Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria Schema di Regolamento n. 183 (art. 17, co. 2, L. 400/1988; art. 44, D.L. 112/2008) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 183/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 165
Data: 03/02/2010
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   EDITORIA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   DL N. 112 DEL 25-GIU-08
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria

Schema di Regolamento n. 183

(art. 17, co. 2, L. 400/1988;
art. 44, D.L. 112/2008)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 165

 

 

 

3 febbraio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: CU0082


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

Capo I. Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250  7

§      Articolo 1 (Presentazione delle domande)9

§      Art. 2 (Requisiti per l’accesso ai contributi)11

§      Art. 3 (Modalità di calcolo dei contributi)17

§      Art. 4 (Sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale)27

§      Art. 5 (Situazioni di collegamento e controllo)29

§      Art. 6 (Attività di controllo)31

Capo II. Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive  33

§      Art. 7 (Disposizioni di semplificazione)33

§      Art. 8 (Agenzie di informazione radiofoniche e televisive)43

§      Art. 9 (Canoni ammessi a rimborso)47

§      Art. 10 (Controlli)49

§      Art. 11 (Calcolo dei contributi di cui all’art. 4 della L. n. 250 del 1990)51

Capo III. Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato  55

§      Art. 12 (Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali)55

§      Art. 13 (Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo)59

§      Art. 14 (Determinazione del contributo)63

§      Articolo 15 (Comitato per le agevolazioni di credito)67

§      Art. 16 (Presentazione delle domande)69

§      Art. 17 (Controlli e revoca dei benefici)71

§      Art. 18 (Disposizioni transitorie)73

Capo IV. Disposizioni finali e abrogazioni75

§      Art. 19 (Disposizioni in materia di regolarità previdenziale)75

§      Art. 20 ()Abrogazioni)77

§      Art. 21 (Norme finali)79

Normativa di riferimento

§      Codice Civile (art. 2359)83

§      L. 5 agosto 1981, n. 416. Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (art. 1, comma ottavo, art. 6)84

§      L. 25 febbraio 1987, n. 67. Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (art. 11)86

§      D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410. Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , nonché per la verifica periodica della loro persistenza (artt. 1, 2, 4, 5)88

§      L. 6 agosto 1990, n. 223. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (art. 23)92

§      L. 7 agosto 1990, n. 230. Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (art. 1)93

§      L. 7 agosto 1990, n. 250. Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa  94

§      L. 14 agosto 1991, n. 278. Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 , e 7 agosto 1990, n. 250 , concernenti provvidenze a favore della editoria  104

§      L. 15 novembre 1993, n. 466. Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250 , recante provvidenze per l'editoria (art. 2)107

§      L. 28 dicembre 1995, n. 549. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, co. 30)108

§      D.P.R. 16 settembre 1996, n. 680. Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali (artt. 1, 2, 4, 5, co. 1 e 2)110

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 53, co. 15)116

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 153)117

§      L. 7 marzo 2001, n. 62. Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416 (artt. 4-8)118

§      D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142. Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 7 marzo 2001, n. 62 (artt. 1-6, 9, 10, co. 1)124

§      D.L. 24 dicembre 2003, n. 353, conv. con mod., L. 27 febbraio 2004, n. 46. Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali (art. 1, co. 3-bis)131

§      L. 3 maggio 2004, n. 112. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (art. 7, co. 13)132

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 454, 458, 460, 574)133

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod., L. 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 20, co. 3-ter)135

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 1246-1247)136

§      D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. con mod., L. 29 novembre 207, n. 222. Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (art. 10, co. 2, 4, 8; art. 10-bis)137

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod., L. 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 44)139

§      L. 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (art. 56)141

§      L. 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (art. 2, co. 61-62)142

Ulteriore documentazione

§      Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Segnalazione in materia di Editoria quotidiana, periodica e multimediale, 15 gennaio 2010  145

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

Lo schema di regolamento di delegificazione[1] è stato redatto ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge n. 112 del 2008[2], come modificato dall’art. 41-bis, comma 3, del D.L. n. 207 del 2008[3], ed è stato presentato al Parlamento ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere, allegato allo schema, il 30 dicembre 2009.

 

L’art. 44 del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto l’emanazione di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, materia attualmente regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 416 del 1981[4], n. 67 del 1987[5], n. 250 del 1990[6] e n. 62 del 2001[7] (più volte modificate), nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute.

Il medesimo articolo 44 ha individuato principi e criteri direttivi cui il regolamento di riordino deve uniformarsi.

Il primo riguarda la semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso. In ogni caso, per accedere ai contributi si richiede:

a)        la prova dell’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata (al posto della attuale dichiarazione relativa alla tiratura);

b)        l’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale.

Il secondo principio attiene alla semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, al fine di garantire, anche mediante l’ausilio delle procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo a quello di riferimento.

Il terzo principio riguarda il mantenimento del diritto delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale a percepire l’intero contributo, anche nell’ipotesi di riparto percentuale tra gli altriaventi diritto.

Il medesimo articolo 44 stabilisce anche che il riordino non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria costituiscono limite massimo di spesa.

 

In proposito, si ricorda che le spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono attualmente collocate per la gran parte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4).

Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2010 sono complessivamente stanziate per tale programma risorse pari a 367,1 milioni di euro[8].

Ulteriori stanziamenti per interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, nell’ambito della missione Comunicazioni (15), Programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, che insistono sul cap. 2131. Nella legge di bilancio 2010 su tale capitolo sono disponibili 82,3 milioni di euro.

 

L’art. 41-bis, comma 3, del D.L. n. 207/2008, novellando l’art. 44 del D.L. n. 112/2008, ha previsto che, nell’ambito delle disponibilità stanziate, le erogazioni siano destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni del settore.

 

Al riguardo, si ricorda che l’intervento pubblico si esplica in misure di sostegno economico, di tipo diretto o indiretto, agli editori. In particolare, gli aiuti economici diretti consistono nell’erogazione di un contributo calcolato in percentuale dei costi risultanti dal bilancio delle imprese editrici che presentino i requisiti previsti dalla legge, mentre gli aiuti economici indiretti sono costituti da riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali e credito agevolato.

 

La medesima disposizione ha anche stabilito che lo schema di regolamento venga sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

 

Con riferimento alla vigenza del regolamento, l’articolo 56, comma 1, della legge n. 99 del 2009[9] ha stabilito che questa decorra, relativamente ai contributi di cui alla L. n. 250 del 1990, a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all’anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Lo schema di regolamento in esame è articolato in quattro capi, dei quali i primi tre recano norme di semplificazione e riordino, rispettivamente, dei contributi (diretti) di cui all’art. 3 della legge n. 250 del 1990, dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive, e del credito agevolato alle imprese editoriali. Il quarto capo contiene disposizioni finali e abrogazioni di norme.

 


Capo I.
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

La rubrica del Capo fa specifico riferimento all’articolo 3 della L. 250/1990, che regola l’accesso ai contributi statali (diretti) in favore di quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive.

 

L’art. 3 della legge n. 250 del 1990, più volte modificato da successive disposizioni legislative, disciplina attualmente l’erogazione di contributi in favore di:

Ø     quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (commi 2 e 2-quater);

Ø     quotidiani editi da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis);

Ø     quotidiani ed emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (commi 2-ter e 2-quinquies);

Ø     quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter);

Ø     periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro (comma 3);

Ø     quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentate in un ramo del Parlamento italiano, nell’anno di riferimento dei contributi (comma 10).

 

Poiché, come si è visto, l’art. 3 della L. 250/1990 regola anche la concessione di contributi diretti in favore delle emittenti radiotelevisive di minoranze linguistiche(commi 2-ter e 2-quinquies) e chela semplificazione e il riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive è trattato nel Capo II, si valuti l’opportunità di integrare la rubrica del Capo I aggiungendo, alla fine, le seguenti parole: “, in favore di quotidiani e periodici”.

Occorre, inoltre, inserire, ogni qual volta si cita l’art. 3 della L. 250/1990, le parole “e successive modificazioni”, poiché, come si è visto, numerosi sono stati gli interventi legislativi successivi.

 

 


Articolo 1
(Presentazione delle domande
)

L’articolo stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all’art. 3 della già citata L. n. 250 del 1990. Rispetto alla disciplina vigente, recata dall’art. 1, comma 1, del DPR n. 525 del 1997[10], la norma introdotta modifica le modalità di invio delle domande[11], fermo restando il termine ultimo per la loro presentazione.

 

Le domande devono essere inoltrate per via telematica – secondo le modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante[12], salvo che l’impresa, per giustificati motivi, sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico. In tal caso, la domanda può essere presentata per mezzo di raccomandata postale.

Il termine – in entrambi i casi – è stabilito nel periodo dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Sono considerate irricevibili le domande presentate al di fuori di tale arco temporale.

 

L’articolo dispone anche con riferimento alla documentazione necessaria per la valutazione dei titoli di accesso e la quantificazione dei contributi, che deve essere trasmessa, esclusivamente mediante raccomandata postale, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Si tratta del termine già fissato – a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007 - dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 159 del 2007[13].

 

Con riferimento all’articolo 1, nonché con riferimento all’articolo 7, il Consiglio di Stato ha rimesso all’Amministrazione l’opportunità di valutare se, in sede di prima applicazione, si possa consentire più estensivamente l’invio della domanda tramite raccomandata.

 

Con riferimento all’invio della domanda attraverso il servizio postale, si valuti l’opportunità di sostituire il verbo “può” con il verbo “deve”, al fine di non ingenerare dubbi sull’esistenza di modalità alternative di presentazione. Si valuti, altresì, l’opportunità di chiarire se il termine “presentata” si riferisce alla data di spedizione o a quella di arrivo, nonché l’opportunità di indicare esplicitamente le fattispecie che possano considerare “giustificati” i motivi che non consentono l’invio della domanda per via telematica.

Infine, si valuti l’opportunità di novellare esplicitamente il comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. n. 525/1997.

 


Art. 2
(Requisiti per l’accesso ai contributi
)

L’art. 2 interviene su diversi aspetti afferenti i requisiti per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 della L. 250 del 1990.

Quanto al comma 1, preliminarmente, si evidenzia che le sue disposizioni si applicano alle imprese editrici di:

Ø      quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, commi 2 e 2-quater, L. 250/1990);

Ø      quotidiani editi da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, comma 2-bis, L. 250/1990);

Ø      quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (art. 3, commi 2-ter e 2-quinquies, L. 250/1990).

Le norme non si applicano, invece, per esplicita esclusione, alle imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero (di cui all’art. 3, comma 2-ter, L. 250/1990). Non si applicano, inoltre, alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche (art. 3, comma 10, L. 250/1990), né alle imprese editrici di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro (art. 3, comma 3, L. 250/1990) in quanto non citate.

Il comma in esame prevede che, fermi restando tutti gli altri requisiti, le imprese possono richiedere i contributi a condizione che la testata edita sia venduta:

Ø      nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali,caratterizzate dall’essere distribuite in almeno 5 regioni;

Ø      nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite, per le testate locali.

Il criterio della vendita sostituisce, così – in attuazione dei principi individuati dal comma 1, lett. a), dell’art. 44 del D.L. n. 112 del 2008 – il criterio della diffusione, previsto dall’art. 3, comma 2, lett. e), della L. n. 250 del 1990. Di conseguenza, quest’ultima norma viene abrogata dall’art. 20, comma 1, lett. a), punto 3), dello schema di regolamento in esame.

 

L’art. 3, comma 2, lett. e), della L. n. 250 del 1990 stabilisce che requisito per accedere ai contributi, fra gli altri, è che la testata abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali, e ad almeno il 40 per cento per le testate locali. Per diffusione la norma intende l’insieme delle vendite e degli abbonamenti; per testata locale, quella in cui almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione.

 

La relazione illustrativa evidenzia come le disposizioni contenute nel comma 1 conferiscano maggiore razionalità e trasparenza al procedimento di erogazione dei contributi e determinino risparmi di spesa. Osserva, infatti, la medesima relazione, come il comma 1, congiuntamente al disposto dell’articolo 3 – che sostituisce, come base per il calcolo del contributo variabile, la distribuzione alla tiratura – mirino a scoraggiare la stampa eccessiva di copie, finalizzata esclusivamente all’acquisizione di maggiori importi di contributo.

 

Il comma 1 introduce anche alcune definizioni e prescrizioni.

In particolare, si stabilisce che:

Ø      per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita presso le edicole o presso punti di vendita non esclusivi[14] tramite contratti con società di distribuzione esterne che non devono essere né controllate dall’impresa editrice che richiede il contributo, né ad essa collegate, nonché le copie distribuite in abbonamento a titolo oneroso.

Si evidenzia, peraltro, che l’articolo 71 dello schema di decreto legislativo n. 171, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno – attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere –, prevede la liberalizzazione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica sostituendo al vigente regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio di attività presentata agli sportelli unici presso i Comuni. Limitazioni alle nuove aperture possono essere adottate esclusivamente se finalizzate alla tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;

Ø      ai fini della sussistenza del requisito di ammissione, nonché del calcolo del contributo, non vengono considerate le copie oggetto di vendita in blocco[15], intendendo come tale la vendita ad un soggetto di una pluralità di copie ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento e al di fuori della filiera distributiva;

Ø      la tiratura, la distribuzione complessiva e la vendita devono essere certificate da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB[16].

