Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Modifiche ai regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro - Schema di Regolamento n. 72 (art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988; art. 13, co. 2, L. 59/1997) - Schede di lettura, testi a fronte e normativa di riferimento
Riferimenti:
SCH.DEC 72/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 70
Data: 12/05/2009
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO   MINISTERI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   L N. 59 DEL 15-MAR-97
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Modifiche ai regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro

Schema di Regolamento n. 72

(art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988;
art. 13, co.
2, L. 59/1997)

 

Schede di lettura, testi a fronte e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

n. 70

 

 

 

12 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

Per le parti relative ai profili di carattere finanziario si rinvia alla Nota di verifica - dossier n. 67 [30 aprile 2009] predisposta dal Servizio Bilancio dello Stato

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

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File: CU0106.doc


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

L’attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  4

Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233  9

Art. 2 Norme finali e abrogazioni35

Testi a fronte

§      Testo a fronte tra il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e l’articolo 1 dello schema di regolamento in esame (tratto dal dossier Senato n. 119, maggio 2009)41

§      Testo a fronte tra il D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 (per le parti modificate) e l’articolo 2 dello schema di regolamento in esame (tratto dal dossier Senato n. 119, maggio 2009)125

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13, co. 2)145

§      D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307. Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali147

§      D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233. Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. (v. testo a fronte tra il D.P.R. n. 233/2007 e l’art. 1 dello schema di regolamento in esame)156

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod., L. 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 74)157

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

Lo schema di regolamento in esame modifica l’attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; a tal fine esso novella il DPR 233/2007, con il quale il Ministero stesso è stato riorganizzato ai sensi dell’art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, ed il DPR 307/2001, che disciplina l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

Lo schema di regolamento si compone di due articoli ai quali sono allegate 2 Tabelle.

Il testo dello schema presentato alle Camere è quello oggetto di preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 dicembre 2008, inviato anzitutto per il parere al Consiglio di Stato.

Peraltro, a seguito di una pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato in data 2 marzo 2009, pronuncia con la quale il medesimo consesso ha chiesto all’Amministrazione di fornire alcuni chiarimenti, il Ministero ha inviato a tale organo, in data 17 marzo 2009, una lettera con la quale fornisce i chiarimenti richiesti ed evidenzia la riformulazione di alcune disposizioni.

Di seguito, quindi, si opererà il commento del testo dello schema di regolamento trasmesso alle Camere, avendo cura però, sui principali punti oggetto di preannunciata riformulazione da parte del Ministero, di fornire la relativa notizia, estrapolata, come si è detto, dalla lettera del 17 marzo 2009.

Preliminarmente, si illustrerà l’attuale organizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

Il lavoro è completato dai testi a fronte fra lo schema di regolamento e i DPR nn. 233/2007 e 307/2001, acquisiti dal Dossier  n. 119 redatto dal Servizio Studi del Senato.


L’attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro

Nel corso della XV legislatura, l’assetto del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) è stato ridisegnato al fine di razionalizzare e rendere maggiormente efficienti le strutture deputate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

 

Il Dicastero era già stato oggetto di due precedenti riforme: la prima, attuata con D.P.R. n. 441/2000, incentrata sulla figura del Segretario generale, delle Direzioni generali di settore e dei sopraintendenti regionali; la seconda, introdotta con D.P.R. n. 173/2004, basata sull’articolazione in quattro Dipartimenti, dieci Direzioni generali centrali e diciassette Direzioni generali regionali.

 

E’ intervenuto, anzitutto, il d.l. n. 262 del 2006[1]il cui art. 2, comma 94, ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, ha modificato l’articolo 54 del d.lgs. n. 300 del 1999[2], inerente l’ordinamento del Ministero, articolando la struttura in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro[3].

Il decreto-legge citato ha, quindi, soppresso i Dipartimenti come struttura di coordinamento delle Direzioni generali e reintrodotto la figura del Segretario generale.

L’art. 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007[4]ha previsto, poi, un generale riordino dei Ministeri disponendo, tra l’altro, la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale in misura non inferiore al 10 per cento e di quelli di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al 5 per cento, nonché la eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti. Il successivo comma 1133 ha specificato che per gli uffici di livello dirigenziale generale del MIBAC occorre tener conto di quanto già disposto dall’art. 2, comma 94, del d.l. n. 262 del 2006, che, come già segnalato, ha reintrodotto un’articolazione basata su Segretariato generale e Direzioni generali in sostituzione dei Dipartimenti.

 

In attuazione delle disposizioni richiamate è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che configura l’amministrazione del Ministero come segue.

 

Con riguardo all’amministrazione centrale:

 

·         1 Segretario generale, chiamato a svolgere compiti di coordinamento delle strutture amministrative rispetto all’indirizzo del Ministro, nonché di vigilanza sull’osservanza delle direttive impartite[5];

·       9 uffici dirigenziali generali centrali:

·           Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;

·           Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

·           Direzione generale per i beni archeologici;

·           Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;

·           Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;

·           Direzione generale per gli archivi;

·           Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

·           Direzione generale per il cinema;

·           Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

Rispetto al precedente assetto organizzativo (DPR 173/2004), merita segnalare l’accorpamento tra la Direzione per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e la Direzione per i beni architettonici; la divisione delle competenze della ex Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione in due strutture (una competente per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, l’altra per il bilancio e la programmazione economica)[6]; l’accorpamento delle funzioni in materia di paesaggio con quelle relative alle arti contemporanee in una unica Direzione.

·         2 uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro;

·         2 incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo.

 

Con riguardo all’amministrazione periferica:

 

·         17 uffici dirigenziali generali periferici denominati Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

 

Gli uffici citati, già previsti nel precedente regolamento (DPR 173/2004), sono preposti dal DPR 233/2007 al coordinamento delle attività delle strutture periferiche del Ministero (le sopraintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, nonché le sopraintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali ed i musei presenti nel territorio regionale): in precedenza, invece, le strutture periferiche non erano in alcun modo collegate alle Direzioni regionali, ma afferivano direttamente alle Direzioni generali centrali.

Le Direzioni regionali sono, inoltre, chiamate a curare i rapporti con gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione e ad esercitare la nuova attribuzione, in via diretta, delle funzioni di verifica e di dichiarazione di “interesse culturale”, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale. Merita, infine, ricordare che le Direzioni generali regionali dispongono, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice per i beni culturali e paesaggistici, e che svolgono le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato, o affidati in gestione allo Stato, sui beni culturali presenti nel territorio di competenza.

 

·         soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, alle quali viene ascritta in via prevalente la funzione di tutela del patrimonio culturale;

·         soprintendenze archivistiche;

·         archivi di Stato;

·         biblioteche statali;

·         musei.

 

Con riguardo agli organi consultivi centrali:

 

·         il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ed i sette Comitati tecnico-scientifici[7].

In proposito si ricorda che già con D.P.R. n. 2/2007[8] (ora trasfuso negli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 233/2007) erano state apportate modifiche alla disciplina riguardante tali organi[9].

 

Con riguardo agli Istituti Centrali e agli Istituti con particolari finalità:

 

·         7 istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la demoetnoantropologia (di nuova istituzione); Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi[10].

·         11 istituti dotati di autonomia speciale, rappresentati prevalentemente dalle Soprintendenze speciali, alcune di nuova creazione, altre già presenti nella struttura ministeriale:

o          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

o          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

o          Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

o          Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

o          Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

o          Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

o          Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (che subentra all'Istituto centrale del restauro);

o          Biblioteca nazionale centrale di Roma;

o          Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

o          Centro per il libro e la lettura;

o          Archivio centrale dello Stato.

Il regolamento procede unicamente all’individuazione degli istituti, rinviando, in attesa dei regolamenti di definizione dell’attività degli istituti stessi, alla disciplina ancora in vigore, cioè al DPR 805/1975[11].

 

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale sono determinate in 32 Uffici dirigenziali di prima fascia e 216 Uffici dirigenziali di seconda fascia.

 

Con il D.M. 18 giugno 2008 è stata poi individuata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni e delle attività culturali, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal citato DPR n. 233 del 2007.

