Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico - A.C. 1797 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1797/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 175
Data: 26/05/2009
Descrittori:
CASERTA, CASERTA - Prov, CAMPANIA   IMMOBILI ARTISTICI E STORICI
MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

26 maggio 2009

 

n. 175/0

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico

A.C. 1797

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

1797

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

15 ottobre 2008

assegnazione

4 novembre 2008

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), XI (Lavoro) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge si compone di 5 articoli ed è volta a favorire una piena realizzazione delle potenzialità della Reggia di Caserta, con conseguente recupero della tradizionale vocazione turistica della città di Caserta.

 

L’articolo 1 dispone l’istituzione nella sede della Reggia di Caserta del Museo borbonico.

 

Potrebbe essere opportuno chiarire il rapporto fra il nuovo Museo borbonico e il Museo dell’opera e del territorio esistente nella Reggia, con particolare riferimento - visto il successivo art. 2 - ai  beni relativi alla dinastia borbonica già esposti in quest’ultimo.

L’articolo 2 definisce le finalità del Museo di nuova istituzione. Esse appaiono riferibili in parte alla tutela, in parte alla valorizzazione del patrimonio culturale e consistono in:

a)      raccolta,conservazione, catalogazione, restauro ed esposizione di materiale e opere che si riferisconoalla dinastia borbonica;

b)      effettuazione di acquisti, scambi e prestiti con altri musei in Italia e nel mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c)      promozione di iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d)      patrocinio di eventi culturali volti a valorizzare le produzioni della regione Campania;

e)      istituzione di premi e borse di studio a favore di studenti e di giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti la dinastia borbonica.

Sulla base delle indicazioni recate dagli artt. 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), le finalità di cui alle lettere c), d) ed e) sembrano attenere alla valorizzazione, mentre le finalità di cui alle lettere a) e b) sembrano presentare aspetti attinenti sia alla tutela, che alla valorizzazione.

 

L’articolo 3, affidando la disciplina dell’organizzazione del Museo ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, prevede che in esso devono essere presenti:

 - una libreria, un’area commerciale nella quale vendere prodotti e manufatti delle filiere produttive tradizionali del territorio, e punti di ristoro;

 - aree espositive, anche temporanee, e aree didattiche;

- un centro per il pronto intervento a tutela dei beni culturali in caso di calamità naturale, in collaborazione con la protezione civile;

 - un centro di alta formazione internazionale nel settore della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

 - un centro di documentazione e studi sui palazzi reali e ducali;

 - un centro per il restauro di arazzi e di reperti cartacei;

- un centro servizi di restauro per la regione Campania.

 

L’articolo 4, comma 1, attribuisce autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, per quanto concerne l’attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale, alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Caserta e Benevento.

I commi da 2 a 7 riguardano gli organi istituiti presso la Soprintendenza,stabilendone anche funzioni e composizione. Si tratta di:

- un consiglio di amministrazione, con competenze in materia di programmazione e di bilancio. I documenti di bilancio devono essere trasmessi entro 15 giorni al MIBAC e al MEF per l’approvazione;

- un collegio dei revisori dei conti;

- un comitato con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche;

- un ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, al quale si prevede di preporre un dirigente ministeriale di prima o seconda fascia, ovvero, per particolari esigenze, un soggetto estraneo all’amministrazione.

Si prevede, poi, che alla Soprintendenza sia assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Sopraintendente.

Il comma 8 prevede che le somme assegnate alla Sopraintendenza dal Ministero per i beni e le attività culturali affluiscano direttamente al bilancio della Soprintendenza medesima. Individua, inoltre, la finalizzazione delle varie forme di entrata.

Il comma 9 stabilisce che la Soprintendenza realizzi iniziative miranti alla valorizzazione dell’immagine della Reggia di Caserta, in ambito nazionale e internazionale, anche con accordi di programma con altri soggetti.

Il comma 10 prevede la possibilità che soggetti pubblici o privati possano utilizzare – per una durata non superiore a tre anni – l’immagine di singoli beni facenti parte del complesso della Reggia, assumendosene le spese di restauro, previamente stabilite dalla Soprintendenza.

Il comma 11 prevede che, in sede di prima applicazione, i servizi aggiuntivi sono attivati con il metodo della trattativa privata.

Il comma 12 prevede che la Soprintendenza è assoggettata al controllo della Corte dei Conti e che ad essa si applicano le disposizioni relative agli enti ed organismi pubblici che rientrano nel sistema della Tesoreria unica istituita dalla legge n. 720 del 1984, elencati nella tabella A della medesima legge, nonché le disposizioni della legge di contabilità generale (l. 468/1978), in materia di normalizzazione e di coordinamento dei conti pubblici.