In relazione a tali novità, il Consiglio di Stato evidenzia che il riferimento alle copie vendute sembra richiedere, anche per evitare contenziosi, una maggiore specificazione su modalità di vendita quali strillonaggio o invio di pubblicazioni connesse al versamento di quote associative. Poiché, inoltre, il riferimento alle copie vendute rispetto a quelle distribuite è finalizzato solo a far emergere l’effettività della distribuzione e messa in vendita, e non anche al calcolo del contributo, il Consiglio di Stato ritiene non condivisibili le considerazioni critiche sviluppate da alcune associazioni di categoria circa una presunta eccedenza rispetto al criterio di delega.

 

Si evidenzia che, mentre il comma 1 dell’art. 2 in commento prevede che restano fermi tutti gli altri requisiti per avere accesso ai contributi, l’art. 20, comma 1, lett. a), punto 2), del presente schema di regolamento prevede l’abrogazione dell’art. 3, c. 2, lett. c), della L. n. 250 del 1990, che fissa uno dei requisiti, riferito alle entrate pubblicitarie.

 

L’art. 3, comma 2, lett. c), della L. n. 250 del 1990 stabilisce quale requisito l’acquisizione, nell’anno di riferimento dei contributi, di entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo.

 

Le disposizioni del comma 2 concernono i requisiti per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, commi 2 e 2-quater, L. 250/1990).

La norma, facendo esplicitamente salvi i requisiti previsti dall’art. 1, commi 458 e 460, della L. n. 266 del 2005(legge finanziaria 2006), prevede modifiche nella composizione di tali cooperative. Si stabilisce, infatti, che queste devono essere formate in prevalenza da giornalisti e che la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La relazione illustrativa evidenzia che il comma 2 introduce un criterio più rigoroso che mira a scoraggiare le cooperative di comodo e, soprattutto, a favorire l’occupazione.

L’art. 1, comma 458, della L. n. 266 del 2005 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici[17].

Inoltre, ai sensi del comma 460 del medesimo articolo, a decorrere dalla medesima data, per accedere ai contributi in favore di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti o da organi di partiti o movimenti politici, è necessario che l’impresa editrice:

a)       sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b)      sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi[18].

Si ricorda che il comma 61 dell’art. 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha di recente precisato che le disposizioni del comma 460 dell’art. 1 della L. n. 266 del 2005 si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

 

Ai fini di chiarezza normativa, si valuti l’opportunità di inserire nel comma un riferimento esplicito alle imprese di cui all’art. 3, commi 2 e 2-quater, L. 250/1990.

Si valuti, altresì, l’opportunità di richiamare l’art. 6 della L. 416/1981, così come fatto nel caso del comma 3.

 

Il comma 3 interviene in materia di cooperative editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, costituitesi ai sensi dell’art. 153, comma 4, della L. n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

 

L’art. 153, comma 4, della L. n. 388 del 2000 ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 10, della L. 250/1990, di costituirsi, entro la data del 1° dicembre 2001,in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative la disposizione prevede che siano attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 250/1990.

 

Nel comma in esame si prevede, in particolare, che esse possano continuare ad accedere ai contributi di cui ai commi 2 e 2-quater dell’art. 3 della L. 250 del 1990 purché, fermi gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, si costituiscano, entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore del Regolamento, in cooperative giornalistiche dotate dei requisiti di cui all’art. 6 della L. n. 416 del 1981, come modificati (anche se non in termini testuali) dall’articolo 1, commi 458 e 460 della legge n. 266 del 2005 (si veda ante), nonché dal precedente comma 2.La relazione illustrativa evidenzia come lo scopo sia quello di sanare l’anomalia costituita dalle “cooperative speciali” (già imprese editrici di giornali di partito), prevedendone la confluenza nella categoria delle cooperative giornalistiche vere e proprie.

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 416 del 1981, come da ultimo modificato dalla legge n. 67 del 1987,per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e ss. del codice civile, nonché i consorzi costituiti tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell’impresa.

La norma reca la disciplina per la designazione degli organi collegiali e per l’adozione delle decisioni e, tra l’altro, stabilisce che le cooperative di giornalisti devono associare almeno il 50 per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le medesime cooperative.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala, come evidenziato nella ricostruzione normativa sopra riportata, che i requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 416 del 1981 non sono stati modificati in maniera esplicita dalle norme indicate nel comma 3 (art. 1, commi 458 e 460 della legge n. 266 del 2005) e che, pertanto, sarebbe opportuno un coordinamento tra le norme proprio in questa sede.

 


Art. 3
(Modalità di calcolo dei contributi
)

L’articolo 3 contiene disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all’art. 3 della L. 250/1990.

L’allegato 1 della relazione tecnica allegata riassume l’ammontare dei contributi erogati per l’anno 2007 sulla base delle disposizioni vigenti e l’ammontare di quelli che spetterebbero in base alle disposizioni recate dall’art. 3 in commento.

 

Preliminarmente si ritiene opportuno ricordare le disposizioni recate dal testo vigente dell’art. 3 della L. n. 250 del 1990 per il calcolo dei contributi.

 

Il comma 3 dispone che alle imprese editrici di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposti annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate.

I contributi sono corrisposti a condizione, tra l’altro, che le imprese editrici non abbiano acquisito nell’anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi dell’impresa per l’anno medesimo, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio.

 

Il comma 8 stabilisce che il contributo annuo alle imprese editrici di cui al comma 2 (quotidiani editi da cooperative di giornalisti), è composto di:

-        una parte fissa, di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, che non può comunque essere superiore a 2 miliardi di lire (1,03 milioni di euro) per ciascuna impresa;

-        una parte variabile, rapportata alle copie di tiratura media giornaliera della testata[19].

Si dispone, inoltre, che i contribuiti di cui al comma 8 sono corrisposti solo se gli introiti pubblicitari acquisiti nell’anno precedente non superano il 40 per cento dei costi complessivi sostenuti dall’impresa, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio per l’anno medesimo (se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 ed il 40 per cento dei costi, i contributi variabili sono ridotti del 50 per cento) e che l’ammontare totale dei contributi di cui al medesimo comma non può comunque superare il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell’impresa (commi 7 e 9).

La disciplina illustrata si applica anche:

-        ai quotidiani editi da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis);

-        ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter);

-        ai quotidiani ed alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige in misura, comunque, non superiore al 50% dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa (comma 2-ter).

 

Il comma 10 reca la disciplina per il calcolo dei contributi in favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. Ad esse è corrisposto:

-        un contributo fisso annuo, di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2,5 miliardi di lire (1,29 milioni di euro) per i quotidiani e lire 600 milioni (circa 310 mila euro) per i periodici;

-        un contributo variabile, calcolato per i quotidiani secondo i criteri di cui al comma 8 (in base alle copie di tiratura media giornaliera della testata). Esso è ridotto, rispettivamente, ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni (206.582,76 euro) nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

La medesima disciplina si applica anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche (comma 2-quater) con un limite di:

-        euro 310.000, per il contributo fisso;

-        euro 207.000, per il contributo variabile.

 

Il comma 11 stabilisce che laddove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dal comma 10, in favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.

Il successivo comma 12 dispone che la somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi dell’impresa[20].

Di tali contributi integrativi possono beneficiare anche:

-        i quotidiani editi da cooperative di giornalisti (comma 2); viene, tuttavia, precisato che l’ammontare dei contributi di cui ai commi 8 e 11 non può superare il 50 per cento dei costi complessivi, inclusi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa;

-        i quotidiani editi da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis); anche in tal caso, l’ammontare totale dei contributi non può superare il 50 per cento dei costi complessivi, inclusi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa;

-        i quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter), sempre in misura complessivamente non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, inclusi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 dello schema di regolamento in esame concerne i contributi per le imprese editrici di:

Ø      quotidiani editi da cooperative di giornalisti (art. 3, comma 2, L. 250/1990);

Ø      quotidiani editi da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, comma 2-bis, L. 250/1990);

Ø      quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (art. 3, comma 2-ter, L. 250/1990).

Per le imprese indicate, si stabilisce che i contributi consistono in:

Ø      un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili (la cui definizione è recata al comma 6 del presente articolo) risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa;

Ø      un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue.

L’importo complessivo dei contributi non può, comunque, superare il 60 per cento dei costi sostenuti dall’impresa.

 

Conseguentemente, l’articolo 20, comma 1, lett. a), punti 1), 4) e 6), dello schema di regolamento in esame abroga le disposizioni (contenute ai commi 2, 2-bis e 2-ter, secondo periodo, dell’art. 3 della L. 250/1990) che limitano la misura dei contributi concessi al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa.

 

In estrema sintesi, rispetto alla normativa vigente, il comma in esame semplifica, per le imprese ivi indicate, il meccanismo per il calcolo dei contributi (commi 8 e 11 dell’art. 3 della L. 250/1990), riconducendo la fonte normativa ad un’unica disposizione e uniformando la misura massima dei contributi erogabili al 60 per cento dei costi.

Rispetto al contributo determinato ai sensi del comma 8:

 

Il comma 2 riguarda i contributi per le imprese editrici di:

Ø      quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (art. 3, comma 2-ter, L. 250/1990);

Ø      periodici editi da cooperative giornalistiche (art. 3, comma 2-quater, L. 250/1990).

Per tali imprese, i contributi vengono fissati in:

Ø         un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti. Tale importo non deve essere comunque superiore:

§         per ciascun impresa editrice di quotidiani, a 1 milione di euro;

§         per ciascuna impresa editrice di periodici, a 300.000 euro;

Ø        un importo variabile, per ogni copia distribuita, e fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue, pari a:

§         euro 0,09 per i quotidiani;

§         euro 0,20 per i periodici.

L’ammontare complessivo dei contributi non può, comunque, superare il 50 per cento dei costi.

 

Si ricorda che l’art. 14, comma 3, della L. n. 19 del 1991[21] ha previsto che i contributi in favore dei quotidiani in lingua slovena (di cui all’articolo 3, commi 2 e 8, della L. 250/1990) siano aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa.

 

Conseguentemente, l’articolo 20, comma 1, lett. a), punti 5) e 7), dello schema di regolamento in esame abroga le disposizioni, contenute nei commi 2-ter, primo periodo, e 2-quater dell’art. 3 della L. 250/1990, che limitano la misura dei contributi concessi ai quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige al 50 per cento dei costi complessivi, e la misura dei contributi a favore dei periodici editi da cooperative giornalistiche, a 310.000 euro per il contributo fisso e a 207.000 euro per il contributo variabile.

 

In estrema sintesi, rispetto alla normativa vigente, la norma in commento, per i quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca editi nelle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, modifica il meccanismo per il calcolo dei contributi recato dal comma 8 dell’art. 3 della L. 250/1990, mentre, relativamente ai periodici editi da cooperative giornalistiche (combinato disposto dei commi 2-quater e 10) lo semplifica.

Rispetto ai contributi determinati dalla L. 250/1990:

-       la parte fissa del contributo resta invariata (30 per cento dei costi). Il suo tetto massimo subisce un piccolo arrotondamento (da 1,03 milioni a 1 milione di euro);

-       la parte variabile del contributo viene determinata dal numero di copie distribuite (e non già dalla tiratura media giornaliera). Al contempo, vengono eliminati il limite minimo di tiratura media di 10.000 copie e gli scaglioni (introducendo un contributo direttamente proporzionale al numero di copie distribuite) e viene introdotto un limite massimo di 50 milioni di copie distribuite nell’anno per le quali si ha diritto ai contributi;

-       resta pressoché invariata la misura massima dei contributi erogabili (50 per cento dei costi);

-       viene ridotta la parte fissa del contributo (dal 40 al 30 per cento dei costi) e lievemente ridotto anche il suo tetto massimo (da 310.000 a 300.000 euro);

-       la parte variabile del contributo viene determinata dal numero di copie distribuite (e non già dalla tiratura media giornaliera). Al contempo, viene semplificata la procedura di calcolo introducendo comunque un limite massimo di copie, utile ai fini della determinazione del contributo, pari a 50 milioni di copie annue.

-       varia la misura massima dei contributi erogabili (dal valore assoluto di 310.000 più 207.000 euro, alla quota del 50 per cento dei costi).

 

La relazione illustrativa evidenzia che dalla norma derivano risparmi di spesa distribuiti fra gli aventi diritto.

 

Il comma 3 riguarda i contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, organi o giornali di forze politiche. Al riguardo, si ricorda che l’art. 153, comma 2, della L. 388 del 2000 ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 3, comma 10, della L. n. 250 del 1990 si applicano alle imprese in questione che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno diriferimento dei contributi. Successivamente, l’art. 20, comma 3-ter, del D.L. n. 223 del 2006[22], successivamente modificato, ha stabilito che il requisito della rappresentanza parlamentare richiesto dall’art. 153, comma 2, del D.L. n. 388 del 2000 non è richiesto per le imprese e le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi. Il comma in esame richiama entrambe queste disposizioni.

La norma – confermando che alle imprese indicate continua ad applicarsi, quanto ai requisiti per l’accesso, il disposto dell’art. 1, comma 460, della L. n. 266 del 2005 (si veda ante) – stabilisce nuove modalità per il calcolo dei contributi.

In base alla nuova disposizione, i contributi annui consistono in:

Ø      un importo fisso pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e, comunque, non superiore a euro 1.290.000 per i quotidiani e a euro 310.000 per i periodici;

Ø      un importo variabile pari a:

§      per i quotidiani:

-       euro 258.000, da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera;

-       euro 154.000, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;

-       euro 103.000, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino a 250.000 copie.

§      per i periodici, euro 207.000, qualora la tiratura media sia superiore a 10.000 copie;

Ø      un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi fisso e variabile. L’importo complessivo dei contributi non può, comunque, superare il 70 per cento dei costi ammissibili dell’impresa.

