Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico A.C. 1797 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 1797/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 175
Data: 26/05/2009
Descrittori:
CASERTA, CASERTA - Prov, CAMPANIA   IMMOBILI ARTISTICI E STORICI
MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico

A.C. 1797

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 175

 

 

 

26 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento cultura

( 066760-3255– * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: CU0121.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articoli 1 e 2 (Istituzione del Museo borbonico e finalità)3

§      Art. 3 (Organizzazione del Museo borbonico)5

§      Art. 4 (Autonomia gestionale)7

§      Art. 5 (Copertura finanziaria)17

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 8)21

§      D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240. Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale  23

§      Ministro per i beni e le attività culturali. D.M. 7 ottobre 2008. Soprintendenze dotate di autonomia speciale  31

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Articoli 1 e 2
(Istituzione del Museo borbonico e finalità)

L’articolo 1 dispone l’istituzione nella sede della Reggia di Caserta del Museo borbonico.

La relazione illustrativa ricorda che nella Reggia è presente anche il Museo dell’opera e del territorio, allestito nei sotterranei, che raccoglie una serie di oggetti relativi, fra l’altro, alla vita della corte borbonica fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004[1], come modificato dal d.lgs. n. 62 del 2008[2], il museo è qualificato come istituto e luogo della cultura e, in particolare, come “struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”[3]. Ai sensi del successivo art. 102, l’istituzione di un luogo della cultura è funzionale a garantire la fruizione dei beni culturali in esso custoditi.

 

Potrebbe essere opportuno chiarire il rapporto fra il nuovo Museo borbonico e il Museo dell’opera e del territorio, con particolare riferimento -  visto il successivo art. 2 - ai beni relativi alla dinastia borbonica già esposti in quest’ultimo.

 

L’articolo 2 definisce le finalità del Museo di nuova istituzione. Esse appaiono riferibili in parte alla tutela, in parte alla valorizzazione del patrimonio culturale e consistono in:

a)      raccolta, conservazione, catalogazione, restauro ed esposizione di materiale e opere che si riferiscono alla dinastia borbonica;

b)      effettuazione di acquisti, scambi e prestiti con altri musei in Italia e nel mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c)      promozione di iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d)      patrocinio di eventi culturali volti a valorizzare le produzioni della regione Campania;

e)      istituzione di premi e borse di studio a favore di studenti e di giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti la dinastia borbonica.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del già citatod.lgs. n. 42 del 2004 – la tutela consiste “nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare dirittie comportamenti inerenti al patrimonio culturale”.

La valorizzazione, invece, a norma dell’art. 6 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004, consiste “nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delleattività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, (…) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”.

 

Sulla base delle indicazioni recate dagli artt. 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), le finalità di cui alle lettere c), d) ed e) sembrano attenere alla valorizzazione, mentre le finalità di cui alle lettere a) e b) sembrano presentare aspetti attinenti sia alla tutela, che alla valorizzazione.

La distinzione, naturalmente, rileva, ai fini del rispetto della competenza normativa.

 

Potrebbe essere opportuno chiarire quali siano le tipologie di “produzioni della regione Campania” alle quali si fa riferimento alla lettera d).

 

 


Art. 3
(Organizzazione del Museo borbonico)

L’articolo 3, affidando la disciplina dell’organizzazione del Museo ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, prevede che in esso devono essere presenti:

Ø    una libreria, un’area commerciale nella quale vendere prodotti e manufatti delle filiere produttive tradizionali del territorio, e punti di ristoro (c. 1, lett. a) e d));

Ø    aree espositive, anche temporanee, e aree didattiche (c. 1, lett. b) e c));

Ø    un centro per il pronto intervento a tutela dei beni culturali in caso di calamità naturale, in collaborazione con la protezione civile (c. 1, lett. e));

Ø    un centro di alta formazione internazionale nel settore della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale (c. 1, lett. f));

Ø    un centro di documentazione e studi sui palazzi reali e ducali (c. 1, lett. g));

Ø    un centro per il restauro di arazzi e di reperti cartacei (c. 1, lett. h));

Ø    un centro servizi di restauro per la regione Campania (c. 1, lett. i).