 

Con riguardo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento adottato con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, prevede:

 

·         l'Ufficio di Gabinetto, preposto all’assistenza al Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro ed articolato in due uffici di livello dirigenziale generale (diretti da due dirigenti di prima fascia, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto);

·         la Segreteria del Ministro, coordinata da un Capo della Segreteria;

·         l'Ufficio legislativo;

·         l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

·         il Servizio di controllo interno, con funzioni di valutazione e di controllo strategico[12] affidate ad un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, anche estranei alla pubblica amministrazione;

·         le Segreterie dei Sottosegretari di Stato presso le quali operano Capi delle Segreterie e Segretari particolari dei Sottosegretari nominati dai diretti interessati, unitamente a personale del Ministero e dipendenti pubblici (anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando) nel numero massimo di 8 unità, di cui al massimo 3 assunte con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

 


Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

L’articolo reca una serie di disposizioni volte ad apportare modifiche al già citato D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 - adottato, come si è visto, a norma delle misure di riorganizzazione disposte dall’art. 1, commi 404–416, della legge finanziaria 2007 – allo scopo di dare attuazione all’art. 74 del d.l. n. 112 del 2008[13].

 

L’art.74del d.l. n. 112 del 2008 dispone che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti, con corrispondente riduzionedelle dotazioni organiche. Per le amministrazioni statali, esso prevede, altresì, che si provveda alla riorganizzazione delle strutture periferiche. Il termine per tali adempimenti, originariamente fissato al 30 novembre 2008, è stato è differito al 31 maggio 2009 dall’art. 41, c. 10, del d.l. n. 207 del 2008[14].

In particolare,l’art. 74 del d.l. 112 del 2008 stabilisce:

Ø       la riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello generale del 20% e degli uffici dirigenziali di livello non generale del 15%;

Ø       la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10%;

Ø       la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10% della relativa spesa;

Ø       la rideterminazione della rete periferica.

Le amministrazioni che non procedono alla riduzione dei propri assetti organizzativi non possono procedere ad assunzioni di personale.

Nel processo di riorganizzazione possono essere computate le riduzioni operate dai regolamenti di riassetto deiMinisteri emanati in attuazione dell’art. 1, c. 404 e seguenti, della legge finanziaria 2007 (si veda paragrafo precedente).

 

Al riguardo, la relazione illustrativa allo schema di regolamento evidenzia che, in linea con le suddette disposizioni, si è proceduto alla diminuzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e alla conseguente riduzione delle relative dotazioni organiche. In particolare – evidenzia la relazione – si è provveduto, secondo criteri di omogeneità e funzionalità, alla concentrazione delle funzioni istituzionali e di supporto e, conseguentemente, all’accorpamento di talune strutture dirigenziali di livello generale e non. Si è, inoltre, proceduto alla riduzione del contingente del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico strumentali e di supporto, e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, secondo le specifiche presenti nella relazione tecnico-finanziaria.

 

Di seguito si indicano le singole modifiche proposte dallo schema di regolamento.

 

La lettera a) modifica l’art. 1 del DPR n. 233/2007, recante disposizioni sugli uffici e sulle funzioni di livello dirigenziale generale.

In particolare:

Ø      si riducono da nove ad otto gli uffici dirigenziali centrali di livello generale. Resta, invece, invariato il numero (17) degli uffici dirigenziali di livello generale periferici, per i quali però si prevede l’inserimento, nella denominazione, dell’aggettivo “regionali”;

Ø      si stabilisce che uno dei due posti di livello dirigenziale generale presso il Gabinetto del Ministro possa essere dislocato presso l’Ufficio legislativo;

Ø      si ridefinisce il Servizio di controllo interno (SECIN) – le cui attività attualmente sono svolte da un collegio di tre membri, due dei quali con incarico di dirigenti generali - come organo monocratico, prevedendo chela direzione sia affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al dirigente spetta un trattamento economico consistente in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’art. 19, c. 4, del già citato d.lgs. n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

Ø      si sopprime la possibilità di conferire un incarico di consulenza, studio e ricerca ad un dirigente che non abbia la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale.

 

Al punto 2), se l’intenzione è quella di mutare la denominazione in “uffici dirigenziali di livello generale regionali – come sembrerebbe evincersi dalle modifiche presenti in altre parti dello schema - si valuti l’opportunità di utilizzare l’espressione: “al comma 1, primo periodo, la parola “periferici” è sostituita dalla seguente: “regionali” “[15].

Al punto 3, in relazione alla natura monocratica che assume il SECIT, sembrerebbe necessario sopprimere il secondo periodo dell’art. 1, c. 1, del DPR n. 233/2007.

 

La rideterminazione delle Direzioni generali e la soppressione di un posto di dirigente presso il SECIN, nonché dell’incarico di consulenza, determinano una riduzione della nuova dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, comprendente le strutture dell’amministrazione centrale e le 17 Direzioni regionali, da 32 a 29 unità, come indicato dalla Tabella A, allegata allo schema di regolamento in esame.

 

Sul punto si ricorda che nella pronuncia interlocutoria del 2 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha evidenziato che, poiché l’art. 74 del d.l. n. 112 del 2008 indica una percentuale globale di riduzione, la base di calcolo per le riduzioni di organico è costituita dalla consistenza organica precedente l’entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati in attuazione dell’art. 1, comma 404, della legge finanziaria, mentre lo schema proposto dal Ministero adotta come base di calcolo la consistenza rideterminata dal DPR 233/2007 emanato, appunto, in relazione alla legge finanziaria citata. Ciò rileva, in particolare, sulla determinazione degli uffici dirigenziali di livello generale che sono ridotti da 32 a 29, anziché - secondo la valutazione del Consiglio di Stato - da 35 a 28.

Nella lettera di chiarimenti inviata il 17 marzo 2009, il Ministero ha evidenziato che la base di calcolo per il ridimensionamento degli assetti organizzativi e la conseguente riduzione degli uffici dirigenziali deve necessariamente fare riferimento al dato esistente alla data di entrata in vigore dell’art. 74 del d.l. n. 112 del 2008 e non a quella previgente, cioè alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, e ha rilevato che la linea interpretativa del medesimo art. 74 è stata condivisa anche dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Nel parere del 6 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha preso atto della linea interpretativa esposta dal Ministero.

 

 

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La lettera b) apporta modifiche all’art. 2 del DPR n. 233/2007, relativo al Segretariato generale, per quanto riguarda le funzioni e il numero degli uffici dirigenziali in cui esso si articola.

Per quanto concerne il primo aspetto, in capo al Segretariato generale vengono confermate, fra le altre, le funzioni di coordinamento:

Ø      delle Direzioni generali, sia centrali che regionali;

Ø      del Servizio ispettivo;

Ø      delle attività di messa in sicurezza, tutela e catalogazione del patrimonio culturale;

Ø      degli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle  Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa;

Ø      degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali, in quest’ultimo caso anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.

Vengono, altresì, confermate la funzione di garanzia dell’unità dell’azione amministrativa e quella di coordinamento e vigilanza sull’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull’Opificio delle pietre dure, sull’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Per quanto concerne il coordinamento della predisposizione delle relazioni alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, si opera un richiamo all’art. 84 del d.lgs. n. 42 del 2004[16], concernente l’attuazione delle disciplina comunitaria in materia di esportazione di beni culturali (regolamento CEE 3911/1992) e restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro (Direttiva 93/7/CEE).

 

Al riguardo si ricorda che già l’art. 84 richiamato attribuisce al Ministro le competenze in materia di informazione alla Commissione europea e al Parlamento nazionale in ordine all’attuazione del regolamento CEE 3911/1992 in materia di esportazioni di beni culturali.

 

Per quanto concerne, invece, le competenze in materiadi coordinamento delle attività internazionali, si inseriscono esplicitamente anche quelle relativealla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO[17], in precedenza assegnate in parte anche al Direttore generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

Relativamente alla funzione dicoordinamento e monitoraggio sull’attività di valorizzazione dei beni culturali, viene soppressa la competenza riferita alle funzioni di supporto in materia di progetti di valorizzazione e di affidamento dei servizi aggiuntivi. Ciò, in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 8, c. 3, tali funzioni sono ora attribuite alla Direzione generaleper la valorizzazione del patrimonio culturale (si veda infra).

