e non alla forma.

La successiva nota 5 gennaio 2005 (prot. n. 26/A4) precisa che per l’utilizzo degli strumenti sopra indicati può essere sufficiente la diagnosi specialistica del disturbo e che tali strumenti sono applicabili in ogni fase del percorso scolastico, compresa la valutazione finale.

La circolare ministeriale 10 maggio 2007 (prot. n. 4674) ha ulteriormente richiamato l’attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento, evidenziando che mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti, le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. La circolare ha, altresì, sottolineato che, in sede di esame di Stato, gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte di lingua non italiana; pertanto, queste vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie, con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. In particolare, qualora non si possa dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti sono chiamati a riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

Merita, inoltre, segnalare che, nel fornire istruzioni per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2008-2009, la circolare ministeriale 20 maggio 2009, n. 51[29], richiamando quanto già previsto per l’anno precedente (CM n. 32 del 14 marzo 2008, punto 5), stabilisce che gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento, pur dovendo sostenere tutte le prove scritte, hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi, oltre all’assegnazione di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.

Anche a proposito degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore negli anni scolastici dal 2005-2006 al 2008-2009,le relative ordinanze ministeriali (OOMM. 20 febbraio 2006, n. 22; 15 marzo 2007, n. 26; 10 marzo 2008, n. 30; 8 aprile 2009, n. 40[30]) invitano le Commissioni a tener conto delle specifiche situazioni dei candidati affetti da dislessia sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove, considerando anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. E’ previsto, inoltre, che si consenta al candidato la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche svolte nel corso dell’anno (art. 12, punto 7 delle quattro O.M.) Tali indicazioni, peraltro, sono distinte dalla prescrizioni dettate per i candidati con handicap (art. 17 delle Ordinanze. Sul punto si veda anche, ante, il commento dell’art. 1 delle pdl ).

Da ultimo, con nota 28 maggio 2009 (prot. n. 5744 /R.U./U)[31], il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attesa dell'approvazione da parte della Camera del progetto di legge già approvato dal Senato, ha ricordato la necessità di applicare le disposizioni emanate nei precedenti anni scolastici per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. In particolare, la nota evidenzia che, in sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di classe valutino con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA.

 

Con riferimento agli strumenti didattici utilizzabili ai sensi delle norme vigenti, si ricorda che l’autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria conferita alle istituzioni scolastiche dall’art. 21 della legge n. 59 del 1997[32]e dai successivi provvedimenti di attuazione comporta, tra l’altro, l’adozione di modelli organizzativi flessibili e di percorsi didattici individualizzati nell’ambito del Piano dell'offerta formativa, predisposto annualmente da ciascuna istituzione.

In particolare, l’art. 4 (Autonomia didattica) del DPR 275/1999[33] fa riferimento alla creazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere, nonché al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità, all’individuazione di misure finalizzate al successo formativo e di iniziative di recupero e sostegno. In tale contesto è anche prevista “l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap ai sensi della legge 104/1992”. Il medesimo articolo 4 demanda alle istituzioni scolastiche l’individuazione di modalità e di criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.

 

Con riguardo, infine, alle misure particolari previste dalle pdl per gli alunni bilingui, siricorda che la presenza degli alunni di origine straniera è in progressivo aumento negli ultimi anni: secondo i dati ministeriali più recenti, riferiti all’anno scolastico2007/2008[34], esso harappresentato il 6,4% del totale degli alunni, corrispondenti a poco più di 574.000 unità.

 

Fonte: elaborazione Camera dei deputati - Servizio Studi, su dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 (*) I dati relativi agli aa.ss. dal 1983/84 al 1997/98 comprendono anche il dato relativo agli apolidi.

 

 


Art. 6
(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

Tutte e quattro le pdl prescrivono che alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacitàin ambito sociale e professionale (comma 1).

A tal fine, la pdl 2459 (commi 2 e 3) consente ai genitori degli studenti del primo ciclo con DSA di fruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa. Le modalità di esercizio del diritto in questione sono demandate alla contrattazione collettiva di comparto, acondizione di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In termini uguali, ma senza la limitazione delle agevolazioni ai genitori degli studenti del primo ciclo, la pdl 994.