 

In estrema sintesi, rispetto alla normativa vigente, il comma in esame interviene, per le imprese ivi indicate, sul meccanismo per il calcolo dei contributi (commi 10 e 11 dell’art. 3 della L. 250/1990). La misura massima dei contributi erogabili rimane invariata (70 per cento dei costi).

Rispetto al contributo determinato ai sensi del comma 10:

Con riferimento all’elemento cui viene rapportato il calcolo del contributo variabile, il Consiglio di Stato osserva che per le imprese in questione, a differenza delle altre, continua a farsi riferimento alla tiratura e non alla distribuzione, quindi ad una modalità che non appare formalmente allineata con il criterio direttivo. Il consesso rileva, peraltro, che essendo fissati importi per scaglioni di copie, si è evidentemente inteso porre in essere una specie di forfetizzazione presumibilmente sulla base di dati statistici circa i rapporti percentuali tra tiratura e distribuzione e conclude che solo in questa prospettiva può ritenersi rispettato il criterio di delega.

 

Il comma 4 riguarda:

Ø      le imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane, costituite come cooperative giornalistiche, che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane (art. 2, comma 30, della L. n. 549 del 1995[23]);

Ø      le agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti(art. 53, comma 15, della L. n. 449 del 1997[24]).

Alle imprese indicate viene riconosciuto un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 30, della L. n. 549 del 1995 ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 8, lett. a), della L. 250 del 1990 (misura del contributo fisso), il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge deve essere interpretato nel senso che nelle imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche devono comprendersi anche le imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano canali in concessione esclusiva dell’Ente poste Italiane, costituite come cooperative giornalistiche.

L’art. 4, comma 187, della L. n. 350 del 2003(legge finanziaria 2004) ha successivamente stabilito che il comma 30 dell’art. 2 della L. 549/1995, citato, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dall’art. 3, comma 2, della L. n. 250 del 1990, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

 

Pertanto, rispetto alla normativa vigente (comma 8, lett. a), art. 3, L. 250/1990), la misura del contributo erogato rimane invariata (30 per cento dei costi). Il tetto massimo subisce un piccolo arrotondamento (da 1,03 milioni a 1 milione di euro).

 

Il comma 5 concerne i costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine di giornale.

La norma, ai fini del calcolo dei contributi, fissa un tetto massimo per la loro considerazione nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili.

 

La relazione illustrativa esplicita l’intenzione di rendere scarsamente rilevanti (ai fini del calcolo del contributo) costi difficilmente accertabili relativi a prestazioni esterne all’impresa e, al contempo, di valorizzare l’attività editoriale svolta all’interno dell’impresa. La relazione tecnica esplicita che, restringendosi in tal modo la base dei costi ammissibili a contributo, si determina anche un risparmio di spesa.

 

Il comma 6 reca la definizione dei costi ammissibili sui quali viene calcolato il contributo fisso, identificandoli con i costi direttamente connessi all’esercizio dell’attività editoriale svolta per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi.

 

Il comma 7 dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

La disposizione ribadisce quanto recentemente stabilito dalla legge finanziaria 2010[25].

 

L’articolo 2, comma 62, della legge finanziaria 2010[26] ha limitato l’erogazione dei contributi e delle provvidenze in favore dell’editoria all’effettivo stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa.

In proposito, si ricorda che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010[27], sui capitoli afferenti ai contributi per l’editoria (capp. 465 e 466, indicati dal competente Dipartimento) risultano stanziati complessivamente 195 milioni di euro.

 

Conseguentemente, l’articolo 20, comma 1, lett. a), punti 14) e 17), abroga, rispettivamente, il comma 15-bis dell’art. 3 della L. n. 250 del 1990 (disposizione, peraltro, di fatto non più vigente), nonché il secondo periodo del comma 1246 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006, nella parte in cui stabilisce la corresponsione delle quote rimanenti di contributo – al netto del riparto percentuale di quanto stanziato in bilancio – oltre l'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

 

Il comma 15-bis dell’art. 3 della L. n. 250 del 1990 ha stabilito che, decorrere dall'anno 1998, entro il 31 marzo di ogni anno è corrisposta alle imprese che abbiano inoltrato domanda un’anticipazione pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente; la liquidazione della parte rimanente del contributo è effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione, nonché della documentazione richiesta all'editore.

Il comma 454 dell’art. 1 della L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha poi disposto che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, tale anticipazione non è più corrisposta. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Successivamente, l’art. 1, comma 1246, della L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto la possibilità di procedere, ove necessario, al riparto percentuale tra gli aventi diritto, ferma restando la corresponsione delle rimanenti quote anche dopo l'anno successivo a quello di riferimento dei contributi[28].

 

A seguito delle modifiche recate dall’art. 3, l’articolo 20, comma 1, lett. a), punti da 8) a 13), nonché 15), dello schema di regolamento in esame completa il quadro delle abrogazioni delle disposizioni relative al calcolo dei contributi (commi da 7 a 12 dell’art. 3 della L. 250/1990, nonché art. 2 della L. 278/1991, limitatamente al raddoppio del contributo previsto dall’art. 3, comma 11, della L. 250/1990).

In particolare, con l’abrogazione del comma 7 dell’art. 3 della L. 250/1990 – nonché della lett. c) del comma 2 del medesimo articolo, di cui si è dato conto nell’ambito del commento all’art. 2 dello schema di regolamento – l’erogazione dei contribuiti è svincolata dagli introiti pubblicitari dell’anno precedente.

 

Con riferimento all’abrogazione del comma 11, si sottolinea la necessità di verificare le disposizioni della legge n. 250/1990 nelle quali il medesimo viene citato, procedendo alle conseguenti abrogazioni (a titolo di esempio, si rileva che l’abrogazione disposta dall’art. 20, comma 1, lett. a), punto 1), dovrebbe ricomprendere anche le parole “e al comma 11”).

 

Per completezza, si evidenzia che rimangono invariate le modalità di calcolo del contributo (ex art. 3, comma 3, L. 250/1990) in favore delle imprese editrici di periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro. Pertanto, per tali imprese, la misura del contributo continua ad essere rapportata al numero di copie stampate e permane la limitazione di non aver acquisito, nell’anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi dell’impresa, risultanti dal bilancio.

 


Art. 4
(Sviluppo dell’occupazione nel settore editoriale
)

L’art. 4 prevede una riduzione dei contributi calcolati ai sensi dell’art. 3  qualora le imprese editrici di quotidiani e periodici non adottino le misure, specificamente indicate, finalizzate a favorire l’occupazione nel settore editoriale.

In particolare, si prevede che il contributo sia ridotto del 20 per cento qualora:

Ø      l’impresa editrice di quotidiani, avendo maturato un contributo superiore a 2 milioni di euro, non abbia utilizzato, in tutto l’anno di riferimento del contributo stesso, almeno 5 giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato;

Ø      l’impresa editrice di periodici, avendo maturato un contributo superiore a 400.000 euro, non abbia utilizzato, sempre in tutto l’anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

 

Dal tenore della disposizione si evince, dunque, che la misura si applica a tutte le imprese editrici considerate nell’art. 3 e che la misura stessa interviene al raggiungimento di una soglia minima di contributo cui si avrebbe diritto.

Sulla disposizione il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità che si  consideri esplicitamente l’evento della fuoriuscita volontaria di dipendenti dall’impresa al fine di escludere, in tal caso, la penalizzazione del contributo, che appare eccessiva se non addebitabile alla volontà imprenditoriale.

 


Art. 5
(Situazioni di collegamento e controllo)

L’art. 5 disciplina le situazioni di collegamento e controllo, quali definite dall’art. 2359 del codice civile e dall’art. 1, ottavo comma, della L. 416/1981, ostative all’erogazione dei contributi.

 

Ai sensi del testo vigente dell’art. 2359 c.c., sono considerate società controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nella medesima assemblea, nonché le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società a causa di particolari vincoli contrattuali con essa[29].

Sono considerate società collegate le società sulle quali un’altra società esercita una influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

L’art. 1, ottavo comma, della L. 416/1981 stabilisce che le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Il controllo è definito nei termini previsti dall’art. 2359 c.c., esplicitamente richiamato. La disposizione individua, inoltre, i casi in cui si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 c.c.[30].

 

Delinea, quindi, la procedura di accertamento.

Anzitutto, il legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio[31], dichiara l’insussistenza di tali rapporti, ovvero indica le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l’impresa. In tale ultimo caso, i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano anch’essi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi.

A sua volta, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria richiede all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente alle imprese che richiedono i contributi, l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l’attestazione dell’eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti fra le imprese, qualora rilevanti per la configurazione di ipotesi di collegamento o di controllo.

Il tutto, per gli effetti di cui all’art. 3, c. 11-ter e 13, della L. n. 250 del 1990 e all’art. 1, c. 574, della L. n. 266 del 2005.

 

Le prime due norme citate, ossia i commi 11-ter e 13 dell’art. 3 della l. n. 250 del 1990, riguardano proprio la necessità, ai fini della fruizione dei contributi, che non sussistano situazioni di collegamento o controllo.

 

L’art. 1, c. 574, della legge finanziaria per il 2006 stabilisce, invece, che, nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della l. n. 250 del 1990, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi.

 


Art. 6
(Attività di controllo
)

L’art. 6 regola l’attività di controllo in relazione alle richieste di contributi erogati ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 250 del 1990.

 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, attraverso un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza, assicura lo svolgimento di opportuni accertamenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive[32]. A tal fine, il Dipartimento trasmette annualmente alla Guardia di Finanza l’elenco dei soggetti ammessi al contributo con i relativi importi erogati.

 

Il protocollo d’intesa citato, siglato il 1° marzo 2007 tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la Guardia di Finanza, è stato adottato “nelle more dell’adozione del regolamento” per il riordino e la semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi e alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, previsto dal D.L. n. 262 del 2006[33]. Esso ha sancito la collaborazione tra Dipartimento e Guardia di Finanza, “al fine di tutelare gli interessi finanziari dello Stato connessi alla regolare concessione ed utilizzo delle provvidenze all’editoria nelle varie fattispecie normative previste e delle agevolazioni di credito a favore delle imprese del settore editoriale ex legge n. 62 del 2001 e riduzioni tariffarie di vario genere”.

In proposito, si ricorda che il D.L. n. 262 del 2006, all’art. 24, comma 1, lett. b)[34], contempla tra gli obiettivi da perseguire tramite l’adozione del regolamento la rideterminazione e lo snellimento dei controlli, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ad altre amministrazioni dello Stato.

 

Al comma 1 si usa la locuzione “accertamenti e approfondimenti”, mentre al comma 2 si usa la locuzione “accertamenti e controlli”. Si valuti l’opportunità di uniformare la terminologia. Si valuti, altresì, l’opportunità di esplicitare – come si fa, per simmetrica fattispecie, all’art. 10, e come risulta dalla relazione illustrativa – che gli accertamenti riguardano, oltre che la documentazione presentata, anche l’attività delle imprese.

 


Capo II.
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive

Art. 7
(Disposizioni di semplificazione
)

Il comma 1 reca la definizione di “trasmissioni quotidiane”, con le quali vengono intese le trasmissioni effettuate con frequenza non inferiore a 5 giorni alla settimana, ovvero, in alternativa, a 120 giorni al semestre, nei limiti orari previsti dalle singole disposizioni ivi indicate.

La norma si riferisce:

Ø         alle imprese di radiodiffusione sonora (art. 11 della L. n. 67 del 1987);

Ø         alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4 della L. n. 250 del 1990);

Ø         alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale (art. 8 della L. n. 250 del 1990);

Ø         ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale (art. 23 della L. n. 223 del 1990);

Ø         ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato[35] (art. 7, comma 13, della L. n. 112 del 2004).

 

Il comma ripropone la definizione già recata dall’art. 2, comma 20, della L. n. 249 del 1997[36], abrogato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 177 del 2005[37].

 

Di seguito si ricapitola brevemente la disciplina recata dalle norme richiamate dal comma in esame, per la parte relativa al limite orario delle trasmissioni quotidiane.

 

L’art. 11, comma 1, della L. n. 67 del 1987 prevede l’applicazione delle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti, di cui all’art. 28 della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni, nonché, con le stesse modalità, delle tariffe elettriche e dei canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione, e il rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione,alle imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20[38].

 

L’art. 4, comma 1, della L. n. 250 del 1990 prevede la corresponsione di un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 4 miliardi di lire, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento e che, oltre ad aver registrato la testata e a non essere editori o controllori delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi dei medesimi partiti politici, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20.Il comma 2 prevede, inoltre, che, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo indicato al comma 1 (Tale contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1991, è stato raddoppiato ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 278/1991). La somma di tutti i contributi non può, comunque, superare l’80 per cento dei costi.

Il comma 3 dispone, tra l’altro, che ulteriori agevolazioni a tali imprese sono costituite dalle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti (di cui all’art. 28 della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni), applicate con le stesse modalità ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione, nonché dal rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione.

L’art. 8 della medesima legge n. 250 del 1990 prevede l’applicazione delle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti, nonché dei consumi elettrici, e il rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazionealle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20.

 

L’art. 23, comma 3, della L. n. 223 del 1990[39]prevede l’applicazione dei benefici di cui all’art. 11, comma 1, della L. n. 67 del 1987 (già sopra descritti) ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale[40], che abbiano registrato la testata e che trasmettano quotidianamente per almeno un’ora, nelle ore comprese fra le 7 e le 23, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.