Infine, si inserisce la responsabilità del Segretariato generale per l’attuazione dei piani gestionali di competenza dello stesso.

 

Per quanto concerne l’articolazione del Segretariato generale, si prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale da 22 (quali indicati nel DPR n. 233/2007) a 7, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati dieci dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale.

 

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare, come ricostruito con il Ministero, che i 22 uffici dirigenziali indicati nel DPR n. 233/2007 erano, in realtà, 22 unità di dirigenti di seconda fascia.

Pertanto, come chiarito nel già citato DM 18 giugno 2008[18], attualmente dipendono dal Segretariato generale o afferiscono allo stesso:

 

a livello centrale:

-  n. 4 Uffici dirigenziali (ciascuno con un dirigente di seconda fascia in qualità di titolare, compreso il dirigente preposto al Servizio ispettivo)

- n. 13 dirigenti di seconda fascia con funzioni ispettive, non titolari di Uffici (escluso il dirigente preposto al Servizio ispettivo, conteggiato tra i 4 di cui sopra)[19];

 

a livello periferico:

- n. 5 Uffici dirigenziali (Istituti centrali ed Istituti dotati di autonomia speciale, ciascuno con un dirigente di seconda fascia in qualità di titolare)[20].

 

Sempre da notizie assunte presso il Ministero, si è evinto che, con la modifica al DPR n. 233 del 2007, che prevede una riduzione di 5 unità dipendenti dal Segretariato generale, si avrà la seguente articolazione:

 

a livello centrale:

-  n. 3 Uffici dirigenziali (ciascuno con un dirigente di seconda fascia in qualità di titolare, compreso il dirigente preposto al Servizio ispettivo);

-  n. 10 dirigenti di seconda fascia con funzioni ispettive, non titolari di Uffici (escluso il dirigente preposto al Servizio ispettivo, conteggiato tra i 3 di cui sopra);

 

a livello periferico:

- n. 4 Uffici dirigenziali (Istituti centrali ed Istituti dotati di autonomia speciale, ciascuno con un dirigente di seconda fascia in qualità di titolare).

 

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La lettera c) modifica l’art. 3 del DPR n. 233/2007, relativo agli uffici dirigenziali generali centrali.

Come si è già visto esaminando l’art. 1, le Direzioni generali sono complessivamente otto.

In particolare, si procede:

Ø      all’accorpamento della Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure nella Direzione generale per l’innovazione, il bilancio e il personale;

Ø      all’accorpamento della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanea e della Direzione generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici nella Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee;

Ø      alla costituzione di una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Per altre Direzioni generali viene modificata la denominazione.


 

Nel prospetto che segue si dà conto della ridefinizione delle Direzioni generali.

 

DPR 233/2007

Schema di regolamento

Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale

Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

Direzione generale per i beni archeologici

Direzione generale per le antichità

Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

 

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Direzione generale per gli archivi

Direzione generale per gli archivi

Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Direzione generale per il cinema

Direzione generale per il cinema

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

 

Con riguardo all’unificazione della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali con la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, il Consiglio di Stato, nella pronuncia interlocutoria espressa nell’adunanza del 2 marzo 2009, evidenzia che ciò risponde al suggerimento espresso con parere n. 2707/07 del 27 agosto 2007, con riguardo allo schema di regolamento, poi divenuto DPR 233/2007, che prevedeva invece la suddivisione in due strutture dell’unica direzione allora competente - ai sensi del DPR 173/2004 - per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane.

Con riguardo all’unificazione delle due Direzioni preposte, rispettivamente, alla tutela del paesaggio, dell'architettura e dell'arte contemporanea, ed ai beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, il Consiglio di Stato, sempre nella pronuncia interlocutoria del 2 marzo 2009, ha rilevato l’ampiezza e l’eterogeneità di competenze assegnate alla nuova direzione, pur riconoscendo che la ridefinizione degli assetti organizzativi connessa all’attuazione dell’art. 74 del d.l. n. 112 del 2008 inevitabilmente comporta un’implementazione delle attribuzioni spettanti alle strutture ministeriali oggetto di riordino[21].

 

Merita segnalare, in generale, che ogni Direzione:  

Ø      rappresenta centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 279 del 1997[22], ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di sua competenza;

Ø      esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di interventoproposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;

Ø      esercita la competenza in materia di ricorsi attinente il proprio settore;

Ø      irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni;

Ø      conferisce gli incarichi di direzione degli Istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale che ad essa afferiscono.

 

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Le lettere d) ed e) sono collegate alla costituzione della Direzione generale per l’innovazione, il bilancio ed il personale.

Pertanto, con la lettera e) si sopprime l’art. 5 del DPR n. 233/2007, relativo alla Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

Con la lettera d), invece, si sostituiscel’art. 4 del DPR n. 233/2007, relativo allaDirezione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, e si individuano,quindi, le competenze della nuova Direzione generale.

In larga parte, le competenze della nuova Direzione generale coincidono con quelle previste per le due attuali Direzioni generali.

Le novità sono rappresentate dalle seguenti:

Ø      alla nuova Direzione generale vengono attribuite la cura dei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese di programma ed agli accordi attuativi predisposti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (di cui all’articolo 8, comma 2, lettera h), del DPR n. 233/2007, come novellato dal testo in esame) e l’assicurazione del supporto tecnico ai soggetti attuatori, nonché la competenza a curare la comunicazione istituzionale del Ministero;

Ø      sono stralciate le competenze in materia di promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale, attualmente esercitate dalla Direzione generale per il bilancio (art. 5, comma 1, DPR n. 233/2007).

Inoltre:

Ø      per quanto concerne la cura dell’istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi di competenza del Ministero, si prevede che ciò avvenga su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali mentre, attualmente, l’art. 5, comma 1, lett. a), del DPR n. 233/2007 prevede che a ciò si proceda, di norma, su proposta dei direttori generali centrali e periferici, mettendo, quindi, le due figure sullo stesso piano;

Ø      per quanto concerne il monitoraggio dei flussi finanziari, si prevede che esso avvenga in raccordo con le competenti direzioni generali centrali;

Ø      per quanto concerne l’assistenza tecnica per l’attività contrattuale del Ministero, si prevede che le relative funzioni siano svolte salvo quanto disposto dall’art. 8, comma 2, lett. n), del DPR n. 233/2007, come novellato dallo schema in esame[23],e si escludono dalla stessa i servizi aggiuntivi.

 

La nuova Direzione generale per l’innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, a fronte dei 4 attualmente previsti in ciascuna delle due Direzioni attualmente esistenti. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, di cui all’art. 17 del DPR n. 233/2007.

 

 

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Le lettere f), g), i) ed l) novellano gli artt. 6, 7, 9 e 10 del DPR n. 233 del 2007, concernenti, rispettivamente, utilizzando direttamente le nuove denominazioni,la Direzione generale per le antichità, la Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, la Direzione generale per gli archivi e la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

 

Le modifiche apportate ai quattro articoli sono in parte finalizzate al coordinamento con l’articolo 8, istitutivo della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in parte derivanti dalle nuove denominazioni. Si reputa, pertanto, opportuno sintetizzare alcuni elementi comuni.

Tutte e quattro le lettere dispongono che peril prestito di beni culturali finalizzato a mostre o esposizioni in Italia o all'estero, per la deliberazione di assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata l’esposizione, nonché per le dichiarazioni di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni, si fanno salve le prerogative della nuova Direzione per la valorizzazione, consistenti nella predisposizione di accordi in materia con istituzioni italiane e straniere e nell’esercizio di funzioni di indirizzo.

Al riguardo si segnala, però, che nella lettera del 17 marzo 2009 il Ministero ha annunciato la riformulazione delle relative disposizioni, al fine di superare i rilievi del Consiglio di Stato. L’intera questione sarà illustrata infra, nel commento dell’art. 8.