 

Si ricorda, in proposito che:

o        l’art. 33 della legge n. 104 del 1992 prevede per i genitori di minori con handicap grave, nonché per coloro che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, il diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa;

o        l’art. 9 della legge n. 53 del 2000[35], così come modificato dall’articolo 1, comma 1254, della legge finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), incentiva l’applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;

o        l’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001[36]consente la fruizione di riposi e permessi per figli con handicap grave.

 

Le tre proposte presentate alla Camera presentano, inoltre, ulteriori contenuti con riferimento alle prove scritte per il rilascio del permesso di guida e a quelle dei concorsi pubblici e delle selezioni private: tutte e tre prevedono che per tali prove è assicurata ai soggetti con DSA la possibilità di sostituzione con un colloquio orale o di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura. La pdl 994 prevede, inoltre, la possibilità di usufruire di tempi più lunghi per l’espletamento, possibilità che le pdl 479 e 1001, attraverso l’utilizzo di “ovvero” sembrano proporre come alternativa.

 

Sul punto, si ricorda che le misure proposte sono in parte affini a quelle previste per le persone con handicap; l’articolo 20 della legge n. 104 del 1992, con riguardo alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, prevede, infatti, che la persona handicappata sostenga le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

 

Per quanto concerne la proposta di sostituzione delle prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale, si ricorda che l’art. 7 del DPR n. 487 del 1994[37], come successivamente modificato dal DPR n. 693 del 1996, prevede che i concorsi per esami consistono, per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore, in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico[38], ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. L’ammissione alla prova orale è subordinata all’aver riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria, i concorsi per esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico[39], e in una prova orale. Il requisito per l’ammissione al colloquio è identico a quello già sopra illustrato.

Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione, i cui contenuti sono disciplinati dalle singole amministrazioni.

Ai sensi del successivo art. 8, la struttura delle prove resta invariata nei casi di concorso per titoli e per esami.

 

Per quanto concerne il conseguimento della patente di guida, l'idoneità tecnica necessaria per il relativo rilascio si consegue (art. 121 del d.lgs. n. 285 del 1992[40]) superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (cosiddetta prova pratica) ed una prova di controllo delle cognizioni (cosiddetta prova teorica), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti (ora, Ministro delle infrastrutture e dei trasposti), sulla base delle direttive europee e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

Per quel riguarda, in particolare, i soggetti affetti da dislessia o disortografia, si segnala la circolare prot. 98013/23.03.05 del 25 ottobre 2007, del Ministro dei trasporti[41], la quale prevede che i candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B affetti da tali disturbi possono fruire di files audio durante la prova di teoria, a condizione che presentino un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E’ affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

 

Con riferimento alla dizione “permesso di guida” utilizzata dalle pdl A.C. 479 e 1001 (art. 6, comma 2) e dalla pdl 994 (art. 6, comma 4) si segnala che l’art. 116 del Codice della strada fa riferimento a “patente”, ”certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli”, “certificato di idoneità alla guida di ciclomotori”. Al riguardo, si ricorda che la Circolare del Presidente della Camera 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, raccomanda, al fine di evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica dei testi, che i concetti e gli istituti utilizzati in un atto siano gli stessi utilizzati in precedenti atti normativi per le medesime fattispecie, salvo che il fine esplicito della disposizione sia di rinominarli.

 

 


Art. 7
(Disposizioni di attuazione)

Tutte e quattro le proposte di legge prevedono l’emanazione con decreto ministeriale, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (pdl 2459, comma 1; 994, comma 1; 1001, comma 2), ovvero per le attività di diagnosi e riabilitazione (pdl 479, comma 2). I protocolli regionali devono essere emanati nei 6 mesi successivi.

