Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Istituzione del premio annuale "Arca dell' arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte" A.C. 867 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 102 | ||
Data: | 14/01/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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14 gennaio 2009 |
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n. 102/0 |
SIWEB Istituzione del premio annuale "Arca dell' arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte"A.C. 867Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
867 |
Titolo |
Istituzione del premio annuale "Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte" |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
7 maggio 2008 |
Assegnazione |
31 luglio 2008 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali); V (Bilancio); Commissione parlamentare per le Questioni regionali |
La proposta di legge in oggetto intende assumere sotto l’egida del Ministero per i beni e le attività culturali il «premio nazionale Rotondi ai salvatori dell’arte», iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di Sassocorvaro (comune sito nella provincia di Pesaro e Urbino) per ricordare la figura di Pasquale Rotondi (Arpino, 12 maggio 1909 – Roma, 2 gennaio 1991), giovane soprintendente delle Marche, il quale durante la seconda guerra mondiale ha coordinato le operazioni del salvataggio di quasi 10.000 opere dell'arte italiana che furono segretamente ricoverate nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, per sottrarle ai pericoli della guerra.
Come sottolineato nella relazione illustrativa, le ragioni per un’assunzione a livello nazionale del Premio, giunto ormai alla XII edizione, sono dovute al fatto che il comune di Sassocorvaro e la comunità montana del Montefeltro non sono più in grado di far fronte da soli alla gestione del Premio, che ha peraltro assunto valenza internazionale.
A tale fine, la pdl si compone di tre articoli.
L’articolo 1 prevede, a decorrere dal 2008, l’istituzione del premio annuale «Arca dell’arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell’arte» (c. 1).
Mediante il Premio s’intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello mondiale, europeo, nazionale e regionale, ovvero quelle figure che in campi particolari si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte (c. 2).
L’ente responsabile dell’organizzazione dell’evento è individuato nel comune di Sassocorvaro (già promotore dell’iniziativa e finora principale soggetto gestore) che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (c. 3). La proposta di legge individua, altresì, i luoghi della manifestazione nella sede della Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, nella quale si svolge la celebrazione di premiazione, e nei territori dei comuni di Urbino e Carpegna, dove possono svolgersi ulteriori iniziative collaterali all’Arca dell’arte (c. 4 e 5). La premiazione dei vincitori dell’Arca, selezionati dalla giuria di cui all’articolo 2, consiste nella consegna di una scultura appositamente realizzata (c. 4).
L’articolo 2 specifica la composizione della giuria, costituita da 16 membri, così individuati: un rappresentante della famiglia Rotondi; un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: comuni di Sassocorvaro, Carpegna, Urbino, comunità montana di Montefeltro, provincia di Pesaro e Urbino, regione Marche; il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali; i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma; il rettore dell'università degli studi di Urbino; un rappresentante dell'accademia Raffaello di Urbino; due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali.
La presidenza della giuria spetta di diritto al rappresentante della famiglia Rotondi, salvi i casi di espressa rinuncia o impossibilità, nei quali la giuria procede ad eleggere il presidente tra i propri membri.
Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito, mediante incarico annuale, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici.
Tutti gli elementi utili ai fini dell'organizzazione del Premio sono definiti in un regolamento, adottato dalla giuria entro tre mesi dalla data della sua costituzione, previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali.
L’articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro. Per la copertura finanziaria del provvedimento si provvede attraverso una riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
Il provvedimento appare meritevole di valutazione alla luce del nuovo titolo V della Costituzione.
La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.
In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
L’art. 9 della
Costituzione prevede che
L’articolo 2, c. 4, assegna alla giuria il compito di adottare, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento che preveda le scadenze per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell’Arca dell’arte, i modi e i tempi necessari all’organizzazione del premio. Il regolamento è sottoposto al parere del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla trasmissione dello schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.
Non risultano altre discipline normative sulla materia.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
In relazione all’articolo 2, c. 4, si potrebbe valutare l’opportunità di specificare se il parere del Ministro per i beni e le attività culturali abbia o meno carattere vincolante.
Con riguardo all’articolo 3, si segnala che la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno 2009.