 

Inoltre, per tutte e quattro le direzioni generali, si segnala:

Ø      l’eliminazione della competenza ad autorizzare gli interventi di demolizione e di rimozione definitiva da eseguirsi sui beni culturali, trasferita dallo schema di regolamento alle Direzioni regionali (cfr. nuova lettera e-bis) aggiunta al comma 3 dell’art. 17 del DPR n. 233/2007);

Ø      il rafforzamento dell’attività di coordinamento e vigilanza già esercitata su Istituti centrali ed Istituti autonomi (nel caso della Direzione per le antichità, le Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma); quest’ultima, infatti, viene estesa dallo schema in esame all’approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo;

Ø      la condivisione della funzione di coordinamento degli Istituti citati sopra con la nuova Direzione generale per la valorizzazioneper la parte attinente tale attività.

 

Con specifico riferimento alla Direzione generale per le antichità (lett. f), si segnala, poi, la nuova lettera p-bis), che prevede che la Direzione predisponga e aggiorni gli indirizzi cui dovranno attenersi gli uffici di esportazione per il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, previsto dall’art. 68 del Codice dei beni culturali.

Si segnala, in proposito, che tale competenza sembrerebbe già assegnata alla Direzione nella versione attuale del regolamento (art. 6, comma 2 lett. p), del DPR n. 233 del 2007, non modificata) che fa già riferimento, tra l’altro, all’adozione dei provvedimenti discendenti dall’art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004. Potrebbe, quindi, rendersi opportuno un chiarimento[24].

 

Non muta, infine, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale, che resta fissato in sette, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali che, però, come anticipato sopra, con riguardo all’attività di valorizzazione, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

 

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La lettera g) sostituisce, come si è detto, l’art. 7 del DPR n. 233/2007, concernente la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporaneeche, come sopra si è visto, assume la denominazione di Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

In linea generale,essa assume le competenze della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

Alcune differenze riguardano (ma si veda anche ante, commento lett. f):

Ø      la previsione dell’espressione di un parere sulla proposta, affidata al direttore regionale competente – e non più, direttamente, alla Direzione generale - ai fini della stipulazione da parte del Ministro delle intese con le regioni ed il Ministero dell'ambiente per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici[25] (cfr. art. 7, lett. l), DPR n. 233/2007 e art. 1, comma 1, lett. g), punto p), schema di regolamento);

Ø      la perdita della competenza ad adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativo ai beni paesaggistici, che viene trasferita ai direttori regionali.

 

La nuova Direzione esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo, delle proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle quattro Sopraintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per i poli museali di Venezia, Napoli, Roma, Firenze.

Essa si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale (in luogo dei sedici ora previsti per le due Direzioni accorpate), compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali ricadenti nel settore di competenza. Con riguardo alle attività di valorizzazione, essi dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

 

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La lettera h) sostituisce l’art. 8 del DPR n. 233/2007, prevedendo l’istituzione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, preposta alla valorizzazione del patrimonio culturale ed alla promozione della conoscenza e della fruizione di quest’ultimo, ed articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.

L’articolo individua le competenze della nuova Direzione generale con riguardo agli istituti e ai luoghi della cultura di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato, di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), nel rispetto dei principi fissati in materia di valorizzazione del patrimonio culturale dall’articolo 6 dello stesso Codice.

 

L’articolo citato specifica che la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende, altresì, la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Si dispone, inoltre, che la valorizzazione sia attuata senza pregiudizio delle attività di tutela e che sia favorita dallo Stato la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati.

 

Tra le attività di valorizzazione di pertinenza della nuova Direzione generale sono menzionate:

Ø      la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne integrate d’informazione, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d’intesa con le Direzioni generali competenti e con gli uffici ministeriali cui fanno capo gli istituti e i luoghi della cultura interessati. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura di pertinenza di altri soggetti pubblici o privati, previa intesa con gli interessati[26];

Ø      la promozione e la realizzazione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni italiane e straniere, finalizzati all’organizzazione di mostre od esposizioni, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d’arte;

Ø      l’esercizio di un’attività di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati, e cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;

Ø      la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice[27], e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112[28];

Ø      l’elaborazione di linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 115 del Codice[29], ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all’affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell’articolo 117 del medesimo Codice[30];

Ø      il supporto per la predisposizione e l’aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice[31], nonché il monitoraggio e la revisione della carta dei servizi[32];

Ø      l’assicurazione, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui agli artt. 6 (Valorizzazione) e 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso) del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Ø      l’attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero;

Ø      la cura delle attività inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre, esposizioni od eventi;

Ø      l’espressione del parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

Ø      la cura dei diritti patrimoniali immateriali che derivano da mostre, esposizioni ed eventi;

Ø       la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall’articolo 112, comma 5[33], del Codice.

 

Si prevede, inoltre, che l'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero si conforma alle indicazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

 

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia interlocutoria del 2 marzo 2009, preso atto del carattere trasversale dell’attività di valorizzazione, ha invitato il Ministero a riconsiderare le disposizioni inerenti la nuova Direzione generale al fine di evitare sovrapposizioni con le competenze di altre Direzioni generali o, addirittura, subordinazione di queste ultime. Tale circostanza si verifica, a giudizio del Consiglio di Stato, con riferimento specifico alle autorizzazioni peril prestito di beni culturali finalizzato a mostre o esposizioni in Italia o all'estero; all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata l’esposizione; alle dichiarazioni di rilevante interesse culturale di mostre ed esposizioni.

Per queste fattispecie il Consiglio di Stato ha evidenziato che, ai sensi del Codice dei beni culturali, la tutela è nettamente distinta dalla valorizzazione e quest’ultima è subordinata alla prima “sicché, nel contrasto che si dovesse creare fra la tutela, cui è deputata una certa struttura amministrativa, e la valorizzazione, rientrante nelle competenze di altra struttura, dovrebbe sempre prevalere la tutela”. Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso evidenziando che “l’ultima parola deve sempre competere al direttore generale di settore cui lo stesso schema di regolamento attribuisce il potere di autorizzazione”.

Con la lettera del 17 marzo 2009, il Ministero ha comunicato la riformulazione di una serie di disposizioni, al fine di delimitare l’ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e di ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela.

In particolare:

Ø       all’art. 8, comma 3, il Ministero ha annunciato l’eliminazione della parola “determinazioni” e la specificazione della valenza generale delle direttive del Direttore generale per la valorizzazione[34];

Ø       all’art. 6, c. 2, lett. c) e g); all’art. 7, c. 2, lett. e) e g); all’art. 9, c. 2, lett. c) ed l); all’art. 10, c. 2, lett. c) ed f), il Ministero ha annunciato di aver previsto che i Direttori generali competenti autorizzino il prestito dei beni per mostre o esposizioni e dichiarino il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni, anche nel rispetto degli accordi assunti dal Direttore generale per la valorizzazione, e delle direttive generali dallo stesso emanate, salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze di tutela;

Ø       per quanto concerne la concessione della garanzia dello Stato per mostre di elevato valore scientifico, il Ministero ha comunicato che mentre la determinazione per l’assunzione del rischio spetterà ai Direttori generali competenti, in quanto collegata alla rilevanza scientifica della mostra, la cura degli adempimenti connessi al rilascio della garanzia spetterà al Direttore generale per la valorizzazione. Di conseguenza,saranno modificati gli artt. 6, c. 2, lett. d); 7, c. 2, lett. f); 9, c. 2, lett. d); 10, c. 2, lett. d); 8, c. 2, lett. o).

 

Nel parere espresso il 6 aprile 2009 l’organo consultivo ha valutato positivamente le modifiche al testo dello schema, che eliminano il rischio di una subordinazione della tutela dei beni culturali alla loro valorizzazione[35].

 

Sempre nell’ottica di una migliore definizione delle competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero, nella lettera del 17 marzo 2009, ha comunicato l’attribuzione al relativo Direttore generale della competenza all’adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni previsto dall’art. 21 del R.D. n. 363/1913[36] da effettuarsi con la quota parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso a istituti e luoghi della cultura (nuova lettera p).