 

La relazione illustrativa evidenzia che uno degli scopi della proposta di legge è quello di favorire una piena realizzazione delle potenzialità della Reggia, sia in termini di utilizzo delle superfici disponibili, che di attivazione di domanda turistica, attraverso l’arricchimento dell’offerta museale e di servizi. A tal riguardo, sempre la relazione riferisce che “nel 2010 saranno restituiti gli spazi della Reggia attualmente utilizzati dall’Aeronautica militare, per cui il 60% circa della superficie del palazzo sarà liberato e sarà necessario passare al restauro, alla manutenzione, alla valorizzazione e alla destinazione d’uso di tali spazi”.

 

Con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a), d) e, in parte, b), si ricorda che l’art. 117 del già citato d.lgs. n. 42 del 2004 enumera i servizi per il pubblico che possono essere istituiti negli istituti e luoghi di cultura.

Si tratta, in particolare, di: servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali; servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e recapito del prestito bibliotecario; gestione di raccolte discografiche, diapoteche e biblioteche museali; gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica; servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; organizzazione di mostre e manifestazioni culturali. I servizi citati, ai sensi del medesimo articolo, possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria ed affidati, secondo le previsioni dell’art. 115 del medesimo d.lgs., in gestione diretta o indiretta.

La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, delle attività di valorizzazione, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia.

Si ricorda che l’introduzione in musei, biblioteche e archivi di Stato, di servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento, si deve all’articolo 4 del d.l. n. 433 del 1992[4] (c.d. legge Ronchey).

 

L’articolo 5 dell’attuale regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (DPR n. 233 del 2007) affida alla Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure l’assistenza tecnica per l’attività contrattuale del Ministero, con riferimento anche ai servizi aggiuntivi, ed il relativo monitoraggio.

Lo schema di regolamento (n. 72) diretto a ridefinire l’organizzazione del Ministero, trasmesso alle Camere il 20 aprile 2009 per l’espressione del parere, assegna tali competenze alla nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 8, comma 2, lettera n)).

 

Attualmente, presso la Reggia sono presenti un Bookshop in cui sono disponibili sezioni di architettura, cultura per ragazzi, guide ufficiali della Reggia in 4 lingue e oggettistica, due punti di ristoro - uno all’ingresso del Parco e uno all’interno del Parco, vicino all’ingresso del Giardino Inglese - attività didattiche varie (percorsi per scuole, laboratori didattici, visite per adulti, eventi culturali). Tutti i servizi sono affidati in gestione esterna.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire meglio gli ambiti di competenza del centro servizi di restauro di cui alla lettera i), rispetto agli ambiti di competenza del centro per il restauro di cui alla lettera h).

 

 


Art. 4
(Autonomia gestionale)

L’articolo 4 concerne l’attribuzione di autonomia alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Caserta e Benevento.

Si ricorda che, nell’attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, tanto le Soprintendenze, quanto i musei, sono organi periferici (art. 16 del DPR n. 233 del 2007), fatta salva la concessione dell’autonomia (si veda infra).

 

La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che si rende necessario conferire l’autonomia alla Soprintendenza per consentire alla stessa di dotarsi di strumenti adatti a rispondere in modo immediato e diretto alle esigenze di valorizzazione e di promozione del sito. “L’autonomia rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile far fronte soprattutto alle spese di manutenzione e di gestione dell’intero complesso museale. In tal modo tutti i proventi derivanti dall’incasso dei biglietti e dei vari servizi aggiuntivi che saranno realizzati nelle citate strutture museali, serviranno a sopperire alle spese di manutenzione che si andranno ad affrontare anche a seguito di una programmazione annuale che sarà fatta all’inizio di ogni anno”.