 

L’art. 7, comma 13, della L. n. 112 del 2004[41] ha esteso l’accesso ai benefici di cui ai già citati art. 11 della L. n. 67 del 1987, artt. 4 e 8 della L. n. 250 del 1990, e art. 23, comma 3, della L. n. 223 del 1990 (come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 323 del 1993[42]) ai canali tematici[43]autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, a condizione che si impegnino a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall’art. 7 del D.L. n. 323 del 1993.

A tal riguardo, si ricorda che l’art. 7 del D.L. citato ha modificato:

-        l’art. 23, comma 3, della L. n. 223 del 1990 (comma 1);

-        l’art. 11, comma 1, della L. n. 67 del 1987 (comma 2);

-        l’art. 8, comma 1, della L. n. 250 del 1990 (comma 3).

Tali disposizioni, come già riportato, stabiliscono differenti quote di trasmissione, fasce orarie e contenuti.

 

Il comma 2 stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive già richiamate al comma 1.

La norma fa, inoltre, esplicito riferimento anche ai contributi di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159 del 2007.

L’art. 10-bis del D.L. n. 159 del 2007, interpretando autenticamente il comma 2-ter dell’art. 3 della L. 250/1990, e inserendo in esso il comma 2 quinquies, specifica i criteri per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche ivi considerate. In particolare, la lett. c) richiamata stabilisce che l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 – di cui al secondo periodo del comma 2-ter richiamato – è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è ripartita sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225, mentre tra le emittenti televisive è suddivisa ai sensi della L. 250/1990.

 

In considerazione del fatto che l’art. 10-bis, comma 1, lett. c), del D.L. 159/2007 riguarda i contributi relativi al triennio 2007-2009, e che lo schema di regolamento in esame si dovrebbe applicare – se pubblicato nel 2010 – a decorrere dal 2011, si renderebbe opportuno chiarire il senso del riferimento indicato.

 

Per la presentazione delle domande di contributi e rimborsi vengono indicate le stesse modalità previste dall’articolo 1 dello schema di regolamento, ivi incluso il termine, fissato – per tutte le fattispecie indicate – nel periodo dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

 

Con riferimento all’invio delle domande tramite servizio postale, si rimanda alle osservazioni già formulate nel commento all’articolo 1.

 

Rispetto alla normativa vigente per la concessione dei contributi e delle provvidenze di cui alla L. n. 250 del 1990 (art. 1, DPR n. 525 del 1997, già citato nel commento relativo all’art. 1), la norma modifica le modalità di invio delle domande, mentre rimane fermo il termine ultimo per la loro presentazione.

La disciplina per l’accesso delle imprese radiofoniche alle provvidenze di cui all’art. 11 della L. n. 67 del 1987 è, invece, dettata dal D.P.C.M. n. 410 del 1987[44] che, all’articolo 1, prevede che le imprese che intendano usufruire dei contributi devono presentare apposita domanda, a mezzo raccomandata postale, entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Analoga disciplina è recata, per le emittenti televisive locali, dall’art. 1 del DPR n. n. 680 del 1996[45].

 

Il comma 3 prevede che la documentazione da inviare a corredo della domanda (ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 410 del 1987 e dell’art. 2 del DPR n. 680 del 1996) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante gli elementi ivi indicati.

 

In particolare, essa deve contenere:

a.       sede legale e sede operativa dell’impresa;

b.      estremi di registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori della Comunicazione[46];

c.       estremi del decreto di concessione o di altro titolo abilitativo per la diffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle attività produttive, ovvero di conferma o voltura della stessa;

d.       numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;

e.       palinsesto settimanale tipo – con ora di inizio e ora di fine di ogni programma e relativa durata al netto delle interruzioni pubblicitarie –, che specifichi i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, con l’indicazione della relativa percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno dalle 7 alle 20 per le imprese radiofoniche e dalle 7 alle 23 per le imprese televisive. Rispetto alla situazione vigente, non vi sono riferimenti all’elemento costituito dagli ambiti di appartenenza dei programmi informativi;

f.        il numero dei dipendenti iscritti presso gli enti previdenziali, con l’indicazione delle sedi di iscrizione;

g.       le utenze telefoniche ed elettriche, con l’attestazione dell’uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;

h.      il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.

 

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c), il Consiglio di Stato rileva che l’espressione “altro titolo abilitativo per la diffusione radiofonica e televisiva” appare tesa a ricomprendere le autorizzazioni ministeriali che legittimano lo svolgimento dell’attività in tecnica digitale. In considerazione dell’evoluzione in materia, sottopone, quindi, all’Amministrazione l’opportunità di adottare l’espressione “altro titolo richiesto” e di chiarire con apposita disposizione l’applicabilità della normativa anche ai fornitori di contenuti radiofonici e televisivi diffusi con tecnica digitale.

 

L’art. 2 del DPCM n. 410 del 1987 stabilisce che le imprese che intendano usufruire dei contributi di cui all’art. 11 della L. 67/1987 devono allegare alla domanda atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa da cui risultino:

-        la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;

-        la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;

-        il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;

-        il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;

-        il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa radiofonica;

-        le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;

-        le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate tra le ore 7 e le 20;

-        il palinsesto dei programmi trasmessi;

-        nel caso che la società esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, l’elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto.

 

Disposizioni complessivamente analoghe sono recate, con riferimento alle emittenti televisive locali, dall’art. 2 del DPR n. 680 del 1996[47].

 

La relazione illustrativa osserva che le disposizioni introdotte in materia di invio della documentazione provvedono anche ad uniformare la certificazione attualmente prevista per le emittenti radiofoniche con quella delle imprese televisive locali.

 

Poiché, come si evince anche dalla relazione illustrativa, con il comma 3 si intende ridefinire la documentazione da inviare a corredo della domanda, alleggerendola, sembrerebbe necessario eliminare nel medesimo comma 3 i riferimenti all’art. 2 del DPR 410/1987 e all’art. 2 del DPR 680/1996 (nel testo indicato come DPR 680/1986), procedendo, altresì, nell’articolo 21, alle relative abrogazioni.

Inoltre, relativamente ai documenti di cui alla lettera h), poiché i satelliti possono essere oggetto di diverse classificazioni (ad esempio, per tecnologia, per tipo di orbita, per banda di frequenza), sarebbe opportuno specificare a quale tipologia di classificazione si intende fare riferimento.

 

Il comma 4prevede che le imprese che chiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione, nonché per canoni di noleggio e di abbonamento a qualsiasi servizio di comunicazione, ivi compresi i sistemi via satellite, devono inviare, altresì, copia conforme delle fatture emesse dai soggetti che hanno fornito i servizi, con relativa quietanza. Le stesse imprese devono, altresì, comunicare le modalità di pagamento, indicando, in caso di accredito suconto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.

 

Il comma 5 stabilisce che le imprese iscritte alla Camera di commercio possono presentare, in luogo dello statuto, dell’atto costitutivo e dei verbali dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci, il certificato di vigenza. Per gli altri soggetti resta l’obbligo di inviare la copia autentica in bollo di tali atti[48].

 

Con riferimento al certificato di vigenza, si ricorda che la normativa vigente (D.M. 13/07/2004, che ha abrogato il D.M. 07/02/1996) non prevede il rilascio di un tale certificato da parte del Registro delle Imprese. In sostanza, sono i certificati di iscrizione nel Registro delle Imprese (certificato di iscrizione ordinario o certificato di iscrizione abbreviato) che, tra le varie informazioni riportate relative all'impresa (dati identificativi, sistema di amministrazione e controllo, informazioni sullo statuto, informazioni patrimoniali e finanziarie, ecc.), provvedono a precisare in una apposita sezione ("Scioglimento e procedure concorsuali") se nei confronti dell'impresa richiedente siano o meno in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere, ovvero se la medesima impresa sia in fase di scioglimento.

 

Sulla base degli elementi normativi evidenziati, pertanto, al comma 5 si dovrebbe fare riferimento al certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese.

 

Il comma 6 sancisce che la documentazione di cui al comma 3 deve pervenire al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro un anno dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo, a mezzo di raccomandata postale.

 

Poiché il comma 3 dà la possibilità di presentare, in luogo della documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sembrerebbe opportuno citare la stessa dichiarazione anche nel comma 6.

 

Il comma 7 concerne il preavviso di domanda per i contributi alle imprese radiofoniche, attualmente disciplinato dall’art. 1, comma 3, del DPR n. 410 del 1987.

In sostanza, a fronte della previsione, recata dal DPR citato, relativa alla possibilità di invio del preavviso scritto entro il 31 gennaio di ogni anno, per mezzo di raccomandata postale, il primo periodo della norma in commento introduce l’obbligatorietà del medesimopreavviso solo per la presentazione della prima domanda di contributi.

Il secondo e il terzo periodo della norma disciplinano i termini per il preavviso di domanda – stabilito in sessanta giorni dalla ripresa dell’attività ovvero dal subentro – per le imprese che riprendono l’attività di informazione dopo la data di entrata in vigore del regolamento o per gli aventi causadi imprese di radiodiffusione sonora o televisiva.

Se ne dedurrebbe, quindi, anche alla luce del combinato disposto del primo e dei successivi periodi del comma in esame, che le imprese di radiodiffusione sonora che hanno già presentato il preavviso – e che non hanno interrotto la propria attività, o per le quali non si siano verificati subentri – non sono più tenute a ripresentarlo.

Tuttavia, la relazione illustrativa precisa che la disposizione si applica a decorrere dalle domande di contributi relative al 2010. Sembrerebbe, quindi, opportuno, un chiarimento.

 

Il comma 8 riguarda il rimborso delle spese per l’abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione e prevede che le imprese di radiodiffusione sonora sono tenute ad inviare le fatture con quietanza delle agenzie stesse entro il termine fissato al comma 6, ossia entro un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributi.

 

Sullo stesso argomento, come prima si è visto, già dispone, in termini generali, il comma 4, prevedendo, peraltro, che sia inviata “copia conforme” delle fatture. Pertanto, sembrerebbe opportuno eliminare il comma 8 e sostituire, al comma 6, le parole “di cui al comma 3” con le parole “di cui ai commi 3 e 4”.

 

Il comma 9 prevede che le commissioni consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’editoria e che di esse non fanno parte altri rappresentanti del Governo (sostanzialmente, quindi, vengono meno le rappresentanze del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico).

Il testo richiama esplicitamente l’art. 4 del DPCM n. 410 del 1987 e l’art. 4 del DPR n. 680 del 1996.

 

La relazione illustrativa individua nella revisione della composizione delle Commissioni consultive un ulteriore obiettivo di semplificazione e trasparenza amministrativa.

 

La composizione della commissione consultiva chiamata ad esprimere il parere sull’erogazione dei contributi di cui all’art. 11, comma 2, della L. n. 67 del 1987 in favore delle imprese radiofoniche è disciplinata dall’art. 4, comma 1, del DPR n. 410 del 1987. Si prevede che ne faccia parte:

§         un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

§         un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

§         un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

§         il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

§         il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale;

§         quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

§         un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

§         un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

§         un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

§         due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

§         un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Per le emittenti televisive locali,la commissione consultiva prevista dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 680 del 1996, è così composta:

§         un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

§         un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

§         un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;

§         il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

§         il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

§         un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;

§         un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

§         il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

§         un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non più di otto membri;

§         un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

§         un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

§         due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

A fini di semplificazione normativa, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 4, comma 1, del DPR n. 410 del 1987, e l’art. 4, comma 3, del DPR n. 680 del 1996. Inoltre, sembrerebbe opportuno sostituire le parole “non prevedono la partecipazione di rappresentanti del Governo” con le parole ““non prevedono la partecipazione di altri rappresentanti del Governo”.

 


Art. 8
(Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
)

I primi due commi dell’articolo 8 dispongono in materia di consistenza delle redazioni delle agenzie di informazione nazionali e regionali alle quali possono rivolgersi le imprese radiofoniche e televisive.

 

La relazione illustrativa chiarisce che i requisiti indicati sono richiesti ai fini di ottenere il rimborso delle spese di abbonamento da parte delle imprese radiofoniche e televisive. Evidenzia, altresì, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono, fra l’altro, un efficace strumento di controllo e di miglioramento qualitativo della spesa, contribuendo a dotare il sistema radiotelevisivo di strutture di maggiore professionalità, e ad ottenere maggiore occupazione e una migliore qualità dei servizi a fronte dei quali sono concesse le provvidenze.

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo che i requisiti si intendono fissati ai fini del rimborso delle spese di abbonamento da parte delle imprese radiofoniche e televisive.

 

In particolare, il comma 1 prevede che le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale e le agenzie di informazione a diffusione nazionale[49] devono:

Ø         disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI.

Si specifica, in tal modo, il riferimento di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della L. n. 250 del 1990, che qualifica come agenzia di stampa e di informazione radiofonica nazionale le agenzie dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

Ø         essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive, in almeno 13 regioni.

Tale requisito, quindi, sembra sostituire quello recato dall’art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 250 del 1990, che dispone il collegamento in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

Ø         diffondere oltre 2000 notiziari l’anno.

Tale requisito, quindi, sembra sostituire quello indicato dall’art. 11, comma 1, lett. d), della L. n. 250 del 1990, che prevede che le agenzie emettano notiziari quotidiani in numero non inferiore a mille l’anno.

Resta fermo il requisito della registrazione della testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c), della L. n. 250 del 1990.

 

A fini di semplificazione normativa, si valuti l’opportunità di delegificare integralmente la disciplina recata dall’art. 11 della L. n. 250 del 1990 o, almeno, di abrogarne le lett. b) e d) del comma 1.