 

Ad avviso del Consiglio di Stato, la formulazione adottata, non chiarendo che si tratta di ipotesi del tutto marginali, in cui la finalità dell’acquisto è la mera valorizzazione del bene, si pone in contrasto con l’analoga prerogativa mantenuta, a fini di tutela, in capo alle Direzioni generali competenti per le diverse tipologie del patrimonio culturale (artt. 6, 7, 9, 10 del DPR n. 233/2007). Anche il riferimento alla quota parte delle entrate derivanti dai biglietti d’ingresso, che sarebbero pertanto gestite autonomamente dalla Direzione generale per la valorizzazione, suscita perplessità in quanto l’art. 110 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ne prevede l’afflusso alla tesoreria provinciale e la riassegnazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, alle unità previsionali di base del Ministero.

Pertanto, nella seduta del 6 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di chiarire che la lettera p) riguarda solo le acquisizioni a trattativa privata di  beni o cose strettamente funzionali alla loro valorizzazione, nonché di chiarire che le risorse a disposizione della Direzione sono caratterizzate “solo dalla quota parte alla stessa attribuita, di quanto residuerà per gli acquisti in generale (e, quindi, anche per gli acquisti delle altre Direzioni generali) detratte tutte le altre spese previste dal comma 3 dell’art. 110 del Codice”.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha evidenziato che occorre chiarire, all’art. 14, comma 2, lett. c), del DPR n. 233/2007, che anche per le acquisizioni a trattativa privata effettuate dalla Direzione generale per la valorizzazione, dovrà acquisirsi, come per le acquisizioni effettuate dalle altre Direzioni generali, il parere del competente Comitato di settore.

 

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Le lettere i) ed l) novellano, rispettivamente,come si è detto, l’art. 9, concernente la Direzione generale per gli archivi, e l’art. 10 del DPR n. 233/2007, concernentelaDirezione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autorela cuidenominazione, come si è visto, viene modificata in Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

 

Le due Direzioni mantengono le attribuzioni già esercitate nei settori di competenza; le modifiche apportate dallo schema di regolamento sono costituite, come già segnalato a proposito delle Direzioni per le antichità e per le belle arti, da norme di raccordo discendenti dall’istituzione della nuova Direzione generale per valorizzazione (sulle quali si veda ante).

La Direzione generale per gli archivi mantiene le funzioni di coordinamento e vigilanza su due istituti centrali (Archivio centrale dello Stato, Istituto centrale per gli archivi) e si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale (in luogo dei precedenti 10), compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale.

Analogamente, la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore mantiene le funzioni di vigilanza sulla SIAE e di coordinamento e vigilanza su cinque Istituti centrali o dotati di autonomia speciale (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; Biblioteche nazionali di Roma e Firenze; Centro per il libro e la lettura; Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi) e si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale (in luogo dei precedenti nove), compresi gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale.

Tutti gli istituti citati dipendono funzionalmente, per quanto riguarda l’attività di valorizzazione, dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

 

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La lettera m) reca limitate modifiche all’art. 11 del DPR n. 233/2007,concernente la Direzione generale per il cinema.

A quest’ultima, viene attribuita la vigilanza su Cinecittà Holding Spa[37]; l’articolazione della direzione viene inoltre ridefinitain tre uffici dirigenziali di livello non generale, in luogodegli attuali quattro.

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La lettera n) apporta modifiche di carattere non sostanziale all’art. 12 del DPR n. 233/2007, concernente la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Quest’ultima mantiene le competenze già esercitate nel settore e le funzioni di vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI), sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) e sull’Istituto per il Credito sportivo. Viene, altresì, confermata l’articolazione in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

 

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Le lettere o) e p) apportano qualche modifica agli artt.13 e 14 delDPR n. 233/2007, recanti disciplina degli Organi consultivi centrali e cioè, rispettivamente, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ed i sette Comitati tecnico-scientifici.

Con riguardo al Consiglio si prevede che siano ammessi alle sedute, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo[38].

Con riguardo ai Comitati tecnico scientifici, si estende ai direttori regionali (per il tramite dei direttori generali centrali competenti)la possibilità di richiedere un parere in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici, sinora attribuita ai direttori generali ed alSegretario generale.

 

Con riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera e), del DPR n. 233/2007 sembrerebbe necessario, per armonia con le modifiche apportate in altre parti del testo, sostituire le parole “per i beni librari” con le parole “per le biblioteche”.

 

Si segnala, inoltre, un refuso al punto 1 della lettera p) dello schema di regolamento: dopo le parole “al comma 2, lettera b)”, occorre eliminare la parola “dopo”.

 

Si ricorda, infine, che nel parere del 6 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di chiarire che i Comitati  tecnico scientifici esprimono il parere anche sugli acquisti di beni o cose a trattativa privata effettuati dalla Direzione generale per la valorizzazione.

 

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La lettera q) novella l’art. 15 delDPR n. 233/2007,concernente gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale[39].

In particolare:

Ø      si sopprime il comma 2 dell’art. 15 che prevede che ai tre Istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il restauro del patrimonio archivistico e librario, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, si applichino transitoriamente, in attesa dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione - adottati, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1998, tramite decreti di natura non regolamentare - le disposizioni degli artt. 12-22 del DPR n. 805/1975[40][41];

Ø      si riformula il comma 4 prevedendo che le disposizioni del citato DPR n. 805/1975 rimangono in vigore esclusivamente per gli istituti non disciplinati dall’articolo[42] - anziché come previsto attualmente, per gli “istituti con particolari finalità” -, fino all’adozione dei decreti ministeriali di riordino (decreti di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988);

Ø      si modifica il comma 5 disponendo che possono essere riordinati o soppressi con decreti ministeriali di natura non regolamentare gli istituti centrali e dotati di autonomia speciale menzionati dall’articolo, ovvero possono essere istituiti, riordinati o soppressi altri istituti cui venga concessa autonomia ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 368/1998[43]: ciò, nel rispetto dell’invarianza della spesa.

 

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia interlocutoria del 2 marzo 2009, ha ritenuto che la regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia non può farsi rientrare nella più generale disciplina degli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nella organizzazione ministeriale, per i quali soli valgono le disposizioni di cui all’art. 17, comma 4-bis, lett. e), della legge n. 400 del 1988. Analogo ragionamento è stato effettuato dal Consiglio di Stato con riferimento alla disciplina del Centro per il libro, di cui all’art. 2, c. 1, dello schema di regolamento, sul quale si veda infra.

In relazione a tale osservazione, il Ministero, nella nota inviata al Consiglio di Stato il 17 marzo 2009, ha evidenziato di aver proceduto a modificare i commi 4 e 5 dell’articolo 15, nonché l’art. 2, comma 1, dello schema di regolamento. In particolare, è stato previsto l’utilizzo del decreto di natura non regolamentare per l’individuazione o la soppressione degli istituti previsti dall’articolo 15 e degli altri organismi istituiti come autonomi, mentre è stato previsto l’utilizzo dei regolamenti di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988[44], per l’organizzazione e il funzionamento dei medesimi istituti.

Nell’adunanza del 6 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha ravvisato la correttezza della soluzione.

 

Ø      Infine,per quanto concerne il comma 6, si esplicita che siano i titolari delle Direzioni generali ai quali afferiscono gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale ad attribuire gli incarichi dirigenziali di livello non generale di direzione degli istituti stessi[45].

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo del comma 4 dell’art. 15 del DPR n. 233/2007, come novellato dallo schema di regolamento in esame, a quali istituti si fa riferimento.

 

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La lettera r) apporta all’art. 16 del DPR n. 233/2007, concernente gli Organi periferici del Ministero,esclusivamente una modifica formale di coordinamento con le nuovedenominazioni assunte dalle Direzioni generali.

Rimane pertanto immutata l’articolazione dell’amministrazione periferica in 17 uffici dirigenziali generali periferici, denominati Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; soprintendenze archivistiche; archivi di Stato; biblioteche statali; musei.

