Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco - A.C. 2165 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 172 | ||||
Data: | 20/05/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
20 maggio 2009 |
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n. 172/0 |
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in SubiacoA.C. 2165Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
2165 |
Titolo |
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
5 febbraio 2009 |
assegnazione |
12 marzo 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge in esame prevede l’assegnazione di un contributo da destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell’Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell’Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d’Europa.
L’entità del contributo è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, cui si prevede di provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Si ricorda, preliminarmente, che il Monastero di San Benedetto in Subiaco (o Sacro Speco) e l’Abbazia di Montecassino sono di proprietà statale[1].
Si ricorda, altresì, che
l’articolo 1, c. 3, della L. 3 agosto
1998, n.
Si ricorda, altresì, che con legge regionale n. 50 del 1991 la regione Lazio ha deliberato la concessione all'Abbazia di Montecassino, per il suo archivio storico, di un contributo annuo per sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, nonché le sue iniziative editoriali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche, con particolare attenzione alle ricerche di storia locale per il basso Lazio[4].
Per completezza si evidenzia,
infine, che presso l’Abbazia di Montecassino, dichiarata monumento nazionale
dallo Stato italiano con legge 7 luglio 1866, n. 3036, sono presenti un Museo, sorto nel
Essa comprende collezioni le cui origini risalgono alla prima metà del secolo VI. Il complesso della biblioteca è distinto in un fondo antico ed uno moderno e comprende, oltre questi, un archivio storico - di cui già si è detto - ed una emeroteca. Tra il materiale in dotazione, usufruibile per la sola consultazione, si ricordano oltre 72.000 volumi, 198 incunaboli, 1500 codici, 20.000 pergamene, 2063 cinquecentine[6]. Il fondo moderno è in costante accrescimento e cura particolarmente l’aggiornamento scientifico delle sezioni di giurisprudenza, storia, letteratura, teologia e scienze religiose, arte[7].
La proposta di legge non stabilisce la ripartizione del contributo fra gli interventi di valorizzazione del patrimonio dell’Abbazia di Montecassino e gli interventi per il recupero architettonico del Monastero di Subiaco.
La proposta di legge è corredata da una breve relazione introduttiva che ripercorre, a partire dal bombardamento del 1944, la recente storia dell’Abbazia di Montecassino e del suo patrimonio archivistico librario, citando anche la proclamazione di San Benedetto Patrono d’Europa, avvenuta nell’ottobre del 1964.
L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che la proposta di legge dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.
Si ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni, prevede la possibilità per lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali di stipulare accordi per la valorizzazione dei beni culturali di loro pertinenza, in particolare costituendo nuovi soggetti giuridici.
Ai sensi dell’art. 111 del codice citato, alle attività di valorizzazione possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, mentre lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione. In assenza di accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.
In particolare, le disposizioni da essa recate sono riferibili, per ciò che riguarda il patrimonio dell’Abbazia di Montecassino, alla “valorizzazione dei beni culturali” e, con riferimento al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco, alla “tutela dei beni culturali”.
Si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con riferimento al
riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune
sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004).
A tale riguardo,
Nella sentenza n. 9 del 2004
Successivamente
all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio,
L’art. 9 della
Costituzione prevede che
Appare opportuno ricordare la competenza legislativa concorrente per gli interventi di valorizzazione del patrimonio dell’Abbazia di Montecassino.
Il già citato DPR n. 417 del 1995 prevede, all’art. 19, che il direttore di una biblioteca pubblica statale, sulla base di documentate necessità di spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento al Ministero per i beni culturali e ambientali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali), ai fini dell’approvazione del programma di spesa triennale ed annuale dell’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria (ora, Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d’autore). La richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione, deve essere inoltrata, rispettivamente per la programmazione triennale e per la programmazione annuale delle spese ordinarie, entro il 2 gennaio ed entro il 30 aprile dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
Con riguardo all’art. 1, c. 2, della proposta di leggge, si segnala la necessità di individuare una diversa norma di copertura, in quanto l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2009-2011 presenta, sulla base di quanto previsto dalla Tabella B della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), il seguente stanziamento :
(migliaia di euro)
2009 |
2010 |
2011 |
-- |
80 |
-- |
Servizio Studi – Dipartimento Cultura |
( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: CU0110a.doc
[2] Inoltre, l’art.
3, c. 2, della legge 29 dicembre 2000, n.
[3] Il DM citato ha riassegnato i contributi 2005 per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, previsti dall’art. 11-bis, c. 1, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla l. n. 248 del 2005 (la previsione originaria era recata dall’art. 1, c. 28, della legge finanziaria per il 2005). Nel primo atto di assegnazione, ossia il D.M. 1 marzo 2006, l’importo del contributo era pari a 100.000 euro. La revoca del contributo stesso e la sua riassegnazione sono avvenute ai sensi dell’art. 7 del medesimo DM 1 marzo 2006.
[4] Per il 1991 il contributo è stato fissato in lire 100 milioni. Per gli anni successivi, la legge prevede che il contributo, in misura non inferiore a lire 120 milioni, sia definito con le leggi di approvazione del bilancio regionale, sulla base di una verifica dell’attività svolta.
[5] Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni e le attività cultural – Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (cfr. art. 1, D.P.R. n. 417 del 1995 e art. 10, c. 1, D.P.R. n. 233 del 2007).
[7] Cfr. il sito www.bibliotechepubbliche.it, a cura della competente Direzione Generale del Ministero per i beni e le attività culturali.