Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 - A.C. 1994 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 127 | ||
Data: | 25/02/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
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25 febbraio 2009 |
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n. 127/0 |
Candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019A.C. 1994Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
1994 |
Titolo |
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
9 dicembre 2008 |
assegnazione |
19 gennaio 2009 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), III (Affari esteri) e V (Bilancio) |
La proposta di legge in commento, composta di due articoli, riguarda la candidatura dell’Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019[1].
In particolare, l’articolo 1, al comma 1, autorizza il Ministero dell’economia e
delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che
Nel luglio 2008
Secondo quanto si apprende da un comunicato della federazione internazionale, le edizioni 2015 e 2019 della Rugby World Cup verranno contestualmente assegnate in una speciale seduta del Council dell’IRB, fissata per il 28 luglio 2009.
La proposta di legge prevede che la garanzia dello Stato è concessa nel limite di 80 milioni di lire sterline per la candidatura ai campionati mondiali del 2015 e di 100 milioni di lire sterline per quella relativa ai campionati mondiali del 2019.
Nella relazione illustrativa si evidenzia
che la prevista garanzia probabilmente non necessiterà di essere attivata, in
quanto
In proposito, si ricorda che l’articolo 11, c. 5-bis, del già citato D.L. n. 185/2008 stabilisce che, per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.
Il comma 2 prevede che la garanzia dello Stato sia inserita nell’allegato allo stato di previsione del MEF.
L’art. 13 della legge di contabilità generale dello Stato (l. 5 agosto 1978, n. 468), infatti, prevede che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (ora MEF) siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
La norma prevede, altresì, che alla copertura finanziaria dei relativi eventuali oneri derivanti dalla concessione della suddetta garanzia statale si provveda attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della già citata legge n. 468 del 1978.
La citata disposizione prevede l’emanazione di appositi decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio - o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate - con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
La dotazione del Fondo di riserva, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è annualmente determinata, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.
Per l’esercizio 2009, l’articolo 2, comma 7, della legge di bilancio (l. n. 244/2008) stabilisce la dotazione finanziaria del Fondo in 779 milioni di euro (U.P.B. 25.2.3, cap. 3000, del programma “Fondi di riserva e speciali” nell’ambito della missione ”Fondi da ripartire”).
Da ultimo, la norma specifica che le risorse prelevate dal predetto Fondo di riserva sono imputate nell’ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine. Tra questi vi è il capitolo 7407 “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” - iscritto nella U.P.B. 8.1.7 del programma “Incentivi alle imprese”, nell’ambito della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” del Ministero dell’economia e delle finanze - che nella legge di bilancio per il 2009 presenta una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro.
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che, di regola, gli atti normativi entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (c.d. vacatio legis). Una deroga è possibile solo se, come nel caso in esame, l’atto dispone diversamente.
La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.
L’intervento normativo
si rende necessario in quanto il provvedimento autorizza la concessione di
garanzia da parte dello Stato, con eventuale onere finanziario, a sostegno
della candidatura dell’Italia quale sede per
L’intervento normativo in esame è ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) (sistema contabile dello Stato). Pertanto, non si pongono questioni di compatibilità con le competenze legislative delle regioni.
Non si ravvisano problemi di coordinamento con la normativa vigente.
Non sono attualmente all’esame del Parlamento progetti di legge riguardanti la medesima materia.
All’art. 1, comma 2, per un evidente errore di stampa, appare necessario sostituire le parole “è inserita” con le parole “7, secondo”.
[1]Nell’ambito dell’esame dell’AC 1972 (Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - c.d. decreto anti-crisi – convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) era stato presentato un emendamento con identico contenuto dell’articolo 1 della pdl in oggetto (11.01. Fava, De Angelis), poi ritirato durante l’esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni di merito.