 

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La lettera s) novella l’art. 17 del DPR n. 233/2007, che disciplina le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In particolare, vengonoridefinite alcune competenze, anche in relazione alle modifiche introdotte al Codice dei beni culturali e del paesaggio dal D.lgs. 63/2008[46] per la parte relativa al paesaggio.

Più precisamente, ai direttori regionali vengono attribuite alcune competenze attualmente assegnate ai direttori generali centrali.Si tratta:

Ø      dell’autorizzazione alla demolizione, alla rimozione definitiva e allo smembramento di collezioni, serie e raccolte (di cui all’art. 21del Codice),con l’eccezione dei casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dalla soprintendenza competente, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale[47];

Ø      dell'adozione, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del Codice[48];

Ø      dell’integrazione, anche d’intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice[49];

Ø      dell’intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, prevista dall’art. 143, comma 2, del Codice, limitatamente alle tipologie di immobili ed aree indicate dall'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice[50];

Ø      dell'intesa con il direttore generale competente sulla proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici indicati nel punto precedente.

 

Ulteriori modifiche attengono ai seguenti aspetti:

Ø      la competenza a dichiarare, su proposta delle competenti sopraintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, non è più limitata alle cose di proprietà privata;

Ø      le attività di promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale presso le scuole di ogni ordine e grado, avvengono per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

Ø      l’affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali avviene sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

Ø      i direttori generali regionali trasmettono al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che pervengono loro dalle sopraintendenze e dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati;

Ø      i direttori regionali sono competenti ad esprimere l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate da soggetti pubblici.

 

Infine, si modifica l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di alcune Direzioni regionali, con conseguente riduzione di questi ultimi di dieci unità (da 131 a 121).

In particolare, sono ridotti gli uffici dirigenziali afferenti alle seguenti Direzioni regionali:

-          Campania: 8 uffici in luogo degli attuali 12;

-          Emilia Romagna: 12 uffici in luogo degli attuali 13;

-          Lazio: 13 uffici in luogo degli attuali 16;

-          Lombardia: 9 uffici in luogo degli attuali 10;

-          Toscana: 14 uffici in luogo degli attuali 17

Viceversa, viene attribuito un ufficio dirigenziale in più alle Direzioni regionali del Piemonte e della Sardegna che vengono ad articolarsi così, rispettivamente, in 7 e 6 uffici.

 

Va segnalato, infine, che la lettera t) attribuisce alle Direzioni regionali - oltre che, come già previsto, a quelle centrali -  la formulazione di indicazioni e di programmi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e catalogazione.

 

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La lettera t) novella l’art. 18 del DPR n. 233/2007, concernente le Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici.

Le attribuzioni degli organi periferici del Ministero vengono precisate e, in qualche caso, ampliate.

In particolare:

Ø      si conferma in capo alle sopraintendenze la competenza a disporre l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche e scavi per il ritrovamento di beni culturali, specificando che ciò deve avvenire con le modalità ed entro i limiti prescritti per la conduzione dei lavori in economia;

Ø      si prevede che le sopraintendenze eseguano i lavori di conservazione su beni culturali avuti in consegna, anche in tal caso con le modalità ed entro i limiti prescritti per la conduzione dei lavori in economia;

Ø      si prevede che, oltre ad istruire e proporre al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, svolgano analoga funzione per le prescrizioni di tutela indiretta[51], nonché per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero per le integrazioni del loro contenuto (ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice);

Ø      si stabilisce, infine, come già sopra anticipato, che le funzioni di catalogazione e tutela siano svolte sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti anche dalla competente Direzione regionale.

 

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Nessuna modifica è apportata dallo schema di regolamento all’art. 19 del DPR n. 233/2007, concernente i Comitati regionali di coordinamento: si tratta di organi consultivi a carattere collegiale, presieduti dai direttori regionali e composti dai soprintendenti di settore, preposti all’espressione di pareri obbligatori per le dichiarazioni di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta.

 

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La lettera u) sostituisce l’art. 20del DPR n. 233/2007, concernente Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.

In attuazione delle misure di ridimensionamento degli assetti organizzativi prescritte dall’art. 74 del d.l. n. 112/2008, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate allo schema di regolamento.

La prima, recante dotazione organica della dirigenza, evidenzia – come già detto in precedenza - una riduzione della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia da32 a 29 unità e dei dirigenti di seconda fascia da 216 a 194 unità, dei quali 4 – in luogo dei precedenti 6 - presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La seconda indica la dotazione organica delle diverse aree professionali che passa da 23.044 unità (come determinata dal DPR n. 233/2007; a questo numero occorre, però, aggiungere 500 unità di personale da assumere nel 2009 sulla base della legge finanziaria 2008[52], per un totale, quindi, di 23.544 unità) a 21.232 unità[53].

Si dispone, infine, che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007[54], sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.

 

Si segnala che le parole “di concerto del” devono essere sostituite con le parole “di concerto con”.

 


Art. 2
Norme finali e abrogazioni

Il comma 1 reca disposizioni relative al Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali dall’art. 15, c. 3, lett. l), del DPR n. 233/2007.

 

Si ricorda chel’art. 2, c. 409, della l. n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008,un’autorizzazione dispesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento, nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l’Osservatorio del libro e della lettura. Il medesimo comma ha disposto che il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro e ha previsto che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

Lo schema di decreto interministeriale 7 aprile 2008 non è stato registrato dalla Corte dei conti.

Lo stanziamento è stato poi ridotto a 1,5 milioni di euro per il 2008 ed è stato azzerato per il 2009 e per il 2010 dal d.l. n. 93 del 2008[55].

Tuttavia, rispondendo il 21 aprile 2009 all’interrogazione 5-00965, il sottosegretario competente ha evidenziato che per l'anno in corso, al fine di consentire alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore di proseguire la propria attività istituzionale in materia di promozione del libro e della lettura, nonché di onorare gli impegni assunti a tal fine in Italia e all'estero, nella programmazione delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 1142, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) è stato previsto uno specifico progetto con la corresponsione di risorse finanziarie pari a 1 milione e cinquecento mila euro. Inoltre, sono in corso di definizione specifiche iniziative volte da un lato ad assicurare, a decorrere dal 2010, la provvista finanziaria necessaria per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, dall'altro a provvedere all'organizzazione ed al funzionamento del predetto Centro, con particolare riguardo alla definizione dei compiti, all'individuazione degli organi e delle loro funzioni, alla disciplina dell'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile”.

 

In particolare, confermando l’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile in capo al Centro, lo schema di regolamento stabilisce che con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

 

Al riguardo, si ricorda – come più ampiamente illustrato nel commento delle modifiche apportate all’art. 15 del DPR n. 233/2007 - che il Ministero, nella lettera inviata il 17 marzo 2009 al Consiglio di Stato, ha comunicato che, in considerazione delle osservazioni formulate dal medesimo Consiglio, intende modificare il riferimento al decreto di natura non regolamentare con la previsione di un decreto di natura regolamentare.

 

Il comma 2 stabilisce che entro il medesimo termine previsto al comma 1 e con decreto di natura non regolamentare si provveda alla definizione dell’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal regolamento. Fino all’adozione del nuovo decreto, gli uffici dirigenziali generali operano avvalendosi degli uffici dirigenziali individuati dal già citato decreto 18 giugno 2008.

Si prevede, inoltre, che con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie durante la fase transitoria. In ogni caso, lo schema di regolamento reca già alcune indicazioni per quanto concerne gli aspetti organizzativi.

 

Il comma 3 dispone le abrogazioni che interverranno a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

In particolare, sono abrogate varie disposizioni del già citato DPR n. 805 del 1975.

 

Si ricorda che l'art. 17 del DPR n. 441 del 2000 ha disposto l'abrogazione del DPR n. 805 del 1975, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati. Successivamente, il comma 7 dell'art. 23 del DPR n. 173 del 2004  ha abrogato il DPR n. 441 del 2000, disponendo anch'esso che gli artt. da 12 a 29 e 33 vengano abrogati a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

Lo schema di regolamento in esame dispone ora che siano abrogati:

Ø         gli articoli da 12 a 22;

Ø         l’articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all’Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari[56];

Ø         gli articoli da 25 a 28;

Ø         l’articolo 33.