La medesima relazione rileva, inoltre, che la creazione di un organismo efficace per la gestione del complesso vanvitelliano (costituito dalla Reggia di Caserta, dal giardino inglese e dal parco)[5] era già stata sollecitata dalla Commissione UNESCO al momento dell’inserimento del complesso settecentesco di Caserta nella World Heritage List, avvenuta nel 1997.

 

Si evidenzia preliminarmente che l’articolo 4è identico all’art. 9 della legge n. 352 del 1997, con il quale, in attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, si era disposto che la soprintendenza di Pompei fosse dotata di “autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale”.

Successivamente, l’art. 8 del d.lgs. n. 368 del 1998[6] ha previsto che con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 17, c. 4-bis, lett. e), della legge n. 400 del 1988[7], le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Lo stesso articolo ha previsto, inoltre, che con i medesimi regolamenti l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

 

A seguito di tali disposizioni, con DM 22 maggio 2001 è stata istituita la Soprintendenza speciale per l’archeologia di Roma; con distinti DM 11 dicembre 2001 sono state, poi, istituite le Soprintendenze speciali per il polo museale romano, per il polo museale fiorentino, per il polo museale napoletano e per il polo museale veneziano.

L’art. 15 del vigente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (DPR n. 233 del 2007) individua una serie di istituti dotati di autonomia speciale, tra i quali figurano anche alcune Soprintendenze[8].

 

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 368 del 1998, è stato emanato il DPR n. 240 del 2003, concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa delle sopraintendenze dotate di autonomia speciale (si veda infra).

 

In relazione alla evoluzione normativa sopra descritta, l’art. 9 della legge n. 352 del 1997 è stato abrogato[9].

 

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, occorre, quindi, preliminarmente considerare che si legifera su una materia già rimessa a fonte secondaria, il che, come più volte fatto rilevare dal Comitato per la legislazione, costituisce una modalità di produzione normativa non del tutto conforme alle esigenze di semplificazione della legislazione vigente.

 

Passando ad analizzare i singoli commi, si evidenzia quanto segue.

 

Il comma 1 attribuisce alla Soprintendenza autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

 

I commi da 2 a 7 concernono gli organi della Soprintendenza, dei quali sono stabiliti anche funzioni e composizione.

 

Al riguardo, preliminarmente si ricorda che la composizione e le modalità di nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione, nonché dei Collegi dei revisori dei conti delle 6 Soprintendenze speciali individuate dall’articolo 15 del DPR n. 233 del 2007, già sopra elencate, sono state regolate conD.M. 7 ottobre 2008, che si riporta nella sezione “Riferimenti normativi” del presente dossier.

 

In particolare, la proposta di legge prevede l’istituzione di:

a)        un consiglio di amministrazione, con competenze in materia di programmazione e di bilancio. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto devono essere trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione. Il CdA, inoltre, si esprime su ogni altra questione che venga sottoposta dal Soprintendente.Di essofanno parte:

-       il Soprintendente, che lo presiede;

-       il direttore amministrativo;

-       il funzionario più elevato in grado, appartenente all’ex carriera direttiva, in servizio presso la Soprintendenza (commi 2 e 3)[10].

 

Con riferimento alle competenze del Consiglio di amministrazione, si evidenzia che non è esplicitato il dies a quo per il calcolo dei 15 giorni utili per la trasmissione dei documenti di bilancio ai Ministeri competenti.

 

Al riguardo, si ricorda che il già citato DPR n. 240 del 2003 stabilisce:

-            art. 1, c. 10: il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza;

-            art. 6, c. 2: le proposte di variazioneal bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

-            art. 8, commi 7 e 8: il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

 

b)        un collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente (comma 4);

c)        un comitato con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche, composto dal Sopraintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Caserta, da un rappresentante della regione Campania e dai sindaci dei comuni compresi nel territorio di competenza della Soprintendenza (comma 5)[11];

d)        un ufficio del direttore amministrativo della Soprintendenza, al quale si prevede di preporre un dirigente di prima o seconda fascia, di cui alla tabella A annessa al DPR n. 233 del 2007. Il direttore adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegni e di spesa e cura l’amministrazione del personale. Per particolari esigenze, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni del direttore amministrativo della Soprintendenza a un soggetto estraneo all’amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni. In tal caso, il trattamento economico è determinato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennità comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato (commi 6 e 7).