Sembrerebbe, altresì, opportuno, per evidenza normativa, qualificare le agenzie considerate nel comma 1 come “nazionali”.

Infine, occorre valutare se anche nel comma 1 non debba essere richiamato l’art. 5 del DPR n. 410 del 1987 - citato nel comma 2 - che sembrerebbe disporre sia per le agenzie nazionali che per le agenzie regionali.

 

Il comma 2 prevede che le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisivae le agenzie di informazione radiofonica devono:

Ø         disporre di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’INPGI.

Si specificano, in tal modo, i riferimenti di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del DPR n. 680 del 1996 e all’art. 5, comma 1, del DPR n. 410 del 1987, che prevedono strutture redazionali adeguate[50];

Ø         essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe.

Tale requisito, quindi, sembra sostituire:

§      per le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva, quello previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), del DPR n. 680 del 1996, che stabilisce che le agenzie siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe;

§      per le agenzie di informazione radiofonica, il requisito di cui all’art. 5, comma 1, del DPR n. 410 del 1987, che prevede il collegamento mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti;

Ø         diffondere oltre 1000 notiziari l’anno.

       Tale requisito, quindi, sembra sostituire, per le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva, quello recato dall’art. 5, comma 2, lett. d), del DPR n. 680 del 1996, relativo all’emissione di notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700[51].

       Peraltro, si evidenzia che la lett. e) del medesimo comma 2 dell’art. 5 dispone anche che le agenzie superino tale limite da almeno un anno.

 

Resta fermo, sia per le agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva, sia per le agenzie di informazione radiofonica, il requisito della registrazione della testata presso il competente tribunale, da almeno un anno, con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga (previsto, rispettivamente, dall’art. 5, comma 2, lett. c) ed e), del DPR n. 680 del 1996 e dall’art. 5, comma 1, del DPCM n. 410 del 1987).

 

Anche in tal caso, a fini di semplificazione normativa, si valuti l’opportunità di abrogare esplicitamente le disposizioni del DPCM n. 410 del 1987 e del DPR n. 680 del 1996 modificate dalle disposizioni in commento.

Inoltre, con riferimento ai commi 1 e 2 – e alla luce dei riferimenti più specifici presenti, sullo stesso tema, all’art. 4 e delle correlate considerazioni del Consiglio di Stato –, potrebbe rendersi opportuno chiarire se il rapporto di lavoro possa essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

 

Il comma 3 detta disposizioni in materia di fatturato delle agenzie di informazione nazionali e locali, relativo a canoni di abbonamento dei quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono il rimborso.

Si tratta, in particolare, di:

Ø        imprese di radiodiffusione sonora (art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 67 del 1987);

Ø        imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale (art. 8, comma 1, lett. b), della L. n. 250 del 1990);

Ø        concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale (art. 23, comma 3, della L. n. 223 del 1990; art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 67 del 1987);

Ø        canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, ad esclusione di quelli ad accesso condizionato (art. 7, comma 13, della L. n. 112 del 2004).

Si ricorda, come già evidenziato nel commento dell’art. 7, che l’art. 7, comma 13, della L. 112/2004 ha modificato, tra gli altri, l’art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 67 del 1987 e l’art. 8, comma 1, lett. b), della L. n. 250 del 1990 e ha stabilito che l’accesso alle provvidenze previste da tali norme è consentito anche per i canali tematici.

 

Considerato che il rimborso previsto dall’art. 11 della L. n. 67 si riferisce ai servizi di tre agenzie, mentre quello previsto dall’art. 8 della L. n. 250 si riferisce ai servizi di due agenzie, si potrebbe valutare l’opportunità in questa sede di introdurre una norma chiarificatrice circa i rimborsi consentiti ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite.

 

La norma stabilisce che, in ciascun esercizio, il fatturato in questione deve riferirsi per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano alcun rapporto di collegamento o di controllo con le agenzie stesse, a pena di inammissibilità dell’accesso ai contributi. A tal fine, il legale rappresentante dell’agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta l’insussistenza di tale situazione.

Anche in questo caso – come già nell’art. 5, al cui commento si rinvia – è richiamato l’art. 2359 del codice civile.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le norme consentono di evitare la fruizione impropria dei contributi attraverso rapporti di collegamento o controllo tra soggetti che svolgono al contempo attività radiotelevisiva e di agenzia.

 

Il comma 4, infine, prevede che le agenzie di stampa e di informazione sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

 

La relazione illustrativa chiarisce che tali informazioni sono volte a garantire maggior trasparenza.

 


Art. 9
(Canoni ammessi a rimborso
)

I commi 1 e 2 dispongono, con riferimento a diverse fattispecie, un requisito occupazionale minimo per avere accesso alle provvidenze di cui alle disposizioni citate, nonché l’importo massimo del rimborso delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione, collegato al numero di giornalisti dipendenti.

Nella fattispecie disciplinata al comma 3 si prevede, invece, solo l’importo massimo del rimborso, mentre nella fattispecie di cui al comma 4 si prevede solo un requisito occupazione minimo.

La relazione tecnica evidenzia che, a legislazione vigente, non sono previsti tetti per i rimborsi di cui all’articolo in esame.

 

Il comma 1, riferito alle imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale[52], dispone che esse, per avere accesso alle provvidenze di cui all’art. 11, c. 1, della L. 67/1987 (si veda commento art. 7), devono avere alle loro dipendenze, con contratto di lavoro a tempo pieno, nell’anno per il quale richiedono le provvidenze stesse, almeno 5 giornalisti regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Inoltre, il comma in esame stabilisce che il rimborso del 60% delle spese sostenute per l’ abbonamento ai servizi sopra indicati (rimborso di cui all’art. 11, c. 1, lett. b), della l. n. 67 del 1987, che – si ricorda – lo prevede per i servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale) non può superare 100.000 euro l’anno. Qualora, però, nell’impresa siano impiegati più di 5 giornalisti a tempo pieno, per ognuno di essi è corrisposto un incremento di 20.000 euro, fino ad un massimo di 200.000 euro l’anno.

 

Un ragionamento analogo è recato dal comma 2 con riferimento alle imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale a carattere commerciale (di cui all’art. 23, c. 3, della l. n. 223 del 1990), e ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite (di cui all’art. 7, c. 13, della l. n. 112 del 2004): anche in tali casi, requisito per avere accesso ai contributi (per i quali si veda commento art. 7) è costituito dall’avere alle proprie dipendenze, nell’anno per il quale richiedono i contributi stessi, almeno un giornalista a tempo pieno, regolarmente iscritto all’INPGI.

Inoltre, il comma in esame stabilisce che il rimborso del 60% delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione (previsto, per ciascuna tipologia di impresa, dalle disposizioni sopra citate: per i canali tematici, si veda commento all’art. 8 dello schema di regolamento) non può superare 25.000 euro l’anno. Qualora, però, nell’impresa siano impiegati più giornalisti a tempo pieno, per ognuno di essi è corrisposto un incremento di 10.000 euro, fino ad un massimo di 55.000 euro l’anno.

 

Il comma 3 reca un limite al rimborso annuale dei canoni per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione per le imprese radiofoniche locali di cui all’art. 8 della l. n. 250 del 1990 (si veda commento art. 7): il rimborso non può superare il valore di 15.000 euro.

 

Infine, il comma 4 individua un requisito per l’accesso ai contributi per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (di cui all’art. 4 della l. n. 250 del 1990): esse devono avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno.

 

Con riferimento all’art. 9, il Consiglio di Stato ha svolto le medesime considerazioni già illustrate con riferimento all’art. 4 (si veda ante), anche in rapporto alla circostanza che l’art. 8 non prevede, per le agenzie di stampa e di informazione, alcun riferimento al tempo di permanenza nell’impiego dei giornalisti.

 

Si valuti l’opportunità di modificare la rubrica dell’articolo introducendo un riferimento allo sviluppo dell’occupazione (come nel caso dell’art. 4).

Inoltre, potrebbe essere opportuno chiarire se i rapporti di lavoro considerati nell’articolo 9 possano essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (la specifica – tempo indeterminato – è recata dall’art. 4 per altre fattispecie).

 


Art. 10
(Controlli)

L’art. 10 dispone in ordine ai controlli per le imprese, indicate nell’art. 7, che richiedano i contributi.

Come nel caso dell’art. 6, si prevede che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria procede agli opportuni controlli, anche attraverso il ricorso al protocollo di intesa con la Guardia di finanza, anche ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive (si veda ante).

A differenza dell’art. 6, però, in questo caso si esplicita che le verifiche riguardano sia l’attività delle imprese, sia la documentazione presentata.

 


Art. 11
(Calcolo dei contributi di cui all’art. 4 della L. n. 250 del 1990
)

Il comma 1,in adempimento del criterio direttivo previsto dall’art. 44, comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 112 del 2008, prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generalemantengono il diritto all’intero contributo previsto dalla L. n. 250 del 1990 e dalla L. n. 278 del 1991[53], anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto (si veda commento all’art. 3, comma 7).

Relativamente all’attività di informazione di interesse generale, la norma in esame – come anche il decreto-legge 112/2008 – fa riferimento alla L. n. 250 del 1990.

Si segnala, tuttavia – come a suo tempo già evidenziato[54] –, che nel testo della citata legge non si evince alcuna definizione esplicita di tale attività.

Infatti, è la legge n. 230 del 1990[55] (correttamente citata dalla relazione illustrativa) che disciplina l’erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

 

L’art. 1 della L. n. 230 del 1990 ha concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989avessero[56]:

a)    trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterali per non meno di nove ore comprese tra le ore 7 e le ore 20;

b)    utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, avessero esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all’85 per cento delle regioni;

c)    usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi o dei contributi di cui all’articolo 11 della L. n. 67 del 1987.

Successivamente, il riferimento all’attività di interesse generale per le imprese radiofoniche è contenuto solo nella legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1247), la quale destina a tali imprese gli stessi contributi previsti per le emittenti radiofoniche organi di partiti politici, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 250/1990. Anche tale disposizione, peraltro, fa riferimento alla L. 250/1990 e non alla L. 230/1990.

 

Sembrerebbe opportuno, quindi, citare il corretto riferimento normativo.

 

Il comma 2 stabilisce che le imprese radiofoniche organi di partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi previsti dall’art. 4 della L. n. 250 del 1990 (si veda commento art. 7)continuano a percepire i contributi medesimi. Esse non accedono, invece, all’ulteriore contributo previsto dall’art. 2 della L. n. 278 del 1991[57].

 

Per completezza di informazione, e in particolare per simmetria con la disposizione in commento, si ricorda che l’art. 41-bis, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008 ha novellato interamente l’art. 20, comma 3-ter, del D.L. n. 223 del 2006[58], relativo ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici. In base a tale modifica, ai fini dell’accesso ai contributi, il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall’art. 153, comma 2, della L. n. 388 del 2000(legge finanziaria 2001) non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

Secondo la disciplina recata dall’art. 153, comma 2, citato, infatti, beneficiano dei contributi statali di cui all’art. 3, comma 10, della L. n. 250 del 1990, le imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi[59].

 

Per quanto concerne le disposizioni recate dall’art. 2 della L. n. 278 del 1991, si ricorda che la norma citata ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, sia raddoppiato il contributo previsto dall’art. 4, comma 2,(nonché dall’art. 3, comma 11),della L. n. 250 del 1990[60].

 

Il comma 3 interviene sul contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui all’art. 3, comma 2-quinquies, lett. c), della L. n. 250 del 1990 – introdotto dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 159 del 2007 –, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, stabilendo che il medesimo contributo è corrisposto, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, in tal modo, si allineano le modalità di riparto relative ai contributi alle emittenti in questione alle modalità già previste per le altre imprese radiofoniche e televisive.

 

Conseguentemente, l’art. 20, comma 1, lett. b), dello schema di regolamento abroga le disposizioni relative alle modalità di suddivisione della quota – appena illustrate – recate dal secondo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 10-bis del D.L. n. 159 del 2007 (illustrate nel commento dell’art. 7).

 

Con riferimento alla abrogazione di cui si è dato conto, si osserva che la soluzione migliore appare quella di sopprimere le parole indicate nell’art. 3, comma 2-quinquies, della L. n. 250/1990.

 

Coerentemente con quanto disposto al comma 1, il comma 3 non include nella procedura di riparto le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, in quanto aventi diritto all’intero contributo.

 

Il comma 4 fissa un tetto di 4 milioni di euro per singola emittente radiofonica e televisiva all’ammontare dei contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della L. n. 250 del 1990, dall’articolo 11 della L. n. 67 del 1987, dall’articolo 23 della L. n. 223 del 1990 e dall’articolo 7, comma 13, della L. n. 112 del 2004, già precedentemente illustrati.

 

Il comma 5, ferme restando le disposizioni recate dal comma 1 – e in analogia con quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 3 del presente schema di regolamento – dispone che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Si ribadisce, quindi, quanto già previsto, in termini generali, dall’art. 2, comma 62, della L. finanziaria per il 2010.

 

In considerazione del contenuto dei cinque commi di cui si compone l’articolo – che fanno riferimento a diverse tipologie di contributi e di imprese –, sembrerebbe opportuno, a fini di chiarezza normativa, modificare la rubrica del medesimo, allo stato riferita esclusivamente ai contributi previsti per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in Parlamento.