Le differenze, quanto a questo atto, riguardano il soggetto chiamato ad emanare il relativo decreto. Infatti:

·         la pdl 2459 stabilisce che vi provvedono il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-regioni;

·         la pdl 479 e 1001 stabiliscono che vi provvede il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

·         la pdl 994 stabilisce che vi provvede il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Sembrerebbe opportuno valutare un coordinamento fra i commi dell’art. 7 ora illustrati – che prevedono la definizione a livello centrale di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali e che, quindi, lascerebbero supporre lo sviluppo di iniziative regionali di identificazione precoce, ovvero di diagnosi e riabilitazione – e i commi dell’art. 3 che affidano al livello centrale la possibilità/il dovere di realizzare tali iniziative.

 

Inoltre, tutte e quattro le proposte affidano ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità di formazione di docenti (pdl 2459, comma 2; 479, comma 3; 994, comma 2; 1001, comma 3).

 

Si ricorda che le pdl 2459 e 994 prevedono, all’art. 4, anche una formazione per i dirigenti scolastici. A questi ultimi non si fa riferimento nell’art. 7.

 

Infine, sempre tutte e quattro le proposte affidano al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la individuazione di forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio agli alunni con DSA (pdl 2459 e pdl 994, comma 3: per le 2 pdl a questa individuazione si procede nell’ambito del decreto di cui al comma 2, già illustrato; pdl 479 e pdl 1001, comma 5: a questa individuazione si procede nell’ambito del decreto di cui al comma 4, per il quale si veda infra).

 

Rispetto a questi contenuti comuni, le pdl 479 e 1001 ne presentano di ulteriori.

Il primo riguarda la previsione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, recante norme volte a garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative previste nell’art. 3 (comma 1 di entrambe le pdl).

Il secondo riguarda la previsione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare nel medesimo termine, per l’individuazione delle misure compensative, dispensative, educative e didattiche di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione (comma 4 di entrambe le pdl).

Il terzo riguarda l’emanazione di decreti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, che le pdl affidano al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze (comma 6 di entrambe le pdl).

 

Al fine di garantire il rispetto delle competenze regionali, sembrerebbe opportuno prevedere che i decreti ministeriali di cui all’art. 7, commi 1 e 2, delle proposte di legge 479 e 1001, nonché all’articolo 7, comma 1, della proposta di legge 994 - concernenti, rispettivamente, lo svolgimento delle attività diagnostico-riabilitative e la definizione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali finalizzati all’identificazione precoce delle DSA - siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. In tal senso, già dispone l’art. 7, comma 1, della pdl 2459.

 

Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 6 delle pdl 479 e 1001, sembrerebbe opportuno un coinvolgimento del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, poiché l’art. 6 fa riferimento anche alle prove d’esame dei concorsi pubblici.

 

Infine, le denominazioni dei Ministeri presenti nella pdl 479 devono essere aggiornate alle modifiche intervenute con il d.l .n. 85 del 2008[42].

 


Art. 8
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Tutte e quattro le proposte di legge fanno salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Si dispone comunque che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedano a dare attuazione alle norme ivi contenute.

 

 


Art. 9
(Clausola di salvaguardia)

L’articolo 9, presente solo nel testo approvato dal Senato e nella pdl 994, introduce una clausola di salvaguardia,stabilendo che dall’attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In ragione di tale clausola, a fini di semplificazione del testo, si potrebbe valutare la soppressione di analoghi concetti presenti in altre parti dei testi: in particolare, per entrambe le pdl, il comma 5 dell’art. 5, e l’ultima parte del comma 3 dell’art. 6; per la pdl 994, inoltre, l’ultima parte del comma 3 dell’art. 4.

Le pdl 479 e 1001, invece, con riferimento agli interventi diagnostici e di riabilitazione, alla formazione del personale scolastico e sanitario, agli interventi educativi e didattici di supporto, nonché alle misure per l’attività lavorativa e sociale (artt.2-6), non prevedono una quantificazione degli oneri finanziari.

 

 


Testo a fronte

 


Testo della pdl A.C. 2459, approvata dal Senato, a fronte delle pdl AA.C. 479, 994 e 1001

A.C. 2459- Approvata dal Senato

A.C. 479

A.C. 994

A.C. 1001

 

 

 

 

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

 

 

 

 

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap e per esse non possono essere costituiti i gruppi di lavoro e i gruppi di studio previsti dall'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA, eccetto che nei casi di particolare gravità.