 

Per effetto di tali abrogazioni - connesse alle  modifiche apportate al testo dell’art. 15 del DPR n. 233/2007 - del DPR n. 805 del 1975 resteranno in vita, quindi, solo gli articoli 24[57] e 29[58] e, limitatamente al Museo nazionale di arte orientale, l’articolo 23.

 

L’ulteriore abrogazione disposta dallo schema di regolamento riguarda l’art. 9 della l. n. 352 del 1997[59], che, in attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, e al fine di incentivare l'attività di tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, attribuiva alla soprintendenza di Pompei autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale[60].

 

Il comma 4 apporta alcune modifiche al DPR n. 307 del 2001 che, come si è già detto, riguarda gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, al fine di tener conto di alcune variazioni organizzative intervenute.

In particolare, all’art. 2, comma 5, lettera a), concernente il trattamento economico del Capo di Gabinetto, si stabilisce che l’emolumento accessorio sia fissato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale e non più ai capi dei Dipartimenti del Ministero[61].

Si ricorda, infatti, che l’art. 2, c. 94 del già citato d.l. n. 262 del 2006 ha articolato il Ministero in Direzioni generali coordinate dal Segretario generale, sostituendo la precedente articolazione in Dipartimenti.

 

Inoltre, si prevede che:

Ø         come già disposto dall’art. 1 del DPR n. 233/2007, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), punto 3, dello schema di regolamento in esame, uno dei due dirigenti di prima fascia che possono essere chiamati ad operare presso il Gabinetto, può essere assegnato presso l’Ufficio legislativo, con funzioni di Vice Capo del medesimo ufficio;

Ø         ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provveda la Direzione generale per l’innovazione, il bilancio e il personale;

Ø         l’Ufficio legislativo svolga funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Segretariato generale, oltre che delle direzioni generali e delle direzioni regionali;

Ø         si abbassa da cinque a quattro il numero dei dirigenti di seconda fascia che possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione.

 

Infine, si stabilisce che dall’attuazione del regolamento non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le disposizioni del medesimo regolamento danno luogo all’applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 6, del CCNL dell’Area 1 - Dirigenza.

 

L’articolo 20, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro, Area I – Dirigenza, quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003 del 21 aprile 2006, prevede che la revoca anticipata rispetto alla scadenza naturale dell’incarico dirigenziale può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e gestionali, oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

 

 


Testi a fronte

 


Testo a fronte tra il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e l’articolo 1 dello schema di regolamento in esame (tratto dal dossier Senato n. 119, maggio 2009)

 

 


Testo a fronte tra il D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 (per le parti modificate) e l’articolo 2 dello schema di regolamento in esame (tratto dal dossier Senato n. 119, maggio 2009)

 

 




[1]    Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 24 novembre 2006, n. 286.

[2]    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[3]    E’ stato previsto, inoltre, che fossero conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

[4]    L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[5]    Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali, nonché gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

[6]    Nel parere reso sullo schema di regolamento dal Consiglio di Stato era stata sottolineata l’opportunità di riunificare le funzioni in questione in un’unica struttura al fine di evitare duplicazioni.

[7]    Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici; Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali; Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea; Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

[8]    D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2, Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il provvedimento citato è stato adottato ai sensi dell’art. 29 del D.L. 223/2006 (conv. con mod. in L. 248/2006) che ha disposto il riordino degli organi collegali e di altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, al fine del contenimento della spesa e dell’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali.

[9]    Tali modifiche sono state poi trasfuse negli articoli 13 e 14 del D.P.R. 233/2007. Le novità più significative riguardano la possibilità di prorogare la durata del Consiglio per ulteriori tre anni (periodo di durata dell’incarico) sulla base di una relazione sull’attività svolta, presentata al Ministro per i beni culturali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la riduzione dei componenti dei comitati tecnico-scientifici.

[10]   Rispetto al precedente ordinamento del Ministero (DPR 173/2004) l’Istituto per il restauro e conservazione del patrimonio archivistico e librario assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro e il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato e ne assume le funzioni; l’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi subentra alla Discoteca di Stato.

[11]   D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

[12]   Di cui all'art. 6 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997.

[13]   Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[14]   Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[15]Si ricorda, in proposito, che nella pronuncia interlocutoria resa il 2 marzo 2009, il Consiglio di Stato, con riferimento ad altre parti del testo, ha evidenziato l’ambiguità della dizione “uffici periferici” in quanto comprensiva delle Direzioni regionali (uffici dirigenziali di livello generale) e delle soprintendenze (uffici dirigenziali di livello non generale).

 

[16]   Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[17]   L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha istituito la Lista del patrimonio mondiale dell'umanità con la Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e ambientale mondiale, adottata nel 1972 dalla Conferenza generale degli Stati membri dell'UNESCO e recepita in Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Attraverso tale Convenzione è stato, inoltre, istituito un Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Comitato del patrimonio mondiale», con sede a Parigi, a cui è demandato il compito di compilare, aggiornare e pubblicare detta lista. Con riguardo all’implementazione di quest’ultima, ogni Stato è tenuto a presentare una proposta (tentative list) in cui vengono segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5-10 anni. In una fase successiva viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella Lista.

[18]   Decreto 18 giugno 2008, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali.

[19]   Si veda allegato 1 del DM 18 giugno 2008.

[20]   Si veda allegato 2 del DM 18 giugno 2008.

[21]Anche il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha evidenziato il vastissimo ambito di competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, e ha sottoposto al Ministro l’opportunità di valutare, invece, l’eventualità di un accorpamento delle Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo in una Direzione generale per le industrie culturali e ricreative.

[22]   Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

[23]   Ai sensi della lettera n) del comma 2 richiamata, la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio svolge nelle materie di propria competenza l’attività di assistenza tecnico-amministrativa per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico.

[24]   La medesima competenza viene anche attribuita alla Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee. In questo caso, però, si tratta di una novità rispetto al testo del DPR n. 233/2007.

[25]   Ai sensi dell’art. 135 del Codice dei beni culturali, lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Lo stesso articolo 135 prevede, quindi, un obbligo di collaborazione delle regioni con lo Stato per l'elaborazione dei piani paesaggistici per i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) (ovvero, per gli immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, per le aree tutelate per legge di cui all’art. 142, comma 1, e per gli ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c)), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. L’art. 143 reca, infatti, una specifica disciplina delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, confermando che il piano è oggetto di accordo tra le pubbliche amministrazioni. Il piano viene approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo stesso. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

[26]   Ai sensi dell’art. 5, c. 1, del DPR n. 233/2007, la cura della promozione della conoscenza dell’immagine dei beni e delle attività culturali è affidata alla Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

[27]   Il comma 4 dell’art. 112 del Codice prevede che gli accordi promuovono l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.

[28]   Il comma 9 dell’art. 112 del Codice prevede che, anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali.

[29]   L’art. 115 del Codice specifica che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora ad essi siano stati conferiti i beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. La scelta tra le due forme di gestione è effettuata sulla base di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia.

[30]   L’art. 117 del Codice definisce i servizi per il pubblico, riconducibili a servizi di assistenza ed accoglienza, negli istituti e luoghi di cultura. Si tratta, in particolare, di servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali; servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e recapito del prestito bibliotecario; gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica; servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; organizzazione di mostre e manifestazioni culturali. I servizi citati, ai sensi del medesimo articolo, possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria ed affidati, secondo le previsioni dell’art. 115 del Codice, in gestione diretta o indiretta.

Per organizzazione in forma integrata (come da ultimo specificato dall’art. 3 del Decreto del ministro per i beni e le attività culturali 28 gennaio 2008) si intende una procedura di affidamento che consenta l'attivazione e la gestione di più servizi aggiuntivi integrati rispetto sia alle varie tipologie che rispetto ai diversi istituti e luoghi della cultura nei quali i servizi stessi devono essere svolti.