 

Con riferimento al trattamento economico del direttore dell’ufficio amministrativo, nell’ipotesi di cui al comma 7 dell’articolo in esame, si ricorda che l’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001[12] stabilisce che il trattamento economico del personale con qualifica di dirigente è fissato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, che ne determinano soltanto la misura fondamentale. Per gli stessi soggetti è inoltre previsto un trattamento economico accessorio, commisurato alle funzioni loro attribuite e alle responsabilità connesse. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità (ai fini del calcolo del trattamento economico accessorio) è definita con decreti ministeriali[13].

Il trattamento economico fondamentale spettante a coloro che rivestono incarichi di uffici dirigenziali di livello generale è, invece, stabilito con contratto individuale. Al medesimo contratto è anche demandata la quantificazione del trattamento economico accessorio, che deve essere correlato sia al livello di responsabilità che l'incarico comporta, sia ai risultati conseguiti dal dirigente generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione. I criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei principi di contenimento della spesa, uniformità e perequazione.

 

Per quanto concerne il personale, si prevede che alla Soprintendenza sia assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Sopraintendente (comma 6).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 17del DPR n. 233 del 2007affida alleDirezioni regionali per i beni culturali e paesaggistici il coordinamento delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. In particolare, il direttore regionale organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la Direzione generale competente per materia.

 

Il comma 8 dispone che le somme assegnate alla Soprintendenza dal Ministero per i beni e le attività culturali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della Soprintendenza medesima.

La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che la Reggia di Caserta incassa ogni anno circa 2 milioni di euro derivanti dalla vendita dei biglietti e dalla concessione di spazi per eventi. Questa cifra, evidenzia sempre la relazione, è interamente versata allo Stato che, a sua volta trasferisce alla città di Caserta 300.000 euro annui, con i quali si deve far fronte a tutte le necessità.

 

Si individua, quindi, la finalizzazione delle varie entrate, distinguendo fra proventi esterni,da un lato, e introiti derivanti dai servizi aggiuntivi o provenienti dall’ingresso al Palazzo reale e ai giardini, dall’altro.

I primi (proventi esterni) devono essere finalizzati alle attività di recupero, restauro e adeguamento strutturale e funzionale.

I secondi (introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e introiti provenienti dai biglietti d’ingresso al Palazzo reale e ai giardini) sono destinati, oltre che a interventi di adeguamento strutturale e funzionale e a restauri, anche ad attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione dell’occupazione, nonché alle altre attività da realizzare nelle medesime aree.

 

Si ricorda cha l’art. 110, c. 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, nonché all’espropriazione e all’acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. Ai sensi del comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturalisono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi, l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

 

Potrebbe essere opportuno chiarire se con l’espressione “proventi esterni”, distinti dai proventi derivanti dai servizi aggiuntivi e dai biglietti di ingresso, si intenda far riferimento a entrate quali i contributi volontari, gli affitti e le locazioni, gli eventuali servizi resi a terzi.

 

Ai sensi del medesimo comma 8, le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa sono demandate ad un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione non precisa se si intenda fare riferimento ai regolamenti di cui all’art. 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988[14].

 

Si ricorda che con DPR n. 240 del 2003è stato emanato, con valenza generale, il Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

 

Il comma 9 stabilisce che la Soprintendenza realizzi iniziative miranti alla valorizzazione dell’immagine della Reggia di Caserta, in ambito nazionale e internazionale, anche con accordi di programma con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 111 del d.lgs. n. 42 del 2004, le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle relative finalità. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. L’art. 112 prevede, inoltre, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il medesimo art. 112 prevede altresì, che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani. In assenza degli accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

 

Il comma 10 prevede la possibilità che soggetti pubblici o privati possano utilizzare – per una durata non superiore a tre anni – l’immagine di singoli beni facenti parte del complesso della Reggia, assumendosene le spese di restauro, previamente stabilite dalla Soprintendenza.