2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate alla disabilità.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

3. La dislessia è un disturbo specifico che si manifesta come difficoltà nella decodifica della lettura.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con la difficoltà nell'apprendimento della lettura e, in particolare, nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

4. La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia o disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

 

5. La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nei processi di cifratura.

 

 

5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La discalculia è un disturbo specifico del calcolo che si manifesta in una debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di cognizione numerica e nelle procedure esecutive.

5. Identico

5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Identico

6. La dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia possono manifestarsi separatamente o in associazione tra loro.

6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

8. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura o di calcolo e possono costituire una limitazione importante dell'inserimento scolastico e per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

7. I DSA impediscono l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo in maniera automatica e strumentale e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

 

 

 

 

Art. 2.

(Finalità)

Art. 2.

(Finalità)

Art. 2.

(Finalità)

Art. 2.

(Finalità)

 

 

 

 

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

1. Identico

1. Identico

1. Identico

a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

a) garantire i necessari ausili agli alunni con DSA;

a) Identica

a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

b) prevenire ritardi nell'apprendimento e l'abbandono scolastico;

b) Identica

b) prevenire l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA;

c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

c) Identica

c) Identica

d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

d) realizzare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

d) Identica

d) Identica

e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

e) introdurre modalità di verifica e di valutazione che incoraggino gli alunni con DSA;

e) Identica

e) Identica

f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

f) sensibilizzare e formare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

f) Identica

f) Identica

g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, anche a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

g) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti con DSA;

g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

 

 

h) garantire una corretta e tempestiva diagnosi dei DSA;

 

h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

h) identica

i) Identico

h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

 

i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

 

i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

 

 

 

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

 

 

 

 

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

1. Entro i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, sono realizzate attività diagnostiche volte a individuare precocemente gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

1. Identico

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

2. Qualora l'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presenti persistenti difficoltà, la scuola trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

 

3. Tutti i soggetti con DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica accurata e a un trattamento riabilitativo adeguato.

 

3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

 

 

 

4. La diagnosi di cui al comma 3 è effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

 

4. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

 

5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.

5. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

3. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili e psicologi, ovvero da specialisti della medesima disciplina, convenzionati e no. Nel caso di minori, la diagnosi deve essere comunicata al genitore o al soggetto che esercita la potestà genitoriale.

6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

 

 

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola).

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

 

 

 

 

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.

1. Al personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione realizzati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di apprendimento elettronico per la formazione a distanza.

1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, competenze idonee a favorire l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, una sensibilizzazione per la loro individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

2. La formazione degli insegnanti garantisce una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

 

3. Sono altresì assicurati l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo, tenuto conto della progressiva trasformazione del Paese in una società multietnica.

3. Devono essere altresì assicurati l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA, nell'ambito dei percorsi formativi e di aggiornamento già previsti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Sono altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

 

 

 

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

 

 

 

 

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

1. Identico

1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

2. Identico

2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che sono adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

 

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

 

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando metodi e strategie educativi adeguati;

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quale il bilinguismo, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

b) Identica

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

c) prevenire l'abbandono scolastico e le sue conseguenze psicologiche;

c) Identica

c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e di strumenti di apprendimento alternativi;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già utilizzabili con l'impiego delle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché misure volte a dispensare l'alunno da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure a concedergli la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

f) prevedere percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari quali il bilinguismo.

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora previsto dal programma di studi.

f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

3. Identico

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

4. Agli alunni con DSA sono garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine dievitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunnia causa delle loro difficoltà nella decodifica o nella produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato.

4. Agli alunni con DSA sono garantite, altresì, adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

5. Le misure di cui al presente articolo devono essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

 

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

 

 

 

 

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

1. Identico

1. Identico

2. I familiari fino al primo grado di alunni del primo ciclo con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

 

2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

 

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

3. La determinazione delle modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 è demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati. Esse non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, è assicurata ai soggetti con DSA la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle loro necessità.

4. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e delle selezioni effettuate da privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, adeguati alle necessità delle persone con DSA.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

 

 

 

 

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

 

 

 

 

 

1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

 

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di diagnosi e di riabilitazione previste dall'articolo 3.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce, di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

3. Identico

 

4. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

 

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che sono adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate a evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

 

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità e il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

 

6. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

 

 

 

 

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

Art. 8.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

 

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 8.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

 

 

 

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

1. Identico

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

2. Identico

2. Identico

2. Identico

 

 

 

 

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia).

 

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia).

 

 

 

 

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 




[1]    Si ricorda, infatti, che nella XV legislatura la Commissione Cultura della Camera ha esaminato, in sede referente, una proposta di legge già approvata dal Senato (A.C. 2843), unitamente a due proposte (A.C. 563 e A.C. 2474) aventi contenuto molto affine. La Commissione, dopo aver svolto, tra l’altro, audizioni informali dei rappresentanti dell’Associazione italiana dislessia e degli psicologi iscritti all’Albo, ha adottato come testo base un nuovo testo della proposta di legge 2843, attivando le procedure per la richiesta di trasferimento in sede legislativa (6 novembre 2007). La richiesta non è, tuttavia, pervenuta all’esame dell’assemblea della Camera anche in relazione alla mancata espressione del parere della Commissione Bilancio: si erano, invece, espresse favorevolmente le altre Commissioni competenti (Affari Costituzionali, Trasporti, Lavoro, Affari sociali, Commissione bicamerale per le questioni regionali).

[2]    Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[3]    L’art. 15 della legge prevede che presso gli uffici scolastici provinciali e presso le scuole siano istituiti appositi gruppi di lavoro (composti da esperti, operatori dei servizi sanitari e docenti) con funzioni di collaborazione e consulenza per le iniziative scolastiche di integrazione.

[4]    Per completezza di informazione, si ricorda che gli artt. 13 e 16 della legge-quadro recano indicazioni anche a proposito dei percorsi universitari; si fa riferimento alla fornitura agli studenti dei sussidi tecnici e didattici necessari ed all’istituzione da parte degli atenei di servizi di tutorato specializzato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

[5]    D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); si segnalano, in particolare, gli articoli da 312 a 321.

[6]    Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate; indicazioni e parametri per la redazione della diagnosi e del profilo sono fornite dal D.P.R. 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

[7]    L’art. 40, c. 3, della L. n. 449/1997, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, haprevisto un rapporto di un docente di sostegno ogni 138 alunni iscritti negli istituti della provincia. Le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 hanno, poi, previsto una graduale rideterminazione dell’organico di sostegno. In particolare, l’art. 1, c. 605, della legge finanziaria per il 2007 ha prescritto che si proceda all’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze, rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. Salvaguardato tale intervento, l’art. 2, c. 413, della legge finanziaria per il 2008 ha disposto che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’a.s. 2008-2009 non superi il 25 per cento del numero di sezioni e classi dell’organico di diritto dell’a.s. 2006-2007. Il successivo c. 414 ha, inoltre, disposto che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’a.s. 2006-2007. Da ultimo, il piano programmatico emanato in attuazione dell’art. 64 del d.l. n. 112/2008 ha previsto una graduale, piena applicazione dell’art. 2, c. 413, della legge finanziaria per il 2008.

[8]    L’art. 10 del DM 24 luglio 1998, n. 331, come sostituito dal D.M. 3 giugno 1999, n. 141, prevede che le classi con alunni in situazione di handicap sonocostituite con non più di 20 alunni (a fronte del numero fissato per le altre in 25), purché sia motivata la necessità di riduzione in rapporto ai bisogni formativi dell’allievo.

[9]    Legge 28 marzo 2003, n. 53,Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[10]  L’ICD ha un impatto diretto sull’assistenza sanitaria in quanto influenza i programmi di salute pubblica, di prevenzione, di rimborso e di trattamento ed è utilizzato per le statistiche sanitarie di base e per monitorare le spese sanitarie.