 


Capo III.
Semplificazione e riordino
in materia di credito agevolato

Art. 12
(Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali)

L’articolo 12 ridefinisce il procedimento per la concessione di agevolazioni di credito alle imprese editoriali, disciplinato dagli art. 5, 6 e 7 della l. n. 62 del 2001.

Al riguardo, si ritiene preliminarmente utile riepilogare la normativa vigente, al fine di poter meglio evidenziare le differenze.

 

L’art. 5 della l. n. 62 del 2001 ha istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale[61], finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti di durata massima decennale deliberati da soggetti autorizzati all’attività bancaria.

Sono ammessi a finanziamento progetti di ristrutturazione tecnico produttiva e di realizzazione o modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e al potenziamento della rete informatica, nonché progetti di miglioramento della distribuzione e di formazione professionale. Una quota del 5% del Fondo è riservata alle imprese di più ridotte dimensioni[62]; un altro 5% è riservato alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Infine, una quota del 10% del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

La spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90% di quella prevista nel progetto, elevata al 100% per le cooperative di cui all’art. 6 della l. n. 416 del 1981 (cooperative giornalistiche) (sul punto si veda infra, commento art. 14).

L’ammontare del contributo è pari al 50% degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto ministeriale (anche su questo punto si veda infra, commento art. 14).

I contributi sono concessi, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ovvero mediante procedura valutativa.

La procedura automatica, disciplinata dall’art. 6, si applica ai progetti che presentano, cumulativamente, la caratteristica di un finanziamento complessivo non superiore a 1 miliardo di lire e quella della realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefici[63]. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle domande stesse e della relativa documentazione. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie. Qualora la disponibilità finanziaria sia insufficiente a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Entro 60 giorni dalla realizzazione del progetto il soggetto beneficiario deve produrre tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti o delle attrezzature acquistate, nonché la perizia giurata di un esperto del settore che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto e la congruità dei costi sostenuti.

Il contributo viene erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito[64].

La procedura valutativa, disciplinata dall’art. 7, si applica ai progetti che presentano, cumulativamente, la caratteristica di un finanziamento complessivo superiore a 1 miliardo di lire, ma entro un limite di 30 miliardi di lire, e la caratteristica della realizzazione del progetto stesso entro due anni dall’ammissione al beneficio[65].

L’ammissione al contributo è disposta sulla base della deliberazione di un comitato istituito con DPCM[66] (sul quale si veda infra, commento all’art. 12).

Come nel caso della procedura automatica, il contributo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. In questo caso, però, dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione un importo non inferiore al 10% dell’agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo, sulla base della documentazione finale della spesa stessa. Ferma tale cauzione, su richiesta dell’impresa e tenuto conto della tipologia dell’intervento, può essere effettuata la corresponsione del contributo in unica soluzione, con sconto degli interessi. In ogni caso, è consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50%, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

 

Rispetto alla situazione descritta, l’art. 12 – al quale è correlata l’abrogazione degli artt. 6 e 7, nonché dei commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell’art. 5 della l. n. 62 del 2001, disposta dall’art. 20, comma 1, lett. c), punto 1), dello schema in esame – prevede che alla concessione delle agevolazioni si provveda sempre mediante la valutazione di progetti (viene, quindi, eliminata la procedura automatica) che presentino, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:

Ø      preventiva deliberazione dell’istituto finanziatore, che deve essere allegata alla domanda ai fini della valutazione della stessa;

Ø      finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria (si veda il commento dell’art. 14) di durata massima decennale. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a 15 milioni di euro;

Ø      realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza per la presentazione della domanda (termine ribadito dall’art. 13, comma 2, del presente schema di regolamento). Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la presentazione della domanda.

 

Le caratteristiche indicate corrispondono a quelle previste nella normativa vigente relativa alla procedura valutativa, salvo che per l’abbreviazione ad un anno – riferito al termine di scadenza per la presentazione della domanda e non alla data di ammissione ai benefici – del termine per la realizzazione del progetto.

La relazione illustrativa evidenzia che la previsione di un’unica procedura si inquadra in un’ottica di semplificazione che comporterà una maggiore certezza in ordine all’erogazione del contributo statale.

 

I commi 2, 3 e 4 attengono alle altre questioni procedimentali e, per la loro connessione intrinseca, vengono commentati insieme.

Si prevede che con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale (avviso di cui l’art. 13 stabilisce l’emanazione annuale, in base alla disponibilità delle risorse finanziarie) sono comunicati:

Ø      il termine finale di presentazione delle domande, non inferiore a novanta giorni (trattasi del termine già previsto dall’art. 7, c. 2, della l. n. 62 del 2001);

Ø      l’ammontare delle risorse disponibili. Per esse, l’emanazione dell’avviso costituisce impegno. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che ciò avviene ai sensi dell’art. 21, c. 7, lett. c), del DPCM 9 dicembre 2002[67]. Le somme impegnate e poi disimpegnate, nonché le somme erogate e a qualsiasi titolo restituite, sono riassegnate al Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali (con l’eccezione che l’avviso costituisce impegno delle somme disponibili, trattasi di quanto già previsto dall’art. 7, c. 2 e dall’art. 5, c. 15, primo periodo, della l. n. 62 del 2001) ;

Ø      i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione della richiesta. I requisiti dell’iniziativa riguardano la tipologia del progetto, il fine perseguito, la coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale (trattasi di quanto già previsto dall’art. 7, c. 2 e 3, della l. n. 62 del 2001). Una novità è rappresentata dalla previsione che, nell’ambito dei requisiti dell’iniziativa relativi alla tipologia del progetto, sono ammessi alle agevolazioni di credito anche i beni dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell’esclusività è accertato attraverso l’acquisizione del contratto di comodato registrato, da cui risulti espressamente tale clausola;

Ø      la documentazione da produrre a corredo della domanda (l’ argomento allo stato è disciplinato dall’art. 4 del DPR n. 142 del 2002, che viene contestualmente abrogato. In ordine alla documentazione, peraltro, già dispone l’art. 13 del presente schema di regolamento).

 

Si evidenzia, per connessione, che l’art. 20, comma 1, lett. c), punto 2), del presente schema di regolamento dispone l’abrogazione dell’art. 10, comma 1, del DPR n. 142 del 2002, che si riferisce agli allegati inerenti il modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie, nonché alla scheda tecnica, ai dati economico finanziari e alla documentazione a corredo dello stesso.

 

Al comma 2, sarebbe opportuno sostituire le parole “al Fondo stesso” con le parole “al Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali” (in considerazione del fatto che il Fondo non viene menzionato nell’ambito dello stesso comma), ovvero “al Fondo citato al comma 1”.

Si valuti, inoltre, se eliminare il riferimento alla documentazione, poiché sulla stessa già dispone l’art. 13 dello schema di regolamento.

 


Art. 13
(Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo)

L’art. 13 riguarda la procedura di concessione e la documentazione, la cui disciplina è attualmente recata dagli artt. 3, 4, 5 e 9 del DPR n. 142 del 2002, contestualmente in parte abrogati nella loro interezza (artt. 4, 5 e 9), in parte abrogati parzialmente (art. 3, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) (art. 20, comma 1, lett. c), punto 2), dello schema).

Di seguito si cercherà di riportare le analogie e le differenze, evidenziando, in particolare, la tempistica.

 

Anzitutto, come già anticipato nel commento dell’art. 12, si prevede che l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale abbia cadenza annuale, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie (comma 1). La relazione illustrativa precisa che tale specifica si rende necessaria sulla base dell’art. 44 del D.L. n. 112 del 2008, poiché l’emanazione dell’avviso costituisce impegno.

Il progetto oggetto della domanda deve essere realizzato entro dodici mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto nell’avviso. Si ripete, quindi, quanto già previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c), dello schema di regolamento.

Entro il medesimo termine devono essere comunicate al Comitato per le agevolazioni di credito (si veda commento all’articolo 15) le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del progetto (comma 2).

Si tratta di una modifica rispetto alla situazione attuale, disciplinata dall’art. 9 del DPR n. 142 del 2002, che prevede, anzitutto, che la comunicazione sia finalizzata all’autorizzazione e, in secondo luogo, che essa sia realizzata entro sei mesi dalla effettuazione delle variazioni e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario[68].

Il rispetto dei termini previsti per la realizzazione del progetto e per la comunicazione delle variazioni è condizione perché si possa procedere nella valutazione della domanda (comma 3).

Nei sessanta giorni successivi al termine di completamento del progetto, i soggetti richiedenti devono presentare la documentazione necessaria, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda (comma 4). Trattasi del medesimo termine previsto dall’art. 4 del DPR n. 142 del 2002.

Rispetto alla situazione normativa vigente, lo schema di regolamento appare più dettagliato[69].

Si richiede, infatti, che la documentazione consista:

Ø      nel contratto di mutuo, corredato dal piano di ammortamento bancario. Nella disciplina vigente, l’art. 3, c. 5, del DPR n. 142 del 2002 prevede che sia la banca a trasmettere all’amministrazione concedente il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento, entro tre mesi dalla data della stipula[70];

Ø      in una perizia giurata di un esperto del settore, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti. L’esperto deve essere iscritto al relativo albo professionale e deve essere scelto fra i consulenti tecnici di ufficio presso il tribunale del luogo dove ha sede legale il richiedente; si ricorda che la perizia giurata è prevista dall’art. 6 della L. 62/2001 – ora abrogato – con riferimento alla procedura automatica;

Ø      nella documentazione delle spese sostenute, consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia conforme.

Rispetto alla situazione vigente, viene, quindi, esclusa la possibilità di documentare le spese anche con elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, a condizione che siano precisate le componenti tecniche ed economichedelle spese e che la conformità ai documenti originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa (così, art. 4, comma 3, DPR 142/2002).

 

Al comma 2, sembrerebbe opportuno indicare per esteso la denominazione del Comitato, poiché è la prima circostanza in cui lo si nomina.

Al comma 4, lettera a), sembrerebbe opportuno chiarire la locuzione “laddove non ancora presentato”, perché  nel testo non sembrano essere presenti indirizzi relativi ad altri momenti in cui è possibile presentare il contratto di mutuo.

 

Come già previsto dall’art. 4, c. 4, del DPR n. 142 del 2002, nel caso di oneri per la riqualificazione del personale o di costi organizzativi, occorre presentare idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all’impresa ed elementi di contabilità interna aziendale nelle altre ipotesi (comma 5).

 

Per quanto concerne i progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria, gli elementi documentali in comune con quanto già visto sopra sono rappresentati dal termine per la presentazione della documentazione, dalla documentazione relativa alle spese sostenute e dalla perizia giurata.

Elementi documentali specifici sono, invece, rappresentati:

Ø      dal contratto di locazione finanziaria registrato (già previsto dall’art. 5, c. 2, del DPR n. 142 del 2002[71]);

Ø      da una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria, che descriva i beni oggetto della locazione stessa, indicando i costi di acquisto e l’importo dei canoni e delle scadenze di pagamento.

L’art. 5, comma 10, del DPR n. 142 del 2002 prevede ora che la società esercente la locazione finanziaria comunica l’avvenuto pagamento da parte dell’impresa dei canoni previsti dal  contratto alla loro scadenza;

Ø      da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Trattasi di quanto già previsto dall’art. 5, c. 7, del DPR n. 142 del 2001. Al riguardo, si prevede ora che il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l’entrata in possesso del bene da parte del soggetto che richiede le agevolazioni di credito.

La delibera del Comitato per le agevolazioni di credito deve essere notificata all’impresa entro 18 mesi dal termine di scadenza per la presentazione della domanda. A tal fine, il Comitato esamina la domanda dell’impresa e la delibera dell’istituto finanziatore, valutando, in particolare, il complesso delle iniziative di carattere finanziario e industriale attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. La delibera sulla concessione delle agevolazioni di credito è adottata secondo criteri di redditività e sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. Si tratta di elementi già presenti nell’art. 3, c. 1, del DPR n. 142 del 2001. Cambia, però, l’aspetto temporale.

 

Infatti, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del medesimo DPR, il provvedimento è adottato entro otto mesi dal termine finale per la presentazione delle domande ed è comunicato entro tre mesi dall’adozione.

 

Infine, la liquidazione del contributo viene effettuata direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.

 

Attualmente, i commi 9 e 10 dell’art. 3 del DPR n. 142 del 2002 stabiliscono che la liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria alla banca, purché la documentazione sia completa. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce all’impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all’amministrazione concedente.

 


Art. 14
(Determinazione del contributo
)

Il comma 1 modifica la misura della spesa per la realizzazione dei progetti considerabile ai fini della concessione delle agevolazioni di credito.

Rispetto alla situazione vigente, recata dall’art. 5, comma 8, della L. n. 62 del 2001 – che, si ricorda, viene abrogato e che ammette la spesa stessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista dal progetto – il comma in esame ammette una spesa pari al 50 per cento di quella finanziata. Questa percentuale include anche le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte, in misura non superiore al 20 per cento - rispetto all’attuale 40 per cento – degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito. A seguito dell’abrogazione dell’art. 5, comma 8, della L. n. 62 del 2001, viene meno l’aumento della percentuale prevista per le cooperative giornalistiche di cui all’art. 6 della l. n. 416 del 1981[72][73].

 

Il comma 2 determina la misura del contributo che resta fissata – come già nell’art. 5, c. 10, della l. n. 62 del 2001 – nel 50 per cento degli interessi sull’importo delle spese ammesse a contributo.

Una prima modifica riguarda il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Si specifica, infatti, che si tratta del tasso vigente alla data della delibera del Comitato.