 

Si ricorda che l’art. 107 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale e precario, dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore e le altre disposizioni specificamente previste. Si stabilisce, in particolare, che di regola è vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti, nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale[15].

 

Il comma 11 prevede che, in sede di prima applicazione, i servizi aggiuntivi (per i quali si veda ante, commento all’articolo 3), sono attivati con il metodo della trattativa privata.

 

Si valuti l’opportunità di precisare che si fa riferimento ai servizi aggiuntivi attivati presso la Reggia di Caserta.

 

Il comma 12 prevede che la Sopraintendenza è assoggettata al controllo della Corte dei Conti e che ad essa si applicano le disposizioni relative agli enti ed organismi pubblici che rientrano nel sistema della tesoreria unica istituita dalla legge n. 720 del 1984[16], elencati alla tabella A della predetta legge.

 

Come già detto, la legge n. 720/1984 reca l’istituzione del sistema di tesoreria unica. Gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina.

Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera.

Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata.

Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versatedirettamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente.

Con decreti del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere, nonché i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere.

Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente, provenienti dal settore privato o da enti che non rientrano fra quelli del settore pubblico allargato, e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera.

I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

 

Nella tabella A sono ricompresi gli enti territoriali[17] e numerosi altri organismi pubblici, tra i quali gli enti portuali, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), l’ISAE, l'ISTAT, il CNR, la CONSOB, l'ENEA, le Università, ecc.

 

Il comma 12 in esame, inoltre, dispone che alla predetta Soprintendenza sono applicate le disposizioni della legge di contabilità generale (legge n. 468 del 1978[18]) in materia di normalizzazione e di coordinamento dei conti pubblici disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 468/1978, agli enti locali e alle relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici ricompresi nel settore pubblico allargato è disposto l’obbligo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato. A tal fine, i predetti enti devono provvedere alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale. In particolare, per la parte relativa all'entrata, ai richiamati soggetti è fatto obbligo di evidenziare gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni che interessano il settore pubblico.

Inoltre, l’articolo 26 della legge n. 468/1978 dispone che, al fine del coordinamento dei conti pubblici, è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di proporre i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, nonché il coordinamento dei conti degli enti pubblici.

 

Il comma 13 concede un credito d’imposta, nella misura del 30 per cento dell’ammontare e fino a un limite di 500.000 euro annui, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano effettuato erogazioni liberali, nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge, e nei due periodi d’imposta successivi, a favore dello Stato per la manutenzione, la protezione e il restauro della Reggia di Caserta. Il credito può essere fatto valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società dovute per i medesimi periodi d’imposta.

La disposizione fa salva la disciplina dell’art. 100, comma 2, lettera f) del DPR n. 917 del 1986[19]), che consente la deducibilità a fini IRES delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, ove tali erogazioni siano effettuate per le  finalità previste dalla norma e alle condizioni stabilite dalla medesima.

 

La citata norma del TUIR dispone, inoltre, che le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

 

Il comma 13 prevede, infine, che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito imponibile, né sia considerato ai fini della determinazione del rapporto rilevante, ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, ai fini della determinazione della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa; si tratta del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

Con riferimento al disposto dell’art. 4, si riterrebbe opportuno integrare la rubrica con la citazione esplicita della Soprintendenza, la cui corretta denominazione, a norma dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), del DPR n. 233 del 2007, è “Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici”.

 

 


Art. 5
(Copertura finanziaria)

Il comma 1 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo per la realizzazione delle strutture da adibire alle attività del Museo.