Il comma 13 concede un credito d’imposta, nella misura del 30 per cento dell’ammontare e fino a un limite di 500.000 euro annui, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano effettuato erogazioni liberali, nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge, e nei due periodi di imposta successivi, a favore dello Stato per la manutenzione, la protezione e il restauro della Reggia di Caserta.

 

L’articolo 5 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo per la realizzazione delle strutture da adibire alle attività del Museo. Alla copertura dell’onere indicato si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto al resto, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Vi sono numerosi precedenti di istituzione di musei con legge. A titolo esemplificativo, si citano il Museo storico della Liberazione in Roma, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (l. 277/1957); il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, in Roma, vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (l. 62/1999);il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, sede del Museo delle arti contemporanee e del Museo dell’architettura, in Roma, che fa capo al Ministero per i beni e le attività culturali (l. 237/1999); il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, in Ferrara, posto sotto la vigilanza del Ministero per i  beni e le attività culturali (l. 91/2003).

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che si dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In particolare, le disposizioni da essa recate sono riferibili sia alla “tutela”, sia alla “valorizzazione” dei beni culturali.

Si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato diconservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Appare opportuno ricordare la competenza legislativa concorrente per gli interventi di valorizzazione del patrimonio della Reggia di Caserta.

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 3, comma 1, affida ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell’organizzazione del Museo.

L’art. 4, comma 7, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali possa attribuire l’incarico di direttore amministrativo della Soprintendenza ad un soggetto estraneo all’amministrazione. Il medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ne determina il trattamento economico. Si presume che ai due passaggi si proceda con decreto.

L’art. 4, comma 8, affida ad un regolamento adottato con decreto interministeriale l’adozione delle norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa della Sopraintendenza.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’articolo 4, comma 1, si ricorda che l’art. 8 del d.lgs. n. 368 del 1998 ha previsto che con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 17, c. 4-bis, lett. e), della legge n. 400/1988, le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Con i medesimi decreti l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

Si legifera, quindi, su materia già rimessa a fonte secondaria, il che, come più volte fatto rilevare dal Comitato per la legislazione, costituisce una modalità di produzione normativa non del tutto conforme alle esigenze di semplificazione della legislazione vigente.

 

Con riferimento al medesimo articolo 4, commi 2-7, si ricorda che la composizione e le modalità di nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione, nonché dei Collegi dei revisori dei conti delle 6 Soprintendenze speciali individuate dall’articolo 15 del DPR n. 233 del 2007 sono state regolate con decreto ministeriale del 7 ottobre 2008.

 

Con riferimento sempre all’articolo 4, comma 6, si ricorda che l’art. 17 del DPR n. 233 del 2007 affida alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici il coordinamento delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. In particolare, il direttore regionale organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la Direzione generale competente per materia.

 

Con riferimento al comma 8 del medesimo articolo 4, si ricorda che con DPR n. 240 del 2003è stato emanato, con valenza generale, il Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All’articolo 2, comma 1, lett. d), potrebbe essere opportuno chiarire quali siano le tipologie di “produzioni della regione Campania” alle quali si fa riferimento.

All’articolo 3, comma 1,potrebbe essere opportuno chiarire meglio gli ambiti di competenza del centro servizi di restauro di cui alla lettera i), rispetto agli ambiti di competenza del centro per il restauro di cui alla lettera h).

 

All’articolo 4, comma 1, si riterrebbe opportuno integrare la rubrica con la citazione esplicita della Soprintendenza, la cui corretta denominazione, a norma dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), del DPR n. 233 del 2007, è “Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici”.

 

All’articolo 4, comma 2, non è esplicitato il dies a quo per il calcolo dei 15 giorni utili per la trasmissione dei documenti di bilancio ai Ministeri competenti.

 

All’articolo 5, la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno 2009. Si segnala, inoltre, la necessità di individuare una diversa forma di copertura: infatti, sulla base di quanto previsto dalla Tabella B della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (leggefinanziaria 2009), nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2009-2011 non è presente alcun accantonamento per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – al quale  l’articolo 1, c. 4, del d.l. 85/2008, convertito dalla L. 121/2008, ha trasferito le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale -, mentre per il Ministero per i beni e le attività culturali è presente il seguente stanziamento:

 

(migliaia di euro)

2009

2010

2011

--

80

--

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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