Una seconda modifica riguarda il tasso di interesse: infatti, mentre attualmente è previsto che esso, unitamente alle altre condizioni economiche, è liberamente concordato fra le parti, la nuova disposizione stabilisce che il  contributo è calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato fra le parti e quello di riferimento.

 

Il comma 3 stabilisce chel’ammissione alle agevolazioni di credito è disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie. Nell’ipotesi in cuile disponibilità siano inferiori all’importo complessivo dei contributi erogabili, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti dello stanziamento.

 

I commi 4 e 5 recano disposizioni in merito alla determinazione del contributo in conto interessi.

Il predetto contributo è riconosciuto solo se la durata del contratto di mutuo risulti fissata in dieci anni; nell’ambito della predetta durata complessiva, il contributo è riconosciuto anche sugli interessi relativi al preammortamento purchè quest’ultimo sia riferito ad un periodo non superiore a due anni.

Il procedimento di ammortamento consente la restituzione del debito attraverso il pagamento rateizzato della somma finanziata e degli interessi maturati sul prestito. Le rate, pertanto, comprendono una quota capitale – che viene computata in diminuzione del valore nominale del finanziamento - e una quota interessi determinata, per ciascun periodo di riferimento della rata, sul debito complessivo residuo. Il calcolo degli interessi sul debito residuo comporta, in caso di rata costante, che la quota interessi inclusa nella medesima rata sia più elevata nelle prime rate e si riduca man mano che dal debito iniziale vengono decurtate le quote capitale restituite. 

Il preammortamento rappresenta il periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate dal debitore sono costituite dalla sola quota interessi relativa all’importo finanziato. In tale fase, quindi, non vengono versate quote in conto capitale ma solo quote in conto interessi. La restituzione del valore nominale del prestito inizia con l’ammortamento del debito, ossia al termine del periodo di preammortamento.

 

La determinazione del contributo in conto interessi è riferita:

1)              per il periodo di utilizzo/preammortamento, all’importo ottenuto applicando alle somme erogate un tasso di interesse pari alla metà del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato;

2)              per il periodo di ammortamento, all’importo ottenuto dalla differenza tra la rata risultante applicando il tasso di riferimento e la rata risultante applicando il 50% del medesimo tasso di riferimento.

 

Ai sensi del comma 5, il contributo in conto interessi è erogato in un’unica soluzione al soggetto richiedente il quale, pertanto, riceve in via anticipata una quota degli interessi che pagherà nel corso del decennio successivo. In considerazione del disallineamento temporale tra il momento in cui il soggetto riscuote il contributo e il momento in cui egli paga gli interessi sul finanziamento, la norma stabilisce che il beneficio erogato sia determinato attualizzando le quote interessi da versare nel corso del finanziamento. A tal fine, il Servizio competente sviluppa un teorico piano di ammortamento elaborato considerando una rata costante con cadenza semestrale ed applicando il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

 

Il comma 6 disciplina la determinazione del contributo qualora, in luogo della stipula di un finanziamento, il soggetto sottoscriva un contratto di locazione finanziaria (c.d. contratto leasing).

 

Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se, in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto.

Ai fini della determinazione del contributo in conto canoni, il comma in esame stabilisce che non rilevano le scadenze di pagamento del canone e che il calcolo del predetto contributo è effettuato sulla base di un piano di ammortamento a rata costante semestrale elaborato dal Servizio competente applicando il tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato. L’erogazione deve avvenire in un’unica soluzione direttamente al soggetto richiedente e, a tal fine, il Servizio competente provvede ad attualizzare l’importo del contributo sulla base del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

In merito alla durata del contratto di finanziamento si segnala che, mentre il comma 4 subordina il diritto al contributo in conto interessi ad una durata del mutuo pari a 10 anni, il comma 6 non richiede alcun requisito in merito alla durata  nei contratti di locazione finanziaria ai fini del riconoscimento del contributo in conto canoni.

Il comma 6, inoltre, non indica la durata del piano di ammortamento che deve essere sviluppato ai fini della determinazione del contributo in conto canoni.

Il primo periodo del comma 6, infine, non appare completo nella sua formulazione. Presumibilmente, dopo le parole “in conto canoni” deve essere eliminata la virgola e deve essere inserita la parola “è”.

 


Articolo 15
(Comitato per le agevolazioni di credito)

Il comma 1 disciplina la nomina e la composizione del Comitato per le agevolazioni di credito, prevedendone un notevole snellimento rispetto alla situazione vigente.

 

E’ opportuno ricordare, preliminarmente, che il Comitato chiamato a deliberare sulla concessione delle agevolazioni di credito è stato previsto, da ultimo, dall’art. 7, comma 4, della L. n. 62 del 2001[74], che ne ha affidato l’istituzione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prescrivendo che fosse assicurata la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.

E’ stato, conseguentemente, emanato il DPCM 3 settembre 2002[75] che ha stabilito che il Comitato fosse presieduto dal Sottosegretario di Stato all’editoria e fosse composto da rappresentanti del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e dell’ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive, del Ministero per i beni e le attività culturali, degli editori di quotidiani, di periodici e di libri, degli editori radiofonici e televisivi, dell’editoria elettronica, dei distributori, dei rivenditori, dei giornalisti, dei lavoratori tipografici, delle imprese addette alla produzione e stampa dei prodotti editoriali e delle imprese stampatrici di quotidiani, nonché da un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Rispetto alla situazione descritta, nella nuova composizione il Comitato - che deve essere nominato con DPCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento – sarà presieduto dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (e non più dal sottosegretario).

Del Comitato faranno parte altri 8 componenti, dei quali 4 in rappresentanza della Presidenza del Consiglio e di Ministeri (il Capo dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il capo dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del MEF e uno del Ministero dello sviluppo economico; non è più contemplato il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali). Gli altri componenti saranno due esperti in materia di editoria, un esperto in materia di editoria elettronica e un esperto nel campo dell’ingegneria, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Al riguardo, il Consiglio di Stato sottopone alla valutazione dell’Amministrazione la possibilità di includere nella composizione del Comitato una limitata rappresentanza delle associazioni di settore.

 

I commi 2, 3 e 4 disciplinano le modalità di funzionamento del Comitato.

Rispetto al quadro normativo vigente, recato dall’art. 6 del DPR n. 142 del 2002, si eleva il quorum per la validità delle sedute e si introducono alcune specifiche per l’assunzione delle delibere (comma 2).

Per il primo aspetto, a fronte della previsione di presenza di almeno un terzo dei componenti, si stabilisce la presenza dei due terzi dei componenti.

Per il secondo aspetto, resta ferma l’assunzione delle delibere a maggioranza dei presenti, ma si stabilisce che non sono computati gli astenuti e che, in caso di parità di voti, prevale la deliberazione condivisa dal Presidente.

Nulla è innovato per quanto concerne la segreteria, che è nominata con il DPCM previsto al comma 1 e che è individuata nell’ambito delle risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (comma 3).

Il funzionamento del Comitato, come già previsto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che ai componenti del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza, o rimborsi spese.

 

Si ricorda, come già evidenziato nel commento dell’art. 12, che l’art. 20, comma 1, lett. c), punto 1), prevede l’abrogazione dell’art. 7 della L. 62/2001. Inoltre, il medesimo art. 20, ai medesimi comma e lettera, punto 2), prevede l’abrogazione dell’art. 6 del DPR n. 142 del 2002.

 


Art. 16
(Presentazione delle domande)

Le modalità di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni di credito sono analoghe a quelle già viste per i contributi disciplinati ai Capi I e II (si vedano commenti artt. 1 e 7).

La modalità ordinaria è, quindi, la presentazione per via telematica, salvo che, per giustificati motivi, l’impresa sia impossibilita ad utilizzare tale strumento, ipotesi in cui si prevede la possibilità di invio di una raccomandata postale che indichi i motivi ostativi.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello schema in esame, la data di presentazione delle domande, non inferiore a 90 giorni, è indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

Si vedano i suggerimenti formulati con riferimento all’art. 1 – e ripresi per l’art. 7 –, che valgono anche per l’art. 16.

Nel caso di specie, inoltre, occorre valutare la correttezza del riferimento normativo indicato nella locuzione “entro lo stesso termine indicato nell’articolo 13, comma 2”. Il riferimento corretto sembrerebbe, infatti, essere all’art. 12, comma 2.

 


Art. 17
(Controlli e revoca dei benefici)

Il comma 1 stabilisce - come già previsto per i contributi disciplinati al Capo I dello schema di decreto – che nel caso delle agevolazioni di credito si trasmette l’elenco dei soggetti ammessi alla Guardia di Finanza - sulla base del protocollo di intesa -, anche ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive (si veda ante, commento art. 6. Si veda anche commento art. 10, ove, però, non si parla di trasmissione dell’elenco dei soggetti).

In tal caso, però, non si esplicita l’oggetto del controllo (attività delle imprese e documentazione ai sensi dell’art. 10; da chiarire nel caso dell’art. 6) e non si dice se il controllo può essere a campione.

Inoltre, in questo caso, si richiama, confermandone la vigenza, l’art. 5, comma 12, della L. n. 62 del 2001.

La disposizione richiamata prevede l’applicazione degli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 123 del 1998[76] che dispongono in materia di ispezioni e controlli da parte del soggetto competente, di revoca dei benefici per fatti imputabili al richiedente e di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Si valuti se non occorra richiamare l’articolo 5, comma 12, della L. n. 62 del 2001 anche negli artt. 6 e 10 dello schema di regolamento.

 

Il comma 2 prevede la revoca del contributo qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ridotti a 3 nei casi di beni a rapida obsolescenza.

 

Sembrerebbe opportuno un coordinamento del comma 2 dello schema in esame con il comma 3 dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 (richiamato dall’art. 5, comma 12, della L. n. 62 del 2001, citata nel comma 1 dell’articolo in esame), che, ai fini della revoca, contempla, oltre che l’ipotesi di cessione, distrazione o alienazione dei beni nei 5 anni successivi alla concessione, anche l’ipotesi di alienazione, cessione o distrazione prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento. Ciò, al fine di chiarire meglio se il comma 2 in esame sia, per il caso di specie, sostitutivo del comma 3 dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, ovvero se le fattispecie in cui può intervenire la revoca siano complessivamente, per il caso di specie, tre (fatte salve le ulteriori ipotesi di revoca di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo in commento).

Il comma 3 stabilisce cheper la durata del finanziamento l’impresa ogni anno deve inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Nel caso in cui la dichiarazione non è inoltrata, si procede alla revoca del beneficio.

 

In considerazione della previsione della sanzione consistente nella revoca del beneficio, si valuti l’opportunità di indicare un termine univoco entro il quale deve essere inoltrata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Al secondo periodo del comma, inoltre, sembrerebbe che il termine corretto sia “dichiarazione” (sostitutiva dell’atto di notorietà), che tiene luogo della documentazione.

 

Il comma 4 prevede un’ulteriore causa di revoca del beneficio, in tal caso con ripetizione delle somme (si consideri, peraltro, che in materia di restituzione delle somme percepite dispone anche il comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998[77], con riferimento alle fattispecie previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo che, in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo in esame, si applicano alla fattispecie in questione).

La revoca è disposta nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, nonché nel caso di fallimento o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali, a decorrere dalla data dei relativi atti.

 


Art. 18
(Disposizioni transitorie
)

Il comma 1 stabilisce che le agevolazioni di credito concesse sulla base della L. n. 416 del 1981 e della L. n. 62 del 2001 continuano ad essere erogate sulla base delle relative disposizioni fino a che le relative procedure non siano esaurite.

 

Tuttavia, il comma 2 attribuisce al Comitato di cui all’art. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi alle procedure ancora aperte di cui al comma 1.

 


Capo IV.
Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 19
(Disposizioni in materia di regolarità previdenziale)

Il comma 1 dispone che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria richiede agli enti previdenziali competenti la certificazione comprovante la regolarità contributiva per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive di cui ai Capi I e II che abbiano presentato domanda per accedere ai contributi.

 

Il comma 2 stabilisce chele impresecitate che hanno percepito contributi in pendenza di ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007, sono tenute alla restituzione degli stessi in caso di soccombenza con sentenza passata in giudicato.

Il Consiglio di Stato evidenzia che sembrerebbe necessario un maggior dettaglio in ordine ai presupposti dell’insorgenza del dovere di restituzione. Evidenzia, inoltre, che sembrerebbe opportuno l’esercizio di un controllo a monte delle certificazioni degli enti previdenziali, con l’invio di documentazione da parte degli interessati.

 

L’art. 10, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007, stabilito il termine entro il quale deve essere posseduto il requisito della regolarità contributiva (30 settembre successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo; si veda commento art. 1 schema di regolamento), prevede che il requisito stesso si intende soddisfatto anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

 


Art. 20
()Abrogazioni)

Della maggior parte delle abrogazioni previste si è dato conto nel commento degli articoli relativi ai singoli argomenti. In questa sede, pertanto, si espliciteranno solo le abrogazioni non già illustrate.

Si tratta delle seguenti:

§      comma 1, lett. a), punto 16), con il quale si abroga l’art. 2 della legge n. 466 del 1993. L’articolo abrogato dispone che, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della L. 250/1990, alle cooperative femminili di cui all’art. 52 della L. n. 416 del 1981, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, e alle cooperative di giornalisti, si applica l’art. 3, comma 10, lett. b), della medesima L. 250/1990 (in materia di contributi variabili).

 

L’art. 52 della L. 416/1981 stabilisce, tra l’altro, che, ai fini della medesima legge, si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici, nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

§      comma 1, lettera c), punto 3), con il quale si abroga l’articolo 1, comma 3-bis, del D.L. n. 353 del 2003[78].