 

[11]  Per quanto concerne la procedura per il riconoscimento della sussistenza dell’handicap, essa è stata ridefinita in relazione all’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che ne ha specificato il carattere collegiale (in luogo della precedente attribuzione di competenza ad uno specialista della patologia denunciata, ovvero ad uno psicologo in servizio presso le ASL). La disposizione citata è stata poi attuata con DPCM 23 febbraio 2006, n. 185. In base a quest’ultimo, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta dei genitori, accertamenti collegiali da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione. Tali accertamenti si concludono con la redazione di un verbale recante indicazione della patologia riscontrata, con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Tali indagini sono propedeutiche alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno (indicante, tra l’altro, le ore di sostegno necessarie), cui provvede l'unità multidisciplinare (composta da operatori sanitari e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola), in collaborazione con la famiglia. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità, ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori e da costoro all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.

 

[12]   L’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, siglato il 29 novembre 2007, pubblicato nella G.U. 17.12.2007, supplemento ordinario n. 274, include tra le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa l’indicazione, con cadenza annuale, degli obiettivi e della ripartizione dei fondi assegnati alla formazione.

[14]   Il Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola 2002-2005 stabilisce il diritto dei docenti all’autoaggiornamento (art. 62 -Fruizione del diritto alla formazione - comma 12).

[15]   Legge 18 dicembre 1997, n. 440, Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

[16]  Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, siglato nell’aprile 2006. A quanto risulta da comunicati stampa, è ancora in corso la trattativa per la predisposizione del Contratto nazionale dei Dirigenti Scolastici 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

[17]   L’obiettivo del progetto consiste nel potenziare la piattaforma per la formazione on-line già esistente e attivare un servizio di supporto continuativo per i docenti già formati. In particolare, la formazione verte sul riconoscimento dei disturbi specifici di apprendimento negli alunni di ogni ordine e grado di scuola e sull'uso delle tecnologie informatiche come strumento didattico e compensativo. http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/azione7.shtml

[18]   L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), art.1, commi 610 – 611.

[19]   L'ambiente on line di PuntoEdu Dislessia contiene otto aree: dislessia e discalculia, processi di lettura e scrittura, riabilitazione, dislessia a scuola, strategie di intervento e strumenti, insegnanti e familiari. Ogni area è strutturata in attività collegate a materiali introduttivi specifici, al glossario, a bibliografie di riferimento. La formazione mira a creare figure in grado di svolgere un ruolo strategico per richieste di counseling all’interno della scuola; programmazione di indagini di screening; valutazione in ordine alla effettiva necessità di invio ai servizi sanitari; comunicazioni tra scuola, famiglia, servizi sanitari; promozione di azioni di formazione-aggiornamento. http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=docenti

[20]   Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[21]   Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419.

[22]   L. 24 dicembre-2007, n. 244.

[24]   Istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[25]   Si ricorda che quest’ultimo è attualmente previsto, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del primo ciclo di istruzione, la cui riforma, delineata dalla legge 53/2003 e dal successivo decreto di attuazione (D.Lgs. 59/2004), è ormai entrata a regime. Anche la riforma del secondo ciclo, il cui avvio è previsto dall’anno scolastico 2010-2011, prevede lo studio di una seconda lingua.

[26]   Si ricorda, in proposito, che, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, Norme in materia di accessi ai corsi universitari, adottata anche in relazione alla normativa comunitaria, una serie di corsi universitari sono ad accesso programmato; l’iscrizione è, pertanto, subordinata al superamento di una prova scritta, solitamente costituita da quiz.

[27]   Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169.

[28]   Il regolamento è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, ma non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[32]    Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[33]   DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[34]   Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano-Anno scolastico 2007/08” (Luglio 2008)

http://www.pubblica.istruzione.it/dg_studieprogrammazione/notiziario_stranieri_0708.pdf

[35]   L. 8 marzo 2000, n. 53,Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

[36]   D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[37]   DPR 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

[38]   I bandi di concorso possono, però, stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

[39]   Per tali profili professionali, il bando di concorso può, però, stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali.

[40]   Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

[42]   Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.