 

Il comma 2 stabilisce che alla copertura dell’onere indicato si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto al resto, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 

La norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno 2009. Si segnala, inoltre, la necessità di individuare una diversa forma di copertura: infatti, sulla base di quanto previsto dalla Tabella B della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2009-2011 non è presente alcun accantonamento per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – al quale l’articolo 1, c. 4, del d.l. n. 85 del 2008[20] ha trasferito le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale - mentre per il Ministero per i beni e le attività culturali è presente il seguente stanziamento:

 

(migliaia di euro)

2009

2010

2011

--

80

--

 

 




[1]    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[2]    D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

[3]    Il regime giuridico dell’uso del museo è dettato dai successivi commi 3 e 4, in ragione dell’appartenenza del museo; se, infatti, il soggetto proprietario ha natura pubblica, il museo deve essere destinato alla pubblica fruizione ed è qualificato come pubblico il servizio erogato dalla struttura. Se, invece, il museo appartiene ad un soggetto privato ed è aperto al pubblico, si può parlare di servizio privato di utilità sociale.

[4]    D.L. 14 novembre 1992, n. 433, Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, convertito, con modificazioni, con L. 14 gennaio 1993, n. 4.

[6]    D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[7]    Legge 23 agosto 1988, n. 400. La lettera e) del comma 4 dell’art. 17, citata, prevede decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

[8]    Si tratta della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze. Il regolamento del 2007 procede unicamente all’individuazione degli istituti, rinviando, in attesa dei regolamenti di definizione dell’attività degli istituti stessi, alla disciplina recata dal DPR n. 805 del 1975, concernente Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.Il regolamento di definizione dell’attività delle Sopraintendenze speciali è intervenuto in data 7 ottobre 2008. Conseguentemente, il già citato schema di regolamento (n. 72) di nuova organizzazione del Ministero prevede la riformulazione dell’articolo 15, c. 4, del DPR n. 233 del 2007.

[9]    L’articolo in questione è stato abrogato prima dall'art. 7, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, con la decorrenza ivi indicata, e successivamente, dal comma 8 dell'art. 23, D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli istituti dotati di autonomia. Da ultimo, l’abrogazione è prevista dall’articolo 2 dello schema di regolamento n. 72, già citato.

[10]   L'ex carriera direttiva del comparto Ministeri sarebbe dovuta confluire nell'apposita area della vicedirigenza, ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 165 del 2001. In proposito, l'articolo 8 della L. 15/2009 (cd. legge Brunetta sulla riforma del pubblico impiego) prevede la possibilità di istituire la vicedirigenza solamente nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale compartimentale di riferimento. Attualmente, tale specifica area non risulta istituita con riferimento al personale del comparto Ministeri (CCNL del 14 settembre 2007 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007).

[11]   Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 233 del 2007, fra i Comitati tecnico-scientifici, che sono  organi consultivi del Ministero, opera il Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici.

[12]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[13]   Il trattamento economico accessorio consta di due voci: retribuzione di posizione (parte fissa) e retribuzione di risultato.

La struttura della retribuzione dei dirigenti è dettagliatamente disciplinata nei contratti collettivi. Per quanto riguarda i dirigenti dell’area Ministeri [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale Dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, 21 aprile 2006 (artt. 48 e segg.)], sia di prima che di seconda fascia, la retribuzione si compone di una parte fissa costituita da stipendio tabellare; retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali; retribuzione di posizione – parte fissa; nonché di una parte variabile, costituita da retribuzione di posizione – parte variabile e retribuzione di risultato.

[14]   L’art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

[15]   In attuazione di tale disposizione è intervenuto il D.M. 20 aprile 2005, Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

[16]   Legge 29 ottobre 1984, n. 720, Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

[17]   Per gli enti territoriali, ai sensi dell’articolo 7-quater del D.L. n. 112/2008, si applica a partire dal 1° gennaio 2009 un particolare regime di tesoreria unica c.d. “misto”, disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 279/1997.

[18]   Legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[19]   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  Testo Unico delle imposte sui redditi

[20]   D.L. 16 maggio 2008, n. 85, Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.