 

Il D.L. n. 353/2003 disciplina le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali prevedendo un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali[79], e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

Il citato comma 3-bis stabilisce in particolare che, a decorrere dall’anno 2005, la domanda per usufruire delle tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali deve essere presentata ogni anno dalle imprese editoriali entro il 30 settembre dell’anno precedente.

 

In seguito all’abrogazione del citato comma 3-bis, non è chiaro entro quale termine dovrà essere presentata la domanda.

 

§         Comma 1, lettera c), punto 4), con il quale si abroga l’articolo 10, comma 8, del D.L. n. 159 del 2007, anch’esso relativo alle agevolazioni postali per i prodotti editoriali.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del sopra citato D.L. n. 353/2003, i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua, non hanno diritto alle tariffe postali agevolate. Successivamente l’articolo 10, comma 8, del D.L. n. 159/2007 (del quale si prevede l’abrogazione) ha disposto che il requisito sopra indicato è richiesto e verificato non più su base annua, ma per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite. L’abrogazione del citato comma 8 comporta che il requisito sarà di nuovo richiesto e verificato esclusivamente su base annua.

 

Si segnala che le abrogazioni disposte dai numeri 3) e 4) della lettera c) sono messe in relazione con il Capo III del presente schema di regolamento, riguardante il riordino in materia di credito agevolato: non appare, pertanto, chiaro il collegamento tra tali abrogazioni e quanto disposto dal citato Capo III.

 

 

 


Art. 21
(Norme finali)

Il comma 1 limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria all’effettivo stanziamento di bilancio, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. La disposizione fa riferimento al pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda – come già evidenziato nel commento dell’art. 3, comma 7, e dell’art. 11, comma 5 – che l’art. 2, comma 62, della L. finanziaria per il 2010 prevede una disposizione di analogo contenuto.

 

Si valuti, pertanto, l’opportunità di abrogare il comma 62 dell’art. 2, della L. 191/2009 e, nell’atto in esame, di disciplinare una volta, in termini generali, la questione.

 

Il comma 2, ribadendo quanto già previstodall’articolo 56, comma 1, della legge n. 99 del 2009, stabilisce che il Regolamento entra in vigore a decorrere dai benefici riferiti all’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 




[1]    Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[2]    Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[3]    Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[4]    L. 5 agosto 1981, n. 416, Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[5]    L. 25 febbraio 1987, n. 67, Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[6]    L. 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[7]    L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416. Tra le innovazioni principali introdotte con tale legge, si ricorda: la definizione di “prodotto editoriale”; una semplificazione delle procedure per l'accesso ai benefici economici; modifiche alla disciplina previdenziale e sociale; la ridefinizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese editrici; l'adozione di specifiche misure finanziarie per la promozione del libro.

[8]    Nello stanziamento sono inclusi 31,9 milioni per le spese relative alle agevolazioni tariffarie per l’editoria e 0,7 milioni per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[9]    Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[10]   D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525, Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

[11]   Ai sensi dell’art. 1 del DPR 525/1997, le domande sono inviate esclusivamente per mezzo di raccomandata postale.

[12]   La firma digitale consiste in una procedura informatica di autenticazione volta a riconoscere al documento informatico gli stessi requisiti di certezza propri di un documento cartaceo autografo. Essa fa parte di un insieme di strumenti, definiti genericamente firme elettroniche, disciplinati dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni). In particolare, il Codice definisce firma digitale un particolare tipo di firma elettronica in cui la garanzia sulla provenienza e l’integrità del documento è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, tra loro correlate. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, se formato nel rispetto delle relative regole tecniche, soddisfa comunque il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c., la medesima, cioè, della scrittura privata. Le regole tecniche per l'utilizzo della firma digitale sono state fissate, da ultimo, con DPCM 30 marzo 2009, pubblicato nella G.U. 6 giugno 2009, n. 129 (e sostituiscono le regole approvate con DPCM 13 gennaio 2004).

[13]   Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

[14]   L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108, definisce come punti vendita non esclusivi gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani, ovvero periodici. Il successivo art. 2, comma 3, prevede che possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo le rivendite di generi di monopolio; le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusialtri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

[15]   La relazione illustrativa osserva come talvolta le vendite in blocco si siano rivelate finalizzate ad aumentare la diffusione apparente.

[16]   Ai sensi dell'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, la CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158 dello stesso TUF. In base all'articolo 155, una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB verifica: nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. L’art. 158 del TUF reca norme in materia di proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi.

[17]   Ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista, all’Ordine appartengono i giornalisti professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, e i pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

[18]   La lettera c) del comma 460 dispone che i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della disposizione, abbiano già maturato il diritto ai contributi.

[19]   La parte variabile del contributo annuo consiste in:

-        lire 500 milioni, per una tiratura media giornaliera da 10.000 a 30.000 copie.

-        lire 300 milioni, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;

-        lire 200 milioni, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino a 250.000;

-        lire 100 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 250.000 copie.

[20]   Si ricorda, inoltre, che l’art. 2, comma 1, della L. n. 278 del 1991 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall’art. 3, comma 11, della L. 250/1990 (nonché quello previsto dall’art. 4, comma 2) è raddoppiato. Tale disposizione viene ora abrogata dall’art. 20, comma 1, lett. a), punto 15), dello schema di regolamento.

[21]   L. 9 gennaio 1991, n. 19, Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

[22]   Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.

[23]   Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[24]   Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. L’art. 53, comma 15, prevede che ai fini dell'applicazione dell’art. 2, comma 30, della L. n. 549 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'art. 11 della L. 250 del 1990 (per le quali si veda commento art. 8), costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

[25]   Salvo, in quel caso, un periodo finale che stabilisce che sono fatte salve le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili. Peraltro, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010 i capitoli afferenti ai contributi per l’editoria (capp. 465 e 466) non ricomprendono oneri relativi a convenzioni o altro.

[26]   L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[27]   DPCM 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla GU n. 19 del 25 gennaio 2010.

[28]   Ai fini dell’attuazione di tale disposizione, l’art. 2, comma 294, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che la liquidazione della somma disponibile per i contributi avviene, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione, in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascun avente diritto.

[29]   Il secondo comma dell’art. 2359 c.c. prevede che ai fini del computo dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria si considerano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si considerano i voti spettanti per conto di terzi.

[30]   Ciò avviene quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite.

[31]   Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con le modalità di cui all’art. 38. L’atto di notorietà, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, riguarda, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46, relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

[32]   La norma richiama esplicitamente gli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445 del 2000 i quali regolano, rispettivamente, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere e le sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.

[33]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 2006, n. 286.

[34]   Art. 2, comma 117, lett. b), della legge di conversione.

[35]   Ai sensi dell’art. 2 del Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177) – interamente novellato dall’art. 4 dello schema di d.lgs. n. 169, volto all’attuazione della direttiva 2007/65/CE in materia di servizi di media audiovisivi, attualmente all’esame delle Camere per l’espressione del parere –, per accesso condizionato si intende “ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato” (comma 1, lett. i)). E’ definito fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato “il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi” (comma 1, lett. h)). Nel testo dello schema di decreto legislativo in corso di esame, le definizioni, pressoché identiche, sono recate dall’art. 4, comma 1, lett. q) ed r).

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. 15-11-2000 n. 373 ha dato attuazione alla direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato.

[36]   Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

[37]   Si ricorda che il Consiglio di Stato, in un parere reso al Dipartimento per l’editoria circa l’applicazione dell’art. 2, comma 20, della L. n. 249 del 1997, (sez. I, 7 maggio 2003, n. 1483/2003) aveva ritenuto ammissibili ai benefici “pro quota” anche quelle imprese che, avendo trasmesso per almeno cinque giorni alla settimana, pur avendo effettuato meno di centoventi emissioni nel corso del primo anno, potessero dimostrare che, nel corso del semestre decorrente dalla prima trasmissione ed avente termine nell’anno successivo, avevano trasmesso per almeno centoventi giorni.

[38]   Per quanto riguarda le imprese radiofoniche organi di partiti, il comma 2 del medesimo articolo 11 reca la disciplina applicabile nel quinquennio 1986-1990 che, per tale ragione, non si illustra.

[39]   Legge 6 agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

[40]   L’art. 32 della L. n. 223 del 1990 prevede che i privati, che alla data di entrata in vigore della legge medesima eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, alle condizioni specificamente indicate.

[41]   Legge 3 maggio 2004, n. 112, Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

[42]   Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 27 ottobre 1993, n. 422.

[43]   Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), della Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per "canale tematico" si intende un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento.

[44]   D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, Disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.

[45]   DPR 16 settembre 1996, n. 680, Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

[46]   Si ricorda che con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08 del 26 novembre 2008, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.). L’art. 2 della medesima delibera reca l’elenco dei soggetti che sono tenuti all’iscrizione al Registro.

[47]   Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa deve risultare: la sede legale e operativa dell'impresa; il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita; il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa; le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23; gli estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive; il palinsesto dei programmi trasmessi.

[48]   Art. 2, comma 1, lett. b), del DPCM n. 410 del 1987; art. 2, comma 1, lett. b), del DPR n. 680 del 1996.

[49]   Si ricorda che l’art. 5, comma 1, del DPR n. 680 del 1996 prevede l’equiparazione delle agenzie di informazione a diffusione nazionale alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della L. n. 250 del 1990.

[50]   Si ricorda che, nel caso delle agenzie di informazione a diffusione regionale utilizzate dalle imprese di radiodiffusione televisiva, l’art. 5, comma 2, lett. a), del DPR n. 680 del 1996 stabilisce che il rimborso di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 67 del 1987 può essere effettuato in relazione alle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale.

      Per le agenzie di informazione radiofonica, l’art. 5, comma 1, del DPR n. 410 del 1987, prevede una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie.

[51]   L’art. 5, comma 1, del DPR n. 410 del 1987 non prevede, invece, alcun vincolo circa il numero minimo di servizi forniti annualmente dalle agenzie di informazione radiofonica.

[52]   L’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, prevede che la radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione. In particolare, prevede che la concessione relativa alla radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro.

[53]   Legge 14 agosto 1991, n. 278, Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.

[54]   Cfr. Dossier n. 15/7, pag. 285.

[55]   L. 7 agosto 1990, n. 230, Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

[56]   Condizione per la corresponsione dei contributi era l’impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b).

[57]   Legge 14 agosto 1991, n. 278, Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.

[58]   D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 4 agosto 2006, n. 248.

[59]   Per la disposizione recata dall’art. 153, comma 4, della medesima legge finanziaria, si rimanda al commento all’art. 2 del presente schema di regolamento.

[60]   In proposito, l’art. 2, comma 4, del DPR n. 525 del 1997 ha stabilito che con il raddoppio previsto dall’art. 2 della L. n. 278 del 1991 non può essere superato comunque il limite del 70 per cento dei costi previsto dall’art. 2, comma 2, della medesima legge del 1991, né quello dell’80 per cento previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 250 del 1990.

[61]   Il Fondo è andato a sostituire quello previsto dall’art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

[62]   Trattasi delle imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni, abbiano registrato un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire.

[63]   Sono altresì ammesse le spese sostenute nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda.

[64]   Su richiesta dell’impresa, e tenuto conto della tipologia dell’intervento, il contributo può essere corrisposto in unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

[65]   Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

[66]   Il Comitato è stato istituito con DPCM 3 settembre 2002.

[67]   DPCM 9 dicembre 2002, Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 21, c. 7, lett. c), stabilisce che, al momento dell'approvazione del bilancio, si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.

[68]   L’art. 9 del DPR n. 142 del 2002 prevede anche che le variazioni sono ammesse fino alla realizzazione completa del piano di investimenti agevolato e che la domanda di variazione è inoltrata per il tramite della banca finanziatrice, corredata dal relativo parere.

[69]   L’art. 4, c. 1, del DPR n. 142 del 2002 prevede che le imprese sono tenute a trasmettere alle banche documentazione idonea a comprovare l’utilizzo delle somme ricevute in conformità al programma.

[70]   Agli elementi indicati si affiancano, inoltre, la richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato, un piano di ammortamento ad uso amministrativo, nonché un piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50% dello stesso, con l’evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.

[71]   L’art. 5, c. 3, del DPR n. 142 del 2002, tuttavia, ammette la possibilità di depositare il contratto non ancora registrato, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all’Amministrazione.

[72]   Per tali cooperative, l’art. 5, c. 8, della l. n. 416 del 1981 prevede l’elevazione della percentuale dal 90 al 100 per cento.

[73]   Viene anche meno il riferimento al fatto che la percentuale include anche le spese di cui all’art. 16, primo comma, del DPR 902/1976. Quest’ultimo stabilisce che le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

[74]   Che ha contestualmente previsto la soppressione del Comitato di cui all’art. 32 della L. 416/1981, e successive modificazioni.

[75]   Istituzione del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della L. 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416».

[76]   Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[77]   L’art. 9, comma 4, del d.lgs. 123/1998 stabilisce che nei casi di restituzione dovuta a revoca disposta ai sensi dei commi 1 e 3, l’importo da restituire sia maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

[78]    Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 46.

[79]    Si tratta di tre decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia, che sono richiamati anche dalla norma in esame:

-        D.M. 13 novembre 2002 (G.U. 10 novembre 2002, n. 289) recante Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

-        D.M. 13 novembre 2002 (G.U. 11 novembre 2002, n. 290) recante Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

-        D.M. 13 novembre 2002 (G.U. 12 novembre 2002, n. 291) Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria no profit.