[31]   L’art. 114 del Codice affida al Ministero, alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, la definizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica. I livelli sono adottati con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. I soggetti che hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurarne il rispetto.

[32]   Nel DPR 233/2007, la competenza in materia di incremento della qualità dei servizi e di monitoraggio e revisione della carta dei servizi è affidata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. g), al Direttore generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

[33]   L’art. 112 del d.lgs.42/2004 dispone in merito alla valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. In particolare, il comma 4 prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Tali accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti. Essi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che lo Stato (tramite il Ministero e le altre amministrazioni statali eventualmente competenti), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

[34]   Il Consiglio di Stato aveva, infatti, evidenziato che mentre le direttive consistono in indicazioni di carattere generale, che non determinano un vincolo stringente nei singoli casi concreti, le determinazioni costituiscono provvedimenti concreti e puntuali, che finiscono per togliere ogni discrezionalità al direttore generale di settore.

[35]   Per quanto concerne il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, si evidenzia che, ad un primo parere negativo -  espresso nella seduta del 18 novembre 2008 e motivato con la contraddittorietà con l’art. 6 del Codice e con la conflittualità con le competenze in materia di tutela di altre Direzioni generali – è seguito, il 4 dicembre 2008, un parere favorevole con alcune osservazioni.

[36]   L’art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti, prevede che chiunque intenda offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprietà dovrà rivolgere domanda al Ministero (all’epoca, Ministero della pubblica istruzione) a mezzo della competente sovrintendenza.

[37]Si ricorda che i commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del DL 118/1993 (convertito con modificazioni dalla legge 202/1993) hanno trasformato l’Ente Autonomo di Gestione per il Cinema (istituito nel 1957 come ente a partecipazione statale per coordinare l’intervento pubblico nel settore) in società per azioni, denominata Ente Cinema S.p.A., ed assegnato la titolarità della partecipazione societaria dello Stato al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze), nonché l’esercizio dei diritti dell’azionista al Ministro per i beni e le attività culturali. Il 30 marzo 1998, a seguito di una deliberazione dell’assemblea societaria, l’Ente cinema ha assunto il nome di Cinecittà Holding S.p.A.; essa si configura attualmente come società di diritto privato che persegue fini eminentemente pubblici, sulla base di direttive impartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Alla Holding fanno capo una serie di società partecipate che essa coordina: in particolare, la Holding detiene la totalità delle azioni dell’Istituto Luce S.p.A. (preposto alla produzione ed alla distribuzione di opere cinematografiche) ed è azionista, tra l’altro, di Cinecittà Studios S.p.A e del Gruppo Mediaport (circuito multiplex).

[38]   Si prevede, inoltre, che i rappresentanti del personale del Ministero chiamati ad integrare l’organo in caso di pareri sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa, nonché in caso di questioni inerenti il personale, siano eletti da tutto il personale. Nella formulazione attuale, l’elezione avviene in base al D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della L. 28 ottobre 1970, n. 775. Da informazioni assunte presso il Ministero, l’eliminazione del riferimento al DPR 721/1977 dovrebbe consentire una semplificazione della procedura.

[39]   Per l’elenco degli istituti, si veda ante, paragrafo relativo all’attuale assetto del Ministero.

[40]   D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Si ricorda che l'art. 17 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, recante norme di organizzazione del Ministero, ha disposto l'abrogazione del DPR 805/1975, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del rispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati. Successivamente il comma 7 dell'art. 23 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, ha abrogato il suddetto D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, disponendo anch'esso che gli artt. da 12 a 29 e 33 del DPR 805/1977 vengano abrogati a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

[41]   Da informazioni assunte presso il Ministero, la soppressione del comma trova fondamento nell’emanazione di 3 decreti ministeriali di riordino degli istituti menzionati, adottati in data 7 ottobre 2008 e registrati dalla Corte dei conti in data 20 ottobre 2008 (la GU del 3 novembre 2008 reca comunicato dell’adozione di tali DM ma non ne riporta il testo).

[42]    Da informazioni assunte presso il Ministero, si tratta della Sopraintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico L. Pigorini, del Museo nazionale di arte orientale, della Sopraintendenza alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea e dell’Istituto nazionale per la grafica.

[43]   L’art. 8 del D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede che, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze aventi competenza su beni culturali di eccezionale valore possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. Con identica procedura l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

[44]   Il comma 2 dell’art. 17 della l. n. 400 del 1988 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[45]Il concetto è già presente nel DM 18 giugno 2008. L’attuale comma 6 dell’art. 15 fa riferimento per le nomine alla procedura indicata dal DM 16 marzo 2007.

 

[46]   D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63,  Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

[47]   L’autorizzazione è ora rilasciata dal Direttore generale per i beni archeologici, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. i), e dal Direttore generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera b), del DPR 233/2007.

[48]   L’autorizzazione è ora rilasciata dal Direttore generale competente sui beni paesaggistici per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee (art. 7, comma 2, lett. g, del DPR 233/2007).

[49]   L’art.141-bis è stato aggiunto dell’art. 2 comma 1, lett. n), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n.63. Si ricorda che gli artt. 136 e segg. del Codice dei beni culturali (come modificati dal D.Lgs.63/2008) hanno delineato un’articolata procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici, ovvero immobili di particolare valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ed aree aventi particolari caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, le ville, i giardini e i parchi, le bellezze panoramiche. Tale dichiarazione, preceduta da una specifica attività istruttoria, è di competenza delle regioni. Viene tuttavia fatto salvo il potere di intervento del Ministero. Analoga previsione è recata per la dichiarazione integrativa recante specifica disciplina di conservazione; tale adempimento peraltro dovrebbe essere espletato dalle regioni entro il 31 dicembre 2009. Decorso tale termine il Ministro provvede in via sostitutiva.

[50]   Ovvero, si ricorda, per gli immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, per le aree tutelate per legge di cui all’art. 142, comma 1 e per gli ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico ai termini dell'art. 134, comma 1, lettera c).

[51]    Ai sensi degli artt.45-47 del Codice dei beni culturali, il Ministero ha facoltà di prescrivere norme di tutela indiretta, quali distanze, misure o altri accorgimenti volti a preservare l'integrità dei beni culturali immobili, ad evitare che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o che siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

[52]   Art. 3, commi 107-109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[53]   Il relativo prospetto, con il computo dei risparmi distinto per aree, è allegato alla relazione tecnico finanziaria unita allo schema di regolamento in esame.

[54] Il CCNL 14 settembre 2007 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, ispirato ai principi della valorizzazione delle professionalità interne, ai fini del conseguimento di prestazioni di elevata qualificazione ed efficacia, e della flessibilità nella gestione delle risorse umane. Ai sensi dell’articolo 6 del richiamato CCNL, il sistema di classificazione del personale viene articolato in tre aree caratterizzate da livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità lavorative. All’interno di ogni singola area sono collocati i profili professionali, tra loro omogenei o affini, che definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, il comma 3 dell’articolo 7 ha stabilito che i richiamati profili, nell’ambito di ogni settore di attività all’interno di ciascuna area, sono definiti, con l’assistenza obbligatoria dell’ARAN, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera A), del CCNL del 16 febbraio 1999, il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa a livello di singola Amministrazione possano essere regolate, tre le altre, le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale, per adeguarlo ai processi di innovazione, nonché ai riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi.

 

[55]   Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.

[56]   L’articolo in questione si applica anche al Museo nazionale d'arte orientale.

[57]   Concernente le Soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, e il museo preistorico ed etnografico, nonché la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma.

[58]   Concernente l’Istituto nazionale per la grafica.

[59]   Legge 8 ottobre 1997, n. 352, Disposizioni sui beni culturali.

[60]   L’articolo in questione è stato abrogato prima dall'art. 7, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, con la decorrenza ivi indicata, e da ultimo, dal comma 8 dell'art. 23, D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli istituti dotati di autonomia.

[61]   Ai sensi del comma 6, l’emolumento accessorio è corrisposto qualora il Capo di gabinetto, dipendente di pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.