Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Istituzione del premio annuale "Arca dell' arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte" A.C. 867 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 867/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 102
Data: 14/01/2009
Descrittori:
BENI CULTURALI ED ARTISTICI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

Casella di testo: Progetti di legge
 


14 gennaio 2009

 

n. 102/0

SIWEB

Istituzione del premio annuale "Arca dell' arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte"

A.C. 867

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

867

Titolo

Istituzione del premio annuale "Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte"

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione alla Camera

7 maggio 2008

Assegnazione

31 luglio 2008

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali); V (Bilancio); Commissione parlamentare per le Questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in oggetto intende assumere sotto l’egida del Ministero per i beni e le attività culturali il «premio nazionale Rotondi ai salvatori dell’arte», iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di Sassocorvaro (comune sito nella provincia di Pesaro e Urbino) per ricordare la figura di Pasquale Rotondi (Arpino, 12 maggio 1909 – Roma, 2 gennaio 1991), giovane soprintendente delle Marche, il quale durante la seconda guerra mondiale ha coordinato le operazioni del salvataggio di quasi 10.000 opere dell'arte italiana che furono segretamente ricoverate nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, per sottrarle ai pericoli della guerra.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, le ragioni per un’assunzione a livello nazionale del Premio, giunto ormai alla XII edizione, sono dovute al fatto che il comune di Sassocorvaro e la comunità montana del Montefeltro non sono più in grado di far fronte da soli alla gestione del Premio, che ha peraltro assunto valenza internazionale.

 

A tale fine, la pdl si compone di tre articoli.

 

L’articolo 1 prevede, a decorrere dal 2008, l’istituzione del premio annuale «Arca dell’arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell’arte» (c. 1).

Mediante il Premio s’intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello mondiale, europeo, nazionale e regionale, ovvero quelle figure che in campi particolari si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte (c. 2).

L’ente responsabile dell’organizzazione dell’evento è individuato nel comune di Sassocorvaro (già promotore dell’iniziativa e finora principale soggetto gestore) che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (c. 3). La proposta di legge individua, altresì, i luoghi della manifestazione nella sede della Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, nella quale si svolge la celebrazione di premiazione, e nei territori dei comuni di Urbino e Carpegna, dove possono svolgersi ulteriori iniziative collaterali all’Arca dell’arte (c. 4 e 5). La premiazione dei vincitori dell’Arca, selezionati dalla giuria di cui all’articolo 2, consiste nella consegna di una scultura appositamente realizzata (c. 4).

L’articolo 2 specifica la composizione della giuria, costituita da 16 membri, così individuati: un rappresentante della famiglia Rotondi; un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: comuni di Sassocorvaro, Carpegna, Urbino, comunità montana di Montefeltro, provincia di Pesaro e Urbino, regione Marche; il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali; i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma; il rettore dell'università degli studi di Urbino; un rappresentante dell'accademia Raffaello di Urbino; due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

La presidenza della giuria spetta di diritto al rappresentante della famiglia Rotondi, salvi i casi di espressa rinuncia o impossibilità, nei quali la giuria procede ad eleggere il presidente tra i propri membri.

Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito, mediante incarico annuale, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici.

Tutti gli elementi utili ai fini dell'organizzazione del Premio sono definiti in un regolamento, adottato dalla giuria entro tre mesi dalla data della sua costituzione, previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali.

L’articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro. Per la copertura finanziaria del provvedimento si provvede attraverso una riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo trova giustificazione nel fatto che il provvedimento dispone nuove spese a carico del bilancio dello Stato, prevedendo l’utilizzo di stanziamenti del “Fondo speciale” del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare meritevole di valutazione alla luce del nuovo titolo V della Costituzione.

La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, c. 4, assegna alla giuria il compito di adottare, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento che preveda le scadenze per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell’Arca dell’arte, i modi e i tempi necessari all’organizzazione del premio. Il regolamento è sottoposto al parere del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla trasmissione dello schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Non risultano altre discipline normative sulla materia.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

 

Formulazione del testo

In relazione all’articolo 2, c. 4, si potrebbe valutare l’opportunità di specificare se il parere del Ministro per i beni e le attività culturali abbia o meno carattere vincolante.

Con riguardo all’articolo 3, si segnala che la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno 2